Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ... Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

eprints.uniss.it
from eprints.uniss.it More from this publisher
30.05.2013 Views

Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. 2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice designa altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4. 3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all'incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice. 4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità e alla fondatezza della richiesta. 5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore della persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame. 6. Salvo quanto previsto dall'articolo 402, è vietato estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio. E' in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti. 7. Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore. 8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia. Art. 402. Estensione dell'incidente probatorio. 1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall'articolo 401 comma 6, il giudice, se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche a norma dell'articolo 398 comma 3 rinviando l'udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione della prova. Art. 403. Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio. 1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione. 1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile. Art. 404. Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile. 1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti CLI

Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. previsti dall'articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita. _______________ Cfr. Cassazione penale, sez. III, sentenza 13 febbraio 2008, n. 6812 in Altalex Massimario. Art. 430-bis. Divieto di assumere informazioni. TITOLO IX Udienza preliminare 1. E' vietato al pubblico ministero, alla Polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili. 2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo. Art. 431. Fascicolo per il dibattimento. 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla Polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore; d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità; e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio; f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana; g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236; h) il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custoditi altrove. CLII

Tesi di dottorato in Scienze <strong>della</strong> Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu<br />

<strong>Funzioni</strong> e <strong>competenze</strong> <strong>della</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Giudiziaria</strong> <strong>nella</strong> <strong>raccolta</strong> <strong>delle</strong> dichiarazioni probatorie.<br />

2. In caso di mancata comparizione del difensore <strong>della</strong> persona sottoposta alle indagini, il<br />

giudice designa altro difensore a norma dell'articolo 97 comma 4.<br />

3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere<br />

all'incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona. Negli<br />

altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice.<br />

4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni<br />

relative all'ammissibilità e alla fondatezza <strong>della</strong> richiesta.<br />

5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento. Il difensore <strong>della</strong><br />

persona offesa può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad<br />

esame.<br />

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 402, è vietato estendere l'assunzione <strong>della</strong> prova a fatti<br />

riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio. E'<br />

in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti.<br />

7. Se l'assunzione <strong>della</strong> prova non si conclude <strong>nella</strong> medesima udienza, il giudice ne<br />

dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento <strong>delle</strong> attività di<br />

prova richieda un termine maggiore.<br />

8. Il verbale, le cose e i documenti acquisiti nell'incidente probatorio sono trasmessi al<br />

pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.<br />

Art. 402.<br />

Estensione dell'incidente probatorio.<br />

1. Se il pubblico ministero o il difensore <strong>della</strong> persona sottoposta alle indagini chiede che la<br />

prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall'articolo 401 comma 6, il giudice, se<br />

ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche a norma dell'articolo 398 comma 3<br />

rinviando l'udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni.<br />

La richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione <strong>della</strong> prova.<br />

Art. 403.<br />

Utilizzabilità nel dibattimento <strong>delle</strong> prove assunte con incidente probatorio.<br />

1. Nel dibattimento le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei<br />

confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.<br />

1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato<br />

raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il<br />

difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi<br />

dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile.<br />

Art. 404.<br />

Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti <strong>della</strong> parte civile.<br />

1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il<br />

danneggiato dal reato non è stato posto in grado di partecipare non produce gli effetti<br />

CLI

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!