Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...
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Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso; c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri; d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210; e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b); f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile; g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento. 1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1. 2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni. (1) La Corte Costituzionale con sentenza 10 marzo 1994, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare. Art. 393. Richiesta. (1) 1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica: a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale; b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova; c) le circostanze che, a norma dell'articolo 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento. CXLVII
Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. 2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lettera b), la persona offesa e il suo difensore. 2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità. 4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. (1) La Corte Costituzionale con sentenza 10 marzo 1994, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente che, nei casi previsti dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare. Art. 394. Richiesta della persona offesa. 1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. 2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa. Art. 395. Presentazione e notificazione della richiesta. 1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma 1 lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria. Art. 396. Deduzioni. 1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini può presentare deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell'articolo 393 comma 1 lettera b). 2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per CXLVIII
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<strong>Funzioni</strong> e <strong>competenze</strong> <strong>della</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Giudiziaria</strong> <strong>nella</strong> <strong>raccolta</strong> <strong>delle</strong> dichiarazioni probatorie.<br />
2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori <strong>delle</strong> persone<br />
interessate a norma del comma 1 lettera b), la persona offesa e il suo difensore.<br />
2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il<br />
pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.<br />
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.<br />
4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga<br />
del termine <strong>delle</strong> indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il<br />
giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile<br />
all'assunzione <strong>della</strong> prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non<br />
avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il<br />
termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio. Del<br />
provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di<br />
appello.<br />
(1) La Corte Costituzionale con sentenza 10 marzo 1994, n. 77 ha dichiarato l'illegittimità<br />
costituzionale del presente articolo <strong>nella</strong> parte in cui non consente che, nei casi previsti<br />
dalla prima di tali disposizioni, l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito<br />
anche <strong>nella</strong> fase dell'udienza preliminare.<br />
Art. 394.<br />
Richiesta <strong>della</strong> persona offesa.<br />
1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente<br />
probatorio.<br />
2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa<br />
notificare alla persona offesa.<br />
Art. 395.<br />
Presentazione e notificazione <strong>della</strong> richiesta.<br />
1. La richiesta di incidente probatorio è depositata <strong>nella</strong> cancelleria del giudice per le<br />
indagini preliminari, unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata a cura di chi<br />
l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393<br />
comma 1 lettera b). La prova <strong>della</strong> notificazione è depositata in cancelleria.<br />
Art. 396.<br />
Deduzioni.<br />
1. Entro due giorni dalla notificazione <strong>della</strong> richiesta, il pubblico ministero ovvero la<br />
persona sottoposta alle indagini può presentare deduzioni sull'ammissibilità e sulla<br />
fondatezza <strong>della</strong> richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti<br />
che debbano costituire oggetto <strong>della</strong> prova e altre persone interessate a norma dell'articolo<br />
393 comma 1 lettera b).<br />
2. Copia <strong>delle</strong> deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria<br />
del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per<br />
CXLVIII