Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

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30.05.2013 Views

Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. Durante l’interrogatorio dovranno essere comunicati all’indagato gli elementi di prova esistenti contro di lui e, quando è possibile, anche le fonti (art.65 c.p.p.). In occasione del primo atto in cui interviene l’imputato (generalmente l’interrogatorio), questi dovrà fornire all’autorità giudiziaria o alla sua delegata le proprie generalità. Il verbale dell’interrogatorio andrà a finire nel fascicolo del PM e non in quello del Giudice del dibattimento, a meno che non si intraprenda un rito speciale, oppure se l’imputato è contumace, assente o non si sottopone all’esame, il PM potrà disporre la lettura dell’interrogatorio (art. 513 c.p.p.). Diversa è la disciplina della ricezione delle dichiarazioni spontanee, che può essere raccolta anche da un Agente che non può sollecitare la confessione, ma si limita a trascrivere quanto l’indagato ha da dichiarare, anche in assenza del proprio difensore di fiducia e o di ufficio. Si configura come strumento libero di autodifesa e collaborazione. 2.2 La testimonianza indiretta La testimonianza è un elemento di prova fondamentale nell’incidente probatorio e nel dibattimento, i cui oggetti d’interesse sono fatti “determinati” e “specifici”, e non giudizi sulla moralità dell’imputato. La testimonianza (art. 194 e seg.) deve essere distinta dall’esame delle parti (art 208 e seguenti) perché nel secondo rivestono tale ruolo l’imputato, la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Il testimone ha l’obbligo, una volta rivestito di questo ruolo dalle parti, di presentarsi davanti al Giudice (art. 198 c.p.p.), in caso contrario oltre al pagamento di una multa, si potrà autorizzare il suo accompagnamento coatto. Deve poi rispettare le prescrizioni del Giudice ai fini delle esigenze del processo (art. 198 c.p.p.). Formalmente è previsto che nella parte iniziale dell’esame testimoniale il Giudice avvisi il testimone circa gli obblighi “di dire la verità” (art.198 cp.p. e 372 c.p.) e di “prestare giuramento”. 34

Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. La testimonianza può essere diretta o indiretta; nel primo caso la persona ha una conoscenza diretta, cioè percepisce l’evento criminoso utilizzando almeno uno dei cinque sensi, nel secondo caso invece la percezione è mediata dalla rappresentazione diretta di terzi. Il problema centrale legato alla testimonianza consiste nel riuscire a valutare l’attendibilità e la credibilità della testimonianza indiretta. Il Codice prevede al riguardo dei criteri per utilizzare la deposizione indiretta, in primis il testimone dovrà indicare chi è la persona che gli ha fornito la notizia (art. 195 co.7); se quindi il testimone si riferisce per la conoscenza dei fatti ad altre persone, il Giudice, su richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre (art. 195 co.1); nel caso non sia possibile rispettare la norma, la testimonianza indiretta non può essere utilizzata, a meno che non ci siano cause di forza maggiore quali infermità, morte etc. Infine il Giudice può decidere di chiamare autonomamente il testimone per verificare delle prove. Chiaramente il mancato utilizzo ai fini processuali del testimone diretto comporterà una più difficile comprensione degli eventi e della verifica dell’attendibilità del testimone. Mediante la cross examination il Giudice avrà modo di valutare le diverse testimonianze. Ci soffermiamo nello specifico al co. 4 dell’articolo 195 c.p.p. (co. 4) in merito alla funzione della Polizia Giudiziaria di prestare testimonianza indiretta “Gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.” Ciò significa che la PG non può testimoniare in merito ai contenuti emersi durante l’assunzione di sommarie informazioni da persona diversa dall’indagato (art. 351); dalle denunce, querele e istanze presentate oralmente; da dichiarazioni 35

Tesi di dottorato in Scienze <strong>della</strong> Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu<br />

<strong>Funzioni</strong> e <strong>competenze</strong> <strong>della</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Giudiziaria</strong> <strong>nella</strong> <strong>raccolta</strong> <strong>delle</strong> dichiarazioni probatorie.<br />

Durante l’interrogatorio dovranno essere comunicati all’indagato gli elementi di<br />

prova esistenti contro di lui e, quando è possibile, anche le fonti (art.65 c.p.p.). In<br />

occasione del primo atto in cui interviene l’imputato (generalmente<br />

l’interrogatorio), questi dovrà fornire all’autorità giudiziaria o alla sua delegata le<br />

proprie generalità.<br />

Il verbale dell’interrogatorio andrà a finire nel fascicolo del PM e non in quello<br />

del Giudice del dibattimento, a meno che non si intraprenda un rito speciale,<br />

oppure se l’imputato è contumace, assente o non si sottopone all’esame, il PM<br />

potrà disporre la lettura dell’interrogatorio (art. 513 c.p.p.).<br />

Diversa è la disciplina <strong>della</strong> ricezione <strong>delle</strong> dichiarazioni spontanee, che può essere<br />

<strong>raccolta</strong> anche da un Agente che non può sollecitare la confessione, ma si limita a<br />

trascrivere quanto l’indagato ha da dichiarare, anche in assenza del proprio<br />

difensore di fiducia e o di ufficio. Si configura come strumento libero di autodifesa<br />

e collaborazione.<br />

2.2 La testimonianza indiretta<br />

La testimonianza è un elemento di prova fondamentale nell’incidente probatorio<br />

e nel dibattimento, i cui oggetti d’interesse sono fatti “determinati” e “specifici”, e<br />

non giudizi sulla moralità dell’imputato.<br />

La testimonianza (art. 194 e seg.) deve essere distinta dall’esame <strong>delle</strong> parti (art<br />

208 e seguenti) perché nel secondo rivestono tale ruolo l’imputato, la parte civile, il<br />

responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.<br />

Il testimone ha l’obbligo, una volta rivestito di questo ruolo dalle parti, di<br />

presentarsi davanti al Giudice (art. 198 c.p.p.), in caso contrario oltre al pagamento<br />

di una multa, si potrà autorizzare il suo accompagnamento coatto. Deve poi<br />

rispettare le prescrizioni del Giudice ai fini <strong>delle</strong> esigenze del processo (art. 198<br />

c.p.p.). Formalmente è previsto che <strong>nella</strong> parte iniziale dell’esame testimoniale il<br />

Giudice avvisi il testimone circa gli obblighi “di dire la verità” (art.198 cp.p. e 372<br />

c.p.) e di “prestare giuramento”.<br />

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