30.05.2013 Views

Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tesi di dottorato in Scienze <strong>della</strong> Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu<br />

<strong>Funzioni</strong> e <strong>competenze</strong> <strong>della</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Giudiziaria</strong> <strong>nella</strong> <strong>raccolta</strong> <strong>delle</strong> dichiarazioni probatorie.<br />

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di <strong>Polizia</strong> giudiziaria<br />

procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non<br />

colposi, consumati o tentati:<br />

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice<br />

penale per i quali è stabilita la pena <strong>della</strong> reclusione non inferiore nel minimo a cinque<br />

anni o nel massimo a dieci anni;<br />

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;<br />

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale<br />

per i quali è stabilita la pena <strong>della</strong> reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel<br />

massimo a dieci anni;<br />

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione<br />

minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile<br />

previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale<br />

pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo<br />

sfruttamento <strong>della</strong> prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice<br />

penale;<br />

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 <strong>della</strong><br />

legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2),<br />

prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza<br />

attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;<br />

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la<br />

circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice<br />

penale;<br />

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto<br />

dall'articolo 629 del codice penale;<br />

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,<br />

detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo<br />

guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da<br />

sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, <strong>della</strong> legge 18 aprile 1975, n.<br />

110;<br />

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del<br />

testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la<br />

circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;<br />

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per<br />

i quali la legge stabilisce la pena <strong>della</strong> reclusione non inferiore nel minimo a quattro<br />

anni o nel massimo a dieci anni;<br />

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione <strong>delle</strong> associazioni<br />

segrete previste dall'articolo 1 <strong>della</strong> legge 25 gennaio 1982, n. 17 , <strong>delle</strong> associazioni di<br />

carattere militare previste dall'articolo 1 <strong>della</strong> legge 17 aprile 1956, n. 561, <strong>delle</strong><br />

associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, <strong>della</strong> legge 20<br />

CXLII

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!