Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...
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Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni. Art. 330. Acquisizione delle notizie di reato. TITOLO II Notizie di reato 1. Il pubblico ministero e la Polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti. Art. 331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio. 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di Polizia giudiziaria. 3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. 4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero. Art. 347. Obbligo di riferire la notizia del reato. TITOLO IV Attività a iniziativa della Polizia Giudiziaria 1. Acquisita la notizia di reato, la Polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. 2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona CXXXI
Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari. 3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2. 4. Con la comunicazione, la Polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia. Art. 348. Assicurazione delle fonti di prova. 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la Polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole. 2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro: a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi; b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti; c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti. 3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la Polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova. 4. La Polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera. Art. 349. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone. 1. La Polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. CXXXII
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<strong>Funzioni</strong> e <strong>competenze</strong> <strong>della</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Giudiziaria</strong> <strong>nella</strong> <strong>raccolta</strong> <strong>delle</strong> dichiarazioni probatorie.<br />
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la<br />
conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;<br />
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a<br />
determinate operazioni.<br />
Art. 330.<br />
Acquisizione <strong>delle</strong> notizie di reato.<br />
TITOLO II<br />
Notizie di reato<br />
1. Il pubblico ministero e la <strong>Polizia</strong> giudiziaria prendono notizia dei reati di propria<br />
iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli<br />
seguenti.<br />
Art. 331.<br />
Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio.<br />
1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico<br />
servizio che, nell'esercizio o a causa <strong>delle</strong> loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di<br />
reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia<br />
individuata la persona alla quale il reato è attribuito.<br />
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale<br />
di <strong>Polizia</strong> giudiziaria.<br />
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono<br />
anche redigere e sottoscrivere un unico atto.<br />
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si<br />
può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette<br />
senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.<br />
Art. 347.<br />
Obbligo di riferire la notizia del reato.<br />
TITOLO IV<br />
Attività a iniziativa <strong>della</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Giudiziaria</strong><br />
1. Acquisita la notizia di reato, la <strong>Polizia</strong> giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico<br />
ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora<br />
raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, <strong>delle</strong> quali trasmette la relativa<br />
documentazione.<br />
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla<br />
identificazione <strong>della</strong> persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, <strong>della</strong> persona<br />
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