Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...
Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ... Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...
Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. _______________ Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 19 dicembre 2007, n. 47092, Cassazione Penale, sez. VI, sentenza 20 maggio 2008, n. 20058, Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 23 settembre 2008, n. 36359 e Corte Costituzionale, sentenza 10 ottobre 2008, n. 336 in Altalex Massimario. Art. 269. Conservazione della documentazione. 1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. 3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale. Art. 270. Utilizzazione in altri procedimenti. 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. 2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8. 3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate. _______________ Cfr. Cassazione Penale, sez. I, sentenza 20 giugno 2007, n. 24178 in Altalex Massimario. Art. 271. Divieti di utilizzazione. 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3. 2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati. CXXV
Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. 3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato. Art. 282. Obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria. LIBRO IV CAPO II Misure coercitive 1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di Polizia giudiziaria. 2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato. Art. 284. Arresti domiciliari. 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza. 2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. 3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa. 4. Il pubblico ministero o la Polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato. 5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare. 5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie. Art. 293. Adempimenti esecutivi. CAPO IV Forma ed esecuzione dei provvedimenti CXXVI
- Page 312 and 313: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 314 and 315: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 316 and 317: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 318 and 319: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 320 and 321: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 322 and 323: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 324 and 325: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 326 and 327: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 328 and 329: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 330 and 331: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 332 and 333: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 334 and 335: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 336 and 337: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 338 and 339: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 340 and 341: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 342 and 343: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 344 and 345: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 346 and 347: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 348 and 349: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 350 and 351: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 352 and 353: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 354 and 355: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 356 and 357: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 358 and 359: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 360 and 361: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 364 and 365: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 366 and 367: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 368 and 369: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 370 and 371: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 372 and 373: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 374 and 375: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 376 and 377: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 378 and 379: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 380 and 381: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 382 and 383: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 384 and 385: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 386 and 387: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 388 and 389: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 390 and 391: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 392 and 393: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 394 and 395: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 396 and 397: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 398 and 399: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 400 and 401: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 402 and 403: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 404 and 405: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 406 and 407: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 408 and 409: Tesi di dottorato in Scienze della
- Page 410 and 411: Tesi di dottorato in Scienze della
Tesi di dottorato in Scienze <strong>della</strong> Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu<br />
<strong>Funzioni</strong> e <strong>competenze</strong> <strong>della</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Giudiziaria</strong> <strong>nella</strong> <strong>raccolta</strong> <strong>delle</strong> dichiarazioni probatorie.<br />
_______________<br />
Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 19 dicembre 2007, n. 47092, Cassazione Penale,<br />
sez. VI, sentenza 20 maggio 2008, n. 20058, Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 23<br />
settembre 2008, n. 36359 e Corte Costituzionale, sentenza 10 ottobre 2008, n. 336 in<br />
Altalex Massimario.<br />
Art. 269.<br />
Conservazione <strong>della</strong> documentazione.<br />
1. I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che<br />
ha disposto l'intercettazione.<br />
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino<br />
alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la<br />
documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a<br />
tutela <strong>della</strong> riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il<br />
giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.<br />
3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice.<br />
Dell'operazione è redatto verbale.<br />
Art. 270.<br />
Utilizzazione in altri procedimenti.<br />
1. I risultati <strong>delle</strong> intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da<br />
quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di<br />
delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.<br />
2. Ai fini <strong>della</strong> utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni <strong>delle</strong><br />
intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si<br />
applicano le disposizioni dell'articolo 268 commi 6, 7 e 8.<br />
3. Il pubblico ministero e i difensori <strong>delle</strong> parti hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e<br />
le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono<br />
autorizzate.<br />
_______________<br />
Cfr. Cassazione Penale, sez. I, sentenza 20 giugno 2007, n. 24178 in Altalex Massimario.<br />
Art. 271.<br />
Divieti di utilizzazione.<br />
1. I risultati <strong>delle</strong> intercettazioni non possono essere utilizzati qualora le stesse siano state<br />
eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le<br />
disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3.<br />
2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni<br />
<strong>delle</strong> persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti<br />
per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano<br />
deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.<br />
CXXV