Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

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30.05.2013 Views

Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. Fino ad ora il PM ha potuto prendere cognizione delle notizie di reato autonomamente, se venisse approvato il nuovo disegno di legge Alfano sul sistema giudiziario non lo potrebbe più fare. Il PM riceverebbe le notizie di reato e la PG le prenderebbe, esclusivamente, di propria iniziativa. La PG avrebbe piena autonomia nell’assunzione della notizia criminis e, per reati minori, avrebbe tempo di comunicarli al PM, mediante rapporto, entro 6 mesi. Attualmente il Pm, in quanto direttore delle indagini deve essere informato in tempi brevissimi; l’art. 347 co. 1 “Obbligo di riferire la notizia del reato” stabilisce che una volta acquisita la notizia di reato, la Polizia giudiziaria, senza ritardo, deve riferire al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. Si potrebbero leggere questo nuovo intervento legislativo e altri che si ipotizza saranno presentati, come delle misure da una parte volte a ridimensionare il ruolo dominante nelle indagini del PM e dall’altra a ridurre il suo carico di lavoro almeno per quanto concerne i reati minori, per i quali, peraltro, la PG è comunque particolarmente autonoma. Una delle funzioni più rilevanti, ma anche più delicate, consiste nell’assicurazione delle fonti di prova (artt. 55, 348 c.p.p.). La PG può assumere sommarie informazioni sia dall’inquisito (art. 350 c.p.p.), purché non si trovi in stato di arresto o fermo (co.1) che da altre persone (art. 351 c.p.p.). Nel primo caso la PG sollecita affinché l’indagato renda delle dichiarazioni. Nel momento in cui il PM ha assunto la direzione delle indagini (art. 348 co.3 e 370 co.1) può decidere di delegare alla PG alcune delle sue funzioni; in questo caso a differenza dell’attività d’iniziativa, il ruolo di quest’ultima è essenzialmente esecutivo. È importante precisare alcuni aspetti dell’interrogatorio, in primis va rilevato che se una persona non imputata o non sottoposta alle indagini, rende dichiarazioni 32

Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità giudiziaria o la PG devono interrompere l'esame e comunicare all’indagato che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e che dovrà nominare un difensore (art.63). In occasione dell’interrogatorio non possono essere utilizzati metodi o tecniche idonee che possano influenzare l’interrogato o alterare la sua capacità di ricordare e definire i fatti (art. 64 c.p.p.) e comunque la PG deve informare l’indagato delle prove esistenti contro di lui; se dopo l’identificazione si avvale della facoltà di non rispondere (art. 65 c.p.p.) lo si dichiara nel verbale e si conclude l’interrogatorio. Nel verbale possono essere menzionate anche caratteristiche fisiche della persona. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata mediante le dichiarazioni di chi si sottrae volontariamente al contradditorio (cross examination) (artt. 498 e 499 c.p.p.). Ma mentre l’imputato ha diritto di non presentarsi a rendere esame e di avvalersi della facoltà di non rispondere (art. 64 c.p.p.) e potrà in qualsiasi momento rendere dichiarazioni spontanee in merito all’oggetto dell’imputazione (498 c.p.p.), il testimone è obbligato a presentarsi in udienza se citato dalle parti o convocato (133 c.p.p.) e rispondere ai quesiti di entrambi, pena il pagamento di una multa o l’accompagnamento coattivo. In linea di principio tutte le volta che una persona riferisce su fatti attinenti alle accuse che lo riguardano riveste il ruolo di indagato/imputato e quando invece si riferisce a fatti riguardanti la responsabilità penale di altri diventa testimone. Nell’interrogatorio, per esempio anche quello delegato alla PG (art.370 c.p.p.), si dovrà sempre ricordare all’indagato che a) le dichiarazioni rese potranno essere utilizzate contro di lui, b) che ha la facoltà di non rispondere, c) ma in ogni caso il procedimento seguirà il suo corso e che, in relazioni ad affermazioni su altri, rivestirà il ruolo di testimone. L’omissione dei punti a) e b) comporterà l’impossibilità di utilizzare le dichiarazioni raccolte, di c) di utilizzarle ne confronti della persona accusata (art.64 c.p.p.). 33

Tesi di dottorato in Scienze <strong>della</strong> Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu<br />

<strong>Funzioni</strong> e <strong>competenze</strong> <strong>della</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Giudiziaria</strong> <strong>nella</strong> <strong>raccolta</strong> <strong>delle</strong> dichiarazioni probatorie.<br />

Fino ad ora il PM ha potuto prendere cognizione <strong>delle</strong> notizie di reato<br />

autonomamente, se venisse approvato il nuovo disegno di legge Alfano sul sistema<br />

giudiziario non lo potrebbe più fare. Il PM riceverebbe le notizie di reato e la PG le<br />

prenderebbe, esclusivamente, di propria iniziativa. La PG avrebbe piena autonomia<br />

nell’assunzione <strong>della</strong> notizia criminis e, per reati minori, avrebbe tempo di<br />

comunicarli al PM, mediante rapporto, entro 6 mesi.<br />

Attualmente il Pm, in quanto direttore <strong>delle</strong> indagini deve essere informato in<br />

tempi brevissimi; l’art. 347 co. 1 “Obbligo di riferire la notizia del reato” stabilisce<br />

che una volta acquisita la notizia di reato, la <strong>Polizia</strong> giudiziaria, senza ritardo, deve<br />

riferire al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri<br />

elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute,<br />

<strong>delle</strong> quali trasmette la relativa documentazione.<br />

Si potrebbero leggere questo nuovo intervento legislativo e altri che si ipotizza<br />

saranno presentati, come <strong>delle</strong> misure da una parte volte a ridimensionare il ruolo<br />

dominante nelle indagini del PM e dall’altra a ridurre il suo carico di lavoro almeno<br />

per quanto concerne i reati minori, per i quali, peraltro, la PG è comunque<br />

particolarmente autonoma.<br />

Una <strong>delle</strong> funzioni più rilevanti, ma anche più delicate, consiste<br />

nell’assicurazione <strong>delle</strong> fonti di prova (artt. 55, 348 c.p.p.).<br />

La PG può assumere sommarie informazioni sia dall’inquisito (art. 350 c.p.p.),<br />

purché non si trovi in stato di arresto o fermo (co.1) che da altre persone (art. 351<br />

c.p.p.). Nel primo caso la PG sollecita affinché l’indagato renda <strong>delle</strong> dichiarazioni.<br />

Nel momento in cui il PM ha assunto la direzione <strong>delle</strong> indagini (art. 348 co.3 e<br />

370 co.1) può decidere di delegare alla PG alcune <strong>delle</strong> sue funzioni; in questo caso<br />

a differenza dell’attività d’iniziativa, il ruolo di quest’ultima è essenzialmente<br />

esecutivo.<br />

È importante precisare alcuni aspetti dell’interrogatorio, in primis va rilevato che<br />

se una persona non imputata o non sottoposta alle indagini, rende dichiarazioni<br />

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