Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...
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Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. 3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3. Art. 216. Altre ricognizioni. 1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3. Art. 217. Pluralità di ricognizioni. 1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla. 2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi. 3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti. Art. 218. Presupposti dell'esperimento giudiziale. CAPO V Esperimenti giudiziali 1. L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. 2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso. Art. 219. Modalità dell'esperimento giudiziale. 1. L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per l'esecuzione di determinate operazioni. CXIII
Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. 2. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti. 3. Anche quando l'esperimento è eseguito fuori dell'aula di udienza, il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 471 al fine di assicurare il regolare compimento dell'atto. 4. Nel determinare le modalità dell'esperimento, il giudice, se del caso, dà le opportune disposizioni affinché esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza pubblica. Art. 220. Oggetto della perizia. CAPO VI Perizia 1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. 2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Art. 221. Nomina del perito. 1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito. 2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline. 3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36. Art. 222. Incapacità e incompatibilità del perito. 1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità: a) il minorenne, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente; b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte ; CXIV
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<strong>Funzioni</strong> e <strong>competenze</strong> <strong>della</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Giudiziaria</strong> <strong>nella</strong> <strong>raccolta</strong> <strong>delle</strong> dichiarazioni probatorie.<br />
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.<br />
Art. 216.<br />
Altre ricognizioni.<br />
1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di<br />
percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in<br />
quanto applicabili.<br />
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214 comma 3.<br />
Art. 217.<br />
Pluralità di ricognizioni.<br />
1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione <strong>della</strong> medesima persona<br />
o del medesimo oggetto, il giudice procede con atti separati, impedendo ogni<br />
comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.<br />
2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il<br />
giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti a<br />
ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi.<br />
3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.<br />
Art. 218.<br />
Presupposti dell'esperimento giudiziale.<br />
CAPO V<br />
Esperimenti giudiziali<br />
1. L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa<br />
essere avvenuto in un determinato modo.<br />
2. L'esperimento consiste <strong>nella</strong> riproduzione, per quanto è possibile, <strong>della</strong> situazione in cui<br />
il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e <strong>nella</strong> ripetizione <strong>delle</strong> modalità di<br />
svolgimento del fatto stesso.<br />
Art. 219.<br />
Modalità dell'esperimento giudiziale.<br />
1. L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione<br />
dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procederà<br />
alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può<br />
designare un esperto per l'esecuzione di determinate operazioni.<br />
CXIII