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Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

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Tesi di dottorato in Scienze <strong>della</strong> Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu<br />

<strong>Funzioni</strong> e <strong>competenze</strong> <strong>della</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Giudiziaria</strong> <strong>nella</strong> <strong>raccolta</strong> <strong>delle</strong> dichiarazioni probatorie.<br />

2. La prova dichiarativa del Codice di Procedura Penale<br />

La “prova dichiarativa” è uno dei contenuti più dibattuti del nuovo codice di<br />

procedura penale, in quanto, per i sostenitori del sistema inquisitorio, nel<br />

dibattimento si deve accertare “la verità storica” evinta, prevalentemente, dalle<br />

indagini degli inquirenti che serviranno al PM per la conduzione del contradditorio,<br />

al contrario per i fautori del sistema accusatorio puro la prova si forma durante il<br />

processo e la “prova dichiarativa”risponde ai principi di oralità, immediatezza e<br />

contradditorio.<br />

La legge costituzionale del 23 1999 n. 2 sull’ “Inserimento dei principi del giusto<br />

processo”, nell’articolo 111 <strong>della</strong> Costituzione” afferma che il processo penale e'<br />

regolato dal principio del contraddittorio <strong>nella</strong> formazione <strong>della</strong> prova e che quindi<br />

la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni<br />

rese da chi, per libera scelta, si é sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio.<br />

2.1. Le attività d’iniziativa e delegata alla PG<br />

L’attività <strong>della</strong> PG può essere distinta in attività “d’iniziativa” (artt. 347-357) e<br />

“delegata” (artt 348 co.3 e 370).<br />

L’attività di iniziativa si distingue a sua volta in “attività autonoma”, che riguarda<br />

le azioni svolte per acquisire la notizia criminis e quelle successive fino a quando il<br />

PM non prende formalmente la direzioni <strong>delle</strong> indagini (artt. 347 e 348 c.p.p.),<br />

attività guidata o diretta, relativa alle attività adempiute nell’ambito <strong>delle</strong> direttive<br />

impartite (art. 348 co.3 e 370 co.1) e infine attività autonoma consequenziale o<br />

successiva, in merito alle informazioni emerse successivamente all’assunzione <strong>della</strong><br />

direzione del PM (Amato, D’Andria, 1990).<br />

Diverse attività possono essere svolte autonomamente dalla PG come<br />

l’acquisizione <strong>della</strong> “notitia criminis” (ricevere denunce, querele, esposti) impedire<br />

che il reato continui a perpetrarsi, fare azioni preventive e ricercare gli autori di<br />

reato e attività utili a garantire l’applicazione <strong>della</strong> legge” (art. 55 c.p.p.), tutte<br />

attività svolte sotto la direzione dell’autorità giudiziaria (art. 56 c.p.p.).<br />

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