Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...
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Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. 2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3. Art. 202. Segreto di Stato. 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. 2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. 3. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di un segreto di Stato. 4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga. Art. 203. Informatori della Polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza. 1. Il giudice non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate. 1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni. Art. 204. Esclusione del segreto. 1. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale. Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari su richiesta di parte. 2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Art. 205. Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato. 1. La testimonianza del Presidente della Repubblica è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato. 2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle camere o del Presidente del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti. CIX
Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. 3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di confronto o per altra necessità. Art. 206. Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici. 1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una missione diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l'esame è trasmessa, per mezzo del ministero di grazia e giustizia, all'autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205 comma 3. 2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali. Art. 207. Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti. 1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 497 comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge. 2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti. Art. 208. Richiesta dell'esame. CAPO II Esame delle parti 1. Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono. Art. 209. Regole per l'esame. 1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195. 2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale. CX
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<strong>Funzioni</strong> e <strong>competenze</strong> <strong>della</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Giudiziaria</strong> <strong>nella</strong> <strong>raccolta</strong> <strong>delle</strong> dichiarazioni probatorie.<br />
3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione<br />
di una <strong>delle</strong> persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione o di<br />
confronto o per altra necessità.<br />
Art. 206.<br />
Assunzione <strong>della</strong> testimonianza di agenti diplomatici.<br />
1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una missione<br />
diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta<br />
per l'esame è trasmessa, per mezzo del ministero di grazia e giustizia, all'autorità consolare<br />
del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205<br />
comma 3.<br />
2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici <strong>della</strong> Santa Sede accreditati presso lo<br />
Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato<br />
italiano o la Santa sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali.<br />
Art. 207.<br />
Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti.<br />
1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete o<br />
contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare<br />
rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 497 comma 2. Allo stesso<br />
avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente<br />
previsti dalla legge e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione<br />
degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge.<br />
2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo<br />
ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne<br />
informa il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti.<br />
Art. 208.<br />
Richiesta dell'esame.<br />
CAPO II<br />
Esame <strong>delle</strong> parti<br />
1. Nel dibattimento, l'imputato, la parte civile che non debba essere esaminata come<br />
testimone, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria<br />
sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono.<br />
Art. 209.<br />
Regole per l'esame.<br />
1. All'esame <strong>delle</strong> parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198 comma 2<br />
e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195.<br />
2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale.<br />
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