30.05.2013 Views

Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tesi di dottorato in Scienze <strong>della</strong> Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu<br />

<strong>Funzioni</strong> e <strong>competenze</strong> <strong>della</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Giudiziaria</strong> <strong>nella</strong> <strong>raccolta</strong> <strong>delle</strong> dichiarazioni probatorie.<br />

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona<br />

imputata di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371<br />

comma 2 lettera b).<br />

_______________<br />

Cfr. Cassazione Penale, sez. V, sentenza 20 settembre 2007, n. 19450 in Altalex<br />

Massimario.<br />

Art. 193.<br />

Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili.<br />

1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili, eccettuati<br />

quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza.<br />

Art. 194.<br />

Oggetto e limiti <strong>della</strong> testimonianza.<br />

1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova . Non può deporre<br />

sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici, idonei a qualificarne la<br />

personalità in relazione al reato e alla pericolosità sociale.<br />

2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il<br />

testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è<br />

necessario per valutarne la credibilità. La deposizione sui fatti che servono a definire la<br />

personalità <strong>della</strong> persona offesa dal reato è ammessa solo quando il fatto dell'imputato deve<br />

essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.<br />

3. Il testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel<br />

pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla<br />

deposizione sui fatti.<br />

Art. 195.<br />

Testimonianza indiretta.<br />

1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a<br />

richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre.<br />

2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame <strong>delle</strong> persone indicate nel comma 1.<br />

3. L'inosservanza <strong>della</strong> disposizione del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni<br />

relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame<br />

di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.<br />

4. Gli ufficiali e gli agenti di <strong>Polizia</strong> giudiziaria non possono deporre sul contenuto <strong>delle</strong><br />

dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2,<br />

lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente<br />

articolo.<br />

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia<br />

avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.<br />

CV

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!