30.05.2013 Views

Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Tesi di dottorato in Scienze <strong>della</strong> Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu<br />

<strong>Funzioni</strong> e <strong>competenze</strong> <strong>della</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Giudiziaria</strong> <strong>nella</strong> <strong>raccolta</strong> <strong>delle</strong> dichiarazioni probatorie.<br />

Art. 109.<br />

Lingua degli atti.<br />

ATTI<br />

TITOLO I<br />

Disposizioni generali<br />

1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.<br />

2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un<br />

territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta, il cittadino italiano che<br />

appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato o esaminato <strong>nella</strong><br />

madrelingua e il relativo verbale è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono<br />

tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta.<br />

Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali.<br />

3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità.<br />

Art. 113.<br />

Ricostituzione di atti.<br />

1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il giudice, anche di ufficio,<br />

accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza se e in quale tenore esso<br />

deve essere ricostituito.<br />

2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore <strong>della</strong><br />

medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto riconosce che questo era<br />

conforme alla minuta.<br />

3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con<br />

ordinanza la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendone il<br />

modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati.<br />

Art. 114.<br />

Divieto di pubblicazione di atti e di immagini<br />

1. E' vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo <strong>della</strong> stampa o<br />

con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto.<br />

2. E' vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a<br />

che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza<br />

preliminare.<br />

3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli<br />

atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia <strong>della</strong> sentenza di primo<br />

grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero , se non dopo la pronuncia <strong>della</strong><br />

sentenza in grado di appello. E' sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per<br />

le contestazioni.<br />

XCVII

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!