Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...
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Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. dell’obiettivo, perché se non sa per quale reato stiamo procedendo, quali elementi sono stati raccolti nel frattempo e così via, è molto difficile che possa fare, se non in maniera molto sterile, ascoltare la persona informata sui fatti, a costo di ammazzarci e ammazzarvi di fotocopie e di atti del procedimento che vanno e vengono in maniera tale che chi sente una persona sappia sin dall’inizio un po’ qual è lo stato delle indagini in maniera tale che possa stare bene… Non è molto diverso dal punto di vista normativo il discorso dell’arrivo all’interrogatorio della persona indagata con però delle differenze, perché mentre il Pubblico Ministero sente la persona sottoposta alle indagini soltanto in una forma che è quello dell’interrogatorio che fa personalmente oppure che può delegare alla Polizia giudiziaria, esattamente come tutti gli altri, tranne quell’eccezione che vi ho già detto, ossia delle persone che sono sottoposte a misure restrittive di libertà personale che possono essere sentite solo dal Pubblico Ministero e non dall’Ufficiale di Polizia giudiziaria. La Polizia giudiziaria però può sentire la persona indagata di iniziativa in tre modi diversi che sono quelli descritti all’art. 350 del c.p.p. I primi quattro commi dell’art. 350 descrivono quello che è il vero e proprio interrogatorio, cioè prima dell’intervento del Pubblico Ministero la persona che, evidentemente è già sottoposta alle indagini e nei suoi confronti c’è una notizia di reato, può essere sentita alla presenza del difensore obbligatoria, di iniziativa di Polizia giudiziaria ed è sostanzialmente un vero interrogatorio perché si rispettano le forme previste per l’interrogatorio che sono quelle descritte dall’art 64 del c.p.p. Ma la Polizia giudiziaria, dice sempre l’art. 350 del c.p.p., ha altre due possibilità di sentire la persona sottoposta alle indagini: una è quella prevista ai commi 5 e 6 dell’art. 350 c.p.p. che dice che la Polizia giudiziaria può raccogliere le informazioni date dall’indagato, ma di queste informazioni non si fa verbale perché di queste informazioni non si ha nessun tipo di utilizzo dal processo. Perché il c.p.p. mette questa norma, per questioni di Ordine pratico di attivazione dell’indagine, perché è ovvio che se si intervenisse in un posto, c’è la persona indagata e voi sapete che nasconde delle armi, sostanze stupefacenti, o chissà cos’altro, e gli dite:- “senta, noi sappiamo questo, se vuoi collabora e dici subito dove possiamo trovare queste cose”, la persona dice :-“và bene vi porto sul posto e tanti saluti”, dà alla Polizia giudiziaria la possibilità di dialogare con quella persona sottoposta alle indagini, anche se questo dialogo non ha traccia nella gestione del processo, ma che comunque serve per mandare avanti le indagini. L’altro e ultimo modo di sentire la persona indagata è quello delle dichiarazioni spontanee indicate sempre dall’art. 350 c.p.p., questo è un modo intermedio, e la persona indagata può spontaneamente fare dichiarazioni che vengono verbalizzate, queste dichiarazioni hanno un piccolo utilizzo nel processo perché possono essere utilizzate quando ci sarà il processo per contestarle alla persona che imputata se dice cose diverse. Chiaramente le dichiarazioni spontanee devono essere spontanee davvero, perché non sono spontanee quelle, lasciamo perdere mezzi di costrizione fisica o psicologica più o meno leciti, ma non sono nemmeno spontanei quelle nel cui verbale ci sono domande e risposta, perché già il fatto di fare una domanda significa che quella dichiarazione non è spontanea. Le dichiarazioni spontanee sono quelle dove c’è scritto: la persona dichiara spontaneamente, due punti, testo e chiuso verbale e si firma. Questa è una dichiarazione spontanea cioè una trascrizione grafica di ciò che avviene effettivamente, a meno che la domanda non sia una domanda fatta per chiarire qualcosa che non si capisce. Chiaramente quando si sente che la persona indagata, sia nella forma dell’interrogatorio delegato sia nella forma dell’interrogatorio di iniziativa, si devono rispettare assolutamente LXXI
Tesi di dottorato in Scienze della Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle dichiarazioni probatorie. le forme dell’art 64 c.p.p. cioè gli avvisi di legge che sono necessari perché l’interrogatorio non venga dichiarato nullo la contestazione degli elementi di prova che sino a quel momento sono stati raccolti. Ecco questo è tutto sommato in maniera molto semplice ciò che ci dice il c.p.p. in fin dei conti noi non abbiamo particolari complicazioni dal punto di vista normativo, ma se andiamo a vedere abbiamo dei confini, quelli di evitare ad esempio domande scorrette, domande che ingannano e di far capire alla persona interrogata ciò che gli si chiede, un po’ come dire estorcerle maliziosamente una risposta che non è quella che avrebbe voluto darti, ci vuole onestà intellettuale nel momento che si fanno le domande e nel momento in cui si verbalizzano le risposte. Non è un tema fondamentale di questa ricerca la verbalizzazione, ma questa in realtà è una fase fondamentale del lavoro di raccolta delle dichiarazioni, perché soltanto nell’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini è obbligatoria, la registrazione integrale, che si attua come sapete quando in genere si sente un minore. In genere e di regola si fa un verbale che è sempre una mediazione fra quello che la persona dice e l’Ufficiale di Polizia giudiziaria scrive, quindi c’è sempre una sintesi che serve a volte per mettere in buon italiano e in Ordine ciò che a volte viene detto in maniera veloce, bene questo passaggio deve essere un passaggio, come dire, onesto intellettualmente cioè deve essere chiaro, ciò che viene detto sinteticamente corrisponde a ciò che la persona ha detto, cioè non si può far finta che abbia detto una cosa diversa, anche perché poi come dire i nodi vengono al pettine, al di là di quelli che sono i nostri doveri, i nodi vengono al pettine perché poi nel processo abbiamo a volte qualche difficoltà a dire se una persona nel processo dice una cosa diversa perché ci sta dicendo il falso o dice una cosa diversa perché il verbale è andato male nella fase delle indagini, quindi è una difficoltà che va immediatamente risolta. Nel verbale deve essere perciò chiaro che ciò che è scritto corrisponde alla realtà, ve lo dico perché io ho visto una volta un verbale sottoscritto da una persona non vedente, in assenza di una mediazione che potesse in qualche modo leggergli.. e fargli capire le cose, mi è capitato anche una persona sordomuta senza che ci fosse un’ interprete…voglio dire che queste cose oltre a violare i nostri doveri servono solo a farci ridere dietro. Ora io non mi dilungo, perché la parte centrale di questa giornata è la ricerca, ricerca da cui sono emersi anche alcuni problemi, su come la Polizia giudiziaria viene formata, su come a volte ha difficoltà a capirsi con il Pubblico Ministero, quindi come dire ci prendiamo anche noi le nostre critiche. A volte nella fretta è molto difficile comunicare, a volte si parla molto su indagini più importanti, altre volte non ci si vede per altre meno importanti si comunica con due righe (…) Abbiamo fatto un calcolo, Un sostituto Procuratore ha circa 2000 fascicoli nuovi all’anno e quindi se dovessimo dialogare per 2000 fascicoli…Quindi ben vengano le critiche. Anche in caso di mancata comunicazione un lavoro può essere fatto bene, cioè io posso anche non vedere le due righe, ma se l’Ufficiale mi risponde di sua iniziativa, mi approfondisce le indagini sono ben felice. Anche perché io ho ben presente la distinzione dei due ruoli, diceva la Professoressa Patrizia che c’è il problema quando si inizia in un posto di lavoro, non si sa cosa fare magari, si studia il codice d diritto penale a memoria, ma non si è mai interrogato una persona. Devo dire che il nostro tirocinio è abbastanza teorico, quindi nel nostro lavoro si cresce soltanto lavorando, si cresce imparando con la prassi visto che gran parte del nostro tirocinio è teorico e quindi si ha un continuo scambio tra la prassi e le proprie conoscenze teoriche, però siamo facilitati perché le nostre conoscenze teoriche sono regolate dai quei binari stilati da c.p.p. e lì dobbiamo stare e una volta che impariamo nell’attività impariamo anche nello scambio di LXXII
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<strong>Funzioni</strong> e <strong>competenze</strong> <strong>della</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Giudiziaria</strong> <strong>nella</strong> <strong>raccolta</strong> <strong>delle</strong> dichiarazioni probatorie.<br />
dell’obiettivo, perché se non sa per quale reato stiamo procedendo, quali elementi sono<br />
stati raccolti nel frattempo e così via, è molto difficile che possa fare, se non in maniera<br />
molto sterile, ascoltare la persona informata sui fatti, a costo di ammazzarci e ammazzarvi<br />
di fotocopie e di atti del procedimento che vanno e vengono in maniera tale che chi sente<br />
una persona sappia sin dall’inizio un po’ qual è lo stato <strong>delle</strong> indagini in maniera tale che<br />
possa stare bene…<br />
Non è molto diverso dal punto di vista normativo il discorso dell’arrivo all’interrogatorio<br />
<strong>della</strong> persona indagata con però <strong>delle</strong> differenze, perché mentre il Pubblico Ministero sente<br />
la persona sottoposta alle indagini soltanto in una forma che è quello dell’interrogatorio<br />
che fa personalmente oppure che può delegare alla <strong>Polizia</strong> giudiziaria, esattamente come<br />
tutti gli altri, tranne quell’eccezione che vi ho già detto, ossia <strong>delle</strong> persone che sono<br />
sottoposte a misure restrittive di libertà personale che possono essere sentite solo dal<br />
Pubblico Ministero e non dall’Ufficiale di <strong>Polizia</strong> giudiziaria.<br />
La <strong>Polizia</strong> giudiziaria però può sentire la persona indagata di iniziativa in tre modi diversi<br />
che sono quelli descritti all’art. 350 del c.p.p. I primi quattro commi dell’art. 350<br />
descrivono quello che è il vero e proprio interrogatorio, cioè prima dell’intervento del<br />
Pubblico Ministero la persona che, evidentemente è già sottoposta alle indagini e nei suoi<br />
confronti c’è una notizia di reato, può essere sentita alla presenza del difensore<br />
obbligatoria, di iniziativa di <strong>Polizia</strong> giudiziaria ed è sostanzialmente un vero interrogatorio<br />
perché si rispettano le forme previste per l’interrogatorio che sono quelle descritte dall’art<br />
64 del c.p.p.<br />
Ma la <strong>Polizia</strong> giudiziaria, dice sempre l’art. 350 del c.p.p., ha altre due possibilità di sentire<br />
la persona sottoposta alle indagini: una è quella prevista ai commi 5 e 6 dell’art. 350 c.p.p.<br />
che dice che la <strong>Polizia</strong> giudiziaria può raccogliere le informazioni date dall’indagato, ma di<br />
queste informazioni non si fa verbale perché di queste informazioni non si ha nessun tipo di<br />
utilizzo dal processo. Perché il c.p.p. mette questa norma, per questioni di Ordine pratico<br />
di attivazione dell’indagine, perché è ovvio che se si intervenisse in un posto, c’è la persona<br />
indagata e voi sapete che nasconde <strong>delle</strong> armi, sostanze stupefacenti, o chissà cos’altro, e<br />
gli dite:- “senta, noi sappiamo questo, se vuoi collabora e dici subito dove possiamo trovare<br />
queste cose”, la persona dice :-“và bene vi porto sul posto e tanti saluti”, dà alla <strong>Polizia</strong><br />
giudiziaria la possibilità di dialogare con quella persona sottoposta alle indagini, anche se<br />
questo dialogo non ha traccia <strong>nella</strong> gestione del processo, ma che comunque serve per<br />
mandare avanti le indagini.<br />
L’altro e ultimo modo di sentire la persona indagata è quello <strong>delle</strong> dichiarazioni spontanee<br />
indicate sempre dall’art. 350 c.p.p., questo è un modo intermedio, e la persona indagata<br />
può spontaneamente fare dichiarazioni che vengono verbalizzate, queste dichiarazioni<br />
hanno un piccolo utilizzo nel processo perché possono essere utilizzate quando ci sarà il<br />
processo per contestarle alla persona che imputata se dice cose diverse. Chiaramente le<br />
dichiarazioni spontanee devono essere spontanee davvero, perché non sono spontanee<br />
quelle, lasciamo perdere mezzi di costrizione fisica o psicologica più o meno leciti, ma non<br />
sono nemmeno spontanei quelle nel cui verbale ci sono domande e risposta, perché già il<br />
fatto di fare una domanda significa che quella dichiarazione non è spontanea. Le<br />
dichiarazioni spontanee sono quelle dove c’è scritto: la persona dichiara spontaneamente,<br />
due punti, testo e chiuso verbale e si firma. Questa è una dichiarazione spontanea cioè una<br />
trascrizione grafica di ciò che avviene effettivamente, a meno che la domanda non sia una<br />
domanda fatta per chiarire qualcosa che non si capisce.<br />
Chiaramente quando si sente che la persona indagata, sia <strong>nella</strong> forma dell’interrogatorio<br />
delegato sia <strong>nella</strong> forma dell’interrogatorio di iniziativa, si devono rispettare assolutamente<br />
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