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Funzioni e competenze della Polizia Giudiziaria nella raccolta delle ...

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Tesi di dottorato in Scienze <strong>della</strong> Governance e Sistemi complessi - XXI ciclo - Dott. Anna Bussu<br />

<strong>Funzioni</strong> e <strong>competenze</strong> <strong>della</strong> <strong>Polizia</strong> <strong>Giudiziaria</strong> <strong>nella</strong> <strong>raccolta</strong> <strong>delle</strong> dichiarazioni probatorie.<br />

ricerca, però mettendo assieme, come anche l‘Onorevole Palomba diceva, ciò che gli<br />

psicologi possono fare e le garanzie processuali, le garanzie che il processo può dare in<br />

termini di contraddittorio, in termini di “cross examination”, cioè tutte le procedure che il<br />

processo, una grande invenzione sociale, ha messo in atto per vagliare le affermazioni <strong>delle</strong><br />

testimonianze, l’insieme di questi due aspetti oggi può dare una garanzia migliore che nel<br />

passato. Io vi illustrerò le tecniche e le metodologie di ascolto del bambino abusato, il quale<br />

è un particolarissimo testimone.<br />

Vedremo che questo viene considerato un testimone molto particolare, un testimone, come<br />

viene descritto dalla letteratura internazionale, un testimone vulnerabile che ha diritto a<br />

<strong>delle</strong> procedure particolari che, in qualche maniera, conducono a <strong>delle</strong> eccezioni<br />

processuali. Per esempio il bambino non viene sottoposto alla cross examination. Perché?<br />

Immaginatevi un bambino che viene interrogato e contro interrogato dagli avvocati per<br />

essere messo in difficoltà così come avviene per un normale testimone. Per il bambino non<br />

si può fare questo, non si deve fare questo. Però diciamo che per il bambino ci sono <strong>delle</strong><br />

procedure a partire dalla nostra legge portante n° 66 del 1996 esattamente dieci anni; mi<br />

sembra importante anche questa scadenza, la legge sulle violenze sessuali che ha<br />

modificato il reato per violenze sessuali attribuendogli giustamente, necessariamente,<br />

un’importanza di rito contro la persona e non contro la morale, come avveniva in<br />

precedenza. E quindi riconsiderando questo aspetto, per quanto ci riguarda, per la prima<br />

volta con questa legge, è stata accolta una corrente legislativa internazionale che assegna al<br />

“bambino testimone” il ruolo di testimone vulnerabile che ha diritto ad essere ascoltato<br />

secondo modalità particolari protette.<br />

Quindi ha inaugurato questa cosa che all’inizio è stata quasi scandalosa per il processo<br />

penale, il bambino ha il diritto di essere interrogato fuori dal contesto <strong>delle</strong> dinamiche<br />

processuali, perfino a casa sua, perfino attraverso il lavoro peritale e comunque in modo<br />

protetto con una procedura che vede di fronte a lui esclusivamente <strong>delle</strong> persone<br />

competenti e pone dietro una parodia di protezione che può essere quella televisiva o quella<br />

<strong>delle</strong> tecniche direzionali di tutti gli altri protagonisti di un progetto, compreso l’imputato<br />

che non deve essere di fronte al bambino. Questa procedura ha posto una prima grande<br />

sfida agli esperti. Chi ascolta il bambino, con quali <strong>competenze</strong> e con quali metodologie?<br />

All’inizio, dopo il ’96, è successo di tutto, il bambino continuava ad essere ascoltato dalla<br />

<strong>Polizia</strong>, senza che ci fossero <strong>delle</strong> <strong>competenze</strong>, dai carabinieri e dagli operatori sociali che<br />

non avevano <strong>competenze</strong> specialistiche, ma generiche come quelle dell’assistente sociale o<br />

dello psicologo che può avere <strong>delle</strong> <strong>competenze</strong> generali, ma può non avere una<br />

competenza specialistica. In questo c’è stata una situazione iniziale molto problematica. Il<br />

bambino veniva ascoltato in procura, in una stanza separata, in questura o nei contesti più<br />

diversi.<br />

Poi abbiamo prodotto un altro inizio di letteratura scientifica, io sono stato tra i primi a<br />

scrivere sull’ascolto protetto del bambino e a raccogliere le raccomandazioni internazionali,<br />

a segnalare l’esistenza di strumenti internazionali per l’intervista cognitiva e le altre<br />

interviste studiate apposta per generare una minore influenza possibile nei confronti del<br />

bambino ed una maggiore efficacia possibile su questo soggetto e una serie di altre<br />

considerazioni. Quindi è partita da un dibattito scientifico, culturale e un confronto tra<br />

psicologi, neuropsichiatri infantili, psichiatri, operatori sociali e giuristi, e oggi dopo dieci<br />

anni la situazione è decisamente matura anche se abbiamo molto riflettuto su queste cose,<br />

ci siamo molto confrontati, prevale ancora oggi un approccio molto operativo, clinico,<br />

aperto e flessibile rispetto ad altri, quelli <strong>della</strong> psicologia giuridica che raccontano, invece,<br />

l’uso di metodologie più rigorose, più rispettose <strong>delle</strong> raccomandazioni internazionali.<br />

XI

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