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XI Congresso della Società Italiana di Psicopatologia Psichiatria ...

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Segreto professionale e riservatezza<br />

in psichiatria<br />

A. Amati<br />

Università “Magna Græcia” <strong>di</strong> Catanzaro, Dipartimento <strong>di</strong><br />

Me<strong>di</strong>cina Sperimentale e Clinica “G. Salvatore”<br />

Il principio generale delle Wigmore Rules (1961) definisce<br />

la riservatezza come garanzia essenziale al mantenimento <strong>di</strong><br />

una relazione professionale piena e sod<strong>di</strong>sfacente tra le parti,<br />

negli Stati Uniti. La relazione psichiatra-paziente è stata<br />

riconosciuta, come destinataria <strong>di</strong> “speciale protezione” rispetto<br />

al comune rapporto me<strong>di</strong>co-paziente.<br />

In Italia, l’obbligo del segreto professionale riguarda il singolo<br />

operatore sanitario, anche se operante in équipe: la materia<br />

è regolata dal Co<strong>di</strong>ce Penale e dal Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Deontologia<br />

Me<strong>di</strong>ca, mentre la tutela <strong>della</strong> riservatezza dei dati personali<br />

rientra nella Legislazione sulla privacy.<br />

Pertanto, il me<strong>di</strong>co e tutti i professionisti <strong>della</strong> salute mentale<br />

come psicologi, infermieri, tecnici <strong>della</strong> riabilitazione,<br />

assistenti sociali ed altro personale socio-sanitario la cui attività<br />

preveda rapporti <strong>di</strong>retti con il malato, sono tenuti in<strong>di</strong>vidualmente<br />

a mantenere il segreto professionale ed al rispetto<br />

del co<strong>di</strong>ce deontologico ed all’osservanza <strong>della</strong> legge<br />

sulla tutela <strong>della</strong> privacy.<br />

Il punto cruciale è l’informazione a terzi e a congiunti: oltre<br />

il rispetto <strong>della</strong> legislazione vigente, è valido riferirsi al<br />

principio-base <strong>della</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> Madrid WPI (1996),<br />

nel senso che le informazioni ottenute in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> riservatezza<br />

siano utilizzabili al solo scopo <strong>di</strong> migliorare la<br />

salute mentale del soggetto. La legge italiana in<strong>di</strong>vidua il<br />

me<strong>di</strong>co operante in struttura pubblica come pubblico ufficiale<br />

o incaricato <strong>di</strong> pubblico servizio ed è tenuto al rapporto<br />

all’Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria, se nello svolgimento delle sue<br />

funzioni assiste o viene a conoscenza <strong>di</strong> reato. Il libero professionista,<br />

nelle stesse circostanze, ha l’obbligo <strong>di</strong> segnalare<br />

all’Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria reati perseguibili d’ufficio o sospetti<br />

tali.<br />

Gli atti e le procedure che concernono ASO e TSO costituiscono<br />

trasmissione <strong>di</strong> segreto professionale tra coloro che<br />

intervengono: per i soggetti addetti alla parte amministrativa<br />

la conoscenza <strong>di</strong> fatti può essere assimilata al segreto<br />

d’ufficio.<br />

Il principio generale del segreto è ancor più vincolante in<br />

psicoterapia per la natura delle comunicazioni del paziente,<br />

che comprendono emozioni, fantasie, pensieri recon<strong>di</strong>ti,<br />

e si associa al principio <strong>della</strong> tutela dell’alleanza <strong>di</strong> lavoro.<br />

Negli Stati Uniti le conseguenze del caso Tarasoff hanno introdotto<br />

il “Duty to Protect” la vittima potenziale <strong>di</strong> <strong>di</strong>segni<br />

aggressivi quando essa sia identificabile ed il pericolo sia<br />

preve<strong>di</strong>bile ed imminente.<br />

79<br />

SIMPOSI TEMATICI<br />

La gestione <strong>della</strong> cartella clinica alla luce<br />

delle nuove norme sulla privacy<br />

M. Marchetti, G. Catania<br />

Università <strong>di</strong> Roma “Tor Vergata”, Cattedra <strong>di</strong> <strong>Psicopatologia</strong><br />

forense<br />

Sebbene l’esatta natura giuri<strong>di</strong>ca <strong>della</strong> cartella clinica non<br />

sia chiaramente definita e non è ben chiaro se debba essere<br />

considerata un vero e proprio atto pubblico, dotato quin<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

fede privilegiata, con la conseguente rilevanza penale, ovvero<br />

un documento ospedaliero <strong>di</strong> natura tecnico-sanitaria,<br />

ovvero ancora un’attestazione equiparabile ad una certificazione<br />

amministrativa, appare chiaro che essa conserva comunque<br />

appieno il suo valore <strong>di</strong> atto amministrativo sanitario<br />

1 .<br />

Sebbene non vi siano precise in<strong>di</strong>cazioni normative su come<br />

si debba compilare una cartella clinica va ricordato come<br />

molte delle cause per responsabilità professionale dello Psichiatra<br />

traggono alimento non tanto, o non soltanto, da specifiche<br />

condotte del sanitario, quanto da come queste stesse<br />

condotte sono state riportate nella cartella clinica (sia quelle<br />

relative al ricovero come quelle ambulatoriali).<br />

Ancora più complesso appare oggi il quadro alla luce <strong>della</strong><br />

normativa sulla privacy recentemente mo<strong>di</strong>ficata (D.L. 30<br />

giugno 2003 n° 196) che all’art. 92 prevede espressamente<br />

delle in<strong>di</strong>cazioni relative alla cartella clinica.<br />

Il dato peculiare è che le cartelle cliniche sono documenti<br />

che si caratterizzano oltre che per la presenza <strong>di</strong> dati che riguardano<br />

il paziente cui la cartella clinica si riferisce anche<br />

per la menzione <strong>di</strong> informazioni, sanitarie e non, concernenti<br />

in<strong>di</strong>vidui terzi <strong>di</strong>versi dal <strong>di</strong>retto interessato.<br />

Esiste quin<strong>di</strong> un concreto problema <strong>di</strong> tutela e trattamento<br />

delle informazioni riportate in cartella relative a terzi che<br />

impone un momento ulteriore <strong>di</strong> riflessione rispetto alla<br />

questione, forse più <strong>di</strong>scussa e sicuramente meglio tutelata,<br />

del trattamento dei dati personali del paziente stesso.<br />

Vi è infatti la possibilità, espressamente prevista dalla legge,<br />

che terze persone possano avere accesso alla cartella clinica,<br />

in particolare a sue specifiche parti, anche se solo in determinate<br />

circostanze e a motivo <strong>di</strong> particolari finalità.<br />

È facile comprendere come tale problematica acquisti una<br />

sua particolare complessità in un campo come quello <strong>della</strong><br />

psichiatria, o <strong>della</strong> Psicologia. È infatti molto frequente che<br />

in cartella, spesso ben al <strong>di</strong> là dei principi <strong>di</strong> pertinenza,<br />

completezza e non eccedenza dei dati, vengano riportate delicate<br />

informazioni relative, non solo allo stato <strong>di</strong> salute ma<br />

anche allo stile <strong>di</strong> vita ed alle scelte personali dei vari soggetti<br />

che ruotano attorno al malato e non appare risolutiva<br />

l’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> legge <strong>di</strong> “adottare opportuni accorgimenti<br />

per <strong>di</strong>stinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente<br />

riguardanti altri interessati”.<br />

Bibliografia<br />

1 Puccini C. Istituzioni <strong>di</strong> Me<strong>di</strong>cina Legale. Milano: Casa ed Ambrosiana<br />

2003.

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