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XI Congresso della Società Italiana di Psicopatologia Psichiatria ...

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SIMPOSI TEMATICI<br />

Si tratta <strong>di</strong> favorire la costruzione <strong>di</strong> un progetto terapeutico-riabilitativo<br />

che veda costantemente impegnati gli operatori<br />

alla ricerca <strong>di</strong> un consenso che procede lungo proposte<br />

<strong>di</strong> intervento, <strong>di</strong> obiettivi da raggiungere, <strong>di</strong> verifiche, <strong>di</strong><br />

tempi previsti per l’attuazione.<br />

Un “Patto” per la costruzione <strong>di</strong> una Alleanza che vede i Servizi<br />

declinare con chiarezza i loro progetti e su questi costruire<br />

un “consenso-contratto” con gli utenti ed i loro familiari.<br />

La proposta <strong>di</strong> un contratto vincolante per la continuità delle<br />

cure, nasce dalla comune e ampiamente documentata <strong>di</strong>fficoltà<br />

<strong>di</strong> gestione del mancato o insufficiente adesione ai<br />

trattamenti da parte <strong>di</strong> soggetti portatori <strong>di</strong> patologie importanti<br />

e da significative ricadute ambientali e relazionali. Gli<br />

strumenti legislativi (ASO, TSO) si sono <strong>di</strong>mostrati poco<br />

flessibili e inadeguati ad affrontare clinicamente la problematica<br />

<strong>della</strong> mancata adesione alle cure e per tracciare un<br />

nuovo equilibrio tra autodeterminazione alle cure e “dovere<br />

alla salute” che è stato proposto, anche dal punto <strong>di</strong> vista legislativo,<br />

l’introduzione <strong>di</strong> un “contratto terapeutico vincolante”<br />

per la continuità delle cure.<br />

Nella Legge viene sottolineato che il me<strong>di</strong>co <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina<br />

generale e il me<strong>di</strong>co specialista psichiatra debbano adottare<br />

“ogni opportuna iniziativa per privilegiare trattamenti a cui<br />

il paziente possa aderire esprimendo il proprio consenso<br />

informato”.<br />

Tuttavia è lo psichiatra <strong>della</strong> struttura curante il legittimato<br />

a re<strong>di</strong>gere il “contratto vincolante” nel caso in cui la situazione<br />

clinica in<strong>di</strong>viduale non garantisca la continuità del<br />

trattamento terapeutico o riabilitativo al quale il paziente<br />

debba essere sottoposto.<br />

Ora, se con “situazione clinica in<strong>di</strong>viduale” si intende una<br />

deficienza psichica per cui il soggetto non sia in grado <strong>di</strong><br />

comprendere la vera portata delle cure, ciò comporta, <strong>di</strong><br />

conseguenza, la possibilità <strong>di</strong> ravvisare un vizio nella formazione<br />

del contratto stesso in quanto il paziente (parte del<br />

contratto) sarebbe incapace <strong>di</strong> intendere e <strong>di</strong> volere. Sarebbe<br />

forse meglio chiarire che cosa si intenda per “situazione<br />

clinica in<strong>di</strong>viduale” e quali siano le fattispecie cliniche prese<br />

in considerazione. E dunque <strong>di</strong>fferenziare i casi in cui il<br />

paziente <strong>di</strong>venta “parte del contratto” da quelli in cui tale<br />

negozio giuri<strong>di</strong>co è stipulato a suo favore, non essendo egli<br />

capace <strong>di</strong> intendere (anche solo momentaneamente) la reale<br />

portata del <strong>di</strong>sposto dello psichiatra.<br />

Inoltre la scelta dell’espressione “contratto vincolante” potrebbe<br />

essere considerata “hard” rispetto ad altre più “soft”<br />

come ad esempio “<strong>di</strong>rettive <strong>di</strong> partecipazione alla cura”, terminologie<br />

usate anche in altri contesti (come per le “manifestazioni<br />

anticipate <strong>di</strong> volontà sulle cure” c.d. “<strong>di</strong>rettive anticipate”)<br />

in cui il significato e l’importanza del processo<br />

decisionale da attribuire alla volontà sono strettamente collegate<br />

alle circostanze <strong>della</strong> per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> coscienza o <strong>della</strong> volontà<br />

(e quin<strong>di</strong> anche ai casi in cui la volontà è fortemente<br />

scemata) e per questo ad alto impatto sociale.<br />

Aspetti etici nei trattamenti senza consenso<br />

A. Vita<br />

Università <strong>di</strong> Brescia, DSM, A.O. Spedali Civili <strong>di</strong> Brescia<br />

L’intervento del me<strong>di</strong>co è stato storicamente informato ad<br />

un atteggiamento <strong>di</strong> tipo paternalistico.<br />

Il cambiamento dei valori sociali ha però mo<strong>di</strong>ficato il rapporto<br />

me<strong>di</strong>co-paziente mettendo al centro il concetto <strong>di</strong> libertà<br />

ed autonomia dell’in<strong>di</strong>viduo.<br />

Eppure il concetto <strong>di</strong> autonomia risulta inapplicabile ove vi<br />

sia sostanziale riduzione delle capacità del paziente: in tal<br />

caso il principio <strong>di</strong> beneficialità rappresenta una giustificazione<br />

etica dei trattamenti senza consenso.<br />

Esistono peraltro con<strong>di</strong>zioni e criteri specifici che rendono<br />

accettabile o inaccettabile il ricorso al principio <strong>di</strong> beneficialità.<br />

Il <strong>di</strong>ritto alla cura e al trattamento ha confini variabili nel<br />

tempo e risente delle attitu<strong>di</strong>ni <strong>della</strong> società.<br />

La <strong>di</strong>sciplina dei trattamenti senza consenso presenta notevoli<br />

aspetti problematici sotto il profilo etico, aspetti esistenti<br />

non solo per i trattamenti <strong>di</strong> ricovero ma anche per i<br />

trattamenti territoriali.<br />

La “Carta <strong>di</strong> Milano”, co<strong>di</strong>ce etico deontologico per la pratica<br />

psichiatrica (“<strong>Psichiatria</strong> Oggi” 2001, <strong>XI</strong>V, Suppl. 1)<br />

rappresenta in tal senso uno strumento <strong>di</strong> riferimento utile<br />

per gli operatori attivi nella tutela <strong>della</strong> salute mentale.<br />

La contenzione in psichiatria: aspetti clinici,<br />

giuri<strong>di</strong>ci ed etici<br />

S. Tartaglione<br />

Dipartimento <strong>di</strong> Salute Mentale ASL-2 Pentria <strong>di</strong> Isernia<br />

Sono passate in rassegna le “ghiottonerie sa<strong>di</strong>che” a cui sono<br />

stati sottoposti nel tempo i pazienti psichiatrici istituzionalizzati.<br />

Oggi, in SPDC, al <strong>di</strong> là delle affermazioni ideologiche<br />

(tipo “i pazienti non vanno mai contenuti”), emerge la<br />

necessità <strong>di</strong> definire Linee Guida operative <strong>della</strong> contenzione<br />

con mezzi meccanici.<br />

Sono pertanto esaminate:<br />

1. le in<strong>di</strong>cazioni cliniche (preventive, <strong>di</strong>agnostiche e terapeutiche)<br />

alla contenzione;<br />

2. le sue controin<strong>di</strong>cazioni cliniche ed extra-cliniche;<br />

3. i danni conseguenti alla contenzione subiti dal paziente,<br />

dagli altri pazienti, dai familiari e dagli stessi operatori.<br />

La contenzione però, come il massaggio car<strong>di</strong>aco o la tracheotomia,<br />

è una tecnica che deve essere standar<strong>di</strong>zzata nelle<br />

sue varie fasi (immobilizzazione, monitoraggio, liberazione,<br />

<strong>di</strong>scussione) perché <strong>di</strong>venti pratica terapeutica per il<br />

paziente e sicura per gli operatori.<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista giuri<strong>di</strong>co:<br />

1. il me<strong>di</strong>co ha la responsabilità (formale e clinica) <strong>di</strong>retta<br />

<strong>della</strong> contenzione che può essere condotta omissiva e pertanto<br />

penalmente perseguibile se non applicata alla persona<br />

giusta al momento giusto e nel modo giusto (art. 40,<br />

51, 52, 54, 591, 593 del c.p.);<br />

2. gravi conseguenze penali se la contenzione è ingiustificata<br />

(art. 571, 572, 581, 605, 610, 612, 613 del c.p.) o se si<br />

provocano danni alle persone (art. 582, 583, 586, 589,<br />

590 del c.p.).<br />

Dal punto <strong>di</strong> vista etico, la contenzione è legittimata solo se:<br />

assolutamente necessaria ed inevitabile, volta a tutelare l’incolumità<br />

del malato, motivata dal punto <strong>di</strong> vista clinico, attuata<br />

esclusivamente in casi estremi ed eccezionali clinicamente<br />

definiti, le tecniche <strong>di</strong> contenzione sono correttamente<br />

eseguite, circoscritta nel tempo più breve possibile, documentata<br />

in cartella.<br />

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