Giugno 2012 Numero - Anaci
Giugno 2012 Numero - Anaci
Giugno 2012 Numero - Anaci
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Spediz. abbonamento postale70% - Milano<br />
La voce dell’Associazione Amministratori Condominiali Immobiliari - Milano<br />
l’amministratore<br />
INFORMAZIONI PRATICHE PER CONDOMINI E INQUILINI<br />
Vista del Borgo di Monluè, alla periferia est di Milano<br />
ANACI<br />
Anno XXXVII - n. 6 - <strong>Giugno</strong> <strong>2012</strong> - 3 Euro<br />
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<strong>Anaci</strong>: Consiglio glio Provinciale di Milano<br />
Presidente: Guazzoni Dario<br />
Vice Presidente Vicario: Moritz Carlo<br />
Vice Presidente: Cerrini Carlo<br />
Segretario: Quattrini Gaspari Luciana<br />
Tesoriere: Pasi Paolo<br />
CONSIGLIERI CONSIGLIER PROVINCIALI<br />
Appezzato Ap Appe p zzato Juri ri<br />
Balsamo An Ange Angelo g lo l<br />
Bandiera Bandie ie a Fra Francesco ra r ncesco<br />
Bandiera Ba Band nd ndie iera Umberto<br />
Buonavitacola Buonavitacol ol ola Gi GGiorgio or orgio i<br />
Calvio io Gia Gianfranco ia ianf nfranco<br />
Campagnoli Ca C mpagnoli Alma<br />
Caruso Giu Giuseppe iu iuse se sepp pp ppe<br />
Caruso Leonardo Leonardo<br />
Corazza Corazza Gianfranco Gianfr fr franco<br />
De De Angelis Zucca Anna<br />
Didoni Fabio<br />
Donzelli Luigi Luigi<br />
Organigramma<br />
Nazionale<br />
Presidente: Pr Pres esid idente:<br />
Pietro Membri (Milano)<br />
Segretario: Segretar ario io i :<br />
AAndrea ea Finizio (Roma)<br />
Tesoriere: re:<br />
Gi Gius Giuseppe usep ep e pe Merello (Genova)<br />
ORGANIGRAMMA<br />
OR<br />
REGIONE LOMBARDIA<br />
Presidente: dente:<br />
Claudio Bi Bianchini (MI)<br />
I)<br />
Vice Presidente:<br />
Aldo Moroni (VA)<br />
Segretario:<br />
Monica Rusconi (SO)<br />
Tesoriere:<br />
Francesca Salvetti (BS)<br />
Faini Guido<br />
Frisenna Frisen en PPaolo loo<br />
Grillo G illoo Carmelo<br />
Lionetti Li L onetti Giuseppe<br />
Palmisano Vi Vitantonio nt nio io i<br />
Pasi Pa P si Mauro au auro ro<br />
Pasi Paolo<br />
Ronchi Sil Silvia il ilvi vi v a<br />
Sandrini Sa S nd ndrini Fabio<br />
Sozzi Alfredo<br />
Vanzini Va Vanz nz n in i i Ma MMaurizio urizio<br />
Zoccoli Bruno<br />
ANACI<br />
Associazione oci ci ciaz a ione Nazionale Am Amministratori<br />
Condominiali e IImmobiliari<br />
CONSULENZE ZE IN SEDE<br />
LEGALI: lunedì 14,30 ,30 30 3 - 16,00<br />
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DEL DE DEL LAVORO: L venerdì nee rdì d 17 17,00 - 18,30<br />
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La rivista della Sezione Provinciale<br />
di Milano della <strong>Anaci</strong><br />
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milano@anaciser
l’amministratore<br />
anno xxxvii<br />
n. 6 - giugno <strong>2012</strong><br />
Notiziario mensile <strong>Anaci</strong> Milano<br />
a diffusione nazionale<br />
Viale Sabotino, 22<br />
20135 Milano<br />
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Posta elettronica:<br />
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Sito internet:<br />
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DIRETTORE RESPONSABILE<br />
Dario Guazzoni<br />
COMITATO DI REDAZIONE<br />
Eugenio Antonio Correale<br />
Marina Figini<br />
Cristoforo Moretti<br />
PUBBLICITÀ E ABBONAMENTI<br />
<strong>Anaci</strong> Milano<br />
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20135 Milano<br />
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Grafiche Casali<br />
20089 Quinto dè Stampi<br />
di Rozzano (Milano)<br />
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Associato all’Unione<br />
Stampa Periodica Italiana<br />
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del contenuto di questa rivista<br />
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autorizzazione scritta dell’editore<br />
Sommario<br />
L’AMMINISTRATORE - ANNO 37°<br />
FONDATO NEL 1975<br />
tradizione culturale<br />
DARIO GUAZZONI pag.5<br />
collegamento di locali di proprietà esclusiva<br />
MARINA FIGINI pag.7<br />
il fondo patrimoniale<br />
LAURA GILARDONI pag.9<br />
decreto ingiuntivo nei confronti del condominio<br />
ed esecuzione nei confronti del singolo condomino<br />
ANTONIO SCARPA pag.12<br />
la rappresentanza dell’amministratore (1 parte)<br />
RAFAELE CORONA pag.20<br />
pericoli condominiali<br />
CRISTOFORO MORETTI pag.31<br />
nemmeno il proprietario è automaticamente<br />
responsabile<br />
CRISTOFORO MORETTI pag.33<br />
42° corso di formazione per amministratori<br />
immobiliari anno <strong>2012</strong>-2013 pag.35<br />
condominio, regolamento edilizio e locale adibito<br />
alla raccolta dei rifiuti solidi urbani<br />
MARCO DAL TOSO pag.39<br />
le delegazioni anaci in provincia pag.42<br />
le prestazioni di lavoro “errate”<br />
VINCENZO DI DOMENICO pag.44<br />
sentenze<br />
EUGENIO ANTONIO CORREALE pag.47<br />
lavori e contributi previdenziali<br />
VINCENZO DI DOMENICO pag.51<br />
detrazione d’imposta del 36% per interventi di<br />
recupero del patrimonio edilizio abitativo<br />
CARMEN ROVERE pag.57<br />
il centro studi risponde pag.68<br />
le tabelle inps pag.70<br />
le nostre tabelle pag.72<br />
l’amministratore<br />
3
TRADIZIONE CULTURALE<br />
La tradizione culturale di ANACI, sede<br />
provinciale di Milano, prosegue con la<br />
preparazione del 42° Corso di Formazione<br />
per amministratori immobiliari del quale<br />
in altra pagina de L’AMMINISTRATORE<br />
diamo il calendario completo delle lezioni che<br />
saranno tenute da esperti nelle varie branchie<br />
della proprietà immobiliare: condominio, locazione,<br />
fiscalità nell’immobile, sicurezza nel<br />
luogo di lavoro ché anche l’immobile tale è<br />
considerato, normative ascensori ed impianti<br />
riscaldamento: questi ultimi di grande attualità<br />
e novità stante le normative innovative della<br />
Regione Lombardia.<br />
Amministrare, amministrare bene, amministrare<br />
professionalmente nel corso degli anni è divenuto<br />
più difficile, forse complicato, comunque<br />
– sebbene non riconosciuta ufficialmente<br />
– professione di grande responsabilità.<br />
Negli studi degli amministratori girano (sia<br />
consentito il verbo), a seconda del numero di<br />
immobili amministrati, cifre da capogiro.<br />
Sappiamo tutti che un condominio di una ventina<br />
di unità immobiliari con portiere e riscaldamento<br />
centralizzato ha nell’epoca un rendiconto<br />
molto molto vicino (talvolta di più) ai<br />
centomila euro.<br />
Centomila euro che, per chi ha cominciato a lavorare<br />
ben prima dell’avvento dell’euro, stanno<br />
a significare duecento milioni.<br />
Se rinascessero i nostri padri di fronte a tali cifre<br />
ammutolirebbero.<br />
Di qui la necessità che il bene condominio venga<br />
amministrato da professionisti capaci, aggiornati<br />
e soprattutto onesti onde dare garanzia<br />
alla clientela amministrata di avere ben riposto<br />
la fiducia in chi amministra tale patrimonio.<br />
Ma non basta (anche se è precipuo!) essere<br />
onesti.<br />
Occorre essere aggiornati, documentati, sempre<br />
pronti a dare alla clientela condominio, ormai<br />
multietnica, consigli saggi, risposte certe<br />
editoriale<br />
l’amministratore<br />
onde evitare il sorgere del contenzioso.<br />
Sappiamo tutti che in Italia il condominio rappresenta<br />
ormai oltre l’ottanta per cento della<br />
proprietà immobiliare.<br />
Otto, e ci avviamo ai nove cittadini (italici e<br />
non) sono comproprietari dell’appartamento<br />
in cui vivono, del negozio o dell’ufficio nel<br />
quale svolgono la propria attività commerciale<br />
o professionale, del box in cui ricoverano la<br />
vettura.<br />
Quindi tale massa di concittadini, specie ora<br />
che stiamo vivendo un momento storico particolarmente<br />
pesante, ha bisogno della certezza<br />
di essere ben amministrata ed il Corso <strong>Anaci</strong><br />
fa, e lo diciamo con entusiasmo, cultura.<br />
Il Corso dura otto mesi, tocca tutto lo scibile<br />
immobiliare, è tenuto da esperti qualificati.<br />
Il successo che al nostro corso ha sempre arriso<br />
testimonia le peculiarità dello stesso, l’impegno<br />
che la dirigenza tutta mette nell’organizzarlo,<br />
la preparazione aggiornata dei docenti.<br />
Noi personalmente andiamo con la mente al<br />
primo corso iniziatosi nell’ottobre del 1973; e<br />
con noi pochi colleghi ché molti ci hanno lasciato<br />
e spesso ricordando la vita associativa li<br />
rimpiangiamo.<br />
Eravamo una ventina in quel primo corso; appena<br />
appena incominciavamo a conoscerci;<br />
mai avremmo immaginato che il Corso avrebbe<br />
raggiunto la meta che ora viviamo; il risultato<br />
che negli anni abbiamo raggiunto, le<br />
certezze che ANACI sede di Milano ha dato a<br />
tanti colleghi ed a moltissimi condomini.<br />
Con questo spirito fiducioso, con questo entusiasmo<br />
associativo che non deve mancare<br />
e che i colleghi giovani debbono assimilare<br />
per il futuro, inaugureremo quindi il 1° ottobre<br />
questo nuovo anno culturale, il 42°, certi<br />
di dare agli allievi quanto di meglio i docenti<br />
sappiano.<br />
Dario Guazzoni<br />
5
COLLEGAMENTO DI LOCALI DI<br />
PROPRIETÀ ESCLUSIVA<br />
Marina Figini<br />
L’uso delle parti comuni,<br />
in generale<br />
L’uso delle parti comuni nel<br />
condominio è disciplinato dalla<br />
normativa applicabile alla<br />
comunione, contenuta nell’art.<br />
1102, 1° comma codice civile<br />
a norma del quale “ciascun<br />
partecipante può servirsi della<br />
cosa comune, purchè non ne<br />
alteri la destinazione e non impedisca<br />
agli altri partecipanti<br />
di farne parimenti uso secondo<br />
il loro diritto. A tal fine può<br />
apportare a proprie spese le<br />
modificazioni necessarie per il<br />
miglior godimento della cosa”.<br />
La giurisprudenza ha chiarito i<br />
seguenti principi: a) perchè vi<br />
sia violazione sanzionabile, occorre<br />
una condotta durevole con<br />
carattere di esclusività; b) le<br />
violazioni delle due condizioni<br />
di uso della cosa non debbono<br />
necessariamente coesistere; a<br />
rendere illecito l’uso può essere<br />
dunque sufficiente la sola alterazione<br />
della destinazione della<br />
cosa; c) la nozione di pari uso<br />
non è da intendere nel senso di<br />
uso identico, giacchè l’identità<br />
nello spazio o addirittura nel<br />
tempo, potrebbe importare il<br />
divieto per ogni condomino di<br />
fare uso della cosa comune;<br />
d) l’uso più intenso a favore<br />
di un condomino è legittimo se<br />
rispetta gli stessi limiti sopra<br />
Osservatorio del diritto<br />
indicati, facendo riferimento<br />
non tanto all’uso effettuato in<br />
concreto dagli altri condomini<br />
in un determinato momento,<br />
bensì quello potenziale in relazione<br />
ai diritti di ciascuno;<br />
e) l’uso della cosa comune da<br />
parte del singolo condomino<br />
non può estendersi alla occupazione<br />
permanente di una parte<br />
del bene comune, tale che, nel<br />
concorso degli altri requisiti di<br />
legge, possa portare alla usucapione<br />
della parte occupata.<br />
Collegamento a proprietà<br />
esclusiva esterna al condominio<br />
La legittimità dell’uso della<br />
cosa comune sussiste, in<br />
tal caso, solo se la proprietà<br />
esclusiva che ne trae vantaggio<br />
fa parte dell’edificio condominiale.<br />
La Cassazione ha confermato<br />
con costante giurisprudenza<br />
che, in funzione del rapporto<br />
di accessorietà e strumentalità<br />
esistente tra proprietà individuali<br />
e beni comuni, è consentita<br />
l’utilizzazione più intensa<br />
della cosa comune da parte del<br />
condomino, sempre nel rispetto<br />
dei limiti di cui all’art. 1102<br />
c.c., in quanto finalizzata al<br />
miglior godimento della proprietà<br />
esclusiva facente parte<br />
del condominio.<br />
l’amministratore<br />
Pertanto l’uso più intenso della<br />
cosa comune non può consistere<br />
nella utilizzazione compiuta<br />
da un condomino a servizio di<br />
una unità immobiliare di proprietà<br />
esclusiva che sia estranea<br />
all’edificio condominiale:<br />
in tal caso l’uso del bene comporterebbe<br />
un asservimento<br />
non consentito, a meno che non<br />
venisse deciso dalla unanimità<br />
dei partecipanti al condominio<br />
(Cassazione 30 marzo 2010 n.<br />
7760).<br />
Coerentemente a tale principio,<br />
altre pronunzie della<br />
Suprema Corte hanno statuito<br />
che l’apertura di un varco nel<br />
muro perimetrale dell’edificio<br />
condominiale per le esigenze<br />
del singolo condomino può<br />
ritenersi consentita, quale uso<br />
più intenso del bene comune<br />
ex art. 1102 c.c., salvo che tale<br />
varco consenta la comunicazione<br />
tra il proprio appartamento<br />
ed altra unità immobiliare<br />
attigua, pur se di proprietà<br />
del medesimo condomino, ma<br />
ricompresa in un diverso edificio<br />
condominiale. In tal caso,<br />
infatti, il collegamento tra due<br />
unità abitative determina la<br />
creazione di una servitù a carico<br />
di fondazioni, suolo e solai<br />
e strutture del fabbricato e anche<br />
di passaggio a carico di un<br />
eventuale ingresso condomi-<br />
7
niale su via pubblica: ciò non<br />
può legittimamente avvenire<br />
per iniziativa unilaterale del<br />
singolo condomino, ma richiede<br />
il consenso unanime di tutti<br />
i partecipanti al condominio.<br />
(Cassazione 26 settembre 2008<br />
n. 24243, Cassazione 19 aprile<br />
2006 n. 9036, Cassazione 18<br />
febbraio 1998 n. 1708).<br />
Conforme anche la giurisprudenza<br />
di merito, da ultimo si<br />
veda Corte Appello Roma 21<br />
aprile 2010 n. 1688, la quale<br />
ha precisato che la illegittimità<br />
dell’utilizzo della cosa comune<br />
sussiste indipendentemente<br />
dalla circostanza che dia luogo<br />
o meno ad una violazione del<br />
regolamento condominale in<br />
tema di innovazioni, ovvero<br />
8<br />
Osservatorio del diritto<br />
che vengano violati i limiti di<br />
cui all’art. 1102 c.c., e il divieto<br />
di non arrecare danno alle<br />
parti comuni, in particolare alla<br />
stabilità del fabbricato ed al<br />
decoro architettonico.<br />
Collegamento a proprietà<br />
esclusiva interna al condominio.<br />
Del tutto diversa è la situazione<br />
che riguarda aperture di varchi<br />
all’interno dello stesso condominio<br />
e/o tra unità appartenenti<br />
allo stesso condominio.<br />
Negli edifici in condominio i<br />
proprietari esclusivi delle singole<br />
unità immobiliari possono<br />
utilizzare i muri comuni e le<br />
parti ad esse corrispondenti<br />
sempre che l’esercizio di tale<br />
facoltà, disciplinata dagli artt.<br />
1102 c.c. e 1122 c.c. non pregiudichi<br />
la stabilità ed il decoro<br />
architettonico del fabbricato<br />
(Cass. 22 marzo 2002 n. 4314).<br />
Si deve ritenere consentita<br />
l’apertura di due porte su muri<br />
comuni per mettere in comunicazione<br />
l’unità immobiliare<br />
di proprietà esclusiva di un<br />
condomino con il garage comune:<br />
si rientra pur sempre<br />
nell’ambito del concetto di uso<br />
del bene comune, e non esige<br />
l’approvazione dell’assemblea<br />
dei condomini con la maggioranza<br />
qualificata, senza determinare,<br />
a più forte ragione,<br />
alcuna costituzione di servitù<br />
(Cassazione 3 giugno 2004 n.<br />
8830).<br />
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l’amministratore
IL FONDO PATRIMONIALE<br />
Laura Gilardoni<br />
Il fondo patrimoniale consiste<br />
in un vincolo di destinazione<br />
posto nell’interesse della famiglia<br />
su di un complesso di<br />
beni determinati (immobili,<br />
mobili registrati o titoli di credito);<br />
esso realizza la costituzione<br />
di un patrimonio separato<br />
- privo di personalità giuridica<br />
- con limitazione dei poteri dispositivi<br />
dei soggetti costituenti<br />
(ciascuno o entrambi i coniugi,<br />
un terzo, anche per testamento).<br />
Funzione principale del vincolo<br />
è quella di destinare i beni<br />
conferiti al soddisfacimento dei<br />
diritti di mantenimento, assistenza<br />
e contribuzione, esistenti<br />
nell’ambito della famiglia (art.<br />
143-144 c.c.).<br />
Esso è caratterizzato dalla temporaneità,<br />
presuppone l’esistenza<br />
del vincolo coniugale con la<br />
conseguenza che l’annullamento,<br />
lo scioglimento o la cessione<br />
degli effetti civili del matrimonio<br />
determinano la cessazione<br />
del fondo salvo che vi siano<br />
fi gli minori; in quest’ultima<br />
ipotesi il fondo avrà vita sino al<br />
raggiungimento della maggiore<br />
età dell’ultimo fi glio.(171 comma<br />
2)<br />
La proprietà dei beni costituenti<br />
il fondo patrimoniale spetta ad<br />
entrambi i coniugi, salvo diversamente<br />
stabilito nell’atto di<br />
costituzione; l’amministrazione<br />
è regolata dalle norme sulla comunione<br />
legale.<br />
Si discute se nell’atto di costituzione<br />
del fondo possa essere<br />
prevista una clausola che im-<br />
Osservatorio del diritto<br />
ponga il divieto di alienazione<br />
degli immobili attribuiti al fondo,<br />
derogabile da un semplice<br />
accordo di entrambi i coniugi<br />
ovvero necessiti una formale<br />
autorizzazione del Giudice.<br />
L’interpretazione prevalente<br />
ritiene non essere necessaria<br />
l’autorizzazione, altri, invece,<br />
ritengono l’autorizzazione obbligatoria<br />
soprattutto nel caso<br />
in cui ci siano fi gli minori.<br />
Si è ampiamente discusso sul<br />
modo di interpretare la nozione<br />
di “bisogni della famiglia”. La<br />
costante giurisprudenza ha accolto<br />
una interpretazione ampia<br />
di essa tale da contemplare non<br />
solo quanto indispensabile alla<br />
vita della famiglia ma anche<br />
quanto risulti necessario a garantirne<br />
un suo armonico sviluppo<br />
anche potenziandone la<br />
capacità lavorativa dei membri<br />
della stessa. Restando evidentemente<br />
escluse le esigenze voluttuarie<br />
del nucleo familiare.<br />
(Cass. 7 gennaio 1984 n. 134)<br />
Il fondo patrimoniale è opponibile<br />
ai terzi solo quando il<br />
vincolo sia annotato nei registri<br />
dello stato civile – tassa di registro<br />
dovuta in misura fi ssa e<br />
pari ad euro 168,00 - restando<br />
la trascrizione del vincolo per<br />
gli immobili, ai sensi dell’art.<br />
2647 c.c., degradata a semplice<br />
pubblicità notizia (Cass. Sez.<br />
Unite 21658/2009). Si parla in<br />
queste ipotesi di un doppio obbligo<br />
pubblicitario previsto al<br />
l’amministratore<br />
fi ne di non vedere vanifi cata la<br />
costituzione del fondo stesso.<br />
Una delle questioni più ricorrenti<br />
riguardano la verifi ca se<br />
il fondo possa costituire un limite<br />
all’attività esecutiva o<br />
cautelare posta in essere dagli<br />
agenti della riscossione e se i<br />
beni possano essere suscettibili<br />
di ipoteca ex art. 77 DPR<br />
n°602 del 29/09/1973 oppure<br />
di pignoramento immobiliare<br />
ex art. 49 e ss DPR n° 602 del<br />
20/09/1973 e libro III c.p.c., applicabili<br />
quando non derogate e<br />
nei limiti loro compatibilità.<br />
La Corte di Cassazione ha chiarito<br />
come l’esecuzione sui beni<br />
del fondo o sui frutti di esso<br />
può aver luogo solo se sussista<br />
una relazione evidente tra gli<br />
scopi per cui i debiti sono stati<br />
contratti ed i bisogni della famiglia<br />
(per tutte Cassazione n°<br />
15862 del 7/07/2009).<br />
Pertanto.<br />
Sarà aggredibile il fondo patrimoniale<br />
laddove il debito – che<br />
ha dato origine all’esecuzione<br />
– sia stato contratto per soddisfare<br />
i bisogni della famiglia: è<br />
l’ipotesi delle spese condominiali<br />
nel caso in cui nel fondo<br />
sia stato compreso il bene immobile<br />
destinato all’abitazione<br />
familiare.<br />
A tale orientamento si sono<br />
adeguate varie pronunce delle<br />
Commissioni tributarie, che<br />
hanno ritenuto come i debiti<br />
tributari non siano collegati<br />
in modo diretto ed immediato<br />
con le esigenze familiari e<br />
9
perciò non ne legittimano l’esecutività<br />
(ex plurimis C.T.R.<br />
Piemonte Sez.VI n° 54 del<br />
21/10/2009; C.T.P. Grosseto<br />
Sez. IV n° 280 del 30/11/2009;<br />
C.T.P. Milano Sez. XXI n° 437<br />
del 20/12/2010; C.T.P. Mantova<br />
Sez.I del 10/06/2008; C.T.P.<br />
Padova Sez.I del 20/01/2011).<br />
L’accertamento relativo alla<br />
riconducibilità dei debiti alle<br />
esigenze della famiglia costituisce,<br />
quindi, un accertamento<br />
istituzionale rimesso al giudice<br />
di merito (Cassazione n. 12370<br />
del 2007).<br />
È invece irrilevante qualsiasi<br />
indagine inerente alla anteriorità<br />
del credito rispetto alla costituzione<br />
del fondo in quanto<br />
l’art. 170 c.c. non limita il divieto<br />
di esecuzione forzata ai<br />
soli crediti (estranei ai bisogni<br />
della famiglia) sorti successivamente<br />
alla costituzione del<br />
fondo ma estende la sua efficacia<br />
anche i crediti sorti anteriormente<br />
salva la possibilità<br />
del creditore ricorrendone i<br />
10<br />
Osservatorio del diritto<br />
presupposti di agire in revocatoria<br />
ordinaria (Cassazione n.<br />
4933/2005)<br />
Ed inoltre.<br />
Proprio l’accertamento della<br />
riconducibilità del debito alle<br />
esigenze della famiglia che<br />
esclude l’ascrivibilità di una<br />
ipoteca su un bene immobile<br />
compreso nel fondo patrimoniale.<br />
La Cassazione ha in questo<br />
precisato come l’iscrizione<br />
del vincolo ipotecario sui beni<br />
costituiti in un fondo patrimoniale<br />
è legittima soltanto quando<br />
essa sia prodromica all’esecuzione<br />
di detti beni in virtù di<br />
un debito contratto dai coniugi<br />
per soddisfare i bisogni della<br />
famiglia. (Cassazione n. 13622<br />
del, 4 giugno 2010)<br />
Ed infine.<br />
In considerazione, poi, delle<br />
finalità sostanzialmente strumentali<br />
che l’atto costitutivo<br />
del fondo patrimoniale spesso<br />
assume si deve tener conto che<br />
esso, normalmente effettuato a<br />
l’amministratore<br />
titolo gratuito, può essere dichiarato<br />
inefficace anche attraverso<br />
una azione revocatoria<br />
ordinaria ex art. 2901 c.c. oppure<br />
attraverso una azione fallimentare<br />
qualora vi sia il mancato<br />
rispetto della par condicio<br />
creditorum e si realizzi in<br />
un arco temporale sospetto.<br />
La Corte di Cassazione ha in<br />
più occasioni chiarito come<br />
laddove l’atto di costituzione<br />
del fondo sia anteriore rispetto<br />
all’insorgenza del diritto<br />
del credito non sia più ritenuta<br />
necessaria la dimostrazione<br />
del dolo specifico (consapevole<br />
volontà del debitore di sottrarsi<br />
alle ragioni del creditore)<br />
bastando il dolo generico<br />
(mera previsione del pregiudizio<br />
del creditore); laddove, invece,<br />
la costituzione del fondo<br />
sia successiva risulta evidente<br />
come la dimostrazione della<br />
sussistenza del dolo generico<br />
possa essere fornita anche con<br />
presunzioni semplici (Cass. n.<br />
24757 del 2008).
LA TORRE DI HANOI:<br />
DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI<br />
DEL CONDOMINIO ED ESECUZIONE NEI<br />
CONFRONTI DEL SINGOLO CONDOMINO<br />
Antonio Scarpa<br />
LA SENTENZA N. 1289/<strong>2012</strong> DELLA CORTE DI CASSAZIONE<br />
I. Con la sentenza n. 1289 del 30<br />
gennaio <strong>2012</strong>, la Corte di Cassazione<br />
ha dichiarato la nullità di un<br />
precetto con cui un creditore aveva<br />
intrapreso l’esecuzione forzata<br />
nei confronti di un condomino,<br />
dopo aver conseguito un titolo<br />
esecutivo (nella specie, un decreto<br />
ingiuntivo) nei confronti di<br />
condominio in persona dell’amministratore,<br />
senza aver, peraltro,<br />
mai notifi cato allo stesso singolo<br />
partecipante tale titolo.<br />
In sostanza, la Suprema Corte ha<br />
ritenuto fondato il motivo di ricorso<br />
secondo cui il decreto ingiuntivo<br />
emesso nei confronti<br />
del condominio, se azionabile<br />
esecutivamente in danno all’ente<br />
di gestione pur senza nuova<br />
notifi cazione, non lo è in danno<br />
al condomino, al quale sarebbe<br />
occorsa una nuova notifi cazione,<br />
prima o contestualmente al<br />
precetto.<br />
Ha osservato la Cassazione<br />
come, nel caso in esame, l’opponente<br />
non ponesse la questione se<br />
il titolo esecutivo giudiziale, intervenuto<br />
nei confronti dell’ente<br />
di gestione condominiale in persona<br />
dell’amministratore, possa<br />
essere validamente azionato nei<br />
confronti del singolo condomino<br />
quale obbligato solidale (questione<br />
che si afferma dai giudici di<br />
legittimità “ormai defi nitivamente<br />
risolta” da Cass. Sez. Un., n.<br />
9148/2008, nel senso che, esclusa<br />
la solidarietà, la responsabilità<br />
del condomino è solo parziale<br />
in proporzione alla sua quota,<br />
anche nel rapporti esterni). Per<br />
cui, sia pure in base all’erroneo<br />
presupposto che il titolo esecutivo<br />
ottenuto contro il condominio<br />
possa essere fatto valere in executivìs<br />
contro il singolo condomino<br />
quale preteso obbligato in<br />
solido, il precetto, intimato allo<br />
stesso condomino, non avrebbe<br />
comunque potuto prescindere<br />
L’ESECUZIONE NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO:<br />
L’ISOLA CHE NON C’É<br />
III. Com’è noto, Cass., sezioni<br />
unite, 8 aprile 2008, n. 9148,<br />
sulla premessa che, in materia<br />
condominiale, l’amministratore<br />
vincola i singoli nei limiti delle<br />
sue attribuzioni e del mandato<br />
12<br />
Osservatorio del diritto<br />
conferitogli in ragione delle quote,<br />
concluse che le obbligazioni<br />
e la susseguente responsabilità<br />
dei condomini sono governate<br />
dal criterio dalla parziarietà. Ai<br />
singoli si imputano, pertanto, in<br />
l’amministratore<br />
dalla notifi cazione, preventiva o<br />
contestuale, del decreto ingiuntivo<br />
emesso nei confronti dell’ente<br />
di gestione, ancorché detta ingiunzione<br />
fosse risultata del tipo<br />
ex art. 654 c.p.c., comma 2.<br />
Ciò perché, se una nuova notifi<br />
cazione del titolo esecutivo<br />
non occorre per il destinatario<br />
diretto del decreto monitorio<br />
nell’ipotesi di cui all’art. 654<br />
c.p.c., comma 2, la medesima<br />
notifi cazione è, invece, necessaria<br />
qualora si intenda agire contro<br />
soggetto, non indicato nell’ingiunzione,<br />
per la pretesa sua qualità<br />
di obbligato solidale, dovendo<br />
quest’ultimo essere messo in<br />
grado non solo di conoscere quale<br />
sia il titolo ex art. 474 c.p.c., in<br />
base al quale viene minacciata in<br />
suo danno l’esecuzione, ma anche<br />
di adempiere l’obbligazione<br />
da esso risultante entro il termine<br />
previsto dall’art. 480 c.p.c..<br />
proporzione alle rispettive quote,<br />
le obbligazioni assunte nel cosiddetto<br />
“interesse del condominio”,<br />
in relazione alle spese per la<br />
conservazione e per il godimento<br />
delle cose comuni dell’edifi cio,
per la prestazione dei servizi<br />
nell’interesse comune e per<br />
le innovazioni deliberate dalla<br />
maggioranza. Il contratto, stipulato<br />
dall’amministratore rappresentante,<br />
in nome e nell’interesse<br />
dei condomini rappresentati e<br />
nei limiti delle facoltà conferitegli,<br />
produce direttamente effetti<br />
nei confronti dei rappresentati.<br />
Le Sezioni Unite aggiungevano,<br />
allora, poi che, in base alla sentenza<br />
di condanna conseguita nel<br />
processo nei confronti dell’amministratore,<br />
il terzo creditore<br />
possa procedere all’esecuzione<br />
individualmente nei confronti<br />
dei singoli, seppure nei limiti<br />
della quota di ciascuno.<br />
Il principio professato dal Supremo<br />
Collegio nel 2008, e dal quale<br />
Cass. n. 1289/<strong>2012</strong> dichiara di<br />
non volersi affatto discostare (se<br />
non per l’effetto della rigorosa<br />
applicazione del principio devolutivo<br />
del ricorso per cassazione<br />
e, quindi, della formazione<br />
del giudicato interno) non serve<br />
però a rimuovere ogni problema<br />
applicativo.<br />
Viene, infatti, così rimesso al<br />
giudice dell’eventuale opposizione<br />
ex art. 615 c.p.c., nel<br />
corso dell’esecuzione della sentenza<br />
di condanna del condominio<br />
al pagamento del corrispettivo<br />
di un’obbligazione, l’arduo<br />
compito di interpretare il giudicato<br />
esterno, individuandone<br />
contenuto e portata precettiva,<br />
nell’ambito di quanto stabilito<br />
dall’art. 2909 c.c. 1 . In presenza<br />
di azione di condanna intentata<br />
contro l’amministratore per<br />
il pagamento dell’intero debito<br />
assunto dal condominio, il giu-<br />
Osservatorio del diritto<br />
dicato sembrerebbe coprire soltanto<br />
lo specifi co fatto costitutivo<br />
dedotto in lite, e non costituire<br />
titolo per l’esecuzione nei<br />
confronti dei singoli condomini,<br />
tenuti ciascuno in ragione e<br />
nella misura della partecipazione,<br />
senza vincolo di solidarietà<br />
con l’amministratore 2 .<br />
La soluzione che sembra prevalere,<br />
partendo dal postulato<br />
che la legittimazione passiva<br />
dell’amministratore rende superfl<br />
uo il litisconsorzio passivo<br />
di tutti i condomini, reputa invece<br />
che la sentenza recante<br />
condanna del condominio, per<br />
un credito vantato da chi abbia<br />
contratto con l’amministratore,<br />
equivalga a sentenza di condanna<br />
nei confronti di tutti i<br />
condomini.<br />
Dovendosi intendere la sentenza<br />
emessa nei confronti dell’amministratore<br />
come pronunciata in<br />
un giudizio cui abbiano in sostanza<br />
partecipato anche i condomini,<br />
non avrebbe neppure<br />
senso interrogarsi sull’utilizzabilità<br />
dei meccanismi predisposti<br />
dall’art. 1306 c.c. (a norma<br />
del quale la sentenza pronunciata<br />
tra il creditore ed uno dei<br />
debitori in solido non ha effetto<br />
contro gli altri condebitori, i<br />
quali possono tuttavia giovarsi<br />
della sentenza se favorevole nei<br />
loro confronti).<br />
Per trovare un fondamento normativo<br />
all’effi cacia contro il singolo<br />
condomino del titolo esecutivo<br />
formatosi in un giudizio<br />
(anche monitorio) tra il creditore<br />
del condominio e l’amministratore,<br />
non servirebbe nemmeno<br />
richiamare l’art. 477, co. 1°,<br />
l’amministratore<br />
c.p.c., norma da cui si desume<br />
il principio generale secondo<br />
cui chiunque sia subentrato, a<br />
qualsiasi titolo, all’originario<br />
obbligato, o sia con lui coobbligato<br />
per la prestazione dovuta in<br />
forza del titolo esecutivo, vada<br />
soggetto all’effi cacia processuale<br />
di questo. L’art. 477, co. 1°,<br />
c.p.c. viene, infatti, invocato nei<br />
rapporti tra socio illimitatamente<br />
responsabile e società, ammettendosi<br />
il primo ad opporsi<br />
avverso il titolo esecutivo formatosi<br />
contro la società, mentre<br />
il condomino viene considerato<br />
non meramente responsabile per<br />
l’obbligazione dell’intero condominio,<br />
quanto piuttosto egli<br />
stesso immediatamente obbligato<br />
per il rapporto dedotto in lite,<br />
salvo che il singolo partecipante<br />
non contesti a monte la sua qualità<br />
di condomino.<br />
Nelle più antiche sentenze della<br />
Cassazione (avversate, per la<br />
verità, dai giudici di merito), si<br />
era affermato che il titolo esecutivo<br />
ottenuto dal terzo creditore<br />
nei confronti del condominio<br />
potesse essere fatto valere verso<br />
i singoli condomini soltanto se<br />
comprensivo dei dati necessari<br />
all’individuazione degli stessi ed<br />
alla determinazione della misura<br />
in cui il debito dovesse essere tra<br />
loro ripartito. Altrimenti, la sentenza<br />
che non indichi i soggetti<br />
rappresentati dall’amministratore<br />
e non specifi chi la prestazione<br />
esigibile da ciascuno, sarebbe<br />
valsa come pronuncia di accertamento<br />
dell’esistenza del credito,<br />
con conseguente ammissibilità<br />
di una successiva proposizione<br />
di domanda di decreto ingiunti-<br />
13
vo per conseguire il pagamento<br />
di quanto rispettivamente dovuto<br />
da ogni condomino 3 .<br />
Di seguito, però, la Suprema<br />
Corte, ispirandosi al principio di<br />
economia dei giudizi, ha preferito<br />
schierarsi per la generalizzata<br />
eseguibilità contro i condomini<br />
della sentenza di condanna<br />
dell’amministratore 4 . E’ stato<br />
così negato l’interesse del creditore,<br />
che avesse già ottenuto<br />
sentenza defi nitiva di condanna<br />
al pagamento di una somma di<br />
denaro nei confronti del condominio,<br />
ad agire contro il singolo<br />
condomino per il pagamento pro<br />
quota della stessa somma, disponendo<br />
egli di un titolo esecutivo<br />
per l’intero importo, azionabile<br />
pure nei confronti dei partecipanti<br />
5 .<br />
Quel che merita di essere sottolineato,<br />
tuttavia, è che, ad avviso<br />
di Cass. n. 1289/<strong>2012</strong>, non<br />
trova applicazione nei rapporti<br />
tra condominio (destinatario del<br />
provvedimento di condanna) e<br />
singoli condomini (debitori da<br />
sottoporre ad esecuzione) la norma<br />
di cui all’art. 654, comma 2,<br />
c.p.c., la quale dispone che, ai fi ni<br />
dell’esecuzione, non occorre una<br />
nuova notifi cazione del decreto<br />
esecutivo, dovendosi soltanto nel<br />
precetto fare menzione del provvedimento<br />
che ha disposto l’esecutorietà<br />
e dell’apposizione della<br />
formula. L’art. 654, comma 2°,<br />
c.p.c. si pone come deroga a due<br />
principi in materia di esecuzione:<br />
quello contenuto nell’art. 479<br />
c.p.c., secondo il quale l’esecuzione<br />
forzata deve essere preceduta<br />
dalla notifi cazione del titolo<br />
esecutivo (e del precetto); quello<br />
contenuto nell’art. 475 c.p.c., se-<br />
14<br />
Osservatorio del diritto<br />
condo il quale (anche) il decreto<br />
ingiuntivo, per valere come titolo<br />
per l’esecuzione forzata, deve essere<br />
munito della formula esecutiva.<br />
La giustifi cazione di tali deroghe<br />
sta nell’esigenza di semplifi<br />
care l’inizio del procedimento<br />
esecutivo. Prima di essere posto<br />
in esecuzione, infatti, il decreto<br />
ingiuntivo è stato già notifi cato<br />
all’intimato al fi ne della decorrenza<br />
del termine per la proposizione<br />
dell’opposizione (come dispongono<br />
gli artt. 643, 644 e 645<br />
c.p.c.), ed una nuova notifi cazione<br />
si risolverebbe in un’inutile<br />
duplicazione. Per questa ragione<br />
nell’art. 654, comma 2, c.p.c. è<br />
consentita una forma di precetto<br />
più sintetica di quella generale<br />
indicata dal secondo comma<br />
dell’art. 480 c.p.c. La menzione<br />
nel precetto del provvedimento<br />
con il quale è stata disposta l’esecutorietà<br />
del decreto ingiuntivo<br />
e dell’apposizione della formula<br />
esecutiva sostituisce la formalità<br />
della nuova notifi cazione ed integra<br />
la precedente notifi cazione<br />
del titolo, se questo, al momento<br />
della sua notifi cazione ai sensi<br />
dell’art. 643 c.p.c., non aveva ancora<br />
carattere di titolo esecutivo.<br />
Cass. n. 1289/<strong>2012</strong> osserva, tuttavia,<br />
come, agli effetti dell’art.<br />
654 c.p.c., comma 2, una nuova<br />
notifi cazione del titolo esecutivo<br />
non occorre per il destinatario diretto<br />
del decreto monitorio, mentre<br />
tale notifi cazione è necessaria<br />
qualora si intenda agire contro<br />
persona non indicata nell’ingiunzione,<br />
per la pretesa sua qualità<br />
di obbligata solidale, ricostruendosi,<br />
pertanto, in termini di alterità<br />
soggettiva la relazione corrente<br />
tra il condominio ingiun-<br />
l’amministratore<br />
to, “ente di gestione”, ed il singolo<br />
condomino, intimato col<br />
precetto. Questa impostazione<br />
induce al superamento del tradizionale<br />
inquadramento secondo<br />
cui, allorquando si controverta di<br />
obbligazioni contratte dall’amministratore<br />
del condominio<br />
verso terzi, la legittimazione passiva<br />
dell’amministratore stesso<br />
dovrebbe ritenersi eventuale e<br />
sussidiaria, potendo il terzo correttamente<br />
instaurare il contraddittorio<br />
tanto nei confronti di tutti<br />
i condomini, anziché dell’amministratore,<br />
quanto chiamare<br />
in giudizio, oltre a quest’ultimo,<br />
soltanto taluni condomini; e ciò<br />
perché si tratterebbe - a differenza<br />
di quanto si diceva prima - di<br />
accertare l’unico fatto costitutivo<br />
di un’unica obbligazione immediatamente<br />
azionabile anche verso<br />
i singoli partecipanti in proporzione<br />
al valore della proprietà<br />
di ciascuno 6 . Secondo la lettura<br />
più ricorrente, la legittimazione<br />
passiva dell’amministratore in<br />
ordine alle liti aventi ad oggetto<br />
le obbligazioni collegate ad interessi<br />
comuni dei condomini (siano<br />
esse azioni di accertamento,<br />
azioni costitutive o di condanna),<br />
a norma dell’art. 1131, co.<br />
2°, c.c., rappresenta in realtà pur<br />
sempre una deroga alla disciplina<br />
valida per ogni altra ipotesi di<br />
pluralità di soggetti passivi del<br />
rapporto obbligatorio, sopperendo<br />
all’esigenza di rendere più<br />
agevole ai terzi la chiamata in<br />
giudizio del condominio, senza<br />
la necessità di promuovere il litisconsorzio<br />
passivo nei confronti<br />
di tutti i condomini. Ragionando<br />
così, il condomino che intervenga<br />
personalmente nel processo in
cui sia già parte l’amministratore<br />
ed in cui sia dedotta l’obbligazione<br />
gravante sulla collettività<br />
condominiale, non si comporta<br />
come un terzo che si intromette<br />
in una vertenza fra estranei, ma<br />
appare come una delle parti originarie<br />
determinatasi a far valere<br />
direttamente le proprie ragioni;<br />
sicché, tale intervento non conoscerebbe<br />
nemmeno le preclusioni<br />
segnate dall’art. 268 c.p.c. e,<br />
ove spiegato in grado di appello,<br />
dall’art. 344 c.p.c. 7 . Alla stregua<br />
delle considerazioni contenute<br />
in Cass. n. 1289 del <strong>2012</strong>, per<br />
contro, il singolo condomino<br />
va considerato come coobbligato<br />
col “debitore condominio”,<br />
parte diversa da quella<br />
formalmente destinataria della<br />
statuizione condannatoria<br />
conseguente alla domanda<br />
del creditore. Tutto ciò fa va-<br />
Osservatorio del diritto<br />
cillare la visione dei rapporti<br />
fra i condomini in una forma di<br />
rappresentanza reciproca, attributiva<br />
a ciascuno di una legittimazione<br />
sostitutiva, nascente<br />
dal fatto che ogni compartecipe<br />
non potrebbe tutelare il proprio<br />
diritto senza necessariamente e<br />
contemporaneamente difendere<br />
l’analogo diritto degli altri.<br />
E di dovrebbe perciò dubitare<br />
dell’ammissibilità dell’impugnazione<br />
(come dell’opposizione)<br />
da parte del singolo condomino<br />
della sentenza di condanna<br />
(come dell’ingiunzione di pagamento)<br />
emessa nei confronti<br />
dell’intero condominio. D’altro<br />
canto, questa facoltà di autonoma<br />
impugnazione della sentenza<br />
da parte del singolo condomino<br />
non appare comunque invocabile<br />
in relazione alle controversie<br />
che abbiano ad oggetto obbliga-<br />
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l’amministratore<br />
zioni di gestione condominiale<br />
assunte nei confronti di terzi.<br />
Fatta eccezione per l’opposizione<br />
di terzo, infatti, la legittimazione<br />
all’impugnazione spetta<br />
esclusivamente a chi abbia assunto<br />
la qualità di parte nel giudizio<br />
conclusosi con la sentenza<br />
impugnata e nei cui confronti<br />
la sentenza risulti emessa. La<br />
peculiare legittimazione all’impugnazione<br />
riconosciuta dalla<br />
giurisprudenza ai condomini<br />
rimasti in precedenza estranei<br />
al giudizio trova peraltro la sua<br />
ragione o nella loro partecipazione<br />
al diritto di proprietà sulle<br />
parti comuni dell’edifi cio, o nel<br />
loro diritto esclusivo di proprietà<br />
sulla singola unità immobiliare.<br />
Sicché il potere di impugnativa<br />
del singolo viene affermato in<br />
materia di controversie aventi<br />
ad oggetto azioni reali, incidenti<br />
15
sul diritto pro quota o esclusivo<br />
di ciascun condomino, o anche<br />
azioni personali, ove incidenti<br />
in maniera immediata e diretta<br />
sui diritti di ciascun partecipante;<br />
mentre non può ammettersi<br />
l’impugnazione individuale<br />
relativamente alle controversie<br />
aventi ad oggetto non i diritti su<br />
di un bene o un servizio comune,<br />
bensì la gestione di esso, intese,<br />
dunque, a soddisfare esigenze<br />
soltanto collettive della comunità<br />
condominiale, nelle quali<br />
non v’è correlazione immediata<br />
con l’interesse esclusivo d’uno o<br />
più condomini, bensì con un interesse<br />
direttamente collettivo e<br />
solo mediatamente individuale.<br />
In sostanza, nelle cause inerenti<br />
unitariamente il rapporto obbligatorio<br />
assunto dal condominio<br />
verso terzi, la legittimazione ad<br />
agire e, quindi, anche ad impugnare,<br />
dovrebbe spettare in via<br />
esclusiva all’amministratore, e<br />
la mancata impugnazione della<br />
sentenza da parte di quest’ultimo<br />
fi nisce per escludere la possibilità<br />
d’impugnazione da parte del<br />
singolo condomino. Inoltre, l’assunta<br />
fungibilità tra la posizioni<br />
processuali dei singoli condomini<br />
colliderebbe, ancora una volta,<br />
con la prospettiva delle “distinte<br />
obbligazioni” fatta propria<br />
da Cass. n. 8530/1996. Anzi, in<br />
questa sentenza veniva aggiunto<br />
che il condomino non appellante,<br />
in quanto debitore parziario<br />
dell’obbligazione soggettiva-<br />
(Note di chiusura)<br />
1 Così, secondo Trib. Catania 20 maggio<br />
2009, in Giust. civ. 2009, 9, I, 1818,<br />
16<br />
Osservatorio del diritto<br />
mente complessa in ragione della<br />
quota ragguagliata alla ripartizione<br />
approvata dall’assemblea, non<br />
potrebbe neanche avvalersi della<br />
sentenza di secondo grado con<br />
cui sia accolto l’appello di uno<br />
dei condebitori 8 .<br />
Rimangono irrisolti i problemi<br />
applicativi di cui si diceva, sintetizzati<br />
dagli interrogativi di autorevole<br />
dottrina.<br />
Ci si è chiesti nei confronti di<br />
quali condomini la sentenza ottenuta<br />
contro l’amministratore<br />
costituisca poi titolo esecutivo: se<br />
di quelli che fossero partecipanti<br />
al condominio al momento della<br />
proposizione della lite, o di quelli<br />
che rivestano tale qualità nel<br />
momento in cui essa ha fi ne, o,<br />
degli uni e degli altri; o, ancora,<br />
di quelli che fossero condomini<br />
al momento della deliberazione<br />
della spesa da cui tragga origine<br />
la condanna, o di quelli che lo<br />
siano divenuti al momento della<br />
stipulazione del contratto col terzo,<br />
o al momento della fornitura o<br />
dell’utilizzazione del servizio. Si<br />
adombra il feticcio di un “titolo<br />
esecutivo contra incertam personam”,<br />
che dovrebbe assumere<br />
concretezza soltanto se riplasmato<br />
in base alle diverse regole di<br />
ripartizione contenute nell’art.<br />
1123 c.c. L’individuazione dei<br />
titolari del diritto di condominio<br />
non basta infatti ex se a far loro<br />
carico del pagamento di determinate<br />
spese, ed è quindi facile preventivare<br />
il rischio di far gravare<br />
con nota di N. IZZO, poiché il titolo esecutivo<br />
riguarda soltanto il condominio e<br />
non anche i singoli condomini, non può<br />
accogliersi l’istanza di rilascio di tan-<br />
l’amministratore<br />
sull’esecuzione di un giudicato<br />
innumerevoli autonomi giudizi<br />
di cognizione, diretti ad accertare<br />
chi ed in quale misura vincoli<br />
quell’indeterminato titolo esecutivo<br />
9 .<br />
Anche sotto questo profi lo, l’orientamento<br />
giurisprudenziale<br />
che ormai sembra stabilizzatosi<br />
non sembra adeguato a sopire del<br />
tutto le incertezze, le contraddizioni<br />
e i confl itti che caratterizzano<br />
la materia delle obbligazioni<br />
di gestione del condominio; né<br />
purtroppo sembrerebbe, per quel<br />
che se ne sa, che tali incertezze<br />
siano destinate a trovare illuminata<br />
risposta nei progetti di Riforma<br />
della disciplina condominiale<br />
all’attenzione del Parlamento.<br />
Chi abbia conseguito un titolo nei<br />
confronti di un amministratore<br />
di condominio e voglia notifi care<br />
un precetto per intraprendere<br />
l’esecuzione forzata, prova, così,<br />
le stesse sensazioni dei monaci<br />
tibetani della leggenda indiana<br />
della Torre di Hanoi, i quali dovevano<br />
ininterrottamente spostare<br />
sessantaquattro dischi d’oro<br />
massiccio dall’una all’altra di tre<br />
colonne di diamanti. La leggenda<br />
narra che quando giungerà il<br />
giorno in cui monaci indù avranno<br />
portato a termine il loro lavoro<br />
(che forse sarà lo stesso giorno<br />
in cui avrà piena soddisfazione<br />
in via esecutiva il creditore di un<br />
condominio), il mondo cadrà in<br />
cenere e fi nirà.<br />
te copie in forma esecutiva del predetto<br />
titolo per quanti sono i condomini<br />
nei confronti dei quali si intenda procedere<br />
esecutivamente pro quota, per-
ché può agirsi solo in base a specifi co<br />
ed autonomo titolo esecutivo relativamente<br />
alle singole quote da accertarsi<br />
in sede di giudizio anche a cognizione<br />
sommaria. Viceversa, Trib. Roma 22<br />
settembre 2008, ibidem, la sentenza di<br />
condanna del condominio per responsabilità<br />
risarcitoria, ai sensi dell’art.<br />
2051 c.c. costituisce titolo esecutivo<br />
per l’intera somma portata dallo stesso<br />
pure nei confronti dei singoli condomini,<br />
anche se nominativamente non<br />
indicati nella sentenza stessa e nei confronti<br />
di ciascuno dei quali può essere,<br />
pertanto, azionato, in ragione del<br />
vincolo solidale stabilito dall’art. 2055<br />
c.c. non ricorrendo la natura parziaria<br />
dell’obbligazione, sussistente per le<br />
sole obbligazioni contrattuali assunte<br />
nell’interesse dei condomini.<br />
2 Come chiariva Cass. 27 settembre<br />
1996, n. 8530, cit., anticipando l’orientamento<br />
cui le Sezioni Unite del 2008<br />
dichiarano di aderire.<br />
3 Così Cass. 5 maggio 1966, n. 1139,<br />
cit..; contra Trib. Napoli 30 aprile<br />
1964, Riv. giur. edil. 1965, I, 716; Trib.<br />
Napoli 24 giugno 1972, Riv. giur. edil.<br />
1973, I, 37<br />
4 Cass. 11 novembre 1971, n. 3235,<br />
Riv. giur. edil. 1973, I, 37; Cass. 14 di-<br />
Osservatorio del diritto<br />
cembre 1982, n. 6866, Giur. it. 1985,<br />
I, 1, 380; nella giurisprudenza di merito,<br />
Pret. Roma 24 ottobre 1985, Dir.<br />
lav. 1986, II, 348; Trib. Roma, 1 marzo<br />
2005, Giur. mer. 2005, 1547; Trib.<br />
Roma 9 agosto 2006, Giur. mer. 2007,<br />
1008. Si veda peraltro, per la similitudine<br />
con la citata sentenza n. 1289/<strong>2012</strong><br />
della S.C, anche Cass. 28 febbraio<br />
2006, n. 4507, in tema di opposizione<br />
agli atti esecutivi formulata da un condomino,<br />
sottoposto ad esecuzione in<br />
relazione a debito condominiale, senza<br />
aver ricevuto preventiva notifi ca del<br />
titolo esecutivo, avendo il creditore notifi<br />
cato il decreto ingiuntivo divenuto<br />
esecutivo al solo condominio debitore.Ad<br />
avviso, invece, di Trib. Napoli<br />
11 marzo 2009, n. 6693, in Arch. loc.<br />
2010, 1, 79, dovendosi ritenere che,<br />
eseguita la notifi ca del decreto monitorio<br />
nei confronti dell’amministratore,<br />
questa debba considerarsi effettuata nei<br />
confronti di tutti i partecipanti al condominio<br />
(spettando all’amministratore<br />
il compito di rendere edotti i singoli<br />
condomini), ben può trovare applicazione<br />
la norma di cui all’art. 654 comma<br />
2 c.p.c. secondo cui, in deroga<br />
all’art. 479 c.p.c, è escluso che il terzo<br />
creditore debba procedere ad una nuova<br />
notifi ca del titolo esecutivo nei confronti<br />
del singolo condomino contro il<br />
quale intende agire esecutivamente.<br />
5 Cass. 14 ottobre 2004, n. 20304,<br />
cit..<br />
6 Così Cass. 19 aprile 2000, n. 5117,<br />
che pur riconosceva l’interesse del terzo<br />
di defi nire i termini della responsabilità<br />
di ciascun condomino in misura<br />
proporzionale al valore della rispettiva<br />
quota di proprietà..<br />
7 Arg. da Cass. 27 gennaio 1997, n.<br />
826, in Foro it. 1997, I, 1147.<br />
8 Questa affermazione porterebbe,<br />
secondo alcuni, a conseguenze paradossali:<br />
il condomino non appellante,<br />
condannato al pagamento della<br />
sua quota, fi nirebbe così per non giovarsi<br />
nemmeno dell’eventuale sentenza<br />
di riforma in appello che escludesse<br />
ogni obbligo non solo a carico degli<br />
altri condomini, condebitori parziari,<br />
ma anche a carico dell’amministratore,<br />
chiamato a rispondere dell’intero<br />
debito in rappresentanza di tutti: V.<br />
COLONNA, Sulla natura della obbligazioni<br />
del condominio, cit., 876 –<br />
877.<br />
9 Cfr. L. SALIS, Effi cacia di titolo<br />
esecutivo, nei confronti dei condomini,<br />
della sentenza di condanna ottenuta da<br />
un terzo nei confronti dell’amministratore,<br />
cit., 26 ss.<br />
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LA RAPPRESENTANZA<br />
DELL’AMMINISTRATORE<br />
Rafaele Corona<br />
(prima parte)<br />
Sommario.<br />
1.- Il punto di partenza: il potere<br />
dell’amministratore di dare vita,<br />
con i contratti stipulati nell’interesse<br />
dei condomini, ad un’unica<br />
obbligazione solidale, vincolante<br />
per tutti. 2.- La confi gurazione<br />
del condominio: non soggetto di diritto,<br />
non ente di gestione, ma organizzazione,<br />
su base personale e<br />
reale, della pluralità dei proprietari<br />
dei piani o delle porzioni di<br />
piano siti nell’edifi cio. 3.- L’amministratore<br />
del condominio come<br />
uffi cio di diritto privato, assimilabile<br />
al mandato collettivo con rappresentanza,<br />
contrassegnato dalla<br />
predeterminazione legale del contenuto.<br />
4.- L’incidenza della quota<br />
sulla rappresentanza rivelata<br />
quando l’amministratore stipula un<br />
contratto riguardante parti dell’edifi<br />
cio non comuni a tutti; oppure<br />
sta in giudizio per azioni relative<br />
a parti comuni soltanto ad alcuni<br />
condomini. 5.- I contratti conclusi<br />
dall’amministratore per i condomini,<br />
in quanto fondati sul mandato<br />
con rappresentanza, producono effetti<br />
direttamente nei confronti di<br />
essi. Trattandosi di rappresentanza<br />
diretta (tra i condomini) ed i terzi,<br />
i rapporti nascono frazionati con<br />
l’amministratore e perdurano frazionati<br />
con i terzi. (segue)<br />
1.- L’ambito dei poteri rappresentativi<br />
raffi gura un punto cruciale della<br />
ricerca intorno alla fi gura dell’amministratore<br />
del condominio: non<br />
soltanto nella indagine intorno alla<br />
responsabilità, solidale o parziaria,<br />
20<br />
Osservatorio del diritto<br />
nelle obbligazioni dei condomini,<br />
che pure costituisce un profi lo paradigmatico.<br />
Per la verità, è incontroverso<br />
che le obbligazioni dei<br />
condomini, nel rapporto interno<br />
con l’amministratore, nascono parziarie,<br />
essendo ciascuno obbligato<br />
a contribuire alle spese per le parti<br />
comuni in proporzione alle quote.<br />
Allo stesso tempo, si esclude che<br />
l’assemblea possa imporre ai condomini<br />
un contributo per le spese<br />
in misura proporzionalmente superiore<br />
alla quota di ciascuno: ché a<br />
questo potere potrebbe ricollegarsi<br />
la trasformazione delle obbligazioni<br />
parziarie dei singoli in un debito<br />
solidale a carico di tutti 1 .<br />
La questione è se questo potere, in<br />
qualche modo, sia attribuito all’amministratore:<br />
in altre parole, se<br />
l’amministratore, con il contratto<br />
stipulato nell’interesse dei condomini,<br />
possa dare vita, nei confronti<br />
dei terzi, al “condebito” dei suoi<br />
rappresentati. In sintesi, se all’amministratore<br />
sia assegnato il potere<br />
di stipulare un contratto, da cui<br />
abbia origine un’unica obbligazione<br />
solidale vincolante per tutti i<br />
partecipanti.<br />
2.- Preliminare alla determinazione<br />
dei poteri dell’amministratore è la<br />
defi nizione della struttura dell’organizzazione<br />
condominiale (e dei rapporti<br />
tra i singoli partecipanti con<br />
chi amministra).<br />
Il condominio non è una entità unitaria.<br />
Il condominio non è un soggetto<br />
di diritto. Nel passato, la<br />
confi gurazione unitaria (la soggettivazione<br />
del gruppo) ebbe un certo<br />
successo 2 . Attualmente, premesso<br />
che il condominio non è proprietario<br />
l’amministratore<br />
dell’edifi cio, né delle parti comuni,<br />
e che è privo di capacità generale e<br />
di autonomia patrimoniale perfetta,<br />
nondimeno si considera come soggetto<br />
giuridico: vale a dire, come<br />
ente titolare delle situazioni giuridiche<br />
soggettive, che non fanno capo<br />
ai singoli condomini 3 .<br />
Sulla tesi che il condominio non<br />
sia soggetto di diritto – personifi -<br />
cato o no – non occorre soffermarsi,<br />
essendo senz’altro prevalente la<br />
concezione detta individualista, in<br />
quanto i singoli condomini sono titolari<br />
dei diritti e delle obbligazioni<br />
afferenti alle cose, agli impianti ed<br />
ai servizi di uso comune (artt. 1117,<br />
1118, 1123 cod. civ.) e la organizzazione<br />
del gruppo non elimina la pluralità<br />
dei partecipanti 4 .<br />
Non è neppure un ente di gestione,<br />
come sbrigativamente lo defi nisce<br />
certa giurisprudenza, sulla base<br />
della fumosa rassomiglianza della<br />
funzione della organizzazione condominiale<br />
e degli enti di gestione<br />
veri e propri 5 .<br />
Nel linguaggio legislativo, l’espressione<br />
ente di gestione designa gli<br />
enti i quali – mediante le società per<br />
azioni, di cui detengono le partecipazioni<br />
azionarie e che organizzano<br />
nei modi più opportuni – attuano<br />
le direttive economiche governative,<br />
razionalizzano le attività controllate,<br />
coordinano i programmi e<br />
assicurano l’assistenza fi nanziaria 6 .<br />
Gli enti di gestione sono soggetti<br />
di diritto pubblico, si contrassegnano<br />
per la personalità giuridica e per<br />
l’autonomia patrimoniale e si inquadrano<br />
nel complesso sistema di<br />
organizzazione dello Stato<br />
Il condominio non è un soggetto di
diritto, non è un ente di gestione,<br />
ma raffi gura l’organizzazione, su<br />
base personale e reale, della pluralità<br />
dei proprietari dei piani o delle<br />
porzioni di piano siti nell’edifi cio.<br />
Oltre la situazione soggettiva, il<br />
condominio designa il gruppo,<br />
che decide con il metodo collegiale<br />
e con il principio di maggioranza<br />
e che, per le attività esecutive e<br />
la rappresentanza esterna, si avvale<br />
dell’amministratore 7 .<br />
A questa confi gurazione segue che<br />
l’amministratore non è un organo<br />
del condominio e che stipula i<br />
contratti con i terzi non per il condominio,<br />
sebbene per i singoli condomini;<br />
segue, altresì, che le relative<br />
obbligazioni nascono non in capo<br />
ad un ente, il quale non esiste, ma in<br />
capo alle singole persone, che della<br />
organizzazione fanno parte.<br />
3.- “L’amministratore del condominio<br />
– è opinione diffusa – costituisce<br />
un uffi cio di diritto privato<br />
assimilabile al mandato con rap-<br />
Osservatorio del diritto<br />
presentanza, con la conseguente<br />
applicazione, nei rapporti tra<br />
l’amministratore e ciascuno dei<br />
condomini, delle disposizioni sul<br />
mandato” 8 .<br />
Questa confi gurazione del rapporto<br />
si sorregge con due categorie<br />
civilistiche conosciute: il mandato<br />
collettivo, in cui l’incarico viene<br />
conferito contestualmente da<br />
più persone per il conseguimento<br />
di uno scopo comune, e il mandato<br />
ex lege, il cui contenuto è predeterminato<br />
dalle norme, le quali fi ssano<br />
i compiti, i poteri e le obbligazioni<br />
del mandatario e dei mandanti.<br />
Similmente al mandato collettivo,<br />
previsto dall’art. 1726 cod.<br />
civ., nel condominio il rapporto tra<br />
i singoli condomini (mandanti) e<br />
l’amministratore (mandatario) raffi<br />
gura un rapporto soggettivamente<br />
pluralistico e oggettivamente unitario,<br />
poiché più persone, con unico atto<br />
collegiale, commettono l’incarico<br />
per un affare (o per una serie di af-<br />
l’amministratore<br />
fari) di interesse comune. Tra il<br />
mandato collettivo ed il rapporto tra<br />
i condomini e l’amministratore, tuttavia,<br />
sussiste forte rassomiglianza,<br />
ma non identità. Per la verità,<br />
le differenze non sono annullate in<br />
virtù dell’unico atto di conferimento<br />
dell’incarico, confi gurato dalla<br />
deliberazione assembleare, e della<br />
comunanza dell’interesse; d’altra<br />
parte, le differenze sono sottolineate<br />
dalla pluralità degli interessi<br />
concorrenti afferenti ai singoli che,<br />
in qualche misura, conservano la<br />
individualità 9 . L’interesse comune<br />
concernente la rappresentanza non<br />
assorbe e non sopprime i sottostanti<br />
interessi dei singoli relativi al contenuto<br />
della gestione 10 .<br />
Allo stesso tempo, la formula tradizionale<br />
di mandato ex lege designa<br />
la predeterminazione normativa<br />
del rapporto, il cui contenuto – vale<br />
a dire, i poteri e le obbligazioni dei<br />
condomini ed i compiti, i poteri e le<br />
obbligazioni dell’amministratore –<br />
21
dal codice è fi ssato, talora in modo<br />
inderogabile per l’assemblea e per<br />
la stessa privata autonomia 11 .<br />
Il conferimento all’amministratore<br />
dell’incarico tramite la deliberazione,<br />
assunta dall’assemblea a<br />
maggioranza, si spiega con la funzione<br />
del metodo collegiale e del<br />
principio maggioritario, che è quella<br />
di agevolare la formazione della<br />
volontà unitaria 12 . Allo stesso<br />
tempo, il contenuto predeterminato<br />
dalla legge (il mandato ex lege)<br />
ed i circoscritti poteri di deroga attribuiti<br />
all’assemblea e ai singoli,<br />
quando operano in regime di autonomia,<br />
si giustifi cano con la tipicità<br />
dell’istituto, che ai poteri del collegio<br />
e dei singoli partecipanti apporta<br />
limiti non insignifi canti. Con<br />
la predeterminazione dello schema<br />
legale tipico, l’ordinamento mira a<br />
soddisfare gli interessi riguardanti<br />
la convivenza che, senza assurgere<br />
alle fi nalità proprie dello Stato, superano<br />
la sfera dei singoli condomini<br />
e si identifi cano con i generali<br />
interessi privati 13 .<br />
4.- A questo punto non sembrano<br />
decisive le osservazioni che<br />
gli artt. 1130 e 1131 cod. civ. in-<br />
22<br />
Osservatorio del diritto<br />
dividuano le materie attribuite<br />
all’amministratore, ma non defi -<br />
niscono le modalità tecniche, secondo<br />
le quali egli debba esercitare<br />
le sue competenze 14 ; che sulla base<br />
di queste norme non possa ritenersi<br />
né l’attribuzione all’amministratore<br />
della rappresentanza dei singoli<br />
pro quota né, ad un tempo, il difetto<br />
di imputazione ai partecipanti<br />
dell’idem debitum, come conseguenza<br />
di un atto collettivo, quale è<br />
la delibera assembleare 15 .<br />
Per verifi care l’incidenza della quota<br />
sulla rappresentanza, conviene<br />
muovere dall’esame dei casi, nei<br />
quali l’amministratore stipula un<br />
contratto riguardante cose, impianti<br />
o servizi appartenenti in comune<br />
non a tutti, ma solo a taluni dei partecipanti;<br />
oppure agisce o è convenuto<br />
in giudizio con azioni relative<br />
a parti comuni appartenenti soltanto<br />
ad alcuni condomini. Per esempio,<br />
i proprietari dei locali a piano<br />
terra – situati in un edifi cio multipiano<br />
soggetto ad un condominio<br />
(ritenuto) unico, che hanno accesso<br />
soltanto alla strada – non utilizzano<br />
le scale e l’ascensore e si<br />
avvantaggiano di un impianto di<br />
MILANO - Idroscalo<br />
l’amministratore<br />
riscaldamento autonomo, non destinato<br />
a servire le altre unità immobiliari.<br />
I proprietari di questi locali<br />
(i cosiddetti condomini “esterni”),<br />
poiché non benefi ciano delle scale,<br />
dell’ascensore e del riscaldamento<br />
centralizzato, non hanno interesse ai<br />
lavori di manutenzione delle scale,<br />
dell’ascensore o dell’impianto<br />
centrale: quindi, non partecipano<br />
all’assemblea e non deliberano.<br />
Secondo il comune sentire, essi non<br />
possono essere considerati come<br />
parte dei contratti e delle eventuali<br />
controversie con i terzi.<br />
Si consideri anche l’ipotesi consimile.<br />
Gli stessi locali al piano terra,<br />
destinati a negozi o a supermercati,<br />
benefi ciano degli impianti<br />
autonomi di riscaldamento e di<br />
condizionamento dell’aria, che utilizzano<br />
soltanto nelle ore di apertura.<br />
All’assemblea, la quale<br />
decide di rifare gli impianti autonomi<br />
di riscaldamento e di condizionamento<br />
dell’aria, partecipano i<br />
soli proprietari del piano terra ed<br />
essi soltanto deliberano. In seguito<br />
ai risultati insoddisfacenti dei<br />
lavori effettuati sugli impianti o alle<br />
contestazioni sui costi, si con-
viene in giudizio l’autore dei lavori,<br />
ma la lite va male al condominio:<br />
sempre secondo il comune sentire,<br />
l’imprenditore-creditore vittorioso<br />
non può pretendere il pagamento<br />
dai condomini dei piani alti, i quali<br />
non avevano interesse ai lavori e<br />
non sono stati parte del contratto, né<br />
della controversia 16 .<br />
La soluzione, suggerita dal buon<br />
senso, si giustifi ca in ragione<br />
dei principi: la legittimazione attiva<br />
e passiva dell’amministratore<br />
per le azioni concernenti le parti<br />
comuni viene ad essere defi nita<br />
secondo i fondamentali principi ordinanti<br />
del condominio, riguardanti<br />
l’appartenenza o l’esercizio del<br />
diritto. In altre parole, la rappresentanza<br />
– la legittimazione attiva e<br />
passiva – si determina avuto riguardo<br />
all’appartenenza ed alla “misura”<br />
di essa, fondata sulle tre categorie<br />
della relazione di accessorietà tra<br />
cose proprie e comuni, del condominio<br />
parziale e della quota. Si tratta<br />
di categorie elaborate sulla base<br />
delle norme e dell’esperienza, le<br />
quali sorreggono la disciplina peculiare<br />
dell’istituto. L’ambito di<br />
attribuzione del diritto è defi nito<br />
dalla relazione di accessorietà, fondata<br />
sull’interesse effettivo, per cui<br />
l’appartenenza suppone la necessità<br />
per l’esistenza o per l’uso, ovvero<br />
la destinazione all’uso o al servizio<br />
delle cose, degli impianti e dei<br />
servizi comuni in favore delle unità<br />
immobiliari in proprietà solitaria.<br />
Pertanto, l’attribuzione della proprietà<br />
comune a tutti i proprietari<br />
delle unità abitative dell’edifi cio viene<br />
meno se le cose, gli impianti ed<br />
i servizi comuni, per caratteri strutturali<br />
e funzionali oggettivi, non sono<br />
necessari per l’esistenza o per<br />
l’uso, ovvero non sono destinati<br />
all’uso o al servizio di tutti i piani<br />
o le porzioni di piano 17 . Sul fondamento<br />
della relazione di accessorio<br />
a principale si regge la fi gura del<br />
Osservatorio del diritto<br />
condominio parziale: le parti comuni<br />
le quali, per obbiettive caratteristiche<br />
strutturali e funzionali,<br />
risultino necessarie per l’esistenza<br />
o per l’uso, ovvero destinate all’uso<br />
o al servizio soltanto di alcune unità<br />
immobiliari appartengono solamente<br />
ai proprietari di queste 18 .<br />
Tenuto conto della relazione di accessorietà<br />
e del condominio parziale,<br />
partecipano all’assemblea e sono<br />
obbligati a contribuire alle spese<br />
solo i proprietari delle unità immobiliari,<br />
cui le cose, gli impianti o i<br />
servizi di uso comune sono necessari<br />
per l’esistenza o per l’uso, ovvero<br />
sono destinati all’uso o al<br />
servizio. Per conseguenza, soltanto<br />
questi condomini, e non tutti, sono<br />
rappresentati sul piano sostanziale<br />
e processuale dall’amministratore,<br />
sono parte dei contratti, partecipano<br />
alla lite e benefi ciano o rispondono<br />
delle sue conseguenze 19 .<br />
5.- Stando al collegato disposto<br />
degli artt. 1704 e 1388 (e, ovviamente,<br />
degli artt. 1130 e 1139<br />
cod. civ.), l’amministratore del condominio<br />
non agisce in nome e per<br />
conto proprio, non acquista personalmente<br />
i diritti e non assume gli<br />
obblighi derivanti dagli atti compiuti<br />
con i terzi: i contratti conclusi<br />
dall’amministratore in nome e per<br />
conto dei condomini, in quanto fondati<br />
sul mandato con rappresentanza,<br />
producono effetti direttamente<br />
nei confronti dei partecipanti.<br />
L’immediatezza del rapporto<br />
tra i condomini e i terzi non viene<br />
contraddetta dalla distinzione<br />
analitica, nell’ambito del rapporto,<br />
tra la relazione tra i condomini<br />
e l’amministratore, da una parte,<br />
e il legame tra l’amministratore<br />
ed i terzi, dall’altra: distinzione<br />
che, al contrario, chiarisce meglio<br />
i poteri di chi amministra e le obbligazioni<br />
degli amministrati; distinzione<br />
che, ad un tempo, spiega i<br />
limiti delle interferenze reciproche<br />
l’amministratore<br />
tra l’ambito interno (i condomini<br />
e l’amministratore) e quello esterno<br />
(l’amministratore ed i terzi<br />
creditori).<br />
A questo fi ne, giova confrontare<br />
rapidamente la rappresentanza nel<br />
condominio e la delegazione 20 , in<br />
quanto dalla comparazione con<br />
questo istituto negoziale emerge<br />
con evidenza l’immediatezza del<br />
rapporto tra i condomini ed i terzi, in<br />
quanto la fi gura intermedia del delegato<br />
non si frappone. Per la verità,<br />
poiché nel rapporto tra i condomini<br />
e i terzi non interviene un nuovo<br />
debitore, i confi ni, entro i quali si<br />
trova ad operare l’amministratore,<br />
sono defi niti dal mandato ex lege e<br />
dalla preposizione all’incarico deliberata<br />
dall’assemblea, la quale<br />
esprime la volontà unitaria dei condomini.<br />
Per la verità, i condomini<br />
(debitori) non assegnano ai terzi<br />
(creditori) un nuovo debitore, ovverosia<br />
l’amministratore, e questi<br />
verso i creditori non si obbliga<br />
in proprio: i condomini nominano<br />
l’amministratore dotato di rappresentanza,<br />
ragion per cui i rapporti<br />
si istaurano direttamente con i terzi<br />
(art. 1388 cit.) 21 .<br />
Nel condominio, l’elemento essenziale<br />
nel rapporto tra i condomini e i<br />
creditori non è l’assegnazione di un<br />
nuovo debitore compiuto dai condomini<br />
deleganti in favore dei creditori<br />
delegatari (atto inesistente nel<br />
condominio); l’elemento essenziale<br />
è l’incarico all’amministratore, con<br />
contenuto in gran parte predeterminato<br />
dalla legge, conferito tramite<br />
la deliberazione assembleare approvata<br />
a maggioranza, sulla base<br />
delle proporzioni rappresentate dalle<br />
quote: incarico che si riverbera<br />
sull’intera vicenda del rapporto<br />
dall’origine fi no all’estinzione 22 .<br />
Premesso che non esiste incompatibilità<br />
tra la deliberazione collegiale<br />
e la rappresentanza individuale:<br />
ovverosia, tra il fatto e l’effetto,<br />
23
poiché il metodo collegiale ed il<br />
principio maggioritario raffi gurano<br />
il mezzo per la formazione<br />
della volontà individuale del gruppo;<br />
che l’atto formativo non fa capo<br />
ad un soggetto distinto, ma si<br />
ascrive alla pluralità dei partecipanti<br />
al gruppo; tutto ciò premesso,<br />
nel condominio, nell’orbita<br />
dell’obbligazione tra i condomini e<br />
i terzi – della quale si nega la natura<br />
solidale – si distinguono analiticamente,<br />
all’interno, non un solo<br />
rapporto di provvista, sebbene una<br />
pluralità di rapporti di provvista<br />
tra i condomini e l’amministratore<br />
e, all’esterno, il rapporto di valuta<br />
tra i condomini, rappresentati<br />
dall’amministratore, ed i terzi<br />
creditori. Con l’adempimento, da<br />
parte dei condomini nelle mani<br />
dell’amministratore, delle obbligazioni<br />
in proporzione alle quote,<br />
si predispongono i mezzi per<br />
l’esecuzione del mandato: si costituisce<br />
la complessiva provvista<br />
necessaria per l’adempimento<br />
del rapporto di valuta e, quindi,<br />
dell’obbligazione. In difetto dei<br />
molteplici versamenti, che vanno a<br />
formare la provvista, l’esecuzione<br />
al rapporto di valuta non è possibile.<br />
Il difetto della provvista<br />
dipende dall’inadempimento<br />
di taluni condomini nei confronti<br />
dell’amministratore 23 . Quindi,<br />
l’inadempimento di alcuni dei differenziati<br />
rapporti di provvista sta<br />
all’origine dell’inadempimento del<br />
rapporto di valuta, che impedisce<br />
l’estinzione dell’obbligazione.<br />
Posto che l’inadempimento del<br />
rapporto di valuta non fa seguito<br />
all’inadempimento di un unico rapporto<br />
di provvista, ma scaturisce<br />
dal mancato adempimento di taluno<br />
dei distinti rapporti (di provvista),<br />
che vanno a formare la<br />
complessiva provvista, sarebbe incoerente<br />
che l’inadempimento del<br />
rapporto di valuta si ripercuotesse<br />
24<br />
Osservatorio del diritto<br />
allo stesso modo tanto sui rapporti<br />
di provvista che sono rimasti inadempiuti,<br />
i quali hanno dato causa<br />
all’inadempimento, quanto sui rapporti<br />
di provvista che, invece, sono<br />
stati adempiuti. Non si vede la<br />
ragione per cui i diversi rapporti di<br />
provvista, originati da obbligazioni<br />
distinte, non debbano essere<br />
considerati separatamente, come<br />
si presentano nella realtà materiale<br />
e di fatto e susseguentemente<br />
nella realtà giuridica, e valutare<br />
così l’incidenza di ciascuno di essi<br />
sull’inadempimento complessivo 24 .<br />
Nella delegatio solvendi, in virtù<br />
dell’interposizione del delegato<br />
nell’originario rapporto obbligatorio<br />
tra delegante e delegatario, si<br />
distinguono e assumono funzione e<br />
struttura diverse il rapporto tra il delegante<br />
e il delegato e il nuovo rapporto,<br />
che si instaura tra il delegato<br />
ed il delegatario, e si defi niscono i<br />
limiti delle reciproche interferenze.<br />
Nel condominio, invece, è tutto<br />
più semplice e lineare: l’attività<br />
dell’amministratore nei confronti<br />
del terzo creditore si attua non in<br />
nome e per conto proprio, sebbene<br />
in nome e per conto dei condomini,<br />
nei limiti dell’incarico ricevuto (art.<br />
1398 cod. civ.) 25 .<br />
Mentre la delegazione si articola<br />
in una pluralità di negozi distinti<br />
– un accordo tra delegante e delegato,<br />
che non richiede il consenso<br />
del delegatario; un accordo tra delegante<br />
e delegatario, che non postula<br />
il consenso del delegato; un<br />
atto unilaterale, che si perfeziona<br />
con la sola volontà del delegato 26 –<br />
nel condominio il mandato conferito<br />
dai condomini all’amministratore<br />
si riverbera direttamente nei confronti<br />
dei terzi creditori: quindi,<br />
l’amministratore mandatario non<br />
può dare vita ad una obbligazione<br />
diversa da quella contemplata<br />
nell’incarico, esorbitando così da<br />
limiti del mandato.<br />
l’amministratore<br />
L’adempimento dell’amministratore<br />
(in favore del creditore) estingue<br />
l’intero rapporto e, quindi, si riverbera<br />
su tutti i rapporti di provvista;<br />
per contro, l’inadempimento<br />
susseguente alla condotta imputabile<br />
di taluni debitori, che non hanno<br />
fornito la provvista, vale a dire<br />
che non hanno fornito i mezzi per<br />
l’esecuzione del mandato, dà origine<br />
alla responsabilità dei debitori<br />
(inadempienti) che, sulla base della<br />
rappresentanza diretta, riguarda<br />
immediatamente i creditori. Per<br />
conseguenza, i singoli debitori responsabili<br />
nel rapporto interno nei<br />
confronti dell’amministratore, sulla<br />
base del mandato con rappresentanza,<br />
rispondono anche all’esterno<br />
direttamente verso i terzi creditori.<br />
Trattandosi di rappresentanza diretta<br />
tra i condomini e i terzi, i rapporti<br />
nascono e perdurano frazionati.<br />
Non sarebbe coerente, quindi, ipotizzare<br />
una responsabilità unica,<br />
che invece si fraziona tra i numerosi<br />
debitori 27 . (prosegue nel prossimo<br />
numero).<br />
(Note di chiusura)<br />
1 All’assemblea non è consentito, deliberando<br />
a maggioranza, modifi care la misura<br />
proporzionale dei diritti di ciascuno<br />
condomino rispetto al piano o alla porzione<br />
di piano che gli appartiene (Cass., Sez.<br />
II, 24 luglio 2008, n. 20394; Cass., Sez. II,<br />
21 luglio 2006; Cass., Sez. II, 5 novembre<br />
2001, n. 13631). Essendo il settore della<br />
disposizione riservato all’autonomia privata,<br />
l’assemblea non può approvare delibere,<br />
le quali comportano il trasferimento<br />
della titolarità o l’estinzione del diritto,<br />
ovvero impediscono l’esercizio dei poteri<br />
e delle facoltà essenziali al contenuto,<br />
in quanto danno luogo ad attività o operazioni<br />
materiali che, relativamente alle parti<br />
comuni, determinano una perdita, cioè<br />
una diminuzione patrimoniale non insignifi<br />
cante. All’intangibilità dei diritti, che ai<br />
condomini derivano dalla legge, dagli atti<br />
di acquisto e dalle convenzioni, fa riscontro<br />
il difetto della competenza del collegio<br />
in ordine al fatto costitutivo delle obbligazioni<br />
ed ai criteri di suddivisione delle spese.<br />
Essendo il fatto costitutivo e la misura<br />
proporzionale dei diritti e delle obbligazioni<br />
di ciascun condomino predeterminati<br />
dalla legge, dall’atto d’acquisto o dalle
convenzioni, l’assemblea deve limitarsi a<br />
determinare i tempi, i modi ed il quantum<br />
dei pagamenti (secondo le proporzioni di<br />
legge). In tema: CORONA, Proprietà e<br />
maggioranza nel condominio negli edifi ci,<br />
Torino 2001, n. 56, p. 197, n. 112, p. 395.<br />
Sul difetto di potere dell’assemblea di modifi<br />
care la proporzione dei diritti e degli<br />
obblighi concorda da tempo la giurisprudenza:<br />
oltre le sentenze citate sopra si vedano<br />
Cass., Sez. II, 27 agosto 1991, n.<br />
9157; Cass., Sez. II, 19 novembre 1992,<br />
n. 12375.<br />
Non si riscontrano dissensi in dottrina.<br />
Cfr. SALIS, Il Condominio negli edifi ci,<br />
in Trattato di dir. civ. it. diretto da Vassalli,<br />
vol. V, t. 3, n. 76, p. 283; BRANCA,<br />
Comunione. Condominio negli edifi ci, in<br />
Commentario del codice civile a cura di<br />
Scialoja e Branca, Libro terzo, Della proprietà,<br />
Bologna-Roma 1982, sub art. 1135,<br />
n. 2, p. 619 ss.; TRIOLA, Il condominio,<br />
Milano 2007, p. 415; NAPOLI, Le attribuzioni<br />
dell’assemblea, in Il condominio,<br />
a cura di Bianca, Torino, 2007, n. 2, p.<br />
411. TERZAGO, Il Condominio, Trattato<br />
teorico e pratico, 7^ ediz., a cura di CE-<br />
LESTE, SALCIARINI e M. TERZAGO,<br />
Milano 2010, n. 3.6, p. 267. 1993, I, 233.<br />
2 La confi gurazione unitaria del condominio<br />
(la soggettivazione), in passato, venne<br />
affermata da: LUZZATTO, La comproprietà<br />
nel diritto civile italiano, Torino<br />
1908, n. 9-12, p. 14 ss; CARNELUTTI,<br />
Personalità giuridica e autonomia patrimoniale<br />
nella comunione, in Riv. proc. civ.<br />
1943, I, 143; DOSSETTO, Teoria della comunione.<br />
Studio sulla comunione dei diritti<br />
reali, Padova 1948, p. 16 ss. Di persona<br />
giuridica collettiva ha parlato BRANCA.<br />
Comunione. Condominio negli edifi ci, cit.,<br />
sub artt. 1100-1116, n. 2, p. 5 e sub artt.<br />
1117-1139, n. 2, p, 359. 508 ss.<br />
DAL 1958<br />
VEZZOSI IRENEO<br />
di Vezzosi Flavio Giuseppe<br />
Tel. 02 60781512 - 02 69004651<br />
Fax 02 69004651<br />
Cell. 338 7984536<br />
Sede amministrativa:<br />
Piazzale Salvatore Farina, 18/10 - <strong>2012</strong>5 Milano<br />
Sede operativa:<br />
Via Alberto Nota, 43 - <strong>2012</strong>6 Milano<br />
Osservatorio del diritto<br />
3 BIANCA (Nozione di condominio, in Il<br />
Condominio a cura di Bianca, Torino 2007,<br />
n. 9, p. 18, ss.) considera il condominio come<br />
soggetto titolare delle situazioni giuridiche,<br />
che non fanno capo ai condomini.<br />
Premesso che non è proprietario dell’edifi<br />
cio, né delle parti comuni, e che è privo<br />
di capacità generale e di autonomia patrimoniale<br />
perfetta, nondimeno ritiene il<br />
condominio titolare delle situazioni giuridiche<br />
soggettive, le quali non fanno capo<br />
ai singoli condomini. Peraltro, all’asserto<br />
non fa seguito una dimostrazione convincente,<br />
limitandosi l’illustre A. a richiamare<br />
talune situazioni soggettive facenti capo<br />
al condominio, ovverosia il potere regolamentare<br />
e il potere di nomina dell’amministratore,<br />
nonché l’opinione perplessa<br />
di taluni studiosi, secondo i quali si reputa<br />
possibile identifi care un ambito collettivo,<br />
in cui le posizioni individuali risultano<br />
assorbite dall’organizzazione del gruppo<br />
(IUDICA, Comunione “condominio” e legittimazione<br />
alla impugnativa di delibere<br />
condominiali, in Riv. trim. dir. proc. civ.,<br />
1970, p. 768), ovvero “l’emergenza di un<br />
interesse di spettanza del condominio, prevalente<br />
sugli interessi individuali, deve<br />
condurre alla individuazione di un centro<br />
di imputazione unitario, distinto dai singoli<br />
partecipanti” (DATTILO, La rappresentanza<br />
giudiziale dell’amministratore di<br />
condominio, in Problemi della locazione e<br />
del condominio, a cura di Alpa e altri, Milano<br />
1983, p. 106).<br />
4 Sulle orme di SALIS, Il condominio negli<br />
edifi ci, cit., nn. 1-3, p. 1 ss., tra i seguaci<br />
della c.d. teoria individualistica si<br />
annoverano numerosi studiosi: per esempio<br />
BASILE, Regime condominiale ed esigenze<br />
abitative, Milano 1979, n. 7, p. 72<br />
ss. e Condominio negli edifi ci, I, in Enci-<br />
cl. giur. Treccani, vol. VIII, Roma 1988,<br />
n. 1; GALGANO, Il punto sui problemi<br />
del condominio negli edifi ci, in Vita not.<br />
1988, p. 477; TERZAGO, Il Condominio,<br />
Trattato teorico-pratico, cit., n.1.2, p. 16;<br />
TRIOLA, Il condominio, cit., p. 39. Per<br />
una recente sintesi: NATALI, Il condominio:<br />
una fi gura in cerca di veste giuridica,<br />
in Nuova giur. civ. comm. 2009, I, 661. In<br />
favore della teoria “individualista”, con le<br />
precisazioni rese necessarie dalla inderogabilità<br />
di numerose disposizioni, mi sono<br />
pronunziato nei miei lavori: Contributo<br />
alla teoria del condominio negli edifi ci,<br />
Milano 1973, n. 48, p. 217 e Proprietà e<br />
maggioranza nel condominio negli edifi ci,<br />
cit., n. 144, p. 508.<br />
5 Dato che l’assemblea e l’amministratore<br />
gestiscono le cose, gli impianti ed i servizi<br />
comuni, che non appartengono all’ente<br />
ma ai condomini, la formula di ente<br />
di gestione viene ripetuta in modo acritico<br />
dalla giurisprudenza, la quale ricorre<br />
all’espressione per spiegare che il singolo<br />
condomino deve sempre considerarsi parte<br />
nella controversia tra il condominio e<br />
i terzi (Cass., Sez. II, 22 ottobre 2007, n.<br />
22089; Cass., Sez. II, 15 maggio 2002, n.<br />
7119); che la presenza di un organo amministrativo<br />
unitario qual è l’amministratore<br />
non priva i singoli condomini della legittimazione<br />
ad agire in giudizio per la difesa<br />
dei diritti sulle parti comuni (Cass., Sez.<br />
III, 20 febbraio 2009, n. 4245; Cass., Sez.<br />
II, 28 agosto 2002, n. 12588); che i condomini<br />
possono avvalersi autonomamente<br />
dei mezzi di impugnazione, nonostante l’inerzia<br />
dell’amministratore (Cass., Sez. II,<br />
28 agosto 2002, n. 12588); che i condomini<br />
possono intervenire nei giudizi intrapresi<br />
dall’amministratore (Cass., Sez. II, 25<br />
maggio 2001, n. 7130). Si tratta di ipotesi,<br />
le quali trovano giustifi cazione soddi-<br />
Igiene, qualità e sicurezza nei luoghi di lavoro<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
l’amministratore<br />
25
sfacente con la fi gura del mandato ex lege.<br />
Per la verità, alla defi nizione di ente di gestione<br />
la dottrina è da tempo contraria: cfr.<br />
SALIS, Condominio e ente di gestione risultante<br />
da scritture private in Riv. giur.<br />
edilizia 1963, I, n. 5, p. 469. Per una rassegna<br />
aggiornata: TERZAGO, Il Condominio,<br />
7 ed. cit., n. 1.2, p. 9; NATALI, Il<br />
condominio: una fi gura in cerca di veste<br />
giuridica, cit., I, 661. Utilizzare il termine<br />
ente di gestione lato sensu per esprimere<br />
l’idea che il condominio possiede una<br />
certa qual soggettività giuridica (così NA-<br />
SINI, Vincenzo e Paolo, La decisione delle<br />
Sezioni Unite 9148/2008: profi li critici e<br />
dubbi applicativi, cit. n. 3, p. 452) non raffi<br />
gura un apporto alla soluzione del problema<br />
della struttura del condominio e dei<br />
rapporti tra i condomini.<br />
6 La L. 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva<br />
del Ministero delle Partecipazioni<br />
statali, e il successivo D.P.R. 7 maggio<br />
1958, n. 574 prescrissero l’inquadramento<br />
delle partecipazioni dello Stato in “enti<br />
autonomi di gestione operanti secondo<br />
criteri di economicità”. Furono istituiti ex<br />
novo gli enti autonomi di gestione per le<br />
aziende minerarie, per le aziende termali<br />
e per le aziende cinematografi che. Tra gli<br />
enti (pubblici) di gestione, sono molto noti<br />
l’I.R.I., l’E.N.I., l’E.F.I.M. e le numerose<br />
fi nanziarie di settore, alle quali non può<br />
certamente equipararsi il condominio.<br />
Per la defi nizione degli elementi strutturali,<br />
che distinguono gli enti di gestione (e li<br />
differenziano dal condominio), in dottrina:<br />
CASSESE, Partecipazioni pubbliche ed<br />
enti di gestione, Milano 1962, ROVERSI<br />
MONACO, Gli enti di gestione (struttura,<br />
funzione, limiti), Milano 1967, p. 191 ss.;<br />
STAMMATI, Finanza (amministrazione<br />
della), in Encic. del Dir. vol. XVII, Milano<br />
1968, n. 27, p. 572; CALABRIA, Istituto<br />
per la ricostruzione industriale, ivi,<br />
vol. XXII, Milano1973, n. 7, p. 46; SA-<br />
RACENO, Partecipazioni statali, ivi vol.,<br />
XXXII, Milano 1982, n. 7, p. 54; MERU-<br />
SI, Le direttive governative nei confronti<br />
degli enti di gestione, Milano 1977.<br />
7 Intorno al duplice signifi cato del termine<br />
condominio come situazione soggettiva<br />
e come organizzazione del gruppo rimando<br />
al mio saggio: Appunti sulla situazione<br />
soggettiva di condominio, in Riv. Notariato<br />
2006, nn. 1-15, pp. 633-660.<br />
8 Poiché il condominio non costituisce<br />
un autonomo soggetto di diritto, l’amministratore<br />
non raffi gura un organo – come<br />
ritengono BRANCA, Comunione. Condominio<br />
negli edifi ci, cit., sub art. 1129, n. 2,<br />
p. 551 e, recentemente, BIANCA, Nozione<br />
di condominio, cit., n. 9, p. 21 – sebbene il<br />
titolare di un rapporto, diretto ed immediato<br />
con i condomini, che si qualifi ca come<br />
26<br />
Osservatorio del diritto<br />
uffi cio di diritto privato simile al mandato.<br />
Circa l’assimilazione del rapporto tra amministratore<br />
ed i singoli condomini al mandato<br />
con rappresentanza in dottrina cfr.<br />
SALIS, Poteri di rappresentanza dell’amministratore<br />
in contrasto con deliberazione<br />
dell’assemblea, in Riv. giur. edilizia<br />
1968, I, 956; Regolamento di condominio<br />
e poteri di rappresentanza, ivi 1970,<br />
I, 823; Condominio: nomina dell’amministratore<br />
e accettazione, ivi 1986, I, 544;<br />
AMAGLIANI, L’amministratore e la rappresentanza<br />
degli interessi condominiali,<br />
cit., p. 159; CIANCI, L’amministratore, in<br />
Il condominio a cura di Bianca, cit., n. 1.2,<br />
p. 559 ss., TRIOLA, Il condominio, cit.,<br />
p. 574; TERZAGO, Il condominio, cit., n.<br />
6.1, p. 296. Per l’inserimento della fi gura<br />
dell’amministrazione nella organizzazione<br />
del condominio e la sua rilevanza nel sistema<br />
di formazione degli atti e non della<br />
soggettivazione del gruppo rimando al<br />
mio lavoro: L’assemblea e l’amministratore<br />
nel condominio negli edifi ci: spunti<br />
per la ricostruzione dei concetti, in Scritti<br />
in onore di Vincenzo Buonocore, Milano<br />
2005, vol. IV, n. 6, p. 4449. Anche la<br />
giurisprudenza è concorde (Cass., Sez. II,<br />
8 aprile 2008, n. 9148; Cass., Sez. II, 12<br />
marzo 2003, n. 3596; Cfr. Cass., Sez. II,<br />
4 ottobre 2005, n. 19348; Cass., Sez. II,<br />
26 novembre 2004, n. 22294, in Giust. civ.<br />
2005, I, 1207; Cass., Sez. II, 17 settembre<br />
2003, n. 13695, in Riv. giur. edilizia 2004,<br />
I, 1207; Cass. Sez. II, 16 agosto 2000, n.<br />
10815; Cass., Sez. II, 12 febbraio 1997,<br />
n. 1286; Cass., Sez. II, 24 marzo 1981,<br />
n. 1720. La volontarietà del conferimento<br />
dell’incarico da parte dei condomini si<br />
contrassegna per una certa discrezionalità,<br />
in quanto i condomini conservano un<br />
controllo non insignifi cante sull’attività<br />
dell’amministratore, dimostrato dal potere<br />
di chiederne la revoca (art. 1129 cod. civ.).<br />
9 Allo stesso modo del mandato collettivo,<br />
nel rapporto tra i condomini e l’amministratore<br />
nel condominio si riscontrano la<br />
parte soggettivamente complessa, che conferisce<br />
l’incarico (la pluralità dei condomini);<br />
l’unicità dell’atto di conferimento<br />
(la delibera dell’assemblea); più articolata<br />
la comunanza a tutti i condomini dell’affare<br />
o degli affari, consistente nella amministrazione<br />
delle parti comuni dell’edifi cio<br />
e nella rappresentanza in giudizio, attiva<br />
e passiva. Intorno al mandato collettivo:<br />
LUMINOSO, Mandato, commissione<br />
e spedizione, in Trattato di dir. civ. e com.<br />
diretto da Cicu e Messineo e continuato<br />
da Mengoni, vol. XXXII, n. 20, Milano<br />
1984, p. 497. Precedentemente: MINER-<br />
VINI, Il mandato, la commissione e la<br />
spedizione, in Trattato di dir. civ. it. diretto<br />
da Vassalli, vol. VII, t. 1, Torino 1952,<br />
n. 79, p. 194; DOMINEDO’, Mandato<br />
l’amministratore<br />
(dir. civ.), in Noviss. Dig. it., vol. X, Torino<br />
1968, n. 45, p. 131 ss. Nell’ambito dei<br />
propri particolari interessi, tutti i condomini<br />
perseguono la medesima utilità: vale a<br />
dire, l’amministrazione delle parti comuni<br />
e la rappresentanza giudiziale. L’incarico<br />
(riguardante l’amministrazione delle<br />
parti comuni e la rappresentanza processuale)<br />
riguarda tutti i partecipanti. Le fi nalità<br />
sembrano atteggiarsi nel loro insieme<br />
come risultato unico, non scindibile e non<br />
frazionabile: in realtà raffi gurano la somma<br />
di più risultati autonomi anche se regolati<br />
con lo stesso atto. Per la verità, gli<br />
interessi individuali – si vedrà in seguito –<br />
non vengono soppressi.<br />
10 L’interesse comune ai condomini di<br />
operare insieme, superando gli ostacoli<br />
connessi con il modello dell’autonomia,<br />
vale a dire l’interesse a che l’atto si formi<br />
nonostante il volere contrario della minoranza<br />
dissenziente, tutelato dalla scelta<br />
legislativa in favore del metodo collegiale<br />
e del principio maggioritario, non assorbe<br />
gli interessi individuali concernenti il<br />
contenuto dell’atto, i quali non sono subordinati<br />
rispetto all’interesse comune a<br />
deliberare. Per la verità, i termini del contrasto<br />
non sono l’interesse comune (strumentale)<br />
a deliberare, da una parte, e gli<br />
interessi (fi nali) dei singoli concernenti<br />
il contenuto della delibera, dall’altra. Il<br />
meccanismo di formazione degli atti opera<br />
su un piano diverso. Il principio maggioritario<br />
costituisce il criterio impiegato<br />
per risolvere il contrasto, che insorge tra<br />
gli interessi individuali fi nali, afferenti al<br />
merito della gestione delle parti comuni,<br />
assegnando la prevalenza quegli interessi<br />
fi nali, i quali vengono a trovarsi in maggioranza.<br />
L’interesse in comune alla formazione<br />
degli atti, dunque, non entra in<br />
confl itto con gli interessi individuali fi nali<br />
afferenti al merito della gestione. Cfr.:<br />
Proprietà e maggioranza nel condominio<br />
negli edifi ci, cit., n. 92, p. 321.<br />
Del resto, la perdurante autonomia degli<br />
interessi fi nali dei singoli rispetto all’interesse<br />
comune alla nomina dell’amministratore<br />
è rivelato, tra l’altro, dal potere<br />
dei condomini dissenzienti di separare la<br />
propria responsabilità dalle conseguenze<br />
della lite per il caso di soccombenza<br />
(art. 1132 cod. civ.). Cfr. Cass. Sez. II, 15<br />
maggio 2006, n. 11126, in Giust. civ, Rep.<br />
2006, voce Comunione e condominio, n.<br />
39, p. 836; Cass., Sez. II, 29 luglio 2005,<br />
n. 16092, ivi, voce cit,, n. 66, p. 787.<br />
11 I poteri-doveri dell’amministratore sono<br />
rigidamente fi ssati dal codice (è signifi<br />
cativo che l’enunciazione dei compiti sia<br />
preceduta dal verbo “deve”). Nondimeno,<br />
sempre limitatamente al settore della gestione<br />
(art. 1131 comma 1 cod. civ.), l’as-
semblea e il regolamento di condominio<br />
all’amministratore possono concedere poteri<br />
maggiori anche in ordine alla legittimazione<br />
attiva.<br />
I dubbi ad equiparare al mandato il rapporto<br />
tra i condomini e l’amministratore<br />
nascono dal potere a questi riconosciuto<br />
di agire contro gli stessi condomini, i<br />
quali gli hanno conferito l’incarico. . Due<br />
dati permettono di superare l’ostacolo. Il<br />
divieto per i condomini di sottrarsi agli<br />
impegni derivanti dalle delibere assembleari<br />
assunte in conformità alla legge o<br />
al regolamento; la normale irrevocabilità<br />
del mandato collettivo (art. 1726 cod.<br />
civ.), conferito con atto unico e contestuale<br />
da parte di tutti i condomini. Il potere<br />
dell’amministratore di agire contro i condomini<br />
inadempienti risponde alla necessità<br />
di dare esecuzione alla delibera e, allo<br />
stesso tempo, di portare a compimento<br />
l’incarico. Per la verità, non v’è ragione di<br />
consentire al singolo di revocare, per proprio<br />
conto ed unilateralmente, l’incarico<br />
conferito con una deliberazione vincolante<br />
per tutti e di sottrarsi, così, agli impegni<br />
derivanti dalla delibera e impedire all’amministratore<br />
di adempiere alle obbligazioni<br />
assunte. Nel caso di mandato collettivo,<br />
conferito da più persone nell’interesse co-<br />
LINEA GIALLA<br />
settore SICUREZZA :<br />
LINEE VITA<br />
ANTINCENDIO<br />
SERRAMENTI<br />
SCHERMATURE SOLARI<br />
PORTE E PORTONI DI SICUREZZA<br />
SMALTIMENTO AMIANTO<br />
PARAPETTI IN ACCIAIO INOX<br />
LINEA BLU<br />
settore SERVIZI<br />
INSTALLAZIONI POST VENDITA<br />
LINEA VERDE<br />
INSTALLAZIONI POST VENDITA<br />
LINEA ROSSA<br />
INSTALLAZIONI POST VENDITA<br />
LINEA GIALLA<br />
CERTIFICAZIONE ENERGETICA<br />
FINANZIAMENTO DI TUTTI I LAVORI<br />
CHECK UP DEL CONDOMINIO<br />
TORE SICUREZZA<br />
STESURE CAPITOLATI)<br />
Osservatorio del diritto<br />
mune, non si dubita che la revoca decisa<br />
da uno solo dei mandanti non abbia effetto<br />
e che il mandatario, nell’interesse all’adempimento<br />
del contratto proprio di tutti<br />
i mandanti, possa agire contro quello dei<br />
mandanti, che si sia reso inadempiente. In<br />
tema: Contributo alla teoria del condominio<br />
negli edifi ci, cit., n. 36, p. 167 con<br />
citazioni.<br />
12 Quanto alla natura ed agli effetti,<br />
BRANCA, Comunione. Condominio negli<br />
edifi ci, cit., sub art. 1129, n. 2, p. 552, confi<br />
gura la nomina dell’amministratore come<br />
atto interno di preposizione nell’ambito<br />
della struttura della persona giuridica collettiva,<br />
che contempla il rapporto organico<br />
con il soggetto designato ad amministrare.<br />
Per la verità, al fi ne dell’ammissibilità<br />
della “preposizione” la persona giuridica<br />
collettiva non sembra indispensabile. Anche<br />
al di fuori del rapporto organico si può<br />
ammettere un atto collegiale di preposizione<br />
e riconoscere all’assemblea il potere<br />
di designare una persona ad assumere<br />
la titolarità del mandato. Nel condominio,<br />
il contenuto del mandato è predeterminato<br />
dalla legge e per la nomina del<br />
mandatario il codice, per ovvie ragioni di<br />
effi cienza, preferisce il metodo collegiale<br />
ed il principio di maggioranza al modello<br />
dell’autonomia.<br />
LINEA ROSSA<br />
settore EFFICIENZA ENERGETICA:<br />
PANNELLI FOTOVOLATICI<br />
VALVOLE TERMOSTATICHE<br />
CANNE FUMARIE<br />
SISTEMI A CAPPOTTO<br />
COPERTURE IN LEGNO<br />
COPERTURE METALLICHE<br />
ISOLANTI TERMICI<br />
SERRAMENTI IN LEGNO<br />
TENDE DA SOLE E SCHERMATURE SOLARI<br />
PARETI A SECCO sistema TECNOBOARD<br />
TRASFORMAZIONE E GESTIONE DI CALDAIE<br />
13 Alla base dei fondamentali principi ordinanti<br />
dell’istituto del condominio e, in<br />
particolare, delle norme inderogabili, si<br />
rinvengono non soltanto i criteri dell’ordine<br />
pubblico, ma anche quelli dell’interesse<br />
generale privato, i quali non afferiscono<br />
alle fi nalità proprie dello Stato, restano<br />
chiaramente privati e, nondimeno, superano<br />
la sfera individuale dei partecipanti.<br />
In particolare, sono principi di ordine generale<br />
di natura privatistica quelli riguardanti<br />
l’inderogabilità delle disposizioni<br />
concernenti la nomina, la revoca e la durata<br />
in carica dell’amministratore, i suoi poteri<br />
di rappresentanza e, in particolare, la<br />
legittimazione passiva (artt. 1129, 1130,<br />
1131), che complessivamente confi gurano<br />
il mandato ex lege. Sul punto rimando ai<br />
miei lavori I regolamenti di condominio,<br />
Torino 2004, n. 32, p. 148 ss. e Regolamento<br />
contrattuale di condominio, Torino<br />
2009, n. 8, p. 23.<br />
14 L’obiezione è di BERTOTTO, Sulla<br />
natura solidale delle obbligazioni assunte<br />
dall’amministratore in rappresentanza<br />
dei condomini, in Giur. it. 2008, n. 4,<br />
p. 2720, secondo cui le disposizioni ricordate<br />
stabiliscono che l’amministratore<br />
può contrarre le obbligazioni per conto dei<br />
LINEA VERDE<br />
settore ARREDO URBANO e DECORAZIONE:<br />
TETTI IN LEGNO;<br />
COPERTURE METALLICHE;<br />
LATERIZI D’ ARREDO<br />
(tegole cotto e anticate, mattoni faccia a vista);<br />
SERRAMENTI IN LEGNO;<br />
TENDE DA SOLE;<br />
PORTE BASCULANTI;<br />
PORTE DA INTERNO E ESTERNO;<br />
MASSELLI AUTOBLOCCANTI PER PAVIMENTI;<br />
PITTURE PER FACCIATE.<br />
CANCELLI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX<br />
FERRAMENTA E UTENSILERIA<br />
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l’amministratore<br />
27
condomini, ma non prescrivono che le obbligazioni<br />
debbano essere solidali o parziarie:<br />
quindi, bisogna rifarsi alle regole di<br />
ordine generale.<br />
15 Così DI MAJO, Solidarietà o parziarietà<br />
nelle obbligazioni condominiali: l’eterno<br />
ritorno, in Corr. giur. 2008, n. 4,<br />
p. 779. Il limite del potere dell’amministratore<br />
di obbligare i singoli condomini<br />
nell’ambito della quota non si desume dagli<br />
artt. 1130 e 1131, né dall’art. 1123 cit.,<br />
che sembra riguardare esclusivamente il<br />
rapporto interno.<br />
Stabilito che le spese vengono deliberate<br />
dall’assemblea, la quale non ha il potere<br />
di modifi care la proporzione fi ssata<br />
dalle quote, né di assumere rapporti direttamente<br />
con i terzi; appurato, altresì, che<br />
il contratto fonte dell’obbligazione viene<br />
stipulato dal soggetto deputato a portare<br />
all’esterno la volontà collegiale, ovverosia<br />
dall’amministratore, resta da accertare<br />
se questo contratto possa dare vita ad una<br />
obbligazione unica, che sostituisca le obbligazioni<br />
parziarie assunte nei confronti<br />
dell’amministratore.<br />
16 In passato la rappresentanza dell’amministratore<br />
anche nel caso di condominio<br />
limitato (non si parla ancora di condominio<br />
parziale) è stata affermata dalla giurisprudenza,<br />
avuto riguardo alla distinzione<br />
tra la legittimazione attiva e la legittimazione<br />
passiva, assumendo che la prima è<br />
circoscritta dalle attribuzioni, mentre la<br />
seconda riguarda ogni lite che abbia ad<br />
oggetto un interesse comune dei condomini,<br />
in opposizione ad un terzo estraneo al<br />
condominio. Si veda Cass., Sez. II, 4 settembre<br />
1970, in Riv. giur. edilizia 1970, I,<br />
28<br />
Osservatorio del diritto<br />
114. Conforme la dottrina SALIS, Comunione<br />
limitata e rappresentanza passiva<br />
dell’amministratore, in Riv. giur. edilizia<br />
1971, I, 90, con citazioni. Più recente<br />
TERZAGO, Il condominio, cit. n. 8.13,<br />
p. 503.<br />
L’opinione deve considerarsi superata alla<br />
luce degli studi e delle pronunce successive<br />
intorno ai principi riguardanti la<br />
legittimazione attiva o passiva dell’amministratore.<br />
Il punto debole dell’opinione<br />
riferita è la concezione astratta dell’interesse<br />
comune, genericamente riferito al<br />
gruppo. Per la verità, laddove non sussiste<br />
il diritto di condominio – in quanto determinate<br />
cose, impianti e servizi non appartengono<br />
a taluni condomini – non esiste<br />
neppure l’interesse per queste parti, che<br />
giustifi chi la legittimazione attiva o passiva<br />
dell’amministratore. In difetto di soggettività<br />
del condominio, non ha senso<br />
ipotizzare l’esistenza di un interesse comune<br />
afferente al gruppo diverso dall’interesse<br />
dei singoli componenti il gruppo.<br />
Si veda: Proprietà e maggioranza nel condominio<br />
negli edifi ci, cit., nn. 68-70, pp.<br />
242-250. Sostanzialmente conforme la<br />
giurisprudenza più recente: Cass., Sez. II,<br />
21 gennaio 2000, n. 651. L’esigenza generica<br />
di agevolare la chiamata in giudizio<br />
dei condomini da parte dei terzi, che<br />
costituisce il fondamento politico della legittimazione<br />
passiva dell’amministratore,<br />
viene superata dalla situazione di fatto<br />
effettiva, la quale postula che i veri condomini<br />
o, comunque, i condomini effettivamente<br />
interessati vengano individuati<br />
singolarmente.<br />
17 Secondo la consolidata giurisprudenza<br />
di legittimità, la base per la determi-<br />
Lainate - Villa Litta<br />
l’amministratore<br />
nazione dell’ambito di applicazione delle<br />
norme sul condominio (quindi, per l’elaborazione<br />
del concetto di condominio parziale)<br />
è la relazione di accessorietà tra le<br />
cose, i servizi e gli impianti di uso comune<br />
e le unità immobiliari in proprietà solitaria.<br />
Tra le pronunzie recenti: Cass.,<br />
S.U., 31 gennaio 2008, n. 2305, in Riv.<br />
not. 2008, 2, 863, con nota di MUSOLI-<br />
NO, Il supercondominio; Cass., Sez. II, 21<br />
dicembre 2007, n. 27145, Cass., Sez. II,<br />
16 aprile 2007, n. 9093, Cass., Sez. II, 2<br />
marzo 2007, n. 4973, Condominio e pluralità<br />
di edifi ci; Cass., Sez. II, 2 marzo<br />
2007, n. 4973; Cass., Sez. II, 31 gennaio<br />
2006, n. 2046; Cass., Sez. II, 18 aprile<br />
2005, n. 8066; Cass., Sez. II, 3 ottobre<br />
2003, n. 14791; Cass., Sez. II, 9 giugno<br />
2000, n. 7889.<br />
18 Sempre sulla base della relazione di<br />
accessorio a principale presso la giurisprudenza<br />
può considerarsi consolidata la<br />
fi gura del condominio parziale (ex lege).<br />
Tra le ultime pronunzie specifi che: Cass.,<br />
Sez. II, 10 ottobre 2007, n. 21246; Cass.,<br />
Sez. II, 18 aprile 2005, n. 8066; Cass.,<br />
Sez. II, 28 aprile 2004, n. 8136.<br />
Della relazione di accessorietà e del condominio<br />
parziale si tratta nei miei libri:<br />
Contributo alla teoria del condominio negli<br />
edifi ci, cit., nn. 18-19, pp. 77-88 e nn.<br />
20-27, pp. 90-125 e Proprietà e maggioranza<br />
nel condominio negli edifi ci, cit.,<br />
nn. 21-29, pp. 82-107 e nn. 31-35, pp.<br />
109-120, entrambi con citazioni. Tra gli<br />
autori, che successivamente si sono interessati<br />
ai temi: DE TILLA, Sul condominio<br />
parziale, in Arch. locaz. Cond. 2005,<br />
174; CELESTE, Il cosiddetto condominio<br />
parziale tra presunzione di comunione, ti-
tolo contrario e destinazione particolare<br />
del bene, in Rassegna locaz. e cond.<br />
2003, 469; ROLLERI, La Cassazione posa<br />
un nuovo mattone della costruzione del<br />
condominio parziale, in Riv. giur. edilizia<br />
2001. I, 1057.<br />
19 Secondo la giurisprudenza di legittimità,<br />
dal condominio parziale derivano<br />
importanti conseguenze in ordine alla imputazione<br />
delle spese ed alla gestione. In<br />
particolare, non esiste il diritto dei condomini<br />
di partecipare all’assemblea, avente<br />
all’ordine del giorno delibere concernenti<br />
determinate cose, impianti e servizi, da<br />
parte di coloro che non ne hanno la comproprietà,<br />
ragion per cui la composizione<br />
del collegio e delle maggioranze si modifi<br />
cano in relazione alla titolarità delle parti<br />
comuni, che delle deliberazioni formano<br />
oggetto. Così Cass., Sez. II, 27 settembre<br />
1994, n. 7885.<br />
20 Sulla struttura della delegazione e, in<br />
particolare, dell’incarico conferito dai deleganti<br />
ad un soggetto (delegato) di pagare<br />
o di obbligarsi a pagare ad un terzo (delegatario)<br />
si vedano: SCHLESINGER, Il pagamento<br />
al terzo, Milano 1961, p. 61 ss.;<br />
RESCIGNO, Delegazione (diritto civile),<br />
in Encicl. del dir., vol. XI, Milano 1962,<br />
particolarmente n. 10 ss., pp. 939 ss.; CI-<br />
CALA, Delegazione ed espromissione, in<br />
L’adempimento indiretto del debito altrui,<br />
Napoli 1968, p. 256 ss. Per la manualistica<br />
recente: BIANCA, Diritto civile. 4. L’obbligazione,<br />
Milano 1990, n. 323, p. 635;<br />
BRECCIA, Le obbligazioni, in Trattato di<br />
dir. priv. a cura di Iudica e Zatti, Milano<br />
1991, p. 811; GALGANO, Diritto civile<br />
e commerciale, vol. II, Le obbligazioni e<br />
i contratti, t. 1, Obbligazioni in generale,<br />
Padova 1999, n. 22, p. 116.<br />
21 L’amministratore non si sostituisce ai<br />
condomini, ma li rappresenta. In difetto<br />
della soggettività del condominio, nel rapporto<br />
tra i condomini e l’amministratore si<br />
confi gura una ipotesi di rappresentanza diretta,<br />
con la conseguenza che i condomini,<br />
assumendo la titolarità dei rapporti, diventano<br />
parte sostanziale del contratto. Sulla<br />
rappresentanza diretta si vedano: BIAN-<br />
CA, Diritto civile. 3. Il contratto, Milano<br />
1987, n. 31, p.75; ROPPO, Il contratto, in<br />
Trattato di dir. priv. a cura di Iudica e Zatti,<br />
Milano 2001, n. 11, p. 257 e bibliografi<br />
a alla p. 276. Avendo l’amministratore il<br />
potere di compiere atti giuridici in nome<br />
dei condomini e producendo il contratto<br />
direttamente effetti nei confronti dei condomini,<br />
egli non istaura un rapporto proprio<br />
con il terzo, non diventa titolare del<br />
rapporto contrattuale, né destinatario di alcuno<br />
degli effetti del contratto. Certamente<br />
l’amministratore non si limita a riferire<br />
Osservatorio del diritto<br />
la volontà dei condomini, ma emette la dichiarazione<br />
di volontà formativa dell’accordo:<br />
ciò non signifi ca che il rapporto<br />
posto in essere dall’amministratore con i<br />
terzi sia diverso quello posto in essere da<br />
qualsivoglia rappresentante in conformità<br />
con l’incarico conferitogli dai condomini<br />
rappresentati. In altre parole, poiché<br />
i condomini conferiscono un potere corrispondente<br />
alle quote, l’amministratore<br />
rappresenta i condomini nei limiti delle<br />
quote.<br />
Per conseguenza, la rappresentanza unitaria<br />
non cancella i rapporti sottostanti.<br />
22 Nel compito di eseguire le deliberazioni<br />
dell’assemblea (art. 1130 n. 1 cod. civ.),<br />
l’amministratore, in nome e per conto dei<br />
condomini, stipula i contratti riguardanti<br />
le parti comuni: vale a dire, la conservazione,<br />
la manutenzione, le innovazioni,<br />
la gestione relative alle cose, agli impianti<br />
ed ai servizi di uso comune. Nell’ambito<br />
di queste attività, all’amministratore possono<br />
essere conferiti gli incarichi più diversifi<br />
cati, ma sempre nei limiti dei poteri<br />
dell’assemblea stabiliti dall’art. 1123 cod.<br />
civ. A questo proposito giova ricordare che<br />
l’assemblea non può vincolare i condomini<br />
difformemente dalle quote: in misura<br />
proporzionale maggiore o minore delle<br />
quote. Poiché la stipulazione dei contratti<br />
comporta inevitabilmente delle spese a carico<br />
dei condomi essi non possono essere<br />
tenuti difformemente dalle quote.<br />
Sul difetto di potere dell’assemblea di modifi<br />
care la proporzione dei diritti e degli<br />
obblighi dei condomini la dottrina è concorde.<br />
SALIS, Il Condominio negli edifi ci,<br />
cit., n. 76, p. 283; BRANCA, Comunione.<br />
Condominio negli edifi ci, cit., sub art.<br />
1135, n. 2, p. 619 ss.; TRIOLA, Il condominio,<br />
cit., p. 415; NAPOLI, Le attribuzioni<br />
dell’assemblea, in Il condominio, a<br />
cura di Bianca, Torino, 2007, n. 2, p. 411.<br />
TERZAGO, Il Condominio, Trattato teorico<br />
e pratico, 7^ ediz., cit., n. 3.6, p.<br />
267. Si veda altresì CORONA, Proprietà<br />
e maggioranza nel condominio negli edifi -<br />
ci, cit., n. 119, p. 411, con citazioni alla nt.<br />
19. Concorde la giurisprudenza, secondo<br />
cui le attribuzioni dell’assemblea, in ordine<br />
alla ripartizione delle spese per le parti<br />
comuni, non comprendono il potere di<br />
introdurre deroghe ai criteri fi ssati dalla<br />
legge, poiché tali deroghe, incidendo sui<br />
diritti individuali del singolo condomino,<br />
attraverso il mutamento del valore della<br />
parte dell’edifi cio di sua proprietà, possono<br />
scaturire soltanto da una convenzione<br />
cui egli aderisca. Si vedano: Cass., Sez. II,<br />
5 novembre 2001, n. 13631, Cass., Sez. II,<br />
9 febbraio 1995, n. 1455; Cass., Sez. II, 1<br />
febbraio 1993, n. 1213; Cass., Sez. II, 23<br />
dicembre 1992, n. 13655; Cass., Sez. II,<br />
27 agosto 1991, n. 9157; Cass., Sez. II, 19<br />
novembre 1992, n. 12375.<br />
l’amministratore<br />
23 Con riferimento al rapporto tra i condomini<br />
ed i creditori, che si pone in essere<br />
tramite l’amministratore, si impiegano<br />
i termini di rapporto di provvista e di rapporto<br />
di valuta desunti dalla terminologia<br />
in uso nei titoli di credito, dove la provvista<br />
designa il rapporto tra i cliente ed il<br />
banchiere, presso il quale sono depositati<br />
i fondi per il pagamento ed al quale viene<br />
impartito l’ordine di pagare; mentre la<br />
valuta attiene al rapporto tra il cliente ed il<br />
destinatario del pagamento. Del pari nella<br />
delegazione, la provvista riguarda il rapporto<br />
tra il delegante ed il delegato (il delegante<br />
di solito è creditore del delegato e<br />
il credito costituisce il mezzo per realizzare<br />
la provvista), mentre la valuta attiene al<br />
rapporto tra il delegante e il delegatario (il<br />
delegante è debitore del delegatario, che<br />
viene soddisfatto con la provvista fornita<br />
dal delegato). In estrema sintesi, provvista<br />
e valuta si inseriscono nel rapporto tra<br />
il debitore ed il creditore, al cui interno interviene<br />
un altro soggetto: con la provvista<br />
si mettono a disposizione i fondi, con i<br />
quali il soggetto terzo (il banchiere o il delegato)<br />
nell’interesse di altri (il cliente o il<br />
delegante) soddisfa il rapporto di valuta.<br />
Circa la terminologia impiegata si vedano:<br />
MESSINEO, Manuale di diritto civile<br />
e commerciale, vol. II, parte 2^, Milano<br />
1952, p, 175; vol. III, parte 1^, Milano<br />
1954, p. 339; TRABUCCHI, Istituzioni di<br />
diritto civile, Padova 1990, n, 253, p. 539;<br />
GALGANO, Diritto civile e commerciale,<br />
vol. II, t. 2, Padova 1999, p. 164.<br />
24 Nel condominio, la rassomiglianza con<br />
il mandato collettivo si fonda sull’unicità<br />
dell’atto di conferimento dell’incarico<br />
e nella comunanza dell’affare ai più incaricanti.<br />
Sempre nel condominio, sicuramente<br />
sussiste un mandato unico con<br />
parte mandante soggettivamente complessa,<br />
in cui strutturalmente si rinviene l’unicità<br />
della dichiarazione di conferimento<br />
dell’incarico, confi gurata dalla deliberazione<br />
assembleare, e funzionalmente l’atto<br />
coinvolgente l’interesse unitario dei<br />
condomini mandanti.<br />
Nondimeno, la perdurante autonomia degli<br />
interessi individuali dei partecipanti<br />
è comprovata dalla possibilità offerta al<br />
condomino dissenziente, quando l’assemblea<br />
abbia deliberato di promuovere una<br />
lite, di separare la propria responsabilità<br />
dalle conseguenze per il caso di soccombenza<br />
(art. 1132 comma 1 cod. civ.). Se<br />
proprio non raffi gura una revoca ai sensi<br />
dell’art. 1726 cod. civ., la facoltà costituisce<br />
una attività individuale di dissociazione<br />
dall’interesse comune giustifi cata dalla<br />
perdurante sussistenza degli interessi individuali<br />
dei singoli. In tema TERZAGO, Il<br />
condominio, cit., n. 9.5, p. 603.<br />
25 Comunque si confi guri il substrato del<br />
29
mandato – come autorizzazione, vale a dire<br />
come attribuzione di legittimazione a<br />
compiere atti dispositivi in nome proprio<br />
direttamente effi caci nella sfera giuridica<br />
di altro soggetto; oppure come permesso,<br />
ovverosia come conferimento di facoltà<br />
diretto a rendere lecita l’intromissione<br />
nell’altrui sfera giuridica – certamente il<br />
mandatario desume i suoi poteri dal mandante,<br />
ragion per cui i poteri del mandatario<br />
rifl ettono e non eccedono i poteri del<br />
mandante. Si veda LUMINOSO, Il mandato,<br />
cit., p. 81 ss.<br />
Quanto all’amministratore del condominio,<br />
i poteri attribuiti dall’assemblea<br />
o direttamente dalla legge sono sempre<br />
commisurati alle quote. Appurato che l’assemblea<br />
non può modifi care le proporzioni<br />
con le quote, quanto ai poteri attribuiti<br />
direttamente dalla legge – sia per quanto<br />
riguarda la legittimazione processuale<br />
attiva o passiva, sia per ciò che concerne<br />
la gestione – da nessuna norma si ricava<br />
che all’amministratore siano conferiti<br />
poteri dissociati dalle quote. E’ vero che<br />
l’amministratore rappresenta tutti i condomini,<br />
compresi gli assenti ed i dissenzienti,<br />
ma li rappresenta nei limiti della quota<br />
di ciascuno.<br />
26 Nella struttura della cosiddetta delegazione<br />
passiva (art. 1268 cod. civ.), si distinguono:<br />
a) l’atto con cui il delegante,<br />
30<br />
Osservatorio del diritto<br />
solitamente un debitore, assegna un nuovo<br />
debitore al delegatario, che è suo creditore;<br />
b) l’atto di conferimento dell’incarico<br />
da parte del delegante al delegato di pagare<br />
(o di obbligarsi a pagare) in favore<br />
al delegatario: c) l’atto con cui il delegato,<br />
designato nuovo debitore, si obbliga<br />
verso il delegatario creditore (a meno che<br />
il delegato non decida di pagare senz’altro).<br />
Nella pratica negoziale è frequente<br />
che il delegante utilizzi il proprio credito<br />
verso il delegato per liberarsi del debito<br />
nei confronti del delegatario. Con la conseguenza<br />
che la prestazione effettuata dal<br />
delegato vale ad estinguere sia l’obbligazione<br />
del delegante verso il delegatario,<br />
sia l’obbligazione del delegato verso il delegante.<br />
Intorno alla struttura delegazione<br />
si vedano: BETTI, Teoria generale delle<br />
obbligazioni, III, 2 – IV, Milano 1955, §<br />
VI, p. 84 ss.; RESCIGNO, Delegazione,<br />
cit., n. 1, p. 930; CICALA, Delegazione<br />
e espromissione, in L’adempimento indiretto<br />
del debito altrui, Napoli 1968, n. 8,<br />
p. 277; BIANCA, Diritto civile. 4. L’obbligazione,<br />
cit., n. 323, p. 635. L’intimo<br />
collegamento non esclude l’autonomia<br />
concettuale dei diversi atti. Per contro,<br />
nell’attività che l’amministratore del condominio<br />
pone in essere nei confronti del<br />
terzo creditore, in esecuzione dell’incarico<br />
ricevuto dai condomini tramite la deliberazione<br />
dell’assemblea, non si individua<br />
MILANO - Piazza Missori<br />
l’amministratore<br />
una pluralità di rapporti consimili a quelli<br />
descritti. L’attività dell’amministratore<br />
non si svolge in nome e per conto proprio:<br />
essendo il rapporto tra l’amministratore ed<br />
i terzi creditori retto dal mandato con rappresentanza<br />
intervenuto con i condomini,<br />
il rapporto si istituisce direttamente e<br />
senza intermediazioni tra i condomini ed i<br />
terzi creditori e non v’è spazio per la costituzione<br />
di rapporti diversi.<br />
27 I singoli condomini, nel rapporto interno<br />
con l’amministratore, sono responsabili<br />
in proporzione alle quote; sulla base del<br />
mandato con rappresentanza, essi rispondono<br />
direttamente nei confronti dei terzi<br />
creditori: tutto ciò premesso, è agevole<br />
inferire che nei confronti dei creditori essi<br />
rispondano allo stesso modo con cui rispondono<br />
verso l’amministratore, vale a<br />
dire in ragione della quota. Sul rapporto<br />
che si istaura tra i rappresentati ed i terzi<br />
nel caso di rappresentanza diretta si vedano:<br />
SANTORO PASSARELLI, Dottrine<br />
generali del diritto civile, Napoli 1977, n.<br />
59 p. 276, CARIOTA FERRARA, Il negozio<br />
giuridico nel diritto privato italiano,<br />
Napoli s.d., n. 156, p. 708 ss.; SACCO-DE<br />
NOVA, La conclusione per altri, in Trattato<br />
di dir. priv. diretto da Rescigno, vol<br />
10, Torino 1982, p. 389 ss. BETTI, Teoria<br />
generale del negozio giuridico, Napoli,<br />
rist. 1994, n. 73, p. 562.
PERICOLI CONDOMINIALI<br />
a cura di Cristoforo Moretti<br />
Questa rubrica si occupa di evidenziare situazioni di pericolo presenti nei condomini italiani.<br />
A prescindere dall’eventuale applicabilità al condominio delle leggi sulla sicurezza del lavoro, gli edifi ci non devono<br />
essere pericolosi per chi li abita, per chi ci lavora, per chi li visita: i codici e la giurisprudenza ci insegnano da sempre che<br />
i danni ingiusti devono essere evitati.<br />
Le immagini che seguono vogliono contribuire a diffondere una cultura di prevenzione.<br />
39. Pulizie incoscienti<br />
Sicurezza edifici<br />
e lavoratori<br />
“Se l’impresa di pulizia lascia i pavimenti bagnati e qualcuno scivola e si fa male, è responsabile il condominio?”<br />
A questa domanda si può rispondere in molti modi (sì, no, dipende) e tutti giusti, a seconda delle diverse situazioni<br />
che possono capitare. Ma ci sono casi di fronte ai quali la risposta ‘sì’ è più giusta delle altre, senza se e senza ma.<br />
Come nella situazione raffigurata nella fotografia: l’addetto alle pulizie allaga l’ampia pavimentazione del porticato<br />
comune per passarla successivamente con la macchina pulitrice, senza separazioni temporanee né segnalazioni di<br />
alcun genere. Un comportamento talmente sprezzante del pericolo da farlo ipotizzare abituale, e se è abituale è<br />
impossibile che i condòmini, quando non direttamente l’amministratore, non lo abbiano già visto e segnalato<br />
all’impresa di pulizie come inappropriato e pericoloso. Se anche i condòmini sanno e accettano di camminare su un<br />
velo di acqua, i terzi che possono transitare nel condominio non sanno e – come il fotografo – non accettano. Quindi<br />
se qualcuno scivola e subisce un danno è più che giusto che il condominio risarcisca.<br />
MIGLIORAMENTI POSSIBILI – Non ignorare e pretendere buon senso dagli appaltatori condominiali.<br />
l’amministratore<br />
31
40. Porte su rampe di scala<br />
32<br />
Sicurezza edifici<br />
e lavoratori<br />
l’amministratore<br />
Quando si vogliono inserire porte lungo<br />
le rampe di scale, si rischia sempre di<br />
creare pasticci.<br />
Sopra, una porta REI montata impietosamente<br />
a metà di una scala di cantina,<br />
con battuta inferiore rialzata che rende<br />
praticamente impossibile mettere il piede<br />
sul gradino di fine rampa.<br />
A lato, chi spalanca la porta (ad anta<br />
colpevolmente cieca) si trova la voragine<br />
di una intera rampa a scendere.<br />
MIGLIORAMENTI POSSIBILI –<br />
Nel primo caso come minimo andrebbe<br />
rimossa la battuta (e se non si può,<br />
cambiata la porta), nel secondo andrebbe<br />
sostituita l’anta cieca con un’anta vetrata<br />
(e ovviamente con vetro di tipo<br />
“antinfortunistico”); perché un semplice<br />
cartello – ATTENTI AL GRADINO – non<br />
impedirebbe di sbattere la porta sul naso<br />
di chi sale le scale.<br />
Ma è troppo chiedere, a committenti e<br />
installatori, di ragionare sugli effetti<br />
collaterali prima di modificare un luogo?
NEMMENO IL PROPRIETARIO È<br />
AUTOMATICAMENTE RESPONSABILE<br />
Cristoforo Moretti<br />
Dopo la sentenza n.3563 del 30 gennaio<br />
<strong>2012</strong> (cfr. questa rivista, marzo<br />
<strong>2012</strong>), che affermava la non automatica<br />
responsabilità di committenti<br />
privati che affi dano opere a terzi in<br />
caso di infortunio all’appaltatore, la<br />
Corte di Cassazione penale si è occupata<br />
di altri due casi interessanti<br />
che riguardano la responsabilità di<br />
proprietari di immobili o aree. Proprietari<br />
che, secondo alcune visioni<br />
un po’ troppo estensive, avrebbero<br />
responsabilità importanti per il fatto<br />
stesso di essere possessori di un bene<br />
immobile. La Suprema Corte, anche<br />
con queste due sentenze, ribadisce<br />
criteri corretti, non punitivi e del tutto<br />
ragionevoli.<br />
La sentenza n.9122 del 7 marzo<br />
<strong>2012</strong> riguarda un infortunio capitato<br />
a un conduttore.<br />
Un socio di una ditta di installazione<br />
impianti di condizionamento, locataria<br />
di un capannone industriale, chiede<br />
l’autorizzazione ai proprietari per<br />
l’installazione di un condizionatore<br />
in copertura. Il tetto del capannone<br />
non è calpestabile, l’installatore non<br />
utilizza dispositivi di protezione individuale,<br />
il tetto cede, l’installatore<br />
cade.<br />
Vengono condannati in primo grado<br />
e in appello l’altro socio della ditta,<br />
con delega in materia antinfortunistica<br />
e quindi come datore di lavoro<br />
del socio deceduto, e i due proprietari<br />
del capannone perché non avevano<br />
informato i conduttori – che,<br />
ricordiamo, di mestiere installavano<br />
impianti di condizionamento – della<br />
non calpestabilità del tetto.<br />
La Suprema Corte invece, pur confermando<br />
la condanna per il datore<br />
Sicurezza edifici<br />
di lavoro della società locataria, nei<br />
confronti dei due proprietari annulla<br />
le condanne sia ai fi ni penali che ai<br />
fi ni civili.<br />
Precisa la S.C. che la Corte di Appello<br />
ha omesso “di specifi care la natura<br />
dell’obbligo gravante ex contractu<br />
a carico dei proprietari-locatori<br />
e quindi di individuare la specifi ca<br />
posizione di garanzia di cui gli stessi<br />
dovevano in concreto ritenersi investiti<br />
nei confronti del M. (il socio<br />
deceduto - ndr), ai sensi dell’art. 40,<br />
comma 2° cod. pen.”<br />
In altre parole, è vero che esiste un<br />
articolo 40 del codice penale che al<br />
comma 2° recita: “Non impedire un<br />
evento, che si ha l’obbligo giuridico<br />
di impedire, equivale a cagionarlo”,<br />
ma bisogna appunto individuare un<br />
obbligo giuridico: se l’obbligo manca,<br />
manca anche la corrispondente<br />
posizione di garanzia e non possono<br />
essere attribuite responsabilità.<br />
I proprietari non avevano alcun obbligo<br />
di informare i conduttori della<br />
non calpestabilità del tetto: costoro<br />
erano perfettamente in grado di comprenderlo<br />
da soli, perché svolgevano<br />
un’attività per cui l’accesso alle coperture<br />
è da considerarsi competenza<br />
tecnica specifi ca.<br />
Né si possono assimilare, neppure<br />
concettualmente, i proprietari a fi -<br />
gure diverse e con responsabilità più<br />
ampie. Secondo la S.C. “Ovviamente<br />
era da escludere una qualsivoglia<br />
assimilazione concettuale, ancorché<br />
in via di ipotesi, tra la veste di<br />
locatore-proprietario e la qualifi ca<br />
di datore di lavoro o di appaltatore<br />
ovvero di responsabile della sicurezza<br />
nei confronti del conduttore<br />
che peraltro esercitava professio-<br />
l’amministratore<br />
nalmente, come acclarato nel caso<br />
concreto, l’attività di installazione<br />
di condizionatori d’aria.”<br />
Per attribuire al proprietario obblighi<br />
giuridici bisogna prima individuare<br />
una legge pertinente: se c’è. Sarebbe<br />
però auspicabile che non si dovesse<br />
arrivare in Cassazione per scoprire<br />
che, a volte, le leggi non ci sono.<br />
La sentenza n.17846 dell’11 maggio<br />
<strong>2012</strong> riguarda un infortunio<br />
capitato a un lavoratore di una ditta<br />
appaltatrice in area non soggetta<br />
alla disponibilità giuridica del<br />
committente.<br />
Esemplifi chiamo il caso, per poi tornare<br />
allo specifi co della sentenza. Si<br />
rompe una colonna di scarico incassata<br />
nel muro perimetrale di un uffi -<br />
cio, l’amministratore del condominio<br />
manda muratore e idraulico a cambiare<br />
il tubo, un impiegato dell’uffi -<br />
cio non si allontana abbastanza dalla<br />
zona di intervento e viene investito<br />
da un getto d’acqua, cade e si fa<br />
male. E’ responsabile il condominio<br />
committente delle opere?<br />
La sentenza n.17846 si occupa di un<br />
caso analogo. In una stazione di servizio<br />
carburanti, di proprietà della società<br />
A. e in conduzione alla ditta B.,<br />
è in corso un appalto impiantistico<br />
dato da A. (committente) all’impresa<br />
C (appaltatrice). Durante il rifornimento<br />
di carburante alla stazione di<br />
servizio, un dipendente della impresa<br />
C. esegue una foratura troppo vicina<br />
alle cisterne di deposito e viene investito<br />
da una fi ammata, subendo lesioni<br />
gravissime.<br />
Tutti assolti in primo grado, in appello<br />
vengono condannati i due datori<br />
di lavoro delle ditte B. e C. e viene<br />
33
assolto il responsabile dell’intervento<br />
della società A.<br />
La Cassazione, confermando il giudizio<br />
di appello, assolve la società A.<br />
che “rivestiva la qualità di committente<br />
dei lavori in corso di esecuzione,<br />
ma non poteva essere qualifi cata<br />
come ‘datore di lavoro’. Sebbene<br />
infatti la predetta società fosse proprietaria<br />
dell’impianto in relazione<br />
al quale aveva concesso in appalto a<br />
terzi (impresa C.) lavori di manutenzione<br />
consistenti nella realizzazione<br />
di un nuovo impianto di aspirazione<br />
e recupero dei vapori, la stessa presso<br />
l’impianto medesimo non svolgeva<br />
alcuna attività di impresa, né lavoravano<br />
suoi dipendenti. Operavano,<br />
invece lavoratori alle dipendenze<br />
del gestore (B.) e dell’impresa (C.)<br />
alla quale i lavori di manutenzione<br />
erano stati concessi in appalto. Non<br />
poteva quindi applicarsi nei confronti<br />
di A. l’articolo 7 della legge<br />
n.626/1994 (...). Tale disposizione si<br />
applica infatti al committente, nella<br />
cui disponibilità permane l’ambiente<br />
di lavoro. Nel caso di specie invece<br />
l’ambiente di lavoro in cui erano in<br />
corso i lavori di manutenzione non<br />
era nella disponibilità della .A, bensì<br />
del B. al quale il predetto impianto<br />
34<br />
Sicurezza edifici<br />
di distribuzione dei carburanti era<br />
stato concesso in affi tto e che era<br />
quindi l’unico soggetto legittimato a<br />
disporre la sospensione dell’attività<br />
dell’impianto per l’intero periodo di<br />
esecuzione dei lavori o in occasione<br />
degli scarichi di carburante. In<br />
tale contesto non può all’evidenza<br />
esigersi dal committente un controllo<br />
pressante, continuo e capillare<br />
sull’organizzazione e sull’andamento<br />
dei lavori, perché, in caso<br />
contrario, si verrebbe ad ammettere<br />
un suo coinvolgimento indiscriminato<br />
e generalizzato in relazione ad<br />
infortuni riferibili a lavori oggetto di<br />
un contratto di appalto.<br />
La sentenza, in sostanza, ribadisce un<br />
concetto più volte espresso: è l’appaltatore<br />
il primo responsabile dei lavori<br />
all’interno di un contratto di appalto<br />
e non si può chiedere al committente<br />
un controllo pressante, continuo e<br />
capillare sull’andamento dei lavori.<br />
In conclusione, è opportuno notare<br />
che il caso esaminato da questa sentenza<br />
è regolato oggi dall’art.26 comma<br />
3-ter del d.lgs. 81/2008, decreto<br />
che ha abrogato il d.lgs. 626/1994<br />
(citato nella sentenza n.17846).<br />
Il vigente art.26 del decreto 81, fi -<br />
l’amministratore<br />
glio diretto dell’art.7 del decreto<br />
626, richiede espressamente che il<br />
committente-datore-di-lavoro abbia<br />
disponibilità giuridica dei luoghi in<br />
cui si svolge l’appalto; senza questa<br />
condizione non sussistono per il<br />
committente-datore-di-lavoro obblighi<br />
di cooperazione e coordinamento<br />
tra le attività lavorative presenti. Ma<br />
il comma 3-ter dello stesso art.26 ha<br />
previsto il caso di appalto in luoghi di<br />
lavoro fuori dalla disponibilità giuridica<br />
del committente-datore-di-lavoro.<br />
In questo tipo di appalti, infatti,<br />
viene richiesto al committente-datore-di-lavoro<br />
di redigere un DUVRI<br />
standard, che coinvolga anche il datore<br />
di lavoro (diverso dal committente)<br />
nei cui luoghi si svolge l’appalto;<br />
questa fi gura deve integrare il<br />
DUVRI del committente con i rischi<br />
da interferenza presenti nel proprio<br />
ambiente di lavoro.<br />
Se, però, quando si cambia un tubo in<br />
un locale, il locale viene interdetto<br />
ai non addetti, di interferenze non ce<br />
ne possono essere. Zero interferenze<br />
= zero DUVRI, ci ha insegnato l’Autorità<br />
per i Lavori Pubblici già nel<br />
marzo 2008. Una piccola procedura<br />
e buon senso da parte di tutti, e si evitano<br />
rischi ed inutile burocrazia.
La presentazione<br />
42° Corso di Formazione<br />
per amministratori immobiliari<br />
anno <strong>2012</strong>-2013<br />
La gestione dei condominii involge<br />
gli eterni principii che dal diritto<br />
reale si dipanano attraverso la titolarità<br />
dei beni, sino alle variegate<br />
forme del loro godimento.<br />
La materia è ardua, ma la formazione<br />
dell’amministratore richiede<br />
molto altro, poiché il professionista<br />
deve scorgere gli elementi di novità<br />
che ridondano da ogni parte e deve<br />
sapersi confrontare con i condomini,<br />
informandoli e guidandoli.<br />
In questa prospettiva si pone il 42°<br />
corso di formazione, attento al tradizionale<br />
sapere ed alle nuove regole,<br />
ponendo lo sguardo anche alle<br />
prospettive della Riforma da tanto<br />
tempo annunciata.<br />
Parole come “scia” o “contabilizzazione”<br />
sono entrate a pieno titolo<br />
tra le nozioni che è necessario illustrare.<br />
Il contratto di assicurazione, già<br />
innovato con le disposizioni sulla<br />
tutela del consumatore, conoscerà<br />
nuove attenzioni, ad esempio perché<br />
gli eventi della tarda primavera<br />
del <strong>2012</strong> hanno segnato l’opportunità<br />
di nuove cautele, quasi impen-<br />
Orario delle lezioni: ore 19 – 21<br />
Presso la Sede provinciale della ANACI<br />
in viale Sabotino, 22 - Milano<br />
Direttore Avv. Eugenio Antonio CORREALE<br />
sabili prima di oggi.<br />
L’esperienza dei Corsi di formazione<br />
per Amministratori Immobiliari<br />
organizzati dalla Sede Provinciale<br />
di Milano <strong>Anaci</strong> risulterà preziosa<br />
per chi, affacciandosi alla professione,<br />
intenda meglio governarne le<br />
regole.<br />
Quasi tutte le lezioni si terranno il<br />
martedì dalle ore 19 alle ore 21, con<br />
alcune eccezioni per il venerdì dalle<br />
ore 18,30 alle 20,30.<br />
Un intero pomeriggio dedicato alle<br />
locazioni e nella fase fi nale incontri<br />
particolari saranno dedicati alla responsabilità<br />
penale ed alla gestione<br />
economica del condominio, con la<br />
redazione del consuntivo, del preventivo<br />
e dei prospetti di riparto.<br />
Le domande d’interesse generale<br />
potranno essere rivolte nella parte<br />
fi nale delle lezioni; quelle d’interesse<br />
individuale potranno trovare<br />
riscontro nell’ambito delle consulenze<br />
del Centro Studi, per le quali<br />
l’interessato curerà di fi ssare un appuntamento<br />
in Sede.<br />
La rivista della Provinciale milanese,<br />
“L’Amministratore”, sarà distri-<br />
l’amministratore<br />
buita ai corsisti.<br />
Al momento dell’iscrizione saranno<br />
distribuiti gli “Appunti per<br />
i Corsi di Formazione”, le “Mille<br />
sentenze per l’Amministratore Immobiliare<br />
dagli anni settanta ad<br />
oggi” e l’“Archivio di Mille Scale”,<br />
che racchiude dieci anni di note e<br />
di commenti sulla sicurezza del lavoro.<br />
Durante la cerimonia d’inaugurazione<br />
saranno consegnati gli attestati<br />
di partecipazione, riservati a<br />
coloro che abbiano partecipato ad<br />
adeguato numero di lezioni ed abbiano<br />
superato le prove scritte e il<br />
colloquio orale fi nale.<br />
La partecipazione al corso è titolo<br />
preferenziale per iscriversi alla Associazione,<br />
in conformità alle regole<br />
dello Statuto.<br />
Il Direttore del Corso<br />
e del Centro Studi<br />
Avv. Eugenio Antonio Correale<br />
35
INAUGURAZIONE: Lunedì primo ottobre <strong>2012</strong><br />
Presso Teatro Silvestrianum Via A. Maffei 29 – 20135 Milano ore 17.30<br />
PARTE PRIMA - IL CONDOMINIO<br />
Prima lezione<br />
2 ottobre <strong>2012</strong>, martedì<br />
Avv. Eugenio Antonio Correale<br />
I DIRITTI REALI. LA PROPRIETÀ E LA SUA<br />
FUNZIONE SOCIALE. LE LIMITAZIONI DEL<br />
DIRITTO DEL<br />
PROPRIETARIO. I DIRITTI REALI MINORI.<br />
I diritti reali;<br />
L’articolo 833 c.c. e le attribuzioni del<br />
proprietario;<br />
La funzione sociale della proprietà: atti<br />
di emulazione e delibere assembleari che<br />
impongano divieti immotivati;<br />
Gli atti di godimento e gli atti di<br />
disposizione;<br />
Il diritto di accedere al fondo altrui (art.<br />
843 c. c.);<br />
Le immissioni e le aspettative sulla<br />
riservatezza delle porzioni immobiliari;<br />
I diritti reali minori;<br />
Le servitù prediali;<br />
Le norme sulle distanze legali.<br />
Seconda lezione<br />
9 ottobre <strong>2012</strong>, martedì<br />
Avv. Eugenio Antonio Correale<br />
LA CONTITOLARITÀ DEI BENI. IL CONDOMINIO<br />
E I CONDOMINII ATIPICI. LA COMUNIONE; LA<br />
COSTITUZIONE DEL CONDOMINIO. LA NOZIONE<br />
DI PARTE COMUNE E IL GODIMENTO DELLE<br />
COSE DI PROPRIETÀ COMUNE.<br />
La contitolarità dei beni;<br />
Il condominio;<br />
Il supercondominio e i cosiddetti<br />
condominii speciali;<br />
La costituzione del condominio;<br />
Le parti comuni e la riserva di proprietà<br />
esclusiva;<br />
Proprietà esclusive e parti comuni:la<br />
nozione di pertinenza;<br />
Le parti comuni come pertinenze (per lo<br />
più) necessarie;<br />
Il rapporto pertinenziale, nel<br />
supercondominio e nel condominio<br />
parziale.<br />
Terza lezione<br />
16 ottobre <strong>2012</strong>, martedì<br />
Avv. Eugenio Antonio Correale<br />
LE PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO<br />
CONDOMINIALE, IL GODIMENTO DELLE COSE<br />
DI PROPRIETÀ COMUNE.<br />
36<br />
Il programma<br />
Saluti delle autorità<br />
Relazioni:<br />
Dottor Dario Guazzoni:<br />
L’amministratore di condominio: poteri di intervento ed obblighi<br />
deontologici.<br />
Dottor Rafaele Corona, già Presidente della seconda sezione della<br />
Corte di Cassazione<br />
Principi generali sul condominio e il progetto di riforma.<br />
Avv. Eugenio Antonio Correale:<br />
La manutenzione delle facciate e dei balconi: nuove linee interpretative<br />
in tema di suddivisione delle spese.<br />
Al termine saranno consegnati gli attestati relativi al Corso 2011/<strong>2012</strong><br />
Il suolo su cui sorge l’edifi cio; il<br />
sottosuolo, le fondazioni, il vespaio;<br />
I muri maestri, le facciate, gli elementi<br />
decorativi dei balconi;<br />
I tetti, i lastrici solari, i sottotetti;<br />
I cavedii, i cortili;<br />
Le scale e gli ascensori, gli anditi,<br />
i corridoi;<br />
I locali per la portineria e per l’alloggio<br />
del portiere;<br />
I locali per il riscaldamento;<br />
Gli impianti per l’acqua, per il gas, per<br />
l’energia elettrica, per il riscaldamento;<br />
L’uso delle parti comuni;<br />
L’articolo 1102 c.c.: le modifi che; le<br />
innovazioni.<br />
Quarta lezione<br />
23 ottobre <strong>2012</strong>, martedì<br />
Avv. Eugenio Antonio Correale<br />
L’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE<br />
NEL CODICE CIVILE.<br />
La nomina;<br />
L’amministratore giudiziario;<br />
La nomina conferita ad una società;<br />
La revoca;<br />
Le attribuzioni;<br />
Il compenso;<br />
La conservazione dei diritti dei condomini;<br />
La rappresentanza e la tutela del<br />
condomino nei confronti dei terzi.<br />
La responsabilità civile<br />
dell’amministratore.<br />
Quinta lezione<br />
26 ottobre <strong>2012</strong>, venerdì ore 18, 30<br />
Avv. Ermes Gallone<br />
L’ASSEMBLEA DI CONDOMINIO.<br />
Il potere di convocare la riunione;<br />
I soggetti da convocare;<br />
L’anagrafe dei condomini;<br />
L’avviso di convocazione;<br />
La nomina del Presidente e del Segretario;<br />
Le maggioranze;<br />
Le delibere nulle e quelle annullabili;<br />
La azione ed i termini per l’impugnazione<br />
di cui all’articolo 1137 c. c.;<br />
La azione per far valere l’inesistenza o la<br />
nullità assoluta.<br />
Sesta lezione<br />
30 ottobre <strong>2012</strong>, martedì<br />
Dottor Dario Guazzoni<br />
LA PROFESSIONE DELL’AMMINISTRATORE.<br />
l’amministratore<br />
L’emergere della professione di<br />
amministratore di condominio;<br />
Le associazioni degli amministratori e le<br />
forme di riconoscimento della professione;<br />
L’amministratore appena nominato<br />
e la consegna della documentazione<br />
condominiale;<br />
Le regole deontologiche dello statuto<br />
<strong>Anaci</strong>.<br />
Settima lezione<br />
6 novembre <strong>2012</strong>, martedì<br />
Dottor Alessandro Zucchelli<br />
L’AMMINISTRATORE ED I PRINCIPI DELLA<br />
COMUNICAZIONE.<br />
Introduzione sociologica;<br />
L’amministratore come venditore di pace;<br />
motivi storici e motivi antropologici;<br />
I principi della comunicazione;<br />
Gli elementi della relazione: obiettivi,<br />
interlocutore, autore;<br />
La gestione del consenso;<br />
Strategie comunicative nella<br />
comunicazione in assemblea.<br />
Ottava lezione<br />
9 novembre <strong>2012</strong>, venerdì ore 18,30<br />
Dottor Giuseppe Marchioni<br />
L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO NEL<br />
L’ORDINAMENTO TRIBUTARIO.<br />
Le scritture contabili;<br />
La redazione delle scritture;<br />
L’elenco dei fornitori.<br />
La conservazione delle scritture;<br />
La tutela del professionista in occasione di<br />
verifi che e di accertamenti.<br />
Nona lezione<br />
13 novembre <strong>2012</strong>, martedì<br />
Dottor Luigi Donzelli<br />
IL CONDOMINIO NELL’ORDINAMENTO<br />
TRIBUTARIO.<br />
Il condominio sostituto di imposta e le<br />
ritenute d’acconto;<br />
Le certifi cazioni e le dichiarazioni del<br />
sostituto di imposta;<br />
Le agevolazioni fi scali del 55% e del 36%;<br />
Le locazioni delle parti comuni:<br />
comunicazioni ai condomini.<br />
Decima lezione<br />
20 novembre <strong>2012</strong>, martedì<br />
Dottor Dario Guazzoni<br />
L’ASSEMBLEA E LA SUA PREPARAZIONE.<br />
I diritti di verifi ca e di controllo della<br />
gestione condominiale da parte dei<br />
condomini;<br />
La visione dei giustifi cativi da parte dei<br />
consiglieri;<br />
La riunione con i consiglieri;<br />
L’avviso di convocazione;<br />
Le formalità di apertura dell’adunanza;<br />
La nomina dei consiglieri del condominio;<br />
La redazione del verbale nell’assemblea;<br />
La conservazione dei giustifi cativi di<br />
spesa, nei rapporti con i condomini e nei<br />
rapporti con i fornitori del condominio.<br />
Undicesima lezione<br />
27 novembre <strong>2012</strong>, martedì<br />
Avv. Marina Figini<br />
IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO<br />
E LE TABELLE MILLESIMALI.<br />
Il regolamento contrattuale;<br />
Il regolamento assembleare;
Le tabelle di proprietà e quelle delle spese<br />
generali;<br />
Le tabelle dei millesimi di proprietà: loro<br />
formazione e loro revisione;<br />
I criteri di riparto delle spese: la “diversa<br />
convenzione” ai sensi dell’art. 1123 c.c.<br />
Dodicesima lezione<br />
4 dicembre <strong>2012</strong>, martedì<br />
Avv. Marina Figini<br />
IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE<br />
ARCHITETTONICHE ED I PARCHEGGI<br />
L’installazione dell’ascensore a cura e<br />
spese del singolo condomino;<br />
L’installazione dell’ascensore in forza di<br />
delibera assembleare;<br />
La legge 13/89;<br />
La legge 122/90 sui parcheggi;<br />
L’istituzione di nuovi parcheggi<br />
pertinenziali.<br />
Tredicesima lezione<br />
11 dicembre <strong>2012</strong>, martedì<br />
Avv. Ermes Gallone<br />
FATTISPECIE PARTICOLARI: LO SCIOGLIMENTO<br />
DEL CONDOMINIO; IL RECUPERO DEI<br />
SOTTOTETTI NELLE LEGGI REGIONALI.<br />
Lo scioglimento del condominio, mediante<br />
delibera assembleare;<br />
Lo scioglimento del condominio, in esito<br />
ad azione giudiziale;<br />
Le soffi tte e le mansarde;<br />
La titolarità dei vani sottotetto;<br />
Il recupero dei sottotetti, nelle leggi della<br />
Regione Lombardia;<br />
I diritti degli altri condomini a fronte della<br />
richiesta di recupero del sottotetto avanzata<br />
dal proprietario del vano.<br />
Quattordicesima lezione<br />
18 dicembre <strong>2012</strong>, martedì<br />
Avv. Luca Saccomani<br />
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE.<br />
L’obbligo di versare i contributi;<br />
L’impossibilità di rinunciare ai diritti sulle<br />
cose comuni;<br />
Le spese nell’interesse comune;<br />
La ripartizione delle spese secondo l’uso<br />
potenziale;<br />
Il condominio parziale;<br />
Il decreto ingiuntivo immediatamente<br />
esecutivo.<br />
Le spese per la manutenzione e la<br />
ricostruzione delle scale ( art. 1124 c.c.);<br />
Le spese per i solai interpiano (art. 1125<br />
c.c.).<br />
Quindicesima lezione<br />
8 gennaio 2013, martedì<br />
Avv. Ermes Gallone<br />
Avv. Roberta Negri<br />
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE<br />
E LE PROCEDURE ESECUTIVE.<br />
Avv. Gallone:<br />
Il riscaldamento; soppressione<br />
dell’impianto centralizzato e<br />
contabilizzazione del calore: maggioranze<br />
necessarie e conseguenze in tema di<br />
ripartizione delle spese;<br />
Le spese per la manutenzione del lastrico<br />
solare di uso esclusivo (art. 1126 c.c.);<br />
Avv. Roberta Negri:<br />
Il pignoramento a carico del condominio;<br />
Le esecuzioni forzate a carico del<br />
condomino;<br />
Il programma<br />
Il fallimento del condomino.<br />
PARTE SECONDA: I CONTRATTI<br />
Sedicesima lezione<br />
15 gennaio 2013, martedì<br />
Avv. Laura Gilardoni<br />
IL CONTRATTO.<br />
Le trattative;<br />
L’accordo delle parti;<br />
La causa;<br />
L’oggetto;<br />
La forma;<br />
Le clausole penali, le clausole vessatorie;<br />
Le clausole abusive e la tutela del<br />
consumatore;<br />
La nullità e l’annullabilità;<br />
La risoluzione per inadempimento.<br />
Diciassettesima lezione<br />
22 gennaio 2013 martedì<br />
Avv. Tiziano Membri<br />
LA COMPRAVENDITA E LA MEDIAZIONE<br />
IMMOBILIARE<br />
La forma nella compravendita<br />
immobiliare;<br />
La procura ed i contratti preliminari;<br />
La trascrizione del preliminare;<br />
L’oggetto della compravendita;<br />
Le garanzie del venditore, termini di<br />
decadenza e termini di prescrizione;<br />
La mediazione;<br />
Gli obblighi del mediatore;<br />
La provvigione;<br />
La prescrizione del diritto alla provvigione.<br />
Diciottesima lezione<br />
29 gennaio 2013 martedì<br />
Avv. Luca Saccomani<br />
L’APPALTO(Iª)<br />
Concetti generali;<br />
Il contratto d’opera e il rapporto di lavoro<br />
subordinato;<br />
Il progetto, i capitolati generali e gli altri<br />
allegati al contratto;<br />
Il progettista e il direttore dei lavori;<br />
Gli obblighi del committente per la<br />
sicurezza del lavoratore;<br />
Le cautele nella raccolta dei preventivi e<br />
nella stipula dei contratti;<br />
La determinazione del corrispettivo dovuto<br />
alla impresa;<br />
L’esecuzione dell’opera;<br />
Le variazioni del progetto;<br />
La revisione del prezzo;<br />
Il recesso del committente.<br />
Diciannovesima lezione<br />
5 febbraio 2013 martedì<br />
Avv. Luca Saccomani<br />
L’APPALTO (IIª)<br />
La prevenzione degli infortuni<br />
e il D. L.gs 81/2008;<br />
Il controllo dell’attività dell’appaltatore;<br />
Il collaudo e la consegna dell’opera;<br />
L’inadempimento del committente;<br />
L’inadempimento dell’appaltatore.<br />
La garanzia ordinaria biennale.<br />
Le garanzie e la risoluzione del contratto.<br />
La garanzia decennale.<br />
Le responsabilità del committente,<br />
dell’appaltatore e degli ausiliari, anche nei<br />
confronti dei terzi.<br />
l’amministratore<br />
Ventesima lezione<br />
12 febbraio 2013 martedì<br />
Dottor Dario Guazzoni - Ing. Giuseppe<br />
Degradi<br />
L’ASSICURAZIONE<br />
Il rischio assicurato;<br />
L’assicurazione della responsabilità<br />
civile;<br />
Le clausole vessatorie;<br />
La tutela dell’assicurato, inteso come<br />
“consumatore”;<br />
La prescrizione del premio e quella<br />
dell’indennizzo;<br />
LA POLIZZA GLOBALE FABBRICATI<br />
Polizza globale fabbricati: garanzie e<br />
condizioni particolari, i rischi speciali e<br />
le clausole per eventi eccezionali;<br />
La coassicurazione indiretta e la<br />
concorrenza di più polizze che coprono il<br />
medesimo rischio;<br />
Gestione e liquidazione dei sinistri;<br />
I rapporti e le convenzioni fra le<br />
Compagnie per la gestione dei sinistri.<br />
Ventunesima lezione<br />
19 febbraio 2013, martedì<br />
Ing. Cristoforo Moretti<br />
IL RAPPORTO DI LAVORO E LE NORME PER<br />
LA SICUREZZA DEL LAVORATORE<br />
Il testo unico sulla sicurezza del lavoro e<br />
la legislazione precedente<br />
I lavoratori secondo il d.lgs. 81/2008;<br />
Gli adempimenti propedeutici all’inizio<br />
dei lavori;<br />
Il condominio senza dipendenti; il<br />
condominio con il portiere; il condominio<br />
con più di un dipendente; particolari<br />
figure di dipendenti del condominio;<br />
Formazione ed informazione del<br />
dipendente:<br />
Il DUVRI e l’analisi dei rischi;<br />
Stress lavoro correlato in condominio;<br />
Appalti non edili: clausole contrattuali; i<br />
documenti da richiedere all’impresa;<br />
La disciplina dei Cantieri edili; campo<br />
di applicazione; il committente ed il<br />
responsabile dei lavori; i coordinatori per<br />
la sicurezza; la notifica preliminare; la<br />
verifica di idoneità tecnico professionale.<br />
Ventiduesima lezione<br />
26 febbraio 2013 martedì<br />
Ing. Cristoforo Moretti<br />
IL RAPPORTO DI LAVORO E LE NORME<br />
PER LA SICUREZZA DEL LAVORATORE<br />
La valutazione dei rischi connessi con la<br />
sistemazione delle cose comuni;<br />
La valutazione dei rischi connessi con<br />
l’erogazione dei servizi comuni;<br />
Il DVR;<br />
Appalti edili di modesta entità:<br />
documenti da richiedere all’impresa ed ai<br />
fornitori abituali;<br />
Lavori senza il tecnico esterno<br />
La gestione dei piccoli lavori;<br />
Casi particolari: lavori in quota durante<br />
le manutenzioni sulla copertura<br />
dell’edificio;<br />
I voucher<br />
Esperienze significative: i rapporti con<br />
gli Organi di Vigilanza;<br />
Casi concreti di situazione pericolose nel<br />
condominio;<br />
La sicurezza nello studio professionale.<br />
37
Ventitreesima lezione<br />
5 marzo 2013 martedì<br />
Dottor Vincenzo Di Domenico<br />
IL CONTRATTO DI LAVORO<br />
La assunzione.<br />
La assunzione a termine.<br />
Il rapporto di portierato.<br />
Le sostituzioni del dipendente.<br />
Dimissioni e licenziamento.<br />
Obblighi previdenziali e assicurativi.<br />
Le comunicazioni in esito agli infortuni sul<br />
lavoro.<br />
I listini-paga.<br />
CONVEGNO APERTO AGLI ASSOCIATI:<br />
LE LOCAZIONI IMMOBILIARI<br />
LA CEDOLARE SECCA E LE SANZIONI PER LA<br />
MANCATA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI<br />
8 MARZO 2013, DALLE ORE 15,30 ALLE 20.<br />
Ore 15, 30<br />
Ventiquattresima lezione<br />
Avv. Eugenio Antonio Correale<br />
LA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI.<br />
Il contratto di locazione nella disciplina<br />
del codice civile;<br />
Il comodato, le foresterie ed i contratti non<br />
soggetti alla legislazione speciale;<br />
Le obbligazioni del locatore e del<br />
conduttore;<br />
La legge dell’equo canone e la sua parziale<br />
abrogazione;<br />
La legge N° 431 / 98 sulle nuove locazioni<br />
abitative;<br />
La cedolare secca.<br />
Ore 17<br />
Venticinquesima lezione<br />
Avv. Paola Mina<br />
IMMOBILI AD USO DI ABITAZIONE.<br />
Il requisito della forma scritta;<br />
Le nuove locazioni libere;<br />
I contratti “convenzionati” o del “secondo<br />
canale”;<br />
Le locazioni transitorie e quelle a studenti<br />
universitari;<br />
Le disdette;<br />
La successione nel contratto;<br />
L’aggiornamento Istat;<br />
La registrazione da parte dell’uffi cio e le<br />
conseguenze per il locatore;<br />
Le responsabilità dell’amministratore, per<br />
mancato invio delle disdette o per mancata<br />
registrazione del contratto.<br />
Ore 18,30<br />
Ventiseiesima lezione<br />
Avv. Marina Figini<br />
IMMOBILI AD USO DIVERSO.<br />
La libera determinazione del canone<br />
iniziale;<br />
La durata dei contratti;<br />
Il diniego di rinnovo e la disdetta;<br />
L’aggiornamento Istat;<br />
L’indennità per la perdita dell’avviamento;<br />
Il diritto di prelazione;<br />
l’azione di riscatto;<br />
La successione nel contratto;<br />
La cessione della locazione e il vincolo<br />
che grava sul cedente.<br />
PARTE TERZA<br />
SICUREZZA E RAPPORTI CON LA<br />
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE<br />
38<br />
Il programma<br />
Ventisettesima lezione<br />
12 marzo 2013, martedì<br />
P.I. Sergio Colombo<br />
LE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI<br />
INCENDI.<br />
Le procedure per la prevenzione degli<br />
incendi e il DPR 151 dell’agosto 2011<br />
Le tipologie degli edifi ci e le prescrizioni<br />
di legge;<br />
Le procedure semplifi cate;<br />
La scia antincendi;<br />
La responsabilità del progettista e il Nulla<br />
Osta di Fattibilità;<br />
I rinnovi;<br />
La conservazione dei documenti.<br />
Le ispezioni.<br />
Ventottesima lezione<br />
19 marzo 2013, martedì<br />
Geom. Franco Guazzone<br />
IL CATASTO.<br />
L’Uffi cio del Territorio;<br />
La nuova organizzazione degli uffi ci;<br />
I certifi cati catastali;<br />
Le nuove procedure computerizzate;<br />
Ventinovesima lezione<br />
26 marzo 2013, martedì<br />
Avv. Bruna Vanoli Gabardi<br />
CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI<br />
Manutenzione ordinaria;<br />
Manutenzione straordinaria;<br />
Restauro e risanamento conservativo;<br />
Ristrutturazione;<br />
Nuove costruzioni;<br />
Mutamento di destinazione;<br />
Disciplina dei sottotetti;<br />
Trentesima lezione<br />
2 aprile 2013, martedì<br />
Ing. Roberto Leonardo<br />
L’ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI<br />
IMPIANTI DI ASCENSORE.<br />
Le diverse tipologie e le simmetriche<br />
norme di riferimento;<br />
Obblighi e prescrizioni nella progettazione,<br />
nella realizzazione e nell’esercizio;<br />
Le manutenzioni e gli adeguamenti;<br />
Gli organismi certifi cati e notifi cati;<br />
Le imprese incaricate della manutenzione.<br />
Trentunesima lezione<br />
9 aprile 2013, martedì<br />
P.I. Gino De Simoni<br />
GLI IMPIANTI TERMICI.<br />
Gli impianti termici unifamiliari;<br />
Gli impianti comuni;<br />
Le canne fumarie;<br />
Il risparmio energetico e la<br />
contabilizzazione del calore;<br />
La certifi cazione energetica.<br />
Trentaduesima lezione<br />
16 aprile 2013, martedì<br />
Ing. Gianluigi Pirovano<br />
LA VERIFICA E LE MANUTENZIONI DELLE<br />
STRUTTURE DEGLI EDIFICI.<br />
Il degrado degli immobili;<br />
Le patologie di degrado dei materiali;<br />
L’evoluzione del fenomeno di degrado;<br />
L’indagine diagnostica;<br />
I materiali e le tecnologie;<br />
I cicli di recupero.<br />
La manutenzione programmata e le<br />
l’amministratore<br />
procedure per la pianifi cazione della<br />
manutenzione;<br />
Due casi pratici di interventi di<br />
manutenzione:<br />
a ) il ripristino delle facciate;<br />
b ) il ripristino delle coperture piane.<br />
Trentatreesima lezione<br />
23 aprile 2013, martedì<br />
Ing. Antonio De Marco<br />
GLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNI.<br />
Il Decreto 37 del 22 gennaio 2008;<br />
La sicurezza degli impianti;<br />
Le imprese abilitate;<br />
L’adeguamento degli impianti e la messa<br />
a terra.<br />
Trentaquattresima lezione<br />
30 aprile 2013, martedì<br />
Dottor Giuseppe Marchioni<br />
PROFILI FISCALI NELL’AMMINISTRAZIONE<br />
IMMOBILIARE.<br />
L’IMU;<br />
L’imposizione fi scale nei contratti di<br />
locazione;<br />
Le sanzioni ed i ricorsi.<br />
Trentacinquesima lezione<br />
7 maggio 2013, martedì<br />
Dottor Pino Rigotti<br />
L’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE<br />
PROFESSIONISTA.<br />
La gestione consapevole delle proprie<br />
capacità e delle proprie energie;<br />
La gestione del tempo.<br />
Trentaseiesima lezione<br />
17 maggio 2013, Venerdì, ore 18 - 20,30<br />
Avv. Eugenio Antonio Correale - Dottor<br />
Giulio Benedetti.<br />
LA RESPONSABILITÀ CIVILE.<br />
Cenni sulla responsabilità contrattuale;<br />
La responsabilità extracontrattuale;<br />
Le fattispecie speciali.<br />
LE RESPONSABILITÀ PENALI.<br />
Sanzioni amministrative;<br />
Delitti e contravvenzioni;<br />
Cenni sul processo penale;<br />
Le fi gure delittuose di maggiore interesse<br />
per l’amministratore del condominio;<br />
La responsabilità per mancato<br />
adeguamento alle norme in materia di<br />
sicurezza degli impianti comuni.<br />
Trentasettesima lezione<br />
24 maggio 2013, venerdì 18,00- ore 20,30<br />
Dottor Dario Guazzoni - Avv. Eugenio<br />
Antonio Correale<br />
LA GESTIONE ECONOMICA DEL CONDOMINIO<br />
ED I PROSPETTI CONTABILI.<br />
I principii di trasparenza, di completezza e<br />
di ricostruibilità dei prospetti contabili;<br />
Il conto corrente condominiale;<br />
Il consuntivo e il preventivo<br />
La preparazione dei documenti;<br />
La redazione del consuntivo;<br />
La redazione del preventivo;<br />
la redazione dei prospetti di riparto.<br />
0re 20,30<br />
Dottor Dario Guazzoni<br />
Saluti ai corsisti.<br />
CHIUSURA DEL CORSO
CONDOMINIO, REGOLAMENTO<br />
EDILIZIO E LOCALE ADIBITO ALLA<br />
RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI<br />
Marco Dal Toso (Avvocatura Comunale di Milano)<br />
Alcune amministrazioni condominiali<br />
hanno impugnato avanti il<br />
giudice amministrativo regionale<br />
le ordinanze del Settore Attuazione<br />
Politiche Ambientali con le<br />
quali l’Amministrazione Comunale<br />
meneghina ha ordinato agli<br />
amministratori, nella loro qualità’di<br />
legali rappresentanti dei condomini<br />
interessati, di adeguare la<br />
raccolta dei rifi uti solidi urbani e<br />
di trasmettere a fi ne lavori la comunicazione<br />
relativa alla avvenuta<br />
esecuzione dei lavori richiesti<br />
anche per gli edifi ci di vecchia costruzione<br />
realizzati anteriormente<br />
alla data di entrata in vigore del<br />
regolamento d’igiene(approvato<br />
da Consiglio Comunale nella seduta<br />
del 20/3/1995 con deliberazione<br />
n 113/95 divenuta esecutiva<br />
il 23/571995).I ricorrenti, in<br />
prevalenza, hanno sostenuto che i<br />
provvedimenti adottati, avrebbero<br />
dato applicazione a disposizioni<br />
non applicabili alle fattispecie<br />
concrete, posto che le norme del<br />
regolamento edilizio invocate, le<br />
quali impongono che ogni edifi cio<br />
debba essere dotato di apposito<br />
locale per la raccolta di rifi uti, si<br />
applicherebbero esclusivamente<br />
agli edifi ci di nuova realizzazione<br />
ovvero per i quali siano stati di recente<br />
eseguiti lavori di ristrutturazione;<br />
e non già alle strutture, realizzate<br />
in epoca risalente, all’entrata<br />
in vigore delle norme stesse.<br />
L’art.135 del vigente regolamento<br />
edilizio del Comune di Mila-<br />
Varie ed eventuali<br />
no ha, come noto, modifi cato le<br />
norme del regolamento di igiene<br />
(art.3.4.39,3.4.40,3.4.41) e del regolamento<br />
edilizio (art.59,60,61),<br />
richiamate spesso nei provvedimenti<br />
ordinatori dell’Amministrazione<br />
Comunale, che impongono<br />
ad ogni fabbricato di dotarsi<br />
sempre di un locale destinato alla<br />
raccolta rifi uti<br />
Le prime norme, quelle del regolamento<br />
d’igiene, in quanto espressamente<br />
abrogate dall’art.135,<br />
comma terzo, del regolamento<br />
edilizio; le seconde, quelle del<br />
regolamento edilizio, in quanto<br />
l’art.25, primo comma, dello<br />
stesso regolamento stabilisce che<br />
dette disposizioni devono essere<br />
“sempre” osservate solo per gli<br />
interventi di nuova costruzione<br />
ovvero nei casi di sostituzione<br />
edilizia.<br />
Occorre ricordare che l’art.3.4.40<br />
del Regolamento locale d’igiene<br />
prescriveva che “i locali devono<br />
disporre di un locale deposito<br />
destinato esclusivamente ad accogliere<br />
i contenitori dei rifi uti<br />
solidi urbani; detto deposito deve<br />
essere facilmente accessibile ed<br />
avere dimensioni tali da contenere<br />
una quantità di rifi uti non<br />
inferiore a lt 4,50 per ogni abitante”.<br />
Disposizione confermata dal<br />
vigente art.60 del regolamento<br />
comunale edilizio. Così come per<br />
lo smaltimento dei rifi uti solidi<br />
urbani il modifi cato regolamento<br />
d’igiene prevedeva il conferimen-<br />
l’amministratore<br />
to dei suddetti rifi uti in appositi<br />
locali(art.3.4.39),con particolari<br />
caratteristiche (art.3.4.41).Tale<br />
norma è stata confermata,peraltro,<br />
dal vigente art.61 del regolamento<br />
comunale edilizio approvato dal<br />
consiglio comunale il 20 luglio<br />
1999 ed in vigore dal 20/10/1999.<br />
Con una recente sentenza n<br />
627/<strong>2012</strong> la terza sezione del Tribunale<br />
Amministrativo Regionale<br />
per la Lombardia, respingendo<br />
il ricorso del Condominio ricorrente,<br />
ha sostenuto che l’attuale<br />
art.25 del regolamento comunale<br />
edilizio non consente di sostenere<br />
che il Comune non abbia il potere<br />
di ordinare la costruzione di locali<br />
destinati allo stoccaggio dei rifi uti<br />
nei confronti dei proprietari di<br />
fabbricati di risalente costruzione.<br />
In particolare, il giudice amministrativo,<br />
ha ritenuto che la parola<br />
“sempre” contenuta nel citato primo<br />
comma dell’art.25 del regolamento<br />
edilizio porta a ritenere<br />
che tale disposizione debba essere<br />
interpretata nel senso che per<br />
i fabbricati di nuova costruzione<br />
l’applicazione delle nuove regole<br />
è comunque necessaria; questi,<br />
quindi, dovranno tassativamente<br />
dotarsi, in applicazione dell’art.59<br />
del regolamento edilizio, di un locale<br />
per lo stoccaggio dei rifi uti.<br />
Per i fabbricati vetusti invece l’applicazione<br />
delle nuove regole(e,<br />
quindi l’adeguamento del fabbricato<br />
al regolamento edilizio<br />
sopravvenuto),pur non essendo<br />
39
sempre dovuta, può essere imposta<br />
dall’Autorità amministrativa<br />
qualora ricorrano superiori esigenze<br />
di “interesse pubblico”, con<br />
il limite oggettivo degli interventi<br />
tecnicamente realizzabili.<br />
Tipico esempio di superiori esigenze<br />
di interesse pubblico sono<br />
quelle connesse alle preminenti<br />
esigenze di tutela della salute<br />
e dell’igiene ed in particolare al<br />
corretto svolgimento delle operazioni<br />
di raccolta e stoccaggio dei<br />
rifi uti, prodotti dalle unità abitative,<br />
all’interno di spazi ed aree<br />
condominiali, in attesa del loro<br />
conferimento al servizio pubblico<br />
di raccolta. E’intollerabile, per<br />
ovvie ragioni di igiene e per inderogabili<br />
esigenze di prevenzione<br />
della salute, che i rifi uti vengano<br />
ammassati (pur se allocati in ap-<br />
40<br />
Varie ed eventuali<br />
positi cassonetti)per stazionare in<br />
attesa del conferimento, in aree<br />
condominiali non adatte allo scopo<br />
poste in immediata vicinanza<br />
alle fi nestre delle abitazioni.<br />
Nel caso esaminato e deciso dal<br />
giudice amministrativo lombardo,<br />
i rifi uti venivano stoccati, in attesa<br />
del conferimento al servizio pubblico,<br />
in prossimità delle aperture<br />
di abitazioni prospicienti al cortile<br />
condominiale. Correttamente<br />
pertanto l’autorità ha adottato il<br />
provvedimento impugnato con<br />
quale si ordina l’adeguamento del<br />
fabbricato al vigente regolamento<br />
edilizio, attraverso la realizzazione<br />
di un apposito locale di raccolta”.<br />
Ma “quidi iuris” qualora la realizzazione<br />
di tale locale sia “tecnicamente<br />
impossibile” in considera-<br />
l’amministratore<br />
zione delle ridotte dimensioni del<br />
cortile condominiale ovvero del<br />
fatto che, in base all’art.61,lett d)<br />
del regolamento edilizio, il suddetto<br />
locale dovrebbe essere dotato<br />
di un torrino esalatore collocato<br />
alla distanza di “almeno dieci<br />
metri dall’apertura del più vicino<br />
locale abitabile”?<br />
Il Tar per la Lombardia, con la<br />
sentenza sopracitata,ha ritenuto<br />
che per gli edifi ci di vecchia<br />
costruzione “qualora si accerti<br />
l’impossibilità di un integrale<br />
adeguamento della struttura al regolamento,<br />
potranno essere individuate<br />
soluzioni intermedie che,<br />
pur non strettamente aderenti al<br />
dettato regolamentare, siano comunque<br />
idonee a salvaguardarle<br />
imprescindibili esigenze di tutela<br />
della salute e dell’igiene pubblica.
LA CARTINA DELLE 9 DELEGAZIONI ANACI IN PROVINCIA DI MILANO<br />
Gianfranco Calvio<br />
Paolo Frisenna<br />
Vitantonio Palmisano<br />
Leonardo Caruso<br />
Giorgio Buonavitacola<br />
Guido Faini<br />
Maurizio Vanzini<br />
Claudio Vai<br />
Gianfranco Corazza
Le delegazioni <strong>Anaci</strong><br />
in provincia<br />
Questa rubrica è dedicata a ciò che succede in provincia<br />
di Milano. Tutti i responsabili di zona dell’Associazione<br />
relazionano sulla situazione in modo tale da tenere aggiornati<br />
gli associati sulle novità delle varie aree territoriali.<br />
Un servizio che <strong>Anaci</strong> crede possa essere utile per tutti i lettori<br />
per far loro capire quali siano le realtà che ci circondano.<br />
TREZZANO SUL NAVIGLIO - Gianfranco Corazza - Via Manzoni, 20 - Tel. 02/48401064 - Fax 0248461231<br />
Trezzano s/N: è stato protocollato in<br />
Comune Commissione istituzionale per<br />
poi essere approvato dal Consiglio comunale<br />
il “civico collegio per la trasparenza”.<br />
Detto collegio dovrà provvedere a<br />
vigilare sulle procedure di progettazione,<br />
affidamento ed esecuzione di lavori, forniture<br />
e servizi pubblici, segnalazione di<br />
disfunzione, inosservanze e inadempienze<br />
nella conduzione di opere pubbliche<br />
anche con riferimenti alla economicità<br />
Uno sviluppo equilibrato, che tenga<br />
conto delle esigenze di sviluppo del<br />
comparto produttivo, ma salvaguardando<br />
la vocazione agricola di un<br />
territorio ancora verde e ricco di<br />
acque. È questo, in sintesi, l’obiettivo<br />
strategico del Piano di Governo del<br />
Territorio del Comune di Albairate.<br />
Terminata la fase di elaborazione, la<br />
proposta del Piano verrà presentata<br />
ai cittadini nel corso di un’assemblea<br />
42<br />
Varie ed eventuali<br />
delle stesse; determinare le procedure,<br />
oltre quelle di legge, atte a garantire<br />
la più ampia pubblicizzazione dell’azione<br />
amministrativa, la trasparenza delle<br />
scelte operate e delle decisioni assunte;<br />
verificare che i principi di trasparenza<br />
e buona amministrazione vengano applicati<br />
in tutti gli atti amministrativi sia<br />
di competenza degli organi collegiali<br />
che dei singoli funzionari e strutture. Il<br />
civico collegio propone misure di sem-<br />
pubblica che si è svolta mercoledì 9<br />
maggio alle 21, negli spazi di Corte<br />
Salcano. «Questa Amministrazione<br />
- afferma il sindaco di Albairate Luigi<br />
Alberto Tarantola - propone uno<br />
sviluppo equilibrato, che tenga conto<br />
della forte matrice agricola del nostro<br />
territorio pregiato, verde e ricco di<br />
acque, ma anche delle esigenze di<br />
sviluppo del comparto produttivo.<br />
Non si prevede nuovo consumo di<br />
plificazione, imparzialità e trasparenza<br />
dell’attività amministrativa con particolare<br />
riguardo agli appalti, alle problematiche<br />
urbanistiche, all’attribuzione dei<br />
servizi sociali e alla gestione delle risorse<br />
finanziarie; analizza atti e provvedimenti<br />
amministrativi definendo a proprio giudizio<br />
l’entità degli atti da sottoporre a<br />
verifica. Dovrà in pratica svolgere un’attività<br />
sia a favore del Comune di Trezzano<br />
che delle Società ed Enti partecipanti.<br />
ABBIATEGRASSO - Claudio Vai - Ozzero Cascina Sega, 3 - Tel. 347/8889531 - Fax 02/90834421<br />
l’amministratore<br />
suolo, e neanche grandi stravolgimenti<br />
dell’attuale assetto urbanistico,<br />
ma principalmente si opererà per<br />
recuperare aree dismesse, come le<br />
antiche cascine. Albairate, quindi,<br />
resterà un paese a misura di cittadino<br />
con elevati standard di qualità della<br />
vita». Obiettivo dell’Amministrazione<br />
è di chiudere l’iter e approvare in<br />
via definita il PGT entro la fine di<br />
quest’anno.
Il terremoto avvenuto in Emilia Romagna<br />
ha causato ritardi anche nei lavori di<br />
ampliamento della Strada Statale Paullese<br />
essendo molti operai che lavoravano al<br />
cantiere originari della zona più colpita<br />
dal terremoto. Infatti la quasi totalità delle<br />
maestranze (edili e carpentieri) che lavorano<br />
al cantiere sono della zona di Carpi,<br />
Mirandola e Moglio e dopo la seconda<br />
forte scossa di terremoto sono tornati a<br />
casa per accettarsi delle condizioni dei<br />
Varie ed eventuali<br />
SESTO SAN GIOVANNI - Giorgio Buonavitacola - Via Dante, 105 - Tel. 02/2440343 - 02/2423604 - Fax 02/24235787<br />
In attesa di conoscere quali saranno<br />
le prima iniziative del nuovo Sindaco,<br />
Monica Chittò, per rispondere alle<br />
tante necessità della città, si registra<br />
un’importante iniziativa al servizio dei<br />
cittadini di Sesto S.G., ma anche per<br />
quelli di Cinisello Balsamo. Trattasi di<br />
un progetto sostenuto dagli ospedali di<br />
Sesto e Bassini, dai Rotary Club delle<br />
due cittadine e dalla Lega Italiana Lotta<br />
contro i Tumori che prevede il recupero<br />
In questo mese di giugno <strong>2012</strong> sarà<br />
dichiarata ufficialmente aperta e in<br />
costruzione la nuova tangenziale di<br />
Milano, si tratta della Est Esterna<br />
inaugurata da autorità quali il Ministro<br />
per le infrastrutture Corrado<br />
Passera, il Presidente della Provincia<br />
di Milano Guido Podestà, il<br />
Presidente della Regione Lombardia<br />
Roberto Formigoni, l’Assessore re-<br />
della palazzina liberty di via Cairoli – già<br />
sede per tanti anni del Consorzio Acqua<br />
Potabile – e la creazione di una struttura<br />
in grado di rispondere alle esigenze<br />
dell’ampio bacino del nord Milano per<br />
l’informazione sul cancro e la relativa<br />
prevenzione. I lavori sono già partiti e<br />
si prevede che nei primissimi mesi del<br />
2013 la struttura sarà già in grado di<br />
dare la prevista assistenza con i suoi tre<br />
studi medici, una sala colloqui, spazi<br />
MELZO - Guido Faini - Via Verdi, 1 - Tel. 02/95738228 - Fax 02/95711686<br />
loro cari. Al settore dei Lavori Pubblici di<br />
Milano, oltre a esprimere solidarietà con<br />
le famiglie degli operai hanno avvisato<br />
che i lavori subiranno ritardi. Per quanto<br />
riguardavano i lavori di Pantigliate Via<br />
De Gasperi e per regolare la viabilità di<br />
accesso ai centri commerciali della zona,<br />
si prevedeva di terminare i lavori in tre<br />
settimane, ora con il ritardo accumulato,<br />
l’apertura è rimandata di una settimana.<br />
Per gli altri due cantieri di Pantigliate e<br />
gionale alle Infrastrutture Raffaele<br />
Cattaneo, il Presidente della Provincia<br />
di Monza e della Brianza Dario<br />
Allevi ed il Presidente della Provincia<br />
di Lodi Pietro Foroni. Il comune di<br />
Paullo, che subirà la parte di percorso<br />
stradale più invasiva rimane sulle<br />
difensive - seppure rispettoso delle<br />
istituzioni - dopo tre anni di trattative,<br />
infatti reclama la mancanza<br />
attrezzati per ecografie, mammografie<br />
ed un auditorium da 50 posti per eventi<br />
di formazione e sensibilizzazione. Il progetto,<br />
le cui risorse economiche sono già<br />
state reperite, vedrà anche l’accoglienza<br />
di nuovi volontari che saranno coinvolti<br />
sull’aspetto assistenziale dei malati e per<br />
le iniziative promosse dalla onlus “Il sorriso<br />
nel cuore” che tanto sta già facendo<br />
per coloro che sono assistiti anche al<br />
proprio domicilio o ambiente familiare.<br />
Peschiera, si cercherà di sopperire con<br />
ulteriori risorse da cercare nelle imprese<br />
locali. Negli ultimi giorni sempre a Pantigliate<br />
è stata chiusa la bretella di raccodo<br />
tra la Cerca e la Nuova Paullese e pertanto<br />
coloro che provengono da Caleppio di<br />
Settala per proseguire in direzione Milano<br />
vengono deviati sulla Vecchia Paullese.<br />
La Provinciale (Via De Gasperi) è chiusa<br />
in entrambi i sensi di marcia nel tratto di<br />
intersezione con la Nuova Paullese.<br />
MELEGNANO - Vitantonio Palmisano - Via Nino Bixio, 7 - Tel. 02/9834157 - Fax 02/9832196<br />
Il Parco Sovracomunale dei Mughetti<br />
sarà presto realtà. E’ infatti iniziato il<br />
percorso di istituzione del Parco, che<br />
coinvolge i Comuni di Origgio, Uboldo<br />
e Cerro Maggiore, con il supporto<br />
tecnico del Consorzio Parco del Lura<br />
ed il sostegno di Fondazione Cariplo.<br />
Il progetto è infatti beneficiario di un<br />
contributo di 50.000 euro, stanziato<br />
nell’ambito del bando Tutelare e valorizzare<br />
la biodiversità 2011. Lo scorso<br />
LEGNANO - Gianfranco Calvio - Via Siena, 18 - Tel 0331/541990 - Fax 0331/458441<br />
mese si sono aperti i tavoli tecnici di<br />
confronto tra i Comuni, rappresentati<br />
dai tecnici e dagli assessori di competenza,<br />
e le Province di Varese e di<br />
Milano al fine di affrontare gli aspetti<br />
riguardanti il perimetro del Parco e la<br />
modalità di gestione. Dall’inizio della<br />
primavera invece i tecnici del Parco del<br />
Lura, partner del progetto, hanno avviato<br />
i rilievi faunistici e vegetazionali<br />
propedeutici per la redazione di uno<br />
l’amministratore<br />
di comunicazione e confronto con<br />
il consiglio provinciale in merito<br />
alle scelte dell’esecutivo sulle infrastrutture.<br />
Rimane così un progetto<br />
imposto ai comuni oggetto della variante<br />
ancora senza i piani finanziari<br />
e senza ancora i procedimenti, come<br />
evidenziato dai tanti ricorsi contro<br />
le procedure esecutive e di esproprio<br />
dei terreni.<br />
studio di fattibilità, che verrà presentato<br />
alle Province per ottenere il riconoscimento<br />
del Parco. Nel secondo anno<br />
di attività si inizieranno a pianificare i<br />
primi interventi, volti ad incrementare<br />
la biodiversità e ad incentivare la fruizione.<br />
Non mancheranno momenti<br />
di comunicazione e condivisione del<br />
progetto, come incontri divulgativi,<br />
manifestazioni ed eventi per le scuole e<br />
per tutti i cittadini.<br />
43
LE PRESTAZIONI DI LAVORO<br />
“ERRATE”<br />
Vincenzo Di Domenico<br />
In alcuni studi amministrativi, in questo momento<br />
storico di grossa crisi economica, si trovano spesso<br />
– allorquando necessitino di un collaboratore – a far<br />
ricorso a soluzioni alternative al regolare rapporto di<br />
lavoro.<br />
Infatti qualcuno, dove può, fa ricorso alla collaborazione<br />
del consorte o di un fi glio, ma, dove questo non<br />
è possibile, l’alternativa è cercare delle strade che, a<br />
prima vista, possono sembrare percorribili, ma poi si<br />
rivelano piene di insidie.<br />
Altre volte il rapporto di lavoro, che in realtà è di<br />
fatto subordinato, viene “mascherato” attraverso altri<br />
istituti (lavoro a progetto, apertura di partita iva,<br />
associazione in partecipazione ecc.). In alcuni casi i<br />
datori di lavoro considerano le regole come un peso<br />
e l’attuazione di pratiche socialmente responsabili<br />
viene considerata come un costo.<br />
In un contesto del genere, il ricorso a prestazioni lavorative<br />
“fantasiose” non può che essere visto come<br />
un ulteriore capitolo da aggiungere alle passività del<br />
bilancio dello studio ecc… in quanto i costi legati al<br />
rispetto delle regole e delle norme poste a disciplina<br />
del rapporto di lavoro e a tutela dello stesso, suonano<br />
come un ostacolo ulteriore che è più “remunerativo”<br />
aggirare che rispettare.<br />
A questo si aggiunga che il ricorrere a forme di pagamento<br />
della retribuzione “in nero” comporta la perdita<br />
di importanti diritti spettanti ai lavoratori (si pensi<br />
alla retribuzione durante la malattia, alla tredicesima,<br />
alla “stabilità” del rapporto di lavoro ecc.).<br />
Forse non tutti sono consapevoli di quali rischi si<br />
corrono in caso di verifi ca da parte di un organo<br />
delegato all’ispezione, che, peraltro, dalla sanatoria<br />
del lavoro nero del 2010,ha messo in atto maggiori<br />
controlli ispettivi.<br />
L’analisi di quali sono i contratti che non possono essere<br />
usati come un “sistema” per aggirare l’ostacolo<br />
dell’eccessivo costo del personale, permette di valutare<br />
l’effettiva convenienza,(ovvero come ti camuffo<br />
44<br />
Problemi del lavoro<br />
l’amministratore<br />
un rapporto di lavoro subordinato) in una improbabile<br />
collaborazione con una prestazione di:<br />
1) LAVORO A PROGETTO<br />
Molto spesso chi non conosce la materia ignora la<br />
caratteristica di questo tipo di contratto e tratta i contraenti<br />
come fossero soggetti ad un rapporto di lavoro<br />
di tipo dipendente. Il contratto a progetto, invece, è<br />
tutt’altro: ha lo scopo di regolare una prestazione<br />
di lavoro a tempo determinato riconducibile ad un<br />
progetto specifi co e non può contenere riferimenti<br />
generici. Non ha – quindi - alcun senso, per esempio,<br />
l’assunzione di un addetto alle pulizie o di un<br />
impiegato di livello basso con questa tipologia specifi<br />
ca di contratto, non esistendo alcun tipo di obiettivo<br />
specifi co alla cui realizzazione è legata l’origine del<br />
contratto.<br />
2) DI TIPO “PROFESSIONALE”<br />
Il prestatore di lavoro ha si la partita Iva, ma non ha<br />
niente a che vedere con quel “popolo delle partite<br />
Iva” composto da commercianti e liberi professionisti<br />
che esercitano l’attività con un vero rapporto di<br />
lavoro autonomo. Il “nostro” lavoratore “autonomo”,<br />
nella speranza di poter iniziare una attività che gli<br />
permetta di lavorare, rientra tra i molti dei 237 mila<br />
che sono in monocommittenza, cioè con un unico datore<br />
di lavoro. Ciò rende evidente che ci si trova di<br />
fronte ad un lavoro subordinato mascherato. E tutte<br />
le garanzie previste, dalla dettagliata descrizione<br />
dell´opera prestata ai tempi di consegna, sono solo<br />
una “simulazione. ”in alcuni casi.<br />
3) ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE<br />
In realtà al giovane in cerca di lavoro viene proposto<br />
dall´impresa un contratto di «associazione in partecipazione».<br />
Tutto regolare, perché il contratto è stabilito<br />
dalla legge e prevede un apporto di lavoro contro<br />
una partecipazione agli utili. Secondo i dati forniti<br />
dalla Uil politiche territoriali, in Italia tali casi sono<br />
circa 52.459. Ma anche in questa tipologia potrebbe<br />
camuffarsi la “tentazione” della non vera associazio-
ne.In realtà spesso si tratta di rapporti senza nessuna<br />
autonomia. Così,dietro la «vetrina» dell’associato,<br />
c´è un rapporto di lavoro dipendente che riscuote gli<br />
utili, se ci sono, e guadagna (erogati come anticipo<br />
sugli utili) meno di 1.000 euro al mese. In compenso<br />
ha il diritto di vedere i bilanci.<br />
Adesso facciamo un conteggio:<br />
* si suppone che si voglia erogare ad una lavoratrice<br />
a “progetto “un contratto di un certo tipo. Siccome<br />
il rapporto di lavoro non è corretto, l’eventuale<br />
scenario che si potrebbe aprire è il seguente:<br />
se il lavoratore intenta un’azione sindacale nei<br />
confronti del committente (datore di lavoro):<br />
1) Annullamento del contratto fi n dal momento<br />
in cui è stato costituito e trasformazione in un<br />
contratto a tempo indeterminato;<br />
2) Pagamento delle mensilità supplementari -<br />
eventualmente arretrate - previste dal contratto<br />
collettivo di riferimento;<br />
3) Quantifi cazione delle Ferie, Festività e Permessi<br />
retribuiti<br />
Viale Toscana, 13/B - 20136 Milano - Tel. + 39.015.0157186<br />
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Problemi del lavoro<br />
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4) Quantifi cazione del Trattamento di Fine Rapporto<br />
se il Datore di lavoro ha un accesso ispettivo (INPS,<br />
INAIL, ISPETTORATO della D.T.L., FINANZA)<br />
1) Annullamento del contratto a progetto fi n dal<br />
momento in cui è stato costituito e trasformazione<br />
in uno a tempo indeterminato con tutte<br />
le provvidenze sia di tipo economico che<br />
normativo;<br />
2) Pagamento della differenza contributiva dovuta<br />
(viene considerata evasione);<br />
INOLTRE…. si aggiunga, cosa potrebbe<br />
succedere se:<br />
o Non si comunica l’assunzione o cessazione<br />
del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego:<br />
il datore di lavoro rischia una sanzione<br />
amministrativa da 100 a 500 euro per ogni<br />
lavoratore;<br />
o Non si iscrive il lavoratore all’INPS: il datore<br />
di lavoro rischia una sanzione che va da 1.500<br />
euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore “in<br />
<br />
UNI EN ISO 9001:2008<br />
Installatori caldaie delle migliori marche, pannelli solari, impianti fotovoltaici,<br />
impianti a biomassa, climatizzazione<br />
l’amministratore<br />
45
46<br />
nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna<br />
giornata di lavoro effettivo;<br />
o Non si pagano i contributi (ovvero si pagano<br />
in misura minore in quanto per il lavoratore a<br />
progetto la contribuzione è inferiore: il datore<br />
di lavoro dovrà pagare le sanzioni civili al<br />
tasso del 30% in base annua calcolate sull’importo<br />
dei contributi “evasi” con n massimo<br />
del 60% ed un minimo di 3.000 euro, indipendentemente<br />
dalla durata della prestazione<br />
lavorativa accertata;<br />
o Si pagano i contributi in ritardo: sono previste<br />
sanzioni pecuniarie da parte dell’Inps, al tasso<br />
vigente alla data di pagamento o di calcolo e<br />
per un massimo del 40% sull’importo dovuto<br />
sui contributi o sulla cifra residua da pagare,<br />
a condizione che il datore di lavoro effettui<br />
spontaneamente il versamento entro i 12 mesi<br />
dal termine stabilito per il pagamento dei contributi.<br />
Se questo termine non viene rispettato<br />
si ricade nel caso dell’evasione contributiva,<br />
sanzionata con un’aliquota del 30% in base<br />
annua sull’importo evaso.<br />
o Se il lavoratore è un extracomunitario e non<br />
ha il permesso di soggiorno: a queste sanzioni<br />
Problemi del lavoro<br />
Villa Litta Lainate Allegoria Silenzio<br />
l’amministratore<br />
si aggiungerà l’arresto da tre mesi ad un anno<br />
e l’ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore<br />
impiegato.<br />
A questo punto ognuno faccia i suoi conti di<br />
CONVENIENZA.<br />
Certo è un problema, che sembra essere maggiormente<br />
accentuato soprattutto in questo periodo di<br />
“crisi economica”, che ha visto annoverare numerosi<br />
licenziamenti, per stato di crisi per “budget economici”<br />
non più raggiunti. Insomma un vero e proprio<br />
“problema di fondo” che devasta la nostra nazione,<br />
attribuendoci un secondo posto in classifi ca, secondo<br />
i dati forniti dal Fondo Monetario Internazionale,<br />
dietro la Grecia.<br />
In ultima analisi dobbiamo cercare di operare un profondo<br />
cambiamento di mentalità della società civile,<br />
che non consideri più l’elusione delle regole come<br />
indice di “furbizia” del trasgressore, ma cominci a<br />
vedere nel loro rispetto un valore irrinunciabile, che<br />
potrebbe portare a una vera e propria pretesa di legalità<br />
da parte della comunità, capace di condizionare<br />
non solo il legislatore ma l’intera classe dirigente (in<br />
particolare la nostra, cioè quella imprenditoriale).
Sentenze<br />
La presente rubrica è a cura dell’avv. Eugenio Antonio Correale e si compone di due parti<br />
per ogni sentenza: l’estratto ed un breve commento dello stesso avv. Correale<br />
1214 Locazioni. Obblighi del conduttore. Autoriduzione del canone<br />
Il conduttore non può in nessun caso far luogo ad una autoriduzione del canone locativo per<br />
pretesi controcrediti. Una tale condotta costituisce, invero, un’alterazione del sinallagma<br />
contrattuale determinante uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, a prescindere dalla<br />
sussistenza o meno della prova in ordine ai presupposti del vantato credito. Cassazione civile,<br />
sezione sesta. civ. sentenza 7 maggio <strong>2012</strong>, n. 6850<br />
Nel 1978, all’interno della cosiddetta legge dell’equo canone vigeva l’articolo 45 che consentiva<br />
talvolta all’inquilino di esercitare una sorta di autoriduzione purché strettamente connessa<br />
con una particolare forma di giudizio che veniva allora introdotto e purché la riduzione fosse<br />
“ragionevole e congrua”. Non si può dire che la giurisprudenza abbia mai mostrato particolare<br />
inclinazione ad accettare questa forma di autotutela. Non di rado, anche sotto l’imperio della<br />
vecchia normativa, i conduttori hanno avuto ampio motivo di pentirsi per non avere applicato<br />
l’antica regola del solve et repete e per essersi esposti al rischio di sentirsi sanzionare le trattenute<br />
non autorizzate. Quel mondo è del tutto scomparso, non soltanto perché nuove regole sono<br />
state introdotte ma soprattutto perché sono mutate le sensibilità. Torna quindi utile riportare la<br />
sentenza del Giudice di Legittimità che in modo drastico e radicale dichiara l’inaccettabilità di<br />
qualsivoglia autoriduzione del canone. Occorre infatti sapere cedere a tentazioni pericolose ed<br />
occorre poter fare osservare ai propri clienti quanto i giudici dispongono, così da evitare pericoli<br />
e danni. Come è ovvio per chi abbia esperienza il rischio sta nella possibilità che sia dichiarata<br />
la risoluzione del contratto per inadempimento, senza che sia ammessa alcuna giustifi cazione.<br />
1215 Urbanistica. Abuso edilizio commesso da uno dei comproprietari.<br />
L’imputata che nella qualità di comproprietaria, unitamente al coniuge, committente e direttore<br />
dei lavori, realizzava un immobile in assenza del permesso di costruire e del nulla osta dell’autorità<br />
preposta al vincolo, va assolta per insussistenza di prove. In tema di reati edilizi, secondo la<br />
S.C., la responsabilità del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato l’immobile abusivo,<br />
può dedursi da indizi precisi, gravi e concordanti come la qualità di coniuge del committente<br />
o la presentazione di istanze per la realizzazione delle opere edilizie. Tuttavia, in capo al<br />
comproprietario non può dedursi un obbligo di denuncia nel caso in cui l’iniziativa edifi catoria<br />
abusiva sia riferibile esclusivamente all’altro comproprietario. La mera contitolarità del diritto<br />
di proprietà, difatti, non è di per se suffi ciente per una pronuncia di responsabilità nei suoi<br />
riguardi ben potendosi ipotizzare che il coniuge comproprietario abbia agito in via esclusiva e<br />
sia stato l’unico committente o costruttore dell’immobile abusivo. (Appello di Firenze, sezione<br />
terza, 11 gennaio <strong>2012</strong>)<br />
La comproprietaria dell’immobile abusivo è stata assolta per non avere commesso il fatto non<br />
sussistendo prove sul suo coinvolgimento della realizzazione non accompagnata dal titolo<br />
edilizio. La sentenza, peraltro si presta a considerazioni di ordine più generale, che in parte<br />
superano il semplice tema della mancanza di prove a carico di quella particolare persona. Infatti,<br />
l’amministratore<br />
47
Sentenze<br />
si può ricordare che già l’articolo 38, secondo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (antico<br />
“condono tombale” che suscita commenti molto vivi, tanto per i detrattori che per i nostalgici)<br />
non prevedeva l’effetto estintivo del reato a favore di tutti i legali rappresentanti di impresa<br />
esecutrice di lavori edilizi abusivi, qualora uno solo di essi avesse versato l’oblazione. Sopra<br />
tutto si può ricordare che i giudizi fi orentini hanno dato applicazione alla regola per la quale non<br />
può confi gurarsi in capo al comproprietario un dovere di controllo, dalla cui violazione derivi<br />
una responsabilità penale per costruzione abusiva. Il proprietario risponde dell’abuso edilizio<br />
e dei reati ad esso connessi non già per il mero fatto di essere titolare pro quota del bene, ma<br />
unicamente se, avendo in concreto la disponibilità dell’immobile, abbia dato incarico dei lavori o<br />
li abbia eseguiti personalmente. Laddove l’incarico sia stato dato da altro comproprietario, l’altro<br />
contitolare non può essere ritenuto responsabile dell’abuso neppure se abbia tratto vantaggio<br />
dall’opera. Sul punto, si ricorda Cass. pen., n. 2053/2002.<br />
1216 Appalto, doveri del committente. Sorveglianza dell’esecuzione delle opere.<br />
48<br />
É responsabile il committente per i danni cagionati dalla sua assenza totale di sorveglianza.<br />
Il principio secondo il quale in materia di appalto solo l’appaltatore deve, di regola, ritenersi<br />
responsabile dei danni derivati a terzi nella (o dalla) esecuzione dell’opera, soffre, tuttavia,<br />
eccezioni sia quando si ravvisino a carico del committente specifi che violazioni del principio<br />
del neminem laedere riconducibili all’art. 2043 cod. civ. (e tale potrebbe essere il tralasciare<br />
del tutto ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell’esercizio del potere di cui all’art. 1662 cod.<br />
civ.). Cassazione Civile, 17 febbraio <strong>2012</strong>, n. 2363.<br />
CONTABILIZZAZIONE ? SI GRAZIE<br />
Sede : Viale Kennedy , 69 - 20842 Besana in Brianza (MB)<br />
Ufficio : Via Vittorio Veneto , 155 - 20099 Sesto S.G. (MI)<br />
Tel . 02 - 240.42.59 climacontro l @ g m a i l . c o m<br />
l’amministratore<br />
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CERTIFICAZIONI ENERGETICHE<br />
PRATICHE ENEA
Sentenze<br />
Il condominio aveva fatto inserire nel contratto d’appalto una clausola con la quale si prevedeva<br />
che solo l’appaltatore dovesse considerarsi responsabile per “tutti i danni che potessero derivare<br />
dalla esecuzione delle opere a condomini o a terzi, sia a cose che a persone”. La Corte ha<br />
ritenuto che tale clausola non possa essere invocata dal committente quale ragione di esenzione<br />
della propria responsabilità, nei confronti del terzo che abbia promosso azione di responsabilità<br />
extracontrattuale per ottenere il risarcimento del danno occorsogli per effetto di quei lavori.<br />
(Cass. Sez. Un., 14 ottobre 1980, n. 5496). Inoltre la Corte ha ricordato che in linea generale<br />
l’appaltatore esplica l’attività che conduce al compimento dell’opera in piena autonomia, con<br />
propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità<br />
esecutive per il raggiungimento del risultato. Tuttavia tale principio soffre eccezione quando si<br />
ravvisino a carico del committente specifi che violazioni del dovere evitare di arrecare ad altri<br />
danno ingiusto (art. 2043 c.c.) e tale eccezione, ad avviso della Corte può essere ravvisata laddove<br />
il committente tralasci del tutto ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell’esercizio del potere di<br />
cui all’art. 1662 cod. civ.), ovvero quando l’evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa<br />
in eligendo per essere stata l’opera affi data ad impresa che palesemente difettava delle necessarie<br />
capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente .In questi casi il committente<br />
potrà essere tenuto come responsabile, in via diretta, con l’appaltatore per i danni cagionati al<br />
terzo (Cass., n. 7273/2003; Cass., n. 7499/2004; Cass., n. 11478/2004). Per gli amministratori<br />
un ulteriore richiamo alla necessità di esercitare cauta ed intelligente sorveglianza dell’operato<br />
dell’impresa. Giova ricordare che nello stesso periodo il Tribunale di Milano ha applicato i<br />
medesimi principii ( sent. N. 981/<strong>2012</strong>) nei confronti del proprietario-committente che aveva<br />
disposto lavori di scavo ed aveva autorizzato il subappalto senza rilevare che il prezzo esiguo<br />
imposto dall’appaltatore al subappaltatore già lasciava presagire l’esecuzione approssimativa e<br />
pregiudizievole.<br />
1217 Locazione. Obblighi del locatore. Necessità di particolari autorizzazioni amministrative.<br />
Non è onere del locatore garantire al conduttore il pacifi co godimento dell’immobile in relazione<br />
allo specifi co uso convenuto, salvo che ciò abbia costituito oggetto di specifi ca pattuizione<br />
contrattuale, né il locatore è tenuto, salvo che ciò abbia costituito oggetto di preciso obbligo<br />
contrattuale, ad operare nell’immobile modifi cazioni o trasformazioni necessarie a consentire in<br />
esso l’esercizio di una certa attività. Tribunale di Milano Sez. XIII, 5 aprile <strong>2012</strong><br />
La pronuncia del Tribunale di Milano è perfettamente in linea con numerosi precedenti e con<br />
recentissima sentenza della Corte Suprema. Con sentenza n. 1735/2011 la sezione specializzata<br />
sulle locazioni ha infatti statuito che, salvo patto contrario, non è onere del locatore ottenere le<br />
eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l’uso del bene locato. Di conseguenza<br />
non si può confi gurare alcuna responsabilità del locatore laddove l’inquilino non ottenga le dette<br />
autorizzazioni, neppure se ciò sia dipeso dalle caratteristiche del bene locato. Per rafforzare il<br />
principio, il Giudice di legittimità ha aggiunto che la destinazione particolare dell’immobile<br />
locato, tale da richiedere che l’immobile stesso sia dotato di precise caratteristiche e che si<br />
ottengano specifi che licenze amministrative, “diventa rilevante, quale condizione di effi cacia,<br />
quale elemento presupposto o, infi ne, quale contenuto dell’obbligo assunto dal locatore nella<br />
garanzia di pacifi co godimento dell’immobile in relazione all’uso convenuto soltanto se abbia<br />
formato oggetto di specifi ca pattuizione, non essendo suffi ciente la mera enunciazione, nel<br />
contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l’attestazione del riconoscimento<br />
della idoneita’ dell’immobile da parte del conduttore”.<br />
l’amministratore<br />
49
1218 Condominio. Amministratore. Attribuzione di intervenire in ordine alla sussistenza di un<br />
debito del condominio. Non sussiste.<br />
Il rapporto debito/credito asseritamente vantato dall’amministratore di condominio non può trovare<br />
origine né nella mera differenza e disavanzo di entrate ed uscite all’interno del rendiconto approvato<br />
né dalla accettazione di documenti da parte del nuovo amministratore in sede di passaggio di<br />
consegne, competendo all’assemblea la cognizione sull’entità e necessità delle spese asseritamente<br />
anticipate dall’amministratore precedente. Cassazione Civile sezione seconda, sentenza 28 maggio<br />
<strong>2012</strong>, n. 8498<br />
Si ripetono le pronunce affatto conformi, volte ad attribuire esclusivamente all’assemblea<br />
qualsivoglia potere di intervento in ordine al rapporto di credito-debito che coinvolga il condominio.<br />
La giurisprudenza conforta le proprie decisioni ricordando che i diversi poteri dell’amministratore e<br />
dell’assemblea sono delineati con precisione dalle disposizioni del codice civile e che l’amministratore<br />
non ha un generale potere di spesa se non nel caso previsto dagli artt. 1130 e 1135 c.c. a proposito<br />
degli interventi straordinariamente urgenti. Sempre ancorandosi sui generali principii, si ricorda che<br />
spetta all’assemblea il compito generale di approvare il conto consuntivo e di valutare l’opportunità<br />
delle spese sostenute dall’amministratore. Chi prosegue la lettura della motivazione trova segnato<br />
ulteriore e non irrilevante corollario, poiché il giudice rileva che in assenza di una deliberazione<br />
dell’assemblea l’amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute,<br />
perché, “pur essendo il rapporto tra l’amministratore ed i condomini inquadrabile nella fi gura del<br />
mandato, il principio dell’art. 1720 c.c. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese<br />
anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i<br />
quali il credito dell’amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo<br />
controllo da parte dell’assemblea ” Non è azzardato ritenere che l’apparente appendice sostiene in<br />
larga misura la costruzione e che nel caso particolare risieda la ragione per la quale insistentemente<br />
si pongono e si precisano i limiti del potere dell’amministratore di assumere iniziative di spesa.<br />
1219 Locazione di immobili destinati ad uso diverso dall’abitazione. Vendita all’asta per la divisione<br />
della comunione di immobile locato confi gurabilità della prelazione a favore del conduttore.<br />
50<br />
Sentenze<br />
Il diritto di prelazione del conduttore di immobile a uso diverso da quello abitativo non è escluso<br />
dal fatto che il bene locato, appartenente a più persone, venga venduto all’asta nell’ambito di un<br />
giudizio di scioglimento della comunione tra i proprietari locatori, non essendo tale diritto escluso<br />
dalla previsione contrattuale che inibisca al conduttore lo svolgimento di attività implicanti contatti<br />
diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, qualora risulti un uso effettivo dell’immobile<br />
caratterizzato dai detti contatti, convenuto tra le parti o anche soltanto implicitamente assentito dal<br />
locatore. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29 marzo <strong>2012</strong>, n. 5069<br />
La persistenza del diritto di prelazione, anche nel caso di vendita all’asta era già stata più volte<br />
affermata. La sentenza n. 411/2006 si era occupata dell’alienazione del patrimonio di edilizia<br />
residenziale di proprietà degli enti pubblici territoriali con il sistema dei pubblici incanti ed aveva<br />
evidenziato che la cessione delle unità immobiliari deve rispettare il diritto di prelazione disposto a<br />
favore dei conduttori.La legge e la giurisprudenza hanno invece escluso la permanenza del diritto di<br />
prelazione di cui all’art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 laddove il trasferimento della proprietà<br />
dell’immobile locato non derivi da atto volontario ( per tale ragione la prelazione è stata esclusa<br />
in caso di fallimento e di vendita coattiva dell’immobile - Cass. n. 3298/2004, n. 2900/1990 - o di<br />
concordato preventivo, con cessione dei beni ai creditori: Cass. n. 339/1994, nonché per la vendita<br />
in esito ad esecuzione forzata, Cass. 11225/1996). La sentenza che si annota completa il panorama,<br />
per il caso particolare delle divisione del bene in comunione.<br />
l’amministratore
Problemi del lavoro<br />
Lavori e contributi<br />
previdenziali<br />
a cura di Vincenzo Di Domenico<br />
NON SI APPLICA LA MAXI SANZIONE IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO<br />
Il Ministero del Lavoro, nella Nota protocollo n. 5509/<strong>2012</strong>, chiarisce che solo la comunicazione<br />
obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente<br />
all’accesso ispettivo esclude l’applicazione della maxi sanzione, in quanto prova la volontà<br />
del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro. Pertanto, nel caso di regolarizzazione<br />
spontanea effettuata prima dell’accesso ispettivo non può essere applicata la maxi sanzione di cui<br />
all’articolo 4, Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro).<br />
NOVITA’ PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE (AGGIORNATI I MODELLI)<br />
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con Decreto direttoriale n. 59 del 20 aprile <strong>2012</strong>,<br />
aggiorna i moduli delle comunicazioni obbligatorie rese dai datori di lavoro in caso di instaurazione,<br />
proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre con il medesimo provvedimento<br />
viene adottata la nuova versione del documento “Modelli e Regole – Aprile <strong>2012</strong>”.<br />
L’aggiornamento si è reso necessario per tenere conto dell’entrata in vigore del nuovo Testo Unico<br />
(D.Lgs n. 167/2011) in materia di apprendistato. Gli aggiornamenti dei moduli e delle tabelle ad<br />
essi collegate sono entrati in vigore il 26 aprile <strong>2012</strong> alle ore 19.00.<br />
CHIARIMENTI DELL’INPS IN MERITO ALLA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI<br />
L’INPS, con il Messaggio n. 8447 del 16 maggio <strong>2012</strong>, ha fornito chiarimenti circa i termini di prescrizione<br />
dei contributi, facendo seguito alla Circolare n. 32/<strong>2012</strong>, con la quale aveva affrontato la<br />
tematica.<br />
Più precisamente, l’Istituto chiarisce che la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti volta a<br />
recuperare i contributi non versati dal datore di lavoro deve avvenire entro il termine di 5 anni previsto<br />
per la prescrizione: se tale termine è rispettato, scatta automaticamente l’allungamento del<br />
termine a 10 anni previsto dalla Legge n. 335/1995. Nel caso in cui la denuncia avvenga dopo i<br />
5 anni, invece, il meccanismo dell’allungamento del periodo non può essere attivato e, di conseguenza,<br />
non potranno essere oggetto di recupero i contributi per i quali sia già decorso il termine<br />
di prescrizione quinquennale.<br />
NOVITA’ SULL’INVIO DELL’ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO - POTRA’ ESSERE RICEVUTO SULL’IPHONE<br />
L’Inps, con il comunicato del 16 maggio <strong>2012</strong>, ha reso noto che il datore di lavoro domestico<br />
ha la possibilità di consultare l’estratto contributivo anche sul proprio telefonino (smartphone).<br />
Il servizio “Inps Mobile” si arricchisce, dunque, di un nuovo servizio: la consultazione per il datore<br />
di lavoro dell’estratto contributivo relativo ai propri rapporti di lavoro domestico. L’applicazione,<br />
scaricabile gratuitamente, consente agli utenti di visualizzare i dati dell’estratto conto relativo ad<br />
uno specifi co rapporto lavoro domestico precedentemente selezionato. L’estratto conto fornito è di<br />
l’amministratore<br />
51
Problemi del lavoro<br />
tipo analitico, riporta i dati identifi cativi del lavoratore e le informazioni di dettaglio relative ai pagamenti<br />
effettuati, ordinati per anno e trimestre. Il servizio è fruibile sia tramite iPhone, sia tramite<br />
smartphone con il sistema Android<br />
ANF ESCLUSO PER GLI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI DI LUNGO PERIODO<br />
L’Inps, con il messaggio n. 8468 del 16 maggio <strong>2012</strong>, ha sottolineato che per aver diritto all’assegno per<br />
il nucleo familiare concesso dai Comuni, in base all’articolo 65 della legge 448/1998, quest’ultimo spetta<br />
solo i cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio italiano e quindi esclusi i cittadini extracomunitari.<br />
Si ricorda inoltre che il sussidio viene erogato a nuclei familiari di almeno 5 componenti, di cui 3<br />
fi gli minori, il cui valore Isee per il <strong>2012</strong> non superi € 24.377,39.<br />
IL MINISTERO DEL LAVORO DETTA DELLE ULTERIORI PRECISAZIONI SULL’ACQUISIZIONE D’UFFICIO E<br />
SULL’AUTOCERTIFICAZIONE DEL DURC<br />
Il Ministero del lavoro con Circolare n° 12 del 1° giugno <strong>2012</strong> ha precisato che il DURC deve essere<br />
acquisito d’uffi cio sia dalle stazioni appaltanti nell’ambito dei lavori pubblici, ai sensi dell’art.<br />
16 bis, comma 10, DL n. 185/2008 che dell’art. 44 bis, D.P.R. n. 445/2000, che dalle pubbliche<br />
amministrazioni concedenti nell’ambito dei lavori privati, al fi ne di soddisfare quanto previsto<br />
dall’art. 90, lett. c) del D.Lgs n. 81/2008. Nella suddetta circolare si legge che è comunque possibile,<br />
da parte dei privati, richiedere il documento unico di regolarità contributiva per l’utilizzo dello<br />
stesso nei rapporti tra privati e nell’ambito di lavori privati. Viene confermata, inoltre, l’impossibilità<br />
di sostituire il DURC con un’autocertifi cazione, come già affermato con la Nota n. 619 del<br />
16 gennaio <strong>2012</strong>.<br />
NUOVE FUNZIONALITA’ SULLA RICHIESTA DI VISITE MEDICHE DI CONTROLLO ON LINE<br />
L’Inps com un messaggio del 1 giugno <strong>2012</strong> n° 9399 ha reso noto che a decorrere dal 1° ottobre<br />
2011, l’invio, da parte dei datori di lavoro, delle richieste delle visite mediche di controllo domiciliare<br />
e/o ambulatoriale (VMC) deve avvenire esclusivamente tramite canale telematico.<br />
L’INPS, con il suddetto messaggio implementa le funzionalità dell’applicazione presente sul portale<br />
WEB dell’Istituto “Richiesta Visita Medica di Controllo” con la funzioni “Invio Richieste Multiple”<br />
che consente al datore di lavoro di inviare con un’unica operazione più richieste di visite mediche<br />
di controllo (max 50), alle varie Strutture territoriali INPS competenti per territorio.<br />
In particolare, tale funzione deve essere utilizzata in alternativa a quella tradizionale di “Richiesta<br />
Visita”, che consente di inserire una richiesta alla volta.<br />
CIRCOLARE DELL’INPS IN MERITO ALLA PROROGA DEGLI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE<br />
L’INPS, con la Circolare n. 76 del 31 maggio <strong>2012</strong>, ha reso noto che sono stati prorogati per il<br />
2011 ed il <strong>2012</strong> gli incentivi per:<br />
• l’assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione<br />
non agricola con requisiti normali;<br />
• la prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, che abbiano almeno 35<br />
anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla<br />
condizione di disoccupato del lavoratore;<br />
• per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età,<br />
titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione<br />
edile.<br />
E’ doveroso sottolineare che circolare in esame disciplina le modalità operative per la fruizione dei<br />
benefi ci connessi alle assunzioni effettuate fi no al 31 dicembre 2011; per il <strong>2012</strong> è necessario<br />
52<br />
l’amministratore
attendere l’emanazione di un apposito decreto.<br />
PROVVEDIMENTO SULL’APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO F24 SEMPLIFICATO<br />
Con Provvedimento della Direzione delle Entrate del 25 maggio <strong>2012</strong>, il Direttore dell’Agenzia ha<br />
approvato il nuovo modello di versamento “F24 Semplifi cato” per l’esecuzione dei versamenti<br />
unitari con la fi nalità di agevolare gli adempimenti dei contribuenti.<br />
Contestualmente, ha esteso le modalità di versamento unitario “F24EP” all’imposta municipale<br />
propria (IMU) per consentire agli enti pubblici il versamento dell’imposta di cui all’art. 13, D.L.<br />
n. 201/2011.<br />
Il modello è stato reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle ed è già utilizzabile a decorrere dal<br />
prossimo 1° giugno.<br />
Inoltre, sempre a partire dal 1° giugno è stato soppresso il modello “F24 predeterminato” per<br />
l’esecuzione dei versamenti ICI, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.<br />
Sentenze in pillole<br />
Problemi del lavoro<br />
LICENZIAMENTO E FERIE RICHIESTE VIA E MAIL<br />
La Corte di Cassazione, con sentenza n.7863 del 18 maggio <strong>2012</strong>, ha chiarito che la richiesta<br />
effettuata dal lavoratore senza seguire il protocollo previsto dal regolamento aziendale, non può<br />
comportare il licenziamento per assenza ingiustifi cata, se la prassi invalsa in azienda ammette il<br />
sistema utilizzato, pertanto dà ragione al lavoratore e dichiarando l’illegittimità del licenziamento<br />
in quanto accertato che la richiesta delle ferie via mail costituiva una prassi aziendale consolidata.<br />
Dunque la mancanza di risposta da parte dell’azienda, come avvenuto in passato, ben può essere<br />
considerata come autorizzazione tacita del datore di lavoro alla richiesta di ferie. L’assenza dal lavoro,<br />
pertanto, non è ingiustifi cata ed il licenziamento deve considerarsi illegittimo. L’azienda viene<br />
condannata a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno<br />
IL COLLEGA CHE “COLLABORA AD UN FURTO IN AZIENDA E’ A RISCHIO LICENZIAMENTO<br />
La Corte di Cassazione – sezione lavoro – si è pronunciata affermando che in materia di licenziamento,<br />
la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso di una società, ha chiarito che il provvedimento<br />
espulsivo può essere adottato nei confronti del lavoratore che fa da “palo” al collega che<br />
compie un furto in azienda.<br />
Nello specifi co la Suprema Corte, ha precisato che non è da ritenersi illegittimo il licenziamento<br />
del dipendente sorpreso ad aiutare il collega durante l’appropriazione indebita dei beni della società.<br />
Nonostante l’onere della prova circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento spetti<br />
al datore di lavoro, il giudice può fondare la propria decisione sugli elementi di prova comunque<br />
ritualmente acquisiti al processo, anche ad iniziativa di altre parti oppure d’uffi cio ed il relativo accertamento<br />
dei fatti e della loro gravità, riservato al giudice di merito, può essere sindacato in sede<br />
di legittimità solo per vizio di motivazione, che non può consistere in una diversa ricostruzione dei<br />
medesimi fatti<br />
MANCATA SOPPRESSIONE DEL POSTO DI LAVORO: ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO<br />
In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che il recesso del datore di lavoro<br />
è da considerarsi illegittimo nel caso in cui non si verifi chi un’effettiva soppressione del posto di<br />
lavoro, ma un passaggio delle relative mansioni ad un collega.<br />
Nello specifi co la Suprema Corte, con la Sentenza n. 7474 del 14 maggio <strong>2012</strong>, ha precisato<br />
l’amministratore<br />
53
Problemi del lavoro<br />
che in caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro dovuto ad una riorganizzazione<br />
aziendale, il provvedimento è giustifi cato solo in quanto il posto sia effettivamente e stabilmente<br />
soppresso e non sussista la possibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore.<br />
Sentenza n. 7511/<strong>2012</strong><br />
La Corte di Cassazione – sezione lavoro -con sentenza n° 7511 del 15 maggio <strong>2012</strong> ha affermato<br />
che è impossibile modifi care l’addebito disciplinare in corso d’opera sottolineando il principio che<br />
si possa modifi care la contestazione disciplinare, il licenziamento – quindi - intimato al dipendente,<br />
quando i giorni di assenza contestati nel ricorso al giudice sono più numerosi di quelli riportati<br />
nella lettera di contestazione, è illegittimo. Non possono, infatti, essere esaminati o dedotti ulteriori<br />
assenze del lavoratore rispetto a quelli indicati nell’addebito disciplinare<br />
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: LEGITTIMO SE SI FALSIFICANO LE TRASFERTE<br />
Con sentenza della corte di Cassazione n: 7096 del 9 maggio <strong>2012</strong> ha ribadito che In tema di licenziamento<br />
per giusta causa, ai fi ni della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta<br />
che, per la sua gravità, possa scuotere la fi ducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione<br />
del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale<br />
infl uenza del comportamento del lavoratore di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento,<br />
denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona<br />
fede e correttezza<br />
Pertanto la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza con cui la<br />
Corte d’Appello dichiarava legittimo il licenziamento intimatogli per aver richiesto ed in parte ottenuto<br />
rimborsi per trasferte non effettuate.<br />
RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER LA MORTE DELL’OPERAIO RIMASTO FOLGORATO<br />
La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16890 del 4 maggio <strong>2012</strong>, ha chiarito che<br />
la responsabilità della morte del lavoratore per folgorazione dal quadro elettrico ricade sul datore<br />
di lavoro, che ha l’obbligo di rendere l’alta tensione diffi cilmente raggiungibile. La S.C. precisa che<br />
l’impresa è responsabile In materia di sicurezza sul lavoro in cantiere, in quanto non provvedendo<br />
a dare rigorose disposizioni scritte circa il divieto di accesso al quadro elettrico da parte degli<br />
operai e non rendendo inaccessibile l’alta tensione, mediante la dotazione di chiavi per l’apertura<br />
non nella disponibilità dei lavoratori. La condotta imprudente del lavoratore non esclude la responsabilità<br />
del datore per l’assenza o l’inidoneità delle misure di prevenzione<br />
MANCATA CORRISPONDENZA TRA CONTRATTO E MANSIONE EFFETTIVA<br />
La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 6933 dell’8 maggio <strong>2012</strong>, ha convertito in rapporto di<br />
lavoro a tempo indeterminato il rapporto del lavoratore interinale a tempo determinato con un’azienda,<br />
in quanto l’utilizzatore si serviva dello stesso per svolgere una mansione diversa e in una<br />
sede differente rispetto a quanto indicato nel contratto di fornitura stipulato con l’agenzia di somministrazione<br />
CONGEDO PARENTALE: IL SABATO E LA DOMENICA VENGONO CONTEGGIATI<br />
La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6742 del 4 maggio <strong>2012</strong>, ha stabilito<br />
che le mamme che fanno uso del congedo parentale frazionato che rientrano al lavoro solo il venerdì<br />
hanno diritto al calcolo del periodo di maternità al netto di sabato e domenica. I giudici hanno<br />
chiarito che il diritto al congedo parentale consiste nel diritto ad astenersi dal lavoro, ed è evidente<br />
che esso non può riferirsi a giorni in cui tale attività non è comunque dovuta (sabato e domenica),<br />
tranne l’ipotesi in cui la giornata estiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale.<br />
54<br />
l’amministratore
Problemi del lavoro<br />
QUANDO IL DIPENDENTE FA OSTRUZIONISMO PALESE PUO’ ESSERE LICENZIATO<br />
La Corte di Cassazione – sezione lavoro – con sentenza n° 8845 del 1 giugno <strong>2012</strong> ha precisato<br />
che in tema di licenziamento la piena legittimità del provvedimento disciplinare nei confronti del<br />
lavoratore, qualora sia dimostrato un pervicace ritardo nell’esecuzione della prestazione e nell’adempimento<br />
delle direttive ricevute, in violazione del dovere di leale collaborazione.<br />
Nello specifi co la Suprema Corte ha sottolineato che l’inerzia del dipendente, caratterizzata da un<br />
palese ostruzionismo nello svolgimento dei compiti affi datigli, risulta contraria al principio di diligente<br />
collaborazione e giustifi ca l’estinzione del rapporto; il diritto del lavoratore ad essere ascoltato<br />
per discolparsi è garantito anche nel caso in cui non sia sentito durante l’orario di servizio e<br />
nella sua sede di lavoro.<br />
DIMISSIONI DEL LAVORATORE PER RITROVAMENTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI<br />
Con sentenza della Corte di Cassazione n. 8298 del 25 maggio <strong>2012</strong> è stato sottolineato che n<br />
merito alle dimissioni volontarie del lavoratore, conseguenti al ritrovamento nei locali aziendali di<br />
una modica quantità di droga leggera a lui riconducibile, la S.C. ha chiarito che il dipendente non<br />
può invocare la minaccia di licenziamento da parte dell’azienda, per giustifi care il proprio recesso<br />
e pretenderne l’annullamento.<br />
Più precisamente la Suprema Corte, con la Sentenza n. 8298 del 25 maggio <strong>2012</strong>, ha sottolineato<br />
che le dimissioni possono essere annullate per violenza morale, soltanto se venga accertata<br />
l’inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per giusta causa, per insussistenza<br />
dell’inadempimento addebitato al lavoratore; pertanto, l’invalidità dell’atto di dimissioni<br />
è riscontrabile soltanto qualora il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un<br />
risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del proprio diritto di recesso.<br />
QUALIFICAZIONE DEL LAVORO PARASUBORDINATO – NON IL CONTRATTO<br />
La sentenza della Corte di Cassazione n. 8300 del 25 maggio <strong>2012</strong> ha precisato che In materia di<br />
lavoro parasubordinato, che, ai fi ni della confi gurabilità del presupposto dell’autonomia o della<br />
subordinazione, debba guardarsi all’effettivo comportamento delle parti del contratto.<br />
Infatti la S.C. ha sottolineato come la qualifi cazione del rapporto esclusivamente fondata sull’iniziale<br />
stipulazione del contratto, non possa essere considerata determinante al fi ne dell’eventuale<br />
riconduzione del rapporto a lavoro subordinato.<br />
COLLEGATO LAVORO E RELATIVO RISARCIMENTO<br />
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8305 del 25 maggio <strong>2012</strong>, ha affermato l’applicabilità<br />
retroattiva dell’articolo 32, commi 5, 6 e 7 del Collegato Lavoro (Legge n. 183/2010),<br />
dove viene disposto l’obbligo in capo al datore di lavoro di risarcire il lavoratore con un’indennità<br />
variabile tra 2,5 e 12 mensilità in caso di illegittima apposizione del termine e conversione del<br />
rapporto a tempo determinato.<br />
La Suprema Corte afferma che tale principio trova applicazione anche nei casi in cui il lavoratore<br />
ha già percepito un indennizzo in relazione alla violazione citata e, pur essendo questo limitato ad<br />
un periodo inferiore a quello passato tra la scadenza del contratto a termine e la riassunzione a<br />
tempo indeterminato, qualora lo stesso sia superiore ai limiti fi ssati dal Collegato Lavoro, il lavoratore<br />
non può comunque avanzare ulteriori pretese di risarcimento in quanto questi ha conseguito<br />
più del massimo importo, che avrebbe potuto ottenere con l’applicazione del disposto della Legge<br />
n. 183/2010.<br />
l’amministratore<br />
55
Una risposta in pillole<br />
Domanda<br />
In caso di variazione di un proprietario di fabbricati da persona fi sica a condominio nel corso del<br />
2011, come dobbiamo comportarci per il conguaglio di imposta visto che nel primo periodo il datore<br />
di lavoro non ha agito come sostituto d’imposta? A suo tempo (circa 20 anni fa) l’agenzia delle<br />
entrate aveva comunque attribuito un codice fi scale numerico che a seguito della variazione della<br />
denominazione è rimasto invariato, il conguaglio deve essere fatto su tutti gli importi erogati nel<br />
2011 o solo sulla parte erogata a partire dalla variazione in condominio? Grazie.<br />
Risposta<br />
Il conguaglio, su richiesta del lavoratore, può essere effettuato tenendo conto anche delle somme<br />
erogate dal soggetto non sostituto d’imposta.<br />
Domanda<br />
All’atto dell’assunzione di un dipendente, l’azienda ha deciso di corrispondergli un importo netto per<br />
l’abitazione della durata massima di tre anni. Si può riconoscere come un semplice rimborso spese?<br />
Risposta<br />
L’importo corrisposto rappresenta una retribuzione a tutti gli effetti e quindi deve concorrere a fornire<br />
reddito imponibile sia ai fi ni fi scali sia ai fi ni contributivi. Diverso sarebbe stato aver concesso da<br />
parte dell’azienda il fabbricato in locazione, in suo o in comodato. In tale ipotesi la base imponibile<br />
fi scale e contributiva risulterebbe pari alla differenza tra la rendita catastale, aumentata di tutte le<br />
spese inerenti al fabbricato, e quanto pagato dal dipendente.<br />
Una nota<br />
a proposito... di questo momento storico<br />
Problemi del lavoro<br />
Parliamo di disoccupazione giovanile: i dati di Datagiovani<br />
Per comprendere al meglio la portata del fenomeno della precarietà e della disoccupazione specie<br />
quella giovanile che attanaglia il nostro Paese, si guardi ai recenti studi di Datagiovani che ha<br />
posto la sua attenzione sulla condizioni lavorative degli under 35 anni, in un periodo compreso<br />
tra il 2009 e il 2011. I risultati che escono fuori non sono certamente positivi, da Nord a Sud. Se<br />
il podio è occupato dal Trentino Alto Adige, che si posiziona oltre 40 punti sopra la media sia<br />
per minore tasso di disoccupazione, sia per bassa componente di “precariato”, circa il 23,1%,<br />
con una retribuzione media mensile superiore a 1.200 euro, contro i nemmeno 1.100 euro di<br />
quella nazionale, il secondo posto è occupato dal Veneto. Da notare però che a fronte di un<br />
minore tasso di disoccupazione, si segnala una non crescita di nuovi posti di lavoro. Mentre al<br />
Meridione si distinguono in positivo Basilicata, Campania e Sicilia, che appaiono pressoché stabili.<br />
Tra le grandi regioni, infi ne, è il Lazio a evidenziare il peggioramento più marcato, a causa soprattutto<br />
dell’aumento della “fl essibilità” lavorativa (32,9% nel 2011, 28,9% nel 2009).<br />
56<br />
l’amministratore
Carmen Rovere<br />
Come è d’uso nel periodo dell’anno<br />
“dedicato” alla redazione delle<br />
dichiarazione dei redditi, riconoscendo,<br />
l’Agenzia delle Entrate il<br />
ginepraio di norme ed istruzioni<br />
poco chiare, fornisce attraverso la<br />
pubblicazione di circolari chiarimenti<br />
su questioni interpretative<br />
che le vengono sottoposte.<br />
E’ questo lo scopo delle due circolari<br />
pubblicate nei primi giorni del<br />
mese di <strong>Giugno</strong> dalle quali si estrapolano<br />
di seguito, gli argomenti di<br />
maggiore attinenza ed interesse anche<br />
se già trattati.<br />
Circolare 19/e del 1 <strong>Giugno</strong> <strong>2012</strong><br />
1.1 Soppressione dell’obbligo di<br />
preventiva comunicazione - Decorrenza<br />
D. Il decreto legge n. 70 del 13<br />
maggio 2011, entrato in vigore il 14<br />
maggio 2011, ha eliminato l’obbligo<br />
di inviare tramite raccomandata<br />
la comunicazione di inizio lavori<br />
al Centro Operativo di Pescara. Si<br />
chiede di chiarire se la soppressione<br />
dell’obbligo di comunicazione<br />
al Centro operativo di Pescara decorra<br />
dal 14 maggio 2011 o riguardi<br />
l’intero anno 2011.<br />
R. L’art. 7, comma 2, lett. q), del<br />
DL n. 70 del 2011, al fi ne di semplifi<br />
care gli adempimenti previsti<br />
per la fruizione delle detrazioni per<br />
interventi di recupero del patrimonio<br />
edilizio di cui all’art. 1 della<br />
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e<br />
successive modifi cazioni, ha sostituito<br />
l’art. 1, comma 1, lett. a) del<br />
Tasse e guai<br />
DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 36%<br />
PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL<br />
PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO<br />
decreto interministeriale 18 febbraio<br />
1998, n. 41 (regolamento di attuazione)<br />
richiedendo di “indicare<br />
nella dichiarazione dei redditi i dati<br />
catastali identifi cativi dell’immobile<br />
e se i lavori sono effettuati dal<br />
detentore, gli estremi di registrazione<br />
dell’atto che ne costituisce<br />
titolo e gli altri dati richiesti ai fi ni<br />
del controllo della detrazione e a<br />
conservare ed esibire a richiesta degli<br />
uffi ci i documenti che saranno<br />
indicati in apposito Provvedimento<br />
del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.<br />
Si ricorda che in base all’art. 4 del<br />
citato decreto interministeriale n.<br />
41 del 1998 la detrazione non è<br />
riconosciuta in caso di violazione<br />
degli obblighi di cui all’art. 1, comma<br />
1, la cui lett. a) – come prima<br />
evidenziato – prevede ora l’indicazione<br />
dei dati catastali identifi cativi<br />
dell’immobile nella dichiarazione<br />
dei redditi.<br />
In sostanza, a decorrere dal 14 maggio<br />
2011, la disposizione ha sostituito<br />
l’obbligo di inviare la comunicazione<br />
preventiva di inizio lavori<br />
con l’obbligo di indicare taluni<br />
dati nella dichiarazione dei redditi<br />
e di conservare la documentazione<br />
prevista dal provvedimento del Direttore<br />
dell’Agenzia delle entrate n.<br />
149646 del 2 novembre 2011.<br />
Considerato che la detrazione si<br />
applica per anno d’imposta e che<br />
per le spese sostenute per interventi<br />
di recupero del patrimonio<br />
edilizio iniziati nel 2011 la detrazione<br />
è indicata nella dichiarazione<br />
l’amministratore<br />
dei redditi da presentare nel <strong>2012</strong>,<br />
è possibile fruire della detrazione<br />
per i lavori iniziati nel 2011, anche<br />
nell’ipotesi di mancato invio della<br />
comunicazione preventiva, a condizione<br />
che siano indicati nella dichiarazione<br />
dei redditi (730/<strong>2012</strong>,<br />
UNICO <strong>2012</strong>) i dati richiesti dalla<br />
vigente lett. a) del citato decreto interministeriale<br />
n. 41 del 1998 e che<br />
sia conservata la relativa documentazione.<br />
Si ricorda che i contribuenti che<br />
hanno spedito la raccomandata con<br />
la comunicazione al Centro Operativo<br />
di Pescara entro il 13 maggio<br />
2011, dovranno barrare la colonna<br />
2 “C.O. Pescara/Condominio”<br />
dei righi da E51 a E53 del modello<br />
730/<strong>2012</strong> o dei righi da RP51 a<br />
RP54 del modello UNICO Persone<br />
fi siche <strong>2012</strong>, senza compilare le<br />
successive colonne relative ai dati<br />
catastali dell’immobile.<br />
I contribuenti che hanno spedito la<br />
raccomandata con la comunicazione<br />
al Centro Operativo di Pescara<br />
entro il 13 maggio, ma dopo l’inizio<br />
dei lavori, ovvero a partire dal<br />
14 maggio 2011 (data di entrata<br />
in vigore del decreto), dovranno,<br />
invece, compilare le colonne relative<br />
ai dati castali dell’immobile<br />
dei righi da E51 a E53 del modello<br />
730/<strong>2012</strong> o dei righi da RP51 a<br />
RP64 del modello Unico persone<br />
fi siche <strong>2012</strong>,senza parrare la colonna<br />
2 “C.O. Pescara/Condominio”<br />
degli stessi righi.<br />
1.2 Soppressione dell’obbligo di<br />
preventiva comunicazione - Ac-<br />
57
quisto box pertinenziali<br />
D. Alla luce dell’abolizione dell’invio<br />
della comunicazione di inizio<br />
lavori al Centro Operativo di Pescara<br />
si chiede di conoscere se per<br />
gli acquisti di box avvenuti nel<br />
corso del 2010 – per i quali non sia<br />
stata inviata la comunicazione nel<br />
2011, prima della presentazione<br />
della dichiarazione dei redditi – il<br />
contribuente possa ugualmente fruire<br />
della detrazione.<br />
R. Con risoluzione n. 166 del<br />
20/12/1999 è stato chiarito che,<br />
nell’ipotesi di acquisto di box<br />
pertinenziali, la comunicazione<br />
all’Uffi cio fi nanziario da parte del<br />
contribuente che intende avvalersi<br />
della detrazione d’imposta poteva<br />
essere successiva alla data di inizio<br />
lavori (che sono effettuati dal concessionario<br />
o dall’impresa di costruzione).<br />
Era necessario, comunque,<br />
che la suddetta comunicazione<br />
pervenisse all’Amministrazione<br />
fi nanziaria entro i termini di presentazione<br />
della dichiarazione dei<br />
redditi relativa al periodo d’imposta<br />
nel quale s’intende fruire della<br />
detrazione [Cfr. anche circolare del<br />
58<br />
- VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI FOGNATURA<br />
- RICERCA E MAPPATURA DI TUBAZIONI INTERRATE<br />
O NASCOSTE TRAMITE APPARECCHIATURA RADAR<br />
- ASPIRAZIONE FOSSE ASCENSORI<br />
- PULIZIE POZZETTI ACQUE BIANCHE E STRADALI<br />
- SPURGHI POZZI NERI<br />
- FOSSE BIOLOGICHE<br />
- RIPRISTINO EDILE IMPIANTI FOGNATURA<br />
- PULIZIA IDRODINAMICA DI FOGNATURE E TUBAZIONI<br />
- APPALTI COMUNALI<br />
- DRENAGGIO POZZI PERDENTI<br />
- DISINFESTAZIONE CANNE FUMARIE<br />
- ALLAGAMENTI DI OGNI GENERE<br />
- VASCHE DI DECANTAZIONE<br />
- ISCRIZIONE ALBO SMALTITORI<br />
- CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9007: 2000 AL N. SQ04 7699<br />
Tasse e guai<br />
10/06/2004 n. 24 (punto 1.2)].<br />
Nel caso di acquisto del box pertinenziale<br />
nel 2010, il contribuente<br />
avrebbe potuto inviare la comunicazione<br />
preventiva all’Agenzia<br />
delle entrate entro il 30 settembre<br />
2011. Dato che a partire dal 14 maggio<br />
2011 l’obbligo di comunicazione<br />
all’Agenzia è stato sostituito<br />
dall’indicazione di taluni dati nella<br />
dichiarazione dei redditi, in caso<br />
di acquisto di box il contribuente<br />
che non avesse già inviato prima di<br />
detta data la comunicazione relativa<br />
all’acquisto di box effettuati nel<br />
2010, potrà fruire della detrazione a<br />
condizione che compili le colonne<br />
relative ai dati catastali dell’immobile<br />
dei righi da E51 a E53 del modello<br />
730/<strong>2012</strong> o dei righi da RP51<br />
a RP54 del modello UNICO Persone<br />
fi siche <strong>2012</strong>. I dati catastali<br />
dell’immobile (box pertinenziale)<br />
acquistato nel 2010 saranno associati<br />
alle spese sostenute, indicate<br />
nelle sezioni III-A del quadro E<br />
modello 730/<strong>2012</strong> o del quadro RP<br />
dal modello UNICO PF <strong>2012</strong>, mediante<br />
l’apposito numero d’ordine<br />
presente nell’ultima colonna della<br />
L’ESPERIENZA AL SERVIZIO<br />
DELL’ECOLOGIA<br />
l’amministratore<br />
sezione III-A e nella prima colonna<br />
della sezione III-B. Si ricorda che,<br />
al di fuori di tale specifi ca ipotesi,<br />
la sezione III-B deve essere compilata<br />
solo con riferimento ai lavori<br />
iniziati nell’anno 2011.<br />
1.3 Soppressione dell’obbligo di<br />
indicazione del costo della manodopera<br />
in fattura<br />
D. Il DL n. 70 del 13 maggio 2011,<br />
entrato in vigore il 14 maggio 2011,<br />
ha eliminato l’obbligo di indicazione<br />
del costo della manodopera in<br />
fattura. Si chiede di chiarire se la<br />
soppressione del suddetto obbligo<br />
decorra dal 14 maggio 2011 o possa<br />
operare anche per il pregresso.<br />
R. L’art. 7, comma 2, lett. r) del DL<br />
70 del 2011, nel quadro degli interventi<br />
di semplifi cazione, ha abrogato<br />
l’art. 1, comma 19, della legge n.<br />
244 del 2007 secondo cui “Le agevolazioni<br />
fi scali di cui al comma 17<br />
spettano a condizione che il costo<br />
della relativa manodopera sia evidenziato<br />
in fattura.” Il citato comma<br />
17 ha esteso agli anni dal 2008<br />
al <strong>2012</strong> (estensione poi limitata al<br />
2011 dall’art. 4 del DL n. 201 del<br />
2011) le agevolazioni relative:<br />
di Motta Bruno & C snc<br />
20038 SEREGNO - Via Stoccolma, 6/8<br />
Tel. 0362.235.138 - Fax 0362.328.374<br />
www.magniemottaspurghi.it<br />
info@magniemotta.191.it SISTEMA<br />
QUALITA’ CERTIFICATO<br />
UNI EN ISO 9001: 2000
a) agli interventi di recupero del patrimonio<br />
edilizio (di cui all’articolo<br />
2, comma 5, della legge 27 dicembre<br />
2002, n. 289);<br />
b) agli interventi di restauro e risanamento<br />
conservativo e di ristrutturazione<br />
edilizia riguardanti interi<br />
fabbricati eseguiti dal 1 gennaio<br />
2008 al 31 dicembre <strong>2012</strong> da imprese<br />
di costruzione o ristrutturazione<br />
immobiliare e da cooperative<br />
edilizie, che provvedano alla successiva<br />
alienazione o assegnazione<br />
dell’immobile entro il 30 giugno<br />
2013 (di cui all’articolo 9, comma<br />
2, della legge 28 dicembre 2011,<br />
n.448).In altri termini, il DL n. 70<br />
del 2011 ha soppresso l’obbligo di<br />
indicare nella fattura in maniera<br />
distinta il costo della manodopera<br />
utilizzata per i richiamati interventi<br />
di recupero del patrimonio edilizio,<br />
prima posto come condizione per la<br />
fruizione delle relative detrazioni.<br />
Detta soppressione ha effetto anche<br />
per gli interventi di riqualifi cazione<br />
energetica degli edifi ci (cfr. circolare<br />
n. 36/E del 31 maggio 2007).<br />
Si ritiene che la soppressione della<br />
condizione della separata indicazione<br />
della manodopera nella fattura<br />
abbia effetto sia per le spese<br />
sostenute nel 2011, ma in data antecedente<br />
al 14 maggio 2011, data<br />
di entrata in vigore del DL n. 70 del<br />
2011, sia per quelle sostenute negli<br />
anni precedenti, considerata la sostanziale<br />
riferibilità della soppressione<br />
dell’obbligo in esame alla<br />
fattispecie di cui all’art. 3, comma<br />
2, del d.lgs. n. 472 del 1997 (c.d.<br />
principio del favor rei).<br />
Si fa presente, per completezza,<br />
che la separata indicazione del costo<br />
della manodopera in fattura non<br />
è richiesta neanche per gli interventi<br />
agevolabili in base al nuovo art.<br />
16-bis del TUIR introdotto dall’art.<br />
4 del DL 201 del 2011.<br />
1.4 Esibizione della documentazione<br />
per lavori su parti comuni<br />
Tasse e guai<br />
D. Si chiede conferma che anche<br />
a seguito dell’entrata in vigore<br />
delle modifi che introdotte dal DL<br />
n. 70 del 2011 è suffi ciente per il<br />
singolo condomino esibire in sede<br />
di controllo la sola certifi cazione<br />
o attestazione dell’amministratore<br />
di condominio che dichiari di aver<br />
adempiuto a tutti gli obblighi previsti<br />
per fruire della detrazione del<br />
41 o 36 per cento, con l’indicazione<br />
della somma spettante, in quanto la<br />
restante documentazione è nel solo<br />
possesso dell’amministratore. La<br />
suddetta certifi cazione dovrebbe<br />
essere suffi ciente per consentire di<br />
fruire della detrazione senza necessità<br />
di esibire al CAF copia di tutta<br />
la documentazione conservata in<br />
originale dall’amministratore.<br />
R. Anche a seguito delle modifi che<br />
introdotte dal DL n. 70 del 2011,<br />
nell’ipotesi di interventi sulle parti<br />
comuni di edifi ci residenziali, vale<br />
quanto precisato con circolare del<br />
1° giugno 1999, n. 122/E, al par.<br />
4.6, per cui il condomino potrà<br />
fruire della detrazione in esame,<br />
se in possesso della certifi cazione<br />
dell’amministratore del condominio<br />
che attesti di aver adempiuto a<br />
tutti gli obblighi previsti ai fi ni della<br />
detrazione, di essere in possesso<br />
della documentazione originale e la<br />
somma di cui il contribuente può<br />
tenere conto ai fi ni della detrazione<br />
(cfr. anche le istruzioni al modello<br />
di dichiarazione UNICO/<strong>2012</strong><br />
e 730/<strong>2012</strong>). È necessario, inoltre,<br />
che l’amministratore conservi tutta<br />
la documentazione originale, così<br />
come individuata dal Provvedimento<br />
del Direttore dell’Agenzia del 2<br />
novembre 2011 al fi ne di esibirla a<br />
richiesta degli uffi ci. In tali ipotesi,<br />
nella dichiarazione dei redditi<br />
(mod. 730/<strong>2012</strong> – UNICO/<strong>2012</strong>)<br />
i singoli condomini devono limitarsi<br />
ad indicare il codice fi scale<br />
del condominio, senza riportare i<br />
dati catastali identifi cativi dell’im-<br />
l’amministratore<br />
mobile. Tali dati saranno indicati<br />
dall’amministratore di condominio<br />
nel quadro AC concernente le comunicazioni<br />
dell’amministratore<br />
del condominio, da allegare alla<br />
propria dichiarazione dei redditi<br />
ovvero, in caso di esenzione da tale<br />
obbligo o di utilizzo del modello<br />
730, da presentare unitamente al<br />
frontespizio del modello Unico PF<br />
della propria dichiarazione dei redditi.<br />
1.5 Titolo abilitativo ai lavori e<br />
dichiarazione sostitutiva<br />
D. A seguito dell’emanazione<br />
del Provvedimento del Direttore<br />
dell’Agenzia delle entrate n.<br />
149646 del 2 novembre 2011, si<br />
chiede di conoscere se la prevista<br />
dichiarazione sostitutiva di cui al<br />
punto 1 del Provvedimento, in cui è<br />
richiesta l’indicazione della data di<br />
inizio lavori, individui un obbligo<br />
generalizzato sostitutivo della precedente<br />
“abolita” comunicazione.<br />
R. Con Provvedimento del Direttore<br />
dell’Agenzia delle Entrate n.<br />
149646 del 2 novembre 2011 sono<br />
stati individuati i documenti che i<br />
contribuenti devono conservare e<br />
presentare, a richiesta degli Uffi ci,<br />
per la fruizione delle detrazioni per<br />
interventi di recupero del patrimonio<br />
edilizio di cui all’art. 1 della<br />
legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al<br />
punto 1 sono richieste “Le abilitazioni<br />
amministrative richieste dalla<br />
vigente legislazione edilizia in relazione<br />
alla tipologia di lavori da<br />
realizzare (Concessione, autorizzazione<br />
o comunicazione di inizio<br />
lavori)”. Solo nel caso in cui la<br />
normativa edilizia applicabile non<br />
preveda alcun titolo abilitativo per<br />
la realizzazione di interventi di ristrutturazione<br />
edilizia agevolati<br />
dalla normativa fi scale è richiesta la<br />
“dichiarazione sostitutiva dell’atto<br />
di notorietà, resa ai sensi dell’art.<br />
47 del Decreto del Presidente della<br />
Repubblica 28 dicembre 2000,<br />
59
n. 445, in cui sia indicata la data<br />
di inizio dei lavori ed attestata la<br />
circostanza che gli interventi di ristrutturazione<br />
edilizia posti in essere<br />
rientrano tra quelli agevolabili,<br />
pure se i medesimi non necessitano<br />
di alcun titolo abilitativo, ai sensi<br />
della normativa edilizia vigente”.<br />
1.6 Fruizione della detrazione del<br />
36% e vendita dell’immobile<br />
D. In caso di vendita dell’immobile<br />
oggetto degli interventi di recupero<br />
del patrimonio edilizio si chiede se<br />
il diritto a fruire della detrazione, in<br />
assenza di specifi che clausole contrattuali,<br />
si trasferisce all’acquirente<br />
o resta in capo al venditore.<br />
R. I commi 12-bis e 12-ter dell’art.<br />
2 del decreto-legge n. 138 del 2011,<br />
introdotti in sede di conversione in<br />
legge del decreto, intervengono sulla<br />
disciplina della detrazione del 36<br />
per cento prevista, per gli interventi<br />
di recupero del patrimonio edilizio,<br />
dall’art. 1 della legge n. 449 del<br />
1997, modifi cando le disposizioni<br />
che individuano i soggetti cui compete<br />
la fruizione della detrazione in<br />
caso di vendita e, più in generale,<br />
in caso di trasferimento per atto tra<br />
vivi dell’unità immobiliare sulla<br />
quale sono stati effettuati interventi<br />
agevolabili (art. 1, comma 7, della<br />
legge n. 449 del 1997, e art. 2, comma<br />
5, terzo periodo, della legge n.<br />
289 del 2002).<br />
In base alla previgente disciplina, la<br />
detrazione non utilizzata in tutto o<br />
in parte dal venditore spettava per i<br />
rimanenti periodi d’imposta all’acquirente<br />
persona fi sica dell’unità<br />
immobiliare. In base alla disciplina<br />
applicabile dal 17 settembre 2011,<br />
data di entrata in vigore della legge<br />
di conversione n. 148 del 2011, in<br />
caso di vendita dell’unità immobiliare<br />
sulla quale sono stati realizzati<br />
gli interventi agevolabili, le detrazioni<br />
“possono essere utilizzate dal<br />
venditore oppure possono essere<br />
trasferite per i rimanenti periodi di<br />
60<br />
Tasse e guai<br />
imposta… all’acquirente persona<br />
fi sica dell’unità immobiliare”.<br />
In assenza di specifi che indicazioni<br />
nell’atto di trasferimento si ritiene<br />
che le detrazioni residue competano<br />
all’acquirente conformemente<br />
alla disciplina previgente. Depone<br />
in tal senso anche il comma 8<br />
dell’art. 16-bis del TUIR, inserito<br />
ad opera dell’articolo 4 del DL<br />
n. 201 del 2011 che, a partire dal<br />
<strong>2012</strong>, ha reso strutturale la detrazione<br />
in esame, secondo cui “In<br />
caso di vendita dell’unità immobiliare<br />
sulla quale sono stati realizzati<br />
gli interventi … la detrazione non<br />
utilizzata in tutto o in parte è trasferita<br />
per i rimanenti periodi di imposta,<br />
salvo diverso accordo delle<br />
parti, all’acquirente persona fi sica<br />
dell’unità immobiliare”.<br />
Si precisa che i commi in esame non<br />
incidono su altri profi li dell’agevolazione<br />
in esame. Si confermano<br />
quindi i chiarimenti già forniti con<br />
la circolare del 24 febbraio 1998, n.<br />
57 del Ministero delle Finanze con<br />
la quale si è precisato che benché<br />
il legislatore abbia utilizzato il termine<br />
“vendita” (non oggetto di modifi<br />
ca) la detrazione trova applicazione<br />
in tutte le ipotesi in cui si ha<br />
una cessione dell’immobile, anche<br />
nelle cessioni a titolo gratuito.<br />
Nell’ipotesi, invece, di trasferimento<br />
mortis causa dell’immobile oggetto<br />
di interventi di recupero del<br />
patrimonio edilizio, resta invariato<br />
per gli eredi il diritto a godere delle<br />
quote residue della detrazione, purché<br />
conservino la detenzione materiale<br />
e diretta dell’immobile, come<br />
previsto dal quarto periodo dell’art.<br />
2, comma 5, della legge n. 289 del<br />
2002, non modifi cato dal decretolegge<br />
n. 138 del 2011.<br />
1.7 Fruizione della detrazione del<br />
55% e vendita dell’immobile<br />
D. Si chiede se le disposizioni riguardanti<br />
il trasferimento della detrazione<br />
del 36% per interventi di<br />
l’amministratore<br />
recupero del patrimonio edilizio in<br />
caso vendita dell’immobile si applichino<br />
anche alla detrazione del<br />
55% per interventi di riqualifi cazione<br />
energetica?<br />
R. L’art. 1 della legge n. 296 del<br />
2006, introduttivo dell’agevolazione<br />
per gli interventi di riqualifi<br />
cazione energetica degli edifi ci,<br />
prevede al comma 348 che la detrazione<br />
sia “concessa con le modalità<br />
di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre<br />
1997, n. 449, e successive<br />
modifi cazioni, e alle relative norme<br />
di attuazione previste dal regolamento<br />
di cui al decreto del ministro<br />
delle Finanze 18 febbraio 1998, n.<br />
41”, ossia con le modalità previste<br />
per l’agevolazione per interventi di<br />
recupero del patrimonio edilizio.<br />
Con circolare n. 36/E del 31 maggio<br />
2007 è stato chiarito che in relazione<br />
alla variazione della titolarità<br />
dell’immobile durante il periodo<br />
di godimento dell’agevolazione, in<br />
assenza di precise indicazioni rinvenibili<br />
nel decreto attuativo del 19<br />
febbraio 2008, si rinviava alla prassi<br />
normativa relativa alle detrazioni<br />
per le ristrutturazioni edilizie.<br />
Successivamente, il DM di attuazione<br />
del 19 febbraio 2007 (nella<br />
formulazione risultante dalle modifi<br />
che apportate dal D.M. 7 aprile<br />
2008) ha previsto all’art. 9-bis che<br />
“in caso di trasferimento per atto<br />
tra vivi dell’unità immobiliare residenziale<br />
sulla quale sono stati realizzati<br />
gli interventi di cui all’art. 1,<br />
commi da 2 a 5, le relative detrazioni<br />
non utilizzate in tutto o in parte<br />
dal cedente spettano, per i rimanenti<br />
periodi d’imposta, all’acquirente<br />
persona fi sica dell’unità immobiliare”.<br />
Al riguardo, sebbene il richiamato<br />
art. 9-bis del DM del 19 febbraio<br />
2007 non sia stato espressamene<br />
modifi cato, tenendo conto della<br />
gerarchia delle fonti, si ritiene prevalente<br />
il rinvio operato dal comma
348 dell’art. 1 della legge n. 296 del<br />
2006 alle “modalità di cui all’art. 1<br />
della legge 27 dicembre 1997, n.<br />
449, e successive modifi cazioni”,<br />
ossia alle disposizioni riguardanti<br />
la detrazione per interventi di recupero<br />
del patrimonio edilizio. Conseguentemente,<br />
i commi 12-bis e<br />
12-ter dell’art. 2 del decreto-legge<br />
n. 138 del 2011 sono applicabili<br />
anche agli atti di trasferimento tra<br />
vivi delle unità immobiliari sulle<br />
quali sono stati effettuati interventi<br />
di riqualifi cazione energetica agevolabili.<br />
È così mantenuta, anche dopo la<br />
modifi ca normativa descritta, la<br />
simmetria tra le modalità applicative<br />
delle due agevolazioni fi scali.<br />
1.8 Verifi ca della proprietà al 31<br />
dicembre<br />
D. L’art. 16-bis del TUIR ha introdotto<br />
a regime la detrazione<br />
dall’imposta lorda sui redditi delle<br />
persone fi siche pari al 36 per cento<br />
delle spese sostenute per gli interventi<br />
di recupero del patrimonio<br />
edilizio. Si chiede di conoscere se<br />
nell’ipotesi di alienazione dell’immobile,<br />
siano ancora attuali i chiarimenti<br />
contenuti nella circolare<br />
12 maggio 2000, n. 95/E (punto<br />
2.1.14), con i quali si stabiliva il<br />
diritto a detrarre la rata relativa<br />
all’anno del passaggio di proprietà,<br />
in capo al contribuente che risultava<br />
proprietario al 31/12 dell’anno<br />
del trasferimento.<br />
R. Come chiarito al par. 1.6 dal 17<br />
settembre 2011, in caso di vendita<br />
dell’unità immobiliare oggetto degli<br />
interventi di recupero del patrimonio<br />
edilizio, le parti possono stabilire<br />
a chi di esse competa la fruizione<br />
della detrazione residua; in<br />
assenza di indicazioni nell’atto di<br />
vendita, la detrazione residua non<br />
utilizzata si trasferisce per intero al<br />
soggetto acquirente. Pertanto, per<br />
le cessioni di immobili intervenute<br />
a decorrere dal 17 settembre 2011<br />
Tasse e guai<br />
occorre verifi care se nel relativo<br />
atto è presente un accordo volto a<br />
mantenere la fruizione delle quote<br />
residue di detrazione non utilizzate<br />
in capo al cedente.<br />
Si precisa che la quota detraibile<br />
nell’anno di trasferimento dell’immobile<br />
spetta per intero al contribuente<br />
titolare del diritto a fruire<br />
della detrazione residua in base<br />
alle indicazioni in precedenza date.<br />
Ad esempio, se in un contratto di<br />
compravendita di un immobile<br />
del 5 dicembre 2011 è prevista la<br />
clausola diretta a mantenere la detrazione<br />
residua in capo al cedente,<br />
quest’ultimo fruirà dell’intera quota<br />
della detrazione riferita al 2011.<br />
1.9 Ristrutturazione della fognatura<br />
– Bonifi ca del terreno<br />
D. un condominio ha effettuato nel<br />
corso del 2011 lavori di ristrutturazione<br />
ch hanno interessato le reti<br />
fognarie. Si chiede se la detrazione<br />
d’imposta prevista dall’art. 1<br />
L.449/97 possa essere fruita, oltre<br />
che per le spese di ristrutturazione<br />
relative alla fognatura, anche<br />
per le spese impreviste sostenute,<br />
nell’ambito del medesimo intervento,<br />
per la bonifi ca del terreno<br />
con la rimozione di rifi uti speciali<br />
pericolosi, dal momento che la rimozione<br />
è indispensabile per la<br />
prosecuzione dei lavori.<br />
R. Con risoluzione 11 novembre<br />
2002, n. 350, è stato precisato che<br />
nell’ambito dei lavori per la realizzazione<br />
e l’integrazione dei<br />
servizi igienico-sanitari possono<br />
essere compresi anche quelli relativi<br />
alla costruzione o il rifacimento<br />
dell’impianto idrico-fognario fi no<br />
alla rete pubblica,realizzati con<br />
opere interne o esterne,in quanto si<br />
tratta di lavori che presentano le caratteristiche<br />
proprie degli interventi<br />
di manutenzione straordinaria, da<br />
considerare riferiti,come chiarito<br />
con la circolare n. 57 del 1998,<br />
agli “interventi,anche di carattere<br />
l’amministratore<br />
innovativo, di natura edilizia ed<br />
impiantistica,fi nalizzati a mantenere<br />
in effi cienza ed adeguare all’uso<br />
corrente l’edifi cio e le singole unità<br />
immobiliari, con il rispetto della<br />
superfi cie, della volumetria e della<br />
destinazione d’uso”. I lavori di bonifi<br />
ca del suolo su cui sorge l’edifi<br />
cio, seppur effettuati su parti comuni<br />
dell’edifi cio ai sensi dell’art.<br />
1117 del codice civile, non possono<br />
– di per sé – fruire dell’agevolazione<br />
prevista dalla citata legge n.<br />
449 del 1997 in quanto non riconducibili<br />
ad alcuno degli interventi<br />
edilizi previsti dalle lettere a),b), c)<br />
e d), dell’art. 31 della Legge 27 dicembre<br />
2002, n.289,art. 2 comma 5<br />
ha esteso l’agevolazione in esame<br />
ai soli interventi di bonifi ca dell’amianto<br />
(ora oggetto della lett. 1 del<br />
comma 1 dell’art. 16 bis del TUIR)<br />
costituendo solo per tale dipo di<br />
bonifi ca una categoria a parte che<br />
risulta agevolabile indipendentemente<br />
dalla classifi cazione tra gli<br />
interventi di manutenzione ordinaria,<br />
straordinaria, restauro e risanamento<br />
conservativo o ristrutturazione<br />
edilizia.<br />
La scrivente, comunque, ha riconosciuto<br />
ricomprese negli interventi<br />
agevolabili, tra l’altro, la progettazione<br />
dei lavori, le perizie e sopralluoghi<br />
nonché gli eventuali costi<br />
strettamente collegati alla realizzazione<br />
degli interventi (cfr. circolari<br />
24 febbraio 1998, n. 57 e 11 maggio<br />
1998 n. 121, nonché risoluzione<br />
18 agosto 2009 n. 229).<br />
Ciò premesso, si ritiene che le spese<br />
sostenute per i lavori di bonifi ca<br />
del terreno possono essere riconosciute<br />
solo se indispensabili per<br />
la realizzazione dell’intervento di<br />
“ristrutturazione delle fognature”<br />
oggetto dell’agevolazione e nei limiti<br />
della parte della spesa strettamente<br />
necessaria per la realizzazione<br />
dell’intervento agevolato. Alle<br />
condizioni descritte, infatti, si rav-<br />
61
visa lo stretto collegamento e l’accessorietà<br />
rispetto alla realizzazione<br />
degli interventi agevolabili che<br />
consente, come precedentemente<br />
specifi cato, il riconoscimento dei<br />
relativi costi. Fermo restando il rispetto<br />
delle disposizioni in materia<br />
ambientale, la sussistenza del carattere<br />
di indispensabilità dei lavori<br />
di bonifi ca e l’individuazione della<br />
parte di spesa da considerare strettamente<br />
necessaria dovranno risultare<br />
da rigorose valutazioni tecniche<br />
fondate su elementi oggettivi.<br />
Circolare 20/e del 4 <strong>Giugno</strong> <strong>2012</strong><br />
CEDOLARE SECCA SUGLI<br />
AFFITTI<br />
1. Revoca dell’Opzione<br />
D. Il punto 2.2 del provvedimento<br />
del 7 aprile 2011 stabilisce che<br />
il locatore ha la facoltà di revocare<br />
l’opzione in ciascuna annualità<br />
contrattuale successiva a quella in<br />
cui questa è stata esercitata, demandando<br />
a un provvedimento del Di-<br />
62<br />
Tasse e guai<br />
rettore dell’Agenzia delle entrate la<br />
defi nizione delle relative modalità.<br />
Nelle more dell’adozione del provvedimento<br />
si chiede di conoscere le<br />
modalità di revoca dell’opzione per<br />
la cedolare secca già esercitata.<br />
R. Nelle more dell’adozione del<br />
provvedimento di defi nizione delle<br />
modalità di revoca dell’opzione<br />
della cedolare secca precedentemente<br />
esercitata, l’Uffi cio può considerare<br />
valida la revoca effettuata<br />
in carta libera, debitamente sottoscritta<br />
e contenente i dati necessari<br />
all’identifi cazione del contratto e<br />
delle parti, o quella effettuata con il<br />
modello 69 utilizzato come schema<br />
di richiesta della revoca.<br />
L’art. 3, comma 11, del decreto<br />
legislativo n. 23 del 2011 prevede<br />
che l’opzione per la cedolare secca<br />
non ha effetto se di essa il locatore<br />
non ha dato preventiva comunicazione<br />
al conduttore. Pur non<br />
essendo formalmente prevista alcuna<br />
forma di comunicazione della<br />
revoca dell’opzione già esercitata,<br />
è comunque opportuno che il loca-<br />
Aiuola Più Bella - piazza del Duomo<br />
l’amministratore<br />
tore comunichi la revoca esercitata<br />
al conduttore, responsabile solidale<br />
del pagamento dell’imposta di registro.<br />
Detta comunicazione, peraltro,<br />
corrisponde anche a un interesse<br />
del locatore perché a decorrere<br />
dall’annualità della revoca viene<br />
meno la rinuncia agli aggiornamenti<br />
del canone di locazione.<br />
2. Periodo transitorio 2011 – Comunicazione<br />
al conduttore – acconti<br />
e ravvedimento operoso<br />
D. Tenuto conto che l’anno 2011<br />
rappresenta il primo anno di applicazione<br />
della “cedolare secca”<br />
e che, ai fi ni della scelta della modalità<br />
di tassazione dei redditi derivanti<br />
dagli immobili ad uso abitativo<br />
relativi a contratti già registrati<br />
o prorogati al 7 aprile 2011, il provvedimento<br />
prevede che il locatore<br />
può applicare la cedolare secca in<br />
sede di dichiarazione dei redditi da<br />
presentare nell’anno <strong>2012</strong> per i redditi<br />
2011, si chiede se sia comunque<br />
possibile inviare la comunicazione<br />
al conduttore entro la presentazione<br />
della dichiarazione dei redditi.
R. In base all’art. 3, comma 11, del<br />
decreto legislativo n. 23 del 2011<br />
l’opzione per la cedolare secca non<br />
ha effetto se di essa il locatore non<br />
ha dato preventiva comunicazione<br />
al conduttore con lettera raccomandata,<br />
con la quale rinuncia ad esercitare<br />
la facoltà di chiedere l’aggiornamento<br />
del canone a qualsiasi<br />
titolo.<br />
Al riguardo, considerato il particolare<br />
regime transitorio previsto<br />
dal provvedimento del direttore<br />
dell’Agenzia delle entrate del 7<br />
aprile 2011 con riguardo ai casi in<br />
cui il locatore può avvalersi della<br />
cedolare secca per l’annualità decorrente<br />
dal 2011 direttamente in<br />
sede di dichiarazione dei redditi<br />
da presentare nel <strong>2012</strong> (contratti<br />
di locazione in corso alla data del<br />
7 aprile 2011, per i quali è già stata<br />
eseguita la registrazione e per i<br />
contratti prorogati per i quali è già<br />
stato effettuato il relativo pagamento<br />
- cfr. circolare n. 26/E del 2011,<br />
par. 8.1.1), la lettera raccomandata<br />
con cui il locatore comunica al<br />
conduttore la rinuncia all’aggiornamento<br />
del canone a qualsiasi titolo<br />
deve ritenersi tempestiva se inviata<br />
entro il 1° ottobre <strong>2012</strong>, termine di<br />
presentazione della dichiarazione<br />
dei redditi 2011 (da osservare anche<br />
nell’ipotesi in cui il locatore<br />
presenti il modello 730).<br />
Rimangono comunque fermi gli altri<br />
presupposti di applicazione della<br />
cedolare secca e i conseguenti obblighi<br />
dichiarativi e di versamento,<br />
anche dell’acconto.<br />
Ciò presuppone, in particolare, che<br />
per le annualità interessate (che terminano<br />
nel 2011 e/o che decorrono<br />
dal 2011) il locatore non abbia applicato<br />
l’aggiornamento del canone<br />
e abbia versato l’acconto se dovuto.<br />
Qualora l’aggiornamento del canone<br />
sia stato applicato, si ricorda che<br />
– per quanto già precisato con circolare<br />
n. 26 del 2011 – sulla base<br />
Tasse e guai<br />
della comunicazione di rinuncia il<br />
locatore non può percepire dal conduttore<br />
gli aggiornamenti dei canoni<br />
e questi, se già percepiti, devono<br />
essere restituiti.<br />
Per quanto riguarda l’acconto, si<br />
ritiene che l’omesso versamento<br />
dell’acconto della cedolare secca<br />
per l’anno 2011 alle date previste<br />
non precluda la possibilità di assoggettare<br />
i canoni di locazione ad<br />
imposta sostitutiva. Il contribuente<br />
interessato può avvalersi a tal fi ne<br />
dell’istituto del ravvedimento c.d.<br />
operoso di cui all’articolo 13 del<br />
d.lgs. n. 472 del 1997, applicabile<br />
alla cedolare secca per effetto del<br />
rinvio operato dall’articolo 3 del<br />
d.lgs. n. 23 del 2011 alle disposizioni<br />
in materia di imposte sui redditi<br />
per regolarizzare gli omessi versamenti,<br />
effettuando il pagamento<br />
delle imposte dovute, unitamente<br />
agli interessi e la sanzione nella misura<br />
ridotta stabilita dal citato articolo<br />
13 del d.lgs. n. 472 del 1997.<br />
A tal fi ne devono essere utilizzati i<br />
codici tributo “1992”, denominato<br />
“Interessi sul ravvedimento - Imposte<br />
sostitutive”, e “8913”, denominato<br />
“Sanzioni pecuniarie imposte<br />
sostitutive delle imposte sui redditi”.<br />
Si ricorda che l’imposta di registro<br />
versata non può essere restituita,<br />
stante il disposto dell’art. 3, comma<br />
4, del d.lgs. n. 23 del 2011 secondo<br />
cui, in caso di opzione “non si fa<br />
luogo al rimborso delle imposte di<br />
bollo e di registro eventualmente<br />
già pagate”.<br />
Nell’ipotesi in cui il contribuente<br />
abbia tenuto conto del reddito derivante<br />
dalla locazione dell’immobile<br />
abitativo ai fi ni del versamento<br />
dell’acconto IRPEF 2011, non è<br />
altresì preclusa la possibilità di assoggettare<br />
i canoni di locazione ad<br />
imposta sostitutiva, sempreché ne<br />
ricorrano tutte le condizioni previste,<br />
qualora il contribuente presenti<br />
l’amministratore<br />
istanza per la correzione del codice<br />
tributo indicando l’importo versato<br />
a titolo di acconto IRPEF da considerare<br />
versato a titolo di acconto<br />
per la cedolare secca per il 2011. Il<br />
maggior versamento dell’acconto<br />
IRPEF sarà indicato come acconto<br />
della cedolare secca nel modello<br />
UNICO <strong>2012</strong>.<br />
La medesima soluzione può essere<br />
adottata anche nelle ipotesi in cui<br />
l’acconto IRPEF sia stato trattenuto<br />
e versato nell’ambito dell’assistenza<br />
fi scale. In questo caso, il<br />
maggior versamento dell’acconto<br />
IRPEF sarà indicato come acconto<br />
della cedolare secca nel modello<br />
730/<strong>2012</strong>.<br />
Rimane ferma l’applicazione delle<br />
sanzioni e degli interessi in caso di<br />
carente versamento degli acconti.<br />
Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti<br />
forniti con circolare n. 26 del 2011,<br />
al par. 8.2, in merito al versamento<br />
dell’acconto IRPEF e della cedolare<br />
secca per il 2011.<br />
3. Acconto <strong>2012</strong><br />
D. Per il 2011, primo periodo d’imposta<br />
di applicazione del regime<br />
della cedolare secca, il provvedimento<br />
del 7 aprile 2011 prevede,<br />
al punto 7.1, particolari regole per<br />
il relativo versamento in acconto.<br />
Dato che una situazione analoga a<br />
quella del 2011 si può determinare<br />
ogni qualvolta il contribuente<br />
applichi per la prima volta la cedolare<br />
secca, in quanto il reddito<br />
dell’immobile locato è stato precedentemente<br />
assoggettato ad IRPEF,<br />
si chiede se la citata previsione del<br />
provvedimento trovi comunque<br />
applicazione solo in riferimento al<br />
periodo d’imposta 2011.<br />
R. Il Provvedimento del 7 aprile<br />
2011, al punto 7.2, nel prevedere le<br />
regole applicabili al versamento in<br />
acconto della cedolare secca a partire<br />
dal periodo di imposta <strong>2012</strong>,<br />
stabilisce - tra l’altro - che l’acconto<br />
è pari al 95 per cento dell’impo-<br />
63
sta dovuta a titolo di cedolare secca<br />
per l’anno precedente. Si ricorda<br />
che per effetto del differimento<br />
di 3 punti percentuali previsto dal<br />
comma 2dell’articolo 1 del decreto<br />
del Presidente del Consiglio dei<br />
Ministri del 21 novembre 2011, la<br />
misura dell’acconto per il periodo<br />
di imposta <strong>2012</strong> è ridotta dal 95 per<br />
cento al 92 per cento dell’imposta<br />
dovuta a titolo di cedolare secca per<br />
l’anno precedente (cfr. il comunicato<br />
stampa dell’Agenzia delle entrate<br />
del 25 novembre 2011). Pertanto,<br />
se nell’anno 2011 un contribuente<br />
ha assoggettato all’IRPEF il reddito<br />
dell’immobile locato e intende<br />
esercitare dal <strong>2012</strong> l’opzione per<br />
la cedolare secca per le residue annualità<br />
di durata del contratto non<br />
è tenuto al versamento dell’acconto<br />
della cedolare secca per l’anno<br />
<strong>2012</strong>. Ulteriori chiarimenti sul versamento<br />
dell’acconto per la cedolare<br />
secca a partire dal periodo d’imposta<br />
<strong>2012</strong> sono stati forniti al par.<br />
7 della circolare n. 26 del 2011, cui<br />
si rinvia.<br />
4. Validità della comunicazione al<br />
conduttore inviata nel 2011<br />
D. Si ha il caso di contratti di locazione<br />
in corso al 7 aprile 2011 e<br />
già registrati a tale data, per i quali<br />
l’opzione per l’applicazione della<br />
cedolare secca viene esercitata in<br />
sede di dichiarazione dei redditi<br />
UNICO <strong>2012</strong>. La comunicazione<br />
dell’opzione al conduttore è stata<br />
già inviata entro il termine di versamento<br />
del primo acconto per il<br />
2011 e contiene una formula in cui<br />
la stessa si ritiene valida “fi no a revoca”.<br />
Il locatore può omettere di<br />
inviare una nuova comunicazione<br />
al conduttore per le annualità successive<br />
(dal <strong>2012</strong> in poi), essendo<br />
valida “fi no a revoca” la comunicazione<br />
già inviata?<br />
R. Non è necessario inviare una<br />
nuova comunicazione al conduttore.<br />
In base all’articolo 3, comma<br />
64<br />
Tasse e guai<br />
11, del decreto legislativo n. 23 del<br />
2011, la preventiva comunicazione<br />
al conduttore con cui il locatore<br />
rinuncia ad esercitare la facoltà di<br />
richiedere l’aggiornamento del canone<br />
a qualunque titolo costituisce<br />
una condizione a cui è subordinata<br />
l’effi cacia dell’opzione.<br />
Il provvedimento del 7 aprile 2011<br />
stabilisce che l’opzione vincola il<br />
locatore all’applicazione del regime<br />
della cedolare secca per l’intero<br />
periodo di durata del contratto<br />
o della proroga ovvero per il residuo<br />
periodo di durata del contratto<br />
nel caso di opzione esercitata nelle<br />
annualità successive alla prima<br />
(punto 2.1), con facoltà di revocare<br />
l’opzione in ciascuna annualità<br />
contrattuale successiva a quella in<br />
cui questa è stata esercitata (punto<br />
2.2).<br />
Pertanto, la comunicazione inviata<br />
al conduttore in sede di opzione<br />
per il 2011 esplica i suoi effetti per<br />
tutta la residua durata del contratto,<br />
ovvero fi no a revoca, e non deve<br />
essere nuovamente comunicata al<br />
conduttore.<br />
5. Trasferimento dell’immobile<br />
locato<br />
D. Si chiede se in caso di trasferimento<br />
mortis causa, donazione o<br />
cessione di un fabbricato già locato<br />
il nuovo titolare (erede, donatario,<br />
acquirente) possa, al momento<br />
dell’acquisizione del fabbricato,<br />
esercitare l’opzione per la cedolare<br />
secca o revocare l’opzione formulata<br />
dal precedente proprietario.<br />
Qualora la risposta fosse affermativa<br />
si chiede di conoscere i tempi e<br />
le modalità per l’esercizio dell’opzione<br />
o della revoca.<br />
R. È opportuno premettere che la<br />
cedolare secca è un’imposta sostitutiva<br />
dell’imposta sul reddito delle<br />
persone fi siche e delle relative addizionali,<br />
nonché delle imposte di<br />
registro e di bollo sul contratto di<br />
locazione (nonché delle imposte di<br />
l’amministratore<br />
registro e di bollo sulla risoluzione<br />
e sulle proroghe del contratto di locazione).<br />
L’opzione per la cedolare<br />
secca esercitata dal dante causa in<br />
ipotesi di trasferimento mortis causa<br />
o per atto tra vivi di un immobile<br />
locato cessa di avere effi cacia con il<br />
trasferimento stesso per quanto riguarda<br />
l’imposta sul reddito, mentre<br />
continua ad avere effetto fi no al<br />
termine dell’annualità contrattuale<br />
per l’imposta di registro e di bollo.<br />
Per queste ultime, infatti, vale<br />
la sussistenza del presupposto di<br />
applicazione della cedolare secca<br />
al momento della registrazione del<br />
contratto, della proroga o del versamento<br />
dell’imposta per le annualità<br />
successive, prima del trasferimento<br />
dell’immobile.<br />
Inoltre, il trasferimento mortis causa<br />
o per atto tra vivi della proprietà<br />
di un immobile locato ad uso abitativo<br />
comporta, in linea generale,<br />
la successione o il subentro nella<br />
titolarità del contratto di locazione<br />
senza soluzione dello stesso, dato<br />
che la legge tutela la posizione del<br />
conduttore nelle locazioni ad uso<br />
abitativo.<br />
Non sussistendo l’obbligo di stipulare<br />
un nuovo contratto, i nuovi<br />
titolari potranno optare per la cedolare<br />
secca mediante presentazione<br />
del modello 69 entro l’ordinario<br />
termine di trenta giorni decorrente<br />
dalla data del subentro.<br />
Rimane fermo che il contribuente<br />
subentrante può applicare direttamente<br />
la cedolare secca in sede di<br />
dichiarazione dei redditi nei casi in<br />
cui è consentito:<br />
- per il periodo transitorio, per i<br />
contratti in corso nel 2011, scaduti<br />
ovvero oggetto di risoluzione volontaria<br />
alla data del 7 aprile 2011,<br />
nonché per i contratti in corso alla<br />
stessa data del 7 aprile 2011, per i<br />
quali è già stata eseguita la registrazione<br />
e per i contratti prorogati per<br />
i quali è già stato effettuato il relati-
vo pagamento;<br />
- per i contratti di locazione di immobili,<br />
non formati per atto pubblico<br />
o scrittura privata autentica, di<br />
durata non superiore a trenta giorni<br />
complessivi nell’anno.<br />
6. Comproprietario non risultante<br />
dal contratto di locazione<br />
D. Un contribuente, comproprietario<br />
di un immobile, ha stipulato<br />
solo a proprio nome un contratto di<br />
locazione, senza indicare in atti il<br />
nominativo dell’altro comproprietario.<br />
Quest’ultimo, comunque, ha<br />
sempre indicato nel modello di dichiarazione<br />
il reddito di fabbricato<br />
in ragione della sua quota di proprietà.<br />
Si chiede se il regime della<br />
c.d. cedolare secca possa essere<br />
applicato da tutti i comproprietari<br />
di un immobile, anche qualora il<br />
contratto di locazione sia stato stipulato<br />
solo da alcuni di loro.<br />
R. Nel caso di un immobile in comproprietà,<br />
il contratto di locazione<br />
stipulato dauno solo dei compro-<br />
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prietari esplica effetti anche nei<br />
confronti del comproprietario non<br />
presente in atti che, pertanto, è tenuto<br />
a dichiarare, ai fi ni fi scali, il<br />
relativo reddito fondiario per la<br />
quota a lui imputabile.<br />
A decorrere dall’anno 2011, l’art.<br />
3 del decreto legislativo n. 23 del<br />
2011 ha introdotto la possibilità per<br />
i possessori di immobili abitativi<br />
locati ad uso abitativo (persone fi -<br />
siche titolari del diritto di proprietà<br />
o di altro diritto reale di godimento<br />
di unità immobiliari abitative locate,<br />
che non agiscono nell’esercizio<br />
di un’attività di impresa, o di arti<br />
e professioni) di optare per l’applicazione<br />
della c.d. cedolare secca<br />
sugli affi tti. Secondo tale regime di<br />
tassazione, il canone di locazione<br />
di detti immobili può essere assoggettato<br />
ad un’imposta sostitutiva<br />
dell’IRPEF e delle relative addizionali<br />
sul reddito fondiario prodotto<br />
dall’immobile locato, nonché delle<br />
imposte di registro e di bollo dovu-<br />
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<br />
l’amministratore<br />
<br />
<br />
te sul contratto di locazione.<br />
Ne consegue che anche il comproprietario<br />
non indicato nel contratto<br />
di locazione ha la possibilità di<br />
optare, in sostituzione dell’IRPEF,<br />
per la cedolare secca.<br />
Al di fuori delle ipotesi in cui è<br />
consentito applicare direttamente<br />
la cedolare secca in sede di dichiarazione<br />
dei redditi relativa al periodo<br />
d’imposta nel quale è prodotto<br />
il reddito (cfr. circolare n. 26 del<br />
2011), i comproprietari dovranno<br />
esercitare l’opzione utilizzando i<br />
modelli previsti. Se l’altro comproprietario<br />
ha già esercitato l’opzione,<br />
il comproprietario non risultante<br />
in atti che intende optare per<br />
la cedolare secca dovrà produrre<br />
all’Uffi cio territorialmente competente<br />
il modello 69, selezionando<br />
l’opzione per la cedolare secca, allegando<br />
documentazione attestante<br />
il titolo di comproprietario.<br />
Resta fermo che anche il locatore<br />
non indicato in atti è tenuto, tra<br />
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65
l’altro, a comunicare preventivamente<br />
al conduttore, tramite lettera<br />
raccomandata, la scelta per il regime<br />
della cedolare secca con la conseguente<br />
rinuncia ad esercitare la<br />
facoltà di chiedere l’aggiornamento<br />
del canone a qualsiasi titolo.<br />
7. Fondo patrimoniale<br />
D. Un contribuente fa presente di<br />
aver costituito, in data 16 marzo<br />
1999, insieme al coniuge, un fondo<br />
patrimoniale ai sensi degli articoli<br />
167 e seguenti del codice civile,<br />
destinando allo specifi co scopo alcune<br />
unità immobiliari di esclusiva<br />
proprietà del coniuge (civili abitazioni<br />
e pertinenze), attualmente<br />
in parte locate. L’amministrazione<br />
dei beni è regolata conformemente<br />
all’art. 180 del codice civile. Chiede<br />
di conoscere se il coniuge non<br />
proprietario possa optare per il regime<br />
fi scale della cedolare secca<br />
per la metà dei canoni di locazione<br />
che gli vengono attribuiti, derivanti<br />
dagli immobili conferiti nel fondo<br />
patrimoniale. Il contribuente non<br />
possiede i requisiti soggettivi previsti<br />
dal comma 1 dell’art. 3 del<br />
decreto legislativo n. 23 del 2011,<br />
ossia non è proprietario o titolare<br />
di alcun diritto reale di godimento<br />
sull’immobile locato, conferito a<br />
suo tempo nel fondo patrimoniale.<br />
R. Ai sensi dell’art. 167, primo<br />
comma, del codice civile ciascuno<br />
o ambedue i coniugi, per atto<br />
pubblico, o un terzo, anche per<br />
testamento, possono costituire un<br />
fondo patrimoniale, destinando determinati<br />
beni, immobili o mobili<br />
iscritti in pubblici registri o titoli di<br />
credito, a far fronte ai bisogni della<br />
famiglia. In base al successivo art.<br />
168, la proprietà dei beni conferiti<br />
spetta ai coniugi, salvo diversa statuizione<br />
nell’atto costitutivo (primo<br />
comma); i frutti dei beni costituenti<br />
il fondo patrimoniale sono impiegati<br />
per i bisogni della famiglia (secondo<br />
comma); l’amministrazione<br />
66<br />
Tasse e guai<br />
dei beni è regolata dalle norme<br />
relative alla amministrazione della<br />
comunione legale di cui all’art. 180<br />
del c.c. (terzo comma).<br />
Nel caso prospettato, l’amministrazione<br />
dei beni è regolata conformemente<br />
a quanto previsto dall’art.<br />
180 del c.c., secondo cui l’amministrazione<br />
dei beni e la rappresentanza<br />
in giudizio per gli atti ad essi<br />
relativi spettano disgiuntamente ad<br />
entrambi i coniugi (primo comma)<br />
e il compimento degli atti eccedenti<br />
l’ordinaria amministrazione,<br />
nonché la stipula dei contratti con<br />
i quali si concedono o si acquistano<br />
diritti personali di godimento e<br />
la rappresentanza in giudizio per le<br />
relative azioni spettano congiuntamente<br />
ad entrambi i coniugi (secondo<br />
comma).<br />
Generalmente il fondo patrimoniale<br />
è considerato un’ipotesi di “patrimonio<br />
di destinazione” in quanto<br />
è vincolato alla funzione di adempimento<br />
e garanzia delle obbligazioni<br />
contratte per fronteggiare i bisogni<br />
della famiglia che è assicurata da<br />
alcune disposizioni che impongono<br />
limitazioni e divieti all’alienazione<br />
discrezionale dei beni che lo compongono<br />
da parte dei coniugi (art.<br />
169 c.c.) e alla espropriabilità da<br />
parte dei creditori (art. 170 c.c.).<br />
Per quanto riguarda il profi lo<br />
dell’imposizione sui redditi, l’art.<br />
4, comma 1, lett. b) del TUIR prevede<br />
che “i redditi dei beni che formano<br />
oggetto del fondo patrimoniale<br />
di cui agli artt.167 e seguenti<br />
del codice civile sono imputati per<br />
metà del loro ammontare netto a<br />
ciascuno dei coniugi”.<br />
La disposizione in questione, tenendo<br />
conto delle particolari regole<br />
dettate dal codice civile per<br />
la gestione dei beni facenti parte<br />
del fondo patrimoniale e per l’imputazione<br />
dei relativi frutti, stabilisce<br />
una disciplina specifi ca di<br />
imputazione dei redditi dei beni<br />
l’amministratore<br />
oggetto del fondo patrimoniale: in<br />
luogo della imputazione secondo<br />
le regole ordinarie, è previsto che<br />
il reddito sia attribuito ex lege in<br />
misura pari ad entrambi i coniugi,<br />
indipendentemente dalla circostanza<br />
che la costituzione del fondo sia<br />
avvenuta con il trasferimento del<br />
diritto di proprietà ovvero con la<br />
riserva di proprietà in capo all’originario<br />
proprietario, e quindi a<br />
prescindere dalla circostanza che<br />
ciascun coniuge sia titolare o meno<br />
di un diritto reale sul bene e dalla<br />
misura cui spetta detto diritto. Detta<br />
disposizione, per il suo carattere<br />
generale, è applicabile anche per<br />
l’imputazione dei redditi derivanti<br />
dalla locazione degli immobili<br />
ad uso abitativo, come nel caso in<br />
questione, che altrimenti concorrerebbero<br />
quali redditi fondiari, in<br />
base all’art. 26 del TUIR, a formare<br />
il reddito complessivo dei soggetti<br />
che possiedono gli immobili a titolo<br />
di proprietà, enfi teusi, usufrutto<br />
o altro diritto reale.<br />
In detto contesto, il regime della<br />
c.d. cedolare secca, introdotto<br />
dall’art. 3 del decreto legislativo n.<br />
23 del 2011, si pone come alternativa<br />
facoltativa rispetto al regime<br />
ordinario di tassazione del reddito<br />
fondiario ai fi ni IRPEF cui può accedere,<br />
su opzione, il proprietario o<br />
il titolare di diritto reale a imposizione<br />
il relativo canone di locazione.<br />
Stante le particolari disposizioni<br />
del codice civile in tema di fondo<br />
patrimoniale, si ritiene che il principio<br />
di imputazione del reddito<br />
disposto in via generale dall’art.<br />
4 del TUIR possa valere anche in<br />
sede di applicazione della cedolare<br />
secca, in considerazione del comune<br />
presupposto impositivo e del<br />
carattere alternativo della cedolare<br />
secca rispetto all’IRPEF, risultando<br />
assorbente del requisito soggettivo<br />
previsto dall’art. 3, comma 1, del
decreto legislativo n. 23 del 2011<br />
concernente la proprietà dell’immobile.<br />
Conseguentemente, si ritiene<br />
che il coniuge non proprietario<br />
possa optare autonomamente<br />
per l’applicazione del regime della<br />
cedolare secca sui canoni di locazione<br />
di immobili ad uso abitativo.<br />
Rimane fermo il rispetto delle altre<br />
condizioni previste dall’art. 3 del<br />
decreto legislativo n. 23 del 2011,<br />
oggetto di chiarimenti nella circolare<br />
n. 26 del 2011.<br />
8. Comunicazione al conduttore<br />
– contratto inferiore a 30 giorni<br />
in un anno<br />
D. Un contribuente è titolare del<br />
diritto di usufrutto su due unità immobiliari<br />
appartenenti, rispettivamente,<br />
alla categoria catastale A8 e<br />
C2 (pertinenza dell’immobile A8)<br />
che concede in locazione ad uso<br />
abitativo nel periodo estivo (case<br />
per vacanze). Gli immobili sono<br />
locati congiuntamente per periodi<br />
settimanali a soggetti non residenti<br />
in Italia. Il periodo di locazione non<br />
eccede le tre settimane consecutive<br />
con il medesimo locatario. Si chiede<br />
di conoscere se, ai fi ni dell’applicazione<br />
della cedolare secca, sia<br />
obbligatorio inviare una apposita<br />
raccomandata a tutti i conduttori<br />
con la quale comunicare l’intenzione<br />
di avvalersi del nuovo regime e<br />
la rinuncia all’aggiornamento del<br />
canone.<br />
R. L’articolo 3 del decreto legislativo<br />
n. 23 del 2011, istitutivo del<br />
regime della cedolare secca, stabilisce<br />
al comma 2 che “... La cedolare<br />
secca può essere applicata<br />
anche ai contratti di locazione per i<br />
quali non sussiste l’obbligo di registrazione”.<br />
Si tratta dei contratti di<br />
locazione di immobili, non formati<br />
per atto pubblico o scrittura privata<br />
autentica, di durata non superiore a<br />
trenta giorni di godimento che sia<br />
locatore di unità immobiliari abitative<br />
locate ad uso abitativo per as-<br />
Tasse e guai<br />
soggettare complessivi nell’anno.<br />
Con circolare n. 26 del 2011 è stato<br />
chiarito che il limite di durata dei<br />
trenta giorni deve essere determinato<br />
computando tutti i rapporti di<br />
locazione di durata anche inferiore<br />
a trenta giorni intercorsi nell’anno<br />
con il medesimo locatario. Se la<br />
durata della locazione, in tal modo<br />
determinata, è inferiore a 30 giorni<br />
nell’anno, è previsto l’obbligo della<br />
registrazione solo in caso d’uso,<br />
ai sensi del combinato disposto<br />
dell’articolo 5 del TUR e dell’articolo<br />
2-bis della tariffa, parte seconda,<br />
allegata allo stesso TUR.<br />
Per tali contratti, per i quali non<br />
sussiste l’obbligo di registrazione<br />
in termine fi sso, il locatore può<br />
applicare la cedolare secca in sede<br />
dichiarazione dei redditi relativa al<br />
periodo di imposta nel quale è prodotto<br />
il reddito. L’opzione esercitata<br />
in sede di dichiarazione dei redditi,<br />
in tal caso, esplica effetti anche<br />
ai fi ni dell’imposta di registro<br />
nell’ipotesi in cui il contribuente<br />
proceda alla registrazione volontaria<br />
o in caso d’uso del contratto.<br />
Per poter benefi ciare del regime<br />
della cedolare secca, in base al<br />
comma 11 dell’art. 3 del decreto<br />
legislativo n. 23 del 2011, il locatore<br />
deve comunicare preventivamente<br />
al conduttore tramite lettera<br />
raccomandata la scelta del regime<br />
alternativo e la conseguente rinuncia<br />
per il corrispondente periodo di<br />
durata dell’opzione ad esercitare la<br />
facoltà di chiedere l’aggiornamento<br />
del canone a qualsiasi titolo.<br />
L’obbligo di inviare la comunicazione<br />
di rinuncia agli aggiornamenti<br />
del canone può essere<br />
escluso nell’ipotesi di contratti di<br />
locazione di durata complessiva<br />
nell’anno inferiore a trenta giorni.<br />
In relazione a tali contratti di breve<br />
durata, per i quali non vige l’obbligo<br />
della registrazione in termine<br />
fi sso, non opera il meccanismo di<br />
l’amministratore<br />
aggiornamento del canone.<br />
9. Comunicazione al conduttore<br />
– Contratti con clausola di<br />
rinuncia agli aggiornamenti del<br />
canone<br />
D. Un contribuente titolare del diritto<br />
di proprietà di un immobile<br />
abitativo intende stipulare un contratto<br />
di locazione per uso abitativo<br />
della durata di quattro anni in cui<br />
è previsto in apposita clausola la<br />
rinuncia all’aggiornamento del canone.<br />
Si chiede di conoscere se, ai<br />
fi ni dell’applicazione della cedolare<br />
secca, sia comunque necessario<br />
inviare l’apposita raccomandata al<br />
conduttore con la quale comunicare<br />
l’intenzione di avvalersi del<br />
nuovo regime e la rinuncia all’aggiornamento<br />
del canone a qualsiasi<br />
titolo.<br />
R. Come già specifi cato, in base al<br />
comma 11 dell’art. 3 del decreto<br />
legislativo n. 23 del 2011, il locatore<br />
deve comunicare preventivamente<br />
al conduttore tramite lettera<br />
raccomandata la scelta del regime<br />
alternativo e la conseguente rinuncia<br />
per il corrispondente periodo di<br />
durata dell’opzione ad esercitare<br />
la facoltà di chiedere l’aggiornamento<br />
del canone a qualsiasi titolo.<br />
Con la circolare n. 26 del 2011, è<br />
stato precisato, con particolare riferimento<br />
all’applicazione del regime<br />
della cedolare secca per l’anno<br />
2011, che per i contratti di locazione<br />
che prevedono espressamente<br />
la rinuncia agli aggiornamenti del<br />
canone non è necessario inviare<br />
al conduttore la comunicazione in<br />
questione. Si ritiene che la medesima<br />
conclusione può essere estesa<br />
anche ai contratti di locazione di<br />
immobili ad uso abitativo che non<br />
rientrano nel regime transitorio del<br />
2011, qualora nel contratto di locazione<br />
sia espressamente prevista la<br />
rinuncia ad esercitare la facoltà di<br />
chiedere l’aggiornamento del canone<br />
a qualsiasi titolo.<br />
67
Coordinatore per la<br />
sicurezza<br />
Nel mio condominio un’impresa<br />
edile deve realizzare aperture di<br />
ventilazione per i box (lavoro eseguito<br />
da ditta “A”); ultimati i lavori,<br />
smantellato il cantiere della ditta<br />
“A”, dopo circa 15 giorni. arriverà la<br />
ditta “B” a posare le griglie di chiusura<br />
delle aperture. In questo caso è<br />
necessario il coordinatore per la sicurezza?<br />
Nel caso in cui non servisse il coordinatore,<br />
per dimostrare a posteriori<br />
che non c’è stata “presenza anche<br />
non contemporanea di due ditte” (e<br />
per non perdere l’agevolazione fi -<br />
scale del 36%) può essere suffi ciente<br />
far indicare in fattura il periodo di<br />
esecuzione dei lavori?<br />
Risponde Cristoforo<br />
Moretti<br />
Dal d.lgs. 81/2008, art.89 comma 1<br />
lettera. b, la defi nizione letterale di<br />
committente: “il soggetto per conto<br />
del quale l’intera opera viene realizzata,<br />
indipendentemente da eventuali<br />
frazionamenti della sua<br />
realizzazione”. L’opera che dovete<br />
realizzare è una sola e ci sono due<br />
imprese, quindi c’è sicuramente<br />
Centro studi<br />
Il Centro Studi risponde<br />
68<br />
l’obbligo di nomina di un coordinatore<br />
per la sicurezza.<br />
.<br />
Quale<br />
documentazione?<br />
Potreste gentilmente farmi sapere<br />
quale documentazione condominiale<br />
dovrebbe avere un amministratore<br />
condominiale. Premesso che<br />
non ho condomini con dipendenti.<br />
In particolar modo avrei bisogno di<br />
sapere l’elenco della documentazione<br />
tecnica, per esempio: Concessione<br />
edilizia, progetti, pratica vigili<br />
del fuoco o dichiarazione masse a<br />
terra.<br />
Quali sono le dichiarazione di conformità<br />
degli impianti obbligatorie?<br />
Ritenete sia necessario avere anche<br />
copia del codice fi scale dei condomini<br />
ed elenco delle visure catastali<br />
di ogni appartamento?<br />
Bisogna avere anche la dichiarazione<br />
della messa a terra? (ex allegato<br />
B Ispel)<br />
Qualora l’ex amministratore o costruttore<br />
non mi dovesse fornire tale<br />
documentazione cosa posso fare?<br />
Risponde Alessandra<br />
Tononi Correale<br />
Attualmente il nostro codice civile<br />
non contempla alcun elenco di<br />
l’amministratore<br />
documenti che l’amministratore<br />
debba acquisire e custodire.<br />
Si tratta di grave carenza del nostro<br />
ordinamento, che la pratica ha<br />
tentato di colmare mediante l’enucleazione<br />
di alcune fondamentali tipologie<br />
di scritture che ovviamente<br />
sono soggette ad integrazioni o a<br />
modifi che in relazione alle diverse<br />
situazioni concrete.<br />
È bene partire dai documenti utili<br />
per la migliore determinazione<br />
dei partecipanti al condominio,<br />
muovendo dall’elenco dei<br />
condomini (cosiddetta anagrafe<br />
condominiale) comprensivo di<br />
quanto sia stato acquisito (rogiti,<br />
ecc.) e ponendo quindi mente a<br />
quanto serva per rilevare i titolari<br />
di altri diritti, come gli usufruttuari.<br />
Il regolamento, le tabelle millesimali,<br />
il libro dei verbali, i contratti<br />
con i fornitori, la polizza d’assicurazione<br />
e tutta quanta la documentazione<br />
contabile, con le quietanze<br />
e con quanto attiene ai rapporti con<br />
il costruttore, costituiscono documentazione<br />
che tradizionalmente si<br />
tende ad acquisire ed a conservare.<br />
Essenziale è la documentazione relativa<br />
alla sistemazione dell’edifi -<br />
cio e dei suoi impianti, a partire dal<br />
titolo edilizio per poi passare alla<br />
documentazione tecnica che concerna<br />
le strutture, le fognature e gli<br />
altri impianti.<br />
Il progetto delle fognature e quelli<br />
delle strutture non servono certo<br />
quotidianamente, ma loro man-
canza si può palesare drammaticamente.<br />
Si pensi alle certifi cazioni degli impianti<br />
ed alla dimostrazione della<br />
loro regolarità: progetti degli impianti<br />
tecnologici, collaudi, certifi -<br />
cazioni e loro allegati, nonché esiti<br />
delle verifi che periodiche.<br />
Si pensi agli impianti termici ed alle<br />
relazioni prescritte dalle speciali<br />
normative.<br />
Un tempo, si sarebbe pensato al<br />
NOP (nulla osta provvisorio per la<br />
normativa per la prevenzione incendi)<br />
al certifi cato defi nitivo, ma<br />
è appena cambiata la normativa e la<br />
terminologia ad essa connessa.<br />
Ancora, si ponga mente agli ascensori,<br />
con la frequente necessità di<br />
disporre del progetti e di quanto attiene<br />
alla loro realizzazione.<br />
Non di rado si impongono anche i<br />
Centro studi<br />
cosiddetti “manuali d’uso”, sempre<br />
in riferimento agli impianti tecnologici,<br />
del resto chi compra un televisore<br />
moderno sa bene quanto serva<br />
il relativo libretto delle istruzioni e<br />
può immaginare quanto siano più<br />
complicati i simmetrici documenti,<br />
relativi ad impianti complessi come<br />
le nostre centrali termiche o gli impianti<br />
comuni del riscaldamento od<br />
anche le “pompe” di diversa natura<br />
e funzione.<br />
L’amministratore che non abbia<br />
competenze tecniche specifi che e<br />
che debba inaugurare la gestione di<br />
un nuovo edifi cio farà bene a rivolgersi<br />
ad un bravissimo tecnico (ingegnere<br />
o geometra) ed non fi darci<br />
del “fai da te” che può anche originare<br />
disavventure.<br />
L’amministratore, buon padre di famiglia<br />
e professionista ad un tempo<br />
Milano - Palazzo Dugnani e Giardini Pubblici Montanelli<br />
l’amministratore<br />
deve curare la conservazione dei<br />
diritti dei condomini e deve anche<br />
tutelare sé stesso.<br />
L’elenco dei documenti potrebbe<br />
andare avanti all’infi nito, ma forse<br />
è meglio raccomandarne la buona<br />
conservazione e l’ordinata conservazione,<br />
in modo tale da non<br />
lasciarsi sfuggire le necessità di adeguamento,<br />
di aggiornamento e di<br />
completamento.<br />
I documenti devono essere completi,<br />
ma devono anche essere conosciuti.<br />
Se ne deve capire l’occulto linguaggio,<br />
affi nché si capisca quanto<br />
manca e quanto occorre acquisire o<br />
rinnovare.<br />
Da anni si parla del “fascicolo del<br />
fabbricato” che non riesce ad affermarsi<br />
soprattutto per la sua complessità,<br />
non certo perché taluno<br />
possa defi nirlo superfl uo.<br />
69
A. Lavoratori dipendenti <br />
FORME<br />
ASSICURATIVE<br />
Operai Impiegati Portieri Pulitori<br />
Totale Dip. Totale Dip. Totale Dip. Totale Dip.<br />
FPLD 33,00 9,19 33,00 9,19 32,30 8,84 33,00 9,19<br />
DS 1,61 - 1,61 - 1,61 - 1,61 -<br />
CUAF 0,68 - 0,68 - 0,68 - 0,68 -<br />
TFR 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 -<br />
MALATTIA 2,44 - - - - - 2,44 -<br />
MATERNITÀ 0,24 - 0,24 - 0,24 - 0,24 -<br />
TOTALE 38,17 9,19 35,73 9,19 35,03 8,84 38,17 9,19<br />
B. Lavoratori parasubordinati (lavoratori a progetto - collaboratori coordinati e continuativi)<br />
Campo di<br />
applicazione<br />
Non iscritti ad<br />
altra forma di<br />
previdenza<br />
obbligatoria<br />
Titolari di<br />
pensione diretta<br />
Iscritti ad altra<br />
forma<br />
di previdenza<br />
obbligatoria o<br />
titolari<br />
di pensione di<br />
reversibilità<br />
Massimale<br />
contributivo<br />
IVS Maternità,<br />
ANF,<br />
Malattia<br />
Totale Contributo<br />
collaboratore<br />
Contributo<br />
committente<br />
96.149,00 27,00 0,72 27,72 9,24 18, 48<br />
96.149,00 18,00 - 18,00 6,00 12, 00<br />
96.149,00 18,00 - 18,00 6, 00<br />
12, 00<br />
C. Associati in partecipazione - Non iscritti ad altre gestioni e non pensionati<br />
C1.<br />
Retribuzione<br />
annua<br />
IVS Maternità,<br />
ANF,<br />
malattia<br />
Totale<br />
contributi<br />
Contributo<br />
associante<br />
Contributo<br />
associato<br />
0 - 96.149,00 27,00 0,72 27,72 15, 25 12, 47<br />
Associati in partecipazione - Iscritti ad altre gestioni o pensionati<br />
Retribuzione<br />
annua<br />
IVS Totale<br />
contributi<br />
Contributo<br />
associante<br />
Contributo<br />
associato<br />
0 - 96.149,00 18,00 18,00 9, 99 8,01<br />
CONTRIBUTI COLF-BADANTI: AGGIORNAMENTO <strong>2012</strong><br />
70<br />
CONTRIBUTI<br />
LAVORATORI<br />
DOMESTICI<br />
Retribuzione Effettiva<br />
Oraria<br />
Le tabelle INPS<br />
Da gennaio a dicembre <strong>2012</strong><br />
Importo Contributivo Orario<br />
Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari<br />
Totale<br />
contributo<br />
orario<br />
Di cui a carico del<br />
lavoratore<br />
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (*)<br />
l’amministratore<br />
Totale<br />
contributo<br />
orario<br />
Di cui a carico del<br />
lavoratore
Retribuzione oraria<br />
effettiva da<br />
€ 0 a € 7,54<br />
Retribuzione oraria<br />
effettiva oltre<br />
€ 7,54 fino a € 9,19<br />
Retribuzione oraria<br />
effettiva oltre € 9,19<br />
Euro 1,40 Euro 0,34 Euro 1,41 Euro 0,33<br />
Euro 1,58 Euro 0,38 Euro 1,59 Euro 0,38<br />
Euro 1,93 Euro 0,46 Euro 1,94 Euro 0,46<br />
Rapporto di lavoro di durata non inferiore alle 24 ore settimanali (*)<br />
TABELLA CALCOLI COSTO DEL LAVORO<br />
RETRIBUZIONE LORDA (1) € A<br />
RATEO 13° (2) € B<br />
________ _ __<br />
Totale € X<br />
ASSENTEISMO (assenze varie quali Malattie, Infortuni,<br />
Permessi non retribuiti, ecc. ipotizzando una media<br />
annua di 6 giorni) (A x 1,67%) da inserire tra (“1” e “2”)<br />
Le tabelle INPS<br />
TABELLE DEI MINIMI RETRIBUTIVI 01/01/<strong>2012</strong><br />
(Art. 36 del CCNL 24/01/2007)<br />
TABELLA - A) - Lavoratori conviventi<br />
LIVELLI VALORI<br />
MENSILI<br />
INDENNITÀ<br />
A 595,36<br />
AS 703,61<br />
B 757,73<br />
BS 811,85<br />
C 865,99<br />
CS 920,11<br />
D 1.082,48 160,07<br />
DS 1.136,60 160,07<br />
TABELLA - C) - Lavoratori non conviventi<br />
(valori orari)<br />
A 4,33<br />
AS 5,10<br />
B 5,42<br />
BS 5,74<br />
C 6,06<br />
CS 6,37<br />
D 7,36<br />
DS 7,68<br />
Euro 1,02 Euro 0,24 Euro 1,02 Euro 0,24<br />
NOTA BENE: Per retribuzione oraria EFFETTIVA s’intende la retribuzione oraria di fatto concordata, PIÙ la tredicesima<br />
mensilità rapportata sempre in misura oraria, PIÙ (nel caso di lavoratrice/tore convivente) il valore convenzionale di vitto ed<br />
alloggio in misura oraria.<br />
(1) il contributo si computa per tutti i lavoratori di cui ai profili A),C)<br />
e D) del vigente CCNL PROPRIETARI DI FABBRICATO<br />
(2) Il contributo si computa solo per i lavoratori di cui al profilo B)<br />
del vigente CCNL PROPRIETARI DI FABBRICATO<br />
(3) determinato l’Importo Utile si deve togliere lo 0,5%, ovvero: (X<br />
moltiplicato 0,5%)<br />
l’amministratore<br />
Contributi INPS<br />
A) per i portieri (x 26,19%) c<br />
A1) addetti alle pulizie (“X” x 28,98%) c 1<br />
Premio INAIL<br />
Per i portieri ed addetti alle pulizie<br />
(“X” x 21,21°°/°°) c 2<br />
CAS.PO (solo per coloro che viene<br />
applicato il CCLN proprietari fabbricato<br />
A) per portieri (1) (“X” x 1,7%)<br />
A1) addetti alle pulizie (2) (“X” x 0,4%) } c 3<br />
___ ________ _<br />
€ Y<br />
T.F.R.: (“X” ovvero (1+2 (3) ) / 13,5) € Z<br />
TOTALE (sommatoria di “X” + “Y” + “Z”)<br />
TABELLA - B) - lavoratori di cui<br />
art. 15 - 2 comma (valori mensili)<br />
B 541,24<br />
BS 568,30<br />
C 627,83<br />
TABELLA - D) - Assistenza notturna<br />
(valori mensili)<br />
AUTOSUFF. NON AUTOSUFF.<br />
BS 933,63<br />
CS - 1.058,12<br />
DS - 1.307,10<br />
TABELLA - E) - Presenza notturna<br />
(valori mensili)<br />
LIVELLO UNICO 625,14<br />
TABELLA - F) - Indennità<br />
(valori giornalieri)<br />
Pranzo e/o colazione 1,81<br />
Cena 1,81<br />
Alloggio 1,57<br />
Totale 5,19<br />
71
Le nostre tabelle<br />
INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI<br />
INDICE GENERALE<br />
VARIAZIONI PERCENTUALI DEL MESE INDICATO RISPETTO ALLO STESSO MESE DELL’ANNO PRECEDENTE<br />
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC<br />
2002 + 2,3 + 2,3 + 2,4 + 2,4 + 2,3 + 2,3 + 2,3 + 2,5 + 2,6 + 2,6 + 2,7 + 2,7<br />
2003 + 2,7 + 2,5 + 2,6 + 2,5 + 2,4 + 2,3 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,4 + 2,4 + 2,3<br />
2004 + 2,0 + 2,2 + 1,9 + 2,0 + 2,1 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 1,8 + 1,7 + 1,7 + 1,7<br />
2005 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,7 + 1,7 + 1,6 + 1,8 + 1,8 + 1,9 + 2,0 + 1,8 + 1,9<br />
2006 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 2,0 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,0 + 1,7 + 1,7 + 1,7<br />
2007 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,4 + 1,4 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 2,0 + 2,3 + 2,6<br />
2008 + 2,9 + 2,9 + 3,3 + 3,3 + 3,5 + 3,8 + 4,0 + 3,9 + 3,7 + 3,4 + 2,6 + 2,0<br />
2009 + 1,5 + 1,5 + 1,0 + 1,0 + 0,7 + 0,4 - 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,2 + 0,7 + 1,0<br />
2010 + 1,3 + 1,3 + 1,5 + 1,6 + 1,5 + 1,3 + 1,7 + 1,5 +1,6 +1,7 +1,7 +1,9<br />
2011 + 2,2 + 2,3 + 2,5 + 2,6 + 2,6 + 2,7 + 2,7 + 2,8 +3,0 +3,2 +3,2 +3,2<br />
<strong>2012</strong> + 3,2 + 3,3 + 3,2 + 3,2 +3,0<br />
72<br />
TABELLA DEL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI<br />
ANNO TASSO<br />
Dal 19/04/1942 al 15/12/1990 5%<br />
Dal 16/12/1990 al 31/12/1996 10%<br />
Dal 01/01/1997 al 31/12/1998 5%<br />
Dal 01/01/1999 al 31/12/2000 2,50%<br />
Dal 01/01/2001 al 31/12/2001 3,50%<br />
Dal 01/01/2002 al 31/12/2003 3%<br />
Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 2,50%<br />
Dal 01/01/2008 al 31/12/2009 3%<br />
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 1%<br />
Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 1,50%<br />
Dal 01/01/<strong>2012</strong> 2,50%<br />
l’amministratore
Le nostre tabelle<br />
INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI<br />
INDICE GENERALE<br />
VARIAZIONI PERCENTUALI DEL MESE INDICATO RISPETTO ALLO STESSO MESE DELL’ANNO PRECEDENTE<br />
ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC<br />
2002 + 2,3 + 2,3 + 2,4 + 2,4 + 2,3 + 2,3 + 2,3 + 2,5 + 2,6 + 2,6 + 2,7 + 2,7<br />
2003 + 2,7 + 2,5 + 2,6 + 2,5 + 2,4 + 2,3 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,4 + 2,4 + 2,3<br />
2004 + 2,0 + 2,2 + 1,9 + 2,0 + 2,1 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 1,8 + 1,7 + 1,7 + 1,7<br />
2005 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,7 + 1,7 + 1,6 + 1,8 + 1,8 + 1,9 + 2,0 + 1,8 + 1,9<br />
2006 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 2,0 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,0 + 1,7 + 1,7 + 1,7<br />
2007 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,4 + 1,4 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 2,0 + 2,3 + 2,6<br />
2008 + 2,9 + 2,9 + 3,3 + 3,3 + 3,5 + 3,8 + 4,0 + 3,9 + 3,7 + 3,4 + 2,6 + 2,0<br />
2009 + 1,5 + 1,5 + 1,0 + 1,0 + 0,7 + 0,4 - 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,2 + 0,7 + 1,0<br />
2010 + 1,3 + 1,3 + 1,5 + 1,6 + 1,5 + 1,3 + 1,7 + 1,5 +1,6 +1,7 +1,7 +1,9<br />
2011 + 2,2 + 2,3 + 2,5 + 2,6 + 2,6 + 2,7 + 2,7 + 2,8 +3,0 +3,2 +3,2 +3,2<br />
<strong>2012</strong> + 3,2 + 3,3 + 3,2 + 3,2 +3,0<br />
72<br />
TABELLA DEL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI<br />
ANNO TASSO<br />
Dal 19/04/1942 al 15/12/1990 5%<br />
Dal 16/12/1990 al 31/12/1996 10%<br />
Dal 01/01/1997 al 31/12/1998 5%<br />
Dal 01/01/1999 al 31/12/2000 2,50%<br />
Dal 01/01/2001 al 31/12/2001 3,50%<br />
Dal 01/01/2002 al 31/12/2003 3%<br />
Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 2,50%<br />
Dal 01/01/2008 al 31/12/2009 3%<br />
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 1%<br />
Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 1,50%<br />
Dal 01/01/<strong>2012</strong> 2,50%<br />
l’amministratore