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Giugno 2012 Numero - Anaci

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Spediz. abbonamento postale70% - Milano<br />

La voce dell’Associazione Amministratori Condominiali Immobiliari - Milano<br />

l’amministratore<br />

INFORMAZIONI PRATICHE PER CONDOMINI E INQUILINI<br />

Vista del Borgo di Monluè, alla periferia est di Milano<br />

ANACI<br />

Anno XXXVII - n. 6 - <strong>Giugno</strong> <strong>2012</strong> - 3 Euro<br />

37° ANNO


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<strong>Anaci</strong>: Consiglio glio Provinciale di Milano<br />

Presidente: Guazzoni Dario<br />

Vice Presidente Vicario: Moritz Carlo<br />

Vice Presidente: Cerrini Carlo<br />

Segretario: Quattrini Gaspari Luciana<br />

Tesoriere: Pasi Paolo<br />

CONSIGLIERI CONSIGLIER PROVINCIALI<br />

Appezzato Ap Appe p zzato Juri ri<br />

Balsamo An Ange Angelo g lo l<br />

Bandiera Bandie ie a Fra Francesco ra r ncesco<br />

Bandiera Ba Band nd ndie iera Umberto<br />

Buonavitacola Buonavitacol ol ola Gi GGiorgio or orgio i<br />

Calvio io Gia Gianfranco ia ianf nfranco<br />

Campagnoli Ca C mpagnoli Alma<br />

Caruso Giu Giuseppe iu iuse se sepp pp ppe<br />

Caruso Leonardo Leonardo<br />

Corazza Corazza Gianfranco Gianfr fr franco<br />

De De Angelis Zucca Anna<br />

Didoni Fabio<br />

Donzelli Luigi Luigi<br />

Organigramma<br />

Nazionale<br />

Presidente: Pr Pres esid idente:<br />

Pietro Membri (Milano)<br />

Segretario: Segretar ario io i :<br />

AAndrea ea Finizio (Roma)<br />

Tesoriere: re:<br />

Gi Gius Giuseppe usep ep e pe Merello (Genova)<br />

ORGANIGRAMMA<br />

OR<br />

REGIONE LOMBARDIA<br />

Presidente: dente:<br />

Claudio Bi Bianchini (MI)<br />

I)<br />

Vice Presidente:<br />

Aldo Moroni (VA)<br />

Segretario:<br />

Monica Rusconi (SO)<br />

Tesoriere:<br />

Francesca Salvetti (BS)<br />

Faini Guido<br />

Frisenna Frisen en PPaolo loo<br />

Grillo G illoo Carmelo<br />

Lionetti Li L onetti Giuseppe<br />

Palmisano Vi Vitantonio nt nio io i<br />

Pasi Pa P si Mauro au auro ro<br />

Pasi Paolo<br />

Ronchi Sil Silvia il ilvi vi v a<br />

Sandrini Sa S nd ndrini Fabio<br />

Sozzi Alfredo<br />

Vanzini Va Vanz nz n in i i Ma MMaurizio urizio<br />

Zoccoli Bruno<br />

ANACI<br />

Associazione oci ci ciaz a ione Nazionale Am Amministratori<br />

Condominiali e IImmobiliari<br />

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LEGALI: lunedì 14,30 ,30 30 3 - 16,00<br />

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venerdì 17,00 - 18,30<br />

Avv. Eugenio Antonio io Cor Correale or o r le<br />

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DEL DE DEL LAVORO: L venerdì nee rdì d 17 17,00 - 18,30<br />

Dott. Vincenzo Di Domenico<br />

FISCALE: FISC SCAL AL A E: venerdì 17,00 - 18 18,30 ,30 3<br />

Dott. Luigi Donzelli<br />

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milano@anaciser


l’amministratore<br />

anno xxxvii<br />

n. 6 - giugno <strong>2012</strong><br />

Notiziario mensile <strong>Anaci</strong> Milano<br />

a diffusione nazionale<br />

Viale Sabotino, 22<br />

20135 Milano<br />

Tel. 02/58.32.21.22<br />

Fax 02/58.32.21.00<br />

Posta elettronica:<br />

anacimilano@anaciservizi.it<br />

Sito internet:<br />

www.anacimilano.it<br />

DIRETTORE RESPONSABILE<br />

Dario Guazzoni<br />

COMITATO DI REDAZIONE<br />

Eugenio Antonio Correale<br />

Marina Figini<br />

Cristoforo Moretti<br />

PUBBLICITÀ E ABBONAMENTI<br />

<strong>Anaci</strong> Milano<br />

Viale Sabotino, 22<br />

20135 Milano<br />

Tel. 02/58.32.21.22<br />

Fax 02/58.32.21.00<br />

STAMPA<br />

Grafiche Casali<br />

20089 Quinto dè Stampi<br />

di Rozzano (Milano)<br />

Viale Isonzo 40/1/2<br />

Tel. 02/8240480<br />

AUTORIZZAZIONE<br />

Tribunale di Milano<br />

376 del 22/12/75<br />

Associato all’Unione<br />

Stampa Periodica Italiana<br />

Copyright - Nessuna parte<br />

del contenuto di questa rivista<br />

può essere pubblicata senza<br />

autorizzazione scritta dell’editore<br />

Sommario<br />

L’AMMINISTRATORE - ANNO 37°<br />

FONDATO NEL 1975<br />

tradizione culturale<br />

DARIO GUAZZONI pag.5<br />

collegamento di locali di proprietà esclusiva<br />

MARINA FIGINI pag.7<br />

il fondo patrimoniale<br />

LAURA GILARDONI pag.9<br />

decreto ingiuntivo nei confronti del condominio<br />

ed esecuzione nei confronti del singolo condomino<br />

ANTONIO SCARPA pag.12<br />

la rappresentanza dell’amministratore (1 parte)<br />

RAFAELE CORONA pag.20<br />

pericoli condominiali<br />

CRISTOFORO MORETTI pag.31<br />

nemmeno il proprietario è automaticamente<br />

responsabile<br />

CRISTOFORO MORETTI pag.33<br />

42° corso di formazione per amministratori<br />

immobiliari anno <strong>2012</strong>-2013 pag.35<br />

condominio, regolamento edilizio e locale adibito<br />

alla raccolta dei rifiuti solidi urbani<br />

MARCO DAL TOSO pag.39<br />

le delegazioni anaci in provincia pag.42<br />

le prestazioni di lavoro “errate”<br />

VINCENZO DI DOMENICO pag.44<br />

sentenze<br />

EUGENIO ANTONIO CORREALE pag.47<br />

lavori e contributi previdenziali<br />

VINCENZO DI DOMENICO pag.51<br />

detrazione d’imposta del 36% per interventi di<br />

recupero del patrimonio edilizio abitativo<br />

CARMEN ROVERE pag.57<br />

il centro studi risponde pag.68<br />

le tabelle inps pag.70<br />

le nostre tabelle pag.72<br />

l’amministratore<br />

3


TRADIZIONE CULTURALE<br />

La tradizione culturale di ANACI, sede<br />

provinciale di Milano, prosegue con la<br />

preparazione del 42° Corso di Formazione<br />

per amministratori immobiliari del quale<br />

in altra pagina de L’AMMINISTRATORE<br />

diamo il calendario completo delle lezioni che<br />

saranno tenute da esperti nelle varie branchie<br />

della proprietà immobiliare: condominio, locazione,<br />

fiscalità nell’immobile, sicurezza nel<br />

luogo di lavoro ché anche l’immobile tale è<br />

considerato, normative ascensori ed impianti<br />

riscaldamento: questi ultimi di grande attualità<br />

e novità stante le normative innovative della<br />

Regione Lombardia.<br />

Amministrare, amministrare bene, amministrare<br />

professionalmente nel corso degli anni è divenuto<br />

più difficile, forse complicato, comunque<br />

– sebbene non riconosciuta ufficialmente<br />

– professione di grande responsabilità.<br />

Negli studi degli amministratori girano (sia<br />

consentito il verbo), a seconda del numero di<br />

immobili amministrati, cifre da capogiro.<br />

Sappiamo tutti che un condominio di una ventina<br />

di unità immobiliari con portiere e riscaldamento<br />

centralizzato ha nell’epoca un rendiconto<br />

molto molto vicino (talvolta di più) ai<br />

centomila euro.<br />

Centomila euro che, per chi ha cominciato a lavorare<br />

ben prima dell’avvento dell’euro, stanno<br />

a significare duecento milioni.<br />

Se rinascessero i nostri padri di fronte a tali cifre<br />

ammutolirebbero.<br />

Di qui la necessità che il bene condominio venga<br />

amministrato da professionisti capaci, aggiornati<br />

e soprattutto onesti onde dare garanzia<br />

alla clientela amministrata di avere ben riposto<br />

la fiducia in chi amministra tale patrimonio.<br />

Ma non basta (anche se è precipuo!) essere<br />

onesti.<br />

Occorre essere aggiornati, documentati, sempre<br />

pronti a dare alla clientela condominio, ormai<br />

multietnica, consigli saggi, risposte certe<br />

editoriale<br />

l’amministratore<br />

onde evitare il sorgere del contenzioso.<br />

Sappiamo tutti che in Italia il condominio rappresenta<br />

ormai oltre l’ottanta per cento della<br />

proprietà immobiliare.<br />

Otto, e ci avviamo ai nove cittadini (italici e<br />

non) sono comproprietari dell’appartamento<br />

in cui vivono, del negozio o dell’ufficio nel<br />

quale svolgono la propria attività commerciale<br />

o professionale, del box in cui ricoverano la<br />

vettura.<br />

Quindi tale massa di concittadini, specie ora<br />

che stiamo vivendo un momento storico particolarmente<br />

pesante, ha bisogno della certezza<br />

di essere ben amministrata ed il Corso <strong>Anaci</strong><br />

fa, e lo diciamo con entusiasmo, cultura.<br />

Il Corso dura otto mesi, tocca tutto lo scibile<br />

immobiliare, è tenuto da esperti qualificati.<br />

Il successo che al nostro corso ha sempre arriso<br />

testimonia le peculiarità dello stesso, l’impegno<br />

che la dirigenza tutta mette nell’organizzarlo,<br />

la preparazione aggiornata dei docenti.<br />

Noi personalmente andiamo con la mente al<br />

primo corso iniziatosi nell’ottobre del 1973; e<br />

con noi pochi colleghi ché molti ci hanno lasciato<br />

e spesso ricordando la vita associativa li<br />

rimpiangiamo.<br />

Eravamo una ventina in quel primo corso; appena<br />

appena incominciavamo a conoscerci;<br />

mai avremmo immaginato che il Corso avrebbe<br />

raggiunto la meta che ora viviamo; il risultato<br />

che negli anni abbiamo raggiunto, le<br />

certezze che ANACI sede di Milano ha dato a<br />

tanti colleghi ed a moltissimi condomini.<br />

Con questo spirito fiducioso, con questo entusiasmo<br />

associativo che non deve mancare<br />

e che i colleghi giovani debbono assimilare<br />

per il futuro, inaugureremo quindi il 1° ottobre<br />

questo nuovo anno culturale, il 42°, certi<br />

di dare agli allievi quanto di meglio i docenti<br />

sappiano.<br />

Dario Guazzoni<br />

5


COLLEGAMENTO DI LOCALI DI<br />

PROPRIETÀ ESCLUSIVA<br />

Marina Figini<br />

L’uso delle parti comuni,<br />

in generale<br />

L’uso delle parti comuni nel<br />

condominio è disciplinato dalla<br />

normativa applicabile alla<br />

comunione, contenuta nell’art.<br />

1102, 1° comma codice civile<br />

a norma del quale “ciascun<br />

partecipante può servirsi della<br />

cosa comune, purchè non ne<br />

alteri la destinazione e non impedisca<br />

agli altri partecipanti<br />

di farne parimenti uso secondo<br />

il loro diritto. A tal fine può<br />

apportare a proprie spese le<br />

modificazioni necessarie per il<br />

miglior godimento della cosa”.<br />

La giurisprudenza ha chiarito i<br />

seguenti principi: a) perchè vi<br />

sia violazione sanzionabile, occorre<br />

una condotta durevole con<br />

carattere di esclusività; b) le<br />

violazioni delle due condizioni<br />

di uso della cosa non debbono<br />

necessariamente coesistere; a<br />

rendere illecito l’uso può essere<br />

dunque sufficiente la sola alterazione<br />

della destinazione della<br />

cosa; c) la nozione di pari uso<br />

non è da intendere nel senso di<br />

uso identico, giacchè l’identità<br />

nello spazio o addirittura nel<br />

tempo, potrebbe importare il<br />

divieto per ogni condomino di<br />

fare uso della cosa comune;<br />

d) l’uso più intenso a favore<br />

di un condomino è legittimo se<br />

rispetta gli stessi limiti sopra<br />

Osservatorio del diritto<br />

indicati, facendo riferimento<br />

non tanto all’uso effettuato in<br />

concreto dagli altri condomini<br />

in un determinato momento,<br />

bensì quello potenziale in relazione<br />

ai diritti di ciascuno;<br />

e) l’uso della cosa comune da<br />

parte del singolo condomino<br />

non può estendersi alla occupazione<br />

permanente di una parte<br />

del bene comune, tale che, nel<br />

concorso degli altri requisiti di<br />

legge, possa portare alla usucapione<br />

della parte occupata.<br />

Collegamento a proprietà<br />

esclusiva esterna al condominio<br />

La legittimità dell’uso della<br />

cosa comune sussiste, in<br />

tal caso, solo se la proprietà<br />

esclusiva che ne trae vantaggio<br />

fa parte dell’edificio condominiale.<br />

La Cassazione ha confermato<br />

con costante giurisprudenza<br />

che, in funzione del rapporto<br />

di accessorietà e strumentalità<br />

esistente tra proprietà individuali<br />

e beni comuni, è consentita<br />

l’utilizzazione più intensa<br />

della cosa comune da parte del<br />

condomino, sempre nel rispetto<br />

dei limiti di cui all’art. 1102<br />

c.c., in quanto finalizzata al<br />

miglior godimento della proprietà<br />

esclusiva facente parte<br />

del condominio.<br />

l’amministratore<br />

Pertanto l’uso più intenso della<br />

cosa comune non può consistere<br />

nella utilizzazione compiuta<br />

da un condomino a servizio di<br />

una unità immobiliare di proprietà<br />

esclusiva che sia estranea<br />

all’edificio condominiale:<br />

in tal caso l’uso del bene comporterebbe<br />

un asservimento<br />

non consentito, a meno che non<br />

venisse deciso dalla unanimità<br />

dei partecipanti al condominio<br />

(Cassazione 30 marzo 2010 n.<br />

7760).<br />

Coerentemente a tale principio,<br />

altre pronunzie della<br />

Suprema Corte hanno statuito<br />

che l’apertura di un varco nel<br />

muro perimetrale dell’edificio<br />

condominiale per le esigenze<br />

del singolo condomino può<br />

ritenersi consentita, quale uso<br />

più intenso del bene comune<br />

ex art. 1102 c.c., salvo che tale<br />

varco consenta la comunicazione<br />

tra il proprio appartamento<br />

ed altra unità immobiliare<br />

attigua, pur se di proprietà<br />

del medesimo condomino, ma<br />

ricompresa in un diverso edificio<br />

condominiale. In tal caso,<br />

infatti, il collegamento tra due<br />

unità abitative determina la<br />

creazione di una servitù a carico<br />

di fondazioni, suolo e solai<br />

e strutture del fabbricato e anche<br />

di passaggio a carico di un<br />

eventuale ingresso condomi-<br />

7


niale su via pubblica: ciò non<br />

può legittimamente avvenire<br />

per iniziativa unilaterale del<br />

singolo condomino, ma richiede<br />

il consenso unanime di tutti<br />

i partecipanti al condominio.<br />

(Cassazione 26 settembre 2008<br />

n. 24243, Cassazione 19 aprile<br />

2006 n. 9036, Cassazione 18<br />

febbraio 1998 n. 1708).<br />

Conforme anche la giurisprudenza<br />

di merito, da ultimo si<br />

veda Corte Appello Roma 21<br />

aprile 2010 n. 1688, la quale<br />

ha precisato che la illegittimità<br />

dell’utilizzo della cosa comune<br />

sussiste indipendentemente<br />

dalla circostanza che dia luogo<br />

o meno ad una violazione del<br />

regolamento condominale in<br />

tema di innovazioni, ovvero<br />

8<br />

Osservatorio del diritto<br />

che vengano violati i limiti di<br />

cui all’art. 1102 c.c., e il divieto<br />

di non arrecare danno alle<br />

parti comuni, in particolare alla<br />

stabilità del fabbricato ed al<br />

decoro architettonico.<br />

Collegamento a proprietà<br />

esclusiva interna al condominio.<br />

Del tutto diversa è la situazione<br />

che riguarda aperture di varchi<br />

all’interno dello stesso condominio<br />

e/o tra unità appartenenti<br />

allo stesso condominio.<br />

Negli edifici in condominio i<br />

proprietari esclusivi delle singole<br />

unità immobiliari possono<br />

utilizzare i muri comuni e le<br />

parti ad esse corrispondenti<br />

sempre che l’esercizio di tale<br />

facoltà, disciplinata dagli artt.<br />

1102 c.c. e 1122 c.c. non pregiudichi<br />

la stabilità ed il decoro<br />

architettonico del fabbricato<br />

(Cass. 22 marzo 2002 n. 4314).<br />

Si deve ritenere consentita<br />

l’apertura di due porte su muri<br />

comuni per mettere in comunicazione<br />

l’unità immobiliare<br />

di proprietà esclusiva di un<br />

condomino con il garage comune:<br />

si rientra pur sempre<br />

nell’ambito del concetto di uso<br />

del bene comune, e non esige<br />

l’approvazione dell’assemblea<br />

dei condomini con la maggioranza<br />

qualificata, senza determinare,<br />

a più forte ragione,<br />

alcuna costituzione di servitù<br />

(Cassazione 3 giugno 2004 n.<br />

8830).<br />

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l’amministratore


IL FONDO PATRIMONIALE<br />

Laura Gilardoni<br />

Il fondo patrimoniale consiste<br />

in un vincolo di destinazione<br />

posto nell’interesse della famiglia<br />

su di un complesso di<br />

beni determinati (immobili,<br />

mobili registrati o titoli di credito);<br />

esso realizza la costituzione<br />

di un patrimonio separato<br />

- privo di personalità giuridica<br />

- con limitazione dei poteri dispositivi<br />

dei soggetti costituenti<br />

(ciascuno o entrambi i coniugi,<br />

un terzo, anche per testamento).<br />

Funzione principale del vincolo<br />

è quella di destinare i beni<br />

conferiti al soddisfacimento dei<br />

diritti di mantenimento, assistenza<br />

e contribuzione, esistenti<br />

nell’ambito della famiglia (art.<br />

143-144 c.c.).<br />

Esso è caratterizzato dalla temporaneità,<br />

presuppone l’esistenza<br />

del vincolo coniugale con la<br />

conseguenza che l’annullamento,<br />

lo scioglimento o la cessione<br />

degli effetti civili del matrimonio<br />

determinano la cessazione<br />

del fondo salvo che vi siano<br />

fi gli minori; in quest’ultima<br />

ipotesi il fondo avrà vita sino al<br />

raggiungimento della maggiore<br />

età dell’ultimo fi glio.(171 comma<br />

2)<br />

La proprietà dei beni costituenti<br />

il fondo patrimoniale spetta ad<br />

entrambi i coniugi, salvo diversamente<br />

stabilito nell’atto di<br />

costituzione; l’amministrazione<br />

è regolata dalle norme sulla comunione<br />

legale.<br />

Si discute se nell’atto di costituzione<br />

del fondo possa essere<br />

prevista una clausola che im-<br />

Osservatorio del diritto<br />

ponga il divieto di alienazione<br />

degli immobili attribuiti al fondo,<br />

derogabile da un semplice<br />

accordo di entrambi i coniugi<br />

ovvero necessiti una formale<br />

autorizzazione del Giudice.<br />

L’interpretazione prevalente<br />

ritiene non essere necessaria<br />

l’autorizzazione, altri, invece,<br />

ritengono l’autorizzazione obbligatoria<br />

soprattutto nel caso<br />

in cui ci siano fi gli minori.<br />

Si è ampiamente discusso sul<br />

modo di interpretare la nozione<br />

di “bisogni della famiglia”. La<br />

costante giurisprudenza ha accolto<br />

una interpretazione ampia<br />

di essa tale da contemplare non<br />

solo quanto indispensabile alla<br />

vita della famiglia ma anche<br />

quanto risulti necessario a garantirne<br />

un suo armonico sviluppo<br />

anche potenziandone la<br />

capacità lavorativa dei membri<br />

della stessa. Restando evidentemente<br />

escluse le esigenze voluttuarie<br />

del nucleo familiare.<br />

(Cass. 7 gennaio 1984 n. 134)<br />

Il fondo patrimoniale è opponibile<br />

ai terzi solo quando il<br />

vincolo sia annotato nei registri<br />

dello stato civile – tassa di registro<br />

dovuta in misura fi ssa e<br />

pari ad euro 168,00 - restando<br />

la trascrizione del vincolo per<br />

gli immobili, ai sensi dell’art.<br />

2647 c.c., degradata a semplice<br />

pubblicità notizia (Cass. Sez.<br />

Unite 21658/2009). Si parla in<br />

queste ipotesi di un doppio obbligo<br />

pubblicitario previsto al<br />

l’amministratore<br />

fi ne di non vedere vanifi cata la<br />

costituzione del fondo stesso.<br />

Una delle questioni più ricorrenti<br />

riguardano la verifi ca se<br />

il fondo possa costituire un limite<br />

all’attività esecutiva o<br />

cautelare posta in essere dagli<br />

agenti della riscossione e se i<br />

beni possano essere suscettibili<br />

di ipoteca ex art. 77 DPR<br />

n°602 del 29/09/1973 oppure<br />

di pignoramento immobiliare<br />

ex art. 49 e ss DPR n° 602 del<br />

20/09/1973 e libro III c.p.c., applicabili<br />

quando non derogate e<br />

nei limiti loro compatibilità.<br />

La Corte di Cassazione ha chiarito<br />

come l’esecuzione sui beni<br />

del fondo o sui frutti di esso<br />

può aver luogo solo se sussista<br />

una relazione evidente tra gli<br />

scopi per cui i debiti sono stati<br />

contratti ed i bisogni della famiglia<br />

(per tutte Cassazione n°<br />

15862 del 7/07/2009).<br />

Pertanto.<br />

Sarà aggredibile il fondo patrimoniale<br />

laddove il debito – che<br />

ha dato origine all’esecuzione<br />

– sia stato contratto per soddisfare<br />

i bisogni della famiglia: è<br />

l’ipotesi delle spese condominiali<br />

nel caso in cui nel fondo<br />

sia stato compreso il bene immobile<br />

destinato all’abitazione<br />

familiare.<br />

A tale orientamento si sono<br />

adeguate varie pronunce delle<br />

Commissioni tributarie, che<br />

hanno ritenuto come i debiti<br />

tributari non siano collegati<br />

in modo diretto ed immediato<br />

con le esigenze familiari e<br />

9


perciò non ne legittimano l’esecutività<br />

(ex plurimis C.T.R.<br />

Piemonte Sez.VI n° 54 del<br />

21/10/2009; C.T.P. Grosseto<br />

Sez. IV n° 280 del 30/11/2009;<br />

C.T.P. Milano Sez. XXI n° 437<br />

del 20/12/2010; C.T.P. Mantova<br />

Sez.I del 10/06/2008; C.T.P.<br />

Padova Sez.I del 20/01/2011).<br />

L’accertamento relativo alla<br />

riconducibilità dei debiti alle<br />

esigenze della famiglia costituisce,<br />

quindi, un accertamento<br />

istituzionale rimesso al giudice<br />

di merito (Cassazione n. 12370<br />

del 2007).<br />

È invece irrilevante qualsiasi<br />

indagine inerente alla anteriorità<br />

del credito rispetto alla costituzione<br />

del fondo in quanto<br />

l’art. 170 c.c. non limita il divieto<br />

di esecuzione forzata ai<br />

soli crediti (estranei ai bisogni<br />

della famiglia) sorti successivamente<br />

alla costituzione del<br />

fondo ma estende la sua efficacia<br />

anche i crediti sorti anteriormente<br />

salva la possibilità<br />

del creditore ricorrendone i<br />

10<br />

Osservatorio del diritto<br />

presupposti di agire in revocatoria<br />

ordinaria (Cassazione n.<br />

4933/2005)<br />

Ed inoltre.<br />

Proprio l’accertamento della<br />

riconducibilità del debito alle<br />

esigenze della famiglia che<br />

esclude l’ascrivibilità di una<br />

ipoteca su un bene immobile<br />

compreso nel fondo patrimoniale.<br />

La Cassazione ha in questo<br />

precisato come l’iscrizione<br />

del vincolo ipotecario sui beni<br />

costituiti in un fondo patrimoniale<br />

è legittima soltanto quando<br />

essa sia prodromica all’esecuzione<br />

di detti beni in virtù di<br />

un debito contratto dai coniugi<br />

per soddisfare i bisogni della<br />

famiglia. (Cassazione n. 13622<br />

del, 4 giugno 2010)<br />

Ed infine.<br />

In considerazione, poi, delle<br />

finalità sostanzialmente strumentali<br />

che l’atto costitutivo<br />

del fondo patrimoniale spesso<br />

assume si deve tener conto che<br />

esso, normalmente effettuato a<br />

l’amministratore<br />

titolo gratuito, può essere dichiarato<br />

inefficace anche attraverso<br />

una azione revocatoria<br />

ordinaria ex art. 2901 c.c. oppure<br />

attraverso una azione fallimentare<br />

qualora vi sia il mancato<br />

rispetto della par condicio<br />

creditorum e si realizzi in<br />

un arco temporale sospetto.<br />

La Corte di Cassazione ha in<br />

più occasioni chiarito come<br />

laddove l’atto di costituzione<br />

del fondo sia anteriore rispetto<br />

all’insorgenza del diritto<br />

del credito non sia più ritenuta<br />

necessaria la dimostrazione<br />

del dolo specifico (consapevole<br />

volontà del debitore di sottrarsi<br />

alle ragioni del creditore)<br />

bastando il dolo generico<br />

(mera previsione del pregiudizio<br />

del creditore); laddove, invece,<br />

la costituzione del fondo<br />

sia successiva risulta evidente<br />

come la dimostrazione della<br />

sussistenza del dolo generico<br />

possa essere fornita anche con<br />

presunzioni semplici (Cass. n.<br />

24757 del 2008).


LA TORRE DI HANOI:<br />

DECRETO INGIUNTIVO NEI CONFRONTI<br />

DEL CONDOMINIO ED ESECUZIONE NEI<br />

CONFRONTI DEL SINGOLO CONDOMINO<br />

Antonio Scarpa<br />

LA SENTENZA N. 1289/<strong>2012</strong> DELLA CORTE DI CASSAZIONE<br />

I. Con la sentenza n. 1289 del 30<br />

gennaio <strong>2012</strong>, la Corte di Cassazione<br />

ha dichiarato la nullità di un<br />

precetto con cui un creditore aveva<br />

intrapreso l’esecuzione forzata<br />

nei confronti di un condomino,<br />

dopo aver conseguito un titolo<br />

esecutivo (nella specie, un decreto<br />

ingiuntivo) nei confronti di<br />

condominio in persona dell’amministratore,<br />

senza aver, peraltro,<br />

mai notifi cato allo stesso singolo<br />

partecipante tale titolo.<br />

In sostanza, la Suprema Corte ha<br />

ritenuto fondato il motivo di ricorso<br />

secondo cui il decreto ingiuntivo<br />

emesso nei confronti<br />

del condominio, se azionabile<br />

esecutivamente in danno all’ente<br />

di gestione pur senza nuova<br />

notifi cazione, non lo è in danno<br />

al condomino, al quale sarebbe<br />

occorsa una nuova notifi cazione,<br />

prima o contestualmente al<br />

precetto.<br />

Ha osservato la Cassazione<br />

come, nel caso in esame, l’opponente<br />

non ponesse la questione se<br />

il titolo esecutivo giudiziale, intervenuto<br />

nei confronti dell’ente<br />

di gestione condominiale in persona<br />

dell’amministratore, possa<br />

essere validamente azionato nei<br />

confronti del singolo condomino<br />

quale obbligato solidale (questione<br />

che si afferma dai giudici di<br />

legittimità “ormai defi nitivamente<br />

risolta” da Cass. Sez. Un., n.<br />

9148/2008, nel senso che, esclusa<br />

la solidarietà, la responsabilità<br />

del condomino è solo parziale<br />

in proporzione alla sua quota,<br />

anche nel rapporti esterni). Per<br />

cui, sia pure in base all’erroneo<br />

presupposto che il titolo esecutivo<br />

ottenuto contro il condominio<br />

possa essere fatto valere in executivìs<br />

contro il singolo condomino<br />

quale preteso obbligato in<br />

solido, il precetto, intimato allo<br />

stesso condomino, non avrebbe<br />

comunque potuto prescindere<br />

L’ESECUZIONE NEI CONFRONTI DEL CONDOMINIO:<br />

L’ISOLA CHE NON C’É<br />

III. Com’è noto, Cass., sezioni<br />

unite, 8 aprile 2008, n. 9148,<br />

sulla premessa che, in materia<br />

condominiale, l’amministratore<br />

vincola i singoli nei limiti delle<br />

sue attribuzioni e del mandato<br />

12<br />

Osservatorio del diritto<br />

conferitogli in ragione delle quote,<br />

concluse che le obbligazioni<br />

e la susseguente responsabilità<br />

dei condomini sono governate<br />

dal criterio dalla parziarietà. Ai<br />

singoli si imputano, pertanto, in<br />

l’amministratore<br />

dalla notifi cazione, preventiva o<br />

contestuale, del decreto ingiuntivo<br />

emesso nei confronti dell’ente<br />

di gestione, ancorché detta ingiunzione<br />

fosse risultata del tipo<br />

ex art. 654 c.p.c., comma 2.<br />

Ciò perché, se una nuova notifi<br />

cazione del titolo esecutivo<br />

non occorre per il destinatario<br />

diretto del decreto monitorio<br />

nell’ipotesi di cui all’art. 654<br />

c.p.c., comma 2, la medesima<br />

notifi cazione è, invece, necessaria<br />

qualora si intenda agire contro<br />

soggetto, non indicato nell’ingiunzione,<br />

per la pretesa sua qualità<br />

di obbligato solidale, dovendo<br />

quest’ultimo essere messo in<br />

grado non solo di conoscere quale<br />

sia il titolo ex art. 474 c.p.c., in<br />

base al quale viene minacciata in<br />

suo danno l’esecuzione, ma anche<br />

di adempiere l’obbligazione<br />

da esso risultante entro il termine<br />

previsto dall’art. 480 c.p.c..<br />

proporzione alle rispettive quote,<br />

le obbligazioni assunte nel cosiddetto<br />

“interesse del condominio”,<br />

in relazione alle spese per la<br />

conservazione e per il godimento<br />

delle cose comuni dell’edifi cio,


per la prestazione dei servizi<br />

nell’interesse comune e per<br />

le innovazioni deliberate dalla<br />

maggioranza. Il contratto, stipulato<br />

dall’amministratore rappresentante,<br />

in nome e nell’interesse<br />

dei condomini rappresentati e<br />

nei limiti delle facoltà conferitegli,<br />

produce direttamente effetti<br />

nei confronti dei rappresentati.<br />

Le Sezioni Unite aggiungevano,<br />

allora, poi che, in base alla sentenza<br />

di condanna conseguita nel<br />

processo nei confronti dell’amministratore,<br />

il terzo creditore<br />

possa procedere all’esecuzione<br />

individualmente nei confronti<br />

dei singoli, seppure nei limiti<br />

della quota di ciascuno.<br />

Il principio professato dal Supremo<br />

Collegio nel 2008, e dal quale<br />

Cass. n. 1289/<strong>2012</strong> dichiara di<br />

non volersi affatto discostare (se<br />

non per l’effetto della rigorosa<br />

applicazione del principio devolutivo<br />

del ricorso per cassazione<br />

e, quindi, della formazione<br />

del giudicato interno) non serve<br />

però a rimuovere ogni problema<br />

applicativo.<br />

Viene, infatti, così rimesso al<br />

giudice dell’eventuale opposizione<br />

ex art. 615 c.p.c., nel<br />

corso dell’esecuzione della sentenza<br />

di condanna del condominio<br />

al pagamento del corrispettivo<br />

di un’obbligazione, l’arduo<br />

compito di interpretare il giudicato<br />

esterno, individuandone<br />

contenuto e portata precettiva,<br />

nell’ambito di quanto stabilito<br />

dall’art. 2909 c.c. 1 . In presenza<br />

di azione di condanna intentata<br />

contro l’amministratore per<br />

il pagamento dell’intero debito<br />

assunto dal condominio, il giu-<br />

Osservatorio del diritto<br />

dicato sembrerebbe coprire soltanto<br />

lo specifi co fatto costitutivo<br />

dedotto in lite, e non costituire<br />

titolo per l’esecuzione nei<br />

confronti dei singoli condomini,<br />

tenuti ciascuno in ragione e<br />

nella misura della partecipazione,<br />

senza vincolo di solidarietà<br />

con l’amministratore 2 .<br />

La soluzione che sembra prevalere,<br />

partendo dal postulato<br />

che la legittimazione passiva<br />

dell’amministratore rende superfl<br />

uo il litisconsorzio passivo<br />

di tutti i condomini, reputa invece<br />

che la sentenza recante<br />

condanna del condominio, per<br />

un credito vantato da chi abbia<br />

contratto con l’amministratore,<br />

equivalga a sentenza di condanna<br />

nei confronti di tutti i<br />

condomini.<br />

Dovendosi intendere la sentenza<br />

emessa nei confronti dell’amministratore<br />

come pronunciata in<br />

un giudizio cui abbiano in sostanza<br />

partecipato anche i condomini,<br />

non avrebbe neppure<br />

senso interrogarsi sull’utilizzabilità<br />

dei meccanismi predisposti<br />

dall’art. 1306 c.c. (a norma<br />

del quale la sentenza pronunciata<br />

tra il creditore ed uno dei<br />

debitori in solido non ha effetto<br />

contro gli altri condebitori, i<br />

quali possono tuttavia giovarsi<br />

della sentenza se favorevole nei<br />

loro confronti).<br />

Per trovare un fondamento normativo<br />

all’effi cacia contro il singolo<br />

condomino del titolo esecutivo<br />

formatosi in un giudizio<br />

(anche monitorio) tra il creditore<br />

del condominio e l’amministratore,<br />

non servirebbe nemmeno<br />

richiamare l’art. 477, co. 1°,<br />

l’amministratore<br />

c.p.c., norma da cui si desume<br />

il principio generale secondo<br />

cui chiunque sia subentrato, a<br />

qualsiasi titolo, all’originario<br />

obbligato, o sia con lui coobbligato<br />

per la prestazione dovuta in<br />

forza del titolo esecutivo, vada<br />

soggetto all’effi cacia processuale<br />

di questo. L’art. 477, co. 1°,<br />

c.p.c. viene, infatti, invocato nei<br />

rapporti tra socio illimitatamente<br />

responsabile e società, ammettendosi<br />

il primo ad opporsi<br />

avverso il titolo esecutivo formatosi<br />

contro la società, mentre<br />

il condomino viene considerato<br />

non meramente responsabile per<br />

l’obbligazione dell’intero condominio,<br />

quanto piuttosto egli<br />

stesso immediatamente obbligato<br />

per il rapporto dedotto in lite,<br />

salvo che il singolo partecipante<br />

non contesti a monte la sua qualità<br />

di condomino.<br />

Nelle più antiche sentenze della<br />

Cassazione (avversate, per la<br />

verità, dai giudici di merito), si<br />

era affermato che il titolo esecutivo<br />

ottenuto dal terzo creditore<br />

nei confronti del condominio<br />

potesse essere fatto valere verso<br />

i singoli condomini soltanto se<br />

comprensivo dei dati necessari<br />

all’individuazione degli stessi ed<br />

alla determinazione della misura<br />

in cui il debito dovesse essere tra<br />

loro ripartito. Altrimenti, la sentenza<br />

che non indichi i soggetti<br />

rappresentati dall’amministratore<br />

e non specifi chi la prestazione<br />

esigibile da ciascuno, sarebbe<br />

valsa come pronuncia di accertamento<br />

dell’esistenza del credito,<br />

con conseguente ammissibilità<br />

di una successiva proposizione<br />

di domanda di decreto ingiunti-<br />

13


vo per conseguire il pagamento<br />

di quanto rispettivamente dovuto<br />

da ogni condomino 3 .<br />

Di seguito, però, la Suprema<br />

Corte, ispirandosi al principio di<br />

economia dei giudizi, ha preferito<br />

schierarsi per la generalizzata<br />

eseguibilità contro i condomini<br />

della sentenza di condanna<br />

dell’amministratore 4 . E’ stato<br />

così negato l’interesse del creditore,<br />

che avesse già ottenuto<br />

sentenza defi nitiva di condanna<br />

al pagamento di una somma di<br />

denaro nei confronti del condominio,<br />

ad agire contro il singolo<br />

condomino per il pagamento pro<br />

quota della stessa somma, disponendo<br />

egli di un titolo esecutivo<br />

per l’intero importo, azionabile<br />

pure nei confronti dei partecipanti<br />

5 .<br />

Quel che merita di essere sottolineato,<br />

tuttavia, è che, ad avviso<br />

di Cass. n. 1289/<strong>2012</strong>, non<br />

trova applicazione nei rapporti<br />

tra condominio (destinatario del<br />

provvedimento di condanna) e<br />

singoli condomini (debitori da<br />

sottoporre ad esecuzione) la norma<br />

di cui all’art. 654, comma 2,<br />

c.p.c., la quale dispone che, ai fi ni<br />

dell’esecuzione, non occorre una<br />

nuova notifi cazione del decreto<br />

esecutivo, dovendosi soltanto nel<br />

precetto fare menzione del provvedimento<br />

che ha disposto l’esecutorietà<br />

e dell’apposizione della<br />

formula. L’art. 654, comma 2°,<br />

c.p.c. si pone come deroga a due<br />

principi in materia di esecuzione:<br />

quello contenuto nell’art. 479<br />

c.p.c., secondo il quale l’esecuzione<br />

forzata deve essere preceduta<br />

dalla notifi cazione del titolo<br />

esecutivo (e del precetto); quello<br />

contenuto nell’art. 475 c.p.c., se-<br />

14<br />

Osservatorio del diritto<br />

condo il quale (anche) il decreto<br />

ingiuntivo, per valere come titolo<br />

per l’esecuzione forzata, deve essere<br />

munito della formula esecutiva.<br />

La giustifi cazione di tali deroghe<br />

sta nell’esigenza di semplifi<br />

care l’inizio del procedimento<br />

esecutivo. Prima di essere posto<br />

in esecuzione, infatti, il decreto<br />

ingiuntivo è stato già notifi cato<br />

all’intimato al fi ne della decorrenza<br />

del termine per la proposizione<br />

dell’opposizione (come dispongono<br />

gli artt. 643, 644 e 645<br />

c.p.c.), ed una nuova notifi cazione<br />

si risolverebbe in un’inutile<br />

duplicazione. Per questa ragione<br />

nell’art. 654, comma 2, c.p.c. è<br />

consentita una forma di precetto<br />

più sintetica di quella generale<br />

indicata dal secondo comma<br />

dell’art. 480 c.p.c. La menzione<br />

nel precetto del provvedimento<br />

con il quale è stata disposta l’esecutorietà<br />

del decreto ingiuntivo<br />

e dell’apposizione della formula<br />

esecutiva sostituisce la formalità<br />

della nuova notifi cazione ed integra<br />

la precedente notifi cazione<br />

del titolo, se questo, al momento<br />

della sua notifi cazione ai sensi<br />

dell’art. 643 c.p.c., non aveva ancora<br />

carattere di titolo esecutivo.<br />

Cass. n. 1289/<strong>2012</strong> osserva, tuttavia,<br />

come, agli effetti dell’art.<br />

654 c.p.c., comma 2, una nuova<br />

notifi cazione del titolo esecutivo<br />

non occorre per il destinatario diretto<br />

del decreto monitorio, mentre<br />

tale notifi cazione è necessaria<br />

qualora si intenda agire contro<br />

persona non indicata nell’ingiunzione,<br />

per la pretesa sua qualità<br />

di obbligata solidale, ricostruendosi,<br />

pertanto, in termini di alterità<br />

soggettiva la relazione corrente<br />

tra il condominio ingiun-<br />

l’amministratore<br />

to, “ente di gestione”, ed il singolo<br />

condomino, intimato col<br />

precetto. Questa impostazione<br />

induce al superamento del tradizionale<br />

inquadramento secondo<br />

cui, allorquando si controverta di<br />

obbligazioni contratte dall’amministratore<br />

del condominio<br />

verso terzi, la legittimazione passiva<br />

dell’amministratore stesso<br />

dovrebbe ritenersi eventuale e<br />

sussidiaria, potendo il terzo correttamente<br />

instaurare il contraddittorio<br />

tanto nei confronti di tutti<br />

i condomini, anziché dell’amministratore,<br />

quanto chiamare<br />

in giudizio, oltre a quest’ultimo,<br />

soltanto taluni condomini; e ciò<br />

perché si tratterebbe - a differenza<br />

di quanto si diceva prima - di<br />

accertare l’unico fatto costitutivo<br />

di un’unica obbligazione immediatamente<br />

azionabile anche verso<br />

i singoli partecipanti in proporzione<br />

al valore della proprietà<br />

di ciascuno 6 . Secondo la lettura<br />

più ricorrente, la legittimazione<br />

passiva dell’amministratore in<br />

ordine alle liti aventi ad oggetto<br />

le obbligazioni collegate ad interessi<br />

comuni dei condomini (siano<br />

esse azioni di accertamento,<br />

azioni costitutive o di condanna),<br />

a norma dell’art. 1131, co.<br />

2°, c.c., rappresenta in realtà pur<br />

sempre una deroga alla disciplina<br />

valida per ogni altra ipotesi di<br />

pluralità di soggetti passivi del<br />

rapporto obbligatorio, sopperendo<br />

all’esigenza di rendere più<br />

agevole ai terzi la chiamata in<br />

giudizio del condominio, senza<br />

la necessità di promuovere il litisconsorzio<br />

passivo nei confronti<br />

di tutti i condomini. Ragionando<br />

così, il condomino che intervenga<br />

personalmente nel processo in


cui sia già parte l’amministratore<br />

ed in cui sia dedotta l’obbligazione<br />

gravante sulla collettività<br />

condominiale, non si comporta<br />

come un terzo che si intromette<br />

in una vertenza fra estranei, ma<br />

appare come una delle parti originarie<br />

determinatasi a far valere<br />

direttamente le proprie ragioni;<br />

sicché, tale intervento non conoscerebbe<br />

nemmeno le preclusioni<br />

segnate dall’art. 268 c.p.c. e,<br />

ove spiegato in grado di appello,<br />

dall’art. 344 c.p.c. 7 . Alla stregua<br />

delle considerazioni contenute<br />

in Cass. n. 1289 del <strong>2012</strong>, per<br />

contro, il singolo condomino<br />

va considerato come coobbligato<br />

col “debitore condominio”,<br />

parte diversa da quella<br />

formalmente destinataria della<br />

statuizione condannatoria<br />

conseguente alla domanda<br />

del creditore. Tutto ciò fa va-<br />

Osservatorio del diritto<br />

cillare la visione dei rapporti<br />

fra i condomini in una forma di<br />

rappresentanza reciproca, attributiva<br />

a ciascuno di una legittimazione<br />

sostitutiva, nascente<br />

dal fatto che ogni compartecipe<br />

non potrebbe tutelare il proprio<br />

diritto senza necessariamente e<br />

contemporaneamente difendere<br />

l’analogo diritto degli altri.<br />

E di dovrebbe perciò dubitare<br />

dell’ammissibilità dell’impugnazione<br />

(come dell’opposizione)<br />

da parte del singolo condomino<br />

della sentenza di condanna<br />

(come dell’ingiunzione di pagamento)<br />

emessa nei confronti<br />

dell’intero condominio. D’altro<br />

canto, questa facoltà di autonoma<br />

impugnazione della sentenza<br />

da parte del singolo condomino<br />

non appare comunque invocabile<br />

in relazione alle controversie<br />

che abbiano ad oggetto obbliga-<br />

IL TUO CONDOMINIO<br />

È CONFORME ALLA LEGGE<br />

3/2011<br />

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l’amministratore<br />

zioni di gestione condominiale<br />

assunte nei confronti di terzi.<br />

Fatta eccezione per l’opposizione<br />

di terzo, infatti, la legittimazione<br />

all’impugnazione spetta<br />

esclusivamente a chi abbia assunto<br />

la qualità di parte nel giudizio<br />

conclusosi con la sentenza<br />

impugnata e nei cui confronti<br />

la sentenza risulti emessa. La<br />

peculiare legittimazione all’impugnazione<br />

riconosciuta dalla<br />

giurisprudenza ai condomini<br />

rimasti in precedenza estranei<br />

al giudizio trova peraltro la sua<br />

ragione o nella loro partecipazione<br />

al diritto di proprietà sulle<br />

parti comuni dell’edifi cio, o nel<br />

loro diritto esclusivo di proprietà<br />

sulla singola unità immobiliare.<br />

Sicché il potere di impugnativa<br />

del singolo viene affermato in<br />

materia di controversie aventi<br />

ad oggetto azioni reali, incidenti<br />

15


sul diritto pro quota o esclusivo<br />

di ciascun condomino, o anche<br />

azioni personali, ove incidenti<br />

in maniera immediata e diretta<br />

sui diritti di ciascun partecipante;<br />

mentre non può ammettersi<br />

l’impugnazione individuale<br />

relativamente alle controversie<br />

aventi ad oggetto non i diritti su<br />

di un bene o un servizio comune,<br />

bensì la gestione di esso, intese,<br />

dunque, a soddisfare esigenze<br />

soltanto collettive della comunità<br />

condominiale, nelle quali<br />

non v’è correlazione immediata<br />

con l’interesse esclusivo d’uno o<br />

più condomini, bensì con un interesse<br />

direttamente collettivo e<br />

solo mediatamente individuale.<br />

In sostanza, nelle cause inerenti<br />

unitariamente il rapporto obbligatorio<br />

assunto dal condominio<br />

verso terzi, la legittimazione ad<br />

agire e, quindi, anche ad impugnare,<br />

dovrebbe spettare in via<br />

esclusiva all’amministratore, e<br />

la mancata impugnazione della<br />

sentenza da parte di quest’ultimo<br />

fi nisce per escludere la possibilità<br />

d’impugnazione da parte del<br />

singolo condomino. Inoltre, l’assunta<br />

fungibilità tra la posizioni<br />

processuali dei singoli condomini<br />

colliderebbe, ancora una volta,<br />

con la prospettiva delle “distinte<br />

obbligazioni” fatta propria<br />

da Cass. n. 8530/1996. Anzi, in<br />

questa sentenza veniva aggiunto<br />

che il condomino non appellante,<br />

in quanto debitore parziario<br />

dell’obbligazione soggettiva-<br />

(Note di chiusura)<br />

1 Così, secondo Trib. Catania 20 maggio<br />

2009, in Giust. civ. 2009, 9, I, 1818,<br />

16<br />

Osservatorio del diritto<br />

mente complessa in ragione della<br />

quota ragguagliata alla ripartizione<br />

approvata dall’assemblea, non<br />

potrebbe neanche avvalersi della<br />

sentenza di secondo grado con<br />

cui sia accolto l’appello di uno<br />

dei condebitori 8 .<br />

Rimangono irrisolti i problemi<br />

applicativi di cui si diceva, sintetizzati<br />

dagli interrogativi di autorevole<br />

dottrina.<br />

Ci si è chiesti nei confronti di<br />

quali condomini la sentenza ottenuta<br />

contro l’amministratore<br />

costituisca poi titolo esecutivo: se<br />

di quelli che fossero partecipanti<br />

al condominio al momento della<br />

proposizione della lite, o di quelli<br />

che rivestano tale qualità nel<br />

momento in cui essa ha fi ne, o,<br />

degli uni e degli altri; o, ancora,<br />

di quelli che fossero condomini<br />

al momento della deliberazione<br />

della spesa da cui tragga origine<br />

la condanna, o di quelli che lo<br />

siano divenuti al momento della<br />

stipulazione del contratto col terzo,<br />

o al momento della fornitura o<br />

dell’utilizzazione del servizio. Si<br />

adombra il feticcio di un “titolo<br />

esecutivo contra incertam personam”,<br />

che dovrebbe assumere<br />

concretezza soltanto se riplasmato<br />

in base alle diverse regole di<br />

ripartizione contenute nell’art.<br />

1123 c.c. L’individuazione dei<br />

titolari del diritto di condominio<br />

non basta infatti ex se a far loro<br />

carico del pagamento di determinate<br />

spese, ed è quindi facile preventivare<br />

il rischio di far gravare<br />

con nota di N. IZZO, poiché il titolo esecutivo<br />

riguarda soltanto il condominio e<br />

non anche i singoli condomini, non può<br />

accogliersi l’istanza di rilascio di tan-<br />

l’amministratore<br />

sull’esecuzione di un giudicato<br />

innumerevoli autonomi giudizi<br />

di cognizione, diretti ad accertare<br />

chi ed in quale misura vincoli<br />

quell’indeterminato titolo esecutivo<br />

9 .<br />

Anche sotto questo profi lo, l’orientamento<br />

giurisprudenziale<br />

che ormai sembra stabilizzatosi<br />

non sembra adeguato a sopire del<br />

tutto le incertezze, le contraddizioni<br />

e i confl itti che caratterizzano<br />

la materia delle obbligazioni<br />

di gestione del condominio; né<br />

purtroppo sembrerebbe, per quel<br />

che se ne sa, che tali incertezze<br />

siano destinate a trovare illuminata<br />

risposta nei progetti di Riforma<br />

della disciplina condominiale<br />

all’attenzione del Parlamento.<br />

Chi abbia conseguito un titolo nei<br />

confronti di un amministratore<br />

di condominio e voglia notifi care<br />

un precetto per intraprendere<br />

l’esecuzione forzata, prova, così,<br />

le stesse sensazioni dei monaci<br />

tibetani della leggenda indiana<br />

della Torre di Hanoi, i quali dovevano<br />

ininterrottamente spostare<br />

sessantaquattro dischi d’oro<br />

massiccio dall’una all’altra di tre<br />

colonne di diamanti. La leggenda<br />

narra che quando giungerà il<br />

giorno in cui monaci indù avranno<br />

portato a termine il loro lavoro<br />

(che forse sarà lo stesso giorno<br />

in cui avrà piena soddisfazione<br />

in via esecutiva il creditore di un<br />

condominio), il mondo cadrà in<br />

cenere e fi nirà.<br />

te copie in forma esecutiva del predetto<br />

titolo per quanti sono i condomini<br />

nei confronti dei quali si intenda procedere<br />

esecutivamente pro quota, per-


ché può agirsi solo in base a specifi co<br />

ed autonomo titolo esecutivo relativamente<br />

alle singole quote da accertarsi<br />

in sede di giudizio anche a cognizione<br />

sommaria. Viceversa, Trib. Roma 22<br />

settembre 2008, ibidem, la sentenza di<br />

condanna del condominio per responsabilità<br />

risarcitoria, ai sensi dell’art.<br />

2051 c.c. costituisce titolo esecutivo<br />

per l’intera somma portata dallo stesso<br />

pure nei confronti dei singoli condomini,<br />

anche se nominativamente non<br />

indicati nella sentenza stessa e nei confronti<br />

di ciascuno dei quali può essere,<br />

pertanto, azionato, in ragione del<br />

vincolo solidale stabilito dall’art. 2055<br />

c.c. non ricorrendo la natura parziaria<br />

dell’obbligazione, sussistente per le<br />

sole obbligazioni contrattuali assunte<br />

nell’interesse dei condomini.<br />

2 Come chiariva Cass. 27 settembre<br />

1996, n. 8530, cit., anticipando l’orientamento<br />

cui le Sezioni Unite del 2008<br />

dichiarano di aderire.<br />

3 Così Cass. 5 maggio 1966, n. 1139,<br />

cit..; contra Trib. Napoli 30 aprile<br />

1964, Riv. giur. edil. 1965, I, 716; Trib.<br />

Napoli 24 giugno 1972, Riv. giur. edil.<br />

1973, I, 37<br />

4 Cass. 11 novembre 1971, n. 3235,<br />

Riv. giur. edil. 1973, I, 37; Cass. 14 di-<br />

Osservatorio del diritto<br />

cembre 1982, n. 6866, Giur. it. 1985,<br />

I, 1, 380; nella giurisprudenza di merito,<br />

Pret. Roma 24 ottobre 1985, Dir.<br />

lav. 1986, II, 348; Trib. Roma, 1 marzo<br />

2005, Giur. mer. 2005, 1547; Trib.<br />

Roma 9 agosto 2006, Giur. mer. 2007,<br />

1008. Si veda peraltro, per la similitudine<br />

con la citata sentenza n. 1289/<strong>2012</strong><br />

della S.C, anche Cass. 28 febbraio<br />

2006, n. 4507, in tema di opposizione<br />

agli atti esecutivi formulata da un condomino,<br />

sottoposto ad esecuzione in<br />

relazione a debito condominiale, senza<br />

aver ricevuto preventiva notifi ca del<br />

titolo esecutivo, avendo il creditore notifi<br />

cato il decreto ingiuntivo divenuto<br />

esecutivo al solo condominio debitore.Ad<br />

avviso, invece, di Trib. Napoli<br />

11 marzo 2009, n. 6693, in Arch. loc.<br />

2010, 1, 79, dovendosi ritenere che,<br />

eseguita la notifi ca del decreto monitorio<br />

nei confronti dell’amministratore,<br />

questa debba considerarsi effettuata nei<br />

confronti di tutti i partecipanti al condominio<br />

(spettando all’amministratore<br />

il compito di rendere edotti i singoli<br />

condomini), ben può trovare applicazione<br />

la norma di cui all’art. 654 comma<br />

2 c.p.c. secondo cui, in deroga<br />

all’art. 479 c.p.c, è escluso che il terzo<br />

creditore debba procedere ad una nuova<br />

notifi ca del titolo esecutivo nei confronti<br />

del singolo condomino contro il<br />

quale intende agire esecutivamente.<br />

5 Cass. 14 ottobre 2004, n. 20304,<br />

cit..<br />

6 Così Cass. 19 aprile 2000, n. 5117,<br />

che pur riconosceva l’interesse del terzo<br />

di defi nire i termini della responsabilità<br />

di ciascun condomino in misura<br />

proporzionale al valore della rispettiva<br />

quota di proprietà..<br />

7 Arg. da Cass. 27 gennaio 1997, n.<br />

826, in Foro it. 1997, I, 1147.<br />

8 Questa affermazione porterebbe,<br />

secondo alcuni, a conseguenze paradossali:<br />

il condomino non appellante,<br />

condannato al pagamento della<br />

sua quota, fi nirebbe così per non giovarsi<br />

nemmeno dell’eventuale sentenza<br />

di riforma in appello che escludesse<br />

ogni obbligo non solo a carico degli<br />

altri condomini, condebitori parziari,<br />

ma anche a carico dell’amministratore,<br />

chiamato a rispondere dell’intero<br />

debito in rappresentanza di tutti: V.<br />

COLONNA, Sulla natura della obbligazioni<br />

del condominio, cit., 876 –<br />

877.<br />

9 Cfr. L. SALIS, Effi cacia di titolo<br />

esecutivo, nei confronti dei condomini,<br />

della sentenza di condanna ottenuta da<br />

un terzo nei confronti dell’amministratore,<br />

cit., 26 ss.<br />

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LA RAPPRESENTANZA<br />

DELL’AMMINISTRATORE<br />

Rafaele Corona<br />

(prima parte)<br />

Sommario.<br />

1.- Il punto di partenza: il potere<br />

dell’amministratore di dare vita,<br />

con i contratti stipulati nell’interesse<br />

dei condomini, ad un’unica<br />

obbligazione solidale, vincolante<br />

per tutti. 2.- La confi gurazione<br />

del condominio: non soggetto di diritto,<br />

non ente di gestione, ma organizzazione,<br />

su base personale e<br />

reale, della pluralità dei proprietari<br />

dei piani o delle porzioni di<br />

piano siti nell’edifi cio. 3.- L’amministratore<br />

del condominio come<br />

uffi cio di diritto privato, assimilabile<br />

al mandato collettivo con rappresentanza,<br />

contrassegnato dalla<br />

predeterminazione legale del contenuto.<br />

4.- L’incidenza della quota<br />

sulla rappresentanza rivelata<br />

quando l’amministratore stipula un<br />

contratto riguardante parti dell’edifi<br />

cio non comuni a tutti; oppure<br />

sta in giudizio per azioni relative<br />

a parti comuni soltanto ad alcuni<br />

condomini. 5.- I contratti conclusi<br />

dall’amministratore per i condomini,<br />

in quanto fondati sul mandato<br />

con rappresentanza, producono effetti<br />

direttamente nei confronti di<br />

essi. Trattandosi di rappresentanza<br />

diretta (tra i condomini) ed i terzi,<br />

i rapporti nascono frazionati con<br />

l’amministratore e perdurano frazionati<br />

con i terzi. (segue)<br />

1.- L’ambito dei poteri rappresentativi<br />

raffi gura un punto cruciale della<br />

ricerca intorno alla fi gura dell’amministratore<br />

del condominio: non<br />

soltanto nella indagine intorno alla<br />

responsabilità, solidale o parziaria,<br />

20<br />

Osservatorio del diritto<br />

nelle obbligazioni dei condomini,<br />

che pure costituisce un profi lo paradigmatico.<br />

Per la verità, è incontroverso<br />

che le obbligazioni dei<br />

condomini, nel rapporto interno<br />

con l’amministratore, nascono parziarie,<br />

essendo ciascuno obbligato<br />

a contribuire alle spese per le parti<br />

comuni in proporzione alle quote.<br />

Allo stesso tempo, si esclude che<br />

l’assemblea possa imporre ai condomini<br />

un contributo per le spese<br />

in misura proporzionalmente superiore<br />

alla quota di ciascuno: ché a<br />

questo potere potrebbe ricollegarsi<br />

la trasformazione delle obbligazioni<br />

parziarie dei singoli in un debito<br />

solidale a carico di tutti 1 .<br />

La questione è se questo potere, in<br />

qualche modo, sia attribuito all’amministratore:<br />

in altre parole, se<br />

l’amministratore, con il contratto<br />

stipulato nell’interesse dei condomini,<br />

possa dare vita, nei confronti<br />

dei terzi, al “condebito” dei suoi<br />

rappresentati. In sintesi, se all’amministratore<br />

sia assegnato il potere<br />

di stipulare un contratto, da cui<br />

abbia origine un’unica obbligazione<br />

solidale vincolante per tutti i<br />

partecipanti.<br />

2.- Preliminare alla determinazione<br />

dei poteri dell’amministratore è la<br />

defi nizione della struttura dell’organizzazione<br />

condominiale (e dei rapporti<br />

tra i singoli partecipanti con<br />

chi amministra).<br />

Il condominio non è una entità unitaria.<br />

Il condominio non è un soggetto<br />

di diritto. Nel passato, la<br />

confi gurazione unitaria (la soggettivazione<br />

del gruppo) ebbe un certo<br />

successo 2 . Attualmente, premesso<br />

che il condominio non è proprietario<br />

l’amministratore<br />

dell’edifi cio, né delle parti comuni,<br />

e che è privo di capacità generale e<br />

di autonomia patrimoniale perfetta,<br />

nondimeno si considera come soggetto<br />

giuridico: vale a dire, come<br />

ente titolare delle situazioni giuridiche<br />

soggettive, che non fanno capo<br />

ai singoli condomini 3 .<br />

Sulla tesi che il condominio non<br />

sia soggetto di diritto – personifi -<br />

cato o no – non occorre soffermarsi,<br />

essendo senz’altro prevalente la<br />

concezione detta individualista, in<br />

quanto i singoli condomini sono titolari<br />

dei diritti e delle obbligazioni<br />

afferenti alle cose, agli impianti ed<br />

ai servizi di uso comune (artt. 1117,<br />

1118, 1123 cod. civ.) e la organizzazione<br />

del gruppo non elimina la pluralità<br />

dei partecipanti 4 .<br />

Non è neppure un ente di gestione,<br />

come sbrigativamente lo defi nisce<br />

certa giurisprudenza, sulla base<br />

della fumosa rassomiglianza della<br />

funzione della organizzazione condominiale<br />

e degli enti di gestione<br />

veri e propri 5 .<br />

Nel linguaggio legislativo, l’espressione<br />

ente di gestione designa gli<br />

enti i quali – mediante le società per<br />

azioni, di cui detengono le partecipazioni<br />

azionarie e che organizzano<br />

nei modi più opportuni – attuano<br />

le direttive economiche governative,<br />

razionalizzano le attività controllate,<br />

coordinano i programmi e<br />

assicurano l’assistenza fi nanziaria 6 .<br />

Gli enti di gestione sono soggetti<br />

di diritto pubblico, si contrassegnano<br />

per la personalità giuridica e per<br />

l’autonomia patrimoniale e si inquadrano<br />

nel complesso sistema di<br />

organizzazione dello Stato<br />

Il condominio non è un soggetto di


diritto, non è un ente di gestione,<br />

ma raffi gura l’organizzazione, su<br />

base personale e reale, della pluralità<br />

dei proprietari dei piani o delle<br />

porzioni di piano siti nell’edifi cio.<br />

Oltre la situazione soggettiva, il<br />

condominio designa il gruppo,<br />

che decide con il metodo collegiale<br />

e con il principio di maggioranza<br />

e che, per le attività esecutive e<br />

la rappresentanza esterna, si avvale<br />

dell’amministratore 7 .<br />

A questa confi gurazione segue che<br />

l’amministratore non è un organo<br />

del condominio e che stipula i<br />

contratti con i terzi non per il condominio,<br />

sebbene per i singoli condomini;<br />

segue, altresì, che le relative<br />

obbligazioni nascono non in capo<br />

ad un ente, il quale non esiste, ma in<br />

capo alle singole persone, che della<br />

organizzazione fanno parte.<br />

3.- “L’amministratore del condominio<br />

– è opinione diffusa – costituisce<br />

un uffi cio di diritto privato<br />

assimilabile al mandato con rap-<br />

Osservatorio del diritto<br />

presentanza, con la conseguente<br />

applicazione, nei rapporti tra<br />

l’amministratore e ciascuno dei<br />

condomini, delle disposizioni sul<br />

mandato” 8 .<br />

Questa confi gurazione del rapporto<br />

si sorregge con due categorie<br />

civilistiche conosciute: il mandato<br />

collettivo, in cui l’incarico viene<br />

conferito contestualmente da<br />

più persone per il conseguimento<br />

di uno scopo comune, e il mandato<br />

ex lege, il cui contenuto è predeterminato<br />

dalle norme, le quali fi ssano<br />

i compiti, i poteri e le obbligazioni<br />

del mandatario e dei mandanti.<br />

Similmente al mandato collettivo,<br />

previsto dall’art. 1726 cod.<br />

civ., nel condominio il rapporto tra<br />

i singoli condomini (mandanti) e<br />

l’amministratore (mandatario) raffi<br />

gura un rapporto soggettivamente<br />

pluralistico e oggettivamente unitario,<br />

poiché più persone, con unico atto<br />

collegiale, commettono l’incarico<br />

per un affare (o per una serie di af-<br />

l’amministratore<br />

fari) di interesse comune. Tra il<br />

mandato collettivo ed il rapporto tra<br />

i condomini e l’amministratore, tuttavia,<br />

sussiste forte rassomiglianza,<br />

ma non identità. Per la verità,<br />

le differenze non sono annullate in<br />

virtù dell’unico atto di conferimento<br />

dell’incarico, confi gurato dalla<br />

deliberazione assembleare, e della<br />

comunanza dell’interesse; d’altra<br />

parte, le differenze sono sottolineate<br />

dalla pluralità degli interessi<br />

concorrenti afferenti ai singoli che,<br />

in qualche misura, conservano la<br />

individualità 9 . L’interesse comune<br />

concernente la rappresentanza non<br />

assorbe e non sopprime i sottostanti<br />

interessi dei singoli relativi al contenuto<br />

della gestione 10 .<br />

Allo stesso tempo, la formula tradizionale<br />

di mandato ex lege designa<br />

la predeterminazione normativa<br />

del rapporto, il cui contenuto – vale<br />

a dire, i poteri e le obbligazioni dei<br />

condomini ed i compiti, i poteri e le<br />

obbligazioni dell’amministratore –<br />

21


dal codice è fi ssato, talora in modo<br />

inderogabile per l’assemblea e per<br />

la stessa privata autonomia 11 .<br />

Il conferimento all’amministratore<br />

dell’incarico tramite la deliberazione,<br />

assunta dall’assemblea a<br />

maggioranza, si spiega con la funzione<br />

del metodo collegiale e del<br />

principio maggioritario, che è quella<br />

di agevolare la formazione della<br />

volontà unitaria 12 . Allo stesso<br />

tempo, il contenuto predeterminato<br />

dalla legge (il mandato ex lege)<br />

ed i circoscritti poteri di deroga attribuiti<br />

all’assemblea e ai singoli,<br />

quando operano in regime di autonomia,<br />

si giustifi cano con la tipicità<br />

dell’istituto, che ai poteri del collegio<br />

e dei singoli partecipanti apporta<br />

limiti non insignifi canti. Con<br />

la predeterminazione dello schema<br />

legale tipico, l’ordinamento mira a<br />

soddisfare gli interessi riguardanti<br />

la convivenza che, senza assurgere<br />

alle fi nalità proprie dello Stato, superano<br />

la sfera dei singoli condomini<br />

e si identifi cano con i generali<br />

interessi privati 13 .<br />

4.- A questo punto non sembrano<br />

decisive le osservazioni che<br />

gli artt. 1130 e 1131 cod. civ. in-<br />

22<br />

Osservatorio del diritto<br />

dividuano le materie attribuite<br />

all’amministratore, ma non defi -<br />

niscono le modalità tecniche, secondo<br />

le quali egli debba esercitare<br />

le sue competenze 14 ; che sulla base<br />

di queste norme non possa ritenersi<br />

né l’attribuzione all’amministratore<br />

della rappresentanza dei singoli<br />

pro quota né, ad un tempo, il difetto<br />

di imputazione ai partecipanti<br />

dell’idem debitum, come conseguenza<br />

di un atto collettivo, quale è<br />

la delibera assembleare 15 .<br />

Per verifi care l’incidenza della quota<br />

sulla rappresentanza, conviene<br />

muovere dall’esame dei casi, nei<br />

quali l’amministratore stipula un<br />

contratto riguardante cose, impianti<br />

o servizi appartenenti in comune<br />

non a tutti, ma solo a taluni dei partecipanti;<br />

oppure agisce o è convenuto<br />

in giudizio con azioni relative<br />

a parti comuni appartenenti soltanto<br />

ad alcuni condomini. Per esempio,<br />

i proprietari dei locali a piano<br />

terra – situati in un edifi cio multipiano<br />

soggetto ad un condominio<br />

(ritenuto) unico, che hanno accesso<br />

soltanto alla strada – non utilizzano<br />

le scale e l’ascensore e si<br />

avvantaggiano di un impianto di<br />

MILANO - Idroscalo<br />

l’amministratore<br />

riscaldamento autonomo, non destinato<br />

a servire le altre unità immobiliari.<br />

I proprietari di questi locali<br />

(i cosiddetti condomini “esterni”),<br />

poiché non benefi ciano delle scale,<br />

dell’ascensore e del riscaldamento<br />

centralizzato, non hanno interesse ai<br />

lavori di manutenzione delle scale,<br />

dell’ascensore o dell’impianto<br />

centrale: quindi, non partecipano<br />

all’assemblea e non deliberano.<br />

Secondo il comune sentire, essi non<br />

possono essere considerati come<br />

parte dei contratti e delle eventuali<br />

controversie con i terzi.<br />

Si consideri anche l’ipotesi consimile.<br />

Gli stessi locali al piano terra,<br />

destinati a negozi o a supermercati,<br />

benefi ciano degli impianti<br />

autonomi di riscaldamento e di<br />

condizionamento dell’aria, che utilizzano<br />

soltanto nelle ore di apertura.<br />

All’assemblea, la quale<br />

decide di rifare gli impianti autonomi<br />

di riscaldamento e di condizionamento<br />

dell’aria, partecipano i<br />

soli proprietari del piano terra ed<br />

essi soltanto deliberano. In seguito<br />

ai risultati insoddisfacenti dei<br />

lavori effettuati sugli impianti o alle<br />

contestazioni sui costi, si con-


viene in giudizio l’autore dei lavori,<br />

ma la lite va male al condominio:<br />

sempre secondo il comune sentire,<br />

l’imprenditore-creditore vittorioso<br />

non può pretendere il pagamento<br />

dai condomini dei piani alti, i quali<br />

non avevano interesse ai lavori e<br />

non sono stati parte del contratto, né<br />

della controversia 16 .<br />

La soluzione, suggerita dal buon<br />

senso, si giustifi ca in ragione<br />

dei principi: la legittimazione attiva<br />

e passiva dell’amministratore<br />

per le azioni concernenti le parti<br />

comuni viene ad essere defi nita<br />

secondo i fondamentali principi ordinanti<br />

del condominio, riguardanti<br />

l’appartenenza o l’esercizio del<br />

diritto. In altre parole, la rappresentanza<br />

– la legittimazione attiva e<br />

passiva – si determina avuto riguardo<br />

all’appartenenza ed alla “misura”<br />

di essa, fondata sulle tre categorie<br />

della relazione di accessorietà tra<br />

cose proprie e comuni, del condominio<br />

parziale e della quota. Si tratta<br />

di categorie elaborate sulla base<br />

delle norme e dell’esperienza, le<br />

quali sorreggono la disciplina peculiare<br />

dell’istituto. L’ambito di<br />

attribuzione del diritto è defi nito<br />

dalla relazione di accessorietà, fondata<br />

sull’interesse effettivo, per cui<br />

l’appartenenza suppone la necessità<br />

per l’esistenza o per l’uso, ovvero<br />

la destinazione all’uso o al servizio<br />

delle cose, degli impianti e dei<br />

servizi comuni in favore delle unità<br />

immobiliari in proprietà solitaria.<br />

Pertanto, l’attribuzione della proprietà<br />

comune a tutti i proprietari<br />

delle unità abitative dell’edifi cio viene<br />

meno se le cose, gli impianti ed<br />

i servizi comuni, per caratteri strutturali<br />

e funzionali oggettivi, non sono<br />

necessari per l’esistenza o per<br />

l’uso, ovvero non sono destinati<br />

all’uso o al servizio di tutti i piani<br />

o le porzioni di piano 17 . Sul fondamento<br />

della relazione di accessorio<br />

a principale si regge la fi gura del<br />

Osservatorio del diritto<br />

condominio parziale: le parti comuni<br />

le quali, per obbiettive caratteristiche<br />

strutturali e funzionali,<br />

risultino necessarie per l’esistenza<br />

o per l’uso, ovvero destinate all’uso<br />

o al servizio soltanto di alcune unità<br />

immobiliari appartengono solamente<br />

ai proprietari di queste 18 .<br />

Tenuto conto della relazione di accessorietà<br />

e del condominio parziale,<br />

partecipano all’assemblea e sono<br />

obbligati a contribuire alle spese<br />

solo i proprietari delle unità immobiliari,<br />

cui le cose, gli impianti o i<br />

servizi di uso comune sono necessari<br />

per l’esistenza o per l’uso, ovvero<br />

sono destinati all’uso o al<br />

servizio. Per conseguenza, soltanto<br />

questi condomini, e non tutti, sono<br />

rappresentati sul piano sostanziale<br />

e processuale dall’amministratore,<br />

sono parte dei contratti, partecipano<br />

alla lite e benefi ciano o rispondono<br />

delle sue conseguenze 19 .<br />

5.- Stando al collegato disposto<br />

degli artt. 1704 e 1388 (e, ovviamente,<br />

degli artt. 1130 e 1139<br />

cod. civ.), l’amministratore del condominio<br />

non agisce in nome e per<br />

conto proprio, non acquista personalmente<br />

i diritti e non assume gli<br />

obblighi derivanti dagli atti compiuti<br />

con i terzi: i contratti conclusi<br />

dall’amministratore in nome e per<br />

conto dei condomini, in quanto fondati<br />

sul mandato con rappresentanza,<br />

producono effetti direttamente<br />

nei confronti dei partecipanti.<br />

L’immediatezza del rapporto<br />

tra i condomini e i terzi non viene<br />

contraddetta dalla distinzione<br />

analitica, nell’ambito del rapporto,<br />

tra la relazione tra i condomini<br />

e l’amministratore, da una parte,<br />

e il legame tra l’amministratore<br />

ed i terzi, dall’altra: distinzione<br />

che, al contrario, chiarisce meglio<br />

i poteri di chi amministra e le obbligazioni<br />

degli amministrati; distinzione<br />

che, ad un tempo, spiega i<br />

limiti delle interferenze reciproche<br />

l’amministratore<br />

tra l’ambito interno (i condomini<br />

e l’amministratore) e quello esterno<br />

(l’amministratore ed i terzi<br />

creditori).<br />

A questo fi ne, giova confrontare<br />

rapidamente la rappresentanza nel<br />

condominio e la delegazione 20 , in<br />

quanto dalla comparazione con<br />

questo istituto negoziale emerge<br />

con evidenza l’immediatezza del<br />

rapporto tra i condomini ed i terzi, in<br />

quanto la fi gura intermedia del delegato<br />

non si frappone. Per la verità,<br />

poiché nel rapporto tra i condomini<br />

e i terzi non interviene un nuovo<br />

debitore, i confi ni, entro i quali si<br />

trova ad operare l’amministratore,<br />

sono defi niti dal mandato ex lege e<br />

dalla preposizione all’incarico deliberata<br />

dall’assemblea, la quale<br />

esprime la volontà unitaria dei condomini.<br />

Per la verità, i condomini<br />

(debitori) non assegnano ai terzi<br />

(creditori) un nuovo debitore, ovverosia<br />

l’amministratore, e questi<br />

verso i creditori non si obbliga<br />

in proprio: i condomini nominano<br />

l’amministratore dotato di rappresentanza,<br />

ragion per cui i rapporti<br />

si istaurano direttamente con i terzi<br />

(art. 1388 cit.) 21 .<br />

Nel condominio, l’elemento essenziale<br />

nel rapporto tra i condomini e i<br />

creditori non è l’assegnazione di un<br />

nuovo debitore compiuto dai condomini<br />

deleganti in favore dei creditori<br />

delegatari (atto inesistente nel<br />

condominio); l’elemento essenziale<br />

è l’incarico all’amministratore, con<br />

contenuto in gran parte predeterminato<br />

dalla legge, conferito tramite<br />

la deliberazione assembleare approvata<br />

a maggioranza, sulla base<br />

delle proporzioni rappresentate dalle<br />

quote: incarico che si riverbera<br />

sull’intera vicenda del rapporto<br />

dall’origine fi no all’estinzione 22 .<br />

Premesso che non esiste incompatibilità<br />

tra la deliberazione collegiale<br />

e la rappresentanza individuale:<br />

ovverosia, tra il fatto e l’effetto,<br />

23


poiché il metodo collegiale ed il<br />

principio maggioritario raffi gurano<br />

il mezzo per la formazione<br />

della volontà individuale del gruppo;<br />

che l’atto formativo non fa capo<br />

ad un soggetto distinto, ma si<br />

ascrive alla pluralità dei partecipanti<br />

al gruppo; tutto ciò premesso,<br />

nel condominio, nell’orbita<br />

dell’obbligazione tra i condomini e<br />

i terzi – della quale si nega la natura<br />

solidale – si distinguono analiticamente,<br />

all’interno, non un solo<br />

rapporto di provvista, sebbene una<br />

pluralità di rapporti di provvista<br />

tra i condomini e l’amministratore<br />

e, all’esterno, il rapporto di valuta<br />

tra i condomini, rappresentati<br />

dall’amministratore, ed i terzi<br />

creditori. Con l’adempimento, da<br />

parte dei condomini nelle mani<br />

dell’amministratore, delle obbligazioni<br />

in proporzione alle quote,<br />

si predispongono i mezzi per<br />

l’esecuzione del mandato: si costituisce<br />

la complessiva provvista<br />

necessaria per l’adempimento<br />

del rapporto di valuta e, quindi,<br />

dell’obbligazione. In difetto dei<br />

molteplici versamenti, che vanno a<br />

formare la provvista, l’esecuzione<br />

al rapporto di valuta non è possibile.<br />

Il difetto della provvista<br />

dipende dall’inadempimento<br />

di taluni condomini nei confronti<br />

dell’amministratore 23 . Quindi,<br />

l’inadempimento di alcuni dei differenziati<br />

rapporti di provvista sta<br />

all’origine dell’inadempimento del<br />

rapporto di valuta, che impedisce<br />

l’estinzione dell’obbligazione.<br />

Posto che l’inadempimento del<br />

rapporto di valuta non fa seguito<br />

all’inadempimento di un unico rapporto<br />

di provvista, ma scaturisce<br />

dal mancato adempimento di taluno<br />

dei distinti rapporti (di provvista),<br />

che vanno a formare la<br />

complessiva provvista, sarebbe incoerente<br />

che l’inadempimento del<br />

rapporto di valuta si ripercuotesse<br />

24<br />

Osservatorio del diritto<br />

allo stesso modo tanto sui rapporti<br />

di provvista che sono rimasti inadempiuti,<br />

i quali hanno dato causa<br />

all’inadempimento, quanto sui rapporti<br />

di provvista che, invece, sono<br />

stati adempiuti. Non si vede la<br />

ragione per cui i diversi rapporti di<br />

provvista, originati da obbligazioni<br />

distinte, non debbano essere<br />

considerati separatamente, come<br />

si presentano nella realtà materiale<br />

e di fatto e susseguentemente<br />

nella realtà giuridica, e valutare<br />

così l’incidenza di ciascuno di essi<br />

sull’inadempimento complessivo 24 .<br />

Nella delegatio solvendi, in virtù<br />

dell’interposizione del delegato<br />

nell’originario rapporto obbligatorio<br />

tra delegante e delegatario, si<br />

distinguono e assumono funzione e<br />

struttura diverse il rapporto tra il delegante<br />

e il delegato e il nuovo rapporto,<br />

che si instaura tra il delegato<br />

ed il delegatario, e si defi niscono i<br />

limiti delle reciproche interferenze.<br />

Nel condominio, invece, è tutto<br />

più semplice e lineare: l’attività<br />

dell’amministratore nei confronti<br />

del terzo creditore si attua non in<br />

nome e per conto proprio, sebbene<br />

in nome e per conto dei condomini,<br />

nei limiti dell’incarico ricevuto (art.<br />

1398 cod. civ.) 25 .<br />

Mentre la delegazione si articola<br />

in una pluralità di negozi distinti<br />

– un accordo tra delegante e delegato,<br />

che non richiede il consenso<br />

del delegatario; un accordo tra delegante<br />

e delegatario, che non postula<br />

il consenso del delegato; un<br />

atto unilaterale, che si perfeziona<br />

con la sola volontà del delegato 26 –<br />

nel condominio il mandato conferito<br />

dai condomini all’amministratore<br />

si riverbera direttamente nei confronti<br />

dei terzi creditori: quindi,<br />

l’amministratore mandatario non<br />

può dare vita ad una obbligazione<br />

diversa da quella contemplata<br />

nell’incarico, esorbitando così da<br />

limiti del mandato.<br />

l’amministratore<br />

L’adempimento dell’amministratore<br />

(in favore del creditore) estingue<br />

l’intero rapporto e, quindi, si riverbera<br />

su tutti i rapporti di provvista;<br />

per contro, l’inadempimento<br />

susseguente alla condotta imputabile<br />

di taluni debitori, che non hanno<br />

fornito la provvista, vale a dire<br />

che non hanno fornito i mezzi per<br />

l’esecuzione del mandato, dà origine<br />

alla responsabilità dei debitori<br />

(inadempienti) che, sulla base della<br />

rappresentanza diretta, riguarda<br />

immediatamente i creditori. Per<br />

conseguenza, i singoli debitori responsabili<br />

nel rapporto interno nei<br />

confronti dell’amministratore, sulla<br />

base del mandato con rappresentanza,<br />

rispondono anche all’esterno<br />

direttamente verso i terzi creditori.<br />

Trattandosi di rappresentanza diretta<br />

tra i condomini e i terzi, i rapporti<br />

nascono e perdurano frazionati.<br />

Non sarebbe coerente, quindi, ipotizzare<br />

una responsabilità unica,<br />

che invece si fraziona tra i numerosi<br />

debitori 27 . (prosegue nel prossimo<br />

numero).<br />

(Note di chiusura)<br />

1 All’assemblea non è consentito, deliberando<br />

a maggioranza, modifi care la misura<br />

proporzionale dei diritti di ciascuno<br />

condomino rispetto al piano o alla porzione<br />

di piano che gli appartiene (Cass., Sez.<br />

II, 24 luglio 2008, n. 20394; Cass., Sez. II,<br />

21 luglio 2006; Cass., Sez. II, 5 novembre<br />

2001, n. 13631). Essendo il settore della<br />

disposizione riservato all’autonomia privata,<br />

l’assemblea non può approvare delibere,<br />

le quali comportano il trasferimento<br />

della titolarità o l’estinzione del diritto,<br />

ovvero impediscono l’esercizio dei poteri<br />

e delle facoltà essenziali al contenuto,<br />

in quanto danno luogo ad attività o operazioni<br />

materiali che, relativamente alle parti<br />

comuni, determinano una perdita, cioè<br />

una diminuzione patrimoniale non insignifi<br />

cante. All’intangibilità dei diritti, che ai<br />

condomini derivano dalla legge, dagli atti<br />

di acquisto e dalle convenzioni, fa riscontro<br />

il difetto della competenza del collegio<br />

in ordine al fatto costitutivo delle obbligazioni<br />

ed ai criteri di suddivisione delle spese.<br />

Essendo il fatto costitutivo e la misura<br />

proporzionale dei diritti e delle obbligazioni<br />

di ciascun condomino predeterminati<br />

dalla legge, dall’atto d’acquisto o dalle


convenzioni, l’assemblea deve limitarsi a<br />

determinare i tempi, i modi ed il quantum<br />

dei pagamenti (secondo le proporzioni di<br />

legge). In tema: CORONA, Proprietà e<br />

maggioranza nel condominio negli edifi ci,<br />

Torino 2001, n. 56, p. 197, n. 112, p. 395.<br />

Sul difetto di potere dell’assemblea di modifi<br />

care la proporzione dei diritti e degli<br />

obblighi concorda da tempo la giurisprudenza:<br />

oltre le sentenze citate sopra si vedano<br />

Cass., Sez. II, 27 agosto 1991, n.<br />

9157; Cass., Sez. II, 19 novembre 1992,<br />

n. 12375.<br />

Non si riscontrano dissensi in dottrina.<br />

Cfr. SALIS, Il Condominio negli edifi ci,<br />

in Trattato di dir. civ. it. diretto da Vassalli,<br />

vol. V, t. 3, n. 76, p. 283; BRANCA,<br />

Comunione. Condominio negli edifi ci, in<br />

Commentario del codice civile a cura di<br />

Scialoja e Branca, Libro terzo, Della proprietà,<br />

Bologna-Roma 1982, sub art. 1135,<br />

n. 2, p. 619 ss.; TRIOLA, Il condominio,<br />

Milano 2007, p. 415; NAPOLI, Le attribuzioni<br />

dell’assemblea, in Il condominio,<br />

a cura di Bianca, Torino, 2007, n. 2, p.<br />

411. TERZAGO, Il Condominio, Trattato<br />

teorico e pratico, 7^ ediz., a cura di CE-<br />

LESTE, SALCIARINI e M. TERZAGO,<br />

Milano 2010, n. 3.6, p. 267. 1993, I, 233.<br />

2 La confi gurazione unitaria del condominio<br />

(la soggettivazione), in passato, venne<br />

affermata da: LUZZATTO, La comproprietà<br />

nel diritto civile italiano, Torino<br />

1908, n. 9-12, p. 14 ss; CARNELUTTI,<br />

Personalità giuridica e autonomia patrimoniale<br />

nella comunione, in Riv. proc. civ.<br />

1943, I, 143; DOSSETTO, Teoria della comunione.<br />

Studio sulla comunione dei diritti<br />

reali, Padova 1948, p. 16 ss. Di persona<br />

giuridica collettiva ha parlato BRANCA.<br />

Comunione. Condominio negli edifi ci, cit.,<br />

sub artt. 1100-1116, n. 2, p. 5 e sub artt.<br />

1117-1139, n. 2, p, 359. 508 ss.<br />

DAL 1958<br />

VEZZOSI IRENEO<br />

di Vezzosi Flavio Giuseppe<br />

Tel. 02 60781512 - 02 69004651<br />

Fax 02 69004651<br />

Cell. 338 7984536<br />

Sede amministrativa:<br />

Piazzale Salvatore Farina, 18/10 - <strong>2012</strong>5 Milano<br />

Sede operativa:<br />

Via Alberto Nota, 43 - <strong>2012</strong>6 Milano<br />

Osservatorio del diritto<br />

3 BIANCA (Nozione di condominio, in Il<br />

Condominio a cura di Bianca, Torino 2007,<br />

n. 9, p. 18, ss.) considera il condominio come<br />

soggetto titolare delle situazioni giuridiche,<br />

che non fanno capo ai condomini.<br />

Premesso che non è proprietario dell’edifi<br />

cio, né delle parti comuni, e che è privo<br />

di capacità generale e di autonomia patrimoniale<br />

perfetta, nondimeno ritiene il<br />

condominio titolare delle situazioni giuridiche<br />

soggettive, le quali non fanno capo<br />

ai singoli condomini. Peraltro, all’asserto<br />

non fa seguito una dimostrazione convincente,<br />

limitandosi l’illustre A. a richiamare<br />

talune situazioni soggettive facenti capo<br />

al condominio, ovverosia il potere regolamentare<br />

e il potere di nomina dell’amministratore,<br />

nonché l’opinione perplessa<br />

di taluni studiosi, secondo i quali si reputa<br />

possibile identifi care un ambito collettivo,<br />

in cui le posizioni individuali risultano<br />

assorbite dall’organizzazione del gruppo<br />

(IUDICA, Comunione “condominio” e legittimazione<br />

alla impugnativa di delibere<br />

condominiali, in Riv. trim. dir. proc. civ.,<br />

1970, p. 768), ovvero “l’emergenza di un<br />

interesse di spettanza del condominio, prevalente<br />

sugli interessi individuali, deve<br />

condurre alla individuazione di un centro<br />

di imputazione unitario, distinto dai singoli<br />

partecipanti” (DATTILO, La rappresentanza<br />

giudiziale dell’amministratore di<br />

condominio, in Problemi della locazione e<br />

del condominio, a cura di Alpa e altri, Milano<br />

1983, p. 106).<br />

4 Sulle orme di SALIS, Il condominio negli<br />

edifi ci, cit., nn. 1-3, p. 1 ss., tra i seguaci<br />

della c.d. teoria individualistica si<br />

annoverano numerosi studiosi: per esempio<br />

BASILE, Regime condominiale ed esigenze<br />

abitative, Milano 1979, n. 7, p. 72<br />

ss. e Condominio negli edifi ci, I, in Enci-<br />

cl. giur. Treccani, vol. VIII, Roma 1988,<br />

n. 1; GALGANO, Il punto sui problemi<br />

del condominio negli edifi ci, in Vita not.<br />

1988, p. 477; TERZAGO, Il Condominio,<br />

Trattato teorico-pratico, cit., n.1.2, p. 16;<br />

TRIOLA, Il condominio, cit., p. 39. Per<br />

una recente sintesi: NATALI, Il condominio:<br />

una fi gura in cerca di veste giuridica,<br />

in Nuova giur. civ. comm. 2009, I, 661. In<br />

favore della teoria “individualista”, con le<br />

precisazioni rese necessarie dalla inderogabilità<br />

di numerose disposizioni, mi sono<br />

pronunziato nei miei lavori: Contributo<br />

alla teoria del condominio negli edifi ci,<br />

Milano 1973, n. 48, p. 217 e Proprietà e<br />

maggioranza nel condominio negli edifi ci,<br />

cit., n. 144, p. 508.<br />

5 Dato che l’assemblea e l’amministratore<br />

gestiscono le cose, gli impianti ed i servizi<br />

comuni, che non appartengono all’ente<br />

ma ai condomini, la formula di ente<br />

di gestione viene ripetuta in modo acritico<br />

dalla giurisprudenza, la quale ricorre<br />

all’espressione per spiegare che il singolo<br />

condomino deve sempre considerarsi parte<br />

nella controversia tra il condominio e<br />

i terzi (Cass., Sez. II, 22 ottobre 2007, n.<br />

22089; Cass., Sez. II, 15 maggio 2002, n.<br />

7119); che la presenza di un organo amministrativo<br />

unitario qual è l’amministratore<br />

non priva i singoli condomini della legittimazione<br />

ad agire in giudizio per la difesa<br />

dei diritti sulle parti comuni (Cass., Sez.<br />

III, 20 febbraio 2009, n. 4245; Cass., Sez.<br />

II, 28 agosto 2002, n. 12588); che i condomini<br />

possono avvalersi autonomamente<br />

dei mezzi di impugnazione, nonostante l’inerzia<br />

dell’amministratore (Cass., Sez. II,<br />

28 agosto 2002, n. 12588); che i condomini<br />

possono intervenire nei giudizi intrapresi<br />

dall’amministratore (Cass., Sez. II, 25<br />

maggio 2001, n. 7130). Si tratta di ipotesi,<br />

le quali trovano giustifi cazione soddi-<br />

Igiene, qualità e sicurezza nei luoghi di lavoro<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

l’amministratore<br />

25


sfacente con la fi gura del mandato ex lege.<br />

Per la verità, alla defi nizione di ente di gestione<br />

la dottrina è da tempo contraria: cfr.<br />

SALIS, Condominio e ente di gestione risultante<br />

da scritture private in Riv. giur.<br />

edilizia 1963, I, n. 5, p. 469. Per una rassegna<br />

aggiornata: TERZAGO, Il Condominio,<br />

7 ed. cit., n. 1.2, p. 9; NATALI, Il<br />

condominio: una fi gura in cerca di veste<br />

giuridica, cit., I, 661. Utilizzare il termine<br />

ente di gestione lato sensu per esprimere<br />

l’idea che il condominio possiede una<br />

certa qual soggettività giuridica (così NA-<br />

SINI, Vincenzo e Paolo, La decisione delle<br />

Sezioni Unite 9148/2008: profi li critici e<br />

dubbi applicativi, cit. n. 3, p. 452) non raffi<br />

gura un apporto alla soluzione del problema<br />

della struttura del condominio e dei<br />

rapporti tra i condomini.<br />

6 La L. 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva<br />

del Ministero delle Partecipazioni<br />

statali, e il successivo D.P.R. 7 maggio<br />

1958, n. 574 prescrissero l’inquadramento<br />

delle partecipazioni dello Stato in “enti<br />

autonomi di gestione operanti secondo<br />

criteri di economicità”. Furono istituiti ex<br />

novo gli enti autonomi di gestione per le<br />

aziende minerarie, per le aziende termali<br />

e per le aziende cinematografi che. Tra gli<br />

enti (pubblici) di gestione, sono molto noti<br />

l’I.R.I., l’E.N.I., l’E.F.I.M. e le numerose<br />

fi nanziarie di settore, alle quali non può<br />

certamente equipararsi il condominio.<br />

Per la defi nizione degli elementi strutturali,<br />

che distinguono gli enti di gestione (e li<br />

differenziano dal condominio), in dottrina:<br />

CASSESE, Partecipazioni pubbliche ed<br />

enti di gestione, Milano 1962, ROVERSI<br />

MONACO, Gli enti di gestione (struttura,<br />

funzione, limiti), Milano 1967, p. 191 ss.;<br />

STAMMATI, Finanza (amministrazione<br />

della), in Encic. del Dir. vol. XVII, Milano<br />

1968, n. 27, p. 572; CALABRIA, Istituto<br />

per la ricostruzione industriale, ivi,<br />

vol. XXII, Milano1973, n. 7, p. 46; SA-<br />

RACENO, Partecipazioni statali, ivi vol.,<br />

XXXII, Milano 1982, n. 7, p. 54; MERU-<br />

SI, Le direttive governative nei confronti<br />

degli enti di gestione, Milano 1977.<br />

7 Intorno al duplice signifi cato del termine<br />

condominio come situazione soggettiva<br />

e come organizzazione del gruppo rimando<br />

al mio saggio: Appunti sulla situazione<br />

soggettiva di condominio, in Riv. Notariato<br />

2006, nn. 1-15, pp. 633-660.<br />

8 Poiché il condominio non costituisce<br />

un autonomo soggetto di diritto, l’amministratore<br />

non raffi gura un organo – come<br />

ritengono BRANCA, Comunione. Condominio<br />

negli edifi ci, cit., sub art. 1129, n. 2,<br />

p. 551 e, recentemente, BIANCA, Nozione<br />

di condominio, cit., n. 9, p. 21 – sebbene il<br />

titolare di un rapporto, diretto ed immediato<br />

con i condomini, che si qualifi ca come<br />

26<br />

Osservatorio del diritto<br />

uffi cio di diritto privato simile al mandato.<br />

Circa l’assimilazione del rapporto tra amministratore<br />

ed i singoli condomini al mandato<br />

con rappresentanza in dottrina cfr.<br />

SALIS, Poteri di rappresentanza dell’amministratore<br />

in contrasto con deliberazione<br />

dell’assemblea, in Riv. giur. edilizia<br />

1968, I, 956; Regolamento di condominio<br />

e poteri di rappresentanza, ivi 1970,<br />

I, 823; Condominio: nomina dell’amministratore<br />

e accettazione, ivi 1986, I, 544;<br />

AMAGLIANI, L’amministratore e la rappresentanza<br />

degli interessi condominiali,<br />

cit., p. 159; CIANCI, L’amministratore, in<br />

Il condominio a cura di Bianca, cit., n. 1.2,<br />

p. 559 ss., TRIOLA, Il condominio, cit.,<br />

p. 574; TERZAGO, Il condominio, cit., n.<br />

6.1, p. 296. Per l’inserimento della fi gura<br />

dell’amministrazione nella organizzazione<br />

del condominio e la sua rilevanza nel sistema<br />

di formazione degli atti e non della<br />

soggettivazione del gruppo rimando al<br />

mio lavoro: L’assemblea e l’amministratore<br />

nel condominio negli edifi ci: spunti<br />

per la ricostruzione dei concetti, in Scritti<br />

in onore di Vincenzo Buonocore, Milano<br />

2005, vol. IV, n. 6, p. 4449. Anche la<br />

giurisprudenza è concorde (Cass., Sez. II,<br />

8 aprile 2008, n. 9148; Cass., Sez. II, 12<br />

marzo 2003, n. 3596; Cfr. Cass., Sez. II,<br />

4 ottobre 2005, n. 19348; Cass., Sez. II,<br />

26 novembre 2004, n. 22294, in Giust. civ.<br />

2005, I, 1207; Cass., Sez. II, 17 settembre<br />

2003, n. 13695, in Riv. giur. edilizia 2004,<br />

I, 1207; Cass. Sez. II, 16 agosto 2000, n.<br />

10815; Cass., Sez. II, 12 febbraio 1997,<br />

n. 1286; Cass., Sez. II, 24 marzo 1981,<br />

n. 1720. La volontarietà del conferimento<br />

dell’incarico da parte dei condomini si<br />

contrassegna per una certa discrezionalità,<br />

in quanto i condomini conservano un<br />

controllo non insignifi cante sull’attività<br />

dell’amministratore, dimostrato dal potere<br />

di chiederne la revoca (art. 1129 cod. civ.).<br />

9 Allo stesso modo del mandato collettivo,<br />

nel rapporto tra i condomini e l’amministratore<br />

nel condominio si riscontrano la<br />

parte soggettivamente complessa, che conferisce<br />

l’incarico (la pluralità dei condomini);<br />

l’unicità dell’atto di conferimento<br />

(la delibera dell’assemblea); più articolata<br />

la comunanza a tutti i condomini dell’affare<br />

o degli affari, consistente nella amministrazione<br />

delle parti comuni dell’edifi cio<br />

e nella rappresentanza in giudizio, attiva<br />

e passiva. Intorno al mandato collettivo:<br />

LUMINOSO, Mandato, commissione<br />

e spedizione, in Trattato di dir. civ. e com.<br />

diretto da Cicu e Messineo e continuato<br />

da Mengoni, vol. XXXII, n. 20, Milano<br />

1984, p. 497. Precedentemente: MINER-<br />

VINI, Il mandato, la commissione e la<br />

spedizione, in Trattato di dir. civ. it. diretto<br />

da Vassalli, vol. VII, t. 1, Torino 1952,<br />

n. 79, p. 194; DOMINEDO’, Mandato<br />

l’amministratore<br />

(dir. civ.), in Noviss. Dig. it., vol. X, Torino<br />

1968, n. 45, p. 131 ss. Nell’ambito dei<br />

propri particolari interessi, tutti i condomini<br />

perseguono la medesima utilità: vale a<br />

dire, l’amministrazione delle parti comuni<br />

e la rappresentanza giudiziale. L’incarico<br />

(riguardante l’amministrazione delle<br />

parti comuni e la rappresentanza processuale)<br />

riguarda tutti i partecipanti. Le fi nalità<br />

sembrano atteggiarsi nel loro insieme<br />

come risultato unico, non scindibile e non<br />

frazionabile: in realtà raffi gurano la somma<br />

di più risultati autonomi anche se regolati<br />

con lo stesso atto. Per la verità, gli<br />

interessi individuali – si vedrà in seguito –<br />

non vengono soppressi.<br />

10 L’interesse comune ai condomini di<br />

operare insieme, superando gli ostacoli<br />

connessi con il modello dell’autonomia,<br />

vale a dire l’interesse a che l’atto si formi<br />

nonostante il volere contrario della minoranza<br />

dissenziente, tutelato dalla scelta<br />

legislativa in favore del metodo collegiale<br />

e del principio maggioritario, non assorbe<br />

gli interessi individuali concernenti il<br />

contenuto dell’atto, i quali non sono subordinati<br />

rispetto all’interesse comune a<br />

deliberare. Per la verità, i termini del contrasto<br />

non sono l’interesse comune (strumentale)<br />

a deliberare, da una parte, e gli<br />

interessi (fi nali) dei singoli concernenti<br />

il contenuto della delibera, dall’altra. Il<br />

meccanismo di formazione degli atti opera<br />

su un piano diverso. Il principio maggioritario<br />

costituisce il criterio impiegato<br />

per risolvere il contrasto, che insorge tra<br />

gli interessi individuali fi nali, afferenti al<br />

merito della gestione delle parti comuni,<br />

assegnando la prevalenza quegli interessi<br />

fi nali, i quali vengono a trovarsi in maggioranza.<br />

L’interesse in comune alla formazione<br />

degli atti, dunque, non entra in<br />

confl itto con gli interessi individuali fi nali<br />

afferenti al merito della gestione. Cfr.:<br />

Proprietà e maggioranza nel condominio<br />

negli edifi ci, cit., n. 92, p. 321.<br />

Del resto, la perdurante autonomia degli<br />

interessi fi nali dei singoli rispetto all’interesse<br />

comune alla nomina dell’amministratore<br />

è rivelato, tra l’altro, dal potere<br />

dei condomini dissenzienti di separare la<br />

propria responsabilità dalle conseguenze<br />

della lite per il caso di soccombenza<br />

(art. 1132 cod. civ.). Cfr. Cass. Sez. II, 15<br />

maggio 2006, n. 11126, in Giust. civ, Rep.<br />

2006, voce Comunione e condominio, n.<br />

39, p. 836; Cass., Sez. II, 29 luglio 2005,<br />

n. 16092, ivi, voce cit,, n. 66, p. 787.<br />

11 I poteri-doveri dell’amministratore sono<br />

rigidamente fi ssati dal codice (è signifi<br />

cativo che l’enunciazione dei compiti sia<br />

preceduta dal verbo “deve”). Nondimeno,<br />

sempre limitatamente al settore della gestione<br />

(art. 1131 comma 1 cod. civ.), l’as-


semblea e il regolamento di condominio<br />

all’amministratore possono concedere poteri<br />

maggiori anche in ordine alla legittimazione<br />

attiva.<br />

I dubbi ad equiparare al mandato il rapporto<br />

tra i condomini e l’amministratore<br />

nascono dal potere a questi riconosciuto<br />

di agire contro gli stessi condomini, i<br />

quali gli hanno conferito l’incarico. . Due<br />

dati permettono di superare l’ostacolo. Il<br />

divieto per i condomini di sottrarsi agli<br />

impegni derivanti dalle delibere assembleari<br />

assunte in conformità alla legge o<br />

al regolamento; la normale irrevocabilità<br />

del mandato collettivo (art. 1726 cod.<br />

civ.), conferito con atto unico e contestuale<br />

da parte di tutti i condomini. Il potere<br />

dell’amministratore di agire contro i condomini<br />

inadempienti risponde alla necessità<br />

di dare esecuzione alla delibera e, allo<br />

stesso tempo, di portare a compimento<br />

l’incarico. Per la verità, non v’è ragione di<br />

consentire al singolo di revocare, per proprio<br />

conto ed unilateralmente, l’incarico<br />

conferito con una deliberazione vincolante<br />

per tutti e di sottrarsi, così, agli impegni<br />

derivanti dalla delibera e impedire all’amministratore<br />

di adempiere alle obbligazioni<br />

assunte. Nel caso di mandato collettivo,<br />

conferito da più persone nell’interesse co-<br />

LINEA GIALLA<br />

settore SICUREZZA :<br />

LINEE VITA<br />

ANTINCENDIO<br />

SERRAMENTI<br />

SCHERMATURE SOLARI<br />

PORTE E PORTONI DI SICUREZZA<br />

SMALTIMENTO AMIANTO<br />

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LINEA VERDE<br />

INSTALLAZIONI POST VENDITA<br />

LINEA ROSSA<br />

INSTALLAZIONI POST VENDITA<br />

LINEA GIALLA<br />

CERTIFICAZIONE ENERGETICA<br />

FINANZIAMENTO DI TUTTI I LAVORI<br />

CHECK UP DEL CONDOMINIO<br />

TORE SICUREZZA<br />

STESURE CAPITOLATI)<br />

Osservatorio del diritto<br />

mune, non si dubita che la revoca decisa<br />

da uno solo dei mandanti non abbia effetto<br />

e che il mandatario, nell’interesse all’adempimento<br />

del contratto proprio di tutti<br />

i mandanti, possa agire contro quello dei<br />

mandanti, che si sia reso inadempiente. In<br />

tema: Contributo alla teoria del condominio<br />

negli edifi ci, cit., n. 36, p. 167 con<br />

citazioni.<br />

12 Quanto alla natura ed agli effetti,<br />

BRANCA, Comunione. Condominio negli<br />

edifi ci, cit., sub art. 1129, n. 2, p. 552, confi<br />

gura la nomina dell’amministratore come<br />

atto interno di preposizione nell’ambito<br />

della struttura della persona giuridica collettiva,<br />

che contempla il rapporto organico<br />

con il soggetto designato ad amministrare.<br />

Per la verità, al fi ne dell’ammissibilità<br />

della “preposizione” la persona giuridica<br />

collettiva non sembra indispensabile. Anche<br />

al di fuori del rapporto organico si può<br />

ammettere un atto collegiale di preposizione<br />

e riconoscere all’assemblea il potere<br />

di designare una persona ad assumere<br />

la titolarità del mandato. Nel condominio,<br />

il contenuto del mandato è predeterminato<br />

dalla legge e per la nomina del<br />

mandatario il codice, per ovvie ragioni di<br />

effi cienza, preferisce il metodo collegiale<br />

ed il principio di maggioranza al modello<br />

dell’autonomia.<br />

LINEA ROSSA<br />

settore EFFICIENZA ENERGETICA:<br />

PANNELLI FOTOVOLATICI<br />

VALVOLE TERMOSTATICHE<br />

CANNE FUMARIE<br />

SISTEMI A CAPPOTTO<br />

COPERTURE IN LEGNO<br />

COPERTURE METALLICHE<br />

ISOLANTI TERMICI<br />

SERRAMENTI IN LEGNO<br />

TENDE DA SOLE E SCHERMATURE SOLARI<br />

PARETI A SECCO sistema TECNOBOARD<br />

TRASFORMAZIONE E GESTIONE DI CALDAIE<br />

13 Alla base dei fondamentali principi ordinanti<br />

dell’istituto del condominio e, in<br />

particolare, delle norme inderogabili, si<br />

rinvengono non soltanto i criteri dell’ordine<br />

pubblico, ma anche quelli dell’interesse<br />

generale privato, i quali non afferiscono<br />

alle fi nalità proprie dello Stato, restano<br />

chiaramente privati e, nondimeno, superano<br />

la sfera individuale dei partecipanti.<br />

In particolare, sono principi di ordine generale<br />

di natura privatistica quelli riguardanti<br />

l’inderogabilità delle disposizioni<br />

concernenti la nomina, la revoca e la durata<br />

in carica dell’amministratore, i suoi poteri<br />

di rappresentanza e, in particolare, la<br />

legittimazione passiva (artt. 1129, 1130,<br />

1131), che complessivamente confi gurano<br />

il mandato ex lege. Sul punto rimando ai<br />

miei lavori I regolamenti di condominio,<br />

Torino 2004, n. 32, p. 148 ss. e Regolamento<br />

contrattuale di condominio, Torino<br />

2009, n. 8, p. 23.<br />

14 L’obiezione è di BERTOTTO, Sulla<br />

natura solidale delle obbligazioni assunte<br />

dall’amministratore in rappresentanza<br />

dei condomini, in Giur. it. 2008, n. 4,<br />

p. 2720, secondo cui le disposizioni ricordate<br />

stabiliscono che l’amministratore<br />

può contrarre le obbligazioni per conto dei<br />

LINEA VERDE<br />

settore ARREDO URBANO e DECORAZIONE:<br />

TETTI IN LEGNO;<br />

COPERTURE METALLICHE;<br />

LATERIZI D’ ARREDO<br />

(tegole cotto e anticate, mattoni faccia a vista);<br />

SERRAMENTI IN LEGNO;<br />

TENDE DA SOLE;<br />

PORTE BASCULANTI;<br />

PORTE DA INTERNO E ESTERNO;<br />

MASSELLI AUTOBLOCCANTI PER PAVIMENTI;<br />

PITTURE PER FACCIATE.<br />

CANCELLI E RECINZIONI IN ACCIAIO INOX<br />

FERRAMENTA E UTENSILERIA<br />

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l’amministratore<br />

27


condomini, ma non prescrivono che le obbligazioni<br />

debbano essere solidali o parziarie:<br />

quindi, bisogna rifarsi alle regole di<br />

ordine generale.<br />

15 Così DI MAJO, Solidarietà o parziarietà<br />

nelle obbligazioni condominiali: l’eterno<br />

ritorno, in Corr. giur. 2008, n. 4,<br />

p. 779. Il limite del potere dell’amministratore<br />

di obbligare i singoli condomini<br />

nell’ambito della quota non si desume dagli<br />

artt. 1130 e 1131, né dall’art. 1123 cit.,<br />

che sembra riguardare esclusivamente il<br />

rapporto interno.<br />

Stabilito che le spese vengono deliberate<br />

dall’assemblea, la quale non ha il potere<br />

di modifi care la proporzione fi ssata<br />

dalle quote, né di assumere rapporti direttamente<br />

con i terzi; appurato, altresì, che<br />

il contratto fonte dell’obbligazione viene<br />

stipulato dal soggetto deputato a portare<br />

all’esterno la volontà collegiale, ovverosia<br />

dall’amministratore, resta da accertare<br />

se questo contratto possa dare vita ad una<br />

obbligazione unica, che sostituisca le obbligazioni<br />

parziarie assunte nei confronti<br />

dell’amministratore.<br />

16 In passato la rappresentanza dell’amministratore<br />

anche nel caso di condominio<br />

limitato (non si parla ancora di condominio<br />

parziale) è stata affermata dalla giurisprudenza,<br />

avuto riguardo alla distinzione<br />

tra la legittimazione attiva e la legittimazione<br />

passiva, assumendo che la prima è<br />

circoscritta dalle attribuzioni, mentre la<br />

seconda riguarda ogni lite che abbia ad<br />

oggetto un interesse comune dei condomini,<br />

in opposizione ad un terzo estraneo al<br />

condominio. Si veda Cass., Sez. II, 4 settembre<br />

1970, in Riv. giur. edilizia 1970, I,<br />

28<br />

Osservatorio del diritto<br />

114. Conforme la dottrina SALIS, Comunione<br />

limitata e rappresentanza passiva<br />

dell’amministratore, in Riv. giur. edilizia<br />

1971, I, 90, con citazioni. Più recente<br />

TERZAGO, Il condominio, cit. n. 8.13,<br />

p. 503.<br />

L’opinione deve considerarsi superata alla<br />

luce degli studi e delle pronunce successive<br />

intorno ai principi riguardanti la<br />

legittimazione attiva o passiva dell’amministratore.<br />

Il punto debole dell’opinione<br />

riferita è la concezione astratta dell’interesse<br />

comune, genericamente riferito al<br />

gruppo. Per la verità, laddove non sussiste<br />

il diritto di condominio – in quanto determinate<br />

cose, impianti e servizi non appartengono<br />

a taluni condomini – non esiste<br />

neppure l’interesse per queste parti, che<br />

giustifi chi la legittimazione attiva o passiva<br />

dell’amministratore. In difetto di soggettività<br />

del condominio, non ha senso<br />

ipotizzare l’esistenza di un interesse comune<br />

afferente al gruppo diverso dall’interesse<br />

dei singoli componenti il gruppo.<br />

Si veda: Proprietà e maggioranza nel condominio<br />

negli edifi ci, cit., nn. 68-70, pp.<br />

242-250. Sostanzialmente conforme la<br />

giurisprudenza più recente: Cass., Sez. II,<br />

21 gennaio 2000, n. 651. L’esigenza generica<br />

di agevolare la chiamata in giudizio<br />

dei condomini da parte dei terzi, che<br />

costituisce il fondamento politico della legittimazione<br />

passiva dell’amministratore,<br />

viene superata dalla situazione di fatto<br />

effettiva, la quale postula che i veri condomini<br />

o, comunque, i condomini effettivamente<br />

interessati vengano individuati<br />

singolarmente.<br />

17 Secondo la consolidata giurisprudenza<br />

di legittimità, la base per la determi-<br />

Lainate - Villa Litta<br />

l’amministratore<br />

nazione dell’ambito di applicazione delle<br />

norme sul condominio (quindi, per l’elaborazione<br />

del concetto di condominio parziale)<br />

è la relazione di accessorietà tra le<br />

cose, i servizi e gli impianti di uso comune<br />

e le unità immobiliari in proprietà solitaria.<br />

Tra le pronunzie recenti: Cass.,<br />

S.U., 31 gennaio 2008, n. 2305, in Riv.<br />

not. 2008, 2, 863, con nota di MUSOLI-<br />

NO, Il supercondominio; Cass., Sez. II, 21<br />

dicembre 2007, n. 27145, Cass., Sez. II,<br />

16 aprile 2007, n. 9093, Cass., Sez. II, 2<br />

marzo 2007, n. 4973, Condominio e pluralità<br />

di edifi ci; Cass., Sez. II, 2 marzo<br />

2007, n. 4973; Cass., Sez. II, 31 gennaio<br />

2006, n. 2046; Cass., Sez. II, 18 aprile<br />

2005, n. 8066; Cass., Sez. II, 3 ottobre<br />

2003, n. 14791; Cass., Sez. II, 9 giugno<br />

2000, n. 7889.<br />

18 Sempre sulla base della relazione di<br />

accessorio a principale presso la giurisprudenza<br />

può considerarsi consolidata la<br />

fi gura del condominio parziale (ex lege).<br />

Tra le ultime pronunzie specifi che: Cass.,<br />

Sez. II, 10 ottobre 2007, n. 21246; Cass.,<br />

Sez. II, 18 aprile 2005, n. 8066; Cass.,<br />

Sez. II, 28 aprile 2004, n. 8136.<br />

Della relazione di accessorietà e del condominio<br />

parziale si tratta nei miei libri:<br />

Contributo alla teoria del condominio negli<br />

edifi ci, cit., nn. 18-19, pp. 77-88 e nn.<br />

20-27, pp. 90-125 e Proprietà e maggioranza<br />

nel condominio negli edifi ci, cit.,<br />

nn. 21-29, pp. 82-107 e nn. 31-35, pp.<br />

109-120, entrambi con citazioni. Tra gli<br />

autori, che successivamente si sono interessati<br />

ai temi: DE TILLA, Sul condominio<br />

parziale, in Arch. locaz. Cond. 2005,<br />

174; CELESTE, Il cosiddetto condominio<br />

parziale tra presunzione di comunione, ti-


tolo contrario e destinazione particolare<br />

del bene, in Rassegna locaz. e cond.<br />

2003, 469; ROLLERI, La Cassazione posa<br />

un nuovo mattone della costruzione del<br />

condominio parziale, in Riv. giur. edilizia<br />

2001. I, 1057.<br />

19 Secondo la giurisprudenza di legittimità,<br />

dal condominio parziale derivano<br />

importanti conseguenze in ordine alla imputazione<br />

delle spese ed alla gestione. In<br />

particolare, non esiste il diritto dei condomini<br />

di partecipare all’assemblea, avente<br />

all’ordine del giorno delibere concernenti<br />

determinate cose, impianti e servizi, da<br />

parte di coloro che non ne hanno la comproprietà,<br />

ragion per cui la composizione<br />

del collegio e delle maggioranze si modifi<br />

cano in relazione alla titolarità delle parti<br />

comuni, che delle deliberazioni formano<br />

oggetto. Così Cass., Sez. II, 27 settembre<br />

1994, n. 7885.<br />

20 Sulla struttura della delegazione e, in<br />

particolare, dell’incarico conferito dai deleganti<br />

ad un soggetto (delegato) di pagare<br />

o di obbligarsi a pagare ad un terzo (delegatario)<br />

si vedano: SCHLESINGER, Il pagamento<br />

al terzo, Milano 1961, p. 61 ss.;<br />

RESCIGNO, Delegazione (diritto civile),<br />

in Encicl. del dir., vol. XI, Milano 1962,<br />

particolarmente n. 10 ss., pp. 939 ss.; CI-<br />

CALA, Delegazione ed espromissione, in<br />

L’adempimento indiretto del debito altrui,<br />

Napoli 1968, p. 256 ss. Per la manualistica<br />

recente: BIANCA, Diritto civile. 4. L’obbligazione,<br />

Milano 1990, n. 323, p. 635;<br />

BRECCIA, Le obbligazioni, in Trattato di<br />

dir. priv. a cura di Iudica e Zatti, Milano<br />

1991, p. 811; GALGANO, Diritto civile<br />

e commerciale, vol. II, Le obbligazioni e<br />

i contratti, t. 1, Obbligazioni in generale,<br />

Padova 1999, n. 22, p. 116.<br />

21 L’amministratore non si sostituisce ai<br />

condomini, ma li rappresenta. In difetto<br />

della soggettività del condominio, nel rapporto<br />

tra i condomini e l’amministratore si<br />

confi gura una ipotesi di rappresentanza diretta,<br />

con la conseguenza che i condomini,<br />

assumendo la titolarità dei rapporti, diventano<br />

parte sostanziale del contratto. Sulla<br />

rappresentanza diretta si vedano: BIAN-<br />

CA, Diritto civile. 3. Il contratto, Milano<br />

1987, n. 31, p.75; ROPPO, Il contratto, in<br />

Trattato di dir. priv. a cura di Iudica e Zatti,<br />

Milano 2001, n. 11, p. 257 e bibliografi<br />

a alla p. 276. Avendo l’amministratore il<br />

potere di compiere atti giuridici in nome<br />

dei condomini e producendo il contratto<br />

direttamente effetti nei confronti dei condomini,<br />

egli non istaura un rapporto proprio<br />

con il terzo, non diventa titolare del<br />

rapporto contrattuale, né destinatario di alcuno<br />

degli effetti del contratto. Certamente<br />

l’amministratore non si limita a riferire<br />

Osservatorio del diritto<br />

la volontà dei condomini, ma emette la dichiarazione<br />

di volontà formativa dell’accordo:<br />

ciò non signifi ca che il rapporto<br />

posto in essere dall’amministratore con i<br />

terzi sia diverso quello posto in essere da<br />

qualsivoglia rappresentante in conformità<br />

con l’incarico conferitogli dai condomini<br />

rappresentati. In altre parole, poiché<br />

i condomini conferiscono un potere corrispondente<br />

alle quote, l’amministratore<br />

rappresenta i condomini nei limiti delle<br />

quote.<br />

Per conseguenza, la rappresentanza unitaria<br />

non cancella i rapporti sottostanti.<br />

22 Nel compito di eseguire le deliberazioni<br />

dell’assemblea (art. 1130 n. 1 cod. civ.),<br />

l’amministratore, in nome e per conto dei<br />

condomini, stipula i contratti riguardanti<br />

le parti comuni: vale a dire, la conservazione,<br />

la manutenzione, le innovazioni,<br />

la gestione relative alle cose, agli impianti<br />

ed ai servizi di uso comune. Nell’ambito<br />

di queste attività, all’amministratore possono<br />

essere conferiti gli incarichi più diversifi<br />

cati, ma sempre nei limiti dei poteri<br />

dell’assemblea stabiliti dall’art. 1123 cod.<br />

civ. A questo proposito giova ricordare che<br />

l’assemblea non può vincolare i condomini<br />

difformemente dalle quote: in misura<br />

proporzionale maggiore o minore delle<br />

quote. Poiché la stipulazione dei contratti<br />

comporta inevitabilmente delle spese a carico<br />

dei condomi essi non possono essere<br />

tenuti difformemente dalle quote.<br />

Sul difetto di potere dell’assemblea di modifi<br />

care la proporzione dei diritti e degli<br />

obblighi dei condomini la dottrina è concorde.<br />

SALIS, Il Condominio negli edifi ci,<br />

cit., n. 76, p. 283; BRANCA, Comunione.<br />

Condominio negli edifi ci, cit., sub art.<br />

1135, n. 2, p. 619 ss.; TRIOLA, Il condominio,<br />

cit., p. 415; NAPOLI, Le attribuzioni<br />

dell’assemblea, in Il condominio, a<br />

cura di Bianca, Torino, 2007, n. 2, p. 411.<br />

TERZAGO, Il Condominio, Trattato teorico<br />

e pratico, 7^ ediz., cit., n. 3.6, p.<br />

267. Si veda altresì CORONA, Proprietà<br />

e maggioranza nel condominio negli edifi -<br />

ci, cit., n. 119, p. 411, con citazioni alla nt.<br />

19. Concorde la giurisprudenza, secondo<br />

cui le attribuzioni dell’assemblea, in ordine<br />

alla ripartizione delle spese per le parti<br />

comuni, non comprendono il potere di<br />

introdurre deroghe ai criteri fi ssati dalla<br />

legge, poiché tali deroghe, incidendo sui<br />

diritti individuali del singolo condomino,<br />

attraverso il mutamento del valore della<br />

parte dell’edifi cio di sua proprietà, possono<br />

scaturire soltanto da una convenzione<br />

cui egli aderisca. Si vedano: Cass., Sez. II,<br />

5 novembre 2001, n. 13631, Cass., Sez. II,<br />

9 febbraio 1995, n. 1455; Cass., Sez. II, 1<br />

febbraio 1993, n. 1213; Cass., Sez. II, 23<br />

dicembre 1992, n. 13655; Cass., Sez. II,<br />

27 agosto 1991, n. 9157; Cass., Sez. II, 19<br />

novembre 1992, n. 12375.<br />

l’amministratore<br />

23 Con riferimento al rapporto tra i condomini<br />

ed i creditori, che si pone in essere<br />

tramite l’amministratore, si impiegano<br />

i termini di rapporto di provvista e di rapporto<br />

di valuta desunti dalla terminologia<br />

in uso nei titoli di credito, dove la provvista<br />

designa il rapporto tra i cliente ed il<br />

banchiere, presso il quale sono depositati<br />

i fondi per il pagamento ed al quale viene<br />

impartito l’ordine di pagare; mentre la<br />

valuta attiene al rapporto tra il cliente ed il<br />

destinatario del pagamento. Del pari nella<br />

delegazione, la provvista riguarda il rapporto<br />

tra il delegante ed il delegato (il delegante<br />

di solito è creditore del delegato e<br />

il credito costituisce il mezzo per realizzare<br />

la provvista), mentre la valuta attiene al<br />

rapporto tra il delegante e il delegatario (il<br />

delegante è debitore del delegatario, che<br />

viene soddisfatto con la provvista fornita<br />

dal delegato). In estrema sintesi, provvista<br />

e valuta si inseriscono nel rapporto tra<br />

il debitore ed il creditore, al cui interno interviene<br />

un altro soggetto: con la provvista<br />

si mettono a disposizione i fondi, con i<br />

quali il soggetto terzo (il banchiere o il delegato)<br />

nell’interesse di altri (il cliente o il<br />

delegante) soddisfa il rapporto di valuta.<br />

Circa la terminologia impiegata si vedano:<br />

MESSINEO, Manuale di diritto civile<br />

e commerciale, vol. II, parte 2^, Milano<br />

1952, p, 175; vol. III, parte 1^, Milano<br />

1954, p. 339; TRABUCCHI, Istituzioni di<br />

diritto civile, Padova 1990, n, 253, p. 539;<br />

GALGANO, Diritto civile e commerciale,<br />

vol. II, t. 2, Padova 1999, p. 164.<br />

24 Nel condominio, la rassomiglianza con<br />

il mandato collettivo si fonda sull’unicità<br />

dell’atto di conferimento dell’incarico<br />

e nella comunanza dell’affare ai più incaricanti.<br />

Sempre nel condominio, sicuramente<br />

sussiste un mandato unico con<br />

parte mandante soggettivamente complessa,<br />

in cui strutturalmente si rinviene l’unicità<br />

della dichiarazione di conferimento<br />

dell’incarico, confi gurata dalla deliberazione<br />

assembleare, e funzionalmente l’atto<br />

coinvolgente l’interesse unitario dei<br />

condomini mandanti.<br />

Nondimeno, la perdurante autonomia degli<br />

interessi individuali dei partecipanti<br />

è comprovata dalla possibilità offerta al<br />

condomino dissenziente, quando l’assemblea<br />

abbia deliberato di promuovere una<br />

lite, di separare la propria responsabilità<br />

dalle conseguenze per il caso di soccombenza<br />

(art. 1132 comma 1 cod. civ.). Se<br />

proprio non raffi gura una revoca ai sensi<br />

dell’art. 1726 cod. civ., la facoltà costituisce<br />

una attività individuale di dissociazione<br />

dall’interesse comune giustifi cata dalla<br />

perdurante sussistenza degli interessi individuali<br />

dei singoli. In tema TERZAGO, Il<br />

condominio, cit., n. 9.5, p. 603.<br />

25 Comunque si confi guri il substrato del<br />

29


mandato – come autorizzazione, vale a dire<br />

come attribuzione di legittimazione a<br />

compiere atti dispositivi in nome proprio<br />

direttamente effi caci nella sfera giuridica<br />

di altro soggetto; oppure come permesso,<br />

ovverosia come conferimento di facoltà<br />

diretto a rendere lecita l’intromissione<br />

nell’altrui sfera giuridica – certamente il<br />

mandatario desume i suoi poteri dal mandante,<br />

ragion per cui i poteri del mandatario<br />

rifl ettono e non eccedono i poteri del<br />

mandante. Si veda LUMINOSO, Il mandato,<br />

cit., p. 81 ss.<br />

Quanto all’amministratore del condominio,<br />

i poteri attribuiti dall’assemblea<br />

o direttamente dalla legge sono sempre<br />

commisurati alle quote. Appurato che l’assemblea<br />

non può modifi care le proporzioni<br />

con le quote, quanto ai poteri attribuiti<br />

direttamente dalla legge – sia per quanto<br />

riguarda la legittimazione processuale<br />

attiva o passiva, sia per ciò che concerne<br />

la gestione – da nessuna norma si ricava<br />

che all’amministratore siano conferiti<br />

poteri dissociati dalle quote. E’ vero che<br />

l’amministratore rappresenta tutti i condomini,<br />

compresi gli assenti ed i dissenzienti,<br />

ma li rappresenta nei limiti della quota<br />

di ciascuno.<br />

26 Nella struttura della cosiddetta delegazione<br />

passiva (art. 1268 cod. civ.), si distinguono:<br />

a) l’atto con cui il delegante,<br />

30<br />

Osservatorio del diritto<br />

solitamente un debitore, assegna un nuovo<br />

debitore al delegatario, che è suo creditore;<br />

b) l’atto di conferimento dell’incarico<br />

da parte del delegante al delegato di pagare<br />

(o di obbligarsi a pagare) in favore<br />

al delegatario: c) l’atto con cui il delegato,<br />

designato nuovo debitore, si obbliga<br />

verso il delegatario creditore (a meno che<br />

il delegato non decida di pagare senz’altro).<br />

Nella pratica negoziale è frequente<br />

che il delegante utilizzi il proprio credito<br />

verso il delegato per liberarsi del debito<br />

nei confronti del delegatario. Con la conseguenza<br />

che la prestazione effettuata dal<br />

delegato vale ad estinguere sia l’obbligazione<br />

del delegante verso il delegatario,<br />

sia l’obbligazione del delegato verso il delegante.<br />

Intorno alla struttura delegazione<br />

si vedano: BETTI, Teoria generale delle<br />

obbligazioni, III, 2 – IV, Milano 1955, §<br />

VI, p. 84 ss.; RESCIGNO, Delegazione,<br />

cit., n. 1, p. 930; CICALA, Delegazione<br />

e espromissione, in L’adempimento indiretto<br />

del debito altrui, Napoli 1968, n. 8,<br />

p. 277; BIANCA, Diritto civile. 4. L’obbligazione,<br />

cit., n. 323, p. 635. L’intimo<br />

collegamento non esclude l’autonomia<br />

concettuale dei diversi atti. Per contro,<br />

nell’attività che l’amministratore del condominio<br />

pone in essere nei confronti del<br />

terzo creditore, in esecuzione dell’incarico<br />

ricevuto dai condomini tramite la deliberazione<br />

dell’assemblea, non si individua<br />

MILANO - Piazza Missori<br />

l’amministratore<br />

una pluralità di rapporti consimili a quelli<br />

descritti. L’attività dell’amministratore<br />

non si svolge in nome e per conto proprio:<br />

essendo il rapporto tra l’amministratore ed<br />

i terzi creditori retto dal mandato con rappresentanza<br />

intervenuto con i condomini,<br />

il rapporto si istituisce direttamente e<br />

senza intermediazioni tra i condomini ed i<br />

terzi creditori e non v’è spazio per la costituzione<br />

di rapporti diversi.<br />

27 I singoli condomini, nel rapporto interno<br />

con l’amministratore, sono responsabili<br />

in proporzione alle quote; sulla base del<br />

mandato con rappresentanza, essi rispondono<br />

direttamente nei confronti dei terzi<br />

creditori: tutto ciò premesso, è agevole<br />

inferire che nei confronti dei creditori essi<br />

rispondano allo stesso modo con cui rispondono<br />

verso l’amministratore, vale a<br />

dire in ragione della quota. Sul rapporto<br />

che si istaura tra i rappresentati ed i terzi<br />

nel caso di rappresentanza diretta si vedano:<br />

SANTORO PASSARELLI, Dottrine<br />

generali del diritto civile, Napoli 1977, n.<br />

59 p. 276, CARIOTA FERRARA, Il negozio<br />

giuridico nel diritto privato italiano,<br />

Napoli s.d., n. 156, p. 708 ss.; SACCO-DE<br />

NOVA, La conclusione per altri, in Trattato<br />

di dir. priv. diretto da Rescigno, vol<br />

10, Torino 1982, p. 389 ss. BETTI, Teoria<br />

generale del negozio giuridico, Napoli,<br />

rist. 1994, n. 73, p. 562.


PERICOLI CONDOMINIALI<br />

a cura di Cristoforo Moretti<br />

Questa rubrica si occupa di evidenziare situazioni di pericolo presenti nei condomini italiani.<br />

A prescindere dall’eventuale applicabilità al condominio delle leggi sulla sicurezza del lavoro, gli edifi ci non devono<br />

essere pericolosi per chi li abita, per chi ci lavora, per chi li visita: i codici e la giurisprudenza ci insegnano da sempre che<br />

i danni ingiusti devono essere evitati.<br />

Le immagini che seguono vogliono contribuire a diffondere una cultura di prevenzione.<br />

39. Pulizie incoscienti<br />

Sicurezza edifici<br />

e lavoratori<br />

“Se l’impresa di pulizia lascia i pavimenti bagnati e qualcuno scivola e si fa male, è responsabile il condominio?”<br />

A questa domanda si può rispondere in molti modi (sì, no, dipende) e tutti giusti, a seconda delle diverse situazioni<br />

che possono capitare. Ma ci sono casi di fronte ai quali la risposta ‘sì’ è più giusta delle altre, senza se e senza ma.<br />

Come nella situazione raffigurata nella fotografia: l’addetto alle pulizie allaga l’ampia pavimentazione del porticato<br />

comune per passarla successivamente con la macchina pulitrice, senza separazioni temporanee né segnalazioni di<br />

alcun genere. Un comportamento talmente sprezzante del pericolo da farlo ipotizzare abituale, e se è abituale è<br />

impossibile che i condòmini, quando non direttamente l’amministratore, non lo abbiano già visto e segnalato<br />

all’impresa di pulizie come inappropriato e pericoloso. Se anche i condòmini sanno e accettano di camminare su un<br />

velo di acqua, i terzi che possono transitare nel condominio non sanno e – come il fotografo – non accettano. Quindi<br />

se qualcuno scivola e subisce un danno è più che giusto che il condominio risarcisca.<br />

MIGLIORAMENTI POSSIBILI – Non ignorare e pretendere buon senso dagli appaltatori condominiali.<br />

l’amministratore<br />

31


40. Porte su rampe di scala<br />

32<br />

Sicurezza edifici<br />

e lavoratori<br />

l’amministratore<br />

Quando si vogliono inserire porte lungo<br />

le rampe di scale, si rischia sempre di<br />

creare pasticci.<br />

Sopra, una porta REI montata impietosamente<br />

a metà di una scala di cantina,<br />

con battuta inferiore rialzata che rende<br />

praticamente impossibile mettere il piede<br />

sul gradino di fine rampa.<br />

A lato, chi spalanca la porta (ad anta<br />

colpevolmente cieca) si trova la voragine<br />

di una intera rampa a scendere.<br />

MIGLIORAMENTI POSSIBILI –<br />

Nel primo caso come minimo andrebbe<br />

rimossa la battuta (e se non si può,<br />

cambiata la porta), nel secondo andrebbe<br />

sostituita l’anta cieca con un’anta vetrata<br />

(e ovviamente con vetro di tipo<br />

“antinfortunistico”); perché un semplice<br />

cartello – ATTENTI AL GRADINO – non<br />

impedirebbe di sbattere la porta sul naso<br />

di chi sale le scale.<br />

Ma è troppo chiedere, a committenti e<br />

installatori, di ragionare sugli effetti<br />

collaterali prima di modificare un luogo?


NEMMENO IL PROPRIETARIO È<br />

AUTOMATICAMENTE RESPONSABILE<br />

Cristoforo Moretti<br />

Dopo la sentenza n.3563 del 30 gennaio<br />

<strong>2012</strong> (cfr. questa rivista, marzo<br />

<strong>2012</strong>), che affermava la non automatica<br />

responsabilità di committenti<br />

privati che affi dano opere a terzi in<br />

caso di infortunio all’appaltatore, la<br />

Corte di Cassazione penale si è occupata<br />

di altri due casi interessanti<br />

che riguardano la responsabilità di<br />

proprietari di immobili o aree. Proprietari<br />

che, secondo alcune visioni<br />

un po’ troppo estensive, avrebbero<br />

responsabilità importanti per il fatto<br />

stesso di essere possessori di un bene<br />

immobile. La Suprema Corte, anche<br />

con queste due sentenze, ribadisce<br />

criteri corretti, non punitivi e del tutto<br />

ragionevoli.<br />

La sentenza n.9122 del 7 marzo<br />

<strong>2012</strong> riguarda un infortunio capitato<br />

a un conduttore.<br />

Un socio di una ditta di installazione<br />

impianti di condizionamento, locataria<br />

di un capannone industriale, chiede<br />

l’autorizzazione ai proprietari per<br />

l’installazione di un condizionatore<br />

in copertura. Il tetto del capannone<br />

non è calpestabile, l’installatore non<br />

utilizza dispositivi di protezione individuale,<br />

il tetto cede, l’installatore<br />

cade.<br />

Vengono condannati in primo grado<br />

e in appello l’altro socio della ditta,<br />

con delega in materia antinfortunistica<br />

e quindi come datore di lavoro<br />

del socio deceduto, e i due proprietari<br />

del capannone perché non avevano<br />

informato i conduttori – che,<br />

ricordiamo, di mestiere installavano<br />

impianti di condizionamento – della<br />

non calpestabilità del tetto.<br />

La Suprema Corte invece, pur confermando<br />

la condanna per il datore<br />

Sicurezza edifici<br />

di lavoro della società locataria, nei<br />

confronti dei due proprietari annulla<br />

le condanne sia ai fi ni penali che ai<br />

fi ni civili.<br />

Precisa la S.C. che la Corte di Appello<br />

ha omesso “di specifi care la natura<br />

dell’obbligo gravante ex contractu<br />

a carico dei proprietari-locatori<br />

e quindi di individuare la specifi ca<br />

posizione di garanzia di cui gli stessi<br />

dovevano in concreto ritenersi investiti<br />

nei confronti del M. (il socio<br />

deceduto - ndr), ai sensi dell’art. 40,<br />

comma 2° cod. pen.”<br />

In altre parole, è vero che esiste un<br />

articolo 40 del codice penale che al<br />

comma 2° recita: “Non impedire un<br />

evento, che si ha l’obbligo giuridico<br />

di impedire, equivale a cagionarlo”,<br />

ma bisogna appunto individuare un<br />

obbligo giuridico: se l’obbligo manca,<br />

manca anche la corrispondente<br />

posizione di garanzia e non possono<br />

essere attribuite responsabilità.<br />

I proprietari non avevano alcun obbligo<br />

di informare i conduttori della<br />

non calpestabilità del tetto: costoro<br />

erano perfettamente in grado di comprenderlo<br />

da soli, perché svolgevano<br />

un’attività per cui l’accesso alle coperture<br />

è da considerarsi competenza<br />

tecnica specifi ca.<br />

Né si possono assimilare, neppure<br />

concettualmente, i proprietari a fi -<br />

gure diverse e con responsabilità più<br />

ampie. Secondo la S.C. “Ovviamente<br />

era da escludere una qualsivoglia<br />

assimilazione concettuale, ancorché<br />

in via di ipotesi, tra la veste di<br />

locatore-proprietario e la qualifi ca<br />

di datore di lavoro o di appaltatore<br />

ovvero di responsabile della sicurezza<br />

nei confronti del conduttore<br />

che peraltro esercitava professio-<br />

l’amministratore<br />

nalmente, come acclarato nel caso<br />

concreto, l’attività di installazione<br />

di condizionatori d’aria.”<br />

Per attribuire al proprietario obblighi<br />

giuridici bisogna prima individuare<br />

una legge pertinente: se c’è. Sarebbe<br />

però auspicabile che non si dovesse<br />

arrivare in Cassazione per scoprire<br />

che, a volte, le leggi non ci sono.<br />

La sentenza n.17846 dell’11 maggio<br />

<strong>2012</strong> riguarda un infortunio<br />

capitato a un lavoratore di una ditta<br />

appaltatrice in area non soggetta<br />

alla disponibilità giuridica del<br />

committente.<br />

Esemplifi chiamo il caso, per poi tornare<br />

allo specifi co della sentenza. Si<br />

rompe una colonna di scarico incassata<br />

nel muro perimetrale di un uffi -<br />

cio, l’amministratore del condominio<br />

manda muratore e idraulico a cambiare<br />

il tubo, un impiegato dell’uffi -<br />

cio non si allontana abbastanza dalla<br />

zona di intervento e viene investito<br />

da un getto d’acqua, cade e si fa<br />

male. E’ responsabile il condominio<br />

committente delle opere?<br />

La sentenza n.17846 si occupa di un<br />

caso analogo. In una stazione di servizio<br />

carburanti, di proprietà della società<br />

A. e in conduzione alla ditta B.,<br />

è in corso un appalto impiantistico<br />

dato da A. (committente) all’impresa<br />

C (appaltatrice). Durante il rifornimento<br />

di carburante alla stazione di<br />

servizio, un dipendente della impresa<br />

C. esegue una foratura troppo vicina<br />

alle cisterne di deposito e viene investito<br />

da una fi ammata, subendo lesioni<br />

gravissime.<br />

Tutti assolti in primo grado, in appello<br />

vengono condannati i due datori<br />

di lavoro delle ditte B. e C. e viene<br />

33


assolto il responsabile dell’intervento<br />

della società A.<br />

La Cassazione, confermando il giudizio<br />

di appello, assolve la società A.<br />

che “rivestiva la qualità di committente<br />

dei lavori in corso di esecuzione,<br />

ma non poteva essere qualifi cata<br />

come ‘datore di lavoro’. Sebbene<br />

infatti la predetta società fosse proprietaria<br />

dell’impianto in relazione<br />

al quale aveva concesso in appalto a<br />

terzi (impresa C.) lavori di manutenzione<br />

consistenti nella realizzazione<br />

di un nuovo impianto di aspirazione<br />

e recupero dei vapori, la stessa presso<br />

l’impianto medesimo non svolgeva<br />

alcuna attività di impresa, né lavoravano<br />

suoi dipendenti. Operavano,<br />

invece lavoratori alle dipendenze<br />

del gestore (B.) e dell’impresa (C.)<br />

alla quale i lavori di manutenzione<br />

erano stati concessi in appalto. Non<br />

poteva quindi applicarsi nei confronti<br />

di A. l’articolo 7 della legge<br />

n.626/1994 (...). Tale disposizione si<br />

applica infatti al committente, nella<br />

cui disponibilità permane l’ambiente<br />

di lavoro. Nel caso di specie invece<br />

l’ambiente di lavoro in cui erano in<br />

corso i lavori di manutenzione non<br />

era nella disponibilità della .A, bensì<br />

del B. al quale il predetto impianto<br />

34<br />

Sicurezza edifici<br />

di distribuzione dei carburanti era<br />

stato concesso in affi tto e che era<br />

quindi l’unico soggetto legittimato a<br />

disporre la sospensione dell’attività<br />

dell’impianto per l’intero periodo di<br />

esecuzione dei lavori o in occasione<br />

degli scarichi di carburante. In<br />

tale contesto non può all’evidenza<br />

esigersi dal committente un controllo<br />

pressante, continuo e capillare<br />

sull’organizzazione e sull’andamento<br />

dei lavori, perché, in caso<br />

contrario, si verrebbe ad ammettere<br />

un suo coinvolgimento indiscriminato<br />

e generalizzato in relazione ad<br />

infortuni riferibili a lavori oggetto di<br />

un contratto di appalto.<br />

La sentenza, in sostanza, ribadisce un<br />

concetto più volte espresso: è l’appaltatore<br />

il primo responsabile dei lavori<br />

all’interno di un contratto di appalto<br />

e non si può chiedere al committente<br />

un controllo pressante, continuo e<br />

capillare sull’andamento dei lavori.<br />

In conclusione, è opportuno notare<br />

che il caso esaminato da questa sentenza<br />

è regolato oggi dall’art.26 comma<br />

3-ter del d.lgs. 81/2008, decreto<br />

che ha abrogato il d.lgs. 626/1994<br />

(citato nella sentenza n.17846).<br />

Il vigente art.26 del decreto 81, fi -<br />

l’amministratore<br />

glio diretto dell’art.7 del decreto<br />

626, richiede espressamente che il<br />

committente-datore-di-lavoro abbia<br />

disponibilità giuridica dei luoghi in<br />

cui si svolge l’appalto; senza questa<br />

condizione non sussistono per il<br />

committente-datore-di-lavoro obblighi<br />

di cooperazione e coordinamento<br />

tra le attività lavorative presenti. Ma<br />

il comma 3-ter dello stesso art.26 ha<br />

previsto il caso di appalto in luoghi di<br />

lavoro fuori dalla disponibilità giuridica<br />

del committente-datore-di-lavoro.<br />

In questo tipo di appalti, infatti,<br />

viene richiesto al committente-datore-di-lavoro<br />

di redigere un DUVRI<br />

standard, che coinvolga anche il datore<br />

di lavoro (diverso dal committente)<br />

nei cui luoghi si svolge l’appalto;<br />

questa fi gura deve integrare il<br />

DUVRI del committente con i rischi<br />

da interferenza presenti nel proprio<br />

ambiente di lavoro.<br />

Se, però, quando si cambia un tubo in<br />

un locale, il locale viene interdetto<br />

ai non addetti, di interferenze non ce<br />

ne possono essere. Zero interferenze<br />

= zero DUVRI, ci ha insegnato l’Autorità<br />

per i Lavori Pubblici già nel<br />

marzo 2008. Una piccola procedura<br />

e buon senso da parte di tutti, e si evitano<br />

rischi ed inutile burocrazia.


La presentazione<br />

42° Corso di Formazione<br />

per amministratori immobiliari<br />

anno <strong>2012</strong>-2013<br />

La gestione dei condominii involge<br />

gli eterni principii che dal diritto<br />

reale si dipanano attraverso la titolarità<br />

dei beni, sino alle variegate<br />

forme del loro godimento.<br />

La materia è ardua, ma la formazione<br />

dell’amministratore richiede<br />

molto altro, poiché il professionista<br />

deve scorgere gli elementi di novità<br />

che ridondano da ogni parte e deve<br />

sapersi confrontare con i condomini,<br />

informandoli e guidandoli.<br />

In questa prospettiva si pone il 42°<br />

corso di formazione, attento al tradizionale<br />

sapere ed alle nuove regole,<br />

ponendo lo sguardo anche alle<br />

prospettive della Riforma da tanto<br />

tempo annunciata.<br />

Parole come “scia” o “contabilizzazione”<br />

sono entrate a pieno titolo<br />

tra le nozioni che è necessario illustrare.<br />

Il contratto di assicurazione, già<br />

innovato con le disposizioni sulla<br />

tutela del consumatore, conoscerà<br />

nuove attenzioni, ad esempio perché<br />

gli eventi della tarda primavera<br />

del <strong>2012</strong> hanno segnato l’opportunità<br />

di nuove cautele, quasi impen-<br />

Orario delle lezioni: ore 19 – 21<br />

Presso la Sede provinciale della ANACI<br />

in viale Sabotino, 22 - Milano<br />

Direttore Avv. Eugenio Antonio CORREALE<br />

sabili prima di oggi.<br />

L’esperienza dei Corsi di formazione<br />

per Amministratori Immobiliari<br />

organizzati dalla Sede Provinciale<br />

di Milano <strong>Anaci</strong> risulterà preziosa<br />

per chi, affacciandosi alla professione,<br />

intenda meglio governarne le<br />

regole.<br />

Quasi tutte le lezioni si terranno il<br />

martedì dalle ore 19 alle ore 21, con<br />

alcune eccezioni per il venerdì dalle<br />

ore 18,30 alle 20,30.<br />

Un intero pomeriggio dedicato alle<br />

locazioni e nella fase fi nale incontri<br />

particolari saranno dedicati alla responsabilità<br />

penale ed alla gestione<br />

economica del condominio, con la<br />

redazione del consuntivo, del preventivo<br />

e dei prospetti di riparto.<br />

Le domande d’interesse generale<br />

potranno essere rivolte nella parte<br />

fi nale delle lezioni; quelle d’interesse<br />

individuale potranno trovare<br />

riscontro nell’ambito delle consulenze<br />

del Centro Studi, per le quali<br />

l’interessato curerà di fi ssare un appuntamento<br />

in Sede.<br />

La rivista della Provinciale milanese,<br />

“L’Amministratore”, sarà distri-<br />

l’amministratore<br />

buita ai corsisti.<br />

Al momento dell’iscrizione saranno<br />

distribuiti gli “Appunti per<br />

i Corsi di Formazione”, le “Mille<br />

sentenze per l’Amministratore Immobiliare<br />

dagli anni settanta ad<br />

oggi” e l’“Archivio di Mille Scale”,<br />

che racchiude dieci anni di note e<br />

di commenti sulla sicurezza del lavoro.<br />

Durante la cerimonia d’inaugurazione<br />

saranno consegnati gli attestati<br />

di partecipazione, riservati a<br />

coloro che abbiano partecipato ad<br />

adeguato numero di lezioni ed abbiano<br />

superato le prove scritte e il<br />

colloquio orale fi nale.<br />

La partecipazione al corso è titolo<br />

preferenziale per iscriversi alla Associazione,<br />

in conformità alle regole<br />

dello Statuto.<br />

Il Direttore del Corso<br />

e del Centro Studi<br />

Avv. Eugenio Antonio Correale<br />

35


INAUGURAZIONE: Lunedì primo ottobre <strong>2012</strong><br />

Presso Teatro Silvestrianum Via A. Maffei 29 – 20135 Milano ore 17.30<br />

PARTE PRIMA - IL CONDOMINIO<br />

Prima lezione<br />

2 ottobre <strong>2012</strong>, martedì<br />

Avv. Eugenio Antonio Correale<br />

I DIRITTI REALI. LA PROPRIETÀ E LA SUA<br />

FUNZIONE SOCIALE. LE LIMITAZIONI DEL<br />

DIRITTO DEL<br />

PROPRIETARIO. I DIRITTI REALI MINORI.<br />

I diritti reali;<br />

L’articolo 833 c.c. e le attribuzioni del<br />

proprietario;<br />

La funzione sociale della proprietà: atti<br />

di emulazione e delibere assembleari che<br />

impongano divieti immotivati;<br />

Gli atti di godimento e gli atti di<br />

disposizione;<br />

Il diritto di accedere al fondo altrui (art.<br />

843 c. c.);<br />

Le immissioni e le aspettative sulla<br />

riservatezza delle porzioni immobiliari;<br />

I diritti reali minori;<br />

Le servitù prediali;<br />

Le norme sulle distanze legali.<br />

Seconda lezione<br />

9 ottobre <strong>2012</strong>, martedì<br />

Avv. Eugenio Antonio Correale<br />

LA CONTITOLARITÀ DEI BENI. IL CONDOMINIO<br />

E I CONDOMINII ATIPICI. LA COMUNIONE; LA<br />

COSTITUZIONE DEL CONDOMINIO. LA NOZIONE<br />

DI PARTE COMUNE E IL GODIMENTO DELLE<br />

COSE DI PROPRIETÀ COMUNE.<br />

La contitolarità dei beni;<br />

Il condominio;<br />

Il supercondominio e i cosiddetti<br />

condominii speciali;<br />

La costituzione del condominio;<br />

Le parti comuni e la riserva di proprietà<br />

esclusiva;<br />

Proprietà esclusive e parti comuni:la<br />

nozione di pertinenza;<br />

Le parti comuni come pertinenze (per lo<br />

più) necessarie;<br />

Il rapporto pertinenziale, nel<br />

supercondominio e nel condominio<br />

parziale.<br />

Terza lezione<br />

16 ottobre <strong>2012</strong>, martedì<br />

Avv. Eugenio Antonio Correale<br />

LE PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO<br />

CONDOMINIALE, IL GODIMENTO DELLE COSE<br />

DI PROPRIETÀ COMUNE.<br />

36<br />

Il programma<br />

Saluti delle autorità<br />

Relazioni:<br />

Dottor Dario Guazzoni:<br />

L’amministratore di condominio: poteri di intervento ed obblighi<br />

deontologici.<br />

Dottor Rafaele Corona, già Presidente della seconda sezione della<br />

Corte di Cassazione<br />

Principi generali sul condominio e il progetto di riforma.<br />

Avv. Eugenio Antonio Correale:<br />

La manutenzione delle facciate e dei balconi: nuove linee interpretative<br />

in tema di suddivisione delle spese.<br />

Al termine saranno consegnati gli attestati relativi al Corso 2011/<strong>2012</strong><br />

Il suolo su cui sorge l’edifi cio; il<br />

sottosuolo, le fondazioni, il vespaio;<br />

I muri maestri, le facciate, gli elementi<br />

decorativi dei balconi;<br />

I tetti, i lastrici solari, i sottotetti;<br />

I cavedii, i cortili;<br />

Le scale e gli ascensori, gli anditi,<br />

i corridoi;<br />

I locali per la portineria e per l’alloggio<br />

del portiere;<br />

I locali per il riscaldamento;<br />

Gli impianti per l’acqua, per il gas, per<br />

l’energia elettrica, per il riscaldamento;<br />

L’uso delle parti comuni;<br />

L’articolo 1102 c.c.: le modifi che; le<br />

innovazioni.<br />

Quarta lezione<br />

23 ottobre <strong>2012</strong>, martedì<br />

Avv. Eugenio Antonio Correale<br />

L’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE<br />

NEL CODICE CIVILE.<br />

La nomina;<br />

L’amministratore giudiziario;<br />

La nomina conferita ad una società;<br />

La revoca;<br />

Le attribuzioni;<br />

Il compenso;<br />

La conservazione dei diritti dei condomini;<br />

La rappresentanza e la tutela del<br />

condomino nei confronti dei terzi.<br />

La responsabilità civile<br />

dell’amministratore.<br />

Quinta lezione<br />

26 ottobre <strong>2012</strong>, venerdì ore 18, 30<br />

Avv. Ermes Gallone<br />

L’ASSEMBLEA DI CONDOMINIO.<br />

Il potere di convocare la riunione;<br />

I soggetti da convocare;<br />

L’anagrafe dei condomini;<br />

L’avviso di convocazione;<br />

La nomina del Presidente e del Segretario;<br />

Le maggioranze;<br />

Le delibere nulle e quelle annullabili;<br />

La azione ed i termini per l’impugnazione<br />

di cui all’articolo 1137 c. c.;<br />

La azione per far valere l’inesistenza o la<br />

nullità assoluta.<br />

Sesta lezione<br />

30 ottobre <strong>2012</strong>, martedì<br />

Dottor Dario Guazzoni<br />

LA PROFESSIONE DELL’AMMINISTRATORE.<br />

l’amministratore<br />

L’emergere della professione di<br />

amministratore di condominio;<br />

Le associazioni degli amministratori e le<br />

forme di riconoscimento della professione;<br />

L’amministratore appena nominato<br />

e la consegna della documentazione<br />

condominiale;<br />

Le regole deontologiche dello statuto<br />

<strong>Anaci</strong>.<br />

Settima lezione<br />

6 novembre <strong>2012</strong>, martedì<br />

Dottor Alessandro Zucchelli<br />

L’AMMINISTRATORE ED I PRINCIPI DELLA<br />

COMUNICAZIONE.<br />

Introduzione sociologica;<br />

L’amministratore come venditore di pace;<br />

motivi storici e motivi antropologici;<br />

I principi della comunicazione;<br />

Gli elementi della relazione: obiettivi,<br />

interlocutore, autore;<br />

La gestione del consenso;<br />

Strategie comunicative nella<br />

comunicazione in assemblea.<br />

Ottava lezione<br />

9 novembre <strong>2012</strong>, venerdì ore 18,30<br />

Dottor Giuseppe Marchioni<br />

L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO NEL<br />

L’ORDINAMENTO TRIBUTARIO.<br />

Le scritture contabili;<br />

La redazione delle scritture;<br />

L’elenco dei fornitori.<br />

La conservazione delle scritture;<br />

La tutela del professionista in occasione di<br />

verifi che e di accertamenti.<br />

Nona lezione<br />

13 novembre <strong>2012</strong>, martedì<br />

Dottor Luigi Donzelli<br />

IL CONDOMINIO NELL’ORDINAMENTO<br />

TRIBUTARIO.<br />

Il condominio sostituto di imposta e le<br />

ritenute d’acconto;<br />

Le certifi cazioni e le dichiarazioni del<br />

sostituto di imposta;<br />

Le agevolazioni fi scali del 55% e del 36%;<br />

Le locazioni delle parti comuni:<br />

comunicazioni ai condomini.<br />

Decima lezione<br />

20 novembre <strong>2012</strong>, martedì<br />

Dottor Dario Guazzoni<br />

L’ASSEMBLEA E LA SUA PREPARAZIONE.<br />

I diritti di verifi ca e di controllo della<br />

gestione condominiale da parte dei<br />

condomini;<br />

La visione dei giustifi cativi da parte dei<br />

consiglieri;<br />

La riunione con i consiglieri;<br />

L’avviso di convocazione;<br />

Le formalità di apertura dell’adunanza;<br />

La nomina dei consiglieri del condominio;<br />

La redazione del verbale nell’assemblea;<br />

La conservazione dei giustifi cativi di<br />

spesa, nei rapporti con i condomini e nei<br />

rapporti con i fornitori del condominio.<br />

Undicesima lezione<br />

27 novembre <strong>2012</strong>, martedì<br />

Avv. Marina Figini<br />

IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO<br />

E LE TABELLE MILLESIMALI.<br />

Il regolamento contrattuale;<br />

Il regolamento assembleare;


Le tabelle di proprietà e quelle delle spese<br />

generali;<br />

Le tabelle dei millesimi di proprietà: loro<br />

formazione e loro revisione;<br />

I criteri di riparto delle spese: la “diversa<br />

convenzione” ai sensi dell’art. 1123 c.c.<br />

Dodicesima lezione<br />

4 dicembre <strong>2012</strong>, martedì<br />

Avv. Marina Figini<br />

IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE<br />

ARCHITETTONICHE ED I PARCHEGGI<br />

L’installazione dell’ascensore a cura e<br />

spese del singolo condomino;<br />

L’installazione dell’ascensore in forza di<br />

delibera assembleare;<br />

La legge 13/89;<br />

La legge 122/90 sui parcheggi;<br />

L’istituzione di nuovi parcheggi<br />

pertinenziali.<br />

Tredicesima lezione<br />

11 dicembre <strong>2012</strong>, martedì<br />

Avv. Ermes Gallone<br />

FATTISPECIE PARTICOLARI: LO SCIOGLIMENTO<br />

DEL CONDOMINIO; IL RECUPERO DEI<br />

SOTTOTETTI NELLE LEGGI REGIONALI.<br />

Lo scioglimento del condominio, mediante<br />

delibera assembleare;<br />

Lo scioglimento del condominio, in esito<br />

ad azione giudiziale;<br />

Le soffi tte e le mansarde;<br />

La titolarità dei vani sottotetto;<br />

Il recupero dei sottotetti, nelle leggi della<br />

Regione Lombardia;<br />

I diritti degli altri condomini a fronte della<br />

richiesta di recupero del sottotetto avanzata<br />

dal proprietario del vano.<br />

Quattordicesima lezione<br />

18 dicembre <strong>2012</strong>, martedì<br />

Avv. Luca Saccomani<br />

LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE.<br />

L’obbligo di versare i contributi;<br />

L’impossibilità di rinunciare ai diritti sulle<br />

cose comuni;<br />

Le spese nell’interesse comune;<br />

La ripartizione delle spese secondo l’uso<br />

potenziale;<br />

Il condominio parziale;<br />

Il decreto ingiuntivo immediatamente<br />

esecutivo.<br />

Le spese per la manutenzione e la<br />

ricostruzione delle scale ( art. 1124 c.c.);<br />

Le spese per i solai interpiano (art. 1125<br />

c.c.).<br />

Quindicesima lezione<br />

8 gennaio 2013, martedì<br />

Avv. Ermes Gallone<br />

Avv. Roberta Negri<br />

LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE<br />

E LE PROCEDURE ESECUTIVE.<br />

Avv. Gallone:<br />

Il riscaldamento; soppressione<br />

dell’impianto centralizzato e<br />

contabilizzazione del calore: maggioranze<br />

necessarie e conseguenze in tema di<br />

ripartizione delle spese;<br />

Le spese per la manutenzione del lastrico<br />

solare di uso esclusivo (art. 1126 c.c.);<br />

Avv. Roberta Negri:<br />

Il pignoramento a carico del condominio;<br />

Le esecuzioni forzate a carico del<br />

condomino;<br />

Il programma<br />

Il fallimento del condomino.<br />

PARTE SECONDA: I CONTRATTI<br />

Sedicesima lezione<br />

15 gennaio 2013, martedì<br />

Avv. Laura Gilardoni<br />

IL CONTRATTO.<br />

Le trattative;<br />

L’accordo delle parti;<br />

La causa;<br />

L’oggetto;<br />

La forma;<br />

Le clausole penali, le clausole vessatorie;<br />

Le clausole abusive e la tutela del<br />

consumatore;<br />

La nullità e l’annullabilità;<br />

La risoluzione per inadempimento.<br />

Diciassettesima lezione<br />

22 gennaio 2013 martedì<br />

Avv. Tiziano Membri<br />

LA COMPRAVENDITA E LA MEDIAZIONE<br />

IMMOBILIARE<br />

La forma nella compravendita<br />

immobiliare;<br />

La procura ed i contratti preliminari;<br />

La trascrizione del preliminare;<br />

L’oggetto della compravendita;<br />

Le garanzie del venditore, termini di<br />

decadenza e termini di prescrizione;<br />

La mediazione;<br />

Gli obblighi del mediatore;<br />

La provvigione;<br />

La prescrizione del diritto alla provvigione.<br />

Diciottesima lezione<br />

29 gennaio 2013 martedì<br />

Avv. Luca Saccomani<br />

L’APPALTO(Iª)<br />

Concetti generali;<br />

Il contratto d’opera e il rapporto di lavoro<br />

subordinato;<br />

Il progetto, i capitolati generali e gli altri<br />

allegati al contratto;<br />

Il progettista e il direttore dei lavori;<br />

Gli obblighi del committente per la<br />

sicurezza del lavoratore;<br />

Le cautele nella raccolta dei preventivi e<br />

nella stipula dei contratti;<br />

La determinazione del corrispettivo dovuto<br />

alla impresa;<br />

L’esecuzione dell’opera;<br />

Le variazioni del progetto;<br />

La revisione del prezzo;<br />

Il recesso del committente.<br />

Diciannovesima lezione<br />

5 febbraio 2013 martedì<br />

Avv. Luca Saccomani<br />

L’APPALTO (IIª)<br />

La prevenzione degli infortuni<br />

e il D. L.gs 81/2008;<br />

Il controllo dell’attività dell’appaltatore;<br />

Il collaudo e la consegna dell’opera;<br />

L’inadempimento del committente;<br />

L’inadempimento dell’appaltatore.<br />

La garanzia ordinaria biennale.<br />

Le garanzie e la risoluzione del contratto.<br />

La garanzia decennale.<br />

Le responsabilità del committente,<br />

dell’appaltatore e degli ausiliari, anche nei<br />

confronti dei terzi.<br />

l’amministratore<br />

Ventesima lezione<br />

12 febbraio 2013 martedì<br />

Dottor Dario Guazzoni - Ing. Giuseppe<br />

Degradi<br />

L’ASSICURAZIONE<br />

Il rischio assicurato;<br />

L’assicurazione della responsabilità<br />

civile;<br />

Le clausole vessatorie;<br />

La tutela dell’assicurato, inteso come<br />

“consumatore”;<br />

La prescrizione del premio e quella<br />

dell’indennizzo;<br />

LA POLIZZA GLOBALE FABBRICATI<br />

Polizza globale fabbricati: garanzie e<br />

condizioni particolari, i rischi speciali e<br />

le clausole per eventi eccezionali;<br />

La coassicurazione indiretta e la<br />

concorrenza di più polizze che coprono il<br />

medesimo rischio;<br />

Gestione e liquidazione dei sinistri;<br />

I rapporti e le convenzioni fra le<br />

Compagnie per la gestione dei sinistri.<br />

Ventunesima lezione<br />

19 febbraio 2013, martedì<br />

Ing. Cristoforo Moretti<br />

IL RAPPORTO DI LAVORO E LE NORME PER<br />

LA SICUREZZA DEL LAVORATORE<br />

Il testo unico sulla sicurezza del lavoro e<br />

la legislazione precedente<br />

I lavoratori secondo il d.lgs. 81/2008;<br />

Gli adempimenti propedeutici all’inizio<br />

dei lavori;<br />

Il condominio senza dipendenti; il<br />

condominio con il portiere; il condominio<br />

con più di un dipendente; particolari<br />

figure di dipendenti del condominio;<br />

Formazione ed informazione del<br />

dipendente:<br />

Il DUVRI e l’analisi dei rischi;<br />

Stress lavoro correlato in condominio;<br />

Appalti non edili: clausole contrattuali; i<br />

documenti da richiedere all’impresa;<br />

La disciplina dei Cantieri edili; campo<br />

di applicazione; il committente ed il<br />

responsabile dei lavori; i coordinatori per<br />

la sicurezza; la notifica preliminare; la<br />

verifica di idoneità tecnico professionale.<br />

Ventiduesima lezione<br />

26 febbraio 2013 martedì<br />

Ing. Cristoforo Moretti<br />

IL RAPPORTO DI LAVORO E LE NORME<br />

PER LA SICUREZZA DEL LAVORATORE<br />

La valutazione dei rischi connessi con la<br />

sistemazione delle cose comuni;<br />

La valutazione dei rischi connessi con<br />

l’erogazione dei servizi comuni;<br />

Il DVR;<br />

Appalti edili di modesta entità:<br />

documenti da richiedere all’impresa ed ai<br />

fornitori abituali;<br />

Lavori senza il tecnico esterno<br />

La gestione dei piccoli lavori;<br />

Casi particolari: lavori in quota durante<br />

le manutenzioni sulla copertura<br />

dell’edificio;<br />

I voucher<br />

Esperienze significative: i rapporti con<br />

gli Organi di Vigilanza;<br />

Casi concreti di situazione pericolose nel<br />

condominio;<br />

La sicurezza nello studio professionale.<br />

37


Ventitreesima lezione<br />

5 marzo 2013 martedì<br />

Dottor Vincenzo Di Domenico<br />

IL CONTRATTO DI LAVORO<br />

La assunzione.<br />

La assunzione a termine.<br />

Il rapporto di portierato.<br />

Le sostituzioni del dipendente.<br />

Dimissioni e licenziamento.<br />

Obblighi previdenziali e assicurativi.<br />

Le comunicazioni in esito agli infortuni sul<br />

lavoro.<br />

I listini-paga.<br />

CONVEGNO APERTO AGLI ASSOCIATI:<br />

LE LOCAZIONI IMMOBILIARI<br />

LA CEDOLARE SECCA E LE SANZIONI PER LA<br />

MANCATA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI<br />

8 MARZO 2013, DALLE ORE 15,30 ALLE 20.<br />

Ore 15, 30<br />

Ventiquattresima lezione<br />

Avv. Eugenio Antonio Correale<br />

LA LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI.<br />

Il contratto di locazione nella disciplina<br />

del codice civile;<br />

Il comodato, le foresterie ed i contratti non<br />

soggetti alla legislazione speciale;<br />

Le obbligazioni del locatore e del<br />

conduttore;<br />

La legge dell’equo canone e la sua parziale<br />

abrogazione;<br />

La legge N° 431 / 98 sulle nuove locazioni<br />

abitative;<br />

La cedolare secca.<br />

Ore 17<br />

Venticinquesima lezione<br />

Avv. Paola Mina<br />

IMMOBILI AD USO DI ABITAZIONE.<br />

Il requisito della forma scritta;<br />

Le nuove locazioni libere;<br />

I contratti “convenzionati” o del “secondo<br />

canale”;<br />

Le locazioni transitorie e quelle a studenti<br />

universitari;<br />

Le disdette;<br />

La successione nel contratto;<br />

L’aggiornamento Istat;<br />

La registrazione da parte dell’uffi cio e le<br />

conseguenze per il locatore;<br />

Le responsabilità dell’amministratore, per<br />

mancato invio delle disdette o per mancata<br />

registrazione del contratto.<br />

Ore 18,30<br />

Ventiseiesima lezione<br />

Avv. Marina Figini<br />

IMMOBILI AD USO DIVERSO.<br />

La libera determinazione del canone<br />

iniziale;<br />

La durata dei contratti;<br />

Il diniego di rinnovo e la disdetta;<br />

L’aggiornamento Istat;<br />

L’indennità per la perdita dell’avviamento;<br />

Il diritto di prelazione;<br />

l’azione di riscatto;<br />

La successione nel contratto;<br />

La cessione della locazione e il vincolo<br />

che grava sul cedente.<br />

PARTE TERZA<br />

SICUREZZA E RAPPORTI CON LA<br />

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE<br />

38<br />

Il programma<br />

Ventisettesima lezione<br />

12 marzo 2013, martedì<br />

P.I. Sergio Colombo<br />

LE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI<br />

INCENDI.<br />

Le procedure per la prevenzione degli<br />

incendi e il DPR 151 dell’agosto 2011<br />

Le tipologie degli edifi ci e le prescrizioni<br />

di legge;<br />

Le procedure semplifi cate;<br />

La scia antincendi;<br />

La responsabilità del progettista e il Nulla<br />

Osta di Fattibilità;<br />

I rinnovi;<br />

La conservazione dei documenti.<br />

Le ispezioni.<br />

Ventottesima lezione<br />

19 marzo 2013, martedì<br />

Geom. Franco Guazzone<br />

IL CATASTO.<br />

L’Uffi cio del Territorio;<br />

La nuova organizzazione degli uffi ci;<br />

I certifi cati catastali;<br />

Le nuove procedure computerizzate;<br />

Ventinovesima lezione<br />

26 marzo 2013, martedì<br />

Avv. Bruna Vanoli Gabardi<br />

CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI<br />

Manutenzione ordinaria;<br />

Manutenzione straordinaria;<br />

Restauro e risanamento conservativo;<br />

Ristrutturazione;<br />

Nuove costruzioni;<br />

Mutamento di destinazione;<br />

Disciplina dei sottotetti;<br />

Trentesima lezione<br />

2 aprile 2013, martedì<br />

Ing. Roberto Leonardo<br />

L’ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI<br />

IMPIANTI DI ASCENSORE.<br />

Le diverse tipologie e le simmetriche<br />

norme di riferimento;<br />

Obblighi e prescrizioni nella progettazione,<br />

nella realizzazione e nell’esercizio;<br />

Le manutenzioni e gli adeguamenti;<br />

Gli organismi certifi cati e notifi cati;<br />

Le imprese incaricate della manutenzione.<br />

Trentunesima lezione<br />

9 aprile 2013, martedì<br />

P.I. Gino De Simoni<br />

GLI IMPIANTI TERMICI.<br />

Gli impianti termici unifamiliari;<br />

Gli impianti comuni;<br />

Le canne fumarie;<br />

Il risparmio energetico e la<br />

contabilizzazione del calore;<br />

La certifi cazione energetica.<br />

Trentaduesima lezione<br />

16 aprile 2013, martedì<br />

Ing. Gianluigi Pirovano<br />

LA VERIFICA E LE MANUTENZIONI DELLE<br />

STRUTTURE DEGLI EDIFICI.<br />

Il degrado degli immobili;<br />

Le patologie di degrado dei materiali;<br />

L’evoluzione del fenomeno di degrado;<br />

L’indagine diagnostica;<br />

I materiali e le tecnologie;<br />

I cicli di recupero.<br />

La manutenzione programmata e le<br />

l’amministratore<br />

procedure per la pianifi cazione della<br />

manutenzione;<br />

Due casi pratici di interventi di<br />

manutenzione:<br />

a ) il ripristino delle facciate;<br />

b ) il ripristino delle coperture piane.<br />

Trentatreesima lezione<br />

23 aprile 2013, martedì<br />

Ing. Antonio De Marco<br />

GLI IMPIANTI ELETTRICI COMUNI.<br />

Il Decreto 37 del 22 gennaio 2008;<br />

La sicurezza degli impianti;<br />

Le imprese abilitate;<br />

L’adeguamento degli impianti e la messa<br />

a terra.<br />

Trentaquattresima lezione<br />

30 aprile 2013, martedì<br />

Dottor Giuseppe Marchioni<br />

PROFILI FISCALI NELL’AMMINISTRAZIONE<br />

IMMOBILIARE.<br />

L’IMU;<br />

L’imposizione fi scale nei contratti di<br />

locazione;<br />

Le sanzioni ed i ricorsi.<br />

Trentacinquesima lezione<br />

7 maggio 2013, martedì<br />

Dottor Pino Rigotti<br />

L’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE<br />

PROFESSIONISTA.<br />

La gestione consapevole delle proprie<br />

capacità e delle proprie energie;<br />

La gestione del tempo.<br />

Trentaseiesima lezione<br />

17 maggio 2013, Venerdì, ore 18 - 20,30<br />

Avv. Eugenio Antonio Correale - Dottor<br />

Giulio Benedetti.<br />

LA RESPONSABILITÀ CIVILE.<br />

Cenni sulla responsabilità contrattuale;<br />

La responsabilità extracontrattuale;<br />

Le fattispecie speciali.<br />

LE RESPONSABILITÀ PENALI.<br />

Sanzioni amministrative;<br />

Delitti e contravvenzioni;<br />

Cenni sul processo penale;<br />

Le fi gure delittuose di maggiore interesse<br />

per l’amministratore del condominio;<br />

La responsabilità per mancato<br />

adeguamento alle norme in materia di<br />

sicurezza degli impianti comuni.<br />

Trentasettesima lezione<br />

24 maggio 2013, venerdì 18,00- ore 20,30<br />

Dottor Dario Guazzoni - Avv. Eugenio<br />

Antonio Correale<br />

LA GESTIONE ECONOMICA DEL CONDOMINIO<br />

ED I PROSPETTI CONTABILI.<br />

I principii di trasparenza, di completezza e<br />

di ricostruibilità dei prospetti contabili;<br />

Il conto corrente condominiale;<br />

Il consuntivo e il preventivo<br />

La preparazione dei documenti;<br />

La redazione del consuntivo;<br />

La redazione del preventivo;<br />

la redazione dei prospetti di riparto.<br />

0re 20,30<br />

Dottor Dario Guazzoni<br />

Saluti ai corsisti.<br />

CHIUSURA DEL CORSO


CONDOMINIO, REGOLAMENTO<br />

EDILIZIO E LOCALE ADIBITO ALLA<br />

RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI<br />

Marco Dal Toso (Avvocatura Comunale di Milano)<br />

Alcune amministrazioni condominiali<br />

hanno impugnato avanti il<br />

giudice amministrativo regionale<br />

le ordinanze del Settore Attuazione<br />

Politiche Ambientali con le<br />

quali l’Amministrazione Comunale<br />

meneghina ha ordinato agli<br />

amministratori, nella loro qualità’di<br />

legali rappresentanti dei condomini<br />

interessati, di adeguare la<br />

raccolta dei rifi uti solidi urbani e<br />

di trasmettere a fi ne lavori la comunicazione<br />

relativa alla avvenuta<br />

esecuzione dei lavori richiesti<br />

anche per gli edifi ci di vecchia costruzione<br />

realizzati anteriormente<br />

alla data di entrata in vigore del<br />

regolamento d’igiene(approvato<br />

da Consiglio Comunale nella seduta<br />

del 20/3/1995 con deliberazione<br />

n 113/95 divenuta esecutiva<br />

il 23/571995).I ricorrenti, in<br />

prevalenza, hanno sostenuto che i<br />

provvedimenti adottati, avrebbero<br />

dato applicazione a disposizioni<br />

non applicabili alle fattispecie<br />

concrete, posto che le norme del<br />

regolamento edilizio invocate, le<br />

quali impongono che ogni edifi cio<br />

debba essere dotato di apposito<br />

locale per la raccolta di rifi uti, si<br />

applicherebbero esclusivamente<br />

agli edifi ci di nuova realizzazione<br />

ovvero per i quali siano stati di recente<br />

eseguiti lavori di ristrutturazione;<br />

e non già alle strutture, realizzate<br />

in epoca risalente, all’entrata<br />

in vigore delle norme stesse.<br />

L’art.135 del vigente regolamento<br />

edilizio del Comune di Mila-<br />

Varie ed eventuali<br />

no ha, come noto, modifi cato le<br />

norme del regolamento di igiene<br />

(art.3.4.39,3.4.40,3.4.41) e del regolamento<br />

edilizio (art.59,60,61),<br />

richiamate spesso nei provvedimenti<br />

ordinatori dell’Amministrazione<br />

Comunale, che impongono<br />

ad ogni fabbricato di dotarsi<br />

sempre di un locale destinato alla<br />

raccolta rifi uti<br />

Le prime norme, quelle del regolamento<br />

d’igiene, in quanto espressamente<br />

abrogate dall’art.135,<br />

comma terzo, del regolamento<br />

edilizio; le seconde, quelle del<br />

regolamento edilizio, in quanto<br />

l’art.25, primo comma, dello<br />

stesso regolamento stabilisce che<br />

dette disposizioni devono essere<br />

“sempre” osservate solo per gli<br />

interventi di nuova costruzione<br />

ovvero nei casi di sostituzione<br />

edilizia.<br />

Occorre ricordare che l’art.3.4.40<br />

del Regolamento locale d’igiene<br />

prescriveva che “i locali devono<br />

disporre di un locale deposito<br />

destinato esclusivamente ad accogliere<br />

i contenitori dei rifi uti<br />

solidi urbani; detto deposito deve<br />

essere facilmente accessibile ed<br />

avere dimensioni tali da contenere<br />

una quantità di rifi uti non<br />

inferiore a lt 4,50 per ogni abitante”.<br />

Disposizione confermata dal<br />

vigente art.60 del regolamento<br />

comunale edilizio. Così come per<br />

lo smaltimento dei rifi uti solidi<br />

urbani il modifi cato regolamento<br />

d’igiene prevedeva il conferimen-<br />

l’amministratore<br />

to dei suddetti rifi uti in appositi<br />

locali(art.3.4.39),con particolari<br />

caratteristiche (art.3.4.41).Tale<br />

norma è stata confermata,peraltro,<br />

dal vigente art.61 del regolamento<br />

comunale edilizio approvato dal<br />

consiglio comunale il 20 luglio<br />

1999 ed in vigore dal 20/10/1999.<br />

Con una recente sentenza n<br />

627/<strong>2012</strong> la terza sezione del Tribunale<br />

Amministrativo Regionale<br />

per la Lombardia, respingendo<br />

il ricorso del Condominio ricorrente,<br />

ha sostenuto che l’attuale<br />

art.25 del regolamento comunale<br />

edilizio non consente di sostenere<br />

che il Comune non abbia il potere<br />

di ordinare la costruzione di locali<br />

destinati allo stoccaggio dei rifi uti<br />

nei confronti dei proprietari di<br />

fabbricati di risalente costruzione.<br />

In particolare, il giudice amministrativo,<br />

ha ritenuto che la parola<br />

“sempre” contenuta nel citato primo<br />

comma dell’art.25 del regolamento<br />

edilizio porta a ritenere<br />

che tale disposizione debba essere<br />

interpretata nel senso che per<br />

i fabbricati di nuova costruzione<br />

l’applicazione delle nuove regole<br />

è comunque necessaria; questi,<br />

quindi, dovranno tassativamente<br />

dotarsi, in applicazione dell’art.59<br />

del regolamento edilizio, di un locale<br />

per lo stoccaggio dei rifi uti.<br />

Per i fabbricati vetusti invece l’applicazione<br />

delle nuove regole(e,<br />

quindi l’adeguamento del fabbricato<br />

al regolamento edilizio<br />

sopravvenuto),pur non essendo<br />

39


sempre dovuta, può essere imposta<br />

dall’Autorità amministrativa<br />

qualora ricorrano superiori esigenze<br />

di “interesse pubblico”, con<br />

il limite oggettivo degli interventi<br />

tecnicamente realizzabili.<br />

Tipico esempio di superiori esigenze<br />

di interesse pubblico sono<br />

quelle connesse alle preminenti<br />

esigenze di tutela della salute<br />

e dell’igiene ed in particolare al<br />

corretto svolgimento delle operazioni<br />

di raccolta e stoccaggio dei<br />

rifi uti, prodotti dalle unità abitative,<br />

all’interno di spazi ed aree<br />

condominiali, in attesa del loro<br />

conferimento al servizio pubblico<br />

di raccolta. E’intollerabile, per<br />

ovvie ragioni di igiene e per inderogabili<br />

esigenze di prevenzione<br />

della salute, che i rifi uti vengano<br />

ammassati (pur se allocati in ap-<br />

40<br />

Varie ed eventuali<br />

positi cassonetti)per stazionare in<br />

attesa del conferimento, in aree<br />

condominiali non adatte allo scopo<br />

poste in immediata vicinanza<br />

alle fi nestre delle abitazioni.<br />

Nel caso esaminato e deciso dal<br />

giudice amministrativo lombardo,<br />

i rifi uti venivano stoccati, in attesa<br />

del conferimento al servizio pubblico,<br />

in prossimità delle aperture<br />

di abitazioni prospicienti al cortile<br />

condominiale. Correttamente<br />

pertanto l’autorità ha adottato il<br />

provvedimento impugnato con<br />

quale si ordina l’adeguamento del<br />

fabbricato al vigente regolamento<br />

edilizio, attraverso la realizzazione<br />

di un apposito locale di raccolta”.<br />

Ma “quidi iuris” qualora la realizzazione<br />

di tale locale sia “tecnicamente<br />

impossibile” in considera-<br />

l’amministratore<br />

zione delle ridotte dimensioni del<br />

cortile condominiale ovvero del<br />

fatto che, in base all’art.61,lett d)<br />

del regolamento edilizio, il suddetto<br />

locale dovrebbe essere dotato<br />

di un torrino esalatore collocato<br />

alla distanza di “almeno dieci<br />

metri dall’apertura del più vicino<br />

locale abitabile”?<br />

Il Tar per la Lombardia, con la<br />

sentenza sopracitata,ha ritenuto<br />

che per gli edifi ci di vecchia<br />

costruzione “qualora si accerti<br />

l’impossibilità di un integrale<br />

adeguamento della struttura al regolamento,<br />

potranno essere individuate<br />

soluzioni intermedie che,<br />

pur non strettamente aderenti al<br />

dettato regolamentare, siano comunque<br />

idonee a salvaguardarle<br />

imprescindibili esigenze di tutela<br />

della salute e dell’igiene pubblica.


LA CARTINA DELLE 9 DELEGAZIONI ANACI IN PROVINCIA DI MILANO<br />

Gianfranco Calvio<br />

Paolo Frisenna<br />

Vitantonio Palmisano<br />

Leonardo Caruso<br />

Giorgio Buonavitacola<br />

Guido Faini<br />

Maurizio Vanzini<br />

Claudio Vai<br />

Gianfranco Corazza


Le delegazioni <strong>Anaci</strong><br />

in provincia<br />

Questa rubrica è dedicata a ciò che succede in provincia<br />

di Milano. Tutti i responsabili di zona dell’Associazione<br />

relazionano sulla situazione in modo tale da tenere aggiornati<br />

gli associati sulle novità delle varie aree territoriali.<br />

Un servizio che <strong>Anaci</strong> crede possa essere utile per tutti i lettori<br />

per far loro capire quali siano le realtà che ci circondano.<br />

TREZZANO SUL NAVIGLIO - Gianfranco Corazza - Via Manzoni, 20 - Tel. 02/48401064 - Fax 0248461231<br />

Trezzano s/N: è stato protocollato in<br />

Comune Commissione istituzionale per<br />

poi essere approvato dal Consiglio comunale<br />

il “civico collegio per la trasparenza”.<br />

Detto collegio dovrà provvedere a<br />

vigilare sulle procedure di progettazione,<br />

affidamento ed esecuzione di lavori, forniture<br />

e servizi pubblici, segnalazione di<br />

disfunzione, inosservanze e inadempienze<br />

nella conduzione di opere pubbliche<br />

anche con riferimenti alla economicità<br />

Uno sviluppo equilibrato, che tenga<br />

conto delle esigenze di sviluppo del<br />

comparto produttivo, ma salvaguardando<br />

la vocazione agricola di un<br />

territorio ancora verde e ricco di<br />

acque. È questo, in sintesi, l’obiettivo<br />

strategico del Piano di Governo del<br />

Territorio del Comune di Albairate.<br />

Terminata la fase di elaborazione, la<br />

proposta del Piano verrà presentata<br />

ai cittadini nel corso di un’assemblea<br />

42<br />

Varie ed eventuali<br />

delle stesse; determinare le procedure,<br />

oltre quelle di legge, atte a garantire<br />

la più ampia pubblicizzazione dell’azione<br />

amministrativa, la trasparenza delle<br />

scelte operate e delle decisioni assunte;<br />

verificare che i principi di trasparenza<br />

e buona amministrazione vengano applicati<br />

in tutti gli atti amministrativi sia<br />

di competenza degli organi collegiali<br />

che dei singoli funzionari e strutture. Il<br />

civico collegio propone misure di sem-<br />

pubblica che si è svolta mercoledì 9<br />

maggio alle 21, negli spazi di Corte<br />

Salcano. «Questa Amministrazione<br />

- afferma il sindaco di Albairate Luigi<br />

Alberto Tarantola - propone uno<br />

sviluppo equilibrato, che tenga conto<br />

della forte matrice agricola del nostro<br />

territorio pregiato, verde e ricco di<br />

acque, ma anche delle esigenze di<br />

sviluppo del comparto produttivo.<br />

Non si prevede nuovo consumo di<br />

plificazione, imparzialità e trasparenza<br />

dell’attività amministrativa con particolare<br />

riguardo agli appalti, alle problematiche<br />

urbanistiche, all’attribuzione dei<br />

servizi sociali e alla gestione delle risorse<br />

finanziarie; analizza atti e provvedimenti<br />

amministrativi definendo a proprio giudizio<br />

l’entità degli atti da sottoporre a<br />

verifica. Dovrà in pratica svolgere un’attività<br />

sia a favore del Comune di Trezzano<br />

che delle Società ed Enti partecipanti.<br />

ABBIATEGRASSO - Claudio Vai - Ozzero Cascina Sega, 3 - Tel. 347/8889531 - Fax 02/90834421<br />

l’amministratore<br />

suolo, e neanche grandi stravolgimenti<br />

dell’attuale assetto urbanistico,<br />

ma principalmente si opererà per<br />

recuperare aree dismesse, come le<br />

antiche cascine. Albairate, quindi,<br />

resterà un paese a misura di cittadino<br />

con elevati standard di qualità della<br />

vita». Obiettivo dell’Amministrazione<br />

è di chiudere l’iter e approvare in<br />

via definita il PGT entro la fine di<br />

quest’anno.


Il terremoto avvenuto in Emilia Romagna<br />

ha causato ritardi anche nei lavori di<br />

ampliamento della Strada Statale Paullese<br />

essendo molti operai che lavoravano al<br />

cantiere originari della zona più colpita<br />

dal terremoto. Infatti la quasi totalità delle<br />

maestranze (edili e carpentieri) che lavorano<br />

al cantiere sono della zona di Carpi,<br />

Mirandola e Moglio e dopo la seconda<br />

forte scossa di terremoto sono tornati a<br />

casa per accettarsi delle condizioni dei<br />

Varie ed eventuali<br />

SESTO SAN GIOVANNI - Giorgio Buonavitacola - Via Dante, 105 - Tel. 02/2440343 - 02/2423604 - Fax 02/24235787<br />

In attesa di conoscere quali saranno<br />

le prima iniziative del nuovo Sindaco,<br />

Monica Chittò, per rispondere alle<br />

tante necessità della città, si registra<br />

un’importante iniziativa al servizio dei<br />

cittadini di Sesto S.G., ma anche per<br />

quelli di Cinisello Balsamo. Trattasi di<br />

un progetto sostenuto dagli ospedali di<br />

Sesto e Bassini, dai Rotary Club delle<br />

due cittadine e dalla Lega Italiana Lotta<br />

contro i Tumori che prevede il recupero<br />

In questo mese di giugno <strong>2012</strong> sarà<br />

dichiarata ufficialmente aperta e in<br />

costruzione la nuova tangenziale di<br />

Milano, si tratta della Est Esterna<br />

inaugurata da autorità quali il Ministro<br />

per le infrastrutture Corrado<br />

Passera, il Presidente della Provincia<br />

di Milano Guido Podestà, il<br />

Presidente della Regione Lombardia<br />

Roberto Formigoni, l’Assessore re-<br />

della palazzina liberty di via Cairoli – già<br />

sede per tanti anni del Consorzio Acqua<br />

Potabile – e la creazione di una struttura<br />

in grado di rispondere alle esigenze<br />

dell’ampio bacino del nord Milano per<br />

l’informazione sul cancro e la relativa<br />

prevenzione. I lavori sono già partiti e<br />

si prevede che nei primissimi mesi del<br />

2013 la struttura sarà già in grado di<br />

dare la prevista assistenza con i suoi tre<br />

studi medici, una sala colloqui, spazi<br />

MELZO - Guido Faini - Via Verdi, 1 - Tel. 02/95738228 - Fax 02/95711686<br />

loro cari. Al settore dei Lavori Pubblici di<br />

Milano, oltre a esprimere solidarietà con<br />

le famiglie degli operai hanno avvisato<br />

che i lavori subiranno ritardi. Per quanto<br />

riguardavano i lavori di Pantigliate Via<br />

De Gasperi e per regolare la viabilità di<br />

accesso ai centri commerciali della zona,<br />

si prevedeva di terminare i lavori in tre<br />

settimane, ora con il ritardo accumulato,<br />

l’apertura è rimandata di una settimana.<br />

Per gli altri due cantieri di Pantigliate e<br />

gionale alle Infrastrutture Raffaele<br />

Cattaneo, il Presidente della Provincia<br />

di Monza e della Brianza Dario<br />

Allevi ed il Presidente della Provincia<br />

di Lodi Pietro Foroni. Il comune di<br />

Paullo, che subirà la parte di percorso<br />

stradale più invasiva rimane sulle<br />

difensive - seppure rispettoso delle<br />

istituzioni - dopo tre anni di trattative,<br />

infatti reclama la mancanza<br />

attrezzati per ecografie, mammografie<br />

ed un auditorium da 50 posti per eventi<br />

di formazione e sensibilizzazione. Il progetto,<br />

le cui risorse economiche sono già<br />

state reperite, vedrà anche l’accoglienza<br />

di nuovi volontari che saranno coinvolti<br />

sull’aspetto assistenziale dei malati e per<br />

le iniziative promosse dalla onlus “Il sorriso<br />

nel cuore” che tanto sta già facendo<br />

per coloro che sono assistiti anche al<br />

proprio domicilio o ambiente familiare.<br />

Peschiera, si cercherà di sopperire con<br />

ulteriori risorse da cercare nelle imprese<br />

locali. Negli ultimi giorni sempre a Pantigliate<br />

è stata chiusa la bretella di raccodo<br />

tra la Cerca e la Nuova Paullese e pertanto<br />

coloro che provengono da Caleppio di<br />

Settala per proseguire in direzione Milano<br />

vengono deviati sulla Vecchia Paullese.<br />

La Provinciale (Via De Gasperi) è chiusa<br />

in entrambi i sensi di marcia nel tratto di<br />

intersezione con la Nuova Paullese.<br />

MELEGNANO - Vitantonio Palmisano - Via Nino Bixio, 7 - Tel. 02/9834157 - Fax 02/9832196<br />

Il Parco Sovracomunale dei Mughetti<br />

sarà presto realtà. E’ infatti iniziato il<br />

percorso di istituzione del Parco, che<br />

coinvolge i Comuni di Origgio, Uboldo<br />

e Cerro Maggiore, con il supporto<br />

tecnico del Consorzio Parco del Lura<br />

ed il sostegno di Fondazione Cariplo.<br />

Il progetto è infatti beneficiario di un<br />

contributo di 50.000 euro, stanziato<br />

nell’ambito del bando Tutelare e valorizzare<br />

la biodiversità 2011. Lo scorso<br />

LEGNANO - Gianfranco Calvio - Via Siena, 18 - Tel 0331/541990 - Fax 0331/458441<br />

mese si sono aperti i tavoli tecnici di<br />

confronto tra i Comuni, rappresentati<br />

dai tecnici e dagli assessori di competenza,<br />

e le Province di Varese e di<br />

Milano al fine di affrontare gli aspetti<br />

riguardanti il perimetro del Parco e la<br />

modalità di gestione. Dall’inizio della<br />

primavera invece i tecnici del Parco del<br />

Lura, partner del progetto, hanno avviato<br />

i rilievi faunistici e vegetazionali<br />

propedeutici per la redazione di uno<br />

l’amministratore<br />

di comunicazione e confronto con<br />

il consiglio provinciale in merito<br />

alle scelte dell’esecutivo sulle infrastrutture.<br />

Rimane così un progetto<br />

imposto ai comuni oggetto della variante<br />

ancora senza i piani finanziari<br />

e senza ancora i procedimenti, come<br />

evidenziato dai tanti ricorsi contro<br />

le procedure esecutive e di esproprio<br />

dei terreni.<br />

studio di fattibilità, che verrà presentato<br />

alle Province per ottenere il riconoscimento<br />

del Parco. Nel secondo anno<br />

di attività si inizieranno a pianificare i<br />

primi interventi, volti ad incrementare<br />

la biodiversità e ad incentivare la fruizione.<br />

Non mancheranno momenti<br />

di comunicazione e condivisione del<br />

progetto, come incontri divulgativi,<br />

manifestazioni ed eventi per le scuole e<br />

per tutti i cittadini.<br />

43


LE PRESTAZIONI DI LAVORO<br />

“ERRATE”<br />

Vincenzo Di Domenico<br />

In alcuni studi amministrativi, in questo momento<br />

storico di grossa crisi economica, si trovano spesso<br />

– allorquando necessitino di un collaboratore – a far<br />

ricorso a soluzioni alternative al regolare rapporto di<br />

lavoro.<br />

Infatti qualcuno, dove può, fa ricorso alla collaborazione<br />

del consorte o di un fi glio, ma, dove questo non<br />

è possibile, l’alternativa è cercare delle strade che, a<br />

prima vista, possono sembrare percorribili, ma poi si<br />

rivelano piene di insidie.<br />

Altre volte il rapporto di lavoro, che in realtà è di<br />

fatto subordinato, viene “mascherato” attraverso altri<br />

istituti (lavoro a progetto, apertura di partita iva,<br />

associazione in partecipazione ecc.). In alcuni casi i<br />

datori di lavoro considerano le regole come un peso<br />

e l’attuazione di pratiche socialmente responsabili<br />

viene considerata come un costo.<br />

In un contesto del genere, il ricorso a prestazioni lavorative<br />

“fantasiose” non può che essere visto come<br />

un ulteriore capitolo da aggiungere alle passività del<br />

bilancio dello studio ecc… in quanto i costi legati al<br />

rispetto delle regole e delle norme poste a disciplina<br />

del rapporto di lavoro e a tutela dello stesso, suonano<br />

come un ostacolo ulteriore che è più “remunerativo”<br />

aggirare che rispettare.<br />

A questo si aggiunga che il ricorrere a forme di pagamento<br />

della retribuzione “in nero” comporta la perdita<br />

di importanti diritti spettanti ai lavoratori (si pensi<br />

alla retribuzione durante la malattia, alla tredicesima,<br />

alla “stabilità” del rapporto di lavoro ecc.).<br />

Forse non tutti sono consapevoli di quali rischi si<br />

corrono in caso di verifi ca da parte di un organo<br />

delegato all’ispezione, che, peraltro, dalla sanatoria<br />

del lavoro nero del 2010,ha messo in atto maggiori<br />

controlli ispettivi.<br />

L’analisi di quali sono i contratti che non possono essere<br />

usati come un “sistema” per aggirare l’ostacolo<br />

dell’eccessivo costo del personale, permette di valutare<br />

l’effettiva convenienza,(ovvero come ti camuffo<br />

44<br />

Problemi del lavoro<br />

l’amministratore<br />

un rapporto di lavoro subordinato) in una improbabile<br />

collaborazione con una prestazione di:<br />

1) LAVORO A PROGETTO<br />

Molto spesso chi non conosce la materia ignora la<br />

caratteristica di questo tipo di contratto e tratta i contraenti<br />

come fossero soggetti ad un rapporto di lavoro<br />

di tipo dipendente. Il contratto a progetto, invece, è<br />

tutt’altro: ha lo scopo di regolare una prestazione<br />

di lavoro a tempo determinato riconducibile ad un<br />

progetto specifi co e non può contenere riferimenti<br />

generici. Non ha – quindi - alcun senso, per esempio,<br />

l’assunzione di un addetto alle pulizie o di un<br />

impiegato di livello basso con questa tipologia specifi<br />

ca di contratto, non esistendo alcun tipo di obiettivo<br />

specifi co alla cui realizzazione è legata l’origine del<br />

contratto.<br />

2) DI TIPO “PROFESSIONALE”<br />

Il prestatore di lavoro ha si la partita Iva, ma non ha<br />

niente a che vedere con quel “popolo delle partite<br />

Iva” composto da commercianti e liberi professionisti<br />

che esercitano l’attività con un vero rapporto di<br />

lavoro autonomo. Il “nostro” lavoratore “autonomo”,<br />

nella speranza di poter iniziare una attività che gli<br />

permetta di lavorare, rientra tra i molti dei 237 mila<br />

che sono in monocommittenza, cioè con un unico datore<br />

di lavoro. Ciò rende evidente che ci si trova di<br />

fronte ad un lavoro subordinato mascherato. E tutte<br />

le garanzie previste, dalla dettagliata descrizione<br />

dell´opera prestata ai tempi di consegna, sono solo<br />

una “simulazione. ”in alcuni casi.<br />

3) ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE<br />

In realtà al giovane in cerca di lavoro viene proposto<br />

dall´impresa un contratto di «associazione in partecipazione».<br />

Tutto regolare, perché il contratto è stabilito<br />

dalla legge e prevede un apporto di lavoro contro<br />

una partecipazione agli utili. Secondo i dati forniti<br />

dalla Uil politiche territoriali, in Italia tali casi sono<br />

circa 52.459. Ma anche in questa tipologia potrebbe<br />

camuffarsi la “tentazione” della non vera associazio-


ne.In realtà spesso si tratta di rapporti senza nessuna<br />

autonomia. Così,dietro la «vetrina» dell’associato,<br />

c´è un rapporto di lavoro dipendente che riscuote gli<br />

utili, se ci sono, e guadagna (erogati come anticipo<br />

sugli utili) meno di 1.000 euro al mese. In compenso<br />

ha il diritto di vedere i bilanci.<br />

Adesso facciamo un conteggio:<br />

* si suppone che si voglia erogare ad una lavoratrice<br />

a “progetto “un contratto di un certo tipo. Siccome<br />

il rapporto di lavoro non è corretto, l’eventuale<br />

scenario che si potrebbe aprire è il seguente:<br />

se il lavoratore intenta un’azione sindacale nei<br />

confronti del committente (datore di lavoro):<br />

1) Annullamento del contratto fi n dal momento<br />

in cui è stato costituito e trasformazione in un<br />

contratto a tempo indeterminato;<br />

2) Pagamento delle mensilità supplementari -<br />

eventualmente arretrate - previste dal contratto<br />

collettivo di riferimento;<br />

3) Quantifi cazione delle Ferie, Festività e Permessi<br />

retribuiti<br />

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Problemi del lavoro<br />

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4) Quantifi cazione del Trattamento di Fine Rapporto<br />

se il Datore di lavoro ha un accesso ispettivo (INPS,<br />

INAIL, ISPETTORATO della D.T.L., FINANZA)<br />

1) Annullamento del contratto a progetto fi n dal<br />

momento in cui è stato costituito e trasformazione<br />

in uno a tempo indeterminato con tutte<br />

le provvidenze sia di tipo economico che<br />

normativo;<br />

2) Pagamento della differenza contributiva dovuta<br />

(viene considerata evasione);<br />

INOLTRE…. si aggiunga, cosa potrebbe<br />

succedere se:<br />

o Non si comunica l’assunzione o cessazione<br />

del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego:<br />

il datore di lavoro rischia una sanzione<br />

amministrativa da 100 a 500 euro per ogni<br />

lavoratore;<br />

o Non si iscrive il lavoratore all’INPS: il datore<br />

di lavoro rischia una sanzione che va da 1.500<br />

euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore “in<br />

<br />

UNI EN ISO 9001:2008<br />

Installatori caldaie delle migliori marche, pannelli solari, impianti fotovoltaici,<br />

impianti a biomassa, climatizzazione<br />

l’amministratore<br />

45


46<br />

nero”, maggiorata di 150 euro per ciascuna<br />

giornata di lavoro effettivo;<br />

o Non si pagano i contributi (ovvero si pagano<br />

in misura minore in quanto per il lavoratore a<br />

progetto la contribuzione è inferiore: il datore<br />

di lavoro dovrà pagare le sanzioni civili al<br />

tasso del 30% in base annua calcolate sull’importo<br />

dei contributi “evasi” con n massimo<br />

del 60% ed un minimo di 3.000 euro, indipendentemente<br />

dalla durata della prestazione<br />

lavorativa accertata;<br />

o Si pagano i contributi in ritardo: sono previste<br />

sanzioni pecuniarie da parte dell’Inps, al tasso<br />

vigente alla data di pagamento o di calcolo e<br />

per un massimo del 40% sull’importo dovuto<br />

sui contributi o sulla cifra residua da pagare,<br />

a condizione che il datore di lavoro effettui<br />

spontaneamente il versamento entro i 12 mesi<br />

dal termine stabilito per il pagamento dei contributi.<br />

Se questo termine non viene rispettato<br />

si ricade nel caso dell’evasione contributiva,<br />

sanzionata con un’aliquota del 30% in base<br />

annua sull’importo evaso.<br />

o Se il lavoratore è un extracomunitario e non<br />

ha il permesso di soggiorno: a queste sanzioni<br />

Problemi del lavoro<br />

Villa Litta Lainate Allegoria Silenzio<br />

l’amministratore<br />

si aggiungerà l’arresto da tre mesi ad un anno<br />

e l’ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore<br />

impiegato.<br />

A questo punto ognuno faccia i suoi conti di<br />

CONVENIENZA.<br />

Certo è un problema, che sembra essere maggiormente<br />

accentuato soprattutto in questo periodo di<br />

“crisi economica”, che ha visto annoverare numerosi<br />

licenziamenti, per stato di crisi per “budget economici”<br />

non più raggiunti. Insomma un vero e proprio<br />

“problema di fondo” che devasta la nostra nazione,<br />

attribuendoci un secondo posto in classifi ca, secondo<br />

i dati forniti dal Fondo Monetario Internazionale,<br />

dietro la Grecia.<br />

In ultima analisi dobbiamo cercare di operare un profondo<br />

cambiamento di mentalità della società civile,<br />

che non consideri più l’elusione delle regole come<br />

indice di “furbizia” del trasgressore, ma cominci a<br />

vedere nel loro rispetto un valore irrinunciabile, che<br />

potrebbe portare a una vera e propria pretesa di legalità<br />

da parte della comunità, capace di condizionare<br />

non solo il legislatore ma l’intera classe dirigente (in<br />

particolare la nostra, cioè quella imprenditoriale).


Sentenze<br />

La presente rubrica è a cura dell’avv. Eugenio Antonio Correale e si compone di due parti<br />

per ogni sentenza: l’estratto ed un breve commento dello stesso avv. Correale<br />

1214 Locazioni. Obblighi del conduttore. Autoriduzione del canone<br />

Il conduttore non può in nessun caso far luogo ad una autoriduzione del canone locativo per<br />

pretesi controcrediti. Una tale condotta costituisce, invero, un’alterazione del sinallagma<br />

contrattuale determinante uno squilibrio tra le prestazioni delle parti, a prescindere dalla<br />

sussistenza o meno della prova in ordine ai presupposti del vantato credito. Cassazione civile,<br />

sezione sesta. civ. sentenza 7 maggio <strong>2012</strong>, n. 6850<br />

Nel 1978, all’interno della cosiddetta legge dell’equo canone vigeva l’articolo 45 che consentiva<br />

talvolta all’inquilino di esercitare una sorta di autoriduzione purché strettamente connessa<br />

con una particolare forma di giudizio che veniva allora introdotto e purché la riduzione fosse<br />

“ragionevole e congrua”. Non si può dire che la giurisprudenza abbia mai mostrato particolare<br />

inclinazione ad accettare questa forma di autotutela. Non di rado, anche sotto l’imperio della<br />

vecchia normativa, i conduttori hanno avuto ampio motivo di pentirsi per non avere applicato<br />

l’antica regola del solve et repete e per essersi esposti al rischio di sentirsi sanzionare le trattenute<br />

non autorizzate. Quel mondo è del tutto scomparso, non soltanto perché nuove regole sono<br />

state introdotte ma soprattutto perché sono mutate le sensibilità. Torna quindi utile riportare la<br />

sentenza del Giudice di Legittimità che in modo drastico e radicale dichiara l’inaccettabilità di<br />

qualsivoglia autoriduzione del canone. Occorre infatti sapere cedere a tentazioni pericolose ed<br />

occorre poter fare osservare ai propri clienti quanto i giudici dispongono, così da evitare pericoli<br />

e danni. Come è ovvio per chi abbia esperienza il rischio sta nella possibilità che sia dichiarata<br />

la risoluzione del contratto per inadempimento, senza che sia ammessa alcuna giustifi cazione.<br />

1215 Urbanistica. Abuso edilizio commesso da uno dei comproprietari.<br />

L’imputata che nella qualità di comproprietaria, unitamente al coniuge, committente e direttore<br />

dei lavori, realizzava un immobile in assenza del permesso di costruire e del nulla osta dell’autorità<br />

preposta al vincolo, va assolta per insussistenza di prove. In tema di reati edilizi, secondo la<br />

S.C., la responsabilità del proprietario del fondo sul quale risulta realizzato l’immobile abusivo,<br />

può dedursi da indizi precisi, gravi e concordanti come la qualità di coniuge del committente<br />

o la presentazione di istanze per la realizzazione delle opere edilizie. Tuttavia, in capo al<br />

comproprietario non può dedursi un obbligo di denuncia nel caso in cui l’iniziativa edifi catoria<br />

abusiva sia riferibile esclusivamente all’altro comproprietario. La mera contitolarità del diritto<br />

di proprietà, difatti, non è di per se suffi ciente per una pronuncia di responsabilità nei suoi<br />

riguardi ben potendosi ipotizzare che il coniuge comproprietario abbia agito in via esclusiva e<br />

sia stato l’unico committente o costruttore dell’immobile abusivo. (Appello di Firenze, sezione<br />

terza, 11 gennaio <strong>2012</strong>)<br />

La comproprietaria dell’immobile abusivo è stata assolta per non avere commesso il fatto non<br />

sussistendo prove sul suo coinvolgimento della realizzazione non accompagnata dal titolo<br />

edilizio. La sentenza, peraltro si presta a considerazioni di ordine più generale, che in parte<br />

superano il semplice tema della mancanza di prove a carico di quella particolare persona. Infatti,<br />

l’amministratore<br />

47


Sentenze<br />

si può ricordare che già l’articolo 38, secondo comma della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (antico<br />

“condono tombale” che suscita commenti molto vivi, tanto per i detrattori che per i nostalgici)<br />

non prevedeva l’effetto estintivo del reato a favore di tutti i legali rappresentanti di impresa<br />

esecutrice di lavori edilizi abusivi, qualora uno solo di essi avesse versato l’oblazione. Sopra<br />

tutto si può ricordare che i giudizi fi orentini hanno dato applicazione alla regola per la quale non<br />

può confi gurarsi in capo al comproprietario un dovere di controllo, dalla cui violazione derivi<br />

una responsabilità penale per costruzione abusiva. Il proprietario risponde dell’abuso edilizio<br />

e dei reati ad esso connessi non già per il mero fatto di essere titolare pro quota del bene, ma<br />

unicamente se, avendo in concreto la disponibilità dell’immobile, abbia dato incarico dei lavori o<br />

li abbia eseguiti personalmente. Laddove l’incarico sia stato dato da altro comproprietario, l’altro<br />

contitolare non può essere ritenuto responsabile dell’abuso neppure se abbia tratto vantaggio<br />

dall’opera. Sul punto, si ricorda Cass. pen., n. 2053/2002.<br />

1216 Appalto, doveri del committente. Sorveglianza dell’esecuzione delle opere.<br />

48<br />

É responsabile il committente per i danni cagionati dalla sua assenza totale di sorveglianza.<br />

Il principio secondo il quale in materia di appalto solo l’appaltatore deve, di regola, ritenersi<br />

responsabile dei danni derivati a terzi nella (o dalla) esecuzione dell’opera, soffre, tuttavia,<br />

eccezioni sia quando si ravvisino a carico del committente specifi che violazioni del principio<br />

del neminem laedere riconducibili all’art. 2043 cod. civ. (e tale potrebbe essere il tralasciare<br />

del tutto ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell’esercizio del potere di cui all’art. 1662 cod.<br />

civ.). Cassazione Civile, 17 febbraio <strong>2012</strong>, n. 2363.<br />

CONTABILIZZAZIONE ? SI GRAZIE<br />

Sede : Viale Kennedy , 69 - 20842 Besana in Brianza (MB)<br />

Ufficio : Via Vittorio Veneto , 155 - 20099 Sesto S.G. (MI)<br />

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l’amministratore<br />

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Sentenze<br />

Il condominio aveva fatto inserire nel contratto d’appalto una clausola con la quale si prevedeva<br />

che solo l’appaltatore dovesse considerarsi responsabile per “tutti i danni che potessero derivare<br />

dalla esecuzione delle opere a condomini o a terzi, sia a cose che a persone”. La Corte ha<br />

ritenuto che tale clausola non possa essere invocata dal committente quale ragione di esenzione<br />

della propria responsabilità, nei confronti del terzo che abbia promosso azione di responsabilità<br />

extracontrattuale per ottenere il risarcimento del danno occorsogli per effetto di quei lavori.<br />

(Cass. Sez. Un., 14 ottobre 1980, n. 5496). Inoltre la Corte ha ricordato che in linea generale<br />

l’appaltatore esplica l’attività che conduce al compimento dell’opera in piena autonomia, con<br />

propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità<br />

esecutive per il raggiungimento del risultato. Tuttavia tale principio soffre eccezione quando si<br />

ravvisino a carico del committente specifi che violazioni del dovere evitare di arrecare ad altri<br />

danno ingiusto (art. 2043 c.c.) e tale eccezione, ad avviso della Corte può essere ravvisata laddove<br />

il committente tralasci del tutto ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell’esercizio del potere di<br />

cui all’art. 1662 cod. civ.), ovvero quando l’evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa<br />

in eligendo per essere stata l’opera affi data ad impresa che palesemente difettava delle necessarie<br />

capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente .In questi casi il committente<br />

potrà essere tenuto come responsabile, in via diretta, con l’appaltatore per i danni cagionati al<br />

terzo (Cass., n. 7273/2003; Cass., n. 7499/2004; Cass., n. 11478/2004). Per gli amministratori<br />

un ulteriore richiamo alla necessità di esercitare cauta ed intelligente sorveglianza dell’operato<br />

dell’impresa. Giova ricordare che nello stesso periodo il Tribunale di Milano ha applicato i<br />

medesimi principii ( sent. N. 981/<strong>2012</strong>) nei confronti del proprietario-committente che aveva<br />

disposto lavori di scavo ed aveva autorizzato il subappalto senza rilevare che il prezzo esiguo<br />

imposto dall’appaltatore al subappaltatore già lasciava presagire l’esecuzione approssimativa e<br />

pregiudizievole.<br />

1217 Locazione. Obblighi del locatore. Necessità di particolari autorizzazioni amministrative.<br />

Non è onere del locatore garantire al conduttore il pacifi co godimento dell’immobile in relazione<br />

allo specifi co uso convenuto, salvo che ciò abbia costituito oggetto di specifi ca pattuizione<br />

contrattuale, né il locatore è tenuto, salvo che ciò abbia costituito oggetto di preciso obbligo<br />

contrattuale, ad operare nell’immobile modifi cazioni o trasformazioni necessarie a consentire in<br />

esso l’esercizio di una certa attività. Tribunale di Milano Sez. XIII, 5 aprile <strong>2012</strong><br />

La pronuncia del Tribunale di Milano è perfettamente in linea con numerosi precedenti e con<br />

recentissima sentenza della Corte Suprema. Con sentenza n. 1735/2011 la sezione specializzata<br />

sulle locazioni ha infatti statuito che, salvo patto contrario, non è onere del locatore ottenere le<br />

eventuali autorizzazioni amministrative necessarie per l’uso del bene locato. Di conseguenza<br />

non si può confi gurare alcuna responsabilità del locatore laddove l’inquilino non ottenga le dette<br />

autorizzazioni, neppure se ciò sia dipeso dalle caratteristiche del bene locato. Per rafforzare il<br />

principio, il Giudice di legittimità ha aggiunto che la destinazione particolare dell’immobile<br />

locato, tale da richiedere che l’immobile stesso sia dotato di precise caratteristiche e che si<br />

ottengano specifi che licenze amministrative, “diventa rilevante, quale condizione di effi cacia,<br />

quale elemento presupposto o, infi ne, quale contenuto dell’obbligo assunto dal locatore nella<br />

garanzia di pacifi co godimento dell’immobile in relazione all’uso convenuto soltanto se abbia<br />

formato oggetto di specifi ca pattuizione, non essendo suffi ciente la mera enunciazione, nel<br />

contratto, che la locazione sia stipulata per un certo uso e l’attestazione del riconoscimento<br />

della idoneita’ dell’immobile da parte del conduttore”.<br />

l’amministratore<br />

49


1218 Condominio. Amministratore. Attribuzione di intervenire in ordine alla sussistenza di un<br />

debito del condominio. Non sussiste.<br />

Il rapporto debito/credito asseritamente vantato dall’amministratore di condominio non può trovare<br />

origine né nella mera differenza e disavanzo di entrate ed uscite all’interno del rendiconto approvato<br />

né dalla accettazione di documenti da parte del nuovo amministratore in sede di passaggio di<br />

consegne, competendo all’assemblea la cognizione sull’entità e necessità delle spese asseritamente<br />

anticipate dall’amministratore precedente. Cassazione Civile sezione seconda, sentenza 28 maggio<br />

<strong>2012</strong>, n. 8498<br />

Si ripetono le pronunce affatto conformi, volte ad attribuire esclusivamente all’assemblea<br />

qualsivoglia potere di intervento in ordine al rapporto di credito-debito che coinvolga il condominio.<br />

La giurisprudenza conforta le proprie decisioni ricordando che i diversi poteri dell’amministratore e<br />

dell’assemblea sono delineati con precisione dalle disposizioni del codice civile e che l’amministratore<br />

non ha un generale potere di spesa se non nel caso previsto dagli artt. 1130 e 1135 c.c. a proposito<br />

degli interventi straordinariamente urgenti. Sempre ancorandosi sui generali principii, si ricorda che<br />

spetta all’assemblea il compito generale di approvare il conto consuntivo e di valutare l’opportunità<br />

delle spese sostenute dall’amministratore. Chi prosegue la lettura della motivazione trova segnato<br />

ulteriore e non irrilevante corollario, poiché il giudice rileva che in assenza di una deliberazione<br />

dell’assemblea l’amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute,<br />

perché, “pur essendo il rapporto tra l’amministratore ed i condomini inquadrabile nella fi gura del<br />

mandato, il principio dell’art. 1720 c.c. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese<br />

anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i<br />

quali il credito dell’amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo<br />

controllo da parte dell’assemblea ” Non è azzardato ritenere che l’apparente appendice sostiene in<br />

larga misura la costruzione e che nel caso particolare risieda la ragione per la quale insistentemente<br />

si pongono e si precisano i limiti del potere dell’amministratore di assumere iniziative di spesa.<br />

1219 Locazione di immobili destinati ad uso diverso dall’abitazione. Vendita all’asta per la divisione<br />

della comunione di immobile locato confi gurabilità della prelazione a favore del conduttore.<br />

50<br />

Sentenze<br />

Il diritto di prelazione del conduttore di immobile a uso diverso da quello abitativo non è escluso<br />

dal fatto che il bene locato, appartenente a più persone, venga venduto all’asta nell’ambito di un<br />

giudizio di scioglimento della comunione tra i proprietari locatori, non essendo tale diritto escluso<br />

dalla previsione contrattuale che inibisca al conduttore lo svolgimento di attività implicanti contatti<br />

diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, qualora risulti un uso effettivo dell’immobile<br />

caratterizzato dai detti contatti, convenuto tra le parti o anche soltanto implicitamente assentito dal<br />

locatore. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29 marzo <strong>2012</strong>, n. 5069<br />

La persistenza del diritto di prelazione, anche nel caso di vendita all’asta era già stata più volte<br />

affermata. La sentenza n. 411/2006 si era occupata dell’alienazione del patrimonio di edilizia<br />

residenziale di proprietà degli enti pubblici territoriali con il sistema dei pubblici incanti ed aveva<br />

evidenziato che la cessione delle unità immobiliari deve rispettare il diritto di prelazione disposto a<br />

favore dei conduttori.La legge e la giurisprudenza hanno invece escluso la permanenza del diritto di<br />

prelazione di cui all’art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392 laddove il trasferimento della proprietà<br />

dell’immobile locato non derivi da atto volontario ( per tale ragione la prelazione è stata esclusa<br />

in caso di fallimento e di vendita coattiva dell’immobile - Cass. n. 3298/2004, n. 2900/1990 - o di<br />

concordato preventivo, con cessione dei beni ai creditori: Cass. n. 339/1994, nonché per la vendita<br />

in esito ad esecuzione forzata, Cass. 11225/1996). La sentenza che si annota completa il panorama,<br />

per il caso particolare delle divisione del bene in comunione.<br />

l’amministratore


Problemi del lavoro<br />

Lavori e contributi<br />

previdenziali<br />

a cura di Vincenzo Di Domenico<br />

NON SI APPLICA LA MAXI SANZIONE IN CASO DI REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA DEL RAPPORTO DI LAVORO<br />

Il Ministero del Lavoro, nella Nota protocollo n. 5509/<strong>2012</strong>, chiarisce che solo la comunicazione<br />

obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente<br />

all’accesso ispettivo esclude l’applicazione della maxi sanzione, in quanto prova la volontà<br />

del datore di lavoro di non occultare il rapporto di lavoro. Pertanto, nel caso di regolarizzazione<br />

spontanea effettuata prima dell’accesso ispettivo non può essere applicata la maxi sanzione di cui<br />

all’articolo 4, Legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro).<br />

NOVITA’ PER LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE (AGGIORNATI I MODELLI)<br />

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con Decreto direttoriale n. 59 del 20 aprile <strong>2012</strong>,<br />

aggiorna i moduli delle comunicazioni obbligatorie rese dai datori di lavoro in caso di instaurazione,<br />

proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre con il medesimo provvedimento<br />

viene adottata la nuova versione del documento “Modelli e Regole – Aprile <strong>2012</strong>”.<br />

L’aggiornamento si è reso necessario per tenere conto dell’entrata in vigore del nuovo Testo Unico<br />

(D.Lgs n. 167/2011) in materia di apprendistato. Gli aggiornamenti dei moduli e delle tabelle ad<br />

essi collegate sono entrati in vigore il 26 aprile <strong>2012</strong> alle ore 19.00.<br />

CHIARIMENTI DELL’INPS IN MERITO ALLA PRESCRIZIONE DEI CONTRIBUTI<br />

L’INPS, con il Messaggio n. 8447 del 16 maggio <strong>2012</strong>, ha fornito chiarimenti circa i termini di prescrizione<br />

dei contributi, facendo seguito alla Circolare n. 32/<strong>2012</strong>, con la quale aveva affrontato la<br />

tematica.<br />

Più precisamente, l’Istituto chiarisce che la denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti volta a<br />

recuperare i contributi non versati dal datore di lavoro deve avvenire entro il termine di 5 anni previsto<br />

per la prescrizione: se tale termine è rispettato, scatta automaticamente l’allungamento del<br />

termine a 10 anni previsto dalla Legge n. 335/1995. Nel caso in cui la denuncia avvenga dopo i<br />

5 anni, invece, il meccanismo dell’allungamento del periodo non può essere attivato e, di conseguenza,<br />

non potranno essere oggetto di recupero i contributi per i quali sia già decorso il termine<br />

di prescrizione quinquennale.<br />

NOVITA’ SULL’INVIO DELL’ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO - POTRA’ ESSERE RICEVUTO SULL’IPHONE<br />

L’Inps, con il comunicato del 16 maggio <strong>2012</strong>, ha reso noto che il datore di lavoro domestico<br />

ha la possibilità di consultare l’estratto contributivo anche sul proprio telefonino (smartphone).<br />

Il servizio “Inps Mobile” si arricchisce, dunque, di un nuovo servizio: la consultazione per il datore<br />

di lavoro dell’estratto contributivo relativo ai propri rapporti di lavoro domestico. L’applicazione,<br />

scaricabile gratuitamente, consente agli utenti di visualizzare i dati dell’estratto conto relativo ad<br />

uno specifi co rapporto lavoro domestico precedentemente selezionato. L’estratto conto fornito è di<br />

l’amministratore<br />

51


Problemi del lavoro<br />

tipo analitico, riporta i dati identifi cativi del lavoratore e le informazioni di dettaglio relative ai pagamenti<br />

effettuati, ordinati per anno e trimestre. Il servizio è fruibile sia tramite iPhone, sia tramite<br />

smartphone con il sistema Android<br />

ANF ESCLUSO PER GLI EXTRACOMUNITARI RESIDENTI DI LUNGO PERIODO<br />

L’Inps, con il messaggio n. 8468 del 16 maggio <strong>2012</strong>, ha sottolineato che per aver diritto all’assegno per<br />

il nucleo familiare concesso dai Comuni, in base all’articolo 65 della legge 448/1998, quest’ultimo spetta<br />

solo i cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio italiano e quindi esclusi i cittadini extracomunitari.<br />

Si ricorda inoltre che il sussidio viene erogato a nuclei familiari di almeno 5 componenti, di cui 3<br />

fi gli minori, il cui valore Isee per il <strong>2012</strong> non superi € 24.377,39.<br />

IL MINISTERO DEL LAVORO DETTA DELLE ULTERIORI PRECISAZIONI SULL’ACQUISIZIONE D’UFFICIO E<br />

SULL’AUTOCERTIFICAZIONE DEL DURC<br />

Il Ministero del lavoro con Circolare n° 12 del 1° giugno <strong>2012</strong> ha precisato che il DURC deve essere<br />

acquisito d’uffi cio sia dalle stazioni appaltanti nell’ambito dei lavori pubblici, ai sensi dell’art.<br />

16 bis, comma 10, DL n. 185/2008 che dell’art. 44 bis, D.P.R. n. 445/2000, che dalle pubbliche<br />

amministrazioni concedenti nell’ambito dei lavori privati, al fi ne di soddisfare quanto previsto<br />

dall’art. 90, lett. c) del D.Lgs n. 81/2008. Nella suddetta circolare si legge che è comunque possibile,<br />

da parte dei privati, richiedere il documento unico di regolarità contributiva per l’utilizzo dello<br />

stesso nei rapporti tra privati e nell’ambito di lavori privati. Viene confermata, inoltre, l’impossibilità<br />

di sostituire il DURC con un’autocertifi cazione, come già affermato con la Nota n. 619 del<br />

16 gennaio <strong>2012</strong>.<br />

NUOVE FUNZIONALITA’ SULLA RICHIESTA DI VISITE MEDICHE DI CONTROLLO ON LINE<br />

L’Inps com un messaggio del 1 giugno <strong>2012</strong> n° 9399 ha reso noto che a decorrere dal 1° ottobre<br />

2011, l’invio, da parte dei datori di lavoro, delle richieste delle visite mediche di controllo domiciliare<br />

e/o ambulatoriale (VMC) deve avvenire esclusivamente tramite canale telematico.<br />

L’INPS, con il suddetto messaggio implementa le funzionalità dell’applicazione presente sul portale<br />

WEB dell’Istituto “Richiesta Visita Medica di Controllo” con la funzioni “Invio Richieste Multiple”<br />

che consente al datore di lavoro di inviare con un’unica operazione più richieste di visite mediche<br />

di controllo (max 50), alle varie Strutture territoriali INPS competenti per territorio.<br />

In particolare, tale funzione deve essere utilizzata in alternativa a quella tradizionale di “Richiesta<br />

Visita”, che consente di inserire una richiesta alla volta.<br />

CIRCOLARE DELL’INPS IN MERITO ALLA PROROGA DEGLI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE<br />

L’INPS, con la Circolare n. 76 del 31 maggio <strong>2012</strong>, ha reso noto che sono stati prorogati per il<br />

2011 ed il <strong>2012</strong> gli incentivi per:<br />

• l’assunzione di lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione<br />

non agricola con requisiti normali;<br />

• la prosecuzione del rapporto di lavoro con dipendenti già in forza, che abbiano almeno 35<br />

anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla<br />

condizione di disoccupato del lavoratore;<br />

• per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori disoccupati di qualunque età,<br />

titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione<br />

edile.<br />

E’ doveroso sottolineare che circolare in esame disciplina le modalità operative per la fruizione dei<br />

benefi ci connessi alle assunzioni effettuate fi no al 31 dicembre 2011; per il <strong>2012</strong> è necessario<br />

52<br />

l’amministratore


attendere l’emanazione di un apposito decreto.<br />

PROVVEDIMENTO SULL’APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO F24 SEMPLIFICATO<br />

Con Provvedimento della Direzione delle Entrate del 25 maggio <strong>2012</strong>, il Direttore dell’Agenzia ha<br />

approvato il nuovo modello di versamento “F24 Semplifi cato” per l’esecuzione dei versamenti<br />

unitari con la fi nalità di agevolare gli adempimenti dei contribuenti.<br />

Contestualmente, ha esteso le modalità di versamento unitario “F24EP” all’imposta municipale<br />

propria (IMU) per consentire agli enti pubblici il versamento dell’imposta di cui all’art. 13, D.L.<br />

n. 201/2011.<br />

Il modello è stato reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle ed è già utilizzabile a decorrere dal<br />

prossimo 1° giugno.<br />

Inoltre, sempre a partire dal 1° giugno è stato soppresso il modello “F24 predeterminato” per<br />

l’esecuzione dei versamenti ICI, di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.<br />

Sentenze in pillole<br />

Problemi del lavoro<br />

LICENZIAMENTO E FERIE RICHIESTE VIA E MAIL<br />

La Corte di Cassazione, con sentenza n.7863 del 18 maggio <strong>2012</strong>, ha chiarito che la richiesta<br />

effettuata dal lavoratore senza seguire il protocollo previsto dal regolamento aziendale, non può<br />

comportare il licenziamento per assenza ingiustifi cata, se la prassi invalsa in azienda ammette il<br />

sistema utilizzato, pertanto dà ragione al lavoratore e dichiarando l’illegittimità del licenziamento<br />

in quanto accertato che la richiesta delle ferie via mail costituiva una prassi aziendale consolidata.<br />

Dunque la mancanza di risposta da parte dell’azienda, come avvenuto in passato, ben può essere<br />

considerata come autorizzazione tacita del datore di lavoro alla richiesta di ferie. L’assenza dal lavoro,<br />

pertanto, non è ingiustifi cata ed il licenziamento deve considerarsi illegittimo. L’azienda viene<br />

condannata a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ed a risarcirgli il danno<br />

IL COLLEGA CHE “COLLABORA AD UN FURTO IN AZIENDA E’ A RISCHIO LICENZIAMENTO<br />

La Corte di Cassazione – sezione lavoro – si è pronunciata affermando che in materia di licenziamento,<br />

la Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso di una società, ha chiarito che il provvedimento<br />

espulsivo può essere adottato nei confronti del lavoratore che fa da “palo” al collega che<br />

compie un furto in azienda.<br />

Nello specifi co la Suprema Corte, ha precisato che non è da ritenersi illegittimo il licenziamento<br />

del dipendente sorpreso ad aiutare il collega durante l’appropriazione indebita dei beni della società.<br />

Nonostante l’onere della prova circa la sussistenza della giusta causa di licenziamento spetti<br />

al datore di lavoro, il giudice può fondare la propria decisione sugli elementi di prova comunque<br />

ritualmente acquisiti al processo, anche ad iniziativa di altre parti oppure d’uffi cio ed il relativo accertamento<br />

dei fatti e della loro gravità, riservato al giudice di merito, può essere sindacato in sede<br />

di legittimità solo per vizio di motivazione, che non può consistere in una diversa ricostruzione dei<br />

medesimi fatti<br />

MANCATA SOPPRESSIONE DEL POSTO DI LAVORO: ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO<br />

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che il recesso del datore di lavoro<br />

è da considerarsi illegittimo nel caso in cui non si verifi chi un’effettiva soppressione del posto di<br />

lavoro, ma un passaggio delle relative mansioni ad un collega.<br />

Nello specifi co la Suprema Corte, con la Sentenza n. 7474 del 14 maggio <strong>2012</strong>, ha precisato<br />

l’amministratore<br />

53


Problemi del lavoro<br />

che in caso di licenziamento per soppressione del posto di lavoro dovuto ad una riorganizzazione<br />

aziendale, il provvedimento è giustifi cato solo in quanto il posto sia effettivamente e stabilmente<br />

soppresso e non sussista la possibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore.<br />

Sentenza n. 7511/<strong>2012</strong><br />

La Corte di Cassazione – sezione lavoro -con sentenza n° 7511 del 15 maggio <strong>2012</strong> ha affermato<br />

che è impossibile modifi care l’addebito disciplinare in corso d’opera sottolineando il principio che<br />

si possa modifi care la contestazione disciplinare, il licenziamento – quindi - intimato al dipendente,<br />

quando i giorni di assenza contestati nel ricorso al giudice sono più numerosi di quelli riportati<br />

nella lettera di contestazione, è illegittimo. Non possono, infatti, essere esaminati o dedotti ulteriori<br />

assenze del lavoratore rispetto a quelli indicati nell’addebito disciplinare<br />

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: LEGITTIMO SE SI FALSIFICANO LE TRASFERTE<br />

Con sentenza della corte di Cassazione n: 7096 del 9 maggio <strong>2012</strong> ha ribadito che In tema di licenziamento<br />

per giusta causa, ai fi ni della proporzionalità tra addebito e recesso, rileva ogni condotta<br />

che, per la sua gravità, possa scuotere la fi ducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione<br />

del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale<br />

infl uenza del comportamento del lavoratore di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento,<br />

denotando scarsa inclinazione all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona<br />

fede e correttezza<br />

Pertanto la S.C. ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore avverso la sentenza con cui la<br />

Corte d’Appello dichiarava legittimo il licenziamento intimatogli per aver richiesto ed in parte ottenuto<br />

rimborsi per trasferte non effettuate.<br />

RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER LA MORTE DELL’OPERAIO RIMASTO FOLGORATO<br />

La Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16890 del 4 maggio <strong>2012</strong>, ha chiarito che<br />

la responsabilità della morte del lavoratore per folgorazione dal quadro elettrico ricade sul datore<br />

di lavoro, che ha l’obbligo di rendere l’alta tensione diffi cilmente raggiungibile. La S.C. precisa che<br />

l’impresa è responsabile In materia di sicurezza sul lavoro in cantiere, in quanto non provvedendo<br />

a dare rigorose disposizioni scritte circa il divieto di accesso al quadro elettrico da parte degli<br />

operai e non rendendo inaccessibile l’alta tensione, mediante la dotazione di chiavi per l’apertura<br />

non nella disponibilità dei lavoratori. La condotta imprudente del lavoratore non esclude la responsabilità<br />

del datore per l’assenza o l’inidoneità delle misure di prevenzione<br />

MANCATA CORRISPONDENZA TRA CONTRATTO E MANSIONE EFFETTIVA<br />

La Corte di Cassazione con la Sentenza n. 6933 dell’8 maggio <strong>2012</strong>, ha convertito in rapporto di<br />

lavoro a tempo indeterminato il rapporto del lavoratore interinale a tempo determinato con un’azienda,<br />

in quanto l’utilizzatore si serviva dello stesso per svolgere una mansione diversa e in una<br />

sede differente rispetto a quanto indicato nel contratto di fornitura stipulato con l’agenzia di somministrazione<br />

CONGEDO PARENTALE: IL SABATO E LA DOMENICA VENGONO CONTEGGIATI<br />

La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6742 del 4 maggio <strong>2012</strong>, ha stabilito<br />

che le mamme che fanno uso del congedo parentale frazionato che rientrano al lavoro solo il venerdì<br />

hanno diritto al calcolo del periodo di maternità al netto di sabato e domenica. I giudici hanno<br />

chiarito che il diritto al congedo parentale consiste nel diritto ad astenersi dal lavoro, ed è evidente<br />

che esso non può riferirsi a giorni in cui tale attività non è comunque dovuta (sabato e domenica),<br />

tranne l’ipotesi in cui la giornata estiva sia interamente compresa nel periodo di congedo parentale.<br />

54<br />

l’amministratore


Problemi del lavoro<br />

QUANDO IL DIPENDENTE FA OSTRUZIONISMO PALESE PUO’ ESSERE LICENZIATO<br />

La Corte di Cassazione – sezione lavoro – con sentenza n° 8845 del 1 giugno <strong>2012</strong> ha precisato<br />

che in tema di licenziamento la piena legittimità del provvedimento disciplinare nei confronti del<br />

lavoratore, qualora sia dimostrato un pervicace ritardo nell’esecuzione della prestazione e nell’adempimento<br />

delle direttive ricevute, in violazione del dovere di leale collaborazione.<br />

Nello specifi co la Suprema Corte ha sottolineato che l’inerzia del dipendente, caratterizzata da un<br />

palese ostruzionismo nello svolgimento dei compiti affi datigli, risulta contraria al principio di diligente<br />

collaborazione e giustifi ca l’estinzione del rapporto; il diritto del lavoratore ad essere ascoltato<br />

per discolparsi è garantito anche nel caso in cui non sia sentito durante l’orario di servizio e<br />

nella sua sede di lavoro.<br />

DIMISSIONI DEL LAVORATORE PER RITROVAMENTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI<br />

Con sentenza della Corte di Cassazione n. 8298 del 25 maggio <strong>2012</strong> è stato sottolineato che n<br />

merito alle dimissioni volontarie del lavoratore, conseguenti al ritrovamento nei locali aziendali di<br />

una modica quantità di droga leggera a lui riconducibile, la S.C. ha chiarito che il dipendente non<br />

può invocare la minaccia di licenziamento da parte dell’azienda, per giustifi care il proprio recesso<br />

e pretenderne l’annullamento.<br />

Più precisamente la Suprema Corte, con la Sentenza n. 8298 del 25 maggio <strong>2012</strong>, ha sottolineato<br />

che le dimissioni possono essere annullate per violenza morale, soltanto se venga accertata<br />

l’inesistenza del diritto del datore di lavoro di procedere al licenziamento per giusta causa, per insussistenza<br />

dell’inadempimento addebitato al lavoratore; pertanto, l’invalidità dell’atto di dimissioni<br />

è riscontrabile soltanto qualora il datore di lavoro, con la minaccia del licenziamento, persegua un<br />

risultato non raggiungibile con il legittimo esercizio del proprio diritto di recesso.<br />

QUALIFICAZIONE DEL LAVORO PARASUBORDINATO – NON IL CONTRATTO<br />

La sentenza della Corte di Cassazione n. 8300 del 25 maggio <strong>2012</strong> ha precisato che In materia di<br />

lavoro parasubordinato, che, ai fi ni della confi gurabilità del presupposto dell’autonomia o della<br />

subordinazione, debba guardarsi all’effettivo comportamento delle parti del contratto.<br />

Infatti la S.C. ha sottolineato come la qualifi cazione del rapporto esclusivamente fondata sull’iniziale<br />

stipulazione del contratto, non possa essere considerata determinante al fi ne dell’eventuale<br />

riconduzione del rapporto a lavoro subordinato.<br />

COLLEGATO LAVORO E RELATIVO RISARCIMENTO<br />

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 8305 del 25 maggio <strong>2012</strong>, ha affermato l’applicabilità<br />

retroattiva dell’articolo 32, commi 5, 6 e 7 del Collegato Lavoro (Legge n. 183/2010),<br />

dove viene disposto l’obbligo in capo al datore di lavoro di risarcire il lavoratore con un’indennità<br />

variabile tra 2,5 e 12 mensilità in caso di illegittima apposizione del termine e conversione del<br />

rapporto a tempo determinato.<br />

La Suprema Corte afferma che tale principio trova applicazione anche nei casi in cui il lavoratore<br />

ha già percepito un indennizzo in relazione alla violazione citata e, pur essendo questo limitato ad<br />

un periodo inferiore a quello passato tra la scadenza del contratto a termine e la riassunzione a<br />

tempo indeterminato, qualora lo stesso sia superiore ai limiti fi ssati dal Collegato Lavoro, il lavoratore<br />

non può comunque avanzare ulteriori pretese di risarcimento in quanto questi ha conseguito<br />

più del massimo importo, che avrebbe potuto ottenere con l’applicazione del disposto della Legge<br />

n. 183/2010.<br />

l’amministratore<br />

55


Una risposta in pillole<br />

Domanda<br />

In caso di variazione di un proprietario di fabbricati da persona fi sica a condominio nel corso del<br />

2011, come dobbiamo comportarci per il conguaglio di imposta visto che nel primo periodo il datore<br />

di lavoro non ha agito come sostituto d’imposta? A suo tempo (circa 20 anni fa) l’agenzia delle<br />

entrate aveva comunque attribuito un codice fi scale numerico che a seguito della variazione della<br />

denominazione è rimasto invariato, il conguaglio deve essere fatto su tutti gli importi erogati nel<br />

2011 o solo sulla parte erogata a partire dalla variazione in condominio? Grazie.<br />

Risposta<br />

Il conguaglio, su richiesta del lavoratore, può essere effettuato tenendo conto anche delle somme<br />

erogate dal soggetto non sostituto d’imposta.<br />

Domanda<br />

All’atto dell’assunzione di un dipendente, l’azienda ha deciso di corrispondergli un importo netto per<br />

l’abitazione della durata massima di tre anni. Si può riconoscere come un semplice rimborso spese?<br />

Risposta<br />

L’importo corrisposto rappresenta una retribuzione a tutti gli effetti e quindi deve concorrere a fornire<br />

reddito imponibile sia ai fi ni fi scali sia ai fi ni contributivi. Diverso sarebbe stato aver concesso da<br />

parte dell’azienda il fabbricato in locazione, in suo o in comodato. In tale ipotesi la base imponibile<br />

fi scale e contributiva risulterebbe pari alla differenza tra la rendita catastale, aumentata di tutte le<br />

spese inerenti al fabbricato, e quanto pagato dal dipendente.<br />

Una nota<br />

a proposito... di questo momento storico<br />

Problemi del lavoro<br />

Parliamo di disoccupazione giovanile: i dati di Datagiovani<br />

Per comprendere al meglio la portata del fenomeno della precarietà e della disoccupazione specie<br />

quella giovanile che attanaglia il nostro Paese, si guardi ai recenti studi di Datagiovani che ha<br />

posto la sua attenzione sulla condizioni lavorative degli under 35 anni, in un periodo compreso<br />

tra il 2009 e il 2011. I risultati che escono fuori non sono certamente positivi, da Nord a Sud. Se<br />

il podio è occupato dal Trentino Alto Adige, che si posiziona oltre 40 punti sopra la media sia<br />

per minore tasso di disoccupazione, sia per bassa componente di “precariato”, circa il 23,1%,<br />

con una retribuzione media mensile superiore a 1.200 euro, contro i nemmeno 1.100 euro di<br />

quella nazionale, il secondo posto è occupato dal Veneto. Da notare però che a fronte di un<br />

minore tasso di disoccupazione, si segnala una non crescita di nuovi posti di lavoro. Mentre al<br />

Meridione si distinguono in positivo Basilicata, Campania e Sicilia, che appaiono pressoché stabili.<br />

Tra le grandi regioni, infi ne, è il Lazio a evidenziare il peggioramento più marcato, a causa soprattutto<br />

dell’aumento della “fl essibilità” lavorativa (32,9% nel 2011, 28,9% nel 2009).<br />

56<br />

l’amministratore


Carmen Rovere<br />

Come è d’uso nel periodo dell’anno<br />

“dedicato” alla redazione delle<br />

dichiarazione dei redditi, riconoscendo,<br />

l’Agenzia delle Entrate il<br />

ginepraio di norme ed istruzioni<br />

poco chiare, fornisce attraverso la<br />

pubblicazione di circolari chiarimenti<br />

su questioni interpretative<br />

che le vengono sottoposte.<br />

E’ questo lo scopo delle due circolari<br />

pubblicate nei primi giorni del<br />

mese di <strong>Giugno</strong> dalle quali si estrapolano<br />

di seguito, gli argomenti di<br />

maggiore attinenza ed interesse anche<br />

se già trattati.<br />

Circolare 19/e del 1 <strong>Giugno</strong> <strong>2012</strong><br />

1.1 Soppressione dell’obbligo di<br />

preventiva comunicazione - Decorrenza<br />

D. Il decreto legge n. 70 del 13<br />

maggio 2011, entrato in vigore il 14<br />

maggio 2011, ha eliminato l’obbligo<br />

di inviare tramite raccomandata<br />

la comunicazione di inizio lavori<br />

al Centro Operativo di Pescara. Si<br />

chiede di chiarire se la soppressione<br />

dell’obbligo di comunicazione<br />

al Centro operativo di Pescara decorra<br />

dal 14 maggio 2011 o riguardi<br />

l’intero anno 2011.<br />

R. L’art. 7, comma 2, lett. q), del<br />

DL n. 70 del 2011, al fi ne di semplifi<br />

care gli adempimenti previsti<br />

per la fruizione delle detrazioni per<br />

interventi di recupero del patrimonio<br />

edilizio di cui all’art. 1 della<br />

legge 27 dicembre 1997, n. 449, e<br />

successive modifi cazioni, ha sostituito<br />

l’art. 1, comma 1, lett. a) del<br />

Tasse e guai<br />

DETRAZIONE D’IMPOSTA DEL 36%<br />

PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL<br />

PATRIMONIO EDILIZIO ABITATIVO<br />

decreto interministeriale 18 febbraio<br />

1998, n. 41 (regolamento di attuazione)<br />

richiedendo di “indicare<br />

nella dichiarazione dei redditi i dati<br />

catastali identifi cativi dell’immobile<br />

e se i lavori sono effettuati dal<br />

detentore, gli estremi di registrazione<br />

dell’atto che ne costituisce<br />

titolo e gli altri dati richiesti ai fi ni<br />

del controllo della detrazione e a<br />

conservare ed esibire a richiesta degli<br />

uffi ci i documenti che saranno<br />

indicati in apposito Provvedimento<br />

del Direttore dell’Agenzia delle entrate”.<br />

Si ricorda che in base all’art. 4 del<br />

citato decreto interministeriale n.<br />

41 del 1998 la detrazione non è<br />

riconosciuta in caso di violazione<br />

degli obblighi di cui all’art. 1, comma<br />

1, la cui lett. a) – come prima<br />

evidenziato – prevede ora l’indicazione<br />

dei dati catastali identifi cativi<br />

dell’immobile nella dichiarazione<br />

dei redditi.<br />

In sostanza, a decorrere dal 14 maggio<br />

2011, la disposizione ha sostituito<br />

l’obbligo di inviare la comunicazione<br />

preventiva di inizio lavori<br />

con l’obbligo di indicare taluni<br />

dati nella dichiarazione dei redditi<br />

e di conservare la documentazione<br />

prevista dal provvedimento del Direttore<br />

dell’Agenzia delle entrate n.<br />

149646 del 2 novembre 2011.<br />

Considerato che la detrazione si<br />

applica per anno d’imposta e che<br />

per le spese sostenute per interventi<br />

di recupero del patrimonio<br />

edilizio iniziati nel 2011 la detrazione<br />

è indicata nella dichiarazione<br />

l’amministratore<br />

dei redditi da presentare nel <strong>2012</strong>,<br />

è possibile fruire della detrazione<br />

per i lavori iniziati nel 2011, anche<br />

nell’ipotesi di mancato invio della<br />

comunicazione preventiva, a condizione<br />

che siano indicati nella dichiarazione<br />

dei redditi (730/<strong>2012</strong>,<br />

UNICO <strong>2012</strong>) i dati richiesti dalla<br />

vigente lett. a) del citato decreto interministeriale<br />

n. 41 del 1998 e che<br />

sia conservata la relativa documentazione.<br />

Si ricorda che i contribuenti che<br />

hanno spedito la raccomandata con<br />

la comunicazione al Centro Operativo<br />

di Pescara entro il 13 maggio<br />

2011, dovranno barrare la colonna<br />

2 “C.O. Pescara/Condominio”<br />

dei righi da E51 a E53 del modello<br />

730/<strong>2012</strong> o dei righi da RP51 a<br />

RP54 del modello UNICO Persone<br />

fi siche <strong>2012</strong>, senza compilare le<br />

successive colonne relative ai dati<br />

catastali dell’immobile.<br />

I contribuenti che hanno spedito la<br />

raccomandata con la comunicazione<br />

al Centro Operativo di Pescara<br />

entro il 13 maggio, ma dopo l’inizio<br />

dei lavori, ovvero a partire dal<br />

14 maggio 2011 (data di entrata<br />

in vigore del decreto), dovranno,<br />

invece, compilare le colonne relative<br />

ai dati castali dell’immobile<br />

dei righi da E51 a E53 del modello<br />

730/<strong>2012</strong> o dei righi da RP51 a<br />

RP64 del modello Unico persone<br />

fi siche <strong>2012</strong>,senza parrare la colonna<br />

2 “C.O. Pescara/Condominio”<br />

degli stessi righi.<br />

1.2 Soppressione dell’obbligo di<br />

preventiva comunicazione - Ac-<br />

57


quisto box pertinenziali<br />

D. Alla luce dell’abolizione dell’invio<br />

della comunicazione di inizio<br />

lavori al Centro Operativo di Pescara<br />

si chiede di conoscere se per<br />

gli acquisti di box avvenuti nel<br />

corso del 2010 – per i quali non sia<br />

stata inviata la comunicazione nel<br />

2011, prima della presentazione<br />

della dichiarazione dei redditi – il<br />

contribuente possa ugualmente fruire<br />

della detrazione.<br />

R. Con risoluzione n. 166 del<br />

20/12/1999 è stato chiarito che,<br />

nell’ipotesi di acquisto di box<br />

pertinenziali, la comunicazione<br />

all’Uffi cio fi nanziario da parte del<br />

contribuente che intende avvalersi<br />

della detrazione d’imposta poteva<br />

essere successiva alla data di inizio<br />

lavori (che sono effettuati dal concessionario<br />

o dall’impresa di costruzione).<br />

Era necessario, comunque,<br />

che la suddetta comunicazione<br />

pervenisse all’Amministrazione<br />

fi nanziaria entro i termini di presentazione<br />

della dichiarazione dei<br />

redditi relativa al periodo d’imposta<br />

nel quale s’intende fruire della<br />

detrazione [Cfr. anche circolare del<br />

58<br />

- VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI FOGNATURA<br />

- RICERCA E MAPPATURA DI TUBAZIONI INTERRATE<br />

O NASCOSTE TRAMITE APPARECCHIATURA RADAR<br />

- ASPIRAZIONE FOSSE ASCENSORI<br />

- PULIZIE POZZETTI ACQUE BIANCHE E STRADALI<br />

- SPURGHI POZZI NERI<br />

- FOSSE BIOLOGICHE<br />

- RIPRISTINO EDILE IMPIANTI FOGNATURA<br />

- PULIZIA IDRODINAMICA DI FOGNATURE E TUBAZIONI<br />

- APPALTI COMUNALI<br />

- DRENAGGIO POZZI PERDENTI<br />

- DISINFESTAZIONE CANNE FUMARIE<br />

- ALLAGAMENTI DI OGNI GENERE<br />

- VASCHE DI DECANTAZIONE<br />

- ISCRIZIONE ALBO SMALTITORI<br />

- CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9007: 2000 AL N. SQ04 7699<br />

Tasse e guai<br />

10/06/2004 n. 24 (punto 1.2)].<br />

Nel caso di acquisto del box pertinenziale<br />

nel 2010, il contribuente<br />

avrebbe potuto inviare la comunicazione<br />

preventiva all’Agenzia<br />

delle entrate entro il 30 settembre<br />

2011. Dato che a partire dal 14 maggio<br />

2011 l’obbligo di comunicazione<br />

all’Agenzia è stato sostituito<br />

dall’indicazione di taluni dati nella<br />

dichiarazione dei redditi, in caso<br />

di acquisto di box il contribuente<br />

che non avesse già inviato prima di<br />

detta data la comunicazione relativa<br />

all’acquisto di box effettuati nel<br />

2010, potrà fruire della detrazione a<br />

condizione che compili le colonne<br />

relative ai dati catastali dell’immobile<br />

dei righi da E51 a E53 del modello<br />

730/<strong>2012</strong> o dei righi da RP51<br />

a RP54 del modello UNICO Persone<br />

fi siche <strong>2012</strong>. I dati catastali<br />

dell’immobile (box pertinenziale)<br />

acquistato nel 2010 saranno associati<br />

alle spese sostenute, indicate<br />

nelle sezioni III-A del quadro E<br />

modello 730/<strong>2012</strong> o del quadro RP<br />

dal modello UNICO PF <strong>2012</strong>, mediante<br />

l’apposito numero d’ordine<br />

presente nell’ultima colonna della<br />

L’ESPERIENZA AL SERVIZIO<br />

DELL’ECOLOGIA<br />

l’amministratore<br />

sezione III-A e nella prima colonna<br />

della sezione III-B. Si ricorda che,<br />

al di fuori di tale specifi ca ipotesi,<br />

la sezione III-B deve essere compilata<br />

solo con riferimento ai lavori<br />

iniziati nell’anno 2011.<br />

1.3 Soppressione dell’obbligo di<br />

indicazione del costo della manodopera<br />

in fattura<br />

D. Il DL n. 70 del 13 maggio 2011,<br />

entrato in vigore il 14 maggio 2011,<br />

ha eliminato l’obbligo di indicazione<br />

del costo della manodopera in<br />

fattura. Si chiede di chiarire se la<br />

soppressione del suddetto obbligo<br />

decorra dal 14 maggio 2011 o possa<br />

operare anche per il pregresso.<br />

R. L’art. 7, comma 2, lett. r) del DL<br />

70 del 2011, nel quadro degli interventi<br />

di semplifi cazione, ha abrogato<br />

l’art. 1, comma 19, della legge n.<br />

244 del 2007 secondo cui “Le agevolazioni<br />

fi scali di cui al comma 17<br />

spettano a condizione che il costo<br />

della relativa manodopera sia evidenziato<br />

in fattura.” Il citato comma<br />

17 ha esteso agli anni dal 2008<br />

al <strong>2012</strong> (estensione poi limitata al<br />

2011 dall’art. 4 del DL n. 201 del<br />

2011) le agevolazioni relative:<br />

di Motta Bruno & C snc<br />

20038 SEREGNO - Via Stoccolma, 6/8<br />

Tel. 0362.235.138 - Fax 0362.328.374<br />

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QUALITA’ CERTIFICATO<br />

UNI EN ISO 9001: 2000


a) agli interventi di recupero del patrimonio<br />

edilizio (di cui all’articolo<br />

2, comma 5, della legge 27 dicembre<br />

2002, n. 289);<br />

b) agli interventi di restauro e risanamento<br />

conservativo e di ristrutturazione<br />

edilizia riguardanti interi<br />

fabbricati eseguiti dal 1 gennaio<br />

2008 al 31 dicembre <strong>2012</strong> da imprese<br />

di costruzione o ristrutturazione<br />

immobiliare e da cooperative<br />

edilizie, che provvedano alla successiva<br />

alienazione o assegnazione<br />

dell’immobile entro il 30 giugno<br />

2013 (di cui all’articolo 9, comma<br />

2, della legge 28 dicembre 2011,<br />

n.448).In altri termini, il DL n. 70<br />

del 2011 ha soppresso l’obbligo di<br />

indicare nella fattura in maniera<br />

distinta il costo della manodopera<br />

utilizzata per i richiamati interventi<br />

di recupero del patrimonio edilizio,<br />

prima posto come condizione per la<br />

fruizione delle relative detrazioni.<br />

Detta soppressione ha effetto anche<br />

per gli interventi di riqualifi cazione<br />

energetica degli edifi ci (cfr. circolare<br />

n. 36/E del 31 maggio 2007).<br />

Si ritiene che la soppressione della<br />

condizione della separata indicazione<br />

della manodopera nella fattura<br />

abbia effetto sia per le spese<br />

sostenute nel 2011, ma in data antecedente<br />

al 14 maggio 2011, data<br />

di entrata in vigore del DL n. 70 del<br />

2011, sia per quelle sostenute negli<br />

anni precedenti, considerata la sostanziale<br />

riferibilità della soppressione<br />

dell’obbligo in esame alla<br />

fattispecie di cui all’art. 3, comma<br />

2, del d.lgs. n. 472 del 1997 (c.d.<br />

principio del favor rei).<br />

Si fa presente, per completezza,<br />

che la separata indicazione del costo<br />

della manodopera in fattura non<br />

è richiesta neanche per gli interventi<br />

agevolabili in base al nuovo art.<br />

16-bis del TUIR introdotto dall’art.<br />

4 del DL 201 del 2011.<br />

1.4 Esibizione della documentazione<br />

per lavori su parti comuni<br />

Tasse e guai<br />

D. Si chiede conferma che anche<br />

a seguito dell’entrata in vigore<br />

delle modifi che introdotte dal DL<br />

n. 70 del 2011 è suffi ciente per il<br />

singolo condomino esibire in sede<br />

di controllo la sola certifi cazione<br />

o attestazione dell’amministratore<br />

di condominio che dichiari di aver<br />

adempiuto a tutti gli obblighi previsti<br />

per fruire della detrazione del<br />

41 o 36 per cento, con l’indicazione<br />

della somma spettante, in quanto la<br />

restante documentazione è nel solo<br />

possesso dell’amministratore. La<br />

suddetta certifi cazione dovrebbe<br />

essere suffi ciente per consentire di<br />

fruire della detrazione senza necessità<br />

di esibire al CAF copia di tutta<br />

la documentazione conservata in<br />

originale dall’amministratore.<br />

R. Anche a seguito delle modifi che<br />

introdotte dal DL n. 70 del 2011,<br />

nell’ipotesi di interventi sulle parti<br />

comuni di edifi ci residenziali, vale<br />

quanto precisato con circolare del<br />

1° giugno 1999, n. 122/E, al par.<br />

4.6, per cui il condomino potrà<br />

fruire della detrazione in esame,<br />

se in possesso della certifi cazione<br />

dell’amministratore del condominio<br />

che attesti di aver adempiuto a<br />

tutti gli obblighi previsti ai fi ni della<br />

detrazione, di essere in possesso<br />

della documentazione originale e la<br />

somma di cui il contribuente può<br />

tenere conto ai fi ni della detrazione<br />

(cfr. anche le istruzioni al modello<br />

di dichiarazione UNICO/<strong>2012</strong><br />

e 730/<strong>2012</strong>). È necessario, inoltre,<br />

che l’amministratore conservi tutta<br />

la documentazione originale, così<br />

come individuata dal Provvedimento<br />

del Direttore dell’Agenzia del 2<br />

novembre 2011 al fi ne di esibirla a<br />

richiesta degli uffi ci. In tali ipotesi,<br />

nella dichiarazione dei redditi<br />

(mod. 730/<strong>2012</strong> – UNICO/<strong>2012</strong>)<br />

i singoli condomini devono limitarsi<br />

ad indicare il codice fi scale<br />

del condominio, senza riportare i<br />

dati catastali identifi cativi dell’im-<br />

l’amministratore<br />

mobile. Tali dati saranno indicati<br />

dall’amministratore di condominio<br />

nel quadro AC concernente le comunicazioni<br />

dell’amministratore<br />

del condominio, da allegare alla<br />

propria dichiarazione dei redditi<br />

ovvero, in caso di esenzione da tale<br />

obbligo o di utilizzo del modello<br />

730, da presentare unitamente al<br />

frontespizio del modello Unico PF<br />

della propria dichiarazione dei redditi.<br />

1.5 Titolo abilitativo ai lavori e<br />

dichiarazione sostitutiva<br />

D. A seguito dell’emanazione<br />

del Provvedimento del Direttore<br />

dell’Agenzia delle entrate n.<br />

149646 del 2 novembre 2011, si<br />

chiede di conoscere se la prevista<br />

dichiarazione sostitutiva di cui al<br />

punto 1 del Provvedimento, in cui è<br />

richiesta l’indicazione della data di<br />

inizio lavori, individui un obbligo<br />

generalizzato sostitutivo della precedente<br />

“abolita” comunicazione.<br />

R. Con Provvedimento del Direttore<br />

dell’Agenzia delle Entrate n.<br />

149646 del 2 novembre 2011 sono<br />

stati individuati i documenti che i<br />

contribuenti devono conservare e<br />

presentare, a richiesta degli Uffi ci,<br />

per la fruizione delle detrazioni per<br />

interventi di recupero del patrimonio<br />

edilizio di cui all’art. 1 della<br />

legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al<br />

punto 1 sono richieste “Le abilitazioni<br />

amministrative richieste dalla<br />

vigente legislazione edilizia in relazione<br />

alla tipologia di lavori da<br />

realizzare (Concessione, autorizzazione<br />

o comunicazione di inizio<br />

lavori)”. Solo nel caso in cui la<br />

normativa edilizia applicabile non<br />

preveda alcun titolo abilitativo per<br />

la realizzazione di interventi di ristrutturazione<br />

edilizia agevolati<br />

dalla normativa fi scale è richiesta la<br />

“dichiarazione sostitutiva dell’atto<br />

di notorietà, resa ai sensi dell’art.<br />

47 del Decreto del Presidente della<br />

Repubblica 28 dicembre 2000,<br />

59


n. 445, in cui sia indicata la data<br />

di inizio dei lavori ed attestata la<br />

circostanza che gli interventi di ristrutturazione<br />

edilizia posti in essere<br />

rientrano tra quelli agevolabili,<br />

pure se i medesimi non necessitano<br />

di alcun titolo abilitativo, ai sensi<br />

della normativa edilizia vigente”.<br />

1.6 Fruizione della detrazione del<br />

36% e vendita dell’immobile<br />

D. In caso di vendita dell’immobile<br />

oggetto degli interventi di recupero<br />

del patrimonio edilizio si chiede se<br />

il diritto a fruire della detrazione, in<br />

assenza di specifi che clausole contrattuali,<br />

si trasferisce all’acquirente<br />

o resta in capo al venditore.<br />

R. I commi 12-bis e 12-ter dell’art.<br />

2 del decreto-legge n. 138 del 2011,<br />

introdotti in sede di conversione in<br />

legge del decreto, intervengono sulla<br />

disciplina della detrazione del 36<br />

per cento prevista, per gli interventi<br />

di recupero del patrimonio edilizio,<br />

dall’art. 1 della legge n. 449 del<br />

1997, modifi cando le disposizioni<br />

che individuano i soggetti cui compete<br />

la fruizione della detrazione in<br />

caso di vendita e, più in generale,<br />

in caso di trasferimento per atto tra<br />

vivi dell’unità immobiliare sulla<br />

quale sono stati effettuati interventi<br />

agevolabili (art. 1, comma 7, della<br />

legge n. 449 del 1997, e art. 2, comma<br />

5, terzo periodo, della legge n.<br />

289 del 2002).<br />

In base alla previgente disciplina, la<br />

detrazione non utilizzata in tutto o<br />

in parte dal venditore spettava per i<br />

rimanenti periodi d’imposta all’acquirente<br />

persona fi sica dell’unità<br />

immobiliare. In base alla disciplina<br />

applicabile dal 17 settembre 2011,<br />

data di entrata in vigore della legge<br />

di conversione n. 148 del 2011, in<br />

caso di vendita dell’unità immobiliare<br />

sulla quale sono stati realizzati<br />

gli interventi agevolabili, le detrazioni<br />

“possono essere utilizzate dal<br />

venditore oppure possono essere<br />

trasferite per i rimanenti periodi di<br />

60<br />

Tasse e guai<br />

imposta… all’acquirente persona<br />

fi sica dell’unità immobiliare”.<br />

In assenza di specifi che indicazioni<br />

nell’atto di trasferimento si ritiene<br />

che le detrazioni residue competano<br />

all’acquirente conformemente<br />

alla disciplina previgente. Depone<br />

in tal senso anche il comma 8<br />

dell’art. 16-bis del TUIR, inserito<br />

ad opera dell’articolo 4 del DL<br />

n. 201 del 2011 che, a partire dal<br />

<strong>2012</strong>, ha reso strutturale la detrazione<br />

in esame, secondo cui “In<br />

caso di vendita dell’unità immobiliare<br />

sulla quale sono stati realizzati<br />

gli interventi … la detrazione non<br />

utilizzata in tutto o in parte è trasferita<br />

per i rimanenti periodi di imposta,<br />

salvo diverso accordo delle<br />

parti, all’acquirente persona fi sica<br />

dell’unità immobiliare”.<br />

Si precisa che i commi in esame non<br />

incidono su altri profi li dell’agevolazione<br />

in esame. Si confermano<br />

quindi i chiarimenti già forniti con<br />

la circolare del 24 febbraio 1998, n.<br />

57 del Ministero delle Finanze con<br />

la quale si è precisato che benché<br />

il legislatore abbia utilizzato il termine<br />

“vendita” (non oggetto di modifi<br />

ca) la detrazione trova applicazione<br />

in tutte le ipotesi in cui si ha<br />

una cessione dell’immobile, anche<br />

nelle cessioni a titolo gratuito.<br />

Nell’ipotesi, invece, di trasferimento<br />

mortis causa dell’immobile oggetto<br />

di interventi di recupero del<br />

patrimonio edilizio, resta invariato<br />

per gli eredi il diritto a godere delle<br />

quote residue della detrazione, purché<br />

conservino la detenzione materiale<br />

e diretta dell’immobile, come<br />

previsto dal quarto periodo dell’art.<br />

2, comma 5, della legge n. 289 del<br />

2002, non modifi cato dal decretolegge<br />

n. 138 del 2011.<br />

1.7 Fruizione della detrazione del<br />

55% e vendita dell’immobile<br />

D. Si chiede se le disposizioni riguardanti<br />

il trasferimento della detrazione<br />

del 36% per interventi di<br />

l’amministratore<br />

recupero del patrimonio edilizio in<br />

caso vendita dell’immobile si applichino<br />

anche alla detrazione del<br />

55% per interventi di riqualifi cazione<br />

energetica?<br />

R. L’art. 1 della legge n. 296 del<br />

2006, introduttivo dell’agevolazione<br />

per gli interventi di riqualifi<br />

cazione energetica degli edifi ci,<br />

prevede al comma 348 che la detrazione<br />

sia “concessa con le modalità<br />

di cui all’art. 1 della legge 27 dicembre<br />

1997, n. 449, e successive<br />

modifi cazioni, e alle relative norme<br />

di attuazione previste dal regolamento<br />

di cui al decreto del ministro<br />

delle Finanze 18 febbraio 1998, n.<br />

41”, ossia con le modalità previste<br />

per l’agevolazione per interventi di<br />

recupero del patrimonio edilizio.<br />

Con circolare n. 36/E del 31 maggio<br />

2007 è stato chiarito che in relazione<br />

alla variazione della titolarità<br />

dell’immobile durante il periodo<br />

di godimento dell’agevolazione, in<br />

assenza di precise indicazioni rinvenibili<br />

nel decreto attuativo del 19<br />

febbraio 2008, si rinviava alla prassi<br />

normativa relativa alle detrazioni<br />

per le ristrutturazioni edilizie.<br />

Successivamente, il DM di attuazione<br />

del 19 febbraio 2007 (nella<br />

formulazione risultante dalle modifi<br />

che apportate dal D.M. 7 aprile<br />

2008) ha previsto all’art. 9-bis che<br />

“in caso di trasferimento per atto<br />

tra vivi dell’unità immobiliare residenziale<br />

sulla quale sono stati realizzati<br />

gli interventi di cui all’art. 1,<br />

commi da 2 a 5, le relative detrazioni<br />

non utilizzate in tutto o in parte<br />

dal cedente spettano, per i rimanenti<br />

periodi d’imposta, all’acquirente<br />

persona fi sica dell’unità immobiliare”.<br />

Al riguardo, sebbene il richiamato<br />

art. 9-bis del DM del 19 febbraio<br />

2007 non sia stato espressamene<br />

modifi cato, tenendo conto della<br />

gerarchia delle fonti, si ritiene prevalente<br />

il rinvio operato dal comma


348 dell’art. 1 della legge n. 296 del<br />

2006 alle “modalità di cui all’art. 1<br />

della legge 27 dicembre 1997, n.<br />

449, e successive modifi cazioni”,<br />

ossia alle disposizioni riguardanti<br />

la detrazione per interventi di recupero<br />

del patrimonio edilizio. Conseguentemente,<br />

i commi 12-bis e<br />

12-ter dell’art. 2 del decreto-legge<br />

n. 138 del 2011 sono applicabili<br />

anche agli atti di trasferimento tra<br />

vivi delle unità immobiliari sulle<br />

quali sono stati effettuati interventi<br />

di riqualifi cazione energetica agevolabili.<br />

È così mantenuta, anche dopo la<br />

modifi ca normativa descritta, la<br />

simmetria tra le modalità applicative<br />

delle due agevolazioni fi scali.<br />

1.8 Verifi ca della proprietà al 31<br />

dicembre<br />

D. L’art. 16-bis del TUIR ha introdotto<br />

a regime la detrazione<br />

dall’imposta lorda sui redditi delle<br />

persone fi siche pari al 36 per cento<br />

delle spese sostenute per gli interventi<br />

di recupero del patrimonio<br />

edilizio. Si chiede di conoscere se<br />

nell’ipotesi di alienazione dell’immobile,<br />

siano ancora attuali i chiarimenti<br />

contenuti nella circolare<br />

12 maggio 2000, n. 95/E (punto<br />

2.1.14), con i quali si stabiliva il<br />

diritto a detrarre la rata relativa<br />

all’anno del passaggio di proprietà,<br />

in capo al contribuente che risultava<br />

proprietario al 31/12 dell’anno<br />

del trasferimento.<br />

R. Come chiarito al par. 1.6 dal 17<br />

settembre 2011, in caso di vendita<br />

dell’unità immobiliare oggetto degli<br />

interventi di recupero del patrimonio<br />

edilizio, le parti possono stabilire<br />

a chi di esse competa la fruizione<br />

della detrazione residua; in<br />

assenza di indicazioni nell’atto di<br />

vendita, la detrazione residua non<br />

utilizzata si trasferisce per intero al<br />

soggetto acquirente. Pertanto, per<br />

le cessioni di immobili intervenute<br />

a decorrere dal 17 settembre 2011<br />

Tasse e guai<br />

occorre verifi care se nel relativo<br />

atto è presente un accordo volto a<br />

mantenere la fruizione delle quote<br />

residue di detrazione non utilizzate<br />

in capo al cedente.<br />

Si precisa che la quota detraibile<br />

nell’anno di trasferimento dell’immobile<br />

spetta per intero al contribuente<br />

titolare del diritto a fruire<br />

della detrazione residua in base<br />

alle indicazioni in precedenza date.<br />

Ad esempio, se in un contratto di<br />

compravendita di un immobile<br />

del 5 dicembre 2011 è prevista la<br />

clausola diretta a mantenere la detrazione<br />

residua in capo al cedente,<br />

quest’ultimo fruirà dell’intera quota<br />

della detrazione riferita al 2011.<br />

1.9 Ristrutturazione della fognatura<br />

– Bonifi ca del terreno<br />

D. un condominio ha effettuato nel<br />

corso del 2011 lavori di ristrutturazione<br />

ch hanno interessato le reti<br />

fognarie. Si chiede se la detrazione<br />

d’imposta prevista dall’art. 1<br />

L.449/97 possa essere fruita, oltre<br />

che per le spese di ristrutturazione<br />

relative alla fognatura, anche<br />

per le spese impreviste sostenute,<br />

nell’ambito del medesimo intervento,<br />

per la bonifi ca del terreno<br />

con la rimozione di rifi uti speciali<br />

pericolosi, dal momento che la rimozione<br />

è indispensabile per la<br />

prosecuzione dei lavori.<br />

R. Con risoluzione 11 novembre<br />

2002, n. 350, è stato precisato che<br />

nell’ambito dei lavori per la realizzazione<br />

e l’integrazione dei<br />

servizi igienico-sanitari possono<br />

essere compresi anche quelli relativi<br />

alla costruzione o il rifacimento<br />

dell’impianto idrico-fognario fi no<br />

alla rete pubblica,realizzati con<br />

opere interne o esterne,in quanto si<br />

tratta di lavori che presentano le caratteristiche<br />

proprie degli interventi<br />

di manutenzione straordinaria, da<br />

considerare riferiti,come chiarito<br />

con la circolare n. 57 del 1998,<br />

agli “interventi,anche di carattere<br />

l’amministratore<br />

innovativo, di natura edilizia ed<br />

impiantistica,fi nalizzati a mantenere<br />

in effi cienza ed adeguare all’uso<br />

corrente l’edifi cio e le singole unità<br />

immobiliari, con il rispetto della<br />

superfi cie, della volumetria e della<br />

destinazione d’uso”. I lavori di bonifi<br />

ca del suolo su cui sorge l’edifi<br />

cio, seppur effettuati su parti comuni<br />

dell’edifi cio ai sensi dell’art.<br />

1117 del codice civile, non possono<br />

– di per sé – fruire dell’agevolazione<br />

prevista dalla citata legge n.<br />

449 del 1997 in quanto non riconducibili<br />

ad alcuno degli interventi<br />

edilizi previsti dalle lettere a),b), c)<br />

e d), dell’art. 31 della Legge 27 dicembre<br />

2002, n.289,art. 2 comma 5<br />

ha esteso l’agevolazione in esame<br />

ai soli interventi di bonifi ca dell’amianto<br />

(ora oggetto della lett. 1 del<br />

comma 1 dell’art. 16 bis del TUIR)<br />

costituendo solo per tale dipo di<br />

bonifi ca una categoria a parte che<br />

risulta agevolabile indipendentemente<br />

dalla classifi cazione tra gli<br />

interventi di manutenzione ordinaria,<br />

straordinaria, restauro e risanamento<br />

conservativo o ristrutturazione<br />

edilizia.<br />

La scrivente, comunque, ha riconosciuto<br />

ricomprese negli interventi<br />

agevolabili, tra l’altro, la progettazione<br />

dei lavori, le perizie e sopralluoghi<br />

nonché gli eventuali costi<br />

strettamente collegati alla realizzazione<br />

degli interventi (cfr. circolari<br />

24 febbraio 1998, n. 57 e 11 maggio<br />

1998 n. 121, nonché risoluzione<br />

18 agosto 2009 n. 229).<br />

Ciò premesso, si ritiene che le spese<br />

sostenute per i lavori di bonifi ca<br />

del terreno possono essere riconosciute<br />

solo se indispensabili per<br />

la realizzazione dell’intervento di<br />

“ristrutturazione delle fognature”<br />

oggetto dell’agevolazione e nei limiti<br />

della parte della spesa strettamente<br />

necessaria per la realizzazione<br />

dell’intervento agevolato. Alle<br />

condizioni descritte, infatti, si rav-<br />

61


visa lo stretto collegamento e l’accessorietà<br />

rispetto alla realizzazione<br />

degli interventi agevolabili che<br />

consente, come precedentemente<br />

specifi cato, il riconoscimento dei<br />

relativi costi. Fermo restando il rispetto<br />

delle disposizioni in materia<br />

ambientale, la sussistenza del carattere<br />

di indispensabilità dei lavori<br />

di bonifi ca e l’individuazione della<br />

parte di spesa da considerare strettamente<br />

necessaria dovranno risultare<br />

da rigorose valutazioni tecniche<br />

fondate su elementi oggettivi.<br />

Circolare 20/e del 4 <strong>Giugno</strong> <strong>2012</strong><br />

CEDOLARE SECCA SUGLI<br />

AFFITTI<br />

1. Revoca dell’Opzione<br />

D. Il punto 2.2 del provvedimento<br />

del 7 aprile 2011 stabilisce che<br />

il locatore ha la facoltà di revocare<br />

l’opzione in ciascuna annualità<br />

contrattuale successiva a quella in<br />

cui questa è stata esercitata, demandando<br />

a un provvedimento del Di-<br />

62<br />

Tasse e guai<br />

rettore dell’Agenzia delle entrate la<br />

defi nizione delle relative modalità.<br />

Nelle more dell’adozione del provvedimento<br />

si chiede di conoscere le<br />

modalità di revoca dell’opzione per<br />

la cedolare secca già esercitata.<br />

R. Nelle more dell’adozione del<br />

provvedimento di defi nizione delle<br />

modalità di revoca dell’opzione<br />

della cedolare secca precedentemente<br />

esercitata, l’Uffi cio può considerare<br />

valida la revoca effettuata<br />

in carta libera, debitamente sottoscritta<br />

e contenente i dati necessari<br />

all’identifi cazione del contratto e<br />

delle parti, o quella effettuata con il<br />

modello 69 utilizzato come schema<br />

di richiesta della revoca.<br />

L’art. 3, comma 11, del decreto<br />

legislativo n. 23 del 2011 prevede<br />

che l’opzione per la cedolare secca<br />

non ha effetto se di essa il locatore<br />

non ha dato preventiva comunicazione<br />

al conduttore. Pur non<br />

essendo formalmente prevista alcuna<br />

forma di comunicazione della<br />

revoca dell’opzione già esercitata,<br />

è comunque opportuno che il loca-<br />

Aiuola Più Bella - piazza del Duomo<br />

l’amministratore<br />

tore comunichi la revoca esercitata<br />

al conduttore, responsabile solidale<br />

del pagamento dell’imposta di registro.<br />

Detta comunicazione, peraltro,<br />

corrisponde anche a un interesse<br />

del locatore perché a decorrere<br />

dall’annualità della revoca viene<br />

meno la rinuncia agli aggiornamenti<br />

del canone di locazione.<br />

2. Periodo transitorio 2011 – Comunicazione<br />

al conduttore – acconti<br />

e ravvedimento operoso<br />

D. Tenuto conto che l’anno 2011<br />

rappresenta il primo anno di applicazione<br />

della “cedolare secca”<br />

e che, ai fi ni della scelta della modalità<br />

di tassazione dei redditi derivanti<br />

dagli immobili ad uso abitativo<br />

relativi a contratti già registrati<br />

o prorogati al 7 aprile 2011, il provvedimento<br />

prevede che il locatore<br />

può applicare la cedolare secca in<br />

sede di dichiarazione dei redditi da<br />

presentare nell’anno <strong>2012</strong> per i redditi<br />

2011, si chiede se sia comunque<br />

possibile inviare la comunicazione<br />

al conduttore entro la presentazione<br />

della dichiarazione dei redditi.


R. In base all’art. 3, comma 11, del<br />

decreto legislativo n. 23 del 2011<br />

l’opzione per la cedolare secca non<br />

ha effetto se di essa il locatore non<br />

ha dato preventiva comunicazione<br />

al conduttore con lettera raccomandata,<br />

con la quale rinuncia ad esercitare<br />

la facoltà di chiedere l’aggiornamento<br />

del canone a qualsiasi<br />

titolo.<br />

Al riguardo, considerato il particolare<br />

regime transitorio previsto<br />

dal provvedimento del direttore<br />

dell’Agenzia delle entrate del 7<br />

aprile 2011 con riguardo ai casi in<br />

cui il locatore può avvalersi della<br />

cedolare secca per l’annualità decorrente<br />

dal 2011 direttamente in<br />

sede di dichiarazione dei redditi<br />

da presentare nel <strong>2012</strong> (contratti<br />

di locazione in corso alla data del<br />

7 aprile 2011, per i quali è già stata<br />

eseguita la registrazione e per i<br />

contratti prorogati per i quali è già<br />

stato effettuato il relativo pagamento<br />

- cfr. circolare n. 26/E del 2011,<br />

par. 8.1.1), la lettera raccomandata<br />

con cui il locatore comunica al<br />

conduttore la rinuncia all’aggiornamento<br />

del canone a qualsiasi titolo<br />

deve ritenersi tempestiva se inviata<br />

entro il 1° ottobre <strong>2012</strong>, termine di<br />

presentazione della dichiarazione<br />

dei redditi 2011 (da osservare anche<br />

nell’ipotesi in cui il locatore<br />

presenti il modello 730).<br />

Rimangono comunque fermi gli altri<br />

presupposti di applicazione della<br />

cedolare secca e i conseguenti obblighi<br />

dichiarativi e di versamento,<br />

anche dell’acconto.<br />

Ciò presuppone, in particolare, che<br />

per le annualità interessate (che terminano<br />

nel 2011 e/o che decorrono<br />

dal 2011) il locatore non abbia applicato<br />

l’aggiornamento del canone<br />

e abbia versato l’acconto se dovuto.<br />

Qualora l’aggiornamento del canone<br />

sia stato applicato, si ricorda che<br />

– per quanto già precisato con circolare<br />

n. 26 del 2011 – sulla base<br />

Tasse e guai<br />

della comunicazione di rinuncia il<br />

locatore non può percepire dal conduttore<br />

gli aggiornamenti dei canoni<br />

e questi, se già percepiti, devono<br />

essere restituiti.<br />

Per quanto riguarda l’acconto, si<br />

ritiene che l’omesso versamento<br />

dell’acconto della cedolare secca<br />

per l’anno 2011 alle date previste<br />

non precluda la possibilità di assoggettare<br />

i canoni di locazione ad<br />

imposta sostitutiva. Il contribuente<br />

interessato può avvalersi a tal fi ne<br />

dell’istituto del ravvedimento c.d.<br />

operoso di cui all’articolo 13 del<br />

d.lgs. n. 472 del 1997, applicabile<br />

alla cedolare secca per effetto del<br />

rinvio operato dall’articolo 3 del<br />

d.lgs. n. 23 del 2011 alle disposizioni<br />

in materia di imposte sui redditi<br />

per regolarizzare gli omessi versamenti,<br />

effettuando il pagamento<br />

delle imposte dovute, unitamente<br />

agli interessi e la sanzione nella misura<br />

ridotta stabilita dal citato articolo<br />

13 del d.lgs. n. 472 del 1997.<br />

A tal fi ne devono essere utilizzati i<br />

codici tributo “1992”, denominato<br />

“Interessi sul ravvedimento - Imposte<br />

sostitutive”, e “8913”, denominato<br />

“Sanzioni pecuniarie imposte<br />

sostitutive delle imposte sui redditi”.<br />

Si ricorda che l’imposta di registro<br />

versata non può essere restituita,<br />

stante il disposto dell’art. 3, comma<br />

4, del d.lgs. n. 23 del 2011 secondo<br />

cui, in caso di opzione “non si fa<br />

luogo al rimborso delle imposte di<br />

bollo e di registro eventualmente<br />

già pagate”.<br />

Nell’ipotesi in cui il contribuente<br />

abbia tenuto conto del reddito derivante<br />

dalla locazione dell’immobile<br />

abitativo ai fi ni del versamento<br />

dell’acconto IRPEF 2011, non è<br />

altresì preclusa la possibilità di assoggettare<br />

i canoni di locazione ad<br />

imposta sostitutiva, sempreché ne<br />

ricorrano tutte le condizioni previste,<br />

qualora il contribuente presenti<br />

l’amministratore<br />

istanza per la correzione del codice<br />

tributo indicando l’importo versato<br />

a titolo di acconto IRPEF da considerare<br />

versato a titolo di acconto<br />

per la cedolare secca per il 2011. Il<br />

maggior versamento dell’acconto<br />

IRPEF sarà indicato come acconto<br />

della cedolare secca nel modello<br />

UNICO <strong>2012</strong>.<br />

La medesima soluzione può essere<br />

adottata anche nelle ipotesi in cui<br />

l’acconto IRPEF sia stato trattenuto<br />

e versato nell’ambito dell’assistenza<br />

fi scale. In questo caso, il<br />

maggior versamento dell’acconto<br />

IRPEF sarà indicato come acconto<br />

della cedolare secca nel modello<br />

730/<strong>2012</strong>.<br />

Rimane ferma l’applicazione delle<br />

sanzioni e degli interessi in caso di<br />

carente versamento degli acconti.<br />

Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti<br />

forniti con circolare n. 26 del 2011,<br />

al par. 8.2, in merito al versamento<br />

dell’acconto IRPEF e della cedolare<br />

secca per il 2011.<br />

3. Acconto <strong>2012</strong><br />

D. Per il 2011, primo periodo d’imposta<br />

di applicazione del regime<br />

della cedolare secca, il provvedimento<br />

del 7 aprile 2011 prevede,<br />

al punto 7.1, particolari regole per<br />

il relativo versamento in acconto.<br />

Dato che una situazione analoga a<br />

quella del 2011 si può determinare<br />

ogni qualvolta il contribuente<br />

applichi per la prima volta la cedolare<br />

secca, in quanto il reddito<br />

dell’immobile locato è stato precedentemente<br />

assoggettato ad IRPEF,<br />

si chiede se la citata previsione del<br />

provvedimento trovi comunque<br />

applicazione solo in riferimento al<br />

periodo d’imposta 2011.<br />

R. Il Provvedimento del 7 aprile<br />

2011, al punto 7.2, nel prevedere le<br />

regole applicabili al versamento in<br />

acconto della cedolare secca a partire<br />

dal periodo di imposta <strong>2012</strong>,<br />

stabilisce - tra l’altro - che l’acconto<br />

è pari al 95 per cento dell’impo-<br />

63


sta dovuta a titolo di cedolare secca<br />

per l’anno precedente. Si ricorda<br />

che per effetto del differimento<br />

di 3 punti percentuali previsto dal<br />

comma 2dell’articolo 1 del decreto<br />

del Presidente del Consiglio dei<br />

Ministri del 21 novembre 2011, la<br />

misura dell’acconto per il periodo<br />

di imposta <strong>2012</strong> è ridotta dal 95 per<br />

cento al 92 per cento dell’imposta<br />

dovuta a titolo di cedolare secca per<br />

l’anno precedente (cfr. il comunicato<br />

stampa dell’Agenzia delle entrate<br />

del 25 novembre 2011). Pertanto,<br />

se nell’anno 2011 un contribuente<br />

ha assoggettato all’IRPEF il reddito<br />

dell’immobile locato e intende<br />

esercitare dal <strong>2012</strong> l’opzione per<br />

la cedolare secca per le residue annualità<br />

di durata del contratto non<br />

è tenuto al versamento dell’acconto<br />

della cedolare secca per l’anno<br />

<strong>2012</strong>. Ulteriori chiarimenti sul versamento<br />

dell’acconto per la cedolare<br />

secca a partire dal periodo d’imposta<br />

<strong>2012</strong> sono stati forniti al par.<br />

7 della circolare n. 26 del 2011, cui<br />

si rinvia.<br />

4. Validità della comunicazione al<br />

conduttore inviata nel 2011<br />

D. Si ha il caso di contratti di locazione<br />

in corso al 7 aprile 2011 e<br />

già registrati a tale data, per i quali<br />

l’opzione per l’applicazione della<br />

cedolare secca viene esercitata in<br />

sede di dichiarazione dei redditi<br />

UNICO <strong>2012</strong>. La comunicazione<br />

dell’opzione al conduttore è stata<br />

già inviata entro il termine di versamento<br />

del primo acconto per il<br />

2011 e contiene una formula in cui<br />

la stessa si ritiene valida “fi no a revoca”.<br />

Il locatore può omettere di<br />

inviare una nuova comunicazione<br />

al conduttore per le annualità successive<br />

(dal <strong>2012</strong> in poi), essendo<br />

valida “fi no a revoca” la comunicazione<br />

già inviata?<br />

R. Non è necessario inviare una<br />

nuova comunicazione al conduttore.<br />

In base all’articolo 3, comma<br />

64<br />

Tasse e guai<br />

11, del decreto legislativo n. 23 del<br />

2011, la preventiva comunicazione<br />

al conduttore con cui il locatore<br />

rinuncia ad esercitare la facoltà di<br />

richiedere l’aggiornamento del canone<br />

a qualunque titolo costituisce<br />

una condizione a cui è subordinata<br />

l’effi cacia dell’opzione.<br />

Il provvedimento del 7 aprile 2011<br />

stabilisce che l’opzione vincola il<br />

locatore all’applicazione del regime<br />

della cedolare secca per l’intero<br />

periodo di durata del contratto<br />

o della proroga ovvero per il residuo<br />

periodo di durata del contratto<br />

nel caso di opzione esercitata nelle<br />

annualità successive alla prima<br />

(punto 2.1), con facoltà di revocare<br />

l’opzione in ciascuna annualità<br />

contrattuale successiva a quella in<br />

cui questa è stata esercitata (punto<br />

2.2).<br />

Pertanto, la comunicazione inviata<br />

al conduttore in sede di opzione<br />

per il 2011 esplica i suoi effetti per<br />

tutta la residua durata del contratto,<br />

ovvero fi no a revoca, e non deve<br />

essere nuovamente comunicata al<br />

conduttore.<br />

5. Trasferimento dell’immobile<br />

locato<br />

D. Si chiede se in caso di trasferimento<br />

mortis causa, donazione o<br />

cessione di un fabbricato già locato<br />

il nuovo titolare (erede, donatario,<br />

acquirente) possa, al momento<br />

dell’acquisizione del fabbricato,<br />

esercitare l’opzione per la cedolare<br />

secca o revocare l’opzione formulata<br />

dal precedente proprietario.<br />

Qualora la risposta fosse affermativa<br />

si chiede di conoscere i tempi e<br />

le modalità per l’esercizio dell’opzione<br />

o della revoca.<br />

R. È opportuno premettere che la<br />

cedolare secca è un’imposta sostitutiva<br />

dell’imposta sul reddito delle<br />

persone fi siche e delle relative addizionali,<br />

nonché delle imposte di<br />

registro e di bollo sul contratto di<br />

locazione (nonché delle imposte di<br />

l’amministratore<br />

registro e di bollo sulla risoluzione<br />

e sulle proroghe del contratto di locazione).<br />

L’opzione per la cedolare<br />

secca esercitata dal dante causa in<br />

ipotesi di trasferimento mortis causa<br />

o per atto tra vivi di un immobile<br />

locato cessa di avere effi cacia con il<br />

trasferimento stesso per quanto riguarda<br />

l’imposta sul reddito, mentre<br />

continua ad avere effetto fi no al<br />

termine dell’annualità contrattuale<br />

per l’imposta di registro e di bollo.<br />

Per queste ultime, infatti, vale<br />

la sussistenza del presupposto di<br />

applicazione della cedolare secca<br />

al momento della registrazione del<br />

contratto, della proroga o del versamento<br />

dell’imposta per le annualità<br />

successive, prima del trasferimento<br />

dell’immobile.<br />

Inoltre, il trasferimento mortis causa<br />

o per atto tra vivi della proprietà<br />

di un immobile locato ad uso abitativo<br />

comporta, in linea generale,<br />

la successione o il subentro nella<br />

titolarità del contratto di locazione<br />

senza soluzione dello stesso, dato<br />

che la legge tutela la posizione del<br />

conduttore nelle locazioni ad uso<br />

abitativo.<br />

Non sussistendo l’obbligo di stipulare<br />

un nuovo contratto, i nuovi<br />

titolari potranno optare per la cedolare<br />

secca mediante presentazione<br />

del modello 69 entro l’ordinario<br />

termine di trenta giorni decorrente<br />

dalla data del subentro.<br />

Rimane fermo che il contribuente<br />

subentrante può applicare direttamente<br />

la cedolare secca in sede di<br />

dichiarazione dei redditi nei casi in<br />

cui è consentito:<br />

- per il periodo transitorio, per i<br />

contratti in corso nel 2011, scaduti<br />

ovvero oggetto di risoluzione volontaria<br />

alla data del 7 aprile 2011,<br />

nonché per i contratti in corso alla<br />

stessa data del 7 aprile 2011, per i<br />

quali è già stata eseguita la registrazione<br />

e per i contratti prorogati per<br />

i quali è già stato effettuato il relati-


vo pagamento;<br />

- per i contratti di locazione di immobili,<br />

non formati per atto pubblico<br />

o scrittura privata autentica, di<br />

durata non superiore a trenta giorni<br />

complessivi nell’anno.<br />

6. Comproprietario non risultante<br />

dal contratto di locazione<br />

D. Un contribuente, comproprietario<br />

di un immobile, ha stipulato<br />

solo a proprio nome un contratto di<br />

locazione, senza indicare in atti il<br />

nominativo dell’altro comproprietario.<br />

Quest’ultimo, comunque, ha<br />

sempre indicato nel modello di dichiarazione<br />

il reddito di fabbricato<br />

in ragione della sua quota di proprietà.<br />

Si chiede se il regime della<br />

c.d. cedolare secca possa essere<br />

applicato da tutti i comproprietari<br />

di un immobile, anche qualora il<br />

contratto di locazione sia stato stipulato<br />

solo da alcuni di loro.<br />

R. Nel caso di un immobile in comproprietà,<br />

il contratto di locazione<br />

stipulato dauno solo dei compro-<br />

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Tasse e guai<br />

prietari esplica effetti anche nei<br />

confronti del comproprietario non<br />

presente in atti che, pertanto, è tenuto<br />

a dichiarare, ai fi ni fi scali, il<br />

relativo reddito fondiario per la<br />

quota a lui imputabile.<br />

A decorrere dall’anno 2011, l’art.<br />

3 del decreto legislativo n. 23 del<br />

2011 ha introdotto la possibilità per<br />

i possessori di immobili abitativi<br />

locati ad uso abitativo (persone fi -<br />

siche titolari del diritto di proprietà<br />

o di altro diritto reale di godimento<br />

di unità immobiliari abitative locate,<br />

che non agiscono nell’esercizio<br />

di un’attività di impresa, o di arti<br />

e professioni) di optare per l’applicazione<br />

della c.d. cedolare secca<br />

sugli affi tti. Secondo tale regime di<br />

tassazione, il canone di locazione<br />

di detti immobili può essere assoggettato<br />

ad un’imposta sostitutiva<br />

dell’IRPEF e delle relative addizionali<br />

sul reddito fondiario prodotto<br />

dall’immobile locato, nonché delle<br />

imposte di registro e di bollo dovu-<br />

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<br />

<br />

l’amministratore<br />

<br />

<br />

te sul contratto di locazione.<br />

Ne consegue che anche il comproprietario<br />

non indicato nel contratto<br />

di locazione ha la possibilità di<br />

optare, in sostituzione dell’IRPEF,<br />

per la cedolare secca.<br />

Al di fuori delle ipotesi in cui è<br />

consentito applicare direttamente<br />

la cedolare secca in sede di dichiarazione<br />

dei redditi relativa al periodo<br />

d’imposta nel quale è prodotto<br />

il reddito (cfr. circolare n. 26 del<br />

2011), i comproprietari dovranno<br />

esercitare l’opzione utilizzando i<br />

modelli previsti. Se l’altro comproprietario<br />

ha già esercitato l’opzione,<br />

il comproprietario non risultante<br />

in atti che intende optare per<br />

la cedolare secca dovrà produrre<br />

all’Uffi cio territorialmente competente<br />

il modello 69, selezionando<br />

l’opzione per la cedolare secca, allegando<br />

documentazione attestante<br />

il titolo di comproprietario.<br />

Resta fermo che anche il locatore<br />

non indicato in atti è tenuto, tra<br />

- Bologna<br />

- Milano<br />

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attività produttiva in tutto il nord Italia.<br />

La presenza con successo da oltre 40<br />

anni e la ristrutturazione di oltre 500<br />

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condominiali, testimoniano l’affidabilità<br />

e la costante ricerca qualitativa applicata<br />

al lavoro nei cantieri edili.<br />

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65


l’altro, a comunicare preventivamente<br />

al conduttore, tramite lettera<br />

raccomandata, la scelta per il regime<br />

della cedolare secca con la conseguente<br />

rinuncia ad esercitare la<br />

facoltà di chiedere l’aggiornamento<br />

del canone a qualsiasi titolo.<br />

7. Fondo patrimoniale<br />

D. Un contribuente fa presente di<br />

aver costituito, in data 16 marzo<br />

1999, insieme al coniuge, un fondo<br />

patrimoniale ai sensi degli articoli<br />

167 e seguenti del codice civile,<br />

destinando allo specifi co scopo alcune<br />

unità immobiliari di esclusiva<br />

proprietà del coniuge (civili abitazioni<br />

e pertinenze), attualmente<br />

in parte locate. L’amministrazione<br />

dei beni è regolata conformemente<br />

all’art. 180 del codice civile. Chiede<br />

di conoscere se il coniuge non<br />

proprietario possa optare per il regime<br />

fi scale della cedolare secca<br />

per la metà dei canoni di locazione<br />

che gli vengono attribuiti, derivanti<br />

dagli immobili conferiti nel fondo<br />

patrimoniale. Il contribuente non<br />

possiede i requisiti soggettivi previsti<br />

dal comma 1 dell’art. 3 del<br />

decreto legislativo n. 23 del 2011,<br />

ossia non è proprietario o titolare<br />

di alcun diritto reale di godimento<br />

sull’immobile locato, conferito a<br />

suo tempo nel fondo patrimoniale.<br />

R. Ai sensi dell’art. 167, primo<br />

comma, del codice civile ciascuno<br />

o ambedue i coniugi, per atto<br />

pubblico, o un terzo, anche per<br />

testamento, possono costituire un<br />

fondo patrimoniale, destinando determinati<br />

beni, immobili o mobili<br />

iscritti in pubblici registri o titoli di<br />

credito, a far fronte ai bisogni della<br />

famiglia. In base al successivo art.<br />

168, la proprietà dei beni conferiti<br />

spetta ai coniugi, salvo diversa statuizione<br />

nell’atto costitutivo (primo<br />

comma); i frutti dei beni costituenti<br />

il fondo patrimoniale sono impiegati<br />

per i bisogni della famiglia (secondo<br />

comma); l’amministrazione<br />

66<br />

Tasse e guai<br />

dei beni è regolata dalle norme<br />

relative alla amministrazione della<br />

comunione legale di cui all’art. 180<br />

del c.c. (terzo comma).<br />

Nel caso prospettato, l’amministrazione<br />

dei beni è regolata conformemente<br />

a quanto previsto dall’art.<br />

180 del c.c., secondo cui l’amministrazione<br />

dei beni e la rappresentanza<br />

in giudizio per gli atti ad essi<br />

relativi spettano disgiuntamente ad<br />

entrambi i coniugi (primo comma)<br />

e il compimento degli atti eccedenti<br />

l’ordinaria amministrazione,<br />

nonché la stipula dei contratti con<br />

i quali si concedono o si acquistano<br />

diritti personali di godimento e<br />

la rappresentanza in giudizio per le<br />

relative azioni spettano congiuntamente<br />

ad entrambi i coniugi (secondo<br />

comma).<br />

Generalmente il fondo patrimoniale<br />

è considerato un’ipotesi di “patrimonio<br />

di destinazione” in quanto<br />

è vincolato alla funzione di adempimento<br />

e garanzia delle obbligazioni<br />

contratte per fronteggiare i bisogni<br />

della famiglia che è assicurata da<br />

alcune disposizioni che impongono<br />

limitazioni e divieti all’alienazione<br />

discrezionale dei beni che lo compongono<br />

da parte dei coniugi (art.<br />

169 c.c.) e alla espropriabilità da<br />

parte dei creditori (art. 170 c.c.).<br />

Per quanto riguarda il profi lo<br />

dell’imposizione sui redditi, l’art.<br />

4, comma 1, lett. b) del TUIR prevede<br />

che “i redditi dei beni che formano<br />

oggetto del fondo patrimoniale<br />

di cui agli artt.167 e seguenti<br />

del codice civile sono imputati per<br />

metà del loro ammontare netto a<br />

ciascuno dei coniugi”.<br />

La disposizione in questione, tenendo<br />

conto delle particolari regole<br />

dettate dal codice civile per<br />

la gestione dei beni facenti parte<br />

del fondo patrimoniale e per l’imputazione<br />

dei relativi frutti, stabilisce<br />

una disciplina specifi ca di<br />

imputazione dei redditi dei beni<br />

l’amministratore<br />

oggetto del fondo patrimoniale: in<br />

luogo della imputazione secondo<br />

le regole ordinarie, è previsto che<br />

il reddito sia attribuito ex lege in<br />

misura pari ad entrambi i coniugi,<br />

indipendentemente dalla circostanza<br />

che la costituzione del fondo sia<br />

avvenuta con il trasferimento del<br />

diritto di proprietà ovvero con la<br />

riserva di proprietà in capo all’originario<br />

proprietario, e quindi a<br />

prescindere dalla circostanza che<br />

ciascun coniuge sia titolare o meno<br />

di un diritto reale sul bene e dalla<br />

misura cui spetta detto diritto. Detta<br />

disposizione, per il suo carattere<br />

generale, è applicabile anche per<br />

l’imputazione dei redditi derivanti<br />

dalla locazione degli immobili<br />

ad uso abitativo, come nel caso in<br />

questione, che altrimenti concorrerebbero<br />

quali redditi fondiari, in<br />

base all’art. 26 del TUIR, a formare<br />

il reddito complessivo dei soggetti<br />

che possiedono gli immobili a titolo<br />

di proprietà, enfi teusi, usufrutto<br />

o altro diritto reale.<br />

In detto contesto, il regime della<br />

c.d. cedolare secca, introdotto<br />

dall’art. 3 del decreto legislativo n.<br />

23 del 2011, si pone come alternativa<br />

facoltativa rispetto al regime<br />

ordinario di tassazione del reddito<br />

fondiario ai fi ni IRPEF cui può accedere,<br />

su opzione, il proprietario o<br />

il titolare di diritto reale a imposizione<br />

il relativo canone di locazione.<br />

Stante le particolari disposizioni<br />

del codice civile in tema di fondo<br />

patrimoniale, si ritiene che il principio<br />

di imputazione del reddito<br />

disposto in via generale dall’art.<br />

4 del TUIR possa valere anche in<br />

sede di applicazione della cedolare<br />

secca, in considerazione del comune<br />

presupposto impositivo e del<br />

carattere alternativo della cedolare<br />

secca rispetto all’IRPEF, risultando<br />

assorbente del requisito soggettivo<br />

previsto dall’art. 3, comma 1, del


decreto legislativo n. 23 del 2011<br />

concernente la proprietà dell’immobile.<br />

Conseguentemente, si ritiene<br />

che il coniuge non proprietario<br />

possa optare autonomamente<br />

per l’applicazione del regime della<br />

cedolare secca sui canoni di locazione<br />

di immobili ad uso abitativo.<br />

Rimane fermo il rispetto delle altre<br />

condizioni previste dall’art. 3 del<br />

decreto legislativo n. 23 del 2011,<br />

oggetto di chiarimenti nella circolare<br />

n. 26 del 2011.<br />

8. Comunicazione al conduttore<br />

– contratto inferiore a 30 giorni<br />

in un anno<br />

D. Un contribuente è titolare del<br />

diritto di usufrutto su due unità immobiliari<br />

appartenenti, rispettivamente,<br />

alla categoria catastale A8 e<br />

C2 (pertinenza dell’immobile A8)<br />

che concede in locazione ad uso<br />

abitativo nel periodo estivo (case<br />

per vacanze). Gli immobili sono<br />

locati congiuntamente per periodi<br />

settimanali a soggetti non residenti<br />

in Italia. Il periodo di locazione non<br />

eccede le tre settimane consecutive<br />

con il medesimo locatario. Si chiede<br />

di conoscere se, ai fi ni dell’applicazione<br />

della cedolare secca, sia<br />

obbligatorio inviare una apposita<br />

raccomandata a tutti i conduttori<br />

con la quale comunicare l’intenzione<br />

di avvalersi del nuovo regime e<br />

la rinuncia all’aggiornamento del<br />

canone.<br />

R. L’articolo 3 del decreto legislativo<br />

n. 23 del 2011, istitutivo del<br />

regime della cedolare secca, stabilisce<br />

al comma 2 che “... La cedolare<br />

secca può essere applicata<br />

anche ai contratti di locazione per i<br />

quali non sussiste l’obbligo di registrazione”.<br />

Si tratta dei contratti di<br />

locazione di immobili, non formati<br />

per atto pubblico o scrittura privata<br />

autentica, di durata non superiore a<br />

trenta giorni di godimento che sia<br />

locatore di unità immobiliari abitative<br />

locate ad uso abitativo per as-<br />

Tasse e guai<br />

soggettare complessivi nell’anno.<br />

Con circolare n. 26 del 2011 è stato<br />

chiarito che il limite di durata dei<br />

trenta giorni deve essere determinato<br />

computando tutti i rapporti di<br />

locazione di durata anche inferiore<br />

a trenta giorni intercorsi nell’anno<br />

con il medesimo locatario. Se la<br />

durata della locazione, in tal modo<br />

determinata, è inferiore a 30 giorni<br />

nell’anno, è previsto l’obbligo della<br />

registrazione solo in caso d’uso,<br />

ai sensi del combinato disposto<br />

dell’articolo 5 del TUR e dell’articolo<br />

2-bis della tariffa, parte seconda,<br />

allegata allo stesso TUR.<br />

Per tali contratti, per i quali non<br />

sussiste l’obbligo di registrazione<br />

in termine fi sso, il locatore può<br />

applicare la cedolare secca in sede<br />

dichiarazione dei redditi relativa al<br />

periodo di imposta nel quale è prodotto<br />

il reddito. L’opzione esercitata<br />

in sede di dichiarazione dei redditi,<br />

in tal caso, esplica effetti anche<br />

ai fi ni dell’imposta di registro<br />

nell’ipotesi in cui il contribuente<br />

proceda alla registrazione volontaria<br />

o in caso d’uso del contratto.<br />

Per poter benefi ciare del regime<br />

della cedolare secca, in base al<br />

comma 11 dell’art. 3 del decreto<br />

legislativo n. 23 del 2011, il locatore<br />

deve comunicare preventivamente<br />

al conduttore tramite lettera<br />

raccomandata la scelta del regime<br />

alternativo e la conseguente rinuncia<br />

per il corrispondente periodo di<br />

durata dell’opzione ad esercitare la<br />

facoltà di chiedere l’aggiornamento<br />

del canone a qualsiasi titolo.<br />

L’obbligo di inviare la comunicazione<br />

di rinuncia agli aggiornamenti<br />

del canone può essere<br />

escluso nell’ipotesi di contratti di<br />

locazione di durata complessiva<br />

nell’anno inferiore a trenta giorni.<br />

In relazione a tali contratti di breve<br />

durata, per i quali non vige l’obbligo<br />

della registrazione in termine<br />

fi sso, non opera il meccanismo di<br />

l’amministratore<br />

aggiornamento del canone.<br />

9. Comunicazione al conduttore<br />

– Contratti con clausola di<br />

rinuncia agli aggiornamenti del<br />

canone<br />

D. Un contribuente titolare del diritto<br />

di proprietà di un immobile<br />

abitativo intende stipulare un contratto<br />

di locazione per uso abitativo<br />

della durata di quattro anni in cui<br />

è previsto in apposita clausola la<br />

rinuncia all’aggiornamento del canone.<br />

Si chiede di conoscere se, ai<br />

fi ni dell’applicazione della cedolare<br />

secca, sia comunque necessario<br />

inviare l’apposita raccomandata al<br />

conduttore con la quale comunicare<br />

l’intenzione di avvalersi del<br />

nuovo regime e la rinuncia all’aggiornamento<br />

del canone a qualsiasi<br />

titolo.<br />

R. Come già specifi cato, in base al<br />

comma 11 dell’art. 3 del decreto<br />

legislativo n. 23 del 2011, il locatore<br />

deve comunicare preventivamente<br />

al conduttore tramite lettera<br />

raccomandata la scelta del regime<br />

alternativo e la conseguente rinuncia<br />

per il corrispondente periodo di<br />

durata dell’opzione ad esercitare<br />

la facoltà di chiedere l’aggiornamento<br />

del canone a qualsiasi titolo.<br />

Con la circolare n. 26 del 2011, è<br />

stato precisato, con particolare riferimento<br />

all’applicazione del regime<br />

della cedolare secca per l’anno<br />

2011, che per i contratti di locazione<br />

che prevedono espressamente<br />

la rinuncia agli aggiornamenti del<br />

canone non è necessario inviare<br />

al conduttore la comunicazione in<br />

questione. Si ritiene che la medesima<br />

conclusione può essere estesa<br />

anche ai contratti di locazione di<br />

immobili ad uso abitativo che non<br />

rientrano nel regime transitorio del<br />

2011, qualora nel contratto di locazione<br />

sia espressamente prevista la<br />

rinuncia ad esercitare la facoltà di<br />

chiedere l’aggiornamento del canone<br />

a qualsiasi titolo.<br />

67


Coordinatore per la<br />

sicurezza<br />

Nel mio condominio un’impresa<br />

edile deve realizzare aperture di<br />

ventilazione per i box (lavoro eseguito<br />

da ditta “A”); ultimati i lavori,<br />

smantellato il cantiere della ditta<br />

“A”, dopo circa 15 giorni. arriverà la<br />

ditta “B” a posare le griglie di chiusura<br />

delle aperture. In questo caso è<br />

necessario il coordinatore per la sicurezza?<br />

Nel caso in cui non servisse il coordinatore,<br />

per dimostrare a posteriori<br />

che non c’è stata “presenza anche<br />

non contemporanea di due ditte” (e<br />

per non perdere l’agevolazione fi -<br />

scale del 36%) può essere suffi ciente<br />

far indicare in fattura il periodo di<br />

esecuzione dei lavori?<br />

Risponde Cristoforo<br />

Moretti<br />

Dal d.lgs. 81/2008, art.89 comma 1<br />

lettera. b, la defi nizione letterale di<br />

committente: “il soggetto per conto<br />

del quale l’intera opera viene realizzata,<br />

indipendentemente da eventuali<br />

frazionamenti della sua<br />

realizzazione”. L’opera che dovete<br />

realizzare è una sola e ci sono due<br />

imprese, quindi c’è sicuramente<br />

Centro studi<br />

Il Centro Studi risponde<br />

68<br />

l’obbligo di nomina di un coordinatore<br />

per la sicurezza.<br />

.<br />

Quale<br />

documentazione?<br />

Potreste gentilmente farmi sapere<br />

quale documentazione condominiale<br />

dovrebbe avere un amministratore<br />

condominiale. Premesso che<br />

non ho condomini con dipendenti.<br />

In particolar modo avrei bisogno di<br />

sapere l’elenco della documentazione<br />

tecnica, per esempio: Concessione<br />

edilizia, progetti, pratica vigili<br />

del fuoco o dichiarazione masse a<br />

terra.<br />

Quali sono le dichiarazione di conformità<br />

degli impianti obbligatorie?<br />

Ritenete sia necessario avere anche<br />

copia del codice fi scale dei condomini<br />

ed elenco delle visure catastali<br />

di ogni appartamento?<br />

Bisogna avere anche la dichiarazione<br />

della messa a terra? (ex allegato<br />

B Ispel)<br />

Qualora l’ex amministratore o costruttore<br />

non mi dovesse fornire tale<br />

documentazione cosa posso fare?<br />

Risponde Alessandra<br />

Tononi Correale<br />

Attualmente il nostro codice civile<br />

non contempla alcun elenco di<br />

l’amministratore<br />

documenti che l’amministratore<br />

debba acquisire e custodire.<br />

Si tratta di grave carenza del nostro<br />

ordinamento, che la pratica ha<br />

tentato di colmare mediante l’enucleazione<br />

di alcune fondamentali tipologie<br />

di scritture che ovviamente<br />

sono soggette ad integrazioni o a<br />

modifi che in relazione alle diverse<br />

situazioni concrete.<br />

È bene partire dai documenti utili<br />

per la migliore determinazione<br />

dei partecipanti al condominio,<br />

muovendo dall’elenco dei<br />

condomini (cosiddetta anagrafe<br />

condominiale) comprensivo di<br />

quanto sia stato acquisito (rogiti,<br />

ecc.) e ponendo quindi mente a<br />

quanto serva per rilevare i titolari<br />

di altri diritti, come gli usufruttuari.<br />

Il regolamento, le tabelle millesimali,<br />

il libro dei verbali, i contratti<br />

con i fornitori, la polizza d’assicurazione<br />

e tutta quanta la documentazione<br />

contabile, con le quietanze<br />

e con quanto attiene ai rapporti con<br />

il costruttore, costituiscono documentazione<br />

che tradizionalmente si<br />

tende ad acquisire ed a conservare.<br />

Essenziale è la documentazione relativa<br />

alla sistemazione dell’edifi -<br />

cio e dei suoi impianti, a partire dal<br />

titolo edilizio per poi passare alla<br />

documentazione tecnica che concerna<br />

le strutture, le fognature e gli<br />

altri impianti.<br />

Il progetto delle fognature e quelli<br />

delle strutture non servono certo<br />

quotidianamente, ma loro man-


canza si può palesare drammaticamente.<br />

Si pensi alle certifi cazioni degli impianti<br />

ed alla dimostrazione della<br />

loro regolarità: progetti degli impianti<br />

tecnologici, collaudi, certifi -<br />

cazioni e loro allegati, nonché esiti<br />

delle verifi che periodiche.<br />

Si pensi agli impianti termici ed alle<br />

relazioni prescritte dalle speciali<br />

normative.<br />

Un tempo, si sarebbe pensato al<br />

NOP (nulla osta provvisorio per la<br />

normativa per la prevenzione incendi)<br />

al certifi cato defi nitivo, ma<br />

è appena cambiata la normativa e la<br />

terminologia ad essa connessa.<br />

Ancora, si ponga mente agli ascensori,<br />

con la frequente necessità di<br />

disporre del progetti e di quanto attiene<br />

alla loro realizzazione.<br />

Non di rado si impongono anche i<br />

Centro studi<br />

cosiddetti “manuali d’uso”, sempre<br />

in riferimento agli impianti tecnologici,<br />

del resto chi compra un televisore<br />

moderno sa bene quanto serva<br />

il relativo libretto delle istruzioni e<br />

può immaginare quanto siano più<br />

complicati i simmetrici documenti,<br />

relativi ad impianti complessi come<br />

le nostre centrali termiche o gli impianti<br />

comuni del riscaldamento od<br />

anche le “pompe” di diversa natura<br />

e funzione.<br />

L’amministratore che non abbia<br />

competenze tecniche specifi che e<br />

che debba inaugurare la gestione di<br />

un nuovo edifi cio farà bene a rivolgersi<br />

ad un bravissimo tecnico (ingegnere<br />

o geometra) ed non fi darci<br />

del “fai da te” che può anche originare<br />

disavventure.<br />

L’amministratore, buon padre di famiglia<br />

e professionista ad un tempo<br />

Milano - Palazzo Dugnani e Giardini Pubblici Montanelli<br />

l’amministratore<br />

deve curare la conservazione dei<br />

diritti dei condomini e deve anche<br />

tutelare sé stesso.<br />

L’elenco dei documenti potrebbe<br />

andare avanti all’infi nito, ma forse<br />

è meglio raccomandarne la buona<br />

conservazione e l’ordinata conservazione,<br />

in modo tale da non<br />

lasciarsi sfuggire le necessità di adeguamento,<br />

di aggiornamento e di<br />

completamento.<br />

I documenti devono essere completi,<br />

ma devono anche essere conosciuti.<br />

Se ne deve capire l’occulto linguaggio,<br />

affi nché si capisca quanto<br />

manca e quanto occorre acquisire o<br />

rinnovare.<br />

Da anni si parla del “fascicolo del<br />

fabbricato” che non riesce ad affermarsi<br />

soprattutto per la sua complessità,<br />

non certo perché taluno<br />

possa defi nirlo superfl uo.<br />

69


A. Lavoratori dipendenti <br />

FORME<br />

ASSICURATIVE<br />

Operai Impiegati Portieri Pulitori<br />

Totale Dip. Totale Dip. Totale Dip. Totale Dip.<br />

FPLD 33,00 9,19 33,00 9,19 32,30 8,84 33,00 9,19<br />

DS 1,61 - 1,61 - 1,61 - 1,61 -<br />

CUAF 0,68 - 0,68 - 0,68 - 0,68 -<br />

TFR 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 -<br />

MALATTIA 2,44 - - - - - 2,44 -<br />

MATERNITÀ 0,24 - 0,24 - 0,24 - 0,24 -<br />

TOTALE 38,17 9,19 35,73 9,19 35,03 8,84 38,17 9,19<br />

B. Lavoratori parasubordinati (lavoratori a progetto - collaboratori coordinati e continuativi)<br />

Campo di<br />

applicazione<br />

Non iscritti ad<br />

altra forma di<br />

previdenza<br />

obbligatoria<br />

Titolari di<br />

pensione diretta<br />

Iscritti ad altra<br />

forma<br />

di previdenza<br />

obbligatoria o<br />

titolari<br />

di pensione di<br />

reversibilità<br />

Massimale<br />

contributivo<br />

IVS Maternità,<br />

ANF,<br />

Malattia<br />

Totale Contributo<br />

collaboratore<br />

Contributo<br />

committente<br />

96.149,00 27,00 0,72 27,72 9,24 18, 48<br />

96.149,00 18,00 - 18,00 6,00 12, 00<br />

96.149,00 18,00 - 18,00 6, 00<br />

12, 00<br />

C. Associati in partecipazione - Non iscritti ad altre gestioni e non pensionati<br />

C1.<br />

Retribuzione<br />

annua<br />

IVS Maternità,<br />

ANF,<br />

malattia<br />

Totale<br />

contributi<br />

Contributo<br />

associante<br />

Contributo<br />

associato<br />

0 - 96.149,00 27,00 0,72 27,72 15, 25 12, 47<br />

Associati in partecipazione - Iscritti ad altre gestioni o pensionati<br />

Retribuzione<br />

annua<br />

IVS Totale<br />

contributi<br />

Contributo<br />

associante<br />

Contributo<br />

associato<br />

0 - 96.149,00 18,00 18,00 9, 99 8,01<br />

CONTRIBUTI COLF-BADANTI: AGGIORNAMENTO <strong>2012</strong><br />

70<br />

CONTRIBUTI<br />

LAVORATORI<br />

DOMESTICI<br />

Retribuzione Effettiva<br />

Oraria<br />

Le tabelle INPS<br />

Da gennaio a dicembre <strong>2012</strong><br />

Importo Contributivo Orario<br />

Con quota assegni familiari Senza quota assegni familiari<br />

Totale<br />

contributo<br />

orario<br />

Di cui a carico del<br />

lavoratore<br />

Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (*)<br />

l’amministratore<br />

Totale<br />

contributo<br />

orario<br />

Di cui a carico del<br />

lavoratore


Retribuzione oraria<br />

effettiva da<br />

€ 0 a € 7,54<br />

Retribuzione oraria<br />

effettiva oltre<br />

€ 7,54 fino a € 9,19<br />

Retribuzione oraria<br />

effettiva oltre € 9,19<br />

Euro 1,40 Euro 0,34 Euro 1,41 Euro 0,33<br />

Euro 1,58 Euro 0,38 Euro 1,59 Euro 0,38<br />

Euro 1,93 Euro 0,46 Euro 1,94 Euro 0,46<br />

Rapporto di lavoro di durata non inferiore alle 24 ore settimanali (*)<br />

TABELLA CALCOLI COSTO DEL LAVORO<br />

RETRIBUZIONE LORDA (1) € A<br />

RATEO 13° (2) € B<br />

________ _ __<br />

Totale € X<br />

ASSENTEISMO (assenze varie quali Malattie, Infortuni,<br />

Permessi non retribuiti, ecc. ipotizzando una media<br />

annua di 6 giorni) (A x 1,67%) da inserire tra (“1” e “2”)<br />

Le tabelle INPS<br />

TABELLE DEI MINIMI RETRIBUTIVI 01/01/<strong>2012</strong><br />

(Art. 36 del CCNL 24/01/2007)<br />

TABELLA - A) - Lavoratori conviventi<br />

LIVELLI VALORI<br />

MENSILI<br />

INDENNITÀ<br />

A 595,36<br />

AS 703,61<br />

B 757,73<br />

BS 811,85<br />

C 865,99<br />

CS 920,11<br />

D 1.082,48 160,07<br />

DS 1.136,60 160,07<br />

TABELLA - C) - Lavoratori non conviventi<br />

(valori orari)<br />

A 4,33<br />

AS 5,10<br />

B 5,42<br />

BS 5,74<br />

C 6,06<br />

CS 6,37<br />

D 7,36<br />

DS 7,68<br />

Euro 1,02 Euro 0,24 Euro 1,02 Euro 0,24<br />

NOTA BENE: Per retribuzione oraria EFFETTIVA s’intende la retribuzione oraria di fatto concordata, PIÙ la tredicesima<br />

mensilità rapportata sempre in misura oraria, PIÙ (nel caso di lavoratrice/tore convivente) il valore convenzionale di vitto ed<br />

alloggio in misura oraria.<br />

(1) il contributo si computa per tutti i lavoratori di cui ai profili A),C)<br />

e D) del vigente CCNL PROPRIETARI DI FABBRICATO<br />

(2) Il contributo si computa solo per i lavoratori di cui al profilo B)<br />

del vigente CCNL PROPRIETARI DI FABBRICATO<br />

(3) determinato l’Importo Utile si deve togliere lo 0,5%, ovvero: (X<br />

moltiplicato 0,5%)<br />

l’amministratore<br />

Contributi INPS<br />

A) per i portieri (x 26,19%) c<br />

A1) addetti alle pulizie (“X” x 28,98%) c 1<br />

Premio INAIL<br />

Per i portieri ed addetti alle pulizie<br />

(“X” x 21,21°°/°°) c 2<br />

CAS.PO (solo per coloro che viene<br />

applicato il CCLN proprietari fabbricato<br />

A) per portieri (1) (“X” x 1,7%)<br />

A1) addetti alle pulizie (2) (“X” x 0,4%) } c 3<br />

___ ________ _<br />

€ Y<br />

T.F.R.: (“X” ovvero (1+2 (3) ) / 13,5) € Z<br />

TOTALE (sommatoria di “X” + “Y” + “Z”)<br />

TABELLA - B) - lavoratori di cui<br />

art. 15 - 2 comma (valori mensili)<br />

B 541,24<br />

BS 568,30<br />

C 627,83<br />

TABELLA - D) - Assistenza notturna<br />

(valori mensili)<br />

AUTOSUFF. NON AUTOSUFF.<br />

BS 933,63<br />

CS - 1.058,12<br />

DS - 1.307,10<br />

TABELLA - E) - Presenza notturna<br />

(valori mensili)<br />

LIVELLO UNICO 625,14<br />

TABELLA - F) - Indennità<br />

(valori giornalieri)<br />

Pranzo e/o colazione 1,81<br />

Cena 1,81<br />

Alloggio 1,57<br />

Totale 5,19<br />

71


Le nostre tabelle<br />

INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI<br />

INDICE GENERALE<br />

VARIAZIONI PERCENTUALI DEL MESE INDICATO RISPETTO ALLO STESSO MESE DELL’ANNO PRECEDENTE<br />

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC<br />

2002 + 2,3 + 2,3 + 2,4 + 2,4 + 2,3 + 2,3 + 2,3 + 2,5 + 2,6 + 2,6 + 2,7 + 2,7<br />

2003 + 2,7 + 2,5 + 2,6 + 2,5 + 2,4 + 2,3 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,4 + 2,4 + 2,3<br />

2004 + 2,0 + 2,2 + 1,9 + 2,0 + 2,1 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 1,8 + 1,7 + 1,7 + 1,7<br />

2005 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,7 + 1,7 + 1,6 + 1,8 + 1,8 + 1,9 + 2,0 + 1,8 + 1,9<br />

2006 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 2,0 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,0 + 1,7 + 1,7 + 1,7<br />

2007 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,4 + 1,4 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 2,0 + 2,3 + 2,6<br />

2008 + 2,9 + 2,9 + 3,3 + 3,3 + 3,5 + 3,8 + 4,0 + 3,9 + 3,7 + 3,4 + 2,6 + 2,0<br />

2009 + 1,5 + 1,5 + 1,0 + 1,0 + 0,7 + 0,4 - 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,2 + 0,7 + 1,0<br />

2010 + 1,3 + 1,3 + 1,5 + 1,6 + 1,5 + 1,3 + 1,7 + 1,5 +1,6 +1,7 +1,7 +1,9<br />

2011 + 2,2 + 2,3 + 2,5 + 2,6 + 2,6 + 2,7 + 2,7 + 2,8 +3,0 +3,2 +3,2 +3,2<br />

<strong>2012</strong> + 3,2 + 3,3 + 3,2 + 3,2 +3,0<br />

72<br />

TABELLA DEL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI<br />

ANNO TASSO<br />

Dal 19/04/1942 al 15/12/1990 5%<br />

Dal 16/12/1990 al 31/12/1996 10%<br />

Dal 01/01/1997 al 31/12/1998 5%<br />

Dal 01/01/1999 al 31/12/2000 2,50%<br />

Dal 01/01/2001 al 31/12/2001 3,50%<br />

Dal 01/01/2002 al 31/12/2003 3%<br />

Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 2,50%<br />

Dal 01/01/2008 al 31/12/2009 3%<br />

Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 1%<br />

Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 1,50%<br />

Dal 01/01/<strong>2012</strong> 2,50%<br />

l’amministratore


Le nostre tabelle<br />

INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI<br />

INDICE GENERALE<br />

VARIAZIONI PERCENTUALI DEL MESE INDICATO RISPETTO ALLO STESSO MESE DELL’ANNO PRECEDENTE<br />

ANNO GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC<br />

2002 + 2,3 + 2,3 + 2,4 + 2,4 + 2,3 + 2,3 + 2,3 + 2,5 + 2,6 + 2,6 + 2,7 + 2,7<br />

2003 + 2,7 + 2,5 + 2,6 + 2,5 + 2,4 + 2,3 + 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2,4 + 2,4 + 2,3<br />

2004 + 2,0 + 2,2 + 1,9 + 2,0 + 2,1 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 1,8 + 1,7 + 1,7 + 1,7<br />

2005 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,7 + 1,7 + 1,6 + 1,8 + 1,8 + 1,9 + 2,0 + 1,8 + 1,9<br />

2006 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 2,0 + 2,2 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 2,0 + 1,7 + 1,7 + 1,7<br />

2007 + 1,5 + 1,5 + 1,5 + 1,4 + 1,4 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 1,6 + 2,0 + 2,3 + 2,6<br />

2008 + 2,9 + 2,9 + 3,3 + 3,3 + 3,5 + 3,8 + 4,0 + 3,9 + 3,7 + 3,4 + 2,6 + 2,0<br />

2009 + 1,5 + 1,5 + 1,0 + 1,0 + 0,7 + 0,4 - 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,2 + 0,7 + 1,0<br />

2010 + 1,3 + 1,3 + 1,5 + 1,6 + 1,5 + 1,3 + 1,7 + 1,5 +1,6 +1,7 +1,7 +1,9<br />

2011 + 2,2 + 2,3 + 2,5 + 2,6 + 2,6 + 2,7 + 2,7 + 2,8 +3,0 +3,2 +3,2 +3,2<br />

<strong>2012</strong> + 3,2 + 3,3 + 3,2 + 3,2 +3,0<br />

72<br />

TABELLA DEL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI<br />

ANNO TASSO<br />

Dal 19/04/1942 al 15/12/1990 5%<br />

Dal 16/12/1990 al 31/12/1996 10%<br />

Dal 01/01/1997 al 31/12/1998 5%<br />

Dal 01/01/1999 al 31/12/2000 2,50%<br />

Dal 01/01/2001 al 31/12/2001 3,50%<br />

Dal 01/01/2002 al 31/12/2003 3%<br />

Dal 01/01/2004 al 31/12/2007 2,50%<br />

Dal 01/01/2008 al 31/12/2009 3%<br />

Dal 01/01/2010 al 31/12/2010 1%<br />

Dal 01/01/2011 al 31/12/2011 1,50%<br />

Dal 01/01/<strong>2012</strong> 2,50%<br />

l’amministratore

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