F I Finanziamenti chirografari a breve e ml termine Aziende - Barclays
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<strong>Finanziamenti</strong> Chirografari a <strong>breve</strong> e medio lungo <strong>termine</strong> - AZIENDE<br />
INFORMAZIONI SULLA BANCA<br />
Denominazione: <strong>Barclays</strong> Bank PLC<br />
Sede Legale: 1, Churchill Place London E14 5HP (UK)<br />
Sede in Italia: Via della Moscova 18 - 20121 Milano<br />
Telefono: 800205205<br />
Indirizzo Internet: www.barclays.it<br />
Indirizzo Email: info@barclays.it<br />
Codice ABI: 3051<br />
Numero d’iscrizione all’Albo delle Banche: 4862<br />
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: Milano –<br />
80123490155 - R.E.A. Milano n. 1040254<br />
COS’E’ IL FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO<br />
Aggiornato al 06/07/2010 Versione 3/2010 1<br />
FOGLIO INFORMATIVO<br />
Sistema di garanzia cui la Banca aderisce: Financial<br />
Services Compensation Scheme (FSCS)<br />
Capitale Sociale: Capitale deliberato £ 3.000.000.000<br />
– Capitale Versato £. 2.336.000.000<br />
Partita IVA: 04826660153<br />
La Banca è soggetta alla vigilanza della Financial Services<br />
Authority (FSA) e in qualità di succursale italiana<br />
di banca comunitaria, alla vigilanza di Banca d’Italia,<br />
per le materie ad essa attribuite.<br />
Il finanziamento <strong>chirografari</strong>o è un’operazione di finanziamento mediante la quale la Banca mette a disposizione<br />
del Cliente una somma in euro per una durata definita, a tassi di interesse e secondo modalità di erogazione e di<br />
rimborso differenziati .<br />
L’attivazione del finanziamento è subordinata alla concessione di uno specifico affidamento.<br />
I rischi principali di questa operazione sono:<br />
- Variazione dell'affidabilità del Cliente stesso in base alla quale è riconosciuto alla Banca il diritto di pretendere la<br />
restituzione del finanziamento in qualsiasi momento, anche all'interno del periodo di durata dello stesso, ed al<br />
Cliente è fatto obbligo di costituire presso la Banca la provvista per l'estinzione del finanziamento;<br />
- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso, qualora il finanziamento sia a tasso fisso;<br />
-possibilità di variazione del tasso di interesse in aumento rispetto al tasso di partenza, nel caso di finanziamento a<br />
tasso variabile.<br />
• Revisione<br />
CONDIZIONI<br />
del tasso<br />
ECONOMICHE<br />
sui finanziamenti/anticipi che prevedono più periodi di interesse.<br />
FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO TASSO VARIABILE A BREVE E MEDIO LUNGO TERMINE<br />
Parametro di indicizzazione tasso variabile<br />
Euribor (base 365) di<br />
periodicità corrispondente alla<br />
frequenza della rata , rilevato<br />
per valuta data di erogazione, e<br />
successivamente per valuta il<br />
primo giorno lavorativo di<br />
ciascuno dei periodi di rata
Spread massimo applicabile 4%<br />
Tasso annuo nominale di mora<br />
Tasso applicato maggiorato di<br />
3 (Tre) punti percentuali<br />
Imposta sostitutiva (per finanziamenti con durata maggiore di 18 mesi – 1 gg) Vigente<br />
Durata minima / massima per <strong>chirografari</strong>o a medio lungo <strong>termine</strong> 18 mesi / 60 mesi<br />
Durata massima per <strong>chirografari</strong>o a <strong>breve</strong> <strong>termine</strong> 18 mesi – 1 gg<br />
Spese di Istruttoria<br />
Commissione gestione di affiamento<br />
Aggiornato al 06/07/2010 Versione 3/2010 2<br />
Massimo 1,75% sull’importo<br />
finanziato con un minimo di<br />
500,00 €<br />
Massimo 1% dell’affidamento<br />
concesso.<br />
Spese per estinzione anticipata<br />
Massimo 2% calcolato sul<br />
capitale estinto anticipatamente<br />
Spese incasso rata € 3,00<br />
Spese invio estratto conto € 0,77<br />
Spese invio avviso di scadenza rata e/o quietanza € 1,90<br />
Tipo ammortamento Francese / Italiano<br />
Pagamento interessi Mensile/Trimestrale/Semestrale<br />
Indicatore Sintetico di Costo (ISC) 4,87%<br />
Indicatore Sintetico di Costo (ISC) riferito ad un esempio di finanziamento <strong>chirografari</strong>o di € 5.000.000.,00 della durata<br />
di 18 mesi meno 1 gg senza preammortamento, con rimborso secondo piano di ammortamento alla francese<br />
con frequenza rata trimestrale, al tasso Euribor 3 (tre) mesi (a data valuta giorno 01/07/2010 pari a 0,772%) +<br />
spread 4% pari a 4,772%, spese di istruttoria 500,00 €, rimborso spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza<br />
€ 1,90, spese invio e/c 0,77 € e spese di incasso rata 3 €.<br />
FINANZIAMENTO CHIROGRAFARIO TASSO FISSO A BREVE E MEDIO LUNGO TERMINE<br />
Parametro di indicizzazione tasso fisso<br />
Spread massimo applicabile 4%<br />
EuroIRS di durata<br />
corrispondente alla durata<br />
dell’ammortamento, rilevato per<br />
valuta data erogazione.<br />
Tasso annuo nominale di mora<br />
Tasso applicato maggiorato di<br />
3 (Tre) punti percentuali<br />
Imposta sostitutiva (per finanziamenti con durata maggiore di 18 mesi – 1 gg) Vigente<br />
Durata minima / massima per <strong>chirografari</strong>o a medio lungo <strong>termine</strong> 18 mesi / 60 mesi<br />
Durata massima per <strong>chirografari</strong>o a <strong>breve</strong> <strong>termine</strong> 18 mesi – 1 gg<br />
Spese di Istruttoria<br />
Commissione gestione di affiamento<br />
Massimo 1,75% sull’importo<br />
finanziato con un minimo di<br />
500,00 €<br />
Massimo 1% dell’affidamento<br />
concesso.<br />
Spese per estinzione anticipata<br />
Massimo 2% calcolato sul<br />
capitale estinto anticipatamente<br />
Spese incasso rata € 3,00<br />
Spese invio estratto conto € 0,77<br />
Spese invio avviso di scadenza rata e/o quietanza € 1,90<br />
Tipo ammortamento Francese / Italiano<br />
Pagamento interessi Mensile/Trimestrale/Semestrale<br />
Indicatore Sintetico di Costo (ISC) 6,19%<br />
Indicatore Sintetico di Costo (ISC) riferito ad un esempio di finanziamento <strong>chirografari</strong>o di € 5.000.000.,00 della durata<br />
di 60 mesi senza preammortamento, con rimborso secondo piano di ammortamento alla francese con frequenza<br />
rata trimestrale, al tasso EuroIRS 5 (Cinque) anni (alla data valuta giorno 01/07/2010 pari a 2,054%) +<br />
spread 4% pari a 6,054%, spese di istruttoria 500,00 €, rimborso spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza<br />
€ 1,90, spese invio e/c 0,77 € e spese di incasso rata 3 €.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle<br />
operazioni di finanziamento , può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.barclays.it.<br />
ESTINZIONE ANTICIPATA , RECESSO E RECLAMI<br />
Estinzione anticipata , recesso.<br />
Finanziamento <strong>chirografari</strong>o a <strong>breve</strong> <strong>termine</strong><br />
Facoltà di estinzione anticipata e di recesso sono riportate nei “Termini e condizioni che regolano i finanziamenti<br />
<strong>chirografari</strong>” facenti parte integrante del contratto di “Finanziamento Chirografario” che il cliente firma e di cui riceve<br />
copia e che di seguito riportiamo :<br />
Clausola risolutiva espressa, decadenza dal beneficio del <strong>termine</strong> rinuncia al finanziamento ed imputazione dei<br />
pagamenti :<br />
Il mutuatario incorrerà nella decadenza dal beneficio del <strong>termine</strong> ai sensi dell’art. 1186 del Codice Civile qualora sia<br />
divenuto insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie<br />
che aveva promesso. <strong>Barclays</strong> Bank PLC avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile,<br />
qualora il mutuatario:<br />
- non provveda al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso o di ogni altra somma<br />
dovuta a <strong>Barclays</strong> Bank PLC o non adempia agli obblighi di cui agli articoli 2 “Regolamento del finanziamento<br />
in conto corrente” e 3 “ Interessi e interessi di mora”; l’avvenuto addebito di un importo dovuto dal<br />
mutuatario su un conto corrente del medesimo che risulti in tutto o in parte incapiente, si considera equivalente<br />
al mancato pagamento di tale importo;<br />
- subisca protesti, procedimenti conservativi o esecutivi, ipoteche giudiziali o compia qualsiasi atto che diminuisca<br />
la propria consistenza patrimoniale o non rispetti gli obblighi assunti verso <strong>Barclays</strong> Bank PLC con<br />
altri contratti di finanziamento;<br />
- sia inadempiente anche ad uno soltanto degli obblighi assunti nei confronti di <strong>Barclays</strong> Bank PLC in forza<br />
dell’art. 5 “Obbligazioni accessorie” dei “ Termini e Condizioni” che regolano il finanziamento <strong>chirografari</strong>o;<br />
- entrasse a far parte, anche indirettamente e/o per patti di sindacato, di gruppi diversi da quelli indicati nella<br />
istruttoria del finanziamento o comunque subisse, anche indirettamente e/o per patti di sindacato, la direzione<br />
ed il coordinamento di soggetti diversi da quelli indicati in tale sede.<br />
Analogo diritto alla risoluzione del contratto potrà essere esercitato da <strong>Barclays</strong> Bank PLC quando la documentazione<br />
prodotta e/o le comunicazioni di dati e/o informazioni effettuate a <strong>Barclays</strong> Bank PLC al momento<br />
dell’istruttoria del finanziamento e/o successivamente risultino non veritiere e/o incomplete e/o incorrette o qualora<br />
il mutuatario non rispetti gli obblighi assunti verso <strong>Barclays</strong> Bank PLC con altri contratti di finanziamento e/o linee di<br />
credito e/o affidamenti di qualsivoglia natura.<br />
Nei casi di decadenza del beneficio del <strong>termine</strong> o di risoluzione del contratto per inadempimento del cliente, il mutuatario<br />
dovrà versare a <strong>Barclays</strong> Bank PLC una penale pari all’importo specificato nel riquadro “Caratteristiche del<br />
finanziamento”. In ogni caso, è fatto salvo il diritto di <strong>Barclays</strong> Bank PLC di ottenere il risarcimento dell’eventuale<br />
danno ulteriore subito. Nei casi di decadenza dal beneficio del <strong>termine</strong>, di risoluzione del contratto di finanziamento<br />
o di recesso da parte di <strong>Barclays</strong> Bank PLC, quest’ultima avrà il diritto di esigere l’immediato rimborso del proprio<br />
credito per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio e di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità,<br />
nei confronti del mutuatario e degli eventuali garanti. In caso di rinuncia all’utilizzo di un finanziamento <strong>chirografari</strong>o<br />
già concesso da <strong>Barclays</strong> Bank PLC, dovrà essere corrisposto dal mutuatario l’importo specificato nel riquadro<br />
“Caratteristiche del finanziamento”. In caso di recesso, di risoluzione o di cessazione del contratto di finanziamento<br />
per fatti non imputabili a <strong>Barclays</strong> Bank PLC, i versamenti parziali effettuati dal cliente o comunque conseguiti<br />
da <strong>Barclays</strong> Bank PLC sono imputati, in conformità all’art. 1194 del Codice Civile, in primo luogo alle spese e<br />
agli interessi, e successivamente al capitale. Nel caso, tuttavia, di posizioni passate in sofferenza la predetta imputazione<br />
dei versamenti parziali viene effettuata, in deroga all’art.1194 del Codice Civile, in primo luogo alle spese e<br />
al capitale e, successivamente agli interessi.<br />
Facoltà di estinzione anticipata<br />
Nei finanziamenti con rimborso mediante rate comprensive di capitale ed interessi, il mutuatario ha diritto di esercitare,<br />
in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata, corrispondendo a <strong>Barclays</strong> Bank PLC il capitale residuo,<br />
gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell’esercizio di detta facoltà, nonché l’indennità di estinzione<br />
anticipata indicata nel riquadro “caratteristiche del finanziamento”.<br />
Aggiornato al 06/07/2010 Versione 3/2010 3
Nel caso di finanziamenti che prevedono rimborso mediante rate distinte di capitale e di interessi, il mutuatario avrà<br />
la facoltà di estinguere direttamente il finanziamento, corrispondendo a <strong>Barclays</strong> Bank PLC tutto quanto ad essa<br />
dovuto per capitale, interessi e spese, senza l’applicazione di alcuna penale o indennità<br />
Facoltà di recesso<br />
E’ facoltà di <strong>Barclays</strong> Bank PLC recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, anche a mezzo di semplice<br />
comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. o telegramma, dal contratto di finanziamento e di esigere il totale<br />
pagamento del debito residuo con il preavviso di 15 (quindici) giorni. In conseguenza di tale facoltà il finanziamento<br />
dovrà intendersi accordato con durata a <strong>breve</strong> <strong>termine</strong> e quindi non soggetto alla disciplina di cui al D.P.R.<br />
n. 601 del 27 settembre 1973.<br />
Finanziamento <strong>chirografari</strong>o a medio lungo <strong>termine</strong><br />
Facoltà di estinzione anticipata e di recesso sono riportate nei “Termini e condizioni che regolano i finanziamenti<br />
<strong>chirografari</strong>” facenti parte integrante del contratto di “Finanziamento Chirografario” che il cliente firma e di cui riceve<br />
copia e che di seguito ripotiamo:<br />
Clausola risolutiva espressa, decadenza dal beneficio del <strong>termine</strong> rinuncia al finanziamento ed imputazione<br />
dei pagamenti<br />
Il mutuatario decade dal beneficio del <strong>termine</strong> ai sensi dell’art. 1186 del Codice Civile se diventa insolvente o diminuisce,<br />
per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non da’ le garanzie che aveva promesso. <strong>Barclays</strong> Bank<br />
PLC avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, se il mutuatario:<br />
- non provvede al puntuale ed integrale pagamento anche di una sola rata di rimborso o di ogni altra somma<br />
dovuta a <strong>Barclays</strong> Bank PLC o non adempie agli obblighi di cui agli articoli 2 “Regolamento del finanziamento<br />
in conto corrente” e 3 “Interessi e interessi di mora”; l’avvenuto addebito di un importo dovuto dal<br />
mutuatario su un conto corrente del medesimo che risulti in tutto o in parte incapiente, si considera equivalente<br />
al mancato pagamento di tale importo;<br />
- subisce protesti, procedimenti conservativi o esecutivi, ipoteche giudiziali o compie qualsiasi atto che diminuisce<br />
la propria consistenza patrimoniale o non rispetta gli obblighi assunti verso <strong>Barclays</strong> Bank PLC con<br />
altri contratti di finanziamento;<br />
- non adempie anche ad uno soltanto degli obblighi assunti nei confronti di <strong>Barclays</strong> Bank PLC in forza<br />
dell’art. 5 “Obbligazioni accessorie” dei “ Termini e Condizioni” che regolano il finanziamento <strong>chirografari</strong>o;<br />
- nel caso in cui, si verifichi un evento qualificabile come inadempimento, che comporti, o che possa comportare,<br />
la decadenza dal beneficio del <strong>termine</strong> a carico del Mutuatario e/o di qualsiasi Società del Gruppo,<br />
ossia si intende le società ad oggi o anche in futuro controllate dal Mutuatario e collegate alla stessa, ai<br />
sensi di un qualsiasi contratto tra banche o enti finanziatori (ivi incluse società di factoring e di leasing ed i<br />
sottoscrittori di prestiti obbligazionari) o che consenta o possa consentire una richiesta di anticipato rimborso<br />
(o vengano in essere le condizioni che consentirebbero una tale richiesta), anche a seguito di risoluzione,<br />
recesso o altro, per crediti diversi da quelli derivanti dal presente Contratto<br />
- entra a far parte, anche indirettamente e/o per patti di sindacato, di gruppi diversi da quelli indicati nella istruttoria<br />
del finanziamento o comunque subisce, anche indirettamente e/o per patti di sindacato, la direzione<br />
ed il coordinamento di soggetti diversi da quelli indicati in tale sede.<br />
- il verificarsi della circostanza che il cliente cessa di essere direttamente titolare di una partecipazione pari<br />
ad almeno il 51,00% (cinquantuno virgola zero per cento) del capitale sociale del mutuatario<br />
- il Mutuatario :<br />
1. diventa insolvente;<br />
o<br />
2. è assoggettato a qualsiasi procedura concorsuale;<br />
o<br />
3. intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere concordati stragiudiziali ai sensi delle<br />
leggi in materia fallimentare e/o concorsuale;<br />
o<br />
4. subisce protesti ovvero diminuisce la propria consistenza patrimoniale, finanziaria ed economica<br />
o<br />
5. effettua cessioni di beni ai propri creditori ai sensi degli articoli 1977 e seguenti del codice civile o<br />
di equivalenti disposizioni di legge;<br />
Analogo diritto alla risoluzione del contratto potrà essere esercitato da <strong>Barclays</strong> Bank PLC quando la documentazione<br />
prodotta e/o le comunicazioni di dati e/o informazioni effettuate a <strong>Barclays</strong> Bank PLC al momento<br />
dell’istruttoria del finanziamento e/o successivamente risultino non veritiere e/o incomplete e/o incorrette o qualora<br />
Aggiornato al 06/07/2010 Versione 3/2010 4
il mutuatario non rispetti gli obblighi assunti verso <strong>Barclays</strong> Bank PLC con altri contratti di finanziamento e/o linee di<br />
credito e/o affidamenti di qualsivoglia natura.<br />
Nei casi di decadenza del beneficio del <strong>termine</strong> o di risoluzione del contratto per inadempimento del cliente, il mutuatario<br />
dovrà versare a <strong>Barclays</strong> Bank PLC una penale pari all’importo specificato nel riquadro “Caratteristiche del<br />
finanziamento”. In ogni caso, è fatto salvo il diritto di <strong>Barclays</strong> Bank PLC di ottenere il risarcimento dell’eventuale<br />
danno ulteriore subito.<br />
Nei casi di decadenza dal beneficio del <strong>termine</strong>, di risoluzione del contratto di finanziamento o di recesso da parte<br />
di <strong>Barclays</strong> Bank PLC, quest’ultima avrà il diritto di esigere l’immediato rimborso del proprio credito per capitale,<br />
interessi, spese ed ogni altro accessorio e di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, nei confronti del<br />
mutuatario e degli eventuali garanti.<br />
In caso di rinuncia all’utilizzo di un finanziamento <strong>chirografari</strong>o già concesso da <strong>Barclays</strong> Bank PLC, dovrà essere<br />
corrisposto dal mutuatario l’importo specificato nel riquadro “Caratteristiche del finanziamento”.<br />
In caso di recesso, di risoluzione o di cessazione del contratto di finanziamento per fatti non imputabili a <strong>Barclays</strong><br />
Bank PLC, i versamenti parziali effettuati dal cliente o comunque conseguiti da <strong>Barclays</strong> Bank PLC sono imputati,<br />
in conformità all’art. 1194 del Codice Civile, in primo luogo alle spese e agli interessi, e successivamente al capitale.<br />
Nel caso, tuttavia, di posizioni passate in sofferenza la predetta imputazione dei versamenti parziali viene effettuata,<br />
in deroga all’art.1194 del Codice Civile, in primo luogo alle spese e al capitale e, successivamente agli interessi.<br />
Facoltà di estinzione anticipata<br />
Nei finanziamenti con rimborso mediante rate comprensive di capitale ed interessi, il mutuatario ha diritto di esercitare,<br />
in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata, corrispondendo a <strong>Barclays</strong> Bank PLC il capitale residuo,<br />
gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento dell’esercizio di detta facoltà, nonché l’indennità di estinzione<br />
anticipata indicata nel riquadro “caratteristiche del finanziamento”.<br />
Nel caso di finanziamenti che prevedono rimborso mediante rate distinte di capitale e di interessi, il mutuatario avrà<br />
la facoltà di estinguere direttamente il finanziamento, corrispondendo a <strong>Barclays</strong> Bank PLC tutto quanto ad essa<br />
dovuto per capitale, interessi e spese, senza l’applicazione di alcuna penale o indennità, in corrispondenza delle<br />
scadenze previste per la variabilità della misura del tasso d’interesse.<br />
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale:<br />
La chiusura del rapporto avviene contestualmente al pagamento dell’ultima rata di rimborso prevista dal contratto.<br />
Reclami<br />
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca presso la Funzione Internal Control & QA<br />
(reclami@barclays.it, indirizzo Viale Forlanini, 23 - 20134 Milano), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se<br />
il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:<br />
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) se la controversia non supera un valore di Euro 100.000. Per sapere come rivolgersi<br />
all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca<br />
d'Italia, oppure chiedere alla banca.<br />
- Ombudsman Giurì bancario, con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54 - 00186, Roma, se la controversia non<br />
supera un valore di Euro 50.000 (per i servizi di investimento).<br />
Maggiori indicazioni sono nel documento “Principali diritti del cliente”, affisso in tutte le filiali e scaricabile dal sito<br />
internet della banca.<br />
Aggiornato al 06/07/2010 Versione 3/2010 5
LEGENDA<br />
Istruttoria Pratiche e formalità necessarie all’erogazione del finanziamento<br />
Parametro di indicizzazione (per i finanziamenti<br />
a tasso variabile) / Parametro di<br />
indicizzazione (per i finanziamenti a tasso<br />
fisso)<br />
Tipo ammortamento<br />
Ammortamento “Francese”<br />
Aggiornato al 06/07/2010 Versione 3/2010 6<br />
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per<br />
determinare il tasso di interesse<br />
Tipo di rimborso del finanziamento con l’indicazione della composizione<br />
delle singole rate (quota capitale e quota interessi) calcolato al tasso<br />
definito nel contratto<br />
Ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale<br />
crescente e una quota interessi decrescente.<br />
Ammortamento “Italiano”<br />
Ammortamento a quote capitali costanti e quote di interessi decrescenti.<br />
Quota capitale Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito<br />
Quota interessi Quota della rata costituita dagli interessi maturati.<br />
Spread Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o indicizzazione<br />
Tasso di mora<br />
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel<br />
Tasso debitore annuo nominale<br />
TASSI DI INTERESSE E INDICATORE SINTETI-<br />
CO DI COSTO<br />
pagamento delle rate.<br />
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico<br />
del cliente sulle somme utilizzate in relazione al finanziamento<br />
concesso.<br />
Indicatore Sintetico del Costo del credito, espresso in percentuale<br />
sull’ammontare del prestito concesso. Si tratta di un metodo che consente<br />
di calcolare il costo finanziario effettivo di un’operazione creditizia<br />
tenendo conto, in particolare, anche delle spese che gravano sulla<br />
stessa, con l’avvertenza che, in caso di tasso variabile, il valore dell’<br />
I.S.C. ha mero carattere indicativo, essendo soggetto alla variazione<br />
del parametro di indicizzazione.<br />
Nel calcolo dell’I.S.C. sono ricompresi:<br />
Il rimborso del capitale<br />
il pagamento degli interessi ( in caso di tasso variabile il valore del<br />
tasso iniziale viene ipotizzato costante per tutta la durata)<br />
rimborso spese per invio avviso di scadenza rata e/o quietanza;<br />
rimborso spese per invio delle comunicazioni previste dalla Legge<br />
le spese di istruttoria, cioè le spese per l’analisi di concedibilità del fi-<br />
nanziamento<br />
Media aritmetica dei tassi sulle singole operazioni delle banche e degli<br />
intermediari finanziari non bancari, corrette con riferimento alla variazione<br />
del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento<br />
principali dell’eurosistema (rilevato trimestralmente con decreto<br />
del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 2,<br />
commi 1 e 2 della legge 108/1996). I tassi sono comprensivi di commissini,<br />
di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per<br />
imposte e tasse; non sono comprensivi della commissione di massimo<br />
Tasso Effettivo Globale Medio<br />
scoperto eventualmente applicata e degli interessi di mora contrattualmente<br />
previsti per i casi di ritardato pagamento. L’indagine statistica<br />
condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano<br />
dei Cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni<br />
facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione<br />
stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è<br />
mediamente pari a 2,1 punti percentuali. Ai fini della determinazione<br />
degli interessi usurari ai sensi dell’art. 2 – comma 4 – della legge n.<br />
108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.<br />
Commissione gestione affidamento Pratiche e formalità per revisione affidamento