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Silvana Trematerra - transfer pricing verifiche - Confindustria Genova

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TRANSFER PRICING<br />

attività di verifica e poteri dell’Amministrazione Finanziaria<br />

<strong>Silvana</strong> <strong>Trematerra</strong><br />

Agenzia delle Entrate<br />

Capo Area 1 – DP <strong>Genova</strong><br />

14 aprile 2011


I<br />

il contesto di riferimento


Oneri documentali<br />

“Transfer Price Guidelines for multinational Enterprises and tax<br />

administration” – OCSE 1995<br />

necessità di individuare un adeguato set documentale volto a<br />

dimostrare la conformità all’ ”arm’s length principle” delle transazioni tra<br />

imprese associate.<br />

Al termine dei lavori del Joint Transfer Pricing Forum, istituito su<br />

proposta della Commissione europea, il Consiglio dell’Unione europea<br />

ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno approvato il<br />

Codice di Condotta UE.<br />

adozione da parte degli Stati membri di una DPT standard, flessibile e<br />

funzionale alle caratteristiche dell’impresa interessata, lasciando<br />

tuttavia agli stessi la facoltà di non imporre alcun obbligo documentale<br />

o di richiedere una DPT più limitata<br />

emanazione da parte dell’OCSE delle nuove Transfer Price Guidelines<br />

in data 22/7/2010<br />

Transfer Pricing – 14 aprile 2011


Oneri documentali: D.L. n.78/2010<br />

Art. 26 - Adeguamento alle direttive OCSE in materia di<br />

documentazione dei prezzi di trasferimento<br />

1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla organizzazione per la<br />

cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di<br />

trasferimento ed ai principi di collaborazione tra contribuenti ed amministrazione<br />

finanziaria, all' articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il<br />

comma 2-bis, è inserito il seguente: (omissis) .<br />

Il comma 2 ha inoltre previsto:<br />

Ai fini dell'immediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1, il<br />

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate deve essere emanato<br />

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del<br />

presente decreto.<br />

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29/09/2010<br />

Circolare 15/12/2010 n.58/E<br />

Transfer Pricing – 14 aprile 2011


oneri documentali e regime premiale


oneri documentali e regime premiale<br />

Ricordiamo il contenuto del comma 2 dell’art.1 del D.Lgs.471/1997<br />

Art.1<br />

Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette<br />

c.1 “…<br />

c.2 Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un<br />

reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta<br />

inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si<br />

applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento<br />

della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa<br />

sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite<br />

detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche<br />

se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte”.


oneri documentali e regime premiale<br />

Ulteriori precisazioni fornite dalla CM 58/E<br />

Art.32 D.Lgs.446 del 15 /12/1997<br />

Violazioni relative alla dichiarazione IRAP<br />

..<br />

c.2. “Se nella dichiarazione è indicato un imponibile inferiore a quello<br />

accertato o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta, si applica<br />

la sanzione amministrativa da una a due volte l’ammontare della<br />

maggiore imposta dovuta”.<br />

la circolare chiarisce che “per ragioni di coerenza sistematica” il regime<br />

premiale in termini sanzionatori comporta anche l’esclusione per<br />

infedele dichiarazione prevista per il comparto IRAP


Introduzione degli oneri documentali: finalità<br />

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29/09/2010<br />

“Il regime documentale applicato con diligenza e buona fede,<br />

risponde, da un canto ad un’istanza di certezza da parte del<br />

contribuente definendo gli elementi conoscitivi utilizzati dall’AF in sede<br />

di controllo, e dall’altro canto, incrementa l’efficacia dell’azione di<br />

contrasto che, su tale tema risulta particolarmente difficoltosa senza<br />

un’adeguata collaborazione del contribuente, essendo caratterizzata da<br />

elementi di rilevante complessità, anche tecnica”


Introduzione degli oneri documentali: duplice vantaggio<br />

Le imprese multinazionali possono fruire di un regime di esonero<br />

delle sanzioni;<br />

L’A.F. può disporre in sede di controllo di un adeguato supporto<br />

documentale al fine di verificare la corrispondenza dei prezzi praticati<br />

alle transazioni intragruppo con quelle “at arms’lenght priciple”.


attività di verifica e poteri dell’Amministrazione Finanziaria: cenni<br />

Attività istruttoria svolta presso il contribuente:<br />

Le indagini che i funzionari dell’Agenzia delle Entrate possono svolgere<br />

presso il contribuente si articolano in ACCESSI, ISPEZIONI E<br />

VERIFICHE le cui modalità di svolgimento sono espressamente previste<br />

dall’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, richiamato dall’art. 33 del D.P.R. n.<br />

600/1973, eseguibili anche nell’ambito dei controlli in materia di <strong>transfer</strong><br />

<strong>pricing</strong> sono le seguenti:<br />

1) Accesso - consente ai verificatori di entrare nei luoghi ove i<br />

contribuenti svolgono la loro attività commerciale, agricola, artistica o<br />

professionale previa presentazione di rito ed esibizione della prevista<br />

autorizzazione, al fine di eseguirvi tutte le operazioni richieste dalle<br />

esigenze ispettive, ossia la ricerca, l’ispezione documentale, le<br />

verificazioni e ogni altra utile rilevazione finalizzata all’accertamento e<br />

alla repressione delle violazioni di natura tributari;


attività di verifica e poteri dell’Amministrazione Finanziaria: cenni<br />

2) Ispezione documentale - che si realizza attraverso la ricerca di<br />

atti, documenti ed ogni altra rilevazione utile al controllo nonché<br />

attraverso l’analisi delle scritture, dei libri, dei registri e dei<br />

documenti, contabili ed extra contabili presenti nei locali o accessibili<br />

tramite apparecchiature informatiche: la cui istituzione, tenuta e<br />

conservazione sia obbligatoria, nonché nel raffronto del loro<br />

contenuto con quello degli altri documenti reperiti nel corso delle<br />

ricerche ovvero in fasi successive della verifica;<br />

3) Verifiche - che consistono nei riscontri sulla gestione sottoposta a<br />

ispezione, effettuati sulla base dei documenti e delle scritture<br />

acquisite dai verificatori.<br />

Ai sensi dell’art.52 c.5 Dpr 633/72 “I libri, registri, scritture e<br />

documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere<br />

presi in considerazione a favore del contribuente ai fini<br />

dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per<br />

rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non<br />

possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione<br />

di essi alla ispezione”.


Diritti e garanzie del contribuente in verifica: legge 212/2000<br />

Art. 12. Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a <strong>verifiche</strong> fiscali<br />

1.Tutti gli accessi, ispezioni e <strong>verifiche</strong> fiscali nei locali destinati all'esercizio di<br />

attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono<br />

effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi<br />

si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati,<br />

durante l'orario ordinario di esercizio delle attivita' e con modalita' tali da<br />

arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attivita' stesse<br />

nonche' alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.<br />

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato<br />

delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della<br />

facolta' di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli<br />

organi di giustizia tributaria, nonche' dei diritti e degli obblighi che vanno<br />

riconosciuti al contribuente in occasione delle <strong>verifiche</strong>.<br />

3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e<br />

contabili puo' essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il<br />

professionista che lo assiste o rappresenta.<br />

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che<br />

eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni<br />

di verifica.


attività di verifica e poteri dell’Amministrazione Finanziaria: cenni<br />

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione<br />

finanziaria, dovuta a <strong>verifiche</strong> presso la sede del contribuente, non puo' superare<br />

i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare<br />

complessita' dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli<br />

operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per<br />

esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal<br />

contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo<br />

assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.<br />

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalita'<br />

non conformi alla legge, puo' rivolgersi anche al Garante del contribuente,<br />

secondo quanto previsto dall'articolo 13.<br />

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e<br />

contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle<br />

operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro<br />

sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.<br />

L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del<br />

predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza


Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />

Iter del controllo andrà condotto tenendo conto degli<br />

indirizzi dettati dalla prassi di riferimento (CM 32/1980, CM<br />

42/1982/ Provvedimento 29/09/2010 e CM 58/E 2010):<br />

attività di analisi precedente l’accesso<br />

accesso ed acquisizione documentale<br />

disamina preliminare della documentazione acquisita ed<br />

individuazione dell’ambito normativo di riferimento:<br />

indagine sulle operazioni con l’estero e rilevazione dei<br />

rapporti di controllo e di collegamento al fine del corretto<br />

inquadramento (<strong>transfer</strong> <strong>pricing</strong>, indeducibilità costi black<br />

list , CFC)<br />

analisi del TP<br />

valutazione idoneità della documentazione<br />

riscontro conformità/non conformità al valore normale


Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />

attività di analisi precedente l’accesso


Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />

accesso ed acquisizione documentale:<br />

Il contribuente ai sensi del punto 8.2 del Provvedimento ha facoltà<br />

di consegnare la documentazione all’AF entro e non oltre 10 giorni<br />

dalla richiesta, previa esclusione dal beneficio previsto dal comma<br />

2 ter art.1 D.Lgs 471/97. A tal fine dovrà essere prestata la<br />

massima attenzione a dare atto nei ppvvgg della richiesta della<br />

documentazione nonché dell’avvenuta consegna.<br />

Qualora nel corso della verifica dovesse rendersi necessario<br />

disporre di informazioni supplementari rispetto a quelle contenute<br />

nella documentazione consegnata dal contribuente<br />

all'Amministrazione finanziaria, le stesse dovranno essere fornite<br />

entro 7 giorni dalla richiesta. Compatibilmente con i tempi del<br />

controllo, potrà essere previsto un termine più ampio in funzione<br />

della complessità delle operazioni oggetto di analisi. Si precisa che<br />

le richieste supplementari di cui al punto 8.2 del Provvedimento<br />

devono avere a oggetto informazioni costituenti parte del contenuto<br />

ordinario della documentazione prevista.


Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />

disamina preliminare della documentazione acquisita ed<br />

individuazione dell’ambito normativo di riferimento:<br />

indagine sulle operazioni con l’estero e rilevazione dei rapporti di<br />

controllo e di collegamento sia al fine del corretto inquadramento<br />

(<strong>transfer</strong> <strong>pricing</strong>, indeducibilità costi black list , CFC) sia alla luce<br />

delle indicazioni fornite dalla CM 32/1980 sui presupposti soggettivi<br />

di applicazione della norma.<br />

In particolare occorrerà tenere conto di documentazione attestante<br />

l’esistenza di circostanze rilevanti ai fini della “dipendenza<br />

funzionale” tra le imprese,quali ad es. :<br />

• la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall’altra impresa;<br />

• l’impossibilità di funzionamento dell’impresa senza il capitale, i<br />

prodotti e la cooperazione tecnica dell’altra impresa (fattispecie<br />

comprensiva delle joint ventures);<br />

• il diritto di nomina dei membri del consiglio di amministrazione o<br />

degli organi direttivi della società;<br />

• i membri comuni del consiglio di amministrazione;<br />

• le relazioni di famiglia tra le parti;


Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />

• la concessione di ingenti crediti o prevalente dipendenza finanziaria;<br />

• la partecipazione da parte delle imprese a centrali di approvvigionamento<br />

o vendita;<br />

• la partecipazione delle imprese a cartelli o consorzi , in particolare se<br />

finalizzati alla fissazione di prezzi;<br />

• il controllo di approvvigionamento o di sbocchi;<br />

• una serie di contratti che modellino una situazione monopolistica;<br />

• in generale tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o<br />

attualmente un’influenza sulle decisioni imprenditoriali.<br />

Al riguardo, in ogni caso, per il Ministero la posizione dell’impresa<br />

controllante deve essere caratterizzata da elementi di stabilità che<br />

rendano il vincolo abbastanza forte da escludere un controllo fortuito o<br />

molto limitato nel tempo


Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />

analisi della documentazione prodotta al fine di verificare la<br />

conformità del tp<br />

Elemento cruciale è l’analisi della comparabilità che ,<br />

assume un ruolo centrale nella Documentazione Nazionale.<br />

Occorrerà avere riguardo dei cosiddetti cinque fattori della<br />

comparabilità, ossia quei fattori che possono assumere, in<br />

varia misura, rilevanza nel determinare la confrontabilità tra<br />

operazioni infragruppo rispetto a quelle intercorse tra parti<br />

indipendenti in condizioni similari.


Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />

I CINQUE FATTORI DELLA COMPARABILITA’<br />

a) Caratteristiche dei beni e dei servizi,<br />

b) Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni<br />

strumentali utilizzati;<br />

c) Termini contrattuali;<br />

d) Condizioni economiche;<br />

e) Strategie d'impresa .<br />

Se da un lato è necessario che il sindacato di idoneità della<br />

documentazione si basi in misura rilevante su un'analisi di<br />

comparabilità rigorosa, dettagliata e ben argomentata, dall'altro<br />

occorre rilevare che l'importanza relativa dei predetti fattori di<br />

comparabilità varia in relazione al metodo adottato per la<br />

determinazione dei prezzi di trasferimento. Tale ultimo aspetto<br />

vale, in particolare, in presenza di analisi basate su operazioni<br />

comparabili esterne.


Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />

Ad esempio<br />

Per quanto attiene il p.to a) per i beni occorrerà considerare le<br />

caratteristiche materiali, la qualità, il grado di affidabilità, la disponibilità,<br />

i volumi di vendita, per i servizi la natura e la durata del servizio, la<br />

natura della transazione per i beni immateriali (brevetti, diritti di autore,<br />

ecc), i benefici. Le caratteristiche rilevano in misura minore nel caso di<br />

un confronto basato sul margine.<br />

Relativamente al p.to b) occorrerà confrontare le funzioni svolte tra le<br />

transazioni comparate, gli obblighi assunti con riferimento alla struttura<br />

ed all’organizzazione del gruppo, i rischi sostenuti da ciascuna parte.<br />

I termini contrattuali, p.to c), in genere ripartiscono tra le parti<br />

responsabilità, rischi e vantaggi.<br />

Il p.to d) risulta inoltre rilevante in quanto i prezzi variano in relazione<br />

all’ambiente economico di riferimento ed occorre pertanto che i mercati<br />

siano comparabili.<br />

Occorre inoltre esaminare le strategie commerciali – p.to e) –<br />

determinanti ai fini dell’analisi della comparabilità in quanto tengono<br />

conto di aspetti quali lo sviluppo di un nuovo prodotto, il grado di<br />

diversificazione o la riluttanza ad assumere rischi.


Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />

Particolare attenzione andrà dedicata dai verificatori al Metodo adottato<br />

dal contribuente che lo stesso ritiene, sulla base dell'analisi di<br />

comparabilità e delle informazioni disponibili, essere quello più<br />

appropriato alle circostanze del caso.<br />

Dovranno essere valutate:<br />

- le ragioni della scelta del metodo applicato e la sua conformità al<br />

valore normale (in presenza dell’applicazione di un metodo<br />

transazionale reddituale al posto di un metodo transazionale<br />

tradizionale, anch’esso affidabile il contribuente deve fornire adeguate<br />

motivazioni)


Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />

- i criteri di applicazione del metodo prescelto, con la selezione delle<br />

operazioni e/o dei soggetti comparabili ed i singoli passaggi intermedi<br />

del procedimento, corredati dei relativi esiti.<br />

- I risultati derivanti dall'applicazione del metodo adottato: il confronto<br />

tra la valorizzazione attribuita alle operazioni infragruppo realizzate nel<br />

periodo d'imposta di riferimento e i valori riscontrati in esito alla<br />

procedura di selezione delle operazioni e/o dei soggetti comparabili<br />

-E’ opportuno che i verificatori diano prova di una certa flessibilità di<br />

approccio: dovrebbero avviare sempre la loro analisi di TP<br />

considerando il metodo utilizzato dal contribuente nella determinazione<br />

dei propri prezzi (OECD par.4.9)


Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />

Un altro elemento da valutare nell’analisi sul TP: LE PERDITE SISTEMICHE<br />

OECD C1.pto 1.7 “Quando l'impresa associata realizza costantemente<br />

perdite mentre il gruppo multinazionale nel suo complesso è in utile,<br />

potrebbe sorgere un controllo specifico sul <strong>transfer</strong> <strong>pricing</strong> .<br />

Naturalmente, le imprese associate, come pure le imprese indipendenti,<br />

sono in grado di sostenere perdite genuine, causate da pesanti costi di<br />

start up, condizioni economiche sfavorevoli, inefficienze, o altri<br />

ragioni commerciali legittime. Tuttavia, l'impresa indipendente non<br />

sarebbe disposta a tollerare perdite che continuano all'infinito.<br />

… Diversamente un’impresa associata che produce perdite può rimanere<br />

in attività se la propria attività va a beneficio dell’intero gruppo<br />

multinazionale”… “Il fatto che vi sia un'impresa in perdita che sta facendo<br />

affari con consociate del suo gruppo multinazionale in utile può<br />

suggerire ai contribuenti o alle amministrazioni fiscali che i prezzi di<br />

trasferimento dovrebbe essere esaminati. “<br />

Ai sensi dell’art.24 del DL 78/2010 la programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia<br />

delle Entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica,<br />

basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in<br />

perdita fiscale,… per più di un periodo d'imposta


Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />

valutazione idoneità della documentazione<br />

“il concetto di "idoneità" introdotto dalla norma non va assunto su un<br />

piano meramente formale, bensì sostanziale, nel senso di un<br />

apprezzamento dell'idoneità, appunto, della documentazione<br />

predisposta dal contribuente a fornire all'Amministrazione finanziaria<br />

dati ed elementi conoscitivi necessari per una completa e approfondita<br />

analisi dei prezzi di trasferimento praticati.<br />

In tal senso, la norma e il Provvedimento operano un esplicito<br />

riferimento ai principi declinati dal Codice di Condotta UE e dalle Linee<br />

Guida OCSE”.


Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />

valutazione idoneità della documentazione<br />

I verificatori valuteranno in sede di verifica se la documentazione è<br />

completa e conforme alle prescrizioni stabilite dal provvedimento<br />

attuativo e se risponde al vero nei contenuti<br />

se tali condizioni non si verificano non è applicabile il regime<br />

sanzionatorio favorevole<br />

nel caso di invio di comunicazione con documentazione assente o non<br />

conforme è previsto l’inasprimento delle sanzioni


Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />

valutazione idoneità della documentazione: vari livelli di valutazione<br />

1°livello: rimesso ai verificatori che effettuerann o un esplicita<br />

valutazione in sede di pvc.<br />

A tale fase fa seguito la valutazione dell’Ufficio impositore competente.<br />

Nei casi di maggiore complessità l’Ufficio dovrà interessare la DRE<br />

competente<br />

2°livello: la decisione viene rimessa ad un livello superiore<br />

- alla DRE<br />

quando l’Ufficio arriva ad una decisione di inidoneità contestata<br />

motivatamente dal contribuente;<br />

- Alla DC Accertamento per tramite della DRE<br />

se la rettifica è di importo superiore a 10 milioni di euro


Transfer <strong>pricing</strong> in verifica: il segreto d’ufficio<br />

L'Amministrazione finanziaria non può utilizzare le informazioni contenute<br />

nella documentazione predisposta dal contribuente per scopi diversi da<br />

quelli istituzionalmente riconducibili all'attività di controllo nel corso della<br />

quale essa è esibita. Infatti, trova applicazione la disciplina sul segreto<br />

d'ufficio (art. 68 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) considerato l'elevato<br />

livello di confidenzialità e segretezza delle informazioni contenute nella<br />

documentazione idonea, quali ad esempio quelle relative a "processi<br />

produttivi, brevetti, formule o segreti industriali", il cui utilizzo rimane<br />

pertanto circoscritto all'attività di controllo in corso.


Alcune considerazioni<br />

Statuto del Contribuente: art 10<br />

“I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono<br />

improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.<br />

Tali principi sono richiamati in premessa nell’art.26 del DL 78/2010<br />

Circolare 58/E 2010<br />

“L'introduzione dello strumento del ruling internazionale, le recenti<br />

novità normative connesse all'adeguamento alle direttive OCSE<br />

operate con l'art. 26 del decreto legge e il Provvedimento in materia di<br />

oneri documentali, rientrano … in un più pi ampio contesto di<br />

miglioramento delle relazioni tra l'Amministrazione finanziaria e i<br />

contribuenti verso forme di collaborazione improntate sulla buona buona<br />

fede e sulla certezza del rapporto tributario, tributario con l'obiettivo di<br />

incrementare il grado di compliance del contribuente su tematiche<br />

tecnicamente complesse, quali quelle legate ai prezzi di trasferimento”.


la verifica fiscale I<br />

nei confronti di un’impresa multinazionale<br />

in materia di <strong>transfer</strong> <strong>pricing</strong> non è solo uno strumento di<br />

controllo ma anche un’occasione di confronto e di analisi<br />

tra AF e contribuente in cui è opportuno che le parti<br />

collaborino, nel rispetto delle regole previste<br />

dall’ordinamento, affinchè si giunga a determinazioni<br />

fondate e sostenibili, tenendo presente quanto affermato<br />

dalle OECD Guidelines 2010 c.1 par.1.13:<br />

“<strong>transfer</strong> <strong>pricing</strong> is not an exact science but does require the<br />

exercise of judgment on the part of both the tax<br />

administration and taxpayer".

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