Silvana Trematerra - transfer pricing verifiche - Confindustria Genova
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TRANSFER PRICING<br />
attività di verifica e poteri dell’Amministrazione Finanziaria<br />
<strong>Silvana</strong> <strong>Trematerra</strong><br />
Agenzia delle Entrate<br />
Capo Area 1 – DP <strong>Genova</strong><br />
14 aprile 2011
I<br />
il contesto di riferimento
Oneri documentali<br />
“Transfer Price Guidelines for multinational Enterprises and tax<br />
administration” – OCSE 1995<br />
necessità di individuare un adeguato set documentale volto a<br />
dimostrare la conformità all’ ”arm’s length principle” delle transazioni tra<br />
imprese associate.<br />
Al termine dei lavori del Joint Transfer Pricing Forum, istituito su<br />
proposta della Commissione europea, il Consiglio dell’Unione europea<br />
ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno approvato il<br />
Codice di Condotta UE.<br />
adozione da parte degli Stati membri di una DPT standard, flessibile e<br />
funzionale alle caratteristiche dell’impresa interessata, lasciando<br />
tuttavia agli stessi la facoltà di non imporre alcun obbligo documentale<br />
o di richiedere una DPT più limitata<br />
emanazione da parte dell’OCSE delle nuove Transfer Price Guidelines<br />
in data 22/7/2010<br />
Transfer Pricing – 14 aprile 2011
Oneri documentali: D.L. n.78/2010<br />
Art. 26 - Adeguamento alle direttive OCSE in materia di<br />
documentazione dei prezzi di trasferimento<br />
1. A fini di adeguamento alle direttive emanate dalla organizzazione per la<br />
cooperazione e lo sviluppo economico in materia di documentazione dei prezzi di<br />
trasferimento ed ai principi di collaborazione tra contribuenti ed amministrazione<br />
finanziaria, all' articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il<br />
comma 2-bis, è inserito il seguente: (omissis) .<br />
Il comma 2 ha inoltre previsto:<br />
Ai fini dell'immediata operatività delle disposizioni di cui al comma 1, il<br />
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate deve essere emanato<br />
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del<br />
presente decreto.<br />
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29/09/2010<br />
Circolare 15/12/2010 n.58/E<br />
Transfer Pricing – 14 aprile 2011
oneri documentali e regime premiale
oneri documentali e regime premiale<br />
Ricordiamo il contenuto del comma 2 dell’art.1 del D.Lgs.471/1997<br />
Art.1<br />
Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte dirette<br />
c.1 “…<br />
c.2 Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un<br />
reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta<br />
inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si<br />
applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento<br />
della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa<br />
sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite<br />
detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche<br />
se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte”.
oneri documentali e regime premiale<br />
Ulteriori precisazioni fornite dalla CM 58/E<br />
Art.32 D.Lgs.446 del 15 /12/1997<br />
Violazioni relative alla dichiarazione IRAP<br />
..<br />
c.2. “Se nella dichiarazione è indicato un imponibile inferiore a quello<br />
accertato o, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta, si applica<br />
la sanzione amministrativa da una a due volte l’ammontare della<br />
maggiore imposta dovuta”.<br />
la circolare chiarisce che “per ragioni di coerenza sistematica” il regime<br />
premiale in termini sanzionatori comporta anche l’esclusione per<br />
infedele dichiarazione prevista per il comparto IRAP
Introduzione degli oneri documentali: finalità<br />
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29/09/2010<br />
“Il regime documentale applicato con diligenza e buona fede,<br />
risponde, da un canto ad un’istanza di certezza da parte del<br />
contribuente definendo gli elementi conoscitivi utilizzati dall’AF in sede<br />
di controllo, e dall’altro canto, incrementa l’efficacia dell’azione di<br />
contrasto che, su tale tema risulta particolarmente difficoltosa senza<br />
un’adeguata collaborazione del contribuente, essendo caratterizzata da<br />
elementi di rilevante complessità, anche tecnica”
Introduzione degli oneri documentali: duplice vantaggio<br />
Le imprese multinazionali possono fruire di un regime di esonero<br />
delle sanzioni;<br />
L’A.F. può disporre in sede di controllo di un adeguato supporto<br />
documentale al fine di verificare la corrispondenza dei prezzi praticati<br />
alle transazioni intragruppo con quelle “at arms’lenght priciple”.
attività di verifica e poteri dell’Amministrazione Finanziaria: cenni<br />
Attività istruttoria svolta presso il contribuente:<br />
Le indagini che i funzionari dell’Agenzia delle Entrate possono svolgere<br />
presso il contribuente si articolano in ACCESSI, ISPEZIONI E<br />
VERIFICHE le cui modalità di svolgimento sono espressamente previste<br />
dall’art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, richiamato dall’art. 33 del D.P.R. n.<br />
600/1973, eseguibili anche nell’ambito dei controlli in materia di <strong>transfer</strong><br />
<strong>pricing</strong> sono le seguenti:<br />
1) Accesso - consente ai verificatori di entrare nei luoghi ove i<br />
contribuenti svolgono la loro attività commerciale, agricola, artistica o<br />
professionale previa presentazione di rito ed esibizione della prevista<br />
autorizzazione, al fine di eseguirvi tutte le operazioni richieste dalle<br />
esigenze ispettive, ossia la ricerca, l’ispezione documentale, le<br />
verificazioni e ogni altra utile rilevazione finalizzata all’accertamento e<br />
alla repressione delle violazioni di natura tributari;
attività di verifica e poteri dell’Amministrazione Finanziaria: cenni<br />
2) Ispezione documentale - che si realizza attraverso la ricerca di<br />
atti, documenti ed ogni altra rilevazione utile al controllo nonché<br />
attraverso l’analisi delle scritture, dei libri, dei registri e dei<br />
documenti, contabili ed extra contabili presenti nei locali o accessibili<br />
tramite apparecchiature informatiche: la cui istituzione, tenuta e<br />
conservazione sia obbligatoria, nonché nel raffronto del loro<br />
contenuto con quello degli altri documenti reperiti nel corso delle<br />
ricerche ovvero in fasi successive della verifica;<br />
3) Verifiche - che consistono nei riscontri sulla gestione sottoposta a<br />
ispezione, effettuati sulla base dei documenti e delle scritture<br />
acquisite dai verificatori.<br />
Ai sensi dell’art.52 c.5 Dpr 633/72 “I libri, registri, scritture e<br />
documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere<br />
presi in considerazione a favore del contribuente ai fini<br />
dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per<br />
rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non<br />
possedere i libri, registri, documenti e scritture e la sottrazione<br />
di essi alla ispezione”.
Diritti e garanzie del contribuente in verifica: legge 212/2000<br />
Art. 12. Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a <strong>verifiche</strong> fiscali<br />
1.Tutti gli accessi, ispezioni e <strong>verifiche</strong> fiscali nei locali destinati all'esercizio di<br />
attivita' commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono<br />
effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi<br />
si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati,<br />
durante l'orario ordinario di esercizio delle attivita' e con modalita' tali da<br />
arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attivita' stesse<br />
nonche' alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.<br />
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato<br />
delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della<br />
facolta' di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli<br />
organi di giustizia tributaria, nonche' dei diritti e degli obblighi che vanno<br />
riconosciuti al contribuente in occasione delle <strong>verifiche</strong>.<br />
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi e<br />
contabili puo' essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il<br />
professionista che lo assiste o rappresenta.<br />
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che<br />
eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni<br />
di verifica.
attività di verifica e poteri dell’Amministrazione Finanziaria: cenni<br />
5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione<br />
finanziaria, dovuta a <strong>verifiche</strong> presso la sede del contribuente, non puo' superare<br />
i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare<br />
complessita' dell'indagine individuati e motivati dal dirigente dell'ufficio. Gli<br />
operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per<br />
esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal<br />
contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo<br />
assenso motivato del dirigente dell'ufficio, per specifiche ragioni.<br />
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalita'<br />
non conformi alla legge, puo' rivolgersi anche al Garante del contribuente,<br />
secondo quanto previsto dall'articolo 13.<br />
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e<br />
contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle<br />
operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puo' comunicare entro<br />
sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.<br />
L'avviso di accertamento non puo' essere emanato prima della scadenza del<br />
predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza
Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />
Iter del controllo andrà condotto tenendo conto degli<br />
indirizzi dettati dalla prassi di riferimento (CM 32/1980, CM<br />
42/1982/ Provvedimento 29/09/2010 e CM 58/E 2010):<br />
attività di analisi precedente l’accesso<br />
accesso ed acquisizione documentale<br />
disamina preliminare della documentazione acquisita ed<br />
individuazione dell’ambito normativo di riferimento:<br />
indagine sulle operazioni con l’estero e rilevazione dei<br />
rapporti di controllo e di collegamento al fine del corretto<br />
inquadramento (<strong>transfer</strong> <strong>pricing</strong>, indeducibilità costi black<br />
list , CFC)<br />
analisi del TP<br />
valutazione idoneità della documentazione<br />
riscontro conformità/non conformità al valore normale
Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />
attività di analisi precedente l’accesso
Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />
accesso ed acquisizione documentale:<br />
Il contribuente ai sensi del punto 8.2 del Provvedimento ha facoltà<br />
di consegnare la documentazione all’AF entro e non oltre 10 giorni<br />
dalla richiesta, previa esclusione dal beneficio previsto dal comma<br />
2 ter art.1 D.Lgs 471/97. A tal fine dovrà essere prestata la<br />
massima attenzione a dare atto nei ppvvgg della richiesta della<br />
documentazione nonché dell’avvenuta consegna.<br />
Qualora nel corso della verifica dovesse rendersi necessario<br />
disporre di informazioni supplementari rispetto a quelle contenute<br />
nella documentazione consegnata dal contribuente<br />
all'Amministrazione finanziaria, le stesse dovranno essere fornite<br />
entro 7 giorni dalla richiesta. Compatibilmente con i tempi del<br />
controllo, potrà essere previsto un termine più ampio in funzione<br />
della complessità delle operazioni oggetto di analisi. Si precisa che<br />
le richieste supplementari di cui al punto 8.2 del Provvedimento<br />
devono avere a oggetto informazioni costituenti parte del contenuto<br />
ordinario della documentazione prevista.
Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />
disamina preliminare della documentazione acquisita ed<br />
individuazione dell’ambito normativo di riferimento:<br />
indagine sulle operazioni con l’estero e rilevazione dei rapporti di<br />
controllo e di collegamento sia al fine del corretto inquadramento<br />
(<strong>transfer</strong> <strong>pricing</strong>, indeducibilità costi black list , CFC) sia alla luce<br />
delle indicazioni fornite dalla CM 32/1980 sui presupposti soggettivi<br />
di applicazione della norma.<br />
In particolare occorrerà tenere conto di documentazione attestante<br />
l’esistenza di circostanze rilevanti ai fini della “dipendenza<br />
funzionale” tra le imprese,quali ad es. :<br />
• la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall’altra impresa;<br />
• l’impossibilità di funzionamento dell’impresa senza il capitale, i<br />
prodotti e la cooperazione tecnica dell’altra impresa (fattispecie<br />
comprensiva delle joint ventures);<br />
• il diritto di nomina dei membri del consiglio di amministrazione o<br />
degli organi direttivi della società;<br />
• i membri comuni del consiglio di amministrazione;<br />
• le relazioni di famiglia tra le parti;
Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />
• la concessione di ingenti crediti o prevalente dipendenza finanziaria;<br />
• la partecipazione da parte delle imprese a centrali di approvvigionamento<br />
o vendita;<br />
• la partecipazione delle imprese a cartelli o consorzi , in particolare se<br />
finalizzati alla fissazione di prezzi;<br />
• il controllo di approvvigionamento o di sbocchi;<br />
• una serie di contratti che modellino una situazione monopolistica;<br />
• in generale tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o<br />
attualmente un’influenza sulle decisioni imprenditoriali.<br />
Al riguardo, in ogni caso, per il Ministero la posizione dell’impresa<br />
controllante deve essere caratterizzata da elementi di stabilità che<br />
rendano il vincolo abbastanza forte da escludere un controllo fortuito o<br />
molto limitato nel tempo
Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />
analisi della documentazione prodotta al fine di verificare la<br />
conformità del tp<br />
Elemento cruciale è l’analisi della comparabilità che ,<br />
assume un ruolo centrale nella Documentazione Nazionale.<br />
Occorrerà avere riguardo dei cosiddetti cinque fattori della<br />
comparabilità, ossia quei fattori che possono assumere, in<br />
varia misura, rilevanza nel determinare la confrontabilità tra<br />
operazioni infragruppo rispetto a quelle intercorse tra parti<br />
indipendenti in condizioni similari.
Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />
I CINQUE FATTORI DELLA COMPARABILITA’<br />
a) Caratteristiche dei beni e dei servizi,<br />
b) Analisi delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni<br />
strumentali utilizzati;<br />
c) Termini contrattuali;<br />
d) Condizioni economiche;<br />
e) Strategie d'impresa .<br />
Se da un lato è necessario che il sindacato di idoneità della<br />
documentazione si basi in misura rilevante su un'analisi di<br />
comparabilità rigorosa, dettagliata e ben argomentata, dall'altro<br />
occorre rilevare che l'importanza relativa dei predetti fattori di<br />
comparabilità varia in relazione al metodo adottato per la<br />
determinazione dei prezzi di trasferimento. Tale ultimo aspetto<br />
vale, in particolare, in presenza di analisi basate su operazioni<br />
comparabili esterne.
Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />
Ad esempio<br />
Per quanto attiene il p.to a) per i beni occorrerà considerare le<br />
caratteristiche materiali, la qualità, il grado di affidabilità, la disponibilità,<br />
i volumi di vendita, per i servizi la natura e la durata del servizio, la<br />
natura della transazione per i beni immateriali (brevetti, diritti di autore,<br />
ecc), i benefici. Le caratteristiche rilevano in misura minore nel caso di<br />
un confronto basato sul margine.<br />
Relativamente al p.to b) occorrerà confrontare le funzioni svolte tra le<br />
transazioni comparate, gli obblighi assunti con riferimento alla struttura<br />
ed all’organizzazione del gruppo, i rischi sostenuti da ciascuna parte.<br />
I termini contrattuali, p.to c), in genere ripartiscono tra le parti<br />
responsabilità, rischi e vantaggi.<br />
Il p.to d) risulta inoltre rilevante in quanto i prezzi variano in relazione<br />
all’ambiente economico di riferimento ed occorre pertanto che i mercati<br />
siano comparabili.<br />
Occorre inoltre esaminare le strategie commerciali – p.to e) –<br />
determinanti ai fini dell’analisi della comparabilità in quanto tengono<br />
conto di aspetti quali lo sviluppo di un nuovo prodotto, il grado di<br />
diversificazione o la riluttanza ad assumere rischi.
Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />
Particolare attenzione andrà dedicata dai verificatori al Metodo adottato<br />
dal contribuente che lo stesso ritiene, sulla base dell'analisi di<br />
comparabilità e delle informazioni disponibili, essere quello più<br />
appropriato alle circostanze del caso.<br />
Dovranno essere valutate:<br />
- le ragioni della scelta del metodo applicato e la sua conformità al<br />
valore normale (in presenza dell’applicazione di un metodo<br />
transazionale reddituale al posto di un metodo transazionale<br />
tradizionale, anch’esso affidabile il contribuente deve fornire adeguate<br />
motivazioni)
Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />
- i criteri di applicazione del metodo prescelto, con la selezione delle<br />
operazioni e/o dei soggetti comparabili ed i singoli passaggi intermedi<br />
del procedimento, corredati dei relativi esiti.<br />
- I risultati derivanti dall'applicazione del metodo adottato: il confronto<br />
tra la valorizzazione attribuita alle operazioni infragruppo realizzate nel<br />
periodo d'imposta di riferimento e i valori riscontrati in esito alla<br />
procedura di selezione delle operazioni e/o dei soggetti comparabili<br />
-E’ opportuno che i verificatori diano prova di una certa flessibilità di<br />
approccio: dovrebbero avviare sempre la loro analisi di TP<br />
considerando il metodo utilizzato dal contribuente nella determinazione<br />
dei propri prezzi (OECD par.4.9)
Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />
Un altro elemento da valutare nell’analisi sul TP: LE PERDITE SISTEMICHE<br />
OECD C1.pto 1.7 “Quando l'impresa associata realizza costantemente<br />
perdite mentre il gruppo multinazionale nel suo complesso è in utile,<br />
potrebbe sorgere un controllo specifico sul <strong>transfer</strong> <strong>pricing</strong> .<br />
Naturalmente, le imprese associate, come pure le imprese indipendenti,<br />
sono in grado di sostenere perdite genuine, causate da pesanti costi di<br />
start up, condizioni economiche sfavorevoli, inefficienze, o altri<br />
ragioni commerciali legittime. Tuttavia, l'impresa indipendente non<br />
sarebbe disposta a tollerare perdite che continuano all'infinito.<br />
… Diversamente un’impresa associata che produce perdite può rimanere<br />
in attività se la propria attività va a beneficio dell’intero gruppo<br />
multinazionale”… “Il fatto che vi sia un'impresa in perdita che sta facendo<br />
affari con consociate del suo gruppo multinazionale in utile può<br />
suggerire ai contribuenti o alle amministrazioni fiscali che i prezzi di<br />
trasferimento dovrebbe essere esaminati. “<br />
Ai sensi dell’art.24 del DL 78/2010 la programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia<br />
delle Entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica,<br />
basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in<br />
perdita fiscale,… per più di un periodo d'imposta
Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />
valutazione idoneità della documentazione<br />
“il concetto di "idoneità" introdotto dalla norma non va assunto su un<br />
piano meramente formale, bensì sostanziale, nel senso di un<br />
apprezzamento dell'idoneità, appunto, della documentazione<br />
predisposta dal contribuente a fornire all'Amministrazione finanziaria<br />
dati ed elementi conoscitivi necessari per una completa e approfondita<br />
analisi dei prezzi di trasferimento praticati.<br />
In tal senso, la norma e il Provvedimento operano un esplicito<br />
riferimento ai principi declinati dal Codice di Condotta UE e dalle Linee<br />
Guida OCSE”.
Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />
valutazione idoneità della documentazione<br />
I verificatori valuteranno in sede di verifica se la documentazione è<br />
completa e conforme alle prescrizioni stabilite dal provvedimento<br />
attuativo e se risponde al vero nei contenuti<br />
se tali condizioni non si verificano non è applicabile il regime<br />
sanzionatorio favorevole<br />
nel caso di invio di comunicazione con documentazione assente o non<br />
conforme è previsto l’inasprimento delle sanzioni
Transfer <strong>pricing</strong> ed attività di verifica<br />
valutazione idoneità della documentazione: vari livelli di valutazione<br />
1°livello: rimesso ai verificatori che effettuerann o un esplicita<br />
valutazione in sede di pvc.<br />
A tale fase fa seguito la valutazione dell’Ufficio impositore competente.<br />
Nei casi di maggiore complessità l’Ufficio dovrà interessare la DRE<br />
competente<br />
2°livello: la decisione viene rimessa ad un livello superiore<br />
- alla DRE<br />
quando l’Ufficio arriva ad una decisione di inidoneità contestata<br />
motivatamente dal contribuente;<br />
- Alla DC Accertamento per tramite della DRE<br />
se la rettifica è di importo superiore a 10 milioni di euro
Transfer <strong>pricing</strong> in verifica: il segreto d’ufficio<br />
L'Amministrazione finanziaria non può utilizzare le informazioni contenute<br />
nella documentazione predisposta dal contribuente per scopi diversi da<br />
quelli istituzionalmente riconducibili all'attività di controllo nel corso della<br />
quale essa è esibita. Infatti, trova applicazione la disciplina sul segreto<br />
d'ufficio (art. 68 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) considerato l'elevato<br />
livello di confidenzialità e segretezza delle informazioni contenute nella<br />
documentazione idonea, quali ad esempio quelle relative a "processi<br />
produttivi, brevetti, formule o segreti industriali", il cui utilizzo rimane<br />
pertanto circoscritto all'attività di controllo in corso.
Alcune considerazioni<br />
Statuto del Contribuente: art 10<br />
“I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono<br />
improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.<br />
Tali principi sono richiamati in premessa nell’art.26 del DL 78/2010<br />
Circolare 58/E 2010<br />
“L'introduzione dello strumento del ruling internazionale, le recenti<br />
novità normative connesse all'adeguamento alle direttive OCSE<br />
operate con l'art. 26 del decreto legge e il Provvedimento in materia di<br />
oneri documentali, rientrano … in un più pi ampio contesto di<br />
miglioramento delle relazioni tra l'Amministrazione finanziaria e i<br />
contribuenti verso forme di collaborazione improntate sulla buona buona<br />
fede e sulla certezza del rapporto tributario, tributario con l'obiettivo di<br />
incrementare il grado di compliance del contribuente su tematiche<br />
tecnicamente complesse, quali quelle legate ai prezzi di trasferimento”.
la verifica fiscale I<br />
nei confronti di un’impresa multinazionale<br />
in materia di <strong>transfer</strong> <strong>pricing</strong> non è solo uno strumento di<br />
controllo ma anche un’occasione di confronto e di analisi<br />
tra AF e contribuente in cui è opportuno che le parti<br />
collaborino, nel rispetto delle regole previste<br />
dall’ordinamento, affinchè si giunga a determinazioni<br />
fondate e sostenibili, tenendo presente quanto affermato<br />
dalle OECD Guidelines 2010 c.1 par.1.13:<br />
“<strong>transfer</strong> <strong>pricing</strong> is not an exact science but does require the<br />
exercise of judgment on the part of both the tax<br />
administration and taxpayer".