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135 - Ipsoa

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Giudizio<br />

Responsabilità<br />

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EDITORIALE<br />

Diritto penale e processo<br />

Sommario<br />

LA RIFORMA POSSIBILE, ANZI DOVEROSA…<br />

di Luigi Kalb 129<br />

LEGISLAZIONE<br />

NOVITÀ NORMATIVE <strong>135</strong><br />

UN ULTERIORE INTERVENTO A TUTELA DEI MINORI (I PARTE)<br />

Legge 1 ottobre 2012, n. 172 137<br />

LA RIFORMA DEI REATI DI PROSTITUZIONE MINORILE E PEDOPORNOGRAFIA<br />

di Annamaria Peccioli 140<br />

NUOVE NORME A SALVAGUARDIA DEL MINORE, DELLA SUA LIBERTÀ (INTEGRITÀ) SESSUALE<br />

E DEL MINORE NELLA “FAMIGLIA”<br />

di Antonio Vallini 151<br />

GIURISPRUDENZA<br />

Osservatori<br />

OSSERVATORIO CORTE COSTITUZIONALE<br />

a cura di Giuseppe Di Chiara 168<br />

OSSERVATORIO CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE<br />

a cura di Alfredo Montagna 171<br />

OSSERVATORIO CORTE DI CASSAZIONE - DIRITTO PENALE<br />

a cura di Stefano Corbetta 174<br />

OSSERVATORIO CORTE DI CASSAZIONE - PROCESSO PENALE<br />

a cura di Francesco Peroni 181<br />

OSSERVATORIO CONTRASTI GIURISPRUDENZIALI<br />

a cura di Guglielmo Leo 188<br />

Giurisprudenza commentata<br />

LE LINEE GUIDA E I NUOVI CONFINI DELLA RESPONSABILITÀ MEDICO-CHIRURGICA:<br />

UN PROBLEMA IRRISOLTO<br />

Cassazione penale, Sez. IV, 19 settembre 2012 (c.c. 11 luglio 2012), n. 35922 191<br />

di Lucia Risicato 195<br />

REGOLA DEL B.A.R.D. NEL GIUDIZIO D’APPELLO E RIFORMA «CONTRA REUM»<br />

DELLA SENTENZA ASSOLUTORIA<br />

Cassazione penale, Sez. VI, 9 febbraio 2012 (u.p. 26 ottobre 2011), n. 4996 205<br />

di Alessio Scarcella 205<br />

OPINIONI<br />

LINEE GUIDA, BUONE PRATICHE E COLPA GRAVE: VERA RIFORMA O MERO PLACEBO?<br />

di Alessandro Roiati 216<br />

Diritto penale e processo 2/2013 127


Diritto penale e processo<br />

Sommario<br />

Pirateria<br />

marittima<br />

128<br />

GIUSTIZIA SOVRANAZIONALE<br />

STATO DI DIRITTO E LOTTA ALLA PIRATERIA NELLE ACQUE SOMALE<br />

di Matteo Tondini 230<br />

OSSERVATORIO CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO<br />

a cura di Giulio Garuti 246<br />

INDICI<br />

INDICE AUTORI-CRONOLOGICO-ANALITICO 252<br />

COMITATO PER LA VALUTAZIONE<br />

Diritto penale: M. Bertolino; A. Ceretti; G. De Francesco; M. V. Del Tufo; E. Dolcini; M. Donini; G. Fiandaca; A. Fiorella;<br />

G. Flora; G. Forti; A. Gargani; G. Grasso; R. Guerrini; G. Insolera; S. Larizza; C. de Maglie; G. Mannozzi; F. Mantovani;<br />

G. Marinucci; A. M. Maugeri; E. Mezzetti; V. Militello; A. Pagliaro; C. E. Paliero; M. Papa; M. Romano; F. Viganò.<br />

Processo penale: A. Bargi, G. Bellantoni, A. Bernasconi, P. Corso, A. De Caro, G. Dean, P. Dell’Anno, V. Fanchiotti,<br />

L. Filippi, A. Gaito, A. Giarda, P. Gualtieri, S. Lorusso, A. Marandola, M.R. Marchetti, E. Marzaduri, M. Menna,<br />

A. Molari, P. Moscarini, G. Pansini, V. Patané, A. Pennisi, G. Pierro, A. Presutti, A. Scaglione, M. Scaparone, A. Scella.<br />

EDITRICE<br />

Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Strada 1, Palazzo F6<br />

20090 Milanofiori Assago (MI)<br />

INDIRIZZO INTERNET<br />

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DIRETTORE RESPONSABILE<br />

Giulietta Lemmi<br />

REDAZIONE<br />

Francesco Cantisani, Ines Attorresi, Novella Corti<br />

REALIZZAZIONE GRAFICA<br />

Wolters Kluwer Italia S.r.l.<br />

FOTOCOMPOSIZIONE<br />

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STAMPA<br />

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20090 Cesano Boscone (MI)<br />

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attenzione, non può comportare specifiche<br />

responsabilità per eventuali errori o inesattezze.<br />

PUBBLICITÀ<br />

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Diritto penale e processo 2/2013


La riforma possibile, anzi<br />

doverosa…<br />

di Luigi Kalb - Ordinario di Procedura penale nell’Università degli studi di Salerno<br />

Editoriale<br />

Processo penale<br />

Il codice di procedura penale è stato oggetto, nel tempo, di molteplici interventi di riforma diretti a salvaguardare<br />

l’attuazione delle garanzie fondamentali. Il dibattito, mai terminato, sugli ulteriori interventi novellistici<br />

è oggi incentrato su alcuni temi, al fine di privilegiare la formulazione di nuove soluzioni in grado, da un<br />

lato, di aumentare il livello di “efficienza” del sistema processuale e, dall’altro, di realizzare i necessari “adattamenti”<br />

imposti dalle fonti sovranazionali. In tale quadro una riforma appare non più differibile, anche in ragione<br />

dei giudizi di condanna formulati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, e impone di trovare soluzioni<br />

al drammatico fenomeno del sovraffollamento carcerario.<br />

Premessa<br />

Nel corso degli studi, dei dibattiti, dell’attività didattica,<br />

nonché di quella scientifica, credo che molti<br />

possano sostenere come il riferimento al termine<br />

“riforma” risulti tra quelli maggiormente utilizzati<br />

nell’elaborazione delle proprie argomentazioni.<br />

Le ragioni sono facilmente apprezzabili ove solo si<br />

rifletta che quando si ricorre a questo concetto - ovviamente<br />

pur sempre in riferimento a ciò che si intende<br />

riformare - si auspica un cambiamento destinato<br />

ad assicurare il miglioramento degli effetti prodotti<br />

dallo status quo. La “novità” è dunque teleologicamente<br />

connessa al perseguimento di un’evoluzione<br />

della situazione attuale.<br />

Tutto ciò è stato percepito con chiarezza sin dagli<br />

anni universitari e, poi, vivendo le diverse stagioni<br />

che hanno accompagnato le plurime riforme del sistema<br />

processuale penale. Come poter dimenticare<br />

il lungo e complesso cammino che ha condotto alla<br />

pubblicazione del nuovo codice di procedura penale<br />

e i vari approfondimenti che hanno consentito la<br />

definizione degli istituti, rivissuti, ancora oggi, attraverso<br />

le emozionanti ed accorate ricostruzioni degli<br />

illustri giuristi che se ne sono occupati?<br />

Identica percezione è stata avvertita con riferimento<br />

alle innumerevoli iniziative di riforma che, per un<br />

verso inaspettatamente, sono state presentate già all’indomani<br />

dell’entrata in vigore del codice e che<br />

hanno accompagnato, nel tempo, la sua applicazione<br />

fino ai giorni nostri.<br />

La costante ricerca di pervenire a soluzioni in grado<br />

di assicurare l’evoluzione di quanto esistente trova<br />

plurime motivazioni che possono essere facilmente<br />

sintetizzate.<br />

Se è vero che le norme del codice di rito penale costituiscono<br />

l’espressione del grado di civiltà esistente<br />

all’interno di una determinata comunità sociale è<br />

perché le scelte legislative in materia costituiscono<br />

il riflesso del rapporto intercorrente tra sistema politico<br />

e sistema processuale (1). Quanto più la struttura<br />

politica dello Stato si preoccupa di realizzare i diritti<br />

fondamentali dei cittadini, tanto più il modello<br />

processuale adottato al suo interno manifesta la naturale<br />

vocazione a tradurre in norme questa aspirazione.<br />

Il miglioramento che ispira qualsiasi ipotesi di riforma<br />

è naturalmente collegabile alla giusta ambizione<br />

di completare o elevare il quadro dei diritti fondamentali<br />

connotanti il meccanismo predisposto per<br />

l’accertamento del fatto-reato.<br />

Anche a questo proposito basta riflettere su come i<br />

principi del “giusto processo” - saldamente consacrati<br />

all’interno delle Carte internazionali dei diritti<br />

e della nostra Costituzione - siano stati il volano per<br />

il raggiungimento di un maggior tasso di garanzie<br />

fondamentali all’interno del sistema processuale nel<br />

Nota:<br />

(1) Per un approfondito studio sul collegamento diretto tra politica<br />

e processo, al fine di verificare in che modo le variazioni ideologiche<br />

determinano il grado di protezione che lo Stato accorda<br />

ai diritti fondamentali nel processo penale, cfr. M. Damaska, I<br />

volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo,<br />

Bologna, 1991, 39 ss., nonché L. Ferrajoli, Diritto e ragione.<br />

Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, 1996, 721 ss. a<br />

proposito della struttura garantista conseguente all’entrata in vigore<br />

dei principi costituzionali. In relazione al sistema americano<br />

v. R. Kagan, La giustizia americana, Bologna, 2009. Sul punto, in<br />

relazione al rapporto “autorità” e “libertà” nel vigente sistema<br />

processuale penale v. A. A.Dalia-M. Ferraioli, Manuale di diritto<br />

processuale penale, Padova, 2010, 8 ss.<br />

Diritto penale e processo 2/2013 129


Editoriale<br />

Processo penale<br />

tentativo, non sempre riuscito, di conseguire livelli<br />

di efficienza appaganti in ragione delle esigenze avvertite<br />

dalla collettività.<br />

Tutto ciò confligge con il basso livello di credibilità<br />

che, già da tempo, la nostra collettività attribuisce<br />

alla giustizia penale e ai suoi moduli operativi; percezione<br />

destinata a non migliorare ove solo si rifletta<br />

sui segnali provenienti dalle ultime vicende di rilievo<br />

nazionale, determinanti una composizione<br />

della controversia mediante il ricorso al conflitto tra<br />

poteri dello Stato.<br />

Alla ricerca dell’efficienza<br />

Sul piano dell’innalzamento del livello di efficienza<br />

del sistema il dibattito, come per le riforme, non si è<br />

mai concluso.<br />

L’obiettivo di assicurare la piena ed efficace funzionalità<br />

del sistema giudiziario soprattutto per quanto<br />

concerne l’esercizio della funzione giurisdizionale in<br />

tempi «ragionevoli» senza scalfire l’attuazione delle<br />

garanzie processuali fondamentali è oramai esigenza<br />

primaria, in particolar modo in Italia, come ampiamente<br />

accertato e documentato anche dai risultati<br />

conseguiti in sede di controllo giurisdizionale sovranazionale.<br />

Non è sufficiente limitarsi a denunciare la macchinosità<br />

dell’organizzazione giudiziaria e la carenza di<br />

modelli operativi in grado di assicurare efficienti risposte<br />

di giustizia; tanto meno sembrano aver ricevuto<br />

apprezzamento quelle indagini, di carattere anche<br />

socio-economico, volte a rilevare l’aspetto della<br />

produttività del sistema, in ragione dei provvedimenti<br />

giurisdizionali adottati. Piuttosto sarebbe stato<br />

opportuno che tutte le componenti - quella politica,<br />

quella forense e quella scientifica - avessero riunito<br />

gli sforzi, sin dal passato, per cercare di trovare<br />

soluzioni agli interrogativi nascenti sull’incidenza<br />

negativa esistente tra ruolo della giurisdizione ed efficienza<br />

dell’apparato.<br />

Ragionevolezza dei tempi non significa rapidità nello<br />

svolgimento del processo a tutti i costi, né, tanto<br />

meno, rispetto di termini legalmente prestabiliti. Il<br />

principio si traduce nella ricerca di un punto di<br />

equilibrio tra l’esigenza di contenere, il più possibile,<br />

la durata del dibattimento e quella di non pregiudicare<br />

l’ordinario articolarsi del rito e, con esso, la<br />

completezza dell’accertamento. In funzione dell’adozione<br />

del giudizio, tutto ciò si compendia nel<br />

conseguimento del risultato entro termini che tengano<br />

conto della reale situazione processuale, rapportata<br />

alla singola vicenda, attraverso evidenziatori<br />

di circostanze che possono comunque incidere<br />

sullo svolgimento temporale del processo. Ragione-<br />

130<br />

volezza della durata non è dunque sinonimo di rapidità<br />

assoluta, non potendosi mai giustificare, comunque,<br />

che il conseguimento della celerità comporti<br />

come costo la sfiducia del cittadino nella giustizia.<br />

Altra prospettiva è quella che inquadra l’efficienza<br />

processuale non tanto come valore garantistico che<br />

si aggiunge agli altri principi che connotano il contenuto<br />

del “giusto processo”, ma come fattore che si<br />

contrappone a questi ultimi, tutte quelle volte in cui<br />

il loro esercizio consenta alle parti di strumentalizzare<br />

il ricorso ad istituti giuridici per manovre dilatorie<br />

(2). L’efficienza, in altre parole, connoterebbe un<br />

processo “prima” rapido e “poi” giusto, in cui la “giustizia”<br />

in tanto ha un senso in quanto non ostacoli la<br />

“rapidità”. Il rischio di una tale impostazione - che<br />

finisce, in ultima analisi, per creare una «tenzone»<br />

tra garanzie individuali ed efficienza del processo (3)<br />

- è che in nome dell’efficienza si degradino le garanzie<br />

a strumenti impeditivi dell’“accertamento della<br />

verità” (4) e si giustifichino sacrifici alle esigenze del<br />

giusto processo, quali imparzialità, oralità e contraddittorio,<br />

«dimenticando che in nessun modo si può<br />

essere efficienti violando i principi fondamentali»<br />

(5).<br />

La vera efficienza processuale - è stato sottolineato -<br />

è tale solo se «ingloba anche l’efficienza nel riconoscimento<br />

e nello sviluppo delle garanzie processuali».<br />

L’efficienza processuale non è, insomma, «quella<br />

di un processo purchessia in funzione di una maggiore<br />

repressione: è efficienza di un processo che deve sì<br />

consentire di raggiungere dei risultati credibili anche<br />

nel senso della tempestività e dell’efficacia delle<br />

sanzioni, ma deve consentire di raggiungerli in modo<br />

“giusto” anche sul piano delle modalità di percorso»;<br />

il riferimento è, perciò, all’efficienza di «un<br />

processo che non giri su se stesso; di un processo che<br />

miri - per quanto è possibile - ad assolvere gli inno-<br />

Note:<br />

(2) Deve pure osservarsi come per alcuni (M.E. Catalano, L’abuso<br />

del processo, Milano, 2004, 243 s.) il divieto di abuso del processo<br />

si collochi su un piano diverso rispetto al principio di efficienza<br />

processuale: «le istanze di razionalità nella disciplina e<br />

nell’impiego degli istituti processuali vengono in rilievo quale valore<br />

costituzionalmente protetto in giustapposizione al bene dell’efficienza<br />

processuale e alle garanzie individuali».<br />

(3) L’espressione è presa da M. Chiavario, Garanzie individuali ed<br />

efficienza del processo, in Il giusto processo. Atti del convegno<br />

presso l’Università di Salerno, 11-13 ottobre 1996, Milano, 1998,<br />

54.<br />

(4) Tale rischio è ben messo in evidenza da G. DI Chiara, L’incompatibilità<br />

endoprocessuale del giudice, Torino, 2000, 80.<br />

(5) Così G. Conso, Conclusioni, in Il giusto processo. Atti del convegno<br />

presso l’Università di Salerno, 11-13 ottobre 1996, Milano,<br />

1998, 261.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


centi e a condannare i colpevoli; ma è anche quella<br />

di un processo intrinsecamente corretto e leale».<br />

Quindi, «l’approfondimento del valore dell’efficienza<br />

processuale port[a] anzitutto a far capire che, sotto<br />

certi profili, rafforzamento dell’efficienza e rafforzamento<br />

delle garanzie, soprattutto di quelle più sostanziali,<br />

sono la stessa cosa» (6).<br />

L’efficienza è, dunque, essa stessa una garanzia, un<br />

valore essenziale senza il quale tutte le altre garanzie<br />

si rivelerebbero inidonee a realizzare un giusto processo.<br />

Dalle riflessioni formulate, una volta preso atto dello<br />

stato di crisi in cui versa l’istituzione giudiziaria,<br />

deve concludersi che la prospettiva di studio fino ad<br />

ora condotta nella comunità scientifica è risultata<br />

condizionata dalla situazione contingente e dalla<br />

conseguente, pressante esigenza di porvi rimedio, al<br />

fine di frenare il dilagante senso di sfiducia incidente<br />

sulla credibilità dell’esercizio della funzione giurisdizionale.<br />

All’interno di questo scenario poco ottimistico<br />

potrebbe apparire persino naturale che il tema<br />

dell’efficienza sia ricondotto, in prima battuta, al<br />

recupero della garanzia - mai poco proclamata - della<br />

ragionevolezza dei tempi processuali; così come<br />

potrebbe risultare altrettanto normale che si richiami<br />

l’attenzione sull’efficienza ogni qualvolta si attuino<br />

strategie volte a forzare il limite di ragionevolezza<br />

di istituti giuridici previsti nel sistema per assicurare<br />

innegabili istanze di garanzia.<br />

Bisogna, pertanto, prendere le distanze da chiavi di<br />

lettura che riducano l’efficienza processuale alla sola<br />

esigenza di recupero della “durata ragionevole” - il<br />

cui agognato perseguimento non può, comunque,<br />

essere posto in discussione - o, addirittura, occorre<br />

ribaltare quelle altre conclusioni che compromettono<br />

la stessa configurazione dell’efficienza come vera<br />

e propria garanzia da assicurare, al pari delle altre i<br />

cui abusi ci si limita a denunciare.<br />

Gli adattamenti imposti dalle fonti<br />

sovranazionali<br />

Una serie di riforme indifferibili è ricollegabile alla<br />

costante produzione normativa sovranazionale,<br />

sempre più attenta a definire “norme minime comuni”<br />

affinché risulti assicurato uno standard di garanzie<br />

non rinunciabile a favore dei protagonisti del<br />

procedimento penale in ragione degli interessi in<br />

gioco (7).<br />

Rispetto al complesso quadro normativo costituito<br />

dalle numerose decisioni-quadro, prima, e dalle più<br />

recenti direttive, poi, si avverte in tutta la sua reale<br />

dimensione la difficoltà dell’intervento da realizzare.<br />

Al di là delle inevitabili riflessioni sulle ricadute<br />

Editoriale<br />

Processo penale<br />

determinanti una parziale cessione di sovranità nazionale<br />

(8), appare a tutti chiaro come i necessari<br />

“adattamenti” del nostro ordinamento siano proporzionati<br />

alla mole e ai contenuti delle riforme richieste<br />

in sede sovranazionale e ai termini entro i quali<br />

provvedere al loro perfezionamento (9).<br />

Proprio l’esperienza passata - che evidenzia, tra l’altro,<br />

i cronici ritardi con i quali il nostro legislatore<br />

procede ai necessari adempimenti - fa presagire tempi<br />

lunghi per il futuro, sia a causa di quanto accumulato<br />

a seguito degli inadempimenti pregressi, sia a<br />

causa dei corposi interventi di riforma imposti dalle<br />

più recenti iniziative sovranazionali.<br />

È ben noto a tutti come - al di là dei casi in cui sia<br />

già esistente un modulo procedimentale completo,<br />

tanto per l’adattamento effettuato, quanto per la<br />

conseguente prassi applicativa insorta - risultino<br />

molteplici gli interventi ancora da realizzare, atteso<br />

che solo nell’ultimo periodo sono state pubblicate<br />

plurime direttive volte ad assicurare il rispetto di<br />

norme comuni nei singoli ordinamenti giuridici.<br />

Basta riflettere sulle tematiche oggetto di intervento<br />

per cogliere la rilevante portata degli adattamenti<br />

da portare a termine: una puntuale attuazione del<br />

diritto all’assistenza linguistica a favore di coloro<br />

che sono direttamente coinvolti dalla vicenda processuale<br />

nella qualità di indagato, imputato o con-<br />

Diritto penale e processo 2/2013 131<br />

Note:<br />

(6) In questi termini cfr. M. Chiavario, Garanzie individuali ed efficienza<br />

del processo, cit., loc. cit.<br />

(7) A tal fine il 30 novembre 2009 il Consiglio ha adottato una risoluzione<br />

relativa a una “tabella di marcia” per il rafforzamento<br />

dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali<br />

(G.U.U.E. C 295 del 4.12.2009, 1). Nella seduta del 10-11 dicembre<br />

2009 il Consiglio europeo ha adottato il nuovo programma<br />

pluriennale denominato “programma di Stoccolma - Un’Europa<br />

aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini” (pubblicato in<br />

G.U.U.E. n. C 115 del 4 maggio 2010), per il periodo 2010-2014,<br />

inserendo tale “tabella di marcia“ nello stesso programma.<br />

(8) A questo proposito cfr. le interessanti riflessioni di A. Gaito,<br />

Spazio penale europeo e cooperazione giudiziaria internazionale,<br />

in AA. VV., Procedura penale, Torino, 2012, 894, secondo il quale<br />

l’evoluzione della produzione normativa extranazionale e i rapporti<br />

con gli ordinamenti interni consentono di affermare che il<br />

complesso degli interventi in materia di cooperazione ha creato<br />

uno «spazio penale europeo» in ragione del quale «l’interesse alla<br />

collaborazione prevale oramai sull’interesse del singolo Stato».<br />

Cfr. pure F. Palazzo, Correnti superficiali e correnti profonde<br />

nel mare delle attualità penalistiche (a proposito della retroattività<br />

favorevole), in questa Rivista, 2012, 1176, che evidenzia come<br />

le correnti profonde di trasformazione, oggi, siano appannaggio<br />

degli organi giurisdizionali, in particolare di quelli sovranazionali.<br />

(9) Per un approfondimento sul complesso degli interventi adottati<br />

e da adottare nel nostro sistema processuale penale, sia<br />

consentito rinviare ad AA. VV., “Spazio europeo di giustizia” e<br />

procedimento penale italiano. Adattamenti normativi e approdi<br />

giurisprudenziali, a cura di L. Kalb, Torino, 2012.


Editoriale<br />

Processo penale<br />

dannato (direttiva 2010/64); l’introduzione di meccanismi<br />

idonei ad assicurare il pieno riconoscimento<br />

del diritto all’informazione (direttiva 2012/13);<br />

l’estensione di tali diritti alla vittima, con particolare<br />

attenzione a coloro che risultano minorenni (direttiva<br />

2012/29).<br />

La direttiva 2012/13 stabilisce norme relative al diritto<br />

all’informazione - a favore delle persone indagate<br />

o imputate e di quelle destinatarie di un mandato<br />

di arresto europeo - in merito ai diritti di cui<br />

godono nel procedimento penale e all’accusa elevata<br />

a loro carico. Il diritto all’informazione, operante<br />

fino all’adozione della decisione definitiva, ha dei<br />

contenuti minimi, riguardanti il diritto alla difesa<br />

tecnica, le condizioni per beneficiare del gratuito<br />

patrocinio, la conoscenza dell’accusa, il diritto di<br />

poter ricorrere all’ausilio di un interprete e di un traduttore,<br />

il ricorso al silenzio. Per le persone arrestate<br />

o detenute, inoltre, lo standard minimo di informazione<br />

si estende al diritto «di informare le autorità<br />

consolari e un’altra persona», all’accesso all’assistenza<br />

medica d’urgenza, alla conoscenza del «numero<br />

massimo di ore o giorni in cui l’indagato o<br />

l’imputato può essere privato della libertà prima di<br />

essere condotto dinanzi a un’autorità giudiziaria».<br />

La stessa direttiva proclama «il diritto di accesso alla<br />

documentazione relativa all’indagine» tanto nei<br />

confronti del destinatario della misura restrittiva<br />

della libertà personale, quanto di colui che è legittimato<br />

a difendersi poiché «il merito dell’accusa è sottoposto<br />

all’esame di un’autorità».<br />

Con la direttiva 2012/29 - volta a «garantire che le<br />

vittime di reato ricevano informazione, assistenza e<br />

protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti<br />

penali» - si mira a garantire, senza indebito<br />

ritardo, sin dal primo contatto con l’autorità giudiziaria,<br />

la conoscenza sul tipo di assistenza assicurata<br />

e, se del caso, informazioni di base sull’accesso all’assistenza<br />

sanitaria; sulle procedure per la presentazione<br />

di una denuncia e il ruolo attribuito alla vittima;<br />

sulle condizioni necessarie per ottenere protezione;<br />

su quelle occorrenti per avere accesso all’assistenza<br />

di un legale, al patrocinio a spese dello Stato e a<br />

qualsiasi altra forma di assistenza; su quelle indispensabili<br />

per conseguire un risarcimento e il rimborso<br />

delle spese sostenute nel procedimento; sul ricorso<br />

all’interpretazione e alla traduzione; le misure,<br />

le procedure o i meccanismi speciali a cui può ricorrere<br />

per tutelare i propri interessi nello Stato membro<br />

in cui ha luogo il primo contatto con l’autorità<br />

competente, se diverso da quello di residenza; le procedure<br />

disponibili per denunciare casi di mancato<br />

rispetto dei propri diritti da parte dell’autorità com-<br />

132<br />

petente; le informazioni relative alle possibilità di<br />

aver comunicazioni sul proprio caso e sui servizi di<br />

giustizia riparativa.<br />

Si tratta di interventi, nel loro complesso, determinanti<br />

un salto di qualità assai significativo, destinato<br />

a lasciare il segno all’interno del sistema processuale<br />

penale.<br />

La riforma più importante<br />

C’è un’altra riforma - sicuramente indifferibile anche<br />

se attesa già da tempo - che trova la sua giustificazione<br />

non tanto nelle scelte legislative effettuate,<br />

sovranazionali o no che siano, quanto nel perseguimento<br />

di valori radicati nella società contemporanea<br />

ed espressione del suo grado di civiltà, quali il rispetto<br />

della dignità umana e la tutela della persona,<br />

a prescindere dallo status personale.<br />

È da troppo tempo, oramai, che le statistiche diffuse<br />

dal dipartimento dell’amministrazione penitenziaria<br />

evidenziano, impietosamente, la drammatica situazione<br />

del sovraffollamento carcerario, così come<br />

emergente dall’enorme divario che intercorre tra il<br />

numero di detenuti prestabilito, fissato quale soglia<br />

massima indicativa della c.d. capienza regolare, e<br />

quello effettivo, riguardante le persone, a vario titolo,<br />

ristrette negli istituti penitenziari. È, infatti, dal<br />

2007 che tale ultimo dato è in progressiva crescita,<br />

senza che le iniziative adottate, a dire il vero poche,<br />

abbiano sortito risultati significativi (10).<br />

Premessa la non percorribilità, per differenti motivi,<br />

delle due risposte forse più ovvie per far fronte al fenomeno<br />

del sovraffollamento carcerario - vale a dire<br />

il ricorso ad altri atti di clemenza o la realizzazione<br />

di nuove strutture penitenziarie nell’ambito di un<br />

efficace piano carceri (11) - appare inevitabile che<br />

le iniziative utilizzabili si riducano ai meccanismi di<br />

sospensione dell’esecuzione della pena, al fine di<br />

evitare così un inutile transito nell’istituto penitenziario,<br />

e alla oculata concessione delle misure alternative<br />

alla detenzione. A questo proposito non si<br />

Note:<br />

(10) Si è passati dai 48.693 detenuti del 2007 ai 65.701 del 2012<br />

(con una capienza regolamentare fissata in 47.040 unità); rispetto<br />

al numero complessivo di detenuti, ben 25.777 risultano ancora<br />

rivestire lo status di imputato e 38.656 quello di condannato.<br />

L’unico segnale positivo, rispetto ad una situazione complessivamente<br />

drammatica, è rappresentato dalla diminuzione del<br />

numero di imputati in carcere, atteso che dai 29.809 del 2009 si<br />

è passati ai 25.777 dello scorso dicembre.<br />

(11) A dire il vero, nella relazione Lo stato della giustizia in Italia<br />

redatto dal relativo ministero per l’anno 2012 si specifica che<br />

l’obiettivo perseguito - quale risultato complessivo di interventi<br />

finanziati dal c.d. piano carceri ed interventi “ordinari” - è la consegna,<br />

entro il 31 dicembre 2014, di 11.700 nuovi posti.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


può evitare di contestare la mancata volontà politica<br />

di portare a termine la riforma diretta ad ampliarne<br />

l’operatività (12). Quanto all’iniziativa cautelare,<br />

i cui effetti rilevano in modo significativo sull’intero<br />

fenomeno, è doveroso richiamare gli operatori<br />

alla puntuale attuazione del principio del “minor sacrificio”,<br />

di modo che la custodia cautelare in carcere<br />

sia disposta “soltanto quando ogni altra misura risulti<br />

inadeguata” (art. 275, comma 3, c.p.p.).<br />

Le criticabili modalità di esecuzione della pena detentiva<br />

negli attuali istituti - alle quali va aggiunta<br />

pure la quasi totale impossibilità di esercitare un’attività<br />

lavorativa, sia all’interno che all’esterno del<br />

carcere - pongono insormontabili ostacoli al perseguimento<br />

della funzione della pena, così come intesa<br />

dalla Carta costituzionale e dalle Carte internazionali<br />

sui diritti fondamentali.<br />

Non costituisce pertanto una sorpresa, determinando<br />

piuttosto una profonda amarezza per le mancate<br />

risposte offerte dal nostro sistema, il giudizio formulato<br />

in sede di giurisdizione sovranazionale, ove si è<br />

pervenuti all’ennesima condanna del nostro Paese.<br />

Nonostante dal campanello d’allarme offerto con<br />

l’intervento giurisdizionale del 2009 (13) fossero desumibili<br />

i pericoli connessi all’ulteriore deriva alla<br />

quale il fenomeno poteva giungere, in realtà nulla di<br />

efficace è stato adottato per ostacolare l’escalation<br />

del sovraffollamento e le conseguenti, disumane<br />

modalità di esecuzione della pena.<br />

In altre parole, la recente sentenza della Corte europea<br />

dei diritti dell’uomo rappresenta un provvedimento<br />

annunciato dagli effetti dirompenti che pretendono<br />

risposte immediate (14). Con l’ultima condanna<br />

dell’Italia per le modalità esecutive della pena<br />

detentiva, a causa degli spazi inadeguati in cui è<br />

ristretto il detenuto in carcere, si è stabilito anche il<br />

risarcimento dei danni morali a favore dei detenuti<br />

ricorrenti (15).<br />

All’ulteriore conferma di una situazione carceraria<br />

insopportabile e alla concessione del risarcimento a<br />

favore dei condannati si è aggiunta, quale novità, la<br />

messa in mora del nostro Stato: entro un anno dovranno<br />

essere adottate misure idonee a garantire la<br />

soluzione di quanto causato dal sovraffollamento<br />

carcerario e la creazione di ricorsi interni anche per<br />

deflazionare il carico di procedimenti dinanzi alla<br />

Corte europea (16). In particolare, si sollecita la<br />

creazione di «un ricorso o una combinazione di ricorsi<br />

che abbiano effetti preventivi e compensativi e<br />

garantiscano realmente una riparazione effettiva<br />

delle violazioni della Convenzione». Ciò comporterà<br />

pure, «in attesa dell’adozione da parte delle autorità<br />

interne delle misure necessarie sul piano nazio-<br />

Editoriale<br />

Processo penale<br />

nale», il rinvio di un anno della trattazione di procedimenti<br />

contro l’Italia aventi lo stesso contenuto.<br />

Proprio perché, come accertato dalla stessa Corte, la<br />

vicenda presa in considerazione non riguarda «episodi<br />

isolati, ma trae origine da un problema sistemico<br />

risultante da un malfunzionamento cronico proprio<br />

del sistema penitenziario italiano, che ha interessato<br />

e può interessare ancora in futuro numerose<br />

persone», è facile prevedere che l’inutile decorso del<br />

tempo, senza l’adozione degli indifferibili interventi<br />

legislativi, comporterà ulteriori e plurime condanne<br />

ai relativi risarcimenti a favore dei detenuti ricorrenti.<br />

Stante l’inviolabilità del diritto tutelato dall’articolo<br />

3 della Convenzione, «lo Stato è tenuto ad<br />

organizzare il suo sistema penitenziario in modo tale<br />

che la dignità dei detenuti sia rispettata».<br />

Se è vero che la presa di posizione della Corte comporta<br />

gli stessi effetti prodotti, a fini deflativi, dalla l.<br />

n. 89/2001, in materia di verifica della ragionevole<br />

durata del procedimento, quanto al necessario esaurimento<br />

dei ricorsi interni prima del coinvolgimento<br />

della giurisdizione sovranazionale, è altresì necessario<br />

prendere atto di una prima risposta della cassazione<br />

sul punto. La decisione con la quale si attribuisce<br />

alla giurisdizione civile la competenza a conoscere<br />

le domande di risarcimento dei detenuti per<br />

le condizioni di vita in carcere costituisce un primo<br />

tentativo di dare soluzione alla richiesta della Corte<br />

europea, evitando future condanne e, in quanto idoneo<br />

rimedio interno, introducendo un meccanismo<br />

Diritto penale e processo 2/2013 133<br />

Note:<br />

(12) Si allude al d.d.l. n. 5019-bis, presentato dal ministro della<br />

giustizia e approvato solo dalla Camera dei deputati lo scorso 9<br />

ottobre, in materia di sospensione del procedimento con messa<br />

alla prova e di pene detentive non carcerarie.<br />

(13) Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. II, 16 luglio<br />

2009, Sulejmanovic c. Italia (ricorso n° 22635/03), ove si è ritenuto<br />

che la mancanza di spazio personale patita dal ricorrente fino<br />

all’aprile 2003 integrasse, di per sé, un trattamento inumano<br />

o degradante risolvendosi in una violazione dell’articolo 3 della<br />

Convenzione.<br />

(14) Sul punto, v. P. Corso, Condanna giusta ma rimedi incerti per<br />

il sovraffollamento delle carceri, in Quotidiano giuridico,<br />

10.1.2013.<br />

(15) Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. II, 8 gennaio 2013,<br />

Torreggiani ed altri c. Italia (ricorso n° 43517/09), ove sono stati<br />

concessi fino a 23.500 euro di risarcimento a seguito della verificata<br />

inosservanza dell’art. 3 della Convenzione. Per un approfondimento<br />

della sentenza v., infra, Osservatorio Corte europea<br />

dei diritti dell’uomo, a cura di G. Garuti, in questo stesso fascicolo.<br />

In tema v. pure l’ultima condanna pronunciata dalla Corte europea<br />

dei diritti dell’uomo, Sez. II, 29 gennaio 2013, Cirillo c. Italia<br />

(ricorso n° 36276/10), per la non adeguata assistenza medica offerta<br />

al detenuto.<br />

(16) Cfr. le interessanti riflessioni di P. Corso, Carenze endemiche<br />

di posti carcere: più posti o meno carcere ?, in Quotidiano<br />

giuridico, 22.1.2013.


Editoriale<br />

Processo penale<br />

destinato a deflazionare il carico giudiziario dinanzi<br />

alla giurisdizione sovranazionale (17).<br />

La soluzione è apprezzabile, ma è del tutto inidonea<br />

ad operare sulla patologia del fenomeno. Occorre riversare<br />

tutte le risorse scientifiche per disegnare<br />

nuovi interventi di politica penale idonei a porre rimedio,<br />

una volta per tutte, alle cause del sovraffollamento.<br />

Il risultato non è più differibile e non può essere<br />

sollecitato solo dal pericolo, fondato, di future<br />

condanne, ma deve costituire l’obiettivo principale<br />

di una comunità capace di testimoniare, pretendendone<br />

l’attuazione, i valori insopprimibili del rispetto<br />

della dignità umana e della tutela della persona. Più<br />

che mai tornano alla memoria i moniti di chi sottolineava<br />

che “l’antisociale” può essere aiutato nel<br />

percorso di risocializzazione «soltanto in un clima di<br />

rispetto della sua persona e di disponibilità nei suoi<br />

confronti», precludendo modalità che si traducano,<br />

134<br />

piuttosto, «nell’esecuzione materiale di una pena<br />

coercitiva e mortificante» (18).<br />

Note:<br />

(17) Cfr. Cass., Sez. I, 15 gennaio 2013, n. 172, V., in<br />

www.penalecontemporaneo.it. Sul punto, v. F. Viganò, La Cassazione<br />

sul risarcimento da lesione dei diritti dei detenuti: un importante<br />

seguito alla sentenza Torreggiani c. Italia della Corte<br />

EDU, ivi, 18.1.2013, secondo il quale resta «da verificare se la<br />

via che sembra ora indicare la Cassazione consentirà di adeguare<br />

lo stato del diritto italiano all’obbligo ora impostoci della Corte<br />

europea, la quale insiste sulla dimensione di necessaria effettività<br />

della tutela giurisdizionale dei diritti convenzionali: che implica,<br />

certo, la tutela risarcitoria ex post, ma che esige altresì una tutela<br />

preventiva, intesa quale capacità del rimedio di far cessare<br />

eventuali violazioni in essere».<br />

(18) Cfr. C.M. Martini, Non è giustizia, Milano, 2003, 117. Meritano<br />

anche di essere ricordate le riflessioni critiche di chi auspicava<br />

«una gamma di provvedimenti giudiziari e legislativi tempestivi»,<br />

al fine di impedire che la situazione carceraria continuasse<br />

a provocare “torti” (F. Stella, La giustizia e le ingiustizie, Bologna<br />

2006, 148).<br />

Diritto penale e processo 2/2013


Novità normative<br />

Caso ILVA<br />

Legislazione<br />

Novità in sintesi<br />

Legge 24 dicembre 2012, n. 231<br />

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizoni urgenti<br />

a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse<br />

strategico nazionale»<br />

(G.U. 3 gennaio 2013, n. 2)<br />

Convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 3 dicembre 2012, n. 207, emanato dal Governo per porre rimedio al braccio<br />

di ferro insorto tra magistratura e i custodi dello stabilimento Ilva di Taranto (per una sintesi v. questa Rivista,<br />

2013, 13). Tra le modifiche apportate in sede di conversione, da segnalare l’introduzione dell’art. 1-bis, che, in tutte<br />

le aree interessate da stabilimenti di interesse strategico nazionale di cui agli artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, impone<br />

all’azienda sanitaria locale e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente competenti per territorio di redigere<br />

congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario anche<br />

sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale.<br />

Nuovo anche il comma 3 dell’art. 3, secondo cui, a decorrere dal 4 gennaio 2013 «per un periodo di trentasei<br />

mesi, la società ILVA S.p.a. di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell’impresa ed è in ogni caso autorizzata,<br />

nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell’attività produttiva nello stabilimento<br />

e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata<br />

in vigore del presente decreto, ferma restando l’applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo<br />

decreto». È doveroso segnalare che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto ha promosso<br />

giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti «del Governo della Repubblica nelle persone<br />

del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del<br />

Ministro dello Sviluppo Economico in relazione al Decreto», avuto riguardo all’emanazione del d.l. 3 dicembre 2012,<br />

n. 207. Secondo la Procura di Taranto, «non spetta, nel caso di specie, al Governo della Repubblica autorizzare la prosecuzione<br />

dell’attività produttiva per periodo di tempo predeterminato né che tale disposizione trova applicazione anche<br />

quando l’A.G. abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell’impresa titolare del provvedimento nella<br />

parte in cui è previsto che tali provvedimenti non impediscono, nel corso del predetto periodo, l’esercizio dell’attività<br />

d’impresa» (il testo del ricorso è integralmente consultabile sul sito www.penalecontemporaneo.it).<br />

Corte penale internazionale<br />

Legge 20 dicembre 2012, n. 237<br />

«Norme per l’adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale»<br />

(G.U. 8 gennaio 2013, n. 6)<br />

Elezioni<br />

Dopo la ratifica dello statuto della Corte penale internazionale, avvenuta con l. 12 luglio 1999, n. 232, recante «Ratifica<br />

ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale» (in questa Rivista, 1999, 1331, con<br />

commento di A. Saccucci) e l’entrata in vigore il 1° luglio 2002 dello Statuto medesimo (essendo decorso il termine,<br />

previsto dall’art. 126, di sessanta giorni dal deposito «del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione<br />

o di adesione presso il Segretariato generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite»), la legge in rassegna,<br />

in vigore dal 23 gennaio 2013, detta le norme necessarie per la concreta cooperazione dell’Italia con la Corte<br />

dell’Aja. La legge si compone di 24 articoli, suddivisi in 3 capi: “Disposizioni generali” (artt. 1-10); “Consegna”<br />

(artt. 11-14); “Esecuzione dei provvedimenti della Corte penale internazionale” (artt. 15-24). Pur senza entrare<br />

nel dettaglio della minuziosa disciplina, vanno in questa sede segnalate le modifiche all’ordinamento interno resesi<br />

necessarie per l’adeguamento alle disposizioni delle statuto. L’art. 10 prevede i “delitti contro la Corte penale<br />

internazionale”; la norma modifica una pluralità di norme del codice penale (artt. 322-bis, 368, 371-bis, 372, 374,<br />

374-bis, 377, 378 e 380) ovvero ne introduce di nuove (art. 343-bis), che hanno lo scopo di estendere la portata delle<br />

fattispecie incriminatrici di volta in volta interessate anche ai membri, ai funzionari e al personale della Corte.<br />

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235<br />

«Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo<br />

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della<br />

legge 6 novembre 2012, n. 190».<br />

(G.U. 4 gennaio 2013, n. 3)<br />

In attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 63, l. 6 novembre 2012, n. 190, il provvedimento in esame in-<br />

Diritto penale e processo 2/2013 <strong>135</strong>


Legislazione<br />

Novità in sintesi<br />

136<br />

troduce disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a<br />

sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. Il d.lgs., in vigore dal 5 gennaio 2013, si compone di 24 articoli,<br />

suddivisi in 5 capi: “Cause ostative all’assunzione e allo svolgimento delle cariche di deputato, senatore<br />

e di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia” (artt. 1-5); “Cause ostative all’assunzione e allo svolgimento<br />

di incarichi di Governo” (art. 6); “Incandidabilità alle cariche elettive regionali” (art. 7-9); “Incandidabilità<br />

alle cariche elettive negli enti locali” (art. 10-12); “Disposizioni comuni, transitorie e finali” (artt. 13-18).<br />

In vista della prossima tornata elettorale, va evidenziato che, ai sensi dell’art. 1, «non possono essere candidati e non<br />

possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore: a) coloro che hanno riportato condanne definitive<br />

a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e3quater,<br />

del codice di procedura penale; b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni<br />

di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale; c) coloro che<br />

hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati,<br />

per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell’articolo<br />

278 del codice di procedura penale». Le medesime situazioni ostano all’assunzione e allo svolgimento di incarichi<br />

di Governo. Ai sensi dell’art. 13, l’incandidabilità in esame «decorre dalla data del passaggio in giudicato della<br />

sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell’interdizione<br />

temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l’incandidabilità, anche in assenza<br />

della pena accessoria, non è inferiore a sei anni». Da segnalare, che, per espresso dettato normativo (art. 15,<br />

comma 1) l’incandidabilità opera anche nel caso di sentenza definitiva di “patteggiamento” ex art. 444 c.p.p. A<br />

norma dell’art. 15, comma 3, la sentenza di riabilitazione, ai sensi degli artt. 178 ss. c.p., «è l’unica causa di estinzione<br />

anticipata dell’incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo».<br />

Diritto penale e processo 2/2013


Protezione dei minori<br />

Un ulteriore intervento<br />

a tutela dei minori (I parte)<br />

Legge 1 ottobre 2012, n. 172<br />

…(Omissis)...<br />

Capo II<br />

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO<br />

DELL’ORDINAMENTO INTERNO<br />

Art. 4<br />

Modifiche al codice penale<br />

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) all’articolo 157, sesto comma, è aggiunto, in fine, il<br />

seguente periodo: “I termini di cui ai commi che precedono<br />

sono altresì raddoppiati per il reato di cui all’articolo<br />

572 e per i reati di cui alla sezione I del capo III del titolo<br />

XII del libro II e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater,<br />

609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza<br />

delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo<br />

comma dell’articolo 609-bis ovvero dal quarto comma<br />

dell’articolo 609-quater”;<br />

b) dopo l’articolo 414 è inserito il seguente:”Art.<br />

414-bis (Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia).<br />

- Salvo che il fatto costituisca più grave reato,<br />

chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di<br />

espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno<br />

di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli<br />

600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale<br />

pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600quinquies,<br />

609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito<br />

con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.Alla<br />

stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa<br />

l’apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.Non<br />

possono essere invocate, a propria scusa, ragioni<br />

o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di<br />

costume”;<br />

c) all’articolo 416 è aggiunto, in fine, il seguente comma:”Se<br />

l’associazione è diretta a commettere taluno dei<br />

delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater,<br />

600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è<br />

Legislazione<br />

Diritto penale<br />

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento<br />

e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento<br />

interno».<br />

(G.U. 8 ottobre 2012, n. 235)<br />

commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609quater,<br />

609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso<br />

in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies,<br />

si applica la reclusione da quattro a otto anni nei<br />

casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei<br />

anni nei casi previsti dal secondo comma”;<br />

d) l’articolo 572 è sostituito dal seguente:”Art. 572<br />

(Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque,<br />

fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta<br />

una persona della famiglia o comunque convivente,<br />

o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata<br />

per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza<br />

o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte,<br />

è punito con la reclusione da due a sei anni.La pena è<br />

aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore<br />

degli anni quattordici.Se dal fatto deriva una lesione<br />

personale grave, si applica la reclusione da quattro a<br />

nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione<br />

da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione<br />

da dodici a ventiquattro anni”;<br />

e) all’articolo 576:<br />

1) al primo comma, alinea, le parole: “la pena di morte”<br />

sono sostituite dalle seguenti: “la pena dell’ergastolo”;<br />

2) il numero 5) del primo comma è sostituito dal seguente:”5)<br />

in occasione della commissione di taluno dei<br />

delitti previsti dagli articoli 572, 600-bis, 600-ter, 609bis,<br />

609-quater e 609-octies”;<br />

3) nella rubrica, le parole: “Pena di morte” sono sostituite<br />

dalla seguente: “Ergastolo”;<br />

f) all’articolo 583-bis, dopo il terzo comma, è inserito<br />

il seguente:”La condanna ovvero l’applicazione della pena<br />

su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del<br />

codice di procedura penale per il reato di cui al presente<br />

articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore<br />

o dal tutore, rispettivamente:1) la decadenza dall’esercizio<br />

della potestà del genitore;2) l’interdizione perpetua<br />

da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela<br />

e all’amministrazione di sostegno”;<br />

g) l’articolo 600-bis è sostituito dal seguente:”Art.<br />

Diritto penale e processo 2/2013 137


Legislazione<br />

Diritto penale<br />

600-bis (Prostituzione minorile). - È punito con la reclusione<br />

da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a<br />

euro 150.000 chiunque:1) recluta o induce alla prostituzione<br />

una persona di età inferiore agli anni diciotto;2) favorisce,<br />

sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione<br />

di una persona di età inferiore agli anni diciotto,<br />

ovvero altrimenti ne trae profitto.Salvo che il fatto costituisca<br />

più grave reato, chiunque compie atti sessuali con<br />

un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto<br />

anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità,<br />

anche solo promessi, è punito con la reclusione da<br />

uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”;<br />

h) all’articolo 600-ter:<br />

1) il primo comma è sostituito dal seguente:”È punito<br />

con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da<br />

euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:1) utilizzando minori<br />

di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici<br />

ovvero produce materiale pornografico;2) recluta<br />

o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni<br />

o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli<br />

trae altrimenti profitto”;<br />

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:”Salvo che<br />

il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni<br />

o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti<br />

minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a<br />

tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.Ai fini<br />

di cui al presente articolo per pornografia minorile si<br />

intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di<br />

un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali<br />

esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione<br />

degli organi sessuali di un minore di anni diciotto<br />

per scopi sessuali”;<br />

i) l’articolo 600-sexies è abrogato;<br />

l) l’articolo 600-septies è sostituito dal seguente:”Art.<br />

600-septies (Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione<br />

della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo<br />

444 del codice di procedura penale, per i delitti<br />

previsti dalla presente sezione, nonché dagli articoli 609bis,<br />

quando il fatto è commesso in danno di un minore di<br />

anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di<br />

cui all’articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5bis),<br />

609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il<br />

fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto<br />

o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all’articolo<br />

609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e 609-undecies,<br />

è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa<br />

alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca<br />

dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il<br />

prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone<br />

la confisca di beni di valore equivalente a quelli<br />

che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del<br />

reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente<br />

o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo<br />

comma dell’articolo 322-ter”;<br />

m) dopo l’articolo 600-septies sono inseriti i seguenti:”Art.<br />

600-septies.1 (Circostanza attenuante). - La pena<br />

per i delitti di cui alla presente sezione è diminuita da un<br />

terzo fino alla metà nei confronti del concorrente che si<br />

adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a<br />

conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l’au-<br />

138<br />

torità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di<br />

prove decisive per l’individuazione o la cattura dei concorrenti.Art.<br />

600-septies.2 (Pene accessorie). - Alla condanna<br />

o all’applicazione della pena su richiesta delle parti<br />

a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale<br />

per i delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto<br />

di cui all’articolo 414-bis del presente codice conseguono:1)<br />

la perdita della potestà genitoriale, quando la<br />

qualità di genitore è prevista quale circostanza aggravante<br />

del reato;2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio<br />

attinente alla tutela, alla curatela o all’amministrazione<br />

di sostegno;3) la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione<br />

dalla successione della persona offesa;4) l’interdizione<br />

temporanea dai pubblici uffici; l’interdizione dai<br />

pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla<br />

condanna alla reclusione da tre a cinque anni, ferma restando,<br />

comunque, l’applicazione dell’articolo 29, primo<br />

comma, quanto all’interdizione perpetua.La condanna o<br />

l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma<br />

dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno<br />

dei delitti previsti dalla presente sezione e per il delitto di<br />

cui all’articolo 414-bis del presente codice, quando commessi<br />

in danno di minori, comporta in ogni caso l’interdizione<br />

perpetua da qualunque incarico nelle scuole di<br />

ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in<br />

istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate<br />

abitualmente da minori.In ogni caso è disposta la chiusura<br />

degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti<br />

previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza<br />

di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione<br />

per le emittenti radiotelevisive”;<br />

n) l’articolo 602-bis è abrogato;<br />

o) all’articolo 602-ter, dopo il secondo comma, sono<br />

aggiunti i seguenti:”Nei casi previsti dagli articoli 600bis,<br />

primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un<br />

terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia.Nei<br />

casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo<br />

comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies,<br />

la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è<br />

commesso approfittando della situazione di necessità del<br />

minore.Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo<br />

comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli<br />

600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai<br />

due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli<br />

anni sedici.Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo<br />

comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in<br />

danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli<br />

600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi<br />

se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore<br />

adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o<br />

da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto<br />

grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore<br />

è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione,<br />

vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o<br />

incaricati di pubblico servizio nell’esercizio delle loro<br />

funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore<br />

in stato di infermità o minorazione psichica, naturale<br />

o provocata.Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo<br />

comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e<br />

602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fat-<br />

Diritto penale e processo 2/2013


to è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche,<br />

narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli<br />

per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se<br />

è commesso nei confronti di tre o più persone.Le circostanze<br />

attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli<br />

98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui<br />

alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti<br />

o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena<br />

si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento<br />

conseguente alle predette aggravanti”;<br />

p) dopo l’articolo 602-ter, è inserito il seguente:”Art.<br />

602-quater (Ignoranza dell’età della persona offesa). -<br />

Quando i delitti previsti dalla presente sezione sono commessi<br />

in danno di un minore degli anni diciotto, il colpevole<br />

non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età<br />

della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile”;<br />

q) all’articolo 604, le parole: “e 609-quinquies” sono<br />

sostituite dalle seguenti: “, 609-quinquies, 609-octies e<br />

609-undecies”;<br />

r) all’articolo 609-quater:<br />

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:”Fuori<br />

dei casi previsti dall’articolo 609-bis, l’ascendente, il genitore,<br />

anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore,<br />

ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione,<br />

di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato,<br />

o che abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza,<br />

che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua posizione,<br />

compie atti sessuali con persona minore che ha<br />

compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre<br />

a sei anni”;<br />

2) al quarto comma, le parole: “fino a due terzi” sono<br />

sostituite dalle seguenti: “in misura non eccedente i due<br />

terzi”;<br />

s) l’articolo 609-quinquies è sostituito dal seguente:”Art.<br />

609-quinquies (Corruzione di minorenne). -<br />

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore<br />

di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito<br />

con la reclusione da uno a cinque anni.Salvo che il fatto<br />

costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo<br />

comma soggiace chiunque fa assistere una persona<br />

minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali,<br />

ovvero mostra alla medesima materiale pornografico,<br />

al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.La pena<br />

è aumentata fino alla metà quando il colpevole sia<br />

l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente,<br />

il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di<br />

cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia,<br />

il minore è affidato, o che abbia con quest’ultimo una<br />

relazione di stabile convivenza”;<br />

t) l’articolo 609-sexies è sostituito dal seguente:”Art.<br />

609-sexies (Ignoranza dell’età della persona offesa). -<br />

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter,<br />

609-quater, 609-octies e 609-undecies sono commessi in<br />

danno di un minore degli anni diciotto, e quando è commesso<br />

il delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole<br />

non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età<br />

della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile”;<br />

u) all’articolo 609-nonies:<br />

Legislazione<br />

Diritto penale<br />

1) il primo comma è sostituito dal seguente:”La condanna<br />

o l’applicazione della pena su richiesta delle parti<br />

ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale<br />

per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609ter,<br />

609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies<br />

comporta:1) la perdita della potestà del genitore,<br />

quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o<br />

circostanza aggravante del reato;2) l’interdizione perpetua<br />

da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela<br />

e all’amministrazione di sostegno;3) la perdita del diritto<br />

agli alimenti e l’esclusione dalla successione della persona<br />

offesa;4) l’interdizione temporanea dai pubblici uffici;<br />

l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque<br />

in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque<br />

anni, ferma restando, comunque, l’applicazione dell’articolo<br />

29, primo comma, quanto all’interdizione perpetua;5)<br />

la sospensione dall’esercizio di una professione o<br />

di un’arte”;<br />

2) al secondo comma, le parole: “e 609-octies” sono<br />

sostituite dalle seguenti: “, 609-octies e 609-undecies”;<br />

3) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:”La<br />

condanna per i delitti previsti dall’articolo 600-bis,<br />

secondo comma, dall’articolo 609-bis, nelle ipotesi aggravate<br />

di cui all’articolo 609-ter, dagli articoli 609-quater,<br />

609-quinquies e 609-octies, nelle ipotesi aggravate di cui<br />

al terzo comma del medesimo articolo, comporta, dopo<br />

l’esecuzione della pena e per una durata minima di un anno,<br />

l’applicazione delle seguenti misure di sicurezza personali:1)<br />

l’eventuale imposizione di restrizione dei movimenti<br />

e della libera circolazione, nonché il divieto di avvicinarsi<br />

a luoghi frequentati abitualmente da minori;2)<br />

il divieto di svolgere lavori che prevedano un contatto<br />

abituale con minori;3) l’obbligo di tenere informati gli<br />

organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali<br />

spostamenti.Chiunque viola le disposizioni previste dal<br />

terzo comma è soggetto alla pena della reclusione fino a<br />

tre anni”;<br />

v) all’articolo 609-decies:<br />

1) il primo comma è sostituito dal seguente:”Quando<br />

si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600,<br />

600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609ter,<br />

609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi<br />

in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall’articolo<br />

609-quater, il procuratore della Repubblica ne<br />

dà notizia al tribunale per i minorenni”;<br />

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:”Nei<br />

casi previsti dal primo comma, l’assistenza affettiva e psicologica<br />

della persona offesa minorenne è assicurata, in<br />

ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei<br />

genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne,<br />

nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni<br />

non governative di comprovata esperienza nel<br />

settore dell’assistenza e del supporto alle vittime dei reati<br />

di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei<br />

soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenne,<br />

e ammessi dall’autorità giudiziaria che procede”;<br />

z) nella sezione II del capo III del titolo XII del libro<br />

II, dopo l’articolo 609-decies è aggiunto il seguente:”Art.<br />

609-undecies (Adescamento di minorenni). - Chiunque,<br />

Diritto penale e processo 2/2013 139


Legislazione<br />

Diritto penale<br />

allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600,<br />

600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale<br />

pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600quinquies,<br />

609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies,<br />

adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto<br />

non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno<br />

140<br />

a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto<br />

a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe<br />

o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo<br />

della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione”.<br />

…(Omissis)...<br />

La riforma dei reati di prostituzione minorile e pedopornografia<br />

di Annamaria Peccioli<br />

Con la legge in commento, che ratifica la Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini<br />

contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Lanzarote, 25 ottobre 2007), sono state introdotte significative<br />

novità ai reati di pedopornografia caratterizzate da un’anticipazione della punibilità anche a condotte prodromiche<br />

rispetto alla realizzazione dei reati di cui agli art. 600 ss. c.p., al fine di predisporre una tutela rafforzata<br />

allo sviluppo psicofisico del minore sfruttato, che comportano dei problemi di compatibilità con il principio<br />

costituzionale di offensività.<br />

Premessa<br />

La legge in commento, che rappresenta uno dei<br />

molteplici interventi legislativi che negli ultimi anni,<br />

a partire dal 1998, hanno introdotto modifiche<br />

al sistema penale dei reati a tutela della personalità<br />

individuale, ha innovato sia sul piano processuale<br />

sia sul piano sostanziale la disciplina dei reati di pedopornografia<br />

(artt. 600-bis, 600-ter e 600 sexies,<br />

600 septies, 600 septies1 c.p.) e dei reati sessuali (artt.<br />

609-quater, 609-septies e 600-novies, 609 novies; 609<br />

unidecies c.p.).<br />

La riforma, come evidenziato dai lavori preparatori<br />

(1), trova la propria ratio giustificatrice nell’esigenza<br />

di armonizzare il precedente impianto normativo ai<br />

parametri fissati dalla Convenzione del Consiglio<br />

d’Europea per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento<br />

e gli abusi sessuali (Lanzarote, 25 ottobre<br />

2007) e dalla Direttiva dell’Unione europea<br />

2011/93/UE (2) contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale<br />

dei minori e la pornografia minorile. L’esigenza di<br />

dare attuazione a precedenti impegni assunti a livello<br />

internazionale ed europeo aveva già costituito la<br />

base di partenza dei precedenti interventi di riforma<br />

del 1998 e del 2006, con cui erano state predisposte<br />

le misure sanzionatorie a tutela dei minori in caso di<br />

sfruttamento sessuale (si trattava della Convenzione<br />

ONU sui diritti dell’infanzia del 1989 e della Dichiarazione<br />

finale della Conferenza mondiale di<br />

Stoccolma del 1996). In realtà la normativa italiana<br />

presentava un elevato livello di compatibilità con le<br />

disposizioni di diritto comunitario (in modo partico-<br />

lare con riguardo alle cornici edittali delle diverse<br />

fattispecie incriminatrici): al fine di predisporre una<br />

tutela rafforzata allo sviluppo psicofisico del minore<br />

sfruttato vengono introdotte nuove ipotesi incriminatrici<br />

(quali per esempio l’adescamento di minori<br />

all’art. 609 undecies c.p. e la punibilità del fruitore<br />

degli spettacoli pornografici al sesto comma dell’art.<br />

600 ter c.p.) caratterizzate da un’anticipazione della<br />

punibilità anche a condotte prodromiche alla realizzazione<br />

dei reati di cui agli art. 600 ss. c.p. (anticipazione<br />

che può comportare dei problemi di compatibilità<br />

con il principio costituzionale di offensività) e<br />

vengono eliminate alcune asimmetrie rispetto ai parametri<br />

europei (quale l’indicazione espressa degli<br />

elementi costitutivi della nozione di pornografia minorile<br />

all’ultimo comma dell’art. 600 ter c.p.).<br />

Le modifiche al delitto di prostituzione<br />

minorile (art. 600 bis c.p.)<br />

L’art. 4, primo comma, lett. h) della legge in esame<br />

Note:<br />

(1) La l. n. 172/2012 in commento ha avuto un iter legislativo<br />

particolarmente lungo e complesso: dalla presentazione, nel<br />

marzo 2009, dell’originario disegno di legge (C 2326) sono trascorsi,<br />

infatti, più di due anni ed è stato caratterizzato da diversi<br />

passaggi con ripetute modificazioni tra Camera e Senato.<br />

(2) Pubblicata in GUCE, l. <strong>135</strong>, 17 dicembre 2001, 1 ss. Per un<br />

commento si veda M. Trogli, Lotta contro l’abuso, lo sfruttamento<br />

sessuale dei minori e la pornografia minorile: alcune riflessioni<br />

sulla direttiva 2011/93/Ue del Consiglio del 13 dicembre<br />

2011, in Cass. pen., 2012, 1906 ss.; A. Verri, Contenuto ed<br />

effetti (attuali e futuri) della direttiva 2011/93/UE, in<br />

www.penalecontemporaneo.it.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


ha introdotto alcune variazioni alla fattispecie incriminatrice<br />

della prostituzione minorile dell’art. 600bis<br />

c.p.<br />

La prima modifica, anche se non rilevante, riguarda<br />

la cornice edittale dell’ipotesi del primo comma: invariata<br />

la pena della reclusione (da sei a dodici anni),<br />

in quanto appariva conforme agli standards internazionali<br />

ed europei, viene leggermente rimodulata<br />

la pena della multa (che oscilla da un minimo di<br />

quindicimila euro ad un massimo di centocinquantamila<br />

euro)<br />

Una seconda modifica riguarda l’inserimento, sempre<br />

nel primo comma, accanto alle tradizionali condotte<br />

di induzione, di favoreggiamento e di sfruttamento,<br />

delle ipotesi di reclutamento, da un lato, e<br />

dall’altro, della gestione, dell’organizzazione, di controllo<br />

e di trarre profitto.<br />

Non si tratta di una nuova incriminazione (3) in<br />

quanto, nella vigenza della previgente formulazione<br />

dell’art. 600-bis c.p., le condotte venivano ritenute<br />

per interpretazione prevalente della dottrina e della<br />

giurisprudenza quali forme di concretizzazione delle<br />

generiche ipotesi di favoreggiamento e di sfruttamento.<br />

L’introduzione di tali nuove condotte non risponde<br />

all’esigenza di dare attuazione alla Convenzione<br />

di Lanzarote e alla direttiva 2011/93/UE, che<br />

non prevedono tale articolazione delle forme di prostituzione<br />

minorile. Il legislatore, attraverso l’elencazione<br />

delle diverse forme di realizzazione (indicate<br />

rispettamene con la numerazione 1) e 2)) delle tradizionali<br />

ipotesi di favoreggiamento e di sfruttamento<br />

della prostituzione, ha utilizzato una tecnica normativa<br />

casistica al fine di rendere la norma maggiormente<br />

conforme al principio di determinatezza e di<br />

tassatività: per evitare il rischio di creare alcune lacune<br />

nell’incriminazione viene inserita altresì da ultimo<br />

una generica ed indefinita condotta di trarre<br />

profitto dalla prostituzione minorile.<br />

Va precisato in relazione al reclutamento (che non<br />

rappresenta comunque una novità normativa in<br />

quanto precedentemente disciplinato (4) dall’art. 3,<br />

primo comma, n. 1 della l. 20 febbraio 1958, n. 75)<br />

che l’elemento di distinzione rispetto alla condotta<br />

di induzione è rappresentato dall’assenza di una<br />

qualsiasi forma di persuasione ad esercitare l’attività<br />

di prostituzione (5).<br />

Con la suddivisione della prostituzione minorile in<br />

due autonome fattispecie, si è voluto comporre un<br />

contrasto interpretativo (6), sviluppatesi già sotto il<br />

vigore della legge Merlin, nel caso di realizzazione di<br />

condotte susseguenti di induzione e di sfruttamento<br />

a danno della stessa vittima minore. La nuova formulazione<br />

sembra essere indicativa della volontà le-<br />

Legislazione<br />

Diritto penale<br />

gislativa di prevedere una norma a più fattispecie:<br />

pertanto nel caso di realizzazione di una pluralità di<br />

condotte si configurerà un concorso di reati.<br />

(segue) La punibilità del cliente<br />

della prostituzione minorile: le modifiche<br />

al secondo comma dell’art. 600-bis c.p.<br />

Anche il secondo comma dell’art. 600-bis c.p., che<br />

prevede la punibilità del cliente della prostituzione<br />

minorile, è stato investito dall’intervento riformatore<br />

della l. n. 172/2012. In primis viene raddoppiata la<br />

pena detentiva (da uno a sei anni) per colui che<br />

compie atti sessuali con un minore di età compresa<br />

tra i quattordici e i diciotto anni. Ulteriore modifica<br />

è rappresentata dalla previsione della rilevanza penale<br />

del compimento di atti sessuali forniti in cambio<br />

anche della sola promessa del corrispettivo di denaro<br />

o di utilità, che, peraltro, non deve più necessariamente<br />

avere, diversamente dalla previgente disciplina,<br />

natura economica. L’eliminazione del carattere<br />

necessariamente economico dell’utilità e la sufficienza<br />

della mera promessa del corrispettivo, ampliando<br />

la portata applicativa del secondo comma<br />

dell’art. 600-bis c.p., portano ad affermare che siamo<br />

di fronte ad ipotesi di nuova incriminazione non applicabile<br />

in via retroattiva alle condotte realizzate<br />

sotto la vigenza della precedente formulazione ma i<br />

cui procedimenti penali sono ancora in corso.<br />

Dall’art. 600-bis c.p. vengono, altresì, eliminate la<br />

circostanza aggravante del compimento di atti sessuali<br />

a danno di minori che non abbiano ancora<br />

compiuto gli anni sedici e la circostanza attenuante,<br />

che era applicabile nel caso in cui il cliente fosse un<br />

minore degli anni diciotto.<br />

In relazione alla circostanza attenuante siamo in<br />

presenza di un’abolizione invece, in relazione alla<br />

circostanza aggravante, il legislatore ha inserito tale<br />

ipotesi nell’art. 602-ter c.p.<br />

Nel quinto comma dell’art. 602-ter c.p. viene assor-<br />

Diritto penale e processo 2/2013 141<br />

Note:<br />

(3) P. Pisa, Una nuova stagione di miniriforme, in questa Rivista,<br />

2012, 1422 ss.; E. Bricchetti-L. Pistorelli, Sesso a pagamento punito<br />

con sei anni e 6 mila euro, in Guida dir., 27 ottobre 2012, 43,<br />

92 ss.<br />

(4) Ex multis Cass., Sez. VI, 5 novembre 2008, n. 43872, T., in<br />

www.dejure.giuffre.it<br />

(5) P. Pisa, Una nuova stagione di miniriforme, in questa Rivista,<br />

2012, 1422 ss.; E. Bricchetti-L. Pistorelli, Sesso a pagamento punito<br />

con sei anni e 6 mila euro, in Guida dir., 27 ottobre 2012, 43,<br />

92 ss.<br />

(6) Per una disamina dei recenti orientamenti dottrinali e<br />

giurisprudenziali in materia si veda L. Bontempi, Commento all’art.<br />

600 bis c.p., in Codice penale commentato, a cura di E. Dolcini<br />

- G. Marinucci, Milano, 2011, 5726 ss.


Legislazione<br />

Diritto penale<br />

bita la circostanza aggravante che nella previgente<br />

disciplina era stata inserita nel secondo comma dell’art.<br />

600-bis c.p.: all’epoca del 1998 l’attribuzione<br />

della natura giuridica di circostanza aggravante all’ipotesi<br />

in cui il minore non avesse compiuto 16 anni<br />

avrebbe potuto comportare la neutralizzazione del<br />

rigore sanzionatorio in sede di bilanciamento con<br />

eventuali circostanze attenuanti, dal momento che<br />

le ipotesi contenute all’art. 600-bis, secondo e terzo<br />

comma non erano ricomprese tra quelle che potevano<br />

usufruire del particolare meccanismo di esclusione<br />

dal giudizio di bilanciamento. Tale rischio è stato<br />

neutralizzato (anche se parzialmente) attraverso<br />

l’estensione nell’ultimo comma dell’art. 602-ter c.p.<br />

del privilegio nel giudizio di bilanciamento a tutte le<br />

circostanze aggravanti dei delitti contro la personalità<br />

individuale.<br />

Con la riforma del trattamento sanzionatorio del secondo<br />

comma dell’art. 600-bis c.p. potrebbero porsi<br />

dei problemi di diritto intertemporale per l’individuazione<br />

della norma in concreto applicabile alle ipotesi<br />

di prostituzione minorile realizzate sotto la vigenza<br />

della precedente normativa ma i cui procedimenti penali<br />

sono ancora in corso. Per quanto riguarda l’ipotesi<br />

del compimento di atti sessuali con minori di età<br />

compresa tra i sedici e i diciotto anni, la norma in<br />

commento non può trovare applicazione retroattiva<br />

alla luce dell’aumento della cornice sanzionatoria; altrettanto<br />

per quanto riguarda l’ipotesi del compimento<br />

di atti sessuali con minori di età compresa tra i<br />

quattordici e di sedici anni dal momento che la nuova<br />

circostanza aggravante dell’art. 602-ter è caratterizzata<br />

da un inasprimento sanzionatorio e dall’esclusione<br />

dal giudizio di bilanciamento.<br />

Il legislatore avrebbe potuto introdurre una definizione<br />

degli elementi costitutivi della prostituzione<br />

non solo per meglio ottemperare a quanto imposto<br />

dall’art. 19, secondo comma della Convenzione di<br />

Lanzarote e dall’art. 2, lett. d) della direttiva<br />

92/20121/UE ma anche per porre fine al dibattito<br />

(7) che si era sviluppato, sotto la vigenza della precedente<br />

disciplina, in merito alla rilevanza del singolo<br />

atto di prostituzione e, conseguentemente, alla<br />

natura solo eventualmente abituale del delitto di<br />

prostituzione. Va sottolineato che le definizioni europee<br />

qualificando la prostituzione minorile come<br />

«l’attività di utilizzo di un minore per attività sessuali<br />

dove il denaro o altre forme di remunerazione<br />

o di corrispettivo sono date o promesse come pagamento,<br />

a prescindere dal fatto che tale pagamento...<br />

sia fatto al minore o a una terza persona», inducono<br />

a ritenere che abbia rilevanza penale anche il singolo<br />

atto di prostituzione (8).<br />

142<br />

Le modifiche al reato di pornografia<br />

minorile: l’utilizzo dei minori<br />

per la realizzazione e la produzione<br />

di esibizioni, spettacoli e materiale<br />

pornografico (art. 600-ter, primo comma,<br />

n. 1, c.p.)<br />

Il nucleo centrale della riforma attuata dalla l. n.<br />

172/2012 è rappresentato dalle modifiche introdotte<br />

alla fattispecie incriminatrice della pornografia<br />

minorile dell’art. 600-ter c.p. In primo luogo, sul<br />

modello già utilizzato in relazione all’art. 600-bis<br />

c.p., vengono inserite attraverso un’elencazione numerata<br />

due diverse ipotesi incriminatrici: la realizzazione<br />

di esibizioni o spettacoli pornografici o la produzione<br />

degli stessi utilizzando minori (art. 600-ter,<br />

primo comma, n. 1), c.p.) e il reclutamento, l’induzione<br />

di minori a partecipare ad esibizioni o spettacoli<br />

pornografici o il trarre profitto da essi (art. 600ter,<br />

primo comma, n. 2, c.p.).<br />

In relazione alla prima delle due condotte non vengono<br />

introdotte significative novità rispetto alla<br />

previgente formulazione dell’art. 600-ter c.p., dal<br />

momento che viene inserito solo il riferimento agli<br />

spettacoli di natura pornografica, senza però definirne<br />

i contenuti. L’introduzione di una norma definitoria<br />

avrebbe consentito una migliore distinzione rispetto<br />

alla tradizionale figura delle esibizioni, di cui,<br />

sotto la vigenza della precedente disciplina, era stata<br />

elaborata un’ampia nozione, secondo la quale era<br />

tale ogni rappresentazione di natura pornografica<br />

realizzata in pubblico a cui potevano assistere più<br />

persone (anche se in concreto era sufficiente la presenza<br />

di un singolo soggetto) (9). A meno di non<br />

Note:<br />

(7) La giurisprudenza (ex plurimis Cass., Sez. III, 11 gennaio<br />

2011, n. 4235, in www.dejure.giuffre.it; Cass., Sez. III, 15 aprile<br />

2010, n. 21335, L., in www.dejure.giuffre.it; Cass., Sez. III, 4 luglio<br />

2007, in Cass. pen., 2007, 2412 ss.; Cass., Sez. III, 25 giugno<br />

2006, n. 33615, M., in Cass. pen., 2003, 3170) e la dottrina<br />

prevalenti (per una recente ricostruzione degli orientamenti in<br />

materia si veda L. Bontempi, sub art. 600 bis c.p., in Codice penale<br />

commentato, III ed., a cura di E. Dolcini-G. Marinucci, Milano,<br />

III ed., 2011, 5729 ss.; affermano che è sufficiente un singolo<br />

atto di prostituzione prescindendo dalla natura necessariamente<br />

abituale del reato in esame.<br />

(8) V. Relazione della Corte di Cassazione Novità legislative,: L. 1<br />

ottobre 2012, n. 172 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione<br />

del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro<br />

l o sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre<br />

2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”,<br />

8 ss.; E. Bricchetti-L. Pistorelli, Sesso a pagamento punito<br />

con sei anni e 6 mila euro, cit.<br />

(9) A. Cadoppi, sub art. 600 ter, I e II comma, c.p., in AA. VV,<br />

Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro<br />

la pedofilia, a cura di A. Cadoppi, IV ed., Padova, 2006, 143 ss.<br />

(segue)<br />

Diritto penale e processo 2/2013


considerare pleonastico l’inserimento del riferimento<br />

agli spettacoli pornografici, in quanto analoghi<br />

per contenuto alle esibizioni, anche alla luce della<br />

definizione contenuta nella Convenzione di Lanzarote<br />

e nella direttiva europea (secondo le quali per<br />

spettacolo deve intendersi l’«esibizione dal vivo, diretta<br />

ad un pubblico, anche a mezzo di tecnologie<br />

dell’informazione o della comunicazione») è necessario<br />

affermare che le esibizioni pornografiche sono<br />

penalmente rilevanti anche se rivolte ad un singolo<br />

soggetto determinato (10).<br />

L’aver mantenuto nell’art. 600-ter, primo comma, n.<br />

1), c.p. il riferimento alla condotta di utilizzo dei minori<br />

pone all’attenzione dell’interprete il problema<br />

inerente la rilevanza penale della produzione di materiale<br />

pornografico ad uso personale (c.d. pornografia<br />

domestica o ad uso privato richiamando il testo della<br />

Convenzione). Tale interrogativo, come è noto, si<br />

era già posto sotto la vigenza della precedente formulazione<br />

dell’art. 600-ter, quando con la l. 38/2006<br />

venne rivista l’ipotesi del primo comma con l’eliminazione<br />

del riferimento all’ambigua nozione di sfruttamento<br />

e la rilevanza penale veniva incentrata sulla<br />

realizzazione di esibizioni pornografiche e sulla<br />

produzione di materiale pornografico.<br />

La modifica del primo comma dell’art. 600-ter c.p.<br />

assumeva un rilievo particolare in quanto la legge<br />

del 1998 aveva incentrato le fattispecie incriminatrici<br />

della pedopornografia sulla tutela del minore<br />

sfruttato per la realizzazione di esibizioni pornografiche<br />

o la produzione di materiale pornografico. Secondo<br />

un’interpretazione letterale (11), che alla luce<br />

della riforma del 2006 non avrebbe dovuto avere<br />

alcun margine di applicazione, lo sfruttamento implicava<br />

una finalità di lucro da parte del soggetto<br />

agente. Una differente impostazione interpretava<br />

più ampiamente la nozione di sfruttamento comprendendo<br />

sia una finalità economica sia quella di<br />

strumentalizzare i minori a fini egoistici o libidinosi.<br />

Sul punto, come è noto, era intervenuta la Cassazione<br />

a Sezioni Unite (12) chiarendo che la nozione di<br />

sfruttamento non doveva avere necessariamente<br />

una connotazione di tipo economico ma andava intesa<br />

come la «strumentalizzazione dei minori a fini<br />

egoistici in modo tale da mettere in pericolo il loro libero<br />

sviluppo personale». Si richiedeva, peraltro, la dimostrazione<br />

che la produzione del materiale pornografico<br />

potesse comportare anche il pericolo di una successiva<br />

diffusione verso l’esterno; in tale ottica si<br />

evidenziavano alcuni indici rivelatori di tale pericolosità,<br />

quali, a titolo esemplificativo, il collegamento<br />

con la “rete” dei pedofili, la presenza di una struttura<br />

organizzativa, la disponibilità materiale di stru-<br />

Legislazione<br />

Diritto penale<br />

menti tecnici. Riprendendo la pronuncia delle Sezioni<br />

Unite, sarebbe stato «il giudice ad accertare di<br />

volta in volta se ricorre il concreto pericolo di diffusione<br />

del materiale pornografico, facendo ricorso a elementi<br />

sintomatici della condotta, quali: l’esistenza di una<br />

struttura organizzativa anche rudimentale, atta a corrispondere<br />

alle esigenze del mercato dei pedofili; il concreto<br />

collegamento dell’agente con soggetti pedofili, potenziali<br />

destinatari del materiale pornografico; la disponibilità<br />

materiale di strumenti tecnici (di riproduzione e o di<br />

trasmissione, anche telematica) idonei a diffondere il<br />

materiale pornografico in cerchie più o meno vaste di destinatari;<br />

l’utilizzo, contemporaneo o differito nel tempo,<br />

di più minori per la produzione del materiale pornografico<br />

(in questo senso la pluralità di minori impiegati<br />

non è elemento costitutivo del reato, ma indice sintomatico<br />

della pericolosità concreta della condotta); i precedenti<br />

penali, la condotta antecedente e le qualità soggettive<br />

del reo, quando siano connotati dalla diffusione<br />

commerciale di pornografia minorile; altri indizi significativi<br />

che l’esperienza può suggerire». Tale interpretazione,<br />

apprezzabile per aver evidenziato come lo<br />

sfruttamento non dovesse presentare necessariamente<br />

una dimensione economica, in linea con<br />

quanto contenuto sia nel preambolo iniziale della<br />

legge di riforma del 1998 sia negli atti internazionali,<br />

è stata oggetto di puntuali critiche nella parte in<br />

cui ha ricostruito l’art. 600-ter c.p. in chiave di reato<br />

di pericolo concreto.<br />

La previsione di tale ulteriore pericolo di diffusione,<br />

Diritto penale e processo 2/2013 143<br />

Note:<br />

(continua nota 9)<br />

Per una disamina degli orientamenti in materia si veda S. Del Signore,<br />

Commento all’art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile, in<br />

Trattato di Diritto penale, diretto da A. Cadoppi-S. Canestrari-A.<br />

Manna-M. Papa, Trattato di diritto penale, Parte speciale,vol.<br />

VIII, I delitti contro l’onore e la libertà individuale, Torino, 2010,<br />

430; L. Pistorelli, sub art. 600 ter, in Codice penale commentato,<br />

III ed., a cura di E.Dolcini-G.Marinucci, Milano, III ed., 2011,<br />

5738 ss.<br />

(10) Per analoghe considerazioni si veda Relazione della Corte di<br />

Cassazione Novità legislative: L. 1 ottobre 2012, n. 172 recante “Ratifica<br />

ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la<br />

protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta<br />

a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento<br />

dell’ordinamento interno”, 9-10, in www.cortedicassazione.it.<br />

(11) Si veda P. Pittaro, Le norme di diritto penale sostanziale, in<br />

questa Rivista, 1998, 1226 ss.; A. Cadoppi, Commento all’art. 2,<br />

I comma della legge 269/1998, in AA.VV., Commentari delle norme<br />

contro la violenza sessuale, Padova, 558 ss. Per una recente<br />

disamina degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali si veda<br />

S. Delsignore, Pornografia minorile, in AA.VV., I reati contro la<br />

persona, diretto da A. Cadoppi-S. Canestrari-M. Papa, III, Reati<br />

contro la liberta sessuale e lo sviluppo psico-fisico dei minori, a<br />

cura di A. Cadoppi, Torino, 2006, 477 ss.<br />

(12) Cass., Sez. un., 31 maggio 2000, n. 13, B., in Cass.<br />

pen., 2000, 2983.


Legislazione<br />

Diritto penale<br />

come è stato evidenziato (13), non sembrava comunque<br />

coerente con la ratio delle norme incriminatrici<br />

della pedopornografia in quanto se la finalità<br />

era (ed è tuttora) quella di garantire l’armonico sviluppo<br />

del minore la lesione del bene protetto sembrerebbe<br />

essere integrata già con la realizzazione del<br />

materiale pornografico senza che il successivo pericolo<br />

di diffusione possa potenziare l’offensività delle<br />

condotte in esame. Interpretando la nozione di<br />

sfruttamento alla luce dei parametri indicati dalla<br />

giurisprudenza la c.d. pornografia domestica poteva<br />

assumere rilevanza penale solo nel caso in cui fosse<br />

in concreto dimostrato che il materiale potesse essere<br />

oggetto di una successiva diffusione a soggetti terzi.<br />

Con l’intervento riformatore del 2006 per la configurabilità<br />

del reato di pornografia minorile non<br />

sembrava essere più necessario discutere sul significato<br />

dello “sfruttamento” dei minori utilizzati né<br />

tantomeno avrebbero dovuto essere considerati rilevanti<br />

quei parametri indicati dalla giurisprudenza,<br />

anche successiva (14) all’intervento delle Sezioni<br />

unite, in base ai quali assumevano rilevanza penale<br />

quale forme di pornografia minorile solo quelle condotte<br />

dotate di concreta pericolosità di una successiva<br />

diffusione verso l’esterno del materiale pornografico<br />

prodotto. La diffusione e la distribuzione a soggetti<br />

diversi dai produttori del materiale pornografico<br />

rimaneva (e rimane), invece, caratteristica specifica<br />

delle altre condotte previste nei commi successivi<br />

(diffusione, cessione, divulgazione, distribuzione,<br />

pubblicizzazione) da parte di soggetti che non<br />

hanno partecipato alla realizzazione o alla produzione<br />

del materiale pornografico (in virtù della clausola<br />

di riserva con cui si aprono il terzo comma e il<br />

quarto comma). Nonostante l’eliminazione del riferimento<br />

allo sfruttamento del minore, la giurisprudenza<br />

(15) ha continuato a richiedere il pericolo di<br />

diffusione e a qualificare l’ipotesi del primo comma<br />

quale reato di pericolo concreto.<br />

Al fine di affermare che alla luce della riforma del<br />

2012 ha rilevanza penale anche la pornografia domestica<br />

possono essere addotte ulteriori argomentazioni<br />

rispetto a quelle appena evidenziate. In primo<br />

luogo la sua punibilità discende dalla ratio ispiratrice<br />

della legge in commento: al fine di predisporre una<br />

tutela rafforzata allo sviluppo psicofisico del minore<br />

sfruttato con la rilevanza penale anche della pornografia<br />

ad uso privato si ha un’anticipazione della punibilità<br />

anche a condotte che possono costituire il<br />

presupposto per una successiva diffusione verso<br />

l’esterno del materiale realizzato.<br />

In secondo luogo va sottolineato che la riformulazione<br />

delle fattispecie incriminatrici induce a rite-<br />

144<br />

nere che la finalità di profitto non è una componente<br />

necessaria per la realizzazione di tutte le condotte<br />

dell’art. 600-ter, primo comma c.p.: come è stato<br />

correttamente evidenziato (16) la componente economica<br />

caratterizza solo l’ultima condotta, ad ampio<br />

spettro applicativo, del trarre profitto dagli spettacoli<br />

(ipotesi separata dalle altre dall’avverbio disgiuntivo<br />

altrimenti).<br />

Anche la definizione introdotta nell’ultimo comma<br />

dell’art. 600-ter c.p. può essere utilizzata per sostenere<br />

la punibilità della pornografia domestica dal momento<br />

che tale nozione è incentrata sul pregiudizio<br />

che i materiali o gli spettacoli possono arrecare allo<br />

sviluppo psicofisico del minore, che compie o subisce<br />

atti sessuali o i cui organi sessuali sono rappresentati,<br />

al fine di appagare l’istinto sessuale altrui,<br />

senza richiedere che ne derivi alcun profitto materiale.<br />

Ulteriore argomento a sostegno può trarsi dalla considerazione<br />

che il legislatore italiano non ha esercitato,<br />

come si evince dalla lettura della relazione di<br />

accompagnamento del disegno di legge iniziale e dei<br />

lavori preparatori, la riserva prevista dall’art. 20, terzo<br />

comma della Convenzione di Lanzarote, in base<br />

alla quale le Parti potevano optare per non riconoscere<br />

la rilevanza penale alle condotte di produzione<br />

di immagini pedopornografiche realizzate con il<br />

consenso dei minori ed esclusivamente per il loro<br />

uso privato.<br />

(segue) Le ulteriori condotte<br />

dell’art. 600-ter c.p. La punibilità<br />

del fruitore del materiale pornografico<br />

Come anticipato, all’art. 600-ter, primo comma, n.<br />

2), c.p. viene prevista la rilevanza penale delle condotte<br />

di reclutamento, di induzione di minori a partecipare<br />

ad esibizioni o spettacoli pornografici o del<br />

trarre profitto da essi (art. 600-ter, primo comma,<br />

Note:<br />

(13) Si veda P. Pisa, Giurisprudenza commentata di diritto penale,<br />

IV ed., Padova, 2006, 699 ss.; A. Cadoppi, sub art. 600 ter, I e<br />

II comma, c.p., in AA. VV, Commentario delle norme contro la<br />

violenza sessuale e contro la pedofilia, a cura di A. Cadoppi, IV<br />

ed., Padova, 2006, 559 ss. Sia consentito un richiamo a A. Peccioli,<br />

Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia,<br />

in questa Rivista, 2006, 948 ss.<br />

(14) Ex plurimis Cass., Sez. III, 24 giugno 2003, M.P., in Riv. pen.,<br />

2004, 324 ss.<br />

(15) Cass., Sez. III, 21 novembre 2012, n. 47239, C.A., in<br />

www.dirittoegiustizia, Quotidiano giuridico on line del 10 dicembre<br />

2012; Cass., Sez. III, 11 ottobre 2011, n. 2681, in Foro it.,<br />

2012 II, 468; Cass., Sez. III, 5 giugno 2007, n. 27252, in Guida<br />

dir., 2007, 34, 55.<br />

(16) E. Bricchetti-L. Pistorelli, Carcere per chi assiste a spettacoli<br />

pornografici, in Guida dir., 2012, 43, 94 ss.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


n. 2), c.p.). In relazione al reclutamento, come precedentemente<br />

affermato in relazione all’art. 600-bis<br />

c.p., l’elemento di distinzione rispetto a quella di<br />

induzione è rappresentato dall’assenza di una qualsiasi<br />

forma di persuasione ad esercitare l’attività di<br />

prostituzione (17). La riformulazione delle fattispecie<br />

incriminatrici porta a ritenere che la finalità di<br />

profitto non è una componente necessaria per la<br />

realizzazione di tutte le condotte dell’art. 600-ter,<br />

primo comma c.p.: come è stato correttamente evidenziato<br />

(18) la componente economica caratterizza<br />

solo l’ultima condotta ad ampio spettro applicativo<br />

del trarre profitto dagli spettacoli (ipotesi separata<br />

dalle altre dall’avverbio disgiuntivo altrimenti).<br />

L’art. 600-ter amplia, rispetto alla previgente formulazione,<br />

il catalogo di condotte incriminate con la<br />

previsione del comportamento di chi “assiste” agli<br />

spettacoli o esibizioni pornografiche: la punibilità<br />

del fruitore, inserita per adeguarsi agli standards<br />

contenuti nella Convenzione di Lanzarote, uniforma<br />

la disciplina a quella dell’art. 600-bis c.p. che<br />

prevedeva fin dal 1998 la punibilità del cliente della<br />

prostituzione minorile. L’uniformità tra le due<br />

fattispecie è completa dal momento che nell’ipotesi<br />

di pornografia minorile viene prevista, all’art.<br />

602-ter, quinto comma c.p. una circostanza aggravante<br />

(aumento della pena da un terzo alla metà)<br />

nel caso in cui il minore coinvolto nell’esibizione o<br />

nello spettacolo pornografico non abbia ancora<br />

compiuto i sedici anni.<br />

Si tratta di un reato doloso che, in virtù della clausola<br />

iniziale di salvaguardia, ha una sfera di applicazione<br />

residuale rispetto all’integrazione di un più<br />

grave reato: se il soggetto non si limiterà ad assistere<br />

passivamente alle esibizioni o agli spettacoli pornografici,<br />

in cui sono coinvolti minori, ma terrà una<br />

condotta di partecipazione attiva, potranno essere<br />

integrati gli estremi della prostituzione minorile<br />

(art. 600-bis, secondo comma c.p.) o di alcuni reati<br />

sessuali (art. 609-bis c.p., art. 609 quater c.p e art.<br />

609 quinquies c.p.).<br />

(segue) L’introduzione della definizione<br />

di pornografia minorile<br />

La legge in esame, colmando una lacuna evidenziata<br />

sia dalla dottrina sia dalla giurisprudenza, ha introdotto<br />

all’ultimo comma dell’art. 600-ter c.p. la definizione<br />

di materiale pornografico: è pornografica la<br />

rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore<br />

degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali<br />

esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione<br />

degli organi sessuali di un minore degli anni<br />

diciotto per scopi sessuali.<br />

Legislazione<br />

Diritto penale<br />

Con tale previsione il legislatore ha dato attuazione<br />

non solo all’art. 20, secondo comma della Convenzione<br />

di Lanzarote ma anche a quanto disposto inizialmente<br />

dalla Decisione quadro 2004/68/GAI e<br />

successivamente dalla Direttiva 2011/92/UE. All’epoca<br />

dell’introduzione delle norme in tema di pedopornografia<br />

ad opera della legge 269/1998 e delle<br />

riforme degli anni successivi (2006, 2009 e 2010), si<br />

era lamentata la mancata determinatezza delle fattispecie<br />

in oggetto per il non inserimento di una definizione<br />

espressa (19) della nozione di pornografia.<br />

Disposizione che avrebbe consentito di distinguere<br />

l’ambito di applicazione delle fattispecie contenute<br />

negli artt. 600-ter c.p. rispetto alle ipotesi incriminatrici<br />

delle condotte di osceno, ex artt. 539 c.p., rendendole<br />

maggiormente conformi al principio di determinatezza<br />

in conformità agli standards contenuti<br />

negli atti di diritto comunitario. Nel silenzio della<br />

legge la dottrina (20) aveva elaborato diverse nozio-<br />

Diritto penale e processo 2/2013 145<br />

Note:<br />

(17) P. Pisa, Una nuova stagione di miniriforme, in questa Rivista,<br />

2012, 1422 ss.; E. Bricchetti-L. Pistorelli, Carcere per chi assiste<br />

a spettacoli pornografici, in Guida dir., 2012, 43, 95.<br />

(18) Relazione della Corte di Cassazione Novità legislative: L. 1<br />

ottobre 2012, n. 172 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione<br />

del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro<br />

l o sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre<br />

2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”,<br />

8 ss.; E. Bricchetti-L. Pistorelli, Carcere per chi assiste a<br />

spettacoli pornografici, in Guida dir., 2012, 43, 95 ss.<br />

(19) Critiche alla mancanza della determinatezza della fattispecie<br />

sono state mosse fin dall’epoca della su introduzione nel codice<br />

penale ad opera della legge 3 agosto 1998, n. 269: si veda in particolare<br />

in A. Cadoppi, Commento all’art. 600 ter, I e II comma, in<br />

AA.VV., Commentario delle norme contro la violenza sessuale e<br />

contro la pedofilia, a cura di Cadoppi, Padova, 2006, 129 ss.; G.<br />

Marra, Pornografia minorile: contenuti e limiti di una definizione,in<br />

Cass. pen., 2005, 3873 ss.;L. Gizzi, Il delitto di pornografia<br />

minorile (art. 600 ter, I e II comma, c.p. e art. 600 quater, c.p.), in<br />

Aa.Vv., I reati sessuali. I reati di sfruttamento e di riduzione in<br />

schiavitù per fini sessuali, a cura di F. Coppi, Torino, 2007, 399 ss.;<br />

M. Hefler, Davvero indeterminato il concetto di pornografia, specie<br />

minorile?, in questa Rivista, 2004, 622 ss.; A. Manna, Profli<br />

problematici della nuova legge in tema di pedofilia, in Ind. pen.,<br />

1999, 48 ss.; A. Roiati, Quali immagini configurano “materiale<br />

pornografico”, in Cass. pen., 2011, 1412 ss.; G. Ariolli, Commento<br />

all’art. 600 ter c.p., in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza<br />

e di dottrina, a cura di G.Lattanzi - E. Lupo, vol. XI, t. II, Milano,<br />

2012, 909 ss.; A. Scarcella, Tassatività e determinatezza della<br />

nozione di pornografia: la Cassazione apre al diritto comunitario,<br />

in questa Rivista, 2010, 973 ss.; F. Serraino, Principio di offensività<br />

e favoreggiamento della prostituzione, in Foro it., 2005,<br />

454 ss.; A. Peccioli, Lotta contro lo sfruttamento sessuale di minori<br />

e la pedopornografia, in questa Rivista, 2006, 948 ss.<br />

(20) Per un excursus sulle diverse definizioni di materiale pornografico<br />

elaborate dalla dottrina si veda recentemente S. Del Signore,<br />

Commento all’art. 600 ter c.p. - Pornografia minorile, in<br />

Trattato di Diritto penale, diretto da A. Cadoppi-S. Canestrari-A.<br />

Manna-M. Papa, Trattato di diritto penale, Parte speciale,vol.<br />

VIII, I delitti contro l’onore e la libertà individuale, Torino, 2010,<br />

430 ss.


Legislazione<br />

Diritto penale<br />

ni di materiale pornografico: ad un’interpretazione<br />

meramente soggettivistica, in base alla quale il materiale<br />

prodotto poteva essere qualificato come pornografico<br />

in relazione alla soglia di tollerabilità dei singoli<br />

soggetti (interpretazione che poteva condurre a<br />

ingiustificate disparità di trattamento), si contrapponevano<br />

soluzioni interpretative che fondavano la<br />

nozione di pornografia su parametri oggettivi. Secondo<br />

una prima interpretazione (21) perché possa<br />

parlarsi di pornografia è necessario il compimento di<br />

atti sessuali da parte del minore o sul minore, affinché<br />

possa verificarsi in concreto un effettivo pregiudizio<br />

al bene giuridico tutelato, rappresentato, riprendendo<br />

i passi della nota pronuncia Bove della<br />

Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dal corretto ed<br />

armonico sviluppo psicofisico del minore. Diversamente<br />

si è obiettato che possono essere ricomprese<br />

nella definizione di materiale pornografico anche la<br />

riproduzione, la rappresentazione o l’esibizione di organi<br />

genitali consistenti in manifestazioni dell’istinto<br />

sessuale. La giurisprudenza (22), pur in assenza di<br />

una definizione della nozione di pornografia, aveva<br />

elaborato una nozione, in piena conformità a quella<br />

della decisione quadro 2004/68/GAI e della direttiva<br />

2011/92/UE, in base alla quale era pornografico «il<br />

materiale che ritragga o rappresenti un minore implicato<br />

o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita,<br />

tra cui va ricompresa anche la mera esibizione<br />

lasciva dei genitali e della regione pubica».<br />

Del resto in questa prospettiva avrebbe potuto fornire<br />

validi parametri per guidare il legislatore nella riforma<br />

dei reati di pedopornografia il progetto di riforma<br />

del codice penale predisposto dalla Commissione<br />

Pagliaro, che sembrava anticipare alcune disposizioni<br />

contenute nella decisione quadro europea<br />

e nella direttiva: anch’esso conteneva una definizione<br />

di pornografia nell’art. 74, secondo la quale doveva<br />

considerato pornografico ogni oggetto o spettacolo<br />

(considerato nella sua totalità o anche solo in<br />

parte) consistente «in manifestazioni o in sollecitazioni<br />

dell’istinto sessuale espresso con la riproduzione,<br />

con la rappresentazione o con l’esibizione di organi<br />

genitali» (23).<br />

La riforma del 2006 si è limitata ad inserire solo la<br />

discutibile definizione di materiale virtuale: l’art.<br />

600-quater, n. 1), c.p. contiene una delimitazione<br />

della rilevanza penale del materiale pornografico<br />

virtuale in base alla quale può essere tale solo quello<br />

prodotti on tecniche di elaborazione grafica e idonee<br />

a rendere verosimile una situazione inesistente.<br />

Rientreranno nella sfera di applicazione della nuova<br />

norma incriminatrice quelle particolare forme di<br />

Morphing, attraverso le quali, per esempio, ad un<br />

146<br />

corpo adulto che sta compiendo atti sessuali viene<br />

sovrapposto il volto di un minore od ancora quei disegni<br />

realizzati attraverso l’utilizzo di meccanismi informatici<br />

tali per cui il confine tra la realtà e l’apparenza<br />

non sembra evidente (si pensi, a titolo esemplificativo,<br />

alla realizzazione di immagini particolarmente<br />

elaborate nei video giochi o in film di animazione).<br />

Nel 2012 il legislatore dà un riconoscimento normativo<br />

espresso all’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale<br />

prevalenti, affermando che può definirsi<br />

pornografico non solo il materiale che rappresenti<br />

con qualsiasi mezzo (l’ultimo comma non introduce<br />

alcuna limitazione di sorta alle modalità di realizzazione<br />

del materiale pornografico) che un minore degli<br />

anni diciotto coinvolto in attività sessuali ma anche<br />

la mera rappresentazione degli organi sessuali.<br />

Entrambe le tipologie di materiale possono essere<br />

qualificate pornografiche nel solo caso in cui si dimostri<br />

la loro finalità sessuale: le immagini devono<br />

concretizzarsi in manifestazioni o sollecitazioni dell’istinto<br />

sessuale dei produttori o dei fruitori.<br />

Il delitto di adescamento di minori<br />

(art. 609 undecies c.p.)<br />

Con la legge in esame al fine di predisporre una tutela<br />

rafforzata allo sviluppo psicofisico del minore<br />

sfruttato e di dare attuazione all’art. 23 della Convenzione<br />

di Lanzarote, viene introdotta all’art. 609undecies<br />

c.p. la fattispecie incriminatrice dell’adescamento<br />

di minori, in cui vi è «un’anticipazione<br />

della punibilità a condotte prodromiche rispetto alla<br />

realizzazione dei reati di prostituzione minorile, di<br />

pedopornografia e dei reati sessuali». La norma in-<br />

Note:<br />

(21) A. Cadoppi, Commento all’art. 600 ter, I e II comma, in<br />

AA.VV., Commentario delle norme contro la violenza sessule e<br />

contro la pedofilia, a cura di Cadoppi, Padova, 2006, 129 ss.<br />

(22) Cass., Sez. III, 8 giugno 2004,n. 2546, M., in Cass. pen.,<br />

2004, 3577 ss., con nota di F. Catullo, Sullo sfruttamento della<br />

prostituzione on line e di G. Marra, Pornografia minorile: contenuti<br />

e limiti di una definizione,in Cass. pen., 2005, 3873 ss.;<br />

Cass., Sez. III, 22 marzo 2010, n. 10981, K., in questa Rivista,<br />

2010, 973, con nota di A. Scarcella, Tassatività e determinatezza<br />

della nozione di pornografia: la Cassazione apre al diritto comunitario;<br />

contra Cass., Sez. III, 9 dicembre 2009, n. 8285, in<br />

www.dejure.giuffre.it.<br />

(23) All’art. 73 il Progetto Pagliaro (La riforma del codice penale.<br />

Schema di delega legislativa per l’emanazione di un nuovo codice<br />

penale, in Doc. giust., 1992, 305 ss.) strutturava le norme incriminatrici<br />

prendendo come modello la pornografia avente ad<br />

oggetto persone adulte e relegando a circostanza aggravante le<br />

condotte realizzati su soggetti minori. Le condotte erano previste<br />

in tre forme alternative quali la produzione, la detenzione e la<br />

diffusione la cui rilevanza penale non si fondava sullo sfruttamento<br />

dei minori ma su una finalità più prettamente economica.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


crimina gli atti volti a carpire la fiducia di un minore<br />

infrasedicenne mediante artifici, lusinghe o minacce<br />

(24), posti in essere mediante l’utilizzo di internet:<br />

atti compiuti allo scopo di commettere vari<br />

reati a danno del minore (art. 600, 600-bis, 600-ter,<br />

reati sessuali).<br />

La norma, diversamente dalla disposizione della<br />

Convenzione del Consiglio d’Europa, non richiede<br />

che lo scopo avuto di mira dall’adescatore si realizzi<br />

in concreto, dal momento che in tal caso si realizzerebbero<br />

nella forma consumata i reati oggetto delle<br />

mire dell’adescatore. La giurisprudenza (25), prima<br />

dell’introduzione della norma in commento, ha qualificato<br />

in termini di tentativo le condotte di adescamento<br />

finalizzate al compimento di reati di natura<br />

sessuale. Pertanto se gli atti devono essere idonei<br />

alla realizzazione dei reati in oggetto si dovrebbe<br />

configurare la punibilità a titolo di tentativo dei delitti<br />

a cui l’adescatore mira; per garantire una sfera di<br />

applicazione autonoma all’art. 609-undecies c.p.<br />

sembra necessario prescindere dall’accertamento del<br />

requisito dell’idoneità, con un conseguente eccessivo<br />

arretramento della soglia della tutela penale dando<br />

rilevanza al compimento di atti che difficilmente<br />

possono porre in pericolo (26) il bene giuridico dello<br />

libero sviluppo armonico della personali e della libertà<br />

sessuale del minore. Come già era stato evidenziato<br />

(27) in tema di pedopopornografia virtuale,<br />

dubbi di legittimità costituzionale per violazione<br />

del principio di offensività potranno essere sollevati<br />

in relazione a tale fattispecie in cui si intende prevenire<br />

la commissione di ulteriori reati mediante l’incriminazione<br />

di comportamenti che ne possono costituire<br />

la premessa senza che in concreto alcun minore<br />

venga effettivamente leso nella sua dignità o<br />

nella sua libertà sessuale.<br />

Le modifiche al catalogo<br />

delle circostanze aggravanti<br />

Con la legge in commento il legislatore ha proceduto<br />

alla ristrutturazione del catalogo delle circostanze<br />

aggravanti dei delitti di pedopornografia e di prostituzione<br />

minorile, abrogando l’art. 600-sexies c.p. ed<br />

inserendo le circostanze aggravati in alcuni nuovi<br />

commi dell’art. 602-ter c.p. Le circostanze aggravanti<br />

era in origine contenute nell’art. 600-sexies c.p. e<br />

nell’art. 602-ter c.p.: la dislocazione in due distinte<br />

disposizioni degli aumenti di pena erano dovuto al<br />

fatto che nel 2010 il legislatore, introducendo l’art.<br />

602-bis c.p., aveva unificato le circostanze aggravanti<br />

originariamente contenute negli artt. 600, 601,<br />

602 c.p. al fine di evitare inutili e sovrabbondanti<br />

duplicazioni di norme.<br />

Legislazione<br />

Diritto penale<br />

Il terzo comma dell’art. 602-ter c.p. prevede una circostanza<br />

aggravante ad effetto speciale (con un aumento<br />

della pena da un terzo alla metà) se il fatto<br />

previsto dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600ter<br />

c.p. è commesso con violenza o minaccia. Il previgente<br />

art. 600-sexies, terzo comma, c.p., prevedeva<br />

un’analoga ipotesi circostanziale avente, diversamente<br />

dall’attuale disposizione, la natura giuridica<br />

di circostanza ad effetto comune (aumento della pena<br />

solo fino ad un terzo).<br />

L’attuale quarto comma prevede che nei casi previsti<br />

dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600ter,<br />

primo comma, e 600-quinquies, c.p., la pena è aumentata<br />

da un terzo alla metà se il fatto è commesso<br />

approfittando della situazione di necessità del minore.<br />

La previsione dell’approfittamento della situazione<br />

di necessità non è una novità nell’ambito dei delitti<br />

contro la libertà individuale dal momento che<br />

rappresenta una delle modalità di realizzazione dello<br />

stato di soggezione continuativa nei reati di riduzione<br />

in schiavitù e tratta degli esseri umani. Analogamente<br />

agli artt. 600 e 601 c.p. anche l’art. 602-ter,<br />

quarto comma c.p. non contiene alcuna definizione<br />

degli elementi caratterizzanti lo stato di necessità.<br />

La giurisprudenza, escludendo l’integrazione degli<br />

estremi della causa di giustificazione di cui all’art. 54<br />

c.p., inizialmente alla luce dell’art. 1448 c.c., successivamente<br />

facendo riferimento alla nozione di stato<br />

di bisogno quale circostanza aggravante dell’usura<br />

(art. 644 c.p.) e alla definizione contenuta nella decisione<br />

quadro ed, attualmente, della direttiva europea,<br />

aveva interpretato lo stato di necessità quale situazione<br />

di difficoltà e particolare vulnerabilità da<br />

accertare in concreto.<br />

Il quinto comma dell’art. 602-ter c.p. riproduce con<br />

alcune significative variazioni il previgente primo<br />

comma dell’art. 600-sexies c.p., ove era prevista nei<br />

casi di 600-bis primo comma, di 600-ter, primo comma,<br />

di turismo sessuale e riduzione in schiavitù, tratta<br />

e acquisto ed alienazione di schiavi, una circostanza<br />

ad effetto speciale con aumento della pena da<br />

un terzo alla metà se il fatto fosse stato commesso a<br />

Diritto penale e processo 2/2013 147<br />

Note:<br />

(24) P. Pisa, Una nova stagione di miniriforme, in questa Rivista,<br />

2012, 1422 ss. Secondo l’A. la minaccia appare poco compatibile<br />

con la finalità di carpire la fiducia dei minori.<br />

(25) Ex plurimis Cass., Sez. III, 26 ottobre 2011, n. 45698, in<br />

www.dejure.giuffre.it.<br />

(26) Secondo P. Pisa, Una nuova stagione di miniriforme, in questa<br />

Rivista, 2012, 1422 ss., la minaccia appare poco compatibile<br />

con la finalità di carpire la fiducia dei minori.<br />

(27) A. Peccioli, Lotta contro lo sfruttamento sessuale di minori<br />

e la pedopornografia, in questa Rivista, 2006, 948 ss.


Legislazione<br />

Diritto penale<br />

danno dei minori degli anni quattordici. Nell’ottica<br />

di una tutela rafforzata del minore, che rappresenta<br />

il leit motiv della riforma del 2012 (confermata anche<br />

dall’ampliamento delle circostanze privilegiate<br />

nel giudizio di bilanciamento nell’ambito dei delitti<br />

contro la personalità individuale), oltre alla modifica<br />

del trattamento sanzionatorio (l’aumento della<br />

pena dalla metà a due terzi) ad oggi la circostanza risulta<br />

applicabile nei casi in cui il minore non abbia<br />

compiuto i sedici anni (con estensione dell’aumento<br />

della pena anche ai soggetti di età compresa tra i<br />

quattordici ed i sedici anni) con un innalzamento<br />

della soglia di età rilevante per l’integrazione della<br />

fattispecie aggravata. In relazione all’applicabilità<br />

della circostanza aggravante al delitto di pedopornografia,<br />

si segnala che l’aumento di pena non viene<br />

più riconosciuto solo in relazione all’ipotesi più grave<br />

di pornografia minorile contenuta nel primo<br />

comma ma per tutte le condotte incriminate (comprensive<br />

anche di quelle introdotte dalla legge in<br />

commento) del riconoscimento dell’aumento di pena<br />

solo in relazione all’ipotesi più grave di pornografia<br />

minorile contenuta nell’art. 600-ter c.p.<br />

Nel quinto comma viene assorbita la circostanza aggravante<br />

che nella previgente disciplina era stata inserita<br />

nel secondo comma dell’art. 600-bis, secondo<br />

comma, c.p.: all’epoca l’attribuzione della natura<br />

giuridica di circostanza aggravante all’ipotesi in cui<br />

il minore non abbia compiuto 16 anni avrebbe potuto<br />

comportare la neutralizzazione del rigore sanzionatorio<br />

(che caratterizzava la riforma del 2006)<br />

in sede di bilanciamento con eventuali circostanze<br />

attenuanti dal momento che le ipotesi contenute<br />

agli artt. 600-bis, commi 2 e 3 non erano ricomprese<br />

tra quelle possono usufruire del particolare meccanismo<br />

di esclusione dal giudizio di bilanciamento. Tale<br />

rischio è stato neutralizzato (anche se parzialmente)<br />

attraverso l’estensione nell’ultimo comma dell’art.<br />

602 ter c.p. del privilegio nel giudizio di bilanciamento<br />

a tutte le circostanze aggravanti dei delitti<br />

contro la personalità individuale.<br />

La circostanza aggravante del quinto comma in relazione<br />

alle ipotesi di cui agli artt. 600-601-602 c.p.<br />

può porre un problema di rapporto con l’ipotesi circostanziale<br />

contenuta nel suo primo comma, in cui è<br />

previsto l’aumento della pena da un terzo alla metà<br />

nel caso in cui la persona offesa sia un minore degli<br />

anni diciotto. Ad una prima lettura sembra esserci<br />

una sovrapposizione tra le due ipotesi circostanziali:<br />

una lettura coordinata e sistematica delle disposizioni<br />

induce a ritenere che l’aumento della pena sarà<br />

da un terzo alla metà se la vittima avrà un’età compresa<br />

tra 16 e 18 anni (art. 602-ter, primo comma,<br />

148<br />

c.p.) e dalla metà ai due terzi in caso di minore di età<br />

inferiore ad anni 16 (art. 602-ter, quinto comma,<br />

c.p.).<br />

Il sesto comma dell’art. 602-ter c.p. riproduce con<br />

l’analogo aumento della pena dalla metà a due terzi<br />

le previgenti circostanze aggravanti dell’art. 600-sexies,<br />

secondo comma c.p. relative alla particolare<br />

qualifica soggettiva dell’autore del reato e allo stato<br />

di inferiorità e menomazione psichica del minore.<br />

Il settimo comma dell’art. 602-ter c.p. introduce una<br />

prima circostanza aggravante ad effetto speciale<br />

(con un aumento della pena dalla metà a due terzi)<br />

se i reati di prostituzione minorile (art. 600-bis, primo<br />

comma, c.p.), di pornografia minorile (art. 600ter<br />

c.p.), di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), di<br />

tratta (art. 601 c.p.) e di acquisto ed alienazione di<br />

schiavi (art. 602 c.p.) siano commessi mediante la<br />

somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche,<br />

stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute<br />

fisica o psichica del minore. È stato correttamente<br />

osservato (28) che tale circostanza potrebbe interferire<br />

con quella, contenuta nel secondo comma<br />

dell’art. 602-ter c.p., dell’approfittamento dello stato<br />

di incapacità o menomazione psichica del minore<br />

nel caso in cui venga procurato attraverso la somministrazione<br />

di sostanze.<br />

Il settimo comma dell’art. 602-ter c.p. contiene una<br />

seconda circostanza aggravante rappresentata dalla<br />

commissione dei reati di prostituzione minorile (art.<br />

600-bis, primo comma, c.p.), di pornografia minorile<br />

(art. 600-ter c.p.), di riduzione in schiavitù, di<br />

tratta e di acquisto ed alienazione di schiavi a danno<br />

di tre o più persone. Tale ipotesi pone fine al dubbio,<br />

che era sorto con la riforma dei reati schiavitù della<br />

l. n. 228/2003, se nel caso in cui i delitti di riduzione<br />

in schiavitù, di tratta e di acquisto ed alienazione di<br />

schiavi fossero realizzati a danno di più persone, si<br />

configurasse una pluralità di reati.<br />

A seguito della riforma introdotta dalla l. n. 228 del<br />

2003, l’art. 601 c.p. non si limita più ad una definizione<br />

tautologica della tratta di persone ma individua<br />

gli elementi costitutivi sotto il profilo sia oggettivo<br />

sia soggettivo. Nella vigenza della precedente<br />

normativa assumendo rilevanza penale ex art. 601<br />

c.p. solo quegli episodi realizzati a danno di una pluralità<br />

di soggetti, nell’ipotesi di tratta avente ad og-<br />

Nota:<br />

(28) Relazione della Corte di Cassazione Novità legislative: L. 1<br />

ottobre 2012, n. 172 recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione<br />

del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro<br />

l o sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre<br />

2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”,<br />

14, in www.cortedicassazione.it.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


getto un’unica vittima si sosteneva non applicabilità,<br />

per violazione del principio di legalità, dell’art.<br />

601 c.p. (neanche nella forma tentata) a favore della<br />

figura sussidiaria dell’art. 602 c.p. Nell’attuale formulazione<br />

il reato ex art. 601 c.p. è configurabile anche<br />

nel caso in cui la tratta abbia ad oggetto un singolo<br />

soggetto e si deve ritenere requisito implicito<br />

per la sua realizzazione la necessità di una dimensione<br />

organizzativa, in considerazione della complessità<br />

dell’attività del traffico anche nell’ipotesi di unica<br />

vittima. Nel caso in cui la tratta abbia ad oggetto<br />

più persone (ipotesi di frequente verificazione pratica)<br />

si avrà una pluralità di reati ex art. 601 c.p. in<br />

quanto più azioni lesive di un bene giuridico altamente<br />

personale (quale nel caso di specie la dignità<br />

umana). Un’interpretazione opposta renderebbe,<br />

invece, indifferente sul piano delle sanzioni in concreto<br />

irrogabili la commissione del reato a danno di<br />

una o più persone. Per evitare l’applicazione di una<br />

pena particolarmente elevata si auspicava la previsione<br />

di un meccanismo (analogo a quello inserito<br />

nell’abrogato art. 534 c.p. e nell’art. 12, d.lgs. n. 286<br />

del 1989) in base al quale le pene del reato base verrebbero<br />

aumentate in proporzione al numero delle<br />

vittime della tratta. Con la circostanza aggravante<br />

prevista nel settimo comma dell’art. 602-ter c.p. si<br />

pone fine al dibattito interpretativo dal momento<br />

nel caso in cui i delitti di riduzione in schiavitù, di<br />

tratta e di acquisto ed alienazione di schiavi siano<br />

realizzati a danno di più persone si configurerà un<br />

unico reato aggravato.<br />

L’ottavo comma dell’art. 602 ter c.p., come in precedenza<br />

evidenziato, riproduce la clausola di blindatura<br />

a base totale del giudizio di bilanciamento in maniera<br />

parzialmente analoga a quella ab origine nell’ultimo<br />

comma dell’art. 600-sexies c.p.: viene, infatti,<br />

ampliato il catalogo delle circostanze privilegiate<br />

inserendo il riferimento a tutte le ipotesi circostanziate<br />

ricomprese nella sezione dedicata ai delitti<br />

contro la personalità individuale (per esempio la<br />

circostanza aggravante dell’ingente quantità ex art.<br />

600-ter, quinto comma, c.p. e ex art. 600-quater, secondo<br />

comma, c.p.).<br />

La riduzione delle circostanze<br />

attenuanti speciali<br />

A seguito dell’abrogazione dell’art. 600-sexies c.p. le<br />

circostanze attenuanti speciali applicabili ai delitti<br />

contro la personalità individuale sono state inserite<br />

nell’art. 600-septies.1. La riforma ha inciso in maniera<br />

significativa in quanto se da un lato viene estesa<br />

l’applicazione della diminuzione di pena a tutti i delitti<br />

contenuti nella sezione, dall’altro viene ridi-<br />

Legislazione<br />

Diritto penale<br />

mensionato il contenuto della disposizione premiale.<br />

In primo luogo sorprendentemente viene eliminata<br />

la circostanza attenuante (che prevedeva una<br />

diminuzione della pena da un terzo alla metà) per<br />

chi si fosse adoperato per far recuperare al minore la<br />

propria autonomia e libertà: tale intervento ha creato<br />

un’asimmetria con le circostanze premiali previste<br />

per il sequestro di minori all’art. 605, quinto<br />

comma, c.p. e per il sequestro a scopo di estorsione<br />

all’art. 630 c.p.<br />

La formulazione delle circostanze era comunque differente,<br />

in quanto nell’art. 600 sexies c.p. era prevista<br />

la diminuzione della pena nel caso in cui il minore<br />

avesse riacquistato la propria libertà ed autonomia<br />

venendo meno lo stato di soggezione continuativa<br />

nei confronti dello sfruttatore, che non comporta<br />

necessariamente, come è noto, la limitazione<br />

della libertà individuale come nel sequestro di persona.<br />

In secondo luogo viene riformulata (generando anche<br />

in quest’ipotesi una disarmonia con quanto disposto<br />

in tema di sequestro di persona) la circostanza<br />

attenuante di ravvedimento operoso prevista precedentemente<br />

al quinto comma dell’art. 600-sexies<br />

c.p.: la diminuzione di pena da un terzo alla metà<br />

viene prevista solo nel caso in cui si adoperi per evitare<br />

che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze<br />

ulteriori o aiuti concretamente l’autorità giudiziaria<br />

o di polizia nella raccolta di prove decisive per<br />

l’individuazione e la cattura dei concorrenti. Viene<br />

esclusa la possibilità di riconoscere la diminuzione<br />

di pena nel caso di raccolta di prove decisive per la<br />

ricostruzione dei fatti per la sottrazione di risorse rilevanti<br />

alla consumazione dei delitti.<br />

Razionalizzazione delle pene accessorie<br />

applicabili ai delitti contro la personalità<br />

individuale<br />

Con la legge in commento si è proceduto, altresì, a<br />

razionalizzare il catalogo delle pene accessorie dei<br />

reati contro la personalità individuale, la cui precedente<br />

elencazione era suddivisa tra l’art. 600-septies,<br />

secondo comma, c.p. e l’art. 602-bis c.p., diversificandone<br />

la disciplina rispetto a quella delle pene accessorie<br />

applicabili ai delitti sessuali (art. 609-novies<br />

c.p.).<br />

Le pene accessorie per i delitti in esame erano state<br />

inserite nel secondo comma dell’art. 600-septies c.p.<br />

con la riforma del 2006, che preveda l’applicazione<br />

in ogni caso dell’interdizione perpetua da qualsiasi<br />

incarico nelle scuole, di ogni ordine e grado, e da<br />

ogni ufficio o servizio in istituzioni pubbliche o private<br />

frequentare prevalentemente da minori. Con il<br />

Diritto penale e processo 2/2013 149


Legislazione<br />

Diritto penale<br />

c.d. Pacchetto sicurezza (l. n. 94/2009) e l’introduzione<br />

dell’art. 602-bis c.p. si era arricchito il catalogo<br />

per alcuni solo dei delitti contro la personalità individuale<br />

(riduzione in schiavitù, tratta, acquisto ed<br />

alienazione di schiavi, ex artt. 600, 601, 602 c.p.),<br />

per le mutilazioni genitali femminili (art. 583 bis<br />

c.p.) e alcuni reati sessuali (art. 609-bis; 609-quater,<br />

609-quinquies e 609-octies c.p.) con la previsione<br />

della decadenza dall’esercizio della potestà genitoriale<br />

e della interdizione perpetua da qualsiasi ufficio<br />

attinenti all’amministrazione di sostegno, alla tutela<br />

e alla cura.<br />

Abrogato l’art. 602-bis c.p., le pene accessorie applicabili<br />

specificatamente in caso di condanna (anche<br />

nell’ipotesi di applicazione della pena su richiesta<br />

delle parti ex art. 444 c.p.p.) per tutti i delitti contro<br />

la personalità individuale sono ad oggi previste nel<br />

nuovo art. 600-septies n. 2), che prevede oltre alla<br />

decadenza dall’esercizio della potestà genitoriale e<br />

della interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinenti<br />

all’amministrazione di sostegno, alla tutela e<br />

alla cura (già contenute nel previgente art. 602-bis<br />

c.p.) alcune nuove ipotesi (analoghe a quelle previste<br />

dall’art. 609-novies c.p. per i reati sessuali) ai n.<br />

3) e n. 4) del primo comma: la perdita del diritto degli<br />

alimenti; l’esclusione dalla successione della persona<br />

offesa; l’interdizione temporanea dai pubblici<br />

uffici (la cui durata è determinata ai sensi dell’art.<br />

29, secondo comma, c.p.: cinque anni nel caso di<br />

condanna compresa tra tre e cinque anni di reclusione<br />

e perpetua se superiore ad anni cinque).<br />

L’ultimo comma dell’art. 600-septies.1 c.p. qualifica<br />

espressamente quale pena accessoria la previsione<br />

della obbligatoria chiusura degli esercizi la cui attività<br />

è finalizzata alla realizzazione dei delitti contro<br />

la personalità individuale, della revoca della licenza<br />

di esercizio, della concessione o dell’autorizzazione<br />

per le emittenti radiotelevisione: ipotesi che è rimasta<br />

invariata nei contenuti rispetto alla previgente<br />

disciplina ma che è stata traslata dalla parte finale<br />

del primo comma all’ultimo comma dell’art. 600septies.l<br />

c.p.<br />

Cenni alla riforma della disciplina<br />

della confisca nei reati di pedopornografia<br />

Dopo l’inserimento nell’art. 600-septies.1 del catalogo<br />

delle pene accessorie, ad oggi l’art. 600-septies c.p.<br />

contiene unicamente la disciplina della confisca,<br />

che ha subito alcune modifiche pur conservando<br />

l’impianto originario.<br />

In primo luogo la confisca deve essere disposta obbligatoriamente<br />

solo in relazione al profitto, al prodotto<br />

e la prezzo del reato derivanti dai delitti con-<br />

150<br />

tro la personalità individuale e non in tutti i casi<br />

previsti dall’art. 240 c.p., come previsto nella previgente<br />

versione della norma. Le cose che servirono o<br />

furono destinate a commettere il reato (come, per<br />

esempio, le strumentazioni informatiche utilizzate<br />

perla produzione o la diffusione del materiale pedopornografico),<br />

non operando più la disciplina derogatoria,<br />

posso essere passibili della sola confisca facoltativa<br />

disciplinata dall’art. 240, primo comma,<br />

c.p.<br />

In secondo luogo viene previsto che la confisca per<br />

equivalente può riguardare anche i beni di cui il<br />

condannato ha la disponibilità solo indirettamente<br />

o per interposta persona e che, anche se non espressamente<br />

ma con un anomalo richiamo all’art. 322<br />

ter c.p., il giudice, con la sentenza di condanna, debba<br />

determinare le somme di denaro o i beni che costituiscono<br />

il prezzo, il prodotto e il profitto o il valore<br />

corrispondente per la confisca per equivalente.<br />

In terzo luogo vengono estese la confisca obbligatoria,in<br />

deroga alla disciplina dell’art. 240 c.p., e la<br />

confisca per equivalente, ai reati sessuali commessi a<br />

danno di minori.<br />

L’art. 600-septies c.p. non esaurisce la disciplina delle<br />

diverse tipologie di confisca applicabili ai delitti contro<br />

la personalità individuale, dal momento che l’art.<br />

8 della legge in esame ha ampliato l’elenco dei reati<br />

per cui è possibile disporre la confisca allargata ex art.<br />

12-sexies d.l. n. 306/1992, conv. in l. n. 356/1992, introducendo<br />

il riferimento alla fattispecie di prostituzione<br />

minorile (art. 600-bis, primo comma) di pornografia<br />

minorile (art. 600-ter c.p.), anche se, discutibilmente,<br />

limitata alle condotte del primo comma e<br />

di turismo sessuale (art. 600-quinqiues c.p.).<br />

Diritto penale e processo 2/2013


La nuova fattispecie di maltrattamenti<br />

La “Convenzione di Lanzarote” mira a edificare presidi<br />

nazionali, transnazionali ed internazionali a salvaguardia<br />

del minore rispetto a condotte criminose<br />

incidenti, in specie, sulla delicatissima sfera della<br />

sessualità. È solo per una sorta di assonanza simbolica<br />

ed empirica, dunque, che la l. n. 172/2012, di ratifica<br />

ed esecuzione di quella Convenzione, interviene<br />

su un reato come quello di cui all’art. 572 c.p.<br />

Quella di maltrattamenti è tradizionalmente classificata<br />

tra le fattispecie a danno di “soggetti deboli”,<br />

categoria che i bambini rappresentano in modo paradigmatico,<br />

tanto da essere tra le vittime elettive<br />

del comportamento criminoso (insieme alle donne<br />

nel rapporto con l’uomo), e non di rado di un maltrattamento<br />

che attinge gli aspetti più intimi e delicati<br />

della loro personalità. Nella sua tipicità astratta,<br />

nondimeno, la figura criminosa inserita tra i reati<br />

contro la “famiglia” è decisamente più generica e a<br />

tratti eterogenea rispetto ad altre direttamente poste<br />

a tutela della sessualità minorile, quanto a soggetti<br />

passivi (insistendo sulla relazione tra agente e vittima,<br />

non sull’età), condotta tipica e orientamento<br />

teleologico (la condotta è indefinita, se non nella<br />

sua natura abituale e nella sua componente vessatoria,<br />

ai danni di una non predeterminata sfera della<br />

personalità, mentre difettano profili di sfruttamento<br />

economico e corporale, come quelli, abominevoli,<br />

che invece caratterizzano condotte di abuso della<br />

sessualità infantile). La circostanza che le modifiche<br />

all’art. 572 c.p. avvengano proprio in occasione dell’esecuzione<br />

della Convenzione non è, però, affatto<br />

espressiva di un intento di far più strettamente corrispondere<br />

la dimensioni tipica e quella empirica di<br />

Legislazione<br />

Diritto penale<br />

Nuove norme a salvaguardia del minore, della sua libertà<br />

(integrità) sessuale e del minore nella “famiglia”<br />

di Antonio Vallini<br />

In occasione della ratifica della “Convenzione di Lanzarote per la protezione dei bambini contro abuso e<br />

sfruttamento sessuale”, il legislatore riformula sin dalla rubrica la fattispecie di maltrattamenti, perfezionandone<br />

l’orientamento teleologico ma rendendola più distante, in realtà, da un progetto di salvaguardia specifica<br />

del minore. Significative altre innovazioni in materia di: delitti a tutela della integrità sessuale del minore,<br />

a partire dalla codificazione di una ulteriore fattispecie di “corruzione di minorenne”, peraltro mal coordinata<br />

con quella già vigente; delitti contro la vita, con l’introduzione di una nuova, problematica figura di omicidio<br />

aggravato; delitti contro l’ordine pubblico, alcuni dei quali (pubblica istigazione e associazione per delinquere)<br />

sono valorizzati in funzione di una tutela “anticipata” della sessualità minorile. La controversa disciplina<br />

dell’error aetatis viene riformulata in modo sistematicamente e costituzionalmente coerente, traendo<br />

spunto dagli ultimi interventi della Corte costituzionale. Non di poco conto, infine, gli interventi sulle pene,<br />

principali e accessorie, sulle misure di sicurezza, sui termini di prescrizione, sul regime di estensione della<br />

legge italiana al fatto commesso all’estero.<br />

cui s’è detto. La sostanza delle modifiche apportate,<br />

infatti, è orientata in direzione inversa, e in specie<br />

ad incrementare la centralità della relazione interindividuale<br />

tra soggetto attivo e passivo nell’economia<br />

della fattispecie, e a espungere, per altro verso, ogni<br />

elemento costitutivo che precisamente si riferisca<br />

alla minore età. L’operazione, contraddittoria rispetto<br />

alla sede legislativa, ma in sé, come presto vedremo,<br />

non priva di plausibilità, è attuata da un lato<br />

abrogando l’ipotesi criminosa del maltrattamento di<br />

minore degli anni quattordici non appartenente alla<br />

famiglia del soggetto attivo, né a questi correlato da<br />

un qualche rapporto qualificato (il “maltrattamento<br />

verso fanciulli”, sinora considerato dalla rubrica distintamente<br />

da quello “in famiglia”); dall’altro lato<br />

specificando e, con ciò, valorizzando ulteriormente<br />

il rapporto “familiare” rilevante, esteso anche alla<br />

mera “convivenza” (ferme restando le altre relazioni<br />

di carattere non familiare, la cui elencazione rimane<br />

immutata).<br />

La figura del soggetto passivo minore di quattordici<br />

anni riaffiora, è vero, nei termini di un’aggravante<br />

nel secondo comma, ma la distinta “etichetta”<br />

comporta un profondo mutamento della struttura<br />

tipica. Siccome una fattispecie aggravata, per vincolo<br />

logico, è “speciale” rispetto alla relativa fattispecie<br />

base (1), l’ipotesi di cui al nuovo art. 572, secondo<br />

comma, c.p. riguarda di necessità soltanto i<br />

casi di minore inserito in una di quelle relazioni sociali<br />

che nel primo comma sono elevate a tipiche (e<br />

Nota:<br />

(1) Per tutti, volendo: A. Vallini, Circostanze del reato, in Le forme<br />

di manifestazione del reato, a cura di G. De Francesco, Torino,<br />

2011, 4.<br />

Diritto penale e processo 2/2013 151


Legislazione<br />

Diritto penale<br />

che si tratti di una figura circostanziata, non già autonoma,<br />

è reso evidente dalla mancata determinazione<br />

dell’aumento di pena, che rimanda per forza<br />

all’art. 64 c.p. (2)). Si assiste, in sostanza, ad una<br />

successione di fattispecie incriminatrici, solo con<br />

riferimento ai casi di maltrattamento ai danni di un<br />

minore appartenente alla famiglia del maltrattante,<br />

o sottoposto alla sua autorità, o a lui affidato per ragioni<br />

di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia,<br />

o per l’esercizio di una professione o di un’arte<br />

(e in questi casi l’aggravante non potrà operare<br />

retroattivamente); ad una abolitio criminis, invece,<br />

per quel che concerne l’ipotesi di maltrattamento<br />

di infraquattordicenne in difetto di quella relazione-presupposto<br />

(ferma restando la possibilità di una<br />

qualifica del fatto pregresso alla stregua di altre fattispecie).<br />

L’evocazione, poi, del rapporto di mera convivenza -<br />

su cui insiste anche la rubrica, oggi intitolata ai<br />

“maltrattamenti contro familiari e conviventi” -<br />

parrebbe mutuare e formalizzare in legge l’orientamento<br />

giurisprudenziale consolidato che intende<br />

per “famiglia”, ai fini del 572 c.p., anche quella c.d.<br />

di fatto, cioè ogni consorzio umano al di fuori del<br />

matrimonio in cui comunque operino vincoli di solidarietà<br />

ed affetto (3). Come però è stato giustamente<br />

notato (4), in realtà la giurisprudenza era solita<br />

riferirsi, più in generale, a “comunioni solidali o<br />

degli affetti” connotate da stabilità e frequentazione,<br />

non necessariamente da una vera e propria convivenza<br />

e neppure da una mera coabitazione (si consideri,<br />

ad esempio, il rapporto con l’amante non<br />

convivente, o quello tra marito e moglie separati)<br />

(5), sicché anche da questo punto di vista la novella<br />

sembra “amputare” una porzione della (dimensione<br />

di diritto vivente della) previgente fattispecie,<br />

con quel che ne consegue ex art. 2, secondo comma,<br />

c.p. Nei primi commenti si manifesta, tuttavia,<br />

un’inclinazione a ribadire la validità dei precedenti<br />

orientamenti estensivi, in virtù di esegesi tutto sommato<br />

plausibili. Si osserva, in particolare, come<br />

l’appartenenza alla famiglia sia dalla nuova norma<br />

ancora considerata disgiuntamente dalla convivenza<br />

(i due termini sono separati da un “o comunque”),<br />

sicché ben può ancora rilevare un rapporto<br />

familiare in assenza di convivenza (6). Per quel che<br />

vale, corrobora quest’ipotesi la rubrica, la quale ancor<br />

più nettamente considera alternative la qualifica<br />

di “familiare” e quella “di convivente” (utilizzando<br />

una semplice “o”, non già il più ambiguo “o, comunque”,<br />

che potrebbe lasciar intendere un nesso<br />

di “specialità” tra il primo e il secondo termine).<br />

Decisiva, infine, un’interpretazione ispirata al crite-<br />

152<br />

rio della “non superfluità” delle parole del legislatore.<br />

Se, infatti, la norma avesse inteso attribuire rilievo<br />

ai rapporti familiari unicamente quando tra conviventi,<br />

ebbene, sarebbe stato sufficiente nominare<br />

soltanto la convivenza - concetto cui è già riconducibile<br />

l’ipotesi, speciale, di convivenza “tra familiari”<br />

- invece che richiamare, distintamente, anche la<br />

nozione di “familiarità”.<br />

Sotto altro profilo, è soprattutto l’approccio teleologico<br />

a lasciar intravedere interessanti opportunità.<br />

L’estromissione dal novero delle ipotesi tipiche del<br />

maltrattamento su minore a prescindere da una<br />

qualsiasi previa relazione restringe l’oggettività giuridica<br />

della fattispecie (che si fa, adesso, senz’altro<br />

“reato proprio” (7)) intorno ad un nucleo decisamente<br />

più univoco di quanto non fosse in precedenza<br />

(ed in questo sta la plausibilità, comunque,<br />

dell’operazione). Già acquisito da tempo che, al di<br />

là della sua collocazione sistematica, la disposizione<br />

è posta a tutela della persona, non dell’istituzione<br />

famiglia (8), maltrattamenti penalmente tipici sono,<br />

adesso, esclusivamente quelli attuati nel contesto<br />

di un già avviato legame intersoggettivo ove si coltivano<br />

cointeressenze, affettività e importanti aspirazioni<br />

esistenziali (non soltanto mere “frequentazioni”,<br />

benché protratte (9)), sicché ben si può affermare<br />

che la norma vada fondamentalmente a<br />

sanzionare una grave alterazione del ruolo costituzionalmente<br />

rilevante delle formazioni sociali, le<br />

quali, stando all’art. 2 Cost., dovrebbero essere luogo<br />

di sviluppo, non già di menomazione, della perso-<br />

Note:<br />

(2) Per altri argomenti a sostegno della natura circostanziale: G. Pavich,<br />

Luci e ombre nel “nuovo volto” del delitto di maltrattamenti.<br />

Riflessioni critiche sulle novità apportate dalla legge di ratifica della<br />

Convenzione di Lanzarote, 7, in www.penalecontemporaneo.it.<br />

(3) Ad es. Cass., Sez. V, 17 marzo 2010, n. 24688, in Ced Cass.<br />

248312; Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2008, n. 20647, in Ced Cass.<br />

239726; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2007, Gatto, in Cass.pen.,<br />

2008, 2858, nota S. Beltrani.<br />

(4) G. Pavich, op.cit., 5; cfr. altresì Id., Il delitto di maltrattamenti.<br />

Dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità, Milano,<br />

2012, 6 ss.<br />

(5) Ad es. Cass., Sez. V, 17 marzo 2010, n. 24688, in Ced Cass.<br />

248312; Cass., Sez. VI, 22 settembre 2003, n. 49109, in Ced<br />

Cass.227719. In tema M. Bertolino, La famiglia, le famiglie: nuovi<br />

orizzonti della tutela penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, 584<br />

ss.<br />

(6) G.Pavich, Luci e ombre, cit., 5 s.<br />

(7) Dubbi su tale qualifica rimanevano, appunto, con riferimento<br />

alla fattispecie di “maltrattamento verso fanciulli”, che prescindeva<br />

da un previo rapporto qualificante il soggetto attivo: G. Pavich,<br />

Il delitto di maltrattamenti, cit., 11 ss.<br />

(8) Sul punto da ultimo G. Pavich, Il delitto, cit., 2 ss.<br />

(9) In tal senso, peraltro prima della riforma, G. Pavich, Il delitto,<br />

cit.,4 ss.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


nalità individuale (10). In questa prospettiva, anche<br />

il rilievo attribuito ad una condotta abituale si comprende,<br />

appunto, per il fatto che soltanto una vessazione<br />

protratta e ripetuta comporta un’alterazione<br />

delle dinamiche complessive di un rapporto umano<br />

non occasionale, ma che procede e si struttura nel<br />

tempo. Offese episodiche, per quanto gravi, possono<br />

intendersi al più attuate nel contesto di una relazione<br />

sociale, senza assumere i tratti di una strumentalizzazione<br />

negativa della relazione sociale, né necessariamente<br />

compromettere l’opportunità di trarre da<br />

quella comunione d’affetti o vicinanza di vita, per il<br />

resto, un motivo di soddisfazione delle proprie istanze<br />

esistenziali.<br />

Questo più univoco ancoraggio valoriale e costituzionale<br />

potrebbe sostenere esegesi interessanti, che<br />

in questa sede possiamo soltanto prefigurare. Esso<br />

potrebbe contribuire, in qualche modo, ad una migliore<br />

specificazione della condotta tipica - altrimenti<br />

piuttosto vaga e onnicomprensiva (11) - da<br />

intendersi appunto come “mala” attuazione del<br />

“trattamento” dell’altro all’interno della formazione<br />

sociale, cioè come alterazione funzionale della relazione,<br />

strumentalizzazione della vicinanza e delle<br />

opportunità occasionate dal rapporto interpersonale,<br />

con esiti di sopraffazione (12); condotta praticabile,<br />

in particolar modo, da colui che abbia un ruolo<br />

preminente e, dunque, la potestà e la responsabilità<br />

di orientare in termini positivi certe dinamiche intersoggettive<br />

(non a caso la fattispecie si rivolge prevalente,<br />

anche se non esclusivamente, a soggetto a<br />

cui l’altro sia “affidato”). Il disvalore specifico della<br />

condotta si coglie, cioè, non solo nel profilo “positivo”<br />

della causazione, discontinua, di specifiche e<br />

singolari sofferenze, ma anche in quello, “negativo”,<br />

della privazione (tendenzialmente continuativa<br />

(13)) di un’opportunità di implementazione delle<br />

proprie prerogative che dovrebbe fisiologicamente<br />

correlarsi all’ambito affettivo e solidale di volta in<br />

volta in questione, “profittando” dell’affidamento<br />

che la controparte ripone in quella relazione e, dunque,<br />

della peculiare esposizione della vittima.<br />

Aspetti che meritano adeguata valorizzazione anche<br />

nella ricostruzione del dolo; requisito psichico che,<br />

al di là della consapevolezza e volontà d’ogni singolo<br />

episodio offensivo, deve connotarsi per la consapevolezza<br />

e volontà d’alterare nella sua interezza un<br />

peculiare rapporto sociale (14).<br />

Una lettura orientata in tal senso, quali ne siano gli<br />

esiti, potrebbe altresì avallare interpretazioni estensive<br />

del concetto di “famiglia” (e, ora, “convivenza”)<br />

già oggetto di ampia condivisione, e al tempo<br />

stesso contenerle, dovendosi comunque pretendere<br />

Legislazione<br />

Diritto penale<br />

un contesto solidale adibito allo sviluppo di aspetti<br />

costituzionalmente significativi della personalità dei<br />

soggetti coinvolti, ex art. 2 Cost (15). In tale prospettiva<br />

bisognerebbe dunque meditare, ad es., circa<br />

la proposta limitazione dell’ambito applicativo della<br />

fattispecie ai soli casi di stretta “parafamiliarità”,<br />

quale quella operata da parte della giurisprudenza<br />

per escludere che l’art. 572 c.p. possa intervenire in<br />

caso di mobbing all’interno, ad esempio, di imprese<br />

di grandi dimensioni (16).<br />

Diritto penale e processo 2/2013 153<br />

Note:<br />

(10) L’interesse dell’individuo allo sviluppo della personalità all’interno<br />

della relazione familiare, o parafamiliare, era peraltro già<br />

individuato quale oggetto giuridico della fattispecie, nella diversità<br />

dei toni, ad es.: F. Coppi, Maltrattamenti in famiglia, Perugia,1979,<br />

222 ss.; A. Delogu, Diritto penale, in Commentario al<br />

diritto italiano della famiglia, a cura di Cian-Oppo-Trabucchi, VII,<br />

Padova, 1995, 641 ss. Più di recente G.Fiandaca-E.Musco, Diritto<br />

penale, parte speciale, II, t. I, I delitti contro la persona, III ed.,<br />

Bologna, 2011, 378; L. Monticelli, Maltrattamenti in famiglia o<br />

verso fanciulli, in Trattato di diritto penale, parte speciale, VI, I<br />

delitti contro la moralità pubblica, di prostituzione, contro il sentimento<br />

per gli animali e contro la famiglia, a cura di A. Cadoppi-<br />

S. Canestrari-A. Manna-M. Papa, Torino, 2009, 626 ss.<br />

(11) Sul vizio di determinatezza della fattispecie A. Sereni, Maltrattamenti<br />

e atti persecutori nel diritto penale del XXI secolo, in<br />

Studi in onore di Franco Coppi, a cura di D. Brunelli, I, Torino,<br />

2011, 559 ss. spec. 593 ss., 619 ss.<br />

(12) Opportunamente G. Pavich, Il delitto, cit., 10 ss., individua<br />

“l’essenza” della condotta di maltrattamenti in una “sopraffazione”<br />

di una parte sull’altra, «con conseguente situazione di supremazia<br />

e di correlativa soggezione: o in virtù di un rapporto giuridico<br />

di tipo lato sensu gerarchico […] o in forza di un rapporto<br />

di fatto che, a prescindere da connotazioni giuridiche che non<br />

siano “di garanzia” (es. tra sanitari e ricoverati) o addirittura nonostante<br />

queste (es. tra marito e moglie, tra loro in rapporto giuridico<br />

paritario), venga a determinarsi nel senso di una condizione<br />

di supremazia del soggetto attivo del reato e di subalternità di<br />

quello passivo».<br />

(13) Di abitualità della condotta, ma di permanenza dell’offesa,<br />

nei reati di maltrattamenti parla A. Sereni, Maltrattamenti e atti<br />

persecutori nel diritto penale del XXI secolo, in Studi in onore di<br />

Franco Coppi, a cura di D. Brunelli, I, Torino, 2011, 593.<br />

(14) Non importa, dunque, di volta in volta, la previsione di tutti<br />

gli atti futuri, e il ricordo di tutti gli atti passati, che vanno a comporre<br />

la condotta abituale, ma la consapevolezza che la singola<br />

vessazione contribuisce ad una più generale alterazione di un intero<br />

rapporto sociale o familiare. Sul problema del dolo nei maltrattamenti,<br />

con utili riferimenti alla giurisprudenza, da ultimo G.<br />

Pavich, Il delitto di maltrattamenti, cit.,36 ss.; cfr. altresì l’ampia<br />

sintesi di L. Monticelli, op.cit., 653 ss.<br />

(15) Sull’eccessiva estensione della nozione di “famiglia” nell’art.<br />

572 parte della dottrina manifesta dubbi degni di massima<br />

considerazione: ad es. F. Mantovani, Il concetto di famiglia nella<br />

giurisprudenza penale (Note a margine di due recenti sentenze<br />

della Corte di Cassazione), in Iustitia, 2010, 5 ss.; M. Riverditi, La<br />

doppia dimensione della famiglia (quella “legittima” e quella “di<br />

fatto”) nella prospettiva del diritto penale vigente. Riflessioni, in<br />

Studi in onore di Franco Coppi, a cura di D. Brunelli, I, Torino,<br />

2011, 559 ss.; R. Bartoli, Unioni di fatto e diritto penale, in Studi,<br />

cit., II, Torino, 2011, 676 s.<br />

(16) Cass., Sez. VI, 28 marzo 2012, n. 12517, in Ced Cass.<br />

252607; Cass., Sez. VI; 10 ottobre 2011, n. 43100, in Ced Cass.<br />

(segue)


Legislazione<br />

Diritto penale<br />

Degno di nota, infine, l’intervento sui limiti edittali<br />

di cui all’art. 572, primo comma (si prevede, adesso,<br />

la reclusione da due a sei anni), nonché sui termini<br />

di prescrizione. La norma dell’art. 157, sesto<br />

comma, che prevede tempi raddoppiati rispetto a<br />

quelli ordinari per una serie di delitti, viene estesa<br />

dall’art. 4, primo comma, lett. a anche al reato di<br />

cui all’art. 572 c.p., oltre che a tutti i reati i reati di<br />

cui alla sezione I del capo III del titolo XII del libro<br />

II (già vi rientravano quelli in materia di schiavitù<br />

e servitù); quanto ai reati in tema di libertà sessuale,<br />

v.infra.<br />

Morte della vittima “correlata”<br />

ai reati oggetto di riforma<br />

La riforma incide anche sulle fattispecie, variamente<br />

connotate, di maltrattamento accompagnato da<br />

morte della vittima.<br />

Si inasprisce, in primo luogo, il limite edittale superiore<br />

(ventiquattro anni, invece che venti) riferito<br />

al caso di maltrattamento seguito da morte, di cui all’art.<br />

572 c.p., terzo comma (in precedenza secondo<br />

comma), così come viene elevata da otto a nove anni<br />

la pena massima contemplata per i maltrattamenti<br />

seguiti da lesione personale grave (mentre rimane<br />

invariata la sanzione in caso di lesione gravissima:<br />

da sette a quindici anni). L’intervento altera i nessi<br />

sistematici, già precari, con l’ipotesi di omicidio volontario<br />

in concorso formale con i maltrattamenti<br />

(17). Il precedente massimo edittale si collocava<br />

sotto il minimo edittale dell’omicidio volontario<br />

(ventuno anni). Adesso, invece, si ha una piena<br />

coincidenza quanto a massimo edittale, con la concretissima<br />

possibilità, dunque, che una condotta riconducibile<br />

all’art. 572, terzo comma, c.p. venga ad<br />

essere maggiormente punita, in concreto, rispetto ad<br />

altra rilevante ex artt. 575, anche ove tale norma<br />

dovesse concorrere formalmente con l’art. 572, primo<br />

comma, c.p. (18), dato che il cumulo giuridico<br />

può comportare un incremento anche minimo della<br />

pena stabilita per il reato più grave. La pena massima<br />

ipotizzabile per l’omicidio colposo in concorso<br />

formale con i maltrattamenti potrebbe peraltro collocarsi<br />

intorno ai diciotto anni - posto che l’inasprimento<br />

della pena per l’ipotesi “base” di maltrattamenti<br />

rende oggi possibile che il cumulo giuridico<br />

operi a partire da sei anni - con ampia sovrapposizione,<br />

ancora una volta, agli spazi edittali propri dei<br />

maltrattamenti aggravati da morte (che si sviluppano<br />

da un minimo di dodici anni).<br />

Sfugge, ora più che mai, la ratio di una triplice distinzione<br />

tra maltrattamenti in concorso con un omicidio,<br />

doloso oppure colposo, e ancora il caso dei mal-<br />

154<br />

trattamenti risoltisi nella morte della vittima (19),<br />

quando queste fattispecie sono evidentemente ritenute<br />

dal legislatore in buona parte coincidenti in termini<br />

di disvalore (d’altronde, anche in considerazione<br />

della più recente giurisprudenza (20), l’ipotesi di<br />

maltrattamenti aggravati da morte o da lesione dovrebbe<br />

ritenersi arricchita da un qualche profilo soggettivo<br />

di “colpa” (21)).<br />

Resta comunque fermo che l’art. 572, terzo comma,<br />

c.p. non riguarda i casi in cui l’evento morte sia preveduto<br />

o voluto. Non può, cioè, ritenersi che quella<br />

norma venga oggi a costituire una sorta di precisazione<br />

legale della pena applicabile al caso di concorso<br />

tra maltrattamenti ed omicidio doloso, in deroga<br />

ai più vaghi criteri di cui all’art. 81, primo comma,<br />

c.p. Con una simile conclusione non si concilia la<br />

palese discrasia tra la pena minima stabilita per la<br />

fattispecie aggravata dall’evento e quella plausibilmente<br />

riferibile all’ipotesi di concorso formale in discussione.<br />

V’è poi da considerare la nuova fattispecie di cui all’art.<br />

576, secondo comma, c.p. per come modificato<br />

Note:<br />

(continua nota 16)<br />

251368; Cass., Sez. VI, 22 settembre 2010, n. 685, in Riv. it. dir.<br />

proc. pen., 2011, 1292, nota M. Scalia, La problematica rilevanza<br />

penale delle condotte persecutorie sul luogo di lavoro; Cass.,<br />

Sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 26594, in Ced Cass. 244457. Criticamente,<br />

al riguardo, C. Parodi, Mobbing e maltrattamenti alla luce<br />

della legge 172/2012 di ratifica e esecuzione della Convenzione<br />

di Lanzarote, in www.penalecontemporaneo.it, che avverte come<br />

oggi un simile indirizzo non dovrebbe appellarsi alla scelta riduttiva<br />

della rubrica (appunto riferita soltanto a “famiglia” e<br />

“convivenze”), palesemente priva di corrispondenza “per difetto”<br />

rispetto all’estensione della fattispecie, dunque carente di<br />

valenza ermeneutica.<br />

(17) Sulla configurabilità di un concorso formale tra reati istantanei<br />

e di durata sia consentito rinviare a A. Vallini, Concorso di norme<br />

e di reati, in Le forme di manifestazione del reato, cit., 306 s.<br />

(18) Concorso (a nostro avviso) formale configurabile ove l’evento<br />

più grave sia voluto. Applica soltanto l’art. 575 c.p. Cass., Sez.<br />

I, 14 maggio 2008, n. 21329, in Ced Cass. 240084; applica l’art.<br />

81, cpv., c.p. Cass., Sez. I, 21 febbraio 2003, n. 16578, in Ced<br />

Cass. 224797.<br />

(19) Critica, sull’assetto complessivo di queste fattispecie, da ultimo<br />

M.R. De Pasquale, Maltrattamenti e morte della vittima.<br />

Considerazioni a margine della legge di ratifica della convenzione<br />

di Lanzarote, in www.penalecontemporaneo.it.<br />

(20) Cass., Sez. un., 22 gennaio 2009, n. 22676, in questa Rivista,<br />

2010, 55, nota S. Beltrandi, La responsabilità del cedente<br />

per la morte dell’assuntore di sostanza stupefacente.<br />

(21) Così in effetti Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2009, n. 44492, in<br />

Ced Cass. 245478; si riferisce invece al solo art. 41 c.p., da ultimo,<br />

Cass., Sez. VI, 16 aprile 2010, n. 29631, in Ced Cass.<br />

248199; analogamente, di recente, rispetto all’omicidio preterintenzionale:<br />

Cass., Sez. V, 17 maggio 2012, n. 40389, in Ced<br />

Cass. 253357; Cass., Sez. V, 27 giugno 2012, n. 35582, in Ced<br />

Cass. 253536. In tema, da ultimo, G. Pavich, Il delitto, cit., 51<br />

ss.; R. Bartoli, Colpa in attività illecita: un discorso ancora da sviluppare,<br />

in questa Rivista, 2010, 1047, 1049 ss.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


dall’art. 4, primo comma, lett. e 5), l. n. 172/2012;<br />

norma, quella codicistica, già riformulata dall’art. 1,<br />

d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, e riferita ai casi di omicidio<br />

commesso in occasione dei delitti «previsti dagli<br />

articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies» (prima<br />

della modifica del 2009 si parlava di omicidio consumato<br />

“nell’atto di commettere” taluno dei delitti<br />

previsti dagli artt.519, 520 e 521 c.p.), ed estesa dalla<br />

riforma in commento ai casi di omicidio perpetrato<br />

“in occasione” della realizzazione di un reato di<br />

prostituzione o pornografia minorile (artt. 600-bis,<br />

600-ter c.p.), ovvero di “maltrattamenti” ex art. 572<br />

c.p. Trattasi, si è soliti dire, di reato complesso ex art.<br />

84 c.p., che dunque comprende in sé le ipotesi “in<br />

concorso”. È bene però precisare a quali casi di integrazione<br />

di più reati la norma effettivamente si applichi.<br />

La dizione legislativa (omicidio commesso “in occasione”<br />

della “commissione” di altro reato), specie se<br />

confrontata con quella, ben diversa, che dà contenuto<br />

agli artt. art. 572, terzo comma e 586 c.p. (se<br />

“dal fatto” di maltrattamenti, o altro delitto, “deriva”<br />

la morte) evidenzia un rapporto di contestualità<br />

“occasionale” tra “realizzazioni”, cioè tra atti differenti<br />

costitutivi di diversi reati, senza considerare,<br />

invece, una “derivazione causale” della morte da<br />

quel medesimo complesso di comportamenti che integrano<br />

(o contribuiscono ad integrare) il crimine di<br />

pedopornografia o prostituzione minorile o maltrattamenti<br />

(22). In quest’ultimo caso, ove la morte non<br />

sia voluta, per quel che concerne i maltrattamenti<br />

troverà applicazione l’art. 572, terzo comma, c.p.;<br />

l’art. 586 c.p. quando la morte non voluta dipenda,<br />

invece, da comportamenti riconducibili agli artt.<br />

600-bis o 600-ter; gli artt. 572, primo comma, 575 e<br />

81, primo comma, c.p., qualora la morte così provocata<br />

sia, invece, prevista e voluta, sia pure nei termini<br />

di un dolo eventuale. In sostanza, se ne poteva<br />

forse dubitare quando la disposizione, prima del<br />

2009, trattava di un omicidio realizzato “nell’atto di<br />

commettere” altri reati (23); il chiaro riferimento,<br />

oggi, ad una coincidenza soltanto quanto ad “occasione”,<br />

e non ad una “derivazione” eziologica, fa sì, a<br />

nostro parere, che l’art. 576, primo comma, n. 5 vada<br />

a coprire (nelle forme di un reato complesso) per<br />

lo più casi che sarebbero, altrimenti, di concorso<br />

“materiale” per diversità delle condotte impiegate<br />

nella realizzazione dei diversi reati (pur attinenti ad<br />

un medesimo “contesto” criminoso (24)), allo scopo<br />

di applicare l’ergastolo a vicende cui altrimenti<br />

avrebbero corrisposto, al più, trent’anni di reclusione,<br />

secondo le logiche del cumulo materiale di pene.<br />

A quest’ultimo proposito, si segnala che l’art. 4, pri-<br />

Legislazione<br />

Diritto penale<br />

mo comma, lett. e, nn. 1), 3) sostituisce le parole<br />

“pena di morte”, di cui alla rubrica e al primo comma<br />

dell’art. 576, con le parole “pena dell’ergastolo”.<br />

Si tratta di un adeguamento soltanto formale: l’art. 1<br />

d.lgs. lgt. 10 agosto 1944, n. 224, nell’abolire la pena<br />

di morte, già indicava che essa doveva intendersi<br />

sostituita, ove prevista, da quella dell’ergastolo.<br />

Pene accessorie per le mutilazioni genitali<br />

femminili<br />

Anche quelle previste dall’art. 583-bis c.p. (25) sono<br />

fattispecie non necessariamente a danni di un minore,<br />

se considerate nella loro dimensione tipica: la minore<br />

età del soggetto passivo opera, infatti, soltanto come<br />

circostanza aggravante (art. 583-bis, terzo comma,<br />

c.p.). Si tratta, tuttavia, di condotte usualmente<br />

commesse contro un minore (26): profilo “criminologico”,<br />

se non “tipico”, che dunque dà un senso alla<br />

considerazione che la fattispecie riceve nella legge<br />

di ratifica ed esecuzione della Convenzione di<br />

Lanzarote; ed il senso lo si ricava anche dai risvolti<br />

che le mutilazioni e le lesioni genitali hanno su parti<br />

del corpo funzionali, in prospettiva, ad un sano<br />

svolgimento della sessualità.<br />

Il legislatore del 2012, nondimeno, non va a “toccare”<br />

il fatto tipico, ma si limita ad introdurre pene accessorie,<br />

in aggiunta a quella già indirizzata all’esercente<br />

una professione sanitaria dall’art. 583-ter c.p.<br />

Diritto penale e processo 2/2013 155<br />

Note:<br />

(22) Diversamente R. Barra, F. Buraschi, R. Lottini, Le innovazioni<br />

in materia di circostanze del reato, in La nuova normativa sulla<br />

sicurezza pubblica, a cura di F. Giunta e E. Marzaduri, Milano,<br />

2010, 163.<br />

(23) In realtà, questo criterio di connessione era per lo più inteso<br />

nel senso di una contestualità cronologica, per cui il delitto contro<br />

la libertà sessuale doveva immediatamente precedere l’uccisione<br />

o essere contestuale alla consumazione o al tentativo di<br />

consumazione. Cfr. per tutti R. Barra, F. Buraschi, R. Lottini, op.<br />

cit., 160 ss. Riteneva comunque la giurisprudenza che la norma<br />

si applicasse, altresì, quale reato complesso, in luogo di un “concorso<br />

formale” tra omicidio e violenza sessuale (dunque ai casi<br />

in cui i due reati fossero realizzati con la medesima condotta): da<br />

ultimo Cass., Sez. I, 29 gennaio 2008, n. 12680, in Ced Cass.<br />

239365.<br />

(24) F. Macrì, Modifiche alla disciplina delle circostanze aggravanti<br />

dell’omicidio e nuovo delitto di “Atti persecutori”, in questa<br />

Rivista, 2009, 818; amplius R. Barra-F. Buraschi-R. Lottini,<br />

cit., 162 ss.<br />

(25) In rapporto al quale, da ultimo e per tutti, G. Fornasari, Mutilazioni<br />

genitali e pratiche rituali nel diritto penale, in Il governo<br />

del corpo, a cura di S. Canestrari-G. Ferrando-C.M. Mazzoni-S.<br />

Rodotà-P. Zatti, I, Milano, 2011, 715 ss.; in precedenza C. Piemontese,<br />

Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle<br />

pratiche di mutilazione genitale femminile, Leg.pen., 2006,<br />

293 ss.<br />

(26) Cfr. F. Basile, La nuova incriminazione delle pratiche di mutilazione<br />

degli organi genitali femminili, in questa Rivista, 2006,<br />

681 ss.


Legislazione<br />

Diritto penale<br />

Si introduce, a tal fine, un nuovo comma - che diviene,<br />

dunque, il quarto - dopo il terzo comma dell’art.<br />

583-bis, facendo così diventare “quinto comma”<br />

quello che attualmente è il quarto. In caso di<br />

condanna o, anche, di applicazione della pena su richiesta<br />

delle parti a prescindere dalla pena irrogata<br />

(in deroga, dunque, ai limiti definiti dall’art. 445,<br />

primo comma, c.p.p.) si prevede, in particolare, la<br />

decadenza dall’esercizio della potestà quando soggetto<br />

attivo sia il genitore della vittima (ed il figlio<br />

sia, dunque, un minore sottoposto a quella potestà) -<br />

pena accessoria i cui contenuti sono ulteriormente<br />

definiti dall’art. 34 c.p.; l’interdizione perpetua da<br />

qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e<br />

all’amministrazione di sostegno quando, invece, il<br />

reato sia commesso dal tutore ai danni della persona<br />

affidata alle sue cure. La prima parte del nuovo quarto<br />

comma è chiara nello stabilire che le pene accessorie<br />

riguardano, rispettivamente, il genitore o il tutore:<br />

non si comprende del tutto perché restino immuni<br />

l’eventuale curatore o amministratore di sostegno,<br />

se non supponendo che il legislatore abbia inteso<br />

incrementare i presidi sanzionatori a favore di<br />

soggetti particolarmente fragili nella relazione con<br />

l’agente, quali il minore rispetto al genitore, o la<br />

persona che necessita di un tutore (e non “soltanto”<br />

di un curatore o di un amministratore di sostegno).<br />

Ancora una volta sembra cogliersi quell’esigenza di<br />

valorizzare l’affidamento della persona in una “formazione<br />

sociale” che coinvolge in modo peculiare<br />

profili essenziali della sua personalità, che già abbiamo<br />

visto sottesa alla rivisitazione dell’art. 572 c.p.;<br />

oltre che una peculiare applicazione dell’art. 14, terzo<br />

comma, della Convenzione di Lanzarote, che appunto<br />

auspica misure di “allontanamento” del minore<br />

dai genitori o persone che ne abbiano cure,<br />

quando costoro risultino coinvolti in forme di “abuso<br />

o sfruttamento sessuale” ai danni del bambino.<br />

Si consideri che, sino a quest’ultima novella, l’interdizione<br />

perpetua dai pubblici uffici - che comprende<br />

anche la privazione della possibilità di accedere all’ufficio<br />

di tutore o di curatore e di ogni altro ufficio<br />

attinente alla tutela o alla cura (art. 28, secondo<br />

comma, lett. 3, c.p.) - poteva già applicarsi in caso di<br />

condanna ex art. 583 bis alla reclusione per un tempo<br />

non inferiore a cinque anni (art. 29 c.p.); mentre<br />

la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore<br />

a tre anni, per lo stesso delitto, comportava<br />

analoga interdizione per la durata di anni cinque (rispetto<br />

ad ipotesi del genere, dunque, così come in<br />

casi comportanti una pena ancora minore, la nuova<br />

pena accessoria non si presta ad una applicazione retroattiva).<br />

Ove, poi, il reato de quo fosse realizzato da<br />

156<br />

un genitore ai danni del minore, già in passato poteva<br />

trovare spazio l’art. 34, secondo comma - sospensione,<br />

non decadenza, dalla potestà dei genitori per<br />

un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta<br />

- trattandosi senz’altro di delitto commesso con<br />

“abuso della potestà dei genitori”. Ancora una volta,<br />

la modifica in peius della sanzione accessoria non ne<br />

consente un’operatività rispetto a condotte passate.<br />

Infine, non v’è motivo di sopravvalutare il richiamo<br />

che il nuovo quarto comma compie al “reato di cui<br />

al presente articolo”, da intendersi come un modo<br />

un po’ improprio per riferirsi ad “un reato di quelli riconducibili<br />

al presente articolo”. Difficilmente quell’articolo<br />

determinativo (“il reato”), di per sé solo,<br />

può indurre a riconsiderare l’articolazione normativa<br />

dell’art. 583-bis c.p. Non v’è cioè modo di negare<br />

che detta disposizione contempli, in realtà, due reati<br />

(27), strutturalmente incompatibili - posto che la<br />

lesione di cui tratta il secondo comma è espressamente<br />

definita come “diversa” dalla mutilazione indicata<br />

nel primo comma (e il difetto di un rapporto<br />

di “specialità” esclude che l’una fattispecie sia circostanza<br />

dell’altra) - nonché differenziati per risposta<br />

sanzionatoria (sicché non possono considerarsi modalità<br />

alternative di realizzazione d’un medesimo<br />

reato).<br />

Le modifiche al sistema di tutela penale<br />

della libertà sessuale (e del sano sviluppo<br />

sessuale del minore)<br />

La minore età della vittima è profilo che sensibilmente<br />

incide anche sulla strutturazione del sistema<br />

di tutela penale della libertà sessuale.<br />

Così, ad esempio - come è noto - l’art. 609-quater,<br />

primo comma, c.p. (atti sessuali con minorenne),<br />

assumendo che il bambino sia strutturalmente incapace<br />

di soppesare le implicazioni di atti incidenti<br />

sulla sua sfera sessuale, e che il minore “adulto”, pur<br />

dotato in linea di principio di sufficiente maturità,<br />

sia comunque facilmente suggestionabile da persone<br />

che, per il ruolo che rivestono, possono esercitare<br />

una particolare influenza ed approfittare del suo<br />

affidamento (28), presume l’invalidità del consenso<br />

a rapporti intimi prestato dal minore di quattordici<br />

anni, sempre e comunque (primo comma, n. 1), e di<br />

quello tra i quattordici ed i sedici anni, quando l’atto<br />

sessuale sia compiuto con l’ascendente, il genitore<br />

anche adottivo o il di lui convivente, il tutore,<br />

Note:<br />

(27) F. Basile, op.cit., 684 ss.<br />

(28) Cfr. al riguardo Cass., Sez. III, 13 maggio 2004, n. 29662, in<br />

Ced Cass. 229358.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


altra persona convivente con il minore o che lo abbia<br />

in affidamento per ragioni di cura, di educazione,<br />

di istruzione, di vigilanza o custodia (primo<br />

comma, n. 2) (29). L’invalidità del consenso (presunta<br />

anche per ragioni di certezza, stante l’insondabilità<br />

delle dinamiche psichiche che possono indurre<br />

di volta in volta soggetti dalla personalità ancora<br />

incerta e malleabile ad acconsentire a scelte<br />

tanto impegnative e potenzialmente pregiudizievoli)<br />

comporta che colui che di quel consenso abbia<br />

usufruito venga punito come se avesse compiuto<br />

una violenza sessuale, e precisamente con la stessa<br />

pena prevista dall’art. 609-bis c.p. (la reclusione da<br />

cinque a dieci anni).<br />

Il soggetto che abbia compiuto gli anni sedici, ma<br />

non ancora i diciotto, si suppone invece vittima di<br />

“suggestione” solo a fronte di un effettivo abuso di una<br />

relazione qualificata (art. 609-quater, secondo comma)<br />

(30). La maggior “capacità di resistenza” di un<br />

adolescente ormai maturo incide, poi, sull’entità della<br />

pena, ridotta nel minimo edittale a tre anni, nel<br />

massimo a sei. Sinora, questa norma non riguardava<br />

tutti i soggetti attivi cui poteva imputarsi l’ipotesi di<br />

“atto sessuale con minorenne” di cui al primo comma,<br />

n. 2, ma soltanto l’ascendente, il genitore anche<br />

adottivo o il di lui convivente, e il tutore. Su questo<br />

profilo in particolare incide l’art. 4, lett. r, l. n.<br />

172/2012, allargando l’ambito applicativo del secondo<br />

comma sino a considerare le posizioni - già tipiche<br />

ai sensi del comma 1, n. 2 - di colui cui l’infrasedicenne<br />

è affidato “per ragioni di cura, di educazione,<br />

di istruzione, di vigilanza o di custodia”, e di colui<br />

che con detto minore abbia una “relazione di convivenza”.<br />

L’intervento potrebbe essere considerato come<br />

una semplice ed opportuna opera di coordinamento<br />

tra due fattispecie criminose contigue, nonché<br />

di (parziale) adeguamento agli artt. 5 e 18, primo<br />

comma, lett. a e b della Convenzione di Lanzarote.<br />

Tali norme invitano gli Stati parte ad assicurare peculiari<br />

misure di protezione del minore a fronte di<br />

possibili abusi di chi tenga con lui «regular contacts<br />

[…]in the education, health, social protection, judicial<br />

and law-enforcement sectors and in areas relating<br />

to sport, culture and leisure activities»; e, per altro<br />

verso, a considerare reato il compimento di atti<br />

sessuali con chi, ai sensi della legge nazionale, non<br />

abbia ancora raggiunto l’età per compiere validamente<br />

attività sessuali, o altrimenti sia vittima di un<br />

abuso «of a recognised position of trust, authority or<br />

influence over the child, including within the family»,<br />

o anche, più genericamente, di un abuso di una<br />

situazione di “dipendenza”. La riformulazione può,<br />

però, essere letta anche come una significativa rime-<br />

Legislazione<br />

Diritto penale<br />

ditazione delle logiche su cui si incentrava la sistematica<br />

dell’art. 609-quater c.p. La precedente differenza<br />

tra fattispecie poteva, infatti, giustificarsi sul<br />

presupposto che il consenso all’atto sessuale del minorenne<br />

maturo fosse da ritenersi invalido non solo a<br />

fronte di un effettivo abuso di posizione, ma anche<br />

quando la controparte fosse persona peculiarmente<br />

qualificata e particolarmente vicina, dunque dotata<br />

di uno speciale potenziale di suggestione (rispetto alla<br />

più comprensiva categoria di soggetti che possono<br />

“affascinare” subdolamente il minore di sedici anni).<br />

Nei fatti, la modifica apportata (che - per inciso -<br />

non può operare retroattivamente) appare più coerente<br />

sul piano criminologico, non essendovi invero<br />

alcuna ragione per ritenere, ad esempio, che il carisma<br />

che il tutore può esercitare sulla pupilla di diciassette<br />

anni sia a priori più intenso di quello che<br />

può spendere il docente a vario titolo sull’allieva altrettanto<br />

giovane, o il medico sulla paziente abbandonata<br />

alle sue cure (31) .<br />

Quel che è bene evidenziare, semmai, è che adesso,<br />

così come prima, vale a qualificare il soggetto attivo<br />

non solo la formale titolarità di una delle qualifiche<br />

indicate, bensì la sostanziale presenza di “poteri” nei<br />

confronti del minore - poteri di cui si possa, appunto,<br />

“abusare” - a quella qualifica correlati di diritto, o di<br />

fatto (mentre una situazione di analoga “soggezione”<br />

non è pretesa dall’art. 609-quater, n. 2, c.p., che valorizza<br />

il dato “puramente formale” della relazione di<br />

parentela, di affidamento o convivenza (32)).<br />

È solo una scelta stilistica, ancora, quella di riformulare<br />

la clausola di riserva che apre il terzo comma:<br />

“fuori dai casi previsti dall’articolo 609-bis”, invece<br />

che “al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 609bis”.<br />

Al proposito, è bene ricordare che si applicherà<br />

l’art. 609-bis quando il soggetto qualificato non si limiti<br />

ad “abusare” dei poteri connessi alla sua posi-<br />

Diritto penale e processo 2/2013 157<br />

Note:<br />

(29) Cfr. E. Venafro, Commento all’art. 5 l. 66/1996, in Leg. pen.,<br />

1996, 449 s. Parla espressamente di “presunzione di responsabilità”,<br />

in rapporto a questa seconda fattispecie, ad es. Cass.,<br />

Sez. III, 21 giugno 2007, n. 36389, in Ced Cass. 237559; Cass.,<br />

Sez. III, 15 giugno 2010, n. 27588, in Ced Cass. 248107, giustificandola<br />

appunto in ragione dell’immaturità del minore.<br />

(30) Cfr. E. Mengoni, Delitti sessuali e pedofilia, Milano, 2008,<br />

102 s.<br />

(31) È peraltro vero che, secondo la giurisprudenza, i rapporti di<br />

“affidamento, cura, custodia” ecc. possono avere anche una carattere<br />

“temporaneo ed occasionale” (da ultimo Cass., Sez. III,<br />

13 maggio 2009, n. 24803, in Ced Cass. 244124; Cass., Sez. III,<br />

13 ottobre 2011, in Ced Cass. 251890), mentre necessariamente<br />

“duraturi” - dunque, in questo senso, necessariamente più<br />

qualificati - appaiono quelli di genitorialità o tutoraggio.<br />

(32) Cass., Sez. III, 19 giugno 2002, n. 32513, in Ced Cass.<br />

223101.


Legislazione<br />

Diritto penale<br />

zione per sollecitare un consenso apparente, ma<br />

operi una vera e propria costrizione mediante violenza<br />

o minaccia (ad esempio minacciando di usare<br />

l’autorità del tutore ai danni del rappresentato)<br />

(33); lo stesso quando si tratti sì di induzione, ma<br />

abusando di una potestà pubblicistica e non privatistica<br />

(34); o, ancora, quando si approfitti non solo<br />

della relazione privilegiata, ma anche di condizioni<br />

di inferiorità fisica o psichica della vittima. Altro restyling<br />

meramente letterale è quello, infine, dedicato<br />

all’art. 609-quater, quarto comma (attenuante dei<br />

casi di “minore gravità”), ove l’espressione “fino a<br />

due terzi” viene sostituita da quella “in misura non<br />

eccedente i due terzi”, sulla falsariga dell’art. 609-bis,<br />

terzo comma.<br />

Decisamente di maggior impatto la riforma del reato<br />

di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies) ad<br />

opera dell’art. 4, lett. 6 della l n. 172/2012. L’art. 22<br />

della Convenzione di Lanzarote (rubricato “corruzione<br />

di bambino”) sollecita la criminalizzazione di<br />

chi, per scopi sessuali, faccia assistere ad abusi o attività<br />

sessuali il soggetto di età inferiore a quella ritenuta<br />

valida, dalla legge nazionale, per autodeterminarsi<br />

in tale delicato ambito, a prescindere da un<br />

coinvolgimento di detto minore in quelle attività.<br />

L’Explanatory Report alla Convenzione precisa che la<br />

fattispecie dell’art. 22 debba intendersi riferita non<br />

solo a chi compia personalmente atti sessuali di<br />

fronte al minore, ma anche a chi esponga altrimenti<br />

il bambino alla visione di attività sessuali. Il legislatore<br />

italiano ha evidentemente avvertito come inadeguato<br />

per difetto l’ambito applicativo dell’art.<br />

609-quinquies c.p. sinora vigente, non riferito ai casi<br />

in cui il minore sia mero spettatore di pornografia,<br />

né alle situazioni in cui non sia la medesima persona<br />

a compiere l’atto esposto all’osservazione (salve, ovviamente,<br />

le ipotesi di concorso di persone) (35).<br />

In questa prospettiva si comprende l’introduzione di<br />

una ulteriore ipotesi criminosa. In un nuovo secondo<br />

comma la medesima pena indicata nel primo<br />

comma (e considerevolmente aumentata nell’occasione<br />

(36)) viene applicata a colui che faccia assistere<br />

un minore di anni quattordici in genere al compimento<br />

di atti sessuali, o comunque gli mostri materiale<br />

pornografico (la nozione di “pornografia”, si ricordi,<br />

è ora precisata dal “nuovo” art. 600-ter c.p.).<br />

In questo caso il dolo specifico si fa più intenso e<br />

collocato, idealmente, in un momento logicamente<br />

e cronologicamente successivo: non si pretende più<br />

soltanto il “fine di fare assistere” il minore (anzi, l’effettiva<br />

visione si fa evento del reato, non più profilo<br />

di dolo specifico), ma più precisamente il “fine di indurlo<br />

a compiere o subire atti sessuali”. Sembra che,<br />

158<br />

nell’ipotesi del secondo comma, chi “fa assistere” il<br />

minore debba essere soggetto necessariamente distinto<br />

da chi realizza l’atto sessuale; diversamente<br />

opinando, la nuova fattispecie costituirebbe una<br />

progressione, in termini d’offensività, di quella di<br />

cui al primo comma (nel primo comma chi realizza<br />

l’atto sessuale ha solo il “fine” di fare assistere, nel<br />

secondo comma, invece, farebbe effettivamente assistere<br />

“al fine di indurre a compiere o subire atti sessuali”),<br />

sicché non si comprenderebbe l’equiparazione<br />

quanto a pena, né come mai nel secondo comma<br />

si consideri una condotta (l’esposizione alla vista di<br />

materiale pornografico) trascurata dalla fattispecie<br />

del primo comma, in questa prospettiva “a tutela anticipata”.<br />

Si delinea, in sostanza, una incompatibilità<br />

strutturale tra le due nuove figure tipiche delineate<br />

dall’art. 609-quinquies.<br />

Il legislatore, dunque, prevede una distinta fattispecie,<br />

diversamente e maggiormente connotata quanto<br />

a disvalore soggettivo e struttura obiettiva (si<br />

pretende, appunto, una visione effettiva, non solo<br />

potenziale), forse a compensare un supposto minor<br />

significato offensivo della condotta. Tale supposizione<br />

è però tutta da verificare, non dipendendo<br />

certo dalla corrispondenza o distinzione tra chi<br />

compie l’attività sessuale, e chi fa in modo che il<br />

minore vi assista, la capacità di quella percezione<br />

imposta di determinare quel «risk of serious damage<br />

to […] personality, including a distorted vision of<br />

sex and of personal relationships» che, secondo il<br />

citato Explanatory Report, ma anche secondo la nostra<br />

dottrina e giurisprudenza (37), dovrebbe costituire<br />

la ratio dell’incriminazione. Né, forse, vi è ragione<br />

per ritenere meno pregiudizievole in tal senso<br />

la visione troppo precoce di video o fotografie pornografiche.<br />

Anzi, la condotta di “fare assistere”<br />

Note:<br />

(33) Cfr. al riguardo, Cass., Sez. III, 8 aprile 2009, n. 23873, in<br />

Ced Cass. 244082.<br />

(34) V. in part. Cass., Sez. un., 31 maggio 2000, n. 13, in Ced<br />

Cass. 216338; Cass., Sez. III, 11 ottobre 2011, n. 2681, in Ced<br />

Cass. 251885; Cass., Sez. III, 11 gennaio 2007, n. 8047, in Ced<br />

Cass. 236190. Diversamente Cass., Sez. III, 19 aprile 2012, n.<br />

19419, in Ced Cass. 252768, riconduce all’art. 609 bis ogni forma<br />

d’effettivo abuso di autorità, anche privata, con esito costrittivo.<br />

(35) V. P. Veneziani, Corruzione di minorenne (art. 609 quinquies),<br />

in Trattato di dir.pen., parte spec., cit., IX, Torino, 2011,<br />

184 ss. Valutazione positiva dell’intervento qui in esame, per tale<br />

ragione, da parte di P. Pisa, Una nuova stagione di “miniriforme”,<br />

in questa Rivista, 2012, 1423.<br />

(36) In precedenza essa oscillava tra sei mesi e tre anni, dopo la<br />

riforma tra uno e cinque anni.<br />

(37) V. ad es. Cass., Sez. III, 16 novembre 2005, n. 44681, in Ced<br />

Cass. 232907.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


comporta una forma più o meno blanda di coercizione<br />

diretta sulla persona (38) che non si ha necessariamente,<br />

invece, nell’ipotesi del primo comma<br />

(ove si pretende la presenza del minore, ma non<br />

una presenza “imposta”), sicché da questo punto di<br />

vista almeno la nuova figura appare, addirittura, più<br />

offensiva.<br />

In sostanza, la fattispecie, concepita per un incrementare<br />

la tutela rispetto ad una tipologia di offesa<br />

non diversa - anzi maggiore - rispetto a quella presa<br />

in considerazione dal disposto normativo già vigente,<br />

nasce irragionevolmente depotenziata, causa<br />

una differenziazione ed un incremento di elementi<br />

costitutivi di cui sfugge la ratio. Oltretutto, se assumiamo<br />

che il dolo specifico sottintenda anche un<br />

profilo di obiettiva idoneità della condotta a perseguire<br />

lo scopo, la tipicità ha da essere comunque<br />

esclusa quando spettatore sia un minore che, per la<br />

sua piccola età, non possa ricevere dal turpe spettacolo<br />

alcun particolare impulso ad assoggettarsi o<br />

compiere atti sessuali, ma soltanto un’indistinta inquietudine,<br />

che è però esattamente ciò che attenta<br />

al bene tutelato; mentre l’ipotesi del primo comma,<br />

secondo un’interpretazione condivisa, trova applicazione<br />

sinché il bambino, per quanto piccolo, abbia<br />

una qualche possibilità di attribuire un significato<br />

conturbante a ciò cui assiste, fosse pure soltanto<br />

a livello inconscio (39).<br />

Il dolo specifico, ancora, attribuisce un orientamento<br />

finalistico che rende l’incriminazione un presidio<br />

anticipato nel quadro d’una progressione criminosa<br />

destinata a sfociare in un atto sessuale sul minorenne<br />

(o del minorenne su se stesso). Si consolida, così,<br />

un (parziale) nesso sistematico con l’art. 609-quater<br />

c.p. (peraltro rivelato anche dalla clausola di riserva:<br />

“salvo che il fatto costituisca più grave reato”), capace<br />

di coinvolgere in qualche modo l’ipotesi del<br />

primo comma (che è naturale ritenere corrispondente,<br />

quanto ad oggettività giuridica, a quella del<br />

secondo comma), tanto da mettere in discussione<br />

esegesi consolidate, con esiti ancora tutti da verificare,<br />

ad esempio in tema di concorso di norme e di<br />

reati. Sinora, infatti, il significato della “corruzione<br />

di minorenne” era stato precisato anche in negativo,<br />

cioè in virtù della sua eterogeneità, per struttura e<br />

orientamento lesivo, rispetto a fattispecie implicanti<br />

un coinvolgimento personale e diretto del minore<br />

nell’attività sessuale (40). Per inciso: a fronte di tali<br />

interrelazioni, appare viepiù insensata, e costituzionalmente<br />

incompatibile (41), la mancata estensione<br />

ai casi dell’art. 609-quinquies della clausola di<br />

non punibilità (o di non tipicità (42)) di cui all’art.<br />

609-quater: come accettare che venga indirizzata<br />

Legislazione<br />

Diritto penale<br />

una sanzione ipoteticamente sino a cinque anni di<br />

reclusione (!) al quindicenne che faccia vedere ad<br />

una compagna tredicenne un video pornografico,<br />

sperando che lei gli si conceda in qualche modo, e<br />

non già al coetaneo che eviti simili preliminari, dedicandosi<br />

immediatamente ad un amplesso consensuale<br />

con altra tredicenne? V’è davvero da ragionare<br />

se il testo dell’art. 609-quater c.p. (compiere atti<br />

sessuali “con” un minorenne) non sia compatibile<br />

almeno con il nuovo art. 609-quinquies, secondo<br />

comma, ove effettivamente la condotta è se non altro<br />

orientata ad un coinvolgimento diretto e personale<br />

del minore nell’attività sessuale (43).<br />

Altri nessi tra primo e secondo comma si avviluppano<br />

in nodi che dovranno, in qualche modo, essere<br />

sciolti. La nuova ipotesi criminosa, almeno nella sua<br />

prima parte, si prospetta come naturalmente pluri-<br />

Diritto penale e processo 2/2013 159<br />

Note:<br />

(38) La Convenzione di Lanzarote accoglie una nozione lata di<br />

“causing of a child to witness”, atta ad includere «any way in<br />

which the child is made to witness the acts, such as by force,<br />

coercion, inducement, promise, etc.». Art. 22 dell’Explanatory<br />

Report, cit. (che peraltro rimette agli Stati Parte l’interpretazione<br />

della nozione).<br />

(39) V. già E. Venafro, Commento all’art. 6 l. 66/1996, in Leg.<br />

pen., 1996, 455. Cfr. altresì E.Mengoni, op.cit., 127 ss. Men che<br />

mai il reato può ritenersi realizzato quando il soggetto passivo sia<br />

per ragioni contingenti, note all’autore, nell’impossibilità di percepire<br />

alcunché (ad esempio perché addormentato), o quando il<br />

soggetto attivo accetti soltanto il rischio che il minore possa vedere<br />

l’atto sessuale e, per questo, farsi poi più cedevole (ad es.<br />

accetti il rischio che il bambino stia dormendo per finta, o possa<br />

risvegliarsi). Così, già con riferimento all’art. 609 quinquies, primo<br />

comma, ad es. Cass., Sez. III, 12 marzo 2008, n. 15633, in<br />

Ced Cass., 240036.<br />

(40) V. ad es., nell’immediatezza della riforma del 1996, Cass.,<br />

Sez. III, 29 ottobre 1996, n. 1032, in Ced Cass. 207099 e Cass.,<br />

Sez. III, 28 aprile 1997, n. 4761, in Ced Cass. 208279, in tema di<br />

successione di leggi penali nel tempo; o ancora Cass., Sez. III, 3<br />

giugno 2003, n. 33006, in Ced Cass. 226018. Sulla eterogeneità<br />

strutturale quale elemento che esclude il concorso apparente tra<br />

609 quinquies e 609 quater v. ad es. Cass., Sez. III, 3 giugno<br />

2003, n. 33006, in Ced Cass. 226018; Cass., Sez. III, 10 ottobre<br />

2007, n. 4718, in Ced Cass. 239057.<br />

(41) E. Venafro, Commento all’art. 6, cit., 455 s.; P. Veneziani,<br />

Corruzione di minorenne, cit., 193 ss., spec.196, il quale nega la<br />

possibilità di un’estensione analogica in bonam partem; più possibilista,<br />

al riguardo, P. Pisa, Le nuove norme contro la violenza<br />

sessuale, in questa Rivista, 1996, 289.<br />

(42) E. Venafro, Commento all’art. 5, cit., 450 ss. Parla invece di<br />

causa di esclusione della pena F. Mantovani, Diritto penale, parte<br />

speciale, I, delitti contro la persona, IV ed., Padova, 2011, 414.<br />

In tema più di recente L.Russo - S.Basini, Atti sessuali con minorenne<br />

(art. 609 quater), in Trattato, parte speciale, IX, cit., 150<br />

ss.<br />

(43) Sulla possibile estensione della causa di non punibilità al reato<br />

di corruzione di minorenne attualmente al primo comma v. L.<br />

Picotti, Art. 609-quinquies c.p., in Commentario delle norme<br />

contro la violenza sessuale e contro la pedofilia, a cura di A. Cadoppi,<br />

Padova, 2006, 674. Critico tra gli altri E. Mengoni, op.cit.,<br />

125.


Legislazione<br />

Diritto penale<br />

soggettiva, stante la necessaria diversità tra colui<br />

che “fa assistere” il minore, e chi “compie atti sessuali”.<br />

Si prospettano, dunque, almeno le seguenti<br />

alternative (lasciando perdere i casi di mancanza di<br />

dolo, perché ad esempio difetta la consapevolezza di<br />

agire in presenza di un minore, o si ritiene che il minore<br />

non abbia la possibilità di vedere o, comunque,<br />

di capire il significato di quei gesti). Può darsi, in<br />

primo luogo, che chi compie gli atti sessuali intenda<br />

solo “fare assistere” il minore, mentre colui che “fa<br />

assistere” il minore miri a coinvolgerlo in un atto<br />

sessuale. Ove manchino gli estremi per configurare<br />

una fattispecie plurisoggettiva eventuale, ciascuno<br />

risponderà, separatamente e “monosoggettivamente”,<br />

ex art. 609-quinquies, rispettivamente primo o<br />

secondo comma (si pensi al caso in cui taluno induca<br />

un bambino a spiare due persone che fanno sesso<br />

- che egli suppone ignare - sperando che, per curiosità<br />

o spirito d’emulazione, la piccola vittima si abbandoni<br />

ad una successiva molestia; mentre, in realtà,<br />

i due amanti hanno ben compreso d’essere osservati<br />

e proseguono proprio per farsi vedere, senza tuttavia<br />

aver inteso che il minore è stato condotto lì da<br />

altri). Se, invece, ciascun soggetto agente ha contezza<br />

di collaborare con altra persona, e percepisce la<br />

specifica finalità che la muove, si profilano gli estremi<br />

di un concorso di persone nel reato. Ma in quale<br />

reato: in quello del primo o in quello del secondo<br />

comma? Oppure, stante l’eterogeneità strutturale tra<br />

le fattispecie, si ha addirittura un concorso (formale)<br />

di reati, per cui ognuno con la sua azione ad un<br />

tempo realizza una delle due fattispecie previste dall’art.<br />

609-quinquies, e concorre nell’altra fattispecie,<br />

di cui il complice è esecutore materiale? L’insostenibilità<br />

di questa ultima ipotesi, che porterebbe ad un<br />

incremento anche significativo di pena (si potrebbe<br />

arrivare sino a 15 anni di reclusione, in virtù del cumulo<br />

giuridico ex art. 81, primo comma, c.p.) a fronte<br />

di un comportamento chiaramente corrispondente,<br />

quanto ad offensività, se non altro a quello del secondo<br />

comma (che d’altra parte già prende in considerazione,<br />

quale elemento costitutivo, la circostanza<br />

che soggetti diversi da colui che agisce sul minore<br />

compiano atti sessuali), porta senz’altro a concludere<br />

che le due figure tipiche rappresentino modalità<br />

alternative di realizzazione del medesimo reato, sicché<br />

di un solo reato si risponde, ove si contribuisca<br />

alla consumazione dell’una e dell’altra, nel medesimo<br />

contesto, e ai danni dello stesso minore.<br />

Potremmo infine domandarci quale qualificazione<br />

attribuire al caso in cui chi compie l’atto sessuale<br />

abbia l’intento di “indurre” il minore a “compiere o<br />

subire atti sessuali”, mentre chi fa assistere persegua<br />

160<br />

il più blando scopo cui si riferisce il primo comma.<br />

Ora, chi compie l’atto sessuale per indurre il minore<br />

a compiere a subire atti sessuali ha, a fortiori, lo<br />

“scopo di farlo assistere”, dunque realizza per intero<br />

la fattispecie del primo comma. Chi realizza la fattispecie<br />

del secondo comma, deve per forza avere la<br />

consapevolezza e volontà di “fare assistere” il minore,<br />

cioè dell’evento del reato; se però gli difetta, dicevamo,<br />

la peculiare intenzionalità cui il secondo<br />

comma si riferisce, il suo fatto non è tipico per difetto<br />

di un elemento soggettivo, né a tale difetto<br />

può sopperire la presenza del dolo specifico del primo<br />

comma (cioè lo scopo di fare assistere, che nel<br />

caso di specie forgerebbe, in realtà, un vero e proprio<br />

dolo intenzionale, in quanto correlata ad un<br />

evento che effettivamente deve verificarsi). Fatta<br />

salva, ovviamente, l’ipotesi in cui vi siano gli estremi<br />

di un concorso nel fatto tipico realizzato da coloro<br />

che compiono l’atto sessuale, di cui sostanzialmente<br />

già s’è detto.<br />

In conclusione, anche considerate tutte queste complicazioni,<br />

si fanno più forti le perplessità circa una<br />

scelta, così barocca, di costruire una fattispecie del<br />

tutto affine a quella già esistente in termini d’offensività<br />

e substrato criminologico, ma variamente differenziata<br />

quanto a struttura ed orientamento soggettivo.<br />

Non sarebbe stato più semplice riformulare<br />

in termini estensivi la figura del primo comma, comprendendovi<br />

anche la condotta di “mostrare materiale<br />

pornografico”, e considerando altresì l’ipotesi<br />

in cui l’“atto sessuale” non venga realizzato da colui<br />

che “fa assistere” il minore?<br />

Un ultimo comma dell’art. 609-quinquies, anch’esso<br />

introdotto dalla riforma in esame, prevede infine un<br />

aggravamento di pena “fino alla metà” per i medesimi<br />

soggetti di cui trattano gli artt. 572 c.p. e l’art.<br />

609-quater, primo comma, n. 2 e terzo comma, vale<br />

a dire “l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il<br />

di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui,<br />

per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di<br />

vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che<br />

abbia con quest’ultimo una relazione di stabile convivenza”.<br />

Si determina, così, un coordinamento in<br />

chiave estensiva tra tutte queste fattispecie che, come<br />

si è visto, può ritenersi in parte sollecitato dalla<br />

stessa Convenzione.<br />

Un cenno, ancora, al pur cospicuo intervento che<br />

ha investito l’art. 609-nonies, in tema di pene accessorie<br />

ed altri effetti penali, in caso di condanna o applicazione<br />

della pena ex art. 444 c.p.c. per reati contro<br />

la libertà sessuale.<br />

Detto intervento si sostanzia, in primo luogo, in<br />

qualche opportuno adeguamento sistematico: le<br />

Diritto penale e processo 2/2013


conseguenze di cui tratta la norma (44) sono state<br />

estese anche al nuovo reato di adescamento di minori<br />

(art. 609-undecies); l’“interdizione perpetua”<br />

cui si riferisce il n. 2, è stata riferita anche all’ufficio<br />

dell’amministratore di sostegno, mentre in precedenza<br />

riguardava soltanto tutela e curatela.<br />

Si contemplano, poi, due ulteriori pene accessorie.<br />

In primo luogo l’interdizione temporanea dai pubblici<br />

uffici per la durata di cinque anni, in caso di<br />

condanna alla reclusione da tre a cinque anni (art.<br />

609-nonies, primo comma, n. 4). Si fa salvo l’art. 29<br />

c.p., che impone l’interdizione invece perpetua in<br />

caso di condanna alla reclusione “non inferiore ai<br />

cinque anni”. Uno sforzo normativo francamente<br />

degno di miglior causa, dato che già l’art. 29, primo<br />

comma, c.p. stabilisce l’applicazione dell’interdizione<br />

dai pubblici uffici esattamente per cinque anni<br />

appunto in caso di condanna ad almeno tre anni e<br />

non più di cinque anni (ché altrimenti l’interdizione<br />

si fa perpetua). Per non ritenere la novella del<br />

tutto superflua, si potrebbe paradossalmente sostenere<br />

che essa, in realtà, riduca l’ambito applicativo<br />

di quella sanzione interdittiva rispetto ai reati in<br />

questione. Per vero, l’interdizione temporanea dai<br />

pubblici uffici ex artt. 28 e 29 c.p. si applica tendenzialmente<br />

anche in caso di “patteggiamento”, in<br />

quanto correlata ad una pena (tre anni almeno di reclusione)<br />

superiore a quella (due anni) il cui mancato<br />

superamento è d’ostacolo alle pene accessorie ex<br />

artt. 445, primo comma, c.p.p. L’interdizione temporanea<br />

cui si riferisce il n. 4 del “nuovo” art. 609-nonies<br />

c.p., invece, fa riferimento soltanto, e precisamente,<br />

al caso di “condanna” alla reclusione, provvedimento<br />

che, nel contesto della stessa norma, è<br />

espressamente distinto dall’“applicazione della pena<br />

su richiesta delle parti”. Si fa dunque plausibile - per<br />

quanto distante dalle intenzioni del legislatore, e<br />

priva d’ogni ogni razionalità teleologica - un’interpretazione<br />

secondo la quale, ove trovi applicazione<br />

l’istituto dell’art. 444 c.p.p. in rapporto ai reati indicati<br />

nell’art. 609-nonies, primo comma, l’interdizione<br />

temporanea, eccezionalmente, non debba aver<br />

luogo.<br />

Il n. 5 del primo comma della norma in commento<br />

considera, infine, la «sospensione dall’esercizio di<br />

una professione o di un arte». Detta misura è contemplata,<br />

in via generale, dall’art. 35 c.p., ma a dire<br />

il vero soltanto per le contravvenzioni; ai delitti si<br />

riferisce piuttosto l’omologa misura della “interdizione<br />

temporanea dall’esercizio di una professione<br />

od arte”, di cui all’art. 30 c.p. Deprecabile dunque,<br />

ancora una volta, l’approssimazione del legislatore<br />

nell’intessere (o, meglio, nell’aggrovigliare) questo e<br />

Legislazione<br />

Diritto penale<br />

altri nessi sistematici. In ogni caso, la chiara scelta<br />

lessicale ed il principio di legalità impongono di ritenere<br />

configurata esattamente la misura di cui all’art.<br />

35 c.p. - niente vieta che essa venga eccezionalmente<br />

estesa a delitti, pur con scelta balzana - e<br />

non già quella, diversamente denominata, dell’art.<br />

30 c.p. Tale precisazione è fondamentale per la determinazione<br />

della durata della sanzione (nell’art.<br />

30, secondo comma, contenuta tra un mese e cinque<br />

anni, nell’art. 35 c.p. tra quindici giorni e due anni)<br />

(45), nonché per il fatto che la sospensione, a differenza<br />

della interdizione, non comporta la decadenza<br />

dall’autorizzazione, abilitazione o licenza a svolgere<br />

la professione od arte.<br />

Nello stesso articolo vengono quindi introdotti due<br />

nuovi commi (che diventano il terzo e il quarto),<br />

ove si tratta di alcune originali misure di sicurezza applicabili<br />

per una durata minima di un anno (s’intende:<br />

previa verifica della pericolosità ex artt. 202 e<br />

203 c.p.) (46) in caso di condanna per violenza sessuale<br />

aggravata (ex 609-bis e 609-ter c.p.), atti sessuali<br />

con minorenni (609-quater c.p.), corruzione di<br />

minorenne (609-quinquies c.p.) violenza sessuale di<br />

gruppo aggravata (609-octies, primo e terzo comma,<br />

che rinvia al 609 - ter, c.p.), nonché fruizione della<br />

prostituzione minorile, ex art. 600-bis, secondo comma,<br />

c.p.<br />

Gli istituti previsti sono l’eventuale imposizione di<br />

restrizione dei movimenti e della libera circolazione,<br />

nonché il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati<br />

da minori; il divieto di svolgere lavori che implichino<br />

un contatto abituale con minori; l’obbligo di tenere<br />

informati gli organi di polizia sulla propria residenza<br />

e sugli eventuali spostamenti. Si tratta, come<br />

Diritto penale e processo 2/2013 161<br />

Note:<br />

(44) Riguardo alle quali v. M. Diglio, Commento all’art. 10 l.<br />

66/1966, in Leg. pen., 1997, 482 ss.<br />

(45) Quando la legge determina i limiti minimo e massimo di durata<br />

della pena accessoria, si discute se trovi applicazione l’art.<br />

37 (riferito ai casi di “durata indeterminata”, e secondo il quale<br />

detta durata è uguale a quella della pena principale, nel rispetto<br />

del minimo o del massimo), oppure gli artt. 132 e 133 (con conseguente<br />

delega alla discrezionalità del giudice). Sul punto da ultimo<br />

e per tutti A. di Martino, Pene accessorie, in Le conseguenze<br />

sanzionatorie del reato, a cura di G. De Francesco, Torino,<br />

2011, 131 s.; per la prima soluzione da ultimo G. Marinucci-<br />

E.Dolcini, Manuale di diritto penale, parte generale, IV ed., Milano,<br />

2012, 577; per la seconda soluzione ad es. P. Pisa, sub art.<br />

37, Commentario breve al codice penale, a cura di A. Crespi-<br />

G.Forti-G.Zuccalà, V ed., Padova, 2008, 111, 114.<br />

(46) V. al riguardo G. Andreazza-L.Pistorelli, Novità legislative: l. 1<br />

ottobre 2012, n. 172, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione<br />

del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro<br />

lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre<br />

2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”,<br />

19, in www.penalecontemporaneo.it.


Legislazione<br />

Diritto penale<br />

è stato rilevato, di obblighi e divieti che, nel loro insieme,<br />

vengono a comporre una sorta di libertà vigilata<br />

(cui equivalgono anche quanto a durata minima)<br />

- misura, questa, già in precedenza applicabile<br />

per il solo fatto di una condanna a più di un anno di<br />

reclusione (art. 229, n. 1, c.p.) - con prescrizioni<br />

prestabilite dalla legge e non definite dal giudice<br />

(47). L’affinità è tuttavia solo fattuale, trattandosi di<br />

istituti formalmente distinti, sicché non trova applicazione<br />

la norma dell’art. 228 c.p., appunto riferita<br />

alla libertà vigilata (48). V’è da domandarsi, allora,<br />

di quali spazi di discrezionalità disponga il giudice<br />

nello scegliere il tipo di misura. Se l’art. 228 c.p. stabilisce<br />

che egli possa sempre modificare o limitare le<br />

prescrizioni inerenti alla libertà vigilata, l’art. 609nonies,<br />

terzo comma, c.p., considera “eventuale” soltanto<br />

la prima tipologia di imposizioni, tra quelle<br />

elencate, sicché parrebbe, a contrario, che tutte le altre,<br />

pur costituendo ciascuna autonoma misura di sicurezza<br />

(il testo della legge è chiaro in tal senso), siano<br />

parte integrante di una sanzione della pericolosità<br />

non modulabile nei contenuti. La perentorietà<br />

della disposizione («la condanna… comporta…<br />

l’applicazione delle seguenti misure» - non già “può<br />

comportare” l’applicazione “di una o più delle seguenti<br />

misure”) lascia altresì intendere che le ipotesi<br />

successivamente elencate devono trovare applicazione<br />

cumulativa, non “alternativa”. Non hanno<br />

dunque attuazione, in questo caso, i criteri cui si fa<br />

ricorso qualora più misure di sicurezza concorrono in<br />

rapporto al medesimo fatto (in questo caso, dottrina<br />

e giurisprudenza prevalenti ritengono debba essere<br />

applicata una sola misura, maggiormente idonea a<br />

fronteggiare la specifica pericolosità dell’autore del<br />

reato) (49).<br />

Le misure in discussione s’accompagnano ad una<br />

condanna dell’imputato - non riguardano, dunque, il<br />

non imputabile - e se ne prescrive l’applicazione -<br />

non, si badi, soltanto l’esecuzione - dopo l’esecuzione<br />

della pena, così inverando nel caso specifico<br />

un’eventualità già presa in considerazione dell’art.<br />

205 c.p., e rimettendo la decisione al magistrato di<br />

sorveglianza, ex art. 679 c.p.p. (50).<br />

Nell’ultimo comma del novellato art. 609-nonies<br />

c.p. si prevede, infine, che la violazione delle disposizioni<br />

del terzo comma sia punita con la reclusione<br />

fino a tre anni. Una scelta draconiana, irragionevole<br />

e diseguale, rispetto all’ordinario trattamento della<br />

violazione delle misure di sicurezza nei termini di<br />

manifestazioni qualificate di pericolosità che incidono,<br />

al più, sui profili qualitativi e quantitativi del<br />

trattamento della pericolosità.<br />

In chiusura di questo commento alle modifiche in<br />

162<br />

materia di tutela penale della libertà ed integrità sessuale,<br />

necessita ricordare che l’art. 4, primo comma,<br />

lett. a l. n. 172/2012, intervenendo sull’art. 157, sesto<br />

comma, c.p., ha esteso il meccanismo di duplicazione<br />

dei termini per la prescrizione del reato ivi<br />

previsto anche ai reati di violenza sessuale, atti sessuali<br />

con minorenne, corruzione di minorenne e<br />

violenza sessuale di gruppo, salvo che risulti l’attenuante<br />

per i casi “di minore gravità”; mentre l’art. 4,<br />

primo comma, lett. q, ha esteso anche alla violenza<br />

sessuale di gruppo e all’adescamento di minorenni la<br />

regolamentazione del “fatto commesso all’estero” di<br />

cui all’art. 604 c.p., già correlata agli artt. da 609-bis<br />

a 609-quinquies c.p.<br />

Le nuove disposizioni sull’error aetatis<br />

È noto che, sinora, l’art. 609-sexies c.p. impediva di<br />

invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della<br />

persona offesa rispetto ai delitti di violenza sessuale,<br />

violenza sessuale aggravata, atti sessuali con minorenne,<br />

violenza sessuale di gruppo e corruzione di<br />

minorenne. La disciplina (51) era intesa come una<br />

deroga alle regole generali in tema di dolo del fatto<br />

tipico o di imputazione soggettiva delle circostanze<br />

aggravanti, giustificata per supposte difficoltà di<br />

“prova” e peculiari ragioni “general-preventive”, ma<br />

in realtà difficilmente compatibile con il principio<br />

costituzionale di colpevolezza, essendo in tutti quei<br />

casi la minore età elemento che prevalentemente, se<br />

non addirittura esclusivamente, determina l’offensività<br />

della fattispecie (52) (si pensi, in specie, agli<br />

artt. 609-quater e 609-quinquies c.p.). V’era, inoltre,<br />

un profilo di irragionevolezza sistematica, per la<br />

Note:<br />

(47) G. Andreazza-L. Pistorelli, op. cit., 19.<br />

(48) Rispetto alle quali, in generale, da ultimo, D. Notaro, Le singole<br />

misure di sicurezza, in Le conseguenze sanzionatorie del<br />

reato, cit., 514 ss.<br />

(49) In via interpretativa, mancando apposita disposizione: G. De<br />

Francesco, Le misure di sicurezza, in Bricola-Zagrebelsky, Giurisprudenza<br />

sistematica di diritto penale, Codice penale, p.g., I,<br />

Torino, II ed., 1996, 1494; A. Gargani, Misure di sicurezza, in Le<br />

conseguenze sanzionatorie del reato, cit., 488 s.; Cass., Sez. I,<br />

ord. 16 marzo 1971, n. 1<strong>135</strong>, in Ced Cass. 118077.<br />

(50) Sull’applicazione di misure di sicurezza da parte del magistrato<br />

di sorveglianza v. A. Gargani, Misure di sicurezza, cit., 480.<br />

(51) Introdotta con l’art. 7 della l.15 febbraio 1996, n. 66, che riprendeva<br />

il precedente art. 539, comma 3, c.p. V. A. di Martino,<br />

Commento all’art. 7, in Leg. pen., 1996, 456 ss.<br />

(52) Al riguardo, problematicamente, G. Fiandaca, Inescusabilità<br />

dell’errore sull’età della persona offesa nella violenza carnale e<br />

principi costituzionali, in Foro it., 1983, I, 2652 ss. Un’ampia e recente<br />

panoramica in tema di error aetatis in M. Benincasa-S.<br />

Medioli Devoto, Ignoranza dell’età della persona offesa (art. 609<br />

sexies), in Trattato, parte speciale, IX, cit., 201 ss.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


mancanza di un’analoga limitazione rispetto ad altri<br />

reati pure interamente incentrati su di un pregiudizio<br />

per il sano sviluppo sessuale del minore, quali<br />

quelli di pedopornografia e prostituzione minorile.<br />

Rispetto a queste fattispecie, l’errore circa l’età del<br />

soggetto passivo escludeva senz’altro il dolo, aprendo<br />

al più spazi per l’applicazione dei reati in materia<br />

di prostituzione degli “adulti”, di cui all’art. 3, l. n.<br />

75/1958 (53).<br />

Con ord. 24 luglio 2007, n. 322 (54), la Corte costituzionale<br />

- pur rigettando per l’ennesima volta una<br />

questione di legittimità costituzionale - sollecitava<br />

un’interpretazione adeguatrice, secondo la quale<br />

l’ignoranza dell’età poteva ritenersi irrilevante solo<br />

se inescusabile, sulla falsariga delle indicazioni a suo<br />

tempo contenute nella sentenza 24 marzo 1988, n.<br />

364 in tema di ignorantia legis (55) (così riproponendo<br />

un parallelismo tra errore sull’età ed errore sul divieto<br />

già suggerito da importante dottrina (56)).<br />

Un’interpretazione, in tutta onestà, difficilmente<br />

praticabile - se ancora ha valore il dato letterale -<br />

stante la chiara formulazione dell’art. 609-sexies nei<br />

termini di una preclusione assoluta, genericamente<br />

rivolta a qualsiasi tipo di ignoranza (57).<br />

A queste difficoltà intende ovviare l’art. 4, primo<br />

comma, lett. p e t, l. n. 172/2012. Si introduce, in<br />

primo luogo, una disposizione del tutto nuova in tema<br />

di errore sull’età (art. 602-quater c.p.) riferita, in<br />

generale, ai delitti contro la personalità individuale<br />

(categoria codicistica cui appartengono, oltre alle<br />

fattispecie di pedopornografia e prostituzione minorile,<br />

anche quelle in materia di schiavitù e servitù),<br />

quando realizzati ai danni di un minore degli anni<br />

18; in secondo luogo, viene modificato il già citato<br />

art. 609 sexies c.p. In entrambi i casi si attribuisce<br />

espressamente rilievo scusante soltanto all’ignoranza<br />

inevitabile sull’età.<br />

L’intervento rimedia, se non altro, ad una insostenibile<br />

disparità di trattamento tra reati inerenti ad ambiti<br />

sì diversi, ma contigui, rispetto ai quali il requisito<br />

dell’età gioca un’eguale funzione di vettore del<br />

disvalore penale. Si recuperano, poi, quote di colpevolezza,<br />

secondo i suggerimenti della Corte costituzionale:<br />

così almeno nel campo dei delitti contro la<br />

libertà sessuale, mentre, sul terreno dei delitti contro<br />

la personalità individuale, l’intervento opera in<br />

malam partem, negando rilievo ad errori sinora idonei<br />

ad escludere il dolo (l’art. 602-quater non può,<br />

dunque, operare retroattivamente).<br />

A questo proposito urgono alcune precisazioni e distinzioni,<br />

nei limiti concessi dall’economia del presente<br />

lavoro. Rispetto ai casi in cui la minore età<br />

funge da circostanza, la nuova disciplina non fa che<br />

Legislazione<br />

Diritto penale<br />

ripetere, nella sostanza, il generale criterio secondo<br />

il quale per l’imputazione delle aggravanti è sufficiente<br />

un requisito di colpa o di conoscibilità (art.<br />

59, secondo comma, c.p.); criterio cui sinora derogava,<br />

in rapporto ai soli delitti contro la libertà sessuale,<br />

l’art. 609-sexies c.p. (il quale, peraltro, negli ultimi<br />

tempi poteva essere interpretato secondo le indicazioni<br />

della Corte costituzionale).<br />

Maggiore e più problematico l’impatto della novella<br />

normativa in rapporto a tutte le ipotesi in cui la<br />

giovane età è senz’altro elemento costitutivo, perché,<br />

ove l’età fosse più elevata, il comportamento<br />

risulterebbe privo del disvalore specifico che giustifica<br />

quel particolare tipo d’incriminazione: così, ap-<br />

Diritto penale e processo 2/2013 163<br />

Note:<br />

(53) Sull’inapplicabilità in questi casi dell’art. 609-sexies, ché altrimenti<br />

si sarebbe trattato di analogia in malam partem, v. ad es.<br />

Cass., Sez. III, 15 ottobre 2009, n. 46983, in Ced Cass. 245416.<br />

(54) L’ordinanza è pubblicata in questa Rivista, 2007, 1461 ss.,<br />

con nota di L. Risicato, L’errore sull’età tra error facti ed error iuris:<br />

una decisione “timida” o “storica” della Corte costituzionale?,<br />

in questa Rivista, 2007 (a p.1466 ss. un excursus degli argomenti,<br />

talora davvero fantasiosi, con cui la Corte nel tempo ha<br />

sempre rigettato questioni di costituzionalità aventi ad oggetto la<br />

norma in tema di irrilevanza dell’error aetatis. In precedenza v.<br />

Id., Error aetatis e principio di colpevolezza: un perseverare diabolicum?,<br />

in Riv. it. dir. e proc. pen., 2000, 584 ss.).<br />

(55) Pubblicata, ad es., in Foro it., 1988, I, 1385, con nota di G.<br />

Fiandaca, Principio di colpevolezza ed ignoranza scusabile della<br />

legge penale: “prima lettura” della sentenza n. 364/88. I contenuti<br />

della sentenza vennero riproposti e precisati, in tema di “furto<br />

d’uso”, nella successiva del 13 dicembre 1988, n. 1085, in Foro<br />

it., 1989, I, 1378, nota Ingroia.<br />

(56) V. in particolare T. Padovani, L’intangibilità sessuale del minore<br />

degli anni quattordici e l’irrilevanza dell’errore sull’età: una<br />

presunzione ragionevole ed una fictio assurda, Riv. it. dir. proc.<br />

pen., 1984, 438 ss., che appunto prospettava una “analogia” tra<br />

errore sull’età ed errore sul divieto, auspicando che il legislatore<br />

attribuisse rilievo alla sola ignoranza “incolpevole” sull’età. Argomentazioni<br />

di recente rielaborate in L. Risicato, L’errore sull’età,<br />

cit., 1470 ss., che pure auspicava l’introduzione di una analoga<br />

norma, accompagnata da una “attenuante” per il caso di<br />

ignoranza evitabile. In termini simili A.Cadoppi, art. 609-sexies,<br />

in Commentario delle norme contro la violenza sessuale, cit.,<br />

723 ss., che argomenta dalla difficoltà di conoscere con precisione<br />

l’elemento dell’età.<br />

(57) Nel genus “ignoranza” - fenomeno disciplinato come sappiamo<br />

dall’art. 609-sexies - rientra, per necessità logica, la species<br />

“ignoranza inevitabile”. Analoghi tentativi di rilettura “costituzionalmente<br />

orientata” del testo dell’art. 5 c.p. prima della<br />

sentenza della Corte costituzionale n. 364/88 (v. ad es. G. Fornasari,<br />

Buona fede e delitti: limiti normativi del’art. 5 c.p. e criteri di<br />

concretizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 1987, 473 ss.) si infrangevano,<br />

allora, nel medesimo ostacolo testuale (lo rilevava<br />

criticamente T. Padovani, Spunti giurisprudenziali sulla coscienza<br />

dell’illiceità come elemento del dolo, Cass. Pen. Mass. Ann.,<br />

1977, 584), tanto che gli stessi sostenitori ne ammettevano<br />

l’”artificiosità” (D. Pulitanò, Una sentenza storica che restaura il<br />

principio di colpevolezza, in Riv.it.dir.proc.pen., 1988, 688. Ritiene<br />

possibile un adeguamento ermeneutico al principio di colpevolezza<br />

anche contro il testo della norma: M. Vizzardi, Ignoranza<br />

dell’età della persona offesa e principio di colpevolezza,<br />

Riv.it.dir.proc.pen., 1998, <strong>135</strong>7.


Legislazione<br />

Diritto penale<br />

punto, rispetto ai reati di pornografia e prostituzione<br />

minorile, di corruzione di minorenne e di atti<br />

sessuali con minorenne. Ora, può anche darsi che,<br />

ai fini della colpevolezza, sia sufficiente una mera<br />

“conoscibilità” degli “elementi significativi della<br />

fattispecie”, come ci ricorda la Corte costituzionale<br />

nella ordinanza del 2007 e, ancora prima, nelle già<br />

citate sentenze n. 364/88 e 1085/88. Tuttavia, se il<br />

legislatore propone una disciplina generale, valida<br />

per tutti i reati, che pretende, per l’imputazione dolosa,<br />

la rappresentazione e volontà di ogni elemento<br />

costitutivo del fatto, non è ragionevole operare una<br />

deroga in rapporto ad uno specifico elemento di alcuni<br />

particolari reati. Né questa ragionevolezza può<br />

recuperarsi in considerazione di speciali difficoltà di<br />

prova dell’elemento soggettivo (che ben possono<br />

esserci in rapporto ad una molteplicità di altri casi,<br />

e che comunque non possono eludersi mediante alterazioni<br />

vistose di logiche sostanziali), e men che<br />

mai per la necessità di rispondere ad istanze “general-preventive”<br />

(che di per sé non giustificano flessioni<br />

nel rispetto del principio “personalistico” di<br />

colpevolezza - di cui oltretutto, da tempo, si evidenzia<br />

la funzionalità rispetto alla stessa general-prevenzione<br />

(58) - e che comunque sono riscontrabili,<br />

anch’esse, in rapporto ad una pluralità di fattispecie<br />

criminose per le quali non valgono analoghe deroghe<br />

(59)).<br />

Sennonché, il parallelismo rispetto alla disciplina<br />

dell’ignorantia legis come modellata dalla sentenza<br />

n. 364/1988, proposto già dalla citata ord. 322/2007<br />

e riproposto dalla riforma in esame, non è peregrino.<br />

Normalmente, se è sensato attribuire rilievo<br />

scusante all’errore sul divieto solo quando non rimproverabile,<br />

ed invece riconoscere all’errore sul fatto<br />

la capacità sempre e comunque di escludere il dolo<br />

(salva la colpa), è perché, mentre il secondo è<br />

strutturalmente incompatibile con un orientamento<br />

della volontà a realizzare il disvalore penalmente<br />

rilevante (per la semplice ragione che un simile intento<br />

presuppone una piena percezione degli elementi<br />

in cui quel disvalore si concretizza), l’ignoranza<br />

dell’incriminazione è, per così dire, in sé<br />

“neutra” in termini di colpevolezza, cioè non indicativa<br />

del grado di rimproverabilità dell’agente. Essa<br />

è, infatti, perfettamente conciliabile tanto con<br />

un volontario perseguimento dell’offesa tipica (perché<br />

a tal fine non “serve” conoscere le norme penali<br />

(60)), che tradisce una riprovevole trascuratezza<br />

o avversione verso le scelte dell’ordinamento penale<br />

(così, appunto, quando l’ignoranza dipenda da<br />

quella trascuratezza o avversione); quanto con una<br />

tendenza interiore al rispetto dell’ordinamento pe-<br />

164<br />

nale, cioè con una scelta d’agire compiuta in ragione<br />

della convinzione, pur erronea, che il fatto non<br />

fosse disapprovato dalla legge, sorretta da buona fede<br />

e non da una ostilità verso i valori patrocinati<br />

dal sistema giuridico (così nel caso di ignoranza<br />

“scusabile”) (61). Tanto premesso, e venendo al nostro<br />

caso, è bene ricordare che il limite di quattordici<br />

anni - o altro limite di età che funge da elemento<br />

costitutivo - ha un carattere convenzionale e presuntivo.<br />

Si intende dire che presupposto sostanziale<br />

della “pericolosità” (62) e, dunque, del “disvalore”<br />

di certe condotte non è il dato anagrafico nella sua<br />

espressione “numerica”, bensì l’immaturità, la fragilità<br />

e la manipolabilità in ambito sessuale che normalmente<br />

si accompagna a quell’età, e che peraltro<br />

può non esserci già più in tredicenni o dodicenni<br />

dalla personalità precocemente strutturata, ed esserci<br />

invece ancora, e in modo accentuato, in quattordicenni,<br />

quindicenni, sedicenni ecc. Di talché, è<br />

possibile che chi è convinto, per sbaglio, di avere a<br />

che fare con una persona, ad es., di quindici o sedici<br />

anni (in ragione, ipotizziamo, delle sue fattezze<br />

esteriori), ben percepisca i profili di rischio della<br />

propria azione, rendendosi conto di interferire con<br />

una psiche “infantile”, e in questo esprimendo un<br />

orientamento soggettivo di tipo doloso; orientamen-<br />

Note:<br />

(58) Cfr. ad es. R. Bartoli, Colpevolezza: tra personalismo e prevenzione,<br />

Torino, 2005, 33 ss.<br />

(59) L’argomento dell’esigenza preventiva, in questo particolare<br />

campo, già era contraddetto dalle puntuali argomentazioni di T.<br />

Padovani, L’intangibilità sessuale, cit., 437.<br />

(60) Che anzi potrebbero avere un’efficacia inibente: F. Palazzo,<br />

Ignoranza della legge penale, in Dig. disc. pen., VI, Torino, 1993,<br />

130.<br />

(61) Ancora: essere o meno in errore sul fatto deriva esclusivamente<br />

da evenienze connesse allo svolgimento in concreto della<br />

vicenda criminosa, mentre conoscere od ignorare il precetto è<br />

uno status psicologico che non ha niente a che vedere con il<br />

contesto materiale in cui si svolge l’azione, dipendendo piuttosto<br />

dal più generale “atteggiamento” tenuto dal soggetto nei<br />

confronti dell’ordinamento (T. Padovani, L’ignoranza della legge<br />

penale e la declaratoria d’incostituzionalità parziale dell’art. 5<br />

c.p., in Leg. pen., 1989, 452; F. Palazzo, Il problema dell’ignoranza<br />

della legge penale nelle prospettive di riforma, in Riv. it. dir.<br />

proc. pen., 1975, 790).<br />

(62) La natura “convenzionale” del limite di età porta a qualificare<br />

reati come l’art. 609-quater e 609-quinquies nei termini di fattispecie<br />

di pericolo “astratto” (v. F. Mantovani, Diritto penale,<br />

cit., 413, 420; P. Veneziani, op. cit., 179 ss.). Un’interpretazione<br />

costituzionalmente orientata della regola in tema di error aetatis<br />

sollecita il recupero (della percezione) di momenti fattuali se non<br />

altro di “rischio”. Quanto, poi, questa operazione possa a sua<br />

volta indurre ad una riqualificazione del fatto tipico è tema che<br />

davvero trascende il compito che in questa sede siamo tenuti a<br />

svolgere. Evidenzia profili di possibile contrasto tra l’opzione per<br />

il pericolo astratto e il principio di offensività, in questi casi, P. Veneziani,<br />

609 quater, in Commentario, cit., 625.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


to soggettivo che, tuttavia, non si fa più espressione<br />

di trascuratezza o avversione verso l’ordinamento<br />

penale, ove il soggetto abbia cura di sincerarsi dell’effettiva<br />

età della persona (pur permanendo nell’errore),<br />

in ciò dimostrando una inclinazione a<br />

conformarsi alle scelte del legislatore (il quale comunque<br />

consente, a chi abbia più di quattordici anni,<br />

di esercitare la propria libertà sessuale).<br />

La conoscenza dell’età, in sostanza, opera in modo<br />

molto simile alla conoscenza del precetto: essa non è<br />

essenziale per realizzare volontariamente l’offesa sostanziale<br />

(a tal riguardo conta, semmai, l’intuizione<br />

della gracilità psichica del partner in ragione della sua<br />

giovane età, quale che sia), sicché la mancanza di<br />

quella conoscenza, di per sé, non è ancora indicativa<br />

né di una rimproverabilità né di un difetto di rimproverabilità<br />

dell’agente. Tutto dipende, appunto, dalla<br />

scusabilità o evitabilità di quell’errore (63).<br />

Se, in questi termini, la scelta della Corte costituzionale<br />

prima, del legislatore poi, appare plausibile,<br />

è in questi termini che le nuove norme devono essere<br />

interpretate ed applicate. In sostanza, dalla<br />

sancita sufficienza, ai fini dell’imputazione dolosa,<br />

di una consapevolezza “potenziale” del dato strettamente<br />

anagrafico, non deve dedursi che sia adeguata<br />

anche la mera conoscibilità della natura puerile<br />

del soggetto passivo. Si tratta di elementi in cui si<br />

concentra l’intero disvalore sostanziale, la cui ignoranza,<br />

dunque, unità all’erronea convinzione di<br />

un’età adeguata, fa venir meno un orientamento<br />

soggettivo di carattere doloso, lasciando al più<br />

emergere una “colpa”. In sostanza, si potrà punire sì<br />

a titolo di dolo in caso di errore “evitabile” sull’età,<br />

purché il soggetto avesse percepito (non la semplice<br />

“giovinezza”, come suggerisce la Corte costituzionale,<br />

bensì) specifici fattori di rischio per l’equilibrio<br />

psico-sessuale della controparte, in ragione<br />

della sua ingenuità, fragilità, influenzabilità e fanciullaggine,<br />

essendo appunto tale percezione ad<br />

esercitare quella Appelfunktion che avrebbe dovuto<br />

indurre ad un accertamento riguardo al dato anagrafico,<br />

oppure all’astensione.<br />

Tale rappresentazione effettiva ed attuale di profili di<br />

disvalore sostanziale, nondimeno, dovrà ritenersi<br />

variabile in ragione dell’impatto che le diverse condotte<br />

possono avere sulla sfera personale della controparte,<br />

per la loro connotazione intrinseca. Intendiamo<br />

dire che ben diverso è indurre una ragazzina<br />

(che si crede più adulta) a prestarsi per esibizioni<br />

hard di fronte di un pubblico nutrito, eccitato e perverso,<br />

oppure indurla alla prostituzione, o ancora<br />

usufruire del suo corpo in vendita, rispetto al caso in<br />

cui con lei si abbia, nell’intimità, un rapporto affet-<br />

Legislazione<br />

Diritto penale<br />

tuoso e consensuale (che peraltro, a sua volta, può<br />

variare da semplici carezze e toccamenti, sino all’amplesso)<br />

o con lei si decida di assistere alla visione<br />

di un film pornografico. Nelle prime ipotesi si ha<br />

una strumentalizzazione tanto pervasiva ed aberrante<br />

che solo a fronte di un carattere straordinariamente<br />

spiccato, fortissimo, realmente emancipato e<br />

consapevolmente “libertario” della controparte potrà<br />

venir meno la percezione di mettere a repentaglio<br />

la psiche d’una giovane creatura. Altre condotte,<br />

invece, appartengono più o meno alla “fisiologia”<br />

delle relazioni intime (fatta anche di piccoli azzardi<br />

e trasgressioni: evitiamo d’elevare moralismo e sessuofobia<br />

a misura della responsabilità penale), sicché,<br />

chi pensi di avere a che fare con una ragazza di<br />

oltre quattordici anni, solo se percepisca una individualità<br />

decisamente puerile e ancora chiaramente<br />

inadeguata a vivere esperienze non così straordinarie<br />

potrà apprezzare, nell’atto, un quoziente di pericolosità<br />

per l’equilibrio psichico del partner. Sussistendo<br />

questo atteggiamento soggettivo sostanzialmente<br />

doloso, allora davvero l’errore sull’età potrà<br />

ritenersi irrilevante, a meno che non risulti per altre<br />

ragioni “scusabile” (si pensi ad esempio al caso in cui<br />

la fanciulla presenti al preoccupato amante una carta<br />

di identità falsa) (64).<br />

La tutela anticipata della sessualità<br />

del minore mediante nuove fattispecie<br />

“contro l’ordine pubblico”<br />

È noto che quando il legislatore vuole enfatizzare il<br />

rilievo penale di certi beni, tende quasi naturalmente<br />

in una duplice direzione: anticipare la tutela e incrementare<br />

la risposta sanzionatoria. Anche in quest’occasione<br />

non resiste alla tentazione. Quanto agli<br />

incrementi di pena, già si è detto, e presto si dirà ancora.<br />

Il processo di anticipazione è attuato in modo<br />

meno sommario del solito, cioè rielaborando all’uopo<br />

fattispecie contro l’ordine pubblico, che almeno<br />

in parte pongono minori problemi rispetto al principio<br />

d’offensività (se adeguatamente interpretate),<br />

perché compensano la collocazione della condotta<br />

in una fase preliminare dell’iter criminis con la dimensione<br />

estesa d’un pericolo concreto, cioè con<br />

Diritto penale e processo 2/2013 165<br />

Note:<br />

(63) Una prospettiva per alcuni versi analoga, sia pure in un contesto<br />

ordinamentale ben diverso (precedente, appunto, alla dichiarazione<br />

di incostituzionalità dell’art. 5 c.p.), era delineata da<br />

T. Padovani, L’intangibilità sessuale, cit., 438 ss.<br />

(64) La Corte costituzionale giustamente ritiene non sufficienti<br />

semplici rassicurazioni verbali del minore. Sul tema dell’errore<br />

sull’età in caso di rapporti tra soggetti minorenni v. A. di Martino,<br />

op. cit., 462 ss.


Legislazione<br />

Diritto penale<br />

una reale idoneità a determinare la commissione di<br />

una pluralità di fattispecie criminose (65).<br />

Resta il fatto che le fattispecie, in particolare, di<br />

pubblica istigazione a delinquere e di associazione<br />

per delinquere, su cui interviene l’art. 4, lett. b) e c)<br />

della l. n. 172/2012, erano ovviamente già applicabili<br />

ai reati di pedofilia, di pedopornografia e di attentato<br />

alla libertà e integrità sessuale del minore. Il<br />

legislatore, nondimeno, ritiene opportuno disegnare<br />

delle figure speciali, prima introducendo nel codice<br />

un articolo 414-bis che definisce un reato autonomo<br />

(“istigazione a pratiche di pedofolia e di pedopornografia”),<br />

quindi contemplando una circostanza aggravante<br />

speciale del reato di associazione per delinquere,<br />

in un ultimo comma dell’art. 416 c.p.<br />

Si considerano, rispettivamente, un’istigazione riferita<br />

a, ed un’associazione diretta a, la commissione<br />

di reati di prostituzione e pornografia minorile, di<br />

detenzione di materiale pornografico, anche virtuale,<br />

di iniziative turistiche volte allo sfruttamento<br />

della prostituzione minorile (lo zelante legislatore ci<br />

costringe a immaginare una pubblica istigazione a<br />

propagandare viaggi, una sorta di propaganda della<br />

propaganda), di violenza sessuale a danno di minorenni,<br />

di atti sessuali con minorenni, di corruzione<br />

di minorenne (solo la fattispecie associativa riguarda,<br />

altresì, la violenza sessuale di gruppo e l’adescamento<br />

di minore: chissà perché). Si mira ad aumentare<br />

la risposta sanzionatoria, dicevamo poc’anzi, ma<br />

la montagna produce un topolino: la nuova ipotesi<br />

di istigazione è punita con la reclusione da un anno<br />

e sei mesi a cinque anni, sicché vi è un incremento<br />

di appena sei mesi, e solo sul minimo edittale, rispetto<br />

alla più generale figura di cui all’art. 414 c.p.;<br />

la promozione, costituzione ed organizzazione dell’associazione<br />

aggravata ai sensi del “nuovo” art.<br />

416, ult. co., c.p., viene ad essere punita con la reclusione<br />

da quattro (invece che tre) ad otto (invece<br />

che sette) anni; la mera partecipazione con la reclusione<br />

da due (invece che uno) a sei (invece che cinque)<br />

anni.<br />

Merita concentrare l’attenzione sulla figura autonoma<br />

di reato ora delineata dall’art. 414-bis c.p. Poche<br />

le differenze rispetto all’art. 414 c.p. (66), e non tali,<br />

ci sembra, da far venir meno un nesso di specialità<br />

unilaterale per specificazione dell’oggetto dell’istigazione<br />

(sicché assistiamo ad un successione<br />

tendenzialmente peggiorativa della disciplina di un<br />

persistente nucleo di illiceità penale, ma v. infra).<br />

Anche l’art. 414-bis c.p. considera l’apologia come<br />

condotta alternativa; superfluamente precisa, poi,<br />

che l’istigazione può avvenire “con qualsiasi mezzo e<br />

con qualsiasi forma di espressione”. Interessante<br />

166<br />

piuttosto notare la mancanza della dizione “per il solo<br />

fatto dell’istigazione”, sostituita con una clausola<br />

di riserva (“salvo che il fatto costituisca più grave<br />

reato”) capace di condurre ad inediti risultati, e in<br />

particolare all’impossibilità di configurare un “concorso”<br />

con quella fattispecie plurisoggettiva eventuale<br />

che si realizza ove taluno accolga l’istigazione,<br />

commettendo un reato sanzionato in modo più pesante<br />

(67) (così, ad es., se qualcuno dà seguito ad<br />

una pubblica istigazione a realizzare spettacoli pedopornografici,<br />

detta istigazione integra un reato sanzionato<br />

con la reclusione da sei a dodici anni e con<br />

la multa da euro 24.000 a euro 240.000 - ex artt. 110<br />

e 600-ter, primo comma, c.p. - dunque un “più grave<br />

reato” che assorbe quello di cui all’art. 414-bis). In<br />

questi casi, quindi, l’innovazione può risultare “più<br />

favorevole” al reo, ai fini dell’art. 2 c.p.<br />

Con toni da “tolleranza zero”, nell’ultimo comma<br />

del 414-bis c.p. si sancisce l’impossibilità di invocare,<br />

a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico,<br />

letterario, storico o di costume. Non si vede,<br />

peraltro, come ragioni (o finalità) di questo genere<br />

potrebbero inficiare l’illiceità penale o la colpevolezza,<br />

dato che il “movente” e la “finalità” dell’istigazione<br />

è normalmente considerata irrilevante (68),<br />

mentre la natura artistica (e scientifica) di una produzione<br />

vale, semmai, ad escluderne l’oscenità, ex<br />

artt. 527-529 c.p.: altro nucleo di fattispecie, orientate<br />

alla salvaguardia di tutt’altri beni e interessi, al<br />

di là della comune attinenza alla dimensione “sessuale”.<br />

È chiaro, nondimeno, che il legislatore vuole<br />

avvertirci dell’astratta possibilità, ricorrendone i<br />

presupposti, di applicare la nuova disposizione incriminatrice,<br />

ad es., a libri o film ove si tratta della prostituzione<br />

minorile (“Noi, ragazzi dello zoo di Berlino”?)<br />

o di attrazioni sessuali verso giovanissime loli-<br />

Note:<br />

(65) Cfr. G. De Vero, Ordine pubblico (delitti contro), in Dig. disc.<br />

pen., IX, Torino, 1995, 88; in tema di recente ampiamente, e problematicamente,<br />

A. Sessa, Tutela penale dell’ordine pubblico e<br />

teleologismo dei valori costituzionali: ambiti e prospettive di un<br />

riformismo razionale, in Delitti contro l’ordine pubblico, a cura di<br />

S. Moccia, Napoli, 2007, 1 ss.<br />

(66) In rapporto alla quale, di recente e per tutti M. Pelissero, Delitti<br />

di istigazione e apologia, in Reati contro la personalità dello<br />

Stato e contro l’ordine pubblico, a cura di M. Pelissero, Torino,<br />

2010, 231 ss.<br />

(67) Cfr. M. Pelissero, op.cit., 241 s. Sui nessi tra pubblica istigazione<br />

e concorso di persone nel reato vedi di recente le considerazioni<br />

di F. Schiaffo, Istigazione e apologia nei delitti contro<br />

l’ordine pubblico, in Delitti contro l’ordine pubblico, cit., spec.<br />

166 ss.<br />

(68) Cass., Sez. I, 11 marzo 1975, n. 10804, in Ced Cass.<br />

131193; Cass.; Sez. I, 11 giugno 1986, n. <strong>135</strong>34, in Ced Cass.<br />

174483; Cass., Sez. I, 16 ottobre 2008, n. 40684, in Ced Cass.<br />

241564.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


te (“Lolita” di Nabokov e, quindi, di Stanley Kubrick?),<br />

a ricostruzioni giornalistiche o romanzate<br />

delle imprese di pedofili e violentatori seriali, a telegiornali<br />

che, trattando della scoperta di organizzazioni<br />

pedopornografiche, lascino intravedere qualche<br />

immagine scabrosa, sia pure criptata, a contributi<br />

storici sulle abitudini sessuali degli antichi greci,<br />

a pubblicità di pannolini, ad interviste provocatorie<br />

di scrittori trasgressivi.<br />

Nondimeno, da una clausola come quella in esame<br />

appare eccessivo, e ingiustificato, dedurre che la<br />

nuova figura criminosa voglia imprimere un movimento<br />

regressivo a quelli che sono gli sviluppi interpretativi<br />

e legislativi, costituzionalmente orientati,<br />

in tema di reati c.d. “di opinione” (69), mirando alla<br />

repressione d’ogni comunicazione pubblica che,<br />

pur diretta a tutt’altri fini, e ispirata da tutt’altra<br />

ispirazione, possa essere ipoteticamente (e un po’<br />

morbosamente) intesa come una sollecitazione ad<br />

attingere all’intimità fisica dei minori. Si deve perciò<br />

ribadire che istigazione penalmente rilevante è<br />

soltanto quella dotata d’una effettiva e percettibile<br />

idoneità a suscitare in qualcuno la concreta voglia di<br />

realizzare alcuni dei reati indicati, accompagnata<br />

dalla piena consapevolezza, da parte dell’istigatore,<br />

di quella idoneità; e che simile requisito deve misu-<br />

Legislazione<br />

Diritto penale<br />

rarsi in rapporto al contesto nel quale opera il messaggio,<br />

che normalmente sarà abitato da spettatori<br />

dalle ordinarie predilezioni sessuali e dotati di sufficienti<br />

freni inibitori, solo eccezionalmente da menti<br />

malate e perverse, capaci di trarre motivo d’eccitazione<br />

criminale anche dalla visione di minime nudità<br />

di infanti mostrate dalla più innocente réclame<br />

(70). Per altro verso, è bene precisare che non ogni<br />

narrazione di fatti criminosi è “apologia”, ma solo<br />

quella compiuta per esaltare, e dotata anch’essa di<br />

una connotazione istigatoria (71); così come non è<br />

“apologia” una riflessione aperta e problematica, anche<br />

di carattere artistico, sul fenomeno - certo inquietante,<br />

ma concreto e sfaccettato - dell’attrazione<br />

verso la sessualità minorile, per quanto moralisti<br />

e cultori del “politicamente corretto” possano opinare<br />

diversamente.<br />

Diritto penale e processo 2/2013 167<br />

Note:<br />

(69) Riguardo ai quali v. M. Pelissero, Delitti di opinione, in Reati<br />

contro la personalità dello Stato, cit., 97 ss.<br />

(70) Sul (problematico) requisito dell’idoneità nella pubblica istigazione<br />

ancora M. Pelissero, Delitti di istigazione, cit., 238 ss.<br />

(71) Da ultimo e per tutti ancora M. Pelissero, Delitti di istigazione,<br />

cit., 233 ss.


Osservatorio<br />

Corte costituzionale<br />

Osservatorio<br />

Corte costituzionale<br />

a cura di Giuseppe Di Chiara<br />

LEGGE “EX CIRIELLI”, DISCIPLINA<br />

DEGLI STUPEFACENTI E DIVIETO DI PREVALENZA<br />

DELL’ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ<br />

SULLA RECIDIVA REITERATA: INCOSTITUZIONALE<br />

LA RIGIDITÀ DEL MECCANISMO<br />

Corte costituzionale, sent., 15 novembre 2012 (5 novembre<br />

2012), n. 251 - Pres. Quaranta - Est. Lattanzi<br />

È incostituzionale, per violazione degli artt. 3, 25, comma<br />

2, e 27, comma 3, Cost., l’art. 69, comma 4, c.p., come<br />

sostituito dall’art. 3, l. 5 dicembre 2005, n. 251 (“Modifiche<br />

al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n.<br />

354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di<br />

giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i<br />

recidivi, di usura e di prescrizione”), nella parte in cui<br />

prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante<br />

di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990,<br />

n. 309 (“Testo unico delle leggi in materia di disciplina<br />

degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,<br />

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”)<br />

sulla recidiva di cui all’art. 99, comma 4, c.p.<br />

La questione<br />

Il giudice a quo, evocando quali parametri di scrutinio gli artt.<br />

3, 25, comma 2, e 27, comma 3, Cost., aveva dubitato della<br />

legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 4, c.p., come<br />

sostituito dall’art. 3, l. 5 dicembre 2005, n. 251 (“Modifiche<br />

al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia<br />

di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione<br />

delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione”:<br />

c.d. legge “ex Cirielli”), nella parte in cui esclude<br />

che la circostanza attenuante della lieve entità di cui all’art.<br />

73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (“Testo unico delle<br />

leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze<br />

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati<br />

di tossicodipendenza”) possa essere dichiarata prevalente<br />

sulla recidiva reiterata, prevista dall’art. 99, comma 4, c.p.<br />

La norma censurata, ad avviso del rimettente, si porrebbe<br />

anzitutto in contrasto con l’art. 3 Cost. poiché, in talune fattispecie,<br />

condurrebbe «ad applicare pene identiche a violazioni<br />

di rilievo penale enormemente diverso»: il recidivo reiterato<br />

implicato nel grande traffico di stupefacenti (art. 73, comma<br />

1, d.P.R. n. 309 del 1990) al quale siano riconosciute le<br />

circostanze attenuanti generiche - rimarcava il giudice a quo<br />

- è punito con la stessa pena prevista per il recidivo reiterato<br />

autore di uno «spaccio di strada» di minime quantità, al qua-<br />

168<br />

CIRCOSTANZE<br />

le siano riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la<br />

circostanza prevista dal comma 5 dell’art. 73, con la conseguenza<br />

che «l’enorme differenza oggettiva, naturalistica, criminologica<br />

delle due condotte viene completamente obliterata<br />

in virtù di una esclusiva considerazione dei precedenti<br />

penali del loro autore».<br />

La norma censurata violerebbe, inoltre, il principio di offensività<br />

(art. 25, comma 2, Cost.), che, con il suo espresso richiamo<br />

al «fatto commesso», riconoscerebbe «rilievo fondamentale<br />

all’azione delittuosa per il suo obiettivo disvalore e<br />

non solo in quanto manifestazione sintomatologica di pericolosità<br />

sociale», implicando pertanto «la necessità di un trattamento<br />

penale differenziato per fatti diversi, senza che la<br />

considerazione della mera pericolosità dell’agente possa legittimamente<br />

avere rilievo esclusivo».<br />

La norma sottoposta a scrutinio si porrebbe, infine, in contrasto<br />

con il «principio di proporzionalità della pena (nelle sue<br />

due funzioni retributiva e rieducativa)» (art. 27, comma 3,<br />

Cost.), in quanto «una pena sproporzionata alla gravità del<br />

reato commesso da un lato non può correttamente assolvere<br />

alla funzione di ristabilimento della legalità violata, dall’altro<br />

non potrà mai essere sentita dal condannato come rieducatrice»:<br />

la condanna a sei anni di reclusione per la cessione<br />

di una singola e modesta dose di sostanza stupefacente - osservava<br />

ancora il giudice a quo - non potrebbe essere considerata,<br />

chiunque ne sia l’autore, una risposta sanzionatoria<br />

proporzionata.<br />

La decisione<br />

Nel ritenere la fondatezza della quaestio prospettata dal rimettente,<br />

la Corte rimarca anzitutto che l’art. 69, comma 4,<br />

c.p. costituisce il punto di arrivo di un’evoluzione legislativa<br />

dei criteri di bilanciamento iniziata con l’art. 6, d.l. 11 aprile<br />

1974, n. 99 (“Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale”),<br />

convertito, con modificazioni, nella l. 7 giugno 1974, n. 220,<br />

che ha esteso il giudizio di comparazione alle circostanze autonome<br />

o indipendenti e a quelle inerenti alla persona del<br />

colpevole: la novella del 1974 aveva propiziato il riequilibrio di<br />

alcuni eccessi di penalizzazione, sortendo nel contempo l’effetto<br />

di rendere modificabili, attraverso il giudizio di comparazione,<br />

le cornici edittali di alcune ipotesi circostanziali, di<br />

aggravamento o di attenuazione, sostanzialmente diverse<br />

dai reati base: ipotesi che solitamente vengono individuate<br />

dal legislatore attraverso la previsione di pene di specie diversa<br />

o di pene della stessa specie, ma con limiti edittali indipendenti<br />

da quelli stabiliti per il reato base, come accade<br />

nel caso regolato dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del<br />

1990. È rispetto a questo tipo di circostanze - osserva la Corte<br />

- che il criterio generalizzato, introdotto con la modificazione<br />

dell’art. 69, comma 4, c.p., aveva mostrato talune incongruenze,<br />

inducendo il legislatore a intervenire con discipline<br />

derogatorie, come è avvenuto con l’aggravante della «finalità<br />

Diritto penale e processo 2/2013


di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico» (art. 1,<br />

d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, recante “Misure urgenti per la<br />

tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica”,<br />

convertito, con modificazioni, nella l. 6 febbraio 1980, n. 15)<br />

e, in seguito, con varie altre disposizioni, generalmente adottate<br />

per impedire il bilanciamento della circostanza c.d. privilegiata,<br />

di regola un’aggravante, o per limitarlo, in modo da<br />

escludere la soccombenza di tale circostanza nella comparazione<br />

con le attenuanti; è appunto questo, invero, il risultato<br />

che si è voluto perseguire con la norma impugnata.<br />

Già la Corte aveva in precedenza avuto modo di rimarcare come<br />

il giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee<br />

consenta al giudice di «valutare il fatto in tutta la sua ampiezza<br />

circostanziale, sia eliminando dagli effetti sanzionatori tutte<br />

le circostanze (equivalenza), sia tenendo conto di quelle<br />

che aggravano la quantitas delicti, oppure soltanto di quelle<br />

che la diminuiscono» (Corte cost. n. 38 del 1985). Deroghe al<br />

bilanciamento sono, d’altronde, ben possibili e rientrano nell’ambito<br />

delle scelte del legislatore, sindacabili in sede di verifica<br />

di costituzionalità «soltanto ove trasmodino nella manifesta<br />

irragionevolezza o nell’arbitrio» (Corte cost. n. 68 del<br />

2012, in questa Rivista, 2012, 539). Va da sé, peraltro, che le<br />

scelte derogatorie al giudizio di bilanciamento mai possono<br />

giungere a determinare un’alterazione degli equilibri costituzionalmente<br />

imposti nella strutturazione della responsabilità<br />

penale: una simile alterazione emerge, in verità, proprio dagli<br />

effetti distorsivi cui talora conduce l’automatismo del meccanismo<br />

oggetto di scrutinio.<br />

Invero, la «manifesta irragionevolezza» delle conseguenze, sul<br />

piano sanzionatorio, del divieto di prevalenza dell’attenuante di<br />

cui al comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 sulla recidiva<br />

reiterata è resa evidente dall’«enorme divaricazione» delle cornici<br />

edittali stabilite dal legislatore per il reato circostanziato e<br />

per la fattispecie base prevista dal comma 1 della norma medesima<br />

e dagli effetti determinati dal convergere della deroga<br />

al giudizio di bilanciamento sull’assetto delineato dallo stesso<br />

art. 73: nel caso di recidiva reiterata equivalente all’attenuante,<br />

il massimo edittale previsto dal comma 5 per il fatto di «lieve<br />

entità» (sei anni di reclusione) diventa il minimo della pena da<br />

irrogare; ciò importa - rimarca la Corte - che il minimo della pena<br />

detentiva previsto per il fatto di «lieve entità» (un anno di reclusione)<br />

viene moltiplicato per sei nei confronti del recidivo<br />

reiterato, che subisce così di fatto un aumento «incomparabilmente<br />

superiore» a quello specificamente previsto dall’art. 99,<br />

comma 4, c.p. per la recidiva reiterata, che, a seconda dei casi,<br />

è della metà o di due terzi.<br />

In altri termini, precisa ancora la Corte, ove si potessero applicare<br />

i criteri stabiliti dall’art. 69, comma 4, c.p. prima della modificazione<br />

operata dalla novella del 1974, la pena da irrogare in<br />

un caso come quello all’origine della quaestio de legitimitate<br />

sarebbe, a seconda del tipo di recidiva, di un anno e sei mesi o<br />

di un anno e otto mesi, cioè di un anno per il reato attenuato<br />

previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, aumentato,<br />

a seconda dei casi, di sei mesi o di otto mesi per la recidiva,<br />

mentre il giudizio di equivalenza, imposto dalla norma impugnata,<br />

determina un aumento di cinque anni.<br />

Le rilevanti differenze quantitative delle comminatorie edittali<br />

dei commi 1 e 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 rispecchiano,<br />

d’altronde, le diverse caratteristiche oggettive delle<br />

due fattispecie, sul piano dell’offensività e alla luce delle<br />

stesse valutazioni del legislatore: il trattamento sanzionatorio<br />

decisamente più mite assicurato al fatto di «lieve entità», la<br />

cui configurabilità è riconosciuta dalla giurisprudenza comune<br />

solo per le ipotesi di «minima offensività penale» (Cass.,<br />

Sez. Un., 24 giugno 2010, n. 35737, in questa Rivista, 2010,<br />

Osservatorio<br />

Corte costituzionale<br />

1290), esprime una dimensione offensiva la cui effettiva portata<br />

è disconosciuta dalla norma censurata, che indirizza l’individuazione<br />

della pena concreta verso un’abnorme enfatizzazione<br />

delle componenti soggettive riconducibili alla recidiva<br />

reiterata, a detrimento delle componenti oggettive del<br />

reato. Insomma - conclude sul punto la Corte - due fatti, quelli<br />

previsti dai commi 1 e 5 dell’art. 73, che lo stesso assetto<br />

legislativo riconosce come profondamente diversi sul piano<br />

dell’offesa, vengono ricondotti alla medesima cornice edittale:<br />

il che determina un contrasto tra la disciplina censurata e<br />

l’art. 25, comma 2, Cost., che pone il fatto alla base della responsabilità<br />

penale (in tema cfr. Corte cost. n. 249 del 2010,<br />

in questa Rivista, 2010, 1055).<br />

La recidiva reiterata - prosegue la Corte - riflette i due aspetti<br />

della colpevolezza e della pericolosità, ed è da ritenere che<br />

questi, pur essendo pertinenti al reato, non possano assumere,<br />

nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza<br />

tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto<br />

al fatto oggettivo: il principio di offensività - rimarca ancora la<br />

pronuncia in esame - è chiamato a operare non solo rispetto<br />

alla fattispecie base e alle circostanze, ma anche rispetto a<br />

tutti gli istituti che incidono sull’individualizzazione della pena<br />

e sulla sua determinazione finale; se così non fosse, la rilevanza<br />

dell’offensività della fattispecie base potrebbe risultare<br />

neutralizzata da un processo di individualizzazione prevalentemente<br />

orientato sulla colpevolezza e sulla pericolosità.<br />

La norma sottoposta a scrutinio vulnera altresì, ad avviso della<br />

Corte, il canone dell’eguaglianza: il recidivo reiterato, cui<br />

siano riconosciute le attenuanti generiche, autore di un fatto<br />

“non lieve” da punire con il minimo edittale della pena stabilita<br />

dall’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, riceve lo<br />

stesso trattamento sanzionatorio spettante al recidivo reiterato,<br />

cui pure siano riconosciute le attenuanti generiche, ma<br />

autore di un fatto di «lieve entità».<br />

Leso si palesa, infine, il principio di proporzionalità della pena<br />

di cui all’art. 27, comma 3, Cost. La disciplina censurata, nel<br />

precludere la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva<br />

reiterata, realizza una deroga rispetto a un principio generale<br />

che governa la complessa attività commisurativa della<br />

pena da parte del giudice, saldando i criteri di determinazione<br />

della pena base con quelli mediante i quali essa, secondo un<br />

processo finalisticamente indirizzato dall’art. 27, terzo comma,<br />

Cost., diviene adeguata al caso di specie anche per mezzo<br />

dell’applicazione delle circostanze (così già, con riguardo<br />

ad altra quaestio, Corte cost. n. 183 del 2011, in questa Rivista,<br />

2011, 811): nel caso in esame, infatti, il divieto legislativo<br />

di soccombenza della recidiva reiterata rispetto all’attenuante<br />

dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 impedisce il necessario<br />

adeguamento, che dovrebbe avvenire attraverso<br />

l’applicazione della pena stabilita dal legislatore per il fatto di<br />

«lieve entità». L’incidenza della regola preclusiva sancita dall’art.<br />

69, comma 4, c.p. sulla diversità delle cornici edittali prefigurate<br />

dai commi 1 e 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990,<br />

che viene annullata, attribuisce alla risposta punitiva i connotati<br />

di «una pena palesemente sproporzionata» e, dunque,<br />

«inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato»<br />

(Corte cost. n. 68 del 2012, cit.). La norma censurata si palesa,<br />

dunque, per questo aspetto in contrasto con la finalità rieducativa<br />

della pena, che implica «un costante “principio di<br />

proporzione” tra qualità e quantità della sanzione, da una parte,<br />

e offesa, dall’altra» (Corte cost. n. 341 del 1994).<br />

I precedenti<br />

Sulla ratio del giudizio di bilanciamento tra circostanze e sulla<br />

discrezionalità giudiziale che vi è sottesa cfr., tra le altre, Cor-<br />

Diritto penale e processo 2/2013 169


Osservatorio<br />

Corte costituzionale<br />

te cost. n. 38 del 1985 e n. 68 del 2012 (in questa Rivista,<br />

2012, 539). Sulla violazione del principio di offensività di cui all’art.<br />

25, comma 2, Cost. liddove la legge ordinaria riconduca<br />

alla medesima cornice edittale fatti pur riconosciuti come profondamente<br />

diversi sul piano dell’offesa, cfr. Corte cost. n.<br />

249 del 2010 (in questa Rivista, 2010, 1055). Sui rapporti tra<br />

finalità della pena e principio di proporzione tra offesa e qualità<br />

e quantità della sanzione cfr. Corte cost. n. 341 del 1994.<br />

La dottrina<br />

Sugli irrigidimenti apportati dalla c.d. legge “ex Cirielli” alla<br />

170<br />

disciplina della recidiva e del computo della pena, anche con<br />

riguardo al divieto di prevalenza oggi dichiarato incostituzionale,<br />

cfr. già, in termini critici, G. Marinucci, Certezza d’impunità<br />

per i reati gravi e “mano dura” per i tossicodipendenti in<br />

carcere, in questa Rivista, 2006, 170 ss., e A. Melchionda, La<br />

nuova disciplina della recidiva, ibid., 175 ss. Cfr. altresì, per<br />

una ricca trattazione d’insieme delle problematiche implicate<br />

dalla riforma della recidiva operata dalla c.d. legge “ex Cirielli”,<br />

S. Corbetta, Il nuovo volto della recidiva: “tre colpi e sei<br />

fuori”?, in AA.VV., Nuove norme prescrizione del reato e recidiva,<br />

a cura di A. Scalfati, Padova, 2006, 53 ss.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


Osservatorio<br />

Cassazione - Sezioni Unite<br />

Osservatorio Corte<br />

di cassazione - Sezioni Unite<br />

a cura di Alfredo Montagna<br />

VENDITA DI SEMI DI PIANTE STUPEFACENTI<br />

E REATI CONFIGURABILI<br />

DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI<br />

Cassazione penale, Sez. Un., 7 dicembre 2012 (c.c. 16 ottobre<br />

2012), n. 47604 - Pres. Lupo - Rel. Squassoni - P.M.<br />

Fedeli (diff.) - Ric. P.M. in proc. Bargelli<br />

La offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile<br />

una sostanza drogante, correlata da precise indicazioni<br />

botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra<br />

il reato di cui all’art. 82 d.P.R. n. 309/1990, salva la<br />

possibilità di sussistenza dei presupposti per configurare<br />

il delitto previsto dall’art. 414 c.p., con riferimento alla<br />

condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze<br />

stupefacenti.<br />

Il caso<br />

La peculiarità della fattispecie giunta all’esame della terza sezione<br />

penale della Corte rende necessaria la indicazione di alcuni<br />

elementi; infatti il collegio era stato chiamato a giudicare<br />

il ricorso del Procuratore della Repubblica avverso la sentenza<br />

di assoluzione che il G.u.p. aveva pronunciato, con la<br />

formula il fatto non sussiste, in un giudizio nel quale erano<br />

stati contestate le violazione degli artt. 81, secondo comma,<br />

e 82 del d.P.R. n. 309 del 1990 a soggetti che avevano offerto<br />

e pubblicizzato su vari siti internet la vendita di molte varietà<br />

di semi di piante con effetti stupefacenti (nella specie<br />

oltre 140 tipi di piante di marijuana). La assoluzione era stata<br />

motivata dalla considerazione che nei siti internet si faceva riferimento<br />

alla sola commercializzazione dei semi delle varie<br />

piante, senza che tale pubblicità fosse accompagnata da consigli<br />

su come ricavare i principi attivi da tali piante, tantomeno<br />

per il loro consumo come stupefacenti. Da ciò il giudice di<br />

merito aveva ricavato l’assenza degli elementi necessari per<br />

configurare il reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti,<br />

collocando la fattispecie nell’alveo dell’illecito amministrativo<br />

di cui all’art. 84 dello stesso d.P.R. n. 309, che disciplina<br />

la propaganda di tali sostanze.<br />

Pertanto la decisione dipendeva dalla soluzione da dare alla<br />

questione se, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art.<br />

82, comma 1, del citato d.P.R., fosse sufficiente l’attività di<br />

pubblicizzazione di semi di piante idonee a produrre sostanze<br />

stupefacenti, con indicazioni sulla coltivazione e la resa<br />

(atteso che la normale finalità della coltivazione è l’ottenimento<br />

dello stupefacente per farne uso), o se, invece, fosse<br />

necessario un riferimento diretto alle qualità di tali sostanze,<br />

con la prospettazione dei benefici che si possono ricavare dal<br />

loro uso.<br />

Nella giurisprudenza delle sezioni semplici si rinvenivano soluzioni<br />

diverse, per cui opportunamente il Collegio aveva ritenuto<br />

di devolvere la questione alle Sezioni Unite.<br />

In alcune decisioni si era affermato che la condotta di pubblicizzazione<br />

di semi di piante idonee a produrre una sostanza<br />

stupefacente, anche in mancanza di una pubblicità tesa ad<br />

esaltare la qualità dell’uso della sostanza ricavabile, configurasse<br />

il reato di cui all’art. 82, in quanto si sosteneva la esistenza<br />

di una relazione causale diretta fra la pubblicizzazione<br />

dei semi e della coltivazione delle piante e l’uso della sostanza<br />

stupefacente che se ottiene.<br />

Anche altre decisioni avevano affermato la configurabilità del<br />

reato de qua, ritenendo che la condotta di istigazione potesse<br />

astrattamente consistere anche nel fornire agli acquirenti<br />

indicazioni specifiche sulle modalità di coltivazione dei semi.<br />

Diversamente anche di recente era stato affermato che ai fini<br />

della configurabilità del reato di istigazione all’uso fosse<br />

necessaria un’attività di pubblicizzazione che facesse riferimento<br />

diretto alle qualità delle sostanze stupefacenti ricavabili<br />

dalle piante ed alla prospettazione dei benefici derivanti<br />

dall’uso di tali sostanze. In assenza di questo quid pluris non<br />

si sarebbe realizzato il reato di cui sopra, bensì il semplice illecito<br />

amministrativo di cui all’art. 84, per la propaganda e la<br />

pubblicità di sostanze comprese nelle Tabelle allegate alla<br />

legge.<br />

La decisione<br />

Nella propria motivazione la Corte ha ricordato che qualsiasi<br />

tipo di attività pubblicitaria avente ad oggetto prodotti droganti<br />

è vietata, in ottemperanza all’art. 10, comma 2, della<br />

Convenzione di Vienna, ratificata dal nostro paese con l. 25<br />

marzo 1981 n. 385 (la Convenzione prevede l’obbligo di proibire<br />

le inserzioni pubblicitarie riguardanti le sostanze psicotrope<br />

e destinate al grosso pubblico). Pur tuttavia, si è precisato,<br />

la semplice offerta di semi dalla cui pianta sono ricavabili<br />

sostanze stupefacenti non può essere inclusa nell’ambito<br />

della pubblicità vietata.<br />

Le Sezioni Unite hanno poi affermato che non appare corretto<br />

inquadrare la condotta della quale si discute nella previsione<br />

della istigazione all’uso di stupefacenti, di cui all’art. 82 del<br />

d.P.R. n. 309/1990, in quanto la condotta in questione solo indirettamente<br />

ed eventualmente conduce al consumo di sostanze<br />

droganti. Ragionare diversamente, si sostiene, equivarrebbe<br />

ad equiparare la nozione di stupefacente a quella di<br />

pianta dalla quale, con determinati procedimenti chimici neppure<br />

menzionati nella pubblicità, è possibile ricavare una sostanza<br />

drogante. La Corte evidenzia infine sul punto che se si<br />

fosse trattato di offerta in vendita di sostanze stupefacenti, la<br />

condotta sarebbe riconducibile nella previsione del diverso<br />

art. 73, comma 1, dello stesso d.P.R.<br />

Peraltro la decisione esclude altresì la possibilità di ricorrere<br />

alla ipotesi dell’illecito amministrativo previsto dal citato art.<br />

Diritto penale e processo 2/2013 171


Osservatorio<br />

Cassazione - Sezioni Unite<br />

84, atteso che, se il messaggio non è neutro ed asettico, come<br />

quando si invitano i destinatari all’acquisto di semi quale<br />

attività prodromica al successivo comportamento consistente<br />

nella coltivazione di piante dalle quali è possibile estrarre<br />

una sostanza stupefacente, si individua una condotta prevista<br />

come reato dall’art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 309 (stante<br />

l’attuale illiceità della coltivazione).<br />

La soluzione al quesito demandato all’esame della Corte viene<br />

così individuata nella possibile integrazione del delitto di<br />

cui all’art. 414 c.p., istigazione a delinquere, quale norma generale,<br />

che residua dopo avere escluso la riconducibilità del<br />

fatto nella ipotesi di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti<br />

(di cui al citato art. 82). In questa ottica la questione diviene<br />

di merito, in quanto spetta al giudicante la valutazione<br />

della efficienza della azione stimolatrice, contenuta nella<br />

messa in vendita, verso i potenziali acquirenti al fine di indurli<br />

a porre in essere la successiva condotta illecita (della coltivazione).<br />

In considerazione di ciò le Sezioni Unite hanno affermato il<br />

principio di diritto, secondo il quale la offerta in vendita di semi<br />

di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante,<br />

correlata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione<br />

delle stesse, non integra il reato di cui all’art. 82 d.P.R. n.<br />

309/1990, salva la possibilità di sussistenza dei presupposti<br />

per configurare il delitto previsto dall’art. 414 c.p., con riferimento<br />

alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze<br />

stupefacenti.<br />

I precedenti<br />

Cass., Sez. VI, n. 16041 del 5 marzo 2001, dep. 19 aprile<br />

2001, in Ced Cass., 218484, Gobbi ed altri; Cass., Sez. IV, n.<br />

22911 del 23 marzo 2004, dep. 14 maggio 2004, ivi, 228788,<br />

D’Angelo; Sez. IV, n. 15083 dell’8 aprile 2010, dep. 19 aprile<br />

2010, inedita, Gracis; Cass., Sez. IV, n. 23903 del 20 maggio<br />

2009, dep. 10 giugno 2009, P.M. in proc. Malerba, in Ced<br />

Cass., 244222; Cass., Sez. IV, n. 26430 del 20 maggio 2009,<br />

dep. 25 giugno 2009, P.M. in proc. Pesce ed altro, ivi,<br />

244503; Cass., Sez. VI, n. 38633 del 24 settembre 2009,<br />

dep. 5 ottobre 2009, ivi, 250545, Barsotti; Sez. IV, n. 6972 del<br />

17 gennaio 2012, dep. 22 febbraio 2012, ivi, 251953, P.M. in<br />

proc. Bargelli ed altro.<br />

La dottrina<br />

V. Militello, Le forme indirette di diffusione degli stupefacenti<br />

nella nuova normativa, in Giust. pen., 1992, II, 183; F. Palazzo,<br />

Consumo e traffico degli stupefacenti (Profili penali),<br />

1994, 207; G. Amato, Commento a Cass. n. 15083 del 2010,<br />

in Guida al dir., 2010, 24, 88; G. Amato, Commento a Cass.<br />

n. 6972 del 2012, in Guida al dir., 2012, 16, 44.<br />

CONTESTAZIONI A CATENA E MOMENTO DI RILEVABILITÀ<br />

DELLA RETRODATAZIONE DEL TERMINE<br />

Cassazione penale, Sez. Un., 20 novembre 2012 (c.c. 19<br />

luglio 2012) n. 45246 - Pres. Lupo - Rel. Fiandanese - P.M.<br />

Fedeli (diff.) - Ric. P. M. in proc. Polcino<br />

Cassazione penale, Sez. Un., 20 novembre 2012 (c.c. 19<br />

luglio 2012) n. 45247 - Pres. Lupo - Rel. Fiandanese - P.M.<br />

Fedeli (diff.) - Ric. P. M. in proc. Asllani<br />

Nel caso di contestazione a catena, la questione della re-<br />

172<br />

MISURE CAUTELARI<br />

trodatazione della decorrenza del termine di custodia<br />

cautelare può essere dedotta anche in sede di riesame<br />

solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:<br />

a) se per effetto della retrodatazione il termine sia interamente<br />

scaduto al momento della emissione del secondo<br />

provvedimento cautelare; b) se tutti gli elementi<br />

per la retrodatazione risultino dall’ordinanza cautelare.<br />

Il caso<br />

La quarta sezione penale, con due distinte ordinanze di analogo<br />

contenuto, del maggio 2012 aveva rimesso la trattazione<br />

dei ricorsi alle Sezioni unite, rilevando l’esistenza di un<br />

contrasto giurisprudenziale sulla preliminare questione «relativa<br />

alla deducibilità della regola della retrodatazione dei termini<br />

di custodia cautelare nei casi disciplinati dall’art. 297,<br />

comma terzo, cod. proc. pen. innanzi al tribunale del riesame»,<br />

o se invece ciò fosse possibile solo con istanza di revoca<br />

ex art. 299 c.p.p.<br />

Per lungo tempo l’orientamento della giurisprudenza era stato<br />

contrario alla possibilità di dedurre anche nel procedimento<br />

di riesame l’inefficacia della misura cautelare, che si riteneva<br />

dovesse essere fatta valere soltanto con l’istanza di revoca<br />

prevista dall’art. 306 c.p.p. Si argomentava in proposito<br />

che le cause che determinano la perdita di efficacia della misura<br />

cautelare, tra le quali rientra quella prevista dal terzo<br />

comma dell’art. 297 c.p.p., atterrebbero a vizi processuali<br />

non incidenti sulla intrinseca legittimità dell’ordinanza impositiva<br />

della misura, ma con riflessi sul diverso piano dell’efficacia;<br />

da ciò la conclusione che dovessero essere fatte valere<br />

nel procedimento appositamente promosso con l’istanza<br />

di revoca ex art. 306 c.p.p. e non direttamente con la richiesta<br />

di riesame, istituto preordinato alla verifica dei presupposti<br />

legittimanti l’adozione del provvedimento custodiale. In<br />

sintesi si sosteneva che il fenomeno della retrodatazione dei<br />

termini non incideva sul provvedimento in sé, ma soltanto<br />

sulla decorrenza e sul computo del periodo di custodia cautelare.<br />

Più di recente si era fatto strada un diverso e minoritario<br />

orientamento, per il quale l’applicazione della regola della retrodatazione<br />

dei termini della misura cautelare in caso di cosiddette<br />

contestazioni a catena poteva essere validamente<br />

dedotta davanti al tribunale in sede di riesame, ma ciò a condizione<br />

che già al momento dell’emissione dell’ordinanza<br />

cautelare fossero scaduti interamente, per effetto della retrodatazione,<br />

i termini di custodia. Si sosteneva sul punto<br />

che l’integrale decorso dei termini avrebbe determinato una<br />

inefficacia originaria del titolo custodiale rilevabile anche di<br />

ufficio dal Tribunale per il riesame, innanzi al quale può essere<br />

sollevata anche l’insussistenza delle esigenze cautelari (in<br />

caso di parziale anticipazione dei termini si sarebbe avuta una<br />

inefficacia sopravvenuta del titolo detentivo, deducibile con<br />

l’istanza di revoca innanzi al giudice presso il quale pende il<br />

procedimento).<br />

Va infine ricordato come le Sezioni Unite, pur avendo espressamente<br />

affrontato la specifica tematica della non deducibilità<br />

nel procedimento di riesame della cause sopravvenute di<br />

inefficacia della misura cautelare personale, non avessero<br />

specificato se la questione fosse estensibile anche alle cause<br />

preesistenti in grado di incidere sulla perdita di efficacia<br />

della misura (come la retrodatazione dei termini per le contestazioni<br />

a catena).<br />

La decisione<br />

Le due decisioni delle Sezioni Unite, peraltro identiche, hanno<br />

preliminarmente ripercorso lo sviluppo della giurispruden-<br />

Diritto penale e processo 2/2013


za sul tema dei rapporti tra procedimento di riesame e procedimento<br />

di revoca dell’ordinanza cautelare. Infatti mentre il<br />

riesame delle ordinanze che dispongono misure cautelari costituisce<br />

un mezzo di impugnazione, ancorché peculiare, diversa<br />

è la natura giuridica della richiesta di revoca di misura<br />

cautelare, che, tra l’altro, può essere disposta anche d’ufficio<br />

nelle ipotesi previste dal comma 3 dell’art. 299 c.p.p.; così<br />

che la revoca è stata definita come «quel fenomeno estintivo<br />

che presuppone una valutazione sulla sussistenza ex ante<br />

e sulla persistenza ex post delle condizioni di applicabilità delle<br />

misure cautelari». Nelle successive sentenze delle Sezioni<br />

Unite si è poi operata una ricostruzione sistematica della materia,<br />

elaborando più precise regole sull’ordine delle competenze<br />

nei rapporti tra giudice del procedimento principale e<br />

giudice dell’impugnazione. Infine con due decisioni (Caridi<br />

del 1999 e Piscopo del 2000) le sezioni unite hanno ricostruito<br />

le diverse cause di estinzione delle misure cautelari: dalla<br />

mancanza dei requisiti previsti dall’art. 292 c.p.p., alla mancanza<br />

dei presupposti edittali, probatori o cautelari, alla caducazione<br />

automatica, ope legis, in dipendenza di eventi sopravvenuti,<br />

alla caducazione prevista dall’art. 309, comma<br />

10, c.p.p.; mentre parallelamente hanno analizzato la ratio<br />

dell’istituto della retrodatazione dei termini in caso di contestazioni<br />

a catena, istituto che tende ad evitare che, rispetto<br />

ad una custodia cautelare in corso, intervenga un nuovo titolo<br />

che, senza giustificazione, determini di fatto uno spostamento<br />

in avanti del termine iniziale della misura.<br />

La decisione ha poi ribadito la ricostruzione sistematica operata<br />

dalla giurisprudenza, che traccia la linea di confine tra le<br />

questione devolute alla cognizione del giudice dell’impugnazione<br />

e quelle affidate alle decisioni del giudice del procedimento<br />

principale, evidenziando l’assenza di ragioni per modificarne<br />

l’assetto, anche con riferimento all’ipotesi di inefficacia<br />

della misura cautelare per retrodatazione dei termini ex<br />

art. 297, comma 3, c.p.p., allorquando tale inefficacia sia sopravvenuta<br />

all’adozione della misura stessa.<br />

La motivazione ha poi evidenziato che ove si tratti di eventi<br />

sopravvenuti alla decisione del giudice del riesame, il giudice<br />

di legittimità non potrebbe rilevare la inefficacia del provvedimento<br />

per retrodatazione dei termini. sia in quanto in sede di<br />

legittimità il controllo si riferisce alla correttezza della decisione<br />

del riesame, sia in quanto si tratta di una quaestio facti<br />

non sollevabile per la prima volta in cassazione.<br />

Nel diverso caso di evento intervenuto nel tempo intercorrente<br />

tra l’emissione dell’ordinanza cautelare e la decisione<br />

del Tribunale del riesame, l’ordine delle competenze non potrebbe<br />

essere messo in discussione neppure sotto il profilo<br />

dell’esigenza di rapidità in materia di decisioni de libertate,<br />

posto che, da un lato, sulla presentazione di una richiesta di<br />

revoca il giudice del procedimento principale deve provvedere<br />

con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta<br />

stessa (anche in tempi più rapidi della decisione del Tribunale<br />

del riesame); dall’altro lato, la possibilità di una doppia<br />

valutazione di merito costituisce una garanzia anche per il<br />

soggetto raggiunto dalla misura cautelare.<br />

A conclusioni parzialmente diverse deve pervenirsi nel caso<br />

in cui, in applicazione dei principi della c.d. contestazione a<br />

catena, il termine di custodia cautelare sia interamente scaduto<br />

già al momento della emissione del secondo provvedimento<br />

cautelare. Ma con la precisazione che qualsiasi richiesta<br />

che comporti l’esercizio di poteri istruttori può soltanto<br />

costituire l’oggetto di questioni da proporre al giudice competente<br />

su eventuali istanze di revoca della misura cautelare.<br />

Il giudice del riesame potrà pronunciarsi soltanto quando dalla<br />

stessa ordinanza impugnata emergano elementi incontro-<br />

Osservatorio<br />

Cassazione - Sezioni Unite<br />

vertibili in materia; diversamente sia una decisione favorevole<br />

all’indagato, che quella sfavorevole sarebbero entrambe<br />

viziate dalla impossibilità per il giudice del riesame di svolgere<br />

attività istruttoria, per cui il tendenziale rispetto del principio<br />

di economia processuale rischierebbe di produrre effetti<br />

negativi maggiori.<br />

Conseguentemente le Sezioni Unite hanno affermato il principio<br />

di diritto per il quale “nel caso di contestazioni a catena,<br />

la questione della retrodatazione della decorrenza dei termini<br />

di custodia cautelare può essere dedotta anche in sede di<br />

riesame solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:<br />

a) se per effetto della retrodatazione il termine sia interamente<br />

scaduto al momento della emissione del secondo<br />

provvedimento cautelare; b) se tutti gli elementi per la retrodatazione<br />

risultino dall’ordinanza cautelare.<br />

I precedenti<br />

Cass., Sez. I, sentenza n. 1006 del 20 dicembre 2011, dep.<br />

13 gennaio 2012, in Ced Cass., 251687; Cass., Sez. I, sentenza<br />

n. 24784 del 29 marzo 2011, dep. 21 giugno 2011, ivi,<br />

249683; Cass., Sez. III, sentenza n. 9946 del 9 febbraio<br />

2010, dep. 11 marzo 2010, ivi, 246237; Cass., Sez. 1, sentenza<br />

n. 30480 del 29 marzo 2011, dep. 1 agosto 2011, ivi,<br />

251090; Cass., Sez. II, sentenza n. 35605 del 27 giugno<br />

2007, dep. 26 settembre 2007, ivi, 237991; Cass., Sez. VI,<br />

sentenza n. 10325 del 23 gennaio 2008, dep. 6 marzo 2008,<br />

ivi, 239016; Cass., Sez. I, sentenza n. 35113 del 13 luglio<br />

2007, dep. 19 settembre 2007, ivi, 237632; Cass., Sez. V,<br />

sentenza n. 29162 del 10giugno 2010, dep. 23 luglio 2010,<br />

ivi, 247890; Cass., Sez. Un., sentenza n. 14535 del 19 dicembre<br />

2006, dep. 10 aprile 2007, ivi, 235909; Cass., Sez.<br />

VI, sentenza n. 12676 del 20 dicembre 2006, dep. 27 marzo<br />

2007, ivi, 236829; Cass., Sez. VI, sentenza n. 24274 del 24<br />

aprile 2009, dep. 11 giugno 2009, ivi, 245125; Cass., Sez. IV,<br />

sentenza n. 39272 del 22 settembre 2011, dep. 31 ottobre<br />

2011, ivi, 251431; Cass., Sez. I, sentenza n. 40321 del 19<br />

settembre 2008, dep. 29 ottobre 2008, ivi, 241435; Cass.,<br />

Sez. V, sentenza n. 2724 del 4 novembre 2009, dep. 21 gennaio<br />

2010, ivi, 245921; Cass., Sez. II, sentenza n. 49 del 7 dicembre<br />

2011, dep. 4 gennaio 2012, ivi, 251754; Cass., Sez.<br />

I, sentenza n. 12906, del 17 marzo 2010, dep. 7 aprile 2010,<br />

ivi, 246839.<br />

La dottrina<br />

Scalfati, Le contestazioni a catena, in Trattato di procedura<br />

penale, diretto da G. Spangher, Torino, 290 ss.; Santalucia,<br />

Osservazioni a Corte di Cassazione, sez. 1, 29 marzo 2011,<br />

n. 24784, in Cass. pen., 2011, 11, 3781; Potetti, Riesame,<br />

appello e revoca in tema di misure cautelari: una convivenza<br />

difficile, ivi, 1994, 2934; Riviezzo, Pluralità di ordinanze di custodia<br />

cautelare e pluralità di procedimenti nel nuovo art.<br />

297, comma 3, c.p.p., ivi, 1996, 3381.<br />

Diritto penale e processo 2/2013 173


Osservatorio<br />

Cassazione - Diritto penale<br />

Osservatorio Corte<br />

di cassazione - Diritto penale<br />

a cura di Stefano Corbetta<br />

MINACCIA PRETESTUOSA DI ADIRE LE VIE LEGALI:<br />

QUANDO INTEGRA L’ESTORSIONE<br />

Cassazione penale, Sez. II, 17 dicembre 2012 (u.p. 29 novembre<br />

2012), n. 48733 - Pres. Cosentino - Rel. Rago -<br />

P.M. Gialanella (diff.) - Ric. P.A.<br />

Integra gli estremi del reato di estorsione la minaccia di<br />

prospettare azioni giudiziarie (nella specie, decreti ingiuntivi<br />

e pignoramenti) al fine di ottenere somme di denaro<br />

non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a<br />

quelle dovute e l’agente ne sia consapevole, atteso che la<br />

pretestuosità della richiesta va ritenuta un male ingiusto.<br />

Il caso<br />

Il Tribunale del riesame di Genova confermava l’ordinanza di<br />

custodia cautelare in carcere, emessa dal g.i.p. del tribunale<br />

di Sanremo, nei confronti dell’imputato, titolare di impresa familiare<br />

di pulizia, per i reati di estorsione e tentata estorsione.<br />

Questo il fatto: dopo aver emesso false fatture recanti l’indicazione<br />

della realizzazione di lavori di manutenzione-pulizia<br />

per nulla o solo in minima parte effettuati, l’imputato si recava<br />

presso uno studio legale ove prospettava il proprio intendimento<br />

di ottenere il pagamento delle fatture, così inducendo<br />

il professionista ad inviare all’apparente debitore una lettera<br />

raccomandata con cui veniva richiesto il pagamento dell’importo<br />

indicato nel falso documento con la prospettazione, in<br />

caso di mancato pagamento, di “procedere secondo legge” o<br />

di esperire la procedura ingiuntiva, ovvero richiedendo l’emissione<br />

di decreto ingiuntivo. Una delle vittime aveva corrisposto<br />

le somme non dovute, mentre, in altri casi, le persone cui<br />

era stato richiesto il pagamento delle somme non dovute avevano<br />

rifiutato di pagare e si erano rivolte alle Forze dell’Ordine<br />

ovvero si erano opposte al decreto ingiuntivo, ciò che quindi<br />

integrava l’ipotesi del tentativo. Nel ricorrere per cassazione,<br />

la difesa deduceva l’erronea applicazione dell’art. 629 c.p., in<br />

quanto la prospettazione, da parte di un legale, di un procedimento<br />

secondo legge o la richiesta di emissione di un decreto<br />

ingiuntivo non costituirebbero una minaccia tale da integrare<br />

gli estremi del delitto estorsione, tentata o consumata; le<br />

asserite persone offese, infatti, consapevoli dell’infondatezza<br />

e dell’ingiustizia delle pretese, avrebbero potuto resistere nell’eventuale<br />

giudizio civile, così dimostrando l’illegittimità della<br />

pretesa creditoria. A tutto concedere, secondo il ricorrente, il<br />

fatto poteva qualificarsi come truffa.<br />

La decisione<br />

La Cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato. La Cor-<br />

174<br />

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO<br />

te, in primo luogo, ha evidenziato che, di per sé, l’esercizio di<br />

un diritto o la minaccia di esercitarlo non integra i caratteri della<br />

“minaccia” rilevante ex art. 629 c.p. - ossia la prospettazione<br />

di un male futuro e ingiusto, la cui verificazione dipende dalla<br />

volontà dell’agente - perché, pur ponendo il soggetto passivo<br />

nella condizione di subire un pregiudizio dei propri interessi,<br />

tale condotta è esclusivamente diretta alla legittima realizzazione<br />

di un diritto proprio dell’agente. Nondimeno, ha sottolineato<br />

la Cassazione, «se l’esercizio del diritto o la minaccia di<br />

esercitarlo sono volte a realizzare un vantaggio ulteriore e diverso<br />

da quello spettante, il pregiudizio che, attraverso l’iniziativa<br />

giudiziaria formalmente legittima, si prospetta al soggetto<br />

passivo non si pone in un rapporto di funzionalità rispetto al<br />

soddisfacimento del proprio legittimo interesse, ma mira ad<br />

ottenere una pretesa ulteriore ed estranea al rapporto sottostante».<br />

In tal caso la pretesa dell’agente, non trovando alcuna<br />

giuridica giustificazione, «deve considerarsi illegittimamente<br />

perseguita attraverso quel particolare strumento giudiziale utilizzato<br />

o che si minaccia di utilizzare». In altri termini, la prospettazione<br />

alla controparte o a persona terza di un’azione giudiziaria<br />

deve essere considerata come minaccia solo se «è finalizzata<br />

a conseguire un profitto ulteriore ed ingiusto, in quanto<br />

il discrimine tra legittimo esercizio di un diritto o la minaccia<br />

di esercitarlo è da individuarsi proprio nell’ingiustizia del profitto<br />

che si intende realizzare». E l’intenzione di conseguire un ingiusto<br />

profitto può desumersi dal carattere del tutto sproporzionato<br />

ed eccessivo della richiesta, di cui l’agente sia consapevole.<br />

Il concreto esercizio di un’azione esecutiva oppure la<br />

prospettazione di convenire in giudizio il soggetto passivo o di<br />

un’azione esecutiva costituiscono una minaccia - e, dunque,<br />

una illegittima intimidazione idonea ad integrare il delitto di<br />

estorsione - se ricorrono le seguenti condizioni: «a) la minaccia<br />

dev’essere finalizzata al conseguimento di un profitto al quale<br />

non si abbia diritto; b) l’agente dev’essere consapevole dell’illegittimità<br />

o della pretestuosità della propria condotta, anche<br />

se l’illegittima pretesa venga fatta valere in modo apparentemente<br />

legale». Sulla base di questa ricostruzione, la Corte ha<br />

perciò disatteso la tesi difensiva secondo cui l’esercizio di<br />

un’azione giudiziaria o la sua prospettazione, sebbene infondate,<br />

non potrebbe assumere rilevanza ex art. 629 c.p. dato che<br />

il verificarsi del male ingiusto dipenderebbe non già dalla volontà<br />

dell’agente, bensì dal comportamento della vittima che<br />

non ritenga di rivolgersi al giudice civile per tutelare i propri interessi.<br />

La Corte, infatti, ha messo in luce che il processo non<br />

rappresenta la sede in cui le ragioni della parte trovano necessariamente<br />

una tutela: «le concrete dinamiche processuali<br />

possono infatti rendere qualsiasi vicenda giudiziaria aleatoria,<br />

secondo il vecchio brocardo habent sua sidera lites». Ne segue<br />

che «l’ingiustificato coinvolgimento in un’azione legale,<br />

già avviata o anche solo prospettata, costituisce - per chiunque<br />

sia consapevole dell’ingiustizia della pretesa - una minaccia».<br />

Sotto altro profilo, la Cassazione ha pure confutato l’assunto<br />

Diritto penale e processo 2/2013


secondo cui sulla vittima della illegittima richiesta di pagamento<br />

grava l’onere di coltivare un’azione giudiziaria o di opporsi ad<br />

essa o ad un’azione esecutiva, al fine di far accertare l’illegittimità<br />

e la pretestuosità dell’iniziativa avversaria: «così ragionando<br />

- e cioè imputando alla volontà della persona offesa<br />

l’eventuale verificarsi del male ingiusto dalla stessa patito - si<br />

compirebbe un’indebita inversione di prospettiva, essendo essa<br />

vittima di intimidazione e di coartazione della volontà, e non<br />

già la “causa dei propri mali”». Infine, la Corte ha pure disatteso<br />

la tesi subordinata, secondo la quale il fatto integrerebbe lo<br />

schema legale della truffa, ciò che si sarebbe potuto astrattamente<br />

ipotizzare se l’agente si fosse limitato alla falsificazione<br />

delle fatture ed alla richiesta di pagamento delle stesse agli apparenti<br />

debitori. Nel caso in esame, invece, l’imputato non solo<br />

aveva posto in essere una condotta truffaldina (richiesta di<br />

un pagamento non dovuto), ma aveva «adottato una strategia<br />

indubbiamente intimidatoria, consistente nella minaccia azioni<br />

legali, generiche o anche specifiche, oppure, in certi casi, perfino<br />

nell’inizio di un’azione esecutiva, la fattispecie è stata correttamente<br />

qualificata come estorsione». La Corte, conclusivamente,<br />

ha enunciato il seguente principio di diritto: «integra<br />

gli estremi del reato di estorsione e non quello di truffa la minaccia<br />

di prospettare azioni giudiziarie (nella specie decreti ingiuntivi<br />

e pignoramenti) al fine di ottenere somme di denaro<br />

non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle<br />

dovute e l’agente ne sia consapevole, atteso che la pretestuosità<br />

della richiesta va ritenuta un male ingiusto».<br />

I precedenti<br />

In senso conforme, da ultimo, cfr. Cass., Sez. II, 16 gennaio<br />

2003, in Ced Cass., n. 224399, Staniscia, secondo cui in tema<br />

di estorsione, anche la minaccia di esercitare un diritto -<br />

come l’esercizio di un’azione giudiziaria o esecutiva - può costituire<br />

illegittima intimidazione idonea ad integrare l’elemento<br />

materiale del reato quando tale minaccia sia finalizzata al<br />

conseguimento di un profitto ulteriore, non giuridicamente<br />

tutelato. Si veda anche Cass., Sez. II, 24 settembre 2004, ivi,<br />

n. 230139, Faro, la quale, in un caso in cui nella quale il creditore<br />

era stato imputato di tentata estorsione per avere minacciato<br />

il debitore di richiedere il suo fallimento pur in mancanza<br />

dello stato di insolvenza, piuttosto che scegliere la procedura<br />

esecutiva individuale, ha escluso la sussistenza del<br />

delitto per carenza della ingiustizia del profitto perseguito.<br />

La dottrina<br />

L. Conti, voce Estorsione, in Enc. dir., XV, 1966, 995 ss.; R. Febbrai,<br />

Estorsione: la minaccia come fatto etiologicamente colelgato<br />

all’azione volontaria e cosciente dell’agente, in questa Rivista,<br />

2005, 1117 ss.; F. Mantovani, voce Estorsione, in Enc. giur.<br />

Treccani, XIII, 1988; G. Marini, voce Estorsione, in Dig. disc.<br />

pen., IV, 1990, 377 ss; S. Prosdocimi, Note sul delitto di estorsione,<br />

in Riv. trim. dir. pen. ec., 2006, 676 ss.; G. Ragno, Il delitto<br />

di estorsione, Milano, 1966, passim; A. Totaro, Ricorso pretestuoso<br />

alle vie legali: estorsione?, in Ind. pen., 1999, 207 ss.<br />

DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE<br />

DELLA GIUSTIZIA<br />

NON PUNIBILITÀ DEL TESTIMONE FALSO<br />

CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE ESCUSSO<br />

EX ART. 210 C.P.P.<br />

Cassazione penale, Sez. VI, 17 dicembre 2012 (u.p. 20 no-<br />

Osservatorio<br />

Cassazione - Diritto penale<br />

vembre 2012), n. 48764 - Pres. Agrò - Rel. Capozzi - P.M.<br />

D’Ambrosio (diff.) - A.M.<br />

Ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità<br />

prevista dall’art. 384, comma 2, c.p., non assume rilievo<br />

la circostanza che il dichiarante, nel momento in cui rende<br />

la falsa testimonianza, abbia formalmente assunto la<br />

veste di indagato, dovendosi avere riguardo alla sua posizione<br />

sostanziale da valutarsi con riferimento ai già acquisiti<br />

dati indizianti, che non abbiano carattere di mero<br />

sospetto.<br />

Il caso<br />

La Corte di Appello di Roma confermava la sentenza dal<br />

g.i.p. del tribunale capitolino che aveva condannato l’imputato<br />

in ordine al delitto di falsa testimonianza. Nel rigettare l’appello,<br />

la Corte territoriale aveva escluso l’applicazione dell’art.<br />

384, comma 2, c.p., poiché, allorquando era stato esaminato<br />

in dibattimento, l’imputato non soltanto non rivestiva<br />

la qualità di cui soggetto indicato dall’art. 210 c.p.p., ma nemmeno<br />

risultava essere mai stato iscritto nel registro degli indagati<br />

dopo le dichiarazioni a suo carico da parte del soggetto<br />

imputato nel processo in cui era stato sentito correttamente<br />

come teste e persona offesa. Nel ricorrere per cassazione,<br />

la difesa lamentava la violazione dell’art. 384, comma<br />

2, c.p.p., avendo la Corte territoriale erroneamente escluso<br />

che l’imputato dovesse essere sentito con le garanzie previste<br />

dall’art. 210 c.p.p. in quanto egli era stato destinatario,<br />

nel corso delle indagini preliminari, di accuse di violenza privata<br />

da parte del soggetto a carico del quale aveva reso dichiarazioni<br />

in dibattimento, essendo irrilevante, ai fini della<br />

sussistenza della causa di non punibilità in esame, l’iscrizione<br />

nel registro degli indagati del soggetto chiamato a rendere<br />

testimonianza.<br />

La decisione<br />

La Corte ha accolto il ricorso perché fondato. La Cassazione<br />

ha preso le distanze dall’orientamento c.d. formale, seguito<br />

dalla Corte capitolina, che esclude l’assunzione delle dichiarazioni<br />

in veste di testimonianza quando risulti per tabulas<br />

che il dichiarante abbia acquisito la posizione formale (condizione<br />

negativa della testimonianza) di imputato o di indagato<br />

per gli stessi reati o per reati collegati con quelli su cui debbono<br />

acquisirsi le sue dichiarazioni, fatta salva l’ipotesi ovviamente<br />

che tali dichiarazioni si rivelino, per causa originaria<br />

o per motivi emergenti nel corso dell’assunzione, immediatamente<br />

rivelatori di una specifica posizione di potenziale indagabilltà<br />

del soggetto. La Cassazione, per contro, ha aderito<br />

all’orientamento c.d. sostanziale, secondo il quale il giudice<br />

di merito deve compiere «una verifica effettiva della posizione<br />

del dichiarante (a prescindere da indici formali di assunzione<br />

dei ruoli di indagato o imputato), volta a constatare<br />

se costui, in base a tutti i dati disponibili per il giudicante, sia<br />

stato realmente estraneo o meno ad ipotesi criminose concorsuali<br />

o collegate, che impongono di assumerne le dichiarazioni<br />

con le modalità assistite previste dagli artt. 63, 64 e<br />

210 c.p.p.». Di conseguenza, è irrilevante la circostanza che<br />

l’imputato non abbia formalmente assunto la qualità di indagato,<br />

dovendosi piuttosto avere riguardo alla «sua posizione<br />

sostanziale da valutarsi con riferimento ai già acquisiti dati indizianti<br />

che non abbiano carattere di mero sospetto». Ad avviso<br />

della Corte, dall’art. 63, comma 2, c.p.p. - norma «intesa<br />

ad evitare non solo la violazione del diritto di difesa del dichiarante,<br />

ma anche patologici mercanteggiamenti delle autorità<br />

inquirenti realizzabili attraverso “l’obliterazione” dei<br />

Diritto penale e processo 2/2013 175


Osservatorio<br />

Cassazione - Diritto penale<br />

reati da cui ci si è mossi e di cui il soggetto dichiarante è possibile<br />

autore» - discende, in primo luogo, per espressa previsione<br />

normativa, «l’inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni<br />

che siano state raccolte, senza che al dichiarante sia<br />

stata data contezza della sua posizione processuale e senza<br />

che questa sua posizione venga formalizzata in atti». Ma dalla<br />

ratio sottotesa alla norma in esame deriva un’ulteriore<br />

conseguenza nel caso in cui la persona doveva essere sentita<br />

sin dall’inizio in qualità di imputato o di indagato: mentre<br />

«inappagante e solo parziale è una soluzione totalmente impostata<br />

in termini formalistici (esistenza di notitia criminis,<br />

iscrizione nel registro degli indagati), dato che essa lascia<br />

ampio spazio alla buona volontà degli inquirenti circa il far<br />

sussistere o meno il presupposto In esame all’atto delle dichiarazioni,<br />

salvo poi recuperare successivamente per il dichiarante<br />

la qualità di indagato, in un momento processuale<br />

ritenuto più opportuno», più aderente alla protezione degli<br />

interessi tutelati dalla norma «è invece una considerazione<br />

sostanzialistica del caso, nel senso di non fermarsi solo al<br />

dato di quanto storicamente si è fatto nell’ambito dell’indagine,<br />

ma di considerare anche quanto si sarebbe dovuto fare<br />

rispetto alla situazione, quale appariva al momento in cui<br />

le dichiarazioni sono state rese». Cancellare spazioUn’opzione<br />

di questo tipo, peraltro, non interferisce nella determinazioni<br />

del p.m., che rimane dominus dell’azione penale, ma<br />

consente «quel controllo di legalità delle acquisizioni probatorie<br />

che è compito indefettibile del giudicante». La sentenza<br />

impugnata è stata perciò annullata con rinvio per nuovo<br />

giudizio.<br />

I precedenti<br />

L’orientamento “sostanzialitico”, cui aderisce la sentenza in<br />

esame, è stato avallato da Cass., Sez. Un., 23 aprile 2009, n.<br />

23868, in Giur. it., 2010, III, 675, secondo cui «la sanzione di<br />

inutilizzabilità erga omnes delle dichiarazioni assunte senza<br />

garanzie difensive da un soggetto che avrebbe dovuto fin<br />

dall’inizio essere sentito in qualità di imputato o persona soggetta<br />

alle indagini, postula che a carico dell’interessato siano<br />

già acquisiti, prima dell’escussione, indizi non equivoci di reità,<br />

come tali conosciuti dall’autorità procedente, non rilevando<br />

a tale proposito eventuali sospetti od intuizioni personali<br />

dell’interroga».<br />

La dottrina<br />

C. Conti, L’esimente prevista dell’art. 384 c.p. tra diritto al silenzio<br />

e diritto a confrontarsi con l’accusatore, in P. Tonini (a<br />

cura di), Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e<br />

valutazione della prova, Padova, 2001, 127 ss.; M. Papa, Giusto<br />

processo e non punibilità: la modifica dell’art. 384 comma<br />

2 c.p., ibidem, 567 ss.; G. Piffer, I delitti contro l’amministrazione<br />

della giustizia. I. I delitti contro l’attività giudiziaria,<br />

Padova, 2005, 879 ss.; Id., L’attuazione del giusto processo<br />

con la legge sulla formazione e valutazione della prova (II). Le<br />

modifiche al codice penale, in questa Rivista, 2001, 688 ss.;<br />

D. Pulitanò, Nemo tenetur se detegere: quali i profili di diritto<br />

sostanziale?, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1999, 1292 ss.<br />

CONCORSO NELL’ESERCIZIO ABUSIVO<br />

DELLA PROFESSIONE DI ODONTOIATRA<br />

Cassazione penale, Sez. VI, 3 gennaio 2013 (u.p. 2 ottobre<br />

176<br />

DELITTI CONTRO LA P.A.<br />

2012), n. 117 - Pres. Agrò - Rel. Di Salvo - P.M. D’Ambrosio<br />

(diff.) - B.A.M. e altro<br />

È configurabile il delitto ex art. 348 c.p. a carico dell’assistente<br />

di poltrona che coadiuvi un mero odontotecnico<br />

in atti riservati all’attività di odontoiatra.<br />

Risponde ex art. 40 cpv. c.p. il direttore sanitario della<br />

struttura titolare di autorizzazione per esercizio di ambulatorio<br />

odontoiatrico, il quale non impedisca, presso<br />

la struttura medesima, l’esercizio abusivo dell’attività<br />

odontoiatrica.<br />

Il caso<br />

La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza emessa<br />

dal tribunale meneghino, che aveva condannato i due imputati<br />

in relazione al delitto di cui all’art. 348 c.p., la prima, nella<br />

veste di assistente di poltrona, per aver compiuto, unitamente<br />

a un odontotecnico, giudicato separatamente, atti medici<br />

di pertinenza dell’odontoiatra (riduzione di un’irritazione gengivale,<br />

applicazione di una protesi, otturazioni, ecc.) su una<br />

paziente; il secondo, nella qualità di direttore sanitario della<br />

struttura titolare di autorizzazione per esercizio di ambulatorio<br />

odontoiatrico, per non aver non impedito alla coimputata<br />

e all’odontotecnico l’esercizio abusivo dell’attività di odontoiatra.<br />

Tra i motivi di ricorso, la difesa dell’assistente di poltrona<br />

lamentava la violazione di legge, in quanto l’attività in esame<br />

- per la quale non è richiesta alcuna abilitazione professionale<br />

- non incide sulla terapia e non comporta alcun diretto<br />

contatto con il paziente; la difesa del direttore sanitario, invece,<br />

deduceva, tra i vari motivi, la violazione di legge, in<br />

quanto da un lato era al più prospettabile un atteggiamento<br />

colposo, e non doloso, dall’altro non era rinvenibile alcun obbligo<br />

giuridico di impedire le condotte dolose di soggetti ai<br />

quali non era legato da alcun rapporto contrattuale.<br />

La decisione<br />

Pur respingendo i ricorsi - e quindi confermando le statuizioni<br />

civili della sentenza impugnata - la Corte ha dichiarato<br />

l’estinzione del reato per prescrizione. Quanto alla posizione<br />

dell’assistente di poltrona, la Cassazione ha precisato che<br />

condotta rilevante ex art. 110 c.p. è «qualsiasi comportamento<br />

che fornisca un apprezzabile contributo alla realizzazione<br />

dell’altrui proposito criminoso o che agevoli l’opera dei<br />

concorrenti, in tutte o in alcune delle fasi di ideazione organizzazione<br />

e esecuzione, nelle quali si snoda l’iter criminis».<br />

Per contro, la connivenza non punibile esige che «l’agente<br />

mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo<br />

ad apportare un contributo alla realizzazione del reato», quando<br />

invece «nel concorso è richiesto un contributo partecipativo,<br />

morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato,<br />

sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà<br />

di arrecare un apporto concorsuale alla realizzazione dell’evento<br />

illecito». In applicazione di questi principi, nella vicenda<br />

in esame correttamente la Corte territoriale aveva ravvisato<br />

una condotta partecipativa nell’attività di assistenza alla<br />

poltrona svolta dall’imputata, la quale materialmente aiutava<br />

chi abusivamente curava la paziente, porgendo strumenti<br />

ed esplicando tutti i compiti tipici dell’assistente; nel caso<br />

concreto, peraltro, era poi emerso che l’imputata aveva anche<br />

assunto iniziative terapeutiche dirette, partecipando attivamente<br />

alla redazione del piano di cure e al suo aggiornamento,<br />

qualificandosi come medico di fronte alla paziente.<br />

Quanto alla posizione del direttore sanitario, il quale non aveva<br />

mai lavorato come medico della struttura, essendosi limitato<br />

ad espletare in via meramente cartolare le funzioni ine-<br />

Diritto penale e processo 2/2013


enti alla carica, lasciando il presidio medico in completa balia<br />

degli amministratori di fatto, dai quali veniva retribuito, la<br />

Cassazione ha reputato immune da vizi la sentenza impugnata,esendo<br />

inibita alla Corte una “rilettura” degli elementi<br />

di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione<br />

è, in via esclusiva, riservata al giudice di meritoSecondo i giudici<br />

di appello, infatti, l’imputato aveva consentito per anni e<br />

in maniera consapevole che lo studio rimanesse aperto, anche<br />

in sua assenza, così permettendo un esercizio della professione<br />

che doveva necessariamente essere abusivo, dato<br />

che nessun altro medico era accreditato presso quella struttura.<br />

Sotto altro profilo, del tutto correttamente la Corte territoriale<br />

aveva richiamato l’obbligo del direttore sanitario di<br />

pretendere il rigoroso rispetto delle sfere di competenza professionale<br />

dei singoli operatori che agiscono nel presidio,<br />

con particolare riguardo agli atti di esclusiva competenza del<br />

medico, e di adottare provvedimenti in caso di inosservanza,<br />

per ripristinare la legalità violata.<br />

I precedenti<br />

Nel senso che risponde del reato di cui all’art. 348 c.p. l’assistente<br />

di poltrona di uno studio dentistico che esegua attività<br />

riservate ai medici abilitati e agli igienisti dentali, cfr., tra le<br />

più recenti, Cass., Sez. VI, 12 dicembre 2008, in Ced Cass. n.<br />

242690, Melame; Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2007, Ventura, in<br />

questa Rivista, 2007, 1140.<br />

Nel senso che risponde a titolo di concorso nel delitto di<br />

esercizio abusivo di una professione chi consenta o agevoli<br />

lo svolgimento da parte di persona non autorizzata di un’attività<br />

professionale, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione<br />

dello Stato, cfr., da ultimo, Cass., Sez. VI, 9 aprile<br />

2009, Zuccarelli, in Ced Cass. n. 243657.<br />

La dottrina<br />

E. Bonessi, voce Professione (esercizio abusivo di), in Digesto<br />

pen., 1995, X, 256 ss.; M. Marraffino, Abusivo esercizio di<br />

una professione, in Studium iuris, 2003, 1114 ss.; M. Minnella,<br />

voce Professioni - II) Professioni, arti, mestieri (esercizio<br />

abusivo di), in Enc. giur. Treccani, XXIV, 1991; M. Romano, I<br />

delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati.<br />

Le qualifiche soggettive pubblicistiche, Milano, 2008, III ed.,<br />

143 ss.; L. Terrusi, Orientamenti giurisprudenziali in tema di<br />

abusivismo professionale, in Giur. merito, 1990, II, 599 ss.<br />

DELITTI CONTRO LA PERSONA<br />

IL DOLO DEL DELITTO DI DIVULGAZIONE DI MATERIALE<br />

PEDOPORNOGRAFICO<br />

Cassazione penale, Sez. III, 3 dicembre 2012 (u.p. 11 ottobre<br />

2012), n. 46736 - Pres. Lombardi - Rel. Andronio - P.M.<br />

Salzano (conf.) - A.C.<br />

In relazione alla sussistenza del dolo richiesto dal delitto<br />

di cui all’art. 600-ter, comma 3, c.p., occorre provare che<br />

l’agente abbia avuto la volontà non solo di procurarsi<br />

materiale pedopornografico, ma anche di distribuirlo, divulgarlo,<br />

diffonderlo o pubblicizzarlo, desumibile da elementi<br />

specifici e ulteriori rispetto al mero uso di un programma<br />

di file sharing.<br />

Il caso<br />

Il Tribunale di Messina rigettava la richiesta di riesame pro-<br />

Osservatorio<br />

Cassazione - Diritto penale<br />

posta dall’indagato avverso l’ordinanza applicativa della custodia<br />

cautelare in carcere in relazione ai delitti di cui agli artt.<br />

600-ter, comma 3, e 600 quater, comma 2, c.p. per aver divulgato<br />

e detenuto un ingente quantitativo di materiale pedopornografico.<br />

Nel proporre ricorso per cassazione, la difesa<br />

deduceva, tra l’altro, l’assenza di consapevolezza in capo<br />

all’indagato della diffusione dei files contenenti immagini pedopornografiche,<br />

dato che un soggetto con normali cognizioni<br />

informatiche, quale appunto l’indagato, ha difficoltà a rendersi<br />

conto della reale capacità diffusiva di programmi come<br />

Emule e non è perciò in grado di porre limiti alla condivisione<br />

dei files.<br />

La decisione<br />

La Corte ha rigettato il ricorso. La Cassazione ha affermato<br />

che, per la sussistenza del dolo richiesto dal delitto di cui all’art.<br />

600-ter, comma 3, c.p. «occorre che sia provato che il<br />

soggetto abbia avuto, non solo la volontà di procurarsi materiale<br />

pedopornografico, ma anche la specifica volontà di distribuirlo,<br />

divulgarlo, diffonderlo o pubblicizzarlo, desumibile<br />

da elementi specifici e ulteriori rispetto al mero uso di un programma<br />

di file sharing». La prova del dolo, pertanto, può risultare<br />

delicata, perché occorre tener conto delle «effettive<br />

caratteristiche e delle concrete modalità di utilizzo di programmi<br />

del genere da parte della massa degli utenti», evitando<br />

di “coinvolgere soggetti che possono essere in piena<br />

buona fede o che comunque possono non avere avuto nessuna<br />

volontà o addirittura consapevolezza di diffondere materiale<br />

illecito, soltanto perché stanno utilizzando questi (e<br />

non altri) programmi». Del resto, con indagini adeguate «è<br />

possibile accertare chi stia davvero agendo col dolo di diffondere<br />

e non solo con quello di acquisire e con la consapevolezza<br />

del vero contenuto dei file detenuti». La Corte ha respinto<br />

la tesi secondo cui la prova del dolo è di per sé desumibile<br />

dal mero utilizzo di un programma tipo emule o simili -<br />

ossia solo in considerazione delle modalità di funzionamento<br />

del programma e del fatto che questo permette l’upload anche<br />

senza alcun intervento di un soggetto che concretamente<br />

metta il file in condivisione - in assenza di ulteriori elementi<br />

di riscontro; un’interpretazione del genere, infatti, «porterebbe<br />

a configurare una sorta di presunzione iuris et de iure di<br />

volontà di diffusione o una sorta di responsabilità oggettiva,<br />

fondate esclusivamente sul fatto che, per procurarsi il file, il<br />

soggetto sta usando un determinato programma di condivisione<br />

e non un programma o un metodo diversi». Nel caso di<br />

specie, il Tribunale aveva fatto buon governo dei principi poc’anzi<br />

indicati, avendo desunto la volontà dell’indagato di diffondere<br />

il materiale pedopornografico da elementi specifici e<br />

ulteriori rispetto al mero uso di un programma di file sharing,<br />

indicati in maniera puntuale: non tutti i files contenenti gli illeciti<br />

filmati erano posti nella cartella di condivisione del programma<br />

Emule; molti files presenti sul computer dell’indagato<br />

erano stati resi disponibili per il download da parte di altri<br />

utenti ed erano stati effettivamente scaricati; la condivisione<br />

dei files non era occasionale, essendo avvenuta per<br />

periodi compresi tra un minimo di due mesi e un massimo di<br />

un anno e tre mesi e l’indagato aveva operato una selezione<br />

dei files da condividere; i titoli dei files posti in condivisione<br />

rendevano immediatamente comprensibile il loro contenuto<br />

pedopornografico; la diffusione di tale materiale non coincideva,<br />

dunque, con il solo momento del download, ma era avvenuta<br />

più volte nel tempo, con la conseguenza che il programma<br />

non era stato utilizzato solo per procurarsi il materiale<br />

in questione.<br />

Diritto penale e processo 2/2013 177


Osservatorio<br />

Cassazione - Diritto penale<br />

I precedenti<br />

Analogamente, nel senso che, con riguardo al delitto ex art.<br />

600-ter c.p., l’utilizzo, ai fini dell’acquisizione via internet di<br />

materiale pedopornografico, di programmi che comportino<br />

l’automatica condivisione dello stesso con altri utenti (quali<br />

Emule, Kazaa, ecc.) non implica per ciò solo, ed in assenza di<br />

ulteriori specifici elementi, la volontà, nel soggetto agente, di<br />

divulgare detto materiale, cfr. Cass., Sez. III, 10 novembre<br />

2011, in Ced Cass., n. 251401, Pagura; Cass., Sez. 3, 12 gennaio<br />

2010, ivi, n. 246596, Giunta; Cass., Sez. III. 16 ottobre<br />

2008, ivi, n. 242172, p.m. in c. Crimi, la quale ha ritenuto involontaria<br />

la divulgazione e diffusione via internet di files pedopornografici<br />

compiute automaticamente dal programma di<br />

condivisione dati installato sul computer dell’indagato, in<br />

quanto tali files erano stati rinvenuti nella memoria cache e<br />

non all’interno di una cartella.<br />

La dottrina<br />

S. Aprile, I delitti contro la personalità individuale. Schiavitù e<br />

sfruttamento sessuale dei minori, Padova, 2006, 182 ss.; A.<br />

Cadoppi, Art. 3 l. 3 agosto 1998 n. 269, in AA.VV., Commentario<br />

delle norme contro la violenza sessuale e della legge<br />

contro la pedofilia, Padova, 1999, 510 ss.; P. Cordero, Considerazioni<br />

in tema di detenzione di materiale pedo-pornografico,<br />

in Riv. it. dir. proc. pen., 2003, 1166 ss.; F. Novario, Pornografia<br />

minorile e file sharing: l’influenza della tecnologia informatica<br />

sull’asse probatorio, in questa Rivista, 2009, 1290<br />

ss.; P. Pittaro, Le norme contro la pedofilia A. Le norme di diritto<br />

penale sostanziale, ivi, 1998, 1222 ss.; G. Russo, Primi<br />

orientamenti dei giudici di legittimità in materia di pedofilia:<br />

soluzioni compromissorie o aporie interpretative?, in Foro it.,<br />

2000, II, 685 ss.<br />

DELITTI CONTRO LA VITA E L’INCOLUMITÀ INDIVIDUALE<br />

ANCORA SULLA MORTE DI LAVORATORI<br />

PER ESPOSIZIONE ALLE POLVERI DI AMIANTO<br />

Cassazione penale, Sez. IV, 18 dicembre 2012 (u.p. 16 ottobre<br />

2012), n. 49215 - Pres. Marzano - Rel. Grasso - P.M.<br />

Baglione (conf.) - Ric. P.G. in c. G.R.<br />

In relazione al decesso di lavoratori provocata da mesotelioma<br />

pleurico, poiché tale patologia è dose-dipendente,<br />

sono causali, rispetto all’evento morte, tutte le esposizioni<br />

delle vittime alle polveri di amianto successive alla<br />

prima, in quanto il prolungamento all’esposizione incide,<br />

riducendolo, sul periodo di latenza della malattia.<br />

In tema di delitti colposi, ai fini del giudizio di prevedibilità<br />

occorre aver riguardo alla potenziale idoneità della<br />

condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche<br />

alla specifica rappresentazione ex ante dell’evento<br />

dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la<br />

sua gravità ed estensione.<br />

Il caso<br />

Il riforma della sentenza assolutoria resa dal Tribunale di<br />

Massa, sezione distaccata di Carrara, la Corte d’appello di<br />

Genova mandava assolto l’imputato, per non aver commesso<br />

il fatto, dai delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose,<br />

a lui contestati, nella qualità di direttore tecnico di produzione<br />

di un cantiere navale, per aver permesso l’esposizione alle<br />

polveri d’amianto di tre lavoratori dipendenti ed omesso di<br />

178<br />

predisporre l’impiego d’idonei ed efficaci mezzi di protezione<br />

personale e ambientale, così provocando il decesso dei primi<br />

due e lesioni gravissime ai danni del terzo, tutti colpiti da mesotelioma.<br />

Queste, in sintesi, gli argomenti utilizzati dalla<br />

sentenza d’appello per contrastare le risultanze di quella di<br />

primo grado: a) non poteva dirsi provato al di là di ogni ragionevole<br />

dubbio che gli operai si erano ammalati a causa della<br />

condotta colposa dell’imputato, in quanto i tre operai lavoravano<br />

a contatto con l’amianto ben prima che l’imputato assumesse<br />

il ruolo di garanzia e la malattia era stata diagnosticata<br />

in epoca recente, quando ormai l’imputato si era allontanato<br />

dall’azienda; b) non poteva reputarsi provato che l’installazione<br />

di aspiratori più efficienti avrebbero scongiurato la<br />

contrazione della grave patologia neoplastica della pleura. Il<br />

P.G. presso la Corte d’appello di Genova proponeva ricorso<br />

per cassazione avverso l’assoluzione concernente il delitto di<br />

omicidio colposo, denunziando l’inosservanza e l’erronea applicazione<br />

di legge.<br />

La decisione<br />

La Corte ha accolto il ricorso, annullando con rinvio la sentenza<br />

impugnata che, secondo la Cassazione, in maniera<br />

frettolosa era giunta alla conclusione assolutoria. La Suprema<br />

Corte, in primo luogo, ha censurato la parte relativa all’accertamento<br />

del nesso di causalità, che era stato escluso<br />

perché non era stato possibile stabilire con certezza la data<br />

d’innesco della malattia degli operai che da anni, prima che<br />

l’imputato assumesse ruolo di garanzia, si trovavano a contatto<br />

con le polveri di amianto, tanto più che, secondo i giudici<br />

di appello, nel corso del tempo si era avvicendata una<br />

pluralità di garanti. Secondo la Cassazione, invece, non era<br />

decisiva la circostanza che le vittime avessero cominciato a<br />

lavorare a contatto con le polveri d’amianto anche prima dell’assunzione<br />

di responsabilità da parte dell’imputato, dato<br />

che l’esposizione successiva avrebbe potuto avere rilevanza<br />

per lo meno concausale. Parimenti non decisiva era da ritenersi<br />

l’esatta quantificazione di polveri disperse nell’aria,<br />

«stante che le affezioni tumorali che portarono a morte le vittime<br />

debbono reputarsi dipendenti dall’inalazione di fibre<br />

d’amianto, non potendosi affermare l’esistenza di una soglia<br />

quantitativa al di sotto della quale il rischio venga escluso».<br />

La Corte, infatti, ha rigettato la teoria della c.d. “trigger dose”<br />

(o “dose killer”), assumendo, invece, che il mesotelioma è<br />

patologia dose-dipendente. Nel rigettare la tesi secondo cui,<br />

poiché l’insorgenza della patologia oncologica è causata anche<br />

dalla sola iniziale esposizione (appunto, la c.d. “dose killer”),<br />

tutte le esposizioni successive, pur in presenza di concentrazioni<br />

anche elevatissima di fibre cancerogene, dovrebbero<br />

reputarsi ininfluenti, la Cassazione ha evidenziato che<br />

«la molteplicità di alterazioni innestate dall’inalazione delle fibre<br />

tossiche necessita del prolungarsi dell’esposizione e dal<br />

detto prolungamento dipende la durata della latenza e, in definitiva<br />

della vita, essendo ovvio che a configurare il delitto di<br />

omicidio è bastevole l’accelerazione della fine della vita». In<br />

particolare, «l’autonomia dei segnali preposti alla moltiplicazione<br />

cellulare, l’insensibilità, viceversa, ai segnali antiproliferativi,<br />

l’evasione dei processi di logoramento della crescita<br />

cellulare, l’acquisizione di potenziale duplicativo illimitato, lo<br />

sviluppo di capacità angiogenica che assicuri l’arrivo di ossigeno<br />

e dei nutrienti e, infine, la perdita delle coesioni cellulari,<br />

necessarie per i comportamenti invasivi e metastatici, sono<br />

tutti processi che per svilupparsi e, comunque, rafforzarsi<br />

e accelerare il loro corso giammai possono essere indipendenti<br />

dalla quantità della dose». Sulla base dello studio epidemiologico<br />

svolto sui lavoratori della fabbrica Eternit di ce-<br />

Diritto penale e processo 2/2013


mento e amianto di Casale Monferrato, si è constatato che le<br />

esposizioni cui il soggetto è stato sottoposto almeno negli ultimi<br />

dieci anni che precedono la diagnosi della malattia accelerano<br />

il processo maligno; allo tempo stesso tempo, non è<br />

possibile determinare una soglia quantitativa e temporale di<br />

sicurezza, né il tempo massimo d’induzione. Peraltro, le indicazioni<br />

che provengono dalla scienza «debbono trovare conferma<br />

o smentita attraverso la valutazione del vaglio probatorio<br />

in concreto e, se del caso, l’ampliamento dell’area di conoscenza<br />

tecnica, mediante apporto della scienza di settore,<br />

attraverso lo strumento della perizia o la rinnovazione della<br />

stessa, se del caso con apporti multidisciplinari». Questo il<br />

corretto iter logico-argomentativo per appurare il nesso di<br />

causalità: «verificato il fondamento del diffuso convincimento<br />

(nella comunità scientifica) che il processo carcinogenetico<br />

debba considerarsi dose-dipendente, secondo leggi probabilistiche<br />

di tipo statistico, occorrerà accertare, mediante<br />

studio dell’evoluzione clinica delle vittime, se in sintonia con<br />

lo studio di Casale Monferrato, il rischio decresce (anche nel<br />

solo senso che l’insorgenza della malattia si allontana nel<br />

tempo) col trascorrere del tempo dall’ultima esposizione, di<br />

talché è facile concludere che ogni assunzione successiva<br />

aumenta il rischio». Alle luce di tale ricostruzione, è perciò irrilevante<br />

la circostanza, valorizzata dalla Corte territoriale, circa<br />

l’alternarsi di una pluralità di garanti, perché, in ipotesi, tutti<br />

costoro potrebbero essere chiamati a rispondere del verificarsi<br />

dell’evento lesivo. Infine, la Cassazione ha bollato come<br />

«sbrigativa e apodittica» l’affermazione secondo cui, nel caso<br />

in esame, difettava la controprova che la posa in opera di<br />

aspiratori conformi alla normativa avrebbe impedito l’insorgere<br />

del mesotelioma: non solo una conclusione del genere<br />

presupponeva che la Corte territoriale escludesse che la patologia<br />

in esame non è dose-dipendente, ma, quand’anche la<br />

tecnologia non fosse stata in grado di mettere a disposizione<br />

strumenti di protezione collettiva ed individuale idonei ad abbattere<br />

l’assunzione delle microfibre cancerogene, ciò «non<br />

avrebbe esonerato i garanti, dal rimettere il loro mandato,<br />

non potendo assicurare il mantenimento in salute dei lavoratori<br />

alla cui garanzia erano preposti, ove non fosse stato loro<br />

consentito di mutare i procedimenti lavorativi, giungendo fino<br />

a sostituire l’amianto con altro, pur più costoso, materiale».<br />

La Cassazione ha poi censurato come «scarna, superficiale<br />

e intrinsecamente illogica» la motivazione nella parte in<br />

cui i giudici avevano escluso la colpa. Dopo aver ripercorso<br />

gli studi che, a partire dalla conferenza sugli effetti biologici<br />

dell’amianto dell’Accademia delle Scienze, tenutasi a New<br />

York nel 1964, hanno evidenziato la correlazione tra assunzione<br />

di polveri d’amianto e processi cancerogeni, la Cassazione<br />

ha sottolineato che «l’esercizio di attività pericolosa<br />

avrebbe imposto all’imprenditore l’approntamento di ogni<br />

possibile cautela, dalla più semplice ed intuitiva (proteggere<br />

le vie respiratorie con maschere altamente filtranti, imporre<br />

accurati lavaggi alla cessazione dell’orario di lavoro con cambio<br />

degli indumenti da lavoro da sottoporsi, anch’essi, a lavaggio,<br />

alla riduzione al minimo delle polveri, al loro appesantimento<br />

mediante acqua, alla loro aspirazione, ecc), alle più<br />

complesse e sofisticate, secondo quel che la scienza e la<br />

tecnica consigliavano». In ogni caso, anche qualora fosse<br />

stata nota la generica tossicità delle polveri d’amianto, il datore<br />

di lavoro, attenendosi al principio di precauzione, avrebbe<br />

dovuto «trattare con ogni cautela le polveri, che si sapevano<br />

assai sottili (e, quindi, di agevole infiltrazione e fissazione<br />

polmonare) di sostanza comunque tossica». Invero, «in<br />

tema di delitti colposi, nel giudizio di “prevedibilità”, richiesto<br />

per la configurazione della colpa, va considerata anche la so-<br />

Osservatorio<br />

Cassazione - Diritto penale<br />

la possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di<br />

danni sia pure indistinta potenzialmente derivante dal suo<br />

agire, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad astenersi o ad<br />

adottare più sicure regole di prevenzione; in altri termini, ai fini<br />

del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale<br />

idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di<br />

danno e non anche alla specifica rappresentazione ex ante<br />

dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in<br />

tutta la sua gravità ed estensione». E il giudizio di prevedibilità<br />

deve essere formulato alla stregua dell’agente modello,<br />

ossia del «modello dell’uomo che svolge paradigmaticamente<br />

una determinata attività, che importa l’assunzione di certe<br />

responsabilità, nella comunità, la quale esige che l’operatore<br />

si ispiri a quel modello e faccia tutto ciò che da questo ci si<br />

aspetta». Nel caso di specie, ha concluso la Corte, «il possesso<br />

di elevata competenza di settore, di studi adeguati, di<br />

approfondita conoscenza del concreto contesto lavorativo e<br />

del materiale trattato, la funzione apicale, le dimensioni<br />

aziendali, la possibilità di valersi di specifiche competenze,<br />

tali da far presupporre la sussistenza di condizioni sufficienti<br />

per cogliere la specifica, elevata rischiosità delle lavorazioni<br />

svolte, erano tali da non poter ingenerare dubbi di sorta sulla<br />

circostanza che le microfibre, di cui si impregnava radicalmente<br />

l’aria (risulta accertato l’uso di spruzzatori, utilizzati<br />

per la coibentazione, che creava una nuvola di polvere), fossero<br />

sicuramente nocive, ben oltre il rischio dell’asbestosi».<br />

I precedenti<br />

In senso analogo, da ultimo, cfr. Cass., Sez. IV, 24 maggio<br />

2012, Ramaciotti e altri, in Dir. e prat. lav., 2012, 2426, secondo<br />

cui, in caso di omicidio colposo in danno di lavoratori o<br />

familiari esposti ad amianto e deceduti per tumore asbestocorrelato,<br />

sussiste il nesso di causalità tra l’omessa adozione<br />

da parte del datore di lavoro di idonee misure di protezione e<br />

il decesso del lavoratore in conseguenza della protratta esposizione<br />

alle polveri di amianto, quando, pur non essendo possibile<br />

determinare l’esatto momento di insorgenza della malattia,<br />

deve ritenersi prevedibile che la condotta doverosa<br />

avrebbe potuto incidere positivamente anche solo sul tempo<br />

di latenza, e, dunque, se il gerente avesse tenuto la condotta<br />

lecita prevista dalla legge, operando secondo il noto principio<br />

di controfattualità, guidato sulla base di una generalizzata<br />

regola di esperienza o di una legge scientifica - universale<br />

o statistica - l’evento non si sarebbe verificato ovvero si<br />

sarebbe verificato, ma in epoca significativamente posteriore<br />

o con minore intensità lesiva. In senso parzialmente difforme<br />

cfr. Cass., Sez. IV, 17 settembre 2009, Cozzini, in questa<br />

Rivista, 2011, 1341 ss., con nota di P. Tonini, La Cassazione<br />

accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi<br />

sulla verifica delle massime di esperienza, secondo cui l’affermazione<br />

del rapporto di causalità tra le violazioni delle norme<br />

antinfortunistiche ascrivibili ai datori di lavoro e l’eventomorte<br />

(dovuta a mesotelioma pleurico) di un lavoratore reiteratamente<br />

esposto, nel corso della sua esperienza lavorativa<br />

(esplicata in ambito ferroviario), all’amianto, sostanza oggettivamente<br />

nociva, è condizionata all’accertamento: (a) se<br />

presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata,<br />

su solide e obiettive basi, una legge scientifica in ordine all’effetto<br />

acceleratore della protrazione dell’esposizione dopo<br />

l’iniziazione del processo carcinogenetico; (b) in caso affermativo,<br />

se si sia in presenza di una legge universale o solo<br />

probabilistica in senso statistico; (c) nel caso in cui la generalizzazione<br />

esplicativa sia solo probabilistica, se l’effetto acceleratore<br />

si sia determinato nel caso concreto, alla luce di definite<br />

e significative acquisizioni fattuali; (d) infine, per ciò che<br />

Diritto penale e processo 2/2013 179


Osservatorio<br />

Cassazione - Diritto penale<br />

attiene alle condotte anteriori all’iniziazione e che hanno avuto<br />

durata inferiore all’arco di tempo compreso tra inizio dell’attività<br />

dannosa e l’iniziazione della stessa, se, alla luce del<br />

sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione<br />

condizionalistica rapportata all’innesco del processo<br />

carcinogenetico.<br />

La dottrina<br />

R. Bartoli, Responsabilità penale da amianto: una sentenza<br />

desinata a segnare un punto di svolta?, in Cass. pen., 2011,<br />

1679 ss.: R. Blaiotta, Causalità e neoplasie da amianto, in<br />

Cass. pen., 2003, 3391 ss.; R. Guariniello, Malattie profes-<br />

180<br />

sionali, tumori da amianto, asbestosi, in Foro it., 2000, II, 260<br />

ss.; L. Masera, Esposizione ad amianto e nesso causale:<br />

nuovi spunti di riflessione, in Corr. merito, 2005, 1186; F. Palazzo,<br />

Morti da amianto e colpa penale, in questa Rivista,<br />

2011, 185 ss: C. Perini, Gli stadi della tutela e la spiegazione<br />

causale, in G. Deidda-A. Gargani (a cura di), Reati contro la<br />

salute e la dignità del lavoratore, Torino, 2012, 151 ss.; F.<br />

Stella, L’allergia alle prove della causalità individuale. Le sentenze<br />

sull’amianto successive alla sentenza Franzese, in Riv.<br />

it. dir. e proc. pen., 2004, 397 ss.; S. Zirulia, Causalità e<br />

amianto: l’eterno “duello” tra i consulenti tecnici delle parti,<br />

in Corr. merito, 2012, 275 ss.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


Osservatorio<br />

Cassazione - Processo penale<br />

Osservatorio Corte<br />

di cassazione - Processo penale<br />

a cura di Francesco Peroni<br />

ESECUZIONE<br />

LIBERAZIONE ANTICIPATA CONCEDIBILE PER PERIODI<br />

DI DETENZIONE ESPIATI ALL’ESTERO<br />

Cassazione penale, Sez. I, 4 dicembre 2012 (24 ottobre<br />

2012), n. 46805 - Pres. Siotto - Rel. Vecchio - P.m. D’Angelo<br />

(concl. diff.) - Ric. D.A.<br />

L’istituto della liberazione anticipata può trovare applicazione<br />

anche con riferimento al periodo di detenzione<br />

espiato in uno Stato estero per fatti giudicati in quel<br />

Paese, quando l’espiazione venga poi completata nello<br />

Stato italiano (la S.C. ha, inoltre, chiarito che la magistratura<br />

di sorveglianza, avvalendosi degli strumenti<br />

della assistenza e della cooperazione giudiziaria, dovrà<br />

provvedere, sia ad acquisire gli opportuni elementi di<br />

giudizio in ordine alla fattiva partecipazione del condannato<br />

all’opera di rieducazione, sia le necessarie attestazioni<br />

che, durante l’espiazione all’estero, l’interessato<br />

non abbia già fruito di misure alternative con effetto<br />

equivalente a quello della liberazione anticipata, né che<br />

la richiesta di concessione di alcuna delle misure in parola<br />

sia stata sfavorevolmente valutata e respinta dalla<br />

competente autorità dello Stato della condanna).<br />

Il caso<br />

Il tribunale di sorveglianza confermava, in sede di reclamo, il<br />

provvedimento del magistrato monocratico che aveva dichiarato<br />

inammissibile la richiesta di liberazione anticipata avanzata<br />

da un ergastolano in relazione a un periodo ultradecennale<br />

di detenzione, patito in Belgio.<br />

Il collegio si richiamava all’art. 9 della Convenzione di Strasburgo<br />

sul trasferimento delle persone condannate - a mente<br />

del quale «l’esecuzione della condanna è regolata dalla<br />

legge dello Stato di esecuzione e questo Stato è l’unico competente<br />

a prendere ogni decisione al riguardo» - per concludere<br />

che, «in relazione al periodo di esecuzione sofferto nel<br />

paese di condanna, la esecuzione stessa è soggetta soltanto<br />

alle leggi di quest’ultimo ordinamento». Peraltro, con più<br />

specifico riferimento alla liberazione anticipata, il giudice italiano<br />

non potrebbe procedere, in relazione alla pena eseguita<br />

all’estero, all’«osservazione della personalità» e alla «verifica<br />

diretta della partecipazione all’opera di rieducazione» del<br />

condannato, richieste dall’art. 54 ord. penit.<br />

Avverso tali ordini di determinazioni insorgeva il condannato<br />

con ricorso di legittimità.<br />

La decisione<br />

In ordine alla quaestio iuris da dirimere, i precedenti di legittimità<br />

non forniscono soluzioni univoche.<br />

L’indirizzo favorevole alla concessione, infatti, pur affermatosi<br />

in passato, è stato, tuttavia, eclissato da più recenti decisioni<br />

della Suprema Corte, secondo cui, «in tema di esecuzione<br />

in Italia di sentenza straniera, la liberazione anticipata<br />

può trovare applicazione solo con riferimento al periodo di<br />

esecuzione della pena in Italia e non con riguardo al periodo<br />

di esecuzione sofferto nello Stato di condanna».<br />

Era proprio a siffatto arresto che il tribunale di sorveglianza si<br />

era uniformato nel decidere il reclamo nella fattispecie in<br />

esame, con ciò lasciando presagire che il ricorso di legittimità<br />

sarebbe stato respinto.<br />

Sennonché, successivamente all’adozione della decisione<br />

impugnata, la Suprema Corte, anche traendo spunto dalla disposizione<br />

di cui all’art. 16, comma 1, d.lgs. 7 settembre<br />

2010, n. 161 (recante disposizioni per conformare il diritto interno<br />

alla decisione quadro 2008/909/GAI, relativa alla applicazione<br />

del reciproco riconoscimento delle sentenze penali<br />

che irrogano pene detentive, o misure privative della libertà<br />

personale, ai fini della loro esecuzione nella Unione Europea),<br />

ha, criticamente, rivisto l’orientamento più restrittivo e ha,<br />

conclusivamente, enunciato il principio secondo cui i benefici<br />

regolamentati dall’art. 54 ord. penit. a favore del detenuto<br />

che dia prova di partecipazione all’opera di rieducazione sono<br />

applicabili anche ai periodi di detenzione espiati in uno Stato<br />

estero dell’Unione Europea per fatti giudicati in quel Paese,<br />

quando la espiazione venga, poi, completata nello Stato italiano.<br />

In virtù di quest’ultimo approdo giurisprudenziale, la questione<br />

inerente all’ammissibilità della richiesta del condannato di<br />

concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri<br />

di pena espiati all’estero è stata, dunque, nel caso de<br />

quo, risolta positivamente dalla Corte di cassazione, la quale<br />

non ha mancato di fornire altre direttrici ermeneutiche al giudice<br />

del rinvio.<br />

La Suprema Corte ha, invero, chiarito che la magistratura di<br />

sorveglianza, avvalendosi degli strumenti della assistenza e<br />

della cooperazione giudiziaria, dovrà provvedere ad acquisire<br />

- anche in relazione alle allegazioni e alle eventuali produzioni<br />

dell’interessato circa l’espiazione della pena all’estero - gli<br />

opportuni elementi di giudizio in ordine alla partecipazione,<br />

«comunque non esauribile nella mera regolarità della condotta»,<br />

del condannato all’opera di rieducazione, valutando, a<br />

tal fine, pur in difetto della formale adozione di uno specifico<br />

programma di trattamento del detenuto, «il suo comportamento<br />

in istituto, l’osservanza delle prescrizioni e degli obblighi<br />

impostigli, l’eventuale attività lavorativa da lui svolta»,<br />

nonché l’«atteggiamento manifestato nei confronti degli<br />

operatori penitenziari e la qualità dei rapporti intrattenuti con<br />

i compagni di detenzione e con i familiari» e quant’altro consenta<br />

di «desumere, da un lato, la revisione critica della sua<br />

condotta e, dall’altro, l’evoluzione della sua personalità verso<br />

modelli di vita socialmente validi».<br />

Diritto penale e processo 2/2013 181


Osservatorio<br />

Cassazione - Processo penale<br />

Accertata l’integrazione di queste condizioni “positive”, il<br />

giudice dovrà, al contempo, escludere la sussistenza di quelle<br />

“negative”, vale a dire: «a) che, durante l’espiazione all’estero,<br />

l’interessato non abbia fruito di misure alternative<br />

con effetto equivalente a quello della liberazione anticipata;<br />

b) che la richiesta di concessione di alcuna delle misure in parola<br />

non sia stata sfavorevolmente valutata e respinta dalla<br />

competente Autorità dello Stato della condanna. Infatti», ha<br />

chiosato la Suprema Corte, «per un verso, deve escludersi la<br />

possibilità che la espiazione all’estero (di parte) della pena<br />

comporti l’ingiustificata duplicazione dei benefici penitenziari;<br />

per altro verso opera il principio della intangibilità della giurisdizione<br />

dello Stato della condanna che viepiù si valorizza<br />

nella prospettiva della integrazione degli ordinamenti e della<br />

costituzione di uno spazio giuridico comune».<br />

Su questi articolati presupposti concettuali, è sortito l’annullamento<br />

dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame<br />

al tribunale di sorveglianza.<br />

I precedenti<br />

In senso conforme, Cass., Sez. I, 6 giugno 2012, Paci, in Ced<br />

Cass., 253292.<br />

In senso difforme, v. Cass., Sez. I, 7 luglio 2010, Aita, ivi,<br />

248125.<br />

Per l’orientamento più risalente, comunque favorevole al<br />

condannato, cfr. Cass., Sez. I, 27 febbraio 2001, Fidanzati, ivi,<br />

218745; Cass., Sez. I, 12 novembre 1999, Gstrein, ivi,<br />

214832; Cass., Sez. I, 9 aprile 1996, Ronch, ivi, 204923;<br />

Cass., Sez. I, 15 luglio 1987, Ciaccio, ivi, 176906.<br />

La dottrina<br />

M.G. Coppetta, Commento all’art. 54, in V. Grevi-G. Giostra-F.<br />

Della Casa, Ordinamento penitenziario commentato, IV ed.,<br />

Padova, 2011, 784; F. Della Casa, La l. 19 dicembre 2002, n.<br />

277 in tema di liberazione anticipata: i tributi alle esigenze di<br />

economia processuale e il nonsense dell’affidamento in prova<br />

“riducibile”, in Cass. pen., 2003, 384; E. Esposito, Ordinamento<br />

penitenziario e liberazione anticipata, in Giur. cost.,<br />

2003, 3659; F. Fiorentin, Appunti sulla nuova disciplina della liberazione<br />

anticipata, in Giust. pen., 2003, III, 164; F.P.C. Iovino,<br />

La liberazione anticipata, Padova, 2006, 37.<br />

RAPPORTI TRA LEGGE “SVUOTA CARCERI”<br />

E SOSPENSIONE DELL’ORDINE DI ESECUZIONE<br />

EX ART. 656 C.P.P.<br />

Cassazione penale, Sez. I, 10 dicembre 2012 (3 ottobre<br />

2012), n. 47859 - Pres. Chieffi - Rel. Caiazzo - P.m. Galasso<br />

(concl. conf.) - Ric. p.m. in c. F.A.<br />

L’istituto di cui all’art. 1, l. n. 199 del 2010 non può essere<br />

inteso come una seconda possibilità, aggiuntiva rispetto<br />

a quella prevista dall’art. 656, comma 5, c.p.p., di<br />

beneficiare della sospensione dell’ordine di esecuzione,<br />

al fine di poter scontare la pena detentiva nella forma<br />

“domiciliare”, prevista dalla legge in parola. Pertanto, il<br />

condannato che abbia già beneficiato della sospensione<br />

dell’esecuzione ex art. 656, comma 5, c.p.p. e la cui richiesta<br />

di accesso a una misura alternativa sia stata rigettata<br />

dal tribunale di sorveglianza, non potrà usufruire<br />

di una seconda sospensione della pena ex art. 1, l. n.<br />

199 del 2010 (fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza<br />

rinvio l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione aveva<br />

ritenuto ammissibile la richiesta di sospensione - ri-<br />

182<br />

volta dal condannato al p.m. - ex art. 1, l. n. 199 del 2010,<br />

nonostante che il tribunale di sorveglianza avesse in<br />

precedenza negato l’accesso alle misure alternative in<br />

costanza della sospensione ex art. 656, comma 5, c.p.p.).<br />

Il caso<br />

Condannato, ad esito del giudizio di seconde cure, alla pena<br />

di due mesi di reclusione, l’interessato, a fronte della sospensione<br />

dell’ordine di esecuzione ex art. 656 comma 5<br />

c.p.p., chiedeva di essere ammesso a una misura alternativa<br />

alla detenzione. Il tribunale di sorveglianza, tuttavia, rigettava<br />

la richiesta.<br />

Il condannato, dunque, indirizzava al procuratore generale<br />

un’istanza di sospensione dell’ordine di carcerazione a mente<br />

dell’art. 1, l. 26 novembre 2010 n. 199 e, preso atto del relativo<br />

diniego, sollevava incidente di esecuzione davanti alla<br />

corte d’appello.<br />

Quest’ultima riteneva ammissibile l’istanza avanzata ex art.<br />

1, l. n. 199 del 2010, in quanto la previsione di cui all’art. 656,<br />

comma 7, c.p.p., nel vietare la sospensione dell’esecuzione<br />

per più di una volta in relazione alla stessa condanna, non involgerebbe<br />

l’istituto di più recente conio, «essendo l’esecuzione<br />

della pena “presso il domicilio” ex l. n. 199 del 2010<br />

una misura alternativa, oltre che con diversi presupposti dalla<br />

detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. penit., applicabile<br />

solo quando difettano i presupposti per le altre previste dalla<br />

legge». Così, la corte territoriale dichiarava che l’ordine di<br />

esecuzione illo tempore emesso dal pubblico ministero doveva<br />

essere sospeso a norma dell’art. 1, l. n. 199 del 2010.<br />

Avverso l’ordinanza in parola insorgeva il procuratore generale:<br />

con ricorso di legittimità, ne chiedeva l’annullamento, sostenendo<br />

che non è possibile sospendere due volte il medesimo<br />

ordine di esecuzione e che la procedura di cui alla l. n.<br />

199 del 2010 è alternativa a quella di cui all’art. 656 c.p.p. e<br />

rivolta, quindi, solo a coloro che non possono fruire della più<br />

benevola e ampia possibilità di accedere alle misure alternative<br />

offerta dalla procedura di cui all’art. 656, comma 5, c.p.p.<br />

La decisione<br />

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, assumendo che<br />

l’istituto di cui all’art. 1, l. n. 199 del 2010 non può essere inteso<br />

come una seconda possibilità, aggiuntiva rispetto a<br />

quella prevista dall’art. 656, comma 5, c.p.p., di beneficiare<br />

della sospensione dell’ordine di esecuzione, al fine di poter<br />

scontare la pena detentiva nella forma “domiciliare”, prevista<br />

dalla legge in parola. Quest’ultima, invero, «è stata emanata<br />

al fine di ovviare, con una misura temporanea ed emergenziale,<br />

al problema del sovraffollamento delle carceri,<br />

estendendo il beneficio della detenzione domiciliare a categorie<br />

di condannati che, per il disposto dell’art. 656 comma 9<br />

c.p.p., non avrebbero potuto goderne e, in particolare, ai condannati<br />

ai quali è stata applicata la recidiva prevista dall’art.<br />

99 comma 4 c.p.».<br />

Movendo dalla considerazione secondo cui, a’ sensi dell’art.<br />

656, comma 8, c.p.p., ove il tribunale di sorveglianza respinga<br />

la richiesta di una misura alternativa alla detenzione, il<br />

pubblico ministero è tenuto a revocare immediatamente il<br />

decreto di sospensione e a dar corso all’esecuzione della pena<br />

in carcere, la Cassazione ha osservato che l’art. 1, l. n. 199<br />

del 2010 prevede la sospensione dell’ordine di esecuzione<br />

relativo a pene detentive brevi «solo nel caso in cui il condannato<br />

non possa beneficiare di una delle misure alternative<br />

alla detenzione in carcere concedibili attraverso l’indicata<br />

procedura prevista dall’art. 656 c.p.p., in quanto il comma 3<br />

del detto art. 1 stabilisce espressamente che la sospensione<br />

Diritto penale e processo 2/2013


dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione deve essere<br />

emesso dal p.m. nei casi previsti dalla stessa legge “salvo<br />

che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma<br />

5 [dell’]articolo 656 del codice di procedura penale”». Ciò<br />

significa che, se il condannato si trova nelle “ordinarie” condizioni<br />

per essere ammesso alle misure alternative alla detenzione,<br />

ha diritto solo alla sospensione prevista dall’art.<br />

656 c.p.p. e, se il beneficio richiesto gli viene negato dal tribunale<br />

di sorveglianza, l’interessato non potrà usufruire di<br />

una seconda sospensione, a mente dell’art. 1, l. n. 199 del<br />

2010.<br />

Nel caso di specie, dunque, poiché il ricorrente aveva già beneficiato<br />

della sospensione dell’esecuzione della pena ex art.<br />

656 c.p.p. e l’accesso alle misure alternative era stato negato<br />

dal tribunale di sorveglianza, l’interessato non avrebbe potuto<br />

usufruire di una seconda sospensione ex art. 1, l. n. 199<br />

del 2010.<br />

Sicché l’ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio.<br />

I precedenti<br />

In argomento, cfr. Cass., Sez. I, 13 gennaio 2012, Z.R., in<br />

Ced Cass., 253335; Cass., Sez. I, 11 gennaio 2012, p.m. in c.<br />

S.G., ivi, 253333.<br />

La dottrina<br />

L. Degl’Innocenti-F. Faldi, Le nuove disposizioni in materia di<br />

detenzione presso il domicilio, in Cass. pen., 2011, 2816; F.<br />

Della Casa, Approvata la legge c.d. svuota-carceri: un altro<br />

“pannicello caldo” per l’ingravescente piaga del sovraffollamento<br />

carcerario?, in questa Rivista, 2011, 5; Id., Commento<br />

all’art. 656 c.p.p., in V. Grevi-G. Giostra-F. Della Casa, Ordinamento<br />

penitenziario commentato, 4a ed., Padova, 2011,<br />

1055; F. Fiorentin, Solo i “domiciliari” per condanne fino a diciotto<br />

mesi, in Guida dir., 2012, n. 10, 47; C. Fiorio, Detenzione<br />

domiciliare obbligatoria e sovraffollamento carcerario,<br />

in Giur. merito, 2011, 1204; Id., Sovraffollamento carcerario e<br />

tensione detentiva, in questa Rivista, 2012, 410; A. Gargani,<br />

Sicurezza sociale e diritti dei detenuti nell’età del sovraffollamento<br />

carcerario, ibidem, 633; B. Lavarini, L’esecutività della<br />

sentenza penale, Torino, 2004, 107; S. Turchetti, Legge<br />

“svuotacarceri” e esecuzione della pena presso il domicilio:<br />

ancora una variazione sul tema della detenzione domiciliare?,<br />

in Riv. it. dir. proc. pen., 2010, 1787.<br />

MISURE CAUTELARI<br />

SUI RAPPORTI TRA GIUDICATO AMMINISTRATIVO<br />

E DETERMINAZIONI DEL GIUDICE PENALE<br />

Cassazione penale, Sez. IV, 30 novembre 2012 (20 settembre<br />

2012), n. 46471 - Pres. Brusco - Rel. Dovere - P.m.<br />

Viola (concl. diff.) - Ric. p.m. in V.N. ed a.<br />

Al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità<br />

dei provvedimenti amministrativi che costituiscono<br />

il presupposto dell’illecito penale soltanto qualora,<br />

sul tema, sia intervenuta una sentenza irrevocabile del<br />

giudice amministrativo. Per converso, tale preclusione<br />

non si estende ai profili di illegittimità, fatti valere in sede<br />

penale, che non siano stati dedotti ed effettivamente<br />

decisi nel processo amministrativo (fattispecie in cui la<br />

S.C. ha annullato con rinvio una decisione in tema di sequestro<br />

preventivo a causa del carattere “perplesso”<br />

Osservatorio<br />

Cassazione - Processo penale<br />

della motivazione, addotta dal giudice della cautela, con<br />

riguardo alla legittimità di un provvedimento amministrativo<br />

presupposto).<br />

Il caso<br />

Nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto alcuni<br />

illeciti in materia edilizia, veniva disposto il sequestro<br />

preventivo di un cantiere edile.<br />

Dopo alterne vicende, che conducevano al dissequestro del<br />

bene, la cautela reale veniva ripristinata, perché ritenuto esistente<br />

il fumus dell’illegittimità dei titoli abilitativi rilasciati dal<br />

comune.<br />

Sennonché, a fronte del passaggio in giudicato della sentenza<br />

del tribunale amministrativo regionale che definiva - rigettando<br />

il ricorso - il giudizio promosso avverso la determina di<br />

un assessore con la quale era stato annullato, in via di autotutela,<br />

un permesso di costruire, veniva richiesto il dissequestro<br />

del cantiere. Il giudice per le indagini preliminari, però, rigettava<br />

l’istanza e gli interessati esperivano appello cautelare<br />

davanti al locale tribunale, lamentando come il giudice per<br />

le indagini preliminari non avesse tenuto conto della pronuncia<br />

del T.A.R., che aveva ritenuto legittimo il permesso di costruire.<br />

Anche l’appello cautelare veniva rigettato, ma la relativa ordinanza<br />

veniva vittoriosamente fatta oggetto di ricorso per cassazione:<br />

il giudice di legittimità annullava il provvedimento<br />

del tribunale per violazione di legge e mancanza di motivazione<br />

o motivazione meramente apparente.<br />

In sede di rinvio, il tribunale disponeva il dissequestro del<br />

cantiere.<br />

In motivazione, il giudice non mancava di ribadire la chiara<br />

enunciazione del proprio convincimento in termini di illegittimità<br />

del permesso di costruire, nonostante il diverso (e ritenuto<br />

errato) arresto del T.A.R. Tale determinazione, tuttavia,<br />

non ostava, in sede di analisi dell’incidenza del giudicato amministrativo<br />

sulla valutazione che il giudice della cautela era<br />

chiamato a volgere, alla conclusione secondo cui «quand’anche<br />

riconosciuta in sede incidentale penale la illegittimità del<br />

permesso a costruire […], rimane pur sempre il giudicato<br />

amministrativo che sancisce, sotto diversi profili, la legittimità<br />

di quell’atto».<br />

Ricorreva, allora, per cassazione il pubblico ministero, denunciando<br />

un’intervenuta violazione di legge: nell’affermarsi vincolato<br />

al giudicato amministrativo formatosi in ordine alla legittimità<br />

del permesso di costruire, il tribunale aveva ignorato o,<br />

comunque, disatteso l’interpretazione giurisprudenziale che<br />

teorizza l’esistenza del vincolo per il giudice penale solo qualora<br />

il giudice amministrativo abbia espressamente affermato la<br />

legittimità dell’atto amministrativo. Nella specie, invece, il<br />

T.A.R. aveva affrontato la questione solo incidenter tantum, atteso<br />

che il giudizio aveva, quale oggetto principale, la determina<br />

di un assessore provinciale, assunta in via di autotutela.<br />

La decisione<br />

La Suprema Corte ha ritenuto utile muovere dall’evocazione<br />

delle statuizioni contenute nella sentenza con la quale lo<br />

stesso giudice di legittimità aveva annullato la precedente ordinanza<br />

del tribunale. Ivi, la Corte aveva puntualizzato che il<br />

giudizio in ordine alla legittimità dell’atto amministrativo è il<br />

medesimo, sia che lo compia incidentalmente il giudice penale,<br />

sia che venga svolto dal giudice amministrativo. Pertanto,<br />

il tribunale, nella decisione illo tempore gravata,<br />

«avrebbe dovuto esaminare e criticare analiticamente i rilievi<br />

difensivi esposti con l’atto di appello»: del pari, a seguito del<br />

primo annullamento, avrebbe dovuto fare in qualità di giudice<br />

Diritto penale e processo 2/2013 183


Osservatorio<br />

Cassazione - Processo penale<br />

del rinvio, che ben poteva esprimersi sulla legittimità del permesso<br />

di costruire alla luce delle circostanze evidenziate dagli<br />

appellanti, in quanto richiesto dall’indagine in ordine al fumus<br />

delicti e al periculum in mora.<br />

Al proposito, la Cassazione ha ricordato che, in tema di rapporti<br />

tra giudizio penale e giudicato amministrativo, l’orientamento<br />

di legittimità si è andato consolidando nel senso di<br />

una solo tendenziale vincolatività del giudicato amministrativo.<br />

Infatti, dopo che, in una decisione ormai risalente, si era<br />

affermato che «l’autorità giudiziaria ordinaria non ha il potere<br />

di valutare la conformità a legge di un arret di un’altra giurisdizione<br />

(nella specie, una sentenza del tribunale amministrativo<br />

regionale coperta da giudicato): ciò in quanto il cittadino<br />

- pena la vanificazione dei suoi diritti civili - non può essere<br />

privato della facoltà di fare affidamento sugli strumenti<br />

della tutela giurisdizionale posti a sua disposizione dall’ordinamento»,<br />

una posizione così netta non è stata condivisa da<br />

alcune pronunce successive. Ivi, è stato affermato che,<br />

«seppure deve riconoscersi […] che il potere del giudice penale<br />

di valutare la legittimità dei provvedimenti amministrativi<br />

che costituiscono il presupposto dell’illecito penale incontri<br />

un limite nei provvedimenti giurisdizionali del giudice amministrativo<br />

passati in giudicato, [deve concludersi] che la<br />

preclusione del cosiddetto giudicato amministrativo non si<br />

estende a tutte le questioni deducibili ma esclusivamente a<br />

quelle che sono state dedotte ed effettivamente decise».<br />

Da tali premesse, applicate alla vertenza inerente al succitato<br />

sequestro cautelare, è seguito che il tribunale, quale giudice<br />

del rinvio, avrebbe potuto e dovuto prendere posizione<br />

in ordine alla legittimità del permesso a costruire e trarre, dal<br />

giudizio sul punto, ogni conseguenza in ordine al fumus e al<br />

periculum.<br />

È da questa angolatura prospettica che la motivazione del<br />

provvedimento gravato è apparsa non sufficientemente chiara,<br />

tanto da rispondere alla figura della motivazione contraddittoria<br />

o perplessa.<br />

Infatti, secondo la Cassazione, «o il giudicato [amministrativo]<br />

viene ritenuto vincolante ancorché non condiviso, ed allora<br />

non ha alcun senso porre il tema della sua influenza nel<br />

giudizio incidentale penale di illegittimità dell’atto; oppure<br />

non lo è, e dal chiaro giudizio di illegittimità dell’atto, formulato<br />

dal medesimo [tribunale], si traggono le debite conseguenze,<br />

in primis sul piano del giudizio di sussistenza del fumus<br />

delicti». Preso atto che, invece, nell’apparato motivo<br />

della decisione impugnata, non era dato capire quale di queste<br />

posizioni il tribunale avesse sposato, atteso che l’evocazione<br />

del tema dell’incidenza del giudicato amministrativo<br />

sull’elemento soggettivo del reato sembrava alludere all’esistenza<br />

del primo dei requisiti necessari al mantenimento del<br />

vincolo reale, la decisione impugnata è stata annullata con<br />

rinvio, in ragione della natura “perplessa” della motivazione.<br />

I precedenti<br />

In senso conforme, Cass., Sez. I, 11 gennaio 2011, p.m. in<br />

proc. Keller, in Ced Cass., 249871; Cass., Sez. I, 3 giugno<br />

2010, Nicolini, ivi, 248319.<br />

Per l’orientamento più risalente, cfr. Cass., Sez. III, 11 gennaio<br />

1996, Ciaburri, ivi, 204622.<br />

La dottrina<br />

M. Bontempelli, L’accertamento amministrativo nel sistema<br />

processuale penale, Milano, 2009, 215; M.L. Busetto, Giudice<br />

penale e sentenza dichiarativa di fallimento, Milano, 2000,<br />

39; P. Corvi, Questioni pregiudiziali e processo penale, Padova,<br />

2007, 307.<br />

184<br />

PROCEDIMENTI SPECIALI<br />

GIUDIZIO DIRETTISSIMO: L’IRRITUALITÀ DELL’AVVISO<br />

AL DIFENSORE DI FIDUCIA È CAUSA DI NULLITÀ<br />

ASSOLUTA<br />

Cassazione penale, Sez. III, 3 dicembre 2012 (11 ottobre<br />

2012), n. 46714 - Pres. Lombardi - Rel. Sarno - P.m. Salzano<br />

(concl. conf.) - Ric. E.F.<br />

In tema di giudizio direttissimo, ai fini dell’integrazione<br />

di un corretto avviso nei confronti del difensore di fiducia<br />

nominato dall’imputato subito dopo l’arresto, non è<br />

necessariamente prescritta l’osservanza delle disposizioni<br />

che regolano la particolare forma di notificazione<br />

prevista dagli artt. 149 c.p.p. e 55 disp. att. c.p.p., dato<br />

che l’avviso può essere dato con mezzi atipici di comunicazione,<br />

a condizione, però, che questi si rivelino adeguati<br />

rispetto al conseguimento della funzione conoscitiva<br />

che ad essi è propria. In caso contrario, risultano integrati<br />

gli estremi di una nullità assoluta e insanabile,<br />

poiché viene irrimediabilmente compromesso il diritto<br />

dell’imputato a farsi assistere dal proprio difensore di fiducia<br />

(fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio le<br />

sentenze di primo e di secondo grado, perché il giudice<br />

di appello, pur avendo rilevato l’integrazione del vizio, lo<br />

aveva ricondotto alla species delle nullità intermedie e,<br />

pertanto, lo aveva considerato tardivamente dedotto<br />

dall’appellante).<br />

Il caso<br />

L’imputato vedeva confermare dal giudice di seconde cure la<br />

condanna inflitta dal tribunale ad esito di giudizio direttissimo.<br />

In motivazione, la corte di appello si soffermava su un error<br />

in procedendo lamentato dal prevenuto e, sia pure condividendo<br />

la tesi dell’integrazione del vizio, ne escludeva concrete<br />

ricadute sul piano delle sanzioni processuali, in ragione<br />

della natura del vizio stesso.<br />

Segnatamente, l’imputato lamentava di aver nominato, al<br />

momento dell’arresto in flagranza, un difensore di fiducia,<br />

fornendo agli inquirenti le esatte utenze telefoniche di quest’ultimo,<br />

al quale, tuttavia, non veniva dato rituale avviso<br />

della data in cui si sarebbe tenuta l’udienza di convalida dell’arresto<br />

e il contestuale giudizio. Ex actis risultava pacifico<br />

che la polizia giudiziaria avesse tentato, il giorno dell’arresto,<br />

di comunicare con il difensore indicato dall’imputato, contattando,<br />

ma vanamente, l’utenza telefonica dell’avvocato alle<br />

ore 1:05. A fronte di questa iniziativa, rimasta senza buon esito,<br />

nulla si rilevava dagli atti in ordine alla successiva attività<br />

della polizia giudiziaria, né si dava atto, da parte di quest’ultima,<br />

di avere altrimenti notiziato il difensore dell’udienza di<br />

convalida e del successivo giudizio direttissimo, procedendo,<br />

per esempio, alla registrazione degli avvisi sulla segreteria telefonica<br />

o con altro mezzo.<br />

Secondo la corte di merito, in questa situazione, non si sarebbe<br />

potuto procedere oltre la fase della convalida, in quanto<br />

l’avviso di cui all’art. 558, comma 1, c.p.p. sarebbe diverso<br />

da quello contemplato dall’art. 386 c.p.p. e, mancando il primo,<br />

il giudizio sarebbe invariabilmente nullo.<br />

Su questo fronte, dunque, la tesi dell’appellante veniva accolta,<br />

mentre divergevano le opinioni sul versante della natura<br />

della correlativa sanzione processuale: nullità assoluta, per<br />

l’imputato, nullità intermedia per la corte di appello. La quale,<br />

Diritto penale e processo 2/2013


dunque, escludeva l’annullamento della sentenza di prime<br />

cure in quanto l’error in procedendo risultava tardivamente<br />

dedotto.<br />

L’imputato ricorreva, allora, per cassazione, ribadendo la tesi<br />

dell’integrazione di una nullità assoluta, capace di travolgere,<br />

sia la sentenza di primo grado, sia quella di seconde cure.<br />

La decisione<br />

La Suprema Corte ha richiamato l’insegnamento delle Sezioni<br />

Unite secondo cui la validità dell’avviso eseguito con il<br />

mezzo del telefono al difensore di fiducia deve essere verificata<br />

alla luce della disciplina risultante dal combinato disposto<br />

degli artt. 390 comma 2, 391 comma 2 e 449<br />

c.p.p. poiché, dovendo svolgersi l’udienza di convalida e il<br />

contestuale giudizio direttissimo entro quarantotto ore dall’arresto,<br />

l’avviso al difensore (di fiducia o di ufficio) e la designazione<br />

di un eventuale sostituto ex art. 97 comma 4 c.p.p.<br />

devono essere eseguiti tenendo conto delle peculiarità procedurali<br />

di cui ai summenzionati artt. 390 e 391 c.p.p. Ciò significa<br />

che, in subiecta materia, ai fini dell’integrazione di un<br />

corretto avviso nei confronti del difensore di fiducia, non è<br />

necessariamente prescritta l’osservanza delle disposizioni<br />

che regolano la particolare forma di notificazione prevista dagli<br />

artt. 149 c.p.p. e 55 disp. att. c.p.p., dato che l’avviso può<br />

essere dato con mezzi atipici di comunicazione, a condizione,<br />

però, che questi si rivelino adeguati rispetto al conseguimento<br />

della funzione conoscitiva che ad essi è propria.<br />

In caso contrario, sono state le stesse Sezioni Unite a sussumere<br />

il vizio nella species delle nullità assolute e insanabili, risultando<br />

irrimediabilmente compromesso il diritto dell’imputato<br />

a farsi assistere dal difensore di fiducia.<br />

Pertanto, ha concluso la Suprema Corte, bene aveva fatto il<br />

giudice di seconde cure ad escludere la regolarità dell’avviso<br />

al difensore di fiducia, ma male aveva fatto a ritenere tardivamente<br />

dedotto il vizio, configurato in termini di nullità intermedia:<br />

trattandosi, invece, di nullità assoluta, la Cassazione<br />

ha proceduto all’annullamento di entrambe le sentenze di<br />

merito e alla trasmissione degli atti al giudice di primo grado<br />

ai fini di un nuovo giudizio.<br />

I precedenti<br />

In argomento, ex plurimis, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2002,<br />

Arrivoli, in Cass. pen., 2002, 114.<br />

La dottrina<br />

S. Allegrezza, La nuova fisionomia del giudizio direttissimo, in<br />

Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (d.l. 23 maggio<br />

2008, n. 92 conv. in legge 24 luglio 2008, n. 125), a cura di O.<br />

Mazza-F. Viganò, Torino, 2008, 268; F.M. Cortesi, Procedimento<br />

davanti al tribunale in composizione monocratica, in<br />

Trattato di procedura penale, diretto da G. Spangher, vol. 4.II,<br />

Giudizio. Procedimento davanti al tribunale in composizione<br />

monocratica, a cura di G. Spangher, Torino, 2009, 747; D. Curtotti<br />

Nappi, Il “nuovo” giudizio direttissimo e l’ambiguità del<br />

“grave pregiudizio per le indagini”, in Le nuove norme sulla sicurezza<br />

pubblica, a cura di S. Lorusso, Padova, 2008, 117; A.<br />

De Caro, La riforma del giudizio direttissimo, in Il decreto sicurezza.<br />

D.l. n. 92/2008 convertito con modifiche in legge n.<br />

125/2008, a cura di A. Scalfati, con la collaborazione di E. Aprile-R.<br />

Bricchetti, Torino, 2008, 152; M. De Giorgio, La nuova disciplina<br />

del giudizio direttissimo e del giudizio immediato, in<br />

La nuova normativa sulla sicurezza pubblica, a cura di F. Giunta-E.<br />

Marzaduri, Milano, 2010, 453; P. Gaeta, Giudizio direttissimo,<br />

in Enc. dir., agg. IV, Milano, 2000, 650; G. Reynaud, Le<br />

modifiche al codice di procedura penale, in Misure urgenti in<br />

Osservatorio<br />

Cassazione - Processo penale<br />

materia di sicurezza pubblica, a cura di G. Amato-C. Santoriello,<br />

Torino, 2009, 28; A.E. Ricci, Giudizio direttissimo e avvertimenti<br />

processuali, in questa Rivista, 2008, 365.<br />

PROVE<br />

CONDIZIONI PROCESSUALI DEL REATO<br />

DI FALSA TESTIMONIANZA<br />

Cassazione penale, Sez. VI, 17 dicembre 2012 (20 novembre<br />

2012), n. 48764 - Pres. Agrò - Rel. Capozzi - P.m.<br />

D’Ambrosio (concl. diff.) - Ric. A.M.<br />

La verifica circa la sussistenza della qualità di indagato o<br />

imputato in procedimento connesso o collegato va condotta<br />

non secondo un criterio formale, qual è l’esistenza<br />

di una notitia criminis iscritta nell’apposito registro o<br />

l’elevazione dell’accusa, ma secondo il criterio sostanziale<br />

della qualità oggettivamente attribuibile al soggetto<br />

in base alla situazione esistente quando le dichiarazioni<br />

sono state rese (fattispecie in cui la S.C., dissentendo<br />

dal criterio formalistico adottato dai giudici di merito,<br />

ha annullato con rinvio una sentenza di condanna<br />

per il reato di falsa testimonianza).<br />

Il caso<br />

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato, condannato in<br />

prime e seconde cure per il delitto di falsa testimonianza, lamentando<br />

la violazione del combinato disposto degli artt.<br />

384 c.p. e 210 c.p.p.<br />

Il ricorrente affermava che, quando effettuò le dichiarazioni<br />

successivamente incriminate come false, era già stato destinatario<br />

di accuse che si ponevano in termini di collegamento<br />

ex art. 371, comma 2, c.p.p. con l’addebito ascritto al soggetto<br />

contro cui depose. I giudici di merito, dunque, erroneamente<br />

avevano escluso l’operatività, nel caso di specie, delle<br />

garanzie ex art. 210 c.p.p., facendo leva su una lettura formalistica<br />

di queste ultime, secondo cui esse non opererebbero<br />

qualora il dichiarante non risulti formalmente indagato o<br />

imputato di un reato connesso o collegato, rilevando, a tal fine,<br />

l’iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. o, rispettivamente,<br />

l’elevazione di un’accusa stricto sensu.<br />

La decisione<br />

La giurisprudenza di legittimità ha, in effetti, fornito in subiecta<br />

materia indicazioni non sempre univoche e coerenti.<br />

Un orientamento di marca più formalistica tende, invero, a<br />

escludere l’assunzione delle dichiarazioni in veste di testimonianza<br />

soltanto qualora risulti, per tabulas, che il dichiarante abbia<br />

acquisito la posizione formale di imputato o di indagato per<br />

gli stessi reati o per reati connessi o collegati con quelli in merito<br />

ai quali debbono acquisirsi le dichiarazioni, fatta salva, naturalmente,<br />

l’ipotesi in cui siano proprio queste ultime a rivelarsi<br />

ex se “indizianti”. Diversamente, un’impostazione esegetica<br />

più attenta al dato sostanziale privilegia la necessità, da<br />

parte del giudice di merito, di una verifica effettiva della posizione<br />

del dichiarante, a prescindere da indici formali di assunzione<br />

dei ruoli di indagato o imputato, intesa a constatare se<br />

costui, in base a tutti gli elementi acquisibili ex actis, risulti o<br />

meno realmente estraneo ad ipotesi criminose concorsuali o<br />

collegate, che impongano di assumerne le dichiarazioni con le<br />

modalità assistite, previste dagli artt. 63, 64 e 210 c.p.p.<br />

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha giudicato «inappa-<br />

Diritto penale e processo 2/2013 185


Osservatorio<br />

Cassazione - Processo penale<br />

gante e solo parziale […] una soluzione totalmente impostata<br />

in termini formalistici (esistenza di notizia criminis, iscrizione<br />

nel registro degli indagati), dato che essa lascia ampio<br />

spazio alla buona volontà degli inquirenti circa il far sussistere<br />

o meno il presupposto in esame all’atto delle dichiarazioni,<br />

salvo poi recuperare successivamente per il dichiarante la<br />

qualità di indagato, in un momento processuale ritenuto più<br />

opportuno». Più convincente, in quanto più attenta alla protezione<br />

degli interessi rilevanti in materia, è stata, invece,<br />

giudicata «una considerazione sostanzialistica del caso, nel<br />

senso di non fermarsi solo al dato di quanto storicamente si<br />

è fatto nell’ambito dell’indagine, ma di considerare anche<br />

quanto si sarebbe dovuto fare rispetto alla situazione, quale<br />

appariva al momento in cui le dichiarazioni sono state rese.<br />

Col che», ha aggiunto la Cassazione, «non si interferisce certo<br />

nelle determinazioni del p.m. in ordine all’azione penale, di<br />

cui resta dominus, ma si svolge, ora per allora, quel controllo<br />

di legalità delle acquisizioni probatorie che è compito indefettibile<br />

del giudicante».<br />

Ciò premesso, la Suprema Corte ha censurato il criterio di<br />

giudizio, di stampo formalistico, assunto dai giudici di merito<br />

per valutare lo status dell’imputato al momento in cui rese le<br />

dichiarazioni successivamente incriminate e, pertanto, ha annullato<br />

la sentenza gravata, con rinvio al giudice di seconde<br />

cure per un nuovo esame della fattispecie.<br />

I precedenti<br />

In senso conforme, cfr. Cass., Sez. V, 5 maggio 2009, Costa,<br />

in Ced Cass., 243891; Cass., Sez. Un., 23 aprile 2009, Fruci,<br />

ivi, 243417; Cass., Sez. IV, 1° dicembre 2003, Falzetti, in<br />

Arch. n. proc. pen., 2005, 732; Cass., Sez. Un., 9 ottobre<br />

1996, Carpanelli, in questa Rivista, 1997, 600.<br />

Per l’indirizzo di marca più formalistica, cfr. Cass., Sez. II, 21<br />

settembre 2007, Boscolo, in Ced Cass., 238218; Cass., Sez.<br />

VI, 20 giugno 2007, Amodeo, in Riv. pen., 2008, 820; Cass.,<br />

Sez. V, 28 gennaio 2003, Bernya, in Ced Cass., 224151.<br />

La dottrina<br />

R. Aprati, Riflessioni intorno all’art. 63 comma 2 c.p.p.: accertamento<br />

dello status di persona già indiziata e ripercussioni<br />

in tema di elusione dell’iscrizione nel registro delle notizie<br />

di reato, in Cass. pen., 2004, 3668; S. Ciampi, L’informazione<br />

dell’indagato nel procedimento penale, Milano, 2010,<br />

238; C. Conti, Il testimone assistito: incertezze legislative e<br />

soluzioni giurisprudenziali, in questa Rivista, 2009, 11; Id.,<br />

L’imputato nel procedimento connesso. Diritto al silenzio e<br />

obbligo di verità, Padova, 2003, 252; Id., Profili penalistici della<br />

testimonianza assistita: l’esimente dell’art. 384 c.p. tra diritto<br />

al silenzio e diritto a confrontarsi con l’accusatore, in Riv.<br />

it. dir. proc. pen., 2002, 840; A. Sanna, L’interrogatorio e<br />

l’esame dell’imputato nei procedimenti connessi alla luce del<br />

giusto processo, Milano, 2007, 12; Id., Ristretto l’uso delle<br />

dichiarazioni autoindizianti, in questa Rivista, 1997, 603; P.<br />

Tonini, Diritto al silenzio e tipologia di dichiaranti, in Giusto<br />

processo e prove penali, Milano, 2001, 71.<br />

ANCORA SU IMPUTAZIONE GENERICA E ABNORMITÀ<br />

DEL PROVVEDIMENTO DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI<br />

AL PUBBLICO MINISTERO<br />

Cassazione penale, Sez. II, 20 dicembre 2012 (14 dicem-<br />

186<br />

UDIENZA PRELIMINARE<br />

bre 2012), n. 49442 - Pres. Esposito - Rel. Macchia - Ric.<br />

p.m. in c. M.F.<br />

È abnorme e, quindi, ricorribile per cassazione il provvedimento<br />

con cui il giudice dell’udienza preliminare disponga<br />

la restituzione degli atti al pubblico ministero<br />

per genericità o indeterminatezza dell’imputazione, senza<br />

avergli previamente richiesto di precisarla. È, invece,<br />

rituale il provvedimento con cui il medesimo giudice, dopo<br />

aver sollecitato il pubblico ministero nel corso dell’udienza<br />

preliminare ad integrare l’atto imputativo senza<br />

che quest’ultimo abbia adempiuto al dovere di provvedervi,<br />

determini la regressione del procedimento, onde<br />

consentire il nuovo esercizio dell’azione penale in<br />

modo aderente alle effettive risultanze d’indagine (fattispecie<br />

nella quale la S.C. ha annullato l’ordinanza del<br />

giudice che aveva disposto la regressione del procedimento,<br />

nonostante il pubblico ministero avesse provveduto,<br />

per due volte, a perfezionare i termini dell’addebito<br />

e le parti avessero già formalizzato richiesta di patteggiamento).<br />

Il caso<br />

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio, il giudice dell’udienza<br />

preliminare, nel corso di quest’ultima, invitava preliminarmente<br />

il pubblico ministero «a specificare il capo d’imputazione,<br />

precisando l’epoca di commissione dei singoli episodi<br />

in relazione a ciascuna delle persone offese con specificazione<br />

del danno patrimoniale».<br />

Dando seguito all’invito, il pubblico ministero provvedeva, a’<br />

sensi dell’art. 423 c.p.p., all’integrazione dell’imputazione.<br />

Alla successiva udienza, i difensori dell’imputato formulavano<br />

richiesta di applicazione della pena, in ordine alla quale il<br />

pubblico ministero prestava il consenso. Ciononostante, il<br />

giudice chiedeva una nuova modifica dell’imputazione e il<br />

magistrato d’accusa si atteneva alle indicazioni impartite,<br />

precisando ulteriormente gli estremi dell’addebito.<br />

Ritenendo, però, insoddisfacente l’operato del magistrato<br />

d’accusa, il giudice emetteva ordinanza con cui disponeva la<br />

«restituzione degli atti al p.m. affinché provveda a specificare<br />

l’imputazione […] e ad individuare l’epoca di commissione<br />

[dei] reati contestati».<br />

Ricorreva, allora, per cassazione il pubblico ministero, lamentando<br />

l’abnormità del provvedimento da ultimo citato.<br />

La decisione<br />

La Suprema Corte ha preso le mosse dallo scrutinio di legittimità<br />

costituzionale che, in tempi ormai non più recenti, ha<br />

interessato l’art. 424 c.p.p., nella parte in cui non prevede<br />

che il giudice possa, all’esito della udienza preliminare, trasmettere<br />

gli atti al pubblico ministero affinché il fatto venga<br />

descritto in termini più chiari, univoci e precisi. Al proposito,<br />

com’è noto, la Corte costituzionale escluse la fondatezza della<br />

questione, poiché nulla vieta che, alle modifiche dell’imputazione<br />

ritenute opportune dal giudice, il pubblico ministero<br />

possa essere expressis verbis sollecitato da quest’ultimo, il<br />

quale lo inviti a tali adempimenti, anche dopo la chiusura della<br />

discussione, purché prima della pronuncia di uno dei provvedimenti<br />

previsti, sul merito della regiudicanda, dall’art. 424<br />

c.p.p.<br />

Il tema è stato scandagliato anche dalle Sezioni Unite della<br />

Corte di cassazione, le quali, collocandosi sulla medesima<br />

frequenza d’onda, hanno giudicato affetto da abnormità il<br />

provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare di-<br />

Diritto penale e processo 2/2013


sponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità<br />

o indeterminatezza della imputazione, senza avergli<br />

previamente richiesto di precisarla. Secondo l’Alto Consesso,<br />

l’udienza preliminare rappresenta proprio la sede destinata<br />

alla stabilizzazione dell’imputazione; sicché, ove il giudice<br />

ravvisasse nell’atto d’imputazione «l’assenza del contenuto<br />

minimo indispensabile o la sua imperfezione e inadeguatezza<br />

per difetto di chiarezza e precisione dei fatti storici contestati,<br />

[avrebbe] il ‘potere-dovere’ di attivare i meccanismi correttivi<br />

nel corso della attività fisiologica della medesima<br />

udienza, rappresentando, con ordinanza motivata ed interlocutoria,<br />

gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche del vizio<br />

d’imputazione e richiedendo espressamente al pubblico ministero<br />

di provvedere, di conseguenza, alle opportune precisazioni<br />

e integrazioni, secondo il paradigma contestativo dettato<br />

dall’art. 423 comma 1 c.p.p.».<br />

In tale quadro di riferimento, dunque, la soluzione restitutoria<br />

che comporta la regressione del procedimento finisce per atteggiarsi<br />

alla stregua di extrema ratio, che assegna al giudice<br />

il potere di trasmettere gli atti al pubblico ministero solo ove<br />

questi, serbando condotta antidoverosa, sia rimasto inerte a<br />

fronte delle indicazioni impartite dall’organo giudicante.<br />

Ebbene, tornando al caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato<br />

che il pubblico ministero aveva puntualmente adempiuto<br />

all’invito “endofasico” del giudice di procedere alla<br />

precisazione dell’imputazione nei termini richiesti, procedendo,<br />

altresì, a dettagliare ulteriormente l’accusa nella fase<br />

introduttiva del rito patteggiato. Con «l’ovvia conseguenza»,<br />

ha chiosato la Corte, «di rendere ‘privo di potere’ il giudice<br />

agli effetti di un ulteriore sindacato sul punto, ferme restando,<br />

ovviamente, le attribuzioni al medesimo spettanti in punto<br />

di verifica della correttezza della qualificazione giuridica<br />

dei fatti».<br />

Non solo. Nella fattispecie in parola, ciò che ha orientato la<br />

Cassazione nel senso della «palese abnormità del procedimento»,<br />

è stata anche la peculiare sedes nella quale era stato<br />

esercitato il sindacato del giudice in ordine alla sufficiente<br />

specificazione dell’accusa. Il giudice, infatti, aveva pronunciato<br />

l’ordinanza impugnata dopo che i difensori dell’imputato<br />

avevano formulato richiesta di applicazione della pena e<br />

che il pubblico ministero aveva prestato il proprio consenso.<br />

Secondo la Cassazione, «formulata la concorde richiesta di<br />

applicazione della pena, […] la puntualizzazione della accusa<br />

e la relativa ‘sufficienza’ ai fini difensivi e della scelta del rito,<br />

risultavano ormai definitivamente ‘accettate’ dalle parti, che<br />

sul punto avevano manifestato un nolo contendere»: il rito<br />

patteggiato, dunque, aveva determinato una sorta di “cristallizzazione”<br />

dell’imputazione, «rispetto alla quale il giudice<br />

adito poteva esercitare soltanto i controlli, tipici e nominati,<br />

previsti dall’art. 444 c.p.p.».<br />

Ne è conseguito che il provvedimento che ha determinato<br />

l’epilogo regressivo è stato giudicato dalla Suprema Corte<br />

«decisamente abnorme» anche per quest’ultimo motivo, vale<br />

a dire perché esorbitante dai poteri spettanti al giudice<br />

chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di patteggiamento in<br />

sede di udienza preliminare.<br />

I precedenti<br />

Quanto alla giurisprudenza di legittimità, cfr., ex plurimis,<br />

Cass., Sez. VI, 17 febbraio 2011, p.m. in c. B.E., in Ced<br />

Cass., 250494; Cass., Sez. Un., 20 dicembre 2007, p.m. in c.<br />

Battistella, ivi, 238239.<br />

Quanto alla giurisprudenza costituzionale, cfr. Corte cost., 14<br />

aprile 1995, n. 131, in Giur. cost., 1995, 1045; Corte cost., 15<br />

marzo 1994, n. 88, ivi, 1994, 846.<br />

Osservatorio<br />

Cassazione - Processo penale<br />

La dottrina<br />

S. Azzolin, Imputazione generica o indeterminata: art. 423 vs.<br />

nullità, in questa Rivista, 2009, 182; F. Casasole, Davvero abnorme<br />

il provvedimento con il quale il giudice dell’udienza<br />

preliminare restituisce gli atti al pubblico ministero a causa<br />

della genericità dell’imputazione?, in Riv. dir. proc., 2009,<br />

1061; F. Cassibba, L’udienza preliminare. Struttura e funzioni,<br />

Milano, 2007, 138; F.M. Grifantini, Attività preparatorie del<br />

contraddittorio dibattimentale, 2a ed., Torino, 2009, 85; G.<br />

Leo, Sulla nullità della richiesta di rinvio a giudizio con imputazione<br />

non sufficientemente determinata, in questa Rivista,<br />

2006, 1085; O. Mazza, Imputazione e “nuovi” poteri del giudice<br />

dell’udienza preliminare, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008,<br />

1372.<br />

Diritto penale e processo 2/2013 187


Osservatorio<br />

Contrasti giurisprudenziali<br />

Osservatorio<br />

Contrasti giurisprudenziali<br />

a cura di Guglielmo Leo<br />

ANCORA SULL’OBBLIGO DI TRADUZIONE<br />

DELL’ORDINANZA CAUTELARE RIGUARDANTE<br />

LO STRANIERO ALLOGLOTTA<br />

Cassazione penale, Sez. I, 19 settembre 2012 (c.c. 19 giugno<br />

2012), n. 35878 - Pres. Giordano - Rel. Santalucia -<br />

P.M. Galasso (concl. conf.) - Ric. Bindac<br />

Se il giudice che emette un provvedimento cautelare<br />

personale, nel caso già risulti che il destinatario non<br />

comprende la lingua italiana, sia tenuto a disporre la traduzione<br />

dell’ordinanza in una lingua conosciuta dall’interessato.<br />

Il problema della lingua degli atti processuali resta di forte<br />

attualità. Gli arresti della giurisprudenza costituzionale e di<br />

quella ordinaria, evidentemente, non sono valsi a stabilizzare<br />

una soluzione univoca per le varie situazioni che si presentano<br />

nella pratica giudiziaria. E le ragioni sono evidenti.<br />

Da un lato sussistono esigenze di economia delle risorse, e<br />

talvolta ragioni di urgenza (come tipicamente avviene nelle<br />

questioni cautelari), che impongono di attivare un meccanismo<br />

di garanzia laborioso e costoso, qual è quello della traduzione,<br />

solo quando lo stesso risulti imprescindibile per assicurare<br />

l’effettività del diritto di difesa.<br />

Per altro verso, le Carte internazionali di protezione dei diritti<br />

dell’uomo privilegiano ed impongono discipline che rendano<br />

immediatamente comprensibili, per chiunque sia privato<br />

della libertà personale, il tenore dell’accusa ed il quadro delle<br />

prove raccolte. Basti qui ricordare l’art. 5 della Convenzione<br />

edu, ove si stabilisce espressamente, nel par. 2, che «ogni<br />

persona arrestata deve essere informata al più presto e in una<br />

lingua a lei comprensibile dei motivi dell’arresto e di ogni accusa<br />

elevata a suo carico». Il diritto alla comprensione dell’addebito<br />

e dei «motivi di questo» costituisce più in generale<br />

presupposto indispensabile del fair trial, con il corollario della<br />

necessaria assistenza di un interprete per l’imputato che non<br />

comprenda la lingua impiegata nelle udienze a suo carico (art.<br />

6 della stessa Cedu). Va poi menzionato almeno il Patto internazionale<br />

sui diritti civili e politici del 1966 (cd. Patto di<br />

New York), secondo cui «ogni individuo accusato di un reato<br />

ha diritto […] ad essere informato sollecitamente e in modo<br />

circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e<br />

dei motivi dell’accusa a lui rivolta [...] a farsi assistere gratuitamente<br />

da un interprete, nel caso egli non comprenda o non<br />

parli la lingua usata in udienza» (par. 3 dell’art. 14, ma si veda<br />

anche il par. 2 dell’art. 9). Concetti anche testualmente ripresi<br />

nel testo novellato dell’art. 111 Cost., il cui terzo comma prevede<br />

al tempo stesso il diritto generalizzato all’informazione<br />

188<br />

ATTI<br />

concernente l’accusa nel più breve tempo possibile, ed il diritto<br />

all’assistenza di un interprete per chi non comprenda o<br />

non parli la lingua utilizzata nel processo.<br />

Tali garanzie sono così essenziali per l’esercizio della difesa<br />

che la riforma dell’art. 111 Cost. non ha privato di rilevanza la<br />

precedente sentenza della Corte costituzionale sul diritto<br />

alla assistenza di un interprete, tutta costruita sull’art. 24<br />

Cost. e sui parametri internazionali poco sopra citati. La Consulta<br />

aveva individuato nel comma 1 dell’art. 143 c.p.p. («Nomina<br />

dell’interprete») una «clausola generale, di ampia applicazione,<br />

destinata ad espandersi e a specificarsi, nell’ambito<br />

dei fini normativamente riconosciuti, di fronte al verificarsi<br />

delle varie esigenze concrete che lo richiedano, quali<br />

il tipo di atto cui la persona sottoposta al procedimento deve<br />

partecipare ovvero il genere di ausilio di cui la stessa abbisogna».<br />

Un «diritto soggettivo perfetto», specificamente riferito<br />

dalla Corte a tutti gli atti riguardanti l’accusato, «sia<br />

scritti che orali» (Corte cost., 12 gennaio 1993, n. 10).<br />

È noto come, nel decennio successivo alla sentenza della<br />

Consulta, incertezze e contrasti avessero segnato la giurisprudenza<br />

concernente l’obbligo di traduzione degli atti<br />

scritti per lo straniero alloglotta. Pronunce difformi erano intervenute,<br />

tra l’altro, riguardo alla traduzione delle ordinanze<br />

cautelari, con riferimento sia ai provvedimenti adottati «a<br />

sorpresa», sia alle ordinanze deliberate in esito all’udienza di<br />

convalida del fermo o dell’arresto. Inutile, ormai, una disamina<br />

analitica. Basti qui ricordare che sui contrasti in discorso<br />

erano intervenute le Sezioni unite della Corte suprema, con<br />

una decisione complessa ed anche molto criticata (Cass.,<br />

Sez. un., 9 febbraio 2004, n. 5052, Zalagaitis, in Giust. pen.<br />

2004, III, 615). In estrema sintesi, la Cassazione aveva stabilito<br />

che il destinatario alloglotta di una ordinanza cautelare ha<br />

diritto alla traduzione della medesima in una lingua per lui<br />

comprensibile, a partire però dal momento in cui risulti la<br />

sua incapacità di comprendere o parlare la lingua italiana.<br />

L’implicazione più ovvia e rilevante del principio è che, nell’assenza<br />

di informazioni sulle competenze linguistiche<br />

dell’interessato (assai ricorrente quando si tratti di procedere<br />

«a sorpresa»), la traduzione non è dovuta, fermo restando<br />

uno slittamento dei termini per l’impugnazione quando risulti,<br />

ex post, che l’indagato non comprende la lingua dell’atto.<br />

In tale ultimo caso, il giudice deve necessariamente procedere<br />

alla nomina di un interprete, anche al fine di far comprendere<br />

all’accusato il tenore del provvedimento restrittivo.<br />

In alternativa, le Sezioni unite avevano ritenuto utile l’attività<br />

di accertamento e di eventuale traduzione demandata al direttore<br />

dello stabilimento penitenziario dal comma 1-bis<br />

dell’art. 94 disp. att. c.p.p. Infine, la Corte aveva affermato la<br />

necessità della traduzione, in caso di verificata incompetenza<br />

linguistica dell’accusato, anche per le ordinanze adottate<br />

dopo l’udienza di convalida (e dunque dopo le contestazioni<br />

effettuate con l’assistenza di un interprete), sussistendo<br />

Diritto penale e processo 2/2013


uno specifico interesse del destinatario alla conoscenza degli<br />

argomenti utilizzati dal giudice per la motivazione del provvedimento<br />

restrittivo.<br />

Ora, anche in forza delle propensioni «ergonomiche» evocate<br />

in apertura (e della necessità di evitare possibili abusi della<br />

garanzia), la giurisprudenza successiva all’arresto delle Sezioni<br />

unite risulta tutt’altro che univoca.<br />

Proprio riguardo alle ordinanze ex art. 391, comma 5,<br />

c.p.p. è in atto da tempo un contrasto. Alcune decisioni di legittimità<br />

hanno ribadito la necessità della traduzione (Cass.,<br />

Sez. V, 29 aprile 2005, n. 16185, Ced. Cass., n. 233642,<br />

Fusha; Cass., Sez. III, 9 maggio 2005, n. 17438, Lin Ge, ivi, n.<br />

231387; Cass., Sez. IV, 7 marzo 2008, n. 10481, ivi, n.<br />

238960, Parasko; Cass., Sez. I, 26 gennaio 2011, n. 2735, ivi,<br />

n. 249382, P.m. in c. Alliu). Altre sentenze, invece, hanno negato<br />

tale necessità, valorizzando tra l’altro l’accesso alle informazioni<br />

che viene garantito all’accusato, mediante la presenza<br />

necessaria di un interprete, nel corso dell’udienza di<br />

convalida (Cass., Sez. IV, 17 febbraio 2006, n. 6270, ivi, n.<br />

233397, Delic; Cass., Sez. II, 29 novembre 2007, n. 44599,<br />

ivi, n. 238808, Asoltani; si veda anche Cass., sez. IV, 26 gennaio<br />

2011, n. 2625, ivi, n. 249330, Perez Carmona, relativa<br />

però ad un provvedimento coercitivo adottato in udienza, trascritto<br />

nel relativo verbale e dunque contestualmente tradotto<br />

in presenza dell’interessato).<br />

Una prima divisione si è quindi determinata a proposito della<br />

rilevanza (o non) di una cognizione «antecedente», da parte<br />

dell’accusato, riguardo ai termini della contestazione cautelare<br />

ed ai relativi elementi di prova. Entrambe le opzioni<br />

esprimono una logica compatibile con l’enunciato generale<br />

delle Sezioni unite: se al giudice è già nota l’incapacità dell’indagato<br />

di comprendere la lingua italiana, come tipicamente<br />

avviene nel caso sia stata celebrata l’udienza di convalida,<br />

va garantita la traduzione dell’ordinanza, e solo resta da discutere<br />

del possibile valore surrogatorio delle contestazioni<br />

già operate in sede di convalida.<br />

Si è poi manifestata, di recente, una soluzione che collide<br />

frontalmente con l’assunto del massimo Collegio. Si è asserita,<br />

in particolare, l’irrilevanza della cognizione giudiziale<br />

circa l’incompetenza linguistica dell’accusato, con il corollario<br />

della inesistenza di un obbligo di traduzione immediata<br />

dell’ordinanza cautelare.<br />

L’indirizzo è maturato, ancora una volta, sul terreno delle ordinanze<br />

deliberate ex art. 391, comma 5, c.p.p., e tuttavia risulta<br />

chiaro che il principio varrebbe, questa volta, anche per<br />

i provvedimenti «a sorpresa», cioè per i casi in cui la cognizione<br />

giudiziale non derivi dalla pregressa celebrazione<br />

dell’udienza di convalida.<br />

Non si tratta di una tendenza incontrastata. Una parte della<br />

giurisprudenza continua infatti ad affermare la necessità della<br />

traduzione, sia pur preoccupandosi di escludere che la<br />

stessa debba essere compiuta e resa nota all’interessato<br />

contestualmente all’ordinanza in lingua italiana. La nozione di<br />

«immediatezza» viene resa compatibile con i «tempi tecnici»<br />

necessari alla nomina dell’interprete ed alla conclusione<br />

del suo lavoro, purché il ritardo sia «ragionevole». L’indirizzo<br />

è chiaramente condizionato dall’urgenza che caratterizza il<br />

provvedimento cautelare connesso alla convalida dell’arresto<br />

o del fermo, e non risulta abbia trovato conferma, per ora, riguardo<br />

a casi diversi (Cass., Sez. VI, 15 marzo 2006, n. 9041,<br />

ivi, n. 233916, El Khamlichi; Cass., Sez. VI, 30 dicembre<br />

2008, n. 48469, ivi, n. 242147, Abdalla).<br />

Tuttavia, e come accennato, è stato recentemente sostenuto<br />

che la conoscenza giudiziale antecedente circa l’incapacità<br />

dell’incolpato di comprendere la lingua italiana non im-<br />

Osservatorio<br />

Contrasti giurisprudenziali<br />

plicherebbe un obbligo di disporre la traduzione del provvedimento<br />

restrittivo.<br />

In un primo caso, il principio secondo cui «il giudice che<br />

emetta ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti<br />

di imputato che ignori la lingua italiana non è tenuto alla<br />

traduzione della stessa nella lingua a quest’ultimo nota» è<br />

stato enunciato senza prendere in alcuna considerazione il<br />

noto arresto delle Sezioni unite, ed anzi citando, in misura<br />

prevalente, pronunce antecedenti alla relativa sentenza<br />

(Cass., sez. I, 2 settembre 2011, n. 33058, ivi, n. 250830,<br />

Ben Nasr). Diverso il caso di un provvedimento più recente,<br />

ove lo scostamento dal dictum del massimo Collegio è stato<br />

riconosciuto e motivato (Cass., Sez. I, 19 settembre 2012, n.<br />

35878, ivi, n. 253283, Bindac).<br />

La Corte ha ripreso, nella specie, l’argomento per il quale, anche<br />

alla luce delle prescrizioni del diritto sovranazionale, l’obbligo<br />

giudiziale di traduzione non sussiste, in quanto la legge<br />

prevede, attraverso l’art. 94 (comma 1-bis) disp. att. c.p.p.,<br />

che il direttore dell’istituto penitenziario ove la misura coercitiva<br />

trova esecuzione si accerti, anche mediante l’ausilio<br />

di un interprete, che l’arrestato abbia piena cognizione dell’accusa<br />

e degli elementi di prova a suo carico. Nella sentenza<br />

si ricorda, esattamente, che la valenza dell’adempimento<br />

era stata ritenuta e confermata dalle stesse Sezioni unite,<br />

contro gli argomenti di coloro che lo giudicavano irrilevante<br />

perché condotto in sede amministrativa, fuori dalla giurisdizione<br />

e con carattere sommario. Al tempo stesso, la sentenza<br />

non nasconde che le Sezioni unite avevano apprezzato<br />

l’intervento dell’Amministrazione penitenziaria quale «rimedio»<br />

nei casi di constatazione «tardiva» dell’incompetenza<br />

linguistica dell’accusato, affermando però, nel contempo, la<br />

necessità della traduzione giudiziale, quando tale incompetenza<br />

già risultasse a monte del provvedimento restrittivo e<br />

della relativa esecuzione.<br />

L’argomento sviluppato per giustificare lo scostamento dall’autorevole<br />

precedente attiene al diritto sovranazionale, ed<br />

in particolare alla direttiva 2010/ 64/ UE del Parlamento europeo<br />

e del Consiglio, sul «diritto all’interpretazione e alla<br />

traduzione nei procedimenti penali», per la cui trasposizione<br />

è fissato il termine del 27 ottobre 2013. Nella direttiva,<br />

all’art. 3, è prescritto che gli Stati membri assicurino agli accusati<br />

che non comprendono la lingua in uso nel procedimento<br />

penale una «traduzione scritta di tutti i documenti<br />

che sono fondamentali per garantire che siano in grado di<br />

esercitare i loro diritti della difesa e per tutelare l’equità del<br />

procedimento». Si specifica, altresì, che dovranno considerarsi<br />

atti fondamentali le «decisioni che privano una persona<br />

della propria libertà».<br />

Ebbene - osserva la Corte - il diritto eurounitario non prescrive<br />

che la traduzione sia immediata, ma solo che venga offerta<br />

all’incolpato «entro un periodo di tempo ragionevole».<br />

Nel contempo, non è richiesto che la traduzione sia direttamente<br />

assicurata dall’Autorità giudiziaria. Dunque - si<br />

conclude - può essere oggi ritenuta «la sufficienza del meccanismo<br />

di garanzia previsto dall’art. 94 disp. att. c.p.p., perché<br />

quel che rileva è che lo Stato, e quindi l’apparato pubblico,<br />

si adoperi per assicurare la traduzione dell’atto e non che<br />

a tale incombente provveda proprio il giudice che ha emesso<br />

il provvedimento».<br />

Non è dato comprendere se, nel pensiero della Corte, la conclusione<br />

implichi per il direttore del penitenziario la necessità<br />

di affidare al detenuto una traccia «scritta» dell’informazione<br />

fornitagli, con l’eventuale ausilio di un interprete, circa i contenuti<br />

del provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti.<br />

Diritto penale e processo 2/2013 189


Osservatorio<br />

Contrasti giurisprudenziali<br />

SULLA INOSSERVANZA DOLOSA DEI PROVVEDIMENTI<br />

DEL GIUDICE<br />

DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE<br />

DELLA GIUSTIZIA<br />

Cassazione penale, Sez. VI, 20 settembre 2012 (u.p. 29<br />

febbraio 2012), n. 36010 - Pres. Di Virginio - Rel. Milo -<br />

P.M. Riello (concl. conf.) - Ric. Cimò<br />

Se sia sufficiente o non, per l’integrazione del delitto di<br />

mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del<br />

giudice, che l’agente abbia cognizione solo informale del<br />

provvedimento medesimo.<br />

Non è molto copiosa la produzione della giurisprudenza che<br />

riguarda - nell’ambito dei fatti di mancata esecuzione dolosa<br />

di un provvedimento del giudice (e segnatamente dei<br />

fatti previsti dai primi due commi dell’art. 388 c.p.) - un «presupposto»<br />

della condotta tipica (variamente definito), e cioè<br />

la modalità in base alla quale il soggetto attivo deve essere<br />

posto a conoscenza dell’esistenza e dei contenuti del provvedimento.<br />

Il problema si pone in modo affatto diverso nelle due fattispecie<br />

«generali» di inosservanza. La previsione del primo<br />

comma dell’art. 388, infatti, richiede che vi sia stata la «ingiunzione<br />

di eseguire il provvedimento», e dunque un quid<br />

in aggiunta all’adozione del provvedimento medesimo.<br />

Resta da discutere, poi, cosa debba intendersi per «ingiunzione»,<br />

e la giurisprudenza sul punto, per quanto scarna,<br />

sembra segnata da sensibili differenze di tono.<br />

In particolare, ai tempi in cui l’ingiunzione veniva definita<br />

«condizione di punibilità» (Cass., Sez. VI, 31 dicembre 1969,<br />

n. 1831, C.e.d. Cass., n. 1<strong>135</strong>73, Aliperti), si riteneva trattarsi<br />

della «intimazione di eseguire la sentenza, effettuata in forma<br />

legalmente valida», pur non essendo richiesto l’intervenuto<br />

avvio della esecuzione forzata (nella specie, era stata ritenuta<br />

idonea la notifica della sentenza di condanna, in forma<br />

esecutiva, con pedissequo atto di precetto: Cass., Sez. III,<br />

31 ottobre 1972, n. 7283, ivi, n. 122222, Renzetti). In seguito<br />

si è invece affermato (stando, di nuovo, alla sola massima ufficiale)<br />

che non solo non è necessario l’avvio del procedimento<br />

esecutivo, ma è sufficiente che l’interessato «abbia richiesto,<br />

anche in modo informale, di adempiere», principio applicabile<br />

in generale e pure, di conseguenza, nei casi previsti<br />

dal primo comma dell’art. 388 c.p. (Cass., Sez. VI, 30 gennaio<br />

1991, n. 1139, ivi, n. 186411, Danzica; secondo Cass., Sez.<br />

VI, 27 ottobre 1993, n. 2559, ivi, n. 196022, Masi, è «sufficiente<br />

anche un’informale messa in mora, purché si tratti di<br />

intimazione che sia precisa e non univoca (recte: equivoca), rigorosamente<br />

provata e non semplicemente supposta»).<br />

Il contrasto è ancor più netto quanto alla fattispecie del secondo<br />

comma dell’art. 388 c.p., ove, al fianco delle decisioni<br />

concernenti l’affidamento dei minori o di altre persone incapaci,<br />

trovano tutela i provvedimenti cautelari assunti dal giudice<br />

a difesa delle proprietà, del possesso o del credito.<br />

Nell’economia della previsione - ed in chiara connessione<br />

con la natura degli atti considerati - non è compreso alcun riferimento<br />

ad ingiunzioni o ad altre forme di intimazione ad<br />

opera del soggetto nel cui interesse i provvedimenti sono<br />

stati assunti. La natura cautelare di questi ultimi, del resto,<br />

implica ragioni di urgenza che concorrono, come spesso si è<br />

osservato, ad imporre una tutela più diretta ed immediata<br />

della effettività delle prescrizioni giudiziali.<br />

190<br />

Nondimeno, una parte della giurisprudenza ha sostenuto,<br />

nel corso del tempo, la necessità di adempimenti formali<br />

per la comunicazione all’obbligato del provvedimento cui deve<br />

prestare osservanza. Nelle massime estratte da alcune<br />

sentenze (non disponibili nella motivazione) si legge che il<br />

reato sarebbe integrato per la condotta tenuta da chi abbia<br />

avuto «legale conoscenza» della misura adottata dal giudice,<br />

pur essendo specificato, nel contempo, che non è necessaria<br />

l’attivazione di procedure esecutive da parte del<br />

soggetto nel cui interesse la misura stessa è stata deliberata<br />

(Cass., Sez. Sez. III, 14 luglio 1976, n. 7812, ivi, n.<br />

134074, Cavaliere; Cass., Sez. III, 12 giugno 1982, n. 5886,<br />

ivi, n. 154215, D’Introno).<br />

Più recentemente il concetto di «legale conoscenza» è stato<br />

articolato come segue: «la misura cautelare [è] portata a<br />

conoscenza del destinatario dell’obbligo di ottemperarvi secondo<br />

le regole proprie del processo civile, non rilevando<br />

a tal fine che quest’ultimo ne abbia avuto altrimenti cognizione».<br />

Si è dunque precisato che la condotta non integra il<br />

reato quando «il destinatario [del provvedimento] non abbia<br />

avuto notizia legale di esso attraverso la comunicazione<br />

della relativa ordinanza, emessa fuori udienza, ai sensi degli<br />

artt. 134 c. 2 e 176 c. 2 c.p.c., a nulla rilevando che l’ordinanza<br />

stessa, munita di formula esecutiva, sia portata altrimenti<br />

a sua conoscenza, neppure attraverso l’esibizione e<br />

la lettura da parte della polizia giudiziaria». Inoltre, realizzata<br />

la fattispecie di conoscenza «legale», e pur non essendo necessarie<br />

azioni esecutive, sarebbe imprescindibile «una richiesta<br />

di adempimento dell’avente diritto […] consistente<br />

in una messa in mora precisa, la cui comunicazione, seppur<br />

eseguita informalmente, sia comunque rigorosamente<br />

provata» (Cass., Sez. VI, 9 gennaio 2004, n. 314, Borghi, ivi,<br />

n. 229940).<br />

La necessità di una intimazione dell’interessato, per quanto<br />

informale, si trova affermata in ulteriori pronunce, ma<br />

quale unica condizione per l’integrazione del reato, senza riferimenti,<br />

appunto, a modalità legali di comunicazione del<br />

provvedimento giudiziale (Cass., Sez. VI, 30 gennaio 1991, n.<br />

1139, cit.; Cass., Sez. VI, 13 giugno 1996, n. 6042, ivi, n.<br />

205078, Sapienza; Cass., Sez. VI, 20 ottobre 1997, n. 9441,<br />

ivi, n. 209279, Perri).<br />

Alcune decisioni hanno poi positivamente esclusa la necessità<br />

di notifica del provvedimento cui l’agente deve prestare<br />

osservanza (Cass., Sez. VI, 31 dicembre 1969, n. 1831, cit.;<br />

Cass., Sez. VI, 21 aprile 1999, n. 5129, P.c. in c. Nossing, ivi,<br />

n. 213678, relativa a fattispecie nella quale il reo aveva ricevuto<br />

solo copia informale, ad opera della polizia giudiziaria,<br />

dell’ordinanza di sospensione dei lavori emessa a seguito<br />

della denuncia di nuova opera).<br />

Nello stesso senso la decisione più recente sul tema, che ha<br />

valorizzato le ragioni di urgenza tipiche dell’esecuzione di<br />

provvedimenti cautelari: «il delitto di elusione dolosa di un<br />

provvedimento del giudice (nella specie, di natura cautelare)<br />

non presuppone, come condizione di punibilità, la previa notifica<br />

del medesimo provvedimento alla persona che deve<br />

osservarlo, essendo sufficiente la mera conoscenza di fatto<br />

della decisione giudiziale» (Cass., Sez. VI, 20 settembre<br />

2012, n. 36010, ivi, n. 253370).<br />

Diritto penale e processo 2/2013


…Omissis...<br />

Considerato in diritto<br />

…Omissis…<br />

Il giudice di appello non ha sostituito all’analisi compiuta<br />

dal primo giudice una sua analisi e non ha svolto, per<br />

motivare il dissenso rispetto alla sentenza di primo grado,<br />

nessuna considerazione, se non quella, in verità assai laconica,<br />

secondo la quale l’opportunità di adottare tale diversa<br />

metodologia anestesiologica era una semplice “raccomandazione”<br />

contenuta nelle linee guida, considerate<br />

comunque tali da non assumere comunque carattere di<br />

“protocollo”. La sentenza impugnata introduce, pertanto,<br />

l’esame della tematica relativa al valore delle linee guida<br />

ed alle conseguenze derivanti dalla eventuale violazione<br />

delle stesse. È utile, pertanto, per i confronti sul tema indicato,<br />

e per trame le relative conclusioni, esaminare le<br />

sentenze di questa Corte più significative che hanno trattato<br />

il tema delle linee guida, tutte pronunciate dalla IV<br />

Sezione, affrontando sotto diversi aspetti la questione.<br />

La sentenza 2 marzo 2007, n. 19354, Duce ed altri, ha riguardato<br />

un procedimento per il reato di omicidio colposo<br />

instaurato a carico di alcuni medici per il decesso di<br />

Giurisprudenza<br />

Diritto penale<br />

Responsabilità medica<br />

Le linee guida e i nuovi confini<br />

della responsabilità medicochirurgica:<br />

un problema irrisolto<br />

Cassazione penale, Sez. IV, 19 settembre 2012 (c.c. 11 luglio 2012), n. 35922 - Pres. Brusco - Rel.<br />

Piccialli<br />

Può ritenersi conclusione condivisa (…) che l’adeguamento o il non adeguamento del medico alle linee guida<br />

(...) non escluda né determini automaticamente la colpa.<br />

È evidente, infatti, che le linee guida contengono valide indicazioni generali riferibili al caso astratto, ma è<br />

altrettanto evidente che il medico è sempre tenuto ad esercitare le proprie scelte considerando le circostanze<br />

peculiari che caratterizzano il caso concreto e la specifica situazione del paziente, nel rispetto della volontà di<br />

quest’ultimo, al di là delle regole cristallizzate nei protocolli medici.<br />

La verifica circa il rispetto delle linee guida va, pertanto, sempre affiancata ad un’analisi - svolta eventualmente<br />

attraverso perizia - della correttezza delle scelte terapeutiche alla luce della concreta situazione in cui il medico<br />

si è trovato ad intervenire.<br />

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI<br />

Conforme Cass., Sez. IV, 23 novembre 2011, n. 8254, Grassini, in www.penalecontemporaneo.it; Cass., Sez. IV,<br />

27 aprile 2011; Cass., 2 marzo 2011, n. 14526, in dejure.giuffre.it; Cass., Sez. IV, 18 febbraio 2010, n.<br />

10454, in DeJure/Juris Data.<br />

Difforme Cass., Sez. IV, 2 marzo 2007, n. 19354, Duce e altri, in DeJure/Juris Data; Cass., Sez. IV, 8 giugno<br />

2006, Cardillo e altri, in DeJure/Juris Data.<br />

una paziente avvenuto per trombosi sopraggiunta a livello<br />

della protesi mitralica in conseguenza di un intervento<br />

per colecistectomia. Ai medici era stato contestato di<br />

aver prolungato oltre i tempi necessari la sospensione<br />

della terapia anticoagulante ordinariamente somministrata.<br />

La S.C. ha ritenuto che non presentasse profili di<br />

legittimità l’esclusione della colpa sancita da entrambi i<br />

giudizi di merito a favore dei componenti della équipe medica,<br />

che, secondo quanto attestato da periti e consulenti,<br />

avevano proceduto in maniera conforme alle linee<br />

guida dettate dal trattato di cardiologia di E. Braunwald,<br />

riconosciuto come la Bibbia dei cardiologi mondiali, secondo<br />

il quale in pazienti a rischio era sconsigliata la terapia<br />

eparinica in dosi anticoagulanti nel periodo perioperatorio,<br />

essendo minimo il rischio di eventi trombotici<br />

a causa della sospensione della TAO, a condizione che la<br />

stessa fosse limitata a 1-3 giorni prima e dopo l’intervento.<br />

In tal senso i giudici di legittimità hanno affermato<br />

l’ineccepibilità della decisione che, ricostruendo la regola<br />

cautelare attraverso le linee guida desumibili dal citato<br />

tracciato di cardiologia (in assenza di specifiche linee guida<br />

redatte da società scientifiche), aveva ritenuto sfornita<br />

di riscontro probatorio l’impostazione accusatoria se-<br />

Diritto penale e processo 2/2013 191


Giurisprudenza<br />

Diritto penale<br />

condo la quale era stato fatale il settimo giorno di sospensione<br />

della TAO: ciò tenuto anche conto che dall’ultimo<br />

elettrocardiogramma non era emerso un elevato<br />

rischio trombo embolico e che la perdita di sangue dalla<br />

ferita aveva legittimato una particolare attenzione al rischio<br />

emorragico.<br />

Con la sentenza 8 giugno 2006, n. 24400, Cardillo ed altri,<br />

la Cassazione ha, invece, annullato con rinvio la decisione<br />

di secondo grado, che, in riforma di quella di primo<br />

grado, aveva ritenuto responsabile l’imputato del reato<br />

di omicidio colposo per non avere predisposto i necessari<br />

esami neurologici (ed in particolare la TAC) su un<br />

paziente trasportato al pronto soccorso in seguito a trauma<br />

cranico. Il profilo di colpa a carico del sanitario era<br />

stato argomentato sulla doverosità della TAC in quanto<br />

imposta dalle condizioni del paziente, che avrebbero reso<br />

evidente la necessità di detto esame, la cui omissione<br />

aveva impedito l’accertamento tempestivo dell’ematoma<br />

subdurale e, conseguentemente, l’istituzione di idonea terapia.<br />

Dopo aver rivalutato l’importanza probatoria del<br />

contenuto delle linee guida, sulle quali era stata incentrata<br />

la difesa dell’imputato, qualificate come “suggerimenti<br />

atti ad orientare i sanitari nei comportamenti che<br />

devono porre in essere in relazione ai casi concreti”, la<br />

S.C. ha censurato la sentenza di appello sostenendo che<br />

essa avrebbe dovuto motivare la decisione di considerare<br />

le conclusioni dei consulenti di parte - fondate su linea<br />

guida autorevoli - soccombenti rispetto a quelle del consulente<br />

del PM. I giudici di legittimità, premesso che sulla<br />

base delle dette linee guida, era suggerita solo l’osservazione<br />

clinica del paziente di grado zero (cioè quello con<br />

trauma cranico minore, che appare orientato nel tempo e<br />

nello spazio senza reale perdita di coscienza...), nella specie<br />

avvenuta, hanno affermato che la Corte territoriale<br />

avrebbe dovuto spiegare se vi fosse stato un controllo delle<br />

condizioni del paziente adeguato alla situazione che si<br />

presentava ovvero se quest’ultima avesse cominciato con<br />

progressività nel corso del ricovero a presentare i sintomi<br />

di carattere neurologico che avevano poi determinato il<br />

trasferimento all’ospedale per effettuare una TAC oppure<br />

se il manifestarsi di segni di sofferenza cerebrale fosse sopravvenuto<br />

con repentinità, senza che alcun elemento<br />

prima lo evidenziasse.<br />

Anche la sentenza 14 novembre 2007, n. 10795, Pozzi,<br />

nel confermare il giudizio di responsabilità del medico<br />

per omicidio colposo ha sottolineato l’innegabile valenza<br />

probatoria delle linee guida. Il caso esaminato riguardava<br />

una vicenda verificatasi all’interno di una comunità terapeutica,<br />

nella quale era ricoverato un paziente psicotico,<br />

che aveva aggredito con un coltello l’operatore cagionandone<br />

la morte.<br />

I giudici di legittimità hanno confermato il giudizio di responsabilità<br />

del medico psichiatra incaricato prevalentemente<br />

della gestione della terapia psicofarmacologica,<br />

per avere erroneamente prima ridotto e poi sospeso la terapia<br />

farmacologica di contenimento degli scompensi<br />

schizofrenici. In quel caso la S.C. ha fatto espresso riferimento<br />

al parere dei periti, condiviso da entrambi i giudici<br />

di merito e fondato su autorevoli studi svolti anche a li-<br />

192<br />

vello internazionale (le linee guida dell’American Psychiatric<br />

Association sulla prevenzione del rischio suicidiario),<br />

secondo i quali la riduzione del farmaco neurolettico<br />

non si doveva effettuare per percentuali superiori al<br />

venti per cento ogni volta e gli intervalli tra queste progressive<br />

riduzioni avrebbero dovuto durare tra i tre e i sei<br />

mesi, traendo la conclusione che tali regole di cautela<br />

erano state macroscopicamente violate dal sanitario.<br />

In epoca più recente, la sentenza 23 novembre 2010, n.<br />

8254/2011, Proc. gen. App. Milano ed altri in proc. Grassini,<br />

la S.C. ha annullato con rinvio una sentenza assolutoria<br />

nei confronti di un medico accusato di omicidio<br />

colposo.<br />

L’imputato era stato chiamato a rispondere di omicidio<br />

colposo in relazione alla morte di un paziente, da questi<br />

dimesso dal reparto di cardiologia. La vittima era stata ricoverata<br />

in ospedale in seguito ad un infarto; dopo l’esecuzione<br />

di un’operazione di angioplastica, era stato trasferito<br />

dal reparto di terapia intensiva a quello di cardiologia<br />

e, dopo nove giorni, dimesso, decedendo per un attacco<br />

cardiaco, poche ore dopo la dimissione. Nella specie,<br />

si era addebitato al medico addetto alle cure ed alle<br />

terapie postoperatorie del malato di avere agito con negligenza,<br />

imprudenza e imperizia, per avere disposto la dimissione<br />

del paziente dall’ospedale a soli nove giorni di<br />

distanza dall’intervento, senza considerare adeguatamente<br />

le circostanze fattuali che avrebbero sconsigliato la dimissione<br />

[paziente a rischio specifico; gravità dell’infarto<br />

subito con esiti rilevanti e con una funzione del cuore<br />

compromessa; elevata mortalità dei pazienti con infarti<br />

del tipo di interesse]. La Corte di appello, ribaltando la<br />

decisione di primo grado, aveva mandato assolto il medico,<br />

evocando, con il conforto delle indicazioni del perito,<br />

il rispetto da parte di questi delle “linee guida” che prevedevano<br />

la dimissione del paziente in caso di stabilizzazione<br />

del quadro clinico. La Cassazione, in accoglimento<br />

del ricorso del procuratore generale e delle parti civili, ha<br />

annullato con rinvio la decisione, per un migliore approfondimento<br />

e una più corretta motivazione in ordine alla<br />

valenza da attribuire alle linee guida ai fini dell’addebito<br />

di responsabilità: risultava contraddittoriamente e insufficientemente<br />

spiegato quale fosse il contenuto di tali linee<br />

guida e come le indicazioni a favore della dimissione<br />

potessero conciliarsi con la pur apprezzata gravità della<br />

patologia e degli esiti derivati. Al riguardo, la Corte di legittimità<br />

ha affermato che, nel praticare la professione, il<br />

medico deve, con scienza e coscienza, perseguire l’unico<br />

fine della cura del malato utilizzando i presidi diagnostici<br />

e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica,<br />

senza farsi condizionare da disposizioni o direttive che<br />

non siano pertinenti ai compiti affidatigli dalla legge ed<br />

alle conseguenti relative responsabilità. Ciò vale, in particolare,<br />

per le “linee guida” dettate dall’amministrazione<br />

sanitaria per garantire l’economicità della struttura ospedaliera<br />

(in ipotesi, per accelerare le dimissioni dall’ospedale<br />

non appena si raggiunga la stabilizzazione del quadro<br />

clinico del paziente), onde il medico, che ha il dovere anche<br />

deontologico di anteporre la salute del malato a qualsiasi<br />

altra diversa esigenza, e si pone rispetto a questo in<br />

Diritto penale e processo 2/2013


una posizione di garanzia, non sarebbe tenuto al rispetto<br />

di tali direttive, laddove risultino in contrasto con le esigenze<br />

di cura del paziente, e non potrebbe andare esente<br />

da colpa ove se ne lasci condizionare, senza adottare le<br />

decisioni più opportune a tutela della salute del paziente.<br />

Nello stesso senso, la sentenza 29 settembre 2009, n.<br />

38154, R.C. in proc. Ronzoni ha confermato il giudizio di<br />

responsabilità per omicidio colposo a carico del cardiologo,<br />

che attesti l’idoneità alla pratica sportiva agonistica<br />

di un atleta, in seguito deceduto nel corso di un incontro<br />

ufficiale di calcio a causa di una patologia cardiologica<br />

(nella specie, “cardiomiopatia ipertrofica”), non diagnosticata<br />

dal sanitario per l’omessa effettuazione di esami<br />

strumentali di secondo livello che, ancorché non richiesti<br />

dai protocolli medici, dovevano ritenersi necessari in<br />

presenza di anomalie del tracciato elettrocardiografico<br />

desumibili dagli esami di primo livello. In riferimento a<br />

tale punto i giudici di legittimità, premessa la conformità<br />

al principio della esigibilità, nell’opera professionale del<br />

medico, della media diligenza e perizia, hanno affermato<br />

la logicità della motivazione laddove i giudici di merito<br />

avevano valutato incongruente il richiamo, a mo’ di giustificazione,<br />

al rispetto dei protocolli, posto che questi<br />

danno al medico un’indicazione di base sulla quale deve,<br />

tuttavia, innestarsi un comportamento che sia corretto<br />

secondo scienza e coscienza, così legittimando la conclusione<br />

che, in presenza di tracciati elettrocardiografici sospetti,<br />

era doveroso ed esigibile che il medico cardiologo<br />

approfondisse la verifica dell’integrità psico - fisica dell’atleta,<br />

per prevenire eventi nefasti che gli stessi protocolli,<br />

invocati dalla difesa, prevedono, classificando il<br />

giuoco del calcio, al cui esercizio la parte lesa chiedeva di<br />

essere autorizzato, quale sport “ad alto rischio”.<br />

Anche la sentenza 18 febbraio 2010, n. 10454, Cordone<br />

ed altro, nel confermare il giudizio di responsabilità per il<br />

reato di omicidio colposo, a carico di un medico anestesista,<br />

ha affermato che in una situazione di particolare difficoltà<br />

(nella specie erano stati effettuati inutilmente tre<br />

tentativi di intubazione del paziente, in presenza di edema<br />

della laringe, che impediva l’evidenziazione della<br />

glottide), non esenta da responsabilità il fatto che siano<br />

state seguite linee guida o siano stati osservati protocolli<br />

per una scelta alternativa all’unica scelta che in concreto<br />

si rendeva, nell’evidenza delle descritte manifestazioni<br />

conseguenti allo shock anafilattico, chiaramente risolutiva<br />

(la tracheotomia).<br />

Nella specie il medico, anziché procedere all’immediata<br />

tracheotomia, pur disponendo della presenza in sala operatoria<br />

di un medico chirurgo, aveva optato per attendere<br />

l’arrivo di un otorino, con ciò mostrando tuttavia di<br />

osservare linee guide e protocolli in maniera eccessivamente<br />

rigida.<br />

Il riferimento alle linee guida, sia pure in termini più generali,<br />

è contenuto anche nella sentenza 22 novembre<br />

2011, n. 4391/2012, p.c. Grasso ed altro in proc. Di Lella,<br />

che ha confermato la condanna del direttore sanitario<br />

di una comunità protetta, al quale era stato contestato il<br />

delitto di omicidio colposo in danno di un degente affetto<br />

da schizofrenia di tipo paranoide, che veniva rinvenu-<br />

Giurisprudenza<br />

Diritto penale<br />

to al suolo con gravi lesioni personali e ricoverato in un<br />

ospedale presso il quale decedeva a causa di affezione polmonare.<br />

Secondo i giudici di merito le lesioni erano state determinate<br />

da caduta da una finestra dell’edificio, a seguito di<br />

defenestrazione o altra condotta incongrua, comunque<br />

riconducibile alla grave affezione da cui era colpito il degente.<br />

All’imputato, in concorso con altri, poi assolti in<br />

appello, erano stai mossi diversi addebiti: l’omissione di<br />

adeguata vigilanza da parte del personale, di terapia farmacologica<br />

appropriata e di accorgimenti atti ad impedire<br />

l’accesso dei pazienti alle finestre dei locali cui erano<br />

ospitati; nonché il mancato trasferimento in un presidio<br />

sanitario in grado di apprestare un’adeguata terapia. La<br />

difesa era stata incentrata sull’imprevedibilità delle condotte<br />

di pazienti affetti da patologie del genere di quella<br />

da cui era colpita la vittima e sulla impossibilità di segregare<br />

ed immobilizzare permanentemente tali pazienti. La<br />

S. C. ha inquadrato la questione nel tema più generale<br />

del rischio consentito (in cui rientrano tutte quelle attività<br />

che comportano una misura di pericolosità in tutto o<br />

in parte ineliminabile e che tuttavia si accetta che vengano<br />

esercitate perché afferenti ad importanti ambiti<br />

produttivi, scientifici, medici) ed ha evidenziato la difficoltà<br />

in questi casi di stabilire quale sia il punto di equilibrio,<br />

la linea di confine che segna il passaggio dal lecito<br />

all’illecito giacché le normative precauzionistiche sono<br />

spesso inadeguate. Da tale incertezza il giudice di legittimità<br />

ha tratto la conclusione che l’arbitro, il quale stabilisce<br />

il punto di confine tra il lecito e l’illecito finisce per<br />

essere proprio il giudice, con l’aiuto, nella maggior parte<br />

dei casi, degli esperti. Muovendo da tali considerazioni,<br />

perfettamente applicabili al caso in esame in cui il tema<br />

va inquadrato nell’ambito della psichiatria, caratterizzata<br />

da patologie non di rado difficilmente controllabili, la<br />

S.C. affronta la seguente difficile questione: a quali condizioni<br />

il rischio può e deve essere accettato, anche a protezione<br />

del sanitario cui è demandato il difficile compito<br />

di governare quel rischio? Il nucleo del problema, hanno<br />

affermato i giudici di legittimità, è la valutazione della diligenza<br />

e del rispetto delle regole di prudenza che l’ordinamento<br />

impone, filtrata avverso il raffronto con le prassi<br />

virtuose, tenendo altresì conto che le linee guida sono<br />

frutto di scelte totalmente economicistiche e che non<br />

possono essere considerate un punto di approdo definitivo.<br />

In tale prospettiva la citata sentenza ha evidenziato,<br />

ed è utile sottolinearlo in questa sede, la problematicità<br />

dell’utilizzo delle linee guida in questa materia, pur riconoscendo<br />

che le stesse ed i protocolli sono, in talune situazioni,<br />

in grado di offrire delle indicazioni e dei punti di<br />

riferimento. I giudici di legittimità richiamano l’attenzione<br />

dell’interprete sulla necessità di comprendere “qual è<br />

la logica nella quale si è formata una prassi di comportamento,<br />

perché spesso le linee guida sono frutto di scelte<br />

totalmente economicistiche, sono ciniche o pigre; e dunque<br />

non è detto che una linea guida sia un punto di approdo<br />

definitivo”, sottolineando altresì che “alcune volte<br />

le linee guida sono obsolete o inefficaci e, dunque, anche<br />

sulle linee guida occorre posare uno sguardo speciale, oc-<br />

Diritto penale e processo 2/2013 193


Giurisprudenza<br />

Diritto penale<br />

corre attenzione e cautela; le linee guida non sono - da<br />

sole - la soluzione dei problemi”.<br />

In proposito si è richiamata la dottrina che, a proposito<br />

delle prassi applicative, ha condivisibilmente manifestato<br />

il timore che esse possano «fornire indebiti cappelli<br />

protettivi a comportamenti sciatti, disattenti: un comportamento<br />

non è lecito perché è consentito, ma è consentito<br />

perché diligente». Alla luce di tali precedenti ed<br />

in conformità agli stessi, possono, pertanto, trarsi i seguenti<br />

principi.<br />

È innegabile, come emerge dalle pronunce sopra indicate,<br />

la rilevanza processuale delle linee guida, siccome parametro<br />

rilevante per affermare o escludere profili di colpa<br />

nella condotta del sanitario. Va chiarito, però, che la<br />

diligenza del medico non si misura esclusivamente attraverso<br />

la pedissequa osservanza delle stesse. Le linee guida<br />

non possono fornire, infatti, indicazioni di valore assoluto<br />

ai fini dell’apprezzamento dell’eventuale responsabilità<br />

del sanitario, sia per la libertà di cura, che caratterizza<br />

l’attività del medico, in nome della quale deve prevalere<br />

l’attenzione al caso clinico particolare e non si può pregiudizialmente<br />

escludere la scelta consapevole del medico<br />

che ritenga causa cognita di coltivare una soluzione<br />

terapeutica non contemplata nelle linee guida, sia perché,<br />

come già evidenziato da alcuna delle sentenze citate,<br />

in taluni casi, le linee guida possono essere indubbiamente<br />

influenzate da preoccupazioni legate al contenimento<br />

dei costi sanitari oppure si palesano obiettivamente controverse,<br />

non unanimemente condivise oppure non più<br />

rispondenti ai progressi nelle more verificatisi nella cura<br />

della patologia.<br />

Può ritenersi conclusione condivisa, alla luce dei precedenti<br />

sopra indicati, che l’adeguamento o il non adeguamento<br />

del medico alle linee guida, quindi, non escluda<br />

né determini automaticamente la colpa. È evidente, infatti,<br />

che le linee guida contengono valide indicazioni generali<br />

riferibili al caso astratto, ma è altrettanto evidente<br />

che il medico è sempre tenuto ad esercitare le proprie<br />

scelte considerando le circostanze peculiari che caratterizzano<br />

il caso concreto e la specifica situazione del paziente,<br />

nel rispetto della volontà di quest’ultimo, al di là<br />

delle regole cristallizzate nei protocolli medici.<br />

La verifica circa il rispetto delle linee guida va, pertanto,<br />

sempre affiancata ad un’analisi - svolta eventualmente<br />

attraverso perizia - della correttezza delle scelte terapeutiche<br />

alla luce della concreta situazione in cui il medico si<br />

è trovato ad intervenire.<br />

Come afferma la sentenza PG in proc. Grassini, sopra citata,<br />

il medico, nella pratica della professione, deve con<br />

scienza e coscienza perseguire un unico fine: la cura del<br />

malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui<br />

dispone al tempo la scienza medica, senza farsi condizionare<br />

da esigenze di diversa natura, da disposizioni, considerazioni,<br />

valutazioni, direttive che non siano pertinenti<br />

rispetto ai compiti affidatigli dalla legge ed alle conseguenti<br />

relative responsabilità.<br />

È opportuno rimarcare che la posizione di garanzia che il<br />

medico assume nei confronti del paziente gli impone<br />

l’obbligo di non rispettare quelle direttive [ergo, per<br />

194<br />

quanto interessa, le linee guida] laddove esse siano in<br />

contrasto con le esigenze di cura del paziente.<br />

In definitiva, non vi potrà essere esenzione da responsabilità<br />

per il fatto che siano state seguite linee guida o siano<br />

stati seguiti protocolli ove il medico non abbia compiuto<br />

colposamente la scelta che in concreto si rendeva<br />

necessaria. Ciò soprattutto allorquando le linee guide asseritamente<br />

seguite siano obiettivamente ispirate a soddisfare<br />

solo esigenze di “economia gestionale” ovvero allorquando<br />

queste si palesino obiettivamente vetuste, inattuali,<br />

finanche controverse. Rimane, pertanto, la possibilità<br />

per il giudice penale di valutare la condotta del medico<br />

alla luce del parametro dell’agente modello e di censurarne<br />

l’appiattimento alle linee guida qualora la particolarità<br />

della fattispecie concreta sottoposta al suo esame<br />

avrebbe potuto imporre o consigliare un percorso diagnostico<br />

diverso. Al contrario, sempre nel caso di condotte<br />

conformi alle linee guida, queste potranno rilevare in<br />

chiave difensiva in assenza di particolarità specifiche del<br />

caso concreto idonee a configurare un quadro diverso e<br />

più grave rispetto a quello considerato dalle direttive ivi<br />

contenute. Va, altresì, precisato che le linee guida per<br />

avere rilevanza nell’accertamento della responsabilità del<br />

medico devono indicare standard diagnostico-terapeutici<br />

conformi alle regole dettate dalla migliore scienza medica<br />

a garanzia della salute del paziente e [come detto] non<br />

devono essere ispirate ad esclusive logiche di economicità<br />

della gestione, sotto il profilo del contenimento delle<br />

spese, in contrasto con le esigenze di cura del paziente [va<br />

ovviamente precisato che anche le aziende sanitarie devono,<br />

a maggior ragione in un contesto di difficoltà economica,<br />

ispirare il proprio agire anche al contenimento<br />

dei costi ed al miglioramento dei conti, ma tali scelte non<br />

possono in alcun modo interferire con la cura del paziente:<br />

l’efficienza di bilancio può e deve essere perseguita<br />

sempre garantendo il miglior livello di cura, con la conseguenza<br />

del dovere del sanitario di disattendere indicazioni<br />

stringenti dal punto di vista economico che si risolvano<br />

in un pregiudizio per il paziente].<br />

Solo nel caso di linee guida conformi alle regole della migliore<br />

scienza medica sarà poi possibile utilizzarle come<br />

parametro per l’accertamento dei profili di colpa ravvisabili<br />

nella condotta del medico ed attraverso le indicazioni<br />

dalle stesse fornite sarà possibile per il giudicante - anche,<br />

se necessario, attraverso l’ausilio di consulenze rivolte<br />

a verificare eventuali particolarità specifiche del caso<br />

concreto, che avrebbero potuto imporre o consigliare un<br />

percorso diagnostico - terapeutico alternativo - individuare<br />

eventuali condotte censurabili.<br />

In conclusione, nel tentativo di inquadrare dal punto di<br />

vista normativo le linee guida, può certamente affermarsi<br />

che le stesse, pur rappresentando un importante ausilio<br />

scientifico, con il quale il medico è tenuto a confrontarsi,<br />

non eliminano l’autonomia del medico nelle scelte terapeutiche,<br />

poiché, come bene evidenziato dalla sentenza 8<br />

febbraio 2001, Bizzarri, di questa Sezione, sempre attuale,<br />

nonostante il tempo trascorso, «l’arte medica, mancando<br />

per sua stessa natura di protocolli scientifici a base matematica...<br />

[...] spesso prospetta diverse pratiche o soluzioni<br />

Diritto penale e processo 2/2013


che l’esperienza ha dimostrato efficaci, da scegliere oculatamente<br />

in relazione ad una cospicua serie di varianti<br />

che, legate al caso specifico, solo il medico nella contingenza<br />

della terapia, può apprezzare. Questo concetto, di<br />

libertà nelle scelte terapeutiche del medico, è un valore<br />

che non può essere compromesso a nessun livello né disperso<br />

per nessuna ragione, pena la degradazione del medico<br />

a livello di semplice burocrate, con gravi rischi per la<br />

salute di tutti».<br />

Può altresì affermarsi che le linee guida non eliminano<br />

neanche la discrezionalità insita nel giudizio di colpa; il<br />

giudice resta, infatti, libero di valutare se le circostanze<br />

concrete esigessero una condotta diversa da quella prescritta<br />

dalle linea guida stesse.<br />

Le stesse rappresentano per il giudice uno strumento per<br />

valutare la condotta del sanitario, sia pure indiretto, in<br />

quanto nella maggior parte dei casi utilizzate direttamente<br />

dal consulente, con il conseguente vantaggio di limitare<br />

la discrezionalità del giudicante in merito alla individuazione<br />

della diligenza doverosa.<br />

Muovendo da tali considerazioni, alle raccomandazioni<br />

cliniche scritte, provenienti da fonti autorevoli e caratterizzate<br />

da un adeguato livello di scientificità, non può<br />

non attribuirsi un ruolo importante quale atto di indirizzo<br />

per il medico e quale punto di partenza per il giudice,<br />

chiamato a “misurare” la diligenza [ma anche la perizia]<br />

del medico.<br />

Deve essere allora solo ribadito che le linee guida e i protocolli,<br />

proprio in ragione delle peculiarità dell’attività<br />

del medico, che sfugge a regole rigorose e predeterminate,<br />

non possono assumere il rango di fonti di regole cautelari<br />

codificate, rientranti nel paradigma normativo dell’articolo<br />

43 c.p. [“leggi, regolamenti, ordini o discipline”].<br />

Ciò risulta evidente dal carattere non tassativo (in quanto<br />

è la situazione individuale del paziente il punto di par-<br />

Il commento<br />

di Lucia Risicato (*)<br />

Giurisprudenza<br />

Diritto penale<br />

tenza della valutazione clinica) e non vincolante (in<br />

quanto non possono prevalere sulla libertà del medico<br />

nelle scelte terapeutiche) sia delle linee guida che dei<br />

protocolli. Ciò è confermato dal rilevato rapporto tra il<br />

medico e gli stessi, laddove il medico è sempre tenuto a<br />

prescegliere la migliore soluzione curativa per il paziente.<br />

Ciò che rileva, pertanto, ai fini della valutazione giudiziale<br />

è sempre il rispetto delle regole di prudenza che l’ordinamento<br />

impone, la cui inosservanza può ragionevolmente<br />

collocarsi nell’ambito della colpa generica.<br />

Alla luce dei principi sopra enunciati è evidente il vizio<br />

di motivazione della sentenza impugnata, che, a fronte di<br />

una analitica argomentazione del giudice di primo grado,<br />

che aveva fondato la responsabilità dell’imputata sulla<br />

violazione delle linee guida, nel dare ragione delle difformi<br />

conclusioni raggiunte, si è limitata ad osservare che la<br />

situazione di particolare difficoltà nella quale l’anestesista<br />

era venuta a trovarsi, non era stata confutata dalle<br />

semplici raccomandazioni contenute nelle linee guida,<br />

“che non assumono comunque carattere di protocollo”.<br />

Di qui l’esigenza di approfondimento al fine di verificare<br />

l’eventuale sussistenza di profili di colpa a carico dell’imputata,<br />

la cui condotta (con particolare riferimento alla<br />

manovra di intubazione naso tracheale posta “alla cieca”)<br />

dovrà essere valutata con riguardo alla sua conformità alle<br />

richiamate linee guida, al fine di verificare se sia stata<br />

determinante nella causazione dell’evento lesivo o se<br />

questo, tenuto conto della complessiva condizione del<br />

paziente, era comunque in ogni caso inevitabile e, come<br />

tale rientrante nel caso fortuito. In conclusione, la sentenza<br />

va annullata con rinvio ex art. 622 c.p.p. al giudice<br />

civile competente per valore in grado di appello, cui rimette<br />

anche il regolamento delle spese tra le parti del<br />

presente giudizio.<br />

…Omissis...<br />

L’orientamento più recente della Cassazione sul ruolo delle linee guida nella valutazione della responsabilità<br />

colposa del medico è di cauta diffidenza: vero è che esse contengono attendibili indicazioni generali riferibili<br />

al caso astratto, ma il medico è sempre tenuto a esercitare le proprie scelte considerando le circostanze<br />

peculiari della vicenda concreta, discostandosi - se necessario - da regole cristallizzate in protocolli volti talora<br />

solo a contenere le spese sanitarie. Questo principio di diritto deve però integrarsi con la definizione normativa<br />

della colpa medica fornita dall’art. 3, comma 1, l. 8 novembre 2012, n. 189, che sembra attribuire alle<br />

linee guida un ruolo fondante e tuttavia non vincolante nell’attribuzione della responsabilità penale del sanitario.<br />

In base alla nuova disposizione, «l’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento della propria<br />

attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente<br />

per colpa lieve». Al di là della problematica distinzione, sinora inedita nel nostro sistema penale,<br />

tra colpa “lieve” e “grave” del sanitario, la norma non chiarisce se la condotta del medico che abbia agito<br />

senza rispettare le linee guida sia per ciò solo colposa, e nemmeno in che termini possa sussistere una colpa<br />

“grave” del medico nonostante l’osservanza delle linee guida.<br />

Nota:<br />

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.<br />

Diritto penale e processo 2/2013 195


Giurisprudenza<br />

Diritto penale<br />

Il caso affrontato dalla Corte<br />

La sentenza in esame prende le mosse da un’errata<br />

manovra anestesiologica di intubazione naso-tracheale,<br />

che ha cagionato la morte del paziente per<br />

lesione del pilastro anteriore oro-faringeo e conseguente<br />

inondazione ematica delle vie respiratorie.<br />

L’intervento, ritenuto a ragione urgente dall’èquipe<br />

chirurgica (la diagnosi parla di occlusione intestinale<br />

da ernia inguinale strozzata), è stato nondimeno<br />

eseguito in tempi tecnici a dir poco flemmatici, saltando<br />

a piè pari un’opportuna visita pre-anestesiologica.<br />

Tuttavia, le caratteristiche anatomiche del paziente<br />

- collo tozzo e bocca piccola - rendevano già<br />

prima facie prevedibili le difficoltà di intubazione.<br />

Per tali casi le linee guida della S.I.A.A.R.T.I. (Società<br />

Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione<br />

e Terapia Intensiva) sconsigliano l’intubazione “alla<br />

cieca”, raccomandando l’introduzione del tubo per<br />

via oro-tracheale con l’ausilio di un presidio alternativo<br />

(c.d. mandrino): questa tecnica, del resto, era<br />

stata correttamente ma tardivamente eseguita dal<br />

secondo anestesista subentrato all’autore della maldestra<br />

manovra.<br />

Condannato in primo grado dal Tribunale di Catania<br />

per omicidio colposo, l’imputato - stante l’intervenuta<br />

prescrizione del reato - è stato assolto in appello<br />

per insussistenza del fatto: assente la colpa, essendo<br />

insindacabile la scelta del percorso anestesiologico<br />

eseguito in condizioni di urgenza, interrotto il<br />

nesso causale tra condotta asseritamente imperita ed<br />

evento lesivo per via di un’anomalia anatomica sul<br />

retro-faringe del paziente, accertata durante l’autopsia<br />

e considerata del tutto imprevedibile. Proprio la<br />

malformazione congenita dell’impalcato retro-faringeo<br />

avrebbe determinato, secondo i giudici di seconde<br />

cure, una situazione concreta di particolare difficoltà<br />

non contemplata dalle “raccomandazioni”<br />

contenute nelle linee guida, che comunque «non assumono<br />

carattere di protocollo».<br />

Contro la sentenza d’appello le parti civili hanno<br />

presentato ricorso per Cassazione. Tre i motivi salienti:<br />

1) manifesta illogicità della motivazione in merito<br />

alla presunta interruzione del nesso causale da caso<br />

fortuito. L’anomalia della faringe sarebbe stata agevolmente<br />

diagnosticata se solo fosse stata eseguita -<br />

nelle more di un intervento “urgente” ritardato di<br />

circa tre ore - la visita pre-anestesiologica;<br />

2) mancata argomentazione della perizia della condotta<br />

non protocollare tenuta dall’imputato in condizioni<br />

di difficoltà e di urgenza, atteso tra l’altro che<br />

la successiva manovra d’intubazione, effettuata se-<br />

196<br />

condo i puntuali dettami delle linee guida, era stata<br />

portata a termine con successo;<br />

3) erronea applicazione dell’art. 589 c.p. per omessa<br />

motivazione dell’assenza di colpa: il giudice di primo<br />

grado non aveva incentrato il rimprovero di colpa<br />

sull’errore tecnico dell’intubazione, ma piuttosto sull’inidoneità<br />

della scelta tecnica compiuta in difformità<br />

dalle linee guida. In sintonia con parte significativa<br />

della giurisprudenza in materia, la Corte d’Appello<br />

di Catania ha liquidato le linee guida come non<br />

esaustive né tassative, ma senza spiegare le ragioni<br />

specifiche della loro parziale inattendibilità. Eppure<br />

esse designano, in via di principio, «un percorso terapeutico<br />

ideale, suggerito dalla migliore scienza ed<br />

esperienza di un dato contesto storico da società<br />

scientifiche di prestigio internazionale» (1).<br />

La Cassazione, annullando con rinvio la sentenza<br />

d’appello, ha ripercorso con lucidità lo stato dell’arte<br />

delle linee guida nella responsabilità medico-chirurgica,<br />

chiarendo la natura elastica di regole cautelari<br />

“procedimentali” sospese tra letteratura scientifica,<br />

burocrazia e spending review sanitaria: regole<br />

che tuttavia, poche settimane dopo la pronuncia in<br />

commento, sono diventate - grazie all’art. 3, comma<br />

1, l. 189/2012 - il presupposto normativo dell’accertamento<br />

della colpa penale del sanitario.<br />

Le linee guida come regole cautelari<br />

“ciniche e pigre” o come strumento<br />

di procedimentalizzazione dell’attività<br />

medica?<br />

Le linee guida nell’attività medico-chirurgica esprimono<br />

in verità una particolarissima tensione tra<br />

ideale e reale: le loro potenzialità sono bilanciate da<br />

una nota forse ineliminabile di ambiguità, contribuendo<br />

ad alimentare le incertezze su ruolo e limiti<br />

di un istituto in piena espansione. In via ideale le<br />

guidelines potrebbero arricchire di sfumature più specifiche<br />

la figura dell’homo eiusdem professionis et condicionis<br />

in campo medico, nell’ambito di una crescente<br />

tendenza alla positivizzazione e alla procedimentalizzazione<br />

delle regole cautelari specialistiche:<br />

secondo recenti studi qualificati, esse potrebbero -<br />

beninteso, se usate oculatamente - contribuire a superare<br />

il tradizionale deficit di tassatività della colpa<br />

di fonte tecnico-sociale, bilanciare il difficile equilibrio<br />

tra esigenze di garanzia dell’imputato ed istanze<br />

di difesa sociale, semplificare la dinamica probato-<br />

Note:<br />

(1) Così P. Piras - A. Carboni, Linee guida e colpa specifica del<br />

medico, in AA.VV. Medicina e diritto penale, a cura di S. Canestrari,<br />

F. Giunta, R. Guerrini, T. Padovani, Pisa, 2009, 286.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


ia, ridurre la medicina difensiva, razionalizzare i costi<br />

delle cure e della malpractice ed apportare maggiore<br />

chiarezza nella distinzione tra misura oggettiva<br />

e soggettiva della colpa (2).<br />

La realtà è molto più complessa per la coesistenza, all’interno<br />

del medesimo istituto, di obiettivi teleologicamente<br />

antinomici. Nell’esperienza statunitense,<br />

per una maliziosa eterogenesi dei fini, le linee guida<br />

hanno perseguito principalmente l’obiettivo di risparmiare<br />

sulle cure mediche e di prevenire contenziosi<br />

legali, più che quello di migliorare la salute e la<br />

qualità della vita del paziente (3). È quindi del tutto<br />

comprensibile la diffidenza maturata nel nostro sistema<br />

penale nei confronti di disposizioni che si collocano<br />

«a mezza via fra regole etiche, direttive deontologiche<br />

e prescrizioni giuridiche» (4), definite in alcune<br />

pronunzie “ciniche e pigre” (5) non solo per la loro<br />

presunta estraneità a finalità terapeutiche, ma soprattutto<br />

per la tentazione dei facili automatismi nella valutazione<br />

- o più spesso nell’esclusione - della responsabilità.<br />

In questa intricata materia grava sull’interprete<br />

l’ulteriore compito di distinguere le linee guida<br />

“buone”, dettate dalla necessità di tipizzare le metodologie<br />

terapeutiche più corrette, da quelle “cattive”,<br />

mirate al contenimento della spesa sanitaria (6): solo<br />

le prime potrebbero fungere da paradigma idealtipico<br />

della condotta del sanitario, mentre le seconde risulterebbero<br />

per definizione inaffidabili.<br />

La giurisprudenza di legittimità, condannando sia<br />

nel caso in cui il medico abbia osservato pedissequamente<br />

le linee guida sia in quello in cui se ne sia colpevolmente<br />

discostato, ha spesso paventato il rischio<br />

di una cristallizzazione asfittica delle norme<br />

cautelari in protocolli “blindati” delle regole dell’arte<br />

medica e di una loro (impossibile) categorizzazione<br />

astratta, avulsa dalle caratteristiche uniche del<br />

caso individuale. Si discute tuttora in modo vivace<br />

della fisionomia “rigida” o “flessibile” delle linee<br />

guida, dei loro rapporti con l’accertamento concreto<br />

della colpa e persino della loro natura giuridica: la<br />

pronuncia qui annotata dubita che esse possano inserirsi,<br />

nell’ambito delle “discipline”, tra le categorie<br />

normative indicate a proposito della colpa specifica<br />

dall’art. 43 c.p. (7). In tal senso tuttavia pare depor-<br />

Note:<br />

(2) A.R. Di Landro, Dalle linee guida e dai protocolli all’individualizzazione<br />

della colpa penale nel settore sanitario. Misura oggettiva<br />

e soggettiva della malpractice, Torino, 2012, 177 ss. In argomento<br />

v. anche R. Blaiotta, La responsabilità medica. Nuove prospettive<br />

per la colpa, in Diritto penale contemporaneo, 23 marzo<br />

2012; M. Caputo, “Filo d’Arianna” o “Flauto magico”? Linee guida<br />

e checklist nel sistema della responsabilità per colpa medica,<br />

in Diritto penale contemporaneo, 16 luglio 2012; P. Piras - A. Car-<br />

Giurisprudenza<br />

Diritto penale<br />

boni, Linee guida e colpa specifica del medico, in AA.VV. Medicina<br />

e diritto penale, cit., 286; D. Micheletti, La normatività della<br />

colpa medica nella giurisprudenza della Cassazione, in<br />

AA.VV., Medicina e di diritto penale, cit., 274 ss.; M. Portigliatti<br />

Barbos, Le linee guida nell’esercizio della pratica clinica, in Dir.<br />

pen. proc., 1996, 891; M. Bilancetti, La responsabilità civile e<br />

penale del medico, Padova, 2010, 744; E. Terrosi Vagnoli, Le linee<br />

guida per la pratica clinica: problemi e valenze medico-legali,<br />

in Riv. it. med. leg., 1999, 223.<br />

(3) P. Veneziani, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale. I<br />

delitti colposi, Padova, 2003, 176.<br />

(4) M. Portigliatti Barbos, loc. ult. cit.<br />

(5) Così, testualmente, Cass., Sez. IV, ud. 22 novembre 2011, n.<br />

4391, in dejure.giuffre.it: «spesso le linee guida sono frutto di<br />

scelte totalmente economicistiche, sono ciniche o pigre; e dunque<br />

non è detto che una linea guida sia un punto di approdo definitivo.<br />

Alcune volte le linee guida sono obsolete o inefficaci e,<br />

dunque, anche sulle linee guida occorre posare uno sguardo<br />

speciale, occorre attenzione e cautela; le linee guida non sono -<br />

da sole - la soluzione dei problemi. Del resto in dottrina, a proposito<br />

delle prassi applicative, si è condivisibilmente manifestato<br />

il timore che esse possano fornire indebiti cappelli protettivi a<br />

comportamenti sciatti, disattenti: un comportamento non è lecito<br />

perché è consentito, ma è consentito perché diligente». Nello<br />

stesso senso già Sez. IV, 23 novembre 2011, n. 8254, in<br />

Cass. pen., 2012, 557, con nota di G. Marra, L’osservanza delle<br />

c.d. “linee guida” non esclude di per sé la colpa del medico (secondo<br />

cui lo scopo delle linee guida è fondamentalmente estraneo<br />

alla valutazione in sede giudiziaria dell’operato del medico).<br />

(6) In dottrina non manca chi evidenzia che lo scopo principale<br />

delle linee guida sarebbe appunto quello di economizzare la spesa<br />

sanitaria corrente, “contenendo” ad es. i tempi di degenza<br />

secondo criteri standard non sempre compatibili con le reali<br />

condizioni del paziente. In una prospettiva siffatta le linee guida<br />

non solo non arrecherebbero benefici alla metodologia clinica,<br />

ma non potrebbero a maggior ragione essere utilizzate dai giudici<br />

- che pure se ne avvalgono ormai da anni, tramite le perizie<br />

medico-legali - per ricostruire la condotta idealtipica esigibile dal<br />

singolo medico. Esse, oltretutto, incoraggerebbero di fatto la<br />

medicina difensiva e avrebbero un effetto deresponsabilizzante<br />

nei confronti degli operatori sanitari, i quali potrebbero (trovare<br />

un pretesto burocratico per) astenersi dall’adottare accorgimenti<br />

non consigliati dalle linee guida, la cui inosservanza sarebbe<br />

però suscettibile di accertamento giurisdizionale. Cfr., tra gli altri,<br />

A. Cartabellotta, Medicina basata sulle evidenze o sulle linee<br />

guida?, in Ricerca e sanità, 2000, 1, 2, 41; V. Fineschi - P. Frati,<br />

Linee guida, a double edge sword; riflessioni medico legali sulle<br />

esperienze statunitensi, in Riv. it. med. leg., 1998, 665. Favorevole<br />

all’uso delle guidelines come strumento di positivizzazione<br />

degli obblighi di condotta e di semplificazione nell’accertamento<br />

giudiziale della colpa medica è invece D. Micheletti, La<br />

normatività della colpa medica nella giurisprudenza della Cassazione,<br />

cit., 276. Sul problema della medicina difensiva, v. da ultimo<br />

l’ampia ricognizione monografica di A. Roiati, Medicina difensiva<br />

e colpa professionale medica in diritto penale. Tra teoria<br />

e prassi giurisprudenziale, Milano, 2012.<br />

(7) Già prima del c.d. decreto Balduzzi, nella normativa sanitaria i<br />

riferimenti al concetto di linee guida erano sempre più frequenti.<br />

Si pensi, ad es., al d.P.R. 23 luglio 1998 (di Approvazione del piano<br />

sanitario nazionale per il triennio 1998-2000), il cui art. 3 prevede<br />

che «è obiettivo del Piano sanitario nazionale 1998-2000 avviare<br />

un Programma nazionale per l’elaborazione, la diffusione e la<br />

valutazione di Linee guida e percorsi diagnostici». Sul punto, v.<br />

ampiamente P. Veneziani, I delitti contro la vita, 186 ss. Valuta problematicamente<br />

l’inclusione delle linee guida tra le “discipline”<br />

ex art. 43 c.p., nell’ambito delle inevitabili tensioni tra riserva di<br />

legge e privatizzazione delle regole cautelari A.R. Di Landro, Dalle<br />

linee guida e dai protocolli, cit., 25 ss. Sui rapporti tra colpa generica<br />

e specifica v., da ultimo, M. Grotto, Principio di colpevolezza,<br />

rimproverabilità soggettiva e colpa specifica, Torino, 2012, 61 ss.<br />

Diritto penale e processo 2/2013 197


Giurisprudenza<br />

Diritto penale<br />

re il recentissimo art. 3, comma 1, l. 8 novembre<br />

2012, n. 189 (8), secondo cui «l’esercente le professioni<br />

sanitarie che nello svolgimento della propria<br />

attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate<br />

dalla comunità scientifica non risponde penalmente<br />

per colpa lieve».<br />

Questa singolare disposizione, i cui esiti applicativi<br />

sono ancora da verificare, configura una colpa grave<br />

nel caso in cui il sanitario abbia rispettato le linee<br />

guida, senza però valutare correttamente il quadro<br />

terapeutico effettivo del paziente. Le guidelines restano<br />

così un parametro di valutazione non totalizzante<br />

e nemmeno vincolante, in un quadro in cui la<br />

colpa può essere configurata… anche in apparente<br />

assenza di colpa. Di tale fattispecie sarà necessario<br />

occuparsi in un secondo momento: alla luce degli<br />

orientamenti recenti della prassi applicativa sulle linee<br />

guida, riassunti con efficacia dalla sentenza in<br />

commento, alcune delle innovazioni apportate dalla<br />

l. 189/2012 sono probabilmente più apparenti che<br />

reali. Per contro, come vedremo più tardi, la nuova<br />

norma potrebbe creare all’interprete nuovi problemi<br />

di definizione della soglia minima di colpa del sanitario,<br />

col rischio di automatismi uguali e contrari rispetto<br />

a quelli che la disposizione appena introdotta<br />

cerca di contrastare.<br />

L’ambiguità delle linee guida<br />

nei precedenti giurisprudenziali<br />

Il valore da attribuire alle linee guida e alle conseguenze<br />

della loro inosservanza è sempre stato controverso,<br />

con oscillazioni ermeneutiche dotate però,<br />

in tempi recenti, di un elemento costante: la misura<br />

della colpa del medico è sempre fornita all’interprete<br />

da un’attenta analisi delle caratteristiche del caso<br />

concreto.<br />

L’orientamento più risalente ha attribuito senza riserve<br />

alle linee guida il ruolo di metro scientifico<br />

della perizia del sanitario (o, per contro, della sua<br />

imperizia). In una delle prime pronunzie sull’argomento<br />

(9) la Cassazione ha ribadito l’importanza<br />

probatoria del contenuto delle linee guida (10),<br />

qualificandole come «suggerimenti atti a orientare i<br />

sanitari nei comportamenti che devono porre in essere<br />

in relazione ai casi concreti» (11). Su questa linea,<br />

in altra sentenza di poco successiva, la Suprema<br />

Corte ha confermato l’assoluzione di alcuni cardiologi<br />

dall’accusa di omicidio colposo (12), per sopraggiunta<br />

trombosi a seguito di colecistectomia, poiché<br />

«il trattamento a cui era stata sottoposta la paziente<br />

era perfettamente rispondente alle indicazioni generali<br />

dei protocolli medici» (13). In un contesto del genere<br />

«non può certo ritenersi illogica la valutazione dei<br />

198<br />

giudici di merito, i quali hanno escluso che i medici<br />

abbiano seguito una procedura eterodossa rispetto<br />

alle linee guida sostenute da importanti istituzioni<br />

scientifiche e da autorevoli contributi della letteratura<br />

medica internazionale».<br />

Emerge invece, da pronunzie più recenti, una diffi-<br />

Note:<br />

(8) Si riporta, per comodità del lettore, il testo della disposizione<br />

citata: «L’esercente le professioni sanitarie che nello svolgimento<br />

della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche<br />

accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente<br />

per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui<br />

all’art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione<br />

del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della<br />

condotta di cui al primo periodo».<br />

(9) Cass., Sez. IV, 8 giugno 2006, Cardillo e altri, in DeJure/Juris<br />

Data.<br />

(10) Sul punto v. le osservazioni di D. Micheletti, La normatività<br />

della colpa medica nella giurisprudenza della Cassazione, cit.,<br />

275: la pronuncia Cardillo ha ribaltato la sentenza di condanna<br />

del giudice di merito in ragione dell’assoluta conformità dell’attività<br />

medica prestata dagli imputati rispetto alle linee guida per la<br />

gestione dei traumi cranici edite dalla Società Italiana di Neurochirurgia.<br />

In particolare, si trattava di valutare la liceità dell’omessa<br />

prescrizione di una TAC a beneficio di un paziente implicato<br />

in un incidente stradale il giorno di Natale del 1998 e deceduto<br />

tre giorni dopo a causa di un ematoma subdurale. Tuttavia<br />

la vittima era giunta al pronto soccorso senza perdita di coscienza<br />

né amnesie, cefalea diffusa o vomito, ed era stata classificata<br />

- in base ai criteri definiti dalle suddette linee guida - come<br />

affetta da trauma cranico “minore”. Nello stesso senso<br />

Cass., Sez. IV, 24 febbraio 2000, Minnella, in Cass. pen., 2001,<br />

2696, in cui la condotta del medico (poi assolto sotto il distinto<br />

profilo del mancato accertamento del nesso causale) è stata ritenuta<br />

colposa per aver egli omesso «di praticare accertamenti<br />

diagnostici imposti dai protocolli professionali (esami istologici<br />

su noduli asportati)».<br />

(11) Cass., Sez. IV, 14 novembre 2007, Pozzi, citata da P. Piras -<br />

A. Carboni, Linee guida e colpa specifica del medico, cit., 295 e,<br />

da ultimo, da A.R. Di Landro, Dalle linee guida e dai protocolli,<br />

cit., 12. La pronuncia riguarda un caso di omesso impedimento<br />

colposo dell’omicidio commesso da un paziente: il Supremo Collegio<br />

individua gli estremi della responsabilità colposa dell’imputato<br />

nella decisione di sospendere il trattamento con farmaci antipsicotici,<br />

raccomandato invece dalle più autorevoli linee guida<br />

internazionali almeno per cinque anni dall’ultimo episodio patologico.<br />

(12) Cass., Sez. IV, 2 marzo 2007, n. 19354, Duce e altri, in in De-<br />

Jure/Juris Data.<br />

(13) Frequente, nella prassi giurisprudenziale, è la sovrapposizione<br />

terminologica tra linee guida e protocolli: eppure i due termini<br />

non sono sinonimi, riferendosi anzi a forme assai diverse di<br />

procedimentalizzazione delle regole cautelari specialistiche. Sul<br />

punto, v. A.R. Di Landro, Dalle linee guida e dai protocolli, cit., 9:<br />

«le linee-guida, in particolare, sono definite dall’autorevole Institute<br />

of Medicine (IOM) statunitense quali “statements (lett. “dichiarazioni”,<br />

oppure “rapporti”) sviluppati in modo sistematico<br />

allo scopo di aiutare le decisioni del medico e del paziente riguardo<br />

alle cure sanitarie più adatte nelle specifiche circostanze<br />

cliniche”». I protocolli prevedono invece «rigidi schemi di comportamento<br />

diagnostico e terapeutico, tipici di un programma di<br />

ricerca clinica sperimentale elaborato per assicurarne la riproducibilità<br />

e quindi l’attendibilità scientifica». La peculiarità dei percorsi<br />

(pathways) è la caratterizzazione delle cure in senso multidisciplinare,<br />

mentre gli standard creano valori massimi e minimi<br />

di riferimento (c.d. valori-soglia).<br />

Diritto penale e processo 2/2013


denza manifesta nei confronti delle linee guida ispirate<br />

(anche?) a criteri di spending review, ove esse<br />

portino alla dimissione precoce del paziente non appena<br />

si raggiunga una stabilizzazione del suo quadro<br />

clinico, ma senza aver verificato le sue reali condizioni<br />

di salute (14): «nel praticare la professione, il<br />

medico deve, con scienza e coscienza, perseguire<br />

l’unico fine della cura del malato utilizzando i presidi<br />

diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone<br />

la scienza medica, senza farsi condizionare da disposizioni<br />

o direttive che non siano pertinenti ai compiti affidatigli<br />

dalla legge ed alle conseguenti relative responsabilità».<br />

Tra la tutela della salute e le logiche di economicità<br />

gestionale, dotate oltretutto di opinabile livello<br />

di scientificità, la Cassazione non pone alcun<br />

bilanciamento possibile: è la prima a dover prevalere<br />

nettamente sulle seconde in base alla gerarchia<br />

costituzionale dei valori (15).<br />

Merita particolare attenzione, tra le altre, una sentenza<br />

che ha inquadrato le linee guida nell’ambito<br />

del più generale tema del rischio consentito, cioè<br />

del limite ontologico generale della tipicità colposa<br />

di attività “pericolosamente lecite” perché afferenti<br />

ad ambiti fondamentali della vita sociale. La Corte<br />

affronta qui il tema - invero delicatissimo, perché<br />

collegato alla responsabilità per omesso impedimento<br />

del suicidio del paziente - delle condizioni alla cui<br />

stregua il rischio possa essere accettato, anche nell’interesse<br />

del medico cui sia demandato il compito<br />

di governarlo. Secondo i giudici di legittimità, il nucleo<br />

del problema «è la valutazione della diligenza e<br />

del rispetto delle regole di prudenza che l’ordinamento<br />

impone, filtrata avverso il raffronto con le<br />

prassi virtuose, tenendo altresì conto che le linee<br />

guida sono frutto di scelte totalmente economicistiche<br />

e che non possono essere considerate un punto<br />

di approdo definitivo». Difficilmente le linee guida,<br />

in una prospettiva del genere, possono essere considerate<br />

“approdo”, né definitivo né intermedio. Semmai<br />

si tratta dell’esatto contrario: di disposizioni “ciniche<br />

o pigre”, “obsolete o inefficaci” e comunque<br />

non risolutive, se non spregiudicate. Si richiama, in<br />

proposito, autorevole dottrina assai timorosa, a ragione,<br />

che le prassi applicative «possano fornire cappelli<br />

protettivi a comportamenti sciatti, disattenti:<br />

un comportamento non è lecito perché è consentito,<br />

ma è lecito perché è diligente» (16).<br />

In effetti, pare che l’art. 3, comma 1, l. 189/2012, abbia<br />

trasformato le linee guida in una sorta di limite<br />

“negativo” della tipicità colposa: la loro inosservanza<br />

implica (certamente?) la colpa, mentre la loro osservanza<br />

non la esclude, fatta eccezione per i casi di<br />

colpa lieve. Non potrebbe d’altronde essere diversa-<br />

Giurisprudenza<br />

Diritto penale<br />

mente, come bene la Cassazione evidenzia nella<br />

sentenza in commento: identificare la colpa medica<br />

con lo scrupoloso rispetto delle linee guida significherebbe<br />

far dipendere le sorti individuali dei malati<br />

non più dal rapporto paziente-medico, ma da studi<br />

compiuti su campioni di individui (17), proprio in<br />

quanto tali dotati di valenza meramente indicativa.<br />

Stando così le cose, sarà però indispensabile almeno<br />

una più coerente individuazione delle loro fonti e<br />

dei loro obiettivi, per escludere indesiderabili interferenze<br />

tra finalità terapeutiche ed economiche:<br />

quelle che da sempre stanno alla base della diffidenza<br />

della Cassazione verso questa nuova specie di colpa<br />

per imperizia.<br />

Le argomentazioni della sentenza<br />

in commento: le linee guida non hanno<br />

carattere tassativo né vincolante<br />

Secondo la pronunzia in esame, i giudici d’appello<br />

hanno omesso di affrontare la questione cruciale<br />

della valutazione delle linee guida, pur ampiamente<br />

affrontata da quelli di primo grado: la Corte territo-<br />

Diritto penale e processo 2/2013 199<br />

Note:<br />

(14) Ci riferiamo alla discussa Cass., Sez. IV, 23 novembre 2010,<br />

n. 8254, Grassini, in www.penalecontemporaneo.it, 27 aprile<br />

2011 (con nota in senso adesivo di P. Piras, La colpa medica: non<br />

solo linee guida), su cui v. ampiamente A.R. Di Landro, Dalle linee<br />

guida e dai protocolli, cit., 16 ss. Il caso è noto: il paziente,<br />

dimesso nove giorni dopo l’infarto in base a linee guida che ne<br />

prevedono la dimissione non appena si raggiunga la stabilizzazione<br />

del quadro clinico, moriva poche ore dopo a causa di un<br />

nuovo attacco cardiaco. Come rileva Di Landro, correttamente la<br />

Suprema Corte richiama ad una maggiore chiarezza sulle linee<br />

guida, relative alla patologia cardiaca, alle quali fanno riferimento<br />

sia la difesa del medico imputato, sia la precedente sentenza assolutoria<br />

di questi: «nulla […] si conosce dei contenuti di tali “linee<br />

guida”, né dell’autorità dalla quale provengono, né del loro<br />

livello di scientificità, né delle finalità che con esse si intende<br />

perseguire, né è dato conoscere se le stesse rappresentino<br />

un’ulteriore garanzia per il paziente ovvero, come sembra di capire<br />

dalla lettura delle sentenze in atti, altro non siano che uno<br />

strumento per garantire l’economicità della gestione della struttura<br />

ospedaliera. In ogni caso, non risulta acquisito in atti alcun<br />

documento che le riproduca». Non è quindi dato comprendere in<br />

base a quali parametri il quadro clinico del paziente (obeso, iperteso,<br />

ipercolesterolemico e ipertrigliceridemico) fosse da ritenersi<br />

“stabilizzato”.<br />

(15) Conformi Sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 10454, in DeJure/Juris<br />

Data (in cui si precisa che l’osservanza formale delle linee<br />

guida non esenta da responsabilità ove sia stata omessa<br />

l’unica scelta terapeutica - nel caso di specie, la tracheotomia -<br />

imposta dalla gravità delle condizioni del paziente) e, di più di recente,<br />

Sez. IV, 2 marzo 2011, n. 14526, in dejure.giuffre.it, in cui<br />

il comportamento del ricorrente risulta pienamente colposo nonostante<br />

la formale osservanza delle linee guida per la diagnosi<br />

e il trattamento del trauma cranico lieve dell’adulto secondo<br />

l’AUSL di Romagna.<br />

(16) Il riferimento è chiaramente a M. Romano, Commentario sistematico<br />

del codice penale, I, III ed., Milano, 2004, 461.<br />

(17) In tal senso v. le riflessioni di M. Caputo, “Filo d’Arianna” o<br />

“Flauto magico”?, cit.


Giurisprudenza<br />

Diritto penale<br />

riale si è limitata ad affermare che le guidelines assumono,<br />

al più, il valore di mere “raccomandazioni”<br />

non protocollari, da cui sarebbe impossibile trarre<br />

validi argomenti per confutare la condotta di un medico<br />

in condizioni di urgenza. A questo proposito il<br />

Supremo Collegio rileva che, quando la Corte d’appello<br />

ritenga di doversi discostare dalla struttura argomentativa<br />

della decisione di primo grado, non<br />

può limitarsi a esprimere un semplice dissenso «in<br />

una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni<br />

fra loro dissonanti».<br />

L’immagine del montaggio di valutazioni e argomentazioni<br />

eterogenee si presta benissimo a descrivere,<br />

nei termini già illustrati, l’ondivaga rilevanza<br />

delle linee guida nella valutazione complessiva della<br />

responsabilità medico-chirurgica. Vero è che l’analisi<br />

della giurisprudenza conferma l’indiscussa rilevanza<br />

processuale delle linee guida come nuovo indice<br />

“scientifico” della colpa del sanitario. Tuttavia «la<br />

diligenza del medico non si misura esclusivamente<br />

attraverso la pedissequa osservanza delle stesse». Le<br />

linee guida non possono fornire indicazioni di valore<br />

assoluto: il principio di libertà di cura, tipico dell’attività<br />

medica, e le preoccupazioni legate al contenimento<br />

della spesa sanitaria impongono all’interprete<br />

di far uso del suo potere discrezionale. La Corte,<br />

nella sentenza in esame, esclude in modo chiarissimo<br />

deduzioni simili a presunzioni giuridiche di<br />

colpa o di diligenza: l’adeguamento - o la “disobbedienza”<br />

- del medico alle linee guida non esclude né<br />

implica ipso facto la colpa. Indispensabile è quindi<br />

una verifica parallela, da compiere se necessario tramite<br />

perizia, della correttezza delle scelte terapeutiche<br />

in concreto: la posizione di garanzia assunta dal<br />

medico nei confronti del paziente gli impone, per di<br />

più, di non rispettare disposizioni, considerazioni,<br />

valutazioni o direttive calate dall’alto che si pongano<br />

in qualunque modo in contrasto con le esigenze<br />

di cura del malato.<br />

Solo le linee guida «conformi alle regole della migliore<br />

scienza medica» possono essere un attendibile<br />

parametro di valutazione della condotta del sanitario,<br />

pur tenendo presente che l’attività medico-chirurgica<br />

è per definizione priva di protocolli scientifici<br />

a base matematica, ponendo il medico come unico<br />

vero arbitro - o quanto meno principale arbitro -<br />

dell’efficacia della terapia. La libertà terapeutica del<br />

medico è un principio non negoziabile: «è un valore<br />

che non può essere compromesso a nessun livello né<br />

disperso per nessuna ragione, pena la degradazione<br />

del medico a semplice burocrate, con gravi rischi per<br />

la salute di tutti» (18).<br />

La sentenza annotata si occupa di una vicenda che<br />

200<br />

ci consente di commentare “a caldo” il disposto dell’art.<br />

3, comma 1, l. 189/2012: abbiamo un medico<br />

che non rispetta le linee guida, la cui condotta - in<br />

differenti gradi di giudizio - è stata valutata in modo<br />

diametralmente opposto. Si tratta quindi di stabilire<br />

se, alla luce della nuova disposizione normativa, ci<br />

sia colpa non solo “oltre”, ma anche “al di sotto”<br />

delle linee guida. Se, nel primo caso, sembra da<br />

escludere ogni pavloviano automatismo, in piena<br />

coerenza con gli orientamenti della Suprema Corte,<br />

nel secondo si paventa immediatamente il rischio<br />

della presunzione (assoluta o relativa?) di colpa: la<br />

libertà terapeutica del medico è posta, in ogni caso,<br />

in seria discussione.<br />

L’inclusione delle linee guida tra<br />

le “discipline” di cui all’art. 43, comma 1,<br />

terzo alinea, c.p.: l’orientamento negativo<br />

della Cassazione e il recentissimo art. 3,<br />

comma 1, l. 8 novembre 2012, n. 189.<br />

La colpa “lieve” del sanitario<br />

L’impatto con la nuova norma pone già prima facie<br />

alcuni problemi interpretativi di rilievo. La prima<br />

questione da risolvere riguarda il rango da attribuire<br />

alle linee guida nella genesi della responsabilità colposa<br />

del sanitario. Secondo la sentenza qui annotata<br />

non siamo di fronte a un’integrazione delle “discipline”<br />

di cui all’art. 43, comma 1, terzo alinea, c.p., sia<br />

in ragione delle peculiarità dell’attività medica, che<br />

sfugge a regole rigorose e predeterminate, sia in considerazione<br />

della natura non vincolante delle guidelines.<br />

A conclusioni diverse deve però ora giungersi<br />

in base all’art. 3, comma 1, l. 189/2012, che ridefinisce<br />

i contenuti normativi della colpa penale: esso è<br />

stato a ragione definito “un art. 43-bis” a dispetto<br />

della sua inconsueta collocazione sistematica nel decretone<br />

sanità (19). In verità, anche prima della recente<br />

modifica legislativa le linee guida si presentavano<br />

ontologicamente come discipline: tali sono,<br />

nella materia della colpa, gli atti emanati da autorità<br />

private preposte allo svolgimento di attività pericolose.<br />

Caratteristica di tali atti è il fatto di essere<br />

destinati a una cerchia selezionata di destinatari,<br />

che è ben possibile immaginare dotata di competenze<br />

tecniche peculiari. Beninteso, l’inquadramento<br />

delle linee guida all’interno delle discipline non implica<br />

di per sé un irrigidimento dello spettro preventivo<br />

delle regole cautelari invocabili nel caso con-<br />

Note:<br />

(18) Cass., Sez. IV, 8 febbraio 2001 (dep. 25 gennaio 2002), n.<br />

2865, Bizzarri, in DeJure/Iuris Data.<br />

(19) Così P. Piras, In culpa sine culpa, cit.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


creto: lungi dall’escludersi a vicenda, più che mai in<br />

ambito medico colpa specifica e generica devono integrarsi<br />

per personalizzare il rimprovero di colpevolezza,<br />

altrimenti condannato a subire logiche ancora<br />

affini a quella (mai del tutto superata) del versari in<br />

re illicita. Il problema, allora, non è tanto l’inclusione<br />

esplicita delle linee guida tra le fonti di produzione<br />

della colpa penale del sanitario, ma il pericolo latente<br />

di trasformare col tempo i protocolli terapeutici<br />

in disposizioni “blindate” in bonam o in malam<br />

partem. Certo, il recepimento espresso delle linee<br />

guida tra le discipline potrebbe anche contribuire in<br />

modo decisivo a sfrondare le linee guida dai noti<br />

profili di ambiguità opportunamente segnalati dalla<br />

Cassazione, valutando come fonti di produzione di<br />

regole cautelari solo protocolli scientifici di alto<br />

profilo e non anche norme dettate da esigenze di<br />

spending review.<br />

La seconda questione cruciale riguarda poi la portata<br />

non chiarissima della disposizione di nuovo conio:<br />

se il medico non valuta correttamente il caso<br />

clinico e non si discosta dalle linee guida, la sua responsabilità<br />

andrà esclusa se l’errore tecnico sia dovuto<br />

a colpa lieve. La norma introduce, per la prima<br />

volta, la distinzione - sinora inedita nel nostro ambito<br />

penalistico - tra colpa lieve e colpa grave. Tuttavia,<br />

in assenza di una definizione normativa della<br />

colpa “grave” e, soprattutto, di consolidati orientamenti<br />

ermeneutici a riguardo, è lecito domandarsi<br />

quali saranno i criteri di identificazione di una colpa<br />

“lieve” del sanitario.<br />

Da qualche tempo alcuni Studiosi propongono di<br />

delimitare la responsabilità del sanitario ai soli casi<br />

di colpa grave, per tentare di arginare la proliferazione<br />

incontrollata dei processi penali per colpa medica<br />

(20). In tal senso si distingue, tra le altre, la Proposta<br />

di riforma in materia di responsabilità penale nell’ambito<br />

dell’attività sanitaria e gestione del contenzioso<br />

legato al rischio clinico elaborata dal Centro studi “Federico<br />

Stella” sulla giustizia penale e la politica criminale<br />

(21). L’articolato della Proposta cristallizza,<br />

all’art. 1, la nozione di trattamento medico-chirurgico<br />

(22) e propone, all’art. 2, l’inserimento di un art.<br />

590-ter del codice penale. La norma in questione introdurrebbe<br />

la nuova fattispecie incriminatrice di<br />

morte o lesioni come conseguenza dell’esercizio di<br />

una professione sanitaria, punibile solo per colpa grave<br />

del medico, e si caratterizzerebbe, appunto, per la<br />

presenza, nel secondo comma, di una definizione di<br />

colpa grave calibrata su parametri squisitamente penalistici.<br />

Nella versione più recente dell’articolato,<br />

la colpa sarebbe “grave” «quando l’azione o l’omissione<br />

dell’esercente una professione sanitaria, gran-<br />

Giurisprudenza<br />

Diritto penale<br />

demente inosservante di regole dell’arte, ha creato<br />

un rischio irragionevole per la salute del paziente,<br />

concretizzatosi nell’evento».<br />

L’opportunità di una definizione penalistica autonoma<br />

della colpa grave, già tracciata tra le righe della<br />

sentenza interpretativa n. 166/1973 della Corte costituzionale<br />

(23), nascerebbe dal carattere estremamente<br />

problematico dell’individuazione delle “prestazioni<br />

di speciale difficoltà” di cui si parla nell’art.<br />

2236 c.c., specie ove si tenga conto delle interpretazioni<br />

restrittive che di tale concetto sono state fornite<br />

dalla giurisprudenza (24). L’attitudine della colpa<br />

a divenire il centro di un possibile intervento riformatore<br />

discenderebbe, per contro, dall’origine e<br />

dal fondamento delle stesse regole cautelari della cui<br />

violazione si discute. Esse, infatti, altro non sono<br />

che il precipitato tecnico del bilanciamento del<br />

«valore o l’utilità dell’attività esercitata da una parte<br />

con il tipo e le dimensioni del possibile danno<br />

dall’altra, con un peso decisivo assegnato al grado di<br />

probabilità del verificarsi della lesione (e, sia pur in<br />

parte, altresì al grado di probabilità di raggiungere lo<br />

scopo proprio dell’attività)» (25).<br />

Diritto penale e processo 2/2013 201<br />

Note:<br />

(20) Cfr. la dettagliata ricognizione di A.R. Di Landro, La colpa<br />

medica negli Stati Uniti e in Italia. Il ruolo del diritto penale e il<br />

confronto col sistema civile, Torino, 2009, 18 ss.<br />

(21) L’elaborato del Progetto, nelle sue due diverse stesure, è<br />

commentato in AA.VV., Il problema della medicina difensiva.<br />

Una proposta di riforma in materia di responsabilità penale nell’ambito<br />

dell’attività sanitaria e gestione del rischio clinico, a cura<br />

di G. Forti, M. Catino, F. D’Alessandro, C. Mazzucato, G. Varraso,<br />

Pisa, 2010.<br />

(22) Si riporta, per comodità del lettore, il testo dell’art. 1 del Progetto:<br />

«I trattamenti medico-chirurgici adeguati alle finalità terapeutiche<br />

ed eseguiti secondo le regole dell’arte da un esercente<br />

una professione medico-chirurgica o da altra persona legalmente<br />

autorizzata allo scopo di prevenire, diagnosticare, guarire o alleviare<br />

una malattia del corpo o della mente, non si considerano<br />

offese all’integrità fisica». Il testo della norma non ha subito variazioni<br />

di sorta tra la prima e la seconda stesura dell’articolato.<br />

(23) Corte cost., 28 novembre 1973, n. 166, in www.giurcost.org.<br />

La sentenza ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale<br />

degli artt. 589 e 42 del codice penale, nella parte in<br />

cui consentono che nella valutazione della colpa professionale il<br />

giudice attribuisca rilevanza penale soltanto a gradi di colpa di tipo<br />

particolare.<br />

Secondo la Consulta, «siffatta esenzione o limitazione di responsabilità<br />

… non conduce a dover ammettere che, accanto al minimo<br />

di perizia richiesta, basti pure un minimo di prudenza o di diligenza.<br />

Anzi, c’è da riconoscere che, mentre nella prima l’indulgenza<br />

del giudizio del magistrato è direttamente proporzionata alle<br />

difficoltà del compito, per le altre due forme di colpa ogni giudizio<br />

non può che essere improntato a criteri di normale severità».<br />

(24) Relazione di presentazione del progetto, in AA.VV., Il problema<br />

della medicina difensiva, cit., 76.<br />

(25) Così G. Forti, Colpa ed evento nel diritto penale, Milano,<br />

1990, 255 ss, citato nella Relazione di presentazione del progetto,<br />

in AA.VV., Il problema della medicina difensiva, cit., 74.


Giurisprudenza<br />

Diritto penale<br />

Nella materia della colpa medica, tale considerazione<br />

condurrebbe a selezionare precipuamente i comportamenti<br />

caratterizzati da un elevato coefficiente<br />

di rimproverabilità, tale da far ritenere irrimediabilmente<br />

compromessa - e, per taluni aspetti, “tradita”<br />

- l’alleanza medico-paziente. In questa direzione, del<br />

resto, si era già orientato il progetto Pisapia di riforma<br />

della parte generale del codice penale, laddove si<br />

faceva espresso riferimento ad una possibile normativizzazione,<br />

in via generale, della colpa grave - la<br />

Leichtfertigkeit dell’ordinamento tedesco (26) - stabilendo<br />

che «la colpa sia grave quando, tenendo conto<br />

della concreta situazione anche psicologica dell’agente,<br />

sia particolarmente rilevante l’inosservanza<br />

delle regole ovvero la pericolosità della condotta,<br />

sempre che tali circostanze oggettive siano immediatamente<br />

riconoscibili» (27).<br />

Tuttavia, a parte le perplessità sull’idealtipo (troppo)<br />

selettivo della Leichtfertigkeit, più simile al dolo<br />

che alla colpa, una possibile definizione legislativa<br />

di colpa grave del sanitario potrebbe risultare inopportuna<br />

sia per i margini di identificazione con la sola<br />

colpa cosciente del medico (28), sia per l’eccessiva<br />

restrizione della risposta sanzionatoria (29), sia infine<br />

perché una norma definitoria di questo tenore<br />

non sarebbe in sé incompatibile con la successiva<br />

creazione di autonome linee guida volte a ridefinire<br />

i limiti tipologici di una colpa “grave” (o, per contro,<br />

di una colpa “lieve”) (30).<br />

Coglie poi nel segno l’opinione di chi ritiene che la<br />

delimitazione della responsabilità penale del medico<br />

alle ipotesi di colpa grave sia in atto discutibile, tendenzialmente<br />

lesiva del principio di uguaglianza e,<br />

per certi versi, poco coraggiosa: è dubbio, infatti,<br />

«che il significato sociale dell’attività medica sia a<br />

tal punto peculiare, rispetto ad altre, da legittimare,<br />

in tema di responsabilità per colpa, questa sola eccezione»<br />

(31). Con l’art. 3, comma 1, l. 189/2012 il legislatore<br />

pilatescamente si limita in modo generico<br />

a escludere la colpa “lieve”: la colpa “grave” del medico<br />

- la cui determinazione sarà affidata alla prassi<br />

applicativa - incombe come un convitato di pietra<br />

con tutto il suo carico di perplessità, tanto più se si<br />

pensa che essa può non essere esclusa dall’osservanza<br />

delle linee guida.<br />

L’osservanza delle linee guida come nuovo<br />

limite del dovere di diligenza del medico?<br />

Possibili scenari applicativi e prospettive<br />

di evoluzione normativa<br />

Non semplice, a una prima lettura della norma, è<br />

appunto il ruolo delle linee guida nella valutazione<br />

normativa della responsabilità. Esse, insieme alle<br />

202<br />

“buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”,<br />

non escludono una colpa (grave) del sanitario<br />

nel caso in cui il medico vi si attenga: il sanitario è<br />

dunque in culpa sine culpa? (32) In realtà, sotto questo<br />

punto di vista la nuova norma si pone - almeno<br />

in astratto - in continuità rispetto all’orientamento<br />

giurisprudenziale che attribuisce natura non vincolante<br />

alle linee guida nella determinazione della responsabilità<br />

medica, non escludendo il potere discrezionale<br />

del medico nella scelta della terapia. Il<br />

vero problema, però, nasce dall’ossimoro sopra evidenziato:<br />

l’esercente una professione sanitaria potrà<br />

attendibilmente considerarsi in colpa grave, nonostante<br />

la sua condotta osservante, solo in presenza di<br />

un caso clinico “cantato”, di solare evidenza, che<br />

imponga al medico non di attenersi alle linee guida<br />

bensì di discostarsene (33). È sin troppo facile immaginare<br />

una ricostruzione giurisprudenziale della<br />

colpa grave che, in coerenza con gli orientamenti<br />

Note:<br />

(26) La Leichtfertigkeit ha parecchi punti di contatto con la culpa lata<br />

del diritto romano, avvicinandosi al dolo tanto dal punto di vista<br />

dell’atteggiamento psicologico dell’agente che da quello del trattamento<br />

sanzionatorio. In argomento v., per tutti, C. Roxin, Strafrecht.<br />

Allgemeiner Teil, IV ed., München, 2006, 1077 e 1094.<br />

(27) Così la Relazione della Commissione ministeriale per la riforma<br />

del codice penale (c.d. Commissione Pisapia, istituita con<br />

D.M. 31 luglio 2006), citata nella Relazione di presentazione del<br />

progetto, in AA.VV., Il problema della medicina difensiva, cit.,<br />

pag. 79 e nt. 24: «in proposito si è constatato come la colpa cosciente<br />

(o con previsione) non rappresenta necessariamente<br />

una forma più grave di colpa, potendo la colpa incosciente risultare,<br />

a seconda delle circostanze, comparativamente più grave<br />

della colpa cosciente (è ben plausibile infatti considerare il fatto<br />

di chi, per sconsideratezza, negligenza o indifferenza, ignora le<br />

più elementari cautele in una situazione di evidente pericolosità,<br />

rispetto a quello di chi si rappresenta una remota possibilità di<br />

verificazione dell’evento lesivo). Si è dunque incentrato il nucleo<br />

di maggiore gravità della colpa nella “particolare rilevanza” dell’inosservanza<br />

delle regole cautelari o della pericolosità della<br />

condotta (sul presupposto di una sua misurabilità): dati che, nella<br />

loro evidenza, si sono riflessi nella sfera dell’agente e che, comunque,<br />

costui avrebbe dovuto agevolmente percepire, sicché<br />

è elevato anche il loro grado di colpevolezza».<br />

(28) Così S. Canestrari, in Tavola rotonda di presentazione e discussione<br />

del Progetto, in AA.VV., Il problema della medicina difensiva,<br />

cit., 143.<br />

(29) F. Giunta, in Tavola rotonda di presentazione e discussione<br />

del Progetto, in AA.VV., Il problema della medicina difensiva, cit.,<br />

155-156.<br />

(30) C.E. Paliero, in Tavola rotonda di presentazione e discussione<br />

del Progetto, in AA.VV., Il problema della medicina difensiva,<br />

cit., 142. Sui perduranti problemi di determinatezza di una definizione<br />

normativa di colpa grave v. Fiandaca, in Tavola rotonda,<br />

cit., 134.<br />

(31) Così, testualmente, M. Romano, in Tavola rotonda di presentazione<br />

e discussione del Progetto, in AA.VV., Il problema<br />

della medicina difensiva, cit., 123.<br />

(32) P. Piras, loc. ult. cit.<br />

(33) Così ancora P. Piras, loc. ult. cit.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


della dottrina prima illustrati, si identifichi con la<br />

violazione macroscopica delle regole elementari dell’arte<br />

medica: una condotta in sé incompatibile con<br />

lo scrupoloso rispetto di norme cautelari specialistiche<br />

quali i protocolli terapeutici!<br />

Un’ulteriore perplessità sorge spontanea: la delimitazione<br />

della rilevanza ai casi di colpa “non lieve”<br />

non può che riguardare, nell’ottica della disposizione,<br />

le ipotesi di colpa per imperizia. Per i casi di negligenza<br />

e imprudenza del medico, in assenza di statuizioni<br />

di riferimento, dovrebbero dunque valere i<br />

principi generali in materia di colpa, con prevedibile<br />

confluenza del contenzioso giudiziario prossimo<br />

venturo verso le due qualifiche normative non soggette<br />

al limite della colpa grave. Sotto questo punto<br />

di vista, è lecito allora ipotizzare per la disposizione<br />

di nuovo conio esiti applicativi relativamente modesti<br />

(34).<br />

Un’ultima questione merita un cenno, in attesa dei<br />

primi fondamentali riscontri giurisprudenziali. Non<br />

è chiaro, infatti, come debba per l’avvenire qualificarsi<br />

la condotta del medico che non abbia osservato<br />

le linee guida, discostandosene - come nel caso<br />

oggetto della sentenza qui annotata - per ragioni di<br />

urgenza o per una precisa scelta clinica, che d’ora in<br />

poi appare in verità abbastanza improbabile. In base<br />

a una prima lettura della norma, sembra che l’operato<br />

del medico che abbia ignorato le linee guida sia<br />

per ciò solo colposo: in culpa sine linea guida? La nuova<br />

norma qualifica l’osservanza delle linee guida come<br />

nuovo limite della tipicità colposa dell’attività<br />

medico-chirurgica: il rischio della presunzione di<br />

colpa (grave) del medico “disobbediente” è dietro<br />

l’angolo, con evidente pregiudizio del principio di libertà<br />

terapeutica giustamente valorizzato dalla migliore<br />

giurisprudenza di legittimità.<br />

Più che mai necessario è allora qualificare fonti e<br />

obiettivi delle linee guida nell’attività medico-chirurgica,<br />

per evitare che in futuro esse possano diventare<br />

abile strumento di medicina difensiva legittimando<br />

ex post condotte mediche diligenti eppure<br />

superficiali o criminalizzando ex ante, per contro,<br />

condotte inosservanti eppure diligenti (35).<br />

In materia di responsabilità medica, il nostro Paese<br />

sembra avviato a battere un duplice primato, non<br />

solo statistico: da un lato, quello relativo alla malasanità<br />

e agli errori medici; dall’altro quello dei procedimenti<br />

penali e civili per colpa medica. Dal punto<br />

di vista civilistico, l’attività medica tende sempre<br />

più spesso ad esser vista come obbligazione di risultato<br />

e non di mezzi; da quello penalistico, invece, la<br />

proliferazione di errori sistemici e di obblighi di controllo<br />

sull’altrui operato, insieme al tentativo di pro-<br />

Giurisprudenza<br />

Diritto penale<br />

cedimentalizzare le regole cautelari imbrigliandole<br />

in protocolli di natura non sempre limpida, hanno<br />

comportato una sorta di iper-responsabilizzazione<br />

della classe medica. Le cause di questo fenomeno,<br />

come è stato acutamente sottolineato, vanno rintracciate<br />

anche nella «trepida aspettativa della società<br />

(iper-medicalizzata, o dis-umanizzata?) nei confronti<br />

del progresso biomedico, il quale alimenta<br />

sempre nuove attese, di carattere a volte “miracolistico”»<br />

(36): sorge quindi la necessità di contemperare<br />

le istanze di giustizia col sereno svolgimento<br />

della professione medica.<br />

Certo è che al giudice non può essere affidato un<br />

compito di «profilassi di gravi fenomeni degenerativi»<br />

(37): la colpa medica richiede un’actio finium regundorum<br />

per arginare l’invadenza dello strumento<br />

penale. Le perplessità riguardano, tuttavia, il modo<br />

dell’argine: linee guida e colpa grave del medico, in<br />

assenza di ulteriori e fondamentali interventi legislativi,<br />

rischiano di “semplificare” eccessivamente -<br />

in un senso o in un altro - l’accertamento della responsabilità,<br />

senza peraltro arginare a monte il rischio<br />

dell’instaurazione di processi penali tendenzialmente<br />

evitabili e spesso destinati a prescrizione<br />

(come nel caso affrontato dalla pronuncia in commento).<br />

Una via più praticabile, invece, è quella della ricerca<br />

di strumenti extrapenali di gestione e composizione<br />

dell’errore medico, con ampi spazi per l’istituzionalizzazione<br />

di forme di giustizia mediativa e riparativa<br />

(38), come ad es. prospettato dagli artt. 5, 6, 7 e<br />

8 della Proposta sopra illustrata. L’applicazione dei<br />

cardini della restorative justice al vasto ambito della<br />

responsabilità medica, individuale e di équipe, potrebbe<br />

«col tempo assumere nel nostro sistema una<br />

portata culturale dirompente» (39): l’inefficienza<br />

Diritto penale e processo 2/2013 203<br />

Note:<br />

(34) Sempre P. Piras, loc. ult. cit.<br />

(35) P. Piras, loc. ult. cit.: «l’evidente sforzo legislativo di dare un<br />

parametro più certo nell’accertamento della colpa, deve essere<br />

completato indicando in altra fonte quali linee guida valgano allo<br />

scopo. Una via potrebbe essere quella del recepimento di tali linee<br />

guida nei decreti del Ministero della Salute, che è attività<br />

normativa che già per altri versi avviene».<br />

(36) A.R. Di Landro, La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia,<br />

cit., 8.<br />

(37) G. Fiandaca, La legalità penale negli equilibri del sistema politico-costituzionale,<br />

in Foro it., 2000, 143.<br />

(38) In argomento, v. tra gli altri G. Mannozzi, La giustizia senza<br />

spada. Uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione<br />

penale, Milano, 2003.<br />

(39) M. Romano, in Tavola rotonda di presentazione e discussione<br />

del Progetto, in AA.VV., Il problema della medicina difensiva,<br />

cit., 125.


Giurisprudenza<br />

Diritto penale<br />

dimostrata, nella materia de qua, dalla giustizia penale<br />

tradizionale giustificherebbe di per sé sola, oltretutto,<br />

la creazione di “meticciati” processuali postmoderni<br />

(40). Sono senz’altro da valutare in modo<br />

positivo, allora, la ventilata istituzione di una Commissione<br />

per la giustizia riparativa presso ogni distretto<br />

di Corte d’appello e, soprattutto, la scelta di<br />

non limitare la “riparazione” al solo risarcimento del<br />

danno nei confronti della vittima, per non esaurire<br />

la vicenda di malpractice in un semplice rapporto privatistico<br />

conservando il senso di una disapprovazione<br />

dai riflessi pubblici (41). Tale soluzione, sull’onda<br />

di un approccio “sociologico” al tema della responsabilità<br />

medica, rifletterebbe l’importante consapevolezza<br />

dell’impossibilità (sopravvenuta) di considerare<br />

isolatamente il problema della responsabilità<br />

del personale sanitario: esso deve invece oggi essere<br />

inserito in una prospettiva d’intervento ben più ampia,<br />

«che rimanda al complessivo assetto organizzativo<br />

gestionale del rischio clinico all’interno delle<br />

strutture sanitarie» (42).<br />

Non è comunque auspicabile de iure condendo, né<br />

tanto meno desiderabile dal punto di vista esisten-<br />

204<br />

ziale, una standardizzazione della medicina in protocolli<br />

calati dall’alto, che si occupino della malattia e<br />

non del malato, della cura e non delle capacità individuali<br />

di chi cura: sotto questo punto di vista, le lucide<br />

parole della Cassazione sull’umanità del medico<br />

e del paziente sono rimaste inascoltate.<br />

Note:<br />

(40) G. Fiandaca, in Tavola rotonda di presentazione e discussione<br />

del Progetto, in AA.VV., Il problema della medicina difensiva,<br />

cit., 132.<br />

(41) Ancora M. Romano, in Tavola rotonda di presentazione e discussione<br />

del Progetto, in AA.VV., Il problema della medicina difensiva,<br />

cit., 125. «Informati a tale criterio, del resto, sono i rapporti<br />

tra la querela, l’apertura della fase di riparazione e l’eventuale<br />

successiva remissione e relativa accettazione: remissione<br />

che può essere ma anche non essere lo sbocco del programma<br />

riparativo. Decisiva, infine, è la sottolineatura del ruolo delle attività<br />

conformative, con l’impegno da parte del sanitario a intraprendere<br />

condotte correttive e il contributo al miglioramento della<br />

gestione del rischio clinico per l’avvenire».<br />

(42) G. Fiandaca, in Tavola rotonda di presentazione e discussione<br />

del Progetto, in AA.VV., Il problema della medicina difensiva,<br />

cit., 132.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


Giudizio<br />

Regola del B.A.R.D.<br />

nel giudizio d’appello<br />

e riforma «contra reum»<br />

della sentenza assolutoria<br />

Il commento<br />

di Alessio Scarcella (*)<br />

Giurisprudenza<br />

Procedura penale<br />

Cassazione penale, Sez. VI, 9 febbraio 2012 (u.p. 26 ottobre 2011), n. 4996, Pres. Agrò - Ric. A. e altro<br />

È illegittima la sentenza d’appello che, in riforma di quella assolutoria, condanni l’imputato sulla base di una alternativa,<br />

e non maggiormente persuasiva, interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo<br />

grado di giudizio, in quanto tale inidonea a far cadere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato.<br />

@Il testo integrale della sentenza è disponibile su: www.ipsoa.it\dirittopenaleeprocesso<br />

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI<br />

Conformi Cass., Sez. VI, 3 novembre 2011, n. 40159, G., in Ced Cass. 251066.<br />

Difformi Cass., Sez. I, 3 marzo 2010, n. 17921, G., in Ced Cass. 247449; Sez. IV, 12 novembre 2009, n. 48320,<br />

D., ivi, 245879; Sez. I, 8 maggio 2009, n. 23813, P.G. in proc. M., ivi, 243801; Sez. I, 21 maggio 2008,<br />

n. 31456, F., in Cass. pen. 2009, II, 1840; Sez. II, 2 aprile 2008, n. 16357, C., in Ced Cass. 239795; Sez.<br />

I, 28 giugno 2006, n. 30402, V., in questa Rivista 2007, 927; Sez. I, 11 maggio 2006, n. 20371, G. e<br />

altro, in Ced Cass. 234111; Sez. II, 21 aprile 2006, n. 19575, S. e altro, ivi, 233785.<br />

La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione si occupa, con la sentenza in commento, di una questione<br />

non ancora abbastanza approfondita nella giurisprudenza di legittimità in quanto sostanzialmente nuova nel panorama<br />

esegetico. Il tema è quello della valutazione della regola del B.a.r.d. (Beyond Any Reasonable Doubt),<br />

oggi fissata dall’art. 533, comma 1, c.p.p., nel giudizio d’appello. Qual è, infatti, il “metro” di giudizio che dev’essere<br />

utilizzato dal giudice di secondo grado che si trovi di fronte ad una sentenza assolutoria? Quali sono i<br />

parametri valutativi cui il giudice d’appello deve richiamarsi ove, a seguito di impugnazione del P.M., quegli stessi<br />

elementi probatori che hanno condotto all’esito assolutorio del giudizio abbiano, diversamente, l’opposta capacità<br />

dimostrativa della reità dell’imputato? La questione non è di poco conto, soprattutto laddove si consideri<br />

che mentre la condanna deve presupporre la certezza della colpevolezza, l’assoluzione non presuppone la<br />

certezza dell’innocenza, ma la mera non certezza della colpevolezza. Nel fornire una risposta al quesito, la Corte<br />

afferma un principio certamente condivisibile, precisando che, per la riforma di una decisione assolutoria non<br />

è sufficiente una diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata<br />

dal primo giudice, ma occorre che la sentenza di appello abbia una forza persuasiva superiore, tale da far<br />

cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. Ne consegue,<br />

pertanto, che ove quest’ultima si riveli inidonea a far cadere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato,<br />

s’impone l’annullamento senza rinvio della decisione di condanna per insussistenza del fatto.<br />

Note:<br />

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.<br />

Diritto penale e processo 2/2013 205


Giurisprudenza<br />

Procedura penale<br />

La regola del B.A.R.D. nel giudizio penale:<br />

evoluzione storico-normativa<br />

Secondo una corrente di pensiero - che attraversa<br />

classici e moderni - gli esiti di colpevolezza del processo<br />

penale sono affetti da insanabile relatività, come<br />

tali meritevoli di tendenziale sfiducia e predisposti<br />

ad essere oggetto di critica e di revisione. Sfiducia<br />

che, secondo questa lettura, dipenderebbe dal quantum<br />

probatorio occorrente per una pronuncia di condanna,<br />

ovvero dalla previsione di criteri razionali deboli<br />

per la sua giustificazione. In particolare gli artt.<br />

530, comma 2, c.p.p. (che stabilisce l’assoluzione<br />

«quando la prova è insufficiente o contraddittoria»,<br />

facendo dunque intendere che basti una prova meramente<br />

sufficiente e non contraddittoria a condannare)<br />

e 546, lett. e) c.p.p. (da cui si evince che il giudice<br />

può condannare anche in presenza di prove contrarie<br />

ritenute inattendibili) starebbero a testimoniare<br />

l’ontologica fallibilità delle decisioni processuali,<br />

affidate al libero convincimento del giudice (art. 192<br />

c.p.p.). In tempi più recenti un argine a tale rischio<br />

sarebbe stato posto dalla espansione della c.d. prova<br />

scientifica, che nella prassi, però, piuttosto che risolvere<br />

l’incertezza la alimenta, per il cattivo uso che ne<br />

viene fatto. Peraltro la prova scientifica è la tecnica<br />

dell’accertamento penale, mentre ad essere in discussione<br />

è il modello epistemologico. L’impostazione relativista<br />

sconta lo stesso equivoco da cui intende<br />

prendere le distanze: che la conoscenza delle azioni<br />

umane sia connotata dalla certezza. In tal senso il vigente<br />

codice di procedura penale smantella la finzione,<br />

delineando il percorso più accettabile per risolvere<br />

il dilemma della colpevolezza. Già sul finire del novecento<br />

la dottrina più attenta si richiamava all’ordinamento<br />

statunitense (dove, come è noto, taluni ordinamenti<br />

federati prevedono la pena di morte e,<br />

dunque, la parola fine al dilemma) (1). In quel sistema,<br />

da almeno due secoli, il giudizio sulla responsabilità<br />

penale è espresso in maniera assai efficace nella<br />

formula «colpevole oltre ogni ragionevole dubbio»;<br />

dunque, può essere ritenuto colpevole (e finanche subire<br />

la pena di morte) colui a carico del quale residuino<br />

dubbi, purché si tratti di dubbi non ragionevoli<br />

(2). Il dubbio, oltre ad essere insito in ogni procedura<br />

psicologica di decisione, è nel processo penale un<br />

quid di inevitabile ed anzi imposto: ogniqualvolta il<br />

decidente non partecipa al fatto che deve giudicare<br />

non potrà esibire certezza; tuttavia, se vi partecipasse,<br />

non potrebbe giudicarlo. Egli, proprio perché giudice,<br />

deve essere in una posizione di dubbio razionale. Tutto<br />

quello che occorre capire è, allora, quando il dubbio<br />

che accompagnerà o potrebbe accompagnare il<br />

206<br />

giudice alla fine del processo sia non ragionevole.<br />

L’art. 5 della l. n. 46 del 2006 ha sostituito il comma<br />

1 dell’art. 533 c.p.p., il quale oggi recita: «Il giudice<br />

pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta<br />

colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole<br />

dubbio. Con la sentenza il giudice applica<br />

la pena e le eventuali misure di sicurezza». La norma<br />

processuale ricalca fedelmente la formula anglosassone,<br />

riassunta nel noto acronimo B.A.R.D. (Beyond<br />

Any Reasonable Doubt), il che suggerisce per la sua<br />

comprensione di fare riferimento ai Paesi che la utilizzano.<br />

Nella giurisprudenza della Corte Suprema<br />

degli U.S.A. la ratio del principio è incontroversa, e<br />

rappresenta l’altra faccia della presunzione di innocenza:<br />

al riconoscimento dell’enorme portata dei valori<br />

messi in gioco nel diritto penale (da cui la celebre<br />

affermazione che è molto peggio condannare un<br />

innocente che lasciare libero un colpevole) (3) ed al<br />

rischio di errore giudiziario, fa da corollario l’asserzione<br />

che nel processo penale deve operare la regola «al<br />

di là del ragionevole dubbio» (4). Regola dimostrata<br />

Note:<br />

(1) Nella dottrina anglosassone: cfr. L.J. Cohen, The probable and<br />

the provable, Oxford 1977, 83, 272; D.A. Schum, Evidential foundations<br />

of probabilistic reasoning, New York 1994, p. 131; Whitman,<br />

The Origins of Reasonable Doubt, Yale University Press<br />

New Haven & London, Orwigsburg 2008; B.J. Shapiro, Beyond<br />

reasonable doubt and probable cause: historical perspectives on<br />

the anglo-american law of evidence, Berkeley 1991, 7.<br />

(2) I più significativi riferimenti giurisprudenziali e normativi nel sistema<br />

processuale nordamericano sono, da un lato, la storica<br />

sentenza della Corte Suprema in re Winship del 1970 (397 U.S.<br />

358) e, dall’altro, l’art. 1096 del codice penale della California, che<br />

definisce ragionevole dubbio «quella situazione che, dopo tutte le<br />

comparazioni e considerazioni delle prove, lascia le menti dei giudici<br />

nella condizione in cui non possono dire di provare una incrollabile<br />

convinzione nella verità dell’accusa» (v. Dershowitz,<br />

Dubbi ragionevoli. Il sistema della giustizia penale e il caso O.J.<br />

Simpson, ed. it., Milano 2007, 63). La regola presenta in quel sistema<br />

una duplice valenza, oggettiva (tesa a favorire la legittimazione<br />

del potere giudiziario innanzi alla collettività, la quale in tal<br />

modo riconosce come “giuste” le sentenze penali di condanna)<br />

e soggettiva (in quanto si salda con la presunzione d’innocenza,<br />

ritenuta conseguenza automatica e ineludibile del due process of<br />

law) (Conti, Al di là del ragionevole dubbio, in Scalfati, Novità su<br />

impugnazioni penali e regole di giudizio, Milano 2006, 88).<br />

(3) Sentenza Winship, 1970. Il processo penale costituisce di per<br />

sé un’aggressione dei diritti individuali (il nome, la reputazione, la<br />

libertà, la serenità dell’esistenza quotidiana), che una società civile<br />

accetta solo se esso garantisce che nessun innocente possa<br />

essere condannato, il che implica la possibilità che un colpevole<br />

possa essere assolto. In questa prospettiva la regola b.a.r.d.<br />

costituisce un contrappeso al potere statuale di dare attuazione<br />

al precetto penale, accusando un soggetto di averlo trasgredito.<br />

L’origine della frase risale quanto meno all’epoca romana. Nelle<br />

fonti di common law, peraltro, la proporzione è variabile (ora cinque,<br />

ora, dieci, ora venti colpevoli).<br />

(4) Diversamente dal processo civile, dove vale la regola del “più<br />

probabile che non”. La ragione della differenza è scolpita nell’interpretazione,<br />

ormai consolidata della giurisprudenza, secondo<br />

(segue)<br />

Diritto penale e processo 2/2013


anche in sede di analisi scientifica, dalle teorie che<br />

applicano metodi matematici alle discipline sociali<br />

(5). La giurisprudenza successiva a Winship, oltre a<br />

riaffermare il rapporto strettissimo tra valori in gioco<br />

e rischio di errore da un lato e regola b.a.r.d. dall’altro<br />

(6), si è concentrata sull’identificazione della<br />

prova necessaria per condannare, che deve riferirsi a<br />

tutti gli elementi rilevanti per la responsabilità penale<br />

(7). Le difficoltà sono sorte nell’individuare l’esatta<br />

portata del paradigma b.a.r.d - cioè il rischio “irragionevole”<br />

-, che è irriducibile a una definizione sintetica,<br />

sia dal punto di vista quantitativo, che qualitativo.<br />

Sotto la prima angolazione, rapidamente superate le<br />

opinioni che pretendevano di fissarla in una scala da<br />

zero a dieci su livelli di probabilità algebrica, la giurisprudenza<br />

delle Corti inferiori ha ritenuto di poter<br />

fissare lo standard richiesto dal B.A.R.D. in una probabilità<br />

convenzionale prossima al 100%, ma la<br />

Corte Suprema ha respinto questo criterio, sulla base<br />

dei rilievi di un matematico, Laurence Tribe, in<br />

particolare di quello per cui il rischio di condanna di<br />

un innocente non può essere accettabile a nessun livello<br />

di quantificazione statistica (una percentuale<br />

apparentemente molto elevata di prova, come il<br />

95%, implicherebbe che in un caso su venti venga<br />

condannato un innocente) (8). Sotto la seconda angolazione<br />

possono dirsi falliti i tentativi di identificare<br />

il concetto di “dubbio ragionevole” in quello di<br />

«grave», «serio», «sostanziale», tutte espressioni che<br />

alterano il significato razionale della formula, il cui<br />

senso è quello di dover prosciogliere l’imputato<br />

quando il giudizio sulla prova lasci aperta una plausibile<br />

alternativa alla tesi dell’accusa. La definizione<br />

comunemente accolta nel sistema U.S.A. è efficacemente<br />

descritta nel caso Simpson (che si rifà al paragrafo<br />

1096 del Codice penale della California), laddove<br />

nelle istruzioni alla giuria si dice che «il ragionevole<br />

dubbio non è un mero dubbio possibile, perché<br />

qualsiasi cosa si riferisca agli affari umani è aperta<br />

a qualche dubbio possibile o immaginario. È quella<br />

situazione che, dopo tutte le considerazioni, dopo<br />

tutti i rapporti sulle prove, lascia la mente dei giurati<br />

nella condizione in cui non possono dire di provare<br />

una convinzione incrollabile sulla verità dell’accusa».<br />

Tuttavia, chi abbia l’ambizione di studiare il<br />

sistema penale anche alla luce del principio b.a.r.d.<br />

quale regola di implementazione delle categorie logico-scientifiche<br />

nel diritto sostanziale non può accontentarsi<br />

di tale definizione. Il problema sarà pertanto<br />

ripreso dopo aver delineato il cammino che il<br />

b.a.r.d. ha percorso nel nostro ordinamento. Tale<br />

principio, infatti, non è estraneo alla nostra tradizio-<br />

Giurisprudenza<br />

Procedura penale<br />

ne giuridica. Carrara, massimo esponente della<br />

Scuola classica, si proponeva, attraverso una visione<br />

Diritto penale e processo 2/2013 207<br />

Note:<br />

(continua nota 4)<br />

cui «in una causa civile tra due parti, per motivi di risarcimento<br />

monetario del danno, una sentenza errata a favore del convenuto<br />

non ci sembra che sia più grave di una sentenza errata a favore<br />

dell’attore, perciò la formula della preponderanza dell’evidenza<br />

sembra particolarmente adatta perché […] richiede semplicemente<br />

che il giudice sia convinto che l’esistenza di un fatto sia<br />

più probabile della sua non esistenza. In un caso penale, invece,<br />

la regola della prova “al di là del ragionevole dubbio” è radicata<br />

nel profondo di una determinazione fondamentale di valore della<br />

nostra società, per la quale è molto peggio condannare un innocente<br />

che lasciare libero il colpevole». Ancor più chiaramente:<br />

«lo standard della prova influenza la frequenza relativa dei due tipi<br />

di risultato erroneo: se, per esempio, lo standard della prova in<br />

un processo penale fosse la preponderanza dell’evidenza, invece<br />

della prova “al di là del ragionevole dubbio”, ci sarebbe un rischio<br />

minore di errori nell’assoluzione del colpevole, ma un rischio<br />

molto più elevato di condanna degli innocenti. Poiché lo<br />

standard della prova incide sulla frequenza con cui si verificano<br />

queste due possibilità di errore, la scelta del tipo di prova da applicare,<br />

in un particolare tipo di causa, dovrebbe, in un mondo razionale,<br />

riflettere una valutazione di disutilità sociale comparata<br />

di ognuna delle due erronee possibilità. La verità è che il giusto<br />

processo richiede, per le cause penali, come espressione di una<br />

fondamentale equità, uno standard di prova più rigoroso di quello<br />

delle cause civili» (v., per tutte: Cass. civ., Sez. III, 16 ottobre<br />

2007, n. 21619, C. c/ P. ed altri, in Corr. Giur. 2008, 35 con nota<br />

di Bona Causalità civile: il decalogo della Cassazione a due “dimensioni<br />

di analisi” ed in Danno e resp. 2008, 43; v., nella giurisprudenza<br />

più recente: Cass. civ., Sez. III, 26 luglio 2012, n.<br />

13214, T. ed altro c. B. S.p.a., in Ced Cass. 623565).<br />

(5) È il caso della teoria di Rawls delle decisioni in condizioni d’incertezza<br />

(Introvigne, I due principi di giustizia nella teoria di<br />

Rawls, Milano 1983), che ha elaborato il principio maximin (detto<br />

del maximum minimorum o miglioramento della situazione<br />

peggiore), per il quale le decisioni che riguardano la collettività<br />

devono sempre tener conto della gravità delle conseguenze: se<br />

la probabilità del verificarsi di un evento è molto bassa, ma le<br />

conseguenze sono gravi, la decisione deve essere di rifiuto del<br />

rischio del verificarsi dell’evento. Più precisamente si deve seguire<br />

«la regola che ci dice di classificare le alternative secondo<br />

il peggior risultato possibile, e decidere sulla base dell’alternativa<br />

il cui peggior risultato è superiore ai peggiori risultati delle altre».<br />

(6) Tra le tante Albright v. Oliver, 1994; Victor v. Nebraska, 1994;<br />

Spencer v. Kemna, 1998 con riferimento ai valori in gioco nel<br />

processo penale (identificati anche nella libertà di pianificazione<br />

delle scelte future e di condurre l’esistenza più confacente, nonché,<br />

soprattutto, nella dignità di essere umano); Hankerson v.<br />

North Carolina, 1977; Addington v. Texas, 1979; Arizona v. Fulminante,<br />

1991 con riferimento alla gravità del rischio di errore<br />

nel processo penale.<br />

(7) Pacifico che la regola concerne tutti gli elementi essenziali<br />

del reato, la Corte Suprema l’ha applicata anche alla scriminanti<br />

(Moran v. Ohio, 1984) ed agli elementi che influiscono sulla pena<br />

(Almendarez-Torres v. U.S, 1998; Jones v. United States,<br />

1999), superando la distinzione tra responsabilità e pena, altrimenti<br />

una scelta discrezionale del legislatore nella qualificazione<br />

dei fatti che incidono sulla punibilità rischierebbe di eludere l’applicazione<br />

del principio. Tale evoluzione ha portato sotto la regola<br />

b.a.r.d. anche le circostanze (Apprendi v. New Jersey, 530<br />

U.S. 466 2000).<br />

(8) I saperi del giudice: la causalità e il ragionevole dubbio, a cura di<br />

F. Stella, saggi di F. Stella, R. W. Wright, L. H. Tribe, Milano 2004.


Giurisprudenza<br />

Procedura penale<br />

ideale, che la presunzione di innocenza fosse implicita<br />

nella scienza penale. La tesi di Carrara fu seguita<br />

da altri autori della Scuola classica, in particolare<br />

Lucchini (9), il quale richiama esplicitamente il<br />

principio in dubio pro reo come regola di giudizio. Il<br />

pensiero liberale venne preservato anche durante il<br />

periodo autoritario (10) e, con il passaggio alla Repubblica<br />

democratica, fu cristallizzato nell’enunciazione<br />

di cui all’art. 27, comma 2, Cost. («L’imputato<br />

non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva»)<br />

(11). C’è chi ha tratto dal testo - che fissa<br />

la presunzione di non colpevolezza - un segno di prudenza<br />

del Costituente nell’affermare il primato della<br />

libertà sulle esigenze della repressione, come sarebbe<br />

dimostrato dalla diversa locuzione impiegata nell’art.<br />

6, comma 2, Conv. eur. dir. umani («Ogni persona<br />

accusata di un reato è presunta innocente fino<br />

a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente<br />

accertata»). La tesi non persuade, perché sul piano<br />

concettuale non colpevolezza equivale ad innocenza.<br />

Anzi, per il contesto in cui il principio si inserisce,<br />

che è quello dell’imputato sottoposto a giudizio,<br />

cioè ad un’accusa di reità rispetto alla quale<br />

deve essere stabilito se è colpevole o meno, la disposizione<br />

costituzionale appare più precisa. D’altra parte<br />

la stessa formula «oltre ogni ragionevole dubbio»<br />

è logicamente strutturata sulla colpevolezza, non già<br />

sull’innocenza. L’elaborazione dottrinale del principio<br />

di non colpevolezza inizia tardi, ma approda ben<br />

presto a coglierne non solo e non tanto la valenza di<br />

regola del trattamento della libertà dell’imputato,<br />

quanto quella di regola probatoria e di giudizio (12).<br />

A partire dall’entrata in vigore del nuovo codice di<br />

procedura penale in dottrina si consolida (13) l’idea<br />

che la presunzione di non colpevolezza si traduca<br />

nella regola secondo cui la responsabilità dell’imputato<br />

debba essere provata «al di là di ogni ragionevole<br />

dubbio», benché tale regola non sia esplicata<br />

nel codice. A tale momento storico appartiene la ratifica,<br />

avvenuta con la l. n. 232 del 1999, dello Statuto<br />

istitutivo della Corte penale internazionale, il<br />

cui art. 66, oltre a fissare la presunzione di innocenza<br />

e porre l’onere della prova a carico dell’accusa,<br />

stabilisce che «per condannare l’imputato la Corte<br />

deve accertarne la colpevolezza oltre ogni ragionevole<br />

dubbio» (14). Al B.A.R.D. non possono dirsi<br />

estranei neppure i principi sul giusto processo, pure<br />

Note:<br />

(9) Ad avviso del quale un ordinamento che non consideri prioritario<br />

l’obiettivo della protezione dell’innocente è antigiuridico,<br />

nonché antisociale e incivile. Questo pensiero forte, come viene<br />

denominato, permette di definire la protezione dell’innocente<br />

«fondamento granitico, elementare ed assiomatico» di una so-<br />

208<br />

cietà di uomini liberi, perché fa tornare alla ragion d’essere del<br />

processo: privando una società della protezione dell’innocente<br />

vengono a mancare rispetto e fiducia della comunità nella legge<br />

penale, perdendosi quindi le funzioni di uno stato liberale (Lucchini,<br />

Elementi di procedura penale, 2ª ed., G. Barbera, 1899, 15).<br />

(10) Carnelutti riprende il principio in dubio pro reo, esaltandone<br />

non solo la valenza garantistica, ma anche la funzione ordinatrice<br />

della società. L’Autore considera inevitabile l’errore giudiziario,<br />

e ciò anche quando il processo si concluda con l’assoluzione,<br />

giacché è nel suo stesso sorgere che si materializza un’accusa<br />

nei confronti dell’innocente: «in altre parole l’accertamento<br />

negativo del reato è la constatazione ufficiale della fallibilità del<br />

processo penale e perciò lo scarto tra il suo risultato ed il suo<br />

scopo» (Carnelutti, Prove civili e prove penali, in Studi di diritto<br />

processuale, Cedam, 1925, p. 212). Saraceno vede nella presunzione<br />

di innocenza il riflesso processuale del principio nullum<br />

crimen sine culpa, e in taluni passaggi le sue riflessioni anticipano<br />

la regola b.a.r.d.: «fra le due possibilità di errore giudiziario -<br />

assoluzione di un reo, condanna di un innocente - lo Stato preferisce<br />

la prima. E questa preferenza è tale che prevale anche se<br />

fra le due ipotesi, reità e innocenza, la prima appare più probabile<br />

della seconda»; «la protezione degli interessi dell’innocente<br />

trova un limite nella certezza del giudicante sulla reità dell’imputato.<br />

Ciò non significa che entro questo limite il rischio della condanna<br />

di un innocente sia completamente evitato; ma che al di<br />

là di questo limite il prezzo per evitarlo sarebbe sproporzionato e<br />

insopportabile per il bene della società. […] Lo Stato fa tutto<br />

quanto può fare per restringere il rischio, allorché pone come<br />

presupposto della condanna non già una semplice opinione di<br />

probabilità, ma la certezza sulla reità» (Saraceno, La decisione<br />

sul fatto incerto nel processo penale, Cedam, 1940, 332).<br />

(11) Sull’evoluzione storica del principio dell’ogni oltre ragionevole<br />

dubbio nell’esperienza italiana, si rinvia al contributo di Pisani<br />

Riflessioni sul tema del “ragionevole dubbio”, in Riv. it. dir.<br />

e proc. pen. 2007, 1243. Nel senso che l’art. 27, comma 2, Cost.<br />

assegna all’imputato una posizione di vantaggio, in quanto mentre<br />

al pubblico ministero spetta l’onere di provare con elevata<br />

probabilità logica gli elementi costitutivi del reato, alla persona<br />

accusata basta insinuare il dubbio circa l’effettiva esistenza degli<br />

stessi per andare assolto, sicché dal principio costituzionale si<br />

giunge alle regole processuali coniate negli artt. 530, comma 2,<br />

e 533 c.p.p., imponendo, per la condanna, una ricostruzione<br />

“fermamente credibile” dell’ipotesi accusatoria: V. Garofoli, Dalla<br />

non considerazione di colpevolezza alla regola dell’oltre il ragionevole<br />

dubbio, in questa Rivista 2010, 1029.<br />

(12) Così Pisani (Sulla presunzione di non colpevolezza, in Foro<br />

pen. 1965), secondo cui «per giungere alla condanna occorre<br />

provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, il contrario di quanto<br />

è garantito dalla presunzione costituzionale, la quale pertanto<br />

impone, anzi sollecita, un bisogno di certezza»; ancora, Illuminati<br />

(La presunzione d’innocenza dell’imputato, Bologna, 1979,<br />

80), secondo cui «la presunzione d’innocenza come regola di<br />

giudizio va […] collegata alla struttura del processo e, in particolare,<br />

alla tecnica di accertamento del fatto. La sua completa realizzazione<br />

imporrebbe un sistema di tipo accusatorio, nel quale<br />

sia escluso che l’imputato debba dimostrare la propria innocenza,<br />

essendo l’organo dell’accusa tenuto a fornire la piena prova<br />

della colpevolezza. In caso di dubbio il giudice potrà solo prosciogliere,<br />

senza che a carico del prosciolto residuino conseguenze<br />

negative di alcun genere».<br />

(13) V., tra le più autorevoli voci dottrinarie: Amodio, Commentario<br />

del nuovo codice di procedura penale, Milano, 1989; Malinverni,<br />

Il nuovo processo penale, in Giust. Pen. 1992; Paulesu,<br />

Presunzione di non colpevolezza, in Digesto disc. pen., vol. IX,<br />

Torino 1995.<br />

(14) L. 12 luglio 1999, n. 232, recante Ratifica ed esecuzione dello<br />

statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale<br />

ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni<br />

Unite a Roma il 17 luglio 1998 (G.U. n. 167 del 19 luglio<br />

1999, S.O. n. <strong>135</strong>).<br />

Diritto penale e processo 2/2013


enunciati nel predetto Statuto, in particolare all’art.<br />

67, secondo cui l’imputato ha, fra l’altro, diritto a<br />

«non essere costretto a testimoniare contro se stesso<br />

o a confessare la propria colpevolezza, e a rimanere<br />

in silenzio, senza che il silenzio venga valutato nel<br />

determinare la colpevolezza o l’innocenza», nonché<br />

il diritto a «non subire l’imposizione dell’inversione<br />

dell’onere della prova o dell’onere della confutazione<br />

della prova». A tale riguardo ancora più significativi<br />

i dettami introdotti nell’art. 111 Cost. ad opera<br />

della l. cost. n. 2 del 1999, ed i corollari applicativi<br />

che la stessa disposizione esplicita, con particolare<br />

riferimento al principio del contraddittorio (15).<br />

La norma accredita l’equazione giustizia = verità, sia<br />

sul piano testuale (16), sia su quello sistematico<br />

(17). È proprio sul piano del rapporto con il concetto<br />

di verità che si coglie l’essenza del principio<br />

B.A.R.D., come regola di giudizio del sistema penale<br />

(18). Premesso che tale concetto è diversamente<br />

articolato con riferimento al diritto e al fatto, non<br />

appare sostenibile che il processo possa prescinderne,<br />

accontentandosi di quella che è denominata<br />

“verità formale” (19). La certezza del diritto, in specie<br />

quella del diritto penale, non è compatibile con<br />

una dimensione puramente estetica della verità,<br />

quale è la verosimiglianza, o con una visione meramente<br />

formale, quale è la conformità alle regole.<br />

Ciò che il processo ricerca non è la verosimiglianza,<br />

ma è la verità. Solo che tra il fatto e la sua conoscenza<br />

c’è sempre uno scarto. Il processo intende eliminare<br />

quello scarto, riducendolo alla pura differenza<br />

di nozione tra la realtà e la sua conoscenza (20).<br />

La regola del B.A.R.D. nel giudizio penale:<br />

evoluzione giurisprudenziale<br />

Già nel 2000 la Suprema Corte, nell’affrontare il tema<br />

della prova del nesso di causalità nei reati omissivi<br />

aveva sancito la regola in base a cui le leggi di<br />

copertura della relazione causale devono possedere<br />

un valore percentuale vicino a cento (21), rafforzando<br />

poi tale intendimento con l’affermazione che<br />

un margine di dubbio anche minimo, nella percentuale<br />

del dieci per cento, implica giocoforza l’assoluzione<br />

dell’imputato (22). Pietra miliare nella giurisprudenza<br />

di legittimità sul tema è, però, senza alcun<br />

dubbio, la celeberrima sentenza delle Sezioni Unite<br />

Franzese (23) secondo cui l’insufficienza, la contraddittorietà<br />

e l’incertezza del nesso causale tra condot-<br />

Note:<br />

(15) L. cost. 23 novembre 1999, n. 2, recante Inserimento dei<br />

principi del giusto processo nell’articolo 111 della Costituzione<br />

(in G.U. n. 300 del 23 dicembre 1999).<br />

Giurisprudenza<br />

Procedura penale<br />

(16) “Giusto” è, per comune accezione, ciò che risponde a verità<br />

In tal senso la scelta lessicale del legislatore costituzionale nazionale<br />

appare più avanzata della fonte europea, dove il processo<br />

viene denominato “equo”.<br />

(17) Le disposizioni concernenti il processo penale sono volte a<br />

favorire l’emersione della verità attraverso un meccanismo virtuoso:<br />

il rafforzamento delle garanzie - formali e sostanziali - della<br />

difesa, da un lato, impedisce all’accusa di scaricare il costo<br />

della propria inefficienza sull’imputato, dall’altro la obbliga (assai<br />

più della generica norma relativa alla fase delle indagini preliminari)<br />

a valutare anche le alternative favorevoli alla difesa, essendo<br />

altrimenti la sua tesi destinata a franare nel giudizio. In altre<br />

parole, colmando la disparità delle posizioni tra le parti si ottiene<br />

che la ricerca processuale sia la migliore possibile. In tale prospettiva<br />

la regola b.a.r.d. costituisce un logico corollario dell’idea<br />

che se l’accusa è fondata potrà essere provata oltre ogni ragionevole<br />

dubbio, altrimenti andrà abbandonata o respinta.<br />

(18) Interessanti, a tale proposito, le riflessioni di D. Chinnici<br />

L’«oltre ogni ragionevole dubbio»: nuovo criterio del giudizio di<br />

condanna?, in questa Rivista 2006, 1553, la quale si interroga<br />

sulla reale portata applicativa della formula di nuovo conio inserita<br />

nel corpo dell’art. 533 c.p.p. dalla l. n. 46 del 2006.<br />

(19) Identificata nella mera conformità alle regole della giurisdizione,<br />

ovvero - in uno sforzo di bilanciamento con l’opposta concezione<br />

della verità reale - nella verosimiglianza della decisione<br />

giurisdizionale (v., sul punto: Cass., Sez. Un., 17 ottobre 2006, n.<br />

10251/07, Michaeler, in Gdir 2007, 19, 79 - con nota di V. Santoro.<br />

È prevalsa una sostanziale mediazione fra i tre diversi indirizzi<br />

interpretativi - in cui si afferma che «Nella valutazione probatoria<br />

- così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni<br />

procedimento di accertamento (scientifico, storico etc.) - è corretto<br />

e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime<br />

di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca<br />

al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si<br />

possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che<br />

invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile; ove così non sia, il<br />

suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare<br />

insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti (Sez. I penale,<br />

21 ottobre 2004, Sala)».<br />

(20) Fortemente critica sull’operazione legislativa condotta dalla<br />

novella del 2006 sul comma 1 dell’art. 533 c.p.p. è Catalano Il<br />

concetto di ragionevolezza tra lessico e cultura del processo penale,<br />

in questa Rivista 2011, 85, secondo cui suscita non poche<br />

perplessità l’inserimento, nel testo del codice, del criterio, di matrice<br />

nordamericana, dell’“oltre ogni ragionevole dubbio”, la quale<br />

ritiene che un criterio risolutore del fatto incerto nel sistema<br />

della legge processuale penale italiana esiste da tempo ed è<br />

contenuto nell’art. 530 c.p.p., che ben potrebbe trovare una specifica<br />

base normativa in un principio che consacrasse il canone<br />

del ragionevole dubbio. La stessa A. ritiene dunque incongruo<br />

l’inserimento di una disposizione di principio - il canone del ragionevole<br />

dubbio - nello stesso contesto in cui già esiste una<br />

norma operativa: il testo novellato dell’art. 533 c.p.p., dunque,<br />

non varrebbe a costituire in capo al giudice doveri decisori diversi<br />

o ulteriori rispetto all’assetto previgente.<br />

(21) In tal senso: Cass., sez. IV, 29 novembre 2000, n. 9793/01,<br />

M., in Riv. it. dir. proc. pen. 2001, 277; Id., Sez. IV, 28 novembre<br />

2000, n. 14006, D.C., in Ced Cass. 218727; Id., Sez. IV, 28 settembre<br />

2000, n. 9780/01, B., in Ced Cass. 218777.<br />

(22) Cass., Sez. IV, 25 settembre 2001, C., in Riv. it. dir. proc.<br />

pen. 2002, 737, con nota di D’Alessandro, La certezza del nesso<br />

causale: la lezione “antica” di Carrara e la lezione “moderna”<br />

della Corte di cassazione sull’“oltre ogni ragionevole dubbio”;<br />

Id., Sez. IV, 25 settembre 2001, n. 1585/02, S. e altro, in Riv. it.<br />

dir. proc. pen. 2002, 737.<br />

(23) Cass., Sez. Un., 10 luglio 2002, n. 30328, Franzese, in questa<br />

Rivista 2003, 50 con nota di Di Martino Il nesso causale attivato<br />

da condotte omissive tra probabilità, certezza e accertamento.<br />

Diritto penale e processo 2/2013 209


Giurisprudenza<br />

Procedura penale<br />

ta ed evento (e cioè il ragionevole dubbio, in base<br />

all’evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante<br />

dell’omissione dell’agente rispetto ad altri<br />

fattori interagenti nella produzione dell’evento lesivo)<br />

comportano l’esito assolutorio del giudizio.<br />

Sempre secondo tale decisione, il giudice ha tuttavia<br />

la possibilità di accertare l’esistenza del rapporto<br />

di causalità anche in presenza di una legge scientifica<br />

a medio-bassa frequenza, quando le risultanze<br />

processuali consentono di affermare, mediante il ricorso<br />

al procedimento per esclusione, la colpevolezza<br />

“al di la di ogni ragionevole dubbio” (24).<br />

Se questo è il retroterra giurisprudenziale (e culturale)<br />

su cui affonda le proprie radici la regola del<br />

B.A.R.D., si comprendono quindi le ragioni per le<br />

quali fossero maturati i tempi per la codificazione di<br />

tale principio nel nostro diritto positivo, codificazione<br />

avvenuta con la nota modifica dell’art. 533,<br />

comma 1, c.p.p. La norma, nella nuova formulazione<br />

successiva alla modifica normativa apportata<br />

dalla l. 20 febbraio 2006, n. 46, codifica infatti la<br />

regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio (beyond<br />

a reasonable doubt), favorevolmente valutata<br />

da parte della dottrina che qualifica la scelta del legislatore<br />

come un scelta di civiltà dell’ordinamento<br />

italiano (25), una sorta di “rivoluzione copernicana<br />

nell’accertamento del fatto” (26), in particolare<br />

ravvisando nella sua introduzione un quid pluris rispetto<br />

a quanto già nell’ordinamento, così apprezzandone<br />

gli elementi di novità (27). Contra, tuttavia,<br />

autorevole dottrina (28), che invece si esprime<br />

criticamente, parlando di “verità ovvia”, ritenendo<br />

enfatica la formula, non potendo essere codificabile<br />

il grado di probabilità sufficiente alla condanna né<br />

tanto meno riducibile ad entità numeriche, sottolineando<br />

altresì come sia velleitaria l’illusione di una<br />

regola legale che predetermini ogni passo dell’iter<br />

decisorio. Altri, invece, sostiene che compito estremamente<br />

arduo per l’interprete è quello di riempire<br />

di contenuti tale criterio, ossia definire con maggiore<br />

precisione lo standard probatorio coincidente<br />

con la probabilità “molto elevata” della colpevolezza<br />

dell’imputato: a renderlo tale, si precisa, è l’indeterminatezza<br />

del parametro normativo di riferimento<br />

(il carattere “ragionevole” o “irragionevole” dei<br />

dubbi coltivati dal giudice), talmente ambiguo ed<br />

evanescente da accreditare l’opinione che non esistano,<br />

di fatto, strumenti razionali in grado di decodificarlo<br />

(29). Detta regola fa da pendant alla presunzione<br />

di non colpevolezza, costituzionalmente<br />

sancita dall’art. 27, comma 2, Cost., con l’intento<br />

di circoscrivere l’intime conviction dell’organo giudicante<br />

(30).<br />

210<br />

La giurisprudenza successiva si è orientata in maniera<br />

sostanzialmente univoca sulla questione, affermando<br />

il principio secondo cui la modifica dell’art.<br />

533 c.p.p., ad opera dell’art. 5, l. n. 46 del<br />

2006, con la previsione che il giudice pronuncia<br />

sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole<br />

al di là di ogni ragionevole dubbio, ha carattere<br />

meramente descrittivo, più che sostanziale, dato<br />

che anche in precedenza il “ragionevole dubbio“ sul-<br />

Note:<br />

(24) La decisione è stata, peraltro, aspramente criticata in relazione<br />

a tale ultimo approccio. In particolare, si è manifestato il timore<br />

(Stella, Fallacie e anarchia metodologica in tema di causalità.<br />

La sentenza Orlando, la sentenza Loi, la sentenza Ubbiali<br />

(Cass. sez. IV pen. ), in Riv. it. dir. proc. pen. 2004, 27; v., anche,<br />

dello stesso Autore, L’allergia alle prove della causalità individuale.<br />

Le sentenze sull’amianto successive alla sentenza Franzese<br />

(Cass. IV sez. pen. ), ivi, 2004, 429), che, in tal modo, si realizzi<br />

un ritorno all’intime conviction del giudice, in una prospettiva intuizionistica<br />

che è proprio quella che si è inteso storicamente superare<br />

con il ricorso al parametro della verità scientifica. A sostegno,<br />

invece, di tale approccio, si è affermato che un adeguato<br />

baluardo contro il rischio temuto di un ritorno al primato della<br />

intima convinzione è rappresentato dalla motivazione razionale<br />

della decisione (Conti, Al di là del ragionevole dubbio, Scalfati (a<br />

cura di), Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio: Legge<br />

20 febbraio 2006, n. 46 Legge Pecorella, Milano 2006, 96),<br />

secondo cui il sistema vigente deve tener conto del modello normativo<br />

delineato dagli artt. 192, 546, comma 1, lett. e) e 606,<br />

comma 1, lett. e), c.p.p.), v., anche, nello stesso senso, Canzio,<br />

Prova scientifica, ricerca della “verità” e decisione giudiziaria nel<br />

processo penale, in Aa.Vv., Decisione giudiziaria e verità scientifica,<br />

Milano 2005, 68.<br />

(25) Così, D’Alessandro, La certezza del nesso causale: la lezione<br />

“antica” di Carrara e la lezione “moderna” della Corte di cassazione<br />

sull’“oltre ogni ragionevole dubbio”, in Riv. it. dir. proc.<br />

pen. 2002, 743; in senso conforme, Lorusso, La regola “del ragionevole<br />

dubbio” e la riforma delle impugnazioni, in La sentenza<br />

della Corte costituzionale 6 febbraio 2007 n. 26: un energico<br />

richiamo al metodo della giurisdizione, a cura di Garofoli, Atti del<br />

Convegno, Trani, 2-3 febbraio 2007, Milano 2007, 95.<br />

(26) L’espressione è di Paliero, Il “ragionevole dubbio” diventa<br />

criterio, in Gdir 2006, 10, 73.<br />

(27) In quest’ottica, per tutti, Tonini, Manuale di procedura penale,<br />

Milano 2009, 232, il quale, peraltro, acutamente rileva la duplice<br />

valenza della regola del b.a.r.d. quale “regola probatoria e di<br />

giudizio”, in particolare, precisando come «Sotto il primo profilo,<br />

il ragionevole dubbio nella sua veste di regola probatoria disciplina<br />

nel quantum l’onere della prova che è a carico del pubblico<br />

ministero (art. 533, comma 1). Sotto il secondo profilo, il ragionevole<br />

dubbio prescrive la regola di giudizio che il giudice deve<br />

applicare: egli deve ritenere come non provata la reità e, conseguentemente,<br />

assolvere l’imputato (art. 530, comma 2)».<br />

(28) Cordero, Procedura penale, 8^ ed., Milano 2006, 1001.<br />

(29) Così, Caprioli, L’accertamento della responsabilità penale “oltre<br />

ogni ragionevole dubbio”, in Riv. it. dir. e proc. pen. 2009, 51.<br />

(30) Nel senso che, con la novella del 2006, si sarebbe così creata<br />

una curiosa e incomprensibile sovrapposizione tra la norma<br />

che disciplina la regola di giudizio e vieta di condannare in caso<br />

di dubbio (art. 530 c.p.p.) e la disposizione di principio mutuata<br />

dal common law (art. 533, comma 1, c.p.p.) che esprime l’identico<br />

precetto ma in forma generica e indefinita: Amodio, Vitalità<br />

della codificazione nell’esperienza penale postmoderna, in Cass.<br />

pen. 2011, 1976.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


la colpevolezza dell’imputato ne comportava il proscioglimento<br />

a norma dell’art. 530, comma 2, c.p.p.<br />

(31) Le prime pronunce della Corte sono, infatti,<br />

orientate nel senso di ritenere che con la previsione<br />

della regola di giudizio dell’oltre ogni ragionevole<br />

dubbio, il legislatore non avrebbe introdotto un diverso<br />

e più rigoroso criterio di valutazione della<br />

prova rispetto a quello precedentemente adottato<br />

dal codice, ma avrebbe semplicemente formalizzato<br />

un principio già acquisito dalla giurisprudenza, secondo<br />

cui la condanna è possibile soltanto quando<br />

vi sia la certezza processuale della responsabilità<br />

dell’imputato (32).<br />

L’attenzione della giurisprudenza si è, poi, spostata<br />

sul versante della “nuova” metodologia valutativa<br />

imposta dalla novella del 2006. Ed invero, quanto<br />

all’oggetto della prova «al di là di ogni ragionevole<br />

dubbio», si è affermato che essa deve riguardare<br />

l’accertamento del fatto, delle eventuali circostanze<br />

e della responsabilità dell’imputato, realizzato<br />

attraverso il metodo popperiano della verificazione-falsificazione<br />

dell’ipotesi. Trattasi, ad ogni modo,<br />

di un parametro che necessita indubbiamente<br />

di un’attività interpretativa di specificazione, tesa<br />

all’adeguamento alle differenti fattispecie di natura<br />

sostanziale (33), che solo il diritto vivente può realizzare,<br />

consapevoli del carattere ambiguo e sfuggente<br />

di detta formula (34), ricorrendo (o comunque<br />

ispirandosi) ai frutti della consolidata esperienza<br />

applicativa della regola nel sistema processuale<br />

nordamericano, dove il parametro non viene<br />

utilizzato in maniera univoca bensì calibrato in ragione<br />

della gravità del reato e dei singoli elementi<br />

della fattispecie da provare. Si comprende quindi<br />

la ragione per la quale, in presenza di un quadro<br />

probatorio incompleto, non si può addivenire ad<br />

una sentenza di condanna, dovendo la condotta<br />

addebitata all’imputato essere provata per intero<br />

senza che si possa fondare la pronuncia sull’assunto<br />

che i fatti provati consentano di immaginare con<br />

sufficiente approssimazione i fatti non provati, poiché<br />

in questo caso si impone una sentenza di assoluzione<br />

ex art. 530, comma 2, c.p.p. (35). Diversamente,<br />

l’accertamento della responsabilità «al di là<br />

di ogni ragionevole dubbio» potrà dirsi realizzato<br />

quando il dato probatorio acquisito lascia fuori solo<br />

eventualità remote, pur astrattamente formulabili<br />

e prospettabili come possibili in rerum natura<br />

ma la cui realizzazione nella fattispecie concreta<br />

non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze<br />

processuali, ponendosi al di fuori dell’ordine<br />

naturale delle cose e della normale razionalità<br />

umana (36).<br />

Giurisprudenza<br />

Procedura penale<br />

La regola del B.A.R.D. e l’ipotesi alternativa:<br />

possibile contrasto giurisprudenziale?<br />

Nello sviluppo esegetico dell’applicazione giurisprudenziale<br />

della regola dell’oltre ogni ragionevole<br />

dubbio, deve tuttavia registrarsi un possibile contrasto<br />

nella giurisprudenza di legittimità che, a nostro<br />

sommesso avviso, merita un seppur breve approfondimento.<br />

Il tema è delicato ed investe non<br />

solo il procedimento valutativo ma la stessa natura<br />

giuridica del vizio che, in astratto, può inficiare la<br />

decisione giudiziale che non tenga conto dell’ipotesi<br />

alternativa, dotata di razionalità e plausibilità<br />

pratica, che ricostruisca diversamente i fatti, così<br />

insinuando nel giudice il “dubbio” sulla colpevolezza<br />

dell’imputato. Sulla questione, secondo una parte<br />

della giurisprudenza, si afferma che il giudice, per<br />

dichiarare colpevole «al di là di ogni ragionevole<br />

dubbio» l’imputato che sia rimasto contumace o si<br />

sia avvalso del diritto al silenzio, rinunciando così a<br />

prospettare una sua versione dei fatti, non avrebbe<br />

l’obbligo di verificare le ipotesi alternative alla ricostruzione<br />

dei fatti quale emergente dalle risultanze<br />

probatorie (37). Secondo altro orientamento<br />

Diritto penale e processo 2/2013 211<br />

Note:<br />

(31) Cass., Sez. II, 21 aprile 2006, n. 19575, S. ed altro, in Ced<br />

Cass. 233785.<br />

(32) Cass., Sez. I, 11 maggio 2006, n. 20371, G. e altro, in Ced<br />

Cass. 234111; Id., Sez. I, 28 giugno 2006, n. 30402, V., in questa<br />

Rivista 2007, 927 con nota di Eramo Il divieto di perizie psicologiche<br />

nel processo penale: una nuova conferma dalla Cassazione;<br />

Id., Sez. II, 2 aprile 2008, n. 16357, C., in Ced Cass. 239795.<br />

(33) Lorusso, La regola “del ragionevole dubbio” e la riforma delle<br />

impugnazioni, cit., 98.<br />

(34) Daniele, Regole di esclusione e regole di valutazione della<br />

prova, Torino 2009, 168; si veda anche, dello stesso A., Una prima<br />

applicazione giurisprudenziale della regola dell’al di là di ogni<br />

ragionevole dubbio, in questa Rivista 2007, 253.<br />

(35) Cass., Sez. VI, 21 aprile 1997, n. 9006, A., in Ced Cass.<br />

209112.<br />

(36) Così, Cass., Sez. I, 21 maggio 2008, n. 31456, F. in Gdir<br />

2008, 33, 97 con nota di Beltrani Imputabilità della Franzoni desunta<br />

anche da filmati Tv, in Giust. pen. 2009, III, 459, con nota<br />

di Ventura Prove penali e leggi scientifiche ed in Cass. pen.<br />

2009, II, 1840, con nota di Caprioli Scientific evidence e logiche<br />

del probabile nel processo per il “delitto di Cogne”. In senso<br />

conforme a tale decisione: Cass., Sez. I, 8 maggio 2009, n.<br />

23813, P.G. in proc. M., in Ced Cass. 243801; Id., Sez. I, 3 marzo<br />

2010, n. 17921, G., ivi, 247449 (secondo cui, inoltre, il procedimento<br />

logico deve condurre alla conclusione caratterizzata da<br />

un alto grado di credibilità razionale, quindi alla “certezza processuale”<br />

che, esclusa l’interferenza di decorsi alternativi, la<br />

condotta sia attribuibile all’agente come fatto proprio); Id., Sez.<br />

IV, 17 giugno 2011, n. 30862, G. e altri, in Ced Cass. 250903.<br />

(37) Così: Cass., Sez. III, 15 luglio 2011, n. 30251, A., in Ced<br />

Cass. 251313 (in motivazione la Corte ha precisato che il giudice<br />

non è tenuto a tale verifica in quanto l’imputato, con tale condotta<br />

processuale, non ha offerto al contraddittorio dibattimentale,<br />

dichiarandola, la sua verità dei fatti stessi).


Giurisprudenza<br />

Procedura penale<br />

giurisprudenziale, invece, la regola dell’«al di là di<br />

ogni ragionevole dubbio» introdotta dalla l. n. 46<br />

del 2006, imporrebbe al giudice un metodo dialettico<br />

di verifica dell’ipotesi accusatoria secondo il<br />

criterio del «dubbio», con la conseguenza che il<br />

giudicante è chiamato ad effettuare detta verifica<br />

in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni<br />

(ovvero la autocontraddittorietà o la sua incapacità<br />

esplicativa) o esterni alla stessa (ovvero<br />

l’esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità<br />

e plausibilità pratica) (38). La differenza tra i<br />

due orientamenti è evidente. L’innovazione normativa<br />

operata dall’art. 533, comma 1, c.p.p. si salda<br />

infatti con la modifica operata dalla l. n. 46/2006<br />

all’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in ordine ai<br />

confini del controllo sulla motivazione, la cui presenza<br />

negli ordinamenti di civil law consente di soppesare<br />

la consistenza del ‘ragionevole dubbio’ impedendo<br />

ogni elusione della presunzione non colpevolezza<br />

derivante da una inappropriata applicazione<br />

della regola probatoria e di giudizio dettata<br />

per la condanna (39). Deve tuttavia escludersi, a<br />

nostro avviso, che la violazione del metodo dialettico<br />

di verifica dell’ipotesi accusatoria, ossia del cosiddetto<br />

criterio del dubbio, possa essere idonea a trasformare<br />

il vizio di motivazione della sentenza (art.<br />

606, lett. e), c.p.p.) in vizio di violazione di legge<br />

processuale (art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. in relazione<br />

al disposto dell’art. 125, comma 3, prima<br />

parte, stesso codice) o, addirittura, in vizio di violazione<br />

della legge sostanziale ai sensi della lett. b)<br />

dell’art. 606 c.p.p. (40). Sul punto si richiama il<br />

tradizionale orientamento giurisprudenziale di legittimità<br />

che ritiene che le ipotesi contemplate<br />

dalla lett. b) dell’art. 606 c.p.p. «inosservanza o erronea<br />

applicazione della legge penale o di altre norme<br />

giuridiche» configurano tipici errores in iudicando<br />

in iure, nel senso che l’inosservanza va intesa come<br />

mancata applicazione, mentre l’erronea applicazione<br />

va riferita all’applicazione inficiata da errore<br />

(41). Sotto tale profilo, infatti, si è sempre discusso<br />

se sia possibile censurare, ai sensi della lett.<br />

b) dell’art. 606 c.p.p., l’inosservanza o l’erronea applicazione<br />

della norma processuale. In senso favorevole,<br />

parte della dottrina ritiene che dovrebbero<br />

ritenersi deducibili in Cassazione anche gli errores<br />

in iudicando che si riferiscono a una norma processuale,<br />

posto che l’interesse all’uniforme interpretazione<br />

giurisprudenziale sussiste anche per il diritto<br />

processuale (42). Purtuttavia si ritiene che il tenore<br />

letterale della disposizione in commento sembrerebbe<br />

escludere alla radice tale soluzione ermeneutica:<br />

la norma si riferisce infatti alla «inosservanza<br />

212<br />

o falsa applicazione di legge penale e di norme giuridiche<br />

di cui si deve tener conto nell’applicazione<br />

della legge penale». L’esegesi letterale della norma<br />

induce a ritenere, quindi, deducibile in cassazione<br />

il solo errore di diritto caduto su una norma sostanziale.<br />

In questo senso è orientata pacificamente la<br />

giurisprudenza della Corte di cassazione (v. infra),<br />

anche se, in un remoto precedente rimasto sostanzialmente<br />

isolato, la Cassazione ha affermato che<br />

anche la violazione di una norma processuale può<br />

realizzare un vero e proprio error in iudicando, deducibile<br />

ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),<br />

c.p.p., quando la stessa venga ad incidere sulla valutazione<br />

del merito del giudizio, per la qualificazione<br />

giuridica del reato e per la ricostruzione del<br />

fatto (43). Parte della dottrina aveva inoltre suggerito<br />

di ricondurre alla fattispecie in esame anche la<br />

violazione dell’art. 192, comma 2, c.p.p. (nella parte<br />

in cui richiede che l’esistenza di un fatto sia desunta<br />

da indizi gravi, precisi e concordanti) (44).<br />

Tale lettura “estensiva” è stata però avversata dalla<br />

dottrina dominante, secondo cui non solo - almeno<br />

in ambito penale - essa riposa su una forzatura letterale,<br />

ma condurrebbe a vanificare il limite della<br />

denunciabilità in cassazione della violazione di<br />

norme processuali nei soli casi in cui ne sia deriva-<br />

Note:<br />

(38) Cass., Sez. I, 24 ottobre 2011, n. 41110, Pg in proc. J., in<br />

Ced Cass. 251507; in senso conforme, in precedenza: Cass.,<br />

Sez. IV, 12 novembre 2009, n. 48320, D., in Ced Cass. 245879.<br />

(39) Lorusso, La regola “del ragionevole dubbio” e la riforma delle<br />

impugnazioni, cit., 102.<br />

(40) Ed invero, v’è chi, in dottrina, sostiene che la regola b.a.r.d.,<br />

pur formalmente inserita nel contesto di una regola di natura<br />

processuale (art. 533 c.p.p.) e carica del suo significato di limite<br />

al principio del libero convincimento del giudice, mostra chiaramente<br />

la sua «valenza sostanziale, in quanto contribuisce - sul<br />

piano metodologico - alla tipizzazione della regola sostanziale»<br />

(Regina, La regola b.a.r.d. nel diritto penale sostanziale. Interferenze<br />

con la struttura del reato, in Giur. merito 2008, 3032).<br />

(41) Bargi, Il ricorso per cassazione, in Gaito (a cura di), Le impugnazioni<br />

penali, II, Torino 1998, 495.<br />

(42) Calamandrei-Furno,voce Cassazione civile, NsD, II, Torino<br />

1974, 1076.<br />

(43) Cass., Sez. VI, 16 giugno 1992, n. 9373, P.M. in proc. H., in<br />

Ced Cass. 191706, relativa ad un caso in cui, essendo stati proposti<br />

avverso la stessa sentenza, appello da una delle parti e ricorso<br />

per cassazione dall’altra, e non essendosi fatto luogo a<br />

conversione del ricorso in appello ai sensi dell’art. 580 c.p.p., si<br />

sia giudicato del solo appello proposto. La Corte ha ritenuto che<br />

l’esame parziale della “res iudicanda“ da parte del giudice di appello,<br />

per aver trascurato del tutto l’esame di una delle impugnazioni<br />

proposte, realizzi non solo e non tanto un “error in procedendo“,<br />

deducibile ai sensi dell’art. 606, lett. c), c.p.p., quanto<br />

un vero e proprio “error in iudicando“, deducibile ai sensi dell’art.<br />

606, lett. b) e lett. e), c.p.p.<br />

(44) Aricò, Impugnazioni, in Dalia (a cura di), Gli altri gradi di giurisdizione,<br />

Padova 1991, 22.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


ta l’invalidità (45). La tesi dell’estensibilità alla<br />

norma processuale del vizio indicato dalla lett. b)<br />

dell’art. 606 c.p.p., è avversata dalla giurisprudenza<br />

di legittimità maggioritaria che, infatti, afferma che<br />

il vizio contemplato nella lett. b) dell’art. 606<br />

c.p.p. attiene a disposizioni di diritto sostanziale e<br />

non processuale, anche laddove menziona le “altre<br />

norme giuridiche” (46). Per quanto qui d’interesse,<br />

inoltre, con riferimento alla questione della violazione<br />

del “criterio del dubbio”, si tratterebbe apparentemente<br />

di violazione dei criteri di valutazione<br />

della prova, donde sembrerebbe scontata la soluzione<br />

del dilemma esegetico alla luce dell’unanime<br />

giurisprudenza che esclude che la stessa possa essere<br />

fatta valere ai sensi della lett. b) dell’art. 606<br />

c.p.p., in quanto norma processuale, concludendo<br />

dunque che essa possa essere denunciata in Cassazione<br />

unicamente come vizio della motivazione ai<br />

sensi della lett. e) dell’art. 606 c.p.p. (47). Tale soluzione,<br />

sicuramente agevole e, per dipiù, fondata<br />

su un orientamento giurisprudenziale consolidato,<br />

non può essere sottoposta a rivisitazione, nemmeno<br />

se riferita al “vizio” che può inficiare la decisione<br />

assunta da un giudice, ormai obbligato, a norma<br />

dell’art. 533, comma 1, c.p.p., ad adottare un metodo<br />

dialettico di verifica dell’ipotesi accusatoria, secondo<br />

il richiamato “criterio del dubbio”. In particolare,<br />

non potrebbe legittimamente sostenersi che<br />

l’errore compiuto dal giudice nella predetta operazione<br />

di verifica sia idoneo a trasformare il vizio<br />

della decisione da vizio di motivazione in vizio di<br />

violazione di legge, quantomeno sotto il profilo<br />

dell’art. 606, lett. c), c.p.p., inteso come inosservanza<br />

di norma processuale (appunto, l’art. 533,<br />

comma 1, c.p.p.) stabilita a pena di nullità, espressamente<br />

prevista, com’è noto, dall’art. 125, comma<br />

3, prima parte, c.p.p. («le sentenze…sono motivate<br />

a pena di nullità»). Già in passato, invero, si era<br />

prospettata la possibilità di ricondurre al motivo di<br />

cui alla lett. c) dell’art. 606 c.p.p. la mancanza della<br />

motivazione, giacché siffatto error in procedendo<br />

determina la nullità ai sensi degli artt. 125 e 546<br />

c.p.p. La soluzione, com’è noto, era stata suggerita,<br />

da un lato, con riferimento alle ipotesi di mancanza<br />

in senso grafico e materiale (48) e, dall’altro, con<br />

riguardo alle lacune della motivazione e, più specificamente,<br />

all’omessa valutazione di una prova<br />

(49). Sul punto, però, fatta qualche debita (e remota)<br />

eccezione (50), la giurisprudenza prevalente è<br />

orientata in senso opposto, poiché ritiene che tutti<br />

i vizi attinenti alla motivazione vadano dedotti<br />

esclusivamente a norma dell’art. 606, comma 1,<br />

lett. e), c.p.p., atteso il carattere di specificità di ta-<br />

Giurisprudenza<br />

Procedura penale<br />

le previsione rispetto a quella della lett. c) del predetto<br />

art. 606 (51). Ciò, del resto, appare conforta-<br />

Diritto penale e processo 2/2013 213<br />

Note:<br />

(45) In tal senso, v. Nappi, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili<br />

e penali di cassazione, Torino 2006, 54, secondo cui non<br />

avrebbe ragione la previsione che la violazione delle norme processuali<br />

può essere denunciata solo quando ne derivi un’invalidità,<br />

se poi se ne ammettesse comunque la censura come errores<br />

in iudicando; v. anche, in senso conforme, Canzio, Il ricorso<br />

per cassazione, in Aimonetto, Le impugnazioni, Torino 2005,<br />

316.<br />

(46) Cass., Sez. III, 20 novembre 1998, n. 215/99, F., in Ced<br />

Cass. 212091; Id., Sez. III, 3 luglio 1997, n. 8962, R., in Ced<br />

Cass. 208446.<br />

(47) Cass., Sez. I, 21 maggio 1993, n. 9392, G., in Ced Cass.<br />

195306; Id., Sez. I, 26 novembre 1998, n. 1088, C. e altri, in Ced<br />

Cass. 212248; Id., Sez. VI, 8 gennaio 2004, n. 7336, M. ed altro,<br />

in Ced Cass. 229159; in dottrina, Dubolino-Baglione-Bartolini, Il<br />

nuovo Codice di procedura penale: illustrato per articolo con il<br />

commento, la relazione ministeriale e la giurisprudenza, vigente<br />

nel nuovo, del vecchio rito: le leggi complementari, 2^ ed., Piacenza,<br />

1990, 417; Iacoviello, Motivazione della sentenza penale<br />

(controllo della), in EdD, IV Agg, Milano 2000, 799; Marandola,<br />

Sulla deducibilità in cassazione della violazione dell’art. 192, c. 2,<br />

in Cass. pen. 1995, 661; ancora, sull’applicazione della regola del<br />

b.a.r.d. nel processo indiziario, v. Salimbeni Ragionevole dubbio<br />

e motivazione sulla prova indiziaria, in questa Rivista 2011, 203;<br />

Nappi, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione,<br />

cit., 170, secondo il quale la lett. b) dell’art. 606 c.p.p. si<br />

riferisce unicamente a errori di decisione, mentre l’inosservanza<br />

dei criteri di valutazione della prova si traduce in un errore di giustificazione.<br />

(48) In particolare sulla scia della Rel. prog. prel., 200; in tal senso,<br />

in dottrina, Carcano, Funzioni di legittimità e sindacato sulla<br />

motivazione, in Cass. pen. 1992, 3013; Lattanzi, Il controllo del<br />

diritto e del fatto da parte della Cassazione nel giudizio penale, in<br />

Mannuzzu-Sestini (a cura di), Il giudizio di cassazione nel sistema<br />

delle impugnazioni, Tritone 1992, 79; Scella, Prove penali e inutilizzabilità,<br />

Torino 2000, 201; Voena, Atti, in Commentario breve<br />

al codice di procedura penale, Conso-Grevi (a cura di), Padova<br />

1994, 190.<br />

(49) In dottrina, v.: Bargi, Il ricorso per cassazione, cit., 533; Capone,<br />

Diritto alla prova e obbligo di motivazione, in Ind. pen.<br />

2002, 45; Cordero, Codice di procedura penale, Torino 1992,<br />

650; Galati-Zappalà, Le impugnazioni, in Diritto processuale penale<br />

di Siracusano-Galati-Tranchina-Zappalà, Milano 2004, 525;<br />

Sgromo, Sulla deducibilità del travisamento del fatto nei motivi<br />

di cassazione, in Giur. it. 1994, II, 174; Zucconi Galli Fonseca, Le<br />

nuove norme sul giudizio penale di cassazione e la crisi della Corte<br />

Suprema, in Cass. pen. 1990, 526.<br />

(50) Cass., Sez. I, 28 aprile 1998, n. 2383, M. ed altro, in Ced<br />

Cass. 210670; Id., Sez. II, 23 ottobre 1996, n. 4064/97, P.M. in<br />

proc. E. ed altri, in Ced Cass. 207314; Id., Sez. II, 2 giugno 1994,<br />

n. 7266, P.M. in proc. L. ed altri, in Ced Cass. 198324; Id., Sez. I,<br />

19 marzo 1991, n. <strong>135</strong>1, C., in Ced Cass. 186905.<br />

(51) V., per tutte: Cass., Sez. Un., 25 ottobre 1994, n. 19, De Lorenzo,<br />

in Ced Cass. 199391, che si richiama anche ad un argomento<br />

di natura sistematica fondato sull’art. 569 c.p.p.; Id., Sez.<br />

Un., 26 febbraio 1991, n. 5, Bruno e altri, in Ced Cass. 186998.<br />

V., nella dottrina, Ceccaroni, Travisamento del fatto ed error in<br />

procedendo, in questa Rivista 2001, 996; Di Benedetto, Considerazioni<br />

in merito alle innovazioni introdotte dal nuovo codice di<br />

procedura penale in materia di impugnazioni, in Cass. pen. 1989,<br />

2316; Ferrua, Il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione<br />

nel nuovo codice di procedura penale, in Id., Studi sul processo<br />

(segue)


Giurisprudenza<br />

Procedura penale<br />

to anche dallo stesso orientamento delle Sezioni<br />

Unite della Cassazione circa i limiti di sindacabilità<br />

del vizio di motivazione nel giudizio di legittimità<br />

(52). Ed allora, ricondotta l’eventuale violazione<br />

della regola dell’«al di là di ogni ragionevole dubbio»<br />

alla categoria dei vizi della motivazione (art.<br />

606, lett. e), c.p.p.), può legittimamente affermarsi<br />

che la verifica dell’ipotesi accusatoria debba essere<br />

svolta dal giudice in maniera da scongiurare la sussistenza<br />

di dubbi interni (intendendo per tali la autocontraddittorietà<br />

o la sua incapacità esplicativa)<br />

ovvero esterni alla stessa (ossia l’esistenza di<br />

un’ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità<br />

pratica) (53). Il criterio del dubbio, in quanto<br />

tale, deve infatti guidare il giudice nell’opera di<br />

interpretazione degli elementi probatori e, per definizione,<br />

l’esegesi della prova non è sindacabile in<br />

sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità<br />

e logicità della motivazione (54). Di fronte, dunque,<br />

ad una possibile ipotesi alternativa alla ricostruzione<br />

dei fatti, quale emergente dalle risultanze<br />

probatorie, il giudice ha l’obbligo di individuare gli<br />

elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta,<br />

in modo da far risultare la non razionalità del<br />

dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa,<br />

non potendo detto dubbio fondarsi su un’ipotesi del<br />

tutto congetturale, seppure plausibile (55).<br />

La regola del B.A.R.D. e l’appello: l’ipotesi<br />

alternativa dev’essere “anche” persuasiva<br />

Operate, dunque, le riflessioni che precedono sul tema<br />

della metodologia applicativa della regola del<br />

b.a.r.d., può quindi agevolmente individuarsi la soluzione<br />

alla questione dell’approccio logico che dev’essere<br />

seguito dal giudice d’appello quando, a fronte<br />

di una sentenza assolutoria, rivaluti i medesimi<br />

elementi probatori del primo giudice, sovvertendo<br />

l’esito del giudizio di prime cure con l’affermazione<br />

della condanna dell’imputato. La questione, che costituisce<br />

l’oggetto centrale del presente lavoro, è ben<br />

riassunta dalla decisione in commento, di cui va richiamato,<br />

seppure sommariamente, il procedimento<br />

di valutazione impiegato dai giudici d’appello per<br />

sovvertire l’esito assolutorio del giudizio di primo<br />

grado. Nel caso in esame, i giudici d’appello, a fronte<br />

di un’imputazione di cessione di stupefacenti,<br />

avevano considerato che il cedente avesse consegnato,<br />

seppur gratuitamente, un quantitativo di sostanza<br />

stupefacente di tipo hashish al cessionario e<br />

che quest’ultimo lo avesse voluto aiutare ad eludere<br />

le indagini a suo carico, negando che vi fosse stata la<br />

cessione. Invero, la Corte di merito aveva rilevato<br />

una contraddizione nelle giustificazioni dei due im-<br />

214<br />

putati, in quanto mentre il cessionario aveva dichiarato<br />

ai Carabinieri, che avevano assistito al passaggio<br />

dello stupefacente, che l’hashish era il suo e che<br />

lo aveva solo mostrato al cedente per fargli constatare<br />

la qualità, quest’ultimo aveva, invece, riferito<br />

che la droga era stata acquistata per il consumo personale<br />

di entrambi. La rilevata contraddizione delle<br />

dichiarazioni e il rinvenimento presso l’abitazione<br />

del cedente di altro quantitativo di stupefacente<br />

aveva convinto i giudici che la sostanza appartenesse<br />

unicamente al cedente e che vi fosse stata la cessione<br />

riferita dai verbalizzanti. A base della sentenza<br />

Note:<br />

(continua nota 51)<br />

penale, Torino 1990, 126; Lozzi, Carenza o manifesta illogicità<br />

della motivazione e sindacato del giudice di legittimità, in Riv. it.<br />

dir. proc. pen. 1992, 767; Morgigni, La cassazione nel nuovo codice<br />

di procedura penale, in Cass. pen. 1989, 2316; Renon,<br />

Spunti per una riconsiderazione del travisamento del fatto come<br />

motivo di ricorso in cassazione, ivi, 1996, 559; Smeriglio, In tema<br />

di sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione, in Giur.<br />

it. 1996, II, 476.<br />

(52) V., sul tema: Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1995, n. 930/96,<br />

Clarke, in Ced Cass. 203428; Id., Sez. Un., 19 giugno 1996, n.<br />

16, Di Francesco, in Ced Cass. 205621; Id., Sez. Un., 30 aprile<br />

1997, n. 6402, Dessimone e altri, in Ced Cass. 207944, che, in<br />

particolare, esclude la possibilità del giudice di legittimità di procedere<br />

ad una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento<br />

della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata<br />

al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di<br />

legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente<br />

più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; Id.,<br />

Sez. Un., 24 novembre 1999, n. 24, Spina, in Ced Cass. 214794;<br />

Id., Sez. Un., 31 maggio 2000, n. 12, Jakani, in Ced Cass.<br />

216260 che, significativamente, preclude alla Cassazione la possibilità<br />

non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze<br />

processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche<br />

di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua<br />

cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo<br />

che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati<br />

dall’esterno; Id., Sez. Un., 28 maggio 2003, n. 25080, Pellegrino,<br />

in Ced Cass. 224611, che opportunamente equipara alla<br />

violazione di legge, ai fini della deducibilità, la mancanza o la mera<br />

apparenza della motivazione, atteso che in tal caso si prospetta<br />

la violazione della norma che impone l’obbligo della motivazione<br />

nei provvedimenti giurisdizionali, ossia dell’art. 124, comma<br />

3, c.p.p., con esclusione del vizio di illogicità manifesta, la<br />

quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite<br />

lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell’art.<br />

606 stesso codice (per tale ultimo rilievo, Cass., Sez. Un.,<br />

28 gennaio 2004, n. 5876, P.C. Ferazzi in proc.Bevilacqua, in Ced<br />

Cass. 226710); Id., Sez. Un., 24 settembre 2003, n. 47289, Petrella,<br />

in Ced Cass. 226074.<br />

(53) Così, la già citata Cass., sez. I, 24 ottobre 2011, n. 41110.<br />

(54) V., ex multis: Cass., Sez. II, 5 maggio 2011, n. 20806, T., in<br />

Ced Cass. 250362, secondo cui spetta al giudice la valutazione<br />

sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti<br />

testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei<br />

fatti; in precedenza, in senso conforme, sotto la vigenza del<br />

C.p.p. 1930, Cass., Sez. IV, 25 maggio 1981, n. 8090, A., in Ced<br />

Cass. 150282.<br />

(55) V., sul punto, quanto affermato da Cass., Sez. IV, 17 giugno<br />

2011, n. 30862, cit.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


di riforma risultavano, però, addotte semplici valutazioni<br />

alternative, fondate sulla presunta contraddittorietà<br />

delle dichiarazioni rese dagli imputati, valutazioni<br />

corroborate da elementi di natura congetturale,<br />

che - per il giudice di legittimità - si rivelano<br />

inadeguate a superare la ricostruzione dei fatti come<br />

contenuti nella prima decisione. Inoltre, i giudici di<br />

appello avrebbero omesso di valutare la circostanza<br />

del “doppio passaggio” di “qualcosa” tra i due imputati,<br />

circostanza ritenuta rilevante per escludere la<br />

responsabilità in ordine allo spaccio. Alla luce delle<br />

considerazioni che precedono, dunque, ben si spiega<br />

(e si condivide) l’esegesi fornita dalla Corte del<br />

principio introdotto nell’art. 533, comma 1, c.p.p.<br />

secondo cui la sentenza di condanna deve essere<br />

pronunciata solo se l’imputato «risulta colpevole del<br />

reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio».<br />

Tale regola, invero, presuppone per la Corte di<br />

legittimità che, in mancanza di elementi sopravvenuti,<br />

l’eventuale rivisitazione in senso peggiorativo<br />

da parte del giudice d’appello sullo stesso materiale<br />

probatorio acquisito in primo grado e ritenuto inidoneo<br />

a giustificare una pronuncia di colpevolezza,<br />

«sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare<br />

oggettive carenze o insufficienza della decisione<br />

assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte<br />

di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure<br />

nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli<br />

dubbi sull’affermazione di colpevolezza» (56). Ciò,<br />

dunque, significa che, per la riforma di una decisione<br />

assolutoria, non è sufficiente una diversa valutazione<br />

caratterizzata da pari o addirittura minore<br />

plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice,<br />

ma occorre che la sentenza di appello abbia «una<br />

forza persuasiva superiore, tale da far cadere ogni ragionevole<br />

dubbio, in qualche modo intrinseco alla<br />

stessa situazione di contrasto». La regola del b.a.r.d.,<br />

dunque, nel caso del giudizio d’appello, impone al<br />

giudice uno sforzo valutativo superiore rispetto a<br />

quello sostenuto dal giudice di primo grado proprio<br />

perché, ove l’esegesi sia condotta - come di regola,<br />

salve le ipotesi di rinnovazione dibattimentale ex<br />

art. 603 c.p.p. - sulla scorta del medesimo materiale<br />

probatorio, oggetto di valutazione da parte del giudice<br />

di prime cure, l’eventuale sovvertimento dell’esito<br />

assolutorio di tale giudizio non potrà fondarsi, per<br />

il giudice d’appello, solo sull’impiego del richiamato<br />

metodo dialettico di verifica dell’ipotesi alternativa<br />

in virtù del cosiddetto “criterio del dubbio”, in<br />

quanto la sussistenza di un dubbio “esterno” circa<br />

l’esistenza dell’ipotesi alternativa dotata di razionalità<br />

e plausibilità pratica - di per sé, sufficiente, per il<br />

giudice, ad escludere la colpevolezza dell’imputato ai<br />

Giurisprudenza<br />

Procedura penale<br />

sensi del comma 1 dell’art. 533 c.p.p. - imporrà al<br />

giudice d’appello, al fine dell’eventuale riforma<br />

«contra reum» della sentenza assolutoria, l’obbligo di<br />

una più penetrante esegesi del compendio probatorio<br />

apparentemente idoneo, in chiave valutativa, a<br />

ribaltare l’esito assolutorio del giudizio già svoltosi.<br />

In mancanza di elementi sopravvenuti, quindi,<br />

l’eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta<br />

in appello sullo stesso materiale probatorio già<br />

acquisito in primo grado (e ivi ritenuto inidoneo a<br />

giustificare una pronuncia di colpevolezza), dovrà<br />

essere sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare<br />

oggettive carenze o insufficienze della decisione<br />

assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte<br />

di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure<br />

nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli<br />

dubbi sull’affermazione di colpevolezza. Inutile dire<br />

che, ove la verifica dell’interpretazione alternativa<br />

del medesimo materiale probatorio si risolva in giudizio<br />

valutativo di “maggiore persuasività”, potrà<br />

senza alcun “dubbio” ritenersi pienamente rispettato<br />

l’obbligo motivazionale del giudice d’appello, atteso<br />

che la maggiore persuasività si tradurrà in migliore<br />

coerenza interna dell’apparato argomentativo, ponendo<br />

al riparo la decisione dal vizio motivazionale<br />

deducibile, sub specie d’illogicità o contraddittorietà<br />

della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1,<br />

lett. e), c.p.p.<br />

Nota:<br />

(56) V., in tal senso, la conforme Cass., Sez. VI, 3 novembre<br />

2011, n. 40159, G., in Ced Cass. 251066.<br />

Diritto penale e processo 2/2013 215


Opinioni<br />

Diritto penale<br />

Responsabilità medica<br />

Linee guida, buone pratiche<br />

e colpa grave: vera riforma<br />

o mero placebo?<br />

di Alessandro Roiati (*)<br />

La legge di conversione del c.d. decreto Balduzzi statuisce all’art. 3, comma 1, che «l’esercente le professioni<br />

sanitarie che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate<br />

dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve». Il lavoro si propone di indagare la portata<br />

applicativa della norma, la cui principale valenza innovativa viene individuata, non tanto nell’effettiva restrizione<br />

della responsabilità, quanto piuttosto nell’espressa indicazione di specifici parametri di valutazione<br />

della condotta del sanitario.<br />

Il peculiare iter legislativo che ha portato<br />

all’approvazione dell’art. 3, comma 1,<br />

l. 8 novembre 2012 n. 189<br />

Il d.l. 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni<br />

«per promuovere lo sviluppo del Paese mediante<br />

un più alto livello di tutela della salute», è stato<br />

emanato in considerazione della «straordinaria necessità<br />

ed urgenza di procedere al riassetto dell’organizzazione<br />

sanitaria, tenuto conto della contrazione<br />

delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario<br />

nazionale a seguito delle varie manovre di contenimento<br />

della spesa pubblica, attraverso la riorganizzazione<br />

ed il miglioramento dell’efficienza di alcuni<br />

fondamentali elementi del Servizio stesso».<br />

Tra le finalità ispiratici del coacervo di disposizioni<br />

previste dal citato decreto, un rilevo preminente è<br />

stato attribuito all’obiettivo di contenere il contenzioso<br />

giudiziario ed «il fenomeno della cosiddetta<br />

medicina difensiva (1), che determina la prescrizione<br />

di esami diagnostici inappropriati, con gravi conseguenze<br />

sia sulla salute dei cittadini, sia sull’aumento<br />

delle liste di attesa e dei costi a carico delle aziende<br />

sanitarie» (2).<br />

In questa direzione l’art. 3, comma 1, rubricato come<br />

“Responsabilità professionale dell’esercente le<br />

professioni sanitarie”, nella sua originaria versione<br />

statuiva che «fermo restando il disposto dell’articolo<br />

2236 del codice civile, nell’accertamento della colpa<br />

lieve nell’attività dell’esercente le professioni sanitarie<br />

il giudice, ai sensi dell’articolo 1176 del codice<br />

civile, tiene conto in particolare dell’osservanza,<br />

216<br />

nel caso concreto, delle linee guida e delle buone<br />

pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale<br />

e internazionale».<br />

Con questa disposizione il Legislatore si riproponeva<br />

di determinare casi di esclusione dalla responsabilità<br />

per i danni derivanti dall’esercizio della professione<br />

sanitaria, andando ad incidere sul piano<br />

prettamente civilistico anche in combinato disposto<br />

con i restanti commi, volti ad agevolare l’accesso<br />

dei sanitari alle polizze assicurative attraverso<br />

una serie di previsioni in grado di determinare il<br />

contenimento dei relativi costi (3), nonché a pre-<br />

Note:<br />

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione<br />

di un referee.<br />

(1) Sulla portata e sulle implicazioni penalistiche della defensive<br />

medicine cfr. in particolare Centro Studi Federico Stella, Il problema<br />

della medicina difensiva, a cura di G. Forti - M. Catino - F.<br />

D’Alessandro - C. Mazzucato - G. Varraso, Pisa, 2010; L. Eusebi,<br />

Medicina difensiva e diritto penale «criminogeno» in Riv. it.<br />

med. leg., 2011, 1085; R. Bartoli, I costi «economico-penalistici»<br />

della medicina difensiva, in Riv. it. med. leg., 2011, 1107 ss.; G.<br />

Rotolo, «Medicina difensiva» e giurisprudenza in campo penale:<br />

un rapporto controverso, in questa Rivista, 2012, 1259 ss. Si<br />

consenta inoltre il rinvio ad A. Roiati, Medicina difensiva e colpa<br />

professionale medica in diritto penale, Milano, 2012.<br />

(2) Così testualmente il disegno di legge consultabile sul sito<br />

www.nuovo.camera.it. Il carattere di urgenza - si legge nella relazione<br />

- è legato alla considerazione che la richiamata situazione<br />

di forte restrizione delle risorse finanziarie disponibili per il<br />

Servizio sanitario nazionale, unitamente al mancato controllo di<br />

questo crescente fattore di spesa inappropriata, genererà insopportabili<br />

difficoltà per le regioni e le aziende sanitarie.<br />

(3) Al riguardo si evince dal disegno di legge che «nel settore sa-<br />

(segue)<br />

Diritto penale e processo 2/2013


vedere la determinazione del danno biologico per<br />

medical malpractice mediante il rinvio alle tabelle<br />

del codice delle assicurazioni per danni derivanti da<br />

circolazione stradale.<br />

A seguito dell’emanazione del decreto legge in questione<br />

però la Commissione Giustizia rilevava che,<br />

in relazione al comma 1 dell’art. 3, «la limitazione<br />

della responsabilità civile per danni ai soli casi di<br />

dolo e colpa grave nel caso in cui l’esercente la professione<br />

sanitaria si sia attenuto, nello svolgimento<br />

della propria attività, a linee guida e buone pratiche<br />

accreditate dalla comunità scientifica nazionale e<br />

internazionale, appare essere in contrasto con il<br />

principio costituzionale di ragionevolezza, in quanto<br />

per un medesimo fatto un soggetto potrebbe essere<br />

penalmente responsabile ma non civilmente rispetto<br />

ai danni derivanti dal reato commesso».<br />

Sulla scorta di tali rilevi, accolti in sede di conversione<br />

dalla Camera dei Deputati ed in lettura conforme<br />

al Senato, veniva approvata la l. 8 novembre<br />

2012, n. 189, la quale, all’art. 3, comma 1, stabilisce<br />

che «l’esercente le professioni sanitarie che nello<br />

svolgimento della propria attività si attiene a linee<br />

guida e buone pratiche accreditate dalla comunità<br />

scientifica non risponde penalmente per colpa lieve.<br />

In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’art.<br />

2043 del codice civile. Il giudice, anche nella<br />

determinazione del risarcimento del danno, tiene<br />

debitamente conto della condotta di cui al primo<br />

periodo».<br />

L’intervento di riforma tra tendenza<br />

alla positivizzazione delle regole cautelari<br />

e limite della colpa grave<br />

Il breve excursus tracciato in merito alle fasi che hanno<br />

portato all’attuale formulazione dell’art. 3, comma<br />

1, l. 8 novembre 2012, n. 189 in tema di colpa<br />

professionale medica, testimonia come la norma sia<br />

transitata quasi accidentalmente dall’ambito civilistico<br />

a quello penale, là dove la sua genesi, lungi dal<br />

costituire il frutto di un meditato intervento, si inserisce<br />

in un più ampio contesto ispirato da finalità<br />

eterogenee ma accomunate dall’ambizioso obiettivo<br />

di promuovere, riducendo i costi, «un più alto livello<br />

di tutela della salute». Nonostante questo carattere<br />

di estemporaneità, la disposizione in questione si innesta<br />

nell’alveo di un dibattito da tempo avviato, da<br />

un lato in relazione al processo di formalizzazione e<br />

positivizzazione delle regole cautelari che ha riguardato<br />

anche il settore del diritto penale della medicina<br />

(4), per definizione regno della colpa generica,<br />

dall’altro in riferimento alla possibilità di circoscrivere<br />

l’ambito di rilevanza penale nello svolgimento<br />

Opinioni<br />

Diritto penale<br />

dell’attività sanitaria mediante il limite della colpa<br />

grave, vero e proprio leit motiv attorno a cui ruotano<br />

la maggior parte delle questioni de jure condito e de jure<br />

condendo (5). Basti pensare, al riguardo, all’ampia<br />

discussione sviluppatasi attorno alla possibilità di<br />

estendere alla colpa penale il dettato di cui all’art.<br />

2236 c.c., il quale costituisce il «riflesso di una normativa<br />

dettata a fronte di due opposte esigenze: quella<br />

di non mortificare troppo l’iniziativa del professionista<br />

e quella inversa di non indulgere verso non<br />

ponderate decisioni o riprovevoli inerzie del professionista<br />

stesso» (6). In particolare l’introduzione di<br />

detta limitazione relativamente a taluni ambiti troverebbe<br />

giustificazione sostanziale nella loro peculiare<br />

dimensione del rischio, là dove quest’ultimo viene<br />

generato, ed in certa parte giustificato, dallo svolgimento<br />

di un’attività posta in essere dal soggetto<br />

agente, non per finalità proprie, ma a beneficio di altri<br />

soggetti, i quali di frequente rappresentano le stesse<br />

vittime potenziali di quei rischi (7).<br />

Diritto penale e processo 2/2013 217<br />

Note:<br />

(continua nota 3)<br />

nitario, attualmente interessato da un forte incremento del contenzioso<br />

giudiziario e da un conseguente innalzamento dei premi<br />

delle polizze assicurative, basate sul calcolo dei rischi derivanti<br />

dall’esercizio dell’attività professionale, il suddetto obbligo<br />

potrebbe penalizzare alcune categorie di professionisti, particolarmente<br />

esposte a tali rischi in ragione dell’occupazione e dell’attività<br />

svolta». Per tali soggetti la difficoltà di accesso alle polizze<br />

assicurative «è suscettibile di causare notevoli criticità, che<br />

potrebbero sfociare in un ulteriore ampliamento delle pratiche<br />

della medicina difensiva».<br />

(4) Cfr. in particolare D. Castronuovo, L’evoluzione teorica della<br />

colpa penale tra dottrina e giurisprudenza, in Riv. it. dir. proc.<br />

pen., 2011, 1606 ss.; G. Fiandaca, Appunti su causalità e colpa<br />

nella responsabilità medica, in Responsabilità penale e rischio<br />

nelle attività mediche e d’impresa, a cura di R. Bartoli, Firenze,<br />

2010, 183 ss.; A.R. Di Landro, Dalle linee guida e dai protocolli all’individualizzazione<br />

della colpa penale nel settore sanitario, Torino,<br />

2012, 6 ss.; F. Giunta, La legalità della colpa, in Criminalia,<br />

2008, 154; D. Micheletti, La colpa del medico. Prima lettura di<br />

una recente ricerca «sul campo», in Criminalia, 2008, 203.<br />

(5) Basti pensare che l’opportunità di limitare la responsabilità<br />

penale alla colpa grave è già espressa in F. Carrara, Programma<br />

del corso di diritto criminale. Parte speciale, Firenze, 1909, par.<br />

89-90. In una prospettiva anche comparatistica A. R. Di Landro,<br />

La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia, Torino, 2009, 274,<br />

sottolinea che «nel persistente dubbio sulla necessità (anche solo<br />

mera opportunità) di punire la negligente in generale, ed in<br />

particolare la medical negligence, la prospettiva che sembra oggi<br />

riscuotere più successo (a livello di ius conditum, nei paesi anglosassoni,<br />

e di ius condendum in Italia) è quella di un diritto penale<br />

“comunque ridotto”, che punisce solo la colpa grave». In<br />

un’ottica de lege ferenda favorevole all’introduzione del limite<br />

della colpa grave, cfr., da ultimo, Centro Studi Federico Stella, Il<br />

problema della medicina difensiva, cit., 76 ss.<br />

(6) Così, Corte Cost., 28 novembre 1973, n. 166, in Foro it.,<br />

1974, I, c. 19.<br />

(7) L. Eusebi, Tavola rotonda di presentazione e discussione del<br />

Progetto, in Il Problema della medicina difensiva, cit., 167.


Opinioni<br />

Diritto penale<br />

A fronte delle altisonanti questioni evocate dalla<br />

norma in esame, occorre però sin d’ora sottolineare<br />

che la sua effettiva portata applicativa si mostra<br />

piuttosto ridotta, soprattutto se si considera la rilevanza<br />

di quanto implicitamente residua, ovvero: 1)<br />

che in ipotesi di inosservanza di linee guida e prassi<br />

scientificamente accreditate l’operatore sanitario<br />

potrà essere sempre ritenuto responsabile secondo<br />

gli usuali parametri e dunque anche per colpa lieve;<br />

2) che anche in caso di osservanza di linee guida e<br />

prassi consolidate possono residuare ipotesi di responsabilità,<br />

sebbene circoscritte al ricorrere di una<br />

non meglio definita “colpa grave”; 3) che il riferimento<br />

a questi parametri di giudizio maggiormente<br />

“oggettivizzati” viene comunque sottoposto al preventivo<br />

vaglio interpretativo giurisprudenziale,<br />

chiamato a selezionare le sole linee guida e prassi<br />

scientificamente accreditate.<br />

La principale valenza innovativa dell’art. 3, comma<br />

1, l. 8 novembre 2012, n. 189, sembra dunque doversi<br />

cogliere, non tanto nell’effettiva restrizione<br />

della responsabilità, quanto piuttosto nell’espressa<br />

indicazione di criteri di valutazione medico-legale<br />

della condotta sanitaria che vincolano giudice e<br />

consulenti tecnici al confronto con i parametri di<br />

giudizio propri dell’agire medico (8). In questa direzione<br />

si consideri anche il comma 5 del medesimo<br />

art. 3, a norma del quale, «gli albi dei consulenti tecnici<br />

d’ufficio devono essere aggiornati con cadenza<br />

almeno quinquennale, al fine di garantire, oltre a<br />

quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza<br />

di esperti delle discipline specialistiche<br />

dell’area sanitaria anche con il coinvolgimento delle<br />

società scientifiche, tra i quali scegliere per la nomina<br />

tenendo conto della disciplina interessata nel<br />

procedimento» (9).<br />

Al di là di questi aspetti però l’art. 3, comma 1, l. 8<br />

novembre 2012 n. 189, in quanto circoscritto alle<br />

non frequenti ipotesi di responsabilità colposa nonostante<br />

l’osservanza di linee guida e prassi scientificamente<br />

accreditate, finisce per assumere in concreto<br />

un significato per lo più simbolico (10), ferma<br />

restando la necessità di confrontarsi con un dettato<br />

normativo che tocca temi già oggetto di ampie trattazioni,<br />

sia in sede dottrinale che giurisprudenziale,<br />

sebbene con esclusivo riferimento alla definizione<br />

generale del delitto colposo di cui all’art. 43 c.p.<br />

Alla ricerca di una nozione di colpa penale<br />

maggiormente selettiva<br />

Nonostante i già evidenziati limiti applicativi dell’art.<br />

3, comma 1, l. 8 novembre 2012, n. 189, è opportuno<br />

rilevare due aspetti che rivestono un indub-<br />

218<br />

bio significato sul versante penalistico e che, almeno<br />

nelle intenzioni, possono essere oggetto di sicuro<br />

apprezzamento: la constatazione di uno sforzo del legislatore<br />

teso a configurare il crimen culposum in termini<br />

maggiormente autonomi e soprattutto più selettivi<br />

rispetto alla colpa civile; l’esplicito riconoscimento<br />

del ruolo che le linee guida e le prassi possono<br />

rivestire nell’individuazione della regola cautelare<br />

e nell’imputazione dell’evento lesivo.<br />

Il primo aspetto è stato anche recentemente evocato<br />

a più riprese dalla dottrina (11) e, nello specifico<br />

ambito sanitario, ha trovato fertile humus nel dibattito<br />

aperto sulla portata ed i costi della medicina difensiva<br />

(12), nonché in relazione alla sottesa necessità<br />

di ridurre il contenzioso per medical malpractice.<br />

Al riguardo, un autorevole indirizzo interpretativo<br />

ha invocato l’adozione di una prospettiva “intrasistematica”<br />

(13), posto che l’eccessiva estensione<br />

della responsabilità penale risulta di frequente riconducibile<br />

ad un utilizzo troppo disinvolto delle<br />

categorie giuridiche di riferimento (14) e, di conse-<br />

Note:<br />

(8) In merito ai profili di carattere intertemporale derivanti dall’intervento<br />

di riforma cfr. Cass., Sez. IV, 29 gennaio 2013, Cantore,<br />

con un primo commento, in attesa del deposito delle motivazioni,<br />

di G. Gatta, Colpa medica e art. 3, co. 1 d.l. n. 158/2012: affermata<br />

dalla Cassazione l’abolitio criminis (parziale) per i reati commessi<br />

con colpa lieve, in www.penale contemporaneo.it.<br />

(9) Un intervento specifico in materia era già stato prospettato<br />

dal Progetto di riforma presentato dal Centro Studi Federico<br />

Stella, il quale prevedeva l’obbligo di affidare l’espletamento della<br />

perizia ad un «collegio composto da uno specialista in medicina<br />

legale ed uno o più specialisti nelle singole materie oggetto<br />

del procedimento, da selezionare attraverso appositi elenchi».<br />

Cfr. in merito la Relazione di presentazione del Progetto, in Il problema<br />

della medicina difensiva, cit., 82.<br />

(10) Cfr., P. Piras, In culpa sine culpa, in www.penalecontemporaneo.it,<br />

1 ss., che, nel conferire particolare rilievo al paradosso sotteso<br />

alla norma di configurare una culpa sine culpa, ritiene «di difficile<br />

ipotizzabilità una colpa grave sorta per linee guida rispettate»,<br />

posto che, tra l’altro, «le linee guida sono specialistiche, quindi<br />

attenersi ad esse presuppone il rispetto delle più elementari regole<br />

dell’arte medica, nella cui violazione consiste invece la colpa<br />

grave».<br />

(11) Cfr. in particolare, D. Castronuovo, La colpa penale, Milano,<br />

2009, 341 ss.; A. Canepa, L’imputazione soggettiva della colpa,<br />

Torino, 2011, 186 ss.; A. R. Di Landro, Dalle linee guida e dai protocolli<br />

all’individualizzazione della colpa penale nel settore sanitario,<br />

cit., 101 ss.; M. Grotto, Principio di colpevolezza, rimproverabilità<br />

soggettiva e colpa specifica, Torino, 2012, 305 ss.<br />

(12) Per tutti, Centro Studi Federico Stella, Il problema della medicina<br />

difensiva, cit., 17 ss.<br />

(13) Cfr. F. Palazzo, Causalità e colpa, in Cass. pen., 2010, 1230,<br />

il quale sottolinea che «la via dell’intervento legislativo si rivela<br />

ardua per le difficoltà sia tecniche che politiche che essa presenta,<br />

a causa della capacità di resistenza delle categorie dogmatiche;<br />

più realistica è invece la strada dell’adeguamento in via<br />

giurisprudenziale».<br />

(14) G. De Francesco, Dolo eventuale, dolo di pericolo, colpa co-<br />

(segue)<br />

Diritto penale e processo 2/2013


guenza, possono auspicarsi rielaborazioni di quest’ultime,<br />

nella prospettiva di una tutela che involga sia<br />

il paziente, sia gli esercenti la professione sanitaria.<br />

A tal fine, ovvero per ricondurre la colpa medica ad<br />

una dimensione realmente penale, si è sostenuto come<br />

potesse essere sufficiente recuperare la “colpevolezza<br />

della colpa”, cioè il profilo di rimproverabilità<br />

soggettiva della violazione della regola cautelare,<br />

nonché incrementare l’attenzione per la colpa che<br />

alligna nel contesto organizzativo, in cui sempre più<br />

spesso e necessariamente si svolge l’attività medica<br />

(15). L’ambito del penalmente rilevante andrebbe<br />

quindi riservato esclusivamente alle ipotesi di evento<br />

avverso prodottosi in conseguenza di una colpa<br />

caratterizzata da un quid pluris oltre la violazione<br />

obiettiva della lex artis.<br />

L’esigenza di valorizzare il piano della cd. colpevolezza<br />

della colpa è stata poi ulteriormente ribadita<br />

mettendo in luce i possibili rimedi, sul piano della<br />

individualizzazione e concretizzazione del giudizio,<br />

agli esiti delle dominati concezioni normative, che<br />

producono nella prassi applicativa moduli di accertamento<br />

eminentemente astratti e oggettivi (16).<br />

Di recente invece l’obiettivo di ridurre il contenzioso<br />

giudiziario, ed almeno in certa parte il fenomeno<br />

della medicina difensiva, è stato perseguito proponendo<br />

un ampio articolato normativo che, tra l’altro,<br />

prevede l’introduzione di una fattispecie autonoma<br />

di reato dal titolo “Morte o lesioni come conseguenza<br />

di condotta colposa in ambito sanitario”<br />

(17), secondo la quale «l’esercente di una professione<br />

sanitaria che, in presenza di esigenza terapeutiche,<br />

avendo eseguito od omesso un trattamento, cagioni<br />

la morte o una lesione personale del paziente è<br />

punibile ai sensi degli artt. 589 e 590 solo in caso di<br />

colpa grave»; il secondo comma individua poi i profili<br />

che connotano la gravità della colpa, statuendo<br />

che «ai sensi del presente articolo la colpa è grave<br />

quando l’azione o l’omissione dell’esercente una<br />

professione sanitaria, grandemente inosservante di<br />

regole dell’arte, ha creato un rischio irragionevole<br />

per la salute del paziente, concretizzatosi nell’evento».<br />

Pur prestando il fianco a taluni rilievi critici<br />

ben noti, soprattutto in tema di rispetto dei principi<br />

di uguaglianza e tassatività (18), la proposta normativa<br />

avanzata da Centro Studi Federico Stella ha<br />

l’indubbio pregio di prevedere espressamente il limite<br />

della colpa grave nella sfera del penalmente rilevante<br />

e di esplicitarne il contenuto in un’apposita<br />

definizione, la quale invece è del tutto assente nel<br />

dettato normativo di cui all’art. 3, comma 1, l. 8 novembre<br />

2012, n. 189.<br />

A fronte dell’ampio panorama di prospettive avan-<br />

Opinioni<br />

Diritto penale<br />

zate dalla nostra dottrina per offrire un concetto di<br />

colpa penalmente rilevante maggiormente autonomo<br />

e selettivo, la disposizione in esame offre quindi<br />

una soluzione affetta da scarsa determinatezza ed eccessivamente<br />

circoscritta nella sua effettiva sfera di<br />

operatività, pur costituendo un primo timido segnale<br />

verso quell’istanza di extrema ratio che dovrebbe<br />

sempre contraddistinguere l’intervento sanzionatorio<br />

rimesso al diritto penale.<br />

Alla ricerca di una nozione di colpa penale<br />

maggiormente determinata<br />

Tra le numerose istanze che la classe medica solleva<br />

in riferimento alle incertezze interpretative che con-<br />

Diritto penale e processo 2/2013 219<br />

Note:<br />

(continua nota 14)<br />

sciente e «colpa grave», alla luce dei diversi modelli di incriminazione,<br />

in Cass. pen., 2009, 5015, sottolinea l’esigenza di salvaguardare<br />

determinati modelli sul piano dogmatico ed interpretativo<br />

atti a guidare il giudice nelle singole vicende concrete, in<br />

modo da evitare che le spinte riformatrici possano suonare come<br />

una legittimazione a superare confini che quei modelli prospettano,<br />

e a privilegiare quelle logiche di gestione del rischio<br />

nelle quali l’individuo rimane sullo sfondo, quasi integralmente<br />

asservito ad un meccanico bilanciamento tra costi e benefici del<br />

tutto incurante del suo personale contributo alla realizzazione<br />

dell’offesa.<br />

(15) F. Palazzo, Responsabilità medica, «disagio» professionale e<br />

riforme penali, in questa Rivista, 2009, 1064, rileva altresì che<br />

«troppi processi sono tutti “giocati” sul piano della causalità e<br />

della lex artis, mentre il vero nodo problematico è quello della<br />

rimproverabilità colposa».<br />

(16) Così D. Castronuovo, La colpa penale, cit., 462-470, che riafferma<br />

una «nozione normativa di colpa che può dirsi «bifunzionale»,<br />

secondo la distinzione strutturale e sistematica tra un momento<br />

oggettivo e soggettivo, che definisce infatti l’illecito colposo<br />

come fatto involontario posto in essere mediante violazione<br />

di regole precauzionali (un momento al quale, dunque, non<br />

sono estranei anche i fattori psicologici), e un giudizio soggettivo-individualizzante<br />

di colpevolezza colposa, in cui tutti quei fattori<br />

soggettivi e psicologici che definiscono il singolo fatto illecito<br />

dovranno essere valutati in rapporto all’autore e alla situazione<br />

concreta in cui si è trovato ad agire». I rischi di accentuare il<br />

carattere presuntivo del giudizio, ricorrendo ad una qualificazione<br />

colposa in senso obiettivo-generalizzante, sono stati messi in<br />

luce in particolare da G.V. De Francesco. Il «modello analitico»<br />

tra dottrina e giurisprudenza: dommativa e garantismo nella collocazione<br />

sistematica dell’elemento psicologico del reato,inRiv.<br />

it. dir. proc. pen., 1991, 132.<br />

(17) Titolo così modificato nella sua versione definitiva rispetto al<br />

precedente «Morte o lesioni come conseguenza dell’esercizio di<br />

una professione sanitaria», riportato in Centro Studi Federico<br />

Stella, Il problema della medicina difensiva, cit., 47 ss. Un primo<br />

tentativo di prevedere un’autonoma fattispecie di trattamento<br />

medico colposo accanto ai reati comuni di omicidio e lesioni personali<br />

colpose risale a A. Manna, Profili penalistici del trattamento<br />

medico-chirurgico, Milano, 1984, 168. Norme specificamente<br />

rivolte alla professione medica sono contenute inoltre, ad esempio,<br />

nei codici penali spagnoli e portoghesi. Sul punto cfr. A. R.<br />

Di Landro, La colpa medica negli Stati Uniti e in Italia, cit., 252.<br />

(18) In tal senso cfr. l’ampia discussione sviluppatasi nella Tavola<br />

Rotonda, integralmente riportata in Centro Studi Federico<br />

Stella, Il problema della medicina difensiva, cit., 11 ss.


Opinioni<br />

Diritto penale<br />

traddistinguono l’accertamento della responsabilità,<br />

un posto preminente è senz’altro attribuibile alla necessità<br />

di una maggiore tipicizzazione dell’illecito, a<br />

cui corrisponde l’esigenza di discernere in anticipo il<br />

comportamento vietato rispetto a quello consentito.<br />

Si tratta, come a tutti noto, del tema centrale sotteso<br />

al carattere aperto delle fattispecie colpose (19),<br />

che involge in primo luogo il rispetto dei principi di<br />

legalità e sufficiente determinatezza ex art. 25, comma<br />

2, Cost. (20).<br />

In questa direzione può considerarsi almeno in certa<br />

parte apprezzabile lo sforzo profuso dell’art. 3, comma<br />

1, l. 8 novembre 2012, n. 189, per conferire maggiore<br />

afferrabilità al precetto colposo, ed in particolare<br />

al procedimento di individuazione della regola<br />

cautelare, là dove il giudice, nella valutazione dell’attività<br />

riguardante l’esercente la professione sanitaria,<br />

è espressamente tenuto a confrontarsi con<br />

l’eventuale esistenza di “linee guida e buone pratiche<br />

accreditate dalla comunità scientifica”, la cui<br />

osservanza comporta un’esenzione della responsabilità<br />

penale “per colpa lieve”. In tal modo il Legislatore,<br />

in relazione al piano strettamente giuridico, ha<br />

conferito esplicita rilevanza a strumenti di codificazione<br />

del sapere medico di non agevole classificazione<br />

e collocazione (21) e, in riferimento all’ambito<br />

medico-scientifico, è implicitamente intervenuto<br />

sul ben noto dibattito sviluppatosi in merito alla<br />

portata da attribuire alla cd. Evidence Based Medicine<br />

(22).<br />

Nella nostra dottrina l’istanza volta ad individuare<br />

parametri di giudizio maggiormente oggettivizzati<br />

trae origine dai crescenti limiti evidenziati dal prevalente<br />

indirizzo teorico, che individua il dovere oggettivo<br />

di diligenza posto a fondamento della fattispecie<br />

colposa sulla scorta del parametro relativistico<br />

dell’homo eiusdem professionis et condicionis (23),<br />

se non anche in riferimento alla migliore scienza ed<br />

esperienza del momento storico (24). Al riguardo si<br />

sottolinea in particolare come le insidie dei cd. rischi<br />

della modernità abbiano reso sempre meno afferrabile<br />

l’illuministica figura dell’agente modello,<br />

“condensato di umane virtù” (25), che rischia di trasformarsi<br />

sempre più «nell’uomo senza qualità, preda<br />

di un’intelligenza affascinata dall’esattezza scientifica,<br />

in eterno conflitto con l’infinita indeterminatezza<br />

del reale» (26).<br />

La ricerca di criteri di giudizio in grado di spersonalizzare<br />

il piano oggettivo-ricognitivo della fattispecie<br />

tipica, senza riferimenti ad un sapere teorico ed<br />

assoluto, e di ovviare così all’approccio tradizionale<br />

ricostruttivo della tipicità colposa in termini non<br />

già descrittivi, ma puramente ascrittivi, si è svilup-<br />

220<br />

pata, da una parte attraverso il riferimento alle regole<br />

prasseologiche di esperienza generalmente riconosciute<br />

e condivise (27), dall’altra, con specifico<br />

Note:<br />

(19) Secondo la nota definizione di H. Welzel, Fahrlässigkeit und<br />

Verkehrsdelikte. Zur Dogmatik der fahrlässigen Delikte, Karlsruhe,<br />

1961, 14. Sul punto cfr. inoltre G. Stratenwerth, L’individuazione<br />

della misura di diligenza nel delitto colposo, t.i. A. Castaldo,<br />

in Riv. it. dir. proc. pen., 1986, 635 ss.<br />

(20) F. Palazzo, Corso di diritto penale, Torino, 2011, 331, rileva<br />

come la fattispecie del reato colposo dia luogo ad una caduta<br />

della legalità. E ciò non solo perché il richiamo espresso o implicito<br />

alle norme cautelari abbraccia solitamente anche regole di<br />

fonte non legislativa, ma anche perché l’ineliminabile processo<br />

di concretizzazione presenta margini di incertezza entro i quali si<br />

muove il giudice.<br />

(21) In merito parte della dottrina sottolinea come il nostro codice,<br />

nel definire il delitto colposo, abbia attribuito rilievo anche a<br />

fonti subnormative, per cui le linee guida, ove largamente impiegate,<br />

costituiscono pratiche normative aventi il rango di «discipline»,<br />

le quali però «possono al più contribuire all’individuazione<br />

delle regole di diligenza caratterizzanti il singolo caso, non potendosi<br />

stabilire alcun automatismo di sorta tra la loro violazione<br />

e la responsabilità professionale del sanitario». Cfr. G. Iadecola,<br />

Il valore «dell’opinione» dell’ordine professionale e delle società<br />

scientifiche nel contenzioso penale, in Riv. it. med. leg., 2001, 11<br />

ss.; P. Piras - A. Carboni, Linee guida e colpa specifica del medico,<br />

in Medicina e diritto penale, a cura di S. Canestrari - F. Giunta<br />

- R. Guerrini - T. Padovani, 2009, Pisa, 289.<br />

(22) G. Corbellini, Breve storia delle idee di salute e di malattia,<br />

Roma, 2005, 123, sottolinea che la medicina di oggi è caratterizzata,<br />

per quanto riguarda le sue basi scientifiche, da due diverse<br />

filosofie della conoscenza medica, come si evince chiaramente<br />

dal dibattito in corso sul significato dell’Evidence Based Medicine:<br />

«l’EBM, ovvero la medicina basata sulle prove di efficacia,<br />

che nell’ultimo decennio è stata proposta come un nuovo paradigma,<br />

fa riferimento alla filosofia degli approcci epidemiologici,<br />

e assume come metodologia fondamentale per le scelte mediche<br />

le prove empiriche ricavate da trial clinici e dalle metanalisi.<br />

Rispetto al vecchio paradigma, che considerava sufficiente per<br />

un buon esercizio della pratica medica l’esperienza personale del<br />

medico e le conoscenze della fisiopatologia applicata ai problemi<br />

clinici, l’EBM ritiene necessaria anche la standardizzazione delle<br />

scelte sulla base di uno sforzo metodologico volto a rendere riproducibili<br />

le osservazioni e, soprattutto, non considera né necessarie<br />

né sufficienti le conoscenze fisiopatologiche per avere<br />

indicazioni da seguire nella pratica clinica».<br />

(23) Per tutti G. Marinucci, La colpa per inosservanza, Milano,<br />

1965, 194 ss. Nella manualistica in particolare G. Fiandaca - E.<br />

Musco, Diritto penale, Bologna, 2009, 554 ss.<br />

(24) Si tratta della ben nota tesi proposta da F. Mantovani, Colpa,<br />

in Digesto delle discipline penalistiche, II, Torino, 1988, 205 ss.,<br />

il quale sottolinea anche la necessità di integrare la qualificazione<br />

della condotta come incauta secondo la miglior scienza ed<br />

esperienza del momento storico con il requisito dell’attribuibilità<br />

in concreto dell’inosservanza all’agente.<br />

(25) Cfr. F. Giunta, I tormentati rapporti tra colpa e regola cautelare,<br />

in questa Rivista, 1999, 1296.<br />

(26) Così, in riferimento alla celebre opera di Musil, V. Attili,<br />

L’agente modello nell’era della complessità: tramonto, eclissi o<br />

trasfigurazione?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 1240.<br />

(27) In tal senso, F. Giunta, La legalità della colpa, cit., 165, il quale<br />

sottolinea come il concetto di dovere di diligenza non sia<br />

esclusivamente penalistico e come «il riferimento alle prassi<br />

cautelari laicizza la nozione di diligenza, conferendole un caratte-<br />

(segue)<br />

Diritto penale e processo 2/2013


iferimento all’attività medica, mediante il rinvio a<br />

linee guida elaborate da società scientifiche di prestigio<br />

internazionale (28).<br />

Orbene di certo il nuovo art. 3, comma 1, l. 8 novembre<br />

2012, n. 189, riferendosi espressamente a linee<br />

guida e buone pratiche quali criteri di giudizio<br />

del procedimento di individuazione della regola<br />

cautelare, potrebbe agevolare la descrizione in termini<br />

tendenzialmente generali del comportamento<br />

vietato, rendendolo maggiormente riconoscibile ex<br />

ante anziché incentrato sull’agente hic et nunc (29),<br />

così come potrebbe contribuire a ridurre il rischio di<br />

incorrere in un giudizio impari, fondato sul mero accertamento<br />

causale e sulla logica del post hoc ergo<br />

propter hoc (30), per l’evidente differenza di prospettiva<br />

che contraddistingue chi giudica e chi è giudicato:<br />

«quest’ultimo ha agito in un contesto di polisemia,<br />

senza poter contare su una compiuta percezione<br />

del decorso causale; il primo, invece, conosce<br />

già l’esito e tende a calibrare la sua ricostruzione su<br />

questa previa, importante acquisizione» (31).<br />

L’apprezzabile sforzo compiuto in direzione della tassatività/predeterminabilità<br />

della condotta doverosa<br />

sconta però inevitabilmente i limiti intrinseci che<br />

contraddistinguono sia le linee guida che le buone<br />

pratiche, al punto che lo stesso Legislatore sottintende<br />

un duplice filtro valutativo: da un lato richiedendo<br />

- in termini invero assai generici - che linee<br />

guida e buone pratiche siano “accreditate dalla comunità<br />

scientifica” e, di conseguenza, di comprovata<br />

attendibilità epistemologica o statistica; dall’altro<br />

facendo residuare, anche in ipotesi di comportamento<br />

conforme a tali parametri valutativi, la possibilità<br />

di incorrere in responsabilità per colpa “non<br />

lieve”, da valutare alla stregua degli usuali parametri<br />

della prevedibilità ed evitabilità dell’evento. In tal<br />

modo si finisce implicitamente per riconoscere al<br />

giudice quel margine di discrezionalità che si sarebbe<br />

voluto eliminare o quantomeno ridurre e che però,<br />

in taluni casi, si rivela imprescindibile, per non<br />

correre l’elevato rischio di scambiare il mezzo per il<br />

fine, sostituendo alla valutazione circa l’effettiva salvaguardia<br />

della salute del paziente quella relativa alla<br />

prassi o alla direttiva più accreditata e/o consolidata<br />

(32).<br />

Anche il ricorso a parametri di giudizio maggiormente<br />

oggettivizzati non risolve quindi, una volta<br />

per tutte, il problema della individuazione della regola<br />

cautelare da applicare alla fattispecie concreta,<br />

posto che, per sua natura, la medicina cura singoli<br />

organismi, l’unicità delle cui risposte sfugge a qualsiasi<br />

astrazione categoriale e le cui situazioni di rischio<br />

variano in relazione ad innumerevoli fattori,<br />

Opinioni<br />

Diritto penale<br />

riproducendosi raramente in maniera costante ed<br />

indistinta (33). Si tratta di una conclusione a cui segue<br />

l’inevitabile ridimensionamento del piano valutativo<br />

costituito dalle linee guida e dalle buone pratiche,<br />

le quali possono sì guidare l’interprete nella<br />

ricostruzione del tipo (34), ma non vincolarlo in<br />

termini di stretta applicazione nella decisione della<br />

Diritto penale e processo 2/2013 221<br />

Note:<br />

(continua nota 27)<br />

re empirico e contrastandone l’immanente tensione etica: diversamente,<br />

l’accezione deontologica dell’agente modello, apparendo<br />

sempre più il ritratto dell’uomo con troppe qualità, esercita<br />

una spinta costante verso livelli di eccellenza, anche a discapito<br />

della certezza e della riconoscibilità della regola cautelare.<br />

Non si dimentichi infatti che la colpa, come tutti i parametri normativi,<br />

non sta nella testa di chi agisce, ma in quella di chi giudica».;<br />

D. Micheletti, La colpa del medico, cit., 195.<br />

(28) Sul possibile ruolo delle linee guida in ambito penalistico<br />

cfr., tra gli altri, M. Caputo, «Filo d’Arianna» o «flauto magico»?<br />

Linee guida e checklist nel sistema della responsabilità per colpa<br />

medica, in Riv. it. dir. proc. pen., 2012, 885 ss.; A.R. Di Landro,<br />

Dalle linee guida e dai protocolli all’individualizzazione della colpa<br />

penale nel settore sanitario, cit., 8 ss.; P. Piras - A. Carboni, Linee<br />

guida e colpa specifica del medico, cit., 285 ss.; A. Farnetti,<br />

Problemi di responsabilità sanitaria, Milano, 2007, 124; M. Portigliatti<br />

Barbos, Le linee guida nell’esercizio della pratica clinica, in<br />

questa Rivista, 1996, 861; E. Terrosi Vagnoli, Le linee guida per<br />

la pratica clinica, problemi e valenze medico-legali, in Riv. it.<br />

med. leg., 1999, 223.<br />

(29) Così F. Giunta, La legalità della colpa, cit., 150 ss.; A. Fiori -<br />

D. Marchetti, Medicina legale della responsabilità medica. Nuovi<br />

profili, Milano, 2009, 305, sottolineano la mancanza di parametri<br />

sulla base dei quali valutare la «violazione di regole doverose di<br />

condotta di un’attività caratterizzata da procedure, di per se stesse<br />

spesso rischiose, rivolte a persone a rischio, la quale nonostante<br />

poggi su basi scientifiche, pur sempre si avvale inevitabilmente<br />

di un empirismo modulato su ogni singolo caso».<br />

(30) In questi termini F. Introna, Un paradosso: con il progresso<br />

della medicina aumentano i processi contro i medici, in Riv. it.<br />

med. leg., 2001, 884 ss.<br />

(31) Così C. Piergallini, La regola dell’oltre ragionevole dubbio, in<br />

Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 636. Più in generale, sui rischi insiti<br />

in una ricostruzione ex post del tipo colposo, cfr. H.-H. Jescheck<br />

- T. Weigend, Lehrbuch des Strafrechts, Berlin, 1996, 564 ss.<br />

(32) Sul punto G. Marinucci, Innovazioni tecnologiche e scoperte<br />

scientifiche: costi e tempi di adeguamento delle regole di diligenza,<br />

in Riv. it. dir. proc. pen., 2005, 1 ss.; D. Pulitanò, Diritto<br />

penale, Torino, 2009, 508.<br />

(33) In ambito filosofico cfr. H. JONAS, Technik, Medizin und<br />

ethik. Zur Praxis des Prinzips Verantwortung, Frankfurt am Main,<br />

1985, t.i., Tecnica, medicina ed etica. Prassi del principio di responsabilità,<br />

Torino, 1997, 109, secondo cui «il medico si confronta<br />

di volta in volta con il singolo caso, con l’individuale in tutta<br />

la sua unicità e complessità che nessun inventario analitico<br />

può spiegare fino in fondo».<br />

(34) L. Cornacchia, Concorso di colpe e principio di responsabilità<br />

per fatto proprio, Torino, 2004, 504, ritiene che gli usi cautelari<br />

e le prassi di settore «costituiscono un imprescindibile strumento<br />

ad adiuvandum, ma non possono assolvere a quella axiologica<br />

esigenza imposta dal principio di legalità più del riferimento<br />

all’homo eiusdem professionis et condicionis o a giudizi equitativi<br />

di rischio consentito: si tratta appunto solamente di ausilii,<br />

particolarmente qualificati, ma che non bastano ad esaurire la dimensione<br />

cautelare della situazione oggetto di valutazione».


Opinioni<br />

Diritto penale<br />

singola fattispecie, pena, tra l’altro, il disconoscimento<br />

del principio di libertà di cura in capo al medico<br />

(35). A ciò si aggiunga che l’esplicito riferimento<br />

alle linee guida o alle buone pratiche, giustificato<br />

in riferimento alla necessità di contrastare il<br />

fenomeno della medicina difensiva, porterebbe ad<br />

una singolare “eterogenesi dei fini” là dove inteso in<br />

termini di allineamento acritico, con il sanitario<br />

preoccupato in primo luogo di allontanare da sé -<br />

tramite la loro osservanza - il rischio di contenzioso<br />

giudiziario (36), anche a scapito della effettiva tutela<br />

del diritto alla salute del paziente (37).<br />

Sul ruolo delle linee guida<br />

e sul loro grado di vincolatività<br />

per il sanitario e per il giudice<br />

Il dibattito sulla valenza che le linee guida possono<br />

rivestire nel procedimento di genesi e di individuazione<br />

della regola cautelare su cui si incentra la fattispecie<br />

colposa ha trovato ampio sviluppo sia in sede<br />

dottrinale che in sede giurisprudenziale (38).<br />

Secondo una ben nota definizione le linee guida costituiscono<br />

«raccomandazioni di comportamento<br />

clinico, elaborate mediante un processo di revisione<br />

sistematica della letteratura e delle opinioni scientifiche,<br />

al fine di aiutare medici e pazienti a decidere<br />

le modalità assistenziali più appropriate in specifiche<br />

situazioni cliniche» (39). Di conseguenza la<br />

funzione precipua di tali strumenti di codificazione<br />

del sapere medico risiede nella loro capacità di sintesi<br />

dell’esperienza diffusa in ambito sanitario e delle<br />

migliori evidenze scientifiche disponili (40), per<br />

assicurare il massimo grado di appropriatezza dell’intervento<br />

e ridurre al minimo quella parte di variabilità<br />

delle scelte cliniche legate alla carenza di conoscenza<br />

ed alla soggettività dei criteri di scelta della<br />

strategia assistenziale (41). Si tratta di indici valutativi<br />

tendenzialmente oggettivi e soprattutto idonei a<br />

guidare il compito di periti e giudici, i primi incaricati<br />

dell’apprezzamento tecnico-scientifico riguardante<br />

la fattispecie concreta (42), i secondo chiamati<br />

ad effettuare, sulla scorta degli stessi elaborati<br />

peritali, il delicato procedimento di individuazione<br />

e di ricognizione della regola cautelare alla base della<br />

fattispecie tipica colposa (43).<br />

Il carattere di scientificità, generalità e predeterminatezza<br />

che - almeno teoricamente - contraddistingue<br />

le linee guida catalizza dunque l’attenzione della<br />

scienza medica così come di quella giuridica, pur dovendosi<br />

attentamente considerare taluni limiti intrinsecamente<br />

connaturati a tali prodotti della ricerca<br />

clinica, sinteticamente rinvenibili: 1) nel possibile<br />

contrasto tra evidenze scientifiche generalizzanti<br />

222<br />

e di carattere prevalentemente statistico ed esigenze<br />

peculiari del singolo caso concreto, che richiama<br />

l’attenzione sulla necessità di curare la singola persona<br />

e non l’astratta patologia; 2) nel conflitto di interessi<br />

che legano ricercatori, editori e industrie e<br />

che può dar luogo a raccomandazioni incentrate<br />

prevalentemente su criteri di economicità e convenienza,<br />

piuttosto che di effettivo soddisfacimento<br />

delle esigenze diagnostiche e curative (44); 3) nella<br />

molteplicità/eterogeneità delle linee guida, di frequente<br />

elaborate da enti, istituzioni, società scientifiche<br />

che non sono riconosciute da alcuna autorità<br />

pubblica, la quale rimane tendenzialmente estranea<br />

ai procedimenti sottesi alla loro adozione (45).<br />

Note:<br />

(35) M. Barni, La prescrizione dei farmaci: libertà terapeutica e<br />

responsabilità del medico, in Riv. it. med. leg., 1994, 555 ss.<br />

(36) Cfr. P. Piras, In culpa sine culpa, cit., 4.<br />

(37) Cfr. ancora H. Jonas, Tecnica, medicina ed etica, cit., 11, secondo<br />

cui «un tratto essenziale dell’arte medica è dunque che il<br />

medico ha ogni volta a che fare con il suo simile e ogni volta tipicamente<br />

al singolare. Il paziente si aspetta e deve confidare<br />

sul fatto che la cura sia finalizzata a lui solo (..). Sin dal primo passo,<br />

già nella diagnosi, intesa come sussunzione del particolare<br />

sotto il generale, è necessario un sapere del tutto diverso rispetto<br />

a quello teorico. Kant definì questo genere di conoscenza<br />

“giudizio”, che non si acquisisce insieme al sapere generale,<br />

bensì collega quest’ultimo al prender visione di un che di unico<br />

e della totalità che lo contiene, rendendo solo così possibile l’applicazione<br />

dell’astratto al concreto».<br />

(38) Per la dottrina cfr. gli Autori citati sub nota n. 27; in giurisprudenza,<br />

tra le altre, cfr. Cass., Sez. IV, 14 novembre 2007,<br />

Pozzi, in Riv, it. dir. proc. pen., 2009, 440 ss.; Cass., Sez. IV, 5 dicembre<br />

2003, Ligresti ed altri, in C.e.d. Cass. n. 229669; Cass.,<br />

Sez. IV, 23 novembre 2010, Grassini, in Cass. pen., 2012, 542<br />

ss., con nota di T. Campana, La correlazione tra inosservanza e/o<br />

applicazione delle «linee guida» e responsabilità penale del<br />

medico e di G. Marra, L’inosservanza delle cd. «linee guida» non<br />

esclude di per sé la colpa del medico.<br />

(39) M. J. Field - K. N. Lohr, Guideline for Clinical Practice: from<br />

development to use, Washington, Institute of Medicine, National<br />

Academy Press, 1992, 35.<br />

(40) D.L. Sackett, W.M. Rosemberg, J.A. Gray, Evidence-Based<br />

Medicine. What is and what isn’t, in BMJ, 1996, 312.<br />

(41) A. M. Bonanno, Protocolli, linee guida e colpa specifica, in<br />

Ind. pen., 2006, 441 ss.; P. Piras - A. Carboni, Linee guida e colpa<br />

specifica del medico, cit., 286.<br />

(42) Sui limiti insiti nel ricorso a valutazioni soggettive cfr. G. Marinucci,<br />

La responsabilità colposa: teoria e prassi, in Riv. it. dir.<br />

proc. pen., 2012, 3.<br />

(43) F. Giunta, La legalità della colpa, cit., 150 ss.; D. Micheletti,<br />

La colpa del medico, cit., 192.<br />

(44) Cfr. M. Caputo, «Filo d’Arianna» o «flauto magico»?, cit.,<br />

878 ss.<br />

(45) P. Piras - A. Carboni, Linee guida e colpa specifica del medico,<br />

cit., 286. Inoltre cfr. ancora M. Caputo, «Filo d’Arianna» o<br />

«flauto magico»?, cit., 883 ss., che rileva l’esistenza di due distinte<br />

questioni, «da un lato l’opportunità o meno di individuare<br />

un’autorità sovraordinata alle altre - quale potrebbe essere il Mi-<br />

(segue)<br />

Diritto penale e processo 2/2013


Il riconoscimento di tali limiti intrinseci alla valenza<br />

delle linee guida, così come attualmente concepite,<br />

si ripercuote sulla questione afferente al loro grado<br />

di vincolatività nei confronti dei singoli medici,<br />

in quanto si tende generalmente ad escludere la sussistenza<br />

di una reale efficacia prescrittiva, posto che,<br />

in virtù del principio di libertà di cura, il sanitario è<br />

sempre tenuto a conoscere le insopprimibili peculiarità<br />

del singolo caso concreto (46). A fortiori la<br />

vincolativià delle Guidelines è solo relativa anche<br />

nello specifico ambito penalistico, dovendosi vagliare<br />

e discernere, caso per caso, la ragion d’essere<br />

sottesa all’indicazione proveniente dalle linee guida,<br />

posto che questa non necessariamente coincide<br />

con la ratio spiccatamente cautelare che deve invece<br />

contraddistinguere il dovere oggettivo di diligenza<br />

- di carattere strettamente modale - su cui si impernea<br />

il fatto tipico colposo e su cui si innesta la<br />

valutazione riguardante il cd. nesso di rischio tra regola<br />

precauzionale ed evento lesivo (47). In questa<br />

direzione sembra doversi interpretare il dato emergente<br />

dalla nuova disposizione - di per sé paradossale<br />

- di una responsabilità residuale, circoscritta ad<br />

ipotesi di colpa non lieve, in cui l’esercente la professione<br />

sanitaria può incorrere pur avendo osservato<br />

linee guida o buone pratiche accreditate dalla comunità<br />

scientifica.<br />

In realtà si tratta di una previsione per certi versi<br />

pleonastica, posto che ad un’affermazione “macroscopica”<br />

di responsabilità, pur in presenza dell’osservanza<br />

di linee guida o buone pratiche, si potrà giungere<br />

solo attraverso due vie interpretative: o ritenendo<br />

non del tutto adeguato al caso concreto il richiamo<br />

al sapere medico consolidato, ma in tale<br />

evenienza l’osservanza di linee guida o protocolli sarà<br />

stata solo formale (perché ad esempio il trattamento<br />

del caso concreto non rientrava tra quelli<br />

espressamente presi in considerazione); oppure ritenendo<br />

linee guida o procedure protocollari non ispirate<br />

ad esigenze di effettiva tutela del paziente, bensì<br />

da esigenze di carattere marcatamente aziendalistico/economicistico,<br />

ed in queste fattispecie mancherà<br />

il requisito, pur richiesto, del riconoscimento<br />

presso la comunità scientifica. In altri termini il vaglio<br />

giurisprudenziale sulla pertinenza o meno di<br />

questi strumenti di codificazione rispetto al caso<br />

concreto è già implicitamente affermato dall’art. 3,<br />

comma 1, l. 8 novembre 2012 n. 189, anche a prescindere<br />

dall’espresso richiamo alla residuale ipotesi<br />

di colpa non lieve, destinato ad avere una portata<br />

applicativa piuttosto ridotta.<br />

Nonostante ciò resta l’indicazione valoriale sottesa<br />

alla norma per cui, in ipotesi di osservanza degli<br />

Opinioni<br />

Diritto penale<br />

strumenti di codificazione del sapere medico scientificamente<br />

accreditati, l’affermazione di responsabilità<br />

andrà di norma esclusa anche laddove, nell’interpretazione<br />

del contenuto di linee guida e prassi, si<br />

registri la compresenza di valutazioni medico-scientifiche<br />

e di valutazioni volte all’ottimizzazione delle<br />

risorse (48) o comunque non possa considerarsi del<br />

tutto azzerato - ma solo ragionevolmente contenuto<br />

- il rischio del verificarsi di eventi lesivi (49). In detti<br />

casi infatti il legislatore, nel delicato bilanciamento<br />

di interessi contrapposti, ha esplicitamente inteso<br />

privilegiare le esigenze di tassatività e certezza rispetto<br />

a quelle del soddisfacimento di istanze di tutela,<br />

con ciò restituendo alla sanzione penale il suo<br />

carattere di sussidiarietà e di extrema ratio (conclusione<br />

ulteriormente comprovata dal residuale rinvio<br />

al profilo risarcitorio della responsabilità aquiliana<br />

ex art. 2043 c.c.).<br />

Diritto penale e processo 2/2013 223<br />

Note:<br />

(continua nota 45)<br />

nistero della Salute - cui riconoscere un superiore potere di convalida<br />

istituzionale, onde mettere ordine al profluvio di raccomandazioni<br />

e segnalare in via ufficiale quelle cui prestare maggiore<br />

attenzione; dall’altro la metodologia di formazione delle linee<br />

guida». Da ultimo favorevole al recepimento delle linee guida<br />

più qualificate in decreti del Ministero della Salute, per conferire<br />

alle stesse un riconoscimento espresso, P. Piras, In culpa sine<br />

culpa, cit.<br />

(46) M. Bilancetti, La responsabilità civile e penale del medico,<br />

Padova, 2006, 744 ss.; E. Terrosi Vagnoli, Le linee guida per la<br />

pratica clinica, problemi e valenze medico-legali, cit., 223.<br />

(47) Cfr. L. Ramponi, in D. Castonuovo - L. Ramponi, Dolo e Colpa<br />

nel trattamento medico sanitario, in La responsabilità in medicina,<br />

a cura di A. Belvedere e S. Riondato, Milano, 2011, 973<br />

ss.; M. Caputo, «Filo d’Arianna» o «flauto magico»?, cit., 88 ss,<br />

secondo cui «l’esistenza di una raccomandazione funge da ratio<br />

cognoscendi della colpa, funzionale alla selezione della cautela,<br />

non già da ratio essendi, anche perché altrimenti il giudizio sulla<br />

difformità del comportamento medico dalle indicazioni contenute<br />

nelle linee guida rischia di aprire varchi alla responsabilità oggettiva,<br />

con tramutazione del fatto colposo in un reato di condotta<br />

a pericolo astratto e connessa amputazione dell’evento,<br />

degradato a mera condizione di punibilità». In relazione all’intervento<br />

di riforma da ultimo G. Civello, Responsabilità medica e rispetto<br />

delle “linee-guida”, tra colpa grave e colpa lieve, in<br />

www.archiviopenale.it, 13 ss.<br />

(48) Cfr. D. Micheletti, La colpa del medico, cit., 205, il sottolinea<br />

che «un bilanciamento costi-benefici nel campo della sanità, là<br />

dove non sia perseguita da protocolli standard, finisce comunque<br />

per imporsi sugli operatori anche in ragione di tacite raccomandazioni<br />

degli organi amministrativi».<br />

(49) Al riguardo si consideri il precedente costituito da Cass.,<br />

Sez. IV, 23 novembre 2010, cit., in cui il medico addetto alle cure<br />

post-operatorie, conformemente alle indicazioni provenienti<br />

dalle linee guida in ipotesi di stabilizzazione del quadro clinico,<br />

aveva deciso di dimettere un paziente ricoverato d’urgenza per<br />

un infarto al miocardo e per un edema polmonare acuto; in seguito<br />

alla dimissione il medesimo paziente, colto da insufficienza<br />

respiratoria, era deceduto.


Opinioni<br />

Diritto penale<br />

Buone prassi accreditate scientificamente<br />

e “colpa protocollare”<br />

Linee guida e buone pratiche, pur accomunate da<br />

una significativa affinità funzionale, non possono<br />

essere considerate come un’endiadi, in quanto rispettivamente<br />

contraddistinte da precipui aspetti<br />

contenutistici. In particolare l’indeterminato concetto<br />

di “buone pratiche” o standards - cresciuto all’ombra<br />

delle ben più celebrate linee guida - viene<br />

per lo più ricondotto nella categoria dei protocolli,<br />

schemi rigidi e predefiniti di comportamento diagnostico-terapeutico<br />

che descrivono le procedure<br />

alle quali l’operatore sanitario deve strettamente attenersi<br />

in una situazione specifica (50). Da questa<br />

peculiarità strutturale discende, quale rilevante conseguenza,<br />

la tendenziale tassatività della sua applicazione,<br />

posto che solo il corretto e sistematico adempimento<br />

della sequenza comportamentale indicata<br />

garantisce l’operatore dal rischio del verificarsi di<br />

esiti avversi.<br />

Non a caso attenta dottrina fa riferimento, al riguardo,<br />

al concetto di colpa protocollare o procedurale,<br />

legato alla sempre più invalsa tendenza alla procedimentalizzazione<br />

della prevenzione dell’esito avverso<br />

che, da una parte ha il pregio di consentire una limitazione<br />

predeterminata di rischi qualificati e sperimentati<br />

nell’ambito di un’affidabile cornice nomologica<br />

o esperienziale, dall’altra sconta il pericolo di<br />

facili automatismi improntati alla logica del versari<br />

in re illecita (51). Al riguardo, è proprio il carattere<br />

imperativo di protocolli e buone pratiche a facilitare<br />

il raggiungimento di un giudizio di tendenziale<br />

coincidenza tra le regole di condotta ivi indicate e le<br />

regole precauzionali che possono essere poste a fondamento<br />

dell’imputazione colposa (52), anche in<br />

considerazione della loro portata spiccatamente<br />

cautelare e per lo più scevra di profili attinenti ad<br />

esigenze diverse, quali il contenimento dei costi e<br />

l’ottimizzazione delle risorse (che invece ben possono<br />

incidere nella stesura delle linee guida).<br />

Già questa succinta ricognizione riguardante lo<br />

schema delle “buone pratiche” consente di inferire<br />

che, in riferimento ad esse, ed in misura ben maggiore<br />

rispetto a quanto affermato in relazione alle linee<br />

guida, l’ipotesi di una residuale “colpa non lieve”<br />

prevista dall’art. 3, comma 1, l. 8 novembre<br />

2012 n. 189, finisce per limitarsi ad una funzione di<br />

mera “clausola di stile”. A fronte della scrupolosa osservanza<br />

di buone pratiche riconosciute dalla comunità<br />

scientifica, nonché pertinenti rispetto alla fattispecie<br />

concreta e strutturate mediante l’enucleazione<br />

di rigidi passaggi procedurali, appare infatti dav-<br />

224<br />

vero difficile ipotizzare la sussistenza di una colpa<br />

macroscopica e - come tale - penalmente rilevante.<br />

La distinzione esistente tra linee guida e buone prassi<br />

scientificamente accreditate ridonda anche in riferimento<br />

al concetto di “regole prasseologiche”,<br />

che possono divenire fonti di produzione e di ricognizione<br />

della lex artis allorquando siano ampiamente<br />

diffuse e ritenute dall’agente valide ed efficaci<br />

(53). Le Guidelines descrivono infatti modelli di<br />

condotta ideali che, come tali, non necessariamente<br />

coincidono con le regole prasseologiche più diffuse e<br />

che, stante la loro sostanziale eterogeneità, possono<br />

essere già consolidate o innovative, così come limitarsi<br />

ad individuare un livello minimo di diligenza<br />

richiesta o, al contrario, tendere al raggiungimento<br />

dello standard cautelare più elevato (54); inoltre gli<br />

orientamenti scientifici più avanzati «non producono<br />

automaticamente l’obsolescenza di precedenti<br />

prassi, ma con esse convivono, spesso a lungo, fino<br />

ad una completa sostituzione» (55).<br />

Al contrario le “buone pratiche”, indicando modelli<br />

comportamentali condivisi e destinati ad un’applicazione<br />

rigida - in quanto strutturata su evidenze<br />

scientifiche ed esperienziali di carattere pressoché<br />

definitivo - finiranno per lo più con il coincidere<br />

con gli usi cautelari diffusi in un determinato contesto<br />

spazio-temporale (56). Questa maggiore convergenza<br />

contenutistica non può però essere assolutizzata,<br />

posto che comunque i protocolli, modellandosi<br />

su specifiche realtà ospedaliere, mantengono<br />

un’impronta deontica e prescrittiva che deriva dall’osservazione<br />

e dalla sperimentazione di cautele do-<br />

Note:<br />

(50) Per un’approfondita analisi del fenomeno, anche in un’ottica<br />

comparatistica, A. R. Di Landro, Dalle linee guida e dai protocolli<br />

all’individuazione della colpa penale nel settore sanitario, cit.,<br />

10 ss.; M. Caputo, «Filo d’Arianna» o «flauto magico»?, cit., 26<br />

ss.<br />

(51) Per tutti D. Castronuovo, La colpa penale, cit., 305 ss.; nello<br />

specifico settore medico L. Ramponi, Dolo e colpa nel trattamento<br />

medico sanitario, cit., 977 ss.<br />

(52) In questa direzione F. Giunta, Medico (responsabilità penale<br />

del), in Dizionari sistematici di diritto penale, a cura di F. Giunta,<br />

Milano, 2008, 881.<br />

(53) F. Giunta, La legalità della colpa, cit., 165 ss.<br />

(54) A.R. Di Landro, Dalle linee guida e dai protocolli all’individuazione<br />

della colpa penale nel settore sanitario, cit., 63<br />

(55) A. Fiori - D. Marchetti, Medicina legale della responsabilità<br />

medica, cit. 515.<br />

(56) F. Giunta, Medico (responsabilità penale del), cit., 881, rileva<br />

che «le linee guida, al di là della variabilità dei nominalismi, vanno<br />

distinte dai protocolli: le prime infatti hanno valore tendenziale,<br />

mentre i secondi sono ben più precisi e vincolanti. Ne consegue<br />

che un autentico contrasto di regole cautelari si può delineare<br />

solo tra norme prasseologiche e regole protocollari, in<br />

quanto dotate entrambe di sufficiente determinatezza».<br />

Diritto penale e processo 2/2013


verose non necessariamente consolidate o stabilmente<br />

acquisite e dunque differente rispetto a quella<br />

che si auto-determina negli usi terapeutici già diffusi<br />

e ritenuti doverosi nella specifica cerchia professionale<br />

dell’agente (57).<br />

Da un lato perciò la positivizzazione dei protocolli<br />

terapeutici «non può che essere valutata in modo<br />

positivo, vuoi perché ne rafforza la conoscenza tra<br />

gli operatori, vuoi perché semplifica la ricognizione<br />

giudiziale del modello cautelare doveroso (58)»;<br />

dall’altro però occorre riconoscere che, anche alla<br />

luce dell’intervento di riforma, sembra persistere<br />

una certa contrapposizione assiologia tra esigenze<br />

garantistiche di riconoscibilità e sufficiente determinatezza<br />

del precetto colposo ed esigenze di tutela<br />

(59). Lo specifico riferimento a linee guida o buone<br />

pratiche “scientificamente accreditate”, unitamente<br />

all’esplicita previsione di una responsabilità residuale,<br />

pur a fronte della loro osservanza, consente infatti<br />

il controllo e l’invalidazione giudiziale delle prassi<br />

ritenute scorrette o inadeguate alla luce del progresso<br />

scientifico o delle innovazioni tecnologiche.<br />

L’art. 3, comma 1, l. 8 novembre 2012<br />

n. 189, tra scarsa determinatezza<br />

e principio di uguaglianza sostanziale<br />

L’art. 3, comma 1, l. 8 novembre 2012 n. 189, oltre a<br />

scontare rilevanti limiti applicativi, presenta almeno<br />

due aspetti di criticità tali da sostanziare anche<br />

possibili profili di incostituzionalità.<br />

In primo luogo la sfera operativa dell’intervento di<br />

riforma è circoscritta alla categoria degli operatori<br />

sanitari, per cui la limitazione di responsabilità per<br />

l’ipotesi di colpa lieve ivi prevista è destinata ad<br />

operare in via esclusiva nei loro confronti. Al riguardo<br />

balza subito agli occhi la differenza sostanziale<br />

con il limite della colpa grave previsto dall’art.<br />

2236 c.c. in ipotesi di prestazioni implicanti la soluzione<br />

di problemi tecnici di speciale difficoltà, il<br />

quale si riferisce, senza distinzione alcuna, al “prestatore<br />

d’opera”.<br />

Viene in rilievo dunque l’ineludibile questione del<br />

rispetto del principio di uguaglianza sostanziale<br />

(60), posto che il significato sociale e la peculiarità<br />

dell’attività medica non sembrano costituire un unicum<br />

in grado di legittimare, di per sé, questa sola eccezione<br />

in tema di responsabilità colposa. Si pensi al<br />

riguardo alle altre attività intrinsecamente pericolose,<br />

ma parimenti utili, il cui svolgimento comporta<br />

rischi altrettanto gravi per la vita o l’incolumità delle<br />

persone (l’attività di vigilanza sugli schermi radar<br />

di una torre di controllo, la progettazione e l’edificazione<br />

di grattacieli, ponti, gallerie, etc.) (61). Inol-<br />

Opinioni<br />

Diritto penale<br />

tre l’intervento di riforma subordina l’esonero di responsabilità<br />

per colpa lieve all’osservanza di linee<br />

guida e buone pratiche, e queste ultime possono limitarsi<br />

a codificare regole di diligenza e/o prudenza -<br />

non necessariamente di perizia - per cui, in assenza<br />

di peculiari difficoltà di carattere tecnico-operativo,<br />

aumenta il rischio di configurare un’area di privilegio<br />

di difficile giustificazione (62). A motivazione<br />

almeno parziale della settorialità che contraddistingue<br />

la norma in esame potrebbe essere addotto il carattere<br />

precipuo del riferimento a linee guida e buon<br />

pratiche, quali strumenti di consolidamento del sapere<br />

scientifico non rinvenibili in riferimento alle<br />

altre attività socialmente utili ma pericolose.<br />

In realtà l’attuale formulazione della norma inevitabilmente<br />

risente del carattere di estemporaneità ed<br />

urgenza che ne ha caratterizzato l’adozione, là dove,<br />

a fronte della scelta di introdurre il limite della colpa<br />

grave, sarebbe stato di certo più opportuno giungere<br />

ad un’estensione di detto limite a tutte le attività<br />

contraddistinte dalla presenza di rischi consen-<br />

Diritto penale e processo 2/2013 225<br />

Note:<br />

(57) Così F. Giunta, op. ult. cit., 880; D. Micheletti, La colpa del<br />

medico, cit., 196.<br />

(58) D. Micheletti, op. ult. cit., 205.<br />

(59) In questa direzione anche A. R. Di Landro, Dalle linee guida<br />

e dai protocolli all’individuazione della colpa penale nel settore<br />

sanitario, cit., 10<br />

(60) In particolare cfr. M. Donini, La causalità omissiva e l’imputazione<br />

per l’aumento del rischio, cit., 62, secondo cui occorre<br />

prendere atto del fatto che il medico «se non viene chiamato a<br />

rispondere dell’evento, non sarà soggetto a nessuna responsabilità<br />

per la condotta colposa: a differenza, ad esempio, dell’imprenditore<br />

che è soggetto a numerose sanzioni penali per contravvenzioni<br />

o delitti che sanzionano illeciti di mera condotta, soltanto<br />

aggravati in caso di evento conseguente»; G. Canzio, Trattamenti<br />

terapeutici e responsabilità penale, cit., 665, sottolinea<br />

la necessità di realizzare un equilibrato bilanciamento dei valori e<br />

degli interessi in gioco, senza peraltro creare aree di ingiustificato<br />

privilegio, sostanziale o processuale, per coloro che esercitano<br />

la professione medico-chirurgica rispetto alla generalità dei<br />

cittadini.<br />

(61) Così M. Romano in La Tavola rotonda di presentazione e discussione<br />

del Progetto, in Il Problema della medicina difensiva,<br />

cit., 124, il quale invita a porre la soluzione su un terreno più solido,<br />

accogliendo il limite della colpa grave in termini di maggior<br />

dettaglio, che includano anche altre prestazioni d’opera, le cui leges<br />

artis richiedano quanto l’arte medica, a seconda dei casi, doti<br />

di particolare manualità, di prontezza, di rapidità di decisione e<br />

di esecuzione, oltre a cognizioni tecniche raffinate, aggiornamento<br />

scientifico permanente, etc.<br />

(62) Sul punto si considerino anche le riflessioni di M. Bertolino<br />

in La Tavola rotonda di presentazione e discussione del Progetto,<br />

in Il Problema della medicina difensiva, cit., 149, secondo cui<br />

il riferimento generico all’esercente una professione sanitaria<br />

rende legittimo «interrogarsi sull’opportunità di estendere questa<br />

presunta area di privilegio anche ad altre categorie di soggetti,<br />

non caratterizzati da quella discrezionalità tecnica che connota<br />

invece in termini propri coloro che svolgono l’attività medico-chirurgica».


Opinioni<br />

Diritto penale<br />

titi in virtù della loro spiccata e riconosciuta utilità<br />

sociale.<br />

In secondo luogo si consideri l’elevato tasso di indeterminatezza<br />

della norma che, per un verso, non fornisce<br />

i parametri di giudizio alla stregua dei quali valutare<br />

i crismi di “scientificità” di linee guida e buone<br />

pratiche (63), per l’altro, non indica nemmeno i<br />

criteri valutativi secondo cui ricostruire il concetto<br />

di colpa grave, il quale rimane del tutto indefinito e,<br />

come tale, in condizioni di oscillare tra dimensione<br />

oggettiva e dimensione soggettiva, nonché tra negligenza,<br />

imprudenza ed imperizia (64). Si profila inoltre<br />

parimenti problematica la questione riguardante<br />

il rapporto esistente tra questa norma e l’art. 2236<br />

c.c., così come il loro eventuale coordinamento<br />

contenutistico e sistematico, posto che la giurisprudenza<br />

più recente, con talune affermazioni di principio<br />

non prive di una certa ambiguità, ha tentato di<br />

restituire una valenza anche penale alla limitazione<br />

di responsabilità prevista nell’ambito del codice civile<br />

per il prestatore d’opera (65).<br />

Infine l’intervento di riforma non contiene riferimenti<br />

espliciti alla cd. colpevolezza della colpa, ovvero<br />

alla dimensione soggettiva e personalistica del<br />

disvalore della condotta oggetto di imputazione; si<br />

tratta di una tematica tanto centrale quanto poco<br />

esplorata dalla nostra giurisprudenza, per cui, in una<br />

previsione normativa innovativa, sarebbe di certo<br />

stata opportuna un’esplicita presa di posizione (66).<br />

Ulteriori nodi insoluti: prestazioni<br />

plurisoggettive e responsabilità per<br />

carenze di struttura e di organizzazione<br />

L’intervento di riforma, ispirato dalla necessità di ridurre<br />

il contenzioso giudiziario ed il ricorso a prassi<br />

difensive, sconta in ultimo i limiti sottesi all’adozione<br />

di una prospettiva prevalentemente incentrata<br />

sul rapporto individuale medico-paziente, là dove la<br />

regola è ormai costituita dalla plurisoggettività e<br />

multidisciplinarietà dell’intervento sanitario, soprattutto<br />

in riferimento alle prestazioni erogate all’interno<br />

delle aziende ospedaliere. Solo taluni protocolli<br />

- tra tutti le cd. checklist (67) - sono infatti destinati<br />

ad un’applicazione specificatamente rivolta<br />

all’ambito plurisoggettivo e funzionale alla riduzione<br />

dei peculiari rischi derivanti dal ricorso alla divisione<br />

del lavoro, che da un lato costituisce un fattore di<br />

sicurezza, poiché garantisce la possibilità di avvalersi<br />

di conoscenze specialistiche tra loro complementari<br />

e funzionalmente collegate, dall’altro introduce<br />

nuovi ed ulteriori fattori di rischio (68).<br />

La responsabilità del singolo medico tende sempre<br />

più a traslare verso forme complesse di “responsabi-<br />

226<br />

lità sanitaria” (69), soprattutto in riferimento al tema<br />

delle carenze di struttura e/o di organizzazione<br />

del contesto lavorativo in cui viene in concreto<br />

esercitata la professione sanitaria (70). Accade di<br />

Note:<br />

(63) Al riguardo cfr. A.R. Di Landro, Dalle linee guida e dai protocolli<br />

all’individuazione della colpa penale nel settore sanitario,<br />

cit., 150, che, tra l’altro, opportunamente evidenzia le differenze<br />

esistenti tra linee guida coperte da evidenze scientifiche esaustive<br />

e formatesi attraverso clinical trials e linee guida fondate<br />

sul consenso di gruppi di esperti, maggiormente aperte a possibili<br />

distorsioni nel risultato finale sebbene ampiamente adoperate<br />

all’atto pratico.<br />

(64) P. Piras, In culpa sine culpa, cit., 3,ritiene invece che la disposizione<br />

in esame non possa involgere l’ipotesi di colpa per<br />

negligenza o imprudenza, perché le linee guida contengono essenzialmente<br />

regole di perizia. In realtà occorre sottolineare che,<br />

soprattutto in relazione alle buone pratiche, non di rado vengono<br />

in considerazione regole procedurali volte in primo luogo ad evitare<br />

che l’evento lesivo si verifichi a causa di negligenza o impudenza,<br />

basti pensare alla diffusione delle cd. check list.<br />

(65) Cfr. Cass., Sez. IV, 5 aprile 2011, Montalto; Cass., Sez. IV, 22<br />

novembre 2011, Di Lella; Cass., Sez. IV, 21 giugno 2007, Buggè.<br />

In particolare si sostiene che l’art. 2236 c.c. potrebbe trovare riscontro<br />

anche in ambito penale, non per effetto di diretta applicazione,<br />

ma come regola di esperienza cui il giudice possa attenersi<br />

nel valutare l’addebito di imperizia. In merito cfr. R. Blaiotta,<br />

La responsabilità medica:nuove prospettive per la colpa, in<br />

www.penalecontemporaneo.it; C. Cupelli, La responsabilità colposa<br />

dello psichiatra tra ingovernabilità del rischio e misura soggettiva,<br />

in questa Rivista, 2012, 1104 ss.<br />

(66) In questa direzione cfr. invece la definizione di colpa grave<br />

proposta dal Progetto Pisapia, che sarebbe sussistente quando,<br />

«tenendo conto della concreta situazione anche psicologica dell’agente,<br />

sia particolarmente rilevante l’inosservanza delle regole<br />

ovvero la pericolosità della condotta, sempre che tali circostanza<br />

oggettive siano manifestamente riconoscibili». Si tratta di<br />

una nozione che si segnala all’attenzione dell’interprete per il<br />

particolare rilievo conferito al piano della colpevolezza, attraverso<br />

l’esplicito riferimento alla concreta situazione anche psicologica<br />

dell’agente ed alla “manifesta riconoscibilità” dei requisiti<br />

normativi dell’inosservanza della regola cautelare ovvero della<br />

pericolosità della condotta.<br />

(67) Cfr. M. Caputo, «Filo d’Arianna» o «flauto magico»?, cit.,<br />

907, sia per la nozione di checklist che per la loro possibile funzione<br />

in relazione alle attività svolte in équipe.<br />

(68) In ambito penalistico, con specifico riferimento al settore<br />

medico, già G. Marinucci - G. Marrubini, Profili penalistici del lavoro<br />

medico-chirurgico in équipe, in Temi, 1968, 217; più di recente<br />

P. Veneziani, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale,<br />

vol. III, tomo II, I delitti colposi, in Trattato dir. pen., Parte<br />

spec., a cura di G. Marinucci - M. Dolcini, Padova, 2009, 204,<br />

sottolinea la natura «ancipite» della divisione del lavoro nel settore<br />

medico, quale fattore di sicurezza e, al tempo stesso, di rischio<br />

nuovo e diverso rispetto a quello proprio dell’attività medica<br />

“monosoggettiva”. In giurisprudenza, tra le altre, cfr. Cass.,<br />

Sez. IV, 11 ottobre 2007, Raso ed altri, in C.e.d. Cass. n. 237891.<br />

(69)In tal senso G. Alpa, La responsabilità medica, in Riv. it. med.<br />

leg., 1999, 15 ss.; F. Introna, Responsabilità professionale medica<br />

e gestione del rischio, cit., 645; P. Della Sala, La responsabilità<br />

professionale, in Medicina e diritto. Prospettive e responsabilità<br />

della professione medica oggi, a cura di M. Barni - A. Santosuosso,<br />

Milano, 1995, 6.<br />

(70) Cfr. A. Merry - A. McCall Smith, Errors, Medicine and the<br />

Law, t.i. L’errore, la medicina e la legge, Milano, 2004, 7 ss.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


frequente che a determinare l’esito infausto siano in<br />

primo luogo l’insufficienza delle risorse a disposizione,<br />

presidi terapeutici mancanti, obsoleti o non adeguatamente<br />

sottoposti a controllo, così come il sussistere<br />

di carenze organizzative in relazione al personale<br />

impiegato o alla turnazione (71); nonostante<br />

ciò, si registra una perdurante ritrosia nell’ampliare<br />

gli ambiti di rilevanza penale riconducibili alla sfera<br />

gestoria e/o amministrativa - definita come “secondo<br />

livello operativo” (72) - tanto che le imputazioni<br />

rimangono tendenzialmente polarizzate sul singolo<br />

operatore a contatto diretto con il paziente (73),<br />

mediante l’utilizzo delle fattispecie caratterizzate da<br />

carenze di struttura in chiave incriminatrice (e non<br />

scusante), sotto il profilo dell’omesso controllo e<br />

della omessa segnalazione.<br />

La valutazione del fattore strutturale ed organizzativo<br />

nei casi di medical malpractice solleva quindi delicate<br />

questioni interpretative in tema di individuazione<br />

dei soggetti penalmente responsabili nell’ambito<br />

di strutture sanitarie articolate e complesse<br />

(74); soprattutto viene in rilievo la necessità di differenziare<br />

le responsabilità dei singoli in considerazione<br />

del diverso contesto in cui questi operano,<br />

non potendosi privilegiare l’iniqua prospettiva dell’uguaglianza<br />

formale, a fronte di un’eterogeneità di<br />

situazioni che riduce gli effettivi margini di scelta<br />

del sanitario, le cui decisioni e le cui responsabilità<br />

costituiscono «il frutto di una mediazione tra il volere<br />

e il potere, tra l’impatto della cura sulla salute in<br />

generale ed il rapporto costo-efficacia della cura<br />

stessa, sulla scorta delle possibilità strutturali ed organizzative<br />

che l’azienda può mettere a disposizione<br />

in funzione degli obiettivi predefiniti e delle risorse<br />

umane ed economiche» (75).<br />

Non sorprende a questo punto che la rilevanza acquisita<br />

dal tema della responsabilità medica per difetti<br />

di struttura, unitamente alle aporie interpretative<br />

a cui giunge il processo di individuazione del<br />

singolo responsabile all’interno delle organizzazioni<br />

complesse, porti a considerare - de jure condito (76) e<br />

de jure condendo (77) - la possibilità di estendere al<br />

settore sanitario una responsabilità dell’ente di riferimento<br />

ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, anche in<br />

considerazione dell’inarrestabile tendenza espansiva<br />

della sfera applicativa della responsabilità amministrativa<br />

da fatto di reato (78).<br />

Non può negarsi però che l’eventuale estensione<br />

dell’ambito operativo del d.lgs. n. 231 del 2001 ad<br />

Aziende Sanitarie Locali ed Aziende Sanitarie<br />

Ospedaliere, di per sé, non risolverebbe le complesse<br />

questioni sottese al problema della responsabilità<br />

per difetto di struttura o di organizzazione, dovendo-<br />

Opinioni<br />

Diritto penale<br />

Diritto penale e processo 2/2013 227<br />

Note:<br />

(71) In merito, Cass., Sez IV, 20 settembre 1995, Gazzarra.<br />

(72) In tal senso P. Pisa - G. Longo, La responsabilità penale per<br />

carenze strutturali e organizzative, in Responsabilità penale e rischio<br />

nelle attività mediche e di impresa, cit., 9 ss. Gli Autori,<br />

nell’ambito della responsabilità in campo sanitario per carenze di<br />

struttura, sviluppano il problema della responsabilità per carenze<br />

organizzative e strutturali in due livelli, il primo dei quali è rappresentato<br />

dalla responsabilità del singolo medico, il secondo<br />

dalla dirigenza non medica. Si accenna infine alla possibilità di<br />

configurare un terzo livello di responsabilità costituito dagli organi<br />

politici regionali o nazionali.<br />

(73) Cfr. P. Veneziani, I delitti contro la vita e l’incolumità individuale,<br />

cit., 203, che ritiene «ancora sporadica, ma non del tutto<br />

ignota» l’affermazione della responsabilità penale per fattispecie<br />

di evento nei confronti del personale dirigenziale non direttamente<br />

impegnato nell’attività diagnostico-terapeutica, ma con<br />

funzioni amministrative.<br />

(74) Al riguardo, tra gli altri, A. Centonze, L’accertamento della<br />

responsabilità penale nell’esercizio della professione medicochirurgica,<br />

in La responsabilità penale del medico, a cura di S.<br />

Aleo - E. Lanza - A. Centonze, Milano 2007, 278; P. Pisa - G.<br />

Longo, La responsabilità penale per carenze strutturali e organizzative,<br />

cit., 21 ss.; A. De donno - A. Lopez - V. Santoro - P.<br />

DE Donno - F. Introna, La responsabilità penale degli organi apicali<br />

delle strutture sanitarie, cit., 625 ss.; G. Vitale, Responsabilità<br />

e rischi professionali del chirurgo, ivi, 2000, 1866 ss.; D. Potetti,<br />

Individuazione del soggetto penalmente responsabile all’interno<br />

delle strutture complesse, con particolare considerazione<br />

per le strutture sanitarie, in Cass. pen., 2004, 2403; A. M. Princigalli,<br />

La responsabilità del medico, Napoli, 1983, 17 ss.<br />

(75) Così D. Carusi, Responsabilità del medico, diligenza professionale,<br />

inadeguata dotazione della struttura ospedaliera, in Giur.<br />

It., 1996, 1991 ss.<br />

(76) Cfr. Cass., Sez. II, 9 luglio 2010, n. 28699, in Cass. pen., 2011,<br />

1888, con nota di O. Di Giovine, Sanità e ambito applicativo della<br />

disciplina sulla responsabilità degli enti: alcune riflessioni sui confini<br />

tra pubblico e privato, chiamata a pronunciarsi relativamente<br />

ad un ospedale costituito in forma di s.p.a. e partecipato dal capitale<br />

privato al 49% e da quello pubblico per il restante 51%, la quale<br />

ha espressamente stabilito che «la natura pubblicistica di un ente<br />

è condizione necessaria, ma non sufficiente, all’esonero dalla<br />

disciplina in discorso, dovendo altresì concorrere la condizione<br />

che l’ente medesimo non svolga attività economica».<br />

(77) In questa direzione non sarebbe necessario ricorrere a particolari<br />

stravolgimenti normativi, potendosi ritenere sufficiente un<br />

ritorno all’originaria formulazione dell’art. 11, comma 2, della legge<br />

delega, la quale faceva riferimento agli «enti forniti di personalità<br />

giuridica ad eccezione dello Stato e degli altri enti pubblici<br />

che esercitano pubblici poteri», con ciò includendo anche gli enti<br />

pubblici che erogano un pubblico servizio quali le Aziende<br />

ospedaliere, le Asl e le Università pubbliche. Sul punto si consenta<br />

un rinvio ad A. Roiati, Medicina difensiva e colpa professionale<br />

medica in diritto penale, cit., 358 ss.<br />

(78) Cfr. O. Di Giovine, Lineamenti sostanziali del nuovo illecito<br />

punitivo, in Reati e responsabilità degli enti, a cura di G. Lattanzi,<br />

Milano, 2010, 44, la quale sottolinea che il d. lgs. n. 81/2008 si applica,<br />

a norma dell’art. 3, a “tutti i settori di attività, privati e pubblici”,<br />

per cui l’impunità degli enti pubblici in questione da luogo<br />

ad un’evidente disparità di disciplina, difficilmente giustificabile.<br />

Quanto alla diffusa obiezione secondo cui, ricomprendendo gli<br />

enti che perseguono finalità pubbliche nel novero dei destinatari<br />

della responsabilità ex d.lgs. n. 231 del 2001, si correrebbe il rischio<br />

di giungere all’interdizione dell’attività dell’ente, a tutto detrimento<br />

dell’utenza che fruisce dei servizi svolti, si consideri la<br />

possibilità di ricorrere all’art. 15, che espressamente prevede il<br />

commissariamento giudiziale quale sanzione sostitutiva da applicare<br />

in luogo di quella interdittiva.


Opinioni<br />

Diritto penale<br />

si considerare il precipuo legame soggettivo richiesto<br />

per il configurarsi della responsabilità, che nelle<br />

fattispecie colpose consente - non senza vivaci discussioni<br />

- di configurare “un interesse o un vantaggio<br />

dell’ente” solo in ipotesi di deliberata violazione<br />

delle regole cautelari finalizzata all’arricchimento,<br />

ad esempio attraverso la riduzione dei costi (79).<br />

Rimarrebbe esclusa quindi la responsabilità dell’ente<br />

ogniqualvolta il reato sia conseguenza di mere negligenze<br />

o inefficienze che non producano significativi<br />

vantaggi per la persona giuridica, mentre si ritiene<br />

opportuno che le Asl e le Aso prendano in<br />

specifica considerazione anche la prevenzione del rischio<br />

del verificarsi di eventi lesivi in conseguenza<br />

di un’inadeguata e/o insufficiente organizzazione<br />

della struttura, includendo queste ipotesi nel paradigma<br />

preventivo sotteso al modello di organizzazione<br />

(80).<br />

In questa direzione sarebbe auspicabile un intervento<br />

del legislatore sull’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001<br />

volto a distinguere nettamente tra criteri di imputazione<br />

relativi al dolo (interesse o vantaggio) e criteri<br />

relativi alla colpa (81) e, al contempo, a configurare<br />

un «paradigma differenziato di imputazione soggettiva<br />

ritagliato ab origine sulle caratteristiche strutturali<br />

della persona giuridica» (82), nonché capace<br />

di abbracciare le fattispecie colpose lesive della vita<br />

e dell’integrità psico-fisica che si verifichino nell’ambito<br />

di strutture complesse ed a causa di un’organizzazione<br />

inadeguata (83). La colpa di organizzazione<br />

quindi, secondo una prospettazione che in<br />

questa sede può essere solo accennata, potrebbe fungere<br />

anche da presupposto oggettivo del sorgere della<br />

responsabilità ex d.lgs. n. 231/2001, qualificando<br />

e circoscrivendo la lesione dei beni vita-integrità fisica<br />

al verificarsi di un evento lesivo a causa di carenze<br />

strutturali o organizzative dell’ente (84).<br />

Questo tipo di responsabilità risulterebbe perfettamente<br />

idoneo a ricomprendere le ipotesi nelle quali<br />

il reato costituisca la conseguenza dell’inadeguata<br />

organizzazione dell’ente (magari in virtù della mancanza<br />

di controlli interni o di un’inefficiente circolazione<br />

delle risorse e dei flussi informativi), per cui<br />

la persona giuridica potrebbe essere ritenuta responsabile<br />

- anche in via diretta ed autonoma (85) - lad-<br />

Note:<br />

(79) Sulla necessità di riferire il criterio di imputazione di cui all’art.<br />

5 del d.lgs. 231/2001 alla sola violazione della regola cautelare<br />

e sulle relative obiezioni, cfr. in dottrina, tra gli altri, A. Alessandri,<br />

Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro. Un’introduzione,<br />

in Impresa e giustizia penale: tra passato e futuro, Milano,<br />

2009, 34 ss.; D. Castronuovo, La colpa penale, cit., 428 ss.;<br />

A. Gargani, Delitti colposi commessi con violazione delle norme<br />

sulla tutela della sicurezza sul lavoro: responsabile «per defini-<br />

228<br />

zione» la persona giuridica?, in Studi in onore di Mario Romano,<br />

III, Napoli, 2011, 1942 ss.; N. Pisani, Profili penalistici del Testo<br />

unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in questa Rivista,<br />

2008, 834. Al riguardo, la prevalente giurisprudenza (Trib.<br />

Trani, sez. Molfetta, 11 gennaio 2010; G.i.p. Trib. Novara, 26 ottobre<br />

2010; G.i.p. Trib. Pinerolo, 23 settembre 2010; G.u.p. Tribunale<br />

di Cagliari, 4 luglio 2011), come noto, rileva che la disposizione<br />

di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. 231/2001, se riferita all’evento,<br />

sarebbe incompatibile con la natura della responsabilità<br />

colposa, in quanto «se la morte o le lesioni subite dal lavoratore<br />

potessero corrispondere all’interesse della società o provocare<br />

alla medesima un vantaggio la finalizzazione della condotta<br />

in tale direzione escluderebbe la natura colposa del reato».<br />

(80) Sulla possibilità di ovviare alle aporie interpretative a cui è<br />

sottoposto il paradigma classico della responsabilità colposa<br />

nell’imputazione degli eventi lesivi che si verificano nell’ambito<br />

delle organizzazioni complesse, cfr. in particolare F. Centonze,<br />

La normalità dei disastri tecnologici, cit. 421 ss.. La prospettiva<br />

è di recente ripresa, in termini parzialmente critici, da D. Castronuovo,<br />

La colpa penale, cit., 422 ss.; nella medesima direzione<br />

cfr. inoltre G. Forti, Sulla definizione della colpa nel progetto di riforma<br />

del codice penale, in C. De Maglie - S. Seminara, La riforma<br />

del codice penale. La parte generale, Milano, 2002, 100<br />

ss., il quale identifica proprio nel sistema della responsabilità penale-amministrativa<br />

dell’ente un tertium genus di responsabilità<br />

che, in quanto fondato sulla mancata adozione di modelli preventivi<br />

adeguati, sembrerebbe suggerire una sorta di «culpa generalis»,<br />

priva delle caratteristiche rigorose proprie dell’accertamento<br />

dell’imputazione penale.<br />

(81) G. De Vero, La responsabilità penale delle persone giuridiche,<br />

in Trattato di diritto penale, diretto da C. F. Grosso, T. Padovani<br />

e A. Pagliaro, Milano, 2008, 64, rileva che il deficit organizzativo<br />

evoca con maggiore puntualità il concetto di colpa e di<br />

colpevolezza preventiva (preventive fault), con ricadute positive<br />

sul tasso di determinatezza e sulle possibilità di accertamento<br />

del collegamento soggettivo così ipotizzato.<br />

(82) Così ancora G. De Vero, op. ult. cit., 59, il quale sottolinea<br />

che «a tal fine lo strumento concettuale più consolidato, a livello<br />

comparatistico, è rivenibile nella colpevolezza d’impresa o di<br />

organizzazione (corporate culpability o Organisationsverschulden),<br />

capace di prescindere dall’atteggiamento doloso o colposo<br />

di una determinata persona fisica in rapporto organico con la<br />

persona giuridica».<br />

(83) G. Amarelli, Morti sul lavoro: arriva la prima condanna alla<br />

società, in questa Rivista, 2010, 855, ritiene che l’attuale formulazione<br />

dell’art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, nella parte in cui non<br />

prevede per i reati colposi di evento dei criteri di imputazione del<br />

fatto all’ente diversi da quelli dettati per i delitti dolosi «sembra<br />

porsi in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3<br />

Cost. e, più in particolare, con il canone della ragionevolezza in<br />

esso contenuto, se si utilizza come tertium comparationis<br />

l’omologa disciplina in materia di criteri di imputazione prevista<br />

per le persone fisiche nell’art. 43 c.p.».<br />

(84) L’inciso normativo potrebbe suonare così: l’ente è altresì responsabile<br />

per i reati colposi quando l’evento si verifica a causa<br />

di carenze di struttura o di organizzazione; allo stesso tempo<br />

l’art. 25 septies andrebbe a ricomprendere indistintamente tutte<br />

le ipotesi di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime. Più<br />

in generale, sull’effettiva natura della colpa di organizzazione<br />

quale «vera colpevolezza» o «fatto» e dunque oggetto più che<br />

criterio del rimprovero, cfr. G. De Simone, Societates e responsabilità<br />

da reato, in Studi in onore di Mario Romano, III, Napoli,<br />

2011, 1917 ss.<br />

(85) Di particolare interesse al riguardo la soluzione accolta nel<br />

Regno Unito, con il Corporate Manslaughter and Corporate Homicide<br />

Act 2007, che prevede un’autonoma imputazione per<br />

omicidio dell’ente collettivo, del tutto svincolata dalla responsabilità<br />

individuale ed incentrata sulla sussistenza di un nesso tra<br />

(segue)<br />

Diritto penale e processo 2/2013


dove si accerti che, attraverso la corretta adozione<br />

ed attuazione di modelli organizzativi, sarebbe stato<br />

possibile evitare il prodursi dell’evento lesivo (86).<br />

Note:<br />

(continua nota 85)<br />

reato e “carenza organizzativa”. In merito cfr. in particolare G.<br />

De Simone, Societates e responsabilità da reato, cit., 1905; G.<br />

Gentile, L’illecito colposo dell’ente collettivo, Torino, 2009, 111<br />

ss.; N. Pisani, Profili penalistici del Testo unico sulla salute e sicurezza<br />

sui luoghi di lavoro, cit., 834 e D. Castronuovo, La colpa<br />

penale, cit., 426 ss.; da ultima, favorevole a configurare un’auto-<br />

Opinioni<br />

Diritto penale<br />

noma responsabilità dell’ente, mediante la ricerca di una diversa<br />

logica di imputazione colposa del fatto-reato all’autore individuale<br />

e collettivo, M.N. Masullo, Colpa penale e precauzione nel segno<br />

della complessità, Napoli, 2012, 153 ss.<br />

(86) Cfr. G.u.p. Trib. Milano, 17 novembre 2009, n. 2242, secondo<br />

cui, anche nel giudicare la responsabilità degli enti, occorre<br />

verificare l’efficacia del modello ex ante e non ex post rispetto<br />

agli illeciti commessi dagli amministratori. Circa il livello di diligenza<br />

richiesto all’ente cfr. C.E. Paliero - C. Piergallini, La colpa<br />

di organizzazione, in Resp. amm. soc. e enti, 2006, 183, secondo<br />

i quali emerge la necessità «di plasmare una figura di “agente<br />

modello collettivo”, verso la quale indirizzare una rosa di doveri<br />

di informazione e di adeguamento che tenga conto delle capacità<br />

superiori che il modello collettivo naturalmente possiede<br />

rispetto all’“agente modello individuale”».<br />

Diritto penale e processo 2/2013 229


Giustizia sovranazionale<br />

Diritto penale<br />

Pirateria marittima<br />

Stato di diritto e lotta<br />

alla pirateria nelle acque somale<br />

di Matteo Tondini (*)<br />

La lotta alla pirateria marittima nelle acque somale è divenuta nel tempo un fenomeno di assoluto rilievo nello<br />

scenario politico internazionale. Sebbene la caccia ai pirati si risolva nella repressione di un reato a giurisdizione<br />

universale e, come tale, non ponga particolari problemi quanto alla legittimità dell’intervento degli<br />

Stati nazionali, un attento esame della normativa di riferimento internazionale ed interna evidenzia talune<br />

questioni di non poco conto per l’interprete. Esse riguardano, ad esempio, l’uso della forza da parte delle<br />

Unità italiane inviate in loco, la disciplina del fermo e dell’arresto dei sospetti pirati, il loro trasferimento in patria<br />

o in un Paese terzo, le comunicazioni con l’Autorità giudiziaria nazionale e le possibili ‘interferenze’ tra gli<br />

obblighi posti in capo ai Comandanti di Unità navali dalla legge penale e le disposizioni del Comando militare<br />

internazionale di afferenza. L’analisi rivela un quadro giuridico lacunoso ed incerto, talvolta censurabile,<br />

composto in larga parte da norme speciali bisognose di una sostanziale riforma, anche e soprattutto nell’interesse<br />

dello stesso personale militare impiegato nelle operazioni anti-pirateria.<br />

Introduzione: la pirateria marittima<br />

tra reato e conflitto armato<br />

Come noto, la pirateria marittima nelle acque somale<br />

rimane a tutt’oggi un fenomeno assai preoccupante<br />

(1). Per far fronte al problema, Stati e organizzazioni<br />

internazionali hanno da tempo inviato in loco<br />

squadre di navi da guerra con lo scopo di scortare i<br />

mercantili in transito nell’area ed assicurare la libertà<br />

delle vie di comunicazione marittime internazionali.<br />

Basi logistiche avanzate sono state nel contempo<br />

aperte negli Stati costieri adiacenti la Somalia<br />

(2), allo scopo di assicurare un più puntuale ed efficace<br />

intervento delle forze aeronavali presenti in zona.<br />

In tale quadro, il presente scritto tenterà di mettere<br />

in luce taluni aspetti penalistici connessi alla<br />

repressione della pirateria marittima da parte delle<br />

Unità militari italiane impegnate nella caccia ai pirati.<br />

Ciò premesso, giova da subito precisare che, anche<br />

a causa dell’ampiezza e della natura militare o paramilitare<br />

dei dispositivi impiegati, il contrasto alla<br />

pirateria marittima viene essenzialmente inteso dagli<br />

Stati che intervengono nel bacino somalo, alternativamente,<br />

quale un’operazione militare tout<br />

court, implicante l’utilizzo di veri e propri mezzi e<br />

metodi di combattimento, ovvero quale operazione<br />

di polizia marittima, seppure realizzata da contingenti<br />

militari. Il discrimine tra il piano squisitamente<br />

militare e quello penale non è di poco conto<br />

230<br />

e la scelta di fondo tra i due approcci in questione<br />

finisce inesorabilmente per influenzare a cascata<br />

l’applicazione o meno del diritto dei conflitti armati<br />

(3) e dei diritti dell’uomo, il che rispettivamente<br />

comporta, sul piano penale, l’applicazione di disposizioni<br />

amministrative o delle norme ordinarie di<br />

procedura penale, con ovvie conseguenze sulla di-<br />

Note:<br />

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione<br />

di un referee. I giudizi e le opinioni espressi nello<br />

scritto sono da attribuire esclusivamente all’Autore.<br />

(1) Secondo l’International Maritime Bureau - Piracy Reporting<br />

Centre, sebbene nel 2012 vi sia stato un significativo decremento<br />

degli incidenti rispetto allo scorso anno, da gennaio alla<br />

fine di ottobre 2012 sono stati segnalati nelle acque somale<br />

71 attacchi, risultanti nel sequestro di 13 navi e 212 ostaggi.<br />

Ad oggi, rimangono nelle mani dei pirati somali 9 navi e 154 individui<br />

(dati disponibili online all’indirizzo: http://www.iccccs.org.uk/piracy-reporting-centre/piracynewsafigures).<br />

(2) Ad esempio, risultano attualmente aperte a Gibuti una base<br />

statunitense, una francese ed una giapponese, utilizzate<br />

tuttavia da un buon numero di altri Paesi. La Missione UE utilizza<br />

infatti quella francese. L’Italia è in procinto di costruire<br />

una propria base sul suolo gibutino, adiacente alle altre.<br />

(3) La Risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 1851<br />

(2008), § 6, nell’autorizzare operazioni a terra, dispone infatti<br />

che: «any measures undertaken pursuant to the authority of<br />

this paragraph shall be undertaken consistent with applicable<br />

international humanitarian and human rights law». Da notarsi<br />

tuttavia che l’applicazione eventuale del diritto umanitario viene<br />

citata solamente a proposito delle operazioni a terra e non<br />

in mare e viene comunque affiancata dall’applicazione dei diritti<br />

dell’uomo.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


sciplina del fermo/arresto e custodia dei soggetti<br />

catturati (4).<br />

In conformità al principio di legalità formale che caratterizza<br />

l’ordinamento italiano (5), e sulla base<br />

dell’approccio “pan-penalistico” utilizzato in tutte le<br />

missioni militari nazionali all’estero, l’Italia non poteva<br />

non scegliere di considerare il contrasto alla pirateria<br />

somala quale mera repressione di un reato a<br />

giurisdizione universale, previsto dal Codice della<br />

navigazione e dal diritto internazionale consuetudinario<br />

e pattizio. Giova ricordare che la scelta italiana<br />

viene peraltro largamente condivisa dagli altri<br />

Stati partecipanti alle operazioni anti-pirateria (6).<br />

L’effetto immediato di un tale inquadramento è<br />

quello dell’applicazione, al personale militare italiano<br />

impiegato in tali missioni, del Codice penale militare<br />

di pace e della predisposizione di tutta una serie<br />

di tutele che assicurano ai soggetti catturati un<br />

trattamento in linea con le garanzie previste dal codice<br />

di procedura penale.<br />

L’approccio in questione non ha tuttavia prodotto<br />

conseguenze solamente sul piano interno, ma anche<br />

sul piano dei rapporti del nostro paese con altri Stati<br />

e organizzazioni internazionali. Se infatti la lotta<br />

alla pirateria marittima viene ad inquadrarsi quale<br />

mera repressione di un reato, anche quando effettuata<br />

nell’ambito di forze navali afferenti ad organizzazioni<br />

internazionali o coalizioni, la disciplina giuridica<br />

riguardante l’uso della forza da parte del personale<br />

italiano, l’arresto/fermo dei sospetti pirati, la<br />

loro custodia a bordo, l’eventuale trasferimento in<br />

patria o all’estero, nonché il loro rilascio, non potrà<br />

discostarsi dalle norme previste dal sistema penale<br />

procedurale interno. Non solo: sulla scorta del principio<br />

di legalità, occorrerà che ogni condotta posta<br />

in essere dal personale italiano in materia penale<br />

trovi riscontro in leggi vigenti, e ciò anche a prescindere<br />

da quanto ordinato o autorizzato dal Comando<br />

internazionale di cui l’Unità o il personale<br />

interessati fanno parte. È pertanto evidente come<br />

possano nascere delicati problemi di coordinamento<br />

tra le decisioni prese dai competenti organi inquirenti<br />

nazionali e le autorità militari o sopranazionali<br />

che dirigono le operazioni.<br />

Pertanto, nonostante gli interventi anti-pirateria<br />

intrapresi dal nostro paese siano, ad oggi, materialmente<br />

posti in essere da forze militari che operano<br />

sulla base di una pianificazione e di direttive emanate<br />

da Autorità politico/militari e sebbene utilizzino<br />

armamento da guerra, gli stessi rimangono mere<br />

operazioni di polizia, volte alla repressione di un reato<br />

e non alla partecipazione ad un conflitto armato.<br />

L’accostamento tra il piano militare e quello penale<br />

Giustizia sovranazionale<br />

Diritto penale<br />

può alle volte trarre in inganno e generare confusione<br />

riguardo alla scelta delle norme applicabili. In tale<br />

contesto, è tuttavia fuori di dubbio che le Forze<br />

impegnate nelle operazioni anti-pirateria soggiacciono,<br />

mutatis mutandis, agli stessi limiti sull’uso della<br />

coazione da parte delle Forze di polizia nazionali.<br />

Per ovviare a possibili discrasie, il Legislatore è intervenuto<br />

con una legislazione ad hoc, che però non<br />

ha mancato di sollevare dubbi e perplessità, sia dal<br />

punto di vista costituzionale che più squisitamente<br />

operativo (7). Prima di soffermarci su tali criticità<br />

occorrerà nondimeno analizzare il quadro giuridico<br />

di riferimento, operando una suddivisione tra piano<br />

internazionale e piano nazionale.<br />

Il piano internazionale e le “autorizzazioni”<br />

di ONU, UE e NATO<br />

Come premesso, il quadro normativo di riferimento<br />

delle operazioni navali anti-pirateria nel bacino somalo<br />

si compone di due dimensioni: internazionale<br />

e nazionale. Sul piano internazionale, vengono in<br />

rilievo le norme di diritto consuetudinario e pattizio<br />

(es. Convenzione di Montego Bay del 1982 (8)), le<br />

risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU in materia<br />

(9), le azioni comuni e le decisioni adottate dal-<br />

Diritto penale e processo 2/2013 231<br />

Note:<br />

(4) Cfr. sull’argomento R. Geiss, A. Petrig, Piracy and Armed<br />

Robbery at Sea: The Legal Framework for Counter-piracy Operations<br />

in Somalia and the Gulf of Aden (New York: Oxford<br />

University Press, 2011), p. 132 ss.<br />

(5) Secondo Ferrajoli, il principio di legalità (assieme ad altri,<br />

quali, ad es. la separazione dei poteri e la rappresentanza politica)<br />

è implicito nella struttura dell’ordinamento giuridico. Solo in<br />

un secondo momento la teoria del diritto provvede ad esplicitarlo<br />

e svilupparlo in via normativa (L. Ferrajoli, La pragmatica<br />

della teoria del diritto, in P. Comanducci, R. Guastini (a cura di),<br />

Analisi e diritto 2002-2003, Torino, 2004, 351-375, a p. 371).<br />

(6) Cfr. D. Guilfoyle, The Laws of War and the Fight Against<br />

Somali Piracy: Combatants or Criminals?, Melbourne Journal<br />

of International Law, Vol. 11, No. 1, pp. 1-13. Secondo Guilfoyle,<br />

poiché nell’autorizzare gli Stati membri a prendere<br />

“ogni misura necessaria” sul suolo somalo per combattere la<br />

pirateria, la Risoluzione 1851 dispone che tale azione andrà<br />

presa in forza del “diritto internazionale umanitario applicabile”,<br />

l’applicazione di tale branca del diritto rimane puramente<br />

eventuale e limitata ai casi in cui i pirati si mischino con gruppi<br />

di insorti. In tale ipotesi le Forze militari impegnate a terra<br />

si troveranno coinvolte nel conflitto armato in corso in Somalia<br />

e verranno qualificate quali contingenti alleati del Governo<br />

di transizione somalo, intervenuti su richiesta di questo (p. 7).<br />

(7) Sulle problematiche sollevate dalla legislazione speciale in<br />

materia di missioni delle Forze armate italiane all’estero, si<br />

rinvia al nostro M. Tondini, Sulla nuova disciplina giuridica delle<br />

missioni militari italiane all’estero,inQuaderni costituzionali,<br />

Vol. 30, 2010, 2, 401-404.<br />

(8) Artt. 100-105.<br />

(9) Ris. nn. 1816 (2008); 1838 (2008); 1846 (2008); 1851<br />

(2008); 1897 (2009); 1918 (2010); 1950 (2010); 1976 (2011);<br />

2020 (2011); 2036 (2012); 2067 (2012); 2077 (2012).


Giustizia sovranazionale<br />

Diritto penale<br />

l’Unione Europea per la costituzione di Atalanta, la<br />

missione navale anti-pirateria dell’UE (10), e le decisioni<br />

del North Atlantic Council (NAC) della NA-<br />

TO (11). Appare opportuno precisare preliminarmente<br />

che le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e<br />

gli atti europei o NATO non attribuiscono ai Paesi<br />

che intervengono nelle acque antistanti il Corno<br />

d’Africa alcun ulteriore potere repressivo o coattivo<br />

rispetto a quelli che già essi possiedono in virtù del<br />

diritto internazionale ed interno. In altre parole, la<br />

disciplina dell’attività di repressione della pirateria è<br />

già contenuta in norme internazionali ed interne,<br />

talché né il Consiglio di sicurezza, né tantomeno<br />

l’UE o la NATO possono, da soli, conferire poteri<br />

ulteriori alle navi o ai contingenti nazionali impegnati<br />

nelle operazioni anti-pirateria. Allorquando<br />

ordini, decisioni ed autorizzazioni UE, NATO o di<br />

“Coalizioni dei volenterosi” (12) ricadono nell’ambito<br />

dell’esercizio dell’azione penale, ossia riguardano<br />

aspetti inerenti l’uso della forza, l’arresto/fermo<br />

dei presunti pirati e gli adempimenti successivi, essi<br />

vanno intesi quali atti da cui scaturiscono obblighi<br />

meramente “politici”. Mediante tali atti, il mittente<br />

si limita ad “ordinare” o “autorizzare” politicamente<br />

i Comandi sotto il proprio controllo, ovvero gli Stati<br />

partecipanti, ad intraprendere specifiche misure di<br />

contrasto. Queste ultime, quando inerenti l’esercizio<br />

dell’azione penale, in assenza di corrispondenti poteri<br />

attribuiti alle Autorità nazionali da norme internazionali<br />

o interne, non potranno pertanto trovare<br />

diretta applicazione. In definitiva, le risoluzioni<br />

ONU e gli atti UE hanno quindi il mero scopo di<br />

conferire una forma di riconoscimento internazionale<br />

ad un intervento che i Paesi membri sarebbero<br />

stati comunque legittimati a compiere anche uti singuli.<br />

Non a caso, la NATO ha finora considerato<br />

l’esercizio dell’azione penale come un compito precipuo<br />

degli Stati membri, che esula dalle funzioni e<br />

dalle finalità dell’Alleanza. Gli Stati che partecipano<br />

alla missione NATO Ocean Shield, difatti, disciplinano<br />

la custodia dei sospetti pirati e procedono<br />

alla prosecution degli stessi in forma del tutto autonoma.<br />

Al momento della cattura di sospetti pirati, la<br />

nave da guerra abbandona temporaneamente il controllo<br />

NATO per tornare sotto il controllo nazionale<br />

e ogni successiva decisione sulla sorte degli individui<br />

catturati viene presa dallo Stato di bandiera<br />

della nave in questione, senza alcun intervento del<br />

Comando internazionale (13).<br />

L’inquadramento generale sopra descritto viene confermato<br />

proprio dall’esame delle risoluzioni del Consiglio<br />

di sicurezza in materia. Quest’ultime, nel conferire<br />

alle Forze navali dei Paesi membri il potere di<br />

232<br />

intervenire nelle acque somale o a terra, fondano tale<br />

“autorizzazione” sul preventivo consenso prestato<br />

dal Governo transitorio somalo (14). Secondo il<br />

Consiglio di sicurezza, inoltre, l’arresto e incriminazione<br />

dei sospetti pirati dovrà essere «consistent with<br />

applicable international […] human rights law» (15), ossia<br />

in sostanza, con le basilari garanzie offerte dal<br />

“giusto processo” e quindi, nel caso italiano, dal nostro<br />

codice di rito. In altre parole, il Consiglio, nonostante<br />

riconosca che gli attacchi dei pirati somali<br />

rappresentino una minaccia alla pace e alla sicurezza,<br />

e accordi l’uso di “all necessary means” per fronteggiare<br />

i pirati (16), non autorizza deroghe all’applicazione<br />

ordinaria dei diritti dell’uomo, ivi compresi il diritto<br />

alla libertà, alla vita, il diritto ad un equo processo,<br />

il diritto ad un ricorso effettivo (17), ecc.<br />

Il piano interno e la disciplina “ordinaria”<br />

della lotta anti-pirateria<br />

Le norme generali di rinvio<br />

sull’esercizio della giurisdizione italiana<br />

nei casi di pirateria<br />

Volendo passare al piano interno, va innanzitutto<br />

Note:<br />

(10) Azione Comune 2008/851/PESC del Consiglio del 10 novembre<br />

2008, come modificata dalla Decisione<br />

2009/907/PESC del Consiglio dell’8 dicembre 2009, dalla Decisione<br />

2010/437/PESC del Consiglio del 30 luglio 2010, dalla<br />

Decisione 2010/766/PESC del Consiglio del 7 dicembre 2010<br />

e dalla Decisione 2012/174/PESC del Consiglio del 23 marzo<br />

2012.<br />

(11) Decisione NAC adottata il 17 agosto 2009. Il mandato di<br />

Ocean Shield è stato rinnovato il 19 marzo 2012 con ulteriore<br />

decisione del NAC. L’Alleanza è presente nell’area con l’Operazione<br />

Ocean Shield sin dall’agosto 2009. In precedenza, la<br />

NATO aveva condotto due brevi missioni di scorta alle navi<br />

del Programma alimentare mondiale dell’ONU, iniziate nell’ottobre<br />

2008.<br />

(12) Oltre alle flotte NATO, UE e di diversi Stati nazionali, è<br />

presente nell’area una forza navale multinazionale a guida statunitense<br />

denominata Combined Task Force (CTF) 151. Nata<br />

nel gennaio 2009, essa ha preso il posto della precedente<br />

CTF-150.<br />

(13) D. Guilfoyle, Counter-Piracy Law Enforcement and Human<br />

Rights, International and Comparative Law Quarterly,<br />

Vol. 59, No. 1, 2010, 141-169, 151.<br />

(14) Ris. nn. 1816 (2008), § 9; 1851 (2008), § 6; 1897 (2009),<br />

§ 7; 1950 (2010), § 7; 2020 (2011), § 9; 2077 (2012), § 12. Sulla<br />

validità del consenso prestato dal Governo di transizione<br />

somalo all’intervento nelle acque territoriali della Somalia cfr.<br />

A. Tancredi, Di pirati e stati «falliti»: Il Consiglio di sicurezza<br />

autorizza il ricorso alla forza nelle acque territoriali della Somalia,<br />

inRiv. Dir. Intern., Vol. 91, 2008, 8, 937-966.<br />

(15) Da ultimo, cfr. Ris. 2020 (2011), § 13. Cfr anche Ris. 2077<br />

(2012), preambolo, § 16-18.<br />

(16) Cfr. Ris. 1816 (2008), preambolo e § 7(b).<br />

(17) Artt. 2, 5, 6 e 13 CEDU.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


premesso che, in via generale, il reato di pirateria<br />

viene previsto dagli artt. 1<strong>135</strong>-1136 c.n. Tali norme<br />

puniscono condotte poste in essere, oltre che in acque<br />

internazionali, anche in quelle territoriali italiane<br />

o straniere (c.d. “pirateria per analogia” (18)) ed<br />

introducono una sorta di presunzione relativa di colpevolezza<br />

nel caso una nave viaggi con armi a bordo<br />

e senza alcuna documentazione. L’esercizio della giurisdizione<br />

italiana sugli atti di pirateria strictu sensu,<br />

ossia commessi in acque internazionali, viene in<br />

principio assicurata dall’art. 7, comma 5, c.p. (reati<br />

commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero),<br />

in virtù del richiamo operato dalla norma alla punibilità<br />

secondo la legge italiana di «ogni […] reato<br />

per il quale […] convenzioni internazionali stabiliscono<br />

l’applicabilità della legge penale italiana»; a<br />

questo proposito rileva quanto disposto dall’art. 105<br />

della Convenzione di Montego Bay (19).<br />

In realtà, la questione non è del tutto pacifica in<br />

dottrina (20). In primo luogo potrebbe ipotizzarsi<br />

che l’art. 7, n. 5, c.p. sia in principio invocabile solo<br />

quando le “convenzioni internazionali” ivi citate<br />

non si limitino ad autorizzare, ma impongano l’esercizio<br />

dell’azione penale da parte degli Stati firmatari,<br />

come, ad esempio, nel caso della Convenzione<br />

ONU sulla tortura (21). L’art. 105 della Convenzione<br />

di Montego Bay, difatti, autorizza l’arresto/fermo<br />

dei sospetti pirati, nonché il sequestro delle navi<br />

coinvolte nell’attacco. Rimarrebbe in tal caso invocabile<br />

l’art. 10 c.p. (delitto comune dello straniero<br />

all’estero), che tuttavia richiede, tra l’altro, quali<br />

condizioni di procedibilità, la presenza dei pirati<br />

sulla nave da guerra italiana (parificata al suolo italiano<br />

ex art. 4 c.p. e art. 4 c.n. ) e la richiesta del Ministro<br />

della giustizia. Oltre a portare a un disconoscimento,<br />

di fatto, della giurisdizione universale sul<br />

crimine di pirateria, una simile impostazione non<br />

spiega come giustificare il fermo ovvero l’uso della<br />

forza nei confronti di una presunta nave pirata, la<br />

quale sia nell’atto di attaccare una nave battente<br />

bandiera di uno Stato terzo, o sia stata semplicemente<br />

incrociata in alto mare. In tale evenienza, difatti,<br />

secondo la ricostruzione interpretativa in esame,<br />

la nave italiana userebbe la forza a prescindere<br />

dalla giurisdizione italiana sul caso, evidentemente<br />

non ancora esistente al momento dell’azione. Simili<br />

osservazioni risultano tuttavia superate da una lettura<br />

più attenta della norma di riferimento. Invero,<br />

l’art. 105 della Convenzione di Montego Bay prevede,<br />

seppure in forma eventuale, l’applicabilità della<br />

legge penale italiana e pertanto risulta la norma più<br />

adatta a fondare la giurisdizione italiana sugli atti di<br />

pirateria.<br />

Giustizia sovranazionale<br />

Diritto penale<br />

Un’ulteriore interpretazione, seppur minoritaria,<br />

fonda l’esercizio della giurisdizione italiana sul riferimento<br />

alle “speciali disposizioni di legge”, che l’art.<br />

7, n. 5, c.p. pone accanto alle sopracitate convenzioni<br />

internazionali. Secondo tale lettura, gli artt.<br />

1<strong>135</strong>-1136 c.n. costituirebbero quelle norme speciali<br />

oggetto del rinvio di cui sopra, prevedendo espressamente<br />

la punibilità di cittadini stranieri, in “deroga”<br />

al comma 2 dell’art. 1080 c.n.; quest’ultimo recita:<br />

«Le disposizioni penali di questo codice non si<br />

applicano ai componenti dell’equipaggio e ai passeggeri<br />

di nave o di aeromobile stranieri, salvo che sia<br />

diversamente stabilito».<br />

Le disposizioni “ordinarie” sull’esercizio<br />

dell’azione penale nei confronti dei sospetti<br />

pirati e sulle propedeutiche attività<br />

di polizia giudiziaria<br />

Se quindi la sussistenza della giurisdizione italiana<br />

sugli atti di pirateria non è, in ultima analisi, posta<br />

in discussione, occorre nondimeno esaminare in che<br />

modo gran parte degli atti di polizia giudiziaria funzionali<br />

all’eventuale esercizio dell’azione penale<br />

vengano compiuti al di fuori del territorio dello Stato.<br />

Orbene, sulla scorta dell’art. 1235, comma 1, n.<br />

4, c.n., ai Comandanti delle navi da guerra nazionali<br />

è conferita la qualifica di Ufficiali di P.G. Ne deriva<br />

che, una volta fermata una sospetta nave pirata,<br />

il Comandante della nave da guerra italiana può fermare/arrestare<br />

i sospetti pirati (22) e sequestrare la<br />

Diritto penale e processo 2/2013 233<br />

Note:<br />

(18) Il reato di pirateria, a rigore, occorre solamente in acque<br />

internazionali. Non a caso, le risoluzioni del Consiglio di sicurezza<br />

ONU parlano di “armed robbery” quando devono riferirsi<br />

a condotte violente e predatorie poste in essere nelle acque<br />

territoriali somale.<br />

(19) Convenzione ratificata dall’Italia con l. n. 689, del 2 dicembre<br />

1994. Art. 105: «Nell’alto mare o in qualunque altro<br />

luogo fuori della giurisdizione di qualunque Stato, ogni Stato<br />

può sequestrare una nave o aeromobile pirata o una nave o<br />

aeromobile catturati con atti di pirateria e tenuti sotto il controllo<br />

dei pirati; può arrestare le persone a bordo e requisirne<br />

i beni. Gli organi giurisdizionali dello Stato che ha disposto il<br />

sequestro hanno il potere di decidere la pena da infliggere<br />

nonché le misure da adottare nei confronti delle navi, aeromobili<br />

o beni, nel rispetto dei diritti dei terzi in buona fede».<br />

(20) Per un’attenta disamina teorica sull’esercizio della giurisdizione<br />

italiana su casi di pirateria, cfr. J.P. Pierini, L’aspetto<br />

giuridico nazionale (diritto marittimo e penale), in M. Annati, F.<br />

Caffio (a cura di), Pirati di ieri e di oggi, Suppl. a Rivista Marittima,<br />

Vol. 142, 2009, 12, 70-83, a p. 75 ss.<br />

(21) Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti<br />

crudeli, disumani o degradanti, firmata a New York il 10 dicembre<br />

1984, art. 4. Convenzione ratificata con l. 3 novembre<br />

1988, n. 498. Il relativo reato non è stato tuttavia ancora introdotto<br />

nell’ordinamento italiano.<br />

(22) Artt. 380, 381 e 384 c.p.p.


Giustizia sovranazionale<br />

Diritto penale<br />

nave medesima (23), fermo restando gli obblighi di<br />

comunicazione al P.M. (24). I militari dipendenti<br />

dal Comandante-Ufficiale di P.G., i quali materialmente<br />

danno luogo all’arresto/fermo dei sospetti pirati<br />

mediante abbordaggio, possono considerarsi<br />

quali “ausiliari” di P.G. - in senso tecnico (25) o de<br />

facto (26).<br />

Nonostante il quadro giuridico fin qui descritto appaia<br />

prima facie sufficientemente coerente, sorgono<br />

obiettive difficoltà con riguardo, ad esempio, all’individuazione<br />

dell’Autorità giudiziaria - ordinaria -<br />

competente (27), anche in relazione alla qualificazione<br />

sostanziale degli atti posti in essere, atteso<br />

che, ad esempio, il reato di pirateria, secondo il Codice<br />

della navigazione, non include di per sé la condotta<br />

del sequestro di persona. Proprio in relazione<br />

a ciò, qualora si intenda privilegiare l’interpretazione<br />

che vede l’atto di violenza finalizzato alla riscossione<br />

di un riscatto, dovrà ritenersi integrata (in via<br />

esclusiva o in concorso con il reato di pirateria) la<br />

fattispecie di sequestro di persona a fini di estorsione<br />

(art. 630 c.p.) con contestuale interessamento,<br />

per le indagini preliminari, dei magistrati del Pubblico<br />

Ministero in servizio presso la Procura distrettuale<br />

antimafia (28). La prassi delle operazioni, tuttavia,<br />

mostra casi in cui si è optato per la contestazione<br />

di reati qualificati dall’aggravante o dalla finalità<br />

di terrorismo (es. art. 289-bis c.p.), essendo intervenuto<br />

un magistrato inquirente specializzato in<br />

indagini in materia. Nondimeno, le aggravanti e le<br />

finalità di terrorismo inizialmente contestate dalla<br />

Procura sono state ritenute successivamente infondate<br />

dal giudice di merito (29). A ben vedere, inoltre,<br />

nel caso della contestazione di altri reati in luogo<br />

della pirateria (e in assenza della legislazione speciale<br />

di cui tratteremo a breve), la giurisdizione italiana<br />

va valutata caso per caso, sulla scorta delle ordinarie<br />

norme del Codice penale, non essendo, ad<br />

esempio, il sequestro di persona un reato a giurisdizione<br />

universale.<br />

Ulteriori obiettive difficoltà riguardano: a) la possibilità<br />

di stabilire comunicazioni con il P.M. e con i<br />

difensori; b) il reperimento di un interprete che<br />

comprenda la lingua degli arrestati o una lingua veicolare<br />

comune; c) la nomina dei difensori; d) l’effettuazione<br />

dell’interrogatorio degli arrestati da parte<br />

del P.M.; e) la conduzione degli arrestati in patria<br />

per poter essere processati - operazione che potrebbe<br />

interferire con l’assolvimento della missione; f) la<br />

custodia degli arrestati/fermati all’interno della nave<br />

militare - non disponendosi di celle o camere di<br />

sicurezza adeguatamente allestite; g) la necessità di<br />

comunicare le circostanze dell’avvenuto fermo, ar-<br />

234<br />

resto e sequestro alla catena di comando/controllo<br />

senza che ciò interferisca con gli obblighi di riservatezza<br />

sulle comunicazioni tra Comandante-Ufficiale<br />

di P.G. e la Procura competente.<br />

La legislazione speciale sull’esercizio<br />

della giurisdizione italiana e l’interrogatorio<br />

dei sospetti pirati catturati a largo<br />

della Somalia<br />

A parziale soluzione delle problematiche sopra elencate<br />

è stata recentemente emanata un’apposita legislazione<br />

speciale, applicabile a tutte le missioni internazionali<br />

delle Forze armate italiane. Essa, nella<br />

sostanza, si compone di tre norme chiave, richiamate<br />

in tutti i successivi decreti legge di proroga delle<br />

missioni stesse (30). Cionondimeno, la vocazione<br />

“terrestre” della disciplina de quo, da applicarsi inoltre<br />

ad operazioni aventi caratteristiche e mandato<br />

del tutto diversi, rende sovente l’opera dell’interprete<br />

particolarmente malagevole.<br />

Note:<br />

(23) Artt. 348-357 c.p.p.<br />

(24) Art. 386 c.p.p.<br />

(25) Art. 348, comma 4 c.p.p.: «La polizia giudiziaria, quando,<br />

di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero,<br />

compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze<br />

tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali<br />

non possono rifiutare la propria opera».<br />

(26) Si veda anche l’art. 732, comma 4 del Testo unico delle<br />

disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare<br />

(D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90): «Il militare […] [d]eve prestare<br />

il proprio concorso agli appartenenti alla polizia giudiziaria, anche<br />

quando gli è richiesto verbalmente». Art. 53, comma 2<br />

c.p.: «La stessa disposizione [ossia la scriminante sull’uso legittimo<br />

delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica -<br />

n.d.a.] si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta<br />

dal pubblico ufficiale gli presti assistenza».<br />

(27) In ipotesi potrebbe seguirsi la stessa ratio della norma<br />

che attribuisce la competenza in materia di reati militari. Secondo<br />

l’art. 273 c.p.m.p.: «[p]er i reati commessi all’estero<br />

è competente il Tribunale militare di Roma. La cognizione<br />

dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili<br />

militari, è di competenza del Tribunale militare del<br />

luogo di stanza dell’unità militare alla quale appartiene l’imputato».<br />

(28) Art. 51, comma 3-bis c.p.p. e art. 70-bis ord. giud.<br />

(29) Ad esempio, nel caso del sequestro della portacontainer<br />

Montecristo, i tredici imputati sono stati tutti inizialmente accusati<br />

di pirateria, sequestro di persona, detenzione-possesso<br />

di armi da guerra e danneggiamento, commessi tutti con<br />

l’aggravante o per finalità di terrorismo. Almeno per ciò che<br />

concerne gli imputati minorenni, tale finalità/aggravante è stata<br />

in seguito correttamente esclusa dai giudici di merito per<br />

difetto dell’elemento psicologico (Trib. Min. Roma, del 16-28<br />

giugno 2012, n. 352; C. App. Roma, Sez. min., 6-31 ottobre<br />

2012, n. 171, Mahamoud et al.)<br />

(30) Da ultimo, art. 3, d.l. 28 dicembre 2012, n. 227, in attesa<br />

di conversione in legge.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


La punibilità di condotte in danno<br />

dei militari italiani in missione<br />

La prima disposizione è costituita dall’art. 5, d.l. 30<br />

dicembre 2008, n. 209 (31). Il secondo comma dell’articolo<br />

in questione concerne la perseguibilità<br />

del cittadino straniero che attenti all’incolumità<br />

dei militari italiani, a prescindere dall’avere attaccato<br />

alcun mercantile. La citata disposizione, analogamente<br />

a quanto previsto dall’art. 10 c.p., introduce<br />

difatti una speciale condizione di procedibilità<br />

per l’esercizio dell’azione penale sui reati commessi<br />

da cittadini stranieri (quali dovrebbero essere, almeno<br />

nell’immaginario del Legislatore, i pirati somali<br />

e ogni altra banda di criminali che solcano le<br />

acque del Corno d’Africa) “nei territori” ove ha<br />

luogo la missione anti-pirateria (ossia le acque o i<br />

territori costieri della Somalia), ovvero “nell’alto<br />

mare”, qualora detti reati siano stati commessi in<br />

danno dei militari o dei civili italiani partecipanti<br />

alla missione stessa. La condizione di procedibilità<br />

alla quale ci si riferisce è quella dell’esplicita richiesta<br />

del Ministro della Giustizia, sentito il Ministro<br />

della Difesa nel caso in cui il soggetto passivo sia un<br />

militare. Competente territorialmente per tali reati,<br />

come per ogni altro reato non militare commesso<br />

dal cittadino italiano (militare o civile) e occorso<br />

«nel territorio e per il periodo in cui si svolgono»<br />

le missioni anti-pirateria è il Tribunale di Roma<br />

(comma 3).<br />

Le norme speciali sull’esercizio<br />

della giurisdizione italiana sui casi<br />

di pirateria nelle acque somale<br />

Il successivo comma 4 precisa meglio il radicamento<br />

della giurisdizione italiana sui casi di pirateria nelle<br />

acque somale. Esso prevede infatti che la repressione<br />

dei reati ex artt. 1<strong>135</strong>-1136 c.n. e dei reati connessi,<br />

come, ad esempio, il sequestro di quanti si trovino a<br />

bordo della nave attaccata, siano puniti ai sensi dell’art.<br />

7 c.p. (e quindi senza alcuna condizione di procedibilità)<br />

solo allorquando tali crimini vengono<br />

«commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni<br />

italiani [quindi in pratica navi o merci], in alto mare<br />

o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree<br />

in cui si svolge» la Missione UE Atalanta (32). La<br />

competenza sui casi in questione è ancora una volta<br />

affidata al Tribunale di Roma. Il comma in parola,<br />

tuttavia, non menziona a quale parte dell’art. 7 c.p.<br />

si rinvii. Se, com’è facile intuire, il riferimento è all’art.<br />

7, comma 5 c.p., la disposizione inserita nella<br />

norma pare superflua e al massimo ricognitiva della<br />

situazione esistente, poiché, come s’è detto poc’anzi,<br />

Giustizia sovranazionale<br />

Diritto penale<br />

l’applicazione della legge penale italiana sugli atti di<br />

pirateria da chiunque e ai danni di chiunque commessi<br />

è comunque stabilita proprio dall’art. 7, comma<br />

5 c.p., a prescindere da che ciò sia scritto in una<br />

legge speciale, adottata in riferimento al solo caso<br />

somalo. Importante invece il richiamo operato dal<br />

quarto comma ai reati connessi, poiché ciò consente<br />

di procedere penalmente per reati comuni in assenza<br />

delle condizioni di procedibilità previste dal<br />

Codice penale per i crimini commessi all’estero (tale<br />

è difatti da ritenersi l’alto mare (33)).<br />

Da ultimo va sottolineato che il riferimento esplicito<br />

alle aree in cui si svolge la Missione Atalanta, rappresenta,<br />

nella sostanza, un criterio alquanto vago.<br />

Da un lato, difatti, non può sostenersi che le aree de<br />

quo siano quelle effettivamente battute dalla squadra<br />

navale UE, con esclusione di quei tratti di mare<br />

attorno al Corno d’Africa fuori dal raggio d’azione<br />

delle navi da guerra europee; dall’altro non può accettarsi,<br />

a pena di incorrere nella sostanziale indeterminatezza<br />

del dettato normativo, un criterio geografico<br />

indistinto che abbracci l’intero bacino somalo<br />

o l’intero Oceano indiano, non potendosi con<br />

Diritto penale e processo 2/2013 235<br />

Note:<br />

(31) Convertito con modifiche dalla l. 24 febbraio 2009, n. 12,<br />

e ulteriormente modificato dal d.l. 15 giugno 2009, n. 61, convertito,<br />

con modifiche dalla l. 22 luglio 2009 n. 100.<br />

(32) In realtà, l’art. 4, comma 4, parla di «aree in cui si svolge<br />

la missione di cui all’articolo 3, comma 14» del medesimo d.l.<br />

209/2008, ossia la Missione Atalanta. Tale articolo è stato tuttavia<br />

abrogato dal nuovo Codice dell’Ordinamento Militare<br />

(d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 2268, comma 1, n. 1076),<br />

per cui, a rigore, sarebbe opportuno per il Legislatore operare<br />

un rinvio esplicito alla Missione nei prossimi Decreti di finanziamento,<br />

onde non incorrere in lacune normative.<br />

(33) Interessante notare l’opinione contraria della Corte d’Appello<br />

di Roma sul caso della M/N Montecristo. Si ricorderà<br />

che la liberazione della nave era stata condotta da Forze inglesi,<br />

le quali avevano successivamente consegnato i pirati<br />

catturati alle Autorità italiane per essere trasferiti in patria e<br />

processati. Uno dei pirati, tuttavia, non aveva mai messo piede<br />

sul mercantile-territorio italiano, essendo rimasto sulla nave<br />

pirata (battente bandiera iraniana - a propria volta precedentemente<br />

catturata dai pirati) in funzione di “palo”. Per giustificare<br />

la legittimità della consegna alle Autorità italiane, effettuata<br />

in assenza delle necessarie procedure che regolano<br />

l’estradizione dei ricercati e le condizioni di cui all’art. 10 c.p.,<br />

la Corte si è spinta ad affermare che «il reato è stato commesso<br />

in acque internazionali e non già all’estero, laddove<br />

per estero deve intendersi il territorio o il mare territoriale sui<br />

quali si esercita la giurisdizione di uno Stato, diverso da quello<br />

italiano» (C. App. Roma, Mahamoud et al., op. cit.). È evidente<br />

che una simile tesi non può essere accolta. Essa determina<br />

infatti la creazione, nell’alto mare, di una “zona grigia”<br />

del diritto in cui le norme del c.p. sull’esercizio della giurisdizione<br />

italiana non trovano applicazione, lasciando totale<br />

incertezza quanto ai poteri delle navi da guerra italiane in detto<br />

spazio marittimo. Come potrebbero giustificarsi e disciplinarsi,<br />

in questo modo, le funzioni di polizia marittima dell’alto<br />

mare demandate alle Marine da guerra in tempo di pace?


Giustizia sovranazionale<br />

Diritto penale<br />

precisione identificare i limiti dell’Area of Responsibility<br />

(AoR) di Atalanta, poiché soggetta a modifiche<br />

sulla base delle mutevoli necessità operative (34).<br />

Le norme speciali sugli atti di polizia<br />

giudiziaria e l’interrogatorio dei sospetti<br />

pirati<br />

Alcune delle problematiche riportate al paragrafo di<br />

cui sopra vengono affrontate nel successivo comma<br />

5 dell’art. 5, d.l. n. 209/2008. Esso prevede che qualora<br />

le esigenze operative non consentano di porre<br />

tempestivamente l’arrestato o il fermato a disposizione<br />

dell’Autorità giudiziaria, le comunicazioni con<br />

quest’ultima potranno avvenire in video-conferenza<br />

o con mezzi telematici e gli arrestati/fermati custoditi<br />

«in appositi locali del vettore militare». L’eventuale<br />

lontananza geografica della nave da guerra da<br />

ogni possibile punto d’approdo potrebbe difatti, tra<br />

l’altro, rendere impossibile il rispetto dei termini per<br />

l’effettuazione dell’interrogatorio del P.M. e gli<br />

adempimenti di P.G. Più nello specifico, rinviando<br />

al decreto legge originariamente emanato all’epoca<br />

della partecipazione italiana all’Operazione Enduring<br />

Freedom (35), il comma 5 prevede la trasmissione<br />

al P.M. del verbale di arresto con mezzi telematici<br />

(36), nonché l’effettuazione, mediante collegamento<br />

videotelematico o audiovisivo, dell’interrogatorio<br />

da parte del Pubblico Ministero (ex art. 388<br />

c.p.p.), dell’udienza di convalida davanti al G.I.P.<br />

(ex art. 391 c.p.p.) e dell’interrogatorio della persona<br />

sottoposta alla misura coercitiva della custodia<br />

cautelare in carcere (ex art. 294 c.p.p.) (37). L’imputato<br />

che si trova a bordo della nave militare e il proprio<br />

difensore, ubicato in patria, potranno comunicare<br />

«per mezzo di strumenti tecnici idonei» (38).<br />

“Un ufficiale di polizia giudiziaria” (39) (ossia su una<br />

nave da guerra italiana, il Comandante) sarà incaricato<br />

della stesura dei relativi verbali, mentre l’arrestato<br />

potrà farsi assistere da un Ufficiale o da un difensore<br />

presenti sul posto. Egli avrà anche diritto alla<br />

presenza di un interprete (40), che potrà essere<br />

ubicato fisicamente a Roma e collegato in video,<br />

nonché il diritto a vedersi contestati gli addebiti in<br />

lingua madre o in una lingua veicolare che può comprendere,<br />

come ad esempio l’inglese (41). L’imputato,<br />

una volta condotto a Roma, ha diritto di ripetere<br />

l’interrogatorio secondo le forme ordinarie, ma<br />

senza pregiudizio per i provvedimenti eventualmente<br />

adottati in conseguenza all’interrogatorio tenutosi<br />

a bordo (42) (come ad esempio l’ordinanza del<br />

G.I.P. che dispone la custodia cautelare in carcere).<br />

Tali norme cercano evidentemente di garantire agli<br />

indiziati/imputati di pirateria gli stessi diritti garan-<br />

236<br />

titi dal Codice di procedura penale, sopperendo alle<br />

oggettive difficoltà operative che caratterizzano la<br />

detenzione a bordo di navi da guerra. Queste ultime<br />

sono pertanto equipaggiate con sistemi di trasmissione<br />

dati e audio/video in linea con le disposizioni<br />

sopra citate.<br />

Per ciò che concerne il sequestro dei beni a bordo<br />

della nave commerciale italiana piratata o della nave<br />

medesima, l’art. 5 del d.l. 209/2008 (comma 6)<br />

dispone che essi possono essere affidati in custodia<br />

all’armatore, all’esercente o al proprietario della nave<br />

in questione, con ciò in pratica garantendo al<br />

mercantile la possibilità di fare ritorno in patria autonomamente<br />

con il proprio carico.<br />

La legislazione speciale sull’uso della forza<br />

finalizzata all’arresto dei sospetti pirati<br />

La disciplina generale sull’uso della forza<br />

da parte dei militari italiani impegnati<br />

in operazioni all’estero<br />

Come noto, l’ordinamento italiano non contiene<br />

norme che positivamente prevedano le condotte al<br />

quale il pubblico ufficiale debba attenersi nell’effettuare<br />

un arresto, nel partecipare ad un conflitto a<br />

fuoco o nel catturare un sospetto o un latitante in<br />

Note:<br />

(34) In linea di massima, l’area di operazioni di Atalanta va dal<br />

sud del Mar Rosso alla parte occidentale dell’Oceano indiano,<br />

Seychelles e golfo di Aden inclusi. Essa comprende anche<br />

il territorio costiero della Somalia, nonché le sue acque<br />

interne e territoriali. Tale area si estende approssimativamente<br />

per 2 milioni di miglia quadrate, ossia circa 30 volte la<br />

grandezza dell’Inghilterra, 10 volte quella della Germania, 7<br />

volte quella della Francia (informazioni disponibili su:<br />

http://www.eunavfor.eu/about-us/mission).<br />

(35) Art. 9, commi 5-6, d.l. 1° dicembre 2001, n. 421, convertito,<br />

con modificazioni, dalla l. 31 gennaio 2002, n. 6.<br />

(36) Si noti che la norma porta a 48 ore il termine per l’invio<br />

del verbale d’arresto, normalmente previsto di 24 ore (art.<br />

386, comma 3 c.p.p.), ma stabilisce che l’udienza di convalida<br />

debba avvenire nelle successive 48 ore.<br />

(37) Per le altre comunicazioni soccorrono parzialmente le recenti<br />

disposizioni di cui all’art. 19, D.M. 21 febbraio 2011, n.<br />

44 sull’informatizzazione del processo penale, che consentono<br />

il “dialogo a distanza” tra P.M. e P.G. mediante mezzi telematici<br />

crittografati.<br />

(38) Art. 9, comma 5, d.l. 421/2001.<br />

(39) Ibid.<br />

(40) Art. 143 ss. c.p.p.<br />

(41) Come requisito minimo, dovrà procedersi a traduzione<br />

(anche mediante un semplice formulario precedentemente<br />

predisposto e custodito a bordo della nave italiana) del verbale<br />

di arresto o quantomeno delle accuse mosse e della comunicazione<br />

del diritto ad essere assistiti da un difensore<br />

(Corte Cost., 19 gennaio 1993, n. 10).<br />

(42) Art. 9, comma 5, d.l. 421/2001.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


fuga. Le norme del codice penale che regolano l’uso<br />

delle armi in servizio da parte di militari (in tempo<br />

di pace) e membri delle Forze di polizia sono scritte<br />

in forma di scriminanti/cause di non punibilità<br />

(43), talché non risulta possibile stabilire a priori<br />

quali comportamenti siano da considerarsi leciti e<br />

quali invece censurabili penalmente. Soprattutto<br />

per quanto concerne le Forze di polizia, soccorre in<br />

parte la giurisprudenza della Suprema Corte (44), la<br />

quale, essendo soggetta a diversi orientamenti e<br />

pronunciandosi di volta in volta in relazione alle<br />

particolari circostanze del caso, non può fungere da<br />

univoco punto di riferimento per gli operatori al fine<br />

di stabilire preventivamente le condotte da tenere<br />

nelle varie fasi dell’azione. La stessa Corte europea<br />

dei diritti dell’uomo ha in passato condannato<br />

l’Italia in relazione ad un caso concernente l’uccisione<br />

di un cittadino albanese ad opera di un<br />

agente di polizia nel corso di un inseguimento. Tra<br />

le censure individuate vi è proprio quella dell’assenza<br />

di specifiche norme sull’uso delle armi da parte<br />

degli agenti (in altri termini, delle regole d’ingaggio)<br />

e quella della scarsa determinatezza del sistema<br />

penale italiano in materia di utilizzo della<br />

coazione (45).<br />

Per ciò che concerne l’uso delle armi e della coazione<br />

fisica da parte dei militari italiani in operazioni<br />

all’estero, il Legislatore ha da tempo operato la medesima,<br />

forse poco felice, scelta di affidare la relativa<br />

disciplina a speciali scriminanti/cause di non punibilità,<br />

invece di stabilire in via positiva quali condotte<br />

possano essere lecitamente poste in essere dai<br />

nostri servicemen. Qui entrano in gioco la seconda e<br />

la terza delle norme chiave citate nei paragrafi che<br />

precedono, ossia i commi 1-sexies e 1-septies dell’art.<br />

4 del d.l. 4 novembre 2009, n. 152 (46). Sulla scorta<br />

del comma 1-sexies, le direttive e le regole di ingaggio<br />

(rules of engagement - ROE) diramate ai militari<br />

italiani in operazioni, nonché gli ordini legittimamente<br />

impartiti vengono a costituire delle vere e<br />

proprie cause di non punibilità, nel caso in cui i militari<br />

interessati, attenendosi alle medesime,<br />

«fa[nno] uso ovvero ordina[no] di fare uso delle armi,<br />

della forza o di altro mezzo di coazione fisica,<br />

per le necessità delle operazioni militari». Nell’ipotesi<br />

in cui il militare ecceda nella coazione, la condotta<br />

verrà giudicata come colposa «se il fatto è previsto<br />

dalla legge come delitto colposo» (comma 1septies).<br />

In sostanza entrambe le norme ricalcano il<br />

testo degli artt. 53 e 55 c.p. sull’uso legittimo delle<br />

armi e sull’eccesso colposo. Tale circostanza non le<br />

mette tuttavia al riparo da forti dubbi di incostituzionalità<br />

(47).<br />

Giustizia sovranazionale<br />

Diritto penale<br />

Note:<br />

(43) Cfr. In particolare, art. 53 c.p. e art. 41 c.p.m.p. In generale,<br />

la forza può essere utilizzata dai militari e dai pubblici ufficiali<br />

per “respingere una violenza o vincere una resistenza”.<br />

Sul rapporto tra art. 53 c.p. e art. 41 c.p.m.p. cfr. P.P. Rivello,<br />

Lezioni di diritto penale militare, Torino, II ed., 2012, 69 ss.<br />

(44) Si veda, ad es.: Cass. pen., Sez. I, 16 maggio 1978 - 27<br />

gennaio 1979, n. 927: «È legittimo l’uso delle armi da parte degli<br />

agenti della forza pubblica per superare la resistenza armata<br />

opposta da chi nell’atto di essere tratto in arresto abbia<br />

esploso un colpo di pistola contro gli stessi e si sia dato alla fuga<br />

ancora in possesso dell’arma»; Cass. pen., Sez. IV, 14 marzo<br />

1989 - 27 aprile 1989, n. 6327: «La disposizione di cui all’art.<br />

53 c.p. trova il suo fondamento giuridico, e quindi la sua<br />

giustificazione normativa, nella necessità di consentire al pubblico<br />

ufficiale l’uso delle armi al fine di adempiere un dovere<br />

del proprio ufficio; uso che può realizzarsi solamente nel caso<br />

egli si trovi di fronte alla necessità di respingere una violenza o<br />

superare una resistenza costruttiva»; Cass. pen., Sez. IV, 6<br />

febbraio 2003 - 2 maggio 2003, n. 20031: «L’art. 2 n. 2 della<br />

Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre<br />

1950, immediatamente e direttamente applicabile in Italia essendo<br />

norma comunitaria, prevede l’uso legittimo delle armi<br />

contro l’autore di un delitto al fine di arrestarlo, anche se quello<br />

sta fuggendo. Ne consegue che non risponde ne di omicidio<br />

ne di lesioni, anche a titolo di eccesso colposo il carabiniere<br />

che spara a rapinatori in fuga dopo una rapina in banca». In<br />

senso opposto cfr. Cass. civ., Sez. III, 22 maggio 2007, n.<br />

11879: «il fondamento e la giustificazione della disposizione<br />

dell’art. 53 citato, nella necessità di consentire al pubblico ufficiale<br />

l’uso delle armi al fine di adempiere un dovere del proprio<br />

ufficio, considera legittimo l’uso dell’arma solo in presenza<br />

della necessità di respingere una violenza o superare una resistenza<br />

attiva, le quali richiedono l’impiego della forza fisica o<br />

morale e non sono perciò configurabili nel caso di fuga, che<br />

realizza solo una resistenza passiva, se non effettuata con modalità<br />

che mettano a repentaglio l’incolumità del terzo».<br />

(45) Cfr. CEDU, Alikaj and Others v. Italy, ricorso n. 47357/08,<br />

Sent. 29 marzo 2011, § 62-65, 73 e 76, http://www.echr.coe.int.<br />

(46) Convertito con modifiche dalla l. 29 dicembre 2009, n. 197.<br />

(47) Sui profili di incostituzionalità della norma in questione si<br />

è già scritto in Tondini, Sulla nuova disciplina giuridica, op. cit.,<br />

402: «In tal modo, le regole d’ingaggio e le direttive dell’Autorità<br />

militare non vanno ad integrare una esimente prevista<br />

per legge, ma risultano piuttosto esse stesse quali esimenti.<br />

Sostanzialmente, atti amministrativi finiscono per determinare,<br />

surrettiziamente, l’oggetto della norma penale, spalancando<br />

le porte ad un vero e proprio «diritto penale amministrativo».<br />

Così, difatti, si finisce per azzerare ogni sindacato di legittimità<br />

giurisdizionale sulle direttive e sulle regole in parola,<br />

poiché le condotte dei militari vengono giudicate sulla base<br />

non della legge, ma di meri atti amministrativi, ritenuti, ex lege,<br />

sempre e comunque “legittimi”». D’Angelo parla di “norme<br />

penali di favore in bianco” (Cfr. L. D’Angelo, Missioni militari<br />

all’estero: il legislatore amplia le possibilità di utilizzo delle<br />

armi per le Forze Armate (e senza punibilità), in Forum di<br />

Quaderni Costituzionali, 5 aprile 2010, http://www.forum<br />

costituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_<br />

forum/temi_attualita/guerra_terrorismo/0002_dangelo.pdf).<br />

Ortolani e Zamponi ritengono che le nuove scriminanti “non<br />

appaiono non indispensabili”, per via del riferimento alla necessità<br />

delle operazioni militari, ma le stesse non dovrebbero<br />

aprire spazi di legittimità ulteriori rispetto a quelli già contenuti<br />

nelle scriminanti presenti nel Codice penale e nel Codice<br />

penale militare di pace (P.M. Ortolani, F. Zamponi, La rilevanza<br />

penale delle regole d’ingaggio,inInformazioni della Difesa,<br />

2010, 4, 22-31, p. 31). Secondo Carlizzi, in via generale, le regole<br />

d’ingaggio non potrebbero configurare autonome scriminanti,<br />

ma sarebbero da ricondursi nell’alveo di quelle già tipiz-<br />

(segue)<br />

Diritto penale e processo 2/2013 237


Giustizia sovranazionale<br />

Diritto penale<br />

L’uso della forza nelle operazioni<br />

anti-pirateria<br />

Anche con riguardo alle operazioni anti-pirateria,<br />

dunque, l’azione interdittiva o a fuoco dei militari<br />

italiani finalizzata all’arresto/fermo dei sospetti pirati<br />

viene operata proprio sulla base delle regole d’ingaggio.<br />

Sfortunatamente, la classifica di segretezza a<br />

cui le medesime sono sottoposte non consente una<br />

loro analisi più puntuale. In via generale, tuttavia,<br />

esse potrebbero ben contenere, tra l’altro, prescrizioni<br />

circa l’effettuazione del fermo e della custodia di<br />

sospetti pirati. Tali regole, scritte talvolta in forma<br />

dispositiva, quali obblighi di facere, ma più comunemente<br />

in forma permissiva, quali mere autorizzazioni<br />

a compiere determinate condotte, dovranno per<br />

loro natura ritenersi semplici atti/provvedimenti<br />

amministrativi ricognitivi di poteri già posti in capo<br />

ai Comandanti di navi da guerra e ai loro ausiliari<br />

dalla legge penale. Nell’ipotesi opposta ci troveremmo<br />

di fronte a dei poteri coercitivi esercitati sulla<br />

sola base di fonti sub legislative, quali le ROE, che<br />

attribuirebbero delle potestà coercitive autonome<br />

rispetto a quelle già codificate, spalancando le porte<br />

ad un sistema coercitivo/detentivo - puramente amministrativo<br />

- parallelo a quello previsto dalla legge<br />

penale. Se tale sistema potrebbe, in linea di massima,<br />

correttamente configurarsi in situazioni di conflitto<br />

armato (al netto di eventuali censure d’incostituzionalità),<br />

esso non può certamente ritenersi legittimo<br />

in operazioni che sono e rimangono di mera<br />

polizia marittima. Volendo dare una lettura costituzionalmente<br />

orientata della norma (48) ed i linea<br />

con i poteri già attribuiti dall’ordinamento alla polizia<br />

giudiziaria, si deve quindi propendere per un’interpretazione<br />

restrittiva del comma 1-sexies, che limiti<br />

i mezzi di coazione eventualmente autorizzati/disposti<br />

dalle regole d’ingaggio alla sola azione diretta<br />

ad indurre i destinatari della stessa (ossia i sospetti<br />

pirati) a fare qualcosa o ad impedire loro di fare<br />

alcunché (ad esempio seguire i militari italiani a<br />

bordo della nave da guerra), senza che tale interpretazione<br />

possa ricomprendere il ricorso a forme di privazione<br />

della libertà personale.<br />

Non deve trarre in errore l’interprete, il fatto che<br />

l’azione coercitiva venga effettuata con armamento<br />

da guerra, il quale non può che essere giustificato<br />

dalla situazione di concreta minaccia rappresentata<br />

da pirati sovente armati con fucili d’assalto, mitragliatrici<br />

di squadra e lanciarazzi spalleggiabili anticarro.<br />

Ciò che verrà in rilievo su questo fronte sarà<br />

infatti la proporzionalità di mezzi e metodi impiegati<br />

dai militari italiani e la necessità del loro utilizzo<br />

238<br />

ai fini del fermo/arresto, data la situazione tattica<br />

specifica (es. presenza di ostaggi, presenza di determinate<br />

armi a bordo della nave pirata, pericolo per<br />

la vita e l’incolumità del personale militare e di bordo,<br />

ecc.).<br />

Comunicazioni con la Procura e ulteriori<br />

adempimenti in vista del trasferimento<br />

in Italia dei sospetti<br />

Poiché ogni “azione cinetica” o a fuoco è diretta al<br />

fermo o all’arresto di sospetti pirati, dei particolari<br />

della medesima dovrà essere informato il Pubblico<br />

Ministero competente (artt. 357 e 386 c.p.p.). Gli<br />

obblighi di riservatezza sulle indagini potrebbero a<br />

questo punto confliggere con gli obblighi di informazione<br />

del Comando dell’Unità nei confronti della<br />

propria catena gerarchica nazionale ed internazionale.<br />

Il conflitto, in realtà, è solo ipotetico, potendosi,<br />

ad esempio, distinguere, da un lato l’invio di<br />

verbali d’arresto/fermo e d’udienza al solo P.M. e,<br />

dall’altro, le informazioni utili al prosieguo delle<br />

operazioni e dell’azione di Comando, da trasmettersi<br />

alla propria catena gerarchica. La separazione tra<br />

il livello squisitamente giudiziario e quello militare<br />

non è tuttavia sempre agevole, ben potendo informazioni<br />

quali l’identità degli arrestati/fermati, l’armamento<br />

sequestrato e taluni particolari dell’operazione<br />

effettuata, essere d’interesse su entrambi i piani<br />

(49). In tale contesto, ciò che rileverà per il Comandante-Ufficiale<br />

di P.G. sarà stabilire due flussi<br />

informativi distinti tra P.M. e Comandi sovraordinati,<br />

in modo da separare all’origine gli atti di P.G.<br />

da quelli compiuti in qualità di Ufficiale militare.<br />

Ciò premesso, va comunque precisato che i due livelli<br />

- giudiziario e militare - presenteranno naturalmente<br />

dei punti di intersezione e necessiteranno di<br />

qualche forma di coordinamento: ad esempio, la rot-<br />

Note:<br />

(continua nota 47)<br />

zate (G. Carlizzi, Profili di operatività delle regole di ingaggio<br />

nell’ordinamento penale italiano, in S. Manacorda (a cura di),<br />

Atti del seminario di studi: Difesa comune e spazio giudiziario<br />

penale, Gaeta, 2005, 163-183, 177 ss.).<br />

(48) Art. 13 Cost. e art. 5, comma 1, 3-4 CEDU.<br />

(49) Si noti inoltre che oggi, sia la flotta UE che quella NATO<br />

cooperano con l’Interpol, scambiando informazioni riguardanti<br />

il fermo/arresto dei pirati. Tali informazioni «will be correctly<br />

preserved and fully exploited by law enforcement and will<br />

help determine any links within the evidence and prosecution<br />

framework in relation to suspected pirates and the identification<br />

of associated criminal networks» (Interpol, Maritime piracy<br />

investigations boosted by INTERPOL and NATO framework<br />

on information sharing, Media Release No.<br />

PR041/2012, 9 maggio 2012, http://www.interpol.int/Newsand-media/News-media-releases/2012/PR041).<br />

Diritto penale e processo 2/2013


ta dell’Unità interessata dall’arresto degli autori del<br />

reato potrebbe subire ritardi o variazioni di rilievo in<br />

conseguenza dell’azione stessa e della presenza dei<br />

pirati a bordo, in vista del loro trasferimento sulla<br />

terraferma. Tali variazioni o ritardi avranno inequivocabilmente<br />

riflessi sulla condotta delle operazioni<br />

da parte dei Comandi internazionali sovraordinati.<br />

A seguito del fermo/arresto di presunti pirati, la destinazione<br />

dell’Unità interessata sarà quindi decisa<br />

sulla base di direttive “coordinate” tra Comando internazionale<br />

e Autorità giudiziaria competente, e finalizzata<br />

al trasferimento degli indiziati/imputati a<br />

terra. A ben vedere, tuttavia, ogni sforzo di coordinamento<br />

sarà in pratica posto sulle spalle del Comando<br />

dell’Unità interessata, essendo i Comandi<br />

sovraordinati e la Procura competente soggetti decisionali<br />

del tutto distinti ed autonomi nell’ambito<br />

delle proprie prerogative. Nel caso, ci si augura<br />

estremo, di mancato raggiungimento di un effettivo<br />

e tempestivo coordinamento, non resterà per l’Unità<br />

italiana che rientrare temporaneamente sotto la<br />

catena di Comando/controllo nazionale, “sganciandosi”<br />

dall’operazione internazionale, per portare a<br />

termine il trasferimento degli imputati.<br />

Detto trasferimento avrà come destinazione il territorio<br />

italiano nel caso siano stati oggetto dell’attacco<br />

pirata navi, beni o cittadini italiani (50), ma potrebbe<br />

essere operato anche verso Paesi terzi disponibili<br />

ad esercitare l’azione penale al posto del nostro<br />

paese. In terzo luogo, il trasferimento verso la<br />

terraferma potrebbe doversi attuare in conseguenza<br />

del rilascio dei soggetti catturati disposto dall’Autorità<br />

giudiziaria. Anche nel caso del trasferimento<br />

verso l’Italia, l’ipotesi più frequente è che i sospetti<br />

pirati vengano imbarcati su voli militari o civili italiani<br />

diretti a Roma da basi o aeroporti stranieri. In<br />

simili ipotesi sarà necessario per il Governo italiano<br />

stipulare precisi accordi di transito del proprio personale<br />

e degli individui sottoposti a custodia con i<br />

Paesi o i Comandi interessati, al fine di evitare possibili<br />

conflitti di giurisdizione e/o il mancato riconoscimento<br />

dello stato detentivo degli individui de quo<br />

da parte dello Stato di transito.<br />

Il punctum dolens: Il trasferimento<br />

dei pirati in Paesi terzi<br />

Il trasferimento a terra dei sospetti pirati<br />

in seguito al loro rilascio<br />

Proprio il trasferimento dei sospetti pirati verso Paesi<br />

terzi desta le più forti preoccupazioni dal punto di<br />

vista giuridico. In primis va considerato il caso, non<br />

infrequente, che i sospettati vengano posti in libertà<br />

Giustizia sovranazionale<br />

Diritto penale<br />

a seguito di una decisione del P.M. o del G.I.P. (51).<br />

In simili ipotesi non resta per il Comando dell’Unità<br />

che sbarcare i fermati/arrestati a terra, avendo oltretutto<br />

questi ultimi acquisito lo status di “uomini<br />

liberi”, nei confronti dei quali cioè, prima dello sbarco,<br />

potranno essere operate delle temporanee restrizioni,<br />

ma non privazioni, della libertà personale. Tali<br />

restrizioni saranno solo quelle strettamente funzionali<br />

alla preservazione della sicurezza della nave e<br />

del personale di bordo, oltre che della generale operatività<br />

del vascello da guerra. In aggiunta, nel caso<br />

di Paesi del bacino somalo, esclusa la Somalia, per<br />

via dell’assenza di controllo del Governo di Mogadiscio<br />

sul proprio territorio nazionale, dovrà per forza<br />

di cose ottenersi il consenso allo sbarco dello Stato<br />

di destinazione. Qui, da un lato potranno essere sollevati<br />

da parte di detto Stato obiezioni concernenti<br />

la disciplina dell’immigrazione (autorizzazione all’ingresso<br />

e soggiorno di cittadini stranieri), dall’altro<br />

il Comando dell’Unità dovrà essere ragionevolmente<br />

sicuro del destino degli individui liberati una<br />

volta a terra, visti gli obblighi di non-refoulement<br />

(52) che gravano sullo Stato autore del trasferimento<br />

(53). Gli stessi problemi riguardanti il rispetto del<br />

principio di non respingimento sorgeranno in relazione<br />

al rilascio dei fermati/arrestati sul suolo somalo,<br />

in considerazione di eventuali minacce alla loro<br />

incolumità fisica. Anche a tutela del Comando di<br />

bordo, ogni azione dovrebbe essere effettuata previa<br />

autorizzazione dell’Autorità giudiziaria.<br />

Il trasferimento verso Paesi terzi disposti<br />

a processare i pirati<br />

Il vero nodo gordiano delle operazioni anti-pirateria<br />

rimane tuttavia quello del trasferimento dei sospetti<br />

pirati verso Paesi terzi disponibili ad esercitare<br />

l’azione penale in luogo dell’Italia. Dispone difatti il<br />

comma 6-bis dell’art. 5, d.l. n. 209/2008 che, nel caso<br />

in cui l’atto di pirateria non coinvolga cittadini o<br />

beni italiani, troveranno applicazione non meglio<br />

precisati “accordi internazionali”. In aggiunta, nel<br />

Diritto penale e processo 2/2013 239<br />

Note:<br />

(50) Art. 5, comma 4, d.l. 209/2008.<br />

(51) Artt. 389, comma 1, e 391, comma 6 c.p.p.<br />

(52) Art. 3 CEDU, Art. 33(1) della Convenzione di Ginevra sullo<br />

status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 e ratificata<br />

con l. 24 luglio 1954, n. 722.<br />

(53) Cfr. in part. CEDU (GC), M.S.S. v. Belgium and Greece,<br />

21 gennaio 2011, ricorso n. 30696/09, § 354 e 358,<br />

http://www.echr.coe.int; CGUE (GC), N.S. v. Secretary of<br />

State for the Home Department, causa C-411/10 e M.E. et al.<br />

v. Refugee Applications Commissioner and Minister for Justice,<br />

Equality and Law Reform, 21 dicembre 2011, causa C-<br />

493/10, § 91 e 106, http://www.curia.eu.int.


Giustizia sovranazionale<br />

Diritto penale<br />

caso in cui il fermo/arresto sia stato condotto da<br />

un’Unità navale partecipante all’Operazione UE<br />

Atalanta, viene “autorizzato” il fermo/arresto dei sospetti<br />

pirati, “la detenzione” e il loro trasferimento,<br />

assieme al sequestro della nave pirata e/o della nave<br />

attaccata che si trovi sotto il controllo dei pirati,<br />

nonché la confisca dei beni trovati a bordo, secondo<br />

quanto disposto dall’Azione Comune n. 851 del<br />

2008 e successive decisioni di modifica (54). Tali<br />

condotte vengono “autorizzate” proprio in virtù della<br />

consegna dei fermati/arrestati e dei beni sequestrati<br />

a Paesi terzi che si siano resi disponibili ad<br />

esercitare la propria giurisdizione sul caso (55). Le<br />

stesse misure, detenzione inclusa, «possono essere<br />

altresì adottate» in forza di ulteriori accordi «stipulati<br />

da Organizzazioni internazionali di cui l’Italia è<br />

parte», con ciò in pratica riferendosi all’UE e alla<br />

NATO. L’UE ha difatti concluso accordi per il trasferimento<br />

dei sospetti pirati con alcuni Stati della<br />

regione, quali Gibuti, Seychelles, Mauritius e Kenya,<br />

mentre risulta in fase di negoziazione un ulteriore<br />

accordo con la Tanzania. La NATO, da parte<br />

sua, ha in procinto la conclusione di accordi similari<br />

che ad oggi non sono stati tuttavia ancora firmati.<br />

Pare importante inoltre precisare che il comma 6-bis<br />

consente anche la custodia di individui non catturati<br />

dalla nave da guerra nazionale, ma consegnati al<br />

Comando di bordo dalle Forze di altro Stato e detenuti<br />

in attesa di essere trasferiti verso un paese terzo.<br />

L’ultimo comma dell’art. 5 (comma 6-ter) estende le<br />

disposizioni viste innanzi ai procedimenti in corso.<br />

All’epoca dell’adozione della norma che ha inserito<br />

il comma 6-bis nell’art. 5 (56), era difatti in fieri la<br />

consegna di alcuni sospetti pirati al Kenya da parte<br />

di un’Unità navale italiana e tale disposizione fu elaborata<br />

con l’intendimento di conferire una base giuridica<br />

appropriata anche a quel particolare trasferimento.<br />

Il quadro giuridico così composto, solo all’apparenza<br />

logico e coerente, va più opportunamente esaminato<br />

scomponendolo su vari livelli. Volendo iniziare<br />

dal livello sopranazionale, si deve preliminarmente<br />

osservare che le azioni comuni e le decisioni del<br />

Consiglio UE sopra citate entrano per i loro contenuti<br />

a far parte della materia penale, tradizionalmente<br />

riservata agli Stati membri per motivi di ordine<br />

costituzionale, anche in ossequio al principio di<br />

sovranità, e al fine di garantire ai singoli l’accesso ad<br />

una giurisdizione che assicuri loro effettivi meccanismi<br />

di tutela. Con l’entrata in vigore del Trattato di<br />

Lisbona ed il venir meno dei “pilastri” sui cui si fondava<br />

l’azione dell’UE vi è il rischio, sempre presente,<br />

che il Consiglio o la Commissione si spingano a<br />

240<br />

“legiferare” direttamente in materia penale con atti<br />

“non-legislativi”, quali azioni e decisioni - e quindi<br />

senza che gli atti in questione siano approvati formalmente<br />

dal Parlamento Europeo - senza alcun<br />

provvedimento di attuazione da parte dei legislatori<br />

nazionali e senza offrire alcun meccanismo di garanzia<br />

(57). Non a caso, recentemente, la Corte di giustizia<br />

dell’UE nell’annullare la Decisione con cui il<br />

Consiglio, modificando il Codice Schengen, introduceva<br />

le Regole per le operazioni marittime dell’Agenzia<br />

FRONTEX, ha affermato la necessità che<br />

le norme che vanno ad incidere sui diritti fondamentali<br />

dell’individuo vengano adottate dal Legislatore<br />

europeo. Secondo la Corte, difatti: «disposizioni<br />

vertenti sull’attribuzione alle guardie di frontiera<br />

di poteri di pubblico imperio come quelli conferiti<br />

nella decisione impugnata, tra i quali figurano l’arresto<br />

delle persone fermate, il sequestro di navi e il<br />

rimpatrio delle persone fermate verso un determinato<br />

luogo, permettono ingerenze talmente incisive<br />

nei diritti fondamentali delle persone coinvolte da<br />

rendere necessario l’intervento del legislatore dell’Unione»<br />

(58). Per le stesse ragioni, il Parlamento<br />

Europeo ha impugnato innanzi la medesima Corte<br />

la Decisione del Consiglio UE con cui si approvava<br />

l’Accordo con le Mauritius (59).<br />

Se dunque un’azione comune o decisione del Consiglio<br />

UE che incide in maniera determinante sui diritti<br />

fondamentali degli individui è da ritenersi nulla,<br />

tanto più una legge italiana non può semplicemente<br />

operare un rinvio espresso a quanto ivi previsto<br />

per disciplinare, in via speciale, l’arresto e la<br />

consegna dei pirati, nonché il sequestro e la conse-<br />

Note:<br />

(54) Ex art. 2(1)(e) dell’Azione Comune 2008/851/PESC del<br />

Consiglio del 10 novembre 2008.<br />

(55) Ibid., art. 12.<br />

(56) Art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 15 giugno 2009, n. 61, convertito<br />

dalla l. 22 luglio 2009, n. 100.<br />

(57) Sulla necessità di un provvedimento di attuazione delle<br />

norme europee in materia penale cfr. R. Sicurella, «Prove tecniche»<br />

per una metodologia dell’esercizio delle nuove competenze<br />

concorrenti dell’Unione europea in materia penale, in<br />

G. Grasso, L. Picotti, R. Sicurella (a cura di), L’evoluzione del<br />

diritto penale nei settori d’interesse europeo alla luce del Trattato<br />

di Lisbona, Milano, 2011, 3-65, a p. 32 ss.; A. Bernardi,<br />

All’indomani di Lisbona: note sul principio europeo di legalità<br />

penale, in Quaderni Costituzionali, Vo. 29, 2009, 1, 37-64.<br />

(58) CGUE (GC), Parliament v. Council, 5 settembre 2012,<br />

causa C-355/10, § 77, http://www.curia.eu.int.<br />

(59) Decisione 2011/640/PESC del Consiglio del 12 luglio<br />

2011 (Parliament v. Council, 21 dicembre 2011, causa C-<br />

658/11, http://www.curia.eu.int). Si veda sul tema M.E.<br />

Bartoloni,Sulla partecipazione del parlamento europeo alla<br />

formazione di accordi in materia di politica estera e di sicurezza<br />

comune, Riv. Dir. Intern., Vol. 95, 2012, 3, 796-808.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


gna di navi e beni “piratati”, a Paesi terzi. La norma<br />

de quo sembra difatti istituire un procedimento speciale,<br />

simil-estradittivo, ulteriore rispetto a quello<br />

previsto dal nostro sistema penale, senza tuttavia<br />

menzionare alcuna garanzia tra quelle contenute nel<br />

nostro codice di procedura penale (artt. 697 ss.)<br />

(60). Né infatti l’Azione comune in parola, né altre<br />

norme speciali, disciplinano gli aspetti sostanziali,<br />

processuali ed esecutivi della consegna, né mai la<br />

parola “estradizione” è menzionata nel testo di alcuno<br />

degli atti anzidetti.<br />

Pare d’obbligo, quindi, chiedersi: può ammettersi un<br />

procedimento di sostanziale estradizione di un individuo<br />

in stato di fermo o arresto, in assenza: a) della<br />

formale rinuncia all’esercizio della giurisdizione da<br />

parte dell’Autorità giudiziaria italiana sul caso; e b)<br />

dell’applicazione delle norme sull’estradizione di cui<br />

all’art. 697 c.p.p., che, va ricordato, si applicano<br />

proprio «se mancano o non dispongono diversamente»<br />

le «convenzioni internazionali in vigore per<br />

lo Stato» (art. 696 c.p.p.)? Può la semplice consegna<br />

dei sospetti pirati essere portata a termine senza alcuna<br />

possibilità di ricorso avverso la consegna medesima<br />

ed essere tale procedimento in linea con le<br />

norme costituzionali e della Convenzione europea<br />

sui diritti dell’uomo in materia di diritto alla libertà,<br />

ad un equo processo e ad un ricorso effettivo (61)?<br />

Può l’Azione Comune UE - atto non legislativo -<br />

equipararsi alla “legge” prevista dall’art. 5, comma 1,<br />

CEDU e 25, comma 2, Cost. per fondare legittimamente<br />

la custodia di un individuo? Può ipotizzarsi<br />

una forma detentiva in assenza dei meccanismi di judicial<br />

review imposti dall’art. 5, commi 3 e 4 della<br />

CEDU? (62)<br />

La mancata rinuncia all’esercizio<br />

della giurisdizione italiana nei casi<br />

di trasferimento di pirati a Paesi terzi<br />

e sue conseguenze applicative<br />

Volendo partire dal primo dei quesiti formulati, occorre<br />

da subito rilevare che il d.l. n. 209/2008 non<br />

contiene alcuna rinuncia all’esercizio della giurisdizione<br />

da parte italiana sui pirati che attacchino navi/cittadini<br />

stranieri, con contestuale devoluzione<br />

della medesima a favore di Stati terzi. Il comma 6-bis<br />

dell’art. 5 si limita infatti: 1) a rinviare all’applicazione<br />

di non meglio precisati “accordi internazionali”;<br />

2) ad autorizzare la custodia di individui ed il sequestro<br />

di navi e beni in attuazione di un’azione comune<br />

UE; 3) ad autorizzare, ancora una volta, dette<br />

misure nel caso le stesse «siano previste da accordi<br />

in materia di contrasto alla pirateria», firmati da organizzazioni<br />

internazionali di cui l’Italia è parte.<br />

Giustizia sovranazionale<br />

Diritto penale<br />

Orbene, va osservato che, ad oggi, nessuna delle intese<br />

di cui al punto 1) sull’esercizio della giurisdizione<br />

è stata stipulata dall’Italia con Stati terzi. Simili<br />

accordi sull’esercizio della giurisdizione dovrebbero<br />

oltretutto essere debitamente ratificati ex art. 80<br />

Cost. poiché modificherebbero le norme ordinarie<br />

sull’esercizio della giurisdizione italiana. Inoltre<br />

l’autorizzazione menzionata ai punti 2) e 3), anche<br />

considerando le norme in parola esenti da vizi di costituzionalità,<br />

vale a rendere l’applicazione di tali disposizioni<br />

del tutto eventuale. Chi, allora, dovrebbe<br />

decidere sulla loro applicazione al caso di specie? Il<br />

Ministro della giustizia? Il Tribunale di Roma? Il Comando<br />

militare? Dovrebbero essere sentiti gli interessati?<br />

Per ciò che concerne poi il rinvio agli accordi<br />

di trasferimento stipulati da organizzazioni internazionali<br />

come NATO (allo stato mancanti) e UE<br />

(conclusi per lo più nella forma di un mero scambio<br />

di lettere e secondo condizioni giuridiche differenti<br />

(63)), può certamente notarsi che gli stessi non possono,<br />

da soli, costituire una base giuridica sufficiente<br />

per il trasferimento dei sospetti pirati, quasi che il<br />

trasferimento fosse in primis imputabile alla sola organizzazione<br />

internazionale e il comma 6-bis fosse<br />

una mera “norma cerniera” che autorizza i militari<br />

italiani a conformarsi a decisioni prese altrove, ossia<br />

presso i Comandi internazionali sovraordinati. Si<br />

prenda ad esempio l’accordo siglato dall’UE con il<br />

Diritto penale e processo 2/2013 241<br />

Note:<br />

(60) Secondo Pierini, «Tale attività ha carattere coercitivo, ma<br />

non costituisce attività di polizia giudiziaria ed è piuttosto<br />

un’attività sui generis. La consegna è disposta direttamente<br />

dalla legge e sfugge a ogni coinvolgimento dell’autorità giudiziaria.<br />

In base alla disposizione sfugge, inoltre, a ogni coinvolgimento<br />

dell’autorità giudiziaria la detenzione della persona<br />

per la successiva consegna» (cfr. Pierini, L’aspetto giuridico<br />

nazionale, op. cit., 79-80).<br />

(61) Cfr. risp. artt. 13 comma 2, 24-25, 111 Cost. e artt. 5<br />

(comma 1, 3-4), 6 e 13 CEDU.<br />

(62) Art. 5, CEDU: «[…] 3. Ogni persona arrestata o detenuta,<br />

conformemente alle condizioni previste dal paragrafo 1 c del<br />

presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a<br />

un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge a<br />

esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata<br />

entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante<br />

la procedura. La scarcerazione può essere subordinata<br />

a garanzie che assicurino la comparizione dell’interessato all’udienza.<br />

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione<br />

ha il diritto di presentare un ricorso a un tribunale, affinché<br />

decida entro breve termine sulla legittimità della sua<br />

detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima<br />

[…]».<br />

(63) Per un’ampia disamina delle problematiche inerenti gli<br />

accordi UE con i Paesi dell’area cfr. A. Spagnolo, Il trasferimento<br />

di presunti pirati nell’ambito dell’operazione Atalanta:<br />

gli accordi tra l’Unione europea e i Paesi terzi, in Studi sull’integrazione<br />

europea, Vol. 7, 2012, 2-3, 669-687, a pp. 678-680.


Giustizia sovranazionale<br />

Diritto penale<br />

Kenya. Nello scambio di lettere tra il Governo keniota<br />

e l’UE si precisa che il trasferimento verrà perfezionato<br />

a mezzo di specifici accordi presi a tre, ovvero<br />

conclusi tra le competenti Autorità UE, keniote<br />

e dello Stato membro che ha in custodia i sospetti<br />

pirati (64). Se da un lato ciò vale a sconfessare<br />

qualsiasi imputabilità esclusiva del trasferimento all’UE<br />

(65), dall’altro, quale sarebbe l’Autorità italiana<br />

competente a stipulare tali accordi? Il Comando<br />

della nave? Il Ministero della giustizia? Se il trasferimento<br />

è imputabile anche allo Stato che lo effettua,<br />

potrebbe legittimamente l’Italia consegnare ad uno<br />

Stato terzo degli individui negando loro qualunque<br />

possibilità di ricorso presso l’Autorità giudiziaria italiana?<br />

Non troverebbero applicazione il terzo e il<br />

quarto comma dell’art. 5 CEDU?<br />

Una lettura “costituzionalmente orientata” delle<br />

norme anziviste imporrebbe almeno l’applicazione<br />

delle disposizioni di cui all’art. 10 c.p. una volta che<br />

i sospetti pirati si trovino a bordo delle navi della<br />

Marina, e quindi in territorio italiano ai sensi dell’art.<br />

4 c.p. e art. 4 c.n., con contestuale interessamento<br />

del Ministro della giustizia per l’eventuale richiesta<br />

di apertura del procedimento penale. Una<br />

tale impostazione tuttavia, va chiarito, rinnegherebbe<br />

la tesi secondo cui la giurisdizione penale italiana<br />

sui reati di pirateria viene esercitata ex art. 7, n. 5,<br />

c.p., come sopra premesso. In aggiunta, anche a voler<br />

prendere per legittimo tale approccio, non si<br />

comprenderebbe perché mai lo stesso procedimento<br />

non dovrebbe essere utilizzato nei casi di pirateria<br />

che coinvolgono navi, beni e cittadini italiani. Ad<br />

ogni buon conto, nelle more della pronuncia del<br />

Ministro, dovranno essere posti in essere gli ordinari<br />

atti di polizia giudiziaria previsti dal Codice di<br />

procedura penale e dovrà essere interessata la Procura<br />

competente (che, seppure nell’assenza di disposizioni<br />

specifiche, potrebbe essere quella di Roma),<br />

non potendosi neanche escludere a priori che tra<br />

l’equipaggio della nave attaccata vi siano cittadini<br />

italiani o che la nave in questione trasporti beni italiani<br />

(si pensi ad un solo container italiano tra i centinaia<br />

trasportati da un mercantile straniero), nel<br />

qual caso soccorrerebbe invece il già citato comma 4<br />

dell’art. 5, d.l. n. 209/2008 e non sarebbe necessaria<br />

alcuna richiesta del Ministro.<br />

Nondimeno, anche nel caso in cui la pronuncia di<br />

“mancata richiesta” di esercizio dell’azione penale<br />

da parte del Ministro giunga tempestivamente (66),<br />

l’ulteriore detenzione dei sospetti pirati verrebbe<br />

“coperta” giuridicamente solo dal d.l. n. 209/2008.<br />

In tale evenienza, nel caso si disponesse il trasferimento<br />

dei sospetti ad un paese terzo, al fine di dare,<br />

242<br />

ancora una volta, una lettura costituzionalmente<br />

orientata della norma ed in linea con gli artt. 5,<br />

commi 3-4, e 13 della CEDU, dovrebbero essere applicate,<br />

come minimo, anche in via analogica, le ordinarie<br />

norme che disciplinano l’estradizione verso<br />

altri Stati, ivi compresa la possibilità per i sospetti<br />

pirati di ricorrere contro la propria custodia e contro<br />

il trasferimento, il quale dovrebbe essere temporaneamente<br />

sospeso (67). È evidente che i tempi si allungherebbero<br />

a tal punto da inficiare il prosieguo<br />

della missione ed il trasferimento stesso. Inoltre,<br />

quid nel caso il Ministro ritenga di non richiedere<br />

l’apertura di un procedimento penale a carico dei sospetti<br />

pirati e altri Stati si rifiutino di processarli<br />

(anche contravvenendo agli accordi precedentemente<br />

presi con l’UE e NATO)? In tal caso non rimarrebbe<br />

che provvedere alla loro liberazione: attività,<br />

come precisato poc’anzi, non esente da rischi,<br />

stante la situazione di pericolo per l’incolumità dei<br />

soggetti catturati una volta a terra e l’obbligo di nonrefoulement.<br />

L’Azione comune UE come base giuridica<br />

autonoma su cui fondare la custodia<br />

e il trasferimento dei pirati<br />

Tra i quesiti posti nei paragrafi che precedono, rimane<br />

da esaminare quello sull’equiparazione ad atti<br />

aventi forza di legge delle disposizioni contenute<br />

nell’azione comune e nelle successive decisioni del<br />

Consiglio UE che autorizzano il trasferimento dei<br />

Note:<br />

(64) Exchange of Letters between the European Union and<br />

the Government of Kenya on the conditions and modalities<br />

for the transfer of persons suspected of having committed<br />

acts of piracy and detained by the European Union-led naval<br />

force (EUNAVFOR), and seized property in the possession of<br />

EUNAVFOR, from EUNAVFOR to Kenya and for their treatment<br />

after such transfer, Official Journal of the European<br />

Union, Serie L, n. 79, 25 marzo 2009, pp. 49-59, Annesso, §<br />

9(a).<br />

(65) Guilfoyle, Counter-Piracy Law Enforcement and Human<br />

Rights, op. cit., 158. Secondo Spagnolo, «i contingenti nazionali<br />

nell’ambito dell’operazione Atalanta non possono essere<br />

considerati come organi sussidiari [… né] come organi de facto<br />

dell’Unione europea» (cfr. Spagnolo, op. cit., 686). A fortiori,<br />

quindi, può escludersi l’imputabilità esclusiva all’UE delle<br />

condotte poste in essere da parte delle navi italiane.<br />

(66) Ai sensi dell’art. 128, comma 1, c.p., il Ministro della giustizia<br />

ha in pratica tre mesi per avanzare la richiesta di procedimento.<br />

(67) Da notarsi che in dottrina, anche tra coloro che sostengono<br />

che il ricorso contro il trasferimento dei pirati non debba<br />

per forza essere giurisdizionale, ma possa vestire i panni del<br />

semplice ricorso amministrativo, si afferma la necessità di un<br />

effettivo giudizio di compatibilità del trasferimento con la CE-<br />

DU e di sospendere il procedimento in attesa della pronuncia<br />

dell’Autorità investita della decisione (Guilfoyle, Counter-Piracy<br />

Law Enforcement and Human Rights, op. cit., 167).<br />

Diritto penale e processo 2/2013


sospetti pirati. Ciò al fine di stabilire la conformità<br />

delle misure detentive operate sulla base di tali atti<br />

ai principi del nulla poena sine lege, dell’“habeas corpus”<br />

e del diritto al ricorso contro la propria custodia,<br />

come previsti dalla CEDU (68). Il tema è stato<br />

al centro di un intenso dibattito tra autorevoli consiglieri<br />

giuridici delle Forze armate italiane e dell’UE<br />

(69): mentre i primi asserivano che non fosse possibile<br />

riferirsi esclusivamente agli atti UE per fondare<br />

giuridicamente la custodia ed il trasferimento dei sospetti<br />

pirati in Atalanta, i secondi difendevano la<br />

“sufficienza giuridica” degli atti de quo agli stessi fini.<br />

Nell’opinione di chi scrive, la natura di atti sottratti<br />

all’approvazione formale del Legislatore europeo e la<br />

mancanza di meccanismi giurisdizionali di tutela per<br />

gli individui catturati che assicurino un livello di garanzia<br />

equivalente o almeno analogo a quello che<br />

l’ordinamento italiano garantirebbe loro se sottoposti<br />

ad estradizione passiva (70), non consente,<br />

un’applicazione diretta di azioni comuni e decisioni<br />

UE aventi ad oggetto aspetti di diritto penale sostanziale<br />

e procedurale, tanto più in quanto si tratta<br />

di misure di privazione della libertà personale.<br />

Non a caso, recentemente, il Tribunale amministrativo<br />

di Colonia, investito della decisione sull’illegittimità<br />

del trasferimento di sospetti pirati al Kenya<br />

da parte di una nave da guerra tedesca facente parte<br />

della Missione Atalanta, ha affermato che il trasferimento<br />

medesimo è da considerarsi illegittimo, in<br />

quanto, tra l’altro: a) imputabile al Governo tedesco<br />

(71); e b) effettuato senza che le Corti competenti si<br />

siano pronunciate sull’ammissibilità del procedimento<br />

di estradizione degli individui arrestati, a tal<br />

fine operando le ordinarie verifiche sulle condizioni<br />

di detenzione nel paese di trasferimento, come previsto<br />

dalla giurisprudenza costituzionale tedesca<br />

(72). Degna di nota è la circostanza che, nel pronunciarsi<br />

sulla legittimità dell’arresto dei presunti<br />

pirati da parte delle Forze tedesche, il giudice di Colonia<br />

non faccia riferimento alcuno all’Azione comune<br />

di Atalanta, ma fondi la giurisdizione nazionale<br />

esclusivamente sull’art. 105 della Convenzione di<br />

Montego Bay (73).<br />

Strumenti giuridici alternativi utilizzati<br />

da Stati partner per il trasferimento<br />

dei sospetti pirati a Paesi terzi<br />

Alcuni Paesi, anche in vista della partecipazione dei<br />

propri contingenti alla missione NATO (la quale,<br />

come sopra premesso, non si estende agli aspetti penalistici<br />

inerenti la cattura dei pirati), hanno stretto<br />

specifici accordi di consegna con i Paesi rivieraschi.<br />

Il Regno Unito, ad esempio, ha finora concluso ac-<br />

Giustizia sovranazionale<br />

Diritto penale<br />

cordi (memoranda of understanding) per il trasferimento<br />

dei sospettati con Mauritius, Seychelles e<br />

Tanzania (74). Altri Stati, come i Paesi Bassi, hanno<br />

utilizzato come base giuridica del trasferimento dei<br />

pirati a Paesi terzi l’art. 105 della Convenzione<br />

ONU sul diritto del mare (75). In questo caso i sospetti<br />

pirati non vengono formalmente sottoposti a<br />

custodia cautelare mediante pronuncia del giudice<br />

olandese, ma vengono posti in stato detentivo sulla<br />

scorta del solo dettato dell’art. 105 («ogni Stato […]<br />

può arrestare le persone a bordo»), in attesa che un<br />

altro paese (nel caso di specie le Seychelles) accetti<br />

di processarli, adempiendo agli obblighi di cooperazione<br />

di cui all’art. 100 della medesima Convenzione.<br />

L’interpretazione olandese non pare tuttavia<br />

conferire alcuna copertura giuridica all’operazione<br />

di trasferimento. Se è pacifico che l’art. 105 non<br />

preclude la possibilità del trasferimento di sospetti<br />

pirati a Paesi terzi (76), è altrettanto vero che non<br />

ne disciplina le modalità, le quali pertanto non potranno<br />

che essere in linea con gli obblighi degli Sta-<br />

Diritto penale e processo 2/2013 243<br />

Note:<br />

(68) Art. 5, comma 1, 3-4 CEDU.<br />

(69) Cfr. J.P. Pierini, Is the Grass Always Greener on the other<br />

side?, NATO Legal Gazette, No. 23, 25 ottobre 2010, pp. 2-<br />

10; G.J. Van Hegelsom, F. Naert, Of Green Grass and Blue<br />

Waters: A Few Words on the Legal Instruments in the EU’s<br />

Counter-Piracy Operation Atalanta, NATO Legal Gazette, No.<br />

25, 5 maggio 2011, 2-10.<br />

(70) Potrebbe qui azzardarsi una similitudine con il principio sostenuto<br />

dalla Corte costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht<br />

- BverfG) nei casi Solange II (BVerfGE 73, 339) e Banana<br />

Market (BVerfGE 102, 147), laddove la BverfG ha ritenuto<br />

l’allora diritto comunitario non sindacabile dalle Corti costituzionali<br />

nazionali fintanto che il livello di protezione dei diritti<br />

fondamentali rimane al di sopra di quanto assicurato dalla costituzione<br />

nazionale. In caso contrario, il giudice costituzionale<br />

nazionale potrebbe rilevare eccezioni di incostituzionalità.<br />

(71) Verwaltungsgericht Köln, Caso n. 25 K 4280/09, sent. 11<br />

novembre 2011, § 57, http://www.justiz.nrw.de/nrwe/ovgs/<br />

vg_koeln/j2011/25_K_4280_09urteil20111111.html.<br />

(72) Ibid., § 60 e 62.<br />

(73) Ibid., § 33-34.<br />

(74) Foreign and Commonwealth Office, UK signs agreement<br />

with Mauritius to transfer suspected pirates for prosecution,<br />

8 giugno 2012, http://www.fco.gov.uk/en/news/latestnews/?view=News&id=773845482.<br />

(75) Ministry of Defence, Rotterdam hands over pirates to<br />

Seychelles, 1° settembre 2012, http://www.defensie.nl/<br />

english/latest/news/2012/09/01/48198762/Rotterdam_<br />

hands_over_pirates_to_Seychelles.<br />

(76) Guilfoyle, Counter-Piracy Law Enforcement and Human<br />

Rights, op. cit., 144. A contrario, cfr. E. Kontorovich, International<br />

Legal Responses to Piracy off the Coast of Somalia,<br />

ASIL Insights, Vol 13, No. 2, 6 febbraio 2009,<br />

http://www.asil.org/insights090206.cfm. Secondo Kontorovich,<br />

i lavori preparatori della Convenzione indicherebbero<br />

che la disposizione in esame era nata proprio per prevenire il<br />

trasferimento dei pirati a Paesi terzi.


Giustizia sovranazionale<br />

Diritto penale<br />

ti previsti dal diritto internazionale (ivi inclusi i diritti<br />

dell’uomo) ed interno.<br />

Le norme sulla giurisdizione penale militare<br />

Oltre a precisare le regole sull’esercizio della giurisdizione<br />

italiana e la competenza del Tribunale di<br />

Roma sulla cognizione dei reati non militari eventualmente<br />

commessi, l’art. 5 del d.l. n. 209/2008 definisce<br />

i limiti per l’esercizio dell’azione penale militare.<br />

Nel fare ciò, la norma in parola opera un rinvio<br />

esplicito ad alcune disposizioni originariamente<br />

emanate nel 2001 per consentire la partecipazione<br />

dei militari italiani all’Operazione a guida USA Enduring<br />

Freedom in Afghanistan (77). Nel contempo,<br />

come di regola ormai, l’art. 5, comma 1, stabilisce<br />

l’applicazione del Codice penale militare di pace, in<br />

deroga a quanto previsto dal Codice penale militare<br />

di guerra per i corpi di spedizione all’estero (78).<br />

Più nello specifico, ai sensi del comma 1 dell’art. 5 citato,<br />

i Comandanti delle Unità da guerra italiane, in<br />

quanto Comandanti di corpo e quindi Ufficiali di polizia<br />

giudiziaria militare (79), debbono procedere all’arresto<br />

del militare colto in flagranza nella commissione<br />

di gravi delitti, per i quali il Codice di procedura<br />

penale prevede l’arresto obbligatorio (80). È anche<br />

previsto l’arresto obbligatorio nei casi di alcuni specifici<br />

reati militari, ossia: disobbedienza aggravata (81),<br />

rivolta (82), ammutinamento (83), insubordinazione<br />

con violenza (84), violenza contro un inferiore aggravata<br />

(85). Analogamente a quanto stabilito per i reati<br />

non militari, la competenza sulla cognizione dei reati<br />

di cui sopra appartiene al Tribunale militare di Roma.<br />

Come visto poc’anzi a proposito dei reati di pirateria,<br />

inoltre, anche nel caso di esercizio della giurisdizione<br />

penale militare, le comunicazioni tra Autorità giudiziaria,<br />

Comando della Nave da guerra e arrestati, ovvero<br />

tra questi ultimi e i propri difensori, potranno avvenire<br />

in video-conferenza o con mezzi telematici. Gli<br />

arrestati potranno essere custoditi, per tutta la durata<br />

della propria permanenza a bordo, «in appositi locali<br />

del vettore militare» (art. 5, comma 5).<br />

La citata norma produce, in sostanza, la “militarizzazione”<br />

di una vasta gamma di reati “ordinari” per cui<br />

è obbligatorio l’arresto in flagranza ai sensi del Codice<br />

di procedura penale. Quale norma speciale, essa<br />

finisce per sottrarre spazi di giurisdizione al giudice<br />

ordinario in favore di quello militare. Il comma 3<br />

dell’art. 5 afferma difatti che il Tribunale di Roma rimane<br />

competente «per i reati attribuiti alla giurisdizione<br />

dell’autorità giudiziaria ordinaria» commessi<br />

da cittadini italiani. In pratica tale disposizione non<br />

afferma che tutti i reati ordinari commessi da italiani<br />

sono affidati alla cognizione del giudice ordinario,<br />

244<br />

ma che per quelli a quest’ultimo attribuiti, competente<br />

è il Tribunale della Capitale.<br />

Sebbene quindi il giudice militare non abbia giurisdizione<br />

sui reati di pirateria, egli potrebbe essere investito<br />

della cognizione su ipotetici fatti di reato<br />

commessi da militari in servizio - ai sensi del Codice<br />

penale militare di pace e del codice penale ordinario<br />

- nel corso della missione e, in particolare, nel corso<br />

di ogni azione anti-pirateria. Di conseguenza, quindi,<br />

le circostanze riguardanti l’arresto/fermo di sospetti<br />

pirati dovrebbero di principio essere sempre<br />

portate a conoscenza di entrambe le Autorità giudiziarie,<br />

ordinaria e militare, fin dall’inizio. Ad esempio,<br />

questioni inerenti l’uso della forza da parte dei<br />

nostri militari potrebbero dar luogo a due procedimenti<br />

penali distinti, ordinario e militare, sulla base<br />

di diverse ipotesi di reato. Si prenda il caso di militari<br />

italiani che prendono d’assalto una nave italiana<br />

con pirati a bordo e, nel tentativo di liberare nave<br />

ed ostaggi, uccidano o feriscano gravemente alcuni<br />

pirati e, nel contempo, feriscano dei cittadini italiani<br />

sequestrati. I reati ipotizzabili potrebbero andare<br />

dall’omicidio alle lesioni personali gravi, dalla pirateria<br />

al sequestro di persona e alla violata consegna.<br />

Chi dovrebbe procedere penalmente se non entrambe<br />

le Autorità giudiziarie?<br />

Conclusioni. I limiti dell’approccio<br />

penalistico alle operazioni militari<br />

Come osservato da autorevole dottrina (86), l’approccio<br />

penalistico alle operazioni militari viene oggi<br />

finalizzato a due obiettivi fondamentali, ossia: 1)<br />

assicurare il buon funzionamento e l’efficienza operativa<br />

dei contingenti inviati; e 2) civilizzare ed<br />

Note:<br />

(77) Art. 9, commi 3, 4, lett. a), b), c) e d), 5 e 6, d.l. 1° dicembre<br />

2001, n. 421, convertito con modificazioni nella l. 31 gennaio<br />

2002, n. 6.<br />

(78) Art. 9 c.p.m.g. dal 2006 (l. 4 agosto 2006, n. 247) in poi<br />

ogni decreto di finanziamento delle missioni all’estero prevede<br />

applicazione del c.p.m.p. in luogo del c.p.m.g.<br />

(79) Art. 301 c.p.m.p.<br />

(80) Art. 380, comma 1, c.p.p. La norma parla di delitti non<br />

colposi, consumati o tentati, per il quale la legge stabilisce la<br />

pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo<br />

a 5 anni e nel massimo a 20 anni.<br />

(81) Art. 173, comma 2 c.p.m.p.<br />

(82) Art. 174 c.p.m.p.<br />

(83) Art. 175 c.p.m.p.<br />

(84) Art. 186 c.p.m.p.<br />

(85) Art. 195, comma 2 c.p.m.p.<br />

(86) G. Fiandaca, Quale specialità per il diritto penale militare?,<br />

in Riv. it. dir. e proc. pen., Vol. 51, 2008, 3, 1059-1087, 1075.<br />

Diritto penale e processo 2/2013


umanizzare l’uso della forza militare in funzione garantista.<br />

Pur condividendosi gli obiettivi qui enunciati,<br />

non può tuttavia essere condivisa la scelta del<br />

mezzo utilizzato per raggiungerli. Invero, il percorso<br />

argomentativo di tale dottrina pare innanzitutto viziato<br />

da un problema di fondo, legato all’unilateralità<br />

della prospettiva da cui si osserva l’operazione militare,<br />

e finisce per condurre a delle conseguenze<br />

esattamente opposte a quelle auspicate nell’assunto<br />

iniziale. L’approccio penalistico poggia infatti, inesorabilmente,<br />

sulla premessa che l’unico uso legittimo<br />

della coazione sia quello operato da parte delle<br />

“proprie forze”, a tutto svantaggio delle “forze nemiche”.<br />

Invero, la criminalizzazione - in via generale -<br />

delle condotte assunte dal “nemico”, come anche<br />

della persona del nemico in quanto tale, è logicamente<br />

possibile solo se l’Autorità che irroga la sanzione<br />

penale è l’unica considerata legittima. Le conseguenze<br />

sono quelle della creazione, passo dopo<br />

passo, di un blocco normativo che assomiglia sempre<br />

di più ad un “diritto penale del nemico”, utilizzato<br />

in funzione persecutoria ed anticipatoria, e sempre<br />

più lontano dalle finalità garantistiche che dovrebbero<br />

ispirare la procedura penale (87).<br />

La seconda critica che può muoversi ad una tale interpretazione<br />

è di stampo più pragmatico e riguarda<br />

l’asserita possibilità che il controllo, da parte del sistema<br />

penale, dei presupposti e dei limiti dell’uso<br />

della coazione possa essere davvero funzionale al raggiungimento<br />

degli obiettivi politico-militari della<br />

missione e garantire nel contempo un uso della forza<br />

circoscritto nei confini imposti dall’ordinamento penale<br />

e costituzionale. Qui basti prendere spunto dalla<br />

recente disciplina speciale contenuta nei decreti<br />

di finanziamento delle missioni all’estero, i quali, per<br />

un verso hanno imposto tutta una serie di attività di<br />

polizia giudiziaria ai contingenti in missione, ogni<br />

qual volta gli stessi si trovino impegnati in attività<br />

che implicano l’uso della forza, mentre per un altro<br />

verso hanno creato delle scriminanti in forte odore<br />

di incostituzionalità, le quali, in ultima analisi lasciano<br />

ai contingenti stessi la definizione del discrimine<br />

tra condotte coercitive lecite e illecite. Nel primo<br />

caso assistiamo ad un’incredibile proliferazione di<br />

adempimenti “burocratico-giudiziari” che legano oltremodo<br />

i Comandi al compimento di attività estranee<br />

alla buona condotta delle operazioni ed anzi, talvolta,<br />

come nel caso del sequestro giudiziario dei<br />

mezzi fatti oggetto di attacco, sono rivolte a loro netto<br />

pregiudizio. Nel secondo caso, invece, la sovraproduzione<br />

di norme speciali, spesso non ben coordinate<br />

con le leggi vigenti e scritte in termini vaghi,<br />

imprecisi e confusi, è più che altro ispirata ad una lo-<br />

Giustizia sovranazionale<br />

Diritto penale<br />

gica emergenziale e finalizzata al solo obiettivo di<br />

colmare le lacune normative che via via emergono<br />

dalla realtà delle operazioni. Ebbene, una simile sovra-produzione,<br />

nel colmare queste lacune, ne scava<br />

altre, ovvero crea antinomie che mettono a dura prova<br />

la tenuta dell’ordinamento e il buon funzionamento<br />

della giustizia penale, oltre che confondere<br />

coloro che si trovano a doverle applicare.<br />

La lotta alla pirateria, per molti aspetti, sfugge a tale<br />

critica, risolvendosi, come sopra affermato più volte,<br />

nella mera repressione di un reato a giurisdizione universale,<br />

e, come tale, posizionandosi appieno nell’orbita<br />

della politica criminale degli Stati. Ciononostante,<br />

l’applicazione tout court della legislazione speciale<br />

di cui sopra per disciplinare uso della forza, giurisdizione,<br />

competenze e attività di polizia giudiziaria, finisce<br />

per ricreare le stesse problematiche sorte nel<br />

corso delle altre operazioni all’estero. In aggiunta, nel<br />

caso di atti di pirateria a largo della Somalia, commessi<br />

in danno di navi o cittadini stranieri, l’aver disciplinato<br />

per via legislativa una custodia sostanzialmente<br />

ed esclusivamente amministrativa in vista del<br />

trasferimento dei soggetti fermati/arrestati verso Paesi<br />

terzi pone ulteriori pressanti interrogativi di costituzionalità<br />

e legittimità ai sensi della CEDU.<br />

Non appare allora eccessivo interrogarsi sulla reale<br />

necessità di una disciplina speciale in tema di lotta<br />

alla pirateria, potendo le Forze navali italiane ben<br />

operare (88) (e forse meglio operare) anche in sua<br />

assenza. L’esigenza di voler evitare a tutti i costi il<br />

trasferimento in patria degli individui arrestati ha<br />

condotto alla creazione di un monstrum giuridico<br />

che prevede - caso unico nella storia della Repubblica<br />

- l’applicazione di una detenzione amministrativa<br />

in tempo di pace, sanzionata per di più da una legge<br />

ordinaria. Ci si augura che norme come quella in<br />

esame costituiscano un’unica e infelice parentesi,<br />

destinata a non ripetersi nel futuro.<br />

Diritto penale e processo 2/2013 245<br />

Note:<br />

(87) Sui pericoli derivanti dall’uso di un “diritto penale del nemico”<br />

si è già scritto in M. Tondini, Il diritto del nemico. Se la<br />

guerra diventa ideologia, in Diritto pubblico comparato ed europeo,<br />

2007, 1, 244-270.<br />

(88) Ad esempio, anche non applicando le norme speciali sull’invio<br />

dei verbali d’arresto e sulle comunicazioni con l’A.G., la<br />

legittimità della custodia dei sospetti pirati non sarebbe compromessa<br />

dall’eventuale ritardo nella loro “messa a disposizione”<br />

del P.M., se le oggettive circostanze materiali non lo<br />

consentissero. Lo ha stabilito la CEDU in due casi concernenti<br />

proprio la detenzione di individui a bordo di navi militari (cfr.<br />

CEDU, Rigopoulos v. Spain, ricorso n. 37388/97, sent. 12 gennaio<br />

1999, § 9, http://www.echr.coe.int: CEDU (GC), Medvedyev<br />

et al. v. France, ricorso n. 3394/03, sent. 29 marzo 2010,<br />

§ 127-134, http://www.echr.coe.int. Nei due casi in questione<br />

gli individui sotto custodia vennero portati di fronte ad un magistrato<br />

rispettivamente 16 e 13 giorni dopo l’arresto).


Osservatorio<br />

Giustizia sovranazionale<br />

Osservatorio Corte europea<br />

dei diritti dell’uomo<br />

a cura di Giulio Garuti<br />

CONTRASTO AL RICICLAGGIO DI DENARO<br />

E SEGRETO PROFESSIONALE IN FRANCIA<br />

Corte europea dei diritti umani, Sez. V, 6 dicembre 2012,<br />

Pres. Spielmann, Michaud c. Francia<br />

La Francia, nel recepire la direttiva comunitaria in materia<br />

di antiriciclaggio, non ha violato l’art. 8 della Convenzione.<br />

Il caso<br />

Il ricorrente, Patrick Michaud, è un cittadino francese, avvocato<br />

di Parigi e membro del Consiglio dell’Ordine.<br />

L’ordinamento francese aveva recepito le direttive comunitarie<br />

del 1991 in tema di anti-riciclaggio, introducendo per i legali<br />

l’obbligo di segnalare eventuali “sospetti” in relazione al<br />

compimento di reati di tal specie, e quando il legale agisce in<br />

veste di trustee, e quando rappresenta il cliente nell’ambito<br />

di una transazione finanziaria o immobiliare. Diversamente,<br />

l’obbligo in parola viene meno quando tale attività è oggetto<br />

di un procedimento giudiziario e, in linea di massima, quando<br />

l’avvocato è chiamato dal cliente a rendere un parere.<br />

Nel primo caso, il legale è tenuto ad avvisare il Consiglio dell’Ordine<br />

di appartenenza, il quale poi si farà parte diligente<br />

nell’informare il Tracfin, ovvero l’Ente del Ministero delle Finanze<br />

francese deputato ad agire contro i circuiti finanziari illeciti.<br />

Nel luglio del 2007, il Consiglio dell’Ordine Nazionale ha preso<br />

posizione sul contenuto della norma, decidendo che<br />

l’inottemperanza alla previsione configurava un illecito disciplinare.<br />

Contro tale decisione, il ricorrente si è rivolto al Consiglio<br />

di Stato, affermando che la normativa de qua risultava<br />

in contrasto con il libero esercizio della professione forense<br />

e con le garanzie a tutela della stessa. In particolare, considerato<br />

che non veniva precisato il grado di “sospetto” necessario<br />

per far sorgere l’obbligo di segnalazione in capo all’avvocato,<br />

secondo quanto sostenuto dal Sig. Michaud, si<br />

configurava una lesione del principio di legalità, sancito nell’art.<br />

7 della Convenzione. In secondo luogo, egli lamentava<br />

la violazione dell’art. 8, il quale copre anche il rapporto tra avvocato<br />

e cliente. Infine, il ricorrente richiese al Consiglio di<br />

Stato di sollevare la questione avanti alla Corte di Giustizia<br />

dell’Unione Europea, affinché valutasse la compatibilità dell’obbligo<br />

di “riferire eventuali sospetti” in capo all’avvocato,<br />

con quanto stabilito nell’art. 6 del Trattato dell’Unione Europea<br />

e con l’art. 8 della Convenzione.<br />

Il Consiglio di Stato rifiutò di sollevare la questione comunitaria<br />

e rigettò il ricorso del Sig. Michaud. Sotto il profilo della<br />

violazione dell’art. 8, stabilì che, stante l’interesse generale<br />

246<br />

DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA<br />

alla lotta al fenomeno criminoso del riciclaggio e, considerato<br />

che l’obbligo non sussiste per il legale impegnato in attività<br />

giudiziali né per l’avvocato incaricato di rendere un parere,<br />

la normativa in esame non risultava eccessivamente lesiva<br />

delle garanzie professionali.<br />

La decisione<br />

Art. 8.<br />

La Corte europea, dopo aver ribadito che la ratio dell’art. 8<br />

della Convenzione è quella di tutelare la corrispondenza, intendendo<br />

tale nozione come comprensiva di ogni scambio di<br />

comunicazioni, ha affermato che l’obbligo per gli avvocati di<br />

trasmettere a una autorità amministrativa informazioni assunte<br />

nel corso di comunicazioni con i propri clienti risultava<br />

lesivo del diritto al rispetto della corrispondenza, nonché del<br />

diritto al rispetto della vita privata, comprensiva altresì dell’attività<br />

professionale. Tuttavia, l’evidenziata ingerenza è<br />

«prevista dalla legge»: infatti, essendo volto a combattere il<br />

riciclaggio di denaro e altri reati economici, l’obbligo è previsto<br />

dal legislatore in difesa dell’ordine e per la prevenzione<br />

dei reati, così come sancito dall’art. 8.<br />

Per quanto concerne l’imprescindibilità o meno dell’ingerenza<br />

in questione, il Governo francese ha sottolineato come<br />

fosse stata una direttiva comunitaria a obbligare lo Stato a recepire<br />

la normativa oggetto del ricorso. La Corte, citando il<br />

caso “Bosphorus Airways” c. Irlanda e, più precisamente, il<br />

principio di “presunzione di una protezione equivalente”, ha<br />

ritenuto che fosse da presupporre l’adempimento ai doveri<br />

imposti dalla Convenzione da parte della Francia, visto che lo<br />

Stato aveva solamente recepito una normativa imposta dall’Unione<br />

europea, organismo che garantisce ai diritti fondamentali<br />

protezione equivalente rispetto a quella assicurata<br />

dalla Convenzione europea.<br />

Vero ciò, gli Stati restano responsabili per le misure adottate<br />

in ottemperanza agli obblighi imposti da organismi internazionali,<br />

ai quali essi hanno attribuito parte della propria sovranità,<br />

a patto che tali organizzazioni fornissero una garanzia ai<br />

diritti fondamentali almeno equivalente rispetto a quanto garantito<br />

dalla Convenzione. Allora, se si deve ritenere che una<br />

protezione equivalente viene data dall’organismo sovranazionale,<br />

si presume che lo Stato non si sia discostato dalla Convenzione,<br />

quando lo stesso si è limitato a recepire quanto disposto<br />

dalla organizzazione di appartenenza.<br />

Tale presunzione è volta, in particolare, a garantire che uno<br />

Stato non si debba trovare in una difficile situazione quando<br />

si tratta di ottemperare a quanto stabilito da una organizzazione<br />

internazionale - che non ha aderito alla Convenzione -<br />

alla quale lo Stato stesso ha delegato parte della propria sovranità,<br />

in modo da giustificare, alla luce della Convenzione<br />

stessa, le proprie azioni o omissioni derivanti dalla adesione<br />

a detta organizzazione.<br />

La presunzione consente, altresì, di determinare quei casi in<br />

Diritto penale e processo 2/2013


cui la Corte europea, al fine di favorire la cooperazione internazionale,<br />

riduce la propria attività di supervisione - così come<br />

previsto dall’art. 19 della Convenzione -, per quanto concerne<br />

il controllo degli impegni assunti dalle Alte Parti contraenti.<br />

I giudici hanno poi notato come nel caso “Bosphorus Airways”<br />

c. Irlanda era stato stabilito che la protezione dei diritti<br />

fondamentali garantita dalla Unione Europea era, in linea di<br />

massima, equivalente a quella assicurata dalla Convenzione.<br />

Tuttavia, il caso in esame differiva dal caso “Bosphorus Airways”<br />

c. Irlanda. Infatti, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea<br />

non aveva avuto l’opportunità di pronunciarsi sul punto,<br />

mentre, nel caso de quo il Consiglio di Stato aveva rifiutato<br />

di sollevare la questione pregiudiziale relativa alla compatibilità<br />

o incompatibilità con l’art. 8 della Convenzione dell’obbligo<br />

in capo all’avvocato di comunicare eventuali “sospetti”.<br />

Tale questione non era mai stata affrontata dalla Corte di Giustizia.<br />

I giudici si trovarono quindi costretti a evidenziare che, decidendo<br />

di non sollevare una questione pregiudiziale - nonostante<br />

la Corte di Giustizia non si fosse mai pronunciata sul<br />

punto -, il Consiglio di Stato si era pronunciato nel merito, ancor<br />

prima che l’ordinamento sovranazionale avesse potuto<br />

dimostrare a pieno il proprio potenziale quanto alla protezione<br />

dei diritti fondamentali. Proprio a causa di questa scelta e<br />

dell’importanza dei diritti in gioco, la Corte europea ha concluso<br />

sostenendo che la presunzione di protezione equivalente<br />

non fosse applicabile al caso di specie. Si trattava quindi<br />

di stabilire se l’ingerenza fosse stata davvero necessaria.<br />

Se è vero che l’art. 8 è volto a tutelare la riservatezza di ogni<br />

forma di «corrispondenza» tra individui, è certo che il livello<br />

di protezione deve essere innalzato in relazione alle comunicazioni<br />

tra avvocato e cliente. Infatti, i difensori non potrebbero<br />

svolgere la propria funzione, fondamentale in una società<br />

democratica, se non venissero posti in condizione di garantire<br />

ai propri cliente il riserbo su quanto comunicato loro.<br />

Detto ciò, i giudici hanno ritenuto che la disposizione in esame<br />

fornisse specifica copertura anche al privilegio professionale.<br />

Inoltre, il concetto di imprescindibilità implicava che l’ingerenza<br />

dovesse rispondere a un’esigenza sociale pressante e,<br />

in particolare, che fosse proporzionata allo scopo perseguito.<br />

Sotto questo profilo, la Corte europea concordavo con quanto<br />

stabilito dal Consiglio di Stato nella sua decisione del 23 luglio<br />

2010.<br />

Benché il privilegio del segreto professionale fosse fondamentale,<br />

tanto per il cliente, quanto al fine del corretto funzionamento<br />

della giustizia, non si trattava di un diritto inviolabile.<br />

Infatti, nel caso di specie, lo stesso andava bilanciato<br />

con l’interesse a contrastare il riciclaggio di denaro derivante<br />

da attività illecite.<br />

Per valutarne la proporzionalità, a parere della Corte, due elementi<br />

apparivano decisivi: in prima battuta - come del resto<br />

aveva notato anche il Consiglio di Stato -, gli avvocati erano<br />

tenuti a comunicare i propri sospetti solamente in due casi<br />

(ovvero quando il legale agisce in veste di trustee, oppure<br />

quando rappresenta il cliente nell’ambito di una transazione<br />

finanziaria o immobiliare). Si trattava, quindi, di attività distanti<br />

dalla attività difensiva tipica dei legali e, per di più, la legislazione<br />

francese specificava che l’obbligo di segnalazione<br />

veniva meno quando l’attività dell’avvocato in favore del<br />

cliente era legata a un procedimento in corso o quando questi<br />

era stato chiamato a rendere un parere. L’obbligo de quo<br />

non andava quindi a intaccare l’essenza del ruolo difensivo.<br />

In secondo luogo, la normativa aveva introdotto una sorta di<br />

Osservatorio<br />

Giustizia sovranazionale<br />

filtro. Il legale, infatti, non era tenuto a comunicare i propri sospetti<br />

direttamente al Tracfin, bensì al Presidente del Consiglio<br />

dell’Ordine di appartenenza, il quale trasmetteva la segnalazione<br />

solo nel caso in cui fossero state rispettate tutte<br />

le condizioni poste dalla legge.<br />

Pertanto, la Corte europea ha ritenuto che l’obbligo in parola<br />

non costituisse una ingerenza sproporzionata. Ne consegue<br />

che la Francia non ha violato l’art. 8 della Convenzione.<br />

I precedenti<br />

Sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, cfr. C. eur.<br />

dir. umani, Sez. III, 22 ottobre 2012, Telegraaf Media Nederland<br />

Landelijke Media B.V. e altri c. Olanda, in questa Rivista,<br />

2013, 117; C. eur. dir. umani, Sez. II, 31 luglio 2012, Drakšas<br />

c. Lituania, ivi, 2012, 1292; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 3 luglio<br />

2012, X. c. Finlandia, ibidem, 2012, 1160; C. eur. dir. umani,<br />

Sez. III, 5 giugno 2012, Colon c. Olanda, ibidem, 2012, 1040;<br />

C. eur. dir. umani, Sez. V, 19 gennaio 2012, Popov c. Francia,<br />

ibidem, 2012, 388; C. eur. dir. umani, Sez. I, 19 luglio 2011,<br />

Khashuyeva c. Russia, ivi, 2011, 1289; C. eur. dir. umani, Sez.<br />

V, 28 gennaio 2010, Simeonov c. Bulgaria, ivi, 2010, 512; C.<br />

eur. dir. umani, Grande Camera, 17 settembre 2009, Enea c.<br />

Italia, ivi, 2009, 1425; C. eur. dir. umani, Sez. III, 30 luglio<br />

2009, Burzo c. Romania, ibidem, 1305; C. eur. dir. umani,<br />

Sez. I, 28 maggio 2009, Bigaeva c. Grecia, ibidem, 924; C.<br />

eur. dir. umani, Sez. II, 20 gennaio 2009, Zara c. Italia, in questa<br />

Rivista, 2009, 390; C. eur. dir. umani, Sez. II, 17 luglio<br />

2008, De Pace c. Italia, ivi, 2008, 1185; C. eur. dir. umani,<br />

Sez. V, 22 maggio 2008, Alexov c. Bulgaria, ibidem, 921; C.<br />

eur. dir. umani, Sez. II, 12 giugno 2007, Frèrot c. Francia, ivi,<br />

2007, 1111; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 26 settembre 2006,<br />

Wainwright c. Regno Unito, ivi, 2006, 1440; C. eur. dir. umani,<br />

Sez. IV, 8 agosto 2006, H.M. c. Turchia, ibidem, 1309; C.<br />

eur. dir. umani, Sez. I, 19 gennaio 2006, R.H. c. Austria, ibidem,<br />

387; C. eur. dir. umani, Sez. III, 9 giugno 2005, Storck c.<br />

Germania, ivi, 2005, 1045.<br />

DIVIETO DI TRATTAMENTI DISUMANI<br />

E DEGRADANTI<br />

CONDANNATA L’ITALIA A CAUSA<br />

DEL SOVRAFFOLLAMENTO DELLE CARCERI<br />

Corte europea dei diritti umani, Sez. II, 8 gennaio 2013,<br />

Pres. Jočien, Torreggiani e altri c. Italia<br />

Detenuti ristretti in celle inadeguate nelle carceri di Piacenza<br />

e di Busto Arsizio.<br />

Il caso<br />

I ricorrenti, i Sig.ri Torreggiani, Bamba, Biondi, Sela, El Haili,<br />

Hajjoubi e Ghisoni, al momento del ricorso alla Corte europea<br />

erano tutti detenuti presso le prigioni di Busto Arsizio e di<br />

Piacenza. Gli stessi erano ristretti in una cella di nove mq,<br />

unitamente ad altri due detenuti, il che significa che ognuno<br />

“aveva a disposizione” lo spazio di soli tre mq. Inoltre, denunciavano<br />

la carenza di acqua calda e, in alcuni casi, la mancanza<br />

di una illuminazione adeguata.<br />

Nell’aprile del 2010, il sig. Ghisoni e altri due detenuti del carcere<br />

di Piacenza fecero istanza al magistrato di sorveglianza,<br />

lamentando il sovraffollamento della struttura e denunciando<br />

una violazione del principio di eguaglianza tra i detenuti. Il giudice<br />

diede loro ragione, in considerazione del fatto che tre<br />

Diritto penale e processo 2/2013 247


Osservatorio<br />

Giustizia sovranazionale<br />

persone condividevano celle adeguate a detenerne una soltanto.<br />

La superficie media delle celle era di nove mq e nel<br />

2010 la struttura, ideata per contenere centosettantotto prigionieri<br />

ed avente come capacità massima quella di trecentosettantasei<br />

persone, era arrivata a detenere invece fino a<br />

quattrocentoquindici carcerati. L’essere ristretti in un ambiente<br />

sovraffollato, secondo il magistrato di sorveglianza,<br />

costituiva innegabilmente un trattamento disumano e degradante,<br />

nonché una violazione del diritto di eguaglianza rispetto<br />

ai detenuti che si trovavano in condizioni migliori.<br />

L’istanza del sig. Ghisoni fu inoltrata al Ministero della Giustizia<br />

e alla autorità carceraria, unitamente alla richiesta di adottare<br />

contromisure urgenti. Nel febbraio del 2011, il sig. Ghisoni<br />

fu spostato in una cella “da due persone”.<br />

La decisione<br />

Art. 3.<br />

La Corte ha ribadito che la restrizione in carcere non comporta<br />

il venir meno dei diritti garantiti dalla Convenzione.<br />

I dati in merito alla ampiezza delle celle e al numero dei detenuti<br />

forniti dai ricorrenti differivano da quanto sostenuto dal<br />

governo. Infatti, il governo aveva affermato che le celle misuravano<br />

undici mq e che generalmente “ospitavano” due<br />

detenuti. Tuttavia, l’esecutivo italiano non aveva fornito informazioni<br />

a sostegno delle proprie asserzioni e, quindi, la Corte<br />

ha esaminato la questione alla luce di quanto sostenuto<br />

dai ricorrenti e delle informazioni a propria disposizione. La<br />

dimensione di nove mq della cella veniva confermata dal<br />

provvedimento del magistrato di sorveglianza. In mancanza<br />

di elementi contrari, i giudici non hanno avuto motivo per dubitare<br />

che il numero di detenuti in ogni cella fosse, nel carcere<br />

di Piacenza - così come altresì in quello di Busto Arsizio -<br />

pari a tre, il che significa che ognuno di essi viveva nello spazio<br />

di tre mq. Condizione con tutta evidenza inaccettabile, alla<br />

luce dei precedenti elaborati dalla Corte europea. Infatti, il<br />

Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d’Europa,<br />

con riferimento ad altri casi (ad esempio, nel caso Ananyev<br />

e altri c. Russia), aveva raccomandato uno spazio di almeno<br />

quattro mq per ogni detenuto.<br />

Nel carcere di Piacenza, la mancanza di spazio veniva aggravata<br />

dalla mancanza di acqua calda, protratta per lunghi periodi,<br />

nonché dalla insufficienza di luce e di aereazione. Tutti<br />

questi elementi, di per sé non disumani né degradanti, nel<br />

complesso cagionavano sofferenze maggiori.<br />

Pur mancando l’intenzione di umiliare o svilire i detenuti, la<br />

Corte europea ha ritento che le condizioni della detenzione,<br />

soprattutto in considerazione della durata della stessa, avevano<br />

acuito la sofferenza che, inevitabilmente, deriva dalla<br />

privazione della libertà. L’Italia ha dunque violato l’art. 3 della<br />

Convenzione.<br />

Art. 46.<br />

L’art. 46, interpretato alla luce dell’art. 1 (obbligo di rispettare<br />

i diritti dell’uomo), impone allo Stato di adottare misure volte<br />

a assicurare la tutela dei diritti del ricorrente, che la Corte europea<br />

ha accertato essere stati violati. Tali misure dovevano<br />

poi essere estese anche a coloro i quali si trovavano nella<br />

stessa posizione del ricorrente. Quindi, per facilitare l’ottemperanza<br />

da parte degli Stati alle decisioni della Corte, quest’ultima<br />

può adottare una decisione “pilota” nella quale evidenzia<br />

chiaramente l’esistenza di un problema strutturale<br />

concernente la violazione dei diritti umani e, contemporaneamente,<br />

indica le misure e le azioni necessarie per risolverlo.<br />

La procedura “pilota” è volta altresì ad indurre lo Stato rispondente<br />

a risolvere un gran numero di casi individuali, derivanti<br />

dallo stesso problema strutturale, rafforzando il princi-<br />

248<br />

pio di sussidiarietà che è alla base dell’ordinamento convenzionale.<br />

Il fine primario della procedura “pilota” era quello di<br />

assicurare la rapida rimozione di una disfunzione sistematica<br />

e l’adozione di effettivi rimedi all’interno dello Stato. Essa poteva<br />

e può ricomprendere altresì soluzioni ad hoc, come ad<br />

esempio quella di indicare alle parti un accordo transattivo<br />

oppure un’offerta unilaterale in linea con quanto richiesto dalla<br />

Convenzione.<br />

Il sovraffollamento carcerario in Italia certo non riguardava i<br />

soli ricorrenti. Infatti, il Presidente del Consiglio italiano aveva,<br />

al riguardo, dichiarato lo stato di emergenza nel 2010.<br />

Vi erano, inoltre, centinaia di ricorsi pendenti davanti alla Corte<br />

per detto motivo. Mentre la stessa Corte europea non può<br />

sindacare le scelte di politica criminale adottate dai singoli<br />

Stati, né entrare nel merito dell’organizzazione del sistema<br />

penitenziario, ha ritenuto di sottolineare i contenuti delle Raccomandazioni<br />

del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa<br />

(Racc. 22/1999 e Racc. 13/2006) che, da un lato, invitavano<br />

i magistrati a ricorrere all’adozione di misure alternative alla<br />

carcerazione, laddove possibile, e, dall’altro, incoraggiavano<br />

gli Stati a rivedere le loro politiche in materia penale, riducendo<br />

i casi di applicazione della pena detentiva.<br />

Per quanto riguarda le misure interne volte a contrastare il<br />

problema, la Corte ha osservato che, quando un ricorrente<br />

versa in condizioni contrarie all’art. 3, la forma di contromisura<br />

più efficace è quella di porre fine alla violazione. Se la<br />

persona non si trova più nel medesimo stato che ne aveva<br />

comportato la lesione dei diritti, la stessa deve essere posta<br />

in condizione di pretendere un risarcimento per quanto subìto.<br />

La Corte ha quindi concluso che il governo italiano deve adottare,<br />

entro un anno dal passaggio in giudicato della presente<br />

decisione, una soluzione effettiva in grado di garantire, in linea<br />

con i principi della Convenzione, una riparazione adeguata<br />

e sufficiente nei casi di sovraffollamento carcerario. L’esame<br />

dei ricorsi concernenti unicamente questo profilo verrà<br />

quindi rinviato durante il periodo stabilito per l’adozione delle<br />

misure da parte dello Stato italiano.<br />

L’Italia è stata condannata a risarcire un totale di 99.600 euro,<br />

oltre a 1.500 euro ciascuno in favore dei sig.ri Sela, El Haili,<br />

Hajjoubi e Ghisoni per le spese legali.<br />

I precedenti<br />

Di recente, circa il divieto della tortura, cfr. C. eur. dir. umani,<br />

Sez. III, 13 novembre 2012, Anca Mocanu e altri c. Romania,<br />

in questa Rivista, 2013, 115; C. eur. dir. umani, Sez. I, 2 ottobre<br />

2012, Najafli c. Azerbaijan, ivi, 2012, 1410; C. eur. dir.<br />

umani, Sez. III, 2 ottobre 2012, Virabyan c. Armenia, ibidem,<br />

2012, 1408; C. eur. dir. umani, Sez. I, 31 luglio 2012, Makhashevy<br />

c. Russia, ibidem, 2012, 1294; C. eur. dir. umani, Sez.<br />

II, 31 luglio 2012, M. e altri c. Italia e Bulgaria, ibidem, 2012,<br />

1162; cfr. C. eur. dir. umani, Grande Camera, 22 maggio<br />

2012, Idalov c. Russia, ibidem, 2012, 903; C. eur. dir. umani,<br />

Sez. III, 17 aprile 2012, J.L. c. Lettonia, ibidem, 2012, 781; C.<br />

eur. dir. umani, Sez. II, 27 marzo 2012, Mannai c. Italia, ibidem,<br />

2012, 645; C. eur. dir. umani, Sez. II, 31 gennaio 2012,<br />

M.S. c. Belgio, ibidem, 2012, 519; C. eur. dir. umani, Sez. IV,<br />

17 gennaio 2012, Harkins and Edwards c. Regno Unito, ibidem,<br />

2012, 390; C. eur. dir. umani, Sez. III, 20 dicembre<br />

2011, Pascari c. Moldavia, ibidem, 2012, 258; C. eur. dir.<br />

umani, Sez. I, 8 novembre 2011, Filatov c. Russia, ibidem,<br />

2012, 126; C. eur. dir. umani, Sez. V, 20 ottobre 2011, Alboreo<br />

c. Francia, ivi, 2011, 1537; C. eur. dir. umani, Sez. III, 27<br />

settembre 2011, Archip c. Romania, ibidem, 1419; C. eur. dir.<br />

umani, Sez. III, 12 luglio 2011, Ianos c. Romania, ibidem,<br />

Diritto penale e processo 2/2013


1165; C. eur. dir. umani, Sez. I, 21 giugno 2011, Mader c.<br />

Croazia, ibidem, 1034; C. eur. dir. umani, Sez. I, 10 maggio<br />

2011, Popandopulo c. Russia, ibidem, 910; C. eur. dir. umani,<br />

Sez. II, 5 aprile 2011, Toumi c. Italia, ibidem, 772; C. eur. dir.<br />

umani, Sez. V, 17 marzo 2011, Bocharov c. Ucraina, ibidem,<br />

647; C. eur. dir. umani, Sez. V, 21 dicembre 2010, Taddei c.<br />

Francia, ibidem, 249; C. eur. dir. umani, Sez. I, 21 dicembre<br />

2010, Malika Dzhamayeva e C. c. Russia, ibidem, 250; C. eur.<br />

dir. umani, Sez. I, 21 ottobre 2010, Gaforov c. Russia, ivi,<br />

2010, 1515; C. eur. dir. umani, Sez. I, 16 settembre 2010, Ayrapetyan<br />

c. Russia, ibidem, 1375; C. eur. dir. umani, Sez. IV,<br />

27 luglio 2010, Rokosz c. Polonia, ibidem, 1257; C. eur. dir.<br />

umani, Sez. I, 20 maggio 2010, Khayadarov c. Russia, ibidem,<br />

898.<br />

Circa la violazione dell’art. 46, cfr. C. eur. dir. umani, Sez. V, 26<br />

luglio 2012, Vasiliy Ivashchenko c. Ucraina, in questa Rivista,<br />

2012, 1293; C. eur. dir. umani, Sez. V, 15 maggio 2012, Kaverzin<br />

c. Ucraina, ibidem, 2012, 906; C. eur. dir. umani, Sez. V,<br />

14 ottobre 2010, Naydyon c. Ucraina, www.echr.coe.int.<br />

INDAGINI INEFFICACI IN RUSSIA CIRCA LE SPARIZIONI<br />

AVVENUTE IN CECENIA<br />

Corte europea dei diritti umani, Sez. I, 18 dicembre 2012,<br />

Pres. Berro-Lefèvre, Aslakhanova e altri c. Russia<br />

La Russia sistematicamente omette di indagare sul rapimento<br />

di ceceni, da parte di gruppi armati.<br />

Il caso<br />

I ricorrenti sono sedici cittadini russi che vivono in Cecenia. I<br />

loro otto parenti erano scomparsi, dopo essere stati arrestati<br />

tra il marzo del 2002 e il luglio del 2004, nelle vicinanze di<br />

Grozny, da parte di gruppi armati, con modalità simili a quelle<br />

di una operazione di sicurezza.<br />

Il marito di Satsita Aslakhanova, come confermato da numerose<br />

testimonianze, nonché dalla documentazione prodotta<br />

dalla donna, fu portato via da Grozny il 10 marzo 2002 da un<br />

gruppo in armi, a bordo di veicoli militari. La Corte distrettuale<br />

ha deciso di dichiararlo assente a partire da quella data.<br />

In merito al secondo e al terzo caso, i testimoni hanno dichiarato<br />

che, rispettivamente, nelle mattine del 23 e 25 ottobre<br />

2002, un veicolo con a bordo uomini armati ha forzato un<br />

posto di blocco militare a Grozny. Il gruppo ha perquisito svariate<br />

abitazioni, arrestando quattro uomini, tre dei quali - i due<br />

figli di Larisa Barshova e il padre di Akhmed Shidayev nonché<br />

marito di Belkis Shidayeva - sono successivamente scomparsi.<br />

La quarta persona, Akhmed Shidayev, all’epoca dei fatti<br />

appena diciottenne, fu rilasciata qualche giorno dopo. In seguito<br />

al proprio rilascio, rese una dettagliata deposizione in<br />

merito al rapimento, ai maltrattamenti subìti e al periodo di<br />

detenzione sofferto insieme ai tre uomini scomparsi.<br />

In merito a questo quarto caso, secondo quanto affermato<br />

dai ricorrenti, Akhmed Shidayev rispettivamente figlio, marito<br />

e padre della vittima, il 1° luglio 2004, fu arrestato presso<br />

la propria abitazione in Grozny, da un gruppo di circa venti<br />

persone, pesantemente armate, vestite in uniforme mimetica<br />

e comunicanti tra loro via radio. Il gruppo aveva perquisito<br />

l’appartamento dei ricorrenti, nonché dei vicini, verificando i<br />

documenti dei residenti. I loro veicoli, alcuni dei quali blindati,<br />

erano sprovvisti di targa e venivano utilizzati per forzare i<br />

posti di blocco della polizia.<br />

Per quanto concerne il quinto caso, nella mattina del 22 febbraio<br />

2003, un gruppo di circa dieci persone, in mimetica e<br />

dotate di armi automatiche, fece irruzione in diverse case di<br />

Osservatorio<br />

Giustizia sovranazionale<br />

Dachu-Borzoy, nel distretto di Grozny. Gli uomini, che parlavano<br />

russo e comunicavano via radio con i propri superiori,<br />

arrestarono tre familiari dei ricorrenti e li portarono sui mezzi<br />

militari, scalzi e svestiti. Il convoglio passò poi attraverso un<br />

posto di blocco e una base militare.<br />

In relazione a ognuno dei casi sovramenzionati, a distanza di<br />

tempo, furono aperte indagini da parte dell’ufficio del procuratore<br />

del luogo. Nonostante ciò, nessuna di queste fu in grado<br />

di fornire risposte sul luogo in cui si trovavano i congiunti<br />

dei ricorrenti, né sull’identità dei rapitori.<br />

Il governo russo non confutava la rappresentazione dei casi<br />

fornita dai ricorrenti, per quanto riguarda i fatti principali, ma<br />

notava che, a indagini ancora pendenti, sarebbe stato prematuro<br />

giungere a conclusioni in merito alle esatte circostanze.<br />

In particolare, non era ancora stato accertato che i loro<br />

parenti erano stati portati via da militari in servizio, né se<br />

fossero morti.<br />

I ricorrenti hanno quindi lamentato una violazione dell’art. 2<br />

della Convenzione, da un lato a causa della sparizione dei loro<br />

congiunti, dall’altro, a causa dell’incapacità mostrata dalle<br />

autorità nazionali nel condurre indagini efficaci in merito.<br />

Inoltre, hanno anche denunciato una violazione degli artt. 3 e<br />

5, derivante dalla sofferenza morale patita a causa della sparizione<br />

e detenzione illegittima dei loro parenti. Alla luce dell’art.<br />

13, hanno contestato l’impossibilità di ottenere un ricorso<br />

effettivo in Russia. Infine, hanno evidenziato la natura sistematica<br />

delle violazioni denunciate, da parte dello Stato.<br />

La decisione<br />

Venendo al piano fattuale, la Corte non aveva motivo per dubitare<br />

che, come affermato dai ricorrenti, i loro familiari fossero<br />

stati rapiti da militari in servizio. L’onere della prova passava<br />

quindi al governo russo. Esso, invece, limitandosi a sottolineare<br />

l’invalidità di alcuni elementi di prova nonché il fatto<br />

che i procedimenti pendevano ancora in fase di indagini, non<br />

aveva ritenuto di fornire alla Corte una ricostruzione alternativa<br />

- credibile - dei fatti. La Corte ha poi concluso che le vittime<br />

dovevano essere presunte morte, a causa dell’assenza<br />

di loro notizie da anni e della particolare pericolosità della situazione<br />

in cui si erano trovati.<br />

Art. 2.<br />

Alla luce di quanto precede, la responsabilità per le presunte<br />

morti rimaneva in capo allo Stato. Dato che il governo non<br />

aveva dato alcuna plausibile spiegazione in ordine a tali fatti,<br />

la Corte europea ha ritenuto che fosse stata violato l’art. 2,<br />

nei casi dei Sig.ri Apti Avtayev, Sulumbek Barshov, Anzor<br />

Barshov, Abuyazid Shidayev, Ayub Temersultanov, Ayub Nalbiyev,<br />

Badrudin Abazov e Ramzan Tepsayev. Benché le indagini<br />

pendessero da anni, non vi erano ancora stati sviluppi in<br />

merito ai possibili autori dei rapimenti, né circa le sorti delle<br />

vittime. Inoltre, i procedimenti erano viziati da una combinazione<br />

di elementi che la Corte aveva altresì già rilevato in numerosissimi<br />

altri casi di sparizione avvenuti in Cecenia e Inguscezia,<br />

tra il 1999 e il 2006. In particolare, il ritardo nell’apertura<br />

delle indagini e nel compimento delle prime attività<br />

investigative, i lunghi periodi di inattività, la mancata effettuazione<br />

di attività d’indagine assolutamente fondamentali -<br />

specialmente quelle volte a identificare gli autori dei rapimenti<br />

e a sentire il personale militare che aveva partecipato<br />

o meramente assistito al rapimento - . Inoltre, non erano stati<br />

coinvolti i procuratori dei tribunali militari, neppure laddove<br />

fosse già sufficientemente provato che gli autori erano militari<br />

in servizio, non era stato possibile risalire ai veicoli usati<br />

e alla loro provenienza e accertare il passaggio di detti veicoli<br />

attraverso posti di blocco militari. Infine, non era stata ga-<br />

Diritto penale e processo 2/2013 249


Osservatorio<br />

Giustizia sovranazionale<br />

rantita la pubblicità interna al procedimento, poiché i familiari<br />

erano all’oscuro dei passaggi investigativi compiuti e dei risultati<br />

delle indagini.<br />

Vero ciò, la Corte ha rigettato la questione sollevata dalla<br />

Russia circa il mancato esaurimento dei ricorsi interni da parte<br />

dei ricorrenti.<br />

Ha quindi constatato una seconda violazione dell’art. 2, derivante<br />

dall’inefficacia delle indagini.<br />

Artt. 3 e 5.<br />

Atteso che lo Stato doveva essere considerato responsabile<br />

dei rapimenti e della mancanza di indagini efficaci in merito<br />

alla scomparsa, la Corte ha ritenuto che i ricorrenti avessero<br />

subìto anche una violazione dell’art. 3. Infatti, essendo parenti<br />

stretti delle vittime, avevano sofferto e continuavano a<br />

soffrire, a causa dell’incertezza sulle sorti dei loro cari.<br />

La Corte ha altresì costatato una violazione particolarmente<br />

grave dell’art. 5. Infatti, gli autori dei rapimenti erano militari<br />

russi, i quali avevano detenuto le 8 persone in modo totalmente<br />

illegittimo.<br />

Akhmed Shidayev aveva subìto una seconda violazione degli<br />

artt. 5 e 3 derivante dalla detenzione illegittima. Infatti, era<br />

stato detenuto dai militari, senza possibilità di comunicare<br />

col mondo esterno, e lo avevano fatto assistere ai maltrattamenti<br />

inferti al padre e ai vicini.<br />

L’art. 3 risultava violato anche sotto il profilo dell’inefficacia<br />

delle indagini.<br />

Art. 13.<br />

Infine, visto che il procedimento penale non aveva portato alcun<br />

risultato, ai ricorrenti veniva negata la possibilità di chiedere<br />

il risarcimento in sede civile. Non avevano quindi avuto<br />

un ricorso effettivo a livello nazionale, in violazione dell’art.<br />

13.<br />

Art. 46.<br />

La Corte europea aveva già accertato violazioni dello stesso<br />

tipo in oltre centoventi casi, riguardanti sparizioni accadute<br />

nel Caucaso settentrionale dal 1999. Quindi, ha concluso che<br />

lo Stato russo sistematicamente non svolge indagini ai fini di<br />

accertare tali crimini, in relazione ai quali, dunque, non viene<br />

garantito alcun ricorso interno effettivo.<br />

Data la natura delle violazioni, la Corte ha ritenuto di non ordinare<br />

alla Russia di intraprendere misure determinate, né ha<br />

indicato una scadenza entro la quale conformarsi alla decisione.<br />

Tuttavia, un gran numero di numero di contromisure<br />

appariva urgente, al fine di evitare continue violazioni della<br />

Convenzione europea. Sul punto, autorità sia nazionali che internazionali<br />

avevano già espresso una serie di raccomandazioni.<br />

Tali raccomandazioni potevano essere distinte in due<br />

gruppi principali. L’urgenza maggiore riguardava la sofferenza<br />

causata ai familiari degli scomparsi. Al riguardo, i giudici della<br />

Corte europea hanno caldeggiato la creazione di un organismo<br />

interno, deputato a risolvere i casi di sparizione in<br />

quella area geografica, avente diritto d’accesso a tutte le informazioni<br />

rilevanti. La Corte ha poi sostenuto che la Russia<br />

dovesse stanziare fondi, vuoi per la ricerca di possibili siti di<br />

sepoltura, vuoi per risarcire i ricorrenti.<br />

Il secondo gruppo di misure doveva concernere l’efficacia<br />

delle indagini. In particolare, era necessario adottare un piano<br />

d’azione generale volto ad accertare i fatti in casi consimili<br />

a quelli esaminati, che garantisse agli investigatori accesso<br />

illimitato alle informazioni militari e dei servizi segreti rilevanti.<br />

Le vittime dovevano avere accesso al fascicolo del procedimento<br />

e le indagini non dovevano terminare per la scadenza<br />

dei termini.<br />

La Russia doveva inoltre elaborare una strategia in merito, da<br />

sottoporre al Comitato dei Ministri al più presto.<br />

250<br />

La Corte, a causa della serietà delle continue violazioni, non<br />

ha ritenuto di rinviare la trattazione dei casi simili.<br />

La Russia è stata condannata a risarcire a Satsita Aslakhanova<br />

un totale di 77.000 euro, a Larisa Barshova 123.000 euro,<br />

a Akhmed Shidayev e Belkis Shidayev 70.500 euro e, ai cinque<br />

ricorrenti del caso Malika Amkhadova e altri c. Russia,<br />

77.182 euro. Nel caso Satsita Sagaipova e altri c. Russia, a<br />

Satsita Sagaipova, Aminat Nalbiyeva e Abu Nalbiyev 74.000<br />

euro, 60.000 euro a Seda Abazova e 69.000 euro a Tatyana e<br />

Aminat Magomerzayeva.<br />

I precedenti<br />

In tema di diritto alla vita, cfr. C. eur. dir. umani, Sez. III, 13 novembre<br />

2012, Anca Mocanu e altri c. Romania, in questa Rivista,<br />

2013, 115; C. eur. dir. umani, Sez. II, 23 ottobre 2012,<br />

Nihayet Arıcı e altri c. Turchia, ibidem, 2013, 116; C. eur. dir.<br />

umani, Sez. V, 19 luglio 2012, Ketreb c. Francia, ivi, 2012,<br />

1291; C. eur. dir. umani, Sez. I, 29 maggio 2012, Damayev c.<br />

Russia, ibidem, 2012, 904; C. eur. dir. umani, Sez. I, 27 marzo<br />

2012, Inderbiyeva c. Russia e Kadirova e altri c. Russia, ibidem,<br />

2012, 647; C. eur. dir. umani, Sez. I, 17 gennaio 2012,<br />

Choreftakis e Choreftaki c. Grecia, ibidem, 2012, 389; C. eur.<br />

dir. umani, Sez. I, 27 settembre 2011, Beksultanova c. Russia,<br />

ivi, 2011, 1417; C. eur. dir. umani, Sez. I, 19 luglio 2011,<br />

Khashuyeva c. Russia, ibidem, 1289; C. eur. dir. umani, Sez.<br />

II, 26 aprile 2011, Enukidze e Girgvliani c. Georgia, ibidem,<br />

770; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 24 marzo 2011, Giuliani<br />

e Gaggio c. Italia, ibidem, 643; C. eur. dir. umani, Sez. V,<br />

27 gennaio 2011, Iordanovi c. Bulgaria, ibidem, 381; C. eur.<br />

dir. umani, Sez. I, 21 dicembre 2010, Malika Dzhamayeva e<br />

C. c. Russia, ibidem, 250; C. eur. dir. umani, Sez. V, 25 novembre<br />

2010, Efimenko c. Ucraina, ibidem, 127; C. eur. dir.<br />

umani, Sez. I, 21 ottobre 2010, Gaforov c. Russia, ivi, 2010,<br />

1515; C. eur. dir. umani, Sez. III, 13 luglio 2010, Carabulea c.<br />

Romania, ibidem, 1125; C. eur. dir. umani, Sez. I, 3 giugno<br />

2010, Alapayevy c. Russia, ibidem, 1015; C. eur. dir. umani,<br />

Sez. V, 10 dicembre 2009, Dudnyk c. Ucraina, ibidem, 257;<br />

C. eur. dir. umani, Sez. III, 20 ottobre 2009, Agache e altri c.<br />

Romania, ivi, 2009, 1555; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 24 marzo<br />

2009, Mojsiejew c. Polonia, ibidem, 659; C. eur. dir. umani,<br />

Sez. V, 16 ottobre 2008, Renolde c. Francia, ivi, 2008,<br />

1579; C. eur. dir. umani, Sez. I, 25 settembre 2008, Mezhidov<br />

c. Russia, ibidem, 1455; C. eur. dir. umani, Sez. V, 20 dicembre<br />

2007, Nikolova e Velichkova c. Bulgaria, ibidem, 257;<br />

C. eur. dir. umani, Sez. V, 14 dicembre 2006, Taraiyeva c.<br />

Russia, ivi, 2007, 269; C. eur. dir. umani, Sez. II, 8 novembre<br />

2005, Gongadze c. Ucraina, ivi, 2006, 119; C. eur. dir. umani,<br />

Sez. III, 10 febbraio 2005, Bubbins c. Regno Unito, ivi, 2005,<br />

650; C. eur. dir. umani, Grande Camera, 20 dicembre 2004,<br />

Makaratzis c. Grecia, ibidem, 258; C. eur. dir. umani, Sez. II,<br />

12 ottobre 2004, Bursuc c. Romania, ivi, 2004, 1570; C. eur.<br />

dir. umani, Sez. I, 19 maggio 2004, Toteva c. Bulgaria, ibidem,<br />

916; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 30 marzo 2004, S. c.<br />

Turchia, ibidem, 649; C. eur. dir. umani, Sez. I, 26 febbraio<br />

2004, N. e altri c. Bulgaria, ibidem, 517.<br />

Di recente, circa il divieto della tortura, cfr. C. eur. dir. umani,<br />

Sez. III, 13 novembre 2012, Anca Mocanu e altri c. Romania,<br />

in questa Rivista, 2013, 115; C. eur. dir. umani, Sez. I, 2 ottobre<br />

2012, Najafli c. Azerbaijan, ivi, 2012, 1410; C. eur. dir.<br />

umani, Sez. III, 2 ottobre 2012, Virabyan c. Armenia, ibidem,<br />

2012, 1408; C. eur. dir. umani, Sez. I, 31 luglio 2012, Makhashevy<br />

c. Russia, ibidem, 2012, 1294; C. eur. dir. umani, Sez.<br />

II, 31 luglio 2012, M. e altri c. Italia e Bulgaria, ibidem, 2012,<br />

1162; cfr. C. eur. dir. umani, Grande Camera, 22 maggio<br />

2012, Idalov c. Russia, ibidem, 2012, 903; C. eur. dir. umani,<br />

Diritto penale e processo 2/2013


Sez. III, 17 aprile 2012, J.L. c. Lettonia, ibidem, 2012, 781; C.<br />

eur. dir. umani, Sez. II, 27 marzo 2012, Mannai c. Italia, ibidem,<br />

2012, 645; C. eur. dir. umani, Sez. II, 31 gennaio 2012,<br />

M.S. c. Belgio, ibidem, 2012, 519; C. eur. dir. umani, Sez. IV,<br />

17 gennaio 2012, Harkins and Edwards c. Regno Unito, ibidem,<br />

2012, 390; C. eur. dir. umani, Sez. III, 20 dicembre<br />

2011, Pascari c. Moldavia, ibidem, 2012, 258; C. eur. dir.<br />

umani, Sez. I, 8 novembre 2011, Filatov c. Russia, ibidem,<br />

2012, 126; C. eur. dir. umani, Sez. V, 20 ottobre 2011, Alboreo<br />

c. Francia, ivi, 2011, 1537; C. eur. dir. umani, Sez. III, 27<br />

settembre 2011, Archip c. Romania, ibidem, 1419; C. eur. dir.<br />

umani, Sez. III, 12 luglio 2011, Ianos c. Romania, ibidem,<br />

1165; C. eur. dir. umani, Sez. I, 21 giugno 2011, Mader c.<br />

Croazia, ibidem, 1034; C. eur. dir. umani, Sez. I, 10 maggio<br />

2011, Popandopulo c. Russia, ibidem, 910; C. eur. dir. umani,<br />

Sez. II, 5 aprile 2011, Toumi c. Italia, ibidem, 772; C. eur. dir.<br />

umani, Sez. V, 17 marzo 2011, Bocharov c. Ucraina, ibidem,<br />

647; C. eur. dir. umani, Sez. V, 21 dicembre 2010, Taddei c.<br />

Francia, ibidem, 249; C. eur. dir. umani, Sez. I, 21 dicembre<br />

2010, Malika Dzhamayeva e C. c. Russia, ibidem, 250; C. eur.<br />

dir. umani, Sez. I, 21 ottobre 2010, Gaforov c. Russia, ivi,<br />

2010, 1515; C. eur. dir. umani, Sez. I, 16 settembre 2010, Ayrapetyan<br />

c. Russia, ibidem, 1375; C. eur. dir. umani, Sez. IV,<br />

27 luglio 2010, Rokosz c. Polonia, ibidem, 1257; C. eur. dir.<br />

umani, Sez. I, 20 maggio 2010, Khayadarov c. Russia, ibidem,<br />

898.<br />

Circa il diritto alla libertà e alla sicurezza, cfr. C. eur. dir. umani,<br />

Sez. IV, 18 settembre 2012, James e altri c. Regno Unito,<br />

in questa Rivista, 2012, 1407; C. eur. dir. umani, Sez. V, 3 luglio<br />

2012, Lutsenko c. Ucraina, ibidem, 1158; C. eur. dir.<br />

umani, Grande Camera, 15 marzo 2012, Austin e altri c. Regno<br />

Unito, ibidem, 2012, 647; C. eur. dir. umani, Sez. II, 31<br />

gennaio 2012, M.S. c. Belgio, ibidem, 2012, 519; C. eur. dir.<br />

Osservatorio<br />

Giustizia sovranazionale<br />

umani, Sez. V, 24 novembre 2011, Schönbrod c. Germania,<br />

ibidem, 2012, 125; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 26 luglio 2011,<br />

M. e altri c. Bulgaria, ivi, 2011, 1287; C. eur. dir. umani, Sez.<br />

IV, 7 giugno 2011, Hadzic e Suljic c. Bosnia Herzegovina, ibidem,<br />

1032; C. eur. dir. umani, Sez. II, 21 giugno 2011, Adamov<br />

c. Svizzera, ibidem, 1033; C. eur. dir. umani, Sez. I, 3<br />

maggio 2011, Sutyagin c. Russia, ibidem, 909; C. eur. dir.<br />

umani, Sez. II, 5 aprile 2011, Sarigiannis François c. Italia, ibidem,<br />

771; C. eur. dir. umani, Sez. V, 18 febbraio 2011, Kharchenko<br />

c. Ucraina, ibidem, 507; C. eur. dir. umani, Sez. V, 13<br />

gennaio 2011, Haidn c. Germania, ibidem, 379; C. eur. dir.<br />

umani, Grande Camera, 28 settembre 2010, Mangouras c.<br />

Spagna, ivi, 2010, 1374; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 27 luglio<br />

2010, Gatt c. Malta, ibidem, 1257; C. eur. dir. umani, Sez. I,<br />

20 maggio 2010, Khayadarov c. Russia, ibidem, 898.<br />

Sul diritto a un ricorso effettivo, cfr. C. eur. dir. umani,, Sez. II,<br />

31 luglio 2012, Drakšas c. Lituania, in questa Rivista, 2012,<br />

1292; C. eur. dir. umani, Sez. IV, 31 luglio 2011, M. e altri c.<br />

Bulgaria, ivi, 2011, 1162; C. eur. dir. umani, Sez. I, 24 maggio<br />

2011, Konstas c. Grecia, ibidem, 2011, 908; C. eur. dir. umani,<br />

Grande Camera, 24 marzo 2011, Giuliani e Gaggio c. Italia,<br />

ibidem, 643; C. eur. dir. umani, Sez. I, 21 dicembre 2010,<br />

Malika Dzhamayeva e C. c. Russia, ibidem, 2011, 250; C. eur.<br />

dir. umani, Grande Camera, 10 settembre 2010, Mc Farlane<br />

c. Irlanda, ivi, 2010, 1373; C. eur. dir. umani, Sez. I, 20 maggio<br />

2010, Dzhabrailovy c. Russia, ibidem, 899; C. eur. dir.<br />

umani, Sez. V, 10 dicembre 2009, Koktysh c. Ucraina, ibidem,<br />

259.<br />

Circa la violazione dell’art. 46, cfr. C. eur. dir. umani, Sez. V, 26<br />

luglio 2012, Vasiliy Ivashchenko c. Ucraina, in questa Rivista,<br />

2012, 1293; C. eur. dir. umani, Sez. V, 15 maggio 2012, Kaverzin<br />

c. Ucraina, ibidem, 2012, 906; C. eur. dir. umani, Sez. V,<br />

14 ottobre 2010, Naydyon c. Ucraina, www.echr.coe.int.<br />

Diritto penale e processo 2/2013 251


Diritto penale e processo<br />

Indici<br />

INDICE DEGLI AUTORI<br />

Corbetta Stefano<br />

Osservatorio Corte di cassazione - Diritto penale ..... 174<br />

Di Chiara Giuseppe<br />

Osservatorio Corte costituzionale ............................. 168<br />

Garuti Giulio<br />

Osservatorio Corte europea dei diritti dell’uomo ...... 246<br />

Kalb Luigi<br />

La riforma possibile, anzi doverosa…........................ 129<br />

Leo Guglielmo<br />

Osservatorio Contrasti giurisprudenziali.................... 188<br />

Montagna Alfredo<br />

Osservatorio Corte di cassazione - Sezioni Unite...... 171<br />

Peccioli Annamaria<br />

La riforma dei reati di prostituzione minorile e pedopornografia<br />

................................................................ 140<br />

Peroni Francesco<br />

Osservatorio Corte di cassazione - Processo penale 181<br />

Risicato Lucia<br />

Le linee guida e i nuovi confini della responsabilità<br />

medico-chirurgica: un problema irrisolto ................... 195<br />

Roiati Alessandro<br />

Linee guida, buone pratiche e colpa grave: vera riforma<br />

o mero placebo?.................................................. 216<br />

Scarcella Alessio<br />

Regola del B.A.R.D. nel giudizio d’appello e riforma<br />

«contra reum» della sentenza assolutoria................. 205<br />

Tondini Matteo<br />

Stato di diritto e lotta alla pirateria nelle acque somale<br />

............................................................................... 230<br />

Vallini Antonio<br />

Nuove norme a salvaguardia del minore, della sua libertà<br />

(integrità) sessuale e del minore nella “famiglia”...........................................................................<br />

151<br />

252<br />

INDICE CRONOLOGICO<br />

DEI PROVVEDIMENTI<br />

Giurisprudenza<br />

Corte costituzionale<br />

15 novembre 2012 (5 novembre 2012), n. 251......... 168<br />

Corte di cassazione (Sezioni semplici)<br />

9 febbraio 2012 (u.p. 26 ottobre 2011), n. 4996........ 205<br />

19 settembre 2012 (c.c. 19 giugno 2012), n. 35878 . 188<br />

19 settembre 2012 (c.c. 11 luglio 2012), n. 35922.... 191<br />

20 settembre 2012 (u.p. 29 febbraio 2012), n.<br />

36010 ........................................................................ 190<br />

30 novembre 2012 (20 settembre 2012), n. 46471 .. 183<br />

3 dicembre 2012 (11 ottobre 2012), n. 46714........... 184<br />

3 dicembre 2012 (u.p. 11 ottobre 2012), n. 46736.... 177<br />

4 dicembre 2012 (24 ottobre 2012), n. 46805........... 181<br />

10 dicembre 2012 (3 ottobre 2012), n. 47859........... 182<br />

17 dicembre 2012 (u.p. 29 novembre 2012), n.<br />

48733 ........................................................................ 174<br />

17 dicembre 2012 (20 novembre 2012), n. 48764..175; 185<br />

18 dicembre 2012 (u.p. 16 ottobre 2012), n. 49215.. 178<br />

20 dicembre 2012 (14 dicembre 2012), n. 49442 ..... 186<br />

3 gennaio 2013 (u.p. 2 ottobre 2012), n. 117 ............ 176<br />

Corte di cassazione (Sezioni Unite)<br />

20 novembre 2012 (c.c. 19 luglio 2012) n. 45246 ..... 172<br />

7 dicembre 2012 (c.c. 16 ottobre 2012), n. 47604 .... 171<br />

Corte europea dei diritti dell’uomo<br />

6 dicembre 2012, Pres. Spielmann, Michaud c. Francia..............................................................................<br />

246<br />

18 dicembre 2012, Pres. Berro-Lefèvre, Aslakhanova<br />

e altri c. Russia ..................................................... 249<br />

8 gennaio 2013, Pres. Jočienė, Torreggiani e altri c.<br />

Italia........................................................................... 247<br />

Legislazione<br />

Legge 1 ottobre 2012, n. 172 «Ratifica ed esecuzione<br />

della Convenzione del Consiglio d’Europa per la<br />

protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso<br />

sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007,<br />

nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno»,<br />

con commento di Annamaria Peccioli e Antonio<br />

Vallini ................................................................ 137<br />

Legge 20 dicembre 2012, n. 237 «Norme per l’adeguamento<br />

alle disposizioni dello statuto istitutivo<br />

della Corte penale internazionale» ............................ <strong>135</strong><br />

Legge 24 dicembre 2012, n. 231 «Conversione in<br />

Diritto penale e processo 2/2013


legge, con modificazioni, del decreto legge 3 dicembre<br />

2012, n. 207, recante disposizoni urgenti a tutela<br />

della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione,<br />

in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse<br />

strategico nazionale».................................... <strong>135</strong><br />

Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 «Testo<br />

unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e<br />

di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo<br />

conseguenti a sentenze definitive di condanna per<br />

delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma<br />

63, della legge 6 novembre 2012, n. 190»................ <strong>135</strong><br />

INDICE ANALITICO<br />

Diritto penale<br />

Circostanze<br />

Legge “ex Cirielli”, disciplina degli stupefacenti e divieto<br />

di prevalenza dell’attenuante della lieve entitá<br />

sulla recidiva reiterata: incostituzionale la rigiditá del<br />

meccanismo (Corte cost., sent., 15 novembre 2012<br />

(5 novembre 2012), n. 251) ....................................... 168<br />

Delitti contro il patrimonio<br />

Minaccia pretestuosa di adire le vie legali: quando integra<br />

l’estorsione (Cass. pen., Sez. II, 17 dicembre<br />

2012 (u.p. 29 novembre 2012), n. 48733) ................. 174<br />

Delitti contro l’amministrazione della giustizia<br />

Non punibilità del testimone falso che avrebbe dovuto<br />

essere escusso ex art. 210 c.p.p. (Cass. pen.,<br />

Sez. VI, 17 dicembre 2012 (u.p. 20 novembre 2012),<br />

n. 48764) ................................................................... 175<br />

Sulla inosservanza dolosa dei provvedimenti del giudice<br />

(Cass. pen., Sez. VI, 20 settembre 2012 (u.p. 29<br />

febbraio 2012), n. 36010) .......................................... 190<br />

Delitti contro la p.a.<br />

Concorso nell’esercizio abusivo della professione di<br />

odontoiatra (Cass. pen., Sez. VI, 3 gennaio 2013<br />

(u.p. 2 ottobre 2012), n. 117)..................................... 176<br />

Delitti contro la persona<br />

Il dolo del delitto di divulgazione di materiale pedopornografico<br />

(Cass. pen., Sez. III, 3 dicembre 2012<br />

(u.p. 11 ottobre 2012), n. 46736)............................... 177<br />

Delitti contro la vita<br />

Ancora sulla morte di lavoratori per esposizione alle<br />

polveri di amianto (Cass. pen., Sez. IV, 18 dicembre<br />

2012 (u.p. 16 ottobre 2012), n. 49215)...................... 178<br />

Disciplina degli stupefacenti<br />

Vendita di semi di piante stupefacenti e reati configurabili<br />

(Cass. pen., Sez. Un., 7 dicembre 2012 (c.c.<br />

16 ottobre 2012), n. 47604)....................................... 171<br />

Protezione dei minori<br />

Un ulteriore intervento a tutela dei minori (I parte), di<br />

Annamaria Peccioli e Antonio Vallini.......................... 137<br />

Responsabilità medica<br />

Linee guida, buone pratiche e colpa grave: vera riforma<br />

o mero placebo?, di Alessandro Roiati ................ 216<br />

Le linee guida e i nuovi confini della responsabilità<br />

medico-chirurgica: un problema irrisolto (Cass. pen.,<br />

Sez. IV, 19 settembre 2012 (c.c. 11 luglio 2012), n.<br />

35922), con commento di Lucia Risicato .................. 191<br />

Giustizia sovranazionale<br />

Diritto al rispetto della vita privata<br />

Contrasto al riciclaggio di denaro e segreto professionale<br />

in Francia (C. eur. dir. umani, Sez. V, 6 dicembre<br />

2012) ................................................................... 246<br />

Divieto di trattamenti disumani e degradanti<br />

Condannata l’Italia a causa del sovraffollamento delle<br />

carceri (C. eur. dir. umani, Sez. II, 8 gennaio 2013,<br />

Pres. Jočienė, Torreggiani e altri c. Italia) .................. 247<br />

Indagini inefficaci in Russia circa le sparizioni avvenute<br />

in Cecenia (C. eur. dir. umani, Sez. I, 18 dicembre<br />

2012, Pres. Berro-Lefèvre, Aslakhanova e altri c.<br />

Russia)....................................................................... 249<br />

Pirateria marittima<br />

Stato di diritto e lotta alla pirateria nelle acque somale<br />

di Matteo Tondini................................................... 230<br />

Processo penale<br />

Atti<br />

Ancora sull’obbligo di traduzione dell’ordinanza cautelare<br />

riguardante lo straniero alloglotta (Cass. pen.,<br />

Sez. I, 19 settembre 2012 (c.c. 19 giugno 2012), n.<br />

35878) ....................................................................... 188<br />

Esecuzione<br />

Liberazione anticipata concedibile per periodi di detenzione<br />

espiati all’estero (Cass. pen., Sez. I, 4 dicembre<br />

2012 (24 ottobre 2012), n. 46805) ............... 181<br />

Rapporti tra legge “svuota carceri” e sospensione<br />

dell’ordine di esecuzione ex art. 656 c.p.p. (Cass.<br />

pen., Sez. I, 10 dicembre 2012 (3 ottobre 2012), n.<br />

47859) ....................................................................... 182<br />

Giudizio<br />

Regola del B.A.R.D. nel giudizio d’appello e riforma<br />

«contra reum» della sentenza assolutoria (Cass.<br />

pen., Sez. VI, 9 febbraio 2012 (u.p. 26 ottobre 2011),<br />

n. 4996), con commento di Alessio Scarcella ........... 205<br />

Misure cautelari<br />

Diritto penale e processo<br />

Indici<br />

Contestazioni a catena e momento di rilevabilità del-<br />

Diritto penale e processo 2/2013 253


Diritto penale e processo<br />

Indici<br />

la retrodatazione del termine (Cass. pen., Sez. Un.,<br />

20 novembre 2012 (c.c. 19 luglio 2012) n. 45246) .... 172<br />

Sui rapporti tra giudicato amministrativo e determinazioni<br />

del giudice penale (Cass. pen., Sez. IV, 30 novembre<br />

2012 (20 settembre 2012), n. 46471) .......... 183<br />

Procedimenti speciali<br />

Giudizio direttissimo: l’irritualità dell’avviso al difensore<br />

di fiducia è causa di nullità assoluta (Cass. pen.,<br />

Sez. III, 3 dicembre 2012 (11 ottobre 2012), n.<br />

46714) ....................................................................... 184<br />

Prove<br />

Condizioni processuali del reato di falsa testimonian-<br />

254<br />

za (Cass. pen., Sez. VI, 17 dicembre 2012 (20 novembre<br />

2012), n. 48764) ........................................... 185<br />

Riforme<br />

La riforma possibile, anzi doverosa…, di Luigi Kalb .. 129<br />

Udienza preliminare<br />

Ancora su imputazione generica e abnormità del<br />

provvedimento di restituzione degli atti al pubblico<br />

ministero (Cass. pen., Sez. II, 20 dicembre 2012 (14<br />

dicembre 2012), n. 49442) ........................................ 186<br />

Diritto penale e processo 2/2013


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