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AMMINISTRARE immobili - Anaci

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PROFESSIONE<br />

qualità, ma in quanto soggetti di<br />

una vicenda di cooperazione;<br />

non tanto perché devono<br />

cooperare, quanto perché<br />

cooperano anche se occorre<br />

evitare che si ceda il passo al più<br />

puro soggettivismo. Ma il suo<br />

contenuto non può essere disgiunto<br />

dalla normativa costituzionale,<br />

ed in particolare dall’art.<br />

2, quale un agire corretto in base<br />

alla solidarietà. Il che obbliga<br />

ciascuna parte a tenere quei<br />

comportamenti che, a prescindere<br />

dagli obblighi contrattuali e<br />

dal dovere extracontrattuale del<br />

neminem ledere, senza rappresentare<br />

un apprezzabile sacrificio a<br />

suo carico siano idonei a preservare<br />

gli interessi delle altre parti.<br />

Entrando a far parte della compagine<br />

condominiale, ed instaurato<br />

il relativo vincolo, il condomino<br />

è pur sempre legato alla<br />

stessa da un rapporto individuale<br />

soggettivo, dal momento che<br />

l’ente – così considerato il condominio<br />

dalla giurisprudenza –<br />

può considerarsi un centro di<br />

imputazione meramente transitorio<br />

e strumentale rispetto ai<br />

titolari delle proprietà esclusive.<br />

Questi infatti devono porre in<br />

essere una serie di atti e danno<br />

Interventi edilizi da parte di un condomino…<br />

pertanto vita ad una organizzazione<br />

che ha il compito di regolare<br />

lo svolgimento di una attività<br />

programmata (art. 1135 c.c.)<br />

caratterizzata dalla intransigibilità<br />

del potere dispositivo del singolo,<br />

allargando la sua influenza<br />

al dovere di lealtà e di correttezza<br />

da parte dei condomini. Da<br />

quanto sopra emerge come le<br />

aspettative delle proprietà<br />

esclusive non possono essere<br />

poste in crisi e come vi sia un<br />

dovere da parte di ogni condomino<br />

di astenersi da ogni intervento<br />

che possa, anche indirettamente,<br />

incidere nella sfera degli<br />

altrui interessi: il che si può riassumere<br />

nel dovere di lealtà, correttezza<br />

e solidarietà ed il cui<br />

abuso può alterare e/o modificare<br />

l’equilibrio e l’armonia con<br />

un maggior rischio per la convivenza.<br />

3. La ”salvezza dei diritti<br />

dei terzi”.<br />

Il provvedimento del Comune<br />

potrebbe ingenerare nel<br />

richiedente il suo diritto ad<br />

effettuare l’intervento edilizio<br />

anche in contrasto con un eventuale<br />

diritto dei terzi, che per il<br />

Comune stesso sarebbe di difficile<br />

indagine: rapporti di vicinato,<br />

distanze, servitù possono<br />

costituire un contrasto con il<br />

provvedimento stesso e renderlo<br />

inefficace.<br />

L’indagine dell’Ente è volta<br />

unicamente a verificare i presupposti:<br />

la conformità alle previsioni<br />

degli strumenti urbanistici,<br />

dei regolamenti edilizi e<br />

della disciplina urbanistica –<br />

edilizia vigente e alla esistenza<br />

delle opere di urbanizzazione<br />

primaria con l’impegno dell’interessato<br />

all’attuazione delle<br />

stesse contemporaneamente alla<br />

realizzazione dell’interessato.<br />

Quanto sopra per gli interventi<br />

di nuova costruzione, di ristrutturazione<br />

urbanistica e di<br />

ristrutturazione edilizia (che<br />

comporta aumento di unità<br />

<strong>immobili</strong>ari, modifiche di volume,<br />

della sagoma, dei prospetti o<br />

delle superfici). Così: “L’amministrazione<br />

comunale, nel corso<br />

dell’istruttoria amministrativa,<br />

deve verificare che esista il titolo<br />

di proprietà dell’area per la<br />

quale è chiesta la concessione<br />

edilizia – anche se questa è sempre<br />

rilasciata facendo salvi i<br />

diritti dei terzi – e se il titolo<br />

non viene provato è legittimo<br />

che il rilascio della concessione<br />

venga negato. Principio questo<br />

ribadito dall’art. 11, comma 1,<br />

t.u. sull’edilizia approvato con<br />

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,<br />

secondo il quale “il permesso di<br />

costruire è rilasciato al proprietario<br />

dell’immobile o a chi abbia<br />

titolo per richiederlo”. Sta per<br />

certo, quindi, che la verifica del<br />

possesso del requisito soggettivo<br />

e l’esatta delimitazione quantitativa<br />

della proprietà del bene<br />

immobile, ovvero del titolo abilitante<br />

all’esercizio dello “ius<br />

9 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI

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