AMMINISTRARE immobili - Anaci

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30.05.2013 Views

I Perché Perché di Poliedra Il Futuro Oggi Il 2004 è la data prevista per l’obbligatorietà della marcatura CE delle canne fumarie metalliche. E’ meglio, e più sicuro, utilizzare sin d’ora prodotti già rispondenti alle norme in arrivo. Poliedra anticipa i tempi. I suoi prodotti hanno già superato tutte le prove previste dalla nuova certificazione. Prove Prove Certificate Certificate Resistenza meccanica e stabilità • Resistenza alla compressione • Resistenza alla trazione • Carichi su supporti e TEE Sicurezza durante l’uso • Resistenza alla temperatura • Resistenza alla diffusione del vapore • Resistenza alla penetrazione delle condense RIFERIMENTI PER I TEST pr EN 1856-1 versione Giugno 2002 pr EN 1856-2 versione Maggio 2002 CERTIFICATI DI PROVA Resistenza al fuoco • Resistenza al fuoco della fuliggine Igiene ed ambiente • Tenuta ai gas • Resistenza termica Durabilità nel tempo • Test di corrosione sui condotti e camini metallici • Test di resistenza sulle guarnizioni Marcatura, istruzioni e rintracciabilità • Produzione controllata e certificata pr EN 14241-1 versione Agosto 2002 pr EN 1443 nuova versione Giugno 2003 Visitateci al Pad. 14 / 1 • Stand D 35 - E 38 EXPOCOMFORT 2004 • FieraMilano CANNE FUMARIE METALLICHE Via Ponchielli, 5 - 20034 Giussano - Mi - Italy - Tel. +39 0362.311245 Fax +39 0362.310237 - e-mail: info@poliedra.com - http://www.poliedra.com PROFESSIONE Il condominio: natura ignota… scun condomino, potendosi manifestare tale potere anche mediante la richiesta di un decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini morosi (Cass. Civ. 25.06.2001, n. 8676); quest’ultimo è provvisoriamente esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 disp. att. cod. civ. e tale esecutività, nonostante l’opposizione del condomino moroso, non è in contrasto con l’art. 24 Cost., non violando in alcun modo il diritto di difesa dell’individuo (Corte Cost. 19.01.1988, n. 40). Analizzando conseguentemente il raccordo sistematico tra gli artt. 63 disp. att. cod. civ. e 649 cod. proc. civ. si può affermare che il Giudice dell’opposizione può sospendere l’esecuzione del decreto solo e soltanto se sia stata impugnata, ed anche sospesa, la delibera assembleare di approvazione del riparto che ha consentito di ottenere il provvedimento opposto: circostanza quest’ultima non sussistente nella fattispecie in esame. Quanto sopra anche per evitare l’aggressione del patrimonio del singolo da parte dell’appaltatore creditore, stante la solidarietà sussistente tra tutti i condomini. Del resto, qualora il condomino opponente risultasse vittorioso, può ripetere le somme anticipate nei confronti degli altri condomini. Si ritiene rilevante sottolineare la errata interpretazione del G.O.T. di Pisa affinché a fronte di altre fantasiose interpretazioni giurisprudenziali, i nostri amministratori possano validamente giustificare il loro operato agli eventuali condomini che le contestassero. ■ Gian Vincenzo Tortorici

PROFESSIONE 1. Premessa. Autorizzazioni, concessioni, licenze o permessi di costruire (L. 28.1.1977 n. 10, art. 4, commi 1 – 2 e 6; L. 23.12.1994, art. 39, comma 2, per come sostituito dall’art. 2, comma 37 della L. 23.12.1996 n. 662 e art. 11, terzo comma, del T.U. in materia edilizia) sono sempre state rilasciate – alla pari delle procedure di condono con il rilascio della concessione in sanatoria – senza limitazione dei diritti dei terzi ovvero salvo diritti dei terzi (Trib. Bari 9.11.2004 in Giur. locale - Bari 2004; Cons. Stato, sez. 5, 7.4.2004 n. 1963, in Foro Amm. CDS 2004, 1114; Cons. Stato 23.3.2004 n. 1463, ivi 2004, 782; Cons. Stato 12.5.2003 n. 2506; Cons. Stato 12.3.2003 n. 2506, in Riv. Giur. Edil. 2003, I, 1651). D’altra parte, per giurisprudenza costante, il Comune non è tenuto, in sede di esame di ciascuna domanda, a ricercare d’ufficio eventuali limitazioni ovvero l’esistenza di servitù o indagare su particolari e/o situazioni in cui si trovano gli immobili, per i quali il proprietario ha intenzione di intervenire, tanto è vero che il provvedimento limitativo viene rilasciato con la clausola di salvezza dei diritti dei terzi (Cons. Stato, Sez. 5, 8.4.1997, n. 329 ; Cons. Stato Sez. 5, 22.6.2000, n. 3525, in Riv. Giur. edil. 2000, I, 1118 : Interventi edilizi da parte di un condomino in assenza della “salvezza dei diritti dei terzi” l’eventuale mancato rispetto di una servitù pattizia preesistente non è di per sé motivo d’illegittimità della concessione edilizia rilasciata per costruire sul fondo servente, in quanto il Comune non è tenuto, in sede di esame delle relative domande di concessione, a ricercare d’ufficio, né ad opporre al richiedente la pattuizione limitativa della proprietà rilasciata per costruire sul fondo servente, tant’è che la concessione stessa viene rilasciata sempre con la clausola di salvezza dei diritti di questi ultimi). Più in particolare, è stato rilevato che grazie all’ampia e generica formula adoperata dall’art. 4 comma 1, L. 28 gennaio 1977 n. 10, la legittimazione a chiedere la concessione edilizia spetta a chiunque abbia, in virtù di un diritto reale o di un’obbligazione, la facoltà di eseguire il progetto assentito e, in particolare, al singolo condomino per un’opera da realizzare sulle parti comuni di un edificio ma strettamente pertinenziale alla sua unità immobiliare, in virtù del combinato disposto degli artt. 1102 c.c. (facoltà del comunista di servirsi delle cose comuni), 1105 c.c. (concorso di tutti i condomini alla cosa comune) e 1122 c.c. (divieto al condomino di realizzare opere che danneggino le cose comuni), senza che gli altri condomini, in assenza del danno provocato, possano legittimamente opporvisi (Cons. Stato, sez. 5, 23.6.1997 n. 699, in Foro amm. 1997, 1665). Come si vede, lo stesso giudice richiama una serie di norme che, nel loro insieme, possono supplire alla generica dizione del “salvo diritto dei terzi”, con ciò confermando che, anche in carenza del detto richiamo, i terzi, nel nostro caso, i condomini, sono ampiamente tutelati. 2. La normativa richiamata. Opera in principal modo il disposto dell’art. 1122 c.c., nel senso che comunque il condomino, anche a fronte di un provvedimento abilitativo, non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero opere sulle parti comuni che ne alterino la loro destinazione ovvero che impediscano agli altri condomini di farne parimenti uso (art. 1102 c.c.). Invero, il citato articolo pone una limitazione all’utilizzo della parte esclusiva; le opere eventualmente eseguite nel piano o porzione di proprietà singola non devono recare danno alle parti comuni. C’è chi tratta la questione dal punto di vista del godimento e della disposizione del proprio piano con il limite del danno alla collettività dei condomini o ai singoli appartamenti.Altri estende la portata dell’articolo anche “per tutte quelle attività, compresi i comportamenti delle per- 7 AMMINISTRARE IMMOBILI

I Perché Perché<br />

di Poliedra<br />

Il Futuro Oggi<br />

Il 2004 è la data prevista per l’obbligatorietà della<br />

marcatura CE delle canne fumarie metalliche.<br />

E’ meglio, e più sicuro, utilizzare sin d’ora prodotti<br />

già rispondenti alle norme in arrivo. Poliedra anticipa<br />

i tempi. I suoi prodotti hanno già superato tutte<br />

le prove previste dalla nuova certificazione.<br />

Prove Prove<br />

Certificate<br />

Certificate<br />

Resistenza meccanica e stabilità<br />

• Resistenza alla compressione<br />

• Resistenza alla trazione<br />

• Carichi su supporti e TEE<br />

Sicurezza durante l’uso<br />

• Resistenza alla temperatura<br />

• Resistenza alla diffusione<br />

del vapore<br />

• Resistenza alla penetrazione<br />

delle condense<br />

RIFERIMENTI PER I TEST<br />

pr EN 1856-1 versione Giugno 2002<br />

pr EN 1856-2 versione Maggio 2002<br />

CERTIFICATI DI PROVA<br />

Resistenza al fuoco<br />

• Resistenza al fuoco della fuliggine<br />

Igiene ed ambiente<br />

• Tenuta ai gas<br />

• Resistenza termica<br />

Durabilità nel tempo<br />

• Test di corrosione sui condotti e<br />

camini metallici<br />

• Test di resistenza sulle guarnizioni<br />

Marcatura, istruzioni e rintracciabilità<br />

• Produzione controllata e certificata<br />

pr EN 14241-1 versione Agosto 2002<br />

pr EN 1443 nuova versione Giugno 2003<br />

Visitateci al Pad. 14 / 1 • Stand D 35 - E 38<br />

EXPOCOMFORT 2004 • FieraMilano<br />

CANNE FUMARIE METALLICHE<br />

Via Ponchielli, 5 - 20034 Giussano - Mi - Italy - Tel. +39 0362.311245<br />

Fax +39 0362.310237 - e-mail: info@poliedra.com - http://www.poliedra.com<br />

PROFESSIONE<br />

Il condominio: natura ignota…<br />

scun condomino, potendosi manifestare tale<br />

potere anche mediante la richiesta di un<br />

decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini<br />

morosi (Cass. Civ. 25.06.2001, n. 8676);<br />

quest’ultimo è provvisoriamente esecutivo ai<br />

sensi e per gli effetti dell’art. 63 disp. att. cod.<br />

civ. e tale esecutività, nonostante l’opposizione<br />

del condomino moroso, non è in contrasto<br />

con l’art. 24 Cost., non violando in alcun<br />

modo il diritto di difesa dell’individuo<br />

(Corte Cost. 19.01.1988, n. 40).<br />

Analizzando conseguentemente il raccordo<br />

sistematico tra gli artt. 63 disp. att. cod.<br />

civ. e 649 cod. proc. civ. si può affermare che<br />

il Giudice dell’opposizione può sospendere<br />

l’esecuzione del decreto solo e soltanto se<br />

sia stata impugnata, ed anche sospesa, la delibera<br />

assembleare di approvazione del riparto<br />

che ha consentito di ottenere il provvedimento<br />

opposto: circostanza quest’ultima non<br />

sussistente nella fattispecie in esame.<br />

Quanto sopra anche per evitare l’aggressione<br />

del patrimonio del singolo da parte<br />

dell’appaltatore creditore, stante la solidarietà<br />

sussistente tra tutti i condomini.<br />

Del resto, qualora il condomino opponente<br />

risultasse vittorioso, può ripetere le<br />

somme anticipate nei confronti degli altri<br />

condomini.<br />

Si ritiene rilevante sottolineare la errata<br />

interpretazione del G.O.T. di Pisa affinché a<br />

fronte di altre fantasiose interpretazioni giurisprudenziali,<br />

i nostri amministratori possano<br />

validamente giustificare il loro operato agli<br />

eventuali condomini che le contestassero. ■<br />

Gian Vincenzo Tortorici

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