AMMINISTRARE immobili - Anaci
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Cass. 20 novembre 1996, n.10214: “Qualora alcuni condomini decidano, unilateralmente, di distaccare le proprie unità immobiliari dall’impianto centralizzato di riscaldamento, i medesimi non possono sottrarsi al contributo per le spese di conservazione del predetto impianto, non essendo configurabile una rinuncia alla comproprietà dello stesso, ma, ove i loro appartamenti non siano più riscaldati, non sono tenuti a sostenere le spese per l’uso (nella specie, quelle per l’acquisto del gasolio), in quanto il contributo per queste ultime è adeguato al godimento che i condomini possono ricavare dalla cosa comune.” AMMINISTRARE IMMOBILI 44 CASSAZIONE news La Giurisprudenza condominiale della Suprema Corte Sul problema del “distacco unilaterale” dal riscaldamento la produzione dottrinale è assai copiosa. Si segnala, per la completezza di richiami giurisprudenziali, F. Castellazzi,“Riscaldamento centrale e distacco, casistica”, in Archivio delle Locazioni e del Condominio, fasc. 2/2002, pagg. 141 e ss. L’Autrice, in particolare, ci ricorda come per Cass. 1001/1977 “l’impianto centrale di riscaldamento è proporzionato, nei suoi organi fondamentali, alla quantità di calorie necessarie a riscaldare l’intero stabile”, e che, inoltre, “il distacco delle diramazioni relative ad uno o più appartamenti dell’impianto centrale deve ritenersi vietato in quanto incide negativamente sulla destinazione obiettiva della cosa comune determinando uno squilibrio ter- La Dottrina sul punto: mico che può essere eliminato solo con un aggravio di spese di esercizio e conservazione per i condomini che continuano a servirsi dell’impianto centralizzato” (Cass. n. 6269/ 1984). Nell’articolo, viene riportata la più recente giurisprudenza sul punto (citata anche nel testo della sentenza), in base alla quale “la rinuncia unilaterale al riscaldamento condominiale operata dal singolo condomino, mediante il distacco del proprio impianto dalle diramazioni dell’impianto centralizzato, è legittima quando l’interessato dimostri che, dal suo operato, non derivano né aggravi di spese per coloro che continuano a fruire dell’impianto, né squilibri termici pregiudizievoli della regolare erogazione del servizio” (Cass. 6293/2001).
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Cass. 20 novembre 1996,<br />
n.10214: “Qualora alcuni condomini<br />
decidano, unilateralmente,<br />
di distaccare le proprie unità<br />
<strong>immobili</strong>ari dall’impianto centralizzato<br />
di riscaldamento, i<br />
medesimi non possono sottrarsi<br />
al contributo per le spese di conservazione<br />
del predetto impianto,<br />
non essendo configurabile una<br />
rinuncia alla comproprietà dello<br />
stesso, ma, ove i loro appartamenti<br />
non siano più riscaldati,<br />
non sono tenuti a sostenere le<br />
spese per l’uso (nella specie,<br />
quelle per l’acquisto del gasolio),<br />
in quanto il contributo per queste<br />
ultime è adeguato al godimento<br />
che i condomini possono<br />
ricavare dalla cosa comune.”<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />
44<br />
CASSAZIONE news<br />
La Giurisprudenza condominiale della Suprema Corte<br />
Sul problema del “distacco<br />
unilaterale” dal riscaldamento<br />
la produzione dottrinale è assai<br />
copiosa. Si segnala, per la completezza<br />
di richiami giurisprudenziali,<br />
F. Castellazzi,“Riscaldamento<br />
centrale e distacco,<br />
casistica”, in Archivio delle<br />
Locazioni e del Condominio,<br />
fasc. 2/2002, pagg. 141 e ss.<br />
L’Autrice, in particolare, ci<br />
ricorda come per Cass.<br />
1001/1977 “l’impianto centrale<br />
di riscaldamento è proporzionato,<br />
nei suoi organi fondamentali, alla<br />
quantità di calorie necessarie a<br />
riscaldare l’intero stabile”, e che,<br />
inoltre, “il distacco delle diramazioni<br />
relative ad uno o più appartamenti<br />
dell’impianto centrale<br />
deve ritenersi vietato in quanto<br />
incide negativamente sulla destinazione<br />
obiettiva della cosa comune<br />
determinando uno squilibrio ter-<br />
La Dottrina sul punto:<br />
mico che può essere eliminato solo<br />
con un aggravio di spese di esercizio<br />
e conservazione per i condomini<br />
che continuano a servirsi dell’impianto<br />
centralizzato” (Cass.<br />
n. 6269/ 1984).<br />
Nell’articolo, viene riportata<br />
la più recente giurisprudenza<br />
sul punto (citata anche nel<br />
testo della sentenza), in base<br />
alla quale “la rinuncia unilaterale<br />
al riscaldamento condominiale<br />
operata dal singolo condomino,<br />
mediante il distacco del proprio<br />
impianto dalle diramazioni dell’impianto<br />
centralizzato, è legittima<br />
quando l’interessato dimostri<br />
che, dal suo operato, non derivano<br />
né aggravi di spese per coloro che<br />
continuano a fruire dell’impianto,<br />
né squilibri termici pregiudizievoli<br />
della regolare erogazione del servizio”<br />
(Cass. 6293/2001).