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AMMINISTRARE immobili - Anaci

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La Giurisprudenza<br />

condominiale<br />

della Suprema Corte<br />

Corte di Cassazione 14 gennaio 2005 n. 680<br />

Presidente Duva, estensore Segreto.<br />

I principi affermati:<br />

Nella discussione giuridica sulla complessa fattispecie del<br />

“distacco unilaterale” dall’impianto per il riscaldamento,<br />

si inserisce la presente sentenza del Supremo Collegio.<br />

Particolarmente interessante appare la qualificazione operata<br />

dalla Corte di una specifica clausola del regolamento di condominio<br />

la quale, contrattualmente, prevede l’obbligo, a carico<br />

dei partecipanti, di contribuire (nella forma ridotta del 30%) al<br />

pagamento delle spese per il riscaldamento, anche nel caso in<br />

cui i medesimi non usufruiscano del servizio.<br />

I Giudici di legittimità affermano che, in realtà, suddetto<br />

obbligo di contribuzione alle spese trova la sua fonte, non già<br />

nell’utilizzazione effettiva del servizio (dalla quale, anzi, prescinde),<br />

bensì nella volontà contrattuale dei condomini, assumendo,<br />

in tal modo,“forza di legge” tra le parti.<br />

Importante, inoltre, appare la precisazione che la vincolatività<br />

di una tale clausola non può, tuttavia, essere fatta valere nei<br />

confronti dell’inquilino, il quale può essere tenuto al pagamento<br />

delle suddette spese sono qualora effettivamente usufruisca<br />

del riscaldamento.<br />

Il testo della sentenza:<br />

MOTIVI<br />

DELLA DECISIONE<br />

(omissis)<br />

Con il secondo motivo di<br />

ricorso la ricorrente lamenta<br />

l’omessa e contraddittoria<br />

motivazione circa un punto<br />

decisivo della controversia.<br />

Assume la ricorrente che<br />

erratamente la sentenza impugnata<br />

ha fatto proprie le conclusioni<br />

cui era giunto il<br />

C.T.U., secondo cui essa con-<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />

duttrice godeva dei benefici<br />

dovuti all’esistenza dell’impianto<br />

di riscaldamento del fabbricato,<br />

nonostante che i radiatori<br />

fossero distaccati; che nessun<br />

riscaldamento derivava all’immobile<br />

locato per irradiazione<br />

da parte dei tubi del riscaldamento;<br />

che non era stata pattuita<br />

nel contratto una corresponsione<br />

a tale titolo; che la giurisprudenza<br />

della S. C., contrariamente<br />

a quanto asserito dalla<br />

sentenza impugnata, in ipotesi<br />

di distacco dell’impianto centralizzato<br />

di riscaldamento, non<br />

42<br />

CASSAZIONE news<br />

prevedeva alcuna spesa successiva<br />

a carico del condomino che<br />

aveva effettuato il distacco.<br />

Ritiene questa Corte che il<br />

motivo sia infondato e che lo<br />

stesso vada rigettato, pur dovendosi<br />

correggere la motivazione<br />

a norma dell’art. 384, comma 2,<br />

c.p.c., nei termini seguenti.<br />

Osserva preliminarmente<br />

questa Corte che erratamente la<br />

sentenza impugnata afferma l’esistenza<br />

di un indirizzo giurisprudenziale<br />

di legittimità,<br />

secondo cui, anche in caso di<br />

distacco di un’unità <strong>immobili</strong>are<br />

in un immobile condominiale<br />

dall’impianto centralizzato,<br />

possa essere prevista una contribuzione<br />

percentuale di spesa a<br />

carico del condomino distaccatosi.<br />

Il contrario orientamento,<br />

pienamente da condividere,<br />

della S. C. statuisce che, autorizzato<br />

dall’assemblea dei condomini<br />

il distacco delle diramazioni<br />

di alcune unità <strong>immobili</strong>ari<br />

dall’impianto centrale di riscaldamento,<br />

sulla base della valutazione<br />

che dal distacco sarebbe<br />

derivata un’effettiva riduzione<br />

delle spese di esercizio e, per<br />

contro, non sarebbe stato determinato<br />

uno squilibrio in pregiudizio<br />

del regolare funzionamento<br />

dell’impianto, e venuta<br />

meno la possibilità che i medesimi<br />

locali fruiscano del riscal-

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