AMMINISTRARE immobili - Anaci
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La Giurisprudenza<br />
condominiale<br />
della Suprema Corte<br />
Corte di Cassazione 14 gennaio 2005 n. 680<br />
Presidente Duva, estensore Segreto.<br />
I principi affermati:<br />
Nella discussione giuridica sulla complessa fattispecie del<br />
“distacco unilaterale” dall’impianto per il riscaldamento,<br />
si inserisce la presente sentenza del Supremo Collegio.<br />
Particolarmente interessante appare la qualificazione operata<br />
dalla Corte di una specifica clausola del regolamento di condominio<br />
la quale, contrattualmente, prevede l’obbligo, a carico<br />
dei partecipanti, di contribuire (nella forma ridotta del 30%) al<br />
pagamento delle spese per il riscaldamento, anche nel caso in<br />
cui i medesimi non usufruiscano del servizio.<br />
I Giudici di legittimità affermano che, in realtà, suddetto<br />
obbligo di contribuzione alle spese trova la sua fonte, non già<br />
nell’utilizzazione effettiva del servizio (dalla quale, anzi, prescinde),<br />
bensì nella volontà contrattuale dei condomini, assumendo,<br />
in tal modo,“forza di legge” tra le parti.<br />
Importante, inoltre, appare la precisazione che la vincolatività<br />
di una tale clausola non può, tuttavia, essere fatta valere nei<br />
confronti dell’inquilino, il quale può essere tenuto al pagamento<br />
delle suddette spese sono qualora effettivamente usufruisca<br />
del riscaldamento.<br />
Il testo della sentenza:<br />
MOTIVI<br />
DELLA DECISIONE<br />
(omissis)<br />
Con il secondo motivo di<br />
ricorso la ricorrente lamenta<br />
l’omessa e contraddittoria<br />
motivazione circa un punto<br />
decisivo della controversia.<br />
Assume la ricorrente che<br />
erratamente la sentenza impugnata<br />
ha fatto proprie le conclusioni<br />
cui era giunto il<br />
C.T.U., secondo cui essa con-<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />
duttrice godeva dei benefici<br />
dovuti all’esistenza dell’impianto<br />
di riscaldamento del fabbricato,<br />
nonostante che i radiatori<br />
fossero distaccati; che nessun<br />
riscaldamento derivava all’immobile<br />
locato per irradiazione<br />
da parte dei tubi del riscaldamento;<br />
che non era stata pattuita<br />
nel contratto una corresponsione<br />
a tale titolo; che la giurisprudenza<br />
della S. C., contrariamente<br />
a quanto asserito dalla<br />
sentenza impugnata, in ipotesi<br />
di distacco dell’impianto centralizzato<br />
di riscaldamento, non<br />
42<br />
CASSAZIONE news<br />
prevedeva alcuna spesa successiva<br />
a carico del condomino che<br />
aveva effettuato il distacco.<br />
Ritiene questa Corte che il<br />
motivo sia infondato e che lo<br />
stesso vada rigettato, pur dovendosi<br />
correggere la motivazione<br />
a norma dell’art. 384, comma 2,<br />
c.p.c., nei termini seguenti.<br />
Osserva preliminarmente<br />
questa Corte che erratamente la<br />
sentenza impugnata afferma l’esistenza<br />
di un indirizzo giurisprudenziale<br />
di legittimità,<br />
secondo cui, anche in caso di<br />
distacco di un’unità <strong>immobili</strong>are<br />
in un immobile condominiale<br />
dall’impianto centralizzato,<br />
possa essere prevista una contribuzione<br />
percentuale di spesa a<br />
carico del condomino distaccatosi.<br />
Il contrario orientamento,<br />
pienamente da condividere,<br />
della S. C. statuisce che, autorizzato<br />
dall’assemblea dei condomini<br />
il distacco delle diramazioni<br />
di alcune unità <strong>immobili</strong>ari<br />
dall’impianto centrale di riscaldamento,<br />
sulla base della valutazione<br />
che dal distacco sarebbe<br />
derivata un’effettiva riduzione<br />
delle spese di esercizio e, per<br />
contro, non sarebbe stato determinato<br />
uno squilibrio in pregiudizio<br />
del regolare funzionamento<br />
dell’impianto, e venuta<br />
meno la possibilità che i medesimi<br />
locali fruiscano del riscal-