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AMMINISTRARE immobili - Anaci

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F O C U S<br />

La dottrina e la giurisprudenza condominiali nelle riviste giuridiche<br />

ché, ai sensi dell’art. 1123<br />

c.c., i singoli condomini sono<br />

tenuti a prestazioni diverse;<br />

2) Il rapporto instauratosi tra<br />

l’amministratore ed il condominio<br />

è assimilabile al mandato<br />

con rappresentanza, cui<br />

è applicabile la disciplina di<br />

cui all’art. 1720, comma 1,<br />

(secondo cui il mandante<br />

deve rimborsare al mandatario<br />

le anticipazioni fatte in<br />

esecuzione dell’incarico). nei<br />

rapporti tra amministratore e<br />

ciascuno dei condomini inadempienti<br />

all’obbligo di<br />

pagare la propria quota, la<br />

mera cessazione dall’incarico<br />

dell’amministratore non determina<br />

alcun mutamento<br />

della natura della responsabilità<br />

del singolo condomino;<br />

3) I principi secondo i quali la<br />

sentenza di condanna pronunciata<br />

nei confronti del<br />

condominio non comporta<br />

responsabilità solidale dei<br />

singoli condomini, e la cessazione<br />

dall’incarico di amministratore<br />

non determina<br />

mutamento quanto alla<br />

responsabilità dei singoli<br />

condomini, valgono anche<br />

nella fase di esecuzione, che<br />

non può avere una disciplina<br />

diversa da quella prevista per<br />

la fase di cognizione.<br />

L’Autore precisa come la<br />

Corte piemontese abbia “escluso<br />

che l’amministratore condominiale,<br />

cessato dalla carica, sia legittimato a<br />

pretendere giudizialmente l’integrale<br />

rimborso delle anticipazioni per le<br />

spese condominiali, oltre che nei confronti<br />

del condominio altresì ai singoli<br />

condomini”.<br />

L’affermazione deriva, innanzitutto,<br />

dall’assimilazione del<br />

rapporto amministratore/condominio<br />

alla fattispecie del<br />

mandato con rappresentanza,<br />

con la conseguente applicazione<br />

della relativa disciplina (sul mandato).<br />

Tale mandato, tuttavia, non è<br />

assimilabile ad un mandato collettivo<br />

e, quindi, non si verifica<br />

un unico rapporto tra amministratore<br />

e condominio ma, invece,<br />

sussistono tanti mandati singoli<br />

ed autonomi quanti sono,<br />

appunto, i condomini.<br />

Da ciò ne deriva che il singolo<br />

condomino - nei confronti<br />

dell’amministratore - non è<br />

obbligato per l’intero, bensì proquota.<br />

Più in particolare, nel caso in<br />

cui l’amministratore richieda ai<br />

singoli condomini anticipazioni<br />

fatte, nell’espletamento delle sue<br />

mansioni, per conto e nell’interesse<br />

del condominio (vedi, art.<br />

1720 c.c.) deve farlo pro-quota<br />

(e ciò, anche nella fase esecutiva).<br />

L’Autore, infine, riporta la<br />

giurisprudenza prevalente - alla<br />

quale la Corte d’appello di Torino<br />

si è conformata - e precisamente:<br />

- Cass. 12 febbraio 1997, n.<br />

1286, in base alla quale “l’amministratore<br />

di condominio - nel<br />

quale non è ravvisabile un ente<br />

fornito di autonomia patrimoniale,<br />

bensì la gestione collegiale<br />

di interessi individuali, con sottrazione<br />

o comprensione dell’autonomia<br />

individuale - configura<br />

un ufficio di diritto privato oggettivamente<br />

orientato alla tutela<br />

del complesso di interessi su indicati<br />

e realizzante una cooperazione,<br />

in regime di autonomia,<br />

con i condomini, singolarmente<br />

considerati, che è assimilabile,<br />

pur con tratti distintivi in ordine<br />

alle modalità di costituzione ed<br />

al contenuto “sociale” della<br />

gestione, al mandato con rappresentanza,<br />

con la conseguente<br />

applicabilità, nei rapporti tra<br />

amministratore ed ognuno dei<br />

condomini, dell’art. 1720,<br />

comma 1, c.c., secondo cui il<br />

mandante deve rimborsare al<br />

mandatario le anticipazioni fatte<br />

nella esecuzione dell’incarico<br />

diretta ad ottenere il rimborso di<br />

somme anticipate nell’interesse<br />

della gestione condominio legalmente<br />

rappresentato dal nuovo<br />

amministratore, anche contro il<br />

singolo condomino inadempiente<br />

all’obbligo di pagare la propria<br />

quota.”<br />

- Cass. 27 settembre 1996, n.<br />

8530, la quale afferma che<br />

“l’amministratore cessato dall’incarico<br />

può chiedere il rimborso<br />

delle somme da lui anticipate<br />

per la gestione condominiale sia<br />

nei confronti del condominio<br />

legalmente rappresentato dal<br />

nuovo amministratore (dovendosi<br />

considerare attinente alle cose,<br />

ai servizi ed agli impianti comuni<br />

anche ogni azione nascente<br />

dall’espletamento del mandato,<br />

che, appunto, riflette la gestione e<br />

la conservazione di quelle cose,<br />

servizi o impianti) sia, cumulativamente,<br />

nei confronti di ogni<br />

singolo condomino, la cui obbligazione<br />

di rimborsare all’amministratore,<br />

mandatario, le anticipazioni<br />

da questo fatte nell’esecuzione<br />

dell’incarico deve considerarsi<br />

sorta nel momento stesso<br />

in cui avviene l’anticipazione e<br />

per effetto di essa e non può considerarsi<br />

estinta dalla nomina del<br />

nuovo amministratore, che<br />

amplia la legittimazione processuale<br />

passiva senza eliminare<br />

quelle originali, sostanziali e<br />

processuali.” ■<br />

39 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI

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