AMMINISTRARE immobili - Anaci
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F O C U S<br />
La dottrina e la giurisprudenza condominiali nelle riviste giuridiche<br />
ché, ai sensi dell’art. 1123<br />
c.c., i singoli condomini sono<br />
tenuti a prestazioni diverse;<br />
2) Il rapporto instauratosi tra<br />
l’amministratore ed il condominio<br />
è assimilabile al mandato<br />
con rappresentanza, cui<br />
è applicabile la disciplina di<br />
cui all’art. 1720, comma 1,<br />
(secondo cui il mandante<br />
deve rimborsare al mandatario<br />
le anticipazioni fatte in<br />
esecuzione dell’incarico). nei<br />
rapporti tra amministratore e<br />
ciascuno dei condomini inadempienti<br />
all’obbligo di<br />
pagare la propria quota, la<br />
mera cessazione dall’incarico<br />
dell’amministratore non determina<br />
alcun mutamento<br />
della natura della responsabilità<br />
del singolo condomino;<br />
3) I principi secondo i quali la<br />
sentenza di condanna pronunciata<br />
nei confronti del<br />
condominio non comporta<br />
responsabilità solidale dei<br />
singoli condomini, e la cessazione<br />
dall’incarico di amministratore<br />
non determina<br />
mutamento quanto alla<br />
responsabilità dei singoli<br />
condomini, valgono anche<br />
nella fase di esecuzione, che<br />
non può avere una disciplina<br />
diversa da quella prevista per<br />
la fase di cognizione.<br />
L’Autore precisa come la<br />
Corte piemontese abbia “escluso<br />
che l’amministratore condominiale,<br />
cessato dalla carica, sia legittimato a<br />
pretendere giudizialmente l’integrale<br />
rimborso delle anticipazioni per le<br />
spese condominiali, oltre che nei confronti<br />
del condominio altresì ai singoli<br />
condomini”.<br />
L’affermazione deriva, innanzitutto,<br />
dall’assimilazione del<br />
rapporto amministratore/condominio<br />
alla fattispecie del<br />
mandato con rappresentanza,<br />
con la conseguente applicazione<br />
della relativa disciplina (sul mandato).<br />
Tale mandato, tuttavia, non è<br />
assimilabile ad un mandato collettivo<br />
e, quindi, non si verifica<br />
un unico rapporto tra amministratore<br />
e condominio ma, invece,<br />
sussistono tanti mandati singoli<br />
ed autonomi quanti sono,<br />
appunto, i condomini.<br />
Da ciò ne deriva che il singolo<br />
condomino - nei confronti<br />
dell’amministratore - non è<br />
obbligato per l’intero, bensì proquota.<br />
Più in particolare, nel caso in<br />
cui l’amministratore richieda ai<br />
singoli condomini anticipazioni<br />
fatte, nell’espletamento delle sue<br />
mansioni, per conto e nell’interesse<br />
del condominio (vedi, art.<br />
1720 c.c.) deve farlo pro-quota<br />
(e ciò, anche nella fase esecutiva).<br />
L’Autore, infine, riporta la<br />
giurisprudenza prevalente - alla<br />
quale la Corte d’appello di Torino<br />
si è conformata - e precisamente:<br />
- Cass. 12 febbraio 1997, n.<br />
1286, in base alla quale “l’amministratore<br />
di condominio - nel<br />
quale non è ravvisabile un ente<br />
fornito di autonomia patrimoniale,<br />
bensì la gestione collegiale<br />
di interessi individuali, con sottrazione<br />
o comprensione dell’autonomia<br />
individuale - configura<br />
un ufficio di diritto privato oggettivamente<br />
orientato alla tutela<br />
del complesso di interessi su indicati<br />
e realizzante una cooperazione,<br />
in regime di autonomia,<br />
con i condomini, singolarmente<br />
considerati, che è assimilabile,<br />
pur con tratti distintivi in ordine<br />
alle modalità di costituzione ed<br />
al contenuto “sociale” della<br />
gestione, al mandato con rappresentanza,<br />
con la conseguente<br />
applicabilità, nei rapporti tra<br />
amministratore ed ognuno dei<br />
condomini, dell’art. 1720,<br />
comma 1, c.c., secondo cui il<br />
mandante deve rimborsare al<br />
mandatario le anticipazioni fatte<br />
nella esecuzione dell’incarico<br />
diretta ad ottenere il rimborso di<br />
somme anticipate nell’interesse<br />
della gestione condominio legalmente<br />
rappresentato dal nuovo<br />
amministratore, anche contro il<br />
singolo condomino inadempiente<br />
all’obbligo di pagare la propria<br />
quota.”<br />
- Cass. 27 settembre 1996, n.<br />
8530, la quale afferma che<br />
“l’amministratore cessato dall’incarico<br />
può chiedere il rimborso<br />
delle somme da lui anticipate<br />
per la gestione condominiale sia<br />
nei confronti del condominio<br />
legalmente rappresentato dal<br />
nuovo amministratore (dovendosi<br />
considerare attinente alle cose,<br />
ai servizi ed agli impianti comuni<br />
anche ogni azione nascente<br />
dall’espletamento del mandato,<br />
che, appunto, riflette la gestione e<br />
la conservazione di quelle cose,<br />
servizi o impianti) sia, cumulativamente,<br />
nei confronti di ogni<br />
singolo condomino, la cui obbligazione<br />
di rimborsare all’amministratore,<br />
mandatario, le anticipazioni<br />
da questo fatte nell’esecuzione<br />
dell’incarico deve considerarsi<br />
sorta nel momento stesso<br />
in cui avviene l’anticipazione e<br />
per effetto di essa e non può considerarsi<br />
estinta dalla nomina del<br />
nuovo amministratore, che<br />
amplia la legittimazione processuale<br />
passiva senza eliminare<br />
quelle originali, sostanziali e<br />
processuali.” ■<br />
39 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI