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INSERTO Parere dell’Agenzia: Il contratto servizio energia è definito dall’art. 1, comma 1 lettera p) del DPR 26/8/1993, n. 412, come “l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia” Alle erogazioni previste nei contratti di servizio energia è applicabile l’IVA ridotta del 10% (vedi, tra l’altro, circolare del 23/11/1998, n.273 e risoluzione del 20 agosto 1998, n. 103) Infatti, ai sensi del n. 122 della tabella a, parte III, allegata al DPR 26/10/1972, n. 633, le “prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico” sono soggette all’aliquota IVA ridotta del 10%. Come precisato, tra l’altro, nella circolare del 7/4/1999, n. 82 l’uso domestico si realizza nell’ipotesi in cui la somministrazione sia resa nei confronti di soggetti, consumatori finali, che impiegano il calore-energia nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo. In relazione al problema delle utenze ad utilizzazione promiscua, con la predetta circolare n. 82 del 1999 è stato precisato che, nell’ipotesi in cui non sia possibile determinare la parte impiegata per utilizzi domestici agevolati per mancanza di distinti contatori, l’imposta si Dossier “Contratto Servizio Energia” rende applicabile con l’aliquota ordinaria sull’intera fornitura. Con la locuzione utilizzata “per mancanza di distinti contatori” non si è inteso affermare necessariamente l’obbligo di installare tanti contatori quante sono le utenze servite. Si ritiene, al contrario, che il requisito necessario all’applicazione dell’aliquota agevolata sia soddisfatto con la contabilizzazione attraverso contatori “distinti” per gli usi domestici e quelli diversi. Conseguentemente, a condizione che il criterio adottato consenta di determinare in modo oggettivo il consumo di energia riferibile all’uso domestico, può applicarsi su tale consumo l’aliquota agevolata. Nel caso in esame, si ritiene coerente con il criterio dell’oggettività la soluzione prospettata dalla Società istante che prevede l’installazione di diversi contatori solo per la parte di energiacalore destinata ad usi diversi e computi invece per sottrazione rispetto a quanto contabilizzato dal contatore centrale, la restante parte dei consumi soggetti ad aliquota agevolata. Non possono al contrario considerarsi soddisfacenti ai fini della discriminazione dei consumi eventuali soluzioni tecniche che adottino criteri di ripartizione non oggettivi o presuntivi (come, ad esempio, la suddivisione in proporzione al valore della proprietà di ciascun condomino). La risposta di cui alla presente risoluzione sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale viene resa dalla scrivente ai sensi dell’art. 4 comma 1, ultimo periodo, del DM 26/4/2001, n. 209. 21 AMMINISTRARE IMMOBILI
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INSERTO<br />
Parere dell’Agenzia:<br />
Il contratto servizio energia è<br />
definito dall’art. 1, comma 1 lettera<br />
p) del DPR 26/8/1993, n.<br />
412, come “l’atto contrattuale<br />
che disciplina l’erogazione dei<br />
beni e servizi necessari a mantenere<br />
le condizioni di comfort<br />
negli edifici nel rispetto delle<br />
vigenti leggi in materia di uso<br />
razionale dell’energia, di sicurezza<br />
e di salvaguardia dell’ambiente,<br />
provvedendo nel contempo<br />
al miglioramento del<br />
processo di trasformazione e di<br />
utilizzo dell’energia”<br />
Alle erogazioni previste nei<br />
contratti di servizio energia è<br />
applicabile l’IVA ridotta del<br />
10% (vedi, tra l’altro, circolare<br />
del 23/11/1998, n.273 e risoluzione<br />
del 20 agosto 1998, n.<br />
103)<br />
Infatti, ai sensi del n. 122<br />
della tabella a, parte III, allegata<br />
al DPR 26/10/1972, n. 633, le<br />
“prestazioni di servizi relativi<br />
alla fornitura e distribuzione di<br />
calore-energia per uso domestico”<br />
sono soggette all’aliquota<br />
IVA ridotta del 10%.<br />
Come precisato, tra l’altro,<br />
nella circolare del 7/4/1999, n.<br />
82 l’uso domestico si realizza<br />
nell’ipotesi in cui la somministrazione<br />
sia resa nei confronti di<br />
soggetti, consumatori finali, che<br />
impiegano il calore-energia<br />
nella propria abitazione, a carattere<br />
familiare o in analoghe<br />
strutture a carattere collettivo.<br />
In relazione al problema delle<br />
utenze ad utilizzazione promiscua,<br />
con la predetta circolare n.<br />
82 del 1999 è stato precisato<br />
che, nell’ipotesi in cui non sia<br />
possibile determinare la parte<br />
impiegata per utilizzi domestici<br />
agevolati per mancanza di<br />
distinti contatori, l’imposta si<br />
Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />
rende applicabile con l’aliquota<br />
ordinaria sull’intera fornitura.<br />
Con la locuzione utilizzata “per<br />
mancanza di distinti contatori”<br />
non si è inteso affermare necessariamente<br />
l’obbligo di installare<br />
tanti contatori quante sono le<br />
utenze servite. Si ritiene, al contrario,<br />
che il requisito necessario<br />
all’applicazione dell’aliquota<br />
agevolata sia soddisfatto con la<br />
contabilizzazione attraverso<br />
contatori “distinti” per gli usi<br />
domestici e quelli diversi.<br />
Conseguentemente, a condizione<br />
che il criterio adottato<br />
consenta di determinare in<br />
modo oggettivo il consumo di<br />
energia riferibile all’uso domestico,<br />
può applicarsi su tale consumo<br />
l’aliquota agevolata.<br />
Nel caso in esame, si ritiene<br />
coerente con il criterio dell’oggettività<br />
la soluzione prospettata<br />
dalla Società istante che prevede<br />
l’installazione di diversi contatori<br />
solo per la parte di energiacalore<br />
destinata ad usi diversi e<br />
computi invece per sottrazione<br />
rispetto a quanto contabilizzato<br />
dal contatore centrale, la restante<br />
parte dei consumi soggetti ad<br />
aliquota agevolata.<br />
Non possono al contrario<br />
considerarsi soddisfacenti ai fini<br />
della discriminazione dei consumi<br />
eventuali soluzioni tecniche<br />
che adottino criteri di ripartizione<br />
non oggettivi o presuntivi<br />
(come, ad esempio, la suddivisione<br />
in proporzione al valore<br />
della proprietà di ciascun condomino).<br />
La risposta di cui alla presente<br />
risoluzione sollecitata con<br />
istanza di interpello presentata<br />
alla Direzione Regionale viene<br />
resa dalla scrivente ai sensi dell’art.<br />
4 comma 1, ultimo periodo,<br />
del DM 26/4/2001, n. 209.<br />
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