AMMINISTRARE immobili - Anaci
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Il contratto di servizio energia è definito dall’art. 1<br />
lett. p) DPR 412/93, come “l’atto contrattuale che disciplina<br />
l’erogazione di beni e servizi necessari a mantenere<br />
le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle<br />
vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di<br />
sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo<br />
nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione<br />
e di utilizzo dell’energia”.<br />
Il legislatore traccia uno schema, nel quale non viene<br />
prevista una disciplina per il contratto e non risultano<br />
chiare, a prima lettura, neanche quali siano le reciproche<br />
prestazioni contrattuali.<br />
Si è inteso trasformare quella che fino a quel momento<br />
era stata l’obbligazione principale dell’appaltatore, la<br />
gestione e manutenzione dell’impianto in un’operazione<br />
strumentale volta a produrre, al minore costo possibile, un<br />
diverso bene finale che veniva ceduto al committente: il<br />
calore-energia. Si è così trasformato l’oggetto stesso del<br />
contratto, e la sua prestazione fondamentale.<br />
In altri termini l’intento era quello di trasformare<br />
l’impianto di riscaldamento dello stabile in un impianto<br />
produttivo dell’imprenditore privato, che non solo lo detiene<br />
e lo fa funzionare al meglio, ma che nei contratti pluriennali<br />
vi interviene, modifica e sostituisce alcune parti al<br />
fine di ottenere la migliore efficienza dell’impianto. Si può<br />
addirittura arrivare a sostituire parti fondamentali,come la<br />
caldaia, in contratti che prevedono una durata poliennale<br />
tale da consentire l’ammortamento del nuovo impianto.<br />
L’impresa deve anticipatamente sapere di potere trattare<br />
l’impianto come se fosse un proprio impianto, potendogli<br />
applicare tutte le innovazioni di cui dispone, liberamente,<br />
al fine di farlo produrre in modo più efficiente.<br />
Con la risoluzione n. 103/E del<br />
20 agosto 1998, la scrivente ha<br />
chiarito che ai contratti di servizio<br />
energia per uso domestico, di cui<br />
all’articolo 1, comma 1, lettera p),<br />
del D.P.R. 20 agosto 1993, n. 412,<br />
l’IVA si applica con l’aliquota del<br />
10 per cento, ai sensi delle disposizioni<br />
recate dal punto 122, della<br />
tabella A, parte III, al D.P.R. 26<br />
ottobre 1972, n. 633.<br />
Ciò premesso, considerato che<br />
in seguito alla emanazione della<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />
Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />
predetta nota sono pervenuti<br />
numerosi quesiti tendenti a conoscere<br />
cosa si debba intendere per<br />
contratto servizio-energia, ovvero<br />
quali siano i criteri da seguire per<br />
discernere la figura negoziale di cui<br />
trattasi da altre tipologie che<br />
impropriamente vengono definite<br />
come tali, si è ritenuto opportuno<br />
ritornare sull’argomento al fine di<br />
individuare quali siano gli elementi<br />
che caratterizzano il succitato<br />
contratto.<br />
18<br />
INSERTO<br />
L’applicazione deve comunque calcolare la redditività<br />
dell’investimento. Ammortizzati i costi di intervento, nel<br />
periodo residuo,il miglioramento della produttività – l’abbassamento<br />
del costo di produzione del Kwh – si traduce<br />
in un diretto vantaggio economico per l’imprenditore.<br />
Quindi per quanto attiene alla durata del contratto, maggiore<br />
essa sarà maggiore sarà la portata e l’entità degli<br />
interventi che l’impresa potrà sostenere a sue spese.<br />
Si sottolinea che al termine del contratto il committente<br />
si troverà un sistema edificio impianto rinnovato ed efficiente.<br />
Ciò gli consentirà provocando la concorrenza tra<br />
imprese,di spuntare prezzi sempre minori.In termini economici<br />
si può dire che nel medio periodo i profitti derivanti<br />
dall’applicazione agli impianti di produzione di<br />
calore-energia di sistemi tecnologici avanzati, di cui in un<br />
primo tempo si avvantaggiano le imprese, si trasferiscono<br />
ai consumatori per effetto della concorrenza tra gli operatori.<br />
Nel merito dei contratti “servizio energia” risulta che<br />
molte imprese propongono schemi contrattuali, resi vantaggiosi<br />
dall’assoggettamento all’IVA agevolata 10%, che<br />
spesso non hanno i requisiti fissati dalla circolare ministeriale<br />
n. 273/1998 con possibili onerose conseguenze per<br />
il condominio committente. È indispensabile quindi una<br />
particolare attenzione dell’amministratore anche in ordine<br />
alla limitazione dell’agevolazione per l’uso domestico utilizzando<br />
gli schemi di contratto che l’ANACI ha concordato<br />
con l’ADICONSUM per diventare protagonisti<br />
della riqualificazione energetica degli edifici nell’ottica<br />
degli obiettivi della legge n. 10/91 raggiungibili senza<br />
maggiori oneri a carico delle famiglie amministrate.<br />
Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate<br />
Circolare n. 273 del 23/11/98<br />
Si ricorda, innanzitutto, che<br />
l’uso domestico non si realizza con<br />
la destinazione dei servizi ad<br />
ambienti diversi da quelli familiari<br />
come, ad esempio, uffici, scuole,<br />
asili, caserme ecc.<br />
II contratto di servizio-energia,<br />
com’è noto,è una figura complessa<br />
che disciplina l’erogazione<br />
dei beni e servizi necessari a mantenere<br />
le condizioni di comfort<br />
negli edifici nel rispetto delle<br />
vigenti leggi in materia di uso