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AMMINISTRARE immobili - Anaci

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Il contratto di servizio energia è definito dall’art. 1<br />

lett. p) DPR 412/93, come “l’atto contrattuale che disciplina<br />

l’erogazione di beni e servizi necessari a mantenere<br />

le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle<br />

vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di<br />

sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo<br />

nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione<br />

e di utilizzo dell’energia”.<br />

Il legislatore traccia uno schema, nel quale non viene<br />

prevista una disciplina per il contratto e non risultano<br />

chiare, a prima lettura, neanche quali siano le reciproche<br />

prestazioni contrattuali.<br />

Si è inteso trasformare quella che fino a quel momento<br />

era stata l’obbligazione principale dell’appaltatore, la<br />

gestione e manutenzione dell’impianto in un’operazione<br />

strumentale volta a produrre, al minore costo possibile, un<br />

diverso bene finale che veniva ceduto al committente: il<br />

calore-energia. Si è così trasformato l’oggetto stesso del<br />

contratto, e la sua prestazione fondamentale.<br />

In altri termini l’intento era quello di trasformare<br />

l’impianto di riscaldamento dello stabile in un impianto<br />

produttivo dell’imprenditore privato, che non solo lo detiene<br />

e lo fa funzionare al meglio, ma che nei contratti pluriennali<br />

vi interviene, modifica e sostituisce alcune parti al<br />

fine di ottenere la migliore efficienza dell’impianto. Si può<br />

addirittura arrivare a sostituire parti fondamentali,come la<br />

caldaia, in contratti che prevedono una durata poliennale<br />

tale da consentire l’ammortamento del nuovo impianto.<br />

L’impresa deve anticipatamente sapere di potere trattare<br />

l’impianto come se fosse un proprio impianto, potendogli<br />

applicare tutte le innovazioni di cui dispone, liberamente,<br />

al fine di farlo produrre in modo più efficiente.<br />

Con la risoluzione n. 103/E del<br />

20 agosto 1998, la scrivente ha<br />

chiarito che ai contratti di servizio<br />

energia per uso domestico, di cui<br />

all’articolo 1, comma 1, lettera p),<br />

del D.P.R. 20 agosto 1993, n. 412,<br />

l’IVA si applica con l’aliquota del<br />

10 per cento, ai sensi delle disposizioni<br />

recate dal punto 122, della<br />

tabella A, parte III, al D.P.R. 26<br />

ottobre 1972, n. 633.<br />

Ciò premesso, considerato che<br />

in seguito alla emanazione della<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />

Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />

predetta nota sono pervenuti<br />

numerosi quesiti tendenti a conoscere<br />

cosa si debba intendere per<br />

contratto servizio-energia, ovvero<br />

quali siano i criteri da seguire per<br />

discernere la figura negoziale di cui<br />

trattasi da altre tipologie che<br />

impropriamente vengono definite<br />

come tali, si è ritenuto opportuno<br />

ritornare sull’argomento al fine di<br />

individuare quali siano gli elementi<br />

che caratterizzano il succitato<br />

contratto.<br />

18<br />

INSERTO<br />

L’applicazione deve comunque calcolare la redditività<br />

dell’investimento. Ammortizzati i costi di intervento, nel<br />

periodo residuo,il miglioramento della produttività – l’abbassamento<br />

del costo di produzione del Kwh – si traduce<br />

in un diretto vantaggio economico per l’imprenditore.<br />

Quindi per quanto attiene alla durata del contratto, maggiore<br />

essa sarà maggiore sarà la portata e l’entità degli<br />

interventi che l’impresa potrà sostenere a sue spese.<br />

Si sottolinea che al termine del contratto il committente<br />

si troverà un sistema edificio impianto rinnovato ed efficiente.<br />

Ciò gli consentirà provocando la concorrenza tra<br />

imprese,di spuntare prezzi sempre minori.In termini economici<br />

si può dire che nel medio periodo i profitti derivanti<br />

dall’applicazione agli impianti di produzione di<br />

calore-energia di sistemi tecnologici avanzati, di cui in un<br />

primo tempo si avvantaggiano le imprese, si trasferiscono<br />

ai consumatori per effetto della concorrenza tra gli operatori.<br />

Nel merito dei contratti “servizio energia” risulta che<br />

molte imprese propongono schemi contrattuali, resi vantaggiosi<br />

dall’assoggettamento all’IVA agevolata 10%, che<br />

spesso non hanno i requisiti fissati dalla circolare ministeriale<br />

n. 273/1998 con possibili onerose conseguenze per<br />

il condominio committente. È indispensabile quindi una<br />

particolare attenzione dell’amministratore anche in ordine<br />

alla limitazione dell’agevolazione per l’uso domestico utilizzando<br />

gli schemi di contratto che l’ANACI ha concordato<br />

con l’ADICONSUM per diventare protagonisti<br />

della riqualificazione energetica degli edifici nell’ottica<br />

degli obiettivi della legge n. 10/91 raggiungibili senza<br />

maggiori oneri a carico delle famiglie amministrate.<br />

Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate<br />

Circolare n. 273 del 23/11/98<br />

Si ricorda, innanzitutto, che<br />

l’uso domestico non si realizza con<br />

la destinazione dei servizi ad<br />

ambienti diversi da quelli familiari<br />

come, ad esempio, uffici, scuole,<br />

asili, caserme ecc.<br />

II contratto di servizio-energia,<br />

com’è noto,è una figura complessa<br />

che disciplina l’erogazione<br />

dei beni e servizi necessari a mantenere<br />

le condizioni di comfort<br />

negli edifici nel rispetto delle<br />

vigenti leggi in materia di uso

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