AMMINISTRARE immobili - Anaci

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30.05.2013 Views

Inserto Dossier “Contratto Servizio Energia” a cura di Carlo Parodi 17 AMMINISTRARE IMMOBILI

Il contratto di servizio energia è definito dall’art. 1 lett. p) DPR 412/93, come “l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia”. Il legislatore traccia uno schema, nel quale non viene prevista una disciplina per il contratto e non risultano chiare, a prima lettura, neanche quali siano le reciproche prestazioni contrattuali. Si è inteso trasformare quella che fino a quel momento era stata l’obbligazione principale dell’appaltatore, la gestione e manutenzione dell’impianto in un’operazione strumentale volta a produrre, al minore costo possibile, un diverso bene finale che veniva ceduto al committente: il calore-energia. Si è così trasformato l’oggetto stesso del contratto, e la sua prestazione fondamentale. In altri termini l’intento era quello di trasformare l’impianto di riscaldamento dello stabile in un impianto produttivo dell’imprenditore privato, che non solo lo detiene e lo fa funzionare al meglio, ma che nei contratti pluriennali vi interviene, modifica e sostituisce alcune parti al fine di ottenere la migliore efficienza dell’impianto. Si può addirittura arrivare a sostituire parti fondamentali,come la caldaia, in contratti che prevedono una durata poliennale tale da consentire l’ammortamento del nuovo impianto. L’impresa deve anticipatamente sapere di potere trattare l’impianto come se fosse un proprio impianto, potendogli applicare tutte le innovazioni di cui dispone, liberamente, al fine di farlo produrre in modo più efficiente. Con la risoluzione n. 103/E del 20 agosto 1998, la scrivente ha chiarito che ai contratti di servizio energia per uso domestico, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), del D.P.R. 20 agosto 1993, n. 412, l’IVA si applica con l’aliquota del 10 per cento, ai sensi delle disposizioni recate dal punto 122, della tabella A, parte III, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ciò premesso, considerato che in seguito alla emanazione della AMMINISTRARE IMMOBILI Dossier “Contratto Servizio Energia” predetta nota sono pervenuti numerosi quesiti tendenti a conoscere cosa si debba intendere per contratto servizio-energia, ovvero quali siano i criteri da seguire per discernere la figura negoziale di cui trattasi da altre tipologie che impropriamente vengono definite come tali, si è ritenuto opportuno ritornare sull’argomento al fine di individuare quali siano gli elementi che caratterizzano il succitato contratto. 18 INSERTO L’applicazione deve comunque calcolare la redditività dell’investimento. Ammortizzati i costi di intervento, nel periodo residuo,il miglioramento della produttività – l’abbassamento del costo di produzione del Kwh – si traduce in un diretto vantaggio economico per l’imprenditore. Quindi per quanto attiene alla durata del contratto, maggiore essa sarà maggiore sarà la portata e l’entità degli interventi che l’impresa potrà sostenere a sue spese. Si sottolinea che al termine del contratto il committente si troverà un sistema edificio impianto rinnovato ed efficiente. Ciò gli consentirà provocando la concorrenza tra imprese,di spuntare prezzi sempre minori.In termini economici si può dire che nel medio periodo i profitti derivanti dall’applicazione agli impianti di produzione di calore-energia di sistemi tecnologici avanzati, di cui in un primo tempo si avvantaggiano le imprese, si trasferiscono ai consumatori per effetto della concorrenza tra gli operatori. Nel merito dei contratti “servizio energia” risulta che molte imprese propongono schemi contrattuali, resi vantaggiosi dall’assoggettamento all’IVA agevolata 10%, che spesso non hanno i requisiti fissati dalla circolare ministeriale n. 273/1998 con possibili onerose conseguenze per il condominio committente. È indispensabile quindi una particolare attenzione dell’amministratore anche in ordine alla limitazione dell’agevolazione per l’uso domestico utilizzando gli schemi di contratto che l’ANACI ha concordato con l’ADICONSUM per diventare protagonisti della riqualificazione energetica degli edifici nell’ottica degli obiettivi della legge n. 10/91 raggiungibili senza maggiori oneri a carico delle famiglie amministrate. Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate Circolare n. 273 del 23/11/98 Si ricorda, innanzitutto, che l’uso domestico non si realizza con la destinazione dei servizi ad ambienti diversi da quelli familiari come, ad esempio, uffici, scuole, asili, caserme ecc. II contratto di servizio-energia, com’è noto,è una figura complessa che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso

Inserto<br />

Dossier<br />

“Contratto Servizio<br />

Energia”<br />

a cura di<br />

Carlo Parodi<br />

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