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AMMINISTRARE immobili - Anaci

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<strong>AMMINISTRARE</strong><br />

<strong>AMMINISTRARE</strong><br />

Periodico Nazionale<br />

Periodico Nazionale<br />

95<br />

n. Maggio 2005<br />

Il condominio: natura ignota<br />

a qualche magistrato<br />

Interventi edilizi<br />

da parte di un condomino in assenza<br />

della “salvezza dei diritti dei terzi”<br />

INSERTO: Dossier<br />

“Contratto Servizio Energia”<br />

<strong>immobili</strong><br />

ANACI<br />

Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari<br />

Anno X - n° 5 - mensile - Maggio 2005 - Autor. Trib. Torino n. 4850 del 24/11/95 - Spedizioni in A.P. 45% Art. 2 comma 20/b Legge 662/96 D.R.T. Roma - Contiene I.P.


Amministrare Immobili<br />

Rivista Ufficiale della<br />

Associazione Nazionale<br />

Amministratori<br />

Condominiali<br />

Immobiliari<br />

N. 5, anno X,<br />

Maggio 2005<br />

Direttore Editoriale:<br />

Pietro Membri<br />

Direttore Responsabile:<br />

Pietro Membri<br />

Comitato di Redazione:<br />

Umberto Anitori<br />

Dante Testa<br />

Carlo Parodi, Direttore<br />

Centro Studi <strong>Anaci</strong><br />

Carmelo Santonocito<br />

Impaginazione:<br />

Tipolitografia A. Spada<br />

In copertina:<br />

Immobili di Città<br />

Gestione Editoriale<br />

e Pubblicità:<br />

ANACI<br />

Sede Nazionale<br />

00192 Roma<br />

Via Cola di Rienzo, 111<br />

Tel. 06.321.4963<br />

Tel. 06.321.5399<br />

Fax 06.321.7165<br />

Editore:<br />

ANACI<br />

www.anaci .it<br />

e-mail: info@anaci.it<br />

Direzione, Redazione e<br />

Amministrazione:<br />

00192 Roma<br />

Via Cola di Rienzo, 111<br />

Tel. 06.321.4963<br />

Fax 06.321.7165<br />

Associato<br />

all’Unione<br />

Stampa Periodica<br />

Italiana<br />

Le opinioni espresse negli articoli<br />

appartengono ai singoli autori,<br />

dei quali si rispetta la libertà di<br />

giudizio, lasciandoli responsabili<br />

dei loro scritti.<br />

Stampa:<br />

Tipolitografia A. Spada snc<br />

Ronciglione (VT)<br />

Sped in A.P 45%<br />

comma 20/b art. 2<br />

L. 662/96<br />

Tab. E<br />

Taxe Perçue<br />

Aut. Tribunale di Torino<br />

n.4850 del 24/11/1995<br />

3<br />

5<br />

7<br />

13<br />

35<br />

EDITORIALE<br />

Editoriale<br />

di Gaetano Mulonia<br />

PROFESSIONE<br />

Il condominio:<br />

natura ignota<br />

a qualche magistrato<br />

di Gian Vincenzo Tortorici<br />

Interventi edilizi<br />

da parte di un condomino<br />

in assenza della “salvezza<br />

dei diritti dei terzi”<br />

di Gino Terzago<br />

ASSOCIAZIONE<br />

Questioni di condominio<br />

di Fabio Gerosa<br />

Il Convegno<br />

a Reggio Calabria<br />

17<br />

37<br />

42<br />

45<br />

48<br />

50<br />

51<br />

Sommario<br />

INSERTO<br />

Dossier “Contratto<br />

Servizio Energia”<br />

FOCUS<br />

La dottrina e la giurisprudenza<br />

condominiali nelle<br />

riviste giuridiche<br />

di Luigi Salciarini<br />

CASSAZIONE news<br />

La Giurisprudenza<br />

condominiale<br />

della Suprema Corte<br />

di Luigi Salciarini<br />

Servizi agli Associati<br />

nome.cognome@anaci.it<br />

Convenzione con<br />

la Banca di Roma<br />

Convenzione con<br />

Olimpia Splendid<br />

Italia da scoprire<br />

Anagni:<br />

la Città dei Papi


Editoriale<br />

Cari colleghi, quando il Presidente<br />

nazionale ha invitato tutti i membri di<br />

Giunta a scrivere un editoriale per la<br />

rivista ho avuto un attimo di smarrimento.<br />

Cosa si potrebbe esporre di nuovo<br />

che i massimi dirigenti non abbiano già<br />

esternato?<br />

Nel mio caso non posso sottacere<br />

che l’attuale “vertice” sia dotato di lungimiranza<br />

e sensibilità verso le realtà<br />

“minori” che ritiene una vera e propria<br />

ricchezza in termini di potenziale accrescimento dell’Associazione.<br />

Il proselitismo è uno degli aspetti della nostra realtà associativa. Nel<br />

conferire le dovute attenzioni a tale realtà dando anche gli “stimoli” giusti<br />

ai nuovi dirigenti si è intrapresa la via più proficua per raggiungere lo<br />

scopo.<br />

Nell’<strong>Anaci</strong> c’è posto per tutti e soprattutto per chi, con spirito di abnegazione,<br />

vuole lavorare con passione.<br />

Chi scrive è testimone delle vicende associative prima ancora della<br />

fusione e l’aria che si respira oggi rispetto a quegli anni, è quella di un’accresciuta<br />

“dignità” della nostra professionalità.<br />

E’ vero che risultati concreti per il riconoscimento non si sono ancora<br />

ottenuti, ma la crescita non si è fermata! Basta dare uno sguardo al nuovo<br />

Statuto ed al nuovo Regolamento di attuazione .<br />

E’ importante sentirsi professionista ed agire e svolgere la propria attività<br />

con correttezza deontologica ( a proposito proprio in questi giorni la<br />

commissione nominata ad hoc ha iniziato i lavori per fornirci dell’ ulteriore<br />

indispensabile strumento che regoli i rapporti tra associati e detti dei<br />

principi sui rapporti tra iscritti e clientela) verso i colleghi e non dimenticare<br />

che la qualità del servizio da rendere ai clienti dev’essere di alto livello.<br />

Solo così la nostra attività ne guadagna in autorevolezza ed in rispetto<br />

dovutoci da tutte le componenti della variegata realtà in cui operiamo.<br />

In quest’ottica non dobbiamo dimenticarci di essere tecnici tra i tecnici<br />

e le nostre competenze hanno la caratteristica della specificità che, nella<br />

sostanza, già ci è riconosciuta nella vita di tutti i giorni.<br />

3 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI


<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />

Noi siamo gli unici interlocutori di chi vuole risolvere problemi, prospettare<br />

soluzioni od interloquire sulla materia amministrativa <strong>immobili</strong>are,<br />

nessun’altra professione può essere paragonata alla nostra!<br />

Le nuove regole che abbiamo formalizzato ed accettato a Riccione<br />

durante l’ultimo Congresso delineano delle scelte di politica associativa<br />

precise volte a rendere l’<strong>Anaci</strong> un’associazione forte, credibile, concretamente<br />

operativa e snella.<br />

Sono fiducioso nelle nuove capacità ed ottimista nel perseguimento dei<br />

fini comuni, ciò grazie allo spirito di collaborazione e di disponibilità che<br />

pervade noi iscritti.<br />

Non mi illudo che nuovi ed importanti ostacoli non si ergano e precludano,<br />

nel breve periodo, gli obiettivi a cui miriamo ma sono certo che<br />

uniti e senza altri scopi che non siano quelli della nostra crescita, riusciremo<br />

a far valere e realizzare i “desiderata” di tutti gli associati. ■<br />

4<br />

Gaetano Mulonia


PROFESSIONE<br />

Con atto di citazione in<br />

opposizione a decreto ingiuntivo<br />

notificato all’amministratore<br />

pro tempore di un condominio<br />

composto da soli tre condomini<br />

sito in Pisa, un condomino conveniva<br />

in giudizio innanzi al Tribunale<br />

il suddetto Condominio<br />

per ivi sentir accogliere le<br />

seguenti conclusioni: “Piaccia<br />

all’Ill.mo Tribunale, in accoglimento<br />

dei prospettati motivi di<br />

opposizione e previa sospensione<br />

della provvisoria eseguibilità<br />

del D.I. de quo, revocare il D.I.<br />

stesso, con ogni consequenziale<br />

pronuncia e vinte le spese”.<br />

Con comparsa di costituzione<br />

e risposta, si costituiva ritualmente<br />

in giudizio il condominio<br />

chiedendo che in via preliminare,<br />

volesse rigettarsi l’istanza<br />

di sospensione dalla provviso-<br />

Il condominio:<br />

natura ignota<br />

a qualche magistrato<br />

ria esecuzione del decreto<br />

ingiuntivo opposto; la richiesta<br />

sospensione si fondava sul presupposto<br />

che il condominio<br />

non era stato costituito ritualmente<br />

e pertanto l’amministratore<br />

non ne poteva essere il<br />

legale rappresentante ex lege.<br />

Il G.O.T. di Pisa, accogliendo<br />

tale tesi attrice dichiarava la<br />

sospensione della provvisoria<br />

esecuzione del decreto ingiuntivo.<br />

Tale provvedimento è illegittimo<br />

per i seguenti motivi:<br />

1) SUSSISTENZA DELL’ENTE DI<br />

GESTIONE “CONDOMINIO”<br />

In merito all’accoglimento<br />

della contestazione di parte<br />

opponente sulla insussistenza<br />

dell’ente di gestione “condominio”,<br />

si osserva come quest’ulti-<br />

mo si costituisca, senza necessità<br />

di alcun atto formale, mediante<br />

la vendita del primo appartamento<br />

di un edificio da parte<br />

dell’originario unico proprietario<br />

(Cass. Civ. 03.05.2002, n.<br />

6359) e le parti, che nel relativo<br />

contratto sono indicate comuni,<br />

devono rimanere tali anche nei<br />

confronti dei successivi acquirenti.<br />

È copiosa la giurisprudenza<br />

poi in tema di “condominio<br />

minimo”, composto da due soli<br />

condomini. Si confronti, a tal<br />

proposito, anche la dottrina<br />

Giuseppe Branca,“Condominio<br />

negli edifici”, Zanichelli Editore,<br />

1982, pag. 368.<br />

2) ILLEGITTIMA<br />

RAPPRESENTANZA<br />

DELL’AMMINISTRATORE<br />

E’ pacifico in dottrina che al<br />

di sotto dei quattro condomini<br />

la nomina dell’amministratore<br />

di condominio è facoltativa; una<br />

volta però nominato, l’amministratore<br />

ha gli stessi poteri, compresi<br />

quelli di rappresentanza,<br />

previsti dagli artt. 1130 e 1131<br />

cod. civ..<br />

3) PROVVISORIA ESECUZIONE<br />

DEL DECRETO INGIUNTIVO<br />

concessa ex art. 63 disp. att.<br />

cod.civ..<br />

Preliminarmente si osserva<br />

come una volta approvato il rendiconto<br />

consuntivo e quello<br />

preventivo, unitamente alle relative<br />

ripartizioni, dall’assemblea<br />

condominiale, l’amministratore<br />

può pretendere le quote da cia-<br />

5 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI


I Perché Perché<br />

di Poliedra<br />

Il Futuro Oggi<br />

Il 2004 è la data prevista per l’obbligatorietà della<br />

marcatura CE delle canne fumarie metalliche.<br />

E’ meglio, e più sicuro, utilizzare sin d’ora prodotti<br />

già rispondenti alle norme in arrivo. Poliedra anticipa<br />

i tempi. I suoi prodotti hanno già superato tutte<br />

le prove previste dalla nuova certificazione.<br />

Prove Prove<br />

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Resistenza meccanica e stabilità<br />

• Resistenza alla compressione<br />

• Resistenza alla trazione<br />

• Carichi su supporti e TEE<br />

Sicurezza durante l’uso<br />

• Resistenza alla temperatura<br />

• Resistenza alla diffusione<br />

del vapore<br />

• Resistenza alla penetrazione<br />

delle condense<br />

RIFERIMENTI PER I TEST<br />

pr EN 1856-1 versione Giugno 2002<br />

pr EN 1856-2 versione Maggio 2002<br />

CERTIFICATI DI PROVA<br />

Resistenza al fuoco<br />

• Resistenza al fuoco della fuliggine<br />

Igiene ed ambiente<br />

• Tenuta ai gas<br />

• Resistenza termica<br />

Durabilità nel tempo<br />

• Test di corrosione sui condotti e<br />

camini metallici<br />

• Test di resistenza sulle guarnizioni<br />

Marcatura, istruzioni e rintracciabilità<br />

• Produzione controllata e certificata<br />

pr EN 14241-1 versione Agosto 2002<br />

pr EN 1443 nuova versione Giugno 2003<br />

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EXPOCOMFORT 2004 • FieraMilano<br />

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Fax +39 0362.310237 - e-mail: info@poliedra.com - http://www.poliedra.com<br />

PROFESSIONE<br />

Il condominio: natura ignota…<br />

scun condomino, potendosi manifestare tale<br />

potere anche mediante la richiesta di un<br />

decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini<br />

morosi (Cass. Civ. 25.06.2001, n. 8676);<br />

quest’ultimo è provvisoriamente esecutivo ai<br />

sensi e per gli effetti dell’art. 63 disp. att. cod.<br />

civ. e tale esecutività, nonostante l’opposizione<br />

del condomino moroso, non è in contrasto<br />

con l’art. 24 Cost., non violando in alcun<br />

modo il diritto di difesa dell’individuo<br />

(Corte Cost. 19.01.1988, n. 40).<br />

Analizzando conseguentemente il raccordo<br />

sistematico tra gli artt. 63 disp. att. cod.<br />

civ. e 649 cod. proc. civ. si può affermare che<br />

il Giudice dell’opposizione può sospendere<br />

l’esecuzione del decreto solo e soltanto se<br />

sia stata impugnata, ed anche sospesa, la delibera<br />

assembleare di approvazione del riparto<br />

che ha consentito di ottenere il provvedimento<br />

opposto: circostanza quest’ultima non<br />

sussistente nella fattispecie in esame.<br />

Quanto sopra anche per evitare l’aggressione<br />

del patrimonio del singolo da parte<br />

dell’appaltatore creditore, stante la solidarietà<br />

sussistente tra tutti i condomini.<br />

Del resto, qualora il condomino opponente<br />

risultasse vittorioso, può ripetere le<br />

somme anticipate nei confronti degli altri<br />

condomini.<br />

Si ritiene rilevante sottolineare la errata<br />

interpretazione del G.O.T. di Pisa affinché a<br />

fronte di altre fantasiose interpretazioni giurisprudenziali,<br />

i nostri amministratori possano<br />

validamente giustificare il loro operato agli<br />

eventuali condomini che le contestassero. ■<br />

Gian Vincenzo Tortorici


PROFESSIONE<br />

1. Premessa.<br />

Autorizzazioni, concessioni,<br />

licenze o permessi di costruire<br />

(L. 28.1.1977 n. 10, art. 4,<br />

commi 1 – 2 e 6; L. 23.12.1994,<br />

art. 39, comma 2, per come<br />

sostituito dall’art. 2, comma 37<br />

della L. 23.12.1996 n. 662 e art.<br />

11, terzo comma, del T.U. in<br />

materia edilizia) sono sempre<br />

state rilasciate – alla pari delle<br />

procedure di condono con il<br />

rilascio della concessione in<br />

sanatoria – senza limitazione dei<br />

diritti dei terzi ovvero salvo<br />

diritti dei terzi (Trib. Bari<br />

9.11.2004 in Giur. locale - Bari<br />

2004; Cons. Stato, sez. 5,<br />

7.4.2004 n. 1963, in Foro Amm.<br />

CDS 2004, 1114; Cons. Stato<br />

23.3.2004 n. 1463, ivi 2004,<br />

782; Cons. Stato 12.5.2003 n.<br />

2506; Cons. Stato 12.3.2003 n.<br />

2506, in Riv. Giur. Edil. 2003, I,<br />

1651). D’altra parte, per giurisprudenza<br />

costante, il Comune<br />

non è tenuto, in sede di esame di<br />

ciascuna domanda, a ricercare<br />

d’ufficio eventuali limitazioni<br />

ovvero l’esistenza di servitù o<br />

indagare su particolari e/o situazioni<br />

in cui si trovano gli <strong>immobili</strong>,<br />

per i quali il proprietario ha<br />

intenzione di intervenire, tanto<br />

è vero che il provvedimento<br />

limitativo viene rilasciato con la<br />

clausola di salvezza dei diritti dei<br />

terzi (Cons. Stato, Sez. 5,<br />

8.4.1997, n. 329 ; Cons. Stato<br />

Sez. 5, 22.6.2000, n. 3525, in<br />

Riv. Giur. edil. 2000, I, 1118 :<br />

Interventi edilizi da parte<br />

di un condomino<br />

in assenza della “salvezza<br />

dei diritti dei terzi”<br />

l’eventuale mancato rispetto di<br />

una servitù pattizia preesistente<br />

non è di per sé motivo d’illegittimità<br />

della concessione edilizia<br />

rilasciata per costruire sul fondo<br />

servente, in quanto il Comune<br />

non è tenuto, in sede di esame<br />

delle relative domande di concessione,<br />

a ricercare d’ufficio, né<br />

ad opporre al richiedente la pattuizione<br />

limitativa della proprietà<br />

rilasciata per costruire sul<br />

fondo servente, tant’è che la<br />

concessione stessa viene rilasciata<br />

sempre con la clausola di salvezza<br />

dei diritti di questi ultimi).<br />

Più in particolare, è stato<br />

rilevato che grazie all’ampia e<br />

generica formula adoperata dall’art.<br />

4 comma 1, L. 28 gennaio<br />

1977 n. 10, la legittimazione a<br />

chiedere la concessione edilizia<br />

spetta a chiunque abbia, in virtù<br />

di un diritto reale o di un’obbligazione,<br />

la facoltà di eseguire il<br />

progetto assentito e, in particolare,<br />

al singolo condomino per<br />

un’opera da realizzare sulle<br />

parti comuni di un edificio ma<br />

strettamente pertinenziale alla<br />

sua unità <strong>immobili</strong>are, in virtù<br />

del combinato disposto degli<br />

artt. 1102 c.c. (facoltà del comunista<br />

di servirsi delle cose comuni),<br />

1105 c.c. (concorso di tutti i<br />

condomini alla cosa comune) e<br />

1122 c.c. (divieto al condomino<br />

di realizzare opere che danneggino<br />

le cose comuni), senza che<br />

gli altri condomini, in assenza<br />

del danno provocato, possano<br />

legittimamente opporvisi<br />

(Cons. Stato, sez. 5, 23.6.1997 n.<br />

699, in Foro amm. 1997, 1665).<br />

Come si vede, lo stesso giudice<br />

richiama una serie di norme<br />

che, nel loro insieme, possono<br />

supplire alla generica dizione del<br />

“salvo diritto dei terzi”, con ciò<br />

confermando che, anche in<br />

carenza del detto richiamo, i<br />

terzi, nel nostro caso, i condomini,<br />

sono ampiamente tutelati.<br />

2. La normativa richiamata.<br />

Opera in principal modo il<br />

disposto dell’art. 1122 c.c., nel<br />

senso che comunque il condomino,<br />

anche a fronte di un provvedimento<br />

abilitativo, non può<br />

eseguire opere che rechino<br />

danno alle parti comuni ovvero<br />

opere sulle parti comuni che ne<br />

alterino la loro destinazione<br />

ovvero che impediscano agli<br />

altri condomini di farne parimenti<br />

uso (art. 1102 c.c.).<br />

Invero, il citato articolo pone<br />

una limitazione all’utilizzo della<br />

parte esclusiva; le opere eventualmente<br />

eseguite nel piano o<br />

porzione di proprietà singola<br />

non devono recare danno alle<br />

parti comuni.<br />

C’è chi tratta la questione dal<br />

punto di vista del godimento e<br />

della disposizione del proprio<br />

piano con il limite del danno alla<br />

collettività dei condomini o ai<br />

singoli appartamenti.Altri estende<br />

la portata dell’articolo anche<br />

“per tutte quelle attività, compresi<br />

i comportamenti delle per-<br />

7 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI


sone che possano nei loro effetti,<br />

incidere fuori dai confini delle<br />

proprietà esclusive e che, nella<br />

maggior parte,si intendono contenute<br />

nel codice”. Altri ancora<br />

vi scorge la giustificazione nel<br />

fatto che entro una stessa cosa<br />

(edificio) vi confluiscono più<br />

proprietà superficiarie distinte e<br />

confinanti tra loro orizzontalmente.<br />

Secondo noi la ratio<br />

emerge dalla natura giuridica del<br />

condominio: il diritto del singolo<br />

nella sua proprietà esclusiva si<br />

estende sino al punto di incontro<br />

con il diritto sulla parte esclusiva<br />

e su quelle comuni degli altri<br />

partecipanti. La norma non si<br />

riferisce esclusivamente al danno<br />

materiale, inteso come modificazione<br />

della conformazione esterna<br />

o dell’intrinseca struttura, in<br />

una parola della consistenza<br />

materiale della cosa, ma anche<br />

dell’eliminazione o riduzione,<br />

ottenuta mediante influenza dall’esterno,<br />

dell’attitudine della<br />

cosa a servire all’uso o agli usi<br />

cui è destinata.<br />

In tale ultimo caso la tutela<br />

può essere invocata contro le<br />

opere che elidono o riducono<br />

apprezzabilmente una qualsiasi<br />

delle utilità da essa ritraibili, ivi<br />

comprese quelle d’ordine estetico<br />

ed edonistico, purchè la cosa<br />

appaia, per il suo obiettivo<br />

modo di essere, destinata anche<br />

ad esse secondo il comune<br />

apprezzamento sociale e purchè<br />

essi siano economicamente<br />

valutabili, cioè incidano sul<br />

valore economico della cosa<br />

stessa. Al riguardo è dato trarre<br />

argomento dal fatto che anche<br />

nell’uso della cosa comune (art.<br />

1102) il singolo condomino può<br />

spaziare nell’ambito delle utilità<br />

della cosa e persino con opportune<br />

modificazioni accrescerne<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />

Interventi edilizi da parte di un condomino…<br />

il numero e l’intensità, ma non<br />

può sopprimere quelle esistenti.<br />

Ma anche a voler considerare<br />

più specificamente le relazioni<br />

che intercorrono tra fruizioni<br />

della cosa propria e cosa comune<br />

e, viceversa, fra fruizioni della<br />

cosa comune e cosa di proprietà<br />

esclusiva, non può che trarsi<br />

argomento dall’indirizzo giurisprudenziale<br />

e dottrinale secondo<br />

cui sono vietate le opere<br />

nella proprietà esclusiva, che<br />

interferiscono sulla cosa comune<br />

o sugli interessi della collettività<br />

(immissioni, distanze legali,<br />

decoro architettonico, sicurezza<br />

e stabilità del caseggiato, rapporti<br />

di vicinato). E’ vero che le svariate<br />

controversie che si innestano<br />

a seguito di un provvedimento<br />

abilitativo non possono<br />

essere tutte risolte con le norme<br />

sul vicinato o con il ricorso al<br />

più volte citato art. 1122 c.c., ma<br />

la tutela – anche in mancanza<br />

della clausola de qua – della convivenza<br />

e dei diritti dei condomini<br />

si deve individuare indistintamente<br />

con una interpretazione<br />

evolutiva della normativa<br />

sul condominio, della proprietà<br />

e della responsabilità: “L’interpretazione<br />

è rivolta a combinare<br />

le di-sposizioni del codice civile<br />

con le direttive costituzionali, in<br />

modo che i poteri e le facoltà<br />

inerenti al godimento pieno ed<br />

esclusivo della proprietà vengano<br />

coordinate con le ragioni<br />

della solidarietà e della correttezza<br />

dovute nell’ambito delle<br />

comunità dei partecipanti al<br />

condominio. In conformità con<br />

i principi regolatori della materia,<br />

non è possibile disciplinare<br />

la coesistenza nell’edificio della<br />

pluralità dei diritti di proprietà<br />

esclusiva ed addivenire ad una<br />

più soddisfacente tutela delle<br />

8<br />

PROFESSIONE<br />

posizioni reciproche, secondo il<br />

sentire giuridico contemporaneo”<br />

(Corona).<br />

La ratio dell’art. 1122 c.c. va<br />

pertanto ricercata nel senso di<br />

appurare se l’opera o l’attività<br />

intrapresa possano arrecare<br />

danno all’edificio, alle parti<br />

comuni (Celeste) e alla proprietà<br />

del singolo, intesa come conseguente<br />

danno economico.<br />

Non vi è dubbio che il concetto<br />

di danno, cui la norma fa<br />

riferimento, non va limitato<br />

esclusivamente al danno materiale,<br />

inteso come modificazione<br />

della conformazione esterna o<br />

della intrinseca natura della cosa<br />

comune, ma esteso anche al<br />

danno conseguente alle opere<br />

che elidono o riducono apprezzabilmente<br />

le utilità ritraibili<br />

dalla cosa comune, anche se di<br />

ordine edonistico o estetico (v.<br />

Cass. 27.4.1989, n. 1947), per<br />

cui ricadono nel divieto tutte<br />

quelle modifiche che costituiscono<br />

un peggioramento del<br />

decoro architettonico del fabbricato.<br />

Decoro da correlarsi<br />

non soltanto all’estetica data dall’insieme<br />

delle linee e delle<br />

strutture che connotano il fabbricato<br />

stesso e gli imprimono<br />

una determinata armonia, ma<br />

anche all’aspetto dei singoli elementi<br />

o di singole parti dell’edificio<br />

che abbiano una sostanziale<br />

e formale autonomia o siano<br />

comunque suscettibili per sé di<br />

considerazione autonoma (v.<br />

Cass. 24.3.2004, n. 5899). E’<br />

noto il principio della buona<br />

fede, ai sensi dell’art. 1175 c.c.,<br />

in materia di obbligazioni e<br />

contratti, ma non si può escludere<br />

la sua estensione nel campo<br />

condominiale: la normativa sulla<br />

correttezza vincola debitore e<br />

creditore non tanto per la loro


PROFESSIONE<br />

qualità, ma in quanto soggetti di<br />

una vicenda di cooperazione;<br />

non tanto perché devono<br />

cooperare, quanto perché<br />

cooperano anche se occorre<br />

evitare che si ceda il passo al più<br />

puro soggettivismo. Ma il suo<br />

contenuto non può essere disgiunto<br />

dalla normativa costituzionale,<br />

ed in particolare dall’art.<br />

2, quale un agire corretto in base<br />

alla solidarietà. Il che obbliga<br />

ciascuna parte a tenere quei<br />

comportamenti che, a prescindere<br />

dagli obblighi contrattuali e<br />

dal dovere extracontrattuale del<br />

neminem ledere, senza rappresentare<br />

un apprezzabile sacrificio a<br />

suo carico siano idonei a preservare<br />

gli interessi delle altre parti.<br />

Entrando a far parte della compagine<br />

condominiale, ed instaurato<br />

il relativo vincolo, il condomino<br />

è pur sempre legato alla<br />

stessa da un rapporto individuale<br />

soggettivo, dal momento che<br />

l’ente – così considerato il condominio<br />

dalla giurisprudenza –<br />

può considerarsi un centro di<br />

imputazione meramente transitorio<br />

e strumentale rispetto ai<br />

titolari delle proprietà esclusive.<br />

Questi infatti devono porre in<br />

essere una serie di atti e danno<br />

Interventi edilizi da parte di un condomino…<br />

pertanto vita ad una organizzazione<br />

che ha il compito di regolare<br />

lo svolgimento di una attività<br />

programmata (art. 1135 c.c.)<br />

caratterizzata dalla intransigibilità<br />

del potere dispositivo del singolo,<br />

allargando la sua influenza<br />

al dovere di lealtà e di correttezza<br />

da parte dei condomini. Da<br />

quanto sopra emerge come le<br />

aspettative delle proprietà<br />

esclusive non possono essere<br />

poste in crisi e come vi sia un<br />

dovere da parte di ogni condomino<br />

di astenersi da ogni intervento<br />

che possa, anche indirettamente,<br />

incidere nella sfera degli<br />

altrui interessi: il che si può riassumere<br />

nel dovere di lealtà, correttezza<br />

e solidarietà ed il cui<br />

abuso può alterare e/o modificare<br />

l’equilibrio e l’armonia con<br />

un maggior rischio per la convivenza.<br />

3. La ”salvezza dei diritti<br />

dei terzi”.<br />

Il provvedimento del Comune<br />

potrebbe ingenerare nel<br />

richiedente il suo diritto ad<br />

effettuare l’intervento edilizio<br />

anche in contrasto con un eventuale<br />

diritto dei terzi, che per il<br />

Comune stesso sarebbe di difficile<br />

indagine: rapporti di vicinato,<br />

distanze, servitù possono<br />

costituire un contrasto con il<br />

provvedimento stesso e renderlo<br />

inefficace.<br />

L’indagine dell’Ente è volta<br />

unicamente a verificare i presupposti:<br />

la conformità alle previsioni<br />

degli strumenti urbanistici,<br />

dei regolamenti edilizi e<br />

della disciplina urbanistica –<br />

edilizia vigente e alla esistenza<br />

delle opere di urbanizzazione<br />

primaria con l’impegno dell’interessato<br />

all’attuazione delle<br />

stesse contemporaneamente alla<br />

realizzazione dell’interessato.<br />

Quanto sopra per gli interventi<br />

di nuova costruzione, di ristrutturazione<br />

urbanistica e di<br />

ristrutturazione edilizia (che<br />

comporta aumento di unità<br />

<strong>immobili</strong>ari, modifiche di volume,<br />

della sagoma, dei prospetti o<br />

delle superfici). Così: “L’amministrazione<br />

comunale, nel corso<br />

dell’istruttoria amministrativa,<br />

deve verificare che esista il titolo<br />

di proprietà dell’area per la<br />

quale è chiesta la concessione<br />

edilizia – anche se questa è sempre<br />

rilasciata facendo salvi i<br />

diritti dei terzi – e se il titolo<br />

non viene provato è legittimo<br />

che il rilascio della concessione<br />

venga negato. Principio questo<br />

ribadito dall’art. 11, comma 1,<br />

t.u. sull’edilizia approvato con<br />

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,<br />

secondo il quale “il permesso di<br />

costruire è rilasciato al proprietario<br />

dell’immobile o a chi abbia<br />

titolo per richiederlo”. Sta per<br />

certo, quindi, che la verifica del<br />

possesso del requisito soggettivo<br />

e l’esatta delimitazione quantitativa<br />

della proprietà del bene<br />

immobile, ovvero del titolo abilitante<br />

all’esercizio dello “ius<br />

9 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI


aedificandi” che da questa sia<br />

derivato, costituisce un presupposto<br />

la cui mancanza impedisce<br />

all’amministrazione di procedere<br />

oltre nell’esame del progetto”<br />

(Cons. Stato, sez. V,<br />

12.5.2003, n. 2506)“; “In base<br />

all’art. 4 L. 28 gennaio 1997 n.<br />

10 soggetto legittimato a<br />

richiedere la concessione edilizia<br />

è il titolare del diritto di<br />

proprietà sul fondo o chi, pur<br />

essendo titolare di altro diritto<br />

(reale o di obbligazione) abbia,<br />

per effetto di esso, obbligo o<br />

facoltà di eseguire i lavori per i<br />

quali chiede la concessione; il<br />

Comune, pertanto, quale ente<br />

titolare del potere di rilascio<br />

della concessione, in sede di<br />

esame della relativa domanda,<br />

pur non essendo tenuto a dirimere<br />

eventuali conflitti tra titoli<br />

di proprietà (in quanto la<br />

concessione fa salvi i diritti dei<br />

terzi), non può prescindere dal<br />

considerare i presupposti di<br />

fatto e di diritto che, comunque,<br />

possono incidere sulla disponibilità<br />

dell’area da edificare<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />

Interventi edilizi da parte di un condomino…<br />

da parte di chi richiede la concessione<br />

(T.A.R. Abruzzo L’Aquila,<br />

7. 5. 2003, n. 233)”.<br />

D’altra parte il nostro discorso<br />

va posto in relazione a tutti<br />

quegli interventi per cui non è<br />

necessario il titolo abilitativo<br />

(Decreto legge 5 ottobre 1993<br />

n. 398, art. 4 commi 7,8, convertito<br />

con modificazioni dalla<br />

legge 4 dicembre 1993, n. 493,<br />

come modificato dall’art. 2,<br />

comma 60 della legge 23<br />

dicembre 1996, n. 662, nel testo<br />

risultante dalle modifiche introdotte<br />

dall’art. 10 del decreto<br />

legge 31 dicembre 1996, n. 669;<br />

decreto legge 25 marzo 1997, n.<br />

67, art. 11, convertito con modifiche<br />

dalla legge 23 maggio<br />

1997, n. 135; decreto legislativo<br />

29 ottobre 1999, n. 490, in part.<br />

artt. 34 ss. e 149. Le varianti a<br />

permessi di costruire che non<br />

incidono sui parametri urbanistici<br />

e sulle volumetrie, che non<br />

modificano la destinazione<br />

d’uso e la categoria edilizia, non<br />

alterano la sagoma dell’edificio e<br />

non violano le eventuali prescri-<br />

10<br />

PROFESSIONE<br />

zioni contenute nel permesso di<br />

costruire).<br />

L’assenza della locuzione in<br />

parola non impedisce comunque<br />

al terzo di far valere quei<br />

diritti che l’Ente non è in grado<br />

di accertare. Anzi, i più numerosi<br />

sono proprio questi ultimi<br />

(opere di manutenzione straordinaria,<br />

restauro e risanamento<br />

conservativo senza cambio<br />

d’uso; opere di eliminazione<br />

delle barriere architettoniche in<br />

edifici esistenti, consistenti in<br />

rampe o ascensori esterni, ovvero<br />

in manufatti che alterino la<br />

sagoma dell’edificio; recinzioni,<br />

muri di cinta e cancellate; aree<br />

destinate ad attività sportive<br />

senza creazione volumetrica;<br />

opere interne di singole unità<br />

<strong>immobili</strong>ari che non comportino<br />

modifiche della sagoma e dei<br />

prospetti e non rechino pregiudizio<br />

alla statica dell’immobile;<br />

impianti tecnologici che si rendano<br />

indispensabili, sulla base di<br />

nuove disposizioni, a seguito di<br />

revisione o installazione; varianti<br />

a concessioni edilizie già rilasciate<br />

che non incidano sui<br />

parametri urbanistici e sulle<br />

volumetrie, che non cambino la<br />

destinazione d’uso e la categoria<br />

edilizia, non alterino la sagoma e<br />

non violino le eventuali prescrizioni<br />

contenute nella concessione<br />

edilizia; parcheggi di pertinenza<br />

nel sottosuolo del lotto su<br />

cui insiste il fabbricato) specie<br />

nell’ambito condominiale, per<br />

cui il terzo - i condomini - ben<br />

possono far valere eventuali loro<br />

diritti, indipendentemente dalla<br />

apposizione o meno o dalla<br />

impossibilità - per effetto della<br />

DIA - di far riferimento alla<br />

predetta locuzione. ■<br />

Gino Terzago


Premio Giornalistico<br />

ANACI-ELTI 2005<br />

Regolamento<br />

Art. 1) L’ANACI, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, indice<br />

in occasione del decennale della sua fondazione allo scopo di diffondere sempre<br />

più la conoscenza del condominio sotto i vari aspetti sociali, culturali e giuridici, un<br />

premio giornalistico riservato agli autori che abbiano pubblicato su un periodico a<br />

diffusione nazionale o locale, entro il 31 luglio 2005, un articolo sulle problematiche<br />

condominili.<br />

Art. 2) Le candidature al concorso dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre la<br />

data del 31/8/2005 presso la sede nazionale dell’ANACI sita in Via Cola di Rienzo<br />

111 – 00192 ROMA, con la seguente dicitura: «PREMIO GIORNALISTICO ANACI». Il<br />

plico contenente la proposta potrà essere inviato anche per raccomandata, in tal<br />

caso farà fede la data del timbro postale in partenza. Ogni autore potrà concorrere<br />

con più articoli.<br />

Art. 3) Le candidature potranno essere proposte dagli interessati, dai direttori responsabili<br />

e dai capiredattori e capiservizio delle rispettive testate. Oltre a contenere l’originale<br />

e almeno quattro copie degli articoli in concorso, dovranno recare i recapiti del<br />

concorrente.<br />

Art. 4) Gli articoli pervenuti in tempo utile saranno esaminati da una Commissione di valutazione,<br />

composta da giornalisti e tecnici della materia, la cui composizione sarà resa<br />

nota il giorno della premiazione, assieme alle motivazioni. La Commissione redigerà<br />

un processo verbale dei lavori. Il giudizio della Commissione è insindacabile ed<br />

inappellabile. È fatto divieto ai membri della Commissione di partecipare al concorso.<br />

Art. 5) Il montepremi è di 6.000,00 (seimila/00) Euro diviso come segue: al primo classificato<br />

3.000 Euro, al secondo 2.000 Euro, al terzo 1.000 Euro. Un ulteriore premio<br />

sarà riservato agli iscritti all’<strong>Anaci</strong>.<br />

Art. 6) La Commissione potrà inoltre individuare a suo giudizio insindacabile non più di tre<br />

articoli che riceveranno delle segnalazioni.<br />

Art. 7) La direzione dell’ANACI organizzatrice del premio curerà la diffusione dei risultati<br />

del concorso con un proprio comunicato stampa ed avviserà tempestivamente i vincitori.<br />

Art. 8) La mancata partecipazione dei vincitori alla cerimonia di premiazione, se non giustificata<br />

da validi motivi, costituisce motivo di decadenza dalla graduatoria stabilita<br />

dalla Commissione.<br />

Art. 9) La partecipazione al Concorso, totalmente gratuita, implica per gli autori l’accettazione<br />

integrale del presente regolamento.<br />

11 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI


ASSOCIAZIONE<br />

Il giorno 14 maggio si è<br />

tenuto presso l’Holiday House<br />

in località La Quercia, presso<br />

Viterbo, un convegno d’altissimo<br />

livello che, oltre a ripresentare<br />

il dott.Alberto Celeste, che<br />

ormai possiamo definire<br />

“amico” della nostra associazione,<br />

ha potuto annoverare tra i<br />

suoi relatori l’avv. Michele<br />

Costantino, docente presso l’università<br />

di Bari, noto, più che<br />

per una sua pubblicazione sulla<br />

teoria della proprietà del 1967,<br />

per essere il consulente governativo<br />

che ha curato il nuovo<br />

testo di riforma del codice civile<br />

sul condominio.<br />

La nostra attesa per la sua<br />

relazione non ha offuscato, in<br />

ogni modo, gli interventi degli<br />

altri ottimi relatori, e dopo l’introduzione<br />

di Cristina Anitori,<br />

emozionatissima padrona di<br />

casa ed eccellente organizzatrice<br />

dell’evento, si sono succeduti<br />

i saluti di rito, sia dei rappresentanti<br />

dell’ordine degli avvocati<br />

di Viterbo, che dell’<strong>Anaci</strong>, presente<br />

sia con il Centro Studi<br />

che con dirigenti venuti da ogni<br />

parte d’Italia.<br />

La prima parte del convegno,<br />

in perfetto orario rispetto<br />

alla scaletta degli organizzatori,<br />

grazie anche e soprattutto alle<br />

capacità della moderatrice, la<br />

dott.ssa Francesca Grimaldi, “in<br />

prestito” all’<strong>Anaci</strong> dalla Rai Tv,<br />

è stata dedicata alla problematica<br />

sulla sicurezza degli ascensori,<br />

ripresentando la formula vincente<br />

già sperimentata con suc-<br />

cesso a Pescara, durante l’ultimo<br />

convegno tecnico-giuridico,<br />

con relazioni abbinate di giuristi,<br />

tecnici ed amministratori.<br />

Questa scelta consente agli uditori<br />

di ascoltare e poter confrontare<br />

i differenti punti di<br />

vista dei diversi operatori su una<br />

stessa problematica, in questo<br />

caso un magistrato di Corte<br />

d’Appello, un amministratore di<br />

condominio, un consulente di<br />

ente verificatore e un consulente<br />

di una ditta d’ascensori leader<br />

di mercato, l’ing. Varisco, uno<br />

dei massimi esperti a livello<br />

europeo.<br />

La platea ha compreso dall’inizio<br />

che si sarebbe lavorato ad<br />

un livello molto alto, ed il grado<br />

d’attenzione della stessa non è<br />

mai sceso sotto la soglia minima,<br />

con nessuna domanda posta<br />

ai referenti, secondo un preciso<br />

indirizzo degli organizzatori,<br />

che condividiamo e suggeriamo<br />

per i prossimi incontri, al fine di<br />

consentire a tutti di poter seguire<br />

le relazioni senza essere distolti<br />

da interventi che perlopiù<br />

riguardano una casistica personale<br />

e non d’interesse generale.<br />

Le ultime novità sulla sicurezza<br />

per gli elevatori sono state<br />

illustrate e discusse con estremo<br />

acume da parte dei tecnici presenti,<br />

su interessanti temi che il<br />

Centro Studi Nazionale ha già<br />

divulgato sulla rivista a tutti gli<br />

associati, a conferma della puntuale<br />

attenzione dell’Associazione<br />

nel veicolare capillarmente<br />

ed in tempo reale notizie,<br />

Questioni<br />

di condominio<br />

novità tecniche e legislative utili<br />

per la professione.<br />

La seconda parte del convegno,<br />

attesa dai soci e colleghi<br />

presenti con particolare attenzione,<br />

verteva sulla riforma del<br />

condominio, su quella parte del<br />

libro terzo nel codice civile che<br />

accompagna ormai da decenni<br />

proprietà e gestione condominiale,<br />

oves et boves (pecore e<br />

buoi), come direbbe qualcuno;<br />

descrizione che calza a pennello<br />

alla categoria degli amministratori<br />

di condominio italiani -<br />

aggiungiamo noi- ove si<br />

mescolano operatori eterogenei,<br />

senza alcuna distinzione; in<br />

modo similare a come raccolse<br />

Noè, in fretta e furia, tutti gli<br />

animali trasferendoli nell’arca,<br />

salvandoli; al contrario dello<br />

scenario possibile per gli amministratori<br />

di professione dopo<br />

questa riforma: l’estinzione.<br />

Infatti, dopo aver ascoltato la<br />

relazione del prof. Costantino,<br />

alcuni dei presenti, magari i più<br />

attenti, come accade sovente ai<br />

bambini, si saranno ripresi dal<br />

pavor nocturnus (spavento notturno),<br />

come se avessero immaginato<br />

qualcosa di terrificante<br />

svegliandosi improvvisamente<br />

dopo l’inizio del sonno: la riforma<br />

del condominio, perlomeno<br />

così come prospettata, tra regole<br />

che, secondo una cultura<br />

tutta italiana, si sa che non<br />

potranno essere rispettate. Ma<br />

un giurista di grand’autorità ed<br />

equilibrio, come l’avv. Michele<br />

Costantino, non nutriamo il<br />

13 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI


minimo dubbio, che dal confronto<br />

con tanti operatori qualificati<br />

del settore, come i nostri<br />

dirigenti <strong>Anaci</strong>, avrà compreso<br />

che alcune norme non possono<br />

essere accolte acriticamente,<br />

richiedendo un riesame obiettivo.<br />

A riprova di ciò, nella sua<br />

appassionata relazione, il colto<br />

relatore si è limitato all’analisi<br />

dei primi articoli del codice<br />

civile, quelli più interessanti per<br />

il diritto dominicale, ma quasi<br />

d’alcun effetto per la categoria<br />

professionale degli amministratori,<br />

per eludere, intuiamo noi,<br />

un confronto sull’evidente traccia<br />

persecutionis che considera,<br />

erroneamente, non ispirata a<br />

sufficiente rigore o a sufficiente<br />

obbiettività la valutazione dell’altra<br />

parte, ossia la nostra.<br />

Del resto, su un testo che<br />

imbriglia l’amministratore nella<br />

maglia stretta della proprietà,<br />

con tempi rigidi per i decreti<br />

ingiuntivi; per la presentazione<br />

dei rendiconti; per le consegne<br />

al collega succeduto; con obblighi<br />

di firma congiunta sul<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />

Questioni di condominio<br />

conto corrente; di corsa all’anagrafe<br />

per conoscere i dati dei<br />

signori condomini; con un<br />

nuovo bilancio per cassa e per<br />

competenza (sic!); con obblighi<br />

di messa in mora; d’accesso<br />

nelle unità <strong>immobili</strong>ari per<br />

ragioni di sicurezza; con successione<br />

nell’incarico pure dei<br />

consiglieri, organo di controllo,<br />

verifica e quant’altro contro<br />

l’amministratore; beh, ci chiediamo,<br />

quanti rimarranno ad<br />

esercitare la professione? Questo<br />

mestiere “romantico”, senza<br />

riconoscimento alcuno, quando<br />

pure il podologo e l’elettricista<br />

hanno il loro ordine professionale,<br />

e allora chiediamoci: è più<br />

importante gestire correttamente<br />

milioni d’euro o controllare<br />

un arco plantare?<br />

Eppure a Bari vi sono ben<br />

27.391 stabili condominiali, con<br />

amministratori che richiedono<br />

appena 50 euro annui ad unità<br />

<strong>immobili</strong>are, e lo sappiamo sempre<br />

grazie a questa grande Associazione,<br />

che ha lavorato con il<br />

Censis e si è guadagnata le<br />

prime pagine dei giornali;<br />

14<br />

ASSOCIAZIONE<br />

eppure il condominio dell’immaginario<br />

per i bambini è quello<br />

del caffè -come da recente<br />

ricerca demoscopica- in cielo,<br />

fra le nuvole, come in una fiaba,<br />

ma differente da quella di cappuccetto<br />

rosso che ha introdotto<br />

la relazione dell’avv. prof.<br />

Michele Costantino, ove il lupo<br />

cattivo, riteniamo, non sia l’amministratore,<br />

ma solamente<br />

quanti desiderano un topkapì<br />

della gestione e non considerano<br />

l’unico vero desiderio della<br />

proprietà e degli amministratori:<br />

la deflazione del contenzioso.<br />

Aggiungere che i successivi<br />

interventi dei legali del Centro<br />

Studi sono stati critici verso la<br />

riforma, così come il dott.<br />

Michele Romano, magistrato<br />

del Tribunale di Viterbo, che il<br />

nostro Parodi ha stigmatizzato<br />

in maniera magistrale, da far<br />

suo, il pensiero dei riformatori,<br />

e così ha proseguito il nostro<br />

ottimo segretario nazionale, è<br />

mero tuziorismo difensivo per<br />

la categoria. Quello che conta è<br />

che dobbiamo prendere<br />

coscienza, purtroppo, che viene<br />

considerato privilegio qualsiasi<br />

sostegno all’idea di un qualificato<br />

svolgimento dell’attività del<br />

gestore di beni stabili; anche se<br />

quella dell’ordinamento condominiale<br />

è una casella che non<br />

può restare vuota, se veramente<br />

si vuole dare un nuovo assetto e<br />

rendere trasparente il mondo<br />

italiano degli amministratori,<br />

diversamente il pavor nocturnus si<br />

trasferirà sulla proprietà, alla lettura<br />

delle sempre più frequenti<br />

parcelle d’avvocati nei bilanci<br />

condominiali, cassa o competenza<br />

che sia ! ■<br />

Fabio Gerosa


Inserto<br />

Dossier<br />

“Contratto Servizio<br />

Energia”<br />

a cura di<br />

Carlo Parodi<br />

17 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI


Il contratto di servizio energia è definito dall’art. 1<br />

lett. p) DPR 412/93, come “l’atto contrattuale che disciplina<br />

l’erogazione di beni e servizi necessari a mantenere<br />

le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle<br />

vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di<br />

sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo<br />

nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione<br />

e di utilizzo dell’energia”.<br />

Il legislatore traccia uno schema, nel quale non viene<br />

prevista una disciplina per il contratto e non risultano<br />

chiare, a prima lettura, neanche quali siano le reciproche<br />

prestazioni contrattuali.<br />

Si è inteso trasformare quella che fino a quel momento<br />

era stata l’obbligazione principale dell’appaltatore, la<br />

gestione e manutenzione dell’impianto in un’operazione<br />

strumentale volta a produrre, al minore costo possibile, un<br />

diverso bene finale che veniva ceduto al committente: il<br />

calore-energia. Si è così trasformato l’oggetto stesso del<br />

contratto, e la sua prestazione fondamentale.<br />

In altri termini l’intento era quello di trasformare<br />

l’impianto di riscaldamento dello stabile in un impianto<br />

produttivo dell’imprenditore privato, che non solo lo detiene<br />

e lo fa funzionare al meglio, ma che nei contratti pluriennali<br />

vi interviene, modifica e sostituisce alcune parti al<br />

fine di ottenere la migliore efficienza dell’impianto. Si può<br />

addirittura arrivare a sostituire parti fondamentali,come la<br />

caldaia, in contratti che prevedono una durata poliennale<br />

tale da consentire l’ammortamento del nuovo impianto.<br />

L’impresa deve anticipatamente sapere di potere trattare<br />

l’impianto come se fosse un proprio impianto, potendogli<br />

applicare tutte le innovazioni di cui dispone, liberamente,<br />

al fine di farlo produrre in modo più efficiente.<br />

Con la risoluzione n. 103/E del<br />

20 agosto 1998, la scrivente ha<br />

chiarito che ai contratti di servizio<br />

energia per uso domestico, di cui<br />

all’articolo 1, comma 1, lettera p),<br />

del D.P.R. 20 agosto 1993, n. 412,<br />

l’IVA si applica con l’aliquota del<br />

10 per cento, ai sensi delle disposizioni<br />

recate dal punto 122, della<br />

tabella A, parte III, al D.P.R. 26<br />

ottobre 1972, n. 633.<br />

Ciò premesso, considerato che<br />

in seguito alla emanazione della<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />

Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />

predetta nota sono pervenuti<br />

numerosi quesiti tendenti a conoscere<br />

cosa si debba intendere per<br />

contratto servizio-energia, ovvero<br />

quali siano i criteri da seguire per<br />

discernere la figura negoziale di cui<br />

trattasi da altre tipologie che<br />

impropriamente vengono definite<br />

come tali, si è ritenuto opportuno<br />

ritornare sull’argomento al fine di<br />

individuare quali siano gli elementi<br />

che caratterizzano il succitato<br />

contratto.<br />

18<br />

INSERTO<br />

L’applicazione deve comunque calcolare la redditività<br />

dell’investimento. Ammortizzati i costi di intervento, nel<br />

periodo residuo,il miglioramento della produttività – l’abbassamento<br />

del costo di produzione del Kwh – si traduce<br />

in un diretto vantaggio economico per l’imprenditore.<br />

Quindi per quanto attiene alla durata del contratto, maggiore<br />

essa sarà maggiore sarà la portata e l’entità degli<br />

interventi che l’impresa potrà sostenere a sue spese.<br />

Si sottolinea che al termine del contratto il committente<br />

si troverà un sistema edificio impianto rinnovato ed efficiente.<br />

Ciò gli consentirà provocando la concorrenza tra<br />

imprese,di spuntare prezzi sempre minori.In termini economici<br />

si può dire che nel medio periodo i profitti derivanti<br />

dall’applicazione agli impianti di produzione di<br />

calore-energia di sistemi tecnologici avanzati, di cui in un<br />

primo tempo si avvantaggiano le imprese, si trasferiscono<br />

ai consumatori per effetto della concorrenza tra gli operatori.<br />

Nel merito dei contratti “servizio energia” risulta che<br />

molte imprese propongono schemi contrattuali, resi vantaggiosi<br />

dall’assoggettamento all’IVA agevolata 10%, che<br />

spesso non hanno i requisiti fissati dalla circolare ministeriale<br />

n. 273/1998 con possibili onerose conseguenze per<br />

il condominio committente. È indispensabile quindi una<br />

particolare attenzione dell’amministratore anche in ordine<br />

alla limitazione dell’agevolazione per l’uso domestico utilizzando<br />

gli schemi di contratto che l’ANACI ha concordato<br />

con l’ADICONSUM per diventare protagonisti<br />

della riqualificazione energetica degli edifici nell’ottica<br />

degli obiettivi della legge n. 10/91 raggiungibili senza<br />

maggiori oneri a carico delle famiglie amministrate.<br />

Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate<br />

Circolare n. 273 del 23/11/98<br />

Si ricorda, innanzitutto, che<br />

l’uso domestico non si realizza con<br />

la destinazione dei servizi ad<br />

ambienti diversi da quelli familiari<br />

come, ad esempio, uffici, scuole,<br />

asili, caserme ecc.<br />

II contratto di servizio-energia,<br />

com’è noto,è una figura complessa<br />

che disciplina l’erogazione<br />

dei beni e servizi necessari a mantenere<br />

le condizioni di comfort<br />

negli edifici nel rispetto delle<br />

vigenti leggi in materia di uso


INSERTO<br />

razionale dell’energia, di sicurezza<br />

e di salvaguardia dell’ambiente,<br />

provvedendo nel contempo al<br />

miglioramento del processo di<br />

trasformazione dell’energia. Per il<br />

conseguimento del comfort ed il<br />

miglioramento dell’intero processo<br />

termico, si intende la realizzazione<br />

di qualsiasi intervento che<br />

consenta la riduzione del consumo<br />

di energia da fonti non rinnovabili,<br />

in termini significativi ed<br />

oggettivamente misurabili,<br />

mediante l’introduzione e l’utilizzo<br />

di tecniche e tecnologie idonee<br />

a consentire l’impiego di fonti<br />

rinnovabili di energia o assimilate<br />

di cui alla legge 9 gennaio 1991,<br />

n. 10, concernente il risparmio<br />

energetico e lo sviluppo delle<br />

fonti rinnovabili.<br />

L’impresa stipulante (di seguito<br />

denominata impresa) un contratto<br />

di servizio-energia dovrà dimostrare<br />

di essere in possesso dei requisiti<br />

di leggi vigenti in materia di sicurezza,<br />

energia, ambiente, e in particolare<br />

di quelli indicati all’articolo<br />

11, del D.P.R. 26 agosto 1993, n.<br />

412, nonché delle abilitazioni, per<br />

quanto di competenza, di cui alla<br />

legge 5 marzo 1990, n. 46. Ciò<br />

posto, i criteri minimali che qualificano<br />

il contratto servizio-energia,<br />

sulla base delle disposizioni contenute<br />

nella richiamata normativa<br />

debbono individuarsi nei seguenti<br />

punti:<br />

1. esplicito e vincolante riferimento<br />

all’articolo 1, comma 1,<br />

lettera p) del D.P.R. n. 412 del<br />

1993;<br />

2. assunzione della responsabilità<br />

di cui all’articolo 1, comma 1,<br />

lettera o) del D.P.R. n. 412, del<br />

1993, da parte dell’impresa, per<br />

lo svolgimento delle attività di<br />

cui alla legge n. 10 del 1991;<br />

3. acquisto e gestione a cura dell’impresa<br />

dei combustibili che<br />

Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />

alimentano il processo per la<br />

produzione del fluido termovettore,<br />

necessario all’erogazione<br />

del calore-energia termica<br />

agli edifici. AI detto acquisto, si<br />

rammenta, l’imposta sul valore<br />

aggiunto si applica con l’aliquota<br />

propria dei singoli beni;<br />

4. misurazione e contabilizzazione,<br />

a cura dell’impresa, dell’energia<br />

termica utilizzata dall’utenza,<br />

con idonei apparati conformi<br />

alla normativa vigente sia<br />

nazionale che europea provvisti<br />

di certificato di taratura. L’impresa<br />

deve garantire anche l’affidabilità<br />

degli apparecchi stessi;<br />

5. misurazione e contabilizzazione<br />

del calore-energia termica in<br />

unità di misura del sistema<br />

internazionale: Joule o Wattora<br />

(o multipli);<br />

6. valore economico della tariffa<br />

commisurato a parametri<br />

oggettivi quali quelli relativi al<br />

combustibile impiegato ed alle<br />

risultanze della diagnosi energetica<br />

effettuata sul sistema edificio-impianto;<br />

7. previsione obbligatoria della<br />

diagnosi energetica dell’edificio-impianto,<br />

a seguito della<br />

presa in carico, a cura dell’impresa;<br />

8. rilievo da parte dell’impresa<br />

delle caratteristiche tipologiche<br />

e tecnologiche dell’edificio per<br />

l’attribuzione del coefficiente di<br />

consumo specifico espresso in<br />

kJ/m cubi/GG o kWh/m<br />

cubi/GG, dedotto anche a<br />

seguito della diagnosi energetica,<br />

dove per GG si intendono i<br />

gradi giorno della località in cui<br />

è ubicato l’edificio;<br />

9. indicazione nel contratto degli<br />

interventi da effettuare sul sistema<br />

edificio-impianto previsti<br />

dall’articolo 1 del decreto 15<br />

febbraio 1992 del Ministro del-<br />

l’industria, del commercio e<br />

dell’artigianato, ovvero di quelli<br />

che attraverso l’introduzione di<br />

tecnologie conformi alle disposizioni<br />

della legge n. 10 del<br />

1991, e del D.P.R. n. 412 del<br />

1993, permettono l’uso delle<br />

fonti di energia rinnovabili o<br />

assimilate;<br />

10. obbligo di annotazione degli<br />

interventi effettuati sul libretto<br />

di centrale, nonché di tutte<br />

quelle previste nell’allegato F<br />

al D.P.R. n. 412 del 1993, a<br />

cura dell’impresa. Adeguata<br />

documentazione degli interventi<br />

effettuati deve essere<br />

messa a disposizione degli<br />

organi di controllo, in quanto<br />

il libretto di centrale diventa<br />

una prova documentale dell’avvenuta<br />

e corretta esecuzione<br />

degli interventi finalizzati al<br />

miglioramento del processo e<br />

strumento di valutazione, nel<br />

tempo, del raggiungimento<br />

degli obiettivi contrattuali.<br />

Da quanto premesso appare<br />

evidente che non sono riconducibili<br />

alla fattispecie negoziale di<br />

cui trattasi le prestazioni relative<br />

alla fornitura di calore eseguite<br />

mediante la semplice gestione di<br />

impianti di riscaldamento, di cui<br />

al terzo comma, dell’articolo 3 del<br />

decreto legge 1 ottobre 1982, n.<br />

697, convertito dalla legge 29<br />

novembre 1982, n. 887. A queste<br />

ultime prestazioni IVA continua<br />

ad applicarsi ai sensi delle disposizioni<br />

richiamate, con la medesima<br />

aliquota stabilita per le cessioni<br />

del combustibile impiegato per la<br />

produzione del calore stesso,<br />

ovvero con l’aliquota più alta,<br />

qualora nell’impianto dì riscaldamento<br />

siano impiegati, in modo<br />

combinato o alternativo, due o<br />

più combustibili soggetti ad aliquote<br />

diverse.<br />

19 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI


Sintesi:<br />

La risoluzione, rispondendo<br />

ad un’istanza di interpello, precisa<br />

se sia possibile l’applicazione<br />

dell’aliquota IVA ridotta ad un<br />

contratto stipulato tra una società<br />

ed un condominio per l’erogazione<br />

di un servizio di energia;<br />

più precisamente nell’ipotesi<br />

che tale erogazione sia destinata<br />

non solo ad uso domestico.<br />

L’aliquota agevolata potrà<br />

applicarsi a condizione che il<br />

criterio adottato per differenziare,<br />

all’interno del condominio, il<br />

consumo dei KWh tra uso<br />

domestico e non, risponda a criteri<br />

oggettivi non basati pertanto<br />

su eventuali soluzioni tecniche<br />

che adottino criteri di<br />

ripartizione non oggettivi o<br />

presuntivi.<br />

TESTO:<br />

Con l’istanza di interpello in<br />

esame presentata dalla Z Spa e<br />

concernente l’aliquota IVA<br />

applicabile al servizio dienergia<br />

ad uso promiscuo è stato esposto<br />

il seguente<br />

Quesito:<br />

La Z Spa intende stipulare un<br />

contratto di servizio energia<br />

(che prevede la fruizione di beni<br />

e servizi ed in particolare l’erogazione<br />

di un fluido termovettore<br />

per il riscaldamento degli<br />

ambienti) con un condominio<br />

in cui sono presenti unità<br />

<strong>immobili</strong>ari destinate ad uso<br />

domestico e unità <strong>immobili</strong>ari<br />

con destinazione diversa (negozi,<br />

uffici, palestre, ecc.).<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />

Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />

Ciò considerato l’istante<br />

chiede se può applicare l’aliquota<br />

IVA ridotta all’erogazione di<br />

energia per uso domestico nel<br />

caso in cui provveda a calcolare<br />

tale valore mediante la differenza<br />

tra i complessivi KWh consumati<br />

dall’intero condominio e i<br />

KWh misurati dai singoli contabilizzatori<br />

di calore installati<br />

nelle unità <strong>immobili</strong>ari ad uso<br />

non domestico.<br />

Tale operazione verrebbe<br />

nella pratica realizzata:<br />

1) inserendo a valle del gruppo<br />

termico un contabilizzatore del<br />

calore energetico per misurare<br />

i KWh coplessivi effettivamente<br />

consumati dall’utenza (unitariamente<br />

considerata) resi-<br />

20<br />

INSERTO<br />

Agenzia delle Entrate – Dir. Centrale Normativa e Contenzioso<br />

Risoluzione n. 150 del 15/12/2004<br />

Oggetto: Istanza di interpello – Contratto di servizio energia ad uso promiscuo – IVA –<br />

Tab.A, parte III, n. 122 del DPR n. 633/72<br />

dente nel condominio;<br />

2) inserendo singoli contabilizzatori<br />

di calore nelle unità<br />

<strong>immobili</strong>ari destinate ad uso<br />

non domestico al fine di<br />

misurare i KWh da quest’ultime<br />

consumate.<br />

Soluzione interpretativa<br />

prospettata:<br />

La Società ritiene corretto<br />

ripartire il corrispettivo del servizio<br />

energia tra utenze domestiche<br />

e utenze ad uso diverso<br />

secondo il metodo sopra<br />

descritto e, pertanto, ritiene di<br />

poter applicare l’aliquota IVA<br />

ridotta per gli impieghi domestici<br />

in ragione dei KWh effettivamente<br />

utilizzati a tale scopo.


INSERTO<br />

Parere dell’Agenzia:<br />

Il contratto servizio energia è<br />

definito dall’art. 1, comma 1 lettera<br />

p) del DPR 26/8/1993, n.<br />

412, come “l’atto contrattuale<br />

che disciplina l’erogazione dei<br />

beni e servizi necessari a mantenere<br />

le condizioni di comfort<br />

negli edifici nel rispetto delle<br />

vigenti leggi in materia di uso<br />

razionale dell’energia, di sicurezza<br />

e di salvaguardia dell’ambiente,<br />

provvedendo nel contempo<br />

al miglioramento del<br />

processo di trasformazione e di<br />

utilizzo dell’energia”<br />

Alle erogazioni previste nei<br />

contratti di servizio energia è<br />

applicabile l’IVA ridotta del<br />

10% (vedi, tra l’altro, circolare<br />

del 23/11/1998, n.273 e risoluzione<br />

del 20 agosto 1998, n.<br />

103)<br />

Infatti, ai sensi del n. 122<br />

della tabella a, parte III, allegata<br />

al DPR 26/10/1972, n. 633, le<br />

“prestazioni di servizi relativi<br />

alla fornitura e distribuzione di<br />

calore-energia per uso domestico”<br />

sono soggette all’aliquota<br />

IVA ridotta del 10%.<br />

Come precisato, tra l’altro,<br />

nella circolare del 7/4/1999, n.<br />

82 l’uso domestico si realizza<br />

nell’ipotesi in cui la somministrazione<br />

sia resa nei confronti di<br />

soggetti, consumatori finali, che<br />

impiegano il calore-energia<br />

nella propria abitazione, a carattere<br />

familiare o in analoghe<br />

strutture a carattere collettivo.<br />

In relazione al problema delle<br />

utenze ad utilizzazione promiscua,<br />

con la predetta circolare n.<br />

82 del 1999 è stato precisato<br />

che, nell’ipotesi in cui non sia<br />

possibile determinare la parte<br />

impiegata per utilizzi domestici<br />

agevolati per mancanza di<br />

distinti contatori, l’imposta si<br />

Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />

rende applicabile con l’aliquota<br />

ordinaria sull’intera fornitura.<br />

Con la locuzione utilizzata “per<br />

mancanza di distinti contatori”<br />

non si è inteso affermare necessariamente<br />

l’obbligo di installare<br />

tanti contatori quante sono le<br />

utenze servite. Si ritiene, al contrario,<br />

che il requisito necessario<br />

all’applicazione dell’aliquota<br />

agevolata sia soddisfatto con la<br />

contabilizzazione attraverso<br />

contatori “distinti” per gli usi<br />

domestici e quelli diversi.<br />

Conseguentemente, a condizione<br />

che il criterio adottato<br />

consenta di determinare in<br />

modo oggettivo il consumo di<br />

energia riferibile all’uso domestico,<br />

può applicarsi su tale consumo<br />

l’aliquota agevolata.<br />

Nel caso in esame, si ritiene<br />

coerente con il criterio dell’oggettività<br />

la soluzione prospettata<br />

dalla Società istante che prevede<br />

l’installazione di diversi contatori<br />

solo per la parte di energiacalore<br />

destinata ad usi diversi e<br />

computi invece per sottrazione<br />

rispetto a quanto contabilizzato<br />

dal contatore centrale, la restante<br />

parte dei consumi soggetti ad<br />

aliquota agevolata.<br />

Non possono al contrario<br />

considerarsi soddisfacenti ai fini<br />

della discriminazione dei consumi<br />

eventuali soluzioni tecniche<br />

che adottino criteri di ripartizione<br />

non oggettivi o presuntivi<br />

(come, ad esempio, la suddivisione<br />

in proporzione al valore<br />

della proprietà di ciascun condomino).<br />

La risposta di cui alla presente<br />

risoluzione sollecitata con<br />

istanza di interpello presentata<br />

alla Direzione Regionale viene<br />

resa dalla scrivente ai sensi dell’art.<br />

4 comma 1, ultimo periodo,<br />

del DM 26/4/2001, n. 209.<br />

21 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI


INSERTO<br />

Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />

23 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI


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Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />

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INSERTO


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INSERTO


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INSERTO


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INSERTO


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Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />

33 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI


<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />

Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />

34<br />

INSERTO


ASSOCIAZIONE<br />

Il Giorno 21 Maggio scorso<br />

si è svolto un convegno sulla<br />

riforma del condominio a Reggio<br />

Calabria.<br />

Una vasta eco ha avuto, nell’ambito<br />

degli ambienti giudiziari<br />

e per tutti gli addetti ai<br />

lavori, la relazione del Prof.<br />

Michele Costantino.<br />

Le doti oratorie assieme alla<br />

preparazione tecnica specifica<br />

del predetto hanno “inchiodato”<br />

alle poltrone del salone dell’associazione<br />

degli industriali<br />

reggini gli oltre centoventi partecipanti<br />

per due ore e trenta<br />

minuti circa.<br />

La presenza di Magistrati del<br />

Tribunale civile di Reggio quali<br />

la D.ssa Maria Luisa Crucitti e il<br />

Dr. Claudio Patruno e quella<br />

dei Giudici di pace assieme al<br />

loro coordinatore Dr. Foti<br />

hanno impreziosito il già vasto<br />

uditorio composto per buona<br />

parte da Avvocati, Architetti,<br />

Il Convegno<br />

a Reggio Calabria<br />

Geometri ed Amministratori.<br />

L’importanza della trattazione<br />

ha richiamato amministratori<br />

di altre associazioni che<br />

hanno espresso il loro apprezzamento<br />

per l’iniziativa della<br />

sezione locale e per la perfetta<br />

organizzazione guidata da Gaetano<br />

Mulonia assieme a Giovanni<br />

Violi.<br />

Sotto il patrocinio dell’ordine<br />

degli avvocati di Reggio e<br />

dell’Aiga (Associazione giovani<br />

avvocati di Reggio, Palmi e<br />

Locri), intervenuti grazie al prezioso<br />

apporto di Mario Plutino,<br />

il contenuto tecnico-giuridico<br />

del convegno è assurto a livelli<br />

di sicuro interesse e rilevanza<br />

nazionale.<br />

Da sottolineare gli interventi<br />

di Rodolfo Di Gianni e di<br />

Umberto Anitori presenti assieme<br />

ad altri colleghi quali Rino<br />

Vitale di Catania, Aldo De Pasquale<br />

di Taranto, Carmine De<br />

Filippo di Scalea, Salvatore<br />

Arnone di Cosenza, Pietro<br />

Mastria e Carlo Colicchia di<br />

Catanzaro.<br />

Rispetto ai contenuti della<br />

relazione si è preso atto di alcune<br />

ultime variazioni al testo<br />

della riforma che fanno ben<br />

sperare in vista di un miglioramento<br />

qualitativo dell’attività<br />

professionale dell’Amministratore.<br />

Importante è stato, infine, il<br />

dibattito che si è sviluppato con<br />

l’intervento dei presenti prima<br />

della chiusura dei lavori.<br />

La sezione reggina si è inoltre<br />

impegnata, nell’immediato, a<br />

redigere gli atti del convegno.<br />

La chiusura della giornata è<br />

stata suggellata dal pranzo conviviale<br />

e dalle foto di rito con il<br />

rinnovato impegno degli associati<br />

a ripetere la brillante esperienza<br />

nel prossimo futuro. ■<br />

35 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI


F O C U S<br />

La dottrina e la giurisprudenza<br />

condominiali<br />

nelle riviste giuridiche<br />

dell’avv. Luigi Salciarini,<br />

Segretario del Centro Studi Nazionale ANACI<br />

Tribunale di Venezia (Sezione<br />

distaccata di Dolo), ordinanza<br />

del 4 ottobre 2004, Giudice<br />

estensore dott. Marinai, in<br />

Giurisprudenza di merito,<br />

fasc. 4/2005, Giuffrè - Milano,<br />

pagg. 805 e ss.<br />

Pronuncia di grande interesse<br />

riguardante le immissioni sonore<br />

ed il metodo di misurazione<br />

della relativa tollerabilità.<br />

Afferma il Giudice veneto<br />

che “la tollerabilità delle emissioni<br />

sonore va calcolata col metodo differenziale,<br />

sottraendo dalle emissioni<br />

accertate il c.d.“rumore di fondo”; e<br />

nei rapporti tra privati non si applica<br />

la legge n. 447 del 1995 sull’inquinamento<br />

acustico; onde l’intollerabilità<br />

in concreto - in relazione alle<br />

previsioni ex art. 32 Cost. e 2043 e<br />

844 C.C. - può riscontrarsi anche<br />

quando le emissioni non superino i<br />

limiti fissati dalle norme di interesse<br />

generale.<br />

In altri termini, la pronuncia<br />

sottolinea come le finalità ed il<br />

campo di applicazione dell’art.<br />

844 c.c. (norma cardine in materia<br />

di immissioni intollerabili) e<br />

della normativa speciale sono<br />

distinti: la norma codicistica,<br />

infatti, è volta a disciplinare i rapporti<br />

di natura patrimoniale tra i<br />

privati, proprietari di fondi vicini;<br />

la seconda ha, invece, carattere<br />

pubblicistico, e persegue un interesse<br />

pubblico, appunto, di natura<br />

“ambientale” ed opera nei rapporti<br />

tra i privati e la Pubblica<br />

Amministrazione.<br />

La conseguenza è che, anziché<br />

applicare i rigidi parametri<br />

fissati dalla legislazione speciale,<br />

occorre aver riguardo, dunque, al<br />

limite della normale tollerabilità<br />

che costituisce un criterio<br />

oggettivo e relativo. Oggettivo<br />

perché la rumorosità deve essere<br />

valutata in relazione alla reattività<br />

dell’uomo medio, prescindendo<br />

da considerazioni attinenti<br />

alle singole persone interessate<br />

alle immissioni. Relativo nel<br />

senso che deve aversi riguardo al<br />

caso concreto, alle condizioni<br />

naturali e sociali dei luoghi, alle<br />

abitudini della popolazione, al<br />

contesto produttivo, nel quale si<br />

svolge l’attività che si assume<br />

lesiva, e all’entità degli interessi<br />

in conflitto.<br />

Particolare interesse riveste il<br />

richiamo al criterio del c.d.<br />

“rumore di fondo” che consiste<br />

nel confrontare il livello medio<br />

del rumore di fondo con quello<br />

del rumore rilevato nel luogo<br />

soggetto alle immissioni, al fine<br />

di verificare se sussista un incremento<br />

non tollerabile del livello<br />

medio di rumorosità.<br />

Un’ultima sottolineatura, e<br />

importante, è operata dal Giudice<br />

veneto all’applicazione dell’art.<br />

32 della nostra Carta costituzionale,<br />

il quale, concependo la<br />

“salute” come bene primario ed<br />

incomprimibile, può essere utilizzato<br />

per fornire una tutela più<br />

pregnante dei diritti dei singoli.<br />

Vale la pena di precisare, che,<br />

nello stesso provvedimento, è<br />

stato statuito che “al gestore della<br />

linea ferroviaria può - in via d’urgenza,<br />

ex art. 700 c.p.c. - interdirsi<br />

il passaggio dei treni nelle ore notturne,<br />

quando i convogli (nella specie,<br />

treni merci a grande velocità) provochino<br />

emissioni sonore intollerabili<br />

per chi abiti nelle vicinanze”.<br />

Non v’è chi non colga le<br />

importanti implicazioni di tale<br />

ultima affermazione.<br />

* * *<br />

Alfredo Barbieri “La trasformazione<br />

dell’impianto di riscaldamento<br />

ex legge n. 10/91 ed il<br />

distacco unilaterale dei singoli<br />

condomini. Nuove considerazioni”,<br />

in Archivio delle Locazioni<br />

e del Condominio,<br />

fasc. 3/2005, maggio-giugno<br />

2005, Casa editrice La Tribuna,<br />

pagg. 263 e ss.<br />

37 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI


L’Autore ci propone uno studio<br />

sulla “spinosa” questione<br />

degli interventi di trasformazione<br />

dell’impianto per il riscaldamento,<br />

ponendo innanzitutto<br />

l’accento sulla necessità di un’esatta<br />

e completa considerazione<br />

della normativa applicabile alla<br />

fattispecie.<br />

In tale ottica, vengono ricordati<br />

i (numerosi) seguenti provvedimenti<br />

normativi:<br />

- Legge 9 gennaio 1991, n. 10<br />

(in particolare i commi 2 e 5<br />

dell’art. 26);<br />

- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412<br />

(recante il regolamento<br />

attuativo della predetta<br />

legge);<br />

- D.M. 13 dicembre 1993;<br />

- circolari n. 231/F (13 dicembre<br />

1993) e n. 233/F (12<br />

aprile 1994) del Ministero<br />

dell’Industria, del Commercio<br />

e dell’Artigianato;<br />

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n.<br />

551;<br />

L’Autore sottolinea come la<br />

legge 10/1991, regolando una<br />

questione che in precedenza era<br />

stata considerata esclusivamente<br />

dalla giurisprudenza (vedi, ad<br />

esempio, le sentenze, antecedenti<br />

alla predetta normativa, Cass.<br />

n. 1281/1976, n. 2585/1988 e n.<br />

6565/1991) ha, nel concreto,<br />

“facoltizzato la sola maggioranza<br />

millesimale (senza alcuna incidenza<br />

del numero dei condomini favorevoli<br />

o meno) a deliberare, validamente, la<br />

trasformazione dell’impianto centrale<br />

con la conseguente soppressione<br />

del funzionamento dello stesso”.<br />

L’intervento legislativo,<br />

com’è noto, ha come scopo primario<br />

il conseguimento (diffuso)<br />

di un “risparmio energetico”.<br />

Per questo motivo, sono<br />

poste dalla legge alcune fondamentali<br />

condizioni per la valida<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />

attuazione pratica della suddetta<br />

facoltà.<br />

Tali condizioni possono sintetizzarsi:<br />

a) necessità della presenza di un<br />

effettivo risparmio energetico;<br />

b) previsione, all’interno della<br />

relativa deliberazione assembleare,<br />

non solo della soppressione<br />

dell’impianto centralizzato,<br />

ma anche della realizzazione<br />

degli impianti<br />

autonomi (sul punto, interessante<br />

appare il richiamo operato<br />

dall’Autore alla differenza<br />

esistente tra la semplice<br />

“soppressione” dell’impianto<br />

e la diversa ipotesi - de qua -<br />

della trasformazione, con<br />

conseguenze anche in ordine<br />

al possibile ottenimento di<br />

contributi economici per<br />

l’effettuazione dell’operazione).<br />

Implicazioni si hanno anche<br />

con riferimento alla posizione<br />

della minoranza dissenziente la<br />

quale “è soggetta alla trasformazione<br />

deliberata, da cui non può discostarsi<br />

in alcun modo, rimanendo<br />

obbligata a sostenere le spese per<br />

l’attuazione degli impianti singoli”.<br />

Assai utile, inoltre, appare il<br />

rimando ad una sentenza milanese<br />

nella quale viene ben illustrata<br />

la ratio ispiratrice della<br />

legge 10/1991. In essa si dice<br />

che “nel contrasto tra l’interesse<br />

particolare del condomino a non<br />

vedere intaccare o limitare parti<br />

comuni dell’edificio senza il suo<br />

consenso, e l’interesse generale a<br />

favorire il risparmio a causa della<br />

limitatezza delle fonti energetiche<br />

disponibili e delle difficoltà di reperimento<br />

di fonti alternative rispetto a<br />

quelle tradizionali, il legislatore si è<br />

andato decisamente orientando nel<br />

senso di attribuire prevalenza all’in-<br />

38<br />

F O C U S<br />

La dottrina e la giurisprudenza condominiali nelle riviste giuridiche<br />

teresse più aderente al concetto di<br />

utilità sociale, giungendo, per questo<br />

motivo, a modificare ed abbassare il<br />

quorum assembleare per interventi<br />

rispetto ai quali, secondo le norme<br />

del codice civile, sarebbe stata necessaria<br />

la maggioranza qualificata<br />

delle innovazioni o, addirittura, l’unanimità”.<br />

L’articolo prosegue illustrando<br />

le formalità necessarie per<br />

l’effettuazione dell’operazione<br />

di trasformazione le quali,<br />

secondo la giurisprudenza prevalente,<br />

possono essere anche<br />

successive alla relativa deliberazione<br />

(vedi, tra le tante, Cass. n.<br />

5843/1997 e n. 1166/2002). Sul<br />

punto, infine, l’Autore illustra<br />

compiutamente le differenti<br />

ipotesi di deliberazione assembleare.<br />

* * *<br />

Ivano Cimatti “Brevi sulla<br />

solidarietà passiva del condomino<br />

per debiti del condominio”in<br />

Giurisprudenza di merito,<br />

fasc. 3/2005, Giuffrè - Milano,<br />

pagg. 568 e ss.<br />

Lo studio prende le mosse da<br />

una pronuncia della Corte d’appello<br />

di Torino (sentenza del 26<br />

giugno 2003) nella quale si<br />

affermano i seguenti principi:<br />

1) La sentenza di condanna pronunciata<br />

nei confronti di un<br />

condomino, in persona dell’amministratore<br />

pro-tempore,<br />

per l’adempimento di obbligazioni<br />

contratte nel comune<br />

interesse dei condomini, non<br />

comporta responsabilità solidale<br />

nei confronti dei singoli<br />

condomini, che non siano<br />

stati indicati nominativamente,<br />

né dichiarati solidalmente<br />

responsabili in sentenza, per-


F O C U S<br />

La dottrina e la giurisprudenza condominiali nelle riviste giuridiche<br />

ché, ai sensi dell’art. 1123<br />

c.c., i singoli condomini sono<br />

tenuti a prestazioni diverse;<br />

2) Il rapporto instauratosi tra<br />

l’amministratore ed il condominio<br />

è assimilabile al mandato<br />

con rappresentanza, cui<br />

è applicabile la disciplina di<br />

cui all’art. 1720, comma 1,<br />

(secondo cui il mandante<br />

deve rimborsare al mandatario<br />

le anticipazioni fatte in<br />

esecuzione dell’incarico). nei<br />

rapporti tra amministratore e<br />

ciascuno dei condomini inadempienti<br />

all’obbligo di<br />

pagare la propria quota, la<br />

mera cessazione dall’incarico<br />

dell’amministratore non determina<br />

alcun mutamento<br />

della natura della responsabilità<br />

del singolo condomino;<br />

3) I principi secondo i quali la<br />

sentenza di condanna pronunciata<br />

nei confronti del<br />

condominio non comporta<br />

responsabilità solidale dei<br />

singoli condomini, e la cessazione<br />

dall’incarico di amministratore<br />

non determina<br />

mutamento quanto alla<br />

responsabilità dei singoli<br />

condomini, valgono anche<br />

nella fase di esecuzione, che<br />

non può avere una disciplina<br />

diversa da quella prevista per<br />

la fase di cognizione.<br />

L’Autore precisa come la<br />

Corte piemontese abbia “escluso<br />

che l’amministratore condominiale,<br />

cessato dalla carica, sia legittimato a<br />

pretendere giudizialmente l’integrale<br />

rimborso delle anticipazioni per le<br />

spese condominiali, oltre che nei confronti<br />

del condominio altresì ai singoli<br />

condomini”.<br />

L’affermazione deriva, innanzitutto,<br />

dall’assimilazione del<br />

rapporto amministratore/condominio<br />

alla fattispecie del<br />

mandato con rappresentanza,<br />

con la conseguente applicazione<br />

della relativa disciplina (sul mandato).<br />

Tale mandato, tuttavia, non è<br />

assimilabile ad un mandato collettivo<br />

e, quindi, non si verifica<br />

un unico rapporto tra amministratore<br />

e condominio ma, invece,<br />

sussistono tanti mandati singoli<br />

ed autonomi quanti sono,<br />

appunto, i condomini.<br />

Da ciò ne deriva che il singolo<br />

condomino - nei confronti<br />

dell’amministratore - non è<br />

obbligato per l’intero, bensì proquota.<br />

Più in particolare, nel caso in<br />

cui l’amministratore richieda ai<br />

singoli condomini anticipazioni<br />

fatte, nell’espletamento delle sue<br />

mansioni, per conto e nell’interesse<br />

del condominio (vedi, art.<br />

1720 c.c.) deve farlo pro-quota<br />

(e ciò, anche nella fase esecutiva).<br />

L’Autore, infine, riporta la<br />

giurisprudenza prevalente - alla<br />

quale la Corte d’appello di Torino<br />

si è conformata - e precisamente:<br />

- Cass. 12 febbraio 1997, n.<br />

1286, in base alla quale “l’amministratore<br />

di condominio - nel<br />

quale non è ravvisabile un ente<br />

fornito di autonomia patrimoniale,<br />

bensì la gestione collegiale<br />

di interessi individuali, con sottrazione<br />

o comprensione dell’autonomia<br />

individuale - configura<br />

un ufficio di diritto privato oggettivamente<br />

orientato alla tutela<br />

del complesso di interessi su indicati<br />

e realizzante una cooperazione,<br />

in regime di autonomia,<br />

con i condomini, singolarmente<br />

considerati, che è assimilabile,<br />

pur con tratti distintivi in ordine<br />

alle modalità di costituzione ed<br />

al contenuto “sociale” della<br />

gestione, al mandato con rappresentanza,<br />

con la conseguente<br />

applicabilità, nei rapporti tra<br />

amministratore ed ognuno dei<br />

condomini, dell’art. 1720,<br />

comma 1, c.c., secondo cui il<br />

mandante deve rimborsare al<br />

mandatario le anticipazioni fatte<br />

nella esecuzione dell’incarico<br />

diretta ad ottenere il rimborso di<br />

somme anticipate nell’interesse<br />

della gestione condominio legalmente<br />

rappresentato dal nuovo<br />

amministratore, anche contro il<br />

singolo condomino inadempiente<br />

all’obbligo di pagare la propria<br />

quota.”<br />

- Cass. 27 settembre 1996, n.<br />

8530, la quale afferma che<br />

“l’amministratore cessato dall’incarico<br />

può chiedere il rimborso<br />

delle somme da lui anticipate<br />

per la gestione condominiale sia<br />

nei confronti del condominio<br />

legalmente rappresentato dal<br />

nuovo amministratore (dovendosi<br />

considerare attinente alle cose,<br />

ai servizi ed agli impianti comuni<br />

anche ogni azione nascente<br />

dall’espletamento del mandato,<br />

che, appunto, riflette la gestione e<br />

la conservazione di quelle cose,<br />

servizi o impianti) sia, cumulativamente,<br />

nei confronti di ogni<br />

singolo condomino, la cui obbligazione<br />

di rimborsare all’amministratore,<br />

mandatario, le anticipazioni<br />

da questo fatte nell’esecuzione<br />

dell’incarico deve considerarsi<br />

sorta nel momento stesso<br />

in cui avviene l’anticipazione e<br />

per effetto di essa e non può considerarsi<br />

estinta dalla nomina del<br />

nuovo amministratore, che<br />

amplia la legittimazione processuale<br />

passiva senza eliminare<br />

quelle originali, sostanziali e<br />

processuali.” ■<br />

39 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI


La Giurisprudenza<br />

condominiale<br />

della Suprema Corte<br />

Corte di Cassazione 14 gennaio 2005 n. 680<br />

Presidente Duva, estensore Segreto.<br />

I principi affermati:<br />

Nella discussione giuridica sulla complessa fattispecie del<br />

“distacco unilaterale” dall’impianto per il riscaldamento,<br />

si inserisce la presente sentenza del Supremo Collegio.<br />

Particolarmente interessante appare la qualificazione operata<br />

dalla Corte di una specifica clausola del regolamento di condominio<br />

la quale, contrattualmente, prevede l’obbligo, a carico<br />

dei partecipanti, di contribuire (nella forma ridotta del 30%) al<br />

pagamento delle spese per il riscaldamento, anche nel caso in<br />

cui i medesimi non usufruiscano del servizio.<br />

I Giudici di legittimità affermano che, in realtà, suddetto<br />

obbligo di contribuzione alle spese trova la sua fonte, non già<br />

nell’utilizzazione effettiva del servizio (dalla quale, anzi, prescinde),<br />

bensì nella volontà contrattuale dei condomini, assumendo,<br />

in tal modo,“forza di legge” tra le parti.<br />

Importante, inoltre, appare la precisazione che la vincolatività<br />

di una tale clausola non può, tuttavia, essere fatta valere nei<br />

confronti dell’inquilino, il quale può essere tenuto al pagamento<br />

delle suddette spese sono qualora effettivamente usufruisca<br />

del riscaldamento.<br />

Il testo della sentenza:<br />

MOTIVI<br />

DELLA DECISIONE<br />

(omissis)<br />

Con il secondo motivo di<br />

ricorso la ricorrente lamenta<br />

l’omessa e contraddittoria<br />

motivazione circa un punto<br />

decisivo della controversia.<br />

Assume la ricorrente che<br />

erratamente la sentenza impugnata<br />

ha fatto proprie le conclusioni<br />

cui era giunto il<br />

C.T.U., secondo cui essa con-<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />

duttrice godeva dei benefici<br />

dovuti all’esistenza dell’impianto<br />

di riscaldamento del fabbricato,<br />

nonostante che i radiatori<br />

fossero distaccati; che nessun<br />

riscaldamento derivava all’immobile<br />

locato per irradiazione<br />

da parte dei tubi del riscaldamento;<br />

che non era stata pattuita<br />

nel contratto una corresponsione<br />

a tale titolo; che la giurisprudenza<br />

della S. C., contrariamente<br />

a quanto asserito dalla<br />

sentenza impugnata, in ipotesi<br />

di distacco dell’impianto centralizzato<br />

di riscaldamento, non<br />

42<br />

CASSAZIONE news<br />

prevedeva alcuna spesa successiva<br />

a carico del condomino che<br />

aveva effettuato il distacco.<br />

Ritiene questa Corte che il<br />

motivo sia infondato e che lo<br />

stesso vada rigettato, pur dovendosi<br />

correggere la motivazione<br />

a norma dell’art. 384, comma 2,<br />

c.p.c., nei termini seguenti.<br />

Osserva preliminarmente<br />

questa Corte che erratamente la<br />

sentenza impugnata afferma l’esistenza<br />

di un indirizzo giurisprudenziale<br />

di legittimità,<br />

secondo cui, anche in caso di<br />

distacco di un’unità <strong>immobili</strong>are<br />

in un immobile condominiale<br />

dall’impianto centralizzato,<br />

possa essere prevista una contribuzione<br />

percentuale di spesa a<br />

carico del condomino distaccatosi.<br />

Il contrario orientamento,<br />

pienamente da condividere,<br />

della S. C. statuisce che, autorizzato<br />

dall’assemblea dei condomini<br />

il distacco delle diramazioni<br />

di alcune unità <strong>immobili</strong>ari<br />

dall’impianto centrale di riscaldamento,<br />

sulla base della valutazione<br />

che dal distacco sarebbe<br />

derivata un’effettiva riduzione<br />

delle spese di esercizio e, per<br />

contro, non sarebbe stato determinato<br />

uno squilibrio in pregiudizio<br />

del regolare funzionamento<br />

dell’impianto, e venuta<br />

meno la possibilità che i medesimi<br />

locali fruiscano del riscal-


CASSAZIONE news<br />

La Giurisprudenza condominiale della Suprema Corte<br />

damento, l’impianto non può<br />

considerarsi destinato al servizio<br />

dei predetti piani o porzioni di<br />

piano.<br />

Consegue che i proprietari<br />

di queste unità abitative non<br />

devono ritenersi tenuti a contribuire<br />

alle spese per un servizio,<br />

che nei confronti dei loro<br />

<strong>immobili</strong> non viene prestato<br />

(Cass. 9.1.1999, n. 129; Cass.<br />

20.11.1996, n. 10214).<br />

Tuttavia, sempre in materia<br />

di condominio negli edifici, si è<br />

affermato che la previsione, nel<br />

regolamento condominale, dell’obbligo<br />

di contribuzione alle<br />

spese di gestione del riscaldamento<br />

svincolato dall’effettivo<br />

godimento del servizio (ben<br />

potendo i condomini, in esplicazione<br />

della loro autonomia<br />

privata, assumere peraltro in via<br />

negoziale la prevista obbligazione<br />

corrispettiva) va ricondotta<br />

non già nell’ambito della regolamentazione<br />

dei servizi comuni,<br />

bensì in quello delle disposizioni<br />

che attribuiscono diritti o<br />

impongono obblighi ai condomini;<br />

ne consegue che essa non<br />

è modificabile da delibera<br />

assembleare, se non con l’unanimità<br />

dei consensi (Cass.<br />

28.1.2004, n. 1558; Cass.<br />

21.5.2001, n. 6923).<br />

Tale ultimo principio, e cioè<br />

la legittimità del pagamento<br />

delle spese per il riscaldamento,<br />

anche in assenza di questo, se<br />

fondato sulla sola volontà delle<br />

parti, non può applicarsi in linea<br />

generale nell’ambito del contratto<br />

di locazione di <strong>immobili</strong><br />

urbani.<br />

Infatti, per il principio di cui<br />

all’art. 9 legge n. 392/1978,<br />

applicabile alle locazioni per<br />

<strong>immobili</strong> adibiti ad uso non abitativo,<br />

sono a carico del condut-<br />

tore le spese relative alla fornitura<br />

del riscaldamento.<br />

Ciò comporta che, se detta<br />

fornitura non esiste e quindi<br />

manca la sinallagmaticità, non è<br />

dovuto alcun corrispettivo per<br />

la stessa, nonostante che esso sia<br />

previsto in contratto.<br />

Infatti, benché per detti contratti<br />

(locazione di <strong>immobili</strong> per<br />

uso non abitativo) non esista la<br />

predeterminazione legale dei<br />

limiti massimi del canone, tuttavia,<br />

poiché opera il combinato<br />

disposto degli artt. 9 e 41 legge<br />

n. 392/1978, non è dovuto un<br />

onere accessorio per una fornitura,<br />

se la stessa non è effettivamente<br />

prestata, con la conseguenza<br />

che un’eventuale pattuizione<br />

in questo senso finisce per<br />

attribuire al locatore un vantaggio<br />

in assenza di sinallagmaticità<br />

e, quindi, in contrasto con le disposizioni<br />

di legge.<br />

Tale eventuale pattuizione è<br />

quindi nulla a norma dell’art. 79<br />

legge n. 392/1978 e detta nullità<br />

è rilevabile anche d’ufficio a<br />

norma dell’art. 1421 c.c. (Cass.<br />

24/5/1993, n. 5827).<br />

Ne consegue che la sentenza<br />

impugnata è errata nella parte in<br />

cui ritiene che la spesa del servizio<br />

di riscaldamento, sia pure<br />

nella misura del 30% era dovuta,<br />

per il solo fatto di essere stata<br />

prevista in contratto.<br />

Sennonché la sentenza del<br />

giudice di appello è giunta a<br />

detta conclusione anche per<br />

altra via.<br />

Essa, infatti, ha accertato in<br />

punto di fatto per il tramite di<br />

consulenza tecnica che, nonostante<br />

la mancanza dei radiatori,<br />

tuttavia l’immobile locato<br />

beneficiava in una certa misura<br />

dell’esistenza dell’impianto di<br />

riscaldamento esistente nel fab-<br />

bricato, poiché, essendo tutti i<br />

piani riscaldati ed anche il piano<br />

interrato ed essendovi la presenza<br />

nei muri delle tubazioni di<br />

riscaldamento, riceveva calore.<br />

Il giudice di merito ha ritenuto<br />

che detta prestazione fosse<br />

equamente da commisurare al<br />

30% dell’ammontare delle spese<br />

di riscaldamento.<br />

(omissis)<br />

PQM<br />

Riunisce i ricorsi.<br />

Rigetta il ricorso principale e<br />

dichiara assorbito il ricorso incidentale<br />

condizionato.<br />

Compensa tra le parti le spese<br />

del giudizio di Cassazione.<br />

Depositata in Cancelleria il 14<br />

gennaio 2005.<br />

La Giurisprudenza<br />

richiamata:<br />

Cass. 28 gennaio 2004, n.<br />

1558:“In materia di condominio<br />

negli edifici, la previsione, nel<br />

regolamento condominiale, dell’obbligo<br />

di contribuzione alle<br />

spese di gestione del riscaldamento<br />

svincolato dall’effettivo godimento<br />

del servizio (il cui fondamento<br />

va ravvisato nell’esigenza<br />

di disincentivare il distacco quale<br />

fonte di squilibrio sotto il profilo<br />

tecnico ed economico dal riscaldamento<br />

centralizzato, ben potendo<br />

i condomini, in esplicazione della<br />

loro autonomia privata, assumere<br />

peraltro in via negoziale la prevista<br />

obbligazione corrispettiva) va<br />

ricondotta non già nell’ambito<br />

della regolamentazione dei servizi<br />

comuni, bensì in quello delle<br />

disposizioni che attribuiscono<br />

diritti o impongono obblighi ai<br />

condomini; ne consegue che essa<br />

non è modificabile da delibera<br />

assembleare, se non con l’unanimità<br />

dei consensi.”<br />

43 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI


Cass. 20 novembre 1996,<br />

n.10214: “Qualora alcuni condomini<br />

decidano, unilateralmente,<br />

di distaccare le proprie unità<br />

<strong>immobili</strong>ari dall’impianto centralizzato<br />

di riscaldamento, i<br />

medesimi non possono sottrarsi<br />

al contributo per le spese di conservazione<br />

del predetto impianto,<br />

non essendo configurabile una<br />

rinuncia alla comproprietà dello<br />

stesso, ma, ove i loro appartamenti<br />

non siano più riscaldati,<br />

non sono tenuti a sostenere le<br />

spese per l’uso (nella specie,<br />

quelle per l’acquisto del gasolio),<br />

in quanto il contributo per queste<br />

ultime è adeguato al godimento<br />

che i condomini possono<br />

ricavare dalla cosa comune.”<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />

44<br />

CASSAZIONE news<br />

La Giurisprudenza condominiale della Suprema Corte<br />

Sul problema del “distacco<br />

unilaterale” dal riscaldamento<br />

la produzione dottrinale è assai<br />

copiosa. Si segnala, per la completezza<br />

di richiami giurisprudenziali,<br />

F. Castellazzi,“Riscaldamento<br />

centrale e distacco,<br />

casistica”, in Archivio delle<br />

Locazioni e del Condominio,<br />

fasc. 2/2002, pagg. 141 e ss.<br />

L’Autrice, in particolare, ci<br />

ricorda come per Cass.<br />

1001/1977 “l’impianto centrale<br />

di riscaldamento è proporzionato,<br />

nei suoi organi fondamentali, alla<br />

quantità di calorie necessarie a<br />

riscaldare l’intero stabile”, e che,<br />

inoltre, “il distacco delle diramazioni<br />

relative ad uno o più appartamenti<br />

dell’impianto centrale<br />

deve ritenersi vietato in quanto<br />

incide negativamente sulla destinazione<br />

obiettiva della cosa comune<br />

determinando uno squilibrio ter-<br />

La Dottrina sul punto:<br />

mico che può essere eliminato solo<br />

con un aggravio di spese di esercizio<br />

e conservazione per i condomini<br />

che continuano a servirsi dell’impianto<br />

centralizzato” (Cass.<br />

n. 6269/ 1984).<br />

Nell’articolo, viene riportata<br />

la più recente giurisprudenza<br />

sul punto (citata anche nel<br />

testo della sentenza), in base<br />

alla quale “la rinuncia unilaterale<br />

al riscaldamento condominiale<br />

operata dal singolo condomino,<br />

mediante il distacco del proprio<br />

impianto dalle diramazioni dell’impianto<br />

centralizzato, è legittima<br />

quando l’interessato dimostri<br />

che, dal suo operato, non derivano<br />

né aggravi di spese per coloro che<br />

continuano a fruire dell’impianto,<br />

né squilibri termici pregiudizievoli<br />

della regolare erogazione del servizio”<br />

(Cass. 6293/2001).


Servizi agli Associati<br />

L’anaci, in occasione del decennale,<br />

offre a tutti i soci la possibilità di attivare<br />

una casella di posta elettronica con<br />

nome.cognome@anaci.it<br />

ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE DELL’ACCOUNT<br />

DI POSTA @ANACI.IT<br />

1.1 - Introduzione<br />

Per configurare gli indirizzi di posta di anaci, è necessario l’utilizzo di un client di posta elettronica, in<br />

questa mini guida spiegheremo la configurazione su Microsoft Outlook e su Outlook Express, due dei<br />

client di posta più utilizzati. Ma prima di passare alla guida dei client è necessario ricordare che la posta<br />

può essere controllata anche dal web grazie all’uso della webmail. La webmail è un comodo strumento che<br />

permette di leggere ed inviare posta da un qualsiasi computer collegato ad internet. Per accedere alla webmail<br />

è necessario un browser (Internet Explorer, Netscape o Mozilla) su cui digitare l’indirizzo:<br />

http://webmail.volanet.it<br />

La prima schermata sarà quella della login, ossia la pagina in cui dovrete inserire i vostri parametri<br />

per effettuare l’autenticazione sul server postale. I dati di cui avrete bisogno (che verranno<br />

rilasciati dal settore tecnico di Volanet) sono il dominio, la username e la password del<br />

proprio indirizzo di posta elettronica.<br />

Il dominio sarà per tutti, ovviamente:<br />

anaci.it<br />

la username sarà sempre formata dai primi 2 caratteri del proprio nome e dai primi 6 caratteri<br />

del proprio cognome. Mentre la password sarà generata dal settore tecnico di Volanet e<br />

comunicata in modo ufficiale dall’amministrazione di <strong>Anaci</strong>. L’indirizzo di posta elettronica<br />

corrispondente ad ogni username sarà invece di questo tipo:<br />

nome.cognome@anaci.it<br />

Ogni indirizzo avrà, inoltre, un alias formato dall’iniziale del nome e dal cognome intero:<br />

inzialedelnome.cognome@anaci.it<br />

45 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI


Un alias non è nient’altro che un indirizzo alternativo dirottato su quello principale.<br />

ATTENZIONE: la prima volta che si accede alla webmail, invece di accedere direttamente<br />

alla pagina dei messaggi ricevuti (inbox) accederete ad una pagina delle preferenze: è molto<br />

importante specificare due parametri delle “Informazioni Generali”:<br />

- “Il nome”: ossia il nome visualizzato dal destinatario delle vostre mail (solitamente: nome e cognome<br />

oppure il nome della nostra associazione/società)<br />

- “Rispondi a”: l’indirizzo a cui risponderanno i destinatari delle vostre mail (in questo campo potrete<br />

mettere sia l’indirizzo di posta sia l’alias di cui abbiamo parlato sopra)<br />

1.2 - Microsoft Outlook<br />

Passiamo ora alla configurazione di MS Outlook.Aprite il programma. Dal menù alto scegliete la voce:<br />

“Strumenti”, quindi “Account...”, si aprirà una schermata:“Account Internet”, più o meno come questa:<br />

Cliccate sul tasto Aggiungi e dal menù scegliete:“Posta Elettronica...”, vi comparirà una nuova finestra<br />

come la seguente:<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />

Servizi agli Associati<br />

nome.cognome@anaci.it<br />

46


Servizi agli Associati<br />

In questa schermata vi verranno chiesti i parametri fondamentali per poter scaricare, leggere ed inviare la<br />

posta con l’indirizzo @anaci.it:<br />

- Nome visualizzato, ossia il nome visualizzato dal destinatario delle vostre mail (solitamente: nome e<br />

cognome oppure il nome della vostra associazione/società)<br />

- Indirizzo di Posta Elettronica, ossia l’indirizzo o l’alias descritto sopra (Ad esempio se il vostro nome<br />

fosse Mario Rossi, l’indirizzo sarà mario.rossi@anaci.it oppure l’alias sarà m.rossi@anaci.it )<br />

- Server di Posta in Arrivo (POP3 o IMAP) sarà per tutti: mail.anaci.it<br />

- Server di Posta in Uscita (SMTP): dipende sempre dalla connessione con cui navigate su internet.Ad<br />

esempio se usaste una connessione di libero, l’SMTP sarebbe: mail.libero.it. Il modo più semplice<br />

per controllare quale sia l’SMTP che dovrete utilizzare è quello di vederlo da un altro account che<br />

avete già configurato sul vostro client di posta.<br />

- Nome Account, che sarebbe la username (quindi composta dalle prime due lettere del nome e dalle<br />

prime 6 del cognome)<br />

- Password, ossia la password impostata dal settore tecnico di Volanet<br />

Una volta inseriti questi dati, il vostro indirizzo sarà pronto e configurato su MS Outlook.<br />

1.3 - Outlook Express<br />

nome.cognome@anaci.it<br />

Anche per Outlook Express, le indicazioni per la configurazione delle caselle di posta elettronica sono pressoché<br />

le stesse. Di sicuro sono gli stessi i parametri che dovrete utilizzare.<br />

Aprite Outlook Express, dal menù alto scegliete sempre la voce “Strumenti”, e poi “Account...”<br />

Anche in questo caso si aprirà una finestra del tutto simile a quella di Outlook, scegliete anche in questo<br />

caso dal menù di destra la voce:“Aggiungi” e poi “Posta Elettronica...”, si aprirà dunque la finestra che<br />

vi guiderà nella configurazione del vostro account @anaci.it, utilizzate gli stessi parametri spiegati sopra<br />

ed il gioco è fatto.<br />

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<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />

Servizi agli Associati<br />

Convenzione tra ANACI e la BANCA di ROMA SpA<br />

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Servizi agli Associati<br />

Convenzione tra ANACI e la BANCA di ROMA SpA<br />

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Servizi agli Associati<br />

Convenzione tra ANACI e la OLIMPIA SPLENDID SpA<br />

50


Italia da scoprire<br />

Girando l’Italia per partecipare a convegni, congressi e seminari spesso<br />

dimentichiamo di dedicare un po’ del nostro tempo all’immenso patrimonio<br />

artistico disponibile e, per quanto riguarda le tradizioni popolari, limitiamo<br />

i nostri approfondimenti soltanto a quelle presenti sulla tavola imbandita.<br />

Questa rubrica intende colmare tale vuoto culturale proponendo luoghi<br />

caratteristici anche sconosciuti ai classici itinerari turistici e interessanti curiosità<br />

esistenti in ogni angolo dello stivale. Saranno gradite proposte con documentazioni.<br />

Famosa soprattutto per il<br />

ruolo avuto come sede papale<br />

nel Medioevo e legata alle<br />

vicende di Bonifacio VIII, ha<br />

assunto una notevole importanza<br />

anche nel campo delle ricerche<br />

preistoriche grazie al rinvenimento<br />

di manufatti litici di<br />

oltre 700.000 anni fa e di resti<br />

fossili di Homo erectus datati<br />

458.000 anni, i più antichi d’Italia.<br />

Di estrema importanza<br />

anche il rinvenimento di mate-<br />

Anagni: la Città dei Papi<br />

riale etrusco del VII sec. a.C., a<br />

testimonianza della penetrazione<br />

di questo popolo nella valle<br />

del Sacco e del Liri, probabile<br />

itinerario seguito dagli Etruschi<br />

per gli scambi culturali con la<br />

Magna Grecia.All’epoca di Tarquinio<br />

il Superbo (inizi V sec.,<br />

a.C.) il sito di Anagni era abitato<br />

da genti erniche, probabilmente<br />

di origine marsa o sabina.<br />

I rapporti con la nascente<br />

potenza romana conobbero<br />

Le absidi<br />

della Cattedrale.<br />

alterne vicende: dalle alleanze<br />

del V sec. a.C. alle guerre con<br />

Roma del 318 a.C. fino allo<br />

scioglimento della Confederazione<br />

Ernica imposto dai romani<br />

nel 306 a.C.<br />

Al II sec. a.C. risale la costruzione<br />

dell’emiciclo degli “Arcazzi”,<br />

con tre grandi archi a tutto<br />

sesto sorretti da pilastri isolati<br />

dalla cinta muraria, cui si ricollegano<br />

in alto mediante una pseudo-volta.<br />

Anagni fu residenza<br />

estiva dell’imperatore Marco<br />

Aurelio, di Commodo, di Lucio<br />

Settimio e di Caracalla. Centro<br />

della vita politica internazionale<br />

del Medioevo, fu a buon diritto<br />

chiamata la “Città dei Papi” non<br />

solo per essere stata la patria di<br />

quattro grandi pontefici: Innocenzo<br />

III, Gregorio IX, Alessandro<br />

IV e Bonifacio VIII; fu infatti<br />

anche residenza ufficiale dei<br />

Papi che trovavano in Anagni un<br />

sicuro rifugio ed una degna sede<br />

del loro mandato.<br />

La Cattedrale, costruita tra il<br />

1071 e il 1105, conserva pressoché<br />

immutato il suo carattere<br />

romanico-lombardo nella facciata,<br />

con l’arco a tutto sesto<br />

della “porta Matrona” incorniciato<br />

da trecce bizantine e la<br />

mole imponente delle absidi del<br />

lato nord.<br />

Nel lato ovest fu inserito in<br />

seguito il corpo gotico della<br />

cappella Caetani.<br />

All’interno l’architettura è<br />

scandita da tre navate, con al<br />

51 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI


fondo chiusura absidale e la<br />

cripta sottostante il presbiterio.<br />

La navata centrale e il transetto<br />

furono ristrutturati in stile gotico<br />

alla metà del XIII secolo. Il<br />

pavimento a mosaico fu eseguito<br />

nel 1231 dal celebre Cosma,<br />

mentre la sedia episcopale ed il<br />

candelabro tortile sono opera di<br />

Pietro Vassalletto (1260). Dalle<br />

navate laterali si discende nella<br />

bellissima cripta detta di S.<br />

Magno, impreziosita da affreschi<br />

di maestri benedettini nel corso<br />

del XIII sec. molto importanti<br />

perché documentano il passaggio<br />

dalla tecnica pittorica<br />

bizantina a quella romanica.<br />

Staccato dall’edificio principale,<br />

si erge maestoso il campanile in<br />

pietra scalpellata, con cinque<br />

ordini di aperture.<br />

<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />

Anagni: la città dei Papi<br />

Da questa Basilica, il 24<br />

marzo 1160,Alessandro III scomunicò<br />

l’imperatore Federico<br />

Barbarossa; la Cattedrale fu<br />

anche teatro di eventi specificatamente<br />

religiosi, come la canonizzazione<br />

di S. Chiara di Assisi<br />

e la composizione della disputa<br />

tra i Regolari ed i Secolari sotto<br />

il pontificato di Alessandro IV.<br />

II cosiddetto “palazzo papale”,<br />

già della famiglia Conti, fu<br />

acquistato dai Caetani nel 1295.<br />

Il prospetto è costituito da un<br />

portico con grandi archi, sormontato<br />

da un loggiato con<br />

bifore. La leggenda vuole che in<br />

quelle sale, affrescate con motivi<br />

floreali e faunistici, il Papa Bonifacio<br />

VIII (Benedetto Caetani)<br />

venisse oltraggiato da Guglielmo<br />

di Nogaret e Sciarra Colon-<br />

52<br />

Italia da scoprire<br />

La Cripta.<br />

na, inviati dal re di Francia Filippo<br />

il Bello (la storia lo ricorda<br />

come “lo schiaffo di Anagni”).<br />

Il palazzo civico, costruito tra<br />

il 1159 ed il 1163 da Jacopo da<br />

Iseo venuto ad Anagni con la<br />

delegazione della Lega Lombarda,<br />

è un piccolo gioiello di<br />

architettura civile. La concezione<br />

architettonica è molto originale,<br />

con una fuga di otto grandi<br />

archi di pietra che sorreggono<br />

la Sala della Ragione. Il retro<br />

del palazzo presenta degli ornati<br />

nel cornicione e la graziosa<br />

quattrocentesca “Loggetta del<br />

Banditore”.<br />

Le numerose chiese anagnine,<br />

restaurate per lo più durante<br />

il XVIII secolo, o costruite exnovo<br />

come l’edificio barocco di<br />

S. Chiara, conservano opere<br />

d’arte di indubbio interesse.<br />

Citiamo il duecentesco trittico<br />

del Salvatore, in S. Andrea; la<br />

pala d’altare dipinta da G. Battista<br />

Gaulli (sec. XVII), raffigurante<br />

S. Francesco Caracciolo,<br />

in S. Giovanni e l’interessante<br />

tela eseguita da Taddeo Zuccari<br />

(sec. XVI), rappresentante S.<br />

Biagio, S. Lucia e S. Apollonia,<br />

nella chiesa della Madonna di<br />

Loreto. ■<br />

Il Palazzo di Bonifacio VIII.

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