AMMINISTRARE immobili - Anaci
AMMINISTRARE immobili - Anaci
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<strong>AMMINISTRARE</strong><br />
<strong>AMMINISTRARE</strong><br />
Periodico Nazionale<br />
Periodico Nazionale<br />
95<br />
n. Maggio 2005<br />
Il condominio: natura ignota<br />
a qualche magistrato<br />
Interventi edilizi<br />
da parte di un condomino in assenza<br />
della “salvezza dei diritti dei terzi”<br />
INSERTO: Dossier<br />
“Contratto Servizio Energia”<br />
<strong>immobili</strong><br />
ANACI<br />
Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari<br />
Anno X - n° 5 - mensile - Maggio 2005 - Autor. Trib. Torino n. 4850 del 24/11/95 - Spedizioni in A.P. 45% Art. 2 comma 20/b Legge 662/96 D.R.T. Roma - Contiene I.P.
Amministrare Immobili<br />
Rivista Ufficiale della<br />
Associazione Nazionale<br />
Amministratori<br />
Condominiali<br />
Immobiliari<br />
N. 5, anno X,<br />
Maggio 2005<br />
Direttore Editoriale:<br />
Pietro Membri<br />
Direttore Responsabile:<br />
Pietro Membri<br />
Comitato di Redazione:<br />
Umberto Anitori<br />
Dante Testa<br />
Carlo Parodi, Direttore<br />
Centro Studi <strong>Anaci</strong><br />
Carmelo Santonocito<br />
Impaginazione:<br />
Tipolitografia A. Spada<br />
In copertina:<br />
Immobili di Città<br />
Gestione Editoriale<br />
e Pubblicità:<br />
ANACI<br />
Sede Nazionale<br />
00192 Roma<br />
Via Cola di Rienzo, 111<br />
Tel. 06.321.4963<br />
Tel. 06.321.5399<br />
Fax 06.321.7165<br />
Editore:<br />
ANACI<br />
www.anaci .it<br />
e-mail: info@anaci.it<br />
Direzione, Redazione e<br />
Amministrazione:<br />
00192 Roma<br />
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Fax 06.321.7165<br />
Associato<br />
all’Unione<br />
Stampa Periodica<br />
Italiana<br />
Le opinioni espresse negli articoli<br />
appartengono ai singoli autori,<br />
dei quali si rispetta la libertà di<br />
giudizio, lasciandoli responsabili<br />
dei loro scritti.<br />
Stampa:<br />
Tipolitografia A. Spada snc<br />
Ronciglione (VT)<br />
Sped in A.P 45%<br />
comma 20/b art. 2<br />
L. 662/96<br />
Tab. E<br />
Taxe Perçue<br />
Aut. Tribunale di Torino<br />
n.4850 del 24/11/1995<br />
3<br />
5<br />
7<br />
13<br />
35<br />
EDITORIALE<br />
Editoriale<br />
di Gaetano Mulonia<br />
PROFESSIONE<br />
Il condominio:<br />
natura ignota<br />
a qualche magistrato<br />
di Gian Vincenzo Tortorici<br />
Interventi edilizi<br />
da parte di un condomino<br />
in assenza della “salvezza<br />
dei diritti dei terzi”<br />
di Gino Terzago<br />
ASSOCIAZIONE<br />
Questioni di condominio<br />
di Fabio Gerosa<br />
Il Convegno<br />
a Reggio Calabria<br />
17<br />
37<br />
42<br />
45<br />
48<br />
50<br />
51<br />
Sommario<br />
INSERTO<br />
Dossier “Contratto<br />
Servizio Energia”<br />
FOCUS<br />
La dottrina e la giurisprudenza<br />
condominiali nelle<br />
riviste giuridiche<br />
di Luigi Salciarini<br />
CASSAZIONE news<br />
La Giurisprudenza<br />
condominiale<br />
della Suprema Corte<br />
di Luigi Salciarini<br />
Servizi agli Associati<br />
nome.cognome@anaci.it<br />
Convenzione con<br />
la Banca di Roma<br />
Convenzione con<br />
Olimpia Splendid<br />
Italia da scoprire<br />
Anagni:<br />
la Città dei Papi
Editoriale<br />
Cari colleghi, quando il Presidente<br />
nazionale ha invitato tutti i membri di<br />
Giunta a scrivere un editoriale per la<br />
rivista ho avuto un attimo di smarrimento.<br />
Cosa si potrebbe esporre di nuovo<br />
che i massimi dirigenti non abbiano già<br />
esternato?<br />
Nel mio caso non posso sottacere<br />
che l’attuale “vertice” sia dotato di lungimiranza<br />
e sensibilità verso le realtà<br />
“minori” che ritiene una vera e propria<br />
ricchezza in termini di potenziale accrescimento dell’Associazione.<br />
Il proselitismo è uno degli aspetti della nostra realtà associativa. Nel<br />
conferire le dovute attenzioni a tale realtà dando anche gli “stimoli” giusti<br />
ai nuovi dirigenti si è intrapresa la via più proficua per raggiungere lo<br />
scopo.<br />
Nell’<strong>Anaci</strong> c’è posto per tutti e soprattutto per chi, con spirito di abnegazione,<br />
vuole lavorare con passione.<br />
Chi scrive è testimone delle vicende associative prima ancora della<br />
fusione e l’aria che si respira oggi rispetto a quegli anni, è quella di un’accresciuta<br />
“dignità” della nostra professionalità.<br />
E’ vero che risultati concreti per il riconoscimento non si sono ancora<br />
ottenuti, ma la crescita non si è fermata! Basta dare uno sguardo al nuovo<br />
Statuto ed al nuovo Regolamento di attuazione .<br />
E’ importante sentirsi professionista ed agire e svolgere la propria attività<br />
con correttezza deontologica ( a proposito proprio in questi giorni la<br />
commissione nominata ad hoc ha iniziato i lavori per fornirci dell’ ulteriore<br />
indispensabile strumento che regoli i rapporti tra associati e detti dei<br />
principi sui rapporti tra iscritti e clientela) verso i colleghi e non dimenticare<br />
che la qualità del servizio da rendere ai clienti dev’essere di alto livello.<br />
Solo così la nostra attività ne guadagna in autorevolezza ed in rispetto<br />
dovutoci da tutte le componenti della variegata realtà in cui operiamo.<br />
In quest’ottica non dobbiamo dimenticarci di essere tecnici tra i tecnici<br />
e le nostre competenze hanno la caratteristica della specificità che, nella<br />
sostanza, già ci è riconosciuta nella vita di tutti i giorni.<br />
3 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI
<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />
Noi siamo gli unici interlocutori di chi vuole risolvere problemi, prospettare<br />
soluzioni od interloquire sulla materia amministrativa <strong>immobili</strong>are,<br />
nessun’altra professione può essere paragonata alla nostra!<br />
Le nuove regole che abbiamo formalizzato ed accettato a Riccione<br />
durante l’ultimo Congresso delineano delle scelte di politica associativa<br />
precise volte a rendere l’<strong>Anaci</strong> un’associazione forte, credibile, concretamente<br />
operativa e snella.<br />
Sono fiducioso nelle nuove capacità ed ottimista nel perseguimento dei<br />
fini comuni, ciò grazie allo spirito di collaborazione e di disponibilità che<br />
pervade noi iscritti.<br />
Non mi illudo che nuovi ed importanti ostacoli non si ergano e precludano,<br />
nel breve periodo, gli obiettivi a cui miriamo ma sono certo che<br />
uniti e senza altri scopi che non siano quelli della nostra crescita, riusciremo<br />
a far valere e realizzare i “desiderata” di tutti gli associati. ■<br />
4<br />
Gaetano Mulonia
PROFESSIONE<br />
Con atto di citazione in<br />
opposizione a decreto ingiuntivo<br />
notificato all’amministratore<br />
pro tempore di un condominio<br />
composto da soli tre condomini<br />
sito in Pisa, un condomino conveniva<br />
in giudizio innanzi al Tribunale<br />
il suddetto Condominio<br />
per ivi sentir accogliere le<br />
seguenti conclusioni: “Piaccia<br />
all’Ill.mo Tribunale, in accoglimento<br />
dei prospettati motivi di<br />
opposizione e previa sospensione<br />
della provvisoria eseguibilità<br />
del D.I. de quo, revocare il D.I.<br />
stesso, con ogni consequenziale<br />
pronuncia e vinte le spese”.<br />
Con comparsa di costituzione<br />
e risposta, si costituiva ritualmente<br />
in giudizio il condominio<br />
chiedendo che in via preliminare,<br />
volesse rigettarsi l’istanza<br />
di sospensione dalla provviso-<br />
Il condominio:<br />
natura ignota<br />
a qualche magistrato<br />
ria esecuzione del decreto<br />
ingiuntivo opposto; la richiesta<br />
sospensione si fondava sul presupposto<br />
che il condominio<br />
non era stato costituito ritualmente<br />
e pertanto l’amministratore<br />
non ne poteva essere il<br />
legale rappresentante ex lege.<br />
Il G.O.T. di Pisa, accogliendo<br />
tale tesi attrice dichiarava la<br />
sospensione della provvisoria<br />
esecuzione del decreto ingiuntivo.<br />
Tale provvedimento è illegittimo<br />
per i seguenti motivi:<br />
1) SUSSISTENZA DELL’ENTE DI<br />
GESTIONE “CONDOMINIO”<br />
In merito all’accoglimento<br />
della contestazione di parte<br />
opponente sulla insussistenza<br />
dell’ente di gestione “condominio”,<br />
si osserva come quest’ulti-<br />
mo si costituisca, senza necessità<br />
di alcun atto formale, mediante<br />
la vendita del primo appartamento<br />
di un edificio da parte<br />
dell’originario unico proprietario<br />
(Cass. Civ. 03.05.2002, n.<br />
6359) e le parti, che nel relativo<br />
contratto sono indicate comuni,<br />
devono rimanere tali anche nei<br />
confronti dei successivi acquirenti.<br />
È copiosa la giurisprudenza<br />
poi in tema di “condominio<br />
minimo”, composto da due soli<br />
condomini. Si confronti, a tal<br />
proposito, anche la dottrina<br />
Giuseppe Branca,“Condominio<br />
negli edifici”, Zanichelli Editore,<br />
1982, pag. 368.<br />
2) ILLEGITTIMA<br />
RAPPRESENTANZA<br />
DELL’AMMINISTRATORE<br />
E’ pacifico in dottrina che al<br />
di sotto dei quattro condomini<br />
la nomina dell’amministratore<br />
di condominio è facoltativa; una<br />
volta però nominato, l’amministratore<br />
ha gli stessi poteri, compresi<br />
quelli di rappresentanza,<br />
previsti dagli artt. 1130 e 1131<br />
cod. civ..<br />
3) PROVVISORIA ESECUZIONE<br />
DEL DECRETO INGIUNTIVO<br />
concessa ex art. 63 disp. att.<br />
cod.civ..<br />
Preliminarmente si osserva<br />
come una volta approvato il rendiconto<br />
consuntivo e quello<br />
preventivo, unitamente alle relative<br />
ripartizioni, dall’assemblea<br />
condominiale, l’amministratore<br />
può pretendere le quote da cia-<br />
5 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI
I Perché Perché<br />
di Poliedra<br />
Il Futuro Oggi<br />
Il 2004 è la data prevista per l’obbligatorietà della<br />
marcatura CE delle canne fumarie metalliche.<br />
E’ meglio, e più sicuro, utilizzare sin d’ora prodotti<br />
già rispondenti alle norme in arrivo. Poliedra anticipa<br />
i tempi. I suoi prodotti hanno già superato tutte<br />
le prove previste dalla nuova certificazione.<br />
Prove Prove<br />
Certificate<br />
Certificate<br />
Resistenza meccanica e stabilità<br />
• Resistenza alla compressione<br />
• Resistenza alla trazione<br />
• Carichi su supporti e TEE<br />
Sicurezza durante l’uso<br />
• Resistenza alla temperatura<br />
• Resistenza alla diffusione<br />
del vapore<br />
• Resistenza alla penetrazione<br />
delle condense<br />
RIFERIMENTI PER I TEST<br />
pr EN 1856-1 versione Giugno 2002<br />
pr EN 1856-2 versione Maggio 2002<br />
CERTIFICATI DI PROVA<br />
Resistenza al fuoco<br />
• Resistenza al fuoco della fuliggine<br />
Igiene ed ambiente<br />
• Tenuta ai gas<br />
• Resistenza termica<br />
Durabilità nel tempo<br />
• Test di corrosione sui condotti e<br />
camini metallici<br />
• Test di resistenza sulle guarnizioni<br />
Marcatura, istruzioni e rintracciabilità<br />
• Produzione controllata e certificata<br />
pr EN 14241-1 versione Agosto 2002<br />
pr EN 1443 nuova versione Giugno 2003<br />
Visitateci al Pad. 14 / 1 • Stand D 35 - E 38<br />
EXPOCOMFORT 2004 • FieraMilano<br />
CANNE FUMARIE METALLICHE<br />
Via Ponchielli, 5 - 20034 Giussano - Mi - Italy - Tel. +39 0362.311245<br />
Fax +39 0362.310237 - e-mail: info@poliedra.com - http://www.poliedra.com<br />
PROFESSIONE<br />
Il condominio: natura ignota…<br />
scun condomino, potendosi manifestare tale<br />
potere anche mediante la richiesta di un<br />
decreto ingiuntivo nei confronti dei condomini<br />
morosi (Cass. Civ. 25.06.2001, n. 8676);<br />
quest’ultimo è provvisoriamente esecutivo ai<br />
sensi e per gli effetti dell’art. 63 disp. att. cod.<br />
civ. e tale esecutività, nonostante l’opposizione<br />
del condomino moroso, non è in contrasto<br />
con l’art. 24 Cost., non violando in alcun<br />
modo il diritto di difesa dell’individuo<br />
(Corte Cost. 19.01.1988, n. 40).<br />
Analizzando conseguentemente il raccordo<br />
sistematico tra gli artt. 63 disp. att. cod.<br />
civ. e 649 cod. proc. civ. si può affermare che<br />
il Giudice dell’opposizione può sospendere<br />
l’esecuzione del decreto solo e soltanto se<br />
sia stata impugnata, ed anche sospesa, la delibera<br />
assembleare di approvazione del riparto<br />
che ha consentito di ottenere il provvedimento<br />
opposto: circostanza quest’ultima non<br />
sussistente nella fattispecie in esame.<br />
Quanto sopra anche per evitare l’aggressione<br />
del patrimonio del singolo da parte<br />
dell’appaltatore creditore, stante la solidarietà<br />
sussistente tra tutti i condomini.<br />
Del resto, qualora il condomino opponente<br />
risultasse vittorioso, può ripetere le<br />
somme anticipate nei confronti degli altri<br />
condomini.<br />
Si ritiene rilevante sottolineare la errata<br />
interpretazione del G.O.T. di Pisa affinché a<br />
fronte di altre fantasiose interpretazioni giurisprudenziali,<br />
i nostri amministratori possano<br />
validamente giustificare il loro operato agli<br />
eventuali condomini che le contestassero. ■<br />
Gian Vincenzo Tortorici
PROFESSIONE<br />
1. Premessa.<br />
Autorizzazioni, concessioni,<br />
licenze o permessi di costruire<br />
(L. 28.1.1977 n. 10, art. 4,<br />
commi 1 – 2 e 6; L. 23.12.1994,<br />
art. 39, comma 2, per come<br />
sostituito dall’art. 2, comma 37<br />
della L. 23.12.1996 n. 662 e art.<br />
11, terzo comma, del T.U. in<br />
materia edilizia) sono sempre<br />
state rilasciate – alla pari delle<br />
procedure di condono con il<br />
rilascio della concessione in<br />
sanatoria – senza limitazione dei<br />
diritti dei terzi ovvero salvo<br />
diritti dei terzi (Trib. Bari<br />
9.11.2004 in Giur. locale - Bari<br />
2004; Cons. Stato, sez. 5,<br />
7.4.2004 n. 1963, in Foro Amm.<br />
CDS 2004, 1114; Cons. Stato<br />
23.3.2004 n. 1463, ivi 2004,<br />
782; Cons. Stato 12.5.2003 n.<br />
2506; Cons. Stato 12.3.2003 n.<br />
2506, in Riv. Giur. Edil. 2003, I,<br />
1651). D’altra parte, per giurisprudenza<br />
costante, il Comune<br />
non è tenuto, in sede di esame di<br />
ciascuna domanda, a ricercare<br />
d’ufficio eventuali limitazioni<br />
ovvero l’esistenza di servitù o<br />
indagare su particolari e/o situazioni<br />
in cui si trovano gli <strong>immobili</strong>,<br />
per i quali il proprietario ha<br />
intenzione di intervenire, tanto<br />
è vero che il provvedimento<br />
limitativo viene rilasciato con la<br />
clausola di salvezza dei diritti dei<br />
terzi (Cons. Stato, Sez. 5,<br />
8.4.1997, n. 329 ; Cons. Stato<br />
Sez. 5, 22.6.2000, n. 3525, in<br />
Riv. Giur. edil. 2000, I, 1118 :<br />
Interventi edilizi da parte<br />
di un condomino<br />
in assenza della “salvezza<br />
dei diritti dei terzi”<br />
l’eventuale mancato rispetto di<br />
una servitù pattizia preesistente<br />
non è di per sé motivo d’illegittimità<br />
della concessione edilizia<br />
rilasciata per costruire sul fondo<br />
servente, in quanto il Comune<br />
non è tenuto, in sede di esame<br />
delle relative domande di concessione,<br />
a ricercare d’ufficio, né<br />
ad opporre al richiedente la pattuizione<br />
limitativa della proprietà<br />
rilasciata per costruire sul<br />
fondo servente, tant’è che la<br />
concessione stessa viene rilasciata<br />
sempre con la clausola di salvezza<br />
dei diritti di questi ultimi).<br />
Più in particolare, è stato<br />
rilevato che grazie all’ampia e<br />
generica formula adoperata dall’art.<br />
4 comma 1, L. 28 gennaio<br />
1977 n. 10, la legittimazione a<br />
chiedere la concessione edilizia<br />
spetta a chiunque abbia, in virtù<br />
di un diritto reale o di un’obbligazione,<br />
la facoltà di eseguire il<br />
progetto assentito e, in particolare,<br />
al singolo condomino per<br />
un’opera da realizzare sulle<br />
parti comuni di un edificio ma<br />
strettamente pertinenziale alla<br />
sua unità <strong>immobili</strong>are, in virtù<br />
del combinato disposto degli<br />
artt. 1102 c.c. (facoltà del comunista<br />
di servirsi delle cose comuni),<br />
1105 c.c. (concorso di tutti i<br />
condomini alla cosa comune) e<br />
1122 c.c. (divieto al condomino<br />
di realizzare opere che danneggino<br />
le cose comuni), senza che<br />
gli altri condomini, in assenza<br />
del danno provocato, possano<br />
legittimamente opporvisi<br />
(Cons. Stato, sez. 5, 23.6.1997 n.<br />
699, in Foro amm. 1997, 1665).<br />
Come si vede, lo stesso giudice<br />
richiama una serie di norme<br />
che, nel loro insieme, possono<br />
supplire alla generica dizione del<br />
“salvo diritto dei terzi”, con ciò<br />
confermando che, anche in<br />
carenza del detto richiamo, i<br />
terzi, nel nostro caso, i condomini,<br />
sono ampiamente tutelati.<br />
2. La normativa richiamata.<br />
Opera in principal modo il<br />
disposto dell’art. 1122 c.c., nel<br />
senso che comunque il condomino,<br />
anche a fronte di un provvedimento<br />
abilitativo, non può<br />
eseguire opere che rechino<br />
danno alle parti comuni ovvero<br />
opere sulle parti comuni che ne<br />
alterino la loro destinazione<br />
ovvero che impediscano agli<br />
altri condomini di farne parimenti<br />
uso (art. 1102 c.c.).<br />
Invero, il citato articolo pone<br />
una limitazione all’utilizzo della<br />
parte esclusiva; le opere eventualmente<br />
eseguite nel piano o<br />
porzione di proprietà singola<br />
non devono recare danno alle<br />
parti comuni.<br />
C’è chi tratta la questione dal<br />
punto di vista del godimento e<br />
della disposizione del proprio<br />
piano con il limite del danno alla<br />
collettività dei condomini o ai<br />
singoli appartamenti.Altri estende<br />
la portata dell’articolo anche<br />
“per tutte quelle attività, compresi<br />
i comportamenti delle per-<br />
7 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI
sone che possano nei loro effetti,<br />
incidere fuori dai confini delle<br />
proprietà esclusive e che, nella<br />
maggior parte,si intendono contenute<br />
nel codice”. Altri ancora<br />
vi scorge la giustificazione nel<br />
fatto che entro una stessa cosa<br />
(edificio) vi confluiscono più<br />
proprietà superficiarie distinte e<br />
confinanti tra loro orizzontalmente.<br />
Secondo noi la ratio<br />
emerge dalla natura giuridica del<br />
condominio: il diritto del singolo<br />
nella sua proprietà esclusiva si<br />
estende sino al punto di incontro<br />
con il diritto sulla parte esclusiva<br />
e su quelle comuni degli altri<br />
partecipanti. La norma non si<br />
riferisce esclusivamente al danno<br />
materiale, inteso come modificazione<br />
della conformazione esterna<br />
o dell’intrinseca struttura, in<br />
una parola della consistenza<br />
materiale della cosa, ma anche<br />
dell’eliminazione o riduzione,<br />
ottenuta mediante influenza dall’esterno,<br />
dell’attitudine della<br />
cosa a servire all’uso o agli usi<br />
cui è destinata.<br />
In tale ultimo caso la tutela<br />
può essere invocata contro le<br />
opere che elidono o riducono<br />
apprezzabilmente una qualsiasi<br />
delle utilità da essa ritraibili, ivi<br />
comprese quelle d’ordine estetico<br />
ed edonistico, purchè la cosa<br />
appaia, per il suo obiettivo<br />
modo di essere, destinata anche<br />
ad esse secondo il comune<br />
apprezzamento sociale e purchè<br />
essi siano economicamente<br />
valutabili, cioè incidano sul<br />
valore economico della cosa<br />
stessa. Al riguardo è dato trarre<br />
argomento dal fatto che anche<br />
nell’uso della cosa comune (art.<br />
1102) il singolo condomino può<br />
spaziare nell’ambito delle utilità<br />
della cosa e persino con opportune<br />
modificazioni accrescerne<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />
Interventi edilizi da parte di un condomino…<br />
il numero e l’intensità, ma non<br />
può sopprimere quelle esistenti.<br />
Ma anche a voler considerare<br />
più specificamente le relazioni<br />
che intercorrono tra fruizioni<br />
della cosa propria e cosa comune<br />
e, viceversa, fra fruizioni della<br />
cosa comune e cosa di proprietà<br />
esclusiva, non può che trarsi<br />
argomento dall’indirizzo giurisprudenziale<br />
e dottrinale secondo<br />
cui sono vietate le opere<br />
nella proprietà esclusiva, che<br />
interferiscono sulla cosa comune<br />
o sugli interessi della collettività<br />
(immissioni, distanze legali,<br />
decoro architettonico, sicurezza<br />
e stabilità del caseggiato, rapporti<br />
di vicinato). E’ vero che le svariate<br />
controversie che si innestano<br />
a seguito di un provvedimento<br />
abilitativo non possono<br />
essere tutte risolte con le norme<br />
sul vicinato o con il ricorso al<br />
più volte citato art. 1122 c.c., ma<br />
la tutela – anche in mancanza<br />
della clausola de qua – della convivenza<br />
e dei diritti dei condomini<br />
si deve individuare indistintamente<br />
con una interpretazione<br />
evolutiva della normativa<br />
sul condominio, della proprietà<br />
e della responsabilità: “L’interpretazione<br />
è rivolta a combinare<br />
le di-sposizioni del codice civile<br />
con le direttive costituzionali, in<br />
modo che i poteri e le facoltà<br />
inerenti al godimento pieno ed<br />
esclusivo della proprietà vengano<br />
coordinate con le ragioni<br />
della solidarietà e della correttezza<br />
dovute nell’ambito delle<br />
comunità dei partecipanti al<br />
condominio. In conformità con<br />
i principi regolatori della materia,<br />
non è possibile disciplinare<br />
la coesistenza nell’edificio della<br />
pluralità dei diritti di proprietà<br />
esclusiva ed addivenire ad una<br />
più soddisfacente tutela delle<br />
8<br />
PROFESSIONE<br />
posizioni reciproche, secondo il<br />
sentire giuridico contemporaneo”<br />
(Corona).<br />
La ratio dell’art. 1122 c.c. va<br />
pertanto ricercata nel senso di<br />
appurare se l’opera o l’attività<br />
intrapresa possano arrecare<br />
danno all’edificio, alle parti<br />
comuni (Celeste) e alla proprietà<br />
del singolo, intesa come conseguente<br />
danno economico.<br />
Non vi è dubbio che il concetto<br />
di danno, cui la norma fa<br />
riferimento, non va limitato<br />
esclusivamente al danno materiale,<br />
inteso come modificazione<br />
della conformazione esterna o<br />
della intrinseca natura della cosa<br />
comune, ma esteso anche al<br />
danno conseguente alle opere<br />
che elidono o riducono apprezzabilmente<br />
le utilità ritraibili<br />
dalla cosa comune, anche se di<br />
ordine edonistico o estetico (v.<br />
Cass. 27.4.1989, n. 1947), per<br />
cui ricadono nel divieto tutte<br />
quelle modifiche che costituiscono<br />
un peggioramento del<br />
decoro architettonico del fabbricato.<br />
Decoro da correlarsi<br />
non soltanto all’estetica data dall’insieme<br />
delle linee e delle<br />
strutture che connotano il fabbricato<br />
stesso e gli imprimono<br />
una determinata armonia, ma<br />
anche all’aspetto dei singoli elementi<br />
o di singole parti dell’edificio<br />
che abbiano una sostanziale<br />
e formale autonomia o siano<br />
comunque suscettibili per sé di<br />
considerazione autonoma (v.<br />
Cass. 24.3.2004, n. 5899). E’<br />
noto il principio della buona<br />
fede, ai sensi dell’art. 1175 c.c.,<br />
in materia di obbligazioni e<br />
contratti, ma non si può escludere<br />
la sua estensione nel campo<br />
condominiale: la normativa sulla<br />
correttezza vincola debitore e<br />
creditore non tanto per la loro
PROFESSIONE<br />
qualità, ma in quanto soggetti di<br />
una vicenda di cooperazione;<br />
non tanto perché devono<br />
cooperare, quanto perché<br />
cooperano anche se occorre<br />
evitare che si ceda il passo al più<br />
puro soggettivismo. Ma il suo<br />
contenuto non può essere disgiunto<br />
dalla normativa costituzionale,<br />
ed in particolare dall’art.<br />
2, quale un agire corretto in base<br />
alla solidarietà. Il che obbliga<br />
ciascuna parte a tenere quei<br />
comportamenti che, a prescindere<br />
dagli obblighi contrattuali e<br />
dal dovere extracontrattuale del<br />
neminem ledere, senza rappresentare<br />
un apprezzabile sacrificio a<br />
suo carico siano idonei a preservare<br />
gli interessi delle altre parti.<br />
Entrando a far parte della compagine<br />
condominiale, ed instaurato<br />
il relativo vincolo, il condomino<br />
è pur sempre legato alla<br />
stessa da un rapporto individuale<br />
soggettivo, dal momento che<br />
l’ente – così considerato il condominio<br />
dalla giurisprudenza –<br />
può considerarsi un centro di<br />
imputazione meramente transitorio<br />
e strumentale rispetto ai<br />
titolari delle proprietà esclusive.<br />
Questi infatti devono porre in<br />
essere una serie di atti e danno<br />
Interventi edilizi da parte di un condomino…<br />
pertanto vita ad una organizzazione<br />
che ha il compito di regolare<br />
lo svolgimento di una attività<br />
programmata (art. 1135 c.c.)<br />
caratterizzata dalla intransigibilità<br />
del potere dispositivo del singolo,<br />
allargando la sua influenza<br />
al dovere di lealtà e di correttezza<br />
da parte dei condomini. Da<br />
quanto sopra emerge come le<br />
aspettative delle proprietà<br />
esclusive non possono essere<br />
poste in crisi e come vi sia un<br />
dovere da parte di ogni condomino<br />
di astenersi da ogni intervento<br />
che possa, anche indirettamente,<br />
incidere nella sfera degli<br />
altrui interessi: il che si può riassumere<br />
nel dovere di lealtà, correttezza<br />
e solidarietà ed il cui<br />
abuso può alterare e/o modificare<br />
l’equilibrio e l’armonia con<br />
un maggior rischio per la convivenza.<br />
3. La ”salvezza dei diritti<br />
dei terzi”.<br />
Il provvedimento del Comune<br />
potrebbe ingenerare nel<br />
richiedente il suo diritto ad<br />
effettuare l’intervento edilizio<br />
anche in contrasto con un eventuale<br />
diritto dei terzi, che per il<br />
Comune stesso sarebbe di difficile<br />
indagine: rapporti di vicinato,<br />
distanze, servitù possono<br />
costituire un contrasto con il<br />
provvedimento stesso e renderlo<br />
inefficace.<br />
L’indagine dell’Ente è volta<br />
unicamente a verificare i presupposti:<br />
la conformità alle previsioni<br />
degli strumenti urbanistici,<br />
dei regolamenti edilizi e<br />
della disciplina urbanistica –<br />
edilizia vigente e alla esistenza<br />
delle opere di urbanizzazione<br />
primaria con l’impegno dell’interessato<br />
all’attuazione delle<br />
stesse contemporaneamente alla<br />
realizzazione dell’interessato.<br />
Quanto sopra per gli interventi<br />
di nuova costruzione, di ristrutturazione<br />
urbanistica e di<br />
ristrutturazione edilizia (che<br />
comporta aumento di unità<br />
<strong>immobili</strong>ari, modifiche di volume,<br />
della sagoma, dei prospetti o<br />
delle superfici). Così: “L’amministrazione<br />
comunale, nel corso<br />
dell’istruttoria amministrativa,<br />
deve verificare che esista il titolo<br />
di proprietà dell’area per la<br />
quale è chiesta la concessione<br />
edilizia – anche se questa è sempre<br />
rilasciata facendo salvi i<br />
diritti dei terzi – e se il titolo<br />
non viene provato è legittimo<br />
che il rilascio della concessione<br />
venga negato. Principio questo<br />
ribadito dall’art. 11, comma 1,<br />
t.u. sull’edilizia approvato con<br />
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380,<br />
secondo il quale “il permesso di<br />
costruire è rilasciato al proprietario<br />
dell’immobile o a chi abbia<br />
titolo per richiederlo”. Sta per<br />
certo, quindi, che la verifica del<br />
possesso del requisito soggettivo<br />
e l’esatta delimitazione quantitativa<br />
della proprietà del bene<br />
immobile, ovvero del titolo abilitante<br />
all’esercizio dello “ius<br />
9 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI
aedificandi” che da questa sia<br />
derivato, costituisce un presupposto<br />
la cui mancanza impedisce<br />
all’amministrazione di procedere<br />
oltre nell’esame del progetto”<br />
(Cons. Stato, sez. V,<br />
12.5.2003, n. 2506)“; “In base<br />
all’art. 4 L. 28 gennaio 1997 n.<br />
10 soggetto legittimato a<br />
richiedere la concessione edilizia<br />
è il titolare del diritto di<br />
proprietà sul fondo o chi, pur<br />
essendo titolare di altro diritto<br />
(reale o di obbligazione) abbia,<br />
per effetto di esso, obbligo o<br />
facoltà di eseguire i lavori per i<br />
quali chiede la concessione; il<br />
Comune, pertanto, quale ente<br />
titolare del potere di rilascio<br />
della concessione, in sede di<br />
esame della relativa domanda,<br />
pur non essendo tenuto a dirimere<br />
eventuali conflitti tra titoli<br />
di proprietà (in quanto la<br />
concessione fa salvi i diritti dei<br />
terzi), non può prescindere dal<br />
considerare i presupposti di<br />
fatto e di diritto che, comunque,<br />
possono incidere sulla disponibilità<br />
dell’area da edificare<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />
Interventi edilizi da parte di un condomino…<br />
da parte di chi richiede la concessione<br />
(T.A.R. Abruzzo L’Aquila,<br />
7. 5. 2003, n. 233)”.<br />
D’altra parte il nostro discorso<br />
va posto in relazione a tutti<br />
quegli interventi per cui non è<br />
necessario il titolo abilitativo<br />
(Decreto legge 5 ottobre 1993<br />
n. 398, art. 4 commi 7,8, convertito<br />
con modificazioni dalla<br />
legge 4 dicembre 1993, n. 493,<br />
come modificato dall’art. 2,<br />
comma 60 della legge 23<br />
dicembre 1996, n. 662, nel testo<br />
risultante dalle modifiche introdotte<br />
dall’art. 10 del decreto<br />
legge 31 dicembre 1996, n. 669;<br />
decreto legge 25 marzo 1997, n.<br />
67, art. 11, convertito con modifiche<br />
dalla legge 23 maggio<br />
1997, n. 135; decreto legislativo<br />
29 ottobre 1999, n. 490, in part.<br />
artt. 34 ss. e 149. Le varianti a<br />
permessi di costruire che non<br />
incidono sui parametri urbanistici<br />
e sulle volumetrie, che non<br />
modificano la destinazione<br />
d’uso e la categoria edilizia, non<br />
alterano la sagoma dell’edificio e<br />
non violano le eventuali prescri-<br />
10<br />
PROFESSIONE<br />
zioni contenute nel permesso di<br />
costruire).<br />
L’assenza della locuzione in<br />
parola non impedisce comunque<br />
al terzo di far valere quei<br />
diritti che l’Ente non è in grado<br />
di accertare. Anzi, i più numerosi<br />
sono proprio questi ultimi<br />
(opere di manutenzione straordinaria,<br />
restauro e risanamento<br />
conservativo senza cambio<br />
d’uso; opere di eliminazione<br />
delle barriere architettoniche in<br />
edifici esistenti, consistenti in<br />
rampe o ascensori esterni, ovvero<br />
in manufatti che alterino la<br />
sagoma dell’edificio; recinzioni,<br />
muri di cinta e cancellate; aree<br />
destinate ad attività sportive<br />
senza creazione volumetrica;<br />
opere interne di singole unità<br />
<strong>immobili</strong>ari che non comportino<br />
modifiche della sagoma e dei<br />
prospetti e non rechino pregiudizio<br />
alla statica dell’immobile;<br />
impianti tecnologici che si rendano<br />
indispensabili, sulla base di<br />
nuove disposizioni, a seguito di<br />
revisione o installazione; varianti<br />
a concessioni edilizie già rilasciate<br />
che non incidano sui<br />
parametri urbanistici e sulle<br />
volumetrie, che non cambino la<br />
destinazione d’uso e la categoria<br />
edilizia, non alterino la sagoma e<br />
non violino le eventuali prescrizioni<br />
contenute nella concessione<br />
edilizia; parcheggi di pertinenza<br />
nel sottosuolo del lotto su<br />
cui insiste il fabbricato) specie<br />
nell’ambito condominiale, per<br />
cui il terzo - i condomini - ben<br />
possono far valere eventuali loro<br />
diritti, indipendentemente dalla<br />
apposizione o meno o dalla<br />
impossibilità - per effetto della<br />
DIA - di far riferimento alla<br />
predetta locuzione. ■<br />
Gino Terzago
Premio Giornalistico<br />
ANACI-ELTI 2005<br />
Regolamento<br />
Art. 1) L’ANACI, Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, indice<br />
in occasione del decennale della sua fondazione allo scopo di diffondere sempre<br />
più la conoscenza del condominio sotto i vari aspetti sociali, culturali e giuridici, un<br />
premio giornalistico riservato agli autori che abbiano pubblicato su un periodico a<br />
diffusione nazionale o locale, entro il 31 luglio 2005, un articolo sulle problematiche<br />
condominili.<br />
Art. 2) Le candidature al concorso dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre la<br />
data del 31/8/2005 presso la sede nazionale dell’ANACI sita in Via Cola di Rienzo<br />
111 – 00192 ROMA, con la seguente dicitura: «PREMIO GIORNALISTICO ANACI». Il<br />
plico contenente la proposta potrà essere inviato anche per raccomandata, in tal<br />
caso farà fede la data del timbro postale in partenza. Ogni autore potrà concorrere<br />
con più articoli.<br />
Art. 3) Le candidature potranno essere proposte dagli interessati, dai direttori responsabili<br />
e dai capiredattori e capiservizio delle rispettive testate. Oltre a contenere l’originale<br />
e almeno quattro copie degli articoli in concorso, dovranno recare i recapiti del<br />
concorrente.<br />
Art. 4) Gli articoli pervenuti in tempo utile saranno esaminati da una Commissione di valutazione,<br />
composta da giornalisti e tecnici della materia, la cui composizione sarà resa<br />
nota il giorno della premiazione, assieme alle motivazioni. La Commissione redigerà<br />
un processo verbale dei lavori. Il giudizio della Commissione è insindacabile ed<br />
inappellabile. È fatto divieto ai membri della Commissione di partecipare al concorso.<br />
Art. 5) Il montepremi è di 6.000,00 (seimila/00) Euro diviso come segue: al primo classificato<br />
3.000 Euro, al secondo 2.000 Euro, al terzo 1.000 Euro. Un ulteriore premio<br />
sarà riservato agli iscritti all’<strong>Anaci</strong>.<br />
Art. 6) La Commissione potrà inoltre individuare a suo giudizio insindacabile non più di tre<br />
articoli che riceveranno delle segnalazioni.<br />
Art. 7) La direzione dell’ANACI organizzatrice del premio curerà la diffusione dei risultati<br />
del concorso con un proprio comunicato stampa ed avviserà tempestivamente i vincitori.<br />
Art. 8) La mancata partecipazione dei vincitori alla cerimonia di premiazione, se non giustificata<br />
da validi motivi, costituisce motivo di decadenza dalla graduatoria stabilita<br />
dalla Commissione.<br />
Art. 9) La partecipazione al Concorso, totalmente gratuita, implica per gli autori l’accettazione<br />
integrale del presente regolamento.<br />
11 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI
ASSOCIAZIONE<br />
Il giorno 14 maggio si è<br />
tenuto presso l’Holiday House<br />
in località La Quercia, presso<br />
Viterbo, un convegno d’altissimo<br />
livello che, oltre a ripresentare<br />
il dott.Alberto Celeste, che<br />
ormai possiamo definire<br />
“amico” della nostra associazione,<br />
ha potuto annoverare tra i<br />
suoi relatori l’avv. Michele<br />
Costantino, docente presso l’università<br />
di Bari, noto, più che<br />
per una sua pubblicazione sulla<br />
teoria della proprietà del 1967,<br />
per essere il consulente governativo<br />
che ha curato il nuovo<br />
testo di riforma del codice civile<br />
sul condominio.<br />
La nostra attesa per la sua<br />
relazione non ha offuscato, in<br />
ogni modo, gli interventi degli<br />
altri ottimi relatori, e dopo l’introduzione<br />
di Cristina Anitori,<br />
emozionatissima padrona di<br />
casa ed eccellente organizzatrice<br />
dell’evento, si sono succeduti<br />
i saluti di rito, sia dei rappresentanti<br />
dell’ordine degli avvocati<br />
di Viterbo, che dell’<strong>Anaci</strong>, presente<br />
sia con il Centro Studi<br />
che con dirigenti venuti da ogni<br />
parte d’Italia.<br />
La prima parte del convegno,<br />
in perfetto orario rispetto<br />
alla scaletta degli organizzatori,<br />
grazie anche e soprattutto alle<br />
capacità della moderatrice, la<br />
dott.ssa Francesca Grimaldi, “in<br />
prestito” all’<strong>Anaci</strong> dalla Rai Tv,<br />
è stata dedicata alla problematica<br />
sulla sicurezza degli ascensori,<br />
ripresentando la formula vincente<br />
già sperimentata con suc-<br />
cesso a Pescara, durante l’ultimo<br />
convegno tecnico-giuridico,<br />
con relazioni abbinate di giuristi,<br />
tecnici ed amministratori.<br />
Questa scelta consente agli uditori<br />
di ascoltare e poter confrontare<br />
i differenti punti di<br />
vista dei diversi operatori su una<br />
stessa problematica, in questo<br />
caso un magistrato di Corte<br />
d’Appello, un amministratore di<br />
condominio, un consulente di<br />
ente verificatore e un consulente<br />
di una ditta d’ascensori leader<br />
di mercato, l’ing. Varisco, uno<br />
dei massimi esperti a livello<br />
europeo.<br />
La platea ha compreso dall’inizio<br />
che si sarebbe lavorato ad<br />
un livello molto alto, ed il grado<br />
d’attenzione della stessa non è<br />
mai sceso sotto la soglia minima,<br />
con nessuna domanda posta<br />
ai referenti, secondo un preciso<br />
indirizzo degli organizzatori,<br />
che condividiamo e suggeriamo<br />
per i prossimi incontri, al fine di<br />
consentire a tutti di poter seguire<br />
le relazioni senza essere distolti<br />
da interventi che perlopiù<br />
riguardano una casistica personale<br />
e non d’interesse generale.<br />
Le ultime novità sulla sicurezza<br />
per gli elevatori sono state<br />
illustrate e discusse con estremo<br />
acume da parte dei tecnici presenti,<br />
su interessanti temi che il<br />
Centro Studi Nazionale ha già<br />
divulgato sulla rivista a tutti gli<br />
associati, a conferma della puntuale<br />
attenzione dell’Associazione<br />
nel veicolare capillarmente<br />
ed in tempo reale notizie,<br />
Questioni<br />
di condominio<br />
novità tecniche e legislative utili<br />
per la professione.<br />
La seconda parte del convegno,<br />
attesa dai soci e colleghi<br />
presenti con particolare attenzione,<br />
verteva sulla riforma del<br />
condominio, su quella parte del<br />
libro terzo nel codice civile che<br />
accompagna ormai da decenni<br />
proprietà e gestione condominiale,<br />
oves et boves (pecore e<br />
buoi), come direbbe qualcuno;<br />
descrizione che calza a pennello<br />
alla categoria degli amministratori<br />
di condominio italiani -<br />
aggiungiamo noi- ove si<br />
mescolano operatori eterogenei,<br />
senza alcuna distinzione; in<br />
modo similare a come raccolse<br />
Noè, in fretta e furia, tutti gli<br />
animali trasferendoli nell’arca,<br />
salvandoli; al contrario dello<br />
scenario possibile per gli amministratori<br />
di professione dopo<br />
questa riforma: l’estinzione.<br />
Infatti, dopo aver ascoltato la<br />
relazione del prof. Costantino,<br />
alcuni dei presenti, magari i più<br />
attenti, come accade sovente ai<br />
bambini, si saranno ripresi dal<br />
pavor nocturnus (spavento notturno),<br />
come se avessero immaginato<br />
qualcosa di terrificante<br />
svegliandosi improvvisamente<br />
dopo l’inizio del sonno: la riforma<br />
del condominio, perlomeno<br />
così come prospettata, tra regole<br />
che, secondo una cultura<br />
tutta italiana, si sa che non<br />
potranno essere rispettate. Ma<br />
un giurista di grand’autorità ed<br />
equilibrio, come l’avv. Michele<br />
Costantino, non nutriamo il<br />
13 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI
minimo dubbio, che dal confronto<br />
con tanti operatori qualificati<br />
del settore, come i nostri<br />
dirigenti <strong>Anaci</strong>, avrà compreso<br />
che alcune norme non possono<br />
essere accolte acriticamente,<br />
richiedendo un riesame obiettivo.<br />
A riprova di ciò, nella sua<br />
appassionata relazione, il colto<br />
relatore si è limitato all’analisi<br />
dei primi articoli del codice<br />
civile, quelli più interessanti per<br />
il diritto dominicale, ma quasi<br />
d’alcun effetto per la categoria<br />
professionale degli amministratori,<br />
per eludere, intuiamo noi,<br />
un confronto sull’evidente traccia<br />
persecutionis che considera,<br />
erroneamente, non ispirata a<br />
sufficiente rigore o a sufficiente<br />
obbiettività la valutazione dell’altra<br />
parte, ossia la nostra.<br />
Del resto, su un testo che<br />
imbriglia l’amministratore nella<br />
maglia stretta della proprietà,<br />
con tempi rigidi per i decreti<br />
ingiuntivi; per la presentazione<br />
dei rendiconti; per le consegne<br />
al collega succeduto; con obblighi<br />
di firma congiunta sul<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />
Questioni di condominio<br />
conto corrente; di corsa all’anagrafe<br />
per conoscere i dati dei<br />
signori condomini; con un<br />
nuovo bilancio per cassa e per<br />
competenza (sic!); con obblighi<br />
di messa in mora; d’accesso<br />
nelle unità <strong>immobili</strong>ari per<br />
ragioni di sicurezza; con successione<br />
nell’incarico pure dei<br />
consiglieri, organo di controllo,<br />
verifica e quant’altro contro<br />
l’amministratore; beh, ci chiediamo,<br />
quanti rimarranno ad<br />
esercitare la professione? Questo<br />
mestiere “romantico”, senza<br />
riconoscimento alcuno, quando<br />
pure il podologo e l’elettricista<br />
hanno il loro ordine professionale,<br />
e allora chiediamoci: è più<br />
importante gestire correttamente<br />
milioni d’euro o controllare<br />
un arco plantare?<br />
Eppure a Bari vi sono ben<br />
27.391 stabili condominiali, con<br />
amministratori che richiedono<br />
appena 50 euro annui ad unità<br />
<strong>immobili</strong>are, e lo sappiamo sempre<br />
grazie a questa grande Associazione,<br />
che ha lavorato con il<br />
Censis e si è guadagnata le<br />
prime pagine dei giornali;<br />
14<br />
ASSOCIAZIONE<br />
eppure il condominio dell’immaginario<br />
per i bambini è quello<br />
del caffè -come da recente<br />
ricerca demoscopica- in cielo,<br />
fra le nuvole, come in una fiaba,<br />
ma differente da quella di cappuccetto<br />
rosso che ha introdotto<br />
la relazione dell’avv. prof.<br />
Michele Costantino, ove il lupo<br />
cattivo, riteniamo, non sia l’amministratore,<br />
ma solamente<br />
quanti desiderano un topkapì<br />
della gestione e non considerano<br />
l’unico vero desiderio della<br />
proprietà e degli amministratori:<br />
la deflazione del contenzioso.<br />
Aggiungere che i successivi<br />
interventi dei legali del Centro<br />
Studi sono stati critici verso la<br />
riforma, così come il dott.<br />
Michele Romano, magistrato<br />
del Tribunale di Viterbo, che il<br />
nostro Parodi ha stigmatizzato<br />
in maniera magistrale, da far<br />
suo, il pensiero dei riformatori,<br />
e così ha proseguito il nostro<br />
ottimo segretario nazionale, è<br />
mero tuziorismo difensivo per<br />
la categoria. Quello che conta è<br />
che dobbiamo prendere<br />
coscienza, purtroppo, che viene<br />
considerato privilegio qualsiasi<br />
sostegno all’idea di un qualificato<br />
svolgimento dell’attività del<br />
gestore di beni stabili; anche se<br />
quella dell’ordinamento condominiale<br />
è una casella che non<br />
può restare vuota, se veramente<br />
si vuole dare un nuovo assetto e<br />
rendere trasparente il mondo<br />
italiano degli amministratori,<br />
diversamente il pavor nocturnus si<br />
trasferirà sulla proprietà, alla lettura<br />
delle sempre più frequenti<br />
parcelle d’avvocati nei bilanci<br />
condominiali, cassa o competenza<br />
che sia ! ■<br />
Fabio Gerosa
Inserto<br />
Dossier<br />
“Contratto Servizio<br />
Energia”<br />
a cura di<br />
Carlo Parodi<br />
17 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI
Il contratto di servizio energia è definito dall’art. 1<br />
lett. p) DPR 412/93, come “l’atto contrattuale che disciplina<br />
l’erogazione di beni e servizi necessari a mantenere<br />
le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle<br />
vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di<br />
sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo<br />
nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione<br />
e di utilizzo dell’energia”.<br />
Il legislatore traccia uno schema, nel quale non viene<br />
prevista una disciplina per il contratto e non risultano<br />
chiare, a prima lettura, neanche quali siano le reciproche<br />
prestazioni contrattuali.<br />
Si è inteso trasformare quella che fino a quel momento<br />
era stata l’obbligazione principale dell’appaltatore, la<br />
gestione e manutenzione dell’impianto in un’operazione<br />
strumentale volta a produrre, al minore costo possibile, un<br />
diverso bene finale che veniva ceduto al committente: il<br />
calore-energia. Si è così trasformato l’oggetto stesso del<br />
contratto, e la sua prestazione fondamentale.<br />
In altri termini l’intento era quello di trasformare<br />
l’impianto di riscaldamento dello stabile in un impianto<br />
produttivo dell’imprenditore privato, che non solo lo detiene<br />
e lo fa funzionare al meglio, ma che nei contratti pluriennali<br />
vi interviene, modifica e sostituisce alcune parti al<br />
fine di ottenere la migliore efficienza dell’impianto. Si può<br />
addirittura arrivare a sostituire parti fondamentali,come la<br />
caldaia, in contratti che prevedono una durata poliennale<br />
tale da consentire l’ammortamento del nuovo impianto.<br />
L’impresa deve anticipatamente sapere di potere trattare<br />
l’impianto come se fosse un proprio impianto, potendogli<br />
applicare tutte le innovazioni di cui dispone, liberamente,<br />
al fine di farlo produrre in modo più efficiente.<br />
Con la risoluzione n. 103/E del<br />
20 agosto 1998, la scrivente ha<br />
chiarito che ai contratti di servizio<br />
energia per uso domestico, di cui<br />
all’articolo 1, comma 1, lettera p),<br />
del D.P.R. 20 agosto 1993, n. 412,<br />
l’IVA si applica con l’aliquota del<br />
10 per cento, ai sensi delle disposizioni<br />
recate dal punto 122, della<br />
tabella A, parte III, al D.P.R. 26<br />
ottobre 1972, n. 633.<br />
Ciò premesso, considerato che<br />
in seguito alla emanazione della<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />
Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />
predetta nota sono pervenuti<br />
numerosi quesiti tendenti a conoscere<br />
cosa si debba intendere per<br />
contratto servizio-energia, ovvero<br />
quali siano i criteri da seguire per<br />
discernere la figura negoziale di cui<br />
trattasi da altre tipologie che<br />
impropriamente vengono definite<br />
come tali, si è ritenuto opportuno<br />
ritornare sull’argomento al fine di<br />
individuare quali siano gli elementi<br />
che caratterizzano il succitato<br />
contratto.<br />
18<br />
INSERTO<br />
L’applicazione deve comunque calcolare la redditività<br />
dell’investimento. Ammortizzati i costi di intervento, nel<br />
periodo residuo,il miglioramento della produttività – l’abbassamento<br />
del costo di produzione del Kwh – si traduce<br />
in un diretto vantaggio economico per l’imprenditore.<br />
Quindi per quanto attiene alla durata del contratto, maggiore<br />
essa sarà maggiore sarà la portata e l’entità degli<br />
interventi che l’impresa potrà sostenere a sue spese.<br />
Si sottolinea che al termine del contratto il committente<br />
si troverà un sistema edificio impianto rinnovato ed efficiente.<br />
Ciò gli consentirà provocando la concorrenza tra<br />
imprese,di spuntare prezzi sempre minori.In termini economici<br />
si può dire che nel medio periodo i profitti derivanti<br />
dall’applicazione agli impianti di produzione di<br />
calore-energia di sistemi tecnologici avanzati, di cui in un<br />
primo tempo si avvantaggiano le imprese, si trasferiscono<br />
ai consumatori per effetto della concorrenza tra gli operatori.<br />
Nel merito dei contratti “servizio energia” risulta che<br />
molte imprese propongono schemi contrattuali, resi vantaggiosi<br />
dall’assoggettamento all’IVA agevolata 10%, che<br />
spesso non hanno i requisiti fissati dalla circolare ministeriale<br />
n. 273/1998 con possibili onerose conseguenze per<br />
il condominio committente. È indispensabile quindi una<br />
particolare attenzione dell’amministratore anche in ordine<br />
alla limitazione dell’agevolazione per l’uso domestico utilizzando<br />
gli schemi di contratto che l’ANACI ha concordato<br />
con l’ADICONSUM per diventare protagonisti<br />
della riqualificazione energetica degli edifici nell’ottica<br />
degli obiettivi della legge n. 10/91 raggiungibili senza<br />
maggiori oneri a carico delle famiglie amministrate.<br />
Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate<br />
Circolare n. 273 del 23/11/98<br />
Si ricorda, innanzitutto, che<br />
l’uso domestico non si realizza con<br />
la destinazione dei servizi ad<br />
ambienti diversi da quelli familiari<br />
come, ad esempio, uffici, scuole,<br />
asili, caserme ecc.<br />
II contratto di servizio-energia,<br />
com’è noto,è una figura complessa<br />
che disciplina l’erogazione<br />
dei beni e servizi necessari a mantenere<br />
le condizioni di comfort<br />
negli edifici nel rispetto delle<br />
vigenti leggi in materia di uso
INSERTO<br />
razionale dell’energia, di sicurezza<br />
e di salvaguardia dell’ambiente,<br />
provvedendo nel contempo al<br />
miglioramento del processo di<br />
trasformazione dell’energia. Per il<br />
conseguimento del comfort ed il<br />
miglioramento dell’intero processo<br />
termico, si intende la realizzazione<br />
di qualsiasi intervento che<br />
consenta la riduzione del consumo<br />
di energia da fonti non rinnovabili,<br />
in termini significativi ed<br />
oggettivamente misurabili,<br />
mediante l’introduzione e l’utilizzo<br />
di tecniche e tecnologie idonee<br />
a consentire l’impiego di fonti<br />
rinnovabili di energia o assimilate<br />
di cui alla legge 9 gennaio 1991,<br />
n. 10, concernente il risparmio<br />
energetico e lo sviluppo delle<br />
fonti rinnovabili.<br />
L’impresa stipulante (di seguito<br />
denominata impresa) un contratto<br />
di servizio-energia dovrà dimostrare<br />
di essere in possesso dei requisiti<br />
di leggi vigenti in materia di sicurezza,<br />
energia, ambiente, e in particolare<br />
di quelli indicati all’articolo<br />
11, del D.P.R. 26 agosto 1993, n.<br />
412, nonché delle abilitazioni, per<br />
quanto di competenza, di cui alla<br />
legge 5 marzo 1990, n. 46. Ciò<br />
posto, i criteri minimali che qualificano<br />
il contratto servizio-energia,<br />
sulla base delle disposizioni contenute<br />
nella richiamata normativa<br />
debbono individuarsi nei seguenti<br />
punti:<br />
1. esplicito e vincolante riferimento<br />
all’articolo 1, comma 1,<br />
lettera p) del D.P.R. n. 412 del<br />
1993;<br />
2. assunzione della responsabilità<br />
di cui all’articolo 1, comma 1,<br />
lettera o) del D.P.R. n. 412, del<br />
1993, da parte dell’impresa, per<br />
lo svolgimento delle attività di<br />
cui alla legge n. 10 del 1991;<br />
3. acquisto e gestione a cura dell’impresa<br />
dei combustibili che<br />
Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />
alimentano il processo per la<br />
produzione del fluido termovettore,<br />
necessario all’erogazione<br />
del calore-energia termica<br />
agli edifici. AI detto acquisto, si<br />
rammenta, l’imposta sul valore<br />
aggiunto si applica con l’aliquota<br />
propria dei singoli beni;<br />
4. misurazione e contabilizzazione,<br />
a cura dell’impresa, dell’energia<br />
termica utilizzata dall’utenza,<br />
con idonei apparati conformi<br />
alla normativa vigente sia<br />
nazionale che europea provvisti<br />
di certificato di taratura. L’impresa<br />
deve garantire anche l’affidabilità<br />
degli apparecchi stessi;<br />
5. misurazione e contabilizzazione<br />
del calore-energia termica in<br />
unità di misura del sistema<br />
internazionale: Joule o Wattora<br />
(o multipli);<br />
6. valore economico della tariffa<br />
commisurato a parametri<br />
oggettivi quali quelli relativi al<br />
combustibile impiegato ed alle<br />
risultanze della diagnosi energetica<br />
effettuata sul sistema edificio-impianto;<br />
7. previsione obbligatoria della<br />
diagnosi energetica dell’edificio-impianto,<br />
a seguito della<br />
presa in carico, a cura dell’impresa;<br />
8. rilievo da parte dell’impresa<br />
delle caratteristiche tipologiche<br />
e tecnologiche dell’edificio per<br />
l’attribuzione del coefficiente di<br />
consumo specifico espresso in<br />
kJ/m cubi/GG o kWh/m<br />
cubi/GG, dedotto anche a<br />
seguito della diagnosi energetica,<br />
dove per GG si intendono i<br />
gradi giorno della località in cui<br />
è ubicato l’edificio;<br />
9. indicazione nel contratto degli<br />
interventi da effettuare sul sistema<br />
edificio-impianto previsti<br />
dall’articolo 1 del decreto 15<br />
febbraio 1992 del Ministro del-<br />
l’industria, del commercio e<br />
dell’artigianato, ovvero di quelli<br />
che attraverso l’introduzione di<br />
tecnologie conformi alle disposizioni<br />
della legge n. 10 del<br />
1991, e del D.P.R. n. 412 del<br />
1993, permettono l’uso delle<br />
fonti di energia rinnovabili o<br />
assimilate;<br />
10. obbligo di annotazione degli<br />
interventi effettuati sul libretto<br />
di centrale, nonché di tutte<br />
quelle previste nell’allegato F<br />
al D.P.R. n. 412 del 1993, a<br />
cura dell’impresa. Adeguata<br />
documentazione degli interventi<br />
effettuati deve essere<br />
messa a disposizione degli<br />
organi di controllo, in quanto<br />
il libretto di centrale diventa<br />
una prova documentale dell’avvenuta<br />
e corretta esecuzione<br />
degli interventi finalizzati al<br />
miglioramento del processo e<br />
strumento di valutazione, nel<br />
tempo, del raggiungimento<br />
degli obiettivi contrattuali.<br />
Da quanto premesso appare<br />
evidente che non sono riconducibili<br />
alla fattispecie negoziale di<br />
cui trattasi le prestazioni relative<br />
alla fornitura di calore eseguite<br />
mediante la semplice gestione di<br />
impianti di riscaldamento, di cui<br />
al terzo comma, dell’articolo 3 del<br />
decreto legge 1 ottobre 1982, n.<br />
697, convertito dalla legge 29<br />
novembre 1982, n. 887. A queste<br />
ultime prestazioni IVA continua<br />
ad applicarsi ai sensi delle disposizioni<br />
richiamate, con la medesima<br />
aliquota stabilita per le cessioni<br />
del combustibile impiegato per la<br />
produzione del calore stesso,<br />
ovvero con l’aliquota più alta,<br />
qualora nell’impianto dì riscaldamento<br />
siano impiegati, in modo<br />
combinato o alternativo, due o<br />
più combustibili soggetti ad aliquote<br />
diverse.<br />
19 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI
Sintesi:<br />
La risoluzione, rispondendo<br />
ad un’istanza di interpello, precisa<br />
se sia possibile l’applicazione<br />
dell’aliquota IVA ridotta ad un<br />
contratto stipulato tra una società<br />
ed un condominio per l’erogazione<br />
di un servizio di energia;<br />
più precisamente nell’ipotesi<br />
che tale erogazione sia destinata<br />
non solo ad uso domestico.<br />
L’aliquota agevolata potrà<br />
applicarsi a condizione che il<br />
criterio adottato per differenziare,<br />
all’interno del condominio, il<br />
consumo dei KWh tra uso<br />
domestico e non, risponda a criteri<br />
oggettivi non basati pertanto<br />
su eventuali soluzioni tecniche<br />
che adottino criteri di<br />
ripartizione non oggettivi o<br />
presuntivi.<br />
TESTO:<br />
Con l’istanza di interpello in<br />
esame presentata dalla Z Spa e<br />
concernente l’aliquota IVA<br />
applicabile al servizio dienergia<br />
ad uso promiscuo è stato esposto<br />
il seguente<br />
Quesito:<br />
La Z Spa intende stipulare un<br />
contratto di servizio energia<br />
(che prevede la fruizione di beni<br />
e servizi ed in particolare l’erogazione<br />
di un fluido termovettore<br />
per il riscaldamento degli<br />
ambienti) con un condominio<br />
in cui sono presenti unità<br />
<strong>immobili</strong>ari destinate ad uso<br />
domestico e unità <strong>immobili</strong>ari<br />
con destinazione diversa (negozi,<br />
uffici, palestre, ecc.).<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />
Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />
Ciò considerato l’istante<br />
chiede se può applicare l’aliquota<br />
IVA ridotta all’erogazione di<br />
energia per uso domestico nel<br />
caso in cui provveda a calcolare<br />
tale valore mediante la differenza<br />
tra i complessivi KWh consumati<br />
dall’intero condominio e i<br />
KWh misurati dai singoli contabilizzatori<br />
di calore installati<br />
nelle unità <strong>immobili</strong>ari ad uso<br />
non domestico.<br />
Tale operazione verrebbe<br />
nella pratica realizzata:<br />
1) inserendo a valle del gruppo<br />
termico un contabilizzatore del<br />
calore energetico per misurare<br />
i KWh coplessivi effettivamente<br />
consumati dall’utenza (unitariamente<br />
considerata) resi-<br />
20<br />
INSERTO<br />
Agenzia delle Entrate – Dir. Centrale Normativa e Contenzioso<br />
Risoluzione n. 150 del 15/12/2004<br />
Oggetto: Istanza di interpello – Contratto di servizio energia ad uso promiscuo – IVA –<br />
Tab.A, parte III, n. 122 del DPR n. 633/72<br />
dente nel condominio;<br />
2) inserendo singoli contabilizzatori<br />
di calore nelle unità<br />
<strong>immobili</strong>ari destinate ad uso<br />
non domestico al fine di<br />
misurare i KWh da quest’ultime<br />
consumate.<br />
Soluzione interpretativa<br />
prospettata:<br />
La Società ritiene corretto<br />
ripartire il corrispettivo del servizio<br />
energia tra utenze domestiche<br />
e utenze ad uso diverso<br />
secondo il metodo sopra<br />
descritto e, pertanto, ritiene di<br />
poter applicare l’aliquota IVA<br />
ridotta per gli impieghi domestici<br />
in ragione dei KWh effettivamente<br />
utilizzati a tale scopo.
INSERTO<br />
Parere dell’Agenzia:<br />
Il contratto servizio energia è<br />
definito dall’art. 1, comma 1 lettera<br />
p) del DPR 26/8/1993, n.<br />
412, come “l’atto contrattuale<br />
che disciplina l’erogazione dei<br />
beni e servizi necessari a mantenere<br />
le condizioni di comfort<br />
negli edifici nel rispetto delle<br />
vigenti leggi in materia di uso<br />
razionale dell’energia, di sicurezza<br />
e di salvaguardia dell’ambiente,<br />
provvedendo nel contempo<br />
al miglioramento del<br />
processo di trasformazione e di<br />
utilizzo dell’energia”<br />
Alle erogazioni previste nei<br />
contratti di servizio energia è<br />
applicabile l’IVA ridotta del<br />
10% (vedi, tra l’altro, circolare<br />
del 23/11/1998, n.273 e risoluzione<br />
del 20 agosto 1998, n.<br />
103)<br />
Infatti, ai sensi del n. 122<br />
della tabella a, parte III, allegata<br />
al DPR 26/10/1972, n. 633, le<br />
“prestazioni di servizi relativi<br />
alla fornitura e distribuzione di<br />
calore-energia per uso domestico”<br />
sono soggette all’aliquota<br />
IVA ridotta del 10%.<br />
Come precisato, tra l’altro,<br />
nella circolare del 7/4/1999, n.<br />
82 l’uso domestico si realizza<br />
nell’ipotesi in cui la somministrazione<br />
sia resa nei confronti di<br />
soggetti, consumatori finali, che<br />
impiegano il calore-energia<br />
nella propria abitazione, a carattere<br />
familiare o in analoghe<br />
strutture a carattere collettivo.<br />
In relazione al problema delle<br />
utenze ad utilizzazione promiscua,<br />
con la predetta circolare n.<br />
82 del 1999 è stato precisato<br />
che, nell’ipotesi in cui non sia<br />
possibile determinare la parte<br />
impiegata per utilizzi domestici<br />
agevolati per mancanza di<br />
distinti contatori, l’imposta si<br />
Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />
rende applicabile con l’aliquota<br />
ordinaria sull’intera fornitura.<br />
Con la locuzione utilizzata “per<br />
mancanza di distinti contatori”<br />
non si è inteso affermare necessariamente<br />
l’obbligo di installare<br />
tanti contatori quante sono le<br />
utenze servite. Si ritiene, al contrario,<br />
che il requisito necessario<br />
all’applicazione dell’aliquota<br />
agevolata sia soddisfatto con la<br />
contabilizzazione attraverso<br />
contatori “distinti” per gli usi<br />
domestici e quelli diversi.<br />
Conseguentemente, a condizione<br />
che il criterio adottato<br />
consenta di determinare in<br />
modo oggettivo il consumo di<br />
energia riferibile all’uso domestico,<br />
può applicarsi su tale consumo<br />
l’aliquota agevolata.<br />
Nel caso in esame, si ritiene<br />
coerente con il criterio dell’oggettività<br />
la soluzione prospettata<br />
dalla Società istante che prevede<br />
l’installazione di diversi contatori<br />
solo per la parte di energiacalore<br />
destinata ad usi diversi e<br />
computi invece per sottrazione<br />
rispetto a quanto contabilizzato<br />
dal contatore centrale, la restante<br />
parte dei consumi soggetti ad<br />
aliquota agevolata.<br />
Non possono al contrario<br />
considerarsi soddisfacenti ai fini<br />
della discriminazione dei consumi<br />
eventuali soluzioni tecniche<br />
che adottino criteri di ripartizione<br />
non oggettivi o presuntivi<br />
(come, ad esempio, la suddivisione<br />
in proporzione al valore<br />
della proprietà di ciascun condomino).<br />
La risposta di cui alla presente<br />
risoluzione sollecitata con<br />
istanza di interpello presentata<br />
alla Direzione Regionale viene<br />
resa dalla scrivente ai sensi dell’art.<br />
4 comma 1, ultimo periodo,<br />
del DM 26/4/2001, n. 209.<br />
21 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI
INSERTO<br />
Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />
23 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI
<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />
Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />
24<br />
INSERTO
INSERTO<br />
Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />
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<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />
Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />
26<br />
INSERTO
INSERTO<br />
Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />
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Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />
28<br />
INSERTO
INSERTO<br />
Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />
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INSERTO
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32<br />
INSERTO
INSERTO<br />
Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />
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<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />
Dossier “Contratto Servizio Energia”<br />
34<br />
INSERTO
ASSOCIAZIONE<br />
Il Giorno 21 Maggio scorso<br />
si è svolto un convegno sulla<br />
riforma del condominio a Reggio<br />
Calabria.<br />
Una vasta eco ha avuto, nell’ambito<br />
degli ambienti giudiziari<br />
e per tutti gli addetti ai<br />
lavori, la relazione del Prof.<br />
Michele Costantino.<br />
Le doti oratorie assieme alla<br />
preparazione tecnica specifica<br />
del predetto hanno “inchiodato”<br />
alle poltrone del salone dell’associazione<br />
degli industriali<br />
reggini gli oltre centoventi partecipanti<br />
per due ore e trenta<br />
minuti circa.<br />
La presenza di Magistrati del<br />
Tribunale civile di Reggio quali<br />
la D.ssa Maria Luisa Crucitti e il<br />
Dr. Claudio Patruno e quella<br />
dei Giudici di pace assieme al<br />
loro coordinatore Dr. Foti<br />
hanno impreziosito il già vasto<br />
uditorio composto per buona<br />
parte da Avvocati, Architetti,<br />
Il Convegno<br />
a Reggio Calabria<br />
Geometri ed Amministratori.<br />
L’importanza della trattazione<br />
ha richiamato amministratori<br />
di altre associazioni che<br />
hanno espresso il loro apprezzamento<br />
per l’iniziativa della<br />
sezione locale e per la perfetta<br />
organizzazione guidata da Gaetano<br />
Mulonia assieme a Giovanni<br />
Violi.<br />
Sotto il patrocinio dell’ordine<br />
degli avvocati di Reggio e<br />
dell’Aiga (Associazione giovani<br />
avvocati di Reggio, Palmi e<br />
Locri), intervenuti grazie al prezioso<br />
apporto di Mario Plutino,<br />
il contenuto tecnico-giuridico<br />
del convegno è assurto a livelli<br />
di sicuro interesse e rilevanza<br />
nazionale.<br />
Da sottolineare gli interventi<br />
di Rodolfo Di Gianni e di<br />
Umberto Anitori presenti assieme<br />
ad altri colleghi quali Rino<br />
Vitale di Catania, Aldo De Pasquale<br />
di Taranto, Carmine De<br />
Filippo di Scalea, Salvatore<br />
Arnone di Cosenza, Pietro<br />
Mastria e Carlo Colicchia di<br />
Catanzaro.<br />
Rispetto ai contenuti della<br />
relazione si è preso atto di alcune<br />
ultime variazioni al testo<br />
della riforma che fanno ben<br />
sperare in vista di un miglioramento<br />
qualitativo dell’attività<br />
professionale dell’Amministratore.<br />
Importante è stato, infine, il<br />
dibattito che si è sviluppato con<br />
l’intervento dei presenti prima<br />
della chiusura dei lavori.<br />
La sezione reggina si è inoltre<br />
impegnata, nell’immediato, a<br />
redigere gli atti del convegno.<br />
La chiusura della giornata è<br />
stata suggellata dal pranzo conviviale<br />
e dalle foto di rito con il<br />
rinnovato impegno degli associati<br />
a ripetere la brillante esperienza<br />
nel prossimo futuro. ■<br />
35 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI
F O C U S<br />
La dottrina e la giurisprudenza<br />
condominiali<br />
nelle riviste giuridiche<br />
dell’avv. Luigi Salciarini,<br />
Segretario del Centro Studi Nazionale ANACI<br />
Tribunale di Venezia (Sezione<br />
distaccata di Dolo), ordinanza<br />
del 4 ottobre 2004, Giudice<br />
estensore dott. Marinai, in<br />
Giurisprudenza di merito,<br />
fasc. 4/2005, Giuffrè - Milano,<br />
pagg. 805 e ss.<br />
Pronuncia di grande interesse<br />
riguardante le immissioni sonore<br />
ed il metodo di misurazione<br />
della relativa tollerabilità.<br />
Afferma il Giudice veneto<br />
che “la tollerabilità delle emissioni<br />
sonore va calcolata col metodo differenziale,<br />
sottraendo dalle emissioni<br />
accertate il c.d.“rumore di fondo”; e<br />
nei rapporti tra privati non si applica<br />
la legge n. 447 del 1995 sull’inquinamento<br />
acustico; onde l’intollerabilità<br />
in concreto - in relazione alle<br />
previsioni ex art. 32 Cost. e 2043 e<br />
844 C.C. - può riscontrarsi anche<br />
quando le emissioni non superino i<br />
limiti fissati dalle norme di interesse<br />
generale.<br />
In altri termini, la pronuncia<br />
sottolinea come le finalità ed il<br />
campo di applicazione dell’art.<br />
844 c.c. (norma cardine in materia<br />
di immissioni intollerabili) e<br />
della normativa speciale sono<br />
distinti: la norma codicistica,<br />
infatti, è volta a disciplinare i rapporti<br />
di natura patrimoniale tra i<br />
privati, proprietari di fondi vicini;<br />
la seconda ha, invece, carattere<br />
pubblicistico, e persegue un interesse<br />
pubblico, appunto, di natura<br />
“ambientale” ed opera nei rapporti<br />
tra i privati e la Pubblica<br />
Amministrazione.<br />
La conseguenza è che, anziché<br />
applicare i rigidi parametri<br />
fissati dalla legislazione speciale,<br />
occorre aver riguardo, dunque, al<br />
limite della normale tollerabilità<br />
che costituisce un criterio<br />
oggettivo e relativo. Oggettivo<br />
perché la rumorosità deve essere<br />
valutata in relazione alla reattività<br />
dell’uomo medio, prescindendo<br />
da considerazioni attinenti<br />
alle singole persone interessate<br />
alle immissioni. Relativo nel<br />
senso che deve aversi riguardo al<br />
caso concreto, alle condizioni<br />
naturali e sociali dei luoghi, alle<br />
abitudini della popolazione, al<br />
contesto produttivo, nel quale si<br />
svolge l’attività che si assume<br />
lesiva, e all’entità degli interessi<br />
in conflitto.<br />
Particolare interesse riveste il<br />
richiamo al criterio del c.d.<br />
“rumore di fondo” che consiste<br />
nel confrontare il livello medio<br />
del rumore di fondo con quello<br />
del rumore rilevato nel luogo<br />
soggetto alle immissioni, al fine<br />
di verificare se sussista un incremento<br />
non tollerabile del livello<br />
medio di rumorosità.<br />
Un’ultima sottolineatura, e<br />
importante, è operata dal Giudice<br />
veneto all’applicazione dell’art.<br />
32 della nostra Carta costituzionale,<br />
il quale, concependo la<br />
“salute” come bene primario ed<br />
incomprimibile, può essere utilizzato<br />
per fornire una tutela più<br />
pregnante dei diritti dei singoli.<br />
Vale la pena di precisare, che,<br />
nello stesso provvedimento, è<br />
stato statuito che “al gestore della<br />
linea ferroviaria può - in via d’urgenza,<br />
ex art. 700 c.p.c. - interdirsi<br />
il passaggio dei treni nelle ore notturne,<br />
quando i convogli (nella specie,<br />
treni merci a grande velocità) provochino<br />
emissioni sonore intollerabili<br />
per chi abiti nelle vicinanze”.<br />
Non v’è chi non colga le<br />
importanti implicazioni di tale<br />
ultima affermazione.<br />
* * *<br />
Alfredo Barbieri “La trasformazione<br />
dell’impianto di riscaldamento<br />
ex legge n. 10/91 ed il<br />
distacco unilaterale dei singoli<br />
condomini. Nuove considerazioni”,<br />
in Archivio delle Locazioni<br />
e del Condominio,<br />
fasc. 3/2005, maggio-giugno<br />
2005, Casa editrice La Tribuna,<br />
pagg. 263 e ss.<br />
37 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI
L’Autore ci propone uno studio<br />
sulla “spinosa” questione<br />
degli interventi di trasformazione<br />
dell’impianto per il riscaldamento,<br />
ponendo innanzitutto<br />
l’accento sulla necessità di un’esatta<br />
e completa considerazione<br />
della normativa applicabile alla<br />
fattispecie.<br />
In tale ottica, vengono ricordati<br />
i (numerosi) seguenti provvedimenti<br />
normativi:<br />
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10<br />
(in particolare i commi 2 e 5<br />
dell’art. 26);<br />
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412<br />
(recante il regolamento<br />
attuativo della predetta<br />
legge);<br />
- D.M. 13 dicembre 1993;<br />
- circolari n. 231/F (13 dicembre<br />
1993) e n. 233/F (12<br />
aprile 1994) del Ministero<br />
dell’Industria, del Commercio<br />
e dell’Artigianato;<br />
- D.P.R. 21 dicembre 1999, n.<br />
551;<br />
L’Autore sottolinea come la<br />
legge 10/1991, regolando una<br />
questione che in precedenza era<br />
stata considerata esclusivamente<br />
dalla giurisprudenza (vedi, ad<br />
esempio, le sentenze, antecedenti<br />
alla predetta normativa, Cass.<br />
n. 1281/1976, n. 2585/1988 e n.<br />
6565/1991) ha, nel concreto,<br />
“facoltizzato la sola maggioranza<br />
millesimale (senza alcuna incidenza<br />
del numero dei condomini favorevoli<br />
o meno) a deliberare, validamente, la<br />
trasformazione dell’impianto centrale<br />
con la conseguente soppressione<br />
del funzionamento dello stesso”.<br />
L’intervento legislativo,<br />
com’è noto, ha come scopo primario<br />
il conseguimento (diffuso)<br />
di un “risparmio energetico”.<br />
Per questo motivo, sono<br />
poste dalla legge alcune fondamentali<br />
condizioni per la valida<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />
attuazione pratica della suddetta<br />
facoltà.<br />
Tali condizioni possono sintetizzarsi:<br />
a) necessità della presenza di un<br />
effettivo risparmio energetico;<br />
b) previsione, all’interno della<br />
relativa deliberazione assembleare,<br />
non solo della soppressione<br />
dell’impianto centralizzato,<br />
ma anche della realizzazione<br />
degli impianti<br />
autonomi (sul punto, interessante<br />
appare il richiamo operato<br />
dall’Autore alla differenza<br />
esistente tra la semplice<br />
“soppressione” dell’impianto<br />
e la diversa ipotesi - de qua -<br />
della trasformazione, con<br />
conseguenze anche in ordine<br />
al possibile ottenimento di<br />
contributi economici per<br />
l’effettuazione dell’operazione).<br />
Implicazioni si hanno anche<br />
con riferimento alla posizione<br />
della minoranza dissenziente la<br />
quale “è soggetta alla trasformazione<br />
deliberata, da cui non può discostarsi<br />
in alcun modo, rimanendo<br />
obbligata a sostenere le spese per<br />
l’attuazione degli impianti singoli”.<br />
Assai utile, inoltre, appare il<br />
rimando ad una sentenza milanese<br />
nella quale viene ben illustrata<br />
la ratio ispiratrice della<br />
legge 10/1991. In essa si dice<br />
che “nel contrasto tra l’interesse<br />
particolare del condomino a non<br />
vedere intaccare o limitare parti<br />
comuni dell’edificio senza il suo<br />
consenso, e l’interesse generale a<br />
favorire il risparmio a causa della<br />
limitatezza delle fonti energetiche<br />
disponibili e delle difficoltà di reperimento<br />
di fonti alternative rispetto a<br />
quelle tradizionali, il legislatore si è<br />
andato decisamente orientando nel<br />
senso di attribuire prevalenza all’in-<br />
38<br />
F O C U S<br />
La dottrina e la giurisprudenza condominiali nelle riviste giuridiche<br />
teresse più aderente al concetto di<br />
utilità sociale, giungendo, per questo<br />
motivo, a modificare ed abbassare il<br />
quorum assembleare per interventi<br />
rispetto ai quali, secondo le norme<br />
del codice civile, sarebbe stata necessaria<br />
la maggioranza qualificata<br />
delle innovazioni o, addirittura, l’unanimità”.<br />
L’articolo prosegue illustrando<br />
le formalità necessarie per<br />
l’effettuazione dell’operazione<br />
di trasformazione le quali,<br />
secondo la giurisprudenza prevalente,<br />
possono essere anche<br />
successive alla relativa deliberazione<br />
(vedi, tra le tante, Cass. n.<br />
5843/1997 e n. 1166/2002). Sul<br />
punto, infine, l’Autore illustra<br />
compiutamente le differenti<br />
ipotesi di deliberazione assembleare.<br />
* * *<br />
Ivano Cimatti “Brevi sulla<br />
solidarietà passiva del condomino<br />
per debiti del condominio”in<br />
Giurisprudenza di merito,<br />
fasc. 3/2005, Giuffrè - Milano,<br />
pagg. 568 e ss.<br />
Lo studio prende le mosse da<br />
una pronuncia della Corte d’appello<br />
di Torino (sentenza del 26<br />
giugno 2003) nella quale si<br />
affermano i seguenti principi:<br />
1) La sentenza di condanna pronunciata<br />
nei confronti di un<br />
condomino, in persona dell’amministratore<br />
pro-tempore,<br />
per l’adempimento di obbligazioni<br />
contratte nel comune<br />
interesse dei condomini, non<br />
comporta responsabilità solidale<br />
nei confronti dei singoli<br />
condomini, che non siano<br />
stati indicati nominativamente,<br />
né dichiarati solidalmente<br />
responsabili in sentenza, per-
F O C U S<br />
La dottrina e la giurisprudenza condominiali nelle riviste giuridiche<br />
ché, ai sensi dell’art. 1123<br />
c.c., i singoli condomini sono<br />
tenuti a prestazioni diverse;<br />
2) Il rapporto instauratosi tra<br />
l’amministratore ed il condominio<br />
è assimilabile al mandato<br />
con rappresentanza, cui<br />
è applicabile la disciplina di<br />
cui all’art. 1720, comma 1,<br />
(secondo cui il mandante<br />
deve rimborsare al mandatario<br />
le anticipazioni fatte in<br />
esecuzione dell’incarico). nei<br />
rapporti tra amministratore e<br />
ciascuno dei condomini inadempienti<br />
all’obbligo di<br />
pagare la propria quota, la<br />
mera cessazione dall’incarico<br />
dell’amministratore non determina<br />
alcun mutamento<br />
della natura della responsabilità<br />
del singolo condomino;<br />
3) I principi secondo i quali la<br />
sentenza di condanna pronunciata<br />
nei confronti del<br />
condominio non comporta<br />
responsabilità solidale dei<br />
singoli condomini, e la cessazione<br />
dall’incarico di amministratore<br />
non determina<br />
mutamento quanto alla<br />
responsabilità dei singoli<br />
condomini, valgono anche<br />
nella fase di esecuzione, che<br />
non può avere una disciplina<br />
diversa da quella prevista per<br />
la fase di cognizione.<br />
L’Autore precisa come la<br />
Corte piemontese abbia “escluso<br />
che l’amministratore condominiale,<br />
cessato dalla carica, sia legittimato a<br />
pretendere giudizialmente l’integrale<br />
rimborso delle anticipazioni per le<br />
spese condominiali, oltre che nei confronti<br />
del condominio altresì ai singoli<br />
condomini”.<br />
L’affermazione deriva, innanzitutto,<br />
dall’assimilazione del<br />
rapporto amministratore/condominio<br />
alla fattispecie del<br />
mandato con rappresentanza,<br />
con la conseguente applicazione<br />
della relativa disciplina (sul mandato).<br />
Tale mandato, tuttavia, non è<br />
assimilabile ad un mandato collettivo<br />
e, quindi, non si verifica<br />
un unico rapporto tra amministratore<br />
e condominio ma, invece,<br />
sussistono tanti mandati singoli<br />
ed autonomi quanti sono,<br />
appunto, i condomini.<br />
Da ciò ne deriva che il singolo<br />
condomino - nei confronti<br />
dell’amministratore - non è<br />
obbligato per l’intero, bensì proquota.<br />
Più in particolare, nel caso in<br />
cui l’amministratore richieda ai<br />
singoli condomini anticipazioni<br />
fatte, nell’espletamento delle sue<br />
mansioni, per conto e nell’interesse<br />
del condominio (vedi, art.<br />
1720 c.c.) deve farlo pro-quota<br />
(e ciò, anche nella fase esecutiva).<br />
L’Autore, infine, riporta la<br />
giurisprudenza prevalente - alla<br />
quale la Corte d’appello di Torino<br />
si è conformata - e precisamente:<br />
- Cass. 12 febbraio 1997, n.<br />
1286, in base alla quale “l’amministratore<br />
di condominio - nel<br />
quale non è ravvisabile un ente<br />
fornito di autonomia patrimoniale,<br />
bensì la gestione collegiale<br />
di interessi individuali, con sottrazione<br />
o comprensione dell’autonomia<br />
individuale - configura<br />
un ufficio di diritto privato oggettivamente<br />
orientato alla tutela<br />
del complesso di interessi su indicati<br />
e realizzante una cooperazione,<br />
in regime di autonomia,<br />
con i condomini, singolarmente<br />
considerati, che è assimilabile,<br />
pur con tratti distintivi in ordine<br />
alle modalità di costituzione ed<br />
al contenuto “sociale” della<br />
gestione, al mandato con rappresentanza,<br />
con la conseguente<br />
applicabilità, nei rapporti tra<br />
amministratore ed ognuno dei<br />
condomini, dell’art. 1720,<br />
comma 1, c.c., secondo cui il<br />
mandante deve rimborsare al<br />
mandatario le anticipazioni fatte<br />
nella esecuzione dell’incarico<br />
diretta ad ottenere il rimborso di<br />
somme anticipate nell’interesse<br />
della gestione condominio legalmente<br />
rappresentato dal nuovo<br />
amministratore, anche contro il<br />
singolo condomino inadempiente<br />
all’obbligo di pagare la propria<br />
quota.”<br />
- Cass. 27 settembre 1996, n.<br />
8530, la quale afferma che<br />
“l’amministratore cessato dall’incarico<br />
può chiedere il rimborso<br />
delle somme da lui anticipate<br />
per la gestione condominiale sia<br />
nei confronti del condominio<br />
legalmente rappresentato dal<br />
nuovo amministratore (dovendosi<br />
considerare attinente alle cose,<br />
ai servizi ed agli impianti comuni<br />
anche ogni azione nascente<br />
dall’espletamento del mandato,<br />
che, appunto, riflette la gestione e<br />
la conservazione di quelle cose,<br />
servizi o impianti) sia, cumulativamente,<br />
nei confronti di ogni<br />
singolo condomino, la cui obbligazione<br />
di rimborsare all’amministratore,<br />
mandatario, le anticipazioni<br />
da questo fatte nell’esecuzione<br />
dell’incarico deve considerarsi<br />
sorta nel momento stesso<br />
in cui avviene l’anticipazione e<br />
per effetto di essa e non può considerarsi<br />
estinta dalla nomina del<br />
nuovo amministratore, che<br />
amplia la legittimazione processuale<br />
passiva senza eliminare<br />
quelle originali, sostanziali e<br />
processuali.” ■<br />
39 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI
La Giurisprudenza<br />
condominiale<br />
della Suprema Corte<br />
Corte di Cassazione 14 gennaio 2005 n. 680<br />
Presidente Duva, estensore Segreto.<br />
I principi affermati:<br />
Nella discussione giuridica sulla complessa fattispecie del<br />
“distacco unilaterale” dall’impianto per il riscaldamento,<br />
si inserisce la presente sentenza del Supremo Collegio.<br />
Particolarmente interessante appare la qualificazione operata<br />
dalla Corte di una specifica clausola del regolamento di condominio<br />
la quale, contrattualmente, prevede l’obbligo, a carico<br />
dei partecipanti, di contribuire (nella forma ridotta del 30%) al<br />
pagamento delle spese per il riscaldamento, anche nel caso in<br />
cui i medesimi non usufruiscano del servizio.<br />
I Giudici di legittimità affermano che, in realtà, suddetto<br />
obbligo di contribuzione alle spese trova la sua fonte, non già<br />
nell’utilizzazione effettiva del servizio (dalla quale, anzi, prescinde),<br />
bensì nella volontà contrattuale dei condomini, assumendo,<br />
in tal modo,“forza di legge” tra le parti.<br />
Importante, inoltre, appare la precisazione che la vincolatività<br />
di una tale clausola non può, tuttavia, essere fatta valere nei<br />
confronti dell’inquilino, il quale può essere tenuto al pagamento<br />
delle suddette spese sono qualora effettivamente usufruisca<br />
del riscaldamento.<br />
Il testo della sentenza:<br />
MOTIVI<br />
DELLA DECISIONE<br />
(omissis)<br />
Con il secondo motivo di<br />
ricorso la ricorrente lamenta<br />
l’omessa e contraddittoria<br />
motivazione circa un punto<br />
decisivo della controversia.<br />
Assume la ricorrente che<br />
erratamente la sentenza impugnata<br />
ha fatto proprie le conclusioni<br />
cui era giunto il<br />
C.T.U., secondo cui essa con-<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />
duttrice godeva dei benefici<br />
dovuti all’esistenza dell’impianto<br />
di riscaldamento del fabbricato,<br />
nonostante che i radiatori<br />
fossero distaccati; che nessun<br />
riscaldamento derivava all’immobile<br />
locato per irradiazione<br />
da parte dei tubi del riscaldamento;<br />
che non era stata pattuita<br />
nel contratto una corresponsione<br />
a tale titolo; che la giurisprudenza<br />
della S. C., contrariamente<br />
a quanto asserito dalla<br />
sentenza impugnata, in ipotesi<br />
di distacco dell’impianto centralizzato<br />
di riscaldamento, non<br />
42<br />
CASSAZIONE news<br />
prevedeva alcuna spesa successiva<br />
a carico del condomino che<br />
aveva effettuato il distacco.<br />
Ritiene questa Corte che il<br />
motivo sia infondato e che lo<br />
stesso vada rigettato, pur dovendosi<br />
correggere la motivazione<br />
a norma dell’art. 384, comma 2,<br />
c.p.c., nei termini seguenti.<br />
Osserva preliminarmente<br />
questa Corte che erratamente la<br />
sentenza impugnata afferma l’esistenza<br />
di un indirizzo giurisprudenziale<br />
di legittimità,<br />
secondo cui, anche in caso di<br />
distacco di un’unità <strong>immobili</strong>are<br />
in un immobile condominiale<br />
dall’impianto centralizzato,<br />
possa essere prevista una contribuzione<br />
percentuale di spesa a<br />
carico del condomino distaccatosi.<br />
Il contrario orientamento,<br />
pienamente da condividere,<br />
della S. C. statuisce che, autorizzato<br />
dall’assemblea dei condomini<br />
il distacco delle diramazioni<br />
di alcune unità <strong>immobili</strong>ari<br />
dall’impianto centrale di riscaldamento,<br />
sulla base della valutazione<br />
che dal distacco sarebbe<br />
derivata un’effettiva riduzione<br />
delle spese di esercizio e, per<br />
contro, non sarebbe stato determinato<br />
uno squilibrio in pregiudizio<br />
del regolare funzionamento<br />
dell’impianto, e venuta<br />
meno la possibilità che i medesimi<br />
locali fruiscano del riscal-
CASSAZIONE news<br />
La Giurisprudenza condominiale della Suprema Corte<br />
damento, l’impianto non può<br />
considerarsi destinato al servizio<br />
dei predetti piani o porzioni di<br />
piano.<br />
Consegue che i proprietari<br />
di queste unità abitative non<br />
devono ritenersi tenuti a contribuire<br />
alle spese per un servizio,<br />
che nei confronti dei loro<br />
<strong>immobili</strong> non viene prestato<br />
(Cass. 9.1.1999, n. 129; Cass.<br />
20.11.1996, n. 10214).<br />
Tuttavia, sempre in materia<br />
di condominio negli edifici, si è<br />
affermato che la previsione, nel<br />
regolamento condominale, dell’obbligo<br />
di contribuzione alle<br />
spese di gestione del riscaldamento<br />
svincolato dall’effettivo<br />
godimento del servizio (ben<br />
potendo i condomini, in esplicazione<br />
della loro autonomia<br />
privata, assumere peraltro in via<br />
negoziale la prevista obbligazione<br />
corrispettiva) va ricondotta<br />
non già nell’ambito della regolamentazione<br />
dei servizi comuni,<br />
bensì in quello delle disposizioni<br />
che attribuiscono diritti o<br />
impongono obblighi ai condomini;<br />
ne consegue che essa non<br />
è modificabile da delibera<br />
assembleare, se non con l’unanimità<br />
dei consensi (Cass.<br />
28.1.2004, n. 1558; Cass.<br />
21.5.2001, n. 6923).<br />
Tale ultimo principio, e cioè<br />
la legittimità del pagamento<br />
delle spese per il riscaldamento,<br />
anche in assenza di questo, se<br />
fondato sulla sola volontà delle<br />
parti, non può applicarsi in linea<br />
generale nell’ambito del contratto<br />
di locazione di <strong>immobili</strong><br />
urbani.<br />
Infatti, per il principio di cui<br />
all’art. 9 legge n. 392/1978,<br />
applicabile alle locazioni per<br />
<strong>immobili</strong> adibiti ad uso non abitativo,<br />
sono a carico del condut-<br />
tore le spese relative alla fornitura<br />
del riscaldamento.<br />
Ciò comporta che, se detta<br />
fornitura non esiste e quindi<br />
manca la sinallagmaticità, non è<br />
dovuto alcun corrispettivo per<br />
la stessa, nonostante che esso sia<br />
previsto in contratto.<br />
Infatti, benché per detti contratti<br />
(locazione di <strong>immobili</strong> per<br />
uso non abitativo) non esista la<br />
predeterminazione legale dei<br />
limiti massimi del canone, tuttavia,<br />
poiché opera il combinato<br />
disposto degli artt. 9 e 41 legge<br />
n. 392/1978, non è dovuto un<br />
onere accessorio per una fornitura,<br />
se la stessa non è effettivamente<br />
prestata, con la conseguenza<br />
che un’eventuale pattuizione<br />
in questo senso finisce per<br />
attribuire al locatore un vantaggio<br />
in assenza di sinallagmaticità<br />
e, quindi, in contrasto con le disposizioni<br />
di legge.<br />
Tale eventuale pattuizione è<br />
quindi nulla a norma dell’art. 79<br />
legge n. 392/1978 e detta nullità<br />
è rilevabile anche d’ufficio a<br />
norma dell’art. 1421 c.c. (Cass.<br />
24/5/1993, n. 5827).<br />
Ne consegue che la sentenza<br />
impugnata è errata nella parte in<br />
cui ritiene che la spesa del servizio<br />
di riscaldamento, sia pure<br />
nella misura del 30% era dovuta,<br />
per il solo fatto di essere stata<br />
prevista in contratto.<br />
Sennonché la sentenza del<br />
giudice di appello è giunta a<br />
detta conclusione anche per<br />
altra via.<br />
Essa, infatti, ha accertato in<br />
punto di fatto per il tramite di<br />
consulenza tecnica che, nonostante<br />
la mancanza dei radiatori,<br />
tuttavia l’immobile locato<br />
beneficiava in una certa misura<br />
dell’esistenza dell’impianto di<br />
riscaldamento esistente nel fab-<br />
bricato, poiché, essendo tutti i<br />
piani riscaldati ed anche il piano<br />
interrato ed essendovi la presenza<br />
nei muri delle tubazioni di<br />
riscaldamento, riceveva calore.<br />
Il giudice di merito ha ritenuto<br />
che detta prestazione fosse<br />
equamente da commisurare al<br />
30% dell’ammontare delle spese<br />
di riscaldamento.<br />
(omissis)<br />
PQM<br />
Riunisce i ricorsi.<br />
Rigetta il ricorso principale e<br />
dichiara assorbito il ricorso incidentale<br />
condizionato.<br />
Compensa tra le parti le spese<br />
del giudizio di Cassazione.<br />
Depositata in Cancelleria il 14<br />
gennaio 2005.<br />
La Giurisprudenza<br />
richiamata:<br />
Cass. 28 gennaio 2004, n.<br />
1558:“In materia di condominio<br />
negli edifici, la previsione, nel<br />
regolamento condominiale, dell’obbligo<br />
di contribuzione alle<br />
spese di gestione del riscaldamento<br />
svincolato dall’effettivo godimento<br />
del servizio (il cui fondamento<br />
va ravvisato nell’esigenza<br />
di disincentivare il distacco quale<br />
fonte di squilibrio sotto il profilo<br />
tecnico ed economico dal riscaldamento<br />
centralizzato, ben potendo<br />
i condomini, in esplicazione della<br />
loro autonomia privata, assumere<br />
peraltro in via negoziale la prevista<br />
obbligazione corrispettiva) va<br />
ricondotta non già nell’ambito<br />
della regolamentazione dei servizi<br />
comuni, bensì in quello delle<br />
disposizioni che attribuiscono<br />
diritti o impongono obblighi ai<br />
condomini; ne consegue che essa<br />
non è modificabile da delibera<br />
assembleare, se non con l’unanimità<br />
dei consensi.”<br />
43 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI
Cass. 20 novembre 1996,<br />
n.10214: “Qualora alcuni condomini<br />
decidano, unilateralmente,<br />
di distaccare le proprie unità<br />
<strong>immobili</strong>ari dall’impianto centralizzato<br />
di riscaldamento, i<br />
medesimi non possono sottrarsi<br />
al contributo per le spese di conservazione<br />
del predetto impianto,<br />
non essendo configurabile una<br />
rinuncia alla comproprietà dello<br />
stesso, ma, ove i loro appartamenti<br />
non siano più riscaldati,<br />
non sono tenuti a sostenere le<br />
spese per l’uso (nella specie,<br />
quelle per l’acquisto del gasolio),<br />
in quanto il contributo per queste<br />
ultime è adeguato al godimento<br />
che i condomini possono<br />
ricavare dalla cosa comune.”<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />
44<br />
CASSAZIONE news<br />
La Giurisprudenza condominiale della Suprema Corte<br />
Sul problema del “distacco<br />
unilaterale” dal riscaldamento<br />
la produzione dottrinale è assai<br />
copiosa. Si segnala, per la completezza<br />
di richiami giurisprudenziali,<br />
F. Castellazzi,“Riscaldamento<br />
centrale e distacco,<br />
casistica”, in Archivio delle<br />
Locazioni e del Condominio,<br />
fasc. 2/2002, pagg. 141 e ss.<br />
L’Autrice, in particolare, ci<br />
ricorda come per Cass.<br />
1001/1977 “l’impianto centrale<br />
di riscaldamento è proporzionato,<br />
nei suoi organi fondamentali, alla<br />
quantità di calorie necessarie a<br />
riscaldare l’intero stabile”, e che,<br />
inoltre, “il distacco delle diramazioni<br />
relative ad uno o più appartamenti<br />
dell’impianto centrale<br />
deve ritenersi vietato in quanto<br />
incide negativamente sulla destinazione<br />
obiettiva della cosa comune<br />
determinando uno squilibrio ter-<br />
La Dottrina sul punto:<br />
mico che può essere eliminato solo<br />
con un aggravio di spese di esercizio<br />
e conservazione per i condomini<br />
che continuano a servirsi dell’impianto<br />
centralizzato” (Cass.<br />
n. 6269/ 1984).<br />
Nell’articolo, viene riportata<br />
la più recente giurisprudenza<br />
sul punto (citata anche nel<br />
testo della sentenza), in base<br />
alla quale “la rinuncia unilaterale<br />
al riscaldamento condominiale<br />
operata dal singolo condomino,<br />
mediante il distacco del proprio<br />
impianto dalle diramazioni dell’impianto<br />
centralizzato, è legittima<br />
quando l’interessato dimostri<br />
che, dal suo operato, non derivano<br />
né aggravi di spese per coloro che<br />
continuano a fruire dell’impianto,<br />
né squilibri termici pregiudizievoli<br />
della regolare erogazione del servizio”<br />
(Cass. 6293/2001).
Servizi agli Associati<br />
L’anaci, in occasione del decennale,<br />
offre a tutti i soci la possibilità di attivare<br />
una casella di posta elettronica con<br />
nome.cognome@anaci.it<br />
ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE DELL’ACCOUNT<br />
DI POSTA @ANACI.IT<br />
1.1 - Introduzione<br />
Per configurare gli indirizzi di posta di anaci, è necessario l’utilizzo di un client di posta elettronica, in<br />
questa mini guida spiegheremo la configurazione su Microsoft Outlook e su Outlook Express, due dei<br />
client di posta più utilizzati. Ma prima di passare alla guida dei client è necessario ricordare che la posta<br />
può essere controllata anche dal web grazie all’uso della webmail. La webmail è un comodo strumento che<br />
permette di leggere ed inviare posta da un qualsiasi computer collegato ad internet. Per accedere alla webmail<br />
è necessario un browser (Internet Explorer, Netscape o Mozilla) su cui digitare l’indirizzo:<br />
http://webmail.volanet.it<br />
La prima schermata sarà quella della login, ossia la pagina in cui dovrete inserire i vostri parametri<br />
per effettuare l’autenticazione sul server postale. I dati di cui avrete bisogno (che verranno<br />
rilasciati dal settore tecnico di Volanet) sono il dominio, la username e la password del<br />
proprio indirizzo di posta elettronica.<br />
Il dominio sarà per tutti, ovviamente:<br />
anaci.it<br />
la username sarà sempre formata dai primi 2 caratteri del proprio nome e dai primi 6 caratteri<br />
del proprio cognome. Mentre la password sarà generata dal settore tecnico di Volanet e<br />
comunicata in modo ufficiale dall’amministrazione di <strong>Anaci</strong>. L’indirizzo di posta elettronica<br />
corrispondente ad ogni username sarà invece di questo tipo:<br />
nome.cognome@anaci.it<br />
Ogni indirizzo avrà, inoltre, un alias formato dall’iniziale del nome e dal cognome intero:<br />
inzialedelnome.cognome@anaci.it<br />
45 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI
Un alias non è nient’altro che un indirizzo alternativo dirottato su quello principale.<br />
ATTENZIONE: la prima volta che si accede alla webmail, invece di accedere direttamente<br />
alla pagina dei messaggi ricevuti (inbox) accederete ad una pagina delle preferenze: è molto<br />
importante specificare due parametri delle “Informazioni Generali”:<br />
- “Il nome”: ossia il nome visualizzato dal destinatario delle vostre mail (solitamente: nome e cognome<br />
oppure il nome della nostra associazione/società)<br />
- “Rispondi a”: l’indirizzo a cui risponderanno i destinatari delle vostre mail (in questo campo potrete<br />
mettere sia l’indirizzo di posta sia l’alias di cui abbiamo parlato sopra)<br />
1.2 - Microsoft Outlook<br />
Passiamo ora alla configurazione di MS Outlook.Aprite il programma. Dal menù alto scegliete la voce:<br />
“Strumenti”, quindi “Account...”, si aprirà una schermata:“Account Internet”, più o meno come questa:<br />
Cliccate sul tasto Aggiungi e dal menù scegliete:“Posta Elettronica...”, vi comparirà una nuova finestra<br />
come la seguente:<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />
Servizi agli Associati<br />
nome.cognome@anaci.it<br />
46
Servizi agli Associati<br />
In questa schermata vi verranno chiesti i parametri fondamentali per poter scaricare, leggere ed inviare la<br />
posta con l’indirizzo @anaci.it:<br />
- Nome visualizzato, ossia il nome visualizzato dal destinatario delle vostre mail (solitamente: nome e<br />
cognome oppure il nome della vostra associazione/società)<br />
- Indirizzo di Posta Elettronica, ossia l’indirizzo o l’alias descritto sopra (Ad esempio se il vostro nome<br />
fosse Mario Rossi, l’indirizzo sarà mario.rossi@anaci.it oppure l’alias sarà m.rossi@anaci.it )<br />
- Server di Posta in Arrivo (POP3 o IMAP) sarà per tutti: mail.anaci.it<br />
- Server di Posta in Uscita (SMTP): dipende sempre dalla connessione con cui navigate su internet.Ad<br />
esempio se usaste una connessione di libero, l’SMTP sarebbe: mail.libero.it. Il modo più semplice<br />
per controllare quale sia l’SMTP che dovrete utilizzare è quello di vederlo da un altro account che<br />
avete già configurato sul vostro client di posta.<br />
- Nome Account, che sarebbe la username (quindi composta dalle prime due lettere del nome e dalle<br />
prime 6 del cognome)<br />
- Password, ossia la password impostata dal settore tecnico di Volanet<br />
Una volta inseriti questi dati, il vostro indirizzo sarà pronto e configurato su MS Outlook.<br />
1.3 - Outlook Express<br />
nome.cognome@anaci.it<br />
Anche per Outlook Express, le indicazioni per la configurazione delle caselle di posta elettronica sono pressoché<br />
le stesse. Di sicuro sono gli stessi i parametri che dovrete utilizzare.<br />
Aprite Outlook Express, dal menù alto scegliete sempre la voce “Strumenti”, e poi “Account...”<br />
Anche in questo caso si aprirà una finestra del tutto simile a quella di Outlook, scegliete anche in questo<br />
caso dal menù di destra la voce:“Aggiungi” e poi “Posta Elettronica...”, si aprirà dunque la finestra che<br />
vi guiderà nella configurazione del vostro account @anaci.it, utilizzate gli stessi parametri spiegati sopra<br />
ed il gioco è fatto.<br />
47 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI
<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />
Servizi agli Associati<br />
Convenzione tra ANACI e la BANCA di ROMA SpA<br />
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Servizi agli Associati<br />
Convenzione tra ANACI e la BANCA di ROMA SpA<br />
49 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI
<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />
Servizi agli Associati<br />
Convenzione tra ANACI e la OLIMPIA SPLENDID SpA<br />
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Italia da scoprire<br />
Girando l’Italia per partecipare a convegni, congressi e seminari spesso<br />
dimentichiamo di dedicare un po’ del nostro tempo all’immenso patrimonio<br />
artistico disponibile e, per quanto riguarda le tradizioni popolari, limitiamo<br />
i nostri approfondimenti soltanto a quelle presenti sulla tavola imbandita.<br />
Questa rubrica intende colmare tale vuoto culturale proponendo luoghi<br />
caratteristici anche sconosciuti ai classici itinerari turistici e interessanti curiosità<br />
esistenti in ogni angolo dello stivale. Saranno gradite proposte con documentazioni.<br />
Famosa soprattutto per il<br />
ruolo avuto come sede papale<br />
nel Medioevo e legata alle<br />
vicende di Bonifacio VIII, ha<br />
assunto una notevole importanza<br />
anche nel campo delle ricerche<br />
preistoriche grazie al rinvenimento<br />
di manufatti litici di<br />
oltre 700.000 anni fa e di resti<br />
fossili di Homo erectus datati<br />
458.000 anni, i più antichi d’Italia.<br />
Di estrema importanza<br />
anche il rinvenimento di mate-<br />
Anagni: la Città dei Papi<br />
riale etrusco del VII sec. a.C., a<br />
testimonianza della penetrazione<br />
di questo popolo nella valle<br />
del Sacco e del Liri, probabile<br />
itinerario seguito dagli Etruschi<br />
per gli scambi culturali con la<br />
Magna Grecia.All’epoca di Tarquinio<br />
il Superbo (inizi V sec.,<br />
a.C.) il sito di Anagni era abitato<br />
da genti erniche, probabilmente<br />
di origine marsa o sabina.<br />
I rapporti con la nascente<br />
potenza romana conobbero<br />
Le absidi<br />
della Cattedrale.<br />
alterne vicende: dalle alleanze<br />
del V sec. a.C. alle guerre con<br />
Roma del 318 a.C. fino allo<br />
scioglimento della Confederazione<br />
Ernica imposto dai romani<br />
nel 306 a.C.<br />
Al II sec. a.C. risale la costruzione<br />
dell’emiciclo degli “Arcazzi”,<br />
con tre grandi archi a tutto<br />
sesto sorretti da pilastri isolati<br />
dalla cinta muraria, cui si ricollegano<br />
in alto mediante una pseudo-volta.<br />
Anagni fu residenza<br />
estiva dell’imperatore Marco<br />
Aurelio, di Commodo, di Lucio<br />
Settimio e di Caracalla. Centro<br />
della vita politica internazionale<br />
del Medioevo, fu a buon diritto<br />
chiamata la “Città dei Papi” non<br />
solo per essere stata la patria di<br />
quattro grandi pontefici: Innocenzo<br />
III, Gregorio IX, Alessandro<br />
IV e Bonifacio VIII; fu infatti<br />
anche residenza ufficiale dei<br />
Papi che trovavano in Anagni un<br />
sicuro rifugio ed una degna sede<br />
del loro mandato.<br />
La Cattedrale, costruita tra il<br />
1071 e il 1105, conserva pressoché<br />
immutato il suo carattere<br />
romanico-lombardo nella facciata,<br />
con l’arco a tutto sesto<br />
della “porta Matrona” incorniciato<br />
da trecce bizantine e la<br />
mole imponente delle absidi del<br />
lato nord.<br />
Nel lato ovest fu inserito in<br />
seguito il corpo gotico della<br />
cappella Caetani.<br />
All’interno l’architettura è<br />
scandita da tre navate, con al<br />
51 <strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI
fondo chiusura absidale e la<br />
cripta sottostante il presbiterio.<br />
La navata centrale e il transetto<br />
furono ristrutturati in stile gotico<br />
alla metà del XIII secolo. Il<br />
pavimento a mosaico fu eseguito<br />
nel 1231 dal celebre Cosma,<br />
mentre la sedia episcopale ed il<br />
candelabro tortile sono opera di<br />
Pietro Vassalletto (1260). Dalle<br />
navate laterali si discende nella<br />
bellissima cripta detta di S.<br />
Magno, impreziosita da affreschi<br />
di maestri benedettini nel corso<br />
del XIII sec. molto importanti<br />
perché documentano il passaggio<br />
dalla tecnica pittorica<br />
bizantina a quella romanica.<br />
Staccato dall’edificio principale,<br />
si erge maestoso il campanile in<br />
pietra scalpellata, con cinque<br />
ordini di aperture.<br />
<strong>AMMINISTRARE</strong> IMMOBILI<br />
Anagni: la città dei Papi<br />
Da questa Basilica, il 24<br />
marzo 1160,Alessandro III scomunicò<br />
l’imperatore Federico<br />
Barbarossa; la Cattedrale fu<br />
anche teatro di eventi specificatamente<br />
religiosi, come la canonizzazione<br />
di S. Chiara di Assisi<br />
e la composizione della disputa<br />
tra i Regolari ed i Secolari sotto<br />
il pontificato di Alessandro IV.<br />
II cosiddetto “palazzo papale”,<br />
già della famiglia Conti, fu<br />
acquistato dai Caetani nel 1295.<br />
Il prospetto è costituito da un<br />
portico con grandi archi, sormontato<br />
da un loggiato con<br />
bifore. La leggenda vuole che in<br />
quelle sale, affrescate con motivi<br />
floreali e faunistici, il Papa Bonifacio<br />
VIII (Benedetto Caetani)<br />
venisse oltraggiato da Guglielmo<br />
di Nogaret e Sciarra Colon-<br />
52<br />
Italia da scoprire<br />
La Cripta.<br />
na, inviati dal re di Francia Filippo<br />
il Bello (la storia lo ricorda<br />
come “lo schiaffo di Anagni”).<br />
Il palazzo civico, costruito tra<br />
il 1159 ed il 1163 da Jacopo da<br />
Iseo venuto ad Anagni con la<br />
delegazione della Lega Lombarda,<br />
è un piccolo gioiello di<br />
architettura civile. La concezione<br />
architettonica è molto originale,<br />
con una fuga di otto grandi<br />
archi di pietra che sorreggono<br />
la Sala della Ragione. Il retro<br />
del palazzo presenta degli ornati<br />
nel cornicione e la graziosa<br />
quattrocentesca “Loggetta del<br />
Banditore”.<br />
Le numerose chiese anagnine,<br />
restaurate per lo più durante<br />
il XVIII secolo, o costruite exnovo<br />
come l’edificio barocco di<br />
S. Chiara, conservano opere<br />
d’arte di indubbio interesse.<br />
Citiamo il duecentesco trittico<br />
del Salvatore, in S. Andrea; la<br />
pala d’altare dipinta da G. Battista<br />
Gaulli (sec. XVII), raffigurante<br />
S. Francesco Caracciolo,<br />
in S. Giovanni e l’interessante<br />
tela eseguita da Taddeo Zuccari<br />
(sec. XVI), rappresentante S.<br />
Biagio, S. Lucia e S. Apollonia,<br />
nella chiesa della Madonna di<br />
Loreto. ■<br />
Il Palazzo di Bonifacio VIII.