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Atto Completo Art. 13 Proroga di termini in materia ambientale 1. Fino al 31 dicembre 2012, ai presidenti degli Enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». 2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «9 febbraio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2012.». A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la gestione del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo svolgimento di tutte le attivita' diverse da quelle individuate dal contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero puo' avvalersi di DigitPA, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «al 1o giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2012». 4. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2 luglio 2012». 5. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2-ter, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012»; b) al comma 5-bis, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011», le parole: «30 settembre 2011» e le parole: «per gli anni 2010 e 2011» http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 74 di 223 28/02/2012
Atto Completo sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012», «30 settembre 2012» e «per gli anni 2010, 2011 e 2012»; c) al comma 5-ter, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2010, 2011 e 2012»; d) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: «5-quater. Fino al 31 dicembre 2012, nella regione Campania, le societa' provinciali, per l'esercizio delle funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, potranno continuare ad avvalersi dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In ogni caso i soggetti affidatari, anche disgiuntamente, delle attivita' di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA continuano a svolgere dette attivita' fino alla scadenza dei relativi contratti, senza possibilita' di proroga o rinnovo degli stessi». 6. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, come da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. 7. Il termine di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e' prorogato al 31 dicembre 2012. Riferimenti normativi La legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante "Legge quadro sulle aree protette" e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O. Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 78 del 2010: "2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonche' la titolarita' di organi dei predetti enti e' onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano gia' previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilita' a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle universita', enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 75 di 223 28/02/2012
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Atto Completo<br />
Art. 13<br />
Proroga di termini in materia ambientale<br />
1. Fino al 31 dicembre 2012, ai presidenti degli Enti parco di cui<br />
alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applica il comma 2<br />
dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,<br />
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.<br />
1-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre<br />
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio<br />
2011, n. 10, le parole: «30 settembre 2011» sono sostituite dalle<br />
seguenti: «31 dicembre 2012».<br />
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23<br />
dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai<br />
sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre<br />
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio<br />
2011, n. 10, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri<br />
25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa al<br />
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,<br />
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e'<br />
prorogato al 31 dicembre 2012.<br />
3. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 13<br />
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14<br />
settembre 2011, n. 148, le parole: «9 febbraio 2012» sono sostituite<br />
dalle seguenti: «30 giugno 2012.». A decorrere dalla data di entrata<br />
in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la<br />
gestione del Sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti<br />
(SISTRI), la competente Direzione del Ministero dell'ambiente e della<br />
tutela del territorio e del mare puo' avvalersi dell'Istituto<br />
superiore per la protezione e la ricerca ambientale per lo<br />
svolgimento di tutte le attivita' diverse da quelle individuate dal<br />
contratto in essere avente ad oggetto la fornitura del relativo<br />
sistema informatico e la gestione del relativo sito internet. A<br />
decorrere dal medesimo termine, ogni sei mesi il Ministro<br />
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette alle<br />
Camere una relazione sullo stato di attuazione del SISTRI. A<br />
quest'ultimo fine, per quanto attiene alla verifica del funzionamento<br />
tecnico del sistema, la competente Direzione del Ministero puo'<br />
avvalersi di DigitPA, secondo modalita' stabilite con decreto del<br />
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di<br />
concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della<br />
ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in<br />
vigore della legge di conversione del presente decreto.<br />
Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi<br />
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br />
3-bis. All'articolo 6, comma 2, lettera f-octies), del<br />
decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «al 1o giugno 2012»<br />
sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2012».<br />
4. All'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 3 dicembre<br />
2010, n. 205, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle<br />
seguenti: «2 luglio 2012».<br />
5. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,<br />
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e<br />
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />
a) al comma 2-ter, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite<br />
dalle seguenti: «31 dicembre 2012»;<br />
b) al comma 5-bis, le parole: «Per gli anni 2010 e 2011», le<br />
parole: «30 settembre 2011» e le parole: «per gli anni 2010 e 2011»<br />
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