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Atto Completo del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilita' amministrativa per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.". Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99: "Art. 64. Disposizioni in materia di farmaci 1. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 796 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applica, fino al 31 dicembre 2009, su richiesta delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) definisce le modalita' tecniche applicative della disposizione di cui al primo periodo.". Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14: "6. Nel triennio 2009-2011, l'AIFA, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all' articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, puo' bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per le assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo gia' in servizio presso l'AlFA in forza di contratti stipulati ai sensi dell' articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata dal predetto personale.". Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89 (Proroga dei termini relativi all'attivita' professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonche' delle transazioni con soggetti http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 58 di 223 28/02/2012
Atto Completo danneggiati da emoderivati infetti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141: "2. Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), con sede in Roma, e' autorizzata la spesa di quindici milioni di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. La Fondazione IME presenta una relazione annuale sull'attivita' svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento. La Fondazione IME presenta altresi', alla fine del triennio 2003-2005, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento, una relazione sui risultati conseguiti, l'uso delle risorse stanziate nel triennio e la trasferibilita' sul territorio e verso le strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti.". Si riporta il testo dell'elenco n. 1 di cui al comma 250 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010): Parte di provvedimento in formato grafico Si riporta il testo del comma 250 dell'articolo 2 della citata legge n. 191 del 2009: "250. Le risorse, come integrate dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, affluite alla contabilita' speciale istituita ai sensi del comma 8 dell' articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all' articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, le disponibilita' del predetto fondo sono destinate alle finalita' di cui all' Elenco 1 allegato alla presente legge, nella misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, corredati di relazione tecnica ai sensi della normativa vigente verificata anche in ordine all'assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro quindici giorni. Le risorse, pari a 181 milioni di euro, destinate alle finalita' di cui all'ultima voce del citato Elenco 1 allegato alla presente legge sono contestualmente ripartite con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo conforme parere delle Commissioni parlamentari delle due Camere competenti per i profili finanziari. La quota delle disponibilita' del fondo di cui al presente comma non aventi corrispondenti effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, per l'importo di 689 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.991 milioni di euro per l'anno http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 59 di 223 28/02/2012
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Atto Completo<br />
del Servizio sanitario nazionale, che, nell'ambito dei<br />
presidi ospedalieri o di altre strutture e interventi<br />
sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si<br />
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione<br />
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica<br />
rivolta a pazienti portatori di patologie per le quali<br />
risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione<br />
al trattamento. Il ricorso a tali terapie e' consentito<br />
solo nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei<br />
medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.<br />
211, e successive modificazioni. In caso di ricorso<br />
improprio si applicano le disposizioni di cui all'articolo<br />
3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998,<br />
n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile<br />
1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28<br />
febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,<br />
per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere<br />
universitarie e per gli Istituti di ricovero e cura a<br />
carattere scientifico volte alla individuazione dei<br />
responsabili dei procedimenti applicativi delle<br />
disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il<br />
profilo della responsabilita' amministrativa per danno<br />
erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle<br />
disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale<br />
responsabilita' e' attribuita al direttore sanitario delle<br />
aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle<br />
aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di<br />
ricovero e cura a carattere scientifico.".<br />
Si riporta il <strong>testo</strong> del comma 1 dell'articolo 64 della<br />
legge 23 luglio 2009, n. 99:<br />
"Art. 64. Disposizioni in materia di farmaci<br />
1. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 796<br />
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si<br />
applica, fino al 31 dicembre 2009, su richiesta delle<br />
imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio<br />
dopo il 31 dicembre 2006. Entro trenta giorni dalla data di<br />
entrata in vigore della presente legge l'Agenzia italiana<br />
del farmaco (AIFA) definisce le modalita' tecniche<br />
applicative della disposizione di cui al primo periodo.".<br />
Si riporta il <strong>testo</strong> del comma 6 dell'articolo 34-bis<br />
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di<br />
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni<br />
finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla<br />
legge 27 febbraio 2009, n. 14:<br />
"6. Nel triennio 2009-2011, l'AIFA, nel rispetto della<br />
programmazione triennale del fabbisogno e previo<br />
espletamento della procedura di cui all' articolo 35, comma<br />
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e<br />
successive modificazioni, puo' bandire concorsi pubblici<br />
per titoli ed esami per le assunzioni a tempo indeterminato<br />
per la copertura dei posti vacanti in pianta organica, con<br />
una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il<br />
personale non di ruolo gia' in servizio presso l'AlFA in<br />
forza di contratti stipulati ai sensi dell' articolo 48,<br />
comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,<br />
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre<br />
2003, n. 326, al fine di valorizzare l'esperienza<br />
professionale maturata dal predetto personale.".<br />
Si riporta il <strong>testo</strong> del comma 2 dell'articolo 2 del<br />
decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89 (Proroga dei termini<br />
relativi all'attivita' professionale dei medici e<br />
finanziamento di particolari terapie oncologiche ed<br />
ematiche, nonche' delle transazioni con soggetti<br />
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat...<br />
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