testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti
testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti
testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Atto Completo<br />
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice<br />
dell'ordinamento militare), come modificato dalla presente<br />
legge:<br />
"2. Gli organi della rappresentanza militare si<br />
distinguono:<br />
a) in un organo centrale, a carattere nazionale e<br />
interforze, articolato in relazione alle esigenze, in<br />
commissioni interforze di categoria - A) ufficiali, B)<br />
marescialli/ispettori, C) sergenti/sovrintendenti e D)<br />
graduati/militari di truppa, fermo restando il numero<br />
complessivo dei rappresentanti - e in sezioni di Forza<br />
armata o di Corpo armato - Esercito italiano, Marina<br />
militare, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di<br />
finanza;<br />
b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;<br />
c) in un organo di base presso le unita' a livello<br />
minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza<br />
armata o Corpo armato.<br />
3. L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti<br />
da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti<br />
categorie: A) ufficiali, B) marescialli/ispettori, C)<br />
sergenti/sovrintendenti e D) graduati/militari di truppa,<br />
fermo restando il numero complessivo dei rappresentanti.<br />
L'organo di base e' costituito dai rappresentanti delle<br />
suddette categorie presenti al livello considerato.<br />
Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna Forza<br />
armata o Corpo e' proporzionale alla rispettiva consistenza<br />
numerica.".<br />
Si riporta il <strong>testo</strong> del comma 3 dell'articolo 1477 del<br />
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato<br />
dalla presente legge:<br />
"3. Gli eletti, militari di carriera, durano in carica<br />
quattro anni e sono rieleggibili due sole volte".<br />
Si riporta il <strong>testo</strong> del comma 1 dell'articolo 2214 del<br />
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato<br />
dalla presente legge:<br />
"Art. 2214. Transiti dai ruoli dell'Esercito<br />
italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare<br />
nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri<br />
1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da<br />
soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo<br />
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti<br />
del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato<br />
maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal<br />
2001 al 2012, transiti in detto ruolo, nel numero<br />
complessivo di centoquarantanove unita', di ufficiali<br />
provenienti dall'Esercito italiano, dalla Marina militare e<br />
dall'Aeronautica militare, dai ruoli e dai gradi ove<br />
risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.".<br />
Si riporta il <strong>testo</strong> del comma 1 dell'articolo 2223 del<br />
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato<br />
dalla presente legge:<br />
"Art. 2223. Regime transitorio per la riduzione dei<br />
quadri per eccedenze nei ruoli speciale e tecnico-logistico<br />
dell'Arma dei carabinieri<br />
1. L' articolo 907 si applica dal 2013. Fino al 2012<br />
agli ufficiali dei ruoli speciale e tecnico-logistico<br />
dell'Arma dei carabinieri si applica l' articolo 906.".<br />
Si riporta il <strong>testo</strong> del comma 1 dell'articolo 2243 del<br />
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato<br />
dalla presente legge:<br />
"Art. 2243. Regime transitorio per le aliquote di<br />
valutazione dei tenenti colonnelli del ruolo normale<br />
dell'Arma dei carabinieri<br />
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat...<br />
Pagina 41 di 223<br />
28/02/2012