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testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti

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Atto Completo<br />

eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o<br />

minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della<br />

rivalutazione.<br />

22. Le imposte sostitutive di cui ai commi 19 e 20<br />

devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione<br />

entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui<br />

redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al<br />

quale la rivalutazione e' eseguita, ovvero in tre rate di<br />

cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le<br />

altre con scadenza entro il termine rispettivamente<br />

previsto per il versamento a saldo delle imposte sui<br />

redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso<br />

di versamento rateale sulle rate successive alla prima sono<br />

dovuti gli interessi legali con la misura del 3 per cento<br />

annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna<br />

rata. Gli importi da versare possono essere compensati ai<br />

sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.<br />

23. Si applicano, in quanto compatibili, le<br />

disposizioni degli articoli 11, 13 e 15 della legge 21<br />

novembre 2000, n. 342, quelle del decreto del Ministro<br />

delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 e del decreto del<br />

Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n.<br />

86.<br />

Art. 29 bis<br />

Liquidazione dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la<br />

trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania<br />

1. All'articolo 21, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.<br />

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.<br />

214, sono apportate le seguenti modificazioni:<br />

a) al primo periodo, le parole: «180 giorni dall'entrata in<br />

vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30<br />

settembre 2012»;<br />

b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Fino al<br />

decorso del termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure<br />

esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI»;<br />

c) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:<br />

«, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare<br />

esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi».<br />

Riferimenti normativi<br />

Si riporta il <strong>testo</strong> del comma 11 dell'articolo 21, del<br />

citato decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla<br />

presente legge:<br />

"Art. 21. Soppressione enti e organismi<br />

(Omissis).<br />

11. Le funzioni del soppresso Ente con le relative<br />

risorse umane e strumentali, nonche' tutti i rapporti<br />

attivi e passivi, sono trasferiti, il 30 settembre 2012al<br />

soggetto costituito o individuato dalle Regioni<br />

interessate, assicurando adeguata rappresentanza delle<br />

competenti amministrazioni dello Stato. Fino al decorso del<br />

termine di cui al primo periodo sono sospese le procedure<br />

esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI.<br />

La tutela occupazionale e' garantita con riferimento al<br />

personale titolare di rapporto di lavoro a tempo<br />

indeterminato con l'ente soppresso, che mantiene i poteri<br />

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat...<br />

Pagina 218 di 223<br />

28/02/2012

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