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Atto Completo 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza): "Art. 2. Gestione - 1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attivita' svolta. 2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicita' almeno triennale. 3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni di cui all'art. 1 sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 . 4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni. 5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilita' da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e' nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili. 6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di rappresentanza si rendessero responsabili di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'associazione o della fondazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario straordinario con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina, avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente stesso, cosi' come previsto dallo statuto.". Si riporta il testo vigente del comma 12 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare": "Art. 3. Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale (Omissis.) 12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilita' delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 198 di 223 28/02/2012
Atto Completo ricondursi ad un arco temporale non inferiore a trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonche' dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita' e di equita' fra generazioni. Qualora le esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di riferimento per la determinazione della base pensionabile e' definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di anzianita', trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge. (Omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla presente legge: "Art. 24. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici- 1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri: a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli; b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo. 3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 199 di 223 28/02/2012
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Atto Completo<br />
1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone<br />
giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di<br />
previdenza e assistenza):<br />
"Art. 2. Gestione - 1. Le associazioni o le fondazioni<br />
hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel<br />
rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei<br />
limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in<br />
relazione alla natura pubblica dell'attivita' svolta.<br />
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare<br />
l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di<br />
provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal<br />
bilancio tecnico da redigersi con periodicita' almeno<br />
triennale.<br />
3. I rendiconti annuali delle associazioni o fondazioni<br />
di cui all'art. 1 sono sottoposti a revisione contabile<br />
indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in<br />
possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui<br />
all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 .<br />
4. In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato<br />
dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio<br />
tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del<br />
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i<br />
Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla<br />
nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i<br />
provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.<br />
Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono<br />
sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione<br />
delle associazioni e delle fondazioni.<br />
5. In caso di persistenza dello stato di disavanzo<br />
economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del<br />
commissario, ed accertata l'impossibilita' da parte dello<br />
stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario<br />
dell'associazione o della fondazione, con decreto del<br />
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto<br />
con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, e' nominato un<br />
commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri<br />
previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione<br />
coatta, in quanto applicabili.<br />
6. Nel caso in cui gli organi di amministrazione e di<br />
rappresentanza si rendessero responsabili di gravi<br />
violazioni di legge afferenti la corretta gestione<br />
dell'associazione o della fondazione, il Ministro del<br />
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i<br />
Ministri di cui all'art. 3, comma 1, nomina un commissario<br />
straordinario con il compito di salvaguardare la corretta<br />
gestione dell'ente e, entro sei mesi dalla sua nomina,<br />
avvia e conclude la procedura per rieleggere gli<br />
amministratori dell'ente stesso, cosi' come previsto dallo<br />
statuto.".<br />
Si riporta il <strong>testo</strong> vigente del comma 12 dell'articolo<br />
3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 recante "Riforma del<br />
sistema pensionistico obbligatorio e complementare":<br />
"Art. 3. Disposizioni diverse in materia assistenziale<br />
e previdenziale<br />
(Omissis.)<br />
12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati<br />
dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal<br />
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con<br />
esclusione delle forme di previdenza sostitutive<br />
dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di<br />
assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto<br />
previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto<br />
legislativo n. 509 del 1994, la stabilita' delle gestioni<br />
previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da<br />
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