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Atto Completo prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti. 3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.". Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158 (Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali), come modificato dalla presente legge: "Art. 1. 1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, gia' sospesa fino al 15 ottobre 2008 ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' ulteriormente differita al 31 dicembre 2012, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9. (Omissis).". Si riporta il testo vigente dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali): "Art. 2. Benefici fiscali - 1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1, commi 1 e 3, della presente legge, si applicano, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore dei medesimi proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.". Si riporta il testo del comma 238 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005), come modificato dalla presente legge : "Art. 1. - (Omissis). 238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, e' stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, e' riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. La riassegnazione di cui al precedente periodo e' limitata, per l'anno 2013, all'importo di euro 8.620.000. (Omissis).". http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 194 di 223 28/02/2012
Atto Completo Si riporta il testo del comma 12 dell'articolo 39 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla presente legge: "Art. 39. Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria (Omissis). 12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui e' parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti specificazioni: a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 31 marzo 2012 in unica soluzione; b) la domanda di definizione e' presentata entro il 31 marzo 2012; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresi' sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio; d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche' alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l'eventuale diniego della definizione; e) restano comunque dovute per intero le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi; f) con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di versamento, di presentazione della domanda di definizione ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma. (Omissis).". Si riporta il testo vigente degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421): "Art. 23. Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario, gia' titolari di una parte della tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta data, sono attribuite: a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni; http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 195 di 223 28/02/2012
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Atto Completo<br />
Si riporta il <strong>testo</strong> del comma 12 dell'articolo 39 del<br />
citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla<br />
presente legge:<br />
"Art. 39. Disposizioni in materia di riordino della<br />
giustizia tributaria<br />
(Omissis).<br />
12. Al fine di ridurre il numero delle pendenze<br />
giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi<br />
e le risorse sulla proficua e spedita gestione del<br />
procedimento di cui al comma 9 le liti fiscali di valore<br />
non superiore a 20.000 euro in cui e' parte l'Agenzia delle<br />
entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi<br />
alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni<br />
grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono<br />
essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto<br />
l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle<br />
somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27<br />
dicembre 2002, n. 289. A tale fine, si applicano le<br />
disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti<br />
specificazioni:<br />
a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono<br />
versate entro il 31 marzo 2012 in unica soluzione;<br />
b) la domanda di definizione e' presentata entro il 31<br />
marzo 2012;<br />
c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi<br />
del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per<br />
le stesse sono altresi' sospesi, sino al 30 giugno 2012 i<br />
termini per la proposizione di ricorsi, appelli,<br />
controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e<br />
ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la<br />
costituzione in giudizio;<br />
d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni<br />
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche'<br />
alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un<br />
elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata<br />
domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30<br />
settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la<br />
regolarita' della domanda di definizione ed il pagamento<br />
integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il<br />
30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere<br />
comunicato e notificato l'eventuale diniego della<br />
definizione;<br />
e) restano comunque dovute per intero le somme relative<br />
al recupero di aiuti di Stato illegittimi;<br />
f) con uno o piu' provvedimenti del direttore<br />
dell'agenzia delle entrate sono stabilite le modalita' di<br />
versamento, di presentazione della domanda di definizione<br />
ed ogni altra disposizione applicativa del presente comma.<br />
(Omissis).".<br />
Si riporta il <strong>testo</strong> vigente degli articoli 23 e 24 del<br />
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino<br />
della finanza degli enti territoriali, a norma<br />
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):<br />
"Art. 23. Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario<br />
- 1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 alle regioni a statuto<br />
ordinario, gia' titolari di una parte della tassa<br />
automobilistica, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16<br />
maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 5 della<br />
legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive modificazioni,<br />
con riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta<br />
data, sono attribuite:<br />
a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal<br />
T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica<br />
5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni;<br />
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat...<br />
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