testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti
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Atto Completo<br />
applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto<br />
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano<br />
nel rispetto degli statuti delle regioni e province<br />
medesime, delle relative norme di attuazione e secondo<br />
quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,<br />
n. 42.<br />
30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di<br />
cui al presente articolo non devono derivare nuovi o<br />
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br />
31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti<br />
in materia di patto di stabilita' interno per i comuni<br />
trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con<br />
popolazione superiore a 1.000 abitanti.".<br />
Si riporta il <strong>testo</strong> vigente dei commi 4 e 5<br />
dell'articolo 23 del citato decreto-legge n. 201 del 2011:<br />
"Art. 23. Riduzione dei costi di funzionamento delle<br />
Autorita' di Governo, del CNEL, delle Autorita'<br />
indipendenti e delle Province<br />
(Omissis).<br />
4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile<br />
2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:<br />
«3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000<br />
abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia<br />
affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di<br />
committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture<br />
nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32<br />
del <strong>testo</strong> unico di cui al decreto legislativo 18 agosto<br />
2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito<br />
accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei<br />
competenti uffici».<br />
5. L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo<br />
12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica<br />
alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.<br />
(Omissis).".<br />
Si riporta <strong>testo</strong> vigente dell'articolo 1 del decreto<br />
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011<br />
(Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero<br />
dell'economia e delle finanze), nonche' della la Tabella 1<br />
allegata al predetto articolo 1:<br />
"Art. 1.<br />
1. I termini di cui alla tabella 1 allegata al presente<br />
decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per<br />
le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011,<br />
ovvero alla diversa data indicata a fianco di ciascun<br />
termine.<br />
2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno<br />
effetto dal 1° aprile 2011.<br />
Il presente decreto, previa registrazione da parte<br />
della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta<br />
Ufficiale della Repubblica italiana.<br />
Parte di provvedimento in formato grafico<br />
Si riporta il <strong>testo</strong> vigente del comma 1, lettera<br />
p-bis), dell'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009,<br />
n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno<br />
2009, n. 77 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni<br />
colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese<br />
di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione<br />
civile):<br />
"Art. 12. Norme di carattere fiscale in materia di<br />
giochi<br />
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat...<br />
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28/02/2012