30.05.2013 Views

testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti

testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti

testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Atto Completo<br />

applicano ai comuni appartenenti alle regioni a statuto<br />

speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano<br />

nel rispetto degli statuti delle regioni e province<br />

medesime, delle relative norme di attuazione e secondo<br />

quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009,<br />

n. 42.<br />

30. Dall'applicazione di ciascuna delle disposizioni di<br />

cui al presente articolo non devono derivare nuovi o<br />

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<br />

31. A decorrere dall'anno 2013, le disposizioni vigenti<br />

in materia di patto di stabilita' interno per i comuni<br />

trovano applicazione nei riguardi di tutti i comuni con<br />

popolazione superiore a 1.000 abitanti.".<br />

Si riporta il <strong>testo</strong> vigente dei commi 4 e 5<br />

dell'articolo 23 del citato decreto-legge n. 201 del 2011:<br />

"Art. 23. Riduzione dei costi di funzionamento delle<br />

Autorita' di Governo, del CNEL, delle Autorita'<br />

indipendenti e delle Province<br />

(Omissis).<br />

4. All'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile<br />

2006, n. 163, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:<br />

«3-bis. I Comuni con popolazione non superiore a 5.000<br />

abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia<br />

affidano obbligatoriamente ad un'unica centrale di<br />

committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture<br />

nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32<br />

del <strong>testo</strong> unico di cui al decreto legislativo 18 agosto<br />

2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito<br />

accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei<br />

competenti uffici».<br />

5. L'articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo<br />

12 aprile 2006, n. 163, introdotto dal comma 4, si applica<br />

alle gare bandite successivamente al 31 marzo 2012.<br />

(Omissis).".<br />

Si riporta <strong>testo</strong> vigente dell'articolo 1 del decreto<br />

del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011<br />

(Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero<br />

dell'economia e delle finanze), nonche' della la Tabella 1<br />

allegata al predetto articolo 1:<br />

"Art. 1.<br />

1. I termini di cui alla tabella 1 allegata al presente<br />

decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per<br />

le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011,<br />

ovvero alla diversa data indicata a fianco di ciascun<br />

termine.<br />

2. Le disposizioni di cui al presente decreto hanno<br />

effetto dal 1° aprile 2011.<br />

Il presente decreto, previa registrazione da parte<br />

della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta<br />

Ufficiale della Repubblica italiana.<br />

Parte di provvedimento in formato grafico<br />

Si riporta il <strong>testo</strong> vigente del comma 1, lettera<br />

p-bis), dell'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009,<br />

n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno<br />

2009, n. 77 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni<br />

colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese<br />

di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione<br />

civile):<br />

"Art. 12. Norme di carattere fiscale in materia di<br />

giochi<br />

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat...<br />

Pagina 191 di 223<br />

28/02/2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!