30.05.2013 Views

testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti

testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti

testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Atto Completo<br />

"Art. 40. Certificati. 01. Le certificazioni rilasciate<br />

dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita'<br />

personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei<br />

rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della<br />

pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i<br />

certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti<br />

dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.<br />

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti<br />

privati e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: «Il<br />

presente certificato non puo' essere prodotto agli organi<br />

della pubblica amministrazione o ai privati gestori di<br />

pubblici servizi».<br />

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso<br />

ufficio in ordine a stati, qualita' personali e fatti,<br />

concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo<br />

procedimento, sono contenute in un unico documento."<br />

"Art. 43.Accertamenti d'ufficio- 1. Le amministrazioni<br />

pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad<br />

acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle<br />

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47,<br />

nonche' tutti i dati e i documenti che siano in possesso<br />

delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da<br />

parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per<br />

il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti,<br />

ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta<br />

dall'interessato.<br />

(Omissis).".<br />

Si riporta il <strong>testo</strong> del comma 196-bis dell'articolo 2<br />

della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la<br />

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato<br />

(legge finanziaria 2010), come modificato dalla presente<br />

legge:<br />

"Art. 2. Disposizioni diverse<br />

(Omissis).<br />

196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni<br />

di dismissione immobiliare di cui al comma 196 e' fissato<br />

al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dal<br />

comma 195, nonche' dal comma 2 dell'articolo 314 del codice<br />

dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15<br />

marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento<br />

degli obiettivi di finanza pubblica. Nell'ambito di tale<br />

procedura e' considerata urgente l'alienazione degli<br />

immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai<br />

numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del protocollo d'intesa<br />

sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il Ministero della<br />

difesa e il comune di Roma, assicurando in ogni caso la<br />

congruita' del valore degli stessi con le finalizzazioni<br />

ivi previste. A tale fine i predetti immobili sono alienati<br />

in tutto o in parte dall'Agenzia del demanio con le<br />

procedure di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30<br />

dicembre 2004, n. 311, e secondo criteri e valori di<br />

mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui<br />

al presente comma le disposizioni contenute nell'articolo<br />

1, comma 437, della citata legge n. 311 del 2004. I<br />

proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono<br />

destinati: a) ad essere versati, unitamente ai proventi<br />

realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero<br />

territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2<br />

dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.<br />

66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla<br />

contabilita' speciale 1778 Agenzia delle entrate Fondi di<br />

Bilancio, fino a concorrenza dell'importo utilizzato ai<br />

sensi del comma 196-ter, piu' gli interessi legali<br />

maturati; b) a reperire, per la quota eccedente gli importi<br />

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat...<br />

Pagina 184 di 223<br />

28/02/2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!