testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti
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Atto Completo<br />
come modificati dalla presente legge:<br />
"Art. 36. Disposizioni in materia di riscossione<br />
1-4-quater (Omissis).<br />
4-quinquies. Le disposizioni di cui all'articolo 1,<br />
commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,<br />
e successive modificazioni, e di cui all'articolo 3, comma<br />
12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,<br />
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,<br />
n. 248, si interpretano nel senso che le societa' che hanno<br />
aderito alla sanatoria prevista dal predetto articolo 1,<br />
commi 426 e 426-bis, della legge n. 311 del 2004 e la<br />
maggioranza del cui capitale sociale e' stata<br />
successivamente acquistata da Equitalia Spa possono<br />
presentare, anche ai fini della stessa sanatoria, entro il<br />
31 dicembre 2013, le comunicazioni di inesigibilita'<br />
relative a tutti i ruoli consegnati fino al 31 dicembre<br />
2010 e, entro tale termine, possono altresi' integrare le<br />
comunicazioni gia' presentate, con riferimento agli stessi<br />
ruoli, fino alla data di entrata in vigore della legge di<br />
conversione del presente decreto.<br />
4-sexies. Per tutte le comunicazioni di inesigibilita',<br />
anche integrative, il cui termine di presentazione e'<br />
fissato al 31 dicembre 2013, il termine previsto<br />
dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 13<br />
aprile 1999, n. 112, decorre dal 1° gennaio 2014.<br />
(Omissis).".<br />
Si riporta il <strong>testo</strong> della lettera gg-ter), del comma 2<br />
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,<br />
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011,<br />
n. 106 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per<br />
l'economia), come modificata dal successivo comma 8-bis del<br />
presente articolo.<br />
Si riporta altresi' il <strong>testo</strong> vigente delle lettere da<br />
gg-quater) a gg-septies) del citato comma 2, articolo 7:<br />
"2. (Omissis).<br />
gg-ter) a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga<br />
alle vigenti disposizioni, la societa' Equitalia Spa,<br />
nonche' le societa' per azioni dalla stessa partecipate ai<br />
sensi dell' articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30<br />
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la societa'<br />
Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attivita'<br />
di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e<br />
coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei<br />
comuni e delle societa' da essi partecipate;<br />
gg-quater) a decorrere dalla data di cui alla lettera<br />
gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva delle<br />
proprie entrate, anche tributarie:<br />
1) sulla base dell'ingiunzione prevista dal <strong>testo</strong> unico<br />
di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che<br />
costituisce titolo esecutivo, nonche' secondo le<br />
disposizioni del titolo II del decreto del Presidente della<br />
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto<br />
compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e<br />
delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione<br />
in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione<br />
forzata immobiliare;<br />
gg-quinquies) in tutti i casi di riscossione coattiva<br />
di debiti fino a euro duemila ai sensi del decreto del<br />
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,<br />
intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore<br />
della presente disposizione, le azioni cautelari ed<br />
esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta<br />
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat...<br />
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28/02/2012