30.05.2013 Views

testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti

testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti

testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Atto Completo<br />

Si riporta il <strong>testo</strong> del comma 1 dell'articolo 4 del<br />

decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79 (Disposizioni urgenti in<br />

materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici<br />

istituzionali), convertito, con modificazioni, dalla legge<br />

28 maggio 2004, n. 139:<br />

"Art. 4.Rivalutazione delle condizioni di sicurezza<br />

delle grandi dighe.<br />

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore<br />

del presente decreto, il Registro italiano dighe, ai fini<br />

della valutazione delle condizioni di sicurezza delle dighe<br />

esistenti, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1<br />

del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con<br />

modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,<br />

determina, con apposito elenco, le dighe da sottoporre a<br />

verifica sismica ed idraulica in conseguenza della variata<br />

classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi<br />

di sicurezza idraulica, anche sulla base di quanto previsto<br />

dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20<br />

marzo 2003, n. 3274 e successive modificazioni, pubblicata<br />

nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105<br />

dell'8 maggio 2003.".<br />

Art. 4<br />

Proroga termini per le spese di funzionamento dell'ODI<br />

1. All'articolo 2, comma 121, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,<br />

e successive modificazioni, le parole: «Per l'anno 2011» sono<br />

sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2011 e 2012, previa intesa<br />

con le province autonome di Trento e di Bolzano».<br />

Riferimenti normativi<br />

Si riporta il <strong>testo</strong> del comma 121 dell'articolo 2 della<br />

legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni<br />

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e<br />

pluriennale dello Stato-legge finanziaria 2010), come<br />

modificato dalla presente legge:<br />

"121. Ai componenti dell'organismo di gestione di cui<br />

al comma 118 non spetta alcun compenso. Gli oneri connessi<br />

alla partecipazione alle riunioni dello stesso sono a<br />

carico dei rispettivi soggetti e organi rappresentati, i<br />

quali provvedono a valere sugli ordinari stanziamenti di<br />

bilancio e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico<br />

della finanza pubblica. Per gli anni 2011 e 2012, previa<br />

intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano, una<br />

parte dell'intervento finanziario di cui al comma 117,<br />

nella misura dello 0,6 per cento del totale, e' riservata<br />

per le spese dell'organismo di indirizzo relative<br />

all'istruttoria e verifica dei progetti di cui al medesimo<br />

comma 117.".<br />

Art. 4 bis<br />

Proroga dei termini per rimborsi elettorali<br />

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat...<br />

Pagina 18 di 223<br />

28/02/2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!