testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti
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Atto Completo<br />
amministrazione, con funzioni di rappresentanza, ed il<br />
<strong>Collegio</strong> dei revisori, con funzioni di organo di controllo.<br />
7. Il consiglio di amministrazione e' composto da<br />
dodici membri, di cui sei, dei quali uno con funzione di<br />
presidente, designati dall'organizzatore dei campionati di<br />
calcio di serie A e B, tre designati dalla Federazione<br />
italiana giuoco calcio (FIGC) al fine di garantire la<br />
rappresentanza di tutte le categorie di societa' sportive,<br />
uno designato dalla Federazione italiana pallacanestro<br />
(FIP), uno designato dall'organizzatore del campionato di<br />
pallacanestro di serie A ed uno designato dal Comitato<br />
olimpico nazionale italiano (CONI). Lo statuto puo'<br />
prevedere una diversa composizione del consiglio di<br />
amministrazione al fine di consentire la presenza di<br />
rappresentanti designati da tutti i soggetti che<br />
organizzano competizioni professionistiche a squadre<br />
oggetto del presente decreto e dalle relative federazioni<br />
sportive nazionali, tenuto conto dell'entita' complessiva<br />
delle risorse economiche e finanziarie garantite dalla<br />
commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi a<br />
ciascuna disciplina sportiva.<br />
8. Il <strong>Collegio</strong> dei revisori e' composto di tre membri,<br />
iscritti al registro dei revisori contabili, dei quali uno,<br />
con funzioni di presidente, e' designato dal Ministro<br />
dell'economia e delle finanze.<br />
9. La Fondazione destina necessariamente, almeno fino<br />
alla stagione sportiva 2015/2016, una quota delle risorse<br />
destinate alla mutualita' generale, di cui all'articolo 22,<br />
al programma straordinario per l'impiantistica sportiva di<br />
cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.<br />
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile<br />
2007, n. 41.".<br />
Art. 3<br />
Proroghe in materia di verifiche sismiche<br />
1. Il termine, di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge<br />
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge<br />
28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, comprese anche<br />
le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo<br />
4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con<br />
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139, e' differito al 31<br />
dicembre 2012.<br />
Riferimenti normativi<br />
Si riporta il <strong>testo</strong> del comma 5 dell'articolo 20 del<br />
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini<br />
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti<br />
in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,<br />
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31:<br />
"5. Le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma<br />
3, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei<br />
Ministri n. 3274 del 2003, ad esclusione degli edifici e<br />
delle opere progettate in base alle norme sismiche vigenti<br />
dal 1984, devono essere effettuate a cura dei rispettivi<br />
proprietari entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via<br />
prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e<br />
2.".<br />
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat...<br />
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28/02/2012