testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti

testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti

collegioprovincialegeometririeti.it
from collegioprovincialegeometririeti.it More from this publisher
30.05.2013 Views

Atto Completo dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.". Si riporta il testo vigente del comma 5, dell'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): "Art. 6. Riduzione dei costi degli apparati amministrativi (Omissis). 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica, nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilita' erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto dall'art. 7, comma 6. (Omissis).". Art. 28 Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a. 1. Al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, e' autorizzata la spesa di sette milioni di euro per l'anno 2012. 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 168 di 223 28/02/2012

Atto Completo dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2-bis. Fino alla ratifica del nuovo accordo di collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmato in data 5 marzo 2008, e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad assicurare, nel limite delle risorse finanziarie di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, destinate a interventi di sostegno all'editoria e al pluralismo dell'informazione, la prosecuzione della fornitura dei servizi previsti dalla apposita convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, comunque entro il limite massimo di spesa gia' previsto per la convenzione a legislazione vigente. Riferimenti normativi Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224 (Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria): "Art. 1. 1. Allo scopo di garantire la continuita' del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari, e confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti nel quadro dell'approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, in via transitoria la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione S.p.a., stipulata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 1994, n. 602, ed approvata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 21 novembre 1994, e' rinnovata con decorrenza 21 novembre 1997 per un ulteriore triennio, intendendosi rivalutato in L. 11.500.000.000 l'importo di cui al comma 4 dello stesso articolo 9. I contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compreso, per i redattori, il contratto unico nazionale di lavoro dei giornalisti, si applicano ai dipendenti del Centro di produzione S.p.a. fino alla scadenza della convenzione. 2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma generale del sistema delle comunicazioni, la rete radiofonica dedicata ai lavori parlamentari di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed all'articolo 14 del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 9 dicembre 1997, non puo' essere ampliata. Sono fatte salve, comunque, le acquisizioni di impianti conseguenti all'esercizio di opzioni gia' concordate alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni da tale data, la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e' tenuta a presentare al Ministero delle comunicazioni la relativa documentazione. 3. All'inizio e al termine di ciascuna delle trasmissioni di cui al comma 1, il Centro di produzione S.p.a. e' tenuto ad evidenziare, mediante appositi messaggi, rispettivamente il termine e l'inizio dei programmi trasmessi in quanto emittente organo di informazione di partito. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, determinati in L. 11.500.000.000 per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 169 di 223 28/02/2012

Atto Completo<br />

dell'opera regolatrice del lago Maggiore, del consorzio<br />

dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione<br />

ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e del<br />

consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione,<br />

manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago<br />

di Como, con particolare riguardo all'esecuzione,<br />

manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di<br />

bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia<br />

ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine<br />

della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione<br />

dei corsi d'acqua ed alla fitodepurazione.".<br />

Si riporta il <strong>testo</strong> vigente del comma 5, dell'articolo<br />

6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti<br />

in materia di stabilizzazione finanziaria e di<br />

competitivita' economica):<br />

"Art. 6. Riduzione dei costi degli apparati<br />

amministrativi<br />

(Omissis).<br />

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,<br />

tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi<br />

pubblici, anche con personalita' giuridica di diritto<br />

privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti<br />

al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo<br />

successivo alla data di entrata in vigore del presente<br />

decreto, gli organi di amministrazione e quelli di<br />

controllo, ove non gia' costituiti in forma monocratica,<br />

nonche' il collegio dei revisori, siano costituiti da un<br />

numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre<br />

componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti<br />

provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di<br />

organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo<br />

2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con<br />

riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici<br />

rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli<br />

adeguamenti previsti ai sensi del presente comma. La<br />

mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento<br />

statutario o di organizzazione previsti dal presente comma<br />

nei termini indicati determina responsabilita' erariale e<br />

tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli<br />

organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti<br />

previdenziali nazionali si applica comunque quanto previsto<br />

dall'art. 7, comma 6.<br />

(Omissis).".<br />

Art. 28<br />

Proroga della convenzione con il Centro di produzione s.p.a.<br />

1. Al fine di consentire la proroga per l'intero anno 2012 della<br />

convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di<br />

produzione s.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11<br />

luglio 1998, n. 224, e' autorizzata la spesa di sette milioni di euro<br />

per l'anno 2012.<br />

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a sette milioni di euro<br />

per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della<br />

autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del<br />

decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni,<br />

dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi<br />

urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo<br />

33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro<br />

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat...<br />

Pagina 168 di 223<br />

28/02/2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!