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Atto Completo sull'attuazione dell'intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.». 2. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Resta fermo il limite del 25 per cento per l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale.». Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 3, dell'articolo 21, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, come modificato dalla presente legge: "Art. 21.Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011 (Omissis). 3. A decorrere dall'anno 2011 e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, con dotazione di 400 milioni di euro annui, il cui utilizzo e' escluso dai vincoli del Patto di stabilita'. Entro il mese di febbraio 2012, il Governo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per il periodo 2012-2014, gli obiettivi di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione del trasporto pubblico locale nel suo complesso, le conseguenti misure da adottare entro il primo trimestre del 2012 nonche' le modalita' di monitoraggio ed i coerenti criteri di riparto del fondo di cui al presente comma. Con la predetta intesa sono stabiliti i compiti dell'Osservatorio istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tra i predetti compiti sono comunque inclusi il monitoraggio sull'attuazione dell'intesa e la predisposizione del piano di ripartizione del predetto fondo, che e' approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (Omissis).". Si riporta il testo dell'articolo 8 della citata legge n. 183 del 2011, come modificato dalla presente legge: "Art. 8. Disposizioni in materia di debito pubblico degli enti territoriali 1. All'articolo 204, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «il 10 per cento per l'anno 2012 e l'8 per cento a decorrere dall'anno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014». 2. All'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento». 2-bis.Resta fermo il limite del 25 per cento per http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 164 di 223 28/02/2012
Atto Completo l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011, limitatamente agli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2012. L'istituto finanziatore puo' concedere i finanziamenti di cui al primo periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel citato prospetto; a tal fine, e' tenuto ad acquisire apposita attestazione dall'ente territoriale. 3. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali riducono l'entita' del debito pubblico. A tal fine, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. In particolare sono stabilite: a) distintamente per regioni, province e comuni, la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno l'obbligo di procedere alla riduzione del debito; b) la percentuale annua di riduzione del debito; c) le modalita' con le quali puo' essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si considera comunque equivalente alla riduzione il trasferimento di immobili al fondo o alla societa' di cui al comma 1 dell'articolo 6. 4. Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149." Art. 27 bis Consorzio laghi prealpini 1. Adecorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, di cui all'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' soppresso e, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ad esso attribuite ai sensi del citato articolo 21, comma 12, sono ricostituiti il consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como. I consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 165 di 223 28/02/2012
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Atto Completo<br />
l'indebitamento autorizzato dalle regioni e dalle province<br />
autonome di Trento e di Bolzano, fino al 31 dicembre 2011,<br />
limitatamente agli impegni assunti alla data del 14<br />
novembre 2011 per spese di investimento finanziate dallo<br />
stesso, derivanti da obbligazioni giuridicamente<br />
perfezionate e risultanti da apposito prospetto da allegare<br />
alla legge di assestamento del bilancio 2012. L'istituto<br />
finanziatore puo' concedere i finanziamenti di cui al primo<br />
periodo soltanto se relativi agli impegni compresi nel<br />
citato prospetto; a tal fine, e' tenuto ad acquisire<br />
apposita attestazione dall'ente territoriale.<br />
3. Ai fini della tutela dell'unita' economica della<br />
Repubblica a decorrere dall'anno 2013 gli enti territoriali<br />
riducono l'entita' del debito pubblico. A tal fine, le<br />
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 costituiscono<br />
principi fondamentali di coordinamento della finanza<br />
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,<br />
secondo comma, della Costituzione. Con decreto di natura<br />
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle<br />
finanze, sentita la Conferenza unificata, fermo restando<br />
quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo<br />
18 agosto 2000, n. 267, e dall'articolo 10, secondo comma,<br />
della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabilite le<br />
modalita' di attuazione del presente comma. In particolare<br />
sono stabilite:<br />
a) distintamente per regioni, province e comuni, la<br />
differenza percentuale, rispetto al debito medio pro<br />
capite, oltre la quale i singoli enti territoriali hanno<br />
l'obbligo di procedere alla riduzione del debito;<br />
b) la percentuale annua di riduzione del debito;<br />
c) le modalita' con le quali puo' essere raggiunto<br />
l'obiettivo di riduzione del debito. A tal fine, si<br />
considera comunque equivalente alla riduzione il<br />
trasferimento di immobili al fondo o alla societa' di cui<br />
al comma 1 dell'articolo 6.<br />
4. Agli enti che non adempiono a quanto previsto nel<br />
comma 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni<br />
contenute nell'articolo 7, comma 1, lettere b) e d), e<br />
comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo 6<br />
settembre 2011, n. 149."<br />
Art. 27 bis<br />
Consorzio laghi prealpini<br />
1. Adecorrere dalla data di entrata in vigore della legge di<br />
conversione del presente decreto, il Consorzio nazionale per i grandi<br />
laghi prealpini, di cui all'articolo 21, comma 12, del decreto-legge<br />
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge<br />
22 dicembre 2011, n. 214, e' soppresso e, per lo svolgimento delle<br />
funzioni di cui all'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3<br />
aprile 2006, n. 152, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali<br />
e di personale, ad esso attribuite ai sensi del citato articolo 21,<br />
comma 12, sono ricostituiti il consorzio del Ticino - Ente autonomo<br />
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice<br />
del lago Maggiore, il consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la<br />
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del<br />
lago d'Iseo e il consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la<br />
costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del<br />
lago di Como. I consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente<br />
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