testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti

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Atto Completo autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, con preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 5. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di collocamento, senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 6. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 7. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 8. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla prestazione di uno o piu' servizi di investimento alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 9. Le SGR autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 10. Le SIM, le SGR e le banche autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 comunicano alle autorita' competenti alla tenuta dei rispettivi albi entro il 30 novembre 2007 se non intendono avvalersi della disposizione di cui al comma 9. 11. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati autorizzati in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dei mercati regolamentati di cui all'articolo 63, commi 1 e 3, e all'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 12. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati che gestiscono sistemi di scambi organizzati multilaterali alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate all'esercizio dell'attivita' di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione. 13. I soggetti abilitati adeguano entro il 30 giugno 2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007. 14. Fino al 31 dicembre 2010, la riserva di attivita' di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non pregiudica la possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 150 di 223 28/02/2012

Atto Completo 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. 14-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, nomina, in sede di prima applicazione, i membri dell'organismo di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissando la durata in carica, i compensi e le attribuzioni. Alle relative spese provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti.". Si riporta il testo dell'articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 201 del 2011, come modificato dalla presente legge: "Art. 23-bis. Compensi per gli amministratori con deleghe delle societa' partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze 1. Fatto salvo quanto previsto dall' articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2012, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le societa' non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, sono classificate per fasce sulla base di indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi. Per ciascuna fascia e' determinato il compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette societa' devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. L'individuazione delle fasce di classificazione e dei relativi compensi potra' essere effettuata anche sulla base di analisi svolte da primarie istituzioni specializzate. 2. In considerazione di mutamenti di mercato e in relazione al tasso di inflazione programmato, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a rideterminare, almeno ogni tre anni, le fasce di classificazione e l'importo massimo di cui al comma 1. 3. Gli emolumenti determinati ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, possono includere una componente variabile che non puo' risultare inferiore al 30 per cento della componente fissa e che e' corrisposta in misura proporzionale al grado di raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici, determinati preventivamente dal consiglio di amministrazione.Il Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito alla politica adottata in materia di retribuzione degli amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile della stessa retribuzione. 4. Nella determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, i consigli di amministrazione delle societa' non quotate, controllate dalle societa' di cui al comma 1 del presente articolo, non possono superare il limite massimo indicato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al predetto comma 1 per la societa' controllante e devono in ogni caso http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 151 di 223 28/02/2012

Atto Completo<br />

autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla<br />

prestazione del servizio di collocamento, con preventiva<br />

sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di<br />

garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono<br />

autorizzate alla prestazione del servizio di cui<br />

all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto<br />

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.<br />

5. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti<br />

nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto<br />

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche<br />

autorizzate in Italia alla data del 31 ottobre 2007 alla<br />

prestazione del servizio di collocamento, senza preventiva<br />

sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di<br />

garanzia nei confronti dell'emittente, si intendono<br />

autorizzate alla prestazione del servizio di cui<br />

all'articolo 1, comma 5, lettera c-bis), del decreto<br />

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.<br />

6. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data<br />

del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di<br />

gestione su base individuale di portafogli di investimento<br />

per conto terzi si intendono autorizzate alla prestazione<br />

del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d),<br />

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.<br />

7. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data<br />

del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di<br />

ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione si<br />

intendono autorizzate alla prestazione del servizio di cui<br />

all'articolo 1, comma 5, lettera e), del decreto<br />

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.<br />

8. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla<br />

prestazione di uno o piu' servizi di investimento alla data<br />

del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate alla<br />

prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5,<br />

lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.<br />

58.<br />

9. Le SGR autorizzate in Italia alla data del 31<br />

ottobre 2007 si intendono autorizzate alla prestazione del<br />

servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del<br />

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.<br />

10. Le SIM, le SGR e le banche autorizzate in Italia<br />

alla data del 31 ottobre 2007 comunicano alle autorita'<br />

competenti alla tenuta dei rispettivi albi entro il 30<br />

novembre 2007 se non intendono avvalersi della disposizione<br />

di cui al comma 9.<br />

11. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati<br />

autorizzati in Italia alla data del 31 ottobre 2007 si<br />

intendono autorizzate all'esercizio dei mercati<br />

regolamentati di cui all'articolo 63, commi 1 e 3, e<br />

all'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 24<br />

febbraio 1998, n. 58.<br />

12. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati<br />

che gestiscono sistemi di scambi organizzati multilaterali<br />

alla data del 31 ottobre 2007 si intendono autorizzate<br />

all'esercizio dell'attivita' di gestione di sistemi<br />

multilaterali di negoziazione.<br />

13. I soggetti abilitati adeguano entro il 30 giugno<br />

2008 i contratti in essere al 1° novembre 2007.<br />

14. Fino al 31 dicembre 2010, la riserva di attivita'<br />

di cui all'articolo 18 del <strong>testo</strong> unico di cui al decreto<br />

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non pregiudica la<br />

possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre<br />

2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di<br />

continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1,<br />

comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio<br />

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat...<br />

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