testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti
testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti
testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Atto Completo<br />
anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi<br />
fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli<br />
da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data<br />
e purche' detta attivita' si sia mantenuta nei limiti anche<br />
quantitativi del preuso.".<br />
Art. 23<br />
Esercizio dell'attivita' di consulenza finanziaria. Modifiche<br />
all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011<br />
1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19<br />
del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164,e successive<br />
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012.<br />
1-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.<br />
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.<br />
214, sono apportate le seguenti modifiche:<br />
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «entro sessanta giorni<br />
dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite<br />
dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2012»;<br />
b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Il<br />
Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai<br />
sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito<br />
alla politica adottata in materia di retribuzione degli<br />
amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli<br />
obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile<br />
della stessa retribuzione».<br />
Riferimenti normativi<br />
Si riporta il <strong>testo</strong> vigente dell'articolo 19, del<br />
decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (Attuazione<br />
della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli<br />
strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE,<br />
93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE):<br />
"Art. 19.Disposizioni finali e transitorie<br />
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in<br />
vigore il 1° novembre 2007.<br />
2. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data<br />
del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di<br />
negoziazione per conto proprio si intendono autorizzate<br />
alla prestazione dei servizi e delle attivita' di cui<br />
all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto<br />
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari<br />
finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107<br />
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al<br />
ricorrere delle medesime condizioni, si intendono<br />
autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attivita'<br />
di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del<br />
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente<br />
agli strumenti finanziari derivati.<br />
3. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data<br />
del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di<br />
negoziazione per conto terzi si intendono autorizzate alla<br />
prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5,<br />
lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.<br />
58.<br />
4. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti<br />
nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto<br />
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche<br />
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat...<br />
Pagina 149 di 223<br />
28/02/2012