30.05.2013 Views

testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti

testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti

testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Atto Completo<br />

anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi<br />

fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli<br />

da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data<br />

e purche' detta attivita' si sia mantenuta nei limiti anche<br />

quantitativi del preuso.".<br />

Art. 23<br />

Esercizio dell'attivita' di consulenza finanziaria. Modifiche<br />

all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011<br />

1. Il termine di cui al comma 14, primo periodo, dell'articolo 19<br />

del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164,e successive<br />

modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2012.<br />

1-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.<br />

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.<br />

214, sono apportate le seguenti modifiche:<br />

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «entro sessanta giorni<br />

dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite<br />

dalle seguenti: «entro il 31 maggio 2012»;<br />

b) al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Il<br />

Consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea convocata ai<br />

sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, in merito<br />

alla politica adottata in materia di retribuzione degli<br />

amministratori con deleghe, anche in termini di conseguimento degli<br />

obiettivi agli stessi affidati con riferimento alla parte variabile<br />

della stessa retribuzione».<br />

Riferimenti normativi<br />

Si riporta il <strong>testo</strong> vigente dell'articolo 19, del<br />

decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 (Attuazione<br />

della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli<br />

strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE,<br />

93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE):<br />

"Art. 19.Disposizioni finali e transitorie<br />

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in<br />

vigore il 1° novembre 2007.<br />

2. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data<br />

del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di<br />

negoziazione per conto proprio si intendono autorizzate<br />

alla prestazione dei servizi e delle attivita' di cui<br />

all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del decreto<br />

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli intermediari<br />

finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107<br />

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al<br />

ricorrere delle medesime condizioni, si intendono<br />

autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attivita'<br />

di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b), del<br />

decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, limitatamente<br />

agli strumenti finanziari derivati.<br />

3. Le SIM e le banche autorizzate in Italia alla data<br />

del 31 ottobre 2007 alla prestazione del servizio di<br />

negoziazione per conto terzi si intendono autorizzate alla<br />

prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5,<br />

lettera b), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.<br />

58.<br />

4. Le SIM, gli intermediari finanziari iscritti<br />

nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto<br />

legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e le banche<br />

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat...<br />

Pagina 149 di 223<br />

28/02/2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!