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Atto Completo diversa amministrazione secondo gli accordi di mobilita'. 8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad un'indennita' pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennita' integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennita' sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. E' riconosciuto altresi' il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153." "Art. 34-bis. Disposizioni in materia di mobilita' del personale 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, con esclusione delle amministrazioni previste dall'articolo 3, comma 1, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonche', se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneita' richieste. 2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le strutture regionali e provinciali di cui all'articolo 34, comma 3, provvedono, entro quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare secondo l'anzianita' di iscrizione nel relativo elenco il personale collocato in disponibilita' ai sensi degli articoli 33 e 34. Le predette strutture regionali e provinciali, accertata l'assenza negli appositi elenchi di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica le informazioni inviate dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il concorso il personale inserito nell'elenco previsto dall'articolo 34, comma 2. A seguito dell'assegnazione, l'amministrazione destinataria iscrive il dipendente in disponibilita' nel proprio ruolo e il rapporto di lavoro prosegue con l'amministrazione che ha comunicato l'intenzione di bandire il concorso. 3. Le amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del personale assegnato ai sensi del comma 2. 4. Le amministrazioni, decorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1 da parte del Dipartimento della funzione pubblica direttamente per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici non economici nazionali, comprese le universita', e per conoscenza per le altre amministrazioni, possono procedere all'avvio della procedura concorsuale per le posizioni per le quali non sia intervenuta l'assegnazione di personale ai sensi del comma 2. 5. Le assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto. Restano ferme le http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 138 di 223 28/02/2012
Atto Completo disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu' tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita' iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni presso le amministrazioni pubbliche per verificare l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.". Si riporta il testo vigente del comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria): "Art. 2. Disposizioni in materia finanziaria (Omissis). 1-bis. In considerazione della specificita' del settore, a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, e le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (Omissis).". Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 ottobre 2010, reca "Tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.". Si riporta il testo vigente degli articoli 1 e 2del citato decreto-legge n. 353 del 2003: "Art. 1. Agevolazioni tariffarie postali per le spedizioni di prodotti editoriali 1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa piu' bassa per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004, l'entita' dell'agevolazione tariffaria per i soggetti identificati dal presente decreto resta quella definita dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002. 2. Accedono altresi' alle tariffe agevolate le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro. http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 139 di 223 28/02/2012
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disposizioni previste dall'articolo 39 della legge 27<br />
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.<br />
5-bis. Ove se ne ravvisi l'esigenza per una piu'<br />
tempestiva ricollocazione del personale in disponibilita'<br />
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 34, comma 2, il<br />
Dipartimento della funzione pubblica effettua ricognizioni<br />
presso le amministrazioni pubbliche per verificare<br />
l'interesse all'acquisizione in mobilita' dei medesimi<br />
dipendenti. Si applica l'articolo 4, comma 2, del<br />
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con<br />
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273.".<br />
Si riporta il <strong>testo</strong> vigente del comma 1-bis<br />
dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125,<br />
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° ottobre 2010,<br />
n. 163 (Misure urgenti per il settore dei trasporti e<br />
disposizioni in materia finanziaria):<br />
"Art. 2. Disposizioni in materia finanziaria<br />
(Omissis).<br />
1-bis. In considerazione della specificita' del<br />
settore, a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31<br />
dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali<br />
effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici<br />
iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC)<br />
e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo<br />
3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353,<br />
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio<br />
2004, n. 46, e le tariffe massime applicabili sono<br />
determinate, senza oneri a carico del bilancio dello Stato,<br />
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di<br />
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,<br />
sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da<br />
adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in<br />
vigore della legge di conversione del presente decreto.<br />
(Omissis).".<br />
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21<br />
ottobre 2010, reca "Tariffe per le spedizioni di prodotti<br />
editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi,<br />
effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del<br />
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con<br />
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.".<br />
Si riporta il <strong>testo</strong> vigente degli articoli 1 e 2del<br />
citato decreto-legge n. 353 del 2003:<br />
"Art. 1. Agevolazioni tariffarie postali per le<br />
spedizioni di prodotti editoriali<br />
1. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le imprese editrici<br />
di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli<br />
operatori di comunicazione (ROC) e le imprese editrici di<br />
libri possono usufruire di tariffe agevolate postali per la<br />
spedizione di prodotti editoriali. Le tariffe agevolate<br />
sono determinate, anche in funzione del rispetto del limite<br />
di spesa di cui all'articolo 3, con decreto del Ministro<br />
delle comunicazioni, di concerto con il Ministro<br />
dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del<br />
Consiglio dei Ministri, applicando la tariffa piu' bassa<br />
per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per<br />
singolo numero non superi le 20.000 copie. Per l'anno 2004,<br />
l'entita' dell'agevolazione tariffaria per i soggetti<br />
identificati dal presente decreto resta quella definita dal<br />
decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002.<br />
2. Accedono altresi' alle tariffe agevolate le<br />
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.<br />
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat...<br />
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