testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti
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Atto Completo dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilita' dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sara' assegnato sulla base della professionalita' in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa con la conferenza unificata, sentite le confederazioni sindacali rappresentative, sono disposte le misure per agevolare i processi di mobilita', anche volontaria, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. 2. I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. In ogni caso sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento di mobilita' rispetto al reclutamento di nuovo personale. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilita' di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento e' disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento puo' essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralita' finanziaria. 2-ter. L'immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili. 2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalita' richiesta ai propri dipendenti puo' procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell'ambito delle procedure concorsuali di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell'iscrizione nel ruolo dell'amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilita' si http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 136 di 223 28/02/2012
Atto Completo applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione. 2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia, nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto." "Art. 33. Eccedenze di personale e mobilita' collettiva 1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullita' degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile e' valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare. 4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. 5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6. 6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30. 7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilita' il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 137 di 223 28/02/2012
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Atto Completo<br />
applica esclusivamente il trattamento giuridico ed<br />
economico, compreso quello accessorio, previsto nei<br />
contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa<br />
amministrazione.<br />
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate<br />
esigenze organizzative, risultanti dai documenti di<br />
programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare<br />
in assegnazione temporanea, con le modalita' previste dai<br />
rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni<br />
per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando<br />
quanto gia' previsto da norme speciali sulla materia,<br />
nonche' il regime di spesa eventualmente previsto da tali<br />
norme e dal presente decreto."<br />
"Art. 33. Eccedenze di personale e mobilita' collettiva<br />
1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di<br />
soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in<br />
relazione alle esigenze funzionali o alla situazione<br />
finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista<br />
dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono<br />
tenute ad osservare le procedure previste dal presente<br />
articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento<br />
della funzione pubblica.<br />
2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla<br />
ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono<br />
effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con<br />
qualunque tipologia di contratto pena la nullita' degli<br />
atti posti in essere.<br />
3. La mancata attivazione delle procedure di cui al<br />
presente articolo da parte del dirigente responsabile e'<br />
valutabile ai fini della responsabilita' disciplinare.<br />
4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo<br />
il dirigente responsabile deve dare un'informativa<br />
preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e<br />
alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto<br />
collettivo nazionale del comparto o area.<br />
5. Trascorsi dieci giorni dalla comunicazione di cui al<br />
comma 4, l'amministrazione applica l'articolo 72, comma 11,<br />
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con<br />
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in<br />
subordine, verifica la ricollocazione totale o parziale del<br />
personale in situazione di soprannumero o di eccedenza<br />
nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il<br />
ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro<br />
o a contratti di solidarieta', ovvero presso altre<br />
amministrazioni, previo accordo con le stesse, comprese<br />
nell'ambito della regione tenuto anche conto di quanto<br />
previsto dall'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13<br />
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla<br />
legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' del comma 6.<br />
6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire<br />
criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto<br />
delle caratteristiche del comparto, la gestione delle<br />
eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad<br />
altre amministrazioni al di fuori del territorio regionale<br />
che, in relazione alla distribuzione territoriale delle<br />
amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro,<br />
sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si<br />
applicano le disposizioni dell'articolo 30.<br />
7. Trascorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui<br />
al comma 4 l'amministrazione colloca in disponibilita' il<br />
personale che non sia possibile impiegare diversamente<br />
nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa<br />
essere ricollocato presso altre amministrazioni nell'ambito<br />
regionale, ovvero che non abbia preso servizio presso la<br />
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