testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti
testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti
testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Atto Completo<br />
interventi urgenti di protezione civile), convertito, con<br />
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77:<br />
"3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1<br />
sono disciplinati per il periodo 2009-2012 gli investimenti<br />
immobiliari per finalita' di pubblico interesse degli enti<br />
previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di<br />
ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o<br />
non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel<br />
limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati<br />
nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo<br />
1, anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure<br />
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Anche al fine<br />
di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale<br />
interruzione dei programmi di investimento di cui al<br />
presente comma gia' intrapresi alla data di entrata in<br />
vigore della legge di conversione del presente decreto, e<br />
dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione degli<br />
investimenti previsti ai sensi del primo periodo del<br />
presente comma non esclude il completamento di quelli in<br />
corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti<br />
dalla normativa vigente per le iniziative gia' deliberate."<br />
Si riporta il <strong>testo</strong> del comma 15 dell'articolo 8 del<br />
citato decreto-legge n. 78 del 2010:<br />
"3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1<br />
sono disciplinati per il periodo 2009-2012 gli investimenti<br />
immobiliari per finalita' di pubblico interesse degli enti<br />
previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di<br />
ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o<br />
non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel<br />
limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati<br />
nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo<br />
1, anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure<br />
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Anche al fine<br />
di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale<br />
interruzione dei programmi di investimento di cui al<br />
presente comma gia' intrapresi alla data di entrata in<br />
vigore della legge di conversione del presente decreto, e<br />
dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione degli<br />
investimenti previsti ai sensi del primo periodo del<br />
presente comma non esclude il completamento di quelli in<br />
corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti<br />
dalla normativa vigente per le iniziative gia' deliberate."<br />
Si riporta il <strong>testo</strong> dell'articolo 1 del citato<br />
decreto-legge n. 39 del 2009:<br />
"Art. 1. Modalita' di attuazione del presente decreto;<br />
ambito oggettivo e soggettivo<br />
1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei<br />
Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24<br />
febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del<br />
presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro<br />
dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli<br />
aspetti di carattere fiscale e finanziario.<br />
2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei<br />
ministri ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge 24<br />
febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del<br />
presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno<br />
effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei<br />
comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella<br />
regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base<br />
dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal<br />
Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una<br />
intensita' MSC uguale o superiore al sesto grado,<br />
identificati con il decreto del Commissario delegato 16<br />
aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.<br />
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat...<br />
Pagina 115 di 223<br />
28/02/2012