testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti

testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti

collegioprovincialegeometririeti.it
from collegioprovincialegeometririeti.it More from this publisher
30.05.2013 Views

Atto Completo legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e' chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti. 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.". Si riporta il testo del comma 16-quater dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 225 del 2010: "16-quater. Fino al 30 aprile 2011 e' autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 4.500.000 al fine di consentire, nel contesto di cui all' articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la prosecuzione delle attivita' di infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attivita' degli uffici giudiziari e della sicurezza.". Art. 16 Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in Abruzzo 1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidita' ed efficacia al programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali proseguono per l'anno 2012 gli investimenti previsti dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base di verifiche di compatibilita' con i saldi strutturali di finanza pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro un tetto di spesa pluriennale definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Riferimenti normativi Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 114 di 223 28/02/2012

Atto Completo interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77: "3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono disciplinati per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalita' di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Anche al fine di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione dei programmi di investimento di cui al presente comma gia' intrapresi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione degli investimenti previsti ai sensi del primo periodo del presente comma non esclude il completamento di quelli in corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa vigente per le iniziative gia' deliberate." Si riporta il testo del comma 15 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 78 del 2010: "3. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1 sono disciplinati per il periodo 2009-2012 gli investimenti immobiliari per finalita' di pubblico interesse degli enti previdenziali pubblici, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili ad uso abitativo o non abitativo, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, anche in maniera da garantire l'attuazione delle misure di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). Anche al fine di evitare i maggiori costi derivanti dalla eventuale interruzione dei programmi di investimento di cui al presente comma gia' intrapresi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e dalle conseguenti domande risarcitorie, l'attuazione degli investimenti previsti ai sensi del primo periodo del presente comma non esclude il completamento di quelli in corso, fermi i limiti e le forme di realizzazione previsti dalla normativa vigente per le iniziative gia' deliberate." Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 39 del 2009: "Art. 1. Modalita' di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo 1. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, necessarie per l'attuazione del presente decreto sono emanate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario. 2. Le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo salvo quanto previsto dal comma 3, hanno effetto esclusivamente con riferimento al territorio dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, abbiano risentito una intensita' MSC uguale o superiore al sesto grado, identificati con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 115 di 223 28/02/2012

Atto Completo<br />

legislativo 8 marzo 2006, n. 139.<br />

5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal<br />

Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che<br />

prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi<br />

collegiali, dei quali e' chiamato a far parte il Comando<br />

stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali<br />

procedimenti.<br />

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del<br />

presente decreto in caso di modifiche che comportano un<br />

aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza<br />

antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare<br />

nuovamente le procedure previste dal presente articolo<br />

ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di<br />

strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di<br />

variazioni qualitative e quantitative delle sostanze<br />

pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni<br />

qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di<br />

sicurezza precedentemente accertate.".<br />

Si riporta il <strong>testo</strong> del comma 16-quater dell'articolo 2<br />

del citato decreto-legge n. 225 del 2010:<br />

"16-quater. Fino al 30 aprile 2011 e' autorizzato, ai<br />

sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento<br />

di euro 4.500.000 al fine di consentire, nel con<strong>testo</strong> di<br />

cui all' articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.<br />

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto<br />

2008, n. 133, la prosecuzione delle attivita' di<br />

infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse<br />

attivita' degli uffici giudiziari e della sicurezza.".<br />

Art. 16<br />

Proroga in materia di investimenti degli enti previdenziali in<br />

Abruzzo<br />

1. Allo scopo di assicurare maggiore rapidita' ed efficacia al<br />

programma di ricostruzione in Abruzzo, gli enti previdenziali<br />

proseguono per l'anno 2012 gli investimenti previsti dall'articolo<br />

14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con<br />

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, da realizzare anche<br />

in forma diretta, nel rispetto dei vincoli autorizzativi e sulla base<br />

di verifiche di compatibilita' con i saldi strutturali di finanza<br />

pubblica di cui all'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio<br />

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio<br />

2010, n. 122, entro un tetto di spesa pluriennale definito con<br />

decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con<br />

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni<br />

dalla data di entrata in vigore del presente decreto.<br />

2. Gli investimenti di cui al comma 1, effettuati nell'ambito delle<br />

aree della ricostruzione del tessuto urbano, del settore sociale, del<br />

settore turistico ricettivo, del settore sanitario e del settore<br />

cultura, vengono individuati con provvedimenti adottati ai sensi<br />

dell'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.<br />

Riferimenti normativi<br />

Si riporta il <strong>testo</strong> del comma 3 dell'articolo 14 del<br />

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in<br />

favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella<br />

regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori<br />

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat...<br />

Pagina 114 di 223<br />

28/02/2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!