testo coordinato.pdf - Collegio Geometri Rieti

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Atto Completo contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.". Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo 33 della citata legge n. 183 del 2011: "8. Per l'anno 2012 e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 750 milioni di euro, destinato, quanto a 200 milioni di euro al Ministero della difesa per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili del comparto difesa e sicurezza, quanto a 220 milioni di euro al Ministero dell'interno per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco, quanto a 30 milioni di euro al Corpo della guardia di finanza per il potenziamento ed il finanziamento di oneri indifferibili, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi in materia di difesa del suolo ed altri interventi urgenti, quanto a 100 milioni di euro al Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire il fondo di cui al presente comma.". Si riporta il testo del comma 6-septies dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 300 del 2006, come modificato dalla presente legge: "6-septies. Fino al 31 dicembre 2012, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non si applicano, altresi', il limite di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133.". Si riporta il testo del comma 526 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006: "526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresi' procedere, per l'anno 2008, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 110 di 223 28/02/2012

Atto Completo organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione.". Si riporta il testo del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26: "1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.". Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 5-bis del citato decreto-legge n. 195 del 2009, come modificato dalla presente legge: "4. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidita' permanente e responsabilita' civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del CNSAS impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, previsto dall' articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, e' integrato per gli anni 2010 e 2012 di euro 250.000." Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.". Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): "La carta di identita' ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la validita' della carta d'identita' e' di tre anni; per i minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni, la validita' e' di cinque anni. Le carte di identita' di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, devono essere munite anche delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat... Pagina 111 di 223 28/02/2012

Atto Completo<br />

organizzazione precaria del lavoro, e' autorizzata una<br />

stabilizzazione del personale volontario, di cui agli<br />

articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.<br />

139, che, alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto<br />

negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del<br />

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre<br />

anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di<br />

servizio. Con decreto del Ministro dell'interno, fermo<br />

restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso<br />

alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti<br />

disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di<br />

selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di<br />

formazione.".<br />

Si riporta il <strong>testo</strong> del comma 1-bis dell'articolo 1 del<br />

decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314 (Proroga di<br />

termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 1°<br />

marzo 2005, n. 26:<br />

"1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di<br />

previsione degli enti locali e della verifica della<br />

salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano, per<br />

l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2<br />

e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito,<br />

con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.".<br />

Si riporta il <strong>testo</strong> del comma 4 dell'articolo 5-bis del<br />

citato decreto-legge n. 195 del 2009, come modificato dalla<br />

presente legge:<br />

"4. Il contributo annuo a carico dello Stato destinato<br />

al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi<br />

di morte, invalidita' permanente e responsabilita' civile<br />

verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei<br />

volontari del CNSAS impegnati nelle operazioni di soccorso<br />

o nelle esercitazioni, previsto dall' articolo 3 della<br />

legge 18 febbraio 1992, n. 162, e' integrato per gli anni<br />

2010 e 2012 di euro 250.000."<br />

Si riporta il <strong>testo</strong> del comma 3 dell'articolo 17 della<br />

legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di<br />

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei<br />

Ministri):<br />

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati<br />

regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di<br />

autorita' sottordinate al ministro, quando la legge<br />

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per<br />

materie di competenza di piu' ministri, possono essere<br />

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la<br />

necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.<br />

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono<br />

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati<br />

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente<br />

del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.".<br />

Si riporta il <strong>testo</strong> del secondo comma dell'articolo 3<br />

del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive<br />

modificazioni (Approvazione del <strong>testo</strong> unico delle leggi di<br />

pubblica sicurezza):<br />

"La carta di identita' ha durata di dieci anni e deve<br />

essere munita della fotografia della persona a cui si<br />

riferisce. Per i minori di eta' inferiore a tre anni, la<br />

validita' della carta d'identita' e' di tre anni; per i<br />

minori di eta' compresa fra tre e diciotto anni, la<br />

validita' e' di cinque anni. Le carte di identita' di cui<br />

all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio<br />

2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31<br />

marzo 2005, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni,<br />

devono essere munite anche delle impronte digitali della<br />

persona a cui si riferiscono. Sono esentati dall'obbligo di<br />

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb//dispatcher?task=attoCompleto&service=1&dat...<br />

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