1. IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - Facoltà di Economia
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<strong>1.</strong> <strong>IL</strong> <strong>CONTRATTO</strong> <strong>IN<strong>DI</strong>VIDUALE</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong><br />
Il contratto in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> lavoro è il contratto me<strong>di</strong>ante il quale il<br />
prestatore si obbliga a mettere a <strong>di</strong>sposizione del datore <strong>di</strong> lavoro la<br />
sua attività <strong>di</strong> lavoro e questi si obbliga a corrispondere al<br />
prestatore una retribuzione.<br />
Trattasi <strong>di</strong> un contratto:<br />
oneroso, essendo necessaria l’esistenza <strong>di</strong> una retribuzione che è la<br />
naturale controprestazione dell’attività lavorativa;<br />
sinallagmatico, trattandosi <strong>di</strong> un contratto a prestazioni corrispettive<br />
(prestazione del lavoratore contro prestazione del datore <strong>di</strong> lavoro –<br />
retribuzione);<br />
cumulativo, nel senso che la legge e i contratti collettivi stabiliscono<br />
esattamente l’entità delle prestazioni e controprestazioni;<br />
<strong>1.</strong>1 Presupposti soggettivi del contratto <strong>di</strong> lavoro<br />
La capacità giuri<strong>di</strong>ca e <strong>di</strong> agire del datore<br />
Al datore si applicano le norme dettate per la generalità dei soggetti in tema<br />
<strong>di</strong> capacità giuri<strong>di</strong>ca e <strong>di</strong> agire.<br />
La capacità giuri<strong>di</strong>ca è definita come la capacità <strong>di</strong> essere soggetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti<br />
ed obblighi e si acquista al momento della nascita.<br />
La capacità <strong>di</strong> agire, invece, è la capacità <strong>di</strong> concludere negozi giuri<strong>di</strong>ci, e<br />
quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> usufruire dei <strong>di</strong>ritti e <strong>di</strong> assumere degli obblighi e si acquista al<br />
compimento dei 18 anni.<br />
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La capacità giuri<strong>di</strong>ca e <strong>di</strong> agire del lavoratore<br />
Al lavoratore si applicano tutte le regole generalmente dettate per la capacità<br />
giuri<strong>di</strong>ca e <strong>di</strong> agire delle persone fisiche, in quanto, in ragione dell'utilizzo<br />
delle energie del lavoratore nella prestazione, solo le persone fisiche sono<br />
capaci <strong>di</strong> prestare il proprio lavoro e <strong>di</strong> agire al riguardo ponendo in essere i<br />
relativi negozi.<br />
Con riguardo alla capacità <strong>di</strong> agire l'art. 2, c.c., dopo aver riba<strong>di</strong>to, al co. I,<br />
che con il compimento della maggiore età (18 anni) si acquista la capacità <strong>di</strong><br />
porre in essere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età <strong>di</strong>versa, fa salve,<br />
con il co. II, le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia <strong>di</strong><br />
capacità a prestare il proprio lavoro, statuendo che "in tal caso il minore è<br />
abilitato all'esercizio dei <strong>di</strong>ritti e delle azioni che <strong>di</strong>pendono dal contratto <strong>di</strong><br />
lavoro".<br />
Dunque, vi è coincidenza tra la capacità giuri<strong>di</strong>ca, ossia l'idoneità ad essere<br />
parte <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro, e la capacità al lavoro, ossia l'attitu<strong>di</strong>ne a<br />
prestare il proprio lavoro.<br />
In virtù <strong>di</strong> tale coincidenza tra capacità giuri<strong>di</strong>ca e capacità <strong>di</strong> agire in<br />
anticipazione rispetto alla regola generale, non vi è più spazio per l'intervento<br />
del genitore ovvero <strong>di</strong> qualunque altro rappresentante legale (nemmeno a<br />
titolo <strong>di</strong> semplice assistenza) nella stipulazione del contratto. Restano salvi,<br />
comunque, i casi in cui questo intervento sia espressamente previsto da<br />
norme speciali. A parte l'illiceità e, dunque, la nullità dei contratti stipulati in<br />
violazione delle norme imperative, è prevista l'irrogazione <strong>di</strong> sanzioni penali<br />
per i datori che vi contravvengono e per i soggetti rivestiti <strong>di</strong> autorità o<br />
incaricati della vigilanza sui minori cui le violazioni si riferiscono.<br />
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<strong>1.</strong>2 Gli elementi essenziali del contratto <strong>di</strong> lavoro<br />
L’accordo delle parti<br />
Il contratto <strong>di</strong> lavoro è un contratto consensuale, che si perfeziona con<br />
l'incontro delle volontà espresse dalle parti.<br />
Nella formazione del contratto <strong>di</strong> lavoro, la <strong>di</strong>sciplina generale del contratto<br />
dettata dal Co<strong>di</strong>ce Civile si applica con alcuni rilevanti caratteri <strong>di</strong> specialità, a<br />
causa dei numerosi limiti imposti dalla legge e dalla contrattazione<br />
collettiva, che restringono in misura notevole il margine dell'autonomia<br />
privata. L'imposizione <strong>di</strong> tali limiti si attua per mezzo del meccanismo<br />
dell'inserzione automatica <strong>di</strong> clausole (art. 1339, c.c.), e della<br />
sostituzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto delle clausole <strong>di</strong>fformi del contratto<br />
in<strong>di</strong>viduale (art. 1419, c.c.) nel caso <strong>di</strong> previsioni contrattuali contrarie alle<br />
norme imperative poste dalla legge.<br />
Tuttavia, incidendo solo sul piano della libera determinazione del contenuto<br />
del contratto, non inficia la natura del contratto <strong>di</strong> lavoro che è e resta un<br />
contratto consensuale.<br />
La causa<br />
La causa del contratto <strong>di</strong> lavoro deve essere in<strong>di</strong>viduata nello scambio tra<br />
lavoro e retribuzione, scambio vincolato alla reciprocità per cui<br />
l'obbligazione e la prestazione <strong>di</strong> una parte (lavoratore) sono in funzione<br />
dell'obbligazione e della prestazione dell'altra (datore <strong>di</strong> lavoro). Dalla causa<br />
vanno tenuti <strong>di</strong>stinti i motivi, che sono i particolari interessi o bisogni<br />
che rappresentano lo scopo concreto che, tramite gli effetti del negozio,<br />
le parti intendono raggiungere. Essi sono, <strong>di</strong> regola, giuri<strong>di</strong>camente irrilevanti,<br />
a meno che le parti si siano determinate a concludere il contratto<br />
esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe, nel qual caso il<br />
contratto è illecito (art. 1345, c.c.).<br />
3
L'oggetto<br />
Secondo la dottrina dominante, l'oggetto del contratto <strong>di</strong> lavoro è<br />
rappresentato sia dalla prestazione lavorativa sia dalla retribuzione. I<br />
requisiti che esso deve possedere sono quelli richiesti dall'art. 1346, c.c.,<br />
per il contratto in generale, ossia:<br />
la liceità: l'oggetto non deve essere contrario a norme imperative, all'or<strong>di</strong>ne<br />
pubblico ed al buon costume;<br />
la possibilità: la prestazione deve essere possibile (si può verificare una<br />
sopravvenuta impossibilità temporanea del datore <strong>di</strong> lavoro a ricevere la<br />
prestazione o del lavoratore ad eseguirla);<br />
la determinatezza o la determinabilità, alla quale concorrono i contratti<br />
collettivi e gli usi (questi ultimi hanno natura negoziale e prevalgono sulle<br />
norme <strong>di</strong>spositive <strong>di</strong> legge solo quando dettano regole in senso più favorevole<br />
al lavoratore).<br />
La forma<br />
Il contratto <strong>di</strong> lavoro è un contratto a forma libera. Al principio della libertà<br />
della forma, tuttavia, si deroga in tutte le ipotesi in cui particolari patti,<br />
ovvero gli elementi accidentali del contratto, costituiscano clausole negoziali<br />
sfavorevoli al prestatore. Così devono risultare a pena <strong>di</strong> nullità da atto<br />
scritto:<br />
il patto <strong>di</strong> non concorrenza, per il periodo successivo alla cessazione<br />
del rapporto, con il quale il lavoratore si obbliga a non svolgere attività<br />
professionali in concorrenza con il precedente datore;<br />
l'apposizione del termine, che deve essere altresì giustificata dalla<br />
specialità del rapporto;<br />
la determinazione del periodo <strong>di</strong> prova.<br />
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Al principio della libertà della forma si deroga anche per determinati tipi<br />
<strong>di</strong> contratti <strong>di</strong> lavoro, tra cui si ricordano:<br />
il contratto <strong>di</strong> arruolamento marittimo, (richiede l'atto pubblico);<br />
il contratto <strong>di</strong> formazione e lavoro;<br />
il contratto a tempo parziale<br />
il contratto a progetto.<br />
Gli elementi accidentali del contratto <strong>di</strong> lavoro<br />
Gli elementi accidentali del contratto sono quegli elementi che le parti sono<br />
libere <strong>di</strong> apporre o meno, ma che una volta apposti incidono sull'efficacia del<br />
contratto stesso e quin<strong>di</strong> devono essere rispettati.<br />
Essi possono essere inseriti anche nel contratto <strong>di</strong> lavoro: nella pratica,<br />
ricorrente è soprattutto l'apposizione della con<strong>di</strong>zione e del termine.<br />
La con<strong>di</strong>zione ed il patto <strong>di</strong> prova<br />
La con<strong>di</strong>zione - che è un avvenimento futuro ed incerto dal quale le<br />
parti fanno <strong>di</strong>pendere la produzione degli effetti del contratto, cui la<br />
con<strong>di</strong>zione è opposta, ovvero l'eliminazione degli effetti già prodotti<br />
dal contratto - può inerire in maniera esplicita od implicita al contratto <strong>di</strong><br />
lavoro, e può essere:<br />
sospensiva, se da essa <strong>di</strong>pende la produzione degli effetti del<br />
contratto <strong>di</strong> lavoro;<br />
risolutiva, se da essa <strong>di</strong>pende l'eliminazione degli effetti già prodotti;<br />
qualora essa tenda, però, all'elusione delle norme limitative del<br />
licenziamento, è da ritenersi illecita.<br />
Ovviamente la retroattività della con<strong>di</strong>zione sospensiva non può risalire oltre<br />
l'effettivo inizio della prestazione <strong>di</strong> lavoro; la con<strong>di</strong>zione risolutiva, invece,<br />
non è sicuramente retroattiva per l'impossibilità <strong>di</strong> restituzione delle<br />
prestazioni <strong>di</strong> lavoro già eseguite.<br />
5
Una parte della dottrina configura, quale particolare forma <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zione, il<br />
patto <strong>di</strong> prova, cioè la clausola scritta inserita nel contratto <strong>di</strong> lavoro, con la<br />
quale le parti subor<strong>di</strong>nano la definitiva assunzione all'esperimento positivo <strong>di</strong><br />
un periodo <strong>di</strong> prova (art. 2096, c.c.).<br />
Il patto <strong>di</strong> prova è una clausola scritta: esso, infatti, deve risultare da atto<br />
scritto contenente l'in<strong>di</strong>cazione della durata della prova: in mancanza,<br />
l'assunzione del lavoratore si considera definitiva.<br />
Poiché la prova è evidentemente uno strumento pre<strong>di</strong>sposto più nell'interesse<br />
del datore che del prestatore, la legge fissa il limite massimo <strong>di</strong> sei mesi per<br />
la sua durata. L'art. 2096, co. III, c.c., regola il recesso dal periodo <strong>di</strong> prova,<br />
stabilendo che "ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo<br />
<strong>di</strong> preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo<br />
necessario, la facoltà <strong>di</strong> recesso non può esercitarsi prima della scadenza del<br />
termine".<br />
Se poi l'esperimento dà esito positivo, il periodo <strong>di</strong> prova si trasforma nel<br />
rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato vero e proprio. Se, invece, l'esperimento dà<br />
esito negativo, il datore è obbligato a corrispondere al prestatore il<br />
trattamento <strong>di</strong> fine rapporto e le ferie retribuite o la relativa indennità<br />
sostitutiva, nonché ogni altro emolumento previsto per il lavoratore che non<br />
sia incompatibile con la particolare natura del periodo <strong>di</strong> prova.<br />
<strong>1.</strong>3 Obbligo d’informazione sulle con<strong>di</strong>zioni applicabili al rapporto <strong>di</strong><br />
lavoro<br />
Il datore <strong>di</strong> lavoro ha l’obbligo <strong>di</strong> informare per iscritto il lavoratore<br />
circa le con<strong>di</strong>zioni applicabili al contratto o rapporto <strong>di</strong> lavoro.<br />
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Tale obbligo, che deve essere adempiuto entro 30 giorni dall’avvenuta<br />
assunzione e si sostanzia in una serie <strong>di</strong> dettagliate notizie che devono essere<br />
rese al prestatore, in particolare:<br />
l’identità delle parti;<br />
il luogo <strong>di</strong> lavoro;<br />
la data <strong>di</strong> inizio del rapporto e la sua durata;<br />
la durata del rapporto <strong>di</strong> prova, se previsto;<br />
l’inquadramento, il livello e la qualifica del lavoratore;<br />
l’importo iniziale della retribuzione;<br />
la durata delle ferie retribuite cui ha <strong>di</strong>ritto il lavoratore;<br />
l’orario <strong>di</strong> lavoro;<br />
i termini del preavviso in caso <strong>di</strong> recesso.<br />
Le informazioni suddette possono pervenire al lavoratore attraverso il<br />
contratto <strong>di</strong> lavoro scritto o nella lettera <strong>di</strong> assunzione o in altro<br />
documento da consegnare al lavoratore stesso.<br />
<strong>1.</strong>4 Interpretazione ed integrazione del contratto <strong>di</strong> lavoro<br />
Per quanto riguarda l’interpretazione del contratto <strong>di</strong> lavoro, non vi sono<br />
particolari <strong>di</strong>fferenze rispetto alla normativa civilistica generale. Assumono<br />
rilievo gli usi quando i datori <strong>di</strong> lavoro sono commercianti, artigiani,<br />
agricoltori.<br />
L’integrazione del contratto trova vasta applicazione: il contratto <strong>di</strong> lavoro<br />
si limita in generale alle in<strong>di</strong>cazioni essenziali, rinviando poi alla<br />
contrattazione collettiva e alle leggi.<br />
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La patologia negoziale: cause <strong>di</strong> nullità e <strong>di</strong> annullabilità del<br />
contratto <strong>di</strong> lavoro<br />
Le vicende patologiche del contratto <strong>di</strong> lavoro sono regolate dai principi<br />
comuni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto privato. Perciò, tale contratto può essere:<br />
nullo, per contrarietà a norme imperative, per la mancanza <strong>di</strong> un<br />
requisito essenziale, per illiceità della causa o del motivo, per<br />
impossibilità, illiceità o indeterminabilità dell'oggetto;<br />
annullabile, per incapacità legale o naturale <strong>di</strong> agire, per i vizi del<br />
consenso (errore, violenza e dolo) <strong>di</strong> una delle parti e per stipulazione<br />
del contratto in violazione delle norme sul collocamento.<br />
Nel caso <strong>di</strong> nullità per contrarietà a norme imperative si tratta <strong>di</strong> nullità<br />
parziale in quanto la clausola viziata è sostituita <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto con le norme<br />
imperative violate.<br />
Effetti dell’invali<strong>di</strong>tà contrattuale<br />
L’invali<strong>di</strong>tà del contratto <strong>di</strong> lavoro, come abbiamo visto, può<br />
derivare sia da cause <strong>di</strong> nullità, sia da cause <strong>di</strong> annullabilità. Le<br />
<strong>di</strong>fferenze sono rilevanti:<br />
la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è<br />
imprescrittibile; l’annullabilità può essere fatta valere solo dalla parte<br />
interessata e la relativa azione è soggetta a prescrizione quinquennale, salva<br />
l’eccezione <strong>di</strong> cui all’art. 1442, comma 4.<br />
In deroga alla <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comune, secondo la quale il contratto nullo<br />
è inefficace fin dall’origine e quello annullabile conserva la sua efficacia sino<br />
al momento della pronuncia <strong>di</strong> annullamento, in materia <strong>di</strong> lavoro entrambi i<br />
vizi fanno salvi gli effetti giuri<strong>di</strong>ci prodotti dal contratto invalido al fine <strong>di</strong><br />
evitare che il prestatore <strong>di</strong> lavoro subisca le conseguenze sfavorevoli della<br />
<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> nullità o dell’annullamento del contratto stesso (art. 2126).<br />
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