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1. IL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO - Facoltà di Economia

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<strong>1.</strong> <strong>IL</strong> <strong>CONTRATTO</strong> <strong>IN<strong>DI</strong>VIDUALE</strong> <strong>DI</strong> <strong>LAVORO</strong><br />

Il contratto in<strong>di</strong>viduale <strong>di</strong> lavoro è il contratto me<strong>di</strong>ante il quale il<br />

prestatore si obbliga a mettere a <strong>di</strong>sposizione del datore <strong>di</strong> lavoro la<br />

sua attività <strong>di</strong> lavoro e questi si obbliga a corrispondere al<br />

prestatore una retribuzione.<br />

Trattasi <strong>di</strong> un contratto:<br />

oneroso, essendo necessaria l’esistenza <strong>di</strong> una retribuzione che è la<br />

naturale controprestazione dell’attività lavorativa;<br />

sinallagmatico, trattandosi <strong>di</strong> un contratto a prestazioni corrispettive<br />

(prestazione del lavoratore contro prestazione del datore <strong>di</strong> lavoro –<br />

retribuzione);<br />

cumulativo, nel senso che la legge e i contratti collettivi stabiliscono<br />

esattamente l’entità delle prestazioni e controprestazioni;<br />

<strong>1.</strong>1 Presupposti soggettivi del contratto <strong>di</strong> lavoro<br />

La capacità giuri<strong>di</strong>ca e <strong>di</strong> agire del datore<br />

Al datore si applicano le norme dettate per la generalità dei soggetti in tema<br />

<strong>di</strong> capacità giuri<strong>di</strong>ca e <strong>di</strong> agire.<br />

La capacità giuri<strong>di</strong>ca è definita come la capacità <strong>di</strong> essere soggetto <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti<br />

ed obblighi e si acquista al momento della nascita.<br />

La capacità <strong>di</strong> agire, invece, è la capacità <strong>di</strong> concludere negozi giuri<strong>di</strong>ci, e<br />

quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> usufruire dei <strong>di</strong>ritti e <strong>di</strong> assumere degli obblighi e si acquista al<br />

compimento dei 18 anni.<br />

1


La capacità giuri<strong>di</strong>ca e <strong>di</strong> agire del lavoratore<br />

Al lavoratore si applicano tutte le regole generalmente dettate per la capacità<br />

giuri<strong>di</strong>ca e <strong>di</strong> agire delle persone fisiche, in quanto, in ragione dell'utilizzo<br />

delle energie del lavoratore nella prestazione, solo le persone fisiche sono<br />

capaci <strong>di</strong> prestare il proprio lavoro e <strong>di</strong> agire al riguardo ponendo in essere i<br />

relativi negozi.<br />

Con riguardo alla capacità <strong>di</strong> agire l'art. 2, c.c., dopo aver riba<strong>di</strong>to, al co. I,<br />

che con il compimento della maggiore età (18 anni) si acquista la capacità <strong>di</strong><br />

porre in essere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età <strong>di</strong>versa, fa salve,<br />

con il co. II, le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia <strong>di</strong><br />

capacità a prestare il proprio lavoro, statuendo che "in tal caso il minore è<br />

abilitato all'esercizio dei <strong>di</strong>ritti e delle azioni che <strong>di</strong>pendono dal contratto <strong>di</strong><br />

lavoro".<br />

Dunque, vi è coincidenza tra la capacità giuri<strong>di</strong>ca, ossia l'idoneità ad essere<br />

parte <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> lavoro, e la capacità al lavoro, ossia l'attitu<strong>di</strong>ne a<br />

prestare il proprio lavoro.<br />

In virtù <strong>di</strong> tale coincidenza tra capacità giuri<strong>di</strong>ca e capacità <strong>di</strong> agire in<br />

anticipazione rispetto alla regola generale, non vi è più spazio per l'intervento<br />

del genitore ovvero <strong>di</strong> qualunque altro rappresentante legale (nemmeno a<br />

titolo <strong>di</strong> semplice assistenza) nella stipulazione del contratto. Restano salvi,<br />

comunque, i casi in cui questo intervento sia espressamente previsto da<br />

norme speciali. A parte l'illiceità e, dunque, la nullità dei contratti stipulati in<br />

violazione delle norme imperative, è prevista l'irrogazione <strong>di</strong> sanzioni penali<br />

per i datori che vi contravvengono e per i soggetti rivestiti <strong>di</strong> autorità o<br />

incaricati della vigilanza sui minori cui le violazioni si riferiscono.<br />

2


<strong>1.</strong>2 Gli elementi essenziali del contratto <strong>di</strong> lavoro<br />

L’accordo delle parti<br />

Il contratto <strong>di</strong> lavoro è un contratto consensuale, che si perfeziona con<br />

l'incontro delle volontà espresse dalle parti.<br />

Nella formazione del contratto <strong>di</strong> lavoro, la <strong>di</strong>sciplina generale del contratto<br />

dettata dal Co<strong>di</strong>ce Civile si applica con alcuni rilevanti caratteri <strong>di</strong> specialità, a<br />

causa dei numerosi limiti imposti dalla legge e dalla contrattazione<br />

collettiva, che restringono in misura notevole il margine dell'autonomia<br />

privata. L'imposizione <strong>di</strong> tali limiti si attua per mezzo del meccanismo<br />

dell'inserzione automatica <strong>di</strong> clausole (art. 1339, c.c.), e della<br />

sostituzione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto delle clausole <strong>di</strong>fformi del contratto<br />

in<strong>di</strong>viduale (art. 1419, c.c.) nel caso <strong>di</strong> previsioni contrattuali contrarie alle<br />

norme imperative poste dalla legge.<br />

Tuttavia, incidendo solo sul piano della libera determinazione del contenuto<br />

del contratto, non inficia la natura del contratto <strong>di</strong> lavoro che è e resta un<br />

contratto consensuale.<br />

La causa<br />

La causa del contratto <strong>di</strong> lavoro deve essere in<strong>di</strong>viduata nello scambio tra<br />

lavoro e retribuzione, scambio vincolato alla reciprocità per cui<br />

l'obbligazione e la prestazione <strong>di</strong> una parte (lavoratore) sono in funzione<br />

dell'obbligazione e della prestazione dell'altra (datore <strong>di</strong> lavoro). Dalla causa<br />

vanno tenuti <strong>di</strong>stinti i motivi, che sono i particolari interessi o bisogni<br />

che rappresentano lo scopo concreto che, tramite gli effetti del negozio,<br />

le parti intendono raggiungere. Essi sono, <strong>di</strong> regola, giuri<strong>di</strong>camente irrilevanti,<br />

a meno che le parti si siano determinate a concludere il contratto<br />

esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe, nel qual caso il<br />

contratto è illecito (art. 1345, c.c.).<br />

3


L'oggetto<br />

Secondo la dottrina dominante, l'oggetto del contratto <strong>di</strong> lavoro è<br />

rappresentato sia dalla prestazione lavorativa sia dalla retribuzione. I<br />

requisiti che esso deve possedere sono quelli richiesti dall'art. 1346, c.c.,<br />

per il contratto in generale, ossia:<br />

la liceità: l'oggetto non deve essere contrario a norme imperative, all'or<strong>di</strong>ne<br />

pubblico ed al buon costume;<br />

la possibilità: la prestazione deve essere possibile (si può verificare una<br />

sopravvenuta impossibilità temporanea del datore <strong>di</strong> lavoro a ricevere la<br />

prestazione o del lavoratore ad eseguirla);<br />

la determinatezza o la determinabilità, alla quale concorrono i contratti<br />

collettivi e gli usi (questi ultimi hanno natura negoziale e prevalgono sulle<br />

norme <strong>di</strong>spositive <strong>di</strong> legge solo quando dettano regole in senso più favorevole<br />

al lavoratore).<br />

La forma<br />

Il contratto <strong>di</strong> lavoro è un contratto a forma libera. Al principio della libertà<br />

della forma, tuttavia, si deroga in tutte le ipotesi in cui particolari patti,<br />

ovvero gli elementi accidentali del contratto, costituiscano clausole negoziali<br />

sfavorevoli al prestatore. Così devono risultare a pena <strong>di</strong> nullità da atto<br />

scritto:<br />

il patto <strong>di</strong> non concorrenza, per il periodo successivo alla cessazione<br />

del rapporto, con il quale il lavoratore si obbliga a non svolgere attività<br />

professionali in concorrenza con il precedente datore;<br />

l'apposizione del termine, che deve essere altresì giustificata dalla<br />

specialità del rapporto;<br />

la determinazione del periodo <strong>di</strong> prova.<br />

4


Al principio della libertà della forma si deroga anche per determinati tipi<br />

<strong>di</strong> contratti <strong>di</strong> lavoro, tra cui si ricordano:<br />

il contratto <strong>di</strong> arruolamento marittimo, (richiede l'atto pubblico);<br />

il contratto <strong>di</strong> formazione e lavoro;<br />

il contratto a tempo parziale<br />

il contratto a progetto.<br />

Gli elementi accidentali del contratto <strong>di</strong> lavoro<br />

Gli elementi accidentali del contratto sono quegli elementi che le parti sono<br />

libere <strong>di</strong> apporre o meno, ma che una volta apposti incidono sull'efficacia del<br />

contratto stesso e quin<strong>di</strong> devono essere rispettati.<br />

Essi possono essere inseriti anche nel contratto <strong>di</strong> lavoro: nella pratica,<br />

ricorrente è soprattutto l'apposizione della con<strong>di</strong>zione e del termine.<br />

La con<strong>di</strong>zione ed il patto <strong>di</strong> prova<br />

La con<strong>di</strong>zione - che è un avvenimento futuro ed incerto dal quale le<br />

parti fanno <strong>di</strong>pendere la produzione degli effetti del contratto, cui la<br />

con<strong>di</strong>zione è opposta, ovvero l'eliminazione degli effetti già prodotti<br />

dal contratto - può inerire in maniera esplicita od implicita al contratto <strong>di</strong><br />

lavoro, e può essere:<br />

sospensiva, se da essa <strong>di</strong>pende la produzione degli effetti del<br />

contratto <strong>di</strong> lavoro;<br />

risolutiva, se da essa <strong>di</strong>pende l'eliminazione degli effetti già prodotti;<br />

qualora essa tenda, però, all'elusione delle norme limitative del<br />

licenziamento, è da ritenersi illecita.<br />

Ovviamente la retroattività della con<strong>di</strong>zione sospensiva non può risalire oltre<br />

l'effettivo inizio della prestazione <strong>di</strong> lavoro; la con<strong>di</strong>zione risolutiva, invece,<br />

non è sicuramente retroattiva per l'impossibilità <strong>di</strong> restituzione delle<br />

prestazioni <strong>di</strong> lavoro già eseguite.<br />

5


Una parte della dottrina configura, quale particolare forma <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zione, il<br />

patto <strong>di</strong> prova, cioè la clausola scritta inserita nel contratto <strong>di</strong> lavoro, con la<br />

quale le parti subor<strong>di</strong>nano la definitiva assunzione all'esperimento positivo <strong>di</strong><br />

un periodo <strong>di</strong> prova (art. 2096, c.c.).<br />

Il patto <strong>di</strong> prova è una clausola scritta: esso, infatti, deve risultare da atto<br />

scritto contenente l'in<strong>di</strong>cazione della durata della prova: in mancanza,<br />

l'assunzione del lavoratore si considera definitiva.<br />

Poiché la prova è evidentemente uno strumento pre<strong>di</strong>sposto più nell'interesse<br />

del datore che del prestatore, la legge fissa il limite massimo <strong>di</strong> sei mesi per<br />

la sua durata. L'art. 2096, co. III, c.c., regola il recesso dal periodo <strong>di</strong> prova,<br />

stabilendo che "ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo<br />

<strong>di</strong> preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo<br />

necessario, la facoltà <strong>di</strong> recesso non può esercitarsi prima della scadenza del<br />

termine".<br />

Se poi l'esperimento dà esito positivo, il periodo <strong>di</strong> prova si trasforma nel<br />

rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato vero e proprio. Se, invece, l'esperimento dà<br />

esito negativo, il datore è obbligato a corrispondere al prestatore il<br />

trattamento <strong>di</strong> fine rapporto e le ferie retribuite o la relativa indennità<br />

sostitutiva, nonché ogni altro emolumento previsto per il lavoratore che non<br />

sia incompatibile con la particolare natura del periodo <strong>di</strong> prova.<br />

<strong>1.</strong>3 Obbligo d’informazione sulle con<strong>di</strong>zioni applicabili al rapporto <strong>di</strong><br />

lavoro<br />

Il datore <strong>di</strong> lavoro ha l’obbligo <strong>di</strong> informare per iscritto il lavoratore<br />

circa le con<strong>di</strong>zioni applicabili al contratto o rapporto <strong>di</strong> lavoro.<br />

6


Tale obbligo, che deve essere adempiuto entro 30 giorni dall’avvenuta<br />

assunzione e si sostanzia in una serie <strong>di</strong> dettagliate notizie che devono essere<br />

rese al prestatore, in particolare:<br />

l’identità delle parti;<br />

il luogo <strong>di</strong> lavoro;<br />

la data <strong>di</strong> inizio del rapporto e la sua durata;<br />

la durata del rapporto <strong>di</strong> prova, se previsto;<br />

l’inquadramento, il livello e la qualifica del lavoratore;<br />

l’importo iniziale della retribuzione;<br />

la durata delle ferie retribuite cui ha <strong>di</strong>ritto il lavoratore;<br />

l’orario <strong>di</strong> lavoro;<br />

i termini del preavviso in caso <strong>di</strong> recesso.<br />

Le informazioni suddette possono pervenire al lavoratore attraverso il<br />

contratto <strong>di</strong> lavoro scritto o nella lettera <strong>di</strong> assunzione o in altro<br />

documento da consegnare al lavoratore stesso.<br />

<strong>1.</strong>4 Interpretazione ed integrazione del contratto <strong>di</strong> lavoro<br />

Per quanto riguarda l’interpretazione del contratto <strong>di</strong> lavoro, non vi sono<br />

particolari <strong>di</strong>fferenze rispetto alla normativa civilistica generale. Assumono<br />

rilievo gli usi quando i datori <strong>di</strong> lavoro sono commercianti, artigiani,<br />

agricoltori.<br />

L’integrazione del contratto trova vasta applicazione: il contratto <strong>di</strong> lavoro<br />

si limita in generale alle in<strong>di</strong>cazioni essenziali, rinviando poi alla<br />

contrattazione collettiva e alle leggi.<br />

7


La patologia negoziale: cause <strong>di</strong> nullità e <strong>di</strong> annullabilità del<br />

contratto <strong>di</strong> lavoro<br />

Le vicende patologiche del contratto <strong>di</strong> lavoro sono regolate dai principi<br />

comuni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto privato. Perciò, tale contratto può essere:<br />

nullo, per contrarietà a norme imperative, per la mancanza <strong>di</strong> un<br />

requisito essenziale, per illiceità della causa o del motivo, per<br />

impossibilità, illiceità o indeterminabilità dell'oggetto;<br />

annullabile, per incapacità legale o naturale <strong>di</strong> agire, per i vizi del<br />

consenso (errore, violenza e dolo) <strong>di</strong> una delle parti e per stipulazione<br />

del contratto in violazione delle norme sul collocamento.<br />

Nel caso <strong>di</strong> nullità per contrarietà a norme imperative si tratta <strong>di</strong> nullità<br />

parziale in quanto la clausola viziata è sostituita <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto con le norme<br />

imperative violate.<br />

Effetti dell’invali<strong>di</strong>tà contrattuale<br />

L’invali<strong>di</strong>tà del contratto <strong>di</strong> lavoro, come abbiamo visto, può<br />

derivare sia da cause <strong>di</strong> nullità, sia da cause <strong>di</strong> annullabilità. Le<br />

<strong>di</strong>fferenze sono rilevanti:<br />

la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è<br />

imprescrittibile; l’annullabilità può essere fatta valere solo dalla parte<br />

interessata e la relativa azione è soggetta a prescrizione quinquennale, salva<br />

l’eccezione <strong>di</strong> cui all’art. 1442, comma 4.<br />

In deroga alla <strong>di</strong>sciplina <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto comune, secondo la quale il contratto nullo<br />

è inefficace fin dall’origine e quello annullabile conserva la sua efficacia sino<br />

al momento della pronuncia <strong>di</strong> annullamento, in materia <strong>di</strong> lavoro entrambi i<br />

vizi fanno salvi gli effetti giuri<strong>di</strong>ci prodotti dal contratto invalido al fine <strong>di</strong><br />

evitare che il prestatore <strong>di</strong> lavoro subisca le conseguenze sfavorevoli della<br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> nullità o dell’annullamento del contratto stesso (art. 2126).<br />

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